CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2022
26.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 2.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo.
2.40. Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi per l'efficientamento energetico)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;

   b) al comma 16-ter è aggiunto il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati l'applicazione del presente comma avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110 per cento.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, in 20,43 milioni di euro per l'anno 2025, in 38,18 milioni di euro per l'anno 2026, in 35,81 milioni di euro per l'anno 2027, in 33,86 milioni di euro per l'anno 2028, in 17,11 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.06. Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere le seguenti: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,.

  Conseguentemente:

   a) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: , nonché misure per il contenimento Pag. 75degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del teleriscaldamento;

   b) agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 51,09 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
4.3. Cavandoli, Cattoi, Frassini, Maccanti, Gusmeroli, Ottaviani, Bagnai, Centemero, Miele, Bordonali.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
4.4. Dell'Olio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, nelle regioni ove l'approvvigionamento del gas metano non è assicurato dalla rete nazionale dei gasdotti, si applicano anche alle somministrazioni ad uso civile ed industriale di gas sostitutivi.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 22,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
4.7. Lai.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come integrate dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relative all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per le forniture di gas naturale e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, si applicano, con le successive proroghe, anche alla fornitura di servizi di teleriscaldamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto della necessità di considerare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, forme di ristoro della maggior misura dell'IVA applicata nel corso del 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 80 milioni di euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*4.09. Pastorino.
*4.010. Evi, Bonelli, Borrelli, Zanella, Grimaldi.
*4.04. Marattin, Bonetti.
*4.03. Laus.

ART. 5.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per l'anno 2023 è riconosciuta, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al Pag. 76successivo comma 2-ter, una agevolazione sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica in favore delle persone con disabilità.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato «Fondo bonus elettrico persone con disabilità», con una dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 2-bis, tenendo in considerazione la gravità della patologia, la situazione economica e reddituale del richiedente e la numerosità del nucleo familiare.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
5.2. Grippo, Faraone.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Contributo caro energia per gli enti del Terzo settore che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semi-residenziale e residenziale in favore di anziani)

  1. Per garantire la continuità dei servizi erogati, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 4, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semi-residenziale per persone con disabilità.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dal comma 1, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui al medesimo comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.
  3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui al comma 1 e all'erogazione Pag. 77dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di società in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. A tal fine, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono trasferite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
5.02. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. Pag. 78L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrare provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 380 milioni di euro per l'anno 2023, di 350 milioni di euro per l'anno 2024, e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
5.06. Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 7.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, procedono alla individuazione di uno o più intermediari finanziari abilitati perché, nel rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari, siano adottate pratiche tese a facilitare la liquidità e assicurare la fluidità dei mercati finanziari sui quali si determina il valore di riferimento del prezzo del gas anche attraverso esposizione in maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su quantità minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire maggiore liquidità del mercato, consentendo di stabilizzare il prezzo in un contesto di alta volatilità.
7.1. Foti, Lucaselli, Rampelli, Cannata, Giorgianni, Angelo Rossi, Tremaglia.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni aggiungere le seguenti: e delle unioni di comuni.
8.5. Maccari, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizione in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

  1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivoPag. 79 di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile sono costituiti i seguenti Fondi:

   a) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito;

   b) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per il 2025 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse;

   c) nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2023, 325 milioni di euro per l'anno 2024, 330 milioni per l'anno 2025 e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondentePag. 80 riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
8.013. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Casu, Bonafè.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)

  1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 716 milioni di euro per l'anno 2023 per il conseguimento degli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino e il comune di Castiglione della Pescaia.
  2. Alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 1° marzo 2023.
  3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

   a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore Floating Storage and Regasification Units (FSRU);

   b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

   c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

   d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale n. 398;

   e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, dei parchi e del sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

   f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti.

  5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programmaPag. 81 di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  6. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  7. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  8. Ai sensi degli articoli da 214 a 225 e da 242 a 249 del Regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e dell'articolo 178 del Regolamento delegato (UE) 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.
  9. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  10. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  11. Gli accordi di cui al comma 10, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.
  12. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  13. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 11. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro il 1° marzo 2023.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere l'articolo 38;

   b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: è incrementato di 900.000 euro per l'anno 2023, 787,8 milioni di euro per l'anno 2024, 725,2 milioni di euro per l'anno 2025, 622,4 milioni di euro per l'anno 2026, 539,1 milioni di euro per l'anno 2027, 476,9 milioni di euro per l'anno 2028, 438,5 milioni di euro per l'anno 2029, 378,4 milioni Pag. 82di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
8.05. Bonafè, Simiani, Fossi, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

ART. 9.

  Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

  9-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis si interpretano nel senso di escluderne l'applicazione agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia.».

  9-ter. Le somme che, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono state già eventualmente versate nell'anno 2022 dai soggetti di cui al comma 7-quater del medesimo articolo, come introdotto dal comma 9-bis, sono restituite agli stessi mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in un massimo di due quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  9-quater. Agli oneri derivanti dai commi 9-bis e 9-ter, valutati nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e 700 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
9.18. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

  9-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia immessa in rete da:

   a) impianti nella titolarità di enti pubblici, scuole, strutture sanitarie;

   b) impianti delle imprese agricole, qualora la produzione dell'energia elettrica si configura come attività connessa all'attività agricola.».

  9-ter. Ai fini di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, in ordine all'accesso alle agevolazioni di cui al medesimo comma 9-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 9-bis, Pag. 83anche ai fini del rispetto del limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
9.16. Bof, Molinari, Zinzi, Carloni, Cavandoli, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

  9-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, non si applicano agli impianti delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
9.1. Gebhard, Manes.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Fondo per la progettazione e la realizzazione dell'Einstein Telescope sul territorio nazionale)

  1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope e alla realizzazione del dossier di candidatura dell'Italia da parte dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il «Fondo per la progettazione e la realizzazione dell'Einstein Telescope» con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di monitoraggio degli interventi da effettuarsi attraverso i sistemi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, e il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1.
  3. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia».

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5 milioni per il 2023 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, Pag. 84n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
10.09. Ghirra, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 11.

  Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

  6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

   «2-bis. In relazione al terzo trimestre, la data del 31 dicembre 2022 di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è sostituita con la seguente: “30 giugno 2023”».
*11.5. Schullian, Gebhard, Steger.
*11.17. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.
*11.20. Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Zucconi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni per il 2025 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, Pag. 85375 milioni per l'anno 2025 e 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
11.029. Cappelletti, Dell'Olio, Pavanelli, Torto, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

  1. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a decorrere dall'anno 2023, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto, in fine, il seguente:

    «1-sexies) pellet».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
11.016. Fornaro, Serracchiani, Guerra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Incentivi per il settore energetico)

  1. I termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riaperti dalla data in entrata in vigore della presente legge fino alla data del 30 giugno 2023.
11.021. Bagnai, Centemero, Cavandoli, Miele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. A supporto delle criticità energetiche a cui è tuttora sottoposto il settore del vetro di Murano, il contributo previsto all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2022, n. 172, è riconosciuto alle concessioni decretate a far data dal 1° luglio 2022, nell'ambito dell'applicazione del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, anziché del regime «de minimis», conseguentemente i benefici liquidati alle imprese per differente soglia massima di aiuto sono rideterminati in 400.000 euro per impresa, come previsto dal predetto Quadro temporaneo di crisi. Il fondo previsto dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per 5 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11.038. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come Pag. 86carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.041. Foti, Deidda, Raimondo, Lucaselli, Cannata, Zucconi.

ART. 12.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 18:

    1. dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo:

   a) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. L'erogazione delle risorse di cui alla presente lettera è effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

   b) il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

    2. alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché misure volte a ridurre il disagio abitativo.

   b) il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
12.20. Braga, Guerra, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Furfaro.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire l'articolo 56 con il seguente:

Art. 56.
(Opzione donna)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

   b) le risorse del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
12.21. Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Merola, Ubaldo Pagano,Pag. 87 D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Furfaro.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Incremento della quattordicesima pensionistica)

  1. A decorrere dall'anno 2023, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è incrementata percentualmente entro il limite di spesa di 500 milioni di euro annui. L'INPS, con propria determinazione, provvede all'adeguamento di cui al presente articolo.;

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, è ridotto di 230 milioni di euro per l'anno 2023, di 160 milioni di euro per l'anno 2024 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
12.22. Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Furfaro.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 66, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  1-bis. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, le parole: «per un periodo di dieci giorni lavorativi» sono sostituite con le seguenti: «per un periodo fino a novanta giorni nel limite massimo delle risorse disponibili pari a 999,7 milioni di euro per l'anno 2023, 1.071,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.104,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 tenendo conto dei limiti delle risorse disponibili».

   b) all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
12.14. Furfaro, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Ghio, Gribaudo, Guerra, Iacono, Madia, Malavasi, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serracchiani, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni fiscali per i contribuenti che passano dal regime forfetario al regime ordinario)

  1. I contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a 85.000 euro, possono applicare per i due periodi d'imposta successivi al passaggio dal regime forfetario al regime ordinario di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi per ricavi o compensi fino a 85.000 euro, che accompagni gradualmente il rientro al regime ordinario.
  2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, è istituito un fondo con dotazione di 280,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 346,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 378,8 milioni di euro per il 2025, denominato «Fondo per il Pag. 88passaggio progressivo dal regime forfetario al regime ordinario».
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
12.16. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Regime fiscale opzionale per i contribuenti che escono dal regime forfetario – Easy tax)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 88 sono inseriti i seguenti:

   «88-bis. Al fine di agevolare il graduale passaggio al regime ordinario di tassazione dei redditi sulle persone fisiche, i contribuenti che superano il limite di ricavi o compensi pari a euro 65.000 di cui al precedente comma 54 possono optare, in alternativa all'applicazione del regime ordinario, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 64 nella misura del 25 per cento.
   88-ter. L'opzione di cui al comma 88-bis è applicabile a condizione che l'ammontare dei ricavi ovvero dei compensi, ragguagliati ad anno, non sia superiore a euro 100.000.
   88-quater. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 88-bis, il regime opzionale trova applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 65.000 euro e per il periodo d'imposta successivo a condizione che l'ammontare dei ricavi o compensi non sia inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel primo anno di esercizio dell'opzione.
   88-quinquies. Il regime opzionale cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 88-ter o si verifica la condizione di cui al comma 88-quater. È in ogni caso dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite di cui al comma 54.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
12.24. Fenu, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Calmierazione dei prezzi del servizio di salvaguardia)

  1. Nell'anno 2023, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, risultano assegnatari del servizio di salvaguardia per gli anni 2023 e 2024, continuano ad applicare il valore del parametro omega determinato per gli anni 2020 e 2021, limitatamente alle aree di prelievo in cui il valore del parametro omega determinato per gli anni 2023 e 2024 ecceda 30 euro per megawatt/ora.
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento dei minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla Pag. 89formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
12.15. Ubaldo Pagano, Barbagallo.

ART. 13.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, premettere il seguente:

  01. Per i soggetti di cui all'articolo articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

    2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo» aggiungere le seguenti: «di cui al presente comma;»;

    3) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Il contributo» aggiungere le seguenti: «di cui al presente comma;»;

    4) al comma 2, dopo le parole: «Il contributo di solidarietà», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1;»;

    5) al comma 3, sostituire le parole: «determinato ai sensi del comma 2» con le seguenti: «determinato ai sensi dei commi 01 e 2».

   b) sostituire l'articolo 52 con il seguente:

Art. 52.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, con una dotazione finanziaria pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai fini del riconoscimento di un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 fino a 500 euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

   c) il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 400 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
13.9. Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Furfaro.

Pag. 90

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 premettere il seguente:

  01. Per i soggetti di cui all'articolo articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

    2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il contributo» aggiungere le seguenti: «di cui al presente comma;»;

    3) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Il contributo» aggiungere le seguenti: «di cui al presente comma;»;

    4) al comma 2, dopo le parole: «Il contributo straordinario», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1;»;

    5) al comma 3, sostituire le parole: «determinato ai sensi del comma 2» con le seguenti: «determinato ai sensi dei commi 01 e 2».

   b) all'articolo 96, comma 1, sostituire le parole: 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 4.650 milioni di euro per l'anno 2023, 3.100 milioni di euro per l'anno 2024.

   c) il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2025.
13.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Furfaro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure in favore dei giovani)

  1. Al fine di ridurre la pressione fiscale e contributiva sulle giovani generazioni, è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2023 per:

   a) azzeramento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 a carico del lavoratore per le persone fisiche di età inferiore ai 25 anni;

   b) dimezzamento delle aliquote contributive a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per le persone fisiche di età superiore ai 25 e inferiore ai 31 e dimezzamento delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le persone fisiche di età inferiore ai 31 anni.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro il limite di spesa complessivo pari a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori Pag. 91spese pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
13.04. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Esclusione dal reddito per i lavoratori dipendenti)

  1. Per il solo anno 2023, per i contribuenti che abbiano percepito nello stesso anno un reddito da lavoro dipendente prestato a soggetti privati fino a 35.000 euro, le maggiorazioni di retribuzione fino a 2.400 euro annui sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali. Per il calcolo del reddito fino a 35.000 euro non si tiene conto della predetta maggiorazione fino a 2.400 euro annui. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 non si tiene conto delle maggiorazioni assoggettate al regime fiscale del presente comma. Le predette maggiorazioni rientrano nel computo della retribuzione ai fini contributivi e previdenziali e non sono soggette a trattenute per la quota a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
  2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito esente da imposta di cui al comma 1.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
13.06. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
*14.2. Pastorino.
*14.3. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivo all'utilizzo del buono pasto elettronico)

  1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10, da rendersi esclusivamente in forma elettronica o digitale».
14.01. Malaguti, Malagola, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

Pag. 92

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Detassazione dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti)

  1. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non è dovuta per i lavoratori dipendenti con un reddito fino a 50 mila euro.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2023 e 270 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
15.10. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Interpretazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)

  1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

   2024: -2.000.000;

   2025: -2.000.000;

   2026: -2.000.000.
*15.01. Steger.
*15.022. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Premi di risultato e welfare aziendale nei comparti del pubblico impiego)

  1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato di ammontare variabile, corrisposti ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, fino all'importo complessivo di 3.000 euro lordi e nei limiti delle risorse stanziate per la contrattazione integrativa dalla legge e dalla contrattazione nazionale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di qualità, efficienza, innovazione e buon andamento dell'azione amministrativa, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 7, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.
  2. Ai fini della determinazione dei premi di risultato è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
  3 Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per il settore pubblico e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 60.000 nell'anno precedente a quello di percezione delle somme di cui al comma 1.
  4. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 8, Pag. 93anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1. Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 8 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1.
  5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 1 a 8:

   a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;

   b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);

   c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 1.

  6. Ai fini del comma 1, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo per le politiche di sviluppo per la produttività, con uno stanziamento annuo di 520 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025.
  7. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di qualità, efficienza, innovazione e buon andamento dell'azione amministrativa di cui al comma 1.
  8. Le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'utilizzo delle risorse stanziate per l'applicazione del comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento, definiscono, in sede di contrattazione integrativa, specifici piani o progetti volti all'individuazione di obiettivi di qualità, efficienza, innovazione e buon andamento, anche a livello individuale, dell'azione amministrativa, i quali comportino un miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, al fine di consentire l'accesso dei dipendenti all'erogazione delle somme di cui al comma 1 e al relativo beneficio fiscale.
  9. Le somme e i valori di cui all'articolo 51, commi da 2 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e quelli previsti in separati provvedimenti legislativi, nel rispetto dei limiti ivi indicati, non concorrono a formare il reddito anche se fruiti da lavoratori Pag. 94dipendenti dei comparti del pubblico impiego.
  10. Al fine di promuovere l'attribuzione ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, di somme e valori previsti dall'articolo 51, commi da 2 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelli previsti in separati provvedimenti legislativi, è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento annuo di 600 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025.
  11. La contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, opera la distribuzione, distintamente per il personale non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate annualmente all'introduzione delle misure di cui al comma 9 e demanda alla contrattazione integrativa la previsione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
15.025. Gadda, Bonetti.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Abrogazione dei micro-prelievi)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le seguenti disposizioni sono abrogate e, pertanto, i diritti, le tasse e le addizionali ivi previste, non sono dovute:

   a) l'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente l'addizionale erariale della tassa automobilistica;

   b) l'articolo 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, inerente le tasse scolastiche;

   c) l'articolo 152 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e, conseguentemente, la tabella H connessa al medesimo regio decreto, inerente le tasse e le sopratasse universitarie;

   d) l'articolo 63, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inerenti il diritto annuale per i titolari di licenze di esercizio, in applicazione delle leggi che disciplinano le accise e le imposte erariali di consumo;

   e) l'articolo 190, a eccezione del quinto periodo, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, inerente la tassa l'abilitazione all'esercizio professionale;

   f) l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inerente il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

   g) l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, inerente l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

Pag. 95

  2. Al fine di fornire ristoro per il mancato gettito alle regioni e agli enti locali interessati dall'abrogazione delle imposte di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco delle amministrazioni interessate dai ristori, il loro importo annuale e le modalità di ripartizione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.
15.018. Richetti, Marattin, Sottanelli.

(Inammissibile per carenza
di compensazione limitatamente
al comma 1, lettere
a) e b))

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni finanziarie per le imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio)

  1. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa, operante prevalentemente nei settori indicati al comma 2, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 2.
  2. L'impresa deve svolgere quale attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
  3. Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi della disposizione di cui al comma 1 in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei settori di cui al comma 2 e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le Pag. 96disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 3.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e per i successivi quattro periodi d'imposta.
  6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo destinato alla attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio nell'ambito di manifestazioni a premi di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati termini e modalità di attuazione del presente comma. La dotazione finanziaria del predetto fondo è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 48,9 milioni di euro per l'anno 2023, 370,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, 421,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2023;

    2) aggiungere, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Entro il 28 febbraio 2023 le banche e la società Poste Italiane versano su apposito conto della Tesoreria dello Stato un importo pari alle somme depositate sui conti correnti dedicati previsti dall'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alle somme depositate ai sensi dell'articolo 2342, secondo comma, del codice civile, giacenti alla data del 16 febbraio 2023. Entro il giorno 16 di ciascun mese, a decorrere dal mese di marzo 2023, sono effettuati dalle banche e dalla società Poste Italiane i versamenti di importo pari alla differenza tra le somme depositate successivamente al giorno 16 del mese precedente e quelle utilizzate per le finalità di cui al primo periodo. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regolazioni contabili e le altre modalità di attuazione del presente comma.»;

   b) all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nelle more della individuazione del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, la stessa è effettuata dal collegio sindacale.
16.03. Foti, Lucaselli, Rampelli, Cannata, Giorgianni, Angelo Rossi, Tremaglia, Zucconi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure in favore dei liberi professionisti)

  1. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicurativi e al pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione conseguenti a provvedimenti giudiziari.
  2. Il comma 937 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

   «937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo Pag. 97mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
16.02. Gruppioni, Sottanelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Ulteriori misure in materia di neutralità fiscale)

  1. Alle operazioni di trasformazione e di associazioni professionali in società tra professionisti (Stp) o società tra avvocati (Sta) si applica il regime di neutralità fiscale stabilito dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che i beni, i crediti e le attività permangano, dopo la trasformazione, nella sfera commerciale della società.
16.01. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(IVA su prestazioni veterinarie)

  1. Alla Tabella A Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114 è aggiunto il seguente:

    «114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
17.028. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)

  1. All'articolo 1, comma 711 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
17.025. Molinari, Foti, Cattaneo, Lupi.

Pag. 98

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Aliquota IVA per pompe di calore)

  1. Alla Tabella A – Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) aggiungere il seguente:

    «1-quinquies.1) pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva».

  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.016. Tremaglia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti.

ART. 18.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   «a-bis) al comma 2, le parole: “trentasei anni di età” sono sostituite dalle seguenti: “quarant'anni di età”»;

   b) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «80 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

   c) al comma 2, sostituire le parole: 430 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
18.12. Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2022, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
18.10. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

  1. All'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «l'ammontare della spesa sostenuta» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di fattura emessa».
*18.015. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
*18.07. D'Alfonso.
*18.09. Fede, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*18.017. Polidori, D'Attis, Cannizzaro.

Pag. 99

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di cessioni di fabbricati ad operatori professionali a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato abitativi è effettuato nei confronti di imprese di compravendita immobiliare, organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, società di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgano sugli stessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in misura minima del 10 per cento rispetto al costo di acquisto del fabbricato o porzione di fabbricato, e che entro cinque anni dall'acquisto procedano all'alienazione degli stessi, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tale termine e che gli immobili non vengano locati o in ogni caso utilizzati per attività produttive di reddito: 2 per cento».
  2. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-sexies), è aggiunta la seguente:

   «II-septies) Nel caso in cui le condizioni per l'applicazione dell'imposta in misura fissa di cui alla nota II-bis), comma 4, non siano adempiute entro il termine quinquennale ivi previsto, sono dovute l'imposta di registro nella misura ordinaria nonché una sanzione del 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria».

  3. Con riferimento agli atti di cui al comma 1 si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 50 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
18.08. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in favore dello sviluppo del patrimonio abitativo disponibile per la locazione)

  1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo immobiliare di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi 119, 125 e 141-bis, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, le società di cui all'articolo 7.1, comma 4, e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione per l'imposizione in relazione alle locazioni e cessioni di cui ai numeri 8 e 8-bis del medesimo articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La presente disposizionePag. 100 non si applica con riferimento agli immobili oggetto di locazione diretta o indiretta a soci dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), o ai disponenti o beneficiari di trust di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai loro familiari come indicati nell'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se il valore normale degli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché in base a contratto di locazione finanziaria, ad essa destinati rappresenta oltre il 50 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano oltre il 50 per cento dei componenti positivi del conto economico. Il mancato soddisfacimento delle condizioni di prevalenza per tre anni consecutivi determina la definitiva decadenza della validità delle opzioni per l'imposizione esercitate nel triennio e l'applicazione, a partire dall'anno successivo, delle ordinarie regole applicabili in relazione alle locazioni e cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 127-duodevicies) della Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Alle locazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 ricadenti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 trova applicazione l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati di cui al comma 1 che siano acquisiti o comunque detenuti dai soggetti di cui al medesimo comma 1 e che siano destinati alla locazione o alla cessione con esercizio dell'opzione per l'imposizione e con riferimento ai fabbricati o porzioni di fabbricati che, in ogni altro caso, siano destinati all'effettuazione di locazioni o cessioni imponibili ai sensi dei numeri 8 e 8-bis dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della disciplina recata dal presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
18.018. De Palma, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di incentivi fiscali per lavoratori altamente qualificati e docenti/ricercatori)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «5-quinquies. I soggetti che alternativamente siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), ultimo periodo, del presente articolo, o abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 2-bis, lettera b) del presente articolo oppure siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), ultimo periodo, o abbiano Pag. 101optato per le stesse ai sensi del comma 5-ter, lettera b) del presente articolo possono esercitare l'opzione di continuare ad applicare le disposizioni agevolative del presente articolo fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane, purché, al momento dell'esercizio dell'opzione, abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitata con il versamento di un importo pari al 3 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Tale importo è ridotto all'1 per cento per i soggetti di sesso femminile. L'esercizio dell'opzione è consentito a partire dall'entrata in vigore del presente comma, in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitabile una sola volta. La nascita, adozione o affido preadottivo di ciascun figlio oltre il terzo durante il periodo di fruizione comporta l'estensione senza oneri aggiuntivi delle agevolazioni fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del nuovo nato. In caso di decesso di uno o più figli durante il periodo di fruizione, le disposizioni si applicano comunque fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane in vita.
   5-sexies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 5-quinquies.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
19.02. Centemero, Bagnai, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Cavandoli, Miele.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. A partire dal 1° gennaio 2023 le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Monegasca ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti (caisse sociale) del principato di Monaco di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte nel principato di Monaco e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la aliquota del 5 per cento.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,44 milioni di euro per l'anno 2024 e 3,22 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
19.03. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli, Frijia.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure in materia di servizio civile regionale)

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano anche ai servizi civili regionali previsti dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.Pag. 102
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
20.03. Frassini, Gusmeroli, Cattoi, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interpretazione autentica in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale)

  1. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che le agevolazioni ivi previste si applicano agli atti di trasferimento, tra parenti in linea retta, di masi chiusi, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, purché i fondi compresi negli stessi siano coltivati abitualmente e direttamente dagli acquirenti per un periodo di almeno 10 anni dalla data di assunzione, poiché detti masi realizzano di per sé lo scopo dell'accorpamento di proprietà diretta coltivatrice.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
20.02. Schullian, Gebhard, Steger.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi d'imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Italiane possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti d'imposta originatisi a seguito del sostenimento, nelle annualità 2021 e 2022, delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o della società Poste Italiane si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi è effettuata nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 2 e non può comunque eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento.
  2. Dall'attuazione del precedente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Entro il medesimo termine del 30 gennaio 2023, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le ulteriori modalità attuative, ivi comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
*21.024. Gusmeroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.
*21.048. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Mazzetti.

