CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 giugno 2008
15.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 giugno 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 18.20.

DL 90/2008: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Amedeo LABOCCETTA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla VIII Commissione Ambiente, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1145, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2008, recante misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.
Il decreto-legge n. 90 si inquadra in una lunga serie di interventi legislativi, per lo più adottati attraverso lo strumento del decreto-legge, volti a far fronte alla cronica situazione di emergenza, perdurante dal 1994, relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti, nel territorio della regione Campania.
Alla luce del nuovo aggravamento della situazione, evidenziatosi alla fine del 2007, il Governo ha deciso di prorogare lo stato di emergenza sino al 30 novembre 2008 e di emanare una serie di ordinanze, finalizzate ad affidare ad nuovo Commissario straordinario per l'emergenza (individuato dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3639/2008 nel prefetto De Gennaro) il compito di definire un nuovo accordo istituzionale con la regione e i comuni e le province campane, che porti a una definizione il più possibile concordata sui siti su cui intervenire, nonché di vincolare i comuni alla redazione e successiva realizzazione di piani per la raccolta differenziata, pena il loro commissariamento.
Inoltre, l'OPCM n. 3653 del 30 gennaio 2008 ha nominato il prefetto Sottile quale Commissario delegato per la liquidazione della gestione commissariale, al fine di accelerare il passaggio alla gestione ordinaria

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delle attività inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania.
Da ultimo, possono essere segnalate alcune norme per la gestione emergenziale introdotte nell'ordinamento nazionale con il decreto-legge n. 248 del 2007.
In particolare, l'articolo 33, comma 1-quater, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un fondo per la corresponsione di contributi ai comuni in relazione ai disagi di carattere sociale e ambientale derivanti dalla localizzazione nei rispettivi territori di siti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da ripartire con decreto interministeriale, in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti.
Viene inoltre previsto che, per l'anno 2008, le risorse del fondo sono destinate, in misura non superiore a 800.000 euro, ai comuni della regione Campania.
Il comma 1-quinquies del medesimo articolo 33 reca invece uno stanziamento di 60 milioni di euro, per l'anno 2008, in favore dei commissari delegati, per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania.
Il comma 1-sexies ha previsto, per le medesime finalità, che il commissario delegato alla costruzione delle discariche può avvalersi, nel limite di 20 milioni di euro, previa intesa con la regione Campania, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno, programmazione 2000-2006 e 2007-2013, riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.
Complessivamente, quindi, le risorse aggiuntive assegnate ai commissari per il 2008 ai fini del superamento dell'emergenza ammontano a 80 milioni di euro.
In tale contesto merita altresì ricordare che il comma 1-octies dello stesso articolo 33 ha previsto la concessione degli incentivi cosiddetti «CIP6» (vale a dire l'applicazione di un sovrapprezzo del 6 per cento sull'energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili ed «assimilate», addebitato ai consumatori finali), al termovalorizzatore di Acerra, ancora in via di realizzazione, in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 i quali, nel caso di impianti che producano energia utilizzando rifiuti, consentono l'applicabilità dei predetti incentivi ai soli impianti già realizzati ed operativi.
Passando al contenuto del decreto-legge, l'articolo 1 abbandona, per la gestione dell'emergenza campana, il ricorso a commissari delegati e alle relative strutture, prevedendo, al comma 1, l'attribuzione, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2009.
Coerentemente con tale impostazione, il comma 2 del medesimo articolo dispone che un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato nella persona di Guido Bertolaso, sia preposto alla soluzione dell'»emergenza rifiuti» nella regione Campania e consente a che tale incarico sia attribuito al Capo del Dipartimento della protezione civile, ferme restando le competenze a quest'ultimo attribuite dalle norme vigenti.
La nomina del Sottosegretario ha luogo, in espressa deroga, tra l'altro, all'articolo 1, commi 376 e 377, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), i quali dispongono che il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta.
L'onere finanziario della disposizione è quantificato in 86.500 euro per il 2008 e in 173.000 euro per il 2009, posti a carico delle risorse di cui all'articolo 17.
Ai sensi del comma 3, il Sottosegretario di Stato provvede con proprio decreto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica. Viene altresì prevista la

