CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 giugno 2008
11.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.
Emendamenti C. 1094 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Donato BRUNO, presidente, sostituendo il relatore, interviene sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, non rilevando profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 4 giugno 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di iniziare la seduta in sede consultiva con l'esame del decreto-legge recante «Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania» (C. 1145), proseguendo quindi con il decreto-legge recante «Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo» (C. 1094).

La Commissione consente.

DL 90/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
C. 1145 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra i contenuti del decreto-legge n. 90 del 2008. In proposito osserva che l'articolo 1 introduce un nuovo modello per la gestione dell'emergenza dei rifiuti in Campania. I commissari delegati e le relative strutture sono sostituiti da un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. È quindi attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per la durata del periodo emergenziale, ossia fino al 31 dicembre 2009.
L'articolo 2 affida al Sottosegretario il compito di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica. Il Sottosegretario può utilizzare procedure espropriative per l'acquisizione di siti per lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti. Egli può inoltre disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza. Ai siti, alle aree e agli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti è attribuita la qualifica di «aree di interesse strategico nazionale». Chiunque si introduca in tali aree abusivamente o vi ostacoli l'accesso autorizzato è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 51 a 309 euro. I poteri di urgenza sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario, mentre viene previsto il coinvolgimento delle forze di polizia e delle forze armate al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative per fronteggiare l'emergenza. Il Sottosegretario richiede alle autorità competenti l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza. È punito con la reclusione fino ad un anno chiunque impedisce, ostacola o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti. I capi, i promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da 1 a 5 anni. Chi «distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti» è punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il delitto è perseguibile d'ufficio. Il Sottosegretario può disporre la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione dei rifiuti. In caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi

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causa, il Sottosegretario è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei.
L'articolo 3 reca disposizioni finalizzate a definire - in via transitoria e fino al termine dello stato emergenziale - la competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania. Sono quindi demandate al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli le funzioni di PM per i procedimenti penali relativi ai reati in materia di gestione dei rifiuti e, più in generale, in materia ambientale nel territorio della regione Campania.. Le funzioni di GIP e GUP sono esercitate da magistrati del tribunale di Napoli. È attribuita al tribunale in composizione collegiale la competenza sulle richieste di misure cautelari personali e reali. Nel corso delle indagini preliminari, è fatto divieto a PM e ufficiali di polizia giudiziaria di disporre il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato o la cui libera disponibilità possa aggravarne le conseguenze. Resta invece salva l'applicabilità delle disposizioni sull'attività di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia, quando le indagini dimostrino il coinvolgimento della criminalità organizzata. La nuova disciplina è applicabile anche ai procedimenti in corso per i quali non sia stata ancora esercitata l'azione penale. Inoltre, le misure cautelari già disposte dal PM o convalidate dal GIP perdono efficacia se non sono convalidate, entro venti giorni dalla trasmissione degli atti, dal tribunale collegiale.
L'articolo 4 disciplina la tutela giurisdizionale relativa alle controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Le suddette controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche a quelle relative a diritti costituzionalmente tutelati.
L'articolo 5, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza, in deroga al parere della Commissione VIA del 9 febbraio 2005, autorizza il conferimento ed il trattamento di una serie di rifiuti (tra cui le cosiddette «ecoballe») presso il termovalorizzatore di Acerra per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate. Sono quindi autorizzati l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra e la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa.
L'articolo 6 dispone una valutazione in ordine al valore di impianti di selezione e trattamento dei rifiuti. All'esito della procedura di valutazione, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani.
L'articolo 7 prevede la riduzione da 60 a 50 del numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Con decreti del Ministro dell'ambiente si provvede alla nomina dei cinquanta commissari e al riordino della Commissione. Viene poi istituita, presso il Ministero dell'ambiente, la figura del Segretario generale.
L'articolo 8 autorizza il Sottosegretario alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli. Il sindaco provvede all'individuazione del sito ove ubicare l'impianto entro trenta giorni; in caso di mancato rispetto del predetto termine, il Consiglio dei Ministri delibera in via sostitutiva. In base al comma 2, nella regione Campania è autorizzato per un triennio l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento. Il comma 3 proroga per un triennio, per i rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, lo stoccaggio, in attesa di smaltimento e il deposito presso qualsiasi area di deposito temporaneo.
L'articolo 9 autorizza la realizzazione di 10 siti da destinare a discarica ed