Pag. 103

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Equiparazione del regime fiscale per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE con il regime fiscale applicato agli immobili posseduti da chi risiede sul territorio nazionale)

  1. All'articolo 1, comma 741, lettera c), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso».

  2. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino italiano iscritto al Registro AIRE».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati alla copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.031. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Abolizione di tributi)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono aboliti i seguenti tributi:

   a) i diritti di contratto sul risone di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783, relativi alle campagne di commercializzazione, determinati annualmente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

   b) l'imposta per l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi della classe ATECO 02.30, di cui all'articolo 1, commi da 692 a 697, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   c) l'imposta per l'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

   d) le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate al contratto di leasing, di cui all'articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

   e) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 71 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.022. Gusmeroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.

Pag. 104

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento)

  1. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,» sono aggiunte le seguenti: «convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.012. Steger.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Caregivers familiari e cure palliative)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo le parole: «quelle di assistenza specifica» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle inerenti alla retribuzione e contribuzione per gli addetti ai servizi domestici e alla assistenza personale o familiare, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

   b) all'articolo 10, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

   c) all'articolo 15 la lettera i-septies) è soppressa.

  2. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
  3. All'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rapporti di dipendenza con caregiver familiari sono compatibili con l'esercizio di libere professioni e con altri contratti di lavoro dipendente, per i quali è applicata l'aspettativa finché venga prestata assistenza in ragione di un periodo pari o superiore alle 35 ore settimanali ovvero un regime di part time in caso di occupazione finalizzata all'assistenza di durata inferiore al medesimo montante orario settimanale. L'eventuale differenza di standard contributivi rispetto allo status precedente all'occupazione come caregiver dà luogo a una relativa contribuzione figurativa, che è disciplinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
  4. All'articolo 33, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
  5. Alla legge 15 marzo 2010, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. La erogazione dei fondi per il funzionamento dei Sistemi sanitari regionali è condizionata alla presentazione entro il 30 gennaio di ciascun anno da parte di ogni regione di un piano di potenziamento delle cure palliative, al fine di raggiungere entro il 2028 il 90 per cento della relativa popolazione. Il monitoraggio è affidato ad AGENAS che lo realizza a cadenze semestrali. Il mancato rispetto del piano determina la decurtazione del 10 per cento dei fondi di cui al primo periodo, programmati per l'anno successivo»;

   b) all'articolo 12, comma 2, la parola: «100» è sostituita dalla seguente: «300».

Pag. 105

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
21.047. Caroppo, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 22.

  Al comma 1, capoverso comma «9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e le giurisdizioni nelle quali il livello di tassazione è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, da individuare con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
*22.2. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*22.3. Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di compensazione)

  1. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come elevato dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente elevato a cinque milioni di euro per i soggetti esercenti attività d'impresa che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  Conseguentemente, all'articolo 152:

   il comma 3 è soppresso;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
22.01. D'Attis, Cannizzaro, Di Mattina, Bellomo, Alessandro Colucci.

ART. 26.

  Al comma 2, capoverso comma 2, al secondo periodo sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 15 novembre 2023, e al terzo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2023 con le seguenti: 15 novembre 2023.
26.3. Rossello, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Le perdite dal bilancio d'esercizio, depositato al registro imprese, generate dalle società di capitali negli anni dal 2020 al 2022 possono essere capitalizzate in una posta dell'attivo tra le immobilizzazioni immateriali, in deroga a quanto disposto dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile e ammortizzate in dieci quote annuali costanti. La capitalizzazione comporta la suddivisione in dieci anni dell'utilizzo delle corrispondenti perdite fiscali degli stessi anni. La deduzione delle quote di perdita avverrà sempre nel limite massimo dell'80 per cento dell'utile generato.
26.04. Gusmeroli, Cavandoli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bagnai, Centemero, Miele.

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  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Aggiornamento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

  1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9:

    1) alla lettera a), le parole: «1.481,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.406,25 euro»;

    2) alla lettera b), le parole: «2.221,75 euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.108,75 euro»;

    3) alla lettera c), le parole: «14,81 euro» sono sostituite dalle seguenti: «74,05 euro»;

    4) alla lettera d), le parole: «59,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «296,25 euro».

   b) al comma 10:

    1) alla lettera a), le parole: «92,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «462,50 euro»;

    2) alla lettera b), le parole: «185,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «926,25 euro»;

    3) alla lettera c), le parole: «370,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.851,25 euro»;

    4) alla lettera d), le parole: «740,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.702,50 euro».

  2. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al periodo precedente, che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.
26.07. Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 28.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Per i soggetti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), diversi da quelli di cui al comma 1, primo e secondo periodo, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il contributo inserire le seguenti: di cui al presente comma;

Pag. 107

   b) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: Il contributo inserire le seguenti: di cui al presente comma;

   c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: contributo di solidarietà inserire le seguenti: di cui al comma 1;

   d) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: contributo straordinario aggiungere le seguenti: di cui al comma 1;

   e) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: determinato ai sensi del comma 2 con le seguenti: determinato ai sensi dei commi 01 e 2;

   f) all'articolo 65, dopo il comma 2, inserire il seguente:

   2-bis. In ragione degli eccezionali aumenti dei prezzi, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 29 dicembre 2021 n. 230, è autorizzata una spesa di 2,5 miliardi di euro per incrementare, limitatamente all'anno 2023, gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come individuati della tabella 1, e le relative soglie ISEE.
28.14. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini della determinazione del contributo straordinario di cui al comma 2, dal reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito sono escluse le plusvalenze patrimoniali di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le minusvalenze di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, dopo le parole: determinato ai sensi del comma 2, inserire le seguenti: e 2-bis;.

   b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
28.20. Del Barba, De Monte.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 1 di traslare l'onere del contributo di solidarietà temporaneo sui prezzi al consumo. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in coordinamento funzionale con la Guardia di finanza, vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente presenta, entro il 31 dicembre 2023, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina del contributo di solidarietà temporaneo di cui al presente articolo e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al doppio del contributo dovuto. La vigilanza di cui al secondo periodo è svolta dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
28.17. Osnato, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, Pag. 108convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non si applicano agli impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 megawatt realizzati dalle imprese agricole, singole e associate, nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
28.06. Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Istituzione di un'imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

   b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

   c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;

   d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

   e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.

  3. Limitatamente all'anno d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera e), per una base imponibile superiore ad 1 miliardo di euro l'aliquota è fissata al 3 per cento.
  4. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al precedente comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  5. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2.
  7. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativoPag. 109 del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  8. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 2.
  9. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
28.07. Fratoianni, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Istituzione di un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

  1. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, e di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per lavoratori, pensionati, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2.
  2. Limitatamente all'anno 2023 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.
  3. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di Società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2.
  5. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014 , n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità Pag. 110di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
28.09. Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Norma di interpretazione autentica del contributo straordinario contro il caro bollette)

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il contributo ivi previsto, per le società a totale partecipazione pubblica, deve intendersi dovuto solo se le attività indicate al primo e al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 37 sono svolte in via prevalente. Le predette attività si intendono svolte in via prevalente qualora le operazioni attive alle medesime afferenti e risultanti dalle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA riferite al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, risultino di ammontare superiore al 50 per cento dell'ammontare delle operazioni attive complessivamente indicate nelle medesime comunicazioni. Le somme versate a qualsiasi titolo ai sensi del citato articolo 37 restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
28.012. Steger.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

  1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;

    2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

   b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.»

   c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023».

   d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

  2. Le maggiori entrate, provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate a un «Fondo» istituito presso il Ministero dell'economia denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsiPag. 111 di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a incrementare, per l'anno 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
28.013. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 29.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 39-octies:

    1) al comma 5, lettera c), le parole: «euro 130» sono sostituite dalle seguenti: «euro 135»;

    2) al comma 6, le parole: «96,22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «96,92 per cento»;

   b) all'articolo 39-terdecies, al comma 3, le parole: «e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e al trentotto per cento dal 1° gennaio 2023»;

   c) all'articolo 62-quater, al comma 1-bis, le parole: «al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023»;

   d) all'Allegato I, alla voce: «Tabacchi lavorati»:

    1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sigarette 60,50 per cento;»;

    2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59,50 per cento;».
*29.9. Sorte, Cannizzaro.
*29.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 3, lettera a), sostituire le parole da: in 36 euro fino alla fine della lettera con le seguenti: in 27,17 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 32,09 euro per 1.000 sigarette e a partire dall'anno 2025 in 37,00 euro per 1.000 sigarette;

  Conseguentemente:

   alla lettera d), capoverso lettera c), sostituire le parole: 47,50 per cento con le seguenti: 49,99 per cento dal 1° gennaio 2023, 48,75 per cento dal 1° gennaio 2024 e 47,5 per cento dal 1° gennaio 2025;

   dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 39-octies, comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) euro 160 il chilogrammo dal 1° gennaio 2023, euro 165 il chilogrammo dal 1° gennaio 2024 ed euro 170 il chilogrammo a partire dal 1° gennaio 2025 per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1)».
29.4. Rosato, De Monte.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Introduzione del monopolio della cannabis)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Pag. 112

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi, della cannabis e suoi derivati.».
29.02. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 30.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici)

  1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di una effettiva e adeguataPag. 113 riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici e dei necessari relativi investimenti a carico dei concessionari (come anche indicato nella relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico), che assicurino altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni secondo le più recenti innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme d'intrattenimento e sport, anche virtuali, e in ragione della necessità di valorizzare le concessioni da mettere a gara e il cui equilibrio economico finanziario risulta oggi di difficile quantificazione, oltre che dell'attuale congiuntura economica, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico vigilate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai successivi commi.
  2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e dell'articolo 1, comma 935, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2025.
  3. Le scadenze delle concessioni del bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 marzo 2026.
  4. Le scadenze delle concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate a titolo oneroso fino al 29 giugno 2026.
  5. Le scadenze delle concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate, a titolo oneroso, fino al 30 giugno 2027.
  6. Le scadenze delle concessioni in essere dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie a estrazione istantanea sono prorogate a titolo oneroso di trentasei mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni.
  7. Gli oneri concessori dovuti per le proroghe di cui ai commi 2 e 6 sono calcolati nella misura massima di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in corso, parametrati alla durata della proroga e saranno determinati dal Ministero dell'economia delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso appositi decreti dirigenziali secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga di cui ai commi 3, 4 e 5 sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga. Il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata delle proroghe di cui ai commi da 2 a 6, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 30 marzo e al 30 giugno dell'anno 2023.
*30.5. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*30.6. Cortelazzo, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 31.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Le risorse assegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 5 sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto fondo, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, anche al fine d'incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con Pag. 114particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito.
31.1. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Furfaro.

ART. 35.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Esenzione dall'imposta di bollo per i certificati ANPR)

  1. Al comma 3, dell'articolo 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 le parole: «limitatamente agli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli anni 2021, 2022 e 2023».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 39 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
35.01. Foti.

ART. 36.

  Sopprimere il comma 2.
36.1. Gribaudo, Malavasi.

  Al comma 2, capoverso comma 7-quater, sopprimere il secondo periodo.
*36.5. Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*36.2. De Bertoldi, Congedo, Matera, Testa.
*36.4. Santillo.

ART. 37.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Ai fini di una maggiore trasparenza nell'utilizzo ai fini commerciali dei dati personali da parte di operatori economici, in coerenza con gli obiettivi dell'efficace protezione dei dati personali e con gli indirizzi dell'Unione europea, entro il 30 aprile 2023 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le procedure per la realizzazione di un sistema informativo, accessibile a ciascun cittadino, di aggregazione dei dati personali utilizzati ai fini commerciali dagli esercenti attività d'impresa soggetti all'imposta sui servizi digitali ovvero dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto come individuati ai sensi del precedente comma, così da permettere la più ampia tutela delle informazioni con riferimento alla conservazione, gestione e uso da parte dei titolari.
  1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi della collaborazione della Società INPS Servizi Spa e dell'Agenzia delle entrate, ovvero altri soggetti individuati con il decreto di cui al precedente comma, anche attraverso l'implementazione di piattaforme o sistemi informativi esistenti. Per l'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo è autorizzata la spesa, fino a un ammontare massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 397 milioni di euro.
37.3. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 115

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 153, a eccezione della lettera b), e i commi da 154 a 159 sono abrogati.
  2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento del canone può essere effettuato, altresì, con modalità informatiche, tramite la piattaforma prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in unica soluzione, ovvero in dieci rate mensili, in ogni caso entro il 20 dicembre»;

   b) all'articolo 3, primo comma, dopo le parole: «effettuato esclusivamente» sono aggiunte le seguenti: «con modalità informatiche, ai sensi dell'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nelle modalità previste dall'articolo 2, secondo comma, secondo periodo, oppure».
37.01. Magi.

ART. 38.

  Sopprimerlo.
38.4. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 46.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La misura di cui al precedente periodo si applica ai crediti degli enti territoriali qualora gli stessi optino formalmente di avvalersene entro il 28 febbraio 2023.
46.3. Mancini.

ART. 47.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 47.
(Piano straordinario di rateazione)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, per i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 giugno 2022, l'Agente della riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in un massimo di centoventi rate mensili, con esclusione dei diritti di notifica, delle sanzioni comprese in tali carichi, degli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e delle somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agente della riscossione procede all'invio al contribuente entro il 30 marzo 2023 di una proposta con un piano straordinario di rateazione contenente la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
  3. A seguito dell'accettazione della richiesta e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 4:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

Pag. 116

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

  4. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:

   a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

   b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

   c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

  5. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato nel numero massimo di centoventi rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna d'importo pari al 5 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, su base mensile a decorrere dall'anno 2024. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione dei piani straordinari di rateazione di cui al comma 2 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo.
  7. Ove non diversamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite massimo di 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede con le seguenti modificazioni:

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2033;

   all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2033;

   all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 21 per cento;

   dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

Art. 37-ter.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferioriPag. 117 a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote d'imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
47.8. Fenu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel caso in cui i debiti risultanti dai singoli carichi di cui al comma 1 siano di importo superiore a 50.000 euro, la definizione agevolata può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità previste per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.
47.4. Guerra, Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Lai, Mancini, Toni Ricciardi, Roggiani, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 48.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 684-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) assenza di beni o crediti del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze effettuato dall'Agente della riscossione in data non anteriore a tre mesi prima della presentazione della comunicazione di inesigibilità ed esteso anche ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente capo:

Capo III-bis
MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FISCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Art. 48-bis.
(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo)

  1. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.
  2. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

   a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;

   b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;

   c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 48-ter.
(Potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

  1. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, Pag. 118n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti ad esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».
48.1. Guerra, Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Lai, Mancini, Toni Ricciardi, Roggiani, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Incremento limite compensazioni dei crediti fiscali)

  1. Per l'anno 2023, il limite massimo di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri conseguenti alle modificazioni, quantificati nel limite massimo di 5 miliardi per l'anno 2023, si provvede con le seguenti modificazioni:

   all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento;

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;

   all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
48.03. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Definizione agevolata enti locali)

  1. Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 3 della Costituzione ed al fine di contrastare sperequazioni territoriali nell'attuazione del disposto di cui al comma 1, dell'articolo 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, gli enti territoriali ed i concessionari della riscossione di cui al medesimo comma 1 adottano gli atti ivi previsti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
48.02. Ziello, Centemero, Cavandoli, Gusmeroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Bagnai, Miele.

ART. 51.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, Pag. 119n. 602, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai beni mobili registrati indispensabili per lo spostamento del debitore dall'abitazione ove risiede presso il luogo di lavoro nonché ai beni mobili registrati indispensabili per il trasporto del coniuge, del convivente o dei figli del debitore, dall'abitazione ove risiede al luogo ove questi ricevono cure per gravi malattie e disturbi psichici».

  1-ter. Il debitore, con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di incorrere in un reato ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, in caso di fermo amministrativo ricadente su un bene mobile registrato di cui al comma 1-bis, autocertifica l'utilizzo per le finalità di cui al comma precedente.
51.11. D'Alfonso.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.
  1-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
*51.1. Steger.
*51.4. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi, Marino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 120 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3 sostituire la parola: 400 con la seguente: 385.
51.18. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano all'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità d'interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
51.06. Pastorino.

Pag. 120

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga delle detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia)

  1. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «5.000 euro per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 1, della presente legge.
51.021. Frassini, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani, Lupi.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche e rifinanziamento del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

  1. La dotazione del Fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 5 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024.
  2. All'articolo 77, comma 2-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «massima del 20 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «stabilita con sentenza di cui al comma 2-ter ovvero con provvedimento d'insinuazione allo stato passivo della procedura concorsuale».
  3. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2022, recante Fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dell'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «fisiche o giuridiche,», inserire le seguenti: «, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento,»;

   b) all'articolo 7:

    1) il comma 2 è abrogato;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le somme eventualmente non oggetto di erogazione restano nella disponibilità del fondo per le due successive annualità.»;

   c) all'articolo 8, il comma 3 è abrogato;

   d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Autocertificazione dei requisiti e controlli)

   1. I beneficiari sono tenuti ad allegare all'istanza d'indennizzo di cui all'articolo 6, comma 2, un'autocertificazione che attesti di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1.
   2. Il Ministero, anche per il tramite della commissione tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, può verificare, successivamente all'erogazione del contributo, la sussistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di indennizzo.
   3. Qualora il Ministero attesti la falsità dell'autodichiarazione di cui al comma 1, oltre alla revoca dell'indennizzo così come disposto dall'articolo 12, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 495 del codice penale.».

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno Pag. 121degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
51.022. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali)

  1. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025:

   a) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992 con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km è elevata al 100 per cento; è ridotta al 15 per cento per autovetture di cui al medesimo articolo 54 con emissioni dichiarate 21 e 59 gCO2/km; ed è ridotta al 10 per cento per autovetture di cui al medesimo articolo 54 con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.

   b) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km è elevata al 100 per cento; è ridotta al 60 per cento per i medesimi veicoli con emissioni dichiarate 21 e 59 gCO2/km; ed è ridotta al 50 per cento per i medesimi veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.

   c) la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km; è ridotta al 40 per cento per veicoli con emissioni dichiarate tra 21 e 59 gCO2/km; ed è ridotta al 30 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60 gCO2/km.

  2. La deducibilità del costo per autovetture di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.
*51.033. Evi, Ghirra, Borrelli, Grimaldi.
*51.031. Ilaria Fontana, Fede, L'Abbate, Morfino, Sergio Costa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Proroga credito d'imposta per le imprese del Mezzogiorno)

  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
51.027. Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Pag. 122

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di investimenti effettuati nelle zone economiche speciali – ZES)

  1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
51.032. Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Bruno, Scutellà, Sportiello, Carotenuto, Morfino, Caramiello, Pellegrini, Orrico.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Garanzia livelli occupazionali per fruizione di agevolazioni alle imprese per la transizione 4.0)

  1. La fruizione del credito di imposta e/o delle diverse misure di sostegno previste per la transizione 4.0 e l'internazionalizzazione delle imprese è subordinata al rispetto da parte delle stesse di condizionalità relative al mantenimento dei livelli occupazionali, misurati all'atto della richiesta di fruizione, sino al termine del periodo previsto per l'accesso alle incentivazioni richieste.
51.047. Evi, Mari, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche)

  1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30 mila euro.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
51.048. Rizzetto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 52.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024 e le parole: 2 punti percentuali con le seguenti: 4 punti percentuali.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazionePag. 123 di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi d'imposta d'interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
52.9. Conte, Aiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Barzotti, Carotenuto, Tucci, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Finanziamento indennità discontinuità per il 2023)

  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnato lo stanziamento di euro 150 milioni per l'anno 2023, distinto in apposito capitolo.
  2. Le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel medesimo capitolo di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con Pag. 124le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2024.
52.02. Orfini, Manzi, Zingaretti, Gribaudo, Berruto, Speranza, Furfaro.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure previdenziali a sostegno dei testimoni di giustizia)

  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato a causa della testimonianza o a integrazione della pensione che sia d'importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici.».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 398 milioni.
52.08. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 53.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di tassazione delle persone fisiche per redditi da pensione)

  1. All'articolo 13, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

   a) 2.990 euro, se il reddito complessivo non supera 13.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

   b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 2.290 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 15.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 13.000 euro ma non a 28.000 euro.

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta vigente al 1° gennaio 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152:

   al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni;

   sopprimere il comma 4.
53.04. Conte, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate.

ART. 56.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, con le seguenti: si applica nel 2023 nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di cinquantotto anni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, Pag. 125n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152 della presente legge.
56.6. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure in favore di lavoratori esposti all'amianto)

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese rientranti nelle aree di crisi complessa che hanno svolto attività a contatto con l'amianto, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, o che comunque rispondano ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Le domande per l'accesso al trattamento di cui al presente comma devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2026, dei lavoratori di cui al comma 1 o che comunque rispondano ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 è ridotto di 12 milioni a decorrere dall'anno 2023.
56.02. Sarracino, Laus, Fossi, Gribaudo, Scotto.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Disposizioni in favore delle vittime dell'amianto)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 356, primo periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

   b) al comma 357, le parole: «pari a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 15.000».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera a) pari a 16 milioni di euro annui e comma 1, lettera b) pari a 2,5 milioni di euro annui si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.
56.05. Serracchiani, Fornaro.