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definizione delle strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.
Il comma 4, oltre a prevedere che il subentro nelle competenze commissariali sia disciplinato con ordinanza di protezione civile stabilisce che le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato, e che le eventuali nuove maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attività saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze.
L'articolo 2, comma 1, affida al Sottosegretario il compito di provvedere, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, all'attivazione dei siti da destinare a discarica (così come individuati nell'articolo 9), mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti.
Il comma 2 consente al Sottosegretario di utilizzare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, recante il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio/smaltimento di rifiuti, salvo risarcimento del danno in favore del titolare del bene, che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero attivare le procedure espropriative di tali beni.
Il comma 3, al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della realizzazione dei necessari interventi ed opere, autorizza il Sottosegretario a disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
Il comma 4 attribuisce ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti la qualifica di «aree di interesse strategico nazionale», affidando al Sottosegretario il compito di provvedere ad individuare le misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela, occorrenti per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione di tali aree.
Il comma 5, richiamando l'articolo 682 del codice penale, sanziona con l'arresto da 3 mesi ad un anno o l'ammenda da 51 a 309 euro chiunque si introduca abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale, di cui al comma 4, o ostacoli l'accesso autorizzato a tali aree.
Il comma 6 stabilisce che i poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
Il comma 7 prevede il coinvolgimento e il supporto delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania. In tale contesto il Sottosegretario può richiedere l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
Ai sensi del comma 8, il Sottosegretario richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

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Il comma 9, richiamando l'articolo 340 del codice penale, sanziona con la reclusione fino ad un anno chiunque impedisce, ostacola o rende più difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti. I capi, i promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni.
Il comma 10, richiamando l'articolo 635, comma 2, del codice penale, equipara la condotta di chi «distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti» al delitto di danneggiamento aggravato, prevedendo la sanzione della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il delitto è perseguibile d'ufficio.
Il comma 11 consente al Sottosegretario di Stato, di disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione dei rifiuti, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti.
Il comma 12 prevede che, in caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.
Il comma 12-bis, introdotto dalla VIII Commissione, prevede la presentazione, da parte del Sottosegretario, di una relazione al Parlamento, nella quale sono quantificati gli oneri finanziari degli interventi realizzati e le risorse disponibili e sono indicati i soggetti ai quali saranno affidati gli oneri della gestione ordinaria dei rifiuti in Campania.
L'articolo 3 reca disposizioni volte a definire la competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania.
In particolare, il comma 1 stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza ambientale, sono demandate al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di pubblico ministero per i procedimenti penali relativi ai reati, consumati o tentati, in materia di gestione dei rifiuti e, più in generale, in materia ambientale nel territorio della regione Campania, compresi i procedimenti ad essi connessi.
Analogamente, il comma 2 statuisce che le funzioni di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare relative ai procedimenti sopraindicati sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli.
È attribuita altresì al tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari personali e reali.
Il comma sancisce, poi, l'inapplicabilità dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero l'impossibilità, nel corso delle indagini preliminari, per PM e ufficiali di polizia giudiziaria - in situazioni di urgenza - di disporre il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato o la cui libera disponibilità possa aggravarne le conseguenze.
Il comma 3 fa salva l'applicabilità delle disposizioni sull'attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia (di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale), quando le indagini dimostrino il coinvolgimento della criminalità organizzata.
Il comma 4 attribuisce al procuratore della Repubblica di Napoli, previa specifica richiesta al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, la facoltà di designare - per giustificati motivi - un determinato magistrato alle funzioni di pubblico ministero in dibattimento.
Il comma 5 prevede che la nuova disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo sia applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2008 (23 maggio 2008), per i quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale (vale a dire non è ancora stata formulata l'imputazione o richiesto il rinvio a giudizio). La disposizione fissa, a tal fine, in 10 giorni da tale data il termine entro il quale il

