CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 giugno 2008
17.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 17 giugno 2008. - Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
C. 1185 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone, concordi le Commissioni, di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare prima all'esame in sede referente del disegno di legge C. 1185 e, quindi, alla riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2008.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che sono stati presentati 373 emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato).
Alcuni degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati al decreto-legge n. 93 del 2008 presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
Ricorda infatti che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte

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emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.
Queste considerazioni valgono, in particolare, per alcune proposte emendative che prevedono complessive misure di politica economica che si propongono di sostituire l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa prospettata dall'articolo 1 del decreto-legge con interventi di carattere alternativo che tuttavia non hanno una diretta connessione con il contenuto proprio del decreto-legge.
Si riferisce, ad esempio, alle proposte emendative che prevedono il riconoscimento di agevolazioni tributarie per i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero misure a sostegno delle famiglie.
Per quanto attiene alle proposte emendative che individuano mezzi di copertura alternativi, esse sono state considerate ammissibili nella misura in cui gli interventi prospettati risultino strettamente strumentali rispetto a tale finalità. Conseguentemente, non sono stati giudicati ammissibili gli emendamenti che non recano disposizioni puntuali direttamente preordinate ad assicurare effetti compensativi.
Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:
Galletti 1.1 e 1.05, i quali istituiscono un contributo in denaro alla genitorialità;
Ceccuzzi 1.47, il quale modifica la disciplina in materia di determinazione del carattere di ruralità dei fabbricati ai fini fiscali;
Vannucci 1.60, il quale differisce fino al 30 settembre 2008 il termine entro il quale i comuni possono inviare al Ministero dell'interno la certificazione relativa delle minori entrate a titolo di ICI sugli immobili classificati nella categoria catastale D;
Lenzi 1.01, 1.02 e 1.03, i quali prevedono che, per la quota delle spese in conto capitale effettuate dagli enti locali relative ad opere finanziarie in anni precedenti il 2008, eccedenti il limite di spesa stabilito dal Patto di stabilità, gli enti locali possono usufruire del fondo presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 27, della legge finanziaria per il 2005, che viene a tal fine rifinanziato;
Ventura 1.04, il quale incrementa le detrazioni fiscali per i canoni di locazione;
Galletti 1.06, il quale prevede la rideterminazione dell'importo degli assegni familiari;
Galletti 1.09, il quale istituisce un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei figli minori presso le scuole paritarie;
Galletti 1.010, il quale estende al periodo di imposta 2008 le disposizioni in materia di detrazione fiscale delle spese per asili nido istituite dalla legge finanziaria per il 2006;
Galletti 1.012 e 1.013, i quali modificano la disciplina fiscale in materia di detrazione fiscale delle spese mediche;
Galletti 1.07, il quale prevede che la detrazione fiscale per le spese per frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria valga anche per le spese relative all'acquisto dei testi scolastici, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.
Galletti 1.011, il quale istituisce una detrazione fiscale di importo pari al 19

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per cento per le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico;
Galletti 1.08, il quale concede un contributo per ogni figlio appartenente a nuclei familiari che abbiano un reddito complessivo non superiore ad euro 50.000;
Borghesi 1.014 e Messina 1.015, i quali concedono un'ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
Marinello 1.016, il quale sopprime norme che prevedono lo svolgimento di indagini per l'attribuzione della partita IVA;
Marinello 1.017, il quale sopprime le disposizioni in materia di limitazione all'uso del contante per il pagamento dei professionisti contenute nel decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto decreto Visco-Bersani);
Reguzzoni 1.018, il quale incrementa l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF;
Marinello 1.019, il quale sopprime le disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007;
Borghesi 2.8 e 2.28 e Costantini 5.63, limitatamente alla lettera e-bis) ed ai commi da 12-bis a 12-undecies della parte consequenziale, i quali recano, a fini di copertura, un articolato complesso di norme di carattere organizzativo ed ordinamentale che incidono sulla disciplina della spesa di funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo, sulla disciplina dei rimborsi elettorali, sul trattamento economico dei ministri, viceministri e dei sottosegretari di Stato, sulle comunità montane, disponendone la soppressione e il trasferimento delle relative funzioni, sulla composizione degli organi dei comuni e delle province e sui consigli di amministrazione delle società partecipate degli enti locali.
A questo riguardo ricorda che tali norme, già contenute in emendamenti riferiti al decreto-legge n. 80 del 2003, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo del 2008, in occasione della discussione in Assemblea di quel provvedimento sono state dichiarate inammissibili, in quanto estranee per materia, dalla Presidenza della Camera, la quale ha ribadito che il criterio della stretta attinenza al contenuto del decreto-legge si applica anche con riferimento alle disposizioni di copertura di oneri recati da proposte emendative;
Barbato 2.11, il quale istituisce un credito di imposta per favorire l'assunzione di lavoratrici;
Messina 3.2, Ceccuzzi 3.18 e Strizzolo 3.01, i quali intervengono sulla disciplina in materia di estinzione anticipata e di portabilità dei mutui sulla prima casa, di cui al decreto-legge n. 7 del 2007;
Ceccuzzi 3.14, il quale modifica la disciplina in materia di detrazione fiscale degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale;
Ceccuzzi 3.15, limitatamente al comma 8-ter, il quale modifica la disciplina in materia di determinazione del carattere di ruralità dei fabbricati ai fini fiscali;
Ciccanti 3.17, il quale interviene a sospendere le procedure esecutive immobiliari relative ai mutui ipotecari sulla prima casa;
Galletti 3.16, il quale incrementa l'importo massimo detraibile degli interessi passivi per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro;