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individua le tipologie di rifiuti smaltibili. Ai fini dello smaltimento in tali discariche, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01). Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati. Il comma 5 introduce una disciplina, derogatoria sia delle norme del codice ambientale che della pertinente legislazione regionale in materia, per la VIA relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti. Tale disciplina prevede la convocazione, da parte del Sottosegretario, di una conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. È inoltre prevista l'emanazione di apposita ordinanza di protezione civile per la definizione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica. È infine previsto che le ordinanze contingibili e urgenti adottate dalle autorità locali per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti possano essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione.
L'articolo 10 autorizza, con talune condizioni, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali presso gli impianti di depurazione delle acque reflue e - in deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi - l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione.
L'articolo 11 reca disposizioni volte ad incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nella regione Campania, attraverso le seguenti misure: maggiorazione delle tariffe in caso di mancato rispetto degli obiettivi minimi di raccolta; monitoraggio dei dati di raccolta; scioglimento dei consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta e loro riunione in un consorzio; affidamento al CONAI di campagne di comunicazione; definizione di un piano di raccolta differenziata per il comune di Napoli; stanziamento di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la realizzazione di misure di compensazione ambientale.
L'articolo 12 autorizza i capi missione a provvedere - per un importo massimo pari a quaranta milioni di euro - alle attività solutorie nei confronti di creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti.
L'articolo 13 prevede l'adozione di iniziative volte a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli pubblici e privati sui temi ambientali e in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti.
L'articolo 14 dispone che le ordinanze adottate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nonché i decreti concernenti l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile non siano soggetti al preventivo controllo di legittimità della Corte dei conti.
L'articolo 15 reca alcune misure di potenziamento e organizzazione delle strutture facenti capo al Sottosegretario e al Dipartimento della protezione civile, anche ai fini della determinazione degli emolumenti del personale impegnato nelle attività di gestione dell'emergenza rifiuti (inclusi forze di polizia, forze armate e vigili del fuoco). Vengono inoltre sottratte al pignoramento e al sequestro le risorse finanziarie destinate all'emergenza rifiuti e resi privi di effetti i pignoramenti già notificati.
L'articolo 16 introduce alcune misure concernenti il personale del Dipartimento della protezione civile, riguardanti sia il personale non dirigenziale, sia l'accesso alla seconda fascia dirigenziale.
L'articolo 17 istituisce il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania individuando la relativa copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate.
L'articolo 18 autorizza il Sottosegretario di Stato e i capi missione a derogare - nel rispetto dei principi fondamentali in

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materia di tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale - alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali.
L'articolo 19 prevede che lo stato di emergenza si protragga fino al 31 dicembre 2009, mentre l'articolo 20 reca le norme sull'entrata in vigore e la pubblicazione.
Per quanto concerne i profili di competenza della I Commissione, osserva che il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che l'articolo 117 secondo comma, lettera s), della Costituzione, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato. Fa altresì presente che gran parte degli interventi previsti dal decreto-legge in esame può inoltre essere ricondotta anche alla materia della «protezione civile», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni. Osserva quindi che, con riferimento a specifiche disposizioni del decreto-legge, vengono in rilievo ulteriori materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato. In particolare si tratta delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 7, 14, 15 e 16, che possono essere ricondotte nell'ambito della materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; delle disposizioni in materia di tutela giurisdizionale di cui agli articoli 3 e 4, che rientrano nell'ambito della materia «giurisdizione e norme processuali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Infine, per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7, relative alle iniziative didattiche in materia ambientale e sullo smaltimento dei rifiuti, rilevano gli ambiti competenziali relativi alla fissazione delle «norme generali sull'istruzione» e all'istruzione, attributi rispettivamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, e alla competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione.
Fa infine presente che alcune disposizioni contenute nel provvedimento in esame sarebbero meritevoli di approfondimento con riferimento alla competenza della I Commissione; tuttavia si riserva di svolgere ulteriori riflessioni sul testo quando la Commissione di merito avrà concluso l'esame delle proposte emendative.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che l'esame del provvedimento proseguirà anche nella giornata di domani, giovedì 6 giugno, nonché nel corso della prossima settimana, dopo che la VIII Commissione avrà concluso l'esame degli emendamenti presentati.