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giudice procedente deve trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica, al giudice per le indagini preliminari o a quello dell'udienza preliminare di cui ai commi 1 e 2.
Il comma 6 stabilisce che le misure cautelari già disposte dal PM o già convalidate dal GIP prima dell'entrata in vigore del decreto-legge perdono efficacia se non sono convalidate, entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti, dal tribunale collegiale.
Per ovviare alle accresciute esigenze di organico degli uffici giudiziari di Napoli derivanti dall'introduzione della norma, il comma 7 prevede l'adozione, da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, di misure amministrative di ridistribuzione dei magistrati e di riallocazione di personale amministrativo.
Il comma 8 stabilisce che per tutta la durata dell'emergenza rifiuti in Campania le aree destinate a discarica e a sito di stoccaggio di cui all'articolo 9 del decreto-legge, nonché quelle ulteriori individuate con provvedimento del competente Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, possono essere oggetto di sequestro preventivo in presenza di sussistenza di gravi indizi di reato e di impossibilità di contenere altrimenti il pregiudizio alla salute dei cittadini.
Il comma 9 sancisce la transitorietà della disciplina introdotta dal decreto-legge, specificando che essa è destinata a perdere efficacia al cessare dello stato dell'emergenza rifiuti, con esclusione dei fatti commessi durante lo stato di emergenza stesso.
L'articolo 4 disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. In particolare, il comma 1 prevede che le suddette controversie siano, anche in ordine alla fase cautelare, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.
In relazione alla definizione dell'estensione della materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il comma 1 prevede che questi sia competente a conoscere, in via esclusiva, tutte le controversie attinenti alla «complessiva azione di gestione dei rifiuti» anche quando questa azione sia posta in essere con «comportamenti» della pubblica amministrazione o dei soggetti equiparati.
Il comma 2 dispone la cessazione degli effetti delle misure cautelari adottate da un giudice diverso da quello amministrativo, a meno che questi non le riconfermi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
L'articolo 5, comma 1, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza, autorizza, in deroga al parere della Commissione per la valutazione di impatto ambientale del 9 febbraio 2005, e fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, il conferimento ed il trattamento, presso il termovalorizzatore di Acerra, dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
Si tratta, in sostanza, delle seguenti tipologie di rifiuti: parte di rifiuti urbani e simili non compostata; compost fuori specifica; rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti); altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, non contenenti sostanze pericolose; rifiuti urbani non differenziati.
Il comma 2 autorizza, in deroga alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2005, l'esercizio del termovalorizzatore di

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Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.
Il comma 3, fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (OPCM) 16 gennaio 2008, n. 3641, e dall'articolo 2, comma 2, dell'OPCM 17 aprile 2008, n. 3669, che hanno conferito al Sindaco di Salerno i poteri di commissario dellegato per la realizzazione di un impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, autorizza la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione VIA, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.
Il comma 4 dispone circa la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, cui si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo 17.
L'articolo 6, comma 1, prevede che sia realizzata una valutazione in ordine al valore negli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di: Caivano (Napoli); Tufino (Napoli); Giugliano (Napoli); Santa Maria Capua Vetere (Caserta); Avellino - località Pianodardine; Battipaglia (Salerno); Casalduni (Benevento); termovalorizzatore di Acerra (Napoli).
Tale valutazione, svolta da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, deve essere effettuata anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, tenendo conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi.
Il comma 2 dispone che, all'esito della procedura di valutazione, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei rifiuti urbani, nonché per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità, da utilizzare in cementifici e centrali termoelettriche. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone, per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza e con procedure accelerate, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 17.
L'articolo 7, comma 1, prevede la riduzione da 60 a 50 del numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007. Con decreti Ministro dell'ambiente saranno nominati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, i cinquanta commissari, e si provvederà, entro sessanta giorni, al riordino della commissione stessa.
Il comma 2 integra il disposto dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, al fine di istituire presso il Ministero dell'ambiente, la figura del Segretario generale, con compiti di coordinamento delle direzioni generali del Ministero, il quale può essere scelto anche fra dirigenti pubblici non appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero. La disposizione prevede inoltre che la copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale, ovvero mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale non generale di pari entità di spesa.
Il comma 3, sostituito dalla Commissione Ambiente, dispone l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'Ambiente, dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale, al quale sono trasferite le funzioni, le risorse ed il personale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dell'Istituto Centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare. Con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente sono definiti gli organi, la sede, le modalità di costituzione e funzionamento nonché le procedure dell'Istituto.
Il comma 3-bis, introdotto dalla Commissione di merito, prevede che, tra i 25 esperti componenti della Commissione

