CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 giugno 2008
16.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 giugno 2008. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 10.

DL 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
Nuovo testo C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, osserva che il provvedimento in oggetto reca talune misure straordinarie per fronteggiare e risolvere l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. Esso introduce altresì ulteriori disposizioni connesse al complessivo funzionamento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle nuove competenze assegnate a tale struttura dal provvedimento in esame.
Segnala che la Commissione ambiente ha apportato alcune modifiche al testo del provvedimento che tuttavia non riguardano le parti di competenza della Commissione difesa.
Trattandosi di un testo particolarmente complesso, composto di ventidue articoli, ritiene utile ricordare in estrema sintesi le linee generali del decreto-legge in esame.
Al riguardo, rileva, in primo luogo, che il citato decreto-legge attribuisce al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale, prorogato fino al 31 dicembre 2009 e dispone che un sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sia preposto alla soluzione dell'»emergenza rifiuti» nella regione Campania, consentendo che tale incarico sia attribuito al Capo del Dipartimento della

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protezione civile, ferme restando le competenze a quest'ultimo attribuite dalle norme vigenti.
Per l'adempimento dei propri obblighi, il sottosegretario di Stato può utilizzare procedure espropriative per l'acquisizione di siti per lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, nonché disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza. Ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti è attribuita la qualifica di «aree di interesse strategico nazionale» (articolo 2, comma 4).
Al sottosegretario di Stato spetta il compito di provvedere ad individuare le misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela, occorrenti per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione di tali aree; chiunque vi si introduca abusivamente o ne ostacoli l'accesso autorizzato è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale il quale, com'è noto, sanziona con l'arresto da tre mesi ad un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 309 chiunque s'introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato ( articolo 2, comma 5).
In relazione alle citate disposizioni, rientranti fra quelle di competenza della Commissione difesa, rileva che le «aree di interesse strategico nazionale» non appaiono identificabili con le aree militari. Pur tuttavia, ritiene che il rinvio effettuato dal decreto-legge in esame all'articolo 682 del codice penale, concernente il reato di «Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato», susciti taluni dubbi interpretativi in merito all'esatta qualificazione giuridica di queste aree, sebbene il rinvio a tale norma del codice penale appaia effettuato esclusivamente ai fini della individuazione della sanzione penale da applicare.
Ulteriore disposizione rientrante fra quelle di competenza della Commissione difesa è contenuta nel comma 7 dell'articolo 2 che prevede il coinvolgimento e il supporto delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania.
In particolare, viene previsto che il sottosegretario di Stato sia assistito dalla forza pubblica e che le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscano piena attuazione alle determinazioni del sottosegretario medesimo.
In merito a tale disposizione, osserva che, ai sensi della legge n. 121 del 1981, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'autorità nazionale di pubblica sicurezza è il Ministro dell'interno il quale espleta i propri compiti in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, avvalendosi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Ai sensi della medesima legge il prefetto e il questore sono, invece, autorità provinciali di pubblica sicurezza. Sono, infine, autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni. Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo. Stando alla formulazione letterale del decreto-legge in esame, le autorità di pubblica sicurezza, compreso, quindi, il Ministro dell'interno, sarebbero chiamate tutte a garantire piena attuazione alle determinazioni del sottosegretario.
Il provvedimento in esame, stabilisce, inoltre, che il sottosegretario di Stato possa richiedere l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti e il concorso delle Forze armate unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
Gli emolumenti del personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente decreto, ivi quello compreso delle Forze armate, sono determinati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 15, comma 2).

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In relazione alla disposizione in esame, nella parte in cui prevede che le Forze armate possono svolgere compiti di vigilanza e protezione dei citati cantieri e siti, unitamente alle Forze di polizia, ritiene necessario valutare se tale previsione non sia formulata in maniera eccessivamente generica ed idonea a creare possibili dubbi interpretativi in merito all'individuazione, in concreto, dell'autorità titolare del potere di direzione delle operazioni di vigilanza e controllo, soprattutto nel caso in cui si verifichino situazioni di tensione presso le citate aree.
Ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 il sottosegretario di Stato può, altresì, richiedere alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Il sottosegretario di Stato può, inoltre, disporre la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione dei rifiuti. In caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, egli è altresì autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel concordare con le osservazioni del relatore fa presente che un'ulteriore questione da affrontare riguarda le modalità di corresponsione delle indennità spettanti al personale militare che non appaiono sufficientemente puntualizzate; preannuncia quindi che il Governo predisporrà delle proposte di modifica al testo che dovrebbero assicurare un trasferimento immediato di risorse, in modo da assicurare la tempestiva erogazione delle indennità.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) condivide le osservazioni del relatore in merito ai profili problematici del provvedimento; in particolare sottolinea come il testo del decreto-legge, all'articolo 2, comma 7, risulti particolarmente ambiguo in ordine al rapporto tra Forze armate e Forze di polizia, nel senso che non chiarisce se le Forze armate operino in ogni caso unitamente alle Forze di polizia per la vigilanza e la protezione dei siti connessi all'attività di gestione dei rifiuti, ovvero se, in alcuni casi, possano operare anche da sole. In quest'ultima ipotesi occorrerebbe disciplinare puntualmente i poteri riconosciuti al personale militare nello svolgimento delle attività di vigilanza, analogamente a quanto accaduto, ad esempio, con la legge 26 marzo 2001, n. 128.
Ricorda, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 19 della citata legge, nell'attuazione dei programmi per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. La predetta disposizione stabilì inoltre che in nessun caso ai militari impiegati per i suddetti programmi potessero essere attribuite funzioni di agenti di polizia giudiziaria.
Giudica inoltre impropria, come implicitamente segnalato dal relatore, la formulazione del primo periodo del comma 7, che, attribuendo alle autorità di pubblica sicurezza, senza escluderne alcuna, il compito di dare piena attuazione alle determinazioni del sottosegretario preposto alla soluzione per l'emergenza rifiuti, finisce per attribuire al sottosegretario stesso, una posizione sostanzialmente sovraordinata a quella del Ministro dell'interno, in contrasto con la disciplina concernente l'organizzazione del Governo.
Infine, nel sottolineare come le aree di interesse strategico nazionale rappresentino una figura giuridica del tutto nuova - considerato che un'analoga figura era stata