Olga D'ANTONA (PD) fa presente che il proprio gruppo manterrà un atteggiamento di opposizione serio e costruttivo, essendo consapevole della gravità del problema della gestione dei rifiuti nella regione Campania.
Ritiene tuttavia necessario approfondire alcune questioni problematiche che attengono alla competenza della I Commissione. Si riferisce, in particolare, all'articolo 3 che, nel definire la competenza per i procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti in quella regione, presenta profili di problematica compatibilità con gli articoli 25 e 102 della Costituzione.
Conclude assicurando una piena collaborazione del proprio gruppo al fine di migliorare il testo del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva come da parte della I Commissione non possa sottovalutarsi la portata di alcune disposizioni presenti nel testo, ancorché esso possa essere modificato dalla Commissione competente per merito.

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Si riferisce, in primo luogo, alla dubbia compatibilità con l'articolo 25 della Costituzione del comma 9 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, che prevede una fattispecie di reato senza tipizzare rigorosamente la condotta del soggetto agente.
Per quanto concerne poi la definizione della competenza per i procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania, di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, osserva che tale norma potrebbe trovare una qualche giustificazione alla luce delle analogie che essa reca con la disciplina attualmente vigente in materia di reati di mafia e con la disciplina della giustizia militare.
Si sofferma quindi sull'articolo 4, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica alla stessa equiparati. In particolare, invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di devolvere interamente questa materia alla giurisdizione amministrativa, soprattutto in considerazione del riferimento ai comportamenti dell'amministrazione, oltre che degli atti, nonché del fatto che essa si intenderebbe estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati, che forse potrebbe essere opportuno mantenere alla competenza del giudice ordinario.
Infine esprime forti riserve sul comma 2 dell'articolo 16, che prevede forme di immissione di personale nel ruolo speciale dei dirigenti della protezione civile in deroga al principio costituzionale del pubblico concorso, in assenza di una idonea giustificazione, e quindi in violazione degli articoli 51 e 97 della Costituzione.

Calogero MANNINO (UdC) fa presente preliminarmente che il proprio gruppo si adopererà per agevolare una tempestiva conversione in legge del decreto-legge in esame, ferme restando alcune riserve su questioni di significativa importanza per quanto attiene ai profili di competenza della I Commissione. Pur condividendo il principio della deroga alla legislazione vigente, utilizzato per disciplinare gli aspetti di una situazione connotata da un carattere di effettiva eccezionalità, ritiene che esso non possa tuttavia essere utilizzato in modo tale da trasformare la deroga in permanente eccezione. Si riferisce, in particolare, al comma 9 dell'articolo 2, che a proprio avviso introduce una fattispecie di reato priva della rigorosa descrizione della relativa condotta. Analoghe considerazioni svolge con riferimento alla deroga alla disciplina in materia di ordinamento giudiziario recata dall'articolo 3, evidenziando altresì perplessità sulla effettiva efficacia di tale norma. Dichiara quindi di condividere le osservazioni svolte dal deputato Zaccaria in ordine alla devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti.
Conclude auspicando che la Commissione di merito possa modificare il testo del provvedimento raccogliendo i suggerimenti emersi dal dibattito in corso.