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istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata, competente alle attività istruttorie e di consulenza connesse al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, almeno 3 siano scelti tra magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e che il Presidente della Commissione sia scelto tra gli esperti dotati di elevata qualificazione tecnico-scientifica. Sino all'adozione, da parte del Ministro dell'Ambiente, del decreto di nomina dei nuovi componenti della Commissione, lo svolgimento delle attività di quest'ultima è garantita dagli esperti in carica.
L'articolo 8, comma 1, autorizza, al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente.
Il sito ove ubicare l'impianto, deve essere individuato entro 30 giorni dal sindaco del comune di Napoli; in caso di mancato rispetto del predetto termine, l'individuazione è effettuata in via sostitutiva dal Consiglio dei Ministri, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
In base al comma 2, nella regione Campania, in deroga a talune disposizioni del codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) in materia di autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizza per un triennio l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER: 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 (i medesimi indicati dall'articolo 5), sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.
Il comma 3 proroga per un triennio il termine entro il quale è ammesso lo stoccaggio, in attesa di smaltimento, ed il deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo dei rifiuti aventi codice CER: 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01. In mancanza di tale previsione, lo stoccaggio o deposito dei rifiuti per più di un anno, configurerebbe i relativi luoghi come discariche.
Il comma 4 dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo, prevedendo che vi si faccia fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
L'articolo 8-bis, introdotto dalla Commissione di merito, prevede che, al fine di superare la situazione di emergenza e di incrementare la capacità di smaltimento dei rifiuti, il Ministro dello sviluppo economica, su proposta del Sottosegretario, possa concedere i contributi cosiddetti «CIP6», ai termovalorizzatori localizzati nei comuni di Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa, anche in deroga ai limiti posti dall'articolo 1, commi 1117 e 1118 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) e dall'articolo 2, comma 137, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), i quali consentono, rispettivamente, l'applicabilità di tali incentivi ai soli impianti già realizzati ed operativi, ovvero anche a quelli autorizzati e non ancora in esercizio, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti ed entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008. Analoga deroga era prevista per il termovalorizzatore di Acerra dall'articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge n. 248 del 2007.
L'articolo 9, comma 1, autorizza la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, di 10 siti da destinare a discarica, allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio.
Tali siti sono ubicati nei comuni di:
Sant'Arcangelo Trimonte (Benevento) - località Nocecchie;
Savignano Irpino (Avellino) - località Postarza;

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Serre (Salerno) - località Macchia Soprana;
Serre (Salerno) - località Valle della Masseria;
Andretta (Avellino) - località Pero Spaccone (Formicoso);
Terzigno (Napoli) - località Pozzelle;
Terzigno (Napoli) - località Cava Vitiello;
Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane);
Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni);
Santa Maria La Fossa (Caserta) - località Ferrandelle.

Il comma 2 individua le tipologie di rifiuti non pericolosi smaltibili nelle discariche appena elencate (ceneri pesanti e scorie, non contenenti sostanze pericolose; ceneri leggere, non contenenti sostanze pericolose; fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, non contenenti sostanze pericolose; parte di rifiuti urbani e simili non compostata; compost fuori specifica; rifiuti combustibili; altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, non contenenti sostanze pericolose, rifiuti urbani non differenziati) nonché le tipologie di rifiuti pericolosi smaltibili nei predetti siti a condizione che provengano da impianti di selezione e trattamento (ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose; ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose; fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose; altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose).
Il comma 3 dispone che, ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01).
In base al comma 4, presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
Il comma 5 introduce una disciplina, derogatoria sia delle norme del codice ambientale sia della pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione di impatto ambientale relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, in base alla quale si prevede la convocazione, da parte del Sottosegretario, di una conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione.
Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma o sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
Il comma 6 dispone l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2007, il quale dettava disposizioni volte a individuare siti da adibire a discarica ai fini del superamento dell'emergenza rifiuti.
Il comma 7 prevede l'emanazione di un'ordinanza di protezione civile per la definizione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.
Il comma 7-bis, introdotto dalla Commissione Ambiente, vieta, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il trasferimento, lo smaltimento ed il recupero di rifiuti in altre regioni, salve le intese raggiunte con le regioni interessate per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti.
Il comma 8 modifica il comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo ai poteri del Presidente della Giunta regionale, del Presidente della provincia o del Sindaco in materia di ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti., consentendo che tali ordinanze possano essere