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Oliverio 3.19, il quale prevede che con la medesima convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 siano definite le modalità di rinegoziazione di mutui per trasformazioni fondiarie dell'acquisto di terreni a destinazione agricola e di fabbricati rurali contratti da aziende agricole e da singoli imprenditori agricoli;
Sposetti 4.01, il quale prevede che la consultazione degli elenchi dei contribuenti ai fini IVA e delle imposte sui redditi possa essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica;
Sposetti 4.02, il quale prevede che la detrazione fiscale per le erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici si applica, a decorrere dal periodo di imposta 2008, ai partiti e movimenti politici presenti in Parlamento alla data del 31 dicembre 2007;
Causi 5.219, il quale reca una norma di interpretazione autentica relativa alla disciplina dei titoli per l'iscrizione di ipoteca su beni immobili e l'applicazione del fermo su beni mobili registrati nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva.

Invita quindi i presentatori a ritirare tali proposte emendative.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime perplessità su taluni giudizi di inammissibilità, chiedendo ai presidenti di fissare un termine entro il quale possano essere presentate deduzioni avverso tali valutazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, conformemente alla prassi in materia, fissa alle ore 12 il termine per la presentazione delle richieste di revisione dei giudizi di inammissibilità testé pronunciate.
Rinvia quindi alle ore 14.30 il seguito dell'esame del provvedimento, riservandosi altresì di convocare, al termine della seduta pomeridiana in sede referente, un'ulteriore riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle 10.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 giugno 2008.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 10.25 alle 10.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 giugno 2008. - Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
C. 1185 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: Osvaldo Napoli 1.22, 1.28, 1.39 e 1.48; Marinello 5.20, 5.51, 5.71, 5.122, 5.132, 5.166, 5.208 e 5.210 e Guido Dussin 5.69.
Avverte inoltre che è pervenuta la richiesta di riesame delle inammissibilità già pronunciate nella seduta antimeridiana relativamente a 24 proposte emendative.
In linea generale, le richieste di riesame vengono motivate con riferimento al titolo del provvedimento che richiama l'obiettivo della salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie. Ciò, tuttavia, alla luce dei precedenti ampiamente consolidati, in presenza di provvedimenti di urgenza, non può ritenersi sufficiente a giustificare l'ammissibilità di proposte emendative che non siano strettamente riconducibili alle materie che costituiscono l'oggetto del provvedimento cui le stesse si riferiscono.

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Tale oggetto, come già sottolineato nell'odierna seduta antimeridiana, coincide con il contenuto delle disposizioni recate dal provvedimento. In questo caso non vale, in sostanza, la regola che è applicata con riferimento al disegno di legge finanziaria, rispetto al quale sono sicuramente ammissibili proposte emendative che prefigurano interventi alternativi a quelli indicati nel testo governativo, purché finalizzati agli obiettivi del provvedimento.
Né può valere, nel caso di specie, l'argomento per cui ai criteri più rigorosi adottati per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge si è derogato in presenza di provvedimenti d'urgenza di carattere prevalentemente economico incidente su una pluralità di materie. Il provvedimento in esame, infatti, non sembra rispondere alle caratteristiche evidenziate, componendosi di soli cinque articoli, di cui uno rispondente a mere finalità di copertura ed un altro, recante misure per il trasporto aereo, destinato ad essere soppresso, in quanto analoghe disposizioni sono già state inserite in altro provvedimento esaminato dalla Camera. I restanti articoli definiscono in termini contenuti il perimetro della materia del provvedimento.
Per questo motivo, ritiene che le richieste di riesame non possano essere accolte e conferma, d'accordo con il Presidente della Commissione finanze, le dichiarazioni di inammissibilità.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ritiene che le considerazioni espresse dal Presidente avvalorino l'esigenza, già evidenziata nel corso del dibattito, di modificare il titolo del provvedimenti in esame. Reputa infatti che, rispetto ad un decreto-legge finalizzato a salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, non possano essere considerati estranei per materia emendamenti che prevedono misure di sostegno ai locatari di immobili utilizzati come abitazione principale.