Carlo COSTANTINI (IdV) si riserva di intervenire nel corso delle prossime sedute, auspicando che l'esame del provvedimento presso la Commissione di merito consenta di modificare il testo per superare i profili problematici emersi sotto il profilo del rispetto della Costituzione.

Linda LANZILLOTTA (PD) fa presente, sotto un profilo di ordine generale, che sarebbe auspicabile la presenza di un rappresentante del Governo nel corso dei lavori della Commissione ancorché la sede consultiva non la preveda come obbligatoria. Pur consapevole del fatto che la riduzione del numero dei componenti dell'Esecutivo renda difficile assicurarne le presenze ai lavori parlamentari, ritiene che l'interlocuzione con il Governo rappresenti uno strumento di assoluta utilità per un proficuo esame dei provvedimenti.
Con riferimento al decreto legge in esame, osserva come tra i Ministri concertanti non figuri il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ancorché

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tale provvedimento rechi una norma significativa come il comma 2 dell'articolo 16, che prevede l'assunzione di personale di livello dirigenziale in deroga ai principi costituzionali. Al riguardo osserva come tale disposizione, pur emanata in virtù di una situazione emergenziale, si ponga in contrasto con i principi costituzionali, così come interpretati dalla giurisprudenza in materia, e reputa pertanto opportuno stabilire se tale norma rappresenti effettivamente l'unica strada possibile per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che nel corso dell'esame dei provvedimenti in sede consultiva non è in alcun modo prevista come obbligatoria la presenza di rappresentanti del Governo. Tuttavia fa presente che, trattandosi di un provvedimento di particolare rilievo in relazione alle competenze della I Commissione, si farà interprete presso il Governo dell'esigenza manifestata dal deputato Lanzillotta al fine di assicurare la presenza di un suo rappresentante nelle prossime sedute riservate all'esame del provvedimento in oggetto. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.
Nuovo testo C. 1094 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Jole SANTELLI (PdL), relatore, illustra i contenuti del nuovo testo del provvedimento in esame, osservando al riguardo che esso è volto a riunificare le disposizioni in materia contenute, oltre che nel provvedimento in esame, nei decreti-legge n. 93 e n. 97 del 2008. In proposito osserva che il provvedimento in oggetto reca norme riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato. Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Calogero MANNINO (UdC) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

I deputati Carlo COSTANTINI (IdV) e Sesa AMICI (PD) dichiarano il voto contrario dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 93/08: Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
C. 1185 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela DAL LAGO (LNP), relatore, ricorda che la I Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) il parere sul disegno di legge C. 1185, il quale concerne la conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2008, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia del potere di acquisto delle famiglie.
Premesso che esporrà brevemente il contenuto del provvedimento, per poi soffermarsi su alcuni profili di interesse della Commissione, ricorda come l'articolo 1 preveda la totale abolizione dell'ICI sulla prima casa, intendendosi per «prima casa» quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente. Specifica che la misura non riguarda gli immobili signorili, le ville e i castelli, ai quali continua ad applicarsi la sola detrazione ordinaria; che le minori entrate dei comuni, stimate in 1,7 miliardi di euro a