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prevista nell'ambito del Piano di finanziamento pluriennale degli investimenti infrastrutturali (cosiddetta «legge obiettivo»), ma in un contesto normativo del tutto diverso -, al fine di evitare problemi interpretativi, ritiene necessario chiarire espressamente che il richiamo all'articolo 682 del codice penale riguarda esclusivamente la disciplina penale applicabile, escludendo quindi qualsiasi assimilazione tra le citate aree e quelle militari. Nel rimarcare infine la necessità di inserire nel testo del provvedimento le precisazioni dianzi evidenziate, esprime, anche a nome del suo gruppo, un giudizio complessivamente favorevole sul disegno di legge in esame.

Roberto SPECIALE (PdL), nel concordare con le osservazione della deputata Villecco Calipari, ricorda che in occasione dell'operazione «Vespri siciliani» a cui ebbe l'onore di partecipare personalmente, il tema del rapporto tra Forze di polizia e Forze armate fu puntualmente disciplinato da apposite disposizioni. A tal fine, ritiene quindi che nel testo del provvedimento, oltre a richiamare la citata disciplina, si potrebbe altresì inserire una disposizione che attribuisca ai militari impiegati nelle attività indicate dal decreto in esame, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Franco GIDONI (LNP), nel concordare con le osservazioni del relatore, ritiene che debba essere scongiurato il rischio di impiegare le Forze armate per lunghi periodi in attività non strettamente attinenti alle loro funzioni.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel ringraziare i componenti della Commissione per i contributi efficaci e qualificati emersi nel corso del dibattito, sottolinea come il provvedimento in esame sia stato concepito in vista dell'attuazione delle diverse attività in precedenza richiamate, attraverso un concorso operativo costante delle Forze armate e delle Forze di polizia. Ritiene pertanto auspicabile che il provvedimento venga modificato nel senso di prevedere una disciplina più puntuale delle attività delle Forze armate ispirata a criteri analoghi a quelli che furono dettati in occasione dell'operazione «Vespri siciliani».

Roberto SPECIALE (PdL) sottolinea l'esigenza di precisare nel testo del provvedimento che le Forze armate sono tenute a «concorrere» alle diverse attività indicate nel decreto-legge, quali, ad esempio, l'approntamento dei cantieri e dei siti connessi all'attività di gestione dei rifiuti.

Ludovico VICO (PD), con riferimento all'intervento del deputato Speciale, sottolinea come debba essere escluso il coinvolgimento delle Forze armate nelle attività di direzione dei cantieri connessi alla gestione dei rifiuti, anche in considerazione della peculiare normativa che disciplina la materia in esame.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Roberto SPECIALE (PdL), nel concordare con la proposta di parere del relatore, ritiene tuttavia opportuno integrare le condizioni in essa indicate, relativamente alla parte in cui si sottolinea l'esigenza di una disciplina puntuale dei rapporti tra Forze armate e Forze di polizia, con un richiamo esplicito alla normativa dettata in occasione dell'operazione «Vespri siciliani».

Antonio RUGGHIA (PD) chiede chiarimenti al relatore in merito alla prima condizione che emerge dalla proposta di parere favorevole riguardo alla questione dell'esatta qualificazione giuridica delle aree di interesse strategico nazionale. In particolare, paventa il rischio che essa possa pregiudicare la nozione stessa di «aree di interesse strategico nazionale» e quindi il complesso delle disposizioni che tendono alla tutela di quest'ultime.

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Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, accogliendo il rilievo formulato dal deputato Speciale, presenta una nuova proposta di parere favorevole, sottolineando come la condizione relativa alle aree di interesse strategico nazionale abbia esclusivamente lo scopo di evitare un'assimilazione di quest'ultime alle aree militari.

Il sottosegretario Guido CROSETTO concorda con la nuova proposta di parere del relatore.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) preannuncia il suo voto favorevole sulla nuova proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la nuova proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 10.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.50.