Pag. 126

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Allo scopo di accelerare i processi di analisi e valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato «Previdenza Italia», istituito in data 21 febbraio 2011, al massimo entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del citato articolo 58-bis del medesimo decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria, per l'anno 2022 le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 31 gennaio 2023.
56.017. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano,Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.
(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

   1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante “Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”, se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.
   2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
   3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.
   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis della presente legge».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante la seguente modificazione: dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

   1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle Pag. 127finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
56.012. Baldino, Conte, Aiello, Di Lauro, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

ART. 57.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2023 ai sensi del comma 4, l'esonero contributivo di cui articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto nel limite massimo d'importo pari a 8.000 euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 106,4 milioni di euro per l'anno 2023, 221,3 milioni di euro per l'anno 2024, 188,7 milioni di euro per l'anno 2025, 112,6 milioni di euro per l'anno 2026, 3,2 milioni di euro per l'anno 2027, 18,9 milioni di euro per l'anno 2028, 4 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
57.17. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpretano nel senso che l'esonero ivi previsto risulta cumulabile in sequenza con quello di cui alle disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove sussista un residuo di contribuzione sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta, anche qualora lo sgravio di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 104 del 2020 fosse stato utilizzato prima rispetto allo sgravio previsto dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
57.16. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  2. Agli oneri devianti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 19,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
57.023. Lucaselli, Ottaviani, D'Attis, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Frassini, Gusmeroli.

Pag. 128

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Consiglio nazionale dei giovani)

  1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missioni 4 e 5, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025.
  2. All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «entro» sono aggiunte le seguenti: «e non oltre».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*57.02. Orfini.
*57.07. Roscani, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
*57.022. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*57.04. Scotto.
*57.06. Casu.
*57.08. Ubaldo Pagano, Casu.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Accesso al lavoro agile per i lavoratori fragili)

  1. Ai lavoratori portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, spetta il diritto al lavoro agile.
  2. Ai coniugi, genitori e altri familiari conviventi che, rispetto ai lavoratori di cui al comma 1, ricoprano il ruolo di caregiver familiare spetta una priorità nell'accoglimento delle domande dagli stessi presentati per l'accesso al lavoro agile.
  3. L'eventuale diniego formulato dal datore di lavoro, per l'accesso al lavoro agile nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere motivato per iscritto. Il datore di lavoro deve, in particolare, comprovare l'incompatibilità dell'adozione della modalità di lavoro agile in favore del lavoratore appartenente a una delle fattispecie elencate al comma 1 del presente articolo rispetto all'organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell'attività assegnata al lavoratore medesimo. Il datore di lavoro dovrà altresì fornire congrua motivazione dell'eventuale sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe sostenere per consentire l'adozione della predetta tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa, impiegando parametri già in uso per la valutazione e realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, così come definiti dall'articolo 2, primo comma, quarto capoverso, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.
57.015. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo per la detassazione del salario minimo)

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatorePag. 129 di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
57.018. Conte, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura «Decontribuzione Sud»)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 161:

    1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2023 e per tutte le annualità successive»;

    2) alla lettera c), le parole: «gli anni 2028 e 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2023 e per tutte le annualità successive»;

   b) al comma 165, le parole: «Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029» sono soppresse;

   c) al comma 167, dopo le parole: «per l'anno 2030» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni successivi».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.Pag. 130
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
57.021. Scerra, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Bruno, Scutellà.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
57.024. Magi.

ART. 58.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 200 per cento;

Pag. 131

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, lettera b):

    1) al numero 1, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;

    2) al numero 2, sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;

    3) al numero 3, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «90 per cento».

   b) agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati in 8 miliardi dal 2023, si provvede con le seguenti modificazioni:

    1) dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

   1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
   2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

   3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
   4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
   5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
   6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
   7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
   8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti»;

Pag. 132

    2) dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

   1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 7.300 a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»;

    3) all'articolo 152, sopprimere i commi 3 e 4.
58.4. Conte, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato ad interventi di revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni minime e misure per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge, in misura pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, nonché mediante riduzione del Fondo istituito dall'articolo 152, comma 4, della presente legge, in misura pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
58.7. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Istituzione del salario minimo legale)

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i datori di lavoro corrispondono ai soggetti della cui prestazione lavorativa si avvalgono in forza dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, di contratti di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, o di contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e, comunque, complessivamente non inferiore ai minimi stabiliti, per la prestazione lavorativa oggetto del contratto o, in mancanza, per prestazioni equiparabili a quelle effettivamente svolte, dal contratto collettivo nazionale del settore o della categoria, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.Pag. 133
  2. Qualora il pertinente contratto collettivo nazionale non sia applicabile per scadenza o disdetta, il trattamento economico complessivo di cui al comma 1 non può essere inferiore a quello previsto dal medesimo contratto, rivalutato automaticamente ad ogni fine anno al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'ISTAT. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data. I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione la percentuale determinata dal decreto di cui al precedente periodo del presente comma che sarà erogata al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, che non saranno dovute per l'anno in corso e per quelli successivi fino a rinnovo del vigente CCNL. Ai maggiori oneri del presente comma si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3, accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Al fine di tutelare il potere d'acquisto di salari e stipendi dei lavoratori dipendenti dall'aumento dei prezzi e dalla spirale inflazionistica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Scala mobile» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui ai successivi commi da 17 a 23 e accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.
  4. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal contratto collettivo nazionale di cui al comma 1 non può essere in ogni caso inferiore a 10 euro lordi. Tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
  5. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.
  6. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il compenso di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa opera o servizio.
  7. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili all'attività svolta dal datore di lavoro, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere comunque inferiore a quello stabilito, per la prestazione lavorativa oggetto del contratto, dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa.
  8. Per i rapporti di lavoro non subordinato, il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello stabilito nel medesimo settore, per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori con contratto Pag. 134di lavoro subordinato, dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa.
  9. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici osservano gli obblighi in materia sociale e di lavoro stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  10. Al personale impiegato nell'esecuzione di appalti pubblici e concessioni sono applicati i contratti collettivi nazionale e territoriale di categoria e di zona stipulati dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente.
  11. In caso di ritardato pagamento della retribuzione dovuta ai sensi del presente articolo, il responsabile unico del procedimento diffida per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario dell'appalto o della concessione, ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Ove il soggetto o i soggetti diffidati, entro il medesimo termine, non ottemperino alla richiesta e non ne contestino motivatamente la fondatezza, la stazione appaltante provvede direttamente, anche in corso d'opera, al pagamento delle retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario ovvero, in caso di pagamento diretto, al subappaltatore inadempiente.
  12. I contratti collettivi di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non possono derogare alle disposizioni del presente articolo.
  13. Al datore di lavoro o al committente che corrisponde al lavoratore un trattamento economico o un compenso complessivamente inferiore a quello dovuto ai sensi del presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 1.000 euro a 10.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all'entità della violazione. Resta ferma l'obbligazione al pagamento del trattamento economico dovuto.
  14. Al datore di lavoro o al committente che consapevolmente affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un soggetto che non rispetta quanto previsto dai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di un importo da 500 euro a 1.000 euro per ciascun lavoratore, commisurato alla durata e all'entità della violazione.
  15. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 13 e 14 comporta altresì l'esclusione, per la durata di due anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d'appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere.
  16. A decorrere dal 1° gennaio 2023 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli.
  17. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

   a) 0,2 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

   b) 0,5 per cento per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

   c) 1 per cento per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro;

Pag. 135

   d) 1,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 10 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

   e) 2 per cento per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro;

   f) 5 per cento per una base imponibile di valore superiore a 100 milioni di euro.

  18. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al precedente comma 16, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti delle legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  19. Ai fini di cui al precedente comma 17 le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.
  20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 18.
  21. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.
  22. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.
  23. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile,Pag. 136 nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
58.012. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 59.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4, lettera c), nonché i commi 5, 6, 7 e 8.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati entro il limite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede con le seguenti disposizioni:

   dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.Pag. 137
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
59.41. Conte, Sportiello, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci, L'Abbate.

Pag. 138

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2;

   al comma 4:

    alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:

   «c-ter) Per il richiedente il beneficio senza figli, età pari o superiore a 40 anni»;

   0b) all'articolo 3, comma 6, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo ciascun rinnovo, l'importo del beneficio è ridotto di un terzo, salvo che per i nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. La sospensione e la riduzione non operano nel caso della Pensione di cittadinanza.»;

    dopo la lettera a), inserire le seguenti:

   a-bis) all'articolo 4, comma 9, lettera a), le parole: «se si tratta di prima offerta,» sono soppresse e le parole: «si tratta di seconda offerta,» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione annua lorda è superiore a ventimila euro»;

   a-ter) all'articolo 4, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:

   «9-quater. Per i beneficiari del reddito di cittadinanza inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, individuati a qualsiasi titolo per la stipula di un contratto a tempo determinato, la rinuncia o la mancata presa di servizio sono equiparate ai fini della presente legge al rifiuto di una offerta congrua e comportano la perdita dei benefici di cui all'articolo 3. Gli uffici scolastici regionali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'ANPAL gli elenchi dei soggetti di cui al periodo precedente che rinunciano alla supplenza o non prendono servizio.».

    dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Introduzione di un'imposta negativa per gli assunti titolari di reddito di cittadinanza)

   1. In via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, fino all'entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 59, comma 1 e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, in caso di assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza o di un appartenente al suo nucleo familiare che comporti la riduzione del beneficio economico di cui all'articolo 3, al neo-assunto si applica un'imposta negativa tale da determinare un incremento pari al 50 per cento del reddito da lavoro netto fino al raggiungimento della soglia del reddito di cittadinanza e, qualora l'importo del reddito da lavoro netto superi quello del reddito di cittadinanza, un incentivo decrescente fino ad esaurimento.
   2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 700 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'importo delle aliquote dell'imposta negativa di cui al comma 1 e le modalità della sua erogazione a valere sul fondo di cui al comma 2, nei limiti della sua consistenza che costituisce tetto di spesa».

    dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «possono Pag. 139svolgere» sono sostituite dalle seguenti: «svolgono, in condizioni di parità con i centri per l'impiego,». Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS e l'ANPAL, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.;

    dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. In via sperimentale, per l'anno 2023 i beneficiari della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, che accettano una offerta di lavoro a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo temporaneo di ricollocazione per una durata massima di otto mesi, che tenga conto del costo della vita nella provincia di destinazione.
  4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione pari a euro 250 milioni per il 2023 e 150 milioni per il 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli importi del contributo temporaneo per ciascuna provincia e la sua durata.

    al comma 8, sostituire le parole: dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1 con le seguenti: di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva;

    dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

  8-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede:

   a) quanto alla disposizione di cui al comma 4, lettera b-bis), pari a 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede:

    1) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

    2) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge;

   b) per quanto attiene al Fondo di cui al comma 4-ter, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 61 della presente legge.
59.30. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Sopprimere i commi 1 e 2.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge, è ridotto di 500 milioni di euro per l'anno 2023.
  6-bis. Il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge, è ridotto di 300 milioni per l'anno 2023.
59.27. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Furfaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: 8 mensilità con le seguenti: 6 mensilità.

Pag. 140

  Conseguentemente:

   al comma 4, lettera c), sopprimere la parola: congrua;

   al comma 6, sostituire le parole: 743 milioni con le seguenti: 1.114,5 milioni;

   al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I fondi rimanenti dal risparmio previsto dal comma 1 sono destinati alle imprese e alle organizzazioni che assumono i percettori della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che dopo le 6 mensilità concesse nell'anno 2023 inizino a lavorare presso le suddette aziende od organizzazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse alle imprese e alle organizzazioni di cui al presente comma.
59.50. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono altresì accedere a un percorso del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, ovvero a un corso di laurea a orientamento professionale;.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti di cui al comma 3 e di età inferiore a 29 anni che frequentano con profitto un corso di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di almeno 800 ore o uno dei percorsi di cui al secondo periodo del comma 3 vengono riconosciuti i seguenti ulteriori benefici:

   a) fino al conseguimento del titolo e in costanza di frequenza, continuità nel riconoscimento del beneficio economico percepito al momento dell'iscrizione a detti percorsi, ovvero di quello spettante a seguito della riforma organica di cui al comma 1, se più favorevole;

   b) nei casi in cui la sede del corso è a più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza o comunque non raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici è riconosciuto un contributo mensile pari a 150 euro. Per le donne detto contributo è incrementato del 50 per cento.

  3-ter. I benefici di cui al comma 3-bis sono corrisposti anche oltre il periodo di cui al comma 1 e la data di cui al comma 5. Qualora al momento dell'iscrizione la misura del reddito di cittadinanza non sia più riconosciuta in ragione delle disposizioni di cui al comma 1, può essere presentata una nuova domanda.
  3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera a), pari a 30 milioni per l'anno 2023 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, e per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera b), pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
59.38. Boschi, Sottanelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° gennaio 2023 per i beneficiari del reddito Pag. 141di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo formativo, l'erogazione del beneficio è condizionata anche all'iscrizione e alla frequenza di un percorso di studi finalizzato all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione sino al conseguimento dell'obbligo formativo o, comunque, di una qualifica di durata almeno triennale. Con apposito protocollo stipulato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le azioni formative congiunte necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
59.47. Sasso, Ottaviani, Cattoi, Frassini.

  Al comma 4, prima della lettera a), premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) La componente di cui alla lettera b) viene erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla lettera b) viene imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone»;

   00a) all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione della lettera b-bis) del comma 1».
59.60. Lucaselli, Gusmeroli, D'Attis, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Frassini, Ottaviani.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Introduzione di un'imposta negativa per gli assunti titolari di reddito di cittadinanza)

   1. In via sperimentale, per gli anni 2023 e 2024, fino all'entrata in vigore della riforma di cui all'articolo 59, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, in caso di assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza o di un appartenente al suo nucleo familiare che comporti la riduzione del beneficio economico di cui all'articolo 3, al neo-assunto si applica un'imposta negativa tale da determinare un incremento pari al 50 per cento del reddito da lavoro netto fino al raggiungimento della soglia del reddito di cittadinanza e, qualora l'importo del reddito da lavoro netto superi quello del reddito di cittadinanza, un incentivo decrescente fino ad esaurimento.
   2. Ai fini del comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con dotazione di 700 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'importo delle aliquote dell'imposta negativa di cui al comma 1 e le modalità della sua erogazione a valere sul fondo di cui al comma 2, nei limiti della sua consistenza che costituisce tetto di spesa».

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 4, valutati in 700 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, che costituiscono tetto di spesa, si provvede: per quanto attiene alla somma di 400 milioniPag. 142 di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge; per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.
59.35. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Dall'anno 2023, i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui al presente decreto-legge per la quota relativa ai componenti minorenni presentano domanda di assegno unico e universale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Per i nuclei familiari che ricevono l'assegno unico e universale è decurtata la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minorenni che fanno parte del nucleo familiare».

  4-ter. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 6, le parole: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza» sono soppresse;

   b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato.

  4-quater. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
59.37. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito per lo svolgimento, su base volontaria, delle attività di cui al comma 1, nei limiti dell'orario settimanale corrispondente alla differenza tra l'orario calcolato in base al precedente comma 4 e l'orario full time previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore, al fine di favorirne lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti sulla politica industriale nazionale, che caratterizzano tali aree. Le convenzioni di cui al comma 2 dovranno prevedere la corresponsione, a favore dei lavoratori di cui al precedente capoverso, di una “indennità mensile di partecipazione” nella misura di euro 6 per ogni ora di effettiva attività svolta e, comunque, nel limite massimo di euro 150 mensili, per il periodo di attività. La indennità mensile di partecipazione potrà avere durata sino a mesi 6 e potrà essere prorogata, sussistendo le condizioni di copertura finanziaria, per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6».

  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato Pag. 143dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
59.29. Iaia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e comunque fino all'entrata in vigore dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1, si applicano le norme di cui al capo II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Agli oneri di cui al periodo precedente, valutati in 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 8.
59.36. Richetti, Marattin, Sottanelli, Bonetti, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

ART. 61.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 del Fondo di cui al comma 1 è finalizzata all'estensione al 31 dicembre 2023 della misura di cui all'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e successive modificazioni.
61.6. Orlando.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11:

    1) al comma 1, la lettera c) è abrogata;

    2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
   4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e nello stato di previsione del Ministero università e della ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma».

   b) all'articolo 37, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023, 399 milioni di euro per l'anno 2024, 399 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
61.02. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 62.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale Pag. 144convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
62.3. Vietri, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.
(Stanziamento di ulteriori risorse destinate a finanziare la cosiddetta «area negoziale» del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)

  1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, destinati al personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, calcolati in 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
62.013. Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 63.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di dare attuazione quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 da destinare per 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, alle finalità di cui alla lettere a), per 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per le finalità di cui alla lettera c) e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 alle finalità di cui alla lettera d) del suddetto articolo.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.6. Boldrini, Ascani, Ascari, Bakkali, Barzotti, Bonetti, Braga, Casu, Ferrari, Furfaro, Gebhard, Ghio, Ghirra, Gribaudo, Grimaldi, Gruppioni, Guerra, Loizzo, Malavasi, Marino, Onori, Piccolotti, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Serracchiani, Zan, Zanella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. L'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 105-bis.

   1. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decretoPag. 145 del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni.
   2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.».
63.11. Zanella, Evi, Ghirra, Piccolotti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono destinate all'erogazione di un contributo economico mensile per le donne vittime di violenza, denominato reddito di libertà, così come ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega per le pari opportunità con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
63.2. Bonetti, Boschi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 142 del 20 giugno 2022.
  2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: misure antitratta aggiungere le seguenti: e ulteriore rifinanziamento del Fondo di sostegno alle donne vittime di violenza.
63.13. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. 1. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 agosto 1980, n. 466, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al numero 1), le parole: «se a carico» sono soppresse;

   b) il numero 2) è abrogato.

  2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Pag. 146per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne, rifinanziamento del Fondo per le misure antitratta ed elargizioni a favore delle vittime del dovere.
63.4. Iezzi, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

  1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 397 milioni.
63.017. Ascari, Sportiello, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Pellegrini, Boldrini, Bakkali, Di Lauro, Appendino, Pavanelli, Zan, Fede, Onori, Benzoni, Pastorella, Scarpa.

ART. 64.

  Sopprimerlo.
*64.19. Torto, Aiello, Giuliano, Carotenuto, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Tucci.
*64.22. Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*64.4. Pastorino.
*64.7. Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Furfaro.
*64.17. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
*64.9. Scotto, Guerra.
*64.5. Orfini, Manzi, Zingaretti, Berruto, Speranza.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 64.
(Modifiche in senso costituzionalmente orientato alla disciplina dei licenziamenti)

  1. Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è abrogato.
  2. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

   1. Quando risulti accertato che il licenziamento è stato intimato in violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 37, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché della procedura di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensivaPag. 147 determinata tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
   2. Qualora risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo o che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di sei e un massimo di diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
   3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono determinate dal giudice in relazione all'anzianità del lavoratore, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. Dall'indennità così individuata viene dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo compreso fra il licenziamento e la sentenza del giudice, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
   4. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dal comma 1.».

  3. Il presente articolo si applica ai licenziamenti comunicati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
64.16. Orlando, Amendola, Barbagallo, Bakkali, Berruto, Boldrini, Carè, Cuperlo, Curti, De Micheli, Di Biase, Ferrari, Forattini, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Girelli, Iacono, Lacarra, Lai, Malavasi, Manzi, Marino, Morassut, Orfini, Provenzano, Toni Ricciardi, Roggiani, Sarracino, Scotto, Stefanazzi, Stumpo, Vaccari, Zan, Zingaretti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: 10.000 euro aggiungere le seguenti: , elevati a 20.000 euro per i datori di lavoro che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, dei parchi a tema e degli impianti a fune;

   b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

   «b-bis) al comma 8, dopo la lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non sono computati, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai predetti soggetti, di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, a favore di datori di lavoro che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, dei parchi a tema e degli impianti a fune”»;

   c) alla lettera d), dopo le parole: sono soppresse aggiungere le seguenti: e dopo le parole: «lavoratori subordinati a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei datori di lavoro che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, dei parchi a tema e degli impianti a fune e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori».
64.14. Del Barba.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo night-club e simili codici ATECO 93.29.1.
64.13. Osnato, Caramanna, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di salario minimo)

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, i datori di lavoro,Pag. 148 imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in ogni caso, sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il complessivo trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.
  4. La nozione di complessivo trattamento economico di cui al comma 3 è altresì utilizzata per i fini di calcolo dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per i fini di verifica dei requisiti per l'accesso a benefìci economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Ove il complessivo trattamento economico non sia previsto o definito nelle sue componenti dal contratto collettivo di cui al comma 3, il medesimo viene individuato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un accordo interconfederale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  6. Decorsi infruttuosamente sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non sia stato stipulato l'accordo interconfederale di cui al comma 5, il complessivo trattamento economico è individuato, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita una commissione interistituzionale, istituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali composta da:

   a) 11 rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

   b) 2 rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   c) 2 rappresentanti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale;

   d) 2 rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

  7. La commissione di cui al comma 6 ha il compito di favorire l'individuazione del complessivo trattamento economico e le sue componenti sulla base di criteri definiti dal medesimo decreto ministeriale. Dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8. A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso ai benefici economici e normativi stabiliti dalla legge nonché per i fini di cui al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è condizionato all'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalente svolta dal datore di lavoro.
  9. In ogni caso il complessivo trattamento economico corrisposto ai lavoratori non può essere inferiore a 9,50 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, le risorse del maggior gettito fiscale derivante dall'applicazione del presente articolo sono assegnate al Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
64.049. Orlando, Serracchiani, Laus, Fossi, Gribaudo, Sarracino, Scotto, Furfaro.

Pag. 149

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023:

   a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 400;

   b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 400;

   c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 380 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 400 nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati nel limite massimo di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dall'articolo 29-bis della presente legge.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del citato fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Introduzione del monopolio della cannabis)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

   1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

   1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

   1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della Pag. 150cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

   1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

   1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

   1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

   b) al titolo della legge, le parole: “e dei tabacchi” sono sostituite dalle seguenti: “, dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati”».
64.099. Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro)

  1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale per il triennio 2023-2025 nel limite delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 6, con lo scopo di erogare contributi a favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, che nell'organizzazione degli orari di lavoro adottano il regime orario di cui al successivo comma 2, sempre che l'adozione di tale regime orario comporti una riduzione di almeno il 10 per cento dell'orario settimanale di lavoro vigente previsto da disposizioni di legge o contrattuali, ovvero che adottano orari ridotti con la previsione di un corrispettivo di aumento dell'occupazione o di una sua salvaguardia nelle situazioni di crisi.
  2. Il fondo, per le cui entrate e uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo comma 6. Lo stesso fondo eroga contributi di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro ai datori di lavoro che, d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, adottano, nel triennio 2023-2025, regimi di orario di lavoro ridotto rispetto a quello applicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.Pag. 151
  3. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere tutti i datori di lavoro che riorganizzano il lavoro stabilendo la durata settimanale legale dell'orario normale dei contratti di lavoro subordinati dei lavoratori pubblici e privati, nonché dei collaboratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in trentaquattro ore effettive a parità di retribuzione, fatti salvi gli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi e individuali di lavoro.
  4. Il contributo di cui al comma 1 è commisurato all'entità della riduzione di orario e all'incremento di occupazione che essa consente ovvero alla salvaguardia dei posti di lavoro nelle situazioni di crisi; per ogni impresa, considerati il numero dei dipendenti effettivo dopo la riduzione di orario e la retribuzione oraria effettiva, si calcola il monte retributivo che si sarebbe rilevato per quella occupazione e per quella retribuzione sulla base del precedente orario contrattuale e si calcola la differenza rispetto al monte retributivo rilevato con il nuovo orario contrattuale. Il contributo è erogato in misura decrescente per ciascun anno del triennio 2023-2025 nella misura pari, rispettivamente, al 50 per cento, al 45 per cento e al 40 per cento della differenza calcolata ai sensi del presente comma.
  5. La riduzione di orario operata in attuazione del presente articolo deve avvenire in modo da lasciare inalterati i livelli retributivi mensili goduti dai lavoratori interessati. Al fine di favorire, anche attraverso processi concordati, una generale riduzione dell'orario di lavoro e il conseguente aumento dell'occupazione, è stabilita una riduzione delle aliquote contributive, con oneri a carico del fondo e nei limiti della dotazione del fondo stesso, in funzione dell'entità della riduzione dell'orario di lavoro determinata attraverso la contrattazione collettiva anche aziendale. 6. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 29-bis della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al comma 1.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi)

  1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio)

  1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

  1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale)

  1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile,Pag. 152 nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis)

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio)

  1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile)

  1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.»;

   b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
64.097. Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Deroga alla disciplina dei contratti a tempo determinato)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento e presso i Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avere una durata massima pari alla durata della legislatura nel corso della quale sono stipulati.»;

   b) all'articolo 21, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano altresì ai rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi consiliariPag. 153 costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento e presso i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.»;

   c) all'articolo 23, comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

   «f-bis) dai gruppi parlamentari e dai gruppi consiliari costituiti, rispettivamente, presso il Parlamento e presso i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
64.050. Schullian, Foti, Serracchiani, Molinari, Francesco Silvestri, Cattaneo, Richetti, Zanella, Lupi.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di personale)

  1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le unioni di Comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le unioni di comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».
  2. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, primo periodo, le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 10.000 abitanti», e le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui»;

   b) al comma 6, le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui».