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reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.
Il comma 9 dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo, cui si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articoli 17, salvi gli oneri derivanti dal comma 7, la cui copertura è demandata ad apposita disposizione di legge.
L'articolo 10, comma 1, autorizza le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali presso gli impianti di depurazione delle acque reflue.
Il comma 2 consente - in deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e per il periodo strettamente necessario, comunque non oltre il 31 dicembre 2009 - l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, in una misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal Codice ambientale, e previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro istituito dal Sottosegretario di Stato, mediante monitoraggi continui.
L'articolo 11 reca disposizioni volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania, attraverso la definizione di obiettivi minimi di raccolta; la verifica e il monitoraggio dei dati di raccolta da parte del Sottosegretario di Stato; lo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e la loro riunione in un unico consorzio; l'affidamento al CONAI di campagne di comunicazione; la definizione di un piano di raccolta differenziata per il comune di Napoli; lo stanziamento di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di misure di compensazione ambientale.
In particolare, il comma 1 definisce gli obiettivi minimi di raccolta differenziata per gli anni 2008 (25 per cento dei rifiuti urbani prodotti), 2009 (35 per cento) e 2010 (50 per cento).
Al riguardo segnala come attualmente le percentuali di raccolta differenziata nelle province campane siano: Napoli 8 per cento; Caserta 9,5 per cento; Benevento 13,3 per cento; Avellino 19,3 per cento; Salerno 21,4 per cento.
Per quanto riguarda gli aspetti del provvedimento in qualche modo riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la norma, contenuta nel medesimo comma 1 e modificata dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, in base alla quale i comuni che non raggiungono tali obiettivi subiscono una penalizzazione, consistente in una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati (pari rispettivamente al 15, al 25 ed al 40 per cento dell'importo per ciascuna tonnellata conferita agli impianti di trattamento e smaltimento).
A tale ultimo riguardo ricorda che l'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 già prevedeva, al comma 3, nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non fossero conseguiti gli obiettivi minimi, l'applicazione di un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica, a carico dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali prescritte.
Ai sensi del comma 2 la verifica del raggiungimento degli obiettivi è affidata il Sottosegretario di Stato, anche con misure sostitutive e la nomina di commissari ad acta, mentre il comma 3 abroga conseguentemente il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 263 del 2006, che aveva dettato disposizioni volte all'efficientamento del sistema dei consorzi, prevedendone l'accorpamento o lo scioglimento, qualora non assumessero misure tali da raggiungere gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.
I commi successivi prevedono l'invio mensile al Sottosegretario di Stato, da parte dei sindaci, dei dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata (comma 4), mentre per le pubbliche amministrazioni, la grande distribuzione, le imprese con personale superiore a 50 dipendenti e i mercati all'ingrosso e ortofrutticoli l'obbligo di invio è trimestrale

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(comma 7); è inoltre stabilita l'adozione di iniziative da parte dei Presidenti di provincia per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta» (comma 5) e da parte dei sindaci per favorire il compostaggio domestico, anche in forma associata, dei rifiuti organici (comma 6).
Il comma 8 provvede quindi, nelle more della costituzione delle società provinciali per la gestione dei rifiuti, allo scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e la loro riunione in un unico consorzio gestito da soggetto individuato dal Sottosegretario di Stato.
Il comma 9 destina alla raccolta differenziata nelle province di Napoli e Caserta le somme previste dall'accordo quadro ANCI-CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) per il conferimento dei rifiuti di imballaggio.
Il comma 10 affida al CONAI lo svolgimento, in collaborazione con i capi missione, di una campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nella regione. Sulla base di modalità tecniche, finanziarie e organizzative, definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il comune di Napoli, insieme al gestore della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani (ASIA S.p.A.), deve inoltre presentare - entro 30 giorni - un piano per la raccolta differenziata. In caso di inadempienza il Sottosegretario di stato è autorizzato a provvedere in via sostitutiva con oneri a carico del bilancio del comune (comma 11).
Infine, il comma 12 destina 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate, per la realizzazione di iniziative di compensazione ambientale e di bonifica.
L'articolo 12 autorizza, al comma 1, i capi missione a provvedere - per un importo massimo pari a quaranta milioni di euro a valere sul Fondo istituito con l'articolo 17 del decreto - alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti.
A tal fine, il comma 2 stabilisce che le predette società, ovvero eventuali società ad esse subentrate, trasmettano ai medesimi capi missione la relativa documentazione.
L'articolo 13 definisce alcune iniziative volte a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.
In particolare si stabilisce, ai commi 1 e 2, che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare provveda - entro trenta giorni dalla data di entra in vigore del provvedimento - alla definizione di iniziative a carattere divulgativo e culturale, nonché di informazione della popolazione.
Inoltre il comma 3, prevede, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la costituzione di un ufficio stampa presso il Dipartimento della protezione civile;
Il comma 4 dispone l'attivazione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che, ai sensi del comma 5, per la Regione Campania includono anche interventi didattico-educativi integrativi nell'ambito delle discipline curriculari.
L'articolo 14 dispone che le ordinanze adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nonché i decreti concernenti l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile previsti dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 343 del 2001, non siano soggetti al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti.
L'articolo 15 reca, al comma 1, una serie misure di potenziamento delle strutture facenti capo al Sottosegretario di Stato e al Dipartimento della protezione civile, che possono essere adottate in deroga alla normativa vigente e nei limiti delle spese di parte corrente previste dal successivo articolo 17. Si tratta della proroga - non oltre il 31 dicembre 2009 - dei rapporti di lavoro a tempo determinato e delle collaborazioni e della stipula di contratti di diritto privato

