CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 giugno 2008
14.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 giugno 2008. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 11.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 giugno 2008.

Andrea GIBELLI, presidente, ricorda che la Commissione deve deliberare nella giornata odierna il parere alla VIII Commissione. Chiede quindi al relatore, il collega Lazzari, se ha una proposta da formulare ai colleghi.

Luigi LAZZARI (PdL), relatore, illustra una proposta di parere (vedi allegato 1), che peraltro ha un'impostazione piuttosto generale poiché cerca di recepire gran parte degli stimoli e delle osservazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione. Rileva, a tale proposito, che ritiene l'impostazione «generalista» assunta dal parere quale deroga alla modalità usuale che la Commissione adotta di calibrare il parere espresso sulle sue specifiche competenze. Osserva che tale ultima modalità permette alla Commissione di essere più efficace nei rilievi che formula.

Andrea LULLI (PD), concorda con il collega Lazzari sull'opportunità, come scelta di metodo, di esprimere pareri meglio tarati sulla specificità delle competenze della Commissione. Dichiara quindi

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il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta illustrata, anche in relazione al fatto che in essa, quale osservazioni, sono state recepite gran parte delle sollecitazioni e dei rilievi formulati dall'opposizione. Di tale sforzo dà atto al collega Lazzari, che ringrazia.
Nel ribadire il voto favorevole del suo gruppo, desidera però lasciare agli atti alcuni rilievi sul decreto in esame, che peraltro non chiede siano assunti nel parere; anzitutto sottolinea che il limite di 45 giorni posto quale termine per la realizzazione delle discariche pone problemi di carattere non ideologico ma tecnico. Seppure in una situazione di grave emergenza come quella affrontata ritiene che occorrerebbe evitare di costruire discariche che invece di andare a risolvere i problemi finiscano per aggravarli. Inoltre, la deroga prevista ai limiti di scarico del percolato non è limitata in un arco temporale definito, come sarebbe opportuno: è comprensibile, infatti, e a volte anche giusto, prendere misure drastiche per fronteggiare un'emergenza, ma esse devono essere appunto temporalmente definite per non costituire la norma, ma un'eccezione. Infine, esprime tutti i suoi dubbi sull'ipotesi di utilizzare l'esercito per il controllo dell'ordine pubblico.
Conclude ribadendo che il suo gruppo, per senso di responsabilità e apprezzamento del lavoro svolto dal collega Lazzari, voterà a favore della proposta di parere illustrata.

Domenico SCILIPOTI (IdV) nel dichiarare il voto di astensione del proprio gruppo, esprime forti perplessità sul possibile utilizzo dell'esercito per questioni di ordine pubblico. Per quanto riguarda le attività di trattamento e smaltimento del percolato, paventa danni per la salute della popolazione campana derivanti dalla deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi, prevista dall'articolo 10 del decreto-legge. Ritiene, infine, che il periodo di quarantacinque giorni previsto per la realizzazione dei nuovi siti di smaltimento sia assolutamente insufficiente.

Enzo RAISI (PdL) nel dichiarare voto favorevole del suo gruppo, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore Lazzari, che ha recepito nella sua proposta di parere le osservazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento d'urgenza, nonché per i rilievi esposti dal collega Lulli, in larga parte condivisibili. In relazione alle perplessità espresse sui rischi insiti in alcune disposizioni, sottolinea, anche in considerazione dell'autorevole richiamo del Capo dello Stato, la necessità di intervenire drasticamente per risolvere la drammatica situazione dei rifiuti in Campania, situazione che sarà sicuramente aggravata dall'imminente arrivo della stagione estiva, e di fronte alla quale il richiamo ad altri rischi di carattere sanitario appare meno rilevante.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Osserva, tuttavia, che le disposizioni derogatorie recate dal decreto-legge dovrebbero essere meglio definite nel merito e che i relativi termini temporali dovrebbero essere indicati con precisione, proponendo di integrare le osservazioni del parere con un ulteriore punto che recepisca la necessità di una sorta di verifica o di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di carattere derogatorio.
Ritiene, infine, assolutamente non condivisibile la scelta di astensione preannunciata dal deputato Scilipoti, poiché rispetto ad un provvedimento di tale urgenza, o si e è contrari o si è a favore, ma pare politicamente insostenibile decidere di non decidere.