  3. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».
  4. Anche al fine di garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed autorizzate per l'anno 2022, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno 2023 anche in condizione di esercizio provvisorio.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.060. De Luca, Malavasi, Merola, Gnassi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

Pag. 154

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «non dirigenziale» sono soppresse e alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 7 per coloro che hanno maturato il servizio con contratti ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
  2. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo, in quest'ultimo caso, il servizio prestato da non meno di cinque anni anche non continuativi maturati alla data di entrata in vigore della presente modifica, per posizioni previste in dotazione organica e per le quali i relativi contratti a tempo determinato siano stati stipulati ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa procedura di selezione per titoli e/o esami e nel rispetto dei principi di par condicio, pubblicità e trasparenza della selezione.».
64.051. Messina, Lucaselli, Cannata.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 179 e ai commi da 199 a 205 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 383,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
64.076. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni in materia di personale di assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

  1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha svolto attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con incarico di collaborazione ancora attivo al 31 ottobre 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato dalla società ANPAL Servizi Spa, alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° febbraio 2023, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. A tal fine, ANPAL Servizi Spa è autorizzata a stipulare convenzioni con le singole amministrazioni regionali che ne facciano richiesta finalizzate a definire le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica.Pag. 155
  2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, nel limite massimo di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per i medesimi anni 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A tal fine è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024 in favore delle regioni di cui al citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 335 milioni di euro per l'anno 2023, di 395 milioni di euro per l'anno 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
64.092. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga smart working fragili e famiglie con figli fino a 14 anni)

  1. All'articolo 23-bis della legge 21 settembre 2022, 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 dicembre 2023.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 40 milioni di euro, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.0101. Borrelli, Zanella, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Fondo SET)

  1. All'articolo 1, comma 352, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, le parole: «40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 200 milioni.
64.081. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Proroga dell'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA)

  1. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2023 nel limite di spesa di 35 milioni di euro. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per l'anno 2023, l'importo del trattamento di integrazione salariale di cui al primo periodo è maggiorato del quindici per cento.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2023, si Pag. 156provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
64.039. Ubaldo Pagano.

ART. 65.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. A decorrere dall'anno 2023, al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un contributo di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
65.6. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

  1. Per gli anni 2023 e 2024 le regioni e le province autonome adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, piani straordinari di intervento pluriennali, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, tutelate ai sensi del capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato di 200 milioni di euro. Il Ministero della salute, per ciascuna annualità, determina la relativa ripartizione delle risorse previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.Pag. 157
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
65.020. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Misure straordinarie di reclutamento per asili nido e scuole materne comunali)

  1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.
65.08. Guerra, Furfaro.

ART. 66.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 66.
(Congedo parentale)

  1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, elevata per ciascun genitore, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica con riferimento a ciascun genitore che termina il periodo di congedo di maternità di cui al capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.
  2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2023, 410 milioni di euro per l'anno 2024 e 420 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
66.25. Grimaldi, Zanella, Evi, Ghirra, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

   b) al comma 2, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni».

  01-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 300 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: elevata per la madre lavoratrice per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione con le seguenti: elevata per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione, fruibile da entrambi i genitori e divisibile tra gli stessi.
66.10. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna,Pag. 158 Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la madre lavoratrice con le seguenti: per ciascun genitore lavoratore.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: alle lavoratrici con le seguenti: ai genitori lavoratori, in alternativa fra loro,;

   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di maternità con le seguenti: ai genitori lavoratori, in alternativa fra loro, e le parole: al capo III con le seguenti: e ai Capi III e IV.

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni.
66.22. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la madre lavoratrice, con le seguenti: per uno dei genitori,.
66.23. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli, Gebhard.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione con le seguenti: per la durata massima di tre mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione per il primo mese e del 67 per cento della retribuzione per gli ulteriori due mesi.

  Conseguentemente, agli ulteriori oneri derivanti dalla presente misura stimati in 190 milioni per il 2023, in 330 milioni per il 2024, in 340 milioni dal 2025, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
66.24. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per la madre lavoratrice aggiungere le seguenti: o, in alternativa, per il padre lavoratore.

  Conseguentemente, alla copertura dei relativi oneri, valutati in 8,77 milioni di euro per l'anno 2023, 15,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 15,75 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
66.8. Ravetto, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

  1. All'articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
  2. In via sperimentale, per l'anno 2023, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151 si applicano anche alle aziende con un numero di dipendenti uguale o superiore a venti e, per tutte le aziende, nella misura del 100 per cento.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 85 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di cui al comma 2, pari a 615 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituiscono limite di spesa, si provvede quanto a 400 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articoloPag. 159 152, comma 3, della presente legge e quanto a 215 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.
66.08. Richetti, Bonetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Fondo per l'alfabetizzazione mediatica e digitale e tutela dei minori nell'ambito dei media digitali)

  1. Al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione mediatica e digitale e progetti educativi a tutela dei minori da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione video, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
66.09. Foti, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 67.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 123,9 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

   a) quanto a 51.092.900 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziate e non utilizzate per l'anno 2017 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della citata legge 22 giugno 2016, n. 112;

   b) quanto a 72.807.100 euro per l'anno 2023, mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 327.192.900 euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
67.046. Sportiello, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

  1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a partire dall'anno 2023, di 500 milioni di euro. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziate per l'anno 2023 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo pari a 400 milioni di euro è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente Pag. 160riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni;

   al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
67.040. Conte, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sportiello, L'Abbate.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Contributo in favore di Anffas Nazionale APS ETS)

  1. Al fine di contribuire a sostenere le attività associative di interesse generale nonché quelle poste in essere per promuovere la conoscenza e l'attuazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, legati al contrasto di ogni forma di discriminazione, posta in essere nei confronti delle persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo e loro familiari, è riconosciuto ad Anffas Nazionale APS ETS un contributo di 0,50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
*67.05. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.
*67.013. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Erogazione di ausili, ortesi e protesi per l'attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)

  1. All'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalla seguente: «annui».

  2. Agli oneri derivanti dalle modificazioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.033. Sottanelli, Faraone, Grippo.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno al costo delle assistenti familiari)

  1. Nelle more della riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per l'anno 2023, l'ammontare mensile dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è incrementato di 271 euro per i nuovi percettori con almeno 65 anni di età, che possano provare l'esistenza di un regolare rapporto di lavoro con una assistente familiare.
  2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda dell'interessato, Pag. 161entro il limite di spesa di 100 milioni di euro.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.

  Conseguentemente, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2023.
67.09. Serracchiani, Furfaro.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap)

  1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap, è incrementato di 0,10 milioni di euro l'anno 2023, ed è determinato in misura pari a 0,70 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 399,3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
67.014. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

  1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2023, per sostenere l'E.N.S. è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro».
  2. All'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 0,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  3. All'articolo 1, comma 879, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 0,26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 398,39 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
67.066. (ex 152.2) Faraone.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche al Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76)

  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di inclusione per le persone di minore età con disabilità»;

   b) dopo il comma 5.1, è aggiunto il seguente:

   «5.1-bis. Gli interventi di inclusione per le persone di minore età con disabilità consistono nella realizzazione o adeguamento dei parchi gioco esistenti o di nuova progettazione a livello locale secondo criteri di accessibilità e inclusività»;

Pag. 162

   c) al comma 5.2, le parole: «e 5.1» sono sostituite dalle seguenti: «, 5.1 e 5.1-bis»;

   d) al comma 5-bis, le parole: «e 5.1» sono sostituite dalle seguenti: «, 5.1 e 5.1-bis»;

   e) al comma 6, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 5.1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 5.1 e 5.1-bis».
67.030. Morgante, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sistemi videosorveglianza nelle scuole e nelle RSA)

  1. All'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025»;

   b) al comma 2, le parole: «e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e a 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
67.051. Marrocco, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14 del settore pubblico e privato)

  1. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo dopo le parole: «settore privato» aggiungere le seguenti: «e del settore pubblico».
  2. All'articolo 23-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, che si quantificano nel limite di 60.918.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
67.063. Rizzetto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 68.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di accelerare l'apertura dei cantieri, per le opere finanziate in tutto o in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i verbali conclusivi della conferenza dei servizi comunque indette con esito favorevole all'approvazione dei progetti e per i quali sia intervenuto successivamente un ricorso al Tar, costituiscono titolo equivalente alla preassegnazione ai sensi e per gli effetti del comma 2, Pag. 163e alla realizzazione dei lavori. L'amministrazione che ha autorizzato il ricorso ha l'obbligo di giungere alla sua risoluzione entro i termini indicati dall'ottavo periodo del comma 2, per consentire alla stazione appaltante le conseguenti attività ivi previste.
68.6. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ed entro il 30 giugno 2023.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sopprimere le parole: al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023;

   al comma 11, dopo le parole: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, inserire le seguenti: comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS Spa e gli altri soggetti di cui alla parte II, titolo VI, capo I, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, e.
*68.1. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
*68.9. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Mazzetti.

  Al comma 7, lettera c), dopo il numero 2) inserire il seguente:

    2-bis) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'Accordo di programma «Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale di Brescia Caffaro», sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato dal Ministero dall'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto 24 novembre 2020, n. 169.
68.2. Bordonali, Formentini, Calovini, Casasco, Almici, Benzoni, Girelli, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. In considerazione delle difficoltà applicative e dell'esigenza di individuare le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali, i termini di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i cosiddetti «progetti in essere» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in scadenza il 31 dicembre 2022 ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2023. Alla medesima data del 30 giugno 2023 sono prorogati i termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2019, e con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 23 settembre 2020.
68.10. Tosi, D'Attis, Cannizzaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 29 dopo le parole: «si applica anche agli interventi degli enti locali» aggiungere le seguenti: «e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, finanziati»;

   b) al comma 2 dell'articolo 29 dopo le parole: «A tal fine, gli enti locali» aggiungere le seguenti: «e, relativamente agli interventiPag. 164 di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 13), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati»;

   c) al comma 2 dell'articolo 29, le parole: «del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto-legge.»

   d) all'articolo 29, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Al comma 7-ter dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: “Per gli interventi degli enti locali” sono aggiunte le seguenti: “e territoriali”»;

   e) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» sono aggiunte le seguenti: «e del Fondo complementare al PNRR (PNC)».
68.7. Lucaselli, Frassini, D'Attis, Romano, Mascaretti, Cattoi, Cannizzaro, Giorgianni, Gusmeroli, Cannata, Ottaviani, Rampelli, Angelo Rossi, Tremaglia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «nel cui capitale non figurino privati;» sono inserite le seguenti: «nel caso di società in house appositamente costituite e fino al momento dell'effettivo trasferimento della concessione, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;».
68.5. Panizzut, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni in favore del settore della ristorazione collettiva)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime alimentari, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, la previsione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica ai contratti di servizi di ristorazione collettiva, di cui all'allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2024. Le clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, con cadenza trimestrale, altresì a tutti i contratti in essere di servizi di ristorazione collettiva, di cui all'allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le stazioni appaltanti hanno, altresì, la facoltà di procedere con deroghe, temporanee e circoscritte, anche con riferimento ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente norma, alla sospensione delle clausole contrattuali derivanti dell'applicazione dei criteri ambientali minimi e dei criteri premianti per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto 10 marzo 2020 previa presentazione da parte dell'azienda aggiudicatrice di una relazione tecnica comprovante il grave disequilibrio economico derivante dalla perdurante instabilità dei mercati e l'insostenibilità dei costi rispetto ai valori di mercato esistenti al momento della presentazione dell'offerta di gara, senza alterare la natura generale del contratto e fermo restando i livelli qualitativi e di sicurezza.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante corrispondente riduzione di 200 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato Pag. 165dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse tra le stazioni appaltanti.
*68.01. Benzoni.
*68.06. Gusmeroli, Frassini, Andreuzza, Cattoi, Barabotti, Ottaviani, Di Mattina, Toccalini, Nevi.

  Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Disposizioni per l'attuazione del PNRR)

  1. Al fine di consentire una rapida conclusione dei procedimenti amministrativi e delle procedure di gara concernenti gli investimenti relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), limitatamente agli anni dal 2023 al 2026, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo, possono conferire, per le sole procedure collegate all'attuazione del predetto Piano, l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a soggetti esterni all'amministrazione. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
  2. L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito, con contratto di lavoro autonomo, esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il provvedimento con cui viene conferito l'incarico reca la puntuale indicazione delle attività che il responsabile esterno sarà chiamato a svolgere nonché la durata delle stesse.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2026, il limite di cui all'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trova applicazione alle procedure di gara collegate all'attuazione degli investimenti relativi al PNRR. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 4.
  4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo incarichi esterni e premialità PNRR», con dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, sostituire la denominazione del capo I del titolo V con la seguente: Capo I – MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA, GLI INVESTIMENTI E L'ATTUAZIONE DEL PNRR.
68.07. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

ART. 69.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 69.
(Disposizioni in materia di mezzi di pagamento)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, Pag. 166n. 157, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. Il credito d'imposta al 100 per cento di cui al comma 1-ter è applicato, nelle medesime modalità, anche alle commissioni maturate nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 196 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
69.7. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Bonafè, Furfaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*69.11. Torto, Donno, Fenu.
*69.14. Dell'Olio.
*69.17. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**69.1. Pastorino.
**69.13. Conte, Torto, Fenu, Donno, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, L'Abbate.
**69.3. Lai.

  Sopprimere il comma 2.
*69.10. Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Ciani, Bonafè.
*69.12. Fenu, Donno, Torto, Carmina, Dell'Olio.
*69.18. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*69.21. Magi, Della Vedova.
*69.22. Marattin, Richetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti di cui al precedente comma 4, che omettono di comunicare preventivamente, e in ogni caso prima della consumazione del bene o della prestazione del servizio, la non accettazione di pagamenti entro l'importo limite di sessanta euro attraverso una carta di pagamento di cui al precedente comma 4, si applica la medesima sanzione di cui al presente comma. Ai sensi del periodo precedente, le attività dei servizi di ristorazione sono tenute ad esporre tale comunicazione sul menù».
69.23. Sottanelli, Richetti, Marattin.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Reintroduzione del programma di attribuzione di rimborsi in denaro – Cashback)

  1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ai sensi dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripristinato a decorrere dal 1° giugno 2023 per gli acquisti effettuati con riferimento ai seguenti periodi:

   a) dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023;

   b) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024;

Pag. 167

   c) dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024.

  2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito Fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2023 e 2024.
  3. In considerazione dell'eccezionalità della misura e ai fini del rispetto dei termini di cui al presente articolo, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si rinvia alla disciplina di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, in quanto compatibile con le previsioni di cui al presente articolo, fermo restando la sospensione del programma di rimborso per effetto di quanto previsto dal comma 640 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  4. Ai fini del comma 3, il comma 643 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.
  5. Sono a carico delle risorse di cui al precedente comma 2 gli oneri e le spese per gli affidamenti di cui ai commi 289-bis e 289-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 7 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

  1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

   a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

   b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

  3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in Pag. 168tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
69.02. Conte, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Lomuti, Onori, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, L'Abbate.

ART. 70.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per i programmi di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, individuati ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, le parole: è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 sono sostitute dalle seguenti: è incrementato di 390 milioni di euro per l'anno 2023, di 380 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2026 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
70.6. Battilocchio, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e nelle Zone economiche speciali)

  1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
  2. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.053,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e in 617 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 45,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
70.05. Provenzano, Ubaldo Pagano, De Luca.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno)

  1. Al fine d'incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, all'articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2021 al 2024».Pag. 169
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 52 milioni per l'anno 2023, a euro 104 milioni per gli anni 2024 e 2025 ed euro 52 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
70.04. Provenzano, Ubaldo Pagano, De Luca.

ART. 72.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla dotazione finanziaria di cui al comma 2. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle predette garanzie.
72.9. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia, Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 sono sostituite con le seguenti: 387 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
72.12. Todde, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis.
(Disposizioni in materia di piani individuali di risparmio)

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 88, l'ultimo periodo è soppresso;

   b) al comma 92, l'ultimo periodo è soppresso;

   c) il comma 112 è sostituito dal seguente:

   «112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare contemporaneamente di più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 101, e di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermo restando il limite di investimento annuale e complessivo di cui al citato comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare.».

Pag. 170

  2. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo» sono soppresse.
72.014. Frassini, Centemero, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani, D'Attis, Bagnai.

ART. 73.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».
*73.06. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Zucconi.
*73.013. Torto, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Credito d'imposta a favore degli investimenti, delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica per le imprese)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 203-bis, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;

   b) all'articolo 1, comma 203-ter, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   c) all'articolo 1, comma 203-quater, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   d) all'articolo 1, comma 203-sexies, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

  2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1055, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   b) il comma 1057-bis è sostituito dal seguente:

   «1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 20 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 100 milioni di euro. Lo stesso si applica per gli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.»;

   c) al comma 1058:

    1) le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrano, sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

    2) le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;

    3) le parole: «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»;

Pag. 171

   d) i commi 1058-bis e 1058-ter sono soppressi;

   e) al comma 1059, le parole: «tre quote annuali» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote annuali»;

   f) ai commi da 1051 a 1063, ovunque ricorrano, le parole: «a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «a 1058»;

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro il limite di spesa complessivo pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
73.07. Richetti, Marattin, Sottanelli, Pastorella, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

Art. 73-bis.
(Proroga degli incentivi per la valorizzazione edilizia)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
73.03. Matera, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 74.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per la salvaguardia dell'occupazione)

  1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2021, «Istituzione di un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione», la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come Pag. 172rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*74.01. Tabacci, Merola.
*74.028. Tenerini, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Art. 74-bis.
(Credito d'imposta beni strumentali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1057-bis è sostituito dal seguente:

   «1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro»;

   b) dopo il comma 1057-bis è inserito il seguente:

   «1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.».

  2. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 Pag. 173dicembre 2020, n. 178, è elevata al 30 per cento.
  3. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «software gestionali».
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora il tiraggio delle disposizioni di cui al presente articolo ai fini della valutazione dell'impatto finanziario.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri conseguenti dalle modificazioni, quantificati nel limite massimo di 1,2 miliardi per anni dal 2023 al 2028, si provvede:

   dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

Art. 37-ter.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 30 marzo 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 maggio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorre dal 2029;

   all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.
74.021. Lovecchio, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere i seguenti:

Art. 74-bis.
(Proroga credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

   b) al comma 108, primo periodo, dopo le parole: «e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e in 1.060 milioni di euro per l'anno 2023;».

  2. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 1.060 milioni di euro per l'anno 2023, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

Pag. 174

Art. 74-ter.
(Proroga credito di imposta per investimenti nelle ZES)

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
74.029. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 75.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente:

   «488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, in qualità di gestore del Fondo, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.»;

   b) dopo il comma 490, è aggiunto il seguente:

   «490-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 possono essere altresì destinate alla stipula di strumenti finanziari derivati, funzionali alla copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse o del rischio di cambio, derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 489 e 490, anche al fine di regolare i connessi margini di garanzia, purché tali risorse siano aggiuntive rispetto a quelle che il Fondo destina singolarmente ai predetti interventi.».
*75.1. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
*75.3. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Fondazione Centro italiano di ricerca per automotive)

  1. Al fine di sostenere la realizzazione del progetto volto a incrementare l'innovazione del Paese nel settore dell'automotive, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha istituito la fondazione Centro italiano di ricerca per automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale, è autorizzata, a decorrere dal 2023, la spesa annua di 20 milioni di euro già originariamente attribuita, con decorrenza dal 2021, dal comma 8 del medesimo articolo 62-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.
75.040. Appendino, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia)

  1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle Pag. 175manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, a far data dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 agosto 2023 è riconosciuto un contributo del valore di 10.000 euro.
  2. Il contributo di cui al comma 1 può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono a far data dall'entra in vigore della presente legge.
  3. Il contributo è rilasciato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, secondo l'ordine temporale di arrivo delle domande nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero delle imprese e del made in Italy ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8 trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. All'atto di presentazione della domanda, ciascun richiedente deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante, nonché le coordinate (IBAN) di un conto corrente bancario ad esso intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello disponibile sulla piattaforma di cui al comma 3 della presente disposizione, in cui attesta:

   a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;

   b) di aver ottenuto l'autorizzazione a partecipare ad una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1 della presente disposizione;

   c) di aver sostenuto o di dover sostenere spese e relativi investimenti per la partecipazione ad una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1 della presente disposizione;

   d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

   e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

   f) di non aver ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità oggetto della presente misura;

   g) di essere a conoscenza delle finalità del contributo nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

  5. A seguito della ricezione della domanda di cui al precedente comma, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, comunica l'avvenuta aggiudicazione del contributo di cui al comma 1 mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato da ciascun richiedente.
  6. Entro la data di scadenza del contributo, i beneficiari devono presentare, attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e della fattura attestante le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 della presente disposizione ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione Pag. 176o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non viene erogato alcun rimborso.
  7. Al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6, il Ministero delle imprese e del made in Italy ovvero il soggetto attuatore provvede mediante il relativo accredito, entro il 31 ottobre 2023, sul conto corrente comunicato dal richiedente.
  8. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione della presente disposizione. Le procedure attuative nonché la predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal suddetto Ministero a soggetti in house dello Stato, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10.
  9. La presente disposizione si applica nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  10. Per le finalità di cui alla presente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro alla cui copertura si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
75.032. Frassini, Gusmeroli, Cattoi, Ottaviani, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

   a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

   b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, Pag. 177aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.
  4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

   a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

   b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274;

   c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274.

  5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

   a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

   b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

  6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

   a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

   b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

Pag. 178

   c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

   f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

  8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede ai sensi dell'articolo 37-bis della presente legge.