Alberto FLUVI (PD) esprime perplessità sulle decisioni assunte in materia di inammissibilità dai Presidenti delle Commissioni, ricordando che, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge, relativo all'emergenza nel settore rifiuti, sono stati ritenuti ammissibili presso la Commissione ambiente, e successivamente approvati, emendamenti concernenti l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e il riordino delle agenzie e degli istituti con compiti in materia di controllo ambientale, i quali evidentemente non avevano alcuna attinenza rispetto alle misure contenute nel decreto-legge adottato dal Governo.
Ritiene invece che, nel caso del provvedimento in esame, sia gli emendamenti a sostegno degli inquilini, sia gli emendamenti a favore delle famiglie corrispondano alle finalità indicate nel titolo del decreto-legge. Analoga considerazione vale, a suo giudizio, per gli emendamenti che intervengono sulla disciplina della portabilità dei mutui, ricordando in proposito che nel corso del dibattito è stato evidenziato come le misure recate dall'articolo 3 del decreto-legge in merito alla rinegoziazione dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa rappresentino una forma di intervento che si aggiunge a quelle già previste a favore dei mutuatari, quali, in primo luogo, la stessa portabilità. Si è altresì rilevato come l'attuale disciplina della portabilità richieda alcuni interventi di revisione e di perfezionamento al fine di rendere più ampio il ricorso a tale strumento.
Alla luce delle considerazioni svolte, sollecita pertanto i Presidenti a rivedere il giudizio di inammissibilità sugli emendamenti evidenziati.

Ivano STRIZZOLO (PD), nel condividere le considerazioni generali svolte dai deputati già intervenuti, richiama l'attenzione dei Presidenti sull'articolo aggiuntivo 3.01 a propria firma, che interviene sulla procedura di cancellazione delle ipoteche su beni immobili per le parti del territorio nazionale dove vige il sistema tavolare, estendendo le previsioni introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2007.

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Renato CAMBURSANO (IdV), nel richiamare le previsioni recate dal comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento in materia di ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge, sottolinea l'esigenza che tali previsioni siano applicate in modo omogeneo nelle diverse Commissioni e in diversi provvedimenti.

Antonio BORGHESI (IdV) si associa alle considerazioni espresse dal deputato Cambursano, evidenziando come, data l'estrema ampiezza del titolo del decreto-legge, sia assolutamente inconcepibile ritenere inammissibili, in quanto estranee per materia, proposte emendative volte ad introdurre agevolazioni fiscali in favore degli affittuari. Ciò appare tanto più paradossale, se si consideri che vengono dichiarati inammissibili interventi effettivamente volti a rafforzare il potere di acquisto delle famiglie in situazione di difficoltà, laddove l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa prevista dall'articolo 1 appare invece finalizzata ad avvantaggiare prevalentemente ceti sociali abbienti.
Ritiene inoltre priva di una motivazione condivisibile il giudizio di inammissibilità di alcuni emendamenti riferita alle disposizioni di copertura finanziaria, ricordando che il Governo in molteplici occasioni ha proposto modifiche alle misure relative alla copertura finanziaria e che il decreto-legge in esame reca numerose disposizioni, che, a fini di copertura finanziaria, intervengono su un'ampia varietà di materie.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ribadisce come la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presentate si sia basata esclusivamente sulle norme del Regolamento vigenti in materia, nonché sugli indirizzi interpretativi in merito contenuti nella circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997. Pertanto, le presidenze delle Commissioni riunite hanno adottato doverosamente criteri di giudizio rigorosi ed imparziali, indipendentemente dall'appartenenza politica dei presentatori degli emendamenti.
Più in particolare, rileva come il decreto-legge in esame abbia carattere sostanzialmente puntuale, intervenendo su un ambito circoscritto di questioni, di modo che la definizione degli ambiti materiali di ammissibilità delle proposte emendative risulta sostanzialmente agevole, diversamente da quanto avviene in occasione di decreti-legge aventi caratteristiche multisettoriali, che investono problematiche tra loro eterogenee.
Ribadisce quindi le considerazioni già espresse circa la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, sottolineando come eventuali decisioni difformi da tali criteri assunte in altre sedi su temi analoghi non attengano evidentemente alla responsabilità delle presidenze delle Commissioni riunite.

Ugo SPOSETTI (PD) invita i Presidenti a svolgere un'ulteriore riflessione relativamente ai suoi articoli aggiuntivi 4.01 e 4.02, i quali intervengono su due questioni di notevole importanza politica che il Governo è chiamato, a suo giudizio, a risolvere.
Si tratta, rispettivamente, della problematica concernente la pubblicabilità anche attraverso strumenti di comunicazione elettronica, degli elenchi dei contribuenti, e della detraibilità a fini IRPEF delle erogazioni liberali effettuate dai contribuenti in favore di soggetti politici non rappresentati in Parlamento. Sottolinea, a tale ultimo proposito, come la problematica rivesta un rilievo politico generale, venendo incontro all'esigenza di colmare un vuoto normativo emerso a seguito delle ultime vicende elettorali, che hanno visto fuoriuscire dall'ambito della rappresentanza parlamentare numerosi soggetti politici presenti nel panorama nazionale.
Pur non contestando il giudizio di inammissibilità espresso su tali articoli aggiuntivi, segnala dunque l'esigenza di affrontare quanto prima le tematiche evidenziate.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Sposetti, comprende la rilevanza delle questioni sollevate, sottolineando peraltro come il Governo disponga

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di tutti gli strumenti necessari per affrontare e risolvere i problemi evidenziati.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi alla seduta di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 giugno 2008.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.55 alle 15.