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della durata massima di un anno e comunque fino al 31 dicembre 2009 con personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private.
In tale contesto il comma 2 stabilisce che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri sia disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione previste dal decreto-legge (articolo 1, comma 3) per sostituire i Commissari delegati e siano determinati gli emolumenti del personale impegnato nelle attività di gestione dell'emergenza rifiuti (inclusi forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco), mentre il comma 3 esclude l'applicabilità degli istituti del pignoramento e del sequestro nei confronti delle risorse finanziarie destinate a fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, disponendo altresì l'inefficacia dei pignoramenti eventualmente già notificati.
L'articolo 16 introduce alcune misure concernenti il personale del Dipartimento della protezione civile.
In particolare, il comma 1, lettera a), autorizza l'immissione in ruolo, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva, del personale non dirigenziale del ruolo speciale tecnico-amministrativo della protezione civile proveniente da ruoli ad esaurimento ed assunto nella sesta qualifica, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo.
La lettera b) del medesimo comma, novellando l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2005, autorizza la copertura del 50 per cento dei posti dirigenziali di seconda fascia del Dipartimento della protezione civile tramite concorso riservato al personale del Dipartimento medesimo; in precedenza, la percentuale coperta tramite concorso riservato era del 40 per centro.
Ai fini della procedura saranno valutate unicamente le esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il Dipartimento, mentre la disciplina previgente prevedeva una serie di condizioni, tra cui il diploma di laurea e la certificazione dell'esperienza maturata.
Il restante 50 per cento dei posti dirigenziali di seconda fascia sono ricoperti tramite concorso pubblico (in base alla precedente formulazione la quota da coprire tramite concorso pubblico è del 40 per cento). Viene così eliminata la possibilità di coprire il 20 per cento dei posti tramite corso-concorso selettivo di formazione, riservato anch'esso al personale del Dipartimento, ma destinato ad integrare i ruoli speciali tecnico-amministrativi. Viene, inoltre, soppressa la clausola che pone l'obbligo di procedere contestualmente al bando dei posti per concorso pubblico e per concorso riservato.
Ai sensi del comma 2, il Dipartimento è autorizzato ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia proveniente da società a totale o prevalente capitale pubblico oppure da società che si occupano istituzionalmente di gestione di servizi pubblici.
Inoltre, si autorizza ad inquadrare nel medesimo ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia i titolari a tempo determinato di incarichi di prima fascia affidati - ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - ad esperti esterni all'amministrazione. Per l'immissione sono richiesti almeno 5 anni di anzianità.
Il comma 3 reca le conseguenti norme di copertura della spesa.
L'articolo 17, comma 1, istituisce il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania con una dotazione per l'anno 2008 pari 150 milioni di euro, di cui un importo pari al 10 per cento (15 milioni di euro) è destinato alle spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza. Tali risorse si aggiungono a quelle già stanziate per l'anno 2008, tra l'altro, dal decreto-legge n. 248 del 2007 (vedi scheda introduttiva).
Il comma 2 individua la relativa copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).
L'articolo 18 autorizza il Sottosegretario e i capi missione a derogare - nel

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rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale - ad una serie di disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, le quali sono, peraltro indicate dalla disposizione in «via non esclusiva».
L'articolo 19 prevede che lo stato di emergenza rifiuti in Campania - già prorogato al 30 novembre 2008 - si protragga fino al 31 dicembre 2009, mentre l'articolo 20 reca le norme sull'entrata in vigore del decreto-legge.
L'articolo 19-bis, introdotto dalla Commissione di merito, prevede la presentazione al Parlamento di una relazione periodica del Governo sullo stato di attuazione del decreto, con una dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo istituito dall'articolo 17.
Considerato che il provvedimento non presenta profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso nulla osta (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 18.30.