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decorrere dall'anno 2008, sono ad essi rimborsate con modalità e criteri che dovranno essere stabiliti entro il 27 luglio in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; e che l'attuazione del rimborso seguirà poi con decreto del Ministro dell'interno.
Pone quindi in evidenza il comma 7 dell'articolo 1, che dispone la sospensione del potere di regioni ed enti locali di deliberare aumenti delle aliquote dei tributi loro attribuiti con legge dello Stato. La sospensione decorre dall'esercizio 2009 e permane fino alla «definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale».
Si sofferma sull'articolo 2, che introduce, in via transitoria e sperimentale, un regime fiscale agevolato e facoltativo in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 abbiano realizzato un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Al termine della fase di sperimentazione si valuterà se estendere la misura anche ai dipendenti del settore pubblico. L'articolo 2 prevede anche l'ampliamento della base imponibile IRPEF relativa ai redditi da lavoro dipendente: tale ampliamento è disposto in via permanente e in favore di tutti i lavoratori, inclusi quelli del settore pubblico.
Passando all'articolo 3, ricorda come esso rechi misure volte a consentire ai soggetti che hanno acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale di chiederne la rinegoziazione: in sostanza, la rinegoziazione comporta un allungamento del periodo di restituzione del finanziamento in cambio della conversione della rata variabile in rata fissa di minore importo. Il mutuatario è comunque tenuto a corrispondere al mutuante i maggiori interessi derivanti dall'allungamento del piano di rimborso del debito.
Illustra l'articolo 4, che reca disposizioni relative al prestito di 300 milioni di euro concesso ad Alitalia s.p.a. dal decreto-legge n. 80 del 2008 per consentire alla compagnia di far fronte ai propri fabbisogni di liquidità. Ricorda che il decreto-legge n. 80 è tuttora in corso di conversione e che il relativo provvedimento è già stato approvato dal Senato ed è ora all'esame della Assemblea della Camera (C. 1094), che questa mattina lo ha rinviato alla Commissione di merito, la quale lo ha modificato in modo da trasfondere al suo interno anche le disposizioni relative al prestito ad Alitalia contenute nel decreto-legge in esame nonché quelle ulteriori contenute nel decreto-legge n. 97 del 2008. La I Commissione ha testé espresso il proprio parere sul nuovo testo elaborato dalla IX Commissione.
Si sofferma infine sull'articolo 5, che, oltre a recare la norma di copertura finanziaria del provvedimento, prevede un nuovo meccanismo di flessibilità nella gestione del bilancio statale, il quale in sostanza consente al Governo di rimodulare autonomamente tra i diversi programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa.
Venendo ora ai profili di competenza della I Commissione, rileva innanzitutto come sia il complesso del provvedimento sia le singole disposizioni intervengano su materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. In particolare, il complesso del provvedimento è riconducibile alla materia «sistema tributario statale», mentre l'articolo 3 incide sulle materie «tutela del risparmio e mercati finanziari» e «ordinamento civile».
Sotto il profilo della costituzionalità, una particolare attenzione ritiene debba essere posta all'articolo 1, comma 7, che, come detto, sospende il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi «fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale». Ricorda che qualcosa di simile era stato previsto già dalla legge finanziaria per il 2003 - si tratta dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002 - con riferimento però soltanto all'addizionale regionale e comunale, all'IRPEF e all'aliquota dell'IRAP: in sostanza, gli aumenti vennero con quella

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disposizione sospesi fino al raggiungimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e gli enti locali sull'attuazione del federalismo fiscale. L'accordo non fu raggiunto e il termine della sospensione è stato in seguito prorogato; solo dal 2007 le regioni e i comuni hanno quindi nuovamente potuto aumentare le quote di tributi di loro spettanza.
Fa presente che, investita della questione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 381 del 2004, ha respinto le censure di costituzionalità riferite alla citata disposizione della legge finanziaria per il 2003: la Corte ha infatti ritenuto che la sospensione del potere tributario delle regioni risulti giustificabile, sul piano della legittimità costituzionale, in quanto ha carattere temporaneo e provvisorio, in attesa del complessivo ridisegno dell'autonomia tributaria delle regioni in attuazione del nuovo articolo 119 della Costituzione. La sentenza appare del resto in linea con la precedente giurisprudenza della Corte, che ha affrontato il punto dell'autonomia impositiva delle regioni in diverse occasioni, giungendo alla conclusione che, non essendo ammissibile l'esplicazione di potestà regionali autonome in materia tributaria - e questo perché manca la fondamentale legislazione statale di coordinamento richiesta dall'articolo 119 della Costituzione - si deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative della disciplina dei tributi locali esistenti, anche nel dettaglio, ancorché a condizione che il legislatore statale non sovverta l'impostazione del nuovo articolo 119 della Costituzione, sopprimendo cioè gli spazi di autonomia già riconosciuti alle regioni e agli enti locali dalle leggi statali o comunque configurando un sistema finanziario complessivo in contraddizione con l'articolo 119.
Ritiene poi che una qualche riflessione, per quanto riguarda la loro piena compatibilità con l'articolo 81 della Costituzione, meritino altresì alcuni commi dell'articolo 5, il quale in sostanza consente di modificare con un atto amministrativo autorizzazioni di spesa stabilite con disposizione di legge ovvero di rimodulare gli stanziamenti di unità previsionali di base che sono state in quanto tali oggetto di deliberazione parlamentare in sede di esame del bilancio di previsione.
Segnala infine che l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge in esame interviene su una disposizione - l'articolo 1, comma 1267, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), il quale istituiva il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati - che è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 50 del 2008. Fa presente, al riguardo, che ai sensi dell'articolo 136, primo comma, della Costituzione, «quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» e che l'articolo 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 precisa che «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».
In conclusione, nel riservarsi di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito che si svolgerà in questa Commissione e nella Commissione di merito, esprime riserve sulla disposizione che sospende il potere tributario delle regioni e degli enti locali, incidendo in tal modo sugli spazi di autonomia degli enti locali. Nel richiamare la propria passata esperienza di presidente di provincia e le molte difficoltà che gli enti locali incontrano sotto il profilo finanziario, esprime l'auspicio che si addivenga quanto prima all'attuazione del federalismo fiscale.