  Conseguentemente:

   all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti 21 per cento;

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a Pag. 1792.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
75.018. Santillo, Pavanelli, Iaria, Torto, Fenu, Dell'Olio, Pellegrini, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Investimenti nelle Zone logistiche semplificate)

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
75.05. Fassino, Scarpa.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

  1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023.».
*75.06. Ubaldo Pagano.
*75.035. D'Attis, Lucaselli, Frassini, Romano, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Giorgianni, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Bagnai, Miele, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.
(Rifinanziamento per il completamento delle attività di digitalizzazione e altri servizi)

  1. Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della medesima legge, sono incrementate di 6 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del Piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate a Pag. 180garantire l'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
75.014. Foti, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 76.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Phoma tracheiphila», detto «mal secco degli agrumi», al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al fondo di cui alla presente disposizione.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge, per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
76.5. Cerreto, Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.
(Misure di ristoro per le imprese bufaline colpite dalla tubercolosi e dalla brucellosi)

  1. Al fine di ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito un fondo per il ristoro delle aziende bufaline presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Le risorse di tale fondo sono destinate a incrementare fino a un massimo del 10 per cento i rimborsi per l'abbattimento degli animali ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e dei decreti ministeriali 20 luglio 1989, n. 298, e 19 agosto 1996, n. 587.
  3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministero della salute, sono definite le modalità di attribuzione degli incrementi, da calcolarsi sulla base della effettiva perdita di produzione delle aziende nell'anno 2022 rispetto alla media dei precedenti anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
76.06. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 77.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere l'innovazione e favorire il rilancio della filiera suinicola nazionale, anche a seguito dell'insorgenza Pag. 181della Peste suina africana (PSA), una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinata, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 al Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di innovazione e sostenibilità nelle attività forestali e agricole)

   1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio dell'anno 2021, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.
   2. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1 i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per o scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
   3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei princìpi previsti dalle Linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.
   4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni del comma 3 e di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1.
   5. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi è assegnato al CREA un contributo pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
   6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   7. All'articolo 1, comma 423, primo periodo della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo la parola: «fondo» sono inserite le seguenti: «nonché la cessione di titoli che Pag. 182certificano il sequestro o la riduzione di CO2 realizzata volontariamente attraverso la coltivazione del fondo.».
77.18. Nevi, Arruzzolo, Gatta, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)

  1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2022, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
*77.011. Gadda.
*77.03. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai, Furfaro.
*77.06. Schullian, Gebhard, Steger.
*77.017. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Istituzione del Fondo per la riforestazione dei territori colpiti da Xylella)

  1. Al fine di salvaguardare la fertilità dei suoli e contrastare la desertificazione dei territori duramente colpiti dalla Xylella, è istituito un «Fondo per la riforestazione dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa» con dotazione iniziale pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, in favore dei territori del Salento colpiti dal batterio.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinate alla realizzazione di progetti volti alla piantumazione di varietà di olivo resistenti/tolleranti al batterio, al recupero della biodiversità, alla lotta alla desertificazione, all'incremento delle superfici boscate o a macchia mediterranea.
  3. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
77.021. Donno, Caramiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Fondo recupero fauna selvatica)

  1. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è rifinanziato per 2,5 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
77.024. Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi.

Pag. 183

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Istituzione del fondo per il risarcimento dei danni agli allevatori e agli agricoltori)

  1. Ai fini della tutela delle produzioni agricole, nonché della biodiversità, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo destinato al risarcimento di eventuali danni ad allevatori e agricoltori, arrecati dalle popolazioni di orsi e lupi, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023, 2024 e 2025.
  2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con proprio decreto da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 determina criteri e modalità per l'erogazione dei fondi, valutando l'opportunità di prevedere un meccanismo di erogazione preferenziale dei fondi per quegli allevatori che possano dimostrare di aver applicato sistemi di prevenzione delle predazioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

   2023: -2.000.000;
   2024: -2.000.000;
   2025: -2.000.000.
77.029. Evi, Bonelli, Grimaldi, Sergio Costa.

ART. 78.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Sostegno alle imprese colpite dalla flavescenza dorata)

  1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, denominato «Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite» finalizzato alla sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla citata malattia epidemica. Il Fondo ha una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse tra le regioni che provvedono all'erogazione dei contributi.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023.
78.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai, Furfaro.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio dell'anno 2021, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2003, n. 68.
  2. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1 i crediti di carbonio generati e Pag. 184certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, come definite ai sensi degli articoli 3, commi 3 e 4, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per o scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei princìpi previsti dalle Linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore (LULUCF).
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni del comma 3 e di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1.
  5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è assegnato al CREA un contributo pari 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 500.000 euro da utilizzare a supporto delle attività dell'Osservatorio nazionale per le politiche delle foreste e dell'economia montana. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.016. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia, Carfagna.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Reddito alimentare)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare la sperimentazione del Reddito alimentare, quale misura per combattere lo spreco e la povertà alimentare.
  3. Il reddito alimentare di cui al comma 2 è finalizzato all'erogazione ai soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso uno dei centri di distribuzione ovvero ricevere nel caso di categorie fragili.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo, la platea dei beneficiari, le forme di coinvolgimento dei soggetti del terzo settore.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, Pag. 185n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
78.02. Furfaro, Ciani, Malavasi, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Ristori per le aziende faunistico venatorie colpite dalla Peste suina africana)

  1. Al fine di sostenere e tutelare le aziende faunistiche venatorie della regione Piemonte, site nei comuni interessati dai danni generatisi negli anni 2022 e 2023 a seguito della comparsa della Peste suina africana (PSA), è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un «Fondo per gli indennizzi da PSA» con una dotazione pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400.000 euro ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
78.07. Molinari, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Modifiche all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dai seguenti:

«Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)

   1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
   2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Le attività di contenimento di cui al primo periodo non costituiscono esercizio di attività venatoria. Qualora i predetti metodi si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.
   3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale e sono coordinati dagli agenti delle Polizie provinciali o regionali. Le autorità deputate al coordinamento dei piani di abbattimento possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie venatorie, degli agenti delle polizie locali, nonché del personale del comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dell'arma dei carabinieri.
   4. Gli animali abbattuti durante le attività dei controlli sono sottoposti all'analisi igienico sanitaria e in caso negativo, sono destinati al consumo alimentare.

Pag. 186

Art. 19-bis.
(Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica)

   1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale e adottato.
   2. Il Piano costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica sul territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
   3. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del Piano non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
   4. Il Piano è attuato e coordinato dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, il quale può avvalersi dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti delle Polizie locali e provinciali munite di licenza per l'esercizio venatorio, nonché dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali il Piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio».
78.015. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Disposizioni a sostegno della filiera birraia)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: «e per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e per il solo anno 2023»;

   b) al comma 3-quater, le parole: «Limitatamente all'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente all'anno 2023»;

  2. L'aliquota di accisa relativa alla birra, di cui all'Allegato I del testo unico di cui al comma 1, è rideterminata, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nella seguente misura: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
78.035. Nevi, Arruzzolo, Gatta, Carloni, D'Attis, Cannizzaro, Angelo Rossi, Gadda, Cerreto.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Incremento dotazione organica ICQRF e indennità di amministrazione personale non dirigente)

  1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di contrasto alle pratiche commerciali Pag. 187sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, la dotazione organica del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste è incrementata di 300 unità di personale, di cui n. 1 dirigente di seconda fascia e n. 299 funzionari di Area Terza. Il predetto Dipartimento è autorizzato a reclutare ed assumere le summenzionate 300 unità di personale nel limite di spesa di un importo massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
  3. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per incentivare, potenziare e incrementare le attività ed i compiti ad esso spettanti, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, le risorse destinate a corrispondere l'indennità di amministrazione del personale non dirigente sono incrementate, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023.
  4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.014. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Potenziamento strutture Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. Al fine di incentivare, rafforzare e incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2023, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 e all'articolo 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2019-2021 relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di un importo complessivo pari a 2 milioni di euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2023, il Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.027. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Pag. 188Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

  1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di euro 8 milioni, sulla base delle necessità della programmazione, per l'annualità 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.020. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154)

  1. Al fine di fornire un aiuto concreto alle imprese e alle famiglie colpite da calamità naturali, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, viene indicata in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. L'aiuto è attribuito secondo termini e modalità già stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La dotazione indicata tiene conto dell'ammontare degli importi indicati nelle richieste di indennizzo pervenute nel 2021 e nel corrente anno.
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.021. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Rifinanziamento «Fondo per il funzionamento degli impianti ippici»)

  1. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l'utilizzo, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle relative strutture per proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
78.022. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Pag. 189Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. L'articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che l'applicazione delle disposizioni ivi contenute non è limitata al periodo temporale di dichiarazione della relativa emergenza sanitaria, a causa del perdurare delle condizioni di disagio sociale ed economico conseguenti all'insorgenza della pandemia.
78.029. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Ampliamento personale di diretta collaborazione da 75 a 100 unità)

  1. Al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, è incrementata di ulteriori euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2023, ulteriormente incrementata di una misura pari al 32,7 per cento per far fronte agli oneri a carico dell'amministrazione.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse previste dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
78.034. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo, nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli, anche in deroga alle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 5, della legge 17 maggio 2022, n. 60, la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito ad eventi atmosferici o meteorici, mareggiate e piene.
  2. Per il finanziamento di progetti relativi alle attività di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione iniziale pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
78.037. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

Pag. 190

ART. 79.

  Sostituire l'articolo 79 con il seguente:

Art. 79.
(Disposizioni in materia di revisioni dei prezzi)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;

   b) al comma 1, sesto periodo, le parole: «lavorazioni effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni effettuate o contabilizzate»;

   c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b), e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.»;

   d) al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»;

   e) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

   «5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.»;

   f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari di cui al comma 2 aggiornati secondo quanto previsto all'articoloPag. 191 68, comma 3, della legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti accedono al riparto del fondo di cui al comma 6-quater nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accesso al fondo e di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
   6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo si applicano, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche agli appalti pubblici e agli accordi quadro, di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo, è rideterminata nella misura dell'80 per cento.
   6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.
   6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti, per le medesime finalità, utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario.
   6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.»;

Pag. 192

   g) al comma 8, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023», e le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;

   h) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono inserite le seguenti: «; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato.».
*79.1. Manes.
*79.3. Di Sanzo, Braga, Simiani, Curti, Ferrari.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 1, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»; al comma 1, sesto periodo, le parole: «effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate o contabilizzate»;

   0a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai fondi di cui al comma 5, lettere a) e b), e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, 6-bis e 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.»;

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis»:

    al primo periodo, le parole: ivi compresi quelli affidati a contraente generale, sono soppresse; le parole: annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 sono sostituite dalle seguenti: secondo quanto previsto all'articolo 68, comma 3, della legge di bilancio 2023;

    al quinto periodo, le parole: che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, sono soppresse;

   al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-ter», sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo si applicano, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche agli appalti pubblici e agli accordi quadro, di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.;

   al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

   b-bis) al comma 8, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023», e le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021»;

Pag. 193

   b-ter) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono inserite le seguenti: «; per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato.».
79.9. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Mazzetti.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi certificata dall'andamento degli indici ufficiali di riferimento, al fine di mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in essere aventi carattere periodico e continuativo aggiudicati, sul prezzo contrattuale è riconosciuto l'adeguamento derivante dall'applicazione dell'indice ISTAT così come previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  2. Per i contratti pubblici relativi a servizi e forniture, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni dei prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione a equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si tiene conto dell'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
  3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene determinata sulla base dell'indice ISTAT FOI o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, come quelli indicati dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
  5. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 4, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede, nel limite di 20 milioni di euro, utilizzando le risorse del Fondo all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
  6. Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
79.012. Rizzetto, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

Pag. 194

ART. 80.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. Al fine di assicurare la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in relazione alla realizzazione degli interventi di competenza del medesimo Ministero finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in considerazione delle specifiche professionalità, anche di natura tecnica, del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della necessità di remunerare adeguatamente le attività di controllo svolte da detto personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento al personale non dirigenziale del medesimo Ministero è incrementata, nei limiti di cui al comma 2 e in deroga ai limiti finanziari previsti dalla normativa vigente, l'indennità di amministrazione di complessivi euro 2,4 milioni a decorrere dall'anno 2023, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in complessivi euro 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
80.03. Foti, Rotelli, Mattia, Benvenuti Gostoli, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Istituzione del Fondo sicurezza lavoro portuale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato «Buono lavoro portuale», pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

   a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, riconoscendo il «Buono lavoro portuale» una sola volta per ciascun dipendente;

   b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati a titolo esemplificativo dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «Buono lavoro portuale» di importo pari a un massimo di 10.000 euro per ciascuna impresa;

Pag. 195

   c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «Buono lavoro portuale» di importo pari a un massimo di 50.000 euro per ciascuna impresa.

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per l'anno 2023, 397 milioni di euro per l'anno 2024, 397 milioni per l'anno 2025, 397 milioni per l'anno 2026 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.
80.06. Traversi, Iaria, Cantone, Santillo, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

Art. 80-bis.
(Realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020)

  1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, è disposta la proroga di ulteriori due anni, fino al 31 dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 26 agosto 2011 fino al 10 marzo 2025, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
  2. Al fine di ridurre i tempi di conclusione delle attività liquidatorie delle società di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in relazione alle quali sia già stato adottato alla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto, previsto dal secondo periodoPag. 196 del medesimo comma 2-terdecies, di nomina del Commissario liquidatore, è autorizzata la spesa in favore di detto Commissario liquidatore nel limite massimo di euro 2 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
80.08. Miele, Ottaviani.

ART. 81.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per il 2024 con le seguenti: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 e aggiungere in fine le seguenti parole: e al fine di consentire un miglioramento dei servizi, in particolare per lo sviluppo della digitalizzazione dei servizi (MAAS);

   b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di assicurare il proseguo senza soluzione di continuità dell'opera, la società Roma Metropolitane, ora in liquidazione, continua fino al completamento dell'opera la propria funzione di soggetto attuatore per la Metro C e per tutte le commesse già affidate e quelle nuove che Roma Capitale vorrà affidare, anche trasformandosi in una società di scopo, salve diverse soluzioni. Per consentire l'operatività e funzionalità della medesima società per la salvaguardia e vigilanza delle opere è consentito a Roma Capitale di provvedere a coprire i costi di funzionamento e le spese generali della società Roma Metropolitane.

   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
  2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.
  2-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente:

   il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 300 milioni per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2025 per quanto riguarda l'onere di cui alla lettera a);

   il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025 in relazione all'onere recato dalla lettera c).
81.22. Morassut, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Furfaro.

Pag. 197

  Al comma 1, capoverso comma «2-bis», sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'erogazione delle risorse di cui al primo periodo è condizionata all'effettiva corresponsione da parte delle aziende della quota relativa alla seconda tranche della somma cosiddetta «una tantum» di cui all'articolo 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro Autoferrotranvieri siglato in data 10 maggio 2022. La ripartizione delle risorse avviene sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione percentualmente uniforme ai soggetti ivi previsti.
81.3. Pastorino.

  Al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006) Segretariato generale, Azione 6 – Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -450.900.000;
    CS: -450.900.000.

   2024:

    CP: -500.000.000;
    CS: -500.000.000.

   2025:

    CP: -650.000.000;
    CS: -650.000.000.
81.28. Francesco Silvestri, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Iaria.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di permettere l'estensione della rete di Trasporto rapido di massa (TRM) relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, Lotto 1, stralci 2,3, nonché la fornitura di n. 14 treni per la linea metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031 e 2032. Gli importi di cui al periodo precedente costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al medesimo periodo. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per ciascuno gli anni 2029, 2030, 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*81.23. Sarracino, Borrelli, Mari, Carfagna, D'Alessio, Serracchiani.
*81.34. Sportiello, Amato, Auriemma, Bruno, Caramiello, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Carotenuto, Caso, Sergio Costa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

Pag. 198

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali», con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
  2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.
  2-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 2-bis, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), programma Autotrasporto ed intermodalità (13.2), apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -50.000.000;
    CS: –.

   2024:

    CP: -50.000.000;
    CS: –.

   2025:

    CP: -50.000.000;
    CS: –.
81.32. Sergio Costa, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di permettere l'adeguamento contrattuale per maggiori costi, assicurare la copertura economica in sede di avvio della gara d'appalto previsto per l'anno 2023 e la realizzazione della linea 2 della metropolitana automatica di Torino è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032. La città di Torino, in qualità di stazione appaltante, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 marzo 2023, un quadro completo e aggiornato dei relativi costi, dello stato progettuale e delle risorse già disponibili, del cronoprogramma procedurale finanziario nonché il prospetto di calcolo del maggiore importo rispetto all'importo previsto da quadro economico, firmato e vistato dal responsabile unico del procedimento. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni, con le seguenti: 370 milioni.
81.41. Grimaldi, Ghirra, Guerra, Berruto, Laus, Fassino, Fornaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione dell'incremento dei costi legato all'aumento dei prezzi delle materie prime e alla crisi energetica nonché in virtù dell'aumento del numero di chilometri da realizzarsi a seguito dell'avvio dell'esercizio della linea 4 della metropolitana di Milano, è autorizzata la spesa in favore del comune di Milano per la gestione della linea M4 di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di Pag. 199100 milioni per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.6. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di riqualificare l'infrastruttura esistente e le linea ferroviaria Torino-Ceres, ricucire il tessuto urbano e realizzare un sistema tranviario veloce ed ecologico per la città di Torino è autorizzata la spesa di 230 milioni di euro per l'anno 2023, per la nuova linea tranviaria denominata «Linea 12: prolungamento e recupero della ferrovia Torino-Ceres».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 170 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
81.29. Iaria, Appendino, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Santillo, Torto, Traversi.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Agevolazioni energivore per le imprese TPL)

  1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017.
  2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.09. Del Barba, Sottanelli, Benzoni.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Il fondo di cui al comma 1 finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2 comma 2 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni Pag. 200di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  4. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, con le parole: 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e 400 milioni a decorrere dall'anno 2026.
81.023. Ghirra, Bonelli, Evi, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Potenziamento parco circolante linee ferroviarie S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola-Bologna)

  1. Al fine di aumentare l'offerta del servizio del trasporto regionale nell'area metropolitana di Bologna, dimezzando i tempi medi di attesa per i pendolari e garantendo almeno il passaggio di un treno ogni 30 minuti in orari di punta, è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2023, 20 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per l'acquisto di nuovi treni sulle linee ferroviarie S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola-Bologna.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
81.022. Bonelli, Ghirra, Grimaldi.

ART. 82.

  Sopprimerlo.
*82.6. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Torto, Cantone, Iaria, Santillo, Traversi.
*82.8. Ghirra, Evi, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e di contribuire agli obiettivi dell'Unione europea in materia di rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente e opere connesse è realizzato in funzione dello sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative relative alla realizzazione di un ponte a una o più campate, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2021, relative alla sostenibilità ambientale, trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, dopo le parole: è altresì autorizzata aggiungere le seguenti: , ferme restando le valutazioni di opportunità e merito in capo alla predetta società,;

   b) al comma 5, sostituire le parole: indipendentemente dall'esito con le seguenti: solo all'esito favorevole e dopo le parole: comma 4 inserire le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,;

   c) al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali risorse sono destinate allo sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternativePag. 201 progettuali e localizzative relative alla realizzazione di un ponte ad una o più campate, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2021 relative alla sostenibilità ambientale, trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento.;

   d) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

   7-bis. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
   7-ter. Il fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente.
   7-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indìce una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee.
   7-quinquies. La conferenza di servizi di cui al comma 7-quater, convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, definisce i contenuti degli oneri obbligatori di servizio pubblico in relazione:

   a) alle tipologie e ai livelli tariffari;

   b) al numero dei collegamenti da e per le isole di cui al comma 7-ter;

   c) agli orari dei collegamenti da e per le isole di cui al comma 7-ter;

   d) alla capacità dell'offerta;

   e) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.

   7-sexies. In sede di prima attuazione del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, provvede alla unificazione degli strumenti destinati al finanziamento della continuità territoriale al fine di pervenire ad una semplificazione delle fonti di finanziamento nonché ad una individuazione delle risorse destinate ad interventi di continuità territoriale. Le predette risorse affluiscono al Fondo per la continuità territoriale per essere destinati ai contributi di cui al comma 7-ter.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2023.
82.4. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

Art. 82-bis.
(Misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità)

  1. Al fine di dare seguito al dettato dell'articolo 119 della Costituzione e riconoscerePag. 202 le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 75 milioni di euro a decorre dall'anno 2023.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e della regione autonoma della Sardegna.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento:

   a) alla quantificazione dello sconto;

   b) alle modalità e ai termini del rimborso.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 325 milioni.
82.05. Raffa, Iaria, Santillo, Traversi, Cantone, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Todde, D'Orso, Morfino.

ART. 84.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il Ministro per lo sport e i giovani.
84.5. Ciocchetti, Perissa, Mollicone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

  1. Al fine di garantire la realizzazione delle opere infrastrutturali essenziali, connesse e di contesto, necessarie per lo svolgimento dei giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge di 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2023, 100 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025.
  2. Ferme restando le modalità di monitoraggio degli interventi e le modalità di revoca già eventualmente individuate, con i medesimi decreti di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge di 28 marzo 2022, n. 25, si provvede alla rideterminazione degli obiettivi del cronoprogramma procedurale in coerenza con le risorse stanziate ai sensi del presente articolo, nonché alla ripartizione delle stesse.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2023, 100 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
84.01. Ubaldo Pagano.

ART. 85.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure compensative in favore del settore portuale)

  1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi, derivanti dal conflitto bellico in corso e consentire agli scali marittimi nazionali e alle imprese che effettuano operazioni portuali di recuperare quote di traffico e condizioni di competitività già condizionate dall'emergenza pandemica, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, nei confronti delle Autorità del sistema portuale non applicano ai canoni delle concessioni demaniali rilasciate Pag. 203ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994 e successive modificazioni e a quelle relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, l'aggiornamento previsto all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
  2. Al fine di compensare le autorità di sistema portuale per le minori entrate dovute all'attuazione della misura di cui al comma precedente, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione e le modalità attuative previste dal presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.
85.04. Frijia, Deidda, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*85.012. Benzoni, Del Barba.
*85.022. Ascari, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Misure a sostegno del settore marittimo-portuale italiano)

  1. Al fine di promuovere e sviluppare l'economia dal mare, in modo integrato come motore propulsivo per il rilancio del Paese è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo denominato «Progetto Mediterraneo» con le seguenti finalità:

   a) avviare percorsi di qualificazione della fascia costiera;

   b) migliorare le interconnessioni tra porti, reti stradali e ferroviarie, per garantire un adeguato sistema di logistica integrata ed innovativa, anche attraverso lo sviluppo della cosiddetta «smart logistic»;

   c) favorire la ricerca per la produzione di imbarcazioni ad alimentazione elettrica e idrogeno, qualificando la filiera delle maestranze italiane nella nautica da diporto.