Luigi LAZZARI (PdL), relatore, si dichiara favorevole all'osservazione formulata dal collega Torazzi e propone di aggiungere al parere una lettera g) del seguente tenore: «g) preveda il Governo una relazione periodica sull'utilizzo delle deroghe previste».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (vedi allegato 2).

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DL 93/2008: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, presidente, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame del provvedimento in titolo che peraltro potrà essere approfondito nella prossima settimana. Dà quindi la parola alla collega Polidori per la relazione introduttiva.

Catia POLIDORI (PdL), relatore, sottolinea che il provvedimento in esame reca disposizioni volte a contrastare dinamiche che hanno prodotto a livello mondiale crisi alimentari, energetiche e finanziarie e che hanno eroso le strutture economiche e sociali del Paese. Si tratta di interventi mirati al sostegno della domanda e all'incremento della produttività del lavoro al fine di superare la grave situazione di recessione conseguente al crescente impoverimento del ceto medio, alla diffusa disoccupazione femminile al perdurante squilibrio tra nord e sud.
Rileva che una prima serie di misure è rappresentata dall'azzeramento dell'imposta comunale sulla prima casa, senza intaccare le capacità finanziarie dei comuni, dalla detassazione sperimentale delle remunerazioni legate all'incremento di produttività del lavoro e dalla rinegoziazione dei mutui accesi per l'acquisto della prima casa. Il secondo fronte riflette, invece, gli impegni assunti in sede internazionale e si sostanzia nel vincolo del raggiungimento del pareggio di bilancio, con conseguente recupero di risorse per un ammontare stimato tra i 20 e i 30 miliardi di euro nel triennio 2009-2011. Ciò comporterà l'attuazione di un piano triennale di stabilizzazione della finanza pubblica che dovrà essere attuata soprattutto sul piano di riduzione della spesa. In attesa della definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno e in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, si sospende il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, di addizionali ovvero di maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti da leggi dello Stato.
Entrando nel dettaglio, osserva che il decreto-legge si compone di cinque articoli, oltre a quello che disciplina l'entrata in vigore.
L'articolo 1 (commi 1, 2 e 3) dispone la totale esenzione dall'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ovvero per l'immobile in cui dimorano abitualmente il contribuente ed i suoi familiari, nonché le unità immobiliari assimilate dai regolamenti comunali all'abitazione principale. L'esenzione si applica anche, a determinate condizioni, in favore del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; agli immobili delle cooperative edilizie, agli alloggi assegnati dagli IACP ed agli enti di edilizia residenziale pubblica purché adibiti ad abitazione principale. L'esenzione non opera (comma 2) per gli immobili signorili, le ville ed i castelli, ai quali continua ad applicarsi solo la detrazione «ordinaria» di 103,29 euro su base annua. Il comma 4 quantifica il minor gettito derivante dai benefici introdotti in 1700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, disponendo il rimborso ai comuni della minore imposta. Modalità e criteri per l'erogazione del rimborso sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e la loro concreta attuazione è demandata ad un decreto del Ministro dell'interno. Il comma 5 dispone che una quota pari allo 0,8 per mille dei rimborsi sia erogato dal Ministero dell'interno alla Fondazione IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale) per remunerare l'attività da esso svolta in materia di accertamento. Il comma 7 dispone la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote di tributi con legge dello Stato. La