Calogero MANNINO (UdC), nel riservarsi di intervenire più diffusamente in un secondo momento sul merito del provvedimento, richiama fin d'ora l'attenzione della Commissione su un profilo di costituzionalità attinente all'articolo 5. Fa presente che tale articolo reca disposizioni di carattere finanziario incidenti anche sulla regione siciliana e che il decreto-legge è stato approvato dal Consiglio

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dei ministri in assenza del presidente della regione siciliana, laddove lo statuto di autonomia della regione, che ha notoriamente rango di legge costituzionale, prevede che, nelle materie che interessano la regione, il presidente della regione partecipi al Consiglio dei ministri con voto deliberativo. Fa presente che la stessa regione siciliana ha lamentato una lesione delle proprie prerogative costituzionali e preannunciato un ricorso innanzi alla Corte costituzionale.

Sesa AMICI (PD), nel riservarsi di intervenire sui singoli punti del provvedimento in una successiva fase del dibattito, ringrazia la relatrice, deputato Dal Lago, che non ha mancato di evidenziare alcuni punti critici del provvedimento: un provvedimento che presenta un'impostazione di fondo improntata a una logica centralistica e di compressione delle autonomie locali e che invade l'autonomia costituzionale dello stesso Parlamento, nel momento in cui consente al Governo di rivedere liberamente le decisioni di spesa assunte dalle Camere in sede di approvazione del bilancio di previsione con distinte deliberazioni sulle unità previsionali di base. Si augura pertanto che di tali profili critici la relatrice faccia menzione anche nella proposta di parere che presenterà alla Commissione.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, ricordato che il nuovo testo del decreto-legge n. 80 del 2008 (C. 1094) elaborato dalla IX Commissione torna ora all'esame dell'Assemblea, preannuncia che la I Commissione dovrà nuovamente riunirsi nella giornata odierna per l'esame degli emendamenti che saranno presentati in Assemblea.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 giugno 2008. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 18.50

DL 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.
Emendamenti C. 1094 - A/R Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Jole SANTELLI (PdL), relatore, interviene sugli emendamenti in esame, non rilevando profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, ad eccezione dell'emendamento 1.21 Evangelisti che, al comma 2-septies-quinquies sopprime le comunità montane. Al riguardo osserva che la giurisprudenza costituzionale affermatasi successivamente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ricomprende la disciplina relativa alle comunità montane nell'ambito della competenza legislativa delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Propone pertanto di esprimere un parere contrario sull'emendamento 1.21 Evangelisti, limitatamente al comma 2-septies-quinquies ed un parere di nulla osta sui restanti emendamenti (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.