Pag. 204

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
85.017. Santillo, Cantone, Iaria, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Istituzione del Sistema informativo veicolare unico – SIVU)

  1. Al fine di interconnettere le banche dati delle diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione dei veicoli immatricolati e delle patenti di guida sui quali esistono provvedimenti amministrativi e di convergere le relative informazioni in un unico strumento di gestione e condivisione dei dati è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Sistema informativo veicolare unico (SIVU). A tal fine è autorizzata una spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri e le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SIVU, nonché le regole per il trattamento dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
85.016. Iaria, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Marebonus e Ferrobonus)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata, per ciascun intervento, la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
85.015. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza stradale)

  1. Al fine di tutelare della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli Pag. 205incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità attraverso il superamento della frammentazione degli habitat, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici interrotti o degradati, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con le carreggiate. A tale scopo viene stanziata la somma di 4 milioni di euro per ogni anno del triennio 2023-2025.

  Conseguentemente, alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

   2023: -4.000.000;
   2024: -4.000.000;
   2025: -4.000.000.
85.023. Ghirra, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate è dovuto il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ridotto del 70 per cento tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi.
85.03. Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 87.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Finanziamento portualità e sistema ferroviario)

  1. Per il finanziamento del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025.
  2. All'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, secondo periodo, le parole: «nonché previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica,» sono soppresse.
  3. All'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
  4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 728 è sostituito dal seguente: «728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025.»;

   b) al comma 730, le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».

  5. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 Pag. 206milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  6. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 5 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  7. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
  8. Per la realizzazione dell'hub portuale di Ravenna, per l'implementazione del corridoio Baltico-Adriatico e del corridoio Mediterraneo, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale per l'adeguamento delle banchine operative – 4° stralcio. È altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di euro per l'anno 2024 per l'approfondimento dei canali Candiano e Baiona, l'adeguamento delle banchine esistenti, la realizzazione nuovo terminal in penisola Trattaroli e l'utilizzo materiale estratto – 1° e 2° stralcio.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 193 milioni di euro per l'anno 2023, 197 milioni di euro per l'anno 2024, 133 milioni di euro per l'anno 2025 e 125 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge
87.07. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.
(Gestione Funivia Savona-San Giuseppe)

  1. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7-bis, al primo periodo, dopo le parole: «il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale» sono inserite le seguenti: «, in qualità di Commissario Straordinario,» ;

   b) al comma 7-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario Straordinario, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

   c) dopo il comma 7-quinquies è inserito il seguente: «7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla “Gestione Funivia Savona San Giuseppe” sulla quale confluiscono le risorse di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies.».
87.05. Bruzzone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

Pag. 207

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  1. In considerazione della proroga biennale da parte della società Tunnel Euroalpin Lyon Turin SPA (TELT) della dichiarazione di pubblica utilità del progetto definitivo della Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione – sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera – parte in territorio italiano, approvato con Delibera Cipe n. 19/2015, fino al 31 dicembre 2024 sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) gli immobili soggetti alle procedure di esproprio di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016, n. 35.
  2. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 9 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalità di accesso al Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.
87.03. Maccanti, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 88.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 8.950 milioni di euro, di cui 800 milioni di euro per l'anno 2023, 850 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite massimo complessivo di 8.950 milioni di euro dal 2023 al 2032, si provvede con le seguenti modificazioni:

   allo stato di previsione del Ministero della difesa, Missione 1 – Difesa e sicurezza del territorio (005), Programma 1.5 – Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006) Segretariato generale, Azione 6 – Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: -800.000.000;
    CS: -800.000.000.

   2024:

    CP: -850.000.000;
    CS: -850.000.000.

   2025:

    CP: -1.000.000.000;
    CS: -1.000.000.000.

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competentiPag. 208 per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
88.4. Baldino, Iaria, Cantone, Santillo, Traversi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:

Art. 88-bis.
(Strada Statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca)

  1. Per la realizzazione di lotti funzionali della nuova strada statale 275 Maglie Leuca, è autorizzata la spesa ulteriore di 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento del I lotto funzionale.
  2. Entro il 30 aprile 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è autorizzato l'avvio della realizzazione del primo lotto costruttivo dell'intervento.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 marzo 2023, sono individuate le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Al fine di realizzare l'opera di adeguamento del II lotto funzionale della strada statale 275 Maglie Leuca è istituito un «Fondo per l'adeguamento della sede stradale dallo svincolo Montesano-Andrano fino a S. Maria di Leuca» con dotazione iniziale pari ad 170 milioni di euro per l'anno 2023.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
88.05. Donno, L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio.

ART. 90.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2026 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
90.5. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo per la realizzazione di barriere antirumore e antinquinamento per ferrovie e aeroporti urbani)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito Fondo, con una dotazione Pag. 209finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato a finanziare interventi relativi a programmi per l'installazione di barriere antirumore ed antinquinamento nei quartieri delle città che si trovano nelle adiacenze dei binari ferroviari o di aeroporti urbani. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.
  2. I programmi di cui al comma 1 sono elaborati sulla base di Piani di intervento realizzati da Ferrovie dello Stato e dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto si individua la quota ci finanziamento a carico di ENAC per la realizzazione di barriere antirumore e antinquinamento relative agli aeroporti urbani.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 vengono altresì individuati gli standard minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.
  4. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
90.4. Morassut, Casu, Barbagallo, Ghio, Merola.

ART. 91.

  Dopo l'articolo 91, aggiungere il seguente:

Art. 91-bis.
(Disposizioni finanziarie per il «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese»)

  1. L'importo del «Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese» previsto dalla delibera CIPE n. 81 del 22 dicembre 2017, nell'ambito del progetto unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova di cui all'articolo 4, comma 12-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è incrementato di ulteriori di 15 milioni di euro per l'anno 2023, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dei materiali e assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata in favore di Rete ferroviaria italiana Spa l'ulteriore spesa aggiuntiva di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
91.01. Molinari, Frassini, Cattoi, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 92.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. All'articolo 100, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre Pag. 2102020, n. 126, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1)» sono aggiunte le seguenti: «e comma 3».
  2. All'articolo 100, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, le parole: «15 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2023» e le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
92.06. Morrone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Andreuzza.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Ampliamento presidi ospedalieri)

  1. Al fine di garantire l'ampliamento e il rafforzamento degli attuali presidi e strutture ospedaliere pubbliche al servizio del basso Lazio, di finanziare le relative spese tecniche, di costruzione e di progettazione, e di evitare che la carenza di spazi adeguati possa compromettere la capacità di risposta dei servizi sanitari locali, con conseguente sospensione o differimento dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ordinarie, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
92.026. Ottaviani, Miele.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.
(Incremento finanziamento fondo morosità incolpevole)

  1. Al fine di mitigare gli effetti sul disagio abitativo, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
92.028. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

Art. 92-bis.

  1. Al fine della riduzione del divario infrastrutturale, è assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 7 milioni di euro per Pag. 211l'anno 2025. Il contributo, quanto a euro 7 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 è ripartito dalla regione medesima, tra comuni ad essa appartenenti, per la realizzazione di opere pubbliche, e quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è destinato dalla regione stessa alla realizzazione e al completamento di strade provinciali.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e a 7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 7 milioni di euro milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) quanto a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione delle somme ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017, allegato n. 1, lettera e), concernenti il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con riferimento alla quota di risorse attribuite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
92.029. Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 93.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dal 2023, al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 96 e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente al livello regionale di un importo pari al 20 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale.
93.9. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Incremento del personale e delle indennità per il personale del Servizio sanitario nazionale)

  1. Per far fronte alla carenza del personale della dirigenza medica e del personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché ai fini dell'aumento delle indennità dello stesso personale, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Alla ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
  2. Una quota dell'incremento di cui al comma 1, pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, è destinata al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a maggiore integrazione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, così come definita in sede di contrattazione collettiva nazionale.Pag. 212
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, calcolati in 700 milioni di euro l'anno, che ne costituiscono tetto di spesa, a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
93.018. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica)

  1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e definita dall'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 100,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 96, comma 1, sostituire le parole: di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: di 2.205 milioni di euro per l'anno 2023, 2.410 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.710 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

   b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 299,5 milioni.
93.021. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario del Servizio nazionale sanitario)

  1. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2022. È fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto della previsione contenuta nel comma 11-bis dell'articolo 20 dello stesso decreto legislativo.
  2. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022».Pag. 213
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale dei diversi ruoli del Servizio sanitario nazionale, contrattualizzato, a vario titolo, anche con contratti flessibili, a seguito di espletamento di una procedura selettiva, anche qualora non più in servizio, nei limiti di incremento del tetto di spesa del personale previsto dalle singole regioni per gli anni 2022, 2023 e 2024.
  4. Nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di stabilizzazione e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica e delle risorse disponibili, il personale di cui al comma che precede è prorogato ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
93.040. Lancellotta, Ciancitto, Varchi, Vietri, Ciocchetti, Colosimo, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Cesa, Pisano.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

  1. Al fine di continuare a garantire il funzionamento e il continuo aggiornamento della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, nonché degli articoli 101, comma 1, 109, comma 1, e 185, comma 1, del regolamento (UE) n. 2016/429, del 9 marzo 2016, è istituito un fondo di parte corrente presso il Ministero della salute per il triennio 2023-2025 per un importo annuo pari ad euro 6 milioni e 500 mila. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede, per gli anni 2023, 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale destinata agli scopi della legge 2 giugno 1988, n. 218.
93.027. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Disposizioni per contrastare la carenza di personale sanitario)

  1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la parola: «2023» è sostituita con la seguente: «2025»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi.».
93.029. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.
(Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti delle professioni sanitarie)

  1. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 alla dirigenza delle professioni sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista Pag. 214per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.».
93.028. Bagnasco, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

Art. 93-bis.

  1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», e le parole: «che abbiano maturato al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano maturato al 31 dicembre 2023.».
93.042. Ubaldo Pagano, Madia, Furfaro.

ART. 94.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Implementazione delle misure di screening del tumore alla mammella)

  1. A fine di rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di screening del tumore alla mammella anche attraverso una campagna di informazione e al fine di avviare il rinnovo della strumentazione diagnostica, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
94.03. Malavasi, Ferrari, Ascani, Bakkali, Boldrini, Bonafè, Braga, De Micheli, Di Biase, Forattini, Ghio, Gribaudo, Serracchiani, Guerra, Iacono, Madia, Manzi, Marino, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Schlein, Furfaro.

  Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

Art. 94-bis.
(Fondo per programma nazionale di screening del diabete di tipo 1)

  1. Al fine di finanziare futuri interventi normativi per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 392 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
94.06. Mulè, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 95.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Nelle more della riforma del sistema di remunerazione dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, al Pag. 215fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane e di dare continuità alla sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, una remunerazione aggiuntiva, quale parte integrante del prezzo dei medicinali, in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti degli importi di cui al comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
95.2. La XII Commissione.

  Al comma 1, sostituire le parole: la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 con le seguenti: le aree montane e disagiate dallo spopolamento e assicurare ai residenti i servizi essenziali;

  Conseguentemente, al comma 1, dopo le parole: in favore delle farmacie aggiungere le seguenti: situate nelle predette aree montane e disagiate.
95.5. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 96.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, con le seguenti: di 2.185 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023 di cui al comma 1.»;

   b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 375 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
96.29. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa conseguentemente incrementate negli anni successivi, a decorrere dal 2023 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, per l'anno 2023, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che è conseguentemente incrementato. Tale autorizzazione di spesa include l'importo massimo di 150 milioni di euro di cui al comma 277 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.Pag. 216
  1-ter. Al finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
  1-quater. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 1-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa approvazione, alla definizione di un Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere, dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione, di un dettagliato cronoprogramma e della destinazione delle risorse. L'attuazione e il rispetto del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa sarà oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero della salute, che procederà all'assegnazione delle relative risorse alle regioni solo a seguito della verifica positiva riguardo al raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati e contenuti nel Piano operativo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

   b) al comma 4, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
96.37. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Sportiello.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o affetti da Long-COVID.
96.10. Gruppioni.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024»; le parole: «la somma di 32,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di 38,5 milioni di euro»; al comma 1, lettera a) le parole: «9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni di euro» e dopo la parola: «riconosciute» sono aggiunte le seguenti parole: «quali Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico»; al comma 1, punto b), le parole: «12,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15,5 milioni di euro» e dopo le parole: «con ioni carbonio» sono aggiunte le seguenti: «e protoni;»
  2-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 334 milioni.
96.16. Colosimo, Lucaselli, Cannata.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».
96.41. Cappellacci, D'Attis, Cannizzaro, Nevi, Casasco.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Norme in materia di incremento di borse di studio in medicina generale, di contratti di Pag. 217specializzazione medica e di assistenza per le persone senza dimora)

  1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi medesimi, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Al fine di incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzato un incremento di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  3. Il 10 per cento dell'incremento dei contratti di formazione specialistica di cui al comma 1 è riservata alla scuola di specializzazione in pediatria.
  4. Al fine di garantire la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale e/o all'estero, hanno diritto di iscriversi negli elenchi relativi al sistema sanitario regionale in cui si trovano».
  5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 4 con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.
  6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 4 sono stanziati 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sul Fondo sanitario nazionale.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2023, a 160 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per il 2025 e 260 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.
96.026. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni in materia di liste di attesa)

  1. Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
  2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incrementare i budget assegnati per l'esercizio 2023 alle strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fino a concorrenza delle eventuali economie realizzate sui fondi assegnati alle strutture private per gli esercizi 2021 e 2022 per i medesimi scopi.Pag. 218
  3. Per favorire la riduzione dei tempi di attesa per i ricoveri ospedalieri di elezione e delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a decorrere dall'anno 2023 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incrementare il limite di spesa stabilito dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fino ad un massimo del cinque per cento, purché sia assicurato l'equilibrio economico del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario della spesa corrente. A tal fine, nell'esercizio precedente, l'importo della maggiore spesa deve essere accantonato in un apposito fondo oneri e il conto economico consolidato deve risultare in equilibrio, come accertato dalle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  4. All'attuazione del comma 3 si provvede entro il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nella misura di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro della salute in sede di riparto di una quota del Fondo sanitario nazionale.
96.041. Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Modifica quota premiale FSN)

  1. Per l'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse.
  2. A decorrere dall'anno 2023 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è pari allo 0,50 per cento delle predette risorse.
  3. I criteri per il riparto della quota premiale di cui ai periodi primo e secondo del presente comma sono annualmente indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
96.012. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Guerra.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno della salute mentale)

  1. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Il contributo è stabilito nel limite massimo di 1.500 euro a persona, e nel limite complessivo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023».
  2. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.
96.01. Madia, Gribaudo, Quartapelle Procopio, Scarpa.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni in materia di spesa per l'acquisito di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

  1. A decorrere dall'anno 2023, il primo periodo del comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito,Pag. 219 con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.
  2. L'abrogazione di cui al comma 1, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Il comma 1-ter dell'articolo 45 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 2019, n. 157 è abrogato.
*96.020. Faraone.
*96.028. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Utilizzo risorse residue Fondo Innovativi)

  1. Il comma 402-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

   «402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell'AIFA il possesso del requisito dell'innovatività condizionata.».

  2. Al comma 577, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui del Fondo di cui al comma 401, 402-bis».
  3. Al comma 578, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui del Fondo di cui al comma 401, 402-bis».
**96.024. Cattoi, Loizzo, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Panizzut, Lazzarini, Matone.
**96.040. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni per garantire la continuità delle forniture di dispositivi medici)

  1. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

   «9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis sono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015, escludendo dal ripiano le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.».

Pag. 220

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 200 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
96.027. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Incremento del Fondo per i test Next-Generation Sequencing per il colangiocarcinoma)

  1. Lo stanziamento del Fondo per i test Next-Generation Sequencing, di cui al comma 684 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 160 mila euro per l'anno 2023.
  2. L'incremento del Fondo di cui al comma 1 è finalizzato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica del colangiocarcinoma.
  3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 160 mila euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
96.037. Benigni, Cappellacci, Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 97.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai soli fini di integrare il trattamento economico degli specializzandi in medicina, di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e di aumentare il numero di borse di studio da attribuire annualmente ad ogni scuola di specializzazione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, entro il limite di spesa complessivo pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
97.4. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 105 milioni di euro, si provvedePag. 221 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
97.3. Mancini.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Stabilizzazione del personale storico del ruolo della ricerca sanitaria)

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, gli Istituti, dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2024, assumono a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita e nel limite delle dotazioni organiche stabilite dall'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni di cui ai commi 429, 430 e 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che al 31 dicembre 2022 abbiano maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.
  2. La stabilizzazione del personale di cui al comma 1 è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. Ai fini della stabilizzazione, il personale assunto ai sensi dell'articolo 1, commi 426, 429, 430 e 432 della legge n. 205 del 2017 non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative per le annualità 2020 e 2021 come definito da ciascun ente in base all'articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017, secondo il decreto del Ministro della salute del 20 novembre 2019, n. 164.
  3. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse di cui al primo periodo tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti, in misura proporzionale al numero di assunti al 30 giugno 2023 con contratti a tempo determinato del ruolo definito all'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   b) al comma 424, al primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «ovvero indeterminato», al secondo periodo, le parole: «90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La distribuzione agli istituti di tali risorse avviene, a partire dall'anno 2023, in base ai seguenti criteri:

    1) numero di assunzioni con contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembrePag. 222 2017, n. 205 attivi in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

    2) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.»;

   c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal 1° luglio 2023, la percentuale di posti messi a concorso annualmente per ricercatori sanitari deve essere almeno il 50 per cento del numero totale di posti messi a concorso per il ruolo definito al comma 422»;

   d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono inserite le seguenti: «a tempo determinato»;

   e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono inserite le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

   f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423».

  5. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, recante «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)», dopo le parole: «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «e a tempo indeterminato».
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, ai sensi del comma 4, lettera c);

   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.
97.011. Caiata, Lucaselli, Osnato, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)

  1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 e ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.Pag. 223
  2. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 e alle previsioni di cui al decreto del Ministro della salute n. 164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al decreto ministeriale n. 164 del 20 novembre 2019.
  3. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423 le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;

   b) al comma 424 le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;

   c) al comma 426 le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».
97.055. Zanella, Mari, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Riconoscimento della fibromialgia fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

  1. La fibromialgia è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, individua i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o immunologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Le regioni individuano, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
  4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia sulla base dei criteri di cui al comma 2 al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi. Il Ministro della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla fibromialgia.
  5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare, compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, Pag. 224della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
97.012. Boschi, Marattin.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizione diretta ad adeguare il trattamento economico degli specializzandi alla normativa comunitaria)

  1. In attuazione a quanto previsto dalla direttiva 75/363/CEE, come modificata dell'articolo 13 della direttiva 82/76/CEE e sostituita dalla direttiva 2005/36/CE, le previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano ai medici iscritti ai corsi di specializzazione medica sino all'anno accademico 1990-1991, per la frequenza a partire dal 1° gennaio 1983.
  2. All'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000».

   b) al comma 2 la lettera b) è soppressa.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
97.051. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Vincolo delle risorse destinate allo screening neonatale)

  1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge medesima, sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatale.
  2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 167.
  3. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 2, con il medesimo decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato regioni, attribuisce all'Istituto superiore di sanità (ISS), che si avvarrà, per lo scopo, della collaborazione del «Centro di coordinamento degli screening neonatali», il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma. L'ISS pubblicaPag. 225 annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.
97.019. Boschi, Giachetti, Loizzo, Ciani, Bonifazi.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disciplina in materia di medicina estetica)

  1. L'attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso è svolta anche dai medici odontoiatri. A tal fine in via sperimentale è istituito un apposito Fondo presso il Ministero della salute con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 per organizzare corsi di aggiornamento in materia di trattamenti di medicina estetica di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire la parola: 400 con la seguente: 399.
97.09. Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 98.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) irrobustire e consolidare il curriculum vitae scolastico ed extrascolastico;

   c-ter) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline scientifiche le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative;

   c-quater) indirizzare, maggiormente, la didattica, sin dai primi gradi d'istruzione, verso la competenza nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

   c-quinquies) promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle materie scientifiche, matematiche e digitali per il personale docente così da favorire la trasmissione di tali nozioni ai discenti;

   c-sexies) valorizzare e implementare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative;

   c-septies) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per i discenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline scientifiche STEM;

   c-octies) dare maggior impulso all'organizzazione d'incontri, giornate di orientamento e altre, similari, attività per i discenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate ad approfondire le conoscenze e le competenze nelle discipline scientifiche STEM;

   c-novies) prevedere l'istituzione di borse di studio per i discenti che decidano di intraprendere percorsi di studio, formazione e/o ricerca nelle discipline scientifiche STEM;

   c-decies) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro di coloro i quali ne sono fuoriusciti;

   c-undecies) prevedere incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati che operano nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

   c-duodecies) istituzionalizzare forme di orientamento post-scolastico che coinvolgano i discenti, le istituzioni pubbliche, comprese le università, le aziende private e gli ordini professionali volte a favorire la Pag. 226conoscenza e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi discenti verso delle discipline scientifiche STEM;

   c-terdecies) promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.;

   b) al comma 6, dopo le parole: comma 5, aggiungere le seguenti: lettere a), b) e c) e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle iniziative di cui al comma 5, lettere da c-bis) a c-terdecies), si provvede nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito redige, ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, da presentare alle Camere. Con cadenza biennale, la relazione contiene anche la verifica di impatto regolatorio (VIR) indicando, puntualmente, la stima degli effetti prodotti dalla presente legge su cittadini, settore pubblico e settore privato e, in particolare, in relazione al contributo del medesimo settore privato alla crescita economica della Nazione.
98.1. Schifone, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Fondo per la promozione dell'educazione finanziaria nel sistema dell'istruzione)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il Fondo per promozione dell'educazione finanziaria nel sistema dell'istruzione, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Il Fondo è destinato a finanziare, nel limite delle risorse di cui al periodo precedente, assunzioni di personale e organizzazioni di corsi volti a dare attuazione alle finalità di cui al comma 2.
  2. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «vita civica,» è inserita la seguente: «economica,»;

   b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «attiva e digitale,» sono inserite le seguenti: «educazione finanziaria,»;

   c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

   «h-bis) educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento»;

   d) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «cittadinanza attiva», sono aggiunte le seguenti: «e l'educazione finanziaria»;

   e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «della partecipazione», sono inserite seguenti: «, dell'educazione finanziaria».

  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
98.02. Marattin, Boschi, Sottanelli, Richetti, Grippo.

Pag. 227

ART. 99.