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norma avrà effetto a decorrere dall'esercizio 2009 e fino alla «definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale». Sono fatti salvi, invece, gli aumenti relativi al 2008 deliberati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
I commi da 1 a 5 dell'articolo 2 introducono, in via transitoria, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno realizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Al lavoratore, in ogni caso, è concessa la facoltà di optare per l'applicazione del regime di tassazione ordinaria. Il nuovo regime fiscale consiste nell'assoggettare ad imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, fissata in misura pari al 10 per cento, le somme erogate nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2008 a titolo di emolumenti per lavoro straordinario o di premi legati alla produttività aziendale entro il limite massimo di importo fissato in 3.000 euro lordi. I redditi soggetti a tassazione separata non concorrono alla formazione del reddito complessivo e non si considerano ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (cosiddetto ISEE). La nuova disciplina ha natura sperimentale ed è prevista una valutazione degli effetti complessivi prodotti, al fine di considerare l'eventuale estensione dell'agevolazione ai dipendenti del settore pubblico.
Il comma 6 dell'articolo 2 dispone l'ampliamento, in via permanente, della base imponibile IRPEF relativa ai redditi da lavoro dipendente. Sono incluse nella formazione del reddito le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze (attualmente escluse entro il limite di 258 euro annui) e altri sussidi attualmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile. Tale norma riguarda tutti i lavoratori dipendenti inclusi quelli del settore pubblico.
L'articolo 3 prevede che i soggetti che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame possano chiedere alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno ad una convenzione intervenuta tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l'importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata, in misura pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006. L'eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto di mutuo originario viene imputata in un conto di finanziamento accessorio e dovrà essere rimborsata dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato. Ove, invece, si registrassero differenziali di rata a favore del mutuatario, questi concorrerebbero ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio. Si tratta, in sostanza, di un allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, che comporta il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispondere alla banca o all'intermediario finanziario.
Ricorda che l'articolo 4 del decreto recava misure relative al prestito di 300 milioni di euro concesso ad Alitalia S.p.a. che sono confluite nel nuovo testo del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, e saranno quindi soppresse in sede di conversione.
L'articolo 5 reca (ai commi 2, 5, 6, 7 e 8) una serie composita di norme finalizzate alla copertura finanziaria degli oneri del provvedimento (pari a 2.449 milioni di euro per il 2008, 2.200 circa per il 2009, 1.760 per il 2.010 e 1.700 a decorrere dal 2011): anzitutto si provvede attraverso la riduzione di numerose autorizzazioni di spesa (definite in dettaglio in un apposito elenco) nonché delle dotazioni delle Tabelle A, B e C della legge finanziaria 2008 - e in minor misura della finanziaria 2007 - nonché del decreto-legge

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248/2007 (cosiddetto proroga termini). A fini di copertura finanziaria degli oneri, sono altresì utilizzate le risorse destinate a opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1.363,5 milioni di euro), originariamente stanziate per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Va segnalato che la copertura finanziaria, con riferimento all'anno 2010, risulta eccedente rispetto agli oneri derivanti dal provvedimento, di 985 milioni di euro. I commi 3 e 4 recano norme volte alla maggiore flessibilità nella gestione del bilancio statale. In particolare, il comma 3 introduce un nuovo meccanismo che consente di rimodulare le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i programmi a questa appartenenti. La possibilità di rimodulazione trova dei limiti per le spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. Non è invece esclusa la possibilità di rimodulare le spese predeterminate per legge. Inoltre, per le rimodulazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi, il secondo periodo del comma 3 pone un limite massimo «del 10 per cento delle risorse stanziate per le finalità previste dalla legge nell'ambito di ciascun programma interessato dalla riduzione». Il comma 4 istituisce un «Fondo per le esigenze gestionali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, destinato ad essere utilizzato ai fini del reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
Con i commi da 9 a 13 dell'articolo 5 in esame si provvede ad ulteriori interventi finalizzati al reperimento delle risorse.

Andrea GIBELLI, presidente, propone ai colleghi di rinviare il seguito dell'esame in considerazione dell'imminenza dei lavori di Assemblea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 11.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 12.05.