  Sostituire gli articoli 99 e 100 con il seguente:

Art. 99.
(Misure a sostegno del sistema d'istruzione e del personale scolastico)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

   «5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente al triennio scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente triennale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
   5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
   5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano Pag. 228ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis per l'anno 2023/2024, in modo da garantire l'incremento dei contingenti di organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.
   5-septies. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche autonome, cui non siano assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato, sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-sexies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alle istituzioni scolastiche autonome cui non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche un direttore dei servizi generali e amministrativi. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta annualmente, a seguito di specifica sessione negoziale nazionale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari nel limite a 1 milione di euro per l'anno 2024 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82,5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  3. Per il triennio 2019-2021 e successivi rinnovi, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale per i miglioramenti economici del personale scolastico, comparto istruzione e ricerca, sono incrementati di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  4. Per arrivare alla progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione, il Fondo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, a decorrere dall'anno 2023, di 200 milioni di euro annui.
  5. Al fine di rafforzare l'offerta formativa, sostenere la formazione dei docenti, la continuità didattica e l'autonomia scolastica, il Fondo «La buona scuola» di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro a decorre dall'anno 2025.
  6. Per la realizzazione delle scuole innovative, alle somme già indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 Pag. 229giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei Fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina ulteriori 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023.
  7. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7 dell'articolo 2-bis, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   b) al comma 9 dell'articolo 16-bis, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   c) al comma 10, lettera c), dell'articolo 16-ter, le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   d) al comma 10, lettera e), dell'articolo 16-ter, le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite con le seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 513 milioni di euro per l'anno 2023, 534,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 585 milioni di euro per l'anno 2025, a 600 milioni di euro per l'anno 2026, a 652 milioni di euro per l'anno 2027, a 664 milioni di euro per l'anno 2028, a 673 milioni di euro per l'anno 2029, a 683 milioni di euro per l'anno 2030, a 692,5 milioni di euro per l'anno 2031 e a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3, e mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
99.7. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza, Amendola.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso comma «5-quater», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;

   b) al comma 1, capoverso comma «5-quinquies», sopprimere le parole da: non inferiore a 900 fino a: 1.000, e le parole da: Al fine di garantire fino alle parole: compensazione interregionale;

   c) al comma 1, capoverso comma «5-sexies», sopprimere il primo e secondo periodo;

Pag. 230

   d) al comma 2, sostituire le parole: I risparmi con le seguenti: Gli eventuali risparmi.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al successivo articolo 152, comma 3, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per il 2025, 33 milioni per il 2026, 46 milioni per il 2027,54 milioni per il 2028, 63 milioni per il 2029, 73 milioni per il 2030 e 89 milioni dal 2031.
99.17. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Istituzione di un fondo perequativo a sostegno degli enti locali per l'edilizia scolastica)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo perequativo a sostegno degli enti locali al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio scolastico esistente, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui alla presente disposizione.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
99.07. Zurzolo, Ciaburro, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

  1. Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, è stanziata la somma di 1 milione di euro per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024.
  2. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
99.010. Ilaria Fontana, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, L'Abbate, Torto.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
99.015. Piccolotti, Mari, Grimaldi.

Pag. 231

ART. 100.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 177 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni a decorrere dal 2024.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno scolastico 2023/2024, è istituito il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di fornire assistenza psicologica e prevenire l'insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 27 milioni per l'anno 2023 e 50 milioni a partire dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al Fondo del comma 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del servizio di cui al primo periodo e la ripartizione delle predette risorse.;

   b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 373 milioni di euro per l'anno 2023 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
100.27. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Orrico, Caso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, può essere prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
100.25. Amato, Caso, Orrico, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 3, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: dei commi 1 e 2.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2024, 50 milioni per gli anni 2025 e 2026, e 100 milioni a decorrere dall'anno 2027.
  3-ter. Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di euro 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024 e 21 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  3-quater. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 2 milioni per gli anni 2023 e 2024 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  3-quinquies. L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 2 milioni per gli anni 2023 e 2024 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  3-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 8,8 milioni per l'anno 2023, 7,8 milioni per l'anno 2024 e 6,8 milioni per l'anno 2025.
  3-septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies, pari a euro 17,8 milioni per l'anno 2023, 46,8 milioni per l'anno 2024, 97,8 Pag. 232milioni per l'anno 2025, 91 milioni per l'anno 2026 e 141 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.6. Boschi, Grippo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Interventi in favore degli alunni e degli studenti con disabilità visiva e pluridisabilità)

  1. Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i processi di inclusione scolastica e sociale degli alunni e degli studenti ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive e garantire l'opera e favorire l'attività dei Centri di consulenza tiflodidattica dislocati sull'intero territorio nazionale che offrono supporto specialistico al personale scolastico ed extrascolastico, agli alunni e studenti sopra richiamati e alle loro famiglie, alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con sede in Roma e alla Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita con sede in Monza, è concesso, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di 1 milione di euro per ciascuna delle due istituzioni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 398 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
100.01. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Alessandro Colucci, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di materiale scolastico per minori appartenenti a famiglie disagiate)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025, destinato all'acquisito di materiale scolastico degli studenti e studentesse della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti: a) i criteri e le modalità d'individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; b) l'ammontare del beneficio unitario; c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*100.015. Boschi.
*100.018. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Caso, Amato, Orrico.

Pag. 233

  Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.
(Credito d'imposta per chi effettua erogazioni in denaro in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione, cioè istituzioni scolastiche statali, istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali)

  1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale d'istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
  3. Le spese di cui al comma 1 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'erogazione alle scuole beneficiarie.
  5. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 1, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  6. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
100.024. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

ART. 101.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al fine di garantire l'accessibilità libera e gratuita all'istruzione e formazione universitaria dall'anno 2023, sono abrogati i commi 255, 256, 257, 258 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, indicanti le soglie dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per accedere alla No Tax Area e i relativi requisiti di merito previsti in termini di Credito formativo universitario (CFU) da conseguire per usufruire della contribuzione agevolata.
  1-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al 10 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmentePag. 234 garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
101.25. Piccolotti, Grimaldi.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Al fine d'incrementare gli importi delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e di attuare quanto previsto dal successivo comma 3-ter, i cui oneri sono stimati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è incrementato di 700 milioni di euro a decorrere dal 2023.
  3-bis. Nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 172 della del 26 luglio 2001, a partire dall'anno accademico 2023-2024 l'importo delle borse di studio viene erogato in dodici rate mensili.
  3-ter. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, le borse di studio sono erogate a tutte le studentesse e tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, così come dall'articolo 316 del codice civile.
  3-quater. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 3-bis e 3-ter.
  3-quinquies. Agli oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2023 e 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che ne costituiscono tetto di spesa, si provvede:

   a) per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
101.14. Richetti, Marattin, Sottanelli, Benzoni, Bonetti, Bonifazi, Boschi, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, D'Alessio, De Monte, Del Barba, Faraone, Gadda, Giachetti, Grippo, Gruppioni, Pastorella, Rosato, Ruffino.

  Al comma 3, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 450 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 200 milioni.
101.26. Piccolotti, Grimaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
  3-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo, anche al fine Pag. 235di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo la non cumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.
  3-quater. Le risorse erogate ai sensi della presente disposizione, al pari di quelle erogate ai sensi dell'articolo 1, commi 526 e 527, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non costituiscono reddito imponibile. Sulle stesse non si applica la ritenuta d'imposta.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.33. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
101.5. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Speranza, Furfaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Alle Scuole universitarie superiori IUSS Pavia e IMT Lucca è concesso un aumento del Fondo di funzionamento ordinario, quota base, di 5 milioni di euro ciascuno a partire dal 2023 destinato a riequilibrare la distribuzione di finanziamento per il funzionamento delle Scuole universitarie superiori in modo da consentire la sostenibilità dello sviluppo, comprensivo di necessari investimenti infrastrutturali, che tali due istituzioni hanno saputo generare dalla loro istituzione nel 2005 e a mantenere la acquisita competitività internazionale in settori strategici della ricerca e dell'alta formazione. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.29. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro, Zucconi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le annualità 2022 e 2023, è ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto del fondo di cui al primo periodo gli istituti d'istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità.
101.28. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo di finanziamento delle università non statali, di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni per l'anno 2024.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Pag. 236come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.31. Cattaneo, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è abrogata. Resta salvo l'equilibrio economico-contabile delle università.
  2. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 10 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
101.013. Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Disposizioni in materia di borse di studio destinate a persone con disabilità)

  1. All'articolo 12, comma secondo, della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio a fini di studio non sono computate ai fini del calcolo dei limiti reddituali.».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.06. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Giagoni.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure in materia di sostegno alla ricerca scientifica nel campo medico)

  1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo medico, a decorrere dal 2023 è riconosciuto alle università, agli enti pubblici di ricerca, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.
  2. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 1, individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari all'80 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 280 milioni.
101.08. Magi, Della Vedova.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Utilizzo ribassi d'asta per edilizia scolastica)

  1. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di ediliziaPag. 237 scolastica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), possono utilizzare i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/2.
*101.011. De Maria, Malavasi.
*101.038. Lucaselli, Frassini, D'Attis, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure a favore della ricerca)

  1. Al comma 6-quaterdecies dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trecentossessanta giorni».
  2. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il secondo periodo, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è soppresso.
  3. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 9, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 giugno 2022, n. 79, è abrogato.
  4. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente articolo, il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 325 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2025.
101.021. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure a sostegno di studenti con disabilità nelle istituzioni AFAM)

  1. Al fine di consentire alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche sono incrementati di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023, per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399 milioni e 500 mila euro.
101.022. Torto, Ilaria Fontana, Orrico, Sportiello, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Istituzione di un fondo destinato alle spese di locazioni abitative degli studenti fuori sede)

  1. Al fine di sostenere gli studenti iscritti in università statali situate in una regione Pag. 238diversa da quella in cui si trova il comune presso il quale sono residenti, che non usufruiscano di altri contributi pubblici per l'alloggio, nonché appartenenti a un nucleo familiare con indice della situazione economica non superiore a 20.000 euro, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti residenti in un comune situato in una regione diversa da quella presso cui è ubicato l'immobile locato.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di erogazione delle risorse di cui al precedente comma, per il tramite delle università.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2023.
101.039. Magi, Della Vedova.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.035. Nazario Pagano.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Finanziamento di Scuole superiori a ordinamento speciale e Scuole superiori d'Ateneo del sistema universitario)

  1. Al fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzata al sostegno e al potenziamento delle Scuole superiori d'Ateneo di seguito indicate:

   1) Collegio Superiore – Università di Bologna;

   2) Scuola di studi superiori C. Urbani – Università di Camerino;

   3) Scuola superiore dell'Ateneo di Catania;

   4) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) – Università del Salento;

   5) Scuola di studi superiori «G. Leopardi» – Università Macerata;

   6) Scuola Galileiana di studi superiori – Università di Padova;

   7) Scuola superiore di studi avanzati – La Sapienza di Roma;

   8) Scuola di studi superiore «F. Rossi» – Università di Torino;

   9) Scuola superiore dell'Università degli studi di Udine;

   10) Collegio internazionale Ca' Foscari – Università di Venezia.

  2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite in misura uguale tra le istituzioni elencate con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, Pag. 239della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
101.036. D'Attis, Caroppo.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. Al comma 7-ter dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,» sono inserite le seguenti: «quelli relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture scolastiche».
101.040. Morfino, Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, L'Abbate, Torto.

ART. 102.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le risorse previste dal presente articolo destinate alle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono alla successiva assegnazione ai soggetti di cui al comma 1 secondo i criteri dalle stesse stabiliti nel rispetto della propria legislazione.
102.2. Steger, Gebhard, Schullian.

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Fondo per l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli istituti tecnici per il turismo)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 al fine di assicurare l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti a istituti tecnici per il turismo, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici oltre che alla manutenzione e all'ammodernamento dei locali adibiti a laboratori specializzati, al fine di consentire una migliore formazione di figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e dei vincoli della tradizione e della cultura italiane.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
102.01. Zucconi, Caramanna, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Alessandro Colucci.

  Dopo l'articolo 102, aggiungere il seguente:

Art. 102-bis.
(Misure di sostegno agli impianti sciistici per fronteggiare il caro bollette nell'ambito dell'innevamento artificiale)

  1. Al fine di sostenere gli sport montani e invernali e considerata la forte onerosità del processo di innevamento artificiale derivante dagli alti costi dell'energia elettrica, è istituito, nello stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con Pag. 240dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2023.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli impianti provvisti di sistemi di innevamento artificiale.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del turismo, nell'ambito dei criteri per l'erogazione dei finanziamenti, dovranno tenere conto della lunghezza delle piste per ogni singolo impianto e la conseguente quantità di neve artificiale da produrre.
  4. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutate in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
102.02. Ruffino.

ART. 103.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: Qualora i medesimi aiuti avessero avuto temporalmente successiva negoziazione autorizzata dalla Commissione europea in conformità all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con decreto del Ministro del turismo è consentita, nel rispetto dei massimali previsti dalle rispettive decisioni comunitarie, l'attribuzione dell'aiuto dalla sezione 3.1 alla sezione relativa al regime successivamente negoziato;

    b) al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'importo dell'aiuto eccedente il massimale può essere rateizzato, con un minimo di dodici rate mensili e un massimo di trentasei rate mensili.
103.1. Caramanna, Zucconi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 104.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

   b) al comma 3, dopo le parole: Ministro del turismo, inserire le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
104.2. Di Biase, Gnassi.

ART. 107.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro con le seguenti: 31 dicembre 2023. Per l'anno 2023, il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 15.000 euro;.

  Conseguentemente:

   alla lettera b), del medesimo articolo 107, comma 3, sostituire le parole: e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023 con le seguenti: e a 50 milioni di euro per l'anno 2023;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 Pag. 241milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
107.15. Del Barba.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 80 milioni di euro per il triennio 2023, 2024 e 2025».
  6-ter. Al fine di incentivare l'attività motoria e di sostenere gli enti sportivi dilettantistici, all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: «per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento per un importo massimo di 400 euro l'anno».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023 con le seguenti: 250 milioni di euro fino all'anno 2025 e 350 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2026.
107.5. Berruto, Andrea Rossi, Manzi, Gribaudo, Orfini, Zingaretti, Speranza, Fassino, Furfaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di consentire l'organizzazione degli eventi di promozione sportiva denominati «Giochi della Gioventù», è istituito presso il Dipartimento per lo sport un fondo denominato «Fondo per la realizzazione dei Giochi della Gioventù», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.
  6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.
107.24. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di consentire l'organizzazione degli eventi di promozione sportiva denominati «Giochi della Gioventù», è istituito presso il Dipartimento per lo sport un fondo denominato «Fondo per la realizzazione dei Giochi della Gioventù», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato con provvedimento dell'autorità di Governo competente in materia di sport il regolamento relativo alle modalità di utilizzo del fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.
*107.20. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*107.6. Berruto.
*107.12. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione dello specifico contesto storico, linguistico e culturale della Pag. 242provincia autonoma di Bolzano, il Verband der Sportvereine Südtirols (VSS), quale confederazione delle associazioni sportive di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, e l'Unione delle società sportive altoatesine (USSA) sono equiparate agli enti di promozione sportiva (EPS), prescindendo dai requisiti territoriali e di rappresentanza previsti dal regolamento degli enti di promozione sportiva (EPS).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
107.2. Steger.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 200.000 nell'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
107.11. Perissa, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Sostegno alla realizzazione di Readiness Events per Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026)

  1. Al fine di verificare il corretto funzionamento delle strutture, delle attività e dei servizi connessi all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo, denominato «Fondo Readiness Events Milano-Cortina», con dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene economicamente i territori che ospiteranno i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 nella realizzazione di eventi quali Campionati Mondiali, Coppe mondiali, eventi europei e altri eventi sportivi anche paralimpici da organizzarsi nei luoghi e nelle strutture che ospiteranno i Giochi, al fine di promuovere i territori coinvolti e testare la prontezza degli stessi in vista della manifestazione del 2026.
  3. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
107.01. Pastorella.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.
(Fondo 18APP europea)

  1. All'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La Carta elettronica è utilizzabile, altresì, nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero della cultura che definiscano condizioni di reciprocità».
  2. Al fine di garantire il più ampio utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché per promuovere le convenzioni con gli Stati membri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.Pag. 243
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
107.05. Boschi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:

Art. 107-bis.

  1. A favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo, il progetto «Bici in Comune», attività promossa dalla medesima società, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica quale strumento di uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione delle risorse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
107.07. Cannizzaro, D'Attis.

ART. 108.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 108.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i commi 357 e 358 sono abrogati.
  2. All'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  3. Al fine di garantire un sostegno agli operatori del settore dell'editoria, del libro e delle librerie, a decorrere dall'anno 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo per il libro», con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui. Il fondo è ripartito annualmente, con uno o più decreti del Ministro della cultura.
  4. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023», sono aggiunte le seguenti: «e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
  5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  6. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  7. Al fine di celebrare la vita, le scoperte e l'opera di Guglielmo Marconi nella ricorrenza dei centocinquanta anni dalla sua nascita, che risale all'anno 1874, nonché di promuovere lo sviluppo di studi scientifici e di sperimentazioni nei settori delle telecomunicazioni, dell'innovazione e della creatività, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro Pag. 244per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del pensiero e delle scoperte di Guglielmo Marconi e sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento dello stesso, nonché i criteri per l'impiego delle risorse. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.
  8. Per le medesime finalità di cui all'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è autorizzata la spesa di 21.002.000 euro per l'anno 2023, nel rispetto dei limiti di durata contrattuale previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  9. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  10. Il «Fondo unico per lo spettacolo» di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di «Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo».
  11. Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo è incrementato di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2023.
  12. All'articolo 1, comma 574, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e di 15 milioni di euro per l'anno 2022»;

   b) alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'esercizio della facoltà di cui al primo periodo nonché per consentire al Ministero della cultura le acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di acquisto all'esportazione o di espropriazione ai sensi degli articoli 70, 95, 96, 97, 98 e 99 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero le acquisizioni a seguito di trattativa privata secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2023».

  13. Al fine di promuovere la visione nelle sale cinematografiche, all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «750 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «760 milioni di euro annui».
  14. All'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, la parola: «straordinario» è soppressa;

   b) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2023, la dotazione annua della sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui al primo periodo è pari a 10 milioni di euro annui.»;

   c) al comma 4, le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro,» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro,».

  15. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il finanziamento dei carnevali storici con una riconoscibile identità culturale, al fine di consentire la conservazione e la trasmissione delle tradizioni popolari in relazione alla promozione dei territori. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo, di cui alla legge Pag. 24530 aprile 1985, n. 163 e, quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse di cui al comma 29. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e per fascia d'importi ad assegnarsi in base alla storicità del carnevale: >=600 anni, 34 per cento, euro 1.020.000; >=500<600 anni, 33 per cento, euro 990.000; >=10<500 anni, 33 per cento, euro 990.000.
  16. Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con apposito bando del Ministero della cultura, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si stabiliscono termini e modalità per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti istanti.
  17. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2023 rendicontano l'attività svolta nel 2022, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli».
  18. Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere, nel rispetto della vigente dotazione organica, 750 unità di personale, appartenente all'Area Assistenti mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di cui al «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive millecinquantadue unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale Concorsi ed esami – n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale Concorsi ed esami – n. 53 del 6 luglio 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma il Ministero della cultura provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  19. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di spesa del Ministero della cultura definiti, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il triennio 2023-2025, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 è ridotta dell'importo di euro 1.800.000 per l'anno 2023, di euro 4.000.000 per l'anno 2024 e di euro 4.010.960 per l'anno 2025.
  20. All'articolo 65-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti parole: «e di 4 milioni di euro a decorrere dal 2023»;

   b) al comma 3, dopo le parole: «negli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dall'anno 2023» e dopo le parole: «nell'esercizio dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e che sia reso accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

  21. Con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro sessanta giorni Pag. 246dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la fondazione di diritto privato denominata «Fondazione Vittoriano», con compiti di gestione e valorizzazione del Complesso del Vittoriano, ivi incluse le raccolte del Museo centrale del Risorgimento afferenti all'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, istituito con regio decreto 20 giugno 1935. Con il medesimo decreto, il Ministro della cultura approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione del monumento sito in Roma e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione le raccolte individuate con successivo decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero della cultura e alle altre amministrazioni statali, possono partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, anche gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano a incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello statuto della Fondazione, all'articolo 33, comma 3, lettera a), numero 11), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono soppresse le parole: «il Vittoriano e». Per la partecipazione del Ministero della cultura al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa di euro 1 milione annui a decorrere dal 2023.
  22. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 13,3 milioni di euro nel 2023 e di 11,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  23. Al fine di implementare il patrimonio culturale e garantire l'interesse pubblico alla salvaguardia di esso, una quota dei proventi conseguiti dagli Uffici dotati di autonomia speciale e dagli enti costituiti, partecipati o soggetti alla vigilanza del Ministero della cultura, in occasione di concerti, manifestazioni culturali e altri eventi, al netto dei relativi oneri, individuata annualmente dal Ministro della cultura, con proprio decreto, adottato d'intesa con i medesimi enti od organi, è versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per essere destinata alle acquisizioni a vario titolo dei beni culturali.
  24. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.
  25. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
  26. È autorizzata la spesa di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per la concessione di un contributo da parte del Ministero della cultura per il sostegno delle attività di rievocazione storica de «La Girandola» di Roma. Il contributo, erogato entro il 30 giugno di ogni anno, è destinato al finanziamento dell'attività scientifica di divulgazione della Girandola di Castel Sant'Angelo tramite convegni e mostre, della programmazione, dell'allestimento e della rappresentazione della rievocazione storica della Girandola di Castel Sant'Angelo tramite la pirotecnia, nonché di manifestazioni di rievocazione storica di interesse pubblico collegate alla Girandola di Castel Sant'Angelo.
  27. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni dal 2023 al 2031, pari complessivamente a 202.500.000 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2022 in attuazione dell'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, impegnate e non più dovute.
  28. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8 e, solo per il 2023, del comma 3, per 1 milione, del comma 22, per 500 mila euro, e del comma 26 per 300 Pag. 247mila euro, si provvede mediante utilizzo delle somme impegnate e non più dovute, per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24 e 25, pari complessivamente a 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 26 pari a 30.300.000 euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1.
108.7. Mollicone, Sasso, Dalla Chiesa.

(Inammissibile
per estraneità di materia
limitatamente
ai commi 7, 9, 21, 25 e 26)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, le parole: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».
  1-ter. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1-bis, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.1. Frassini, Toccalini, Cecchetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 a favore dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia. Le azioni devono essere realizzate in accordo con l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale (ICPI) del Ministero della cultura e con l'Associazione nazionale comuni italiani. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.6. Cannizzaro, D'Attis.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Sostegno alle imprese culturali e creative)

  1. Al fine di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative, il fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023.
108.01. Ascani, Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Misure per il rilancio del mercato dell'arte italiano e dei giovani artisti)

  1. Al fine d'incentivare il mercato dell'arte italiano, i giovani artisti e favorire gli Pag. 248operatori che operano nel settore, per le erogazioni in denaro effettuate negli anni 2023 e 2024 per l'acquisto di opere di artisti viventi e residenti fiscalmente in Italia è corrisposto un credito d'imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e per due annualità consecutive.
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportati i seguenti interventi in riduzione:

   2023: -5.000.000;
   2024: -5.000.000.
108.035. Candiani, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Misure di sostegno alla musica jazz e ai festival)

  1. Al fine di sostenere il settore musicale, il Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, dall'articolo 1, comma 114, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
108.050. Mollicone, Amorese.

ART. 110.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «da adottare» sono inserite le seguenti: «seguendo criteri di perequazione territoriale».
110.5. Orrico, Amato, Cherchi, Caso, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Centro di produzione Spa)

  1. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di Produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è prorogato fino all'anno 2025.
  2. Per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino a un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*110.040. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

Pag. 249

*110.042. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
*110.06. Schullian.
*110.014. Dara, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
*110.017. Giachetti.
*110.024. Foti, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.
*110.032. Grimaldi.
*110.034. Mollicone, Manzi, Piccolotti, Amorese, Dalla Chiesa, Sasso.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Promozione della ricettività e dell'offerta turistica accessibile)

  1. Al fine di sostenere l'adeguamento delle strutture ricettive e il complessivo orientamento dell'offerta turistica, in relazione al soddisfacimento dei bisogni delle persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva, che intendono fruire delle opportunità turistiche del territorio provinciale, considerati come ospiti speciali, il Ministro del turismo d'intesa con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, disciplina la concessione di specifiche agevolazioni fiscali rivolte agli esercizi alberghieri e agli esercizi extralberghieri.
  2. Le agevolazioni fiscali di cui al precedente comma, possono essere corrisposte anche a stabilimenti balneari o altri esercizi che offrono servizi di accoglienza, con particolare riferimento alla realizzazione di interventi infrastrutturali e acquisti di attrezzature volte a far fronte ai bisogni delle persone con disabilità.
  3. Per le finalità previste dalla presente legge, il Ministro del turismo d'intesa con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, istituisce specifici tavoli di lavoro con la partecipazione delle realtà economiche e culturali, degli enti locali e di altri organismi istituzionali provinciali, nonché delle associazioni che rappresentano le persone con disabilità o i relativi familiari. I medesimi soggetti, nell'ambito dei rispettivi portali, dedicano specifici spazi relativi all'offerta turistica, culturale e ricreativa rivolta alle persone con bisogni speciali, anche mediante l'inserimento di mappe interattive volte a facilitare la conoscenza di itinerari ed esperienze loro dedicati, promuovendo nell'ambito delle loro competenze, iniziative a livello nazionale volte a favorire la riconoscibilità delle esperienze turistiche rivolte alle persone con speciali bisogni.
  4. Nell'ambito della promozione territoriale e turistica, con particolare riferimento a quella montana, le imprese del settore valorizzano l'offerta turistica per il soddisfacimento dei bisogni particolari delle persone con disabilità quale fattore di competitività per coniugare il sostegno e la promozione sociale con l'opportunità di crescita economica. Il Ministero del turismo promuove altresì l'introduzione nei marchi di prodotto turistico volti a valorizzare la tipologia di offerta turistica orientata all'acquisizione di conoscenze specifiche relative ai bisogni speciali delle persone con disabilità.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità attuative, volte a disciplinare le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 60 milioni di euro per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
110.012. Ambrosi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Zucconi.

Pag. 250

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia)

  1. Al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e valorizzare l'intreccio profondo della comunità ebraica con la città di Roma, è autorizzato un contributo di 1 milione di euro in favore del comune di Roma Capitale per l'anno 2023 per la realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
110.021. Mancini, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Finanziamento del trasporto per lo Stato Città del Vaticano su un MUX nazionale radiofonico DAB)

  1. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero delle imprese e del made in Italy predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una procedura di gara con offerte economiche al ribasso per selezionare un operatore di rete titolare di diritto d'uso radiofonico nazionale in tecnica DAB che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la capacità trasmissiva di un modulo da almeno 36 unità di capacità trasmissiva su un multiplex DAB con copertura nazionale.
  2. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che renda disponibile senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 338.000 euro annui a decorrere dall'anno per il 2023. Ai relativi oneri si provvede per il 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
110.023. Foti, Antoniozzi, Caramanna, Colombo, Giovine, Maerna, Pietrella, Schiano Di Visconti, Zucconi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Contributo in favore del Rapporto sulla situazione sociale del Paese redatto dalla Fondazione Censis)

  1. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, per il triennio 2023-2025, è autorizzato un contributo di 2.000.000 di euro all'anno a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali – Censis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
110.033. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Pag. 251

ART. 111.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre;

   b) al comma 2, sostituire le parole: 5.726.703 euro con le seguenti: 11.453.406 euro.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare la seguente variazione:

   2023: -5.726.703.
111.1. Pellegrini, Baldino, Gubitosa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:

Art. 111-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero della difesa)

  1. Per le esigenze di funzionalità delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «155 unità» sono sostituite dalle seguenti: «271 unità»;

   b) al comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) gli ufficiali generali e gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento»;

   c) al comma 6, le parole: «10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità» e dopo la parola: «b),» sono aggiunte le seguenti: «b-bis),».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 11.481.675 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
111.04. Foti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 112.

  Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

   l-bis) all'articolo 2199, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. I vincitori di cui al comma 4, lettere a) e b), hanno la medesima decorrenza giuridica».
112.2. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 112, aggiungere il seguente:

Art. 112-bis.
(Norme in materia di procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

  1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di ordine e sicurezza pubblica legate alla crisi energetica, alla recente situazione pandemica nonché alla crisi internazionale connessa al conflitto in Ucraina, i concorsi indetti e quelli conclusi ma con graduatoria in corso di validità, possono svolgersi secondo le disposizioni di cui all'articolo 259, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 2025.
  2. Per le medesime finalità, qualora le amministrazioni interessate stiano attuando un piano pluriennale di potenziamento volto al ripianamento organico, è data facoltà di ricorrere al «prestito» delle posizioni da Pag. 252bandirsi negli anni a seguire purché nei limiti delle posizioni totali salvo ulteriori stanziamenti.
  3. I corsi di formazione, in via prioritaria relativamente ai concorsi interni, possono svolgersi secondo le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
112.4. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 113.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Interventi infrastrutturali Agenzia industrie difesa)

  1. Allo scopo di valorizzare la capacità strategica e industriale della Difesa, mantenendo e incrementando le competenze in settori ad alta intensità tecnologica anche ricorrendo al partenariato pubblico-privato, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato, a favore dell'Agenzia industrie difesa, un contributo di euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.500.000 per l'anno 2023 e di euro 9.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
113.01. Graziano, Fassino, De Maria, Carè.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, in particolare nel territorio della provincia di Foggia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2023, di un contingente di 1.300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza.
  2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 24 milioni.
113.03. Alfonso Colucci, Donno, Pellegrini, Giuliano, Torto, Lovecchio, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Conte.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Misure per garantire l'attuazione dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Le assunzioni straordinarie di cui all'articolo 1, comma 287, lettera e), della Pag. 253legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel limite della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un numero massimo di 455 unità, di cui 131 nella Polizia di Stato, 147 nell'Arma dei carabinieri, 76 nel Corpo della Guardia di finanza, 9 nel Corpo di polizia penitenziaria e 92 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 6.067.749,24 per l'anno 2023, euro 18.175.185,30 per l'anno 2024, euro 18.677.729,35 per l'anno 2025, euro 18.874.571,37 per l'anno 2026, euro 18.919.960,08 per l'anno 2027, euro 21.214.567,15 per l'anno 2028, euro 21.198.496,15 per l'anno 2029 ed euro 20.883.500,15 annui a decorrere dal 2030.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
113.06. Foti, Molinari, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità nonché di durata dei corsi di formazione iniziale della Polizia di Stato)

  1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026, i concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
  2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

   a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

   b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

  3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, o a decorrere dal 1° gennaio 2023, mediante avviso effettuato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni.
  4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per Pag. 254il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2026 possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  5. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, allo svolgimento del Giubileo del 2025 e delle Olimpiadi Invernali del 2026, può, con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
  6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 4. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.
  7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 9. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.
113.07. Foti, Molinari, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

  1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato ai sensi della lettera t), numero 2), del citato articolo 2, indetto con decreto del Pag. 255Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.
  2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:

   a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, anche se già in possesso di tale qualifica, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2022 e accesso alla denominazione di «coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica;

   b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, delle disposizioni di cui alla lettera c-quinquies) del citato comma 1, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto ai sensi della citata lettera c-bis), numero 2), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.

  3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento a:

   a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

   b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

  4. All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, la parola: «2027» è sostituita dalla seguente: «2028» e le parole: «ciascuno per 1.200» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, per 600 e 1.200».
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, quantificatiPag. 256 in 8.089.901,44 euro per l'anno 2023, in 8.110.710,44 euro per l'anno 2024, in 11.101.900,44 euro per l'anno 2025, in 11.084.470,44 euro per l'anno 2026, in 12.979.970,44 euro per l'anno 2027, in 13.870.630,44 euro per l'anno 2028, in 16.860.850,44 euro per l'anno 2029, in 16.605.150,44 euro per l'anno 2030, in 18.090.030,44 euro per l'anno 2031 e in 18.074.130,44 euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
113.08. Molinari, Foti, Cattaneo, Lupi.

  Dopo l'articolo 113, aggiungere il seguente:

Art. 113-bis.
(Incremento degli stanziamenti volti a corrispondere il trattamento per lavoro straordinario in favore del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate)

  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dell'anno 2023, è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 55 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al primo periodo, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
  2. Al fine di garantire un rafforzamento della politica di difesa e deterrenza, assicurando l'efficacia operativa necessaria al servizio del Paese, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze Armate, a decorrere dell'anno 2023, è autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 20 milioni di euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
113.09. Foti, Molinari, Cattaneo, Lupi.

ART. 114.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Rifinanziamento Fondo per il recupero della fauna selvatica)

  1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2023, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4,5 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
114.01. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Disposizioni in materia di spese di custodia di animali impiegati nei combattimenti e affetti da problematiche comportamentali)

  1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro Pag. 257e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell'articolo 544-quinquies del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, a decorrere dall'anno 2023, è stanziata la somma di euro 350.000, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente aumento del Fondo unico alla giustizia istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  2. Al fine di promuovere la formazione tecnica e pratica specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per le attività necessarie alla repressione del fenomeno criminoso del combattimento tra animali di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale, è stanziata la somma di euro 150.000, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle rimanenze Fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
114.03. Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare)

  1. Per le esigenze di potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, all'articolo 828-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «50 unità» sono sostituite dalle seguenti: «170 unità»;

    2) alla lettera g), le parole: «ispettori: 34» sono sostituite dalle seguenti: «ispettori: 110»;

    3) alla lettera i), le parole: «appuntati e carabinieri: 16» sono sostituite dalle seguenti: «appuntati e carabinieri: 60»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione:

   a) ruolo ispettori: 76 unità;

   b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unità.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 1.165.649,60 per l'anno 2023, euro 4.696.180,28 per l'anno 2024, euro 5.500.389,83 per l'anno 2025, euro 6.053.178,76 per l'anno 2026, euro 6.443.052,32 per l'anno 2027, euro 6.699.027,48 per l'anno 2028, euro Pag. 2586.763.282,04 per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, euro 6.815.167,78 per l'anno 2033 e euro 6.815.167,78 annui a decorrere dal 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
114.010. Angelo Rossi, Foti, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

  1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023. Il 60 per cento delle risorse di cui al primo periodo sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
114.014. (ex 152.1) Brambilla, Sergio Costa, De Monte, Loizzo, Evi, Dalla Chiesa, Marrocco, Gallo, Amich, Longi.

ART. 118.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, 380 milioni di euro per l'anno 2024, 360 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, 383 milioni di euro l'anno 2028 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
118.3. Torto, Alfonso Colucci, Donno, Dell'Olio, Carmina, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno – missione «Soccorso Civile» – programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» – azione «Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del fuoco», si provvede con decreti del Pag. 259Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2026.
118.02. Auriemma, Alfonso Colucci, Torto, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Compenso per lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di potenziare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riguardo alla lotta attiva agli incendi di bosco e di vegetazione e in considerazione della crisi epidemiologica da COVID-19 ancora in corso, è autorizzata la spesa di 11.997.800 euro per l'anno 2023 e di 5.975.000 euro a decorrere dall'anno 2024 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I relativi oneri gravano sulla missione «Soccorso Civile» – programma «Prevenzione dal rischio e soccorso Pubblico» – azione «Spese di personale per il programma» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
118.07. Foti, Molinari, Cattaneo.

  Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:

Art. 118-bis.
(Implementazione del sistema di allarme pubblico IT-Alert)

  1. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a provvedere nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'esercizio 2023.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.
118.08. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 120.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 120.
(Chiusura dei centri di permanenza per i rimpatri e rafforzamento della rete di accoglienza dei richiedenti asilo)

  1. Al fine di tutelare i diritti dei migranti destinatari di provvedimenti di espulsione, è disposta la chiusura dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono riassegnate al Fondo nazionale per le politiche e per i servizi d'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, incrementate di 5.657.904 euro per l'anno 2023, di 16.123.312 euro per l'anno 2024 e di 20.264.723 euro per l'anno 2025, al fine di sostenere con priorità lo Pag. 260sviluppo di programmi afferenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), previsto dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.
120.2. Magi, Della Vedova.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1)

  Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-bis.
(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri)

  1. Al fine di rafforzare i servizi e gli interventi finalizzati all'inclusione sociale dei cittadini stranieri, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, con uno stanziamento complessivo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, un Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri, ripartito per l'80 per cento tra le regioni.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
120.03. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein, Boldrini, Orfini, Ciani, Scotto.

ART. 122.

  Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.
(Contributo integrativo CNSAS)

  1. Il contributo integrativo di cui all'articolo 8-bis della legge 21 marzo 2001, n. 74, è rifinanziato per una somma di 750.000 euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 399.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
122.02. Coin, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 123.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 123.

  1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, è disposto l'ampliamento del personale di questure e prefetture per un totale di 1.200 unità di personale, da ripartire tra le sedi di servizio interessate, al fine dell'inserimento negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni. A tal fine, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
123.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.

  1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del Pag. 261dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito»;

   b) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  3. Gli interventi sono finanziati nel limite di 10 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 390 milioni di euro.
123.02. De Corato, Gardini, Maiorano, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

Art. 123-bis.
(Misure per la funzionalità degli uffici della Sicurezza e della Difesa)

  1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
  2. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 5 è abrogato;

   b) al comma 6, l'ultimo periodo, è soppresso.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
123.012. Palombi, Lucaselli, Cannata.

ART. 124.

  Dopo l'articolo 124, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.
(Misure di integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica per i nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti)

  1. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di fonti rinnovabili e in materia di economia circolare di cui, in particolare, alla direttiva (UE)2018/850 del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2018, recepita dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, per l'energia elettrica prodotta dai nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati dalle fonti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016 che siano entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si applicano le misure di integrazione ai ricavi di cui all'articolo 5, comma 5, lettera h), del Pag. 262decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con le specifiche modalità e condizioni di cui al comma 2.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ARERA definisce il metodo di calcolo della tariffa per l'integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 1, in coerenza con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'impianto. La tariffa è calcolata con cadenza biennale da ARERA nell'ambito dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017 ed è erogata dal GSE.
124.015. Squeri, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 126.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Bonifica del SIN di Trento Nord)

  1. Per gli interventi di competenza pubblica per la bonifica di tutte le aree site all'interno dei SIN «ex SLOI ed ex Carbochimica», interessati per una parte dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, e inquinate da piombo, piombo tetraetile, IPA, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
126.01. Ferrari.

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Finanziamento per la messa in sicurezza del sito ex Cagi Metal – Brescia)

  1. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi anche prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, per l'anno 2023 il fondo di cui al comma 536 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato a finanziare la messa in sicurezza del sito «ex Cagi Metal – Brescia».
  2. Per l'anno 2023, le risorse del fondo di cui al comma 1 già assegnate ma non utilizzate sono destinate alla messa in sicurezza e al risanamento dei siti contaminati localizzati nel medesimo comune nel cui territorio insistono i siti per la cui bonifica le risorse erano state originariamente destinate.
  3. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 536 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano alle ipotesi in cui il comune abbia provveduto ad eseguire l'intervento di bonifica in sostituzione della competente Autorità. Nelle medesime fattispecie di cui al periodo precedente, al comune non può essere richiesta la restituzione delle risorse utilizzate per l'espletamento degli interventi di bonifica.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
126.03. Benzoni.

Pag. 263

  Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Misure urgenti per il sostegno degli investimenti in energie rinnovabili per il miglioramento della qualità dell'aria)

  1. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 40 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 80 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
126.04. Frassini, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Cecchetti, Iezzi, Formentini, Zoffili, Dara, Toccalini.

ART. 127.

  Al comma 1, dopo la parola: periurbano aggiungere le seguenti: , ivi inclusi gli interventi per contrastarne l'erosione, la compattazione, la riduzione di materia organica, l'inquinamento, la perdita di biodiversità, la salinizzazione e l'impermeabilizzazione.
127.5. Rotelli, Ruspandini, Lucaselli, Cannata, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento alle attività per il contrasto al dissesto idrogeologico, alla difesa del suolo, all'utilizzazione delle acque e dei suoli, nonché dei pericoli di frane e smottamenti e per il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 395 milioni di euro.
127.4. Rotelli, Ruspandini, Lucaselli, Cannata, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio)

  1. Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2023.
  2. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, Pag. 264la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».
  3. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  4. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 3, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale».

   b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
   2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2023, 320 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
127.08. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bonafè.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 4)

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Rifinanziamento per l'anno 2023 del Fondo per l'abbattimento del bostrico)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato con ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -3.000.000.
127.010. Urzì, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.

  1. Al fine di potenziare le strutture sub distrettuali dell'Autorità di bacino distrettualePag. 265 dell'Appennino Centrale nelle funzioni della pianificazione di bacino finalizzata alla valorizzazione dei beni ambientali e fluviali, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico dei bacini fluviali delle regioni Marche e Abruzzo, anche in relazione agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e all'emergenza derivante dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione Marche a far data dal 15 settembre 2022, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2023 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, al fine di accelerare le assunzioni, alle disposizioni previste dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 800.000 euro annui, da ripartire equamente su entrambi i rispettivi territori. A tal fine è autorizzata la spesa di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,2 milioni.
127.012. Testa, Lucaselli, Cannata.

  Dopo l'articolo 127, aggiungere il seguente:

Art. 127-bis.
(Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria)

  1. All'articolo 36-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) al comma 2, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
127.017. Cannizzaro, Arruzzolo, D'Attis.

ART. 128.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Disposizioni per l'efficientamento energetico negli IACP)

  1. L'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e in 5 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
128.014. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

  1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto legislativoPag. 266 3 aprile 2006, n. 152, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2023 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, del 50 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione pari a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

   a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

   b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

   c) la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

   d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

   e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

   f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

   g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

   h) riduzione della tassazione sul lavoro.

  3. Dai finanziamenti da parte del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2.

Pag. 267

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 399,85 milioni.
128.023. L'Abbate, Sergio Costa, Fede, Ilaria Fontana, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Caramiello, Di Lauro, Quartini, Pavanelli, Giuliano, Alfonso Colucci, Auriemma.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Contributo per i danni causati dalla frana nel comune di Maratea e per la riduzione del rischio idrogeologico)

  1. Al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 2022 è destinato per l'anno 2023 al comune di Maratea un contributo di 5.700.000 di euro per gli interventi per la messa in sicurezza del territorio e del paesaggio in località Castrocucco e un contributo di 4.300.000 di euro per quelli causati in località Fiumicello.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 390 milioni di euro.
128.016. Mattia, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Disposizioni per il completamento della cartografia geologica)

  1. Per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, è assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché di 17,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
  2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.
  3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.
  4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 385 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 382,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
128.018. L'Abbate, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sergio Costa.

Pag. 268

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia)

  1. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
128.038. Bonelli, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Valorizzazione della Rete europea Natura 2000)

  1. Al fine di aumentare il valore naturalistico della Rete natura 2000, quale principale strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 per interventi di conservazione e ripristino delle aree umide, ricadenti nella Zona speciale di conservazione dei comuni montani.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
128.042. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 128, aggiungere il seguente:

Art. 128-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU e di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili». Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento Pag. 269della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
128.034. Evi, Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

ART. 129.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2027».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'attuazione del comma 1-bis, nonché per le spese riguardati riguardanti il «Titolo Spese per attività di istituto» per le ambasciate e consolati italiani, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per il 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
129.4. Di Giuseppe, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Calovini, Pozzolo, Mura, Loperfido, Gardini, Caiata, Pietrella.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Personale locale a contratto degli uffici all'estero)

  1. A decorrere dall'anno 2023 all'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unità». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.111.500 per l'anno 2023, di euro 2.289.700 per l'anno 2024, di euro 2.358.350 per l'anno 2025, di euro 2.429.100 per l'anno 2026, di euro 2.502.000 per l'anno 2027, di euro 2.577.050 per l'anno 2028, di euro 2.654.350 per l'anno 2029, di euro 2.734.000 per l'anno 2030, di euro 2.816.000 per l'anno 2031 e di 2.900.500 euro annui a decorrere dall'anno 2032.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: euro 398.888.500 per l'anno 2023, di euro 397.710.300 per l'anno 2024, di euro 397.641.650 per l'anno 2025, di euro 397.570.900 per l'anno 2026, di euro 397.498.000 per l'anno 2027, di euro 397.422.950 per l'anno 2028, di euro 397.345.650 per l'anno 2029, di euro 397.266.000 per l'anno 2030, di euro 397.184.000 per l'anno 2031 e di euro 397.099.500 annui a decorrere dall'anno 2032.
*129.02. Porta, Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Amendola.
*129.016. Orsini, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal secondo periodo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previstePag. 270 a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere fino a 100 dipendenti della seconda area, posizione economica F2, per l'anno 2023 e fino a 420 dipendenti della terza area, posizione economica F1, per l'anno 2024. Nella terza colonna della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, dal 1° ottobre 2023, i numeri: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713» e, dal 1° ottobre 2024, i numeri: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 862.793 per l'anno 2023, di euro 7.583.153 per l'anno 2024 e di euro 19.979.093 annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. È autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: euro 398.637.207 per l'anno 2023, di euro 391.916.847 per l'anno 2024 e di euro 379.520.907 a decorrere dall'anno 2025.
**129.03. Porta, Amendola.
**129.06. Formentini, Billi, Coin, Crippa, Centemero, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.
**129.07. La III Commissione.
**129.014. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Finanziamento dei trattamenti economici esteri del personale militare)

  1. La spesa annua per i trattamenti economici esteri di cui all'articolo 1808, comma 1, lettere a) e b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata, in aggiunta a quanto già autorizzato, di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
129.08. Foti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 129, aggiungere il seguente:

Art. 129-bis.
(Detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia Pag. 271ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del presente testo unico».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
129.010. Onori, Lomuti, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 130.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Integrazione del contributo per il funzionamento e le attività istituzionali del Comitato atlantico italiano)

  1. All'articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000 a decorrere dall'anno 2023»;

   b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Comitato, entro il 30 aprile di ciascun anno, presenta una relazione sull'utilizzazione del contributo ricevuto nell'anno precedente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che la trasmette alle Camere per il deferimento alle competenti Commissioni parlamentari».

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di euro 399.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023.
130.010. Formentini, Billi, Coin, Crippa, Centemero, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 131.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al primo periodo del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «è autorizzata la spesa di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni, anche se non completate, relative agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2021 e 2022 a esclusione di quelli già finanziati dall'articolo 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di 145 milioni di euro per l'anno 2024». Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in materia di concessione di contributi a favore di soggetti privati e imprese danneggiati da emergenze di rilievo nazionale in attuazione dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
131.12. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per far fronte agli eventi climatici di cui al comma 1, alle aziende e imprese Pag. 272che, in ragione del messaggio INPS n. 3498 del 26 settembre 2022, «Evento alluvionale nella regione Marche del 15 e 16 settembre 2022. Domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili», sono ricorse a tali prestazioni, la durata della prestazione viene neutralizzata ai fini dei massimi consentiti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
*131.1. Pastorino.
*131.8. Baldelli, Rachele Silvestri, Benvenuti Gostoli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Angelo Rossi, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:

Art. 131-bis.
(Disposizioni a favore del territorio di Maratea colpito da eventi calamitosi)

  1. In relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio di Maratea nei mesi di ottobre e novembre del 2022, al fine di supportare gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attività economiche, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, pari a 5 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
131.03. Amendola.

ART. 134.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata e alle condizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché dalle altre disposizioni che limitano il lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse autorizzate ai sensi del comma 2.
134.13. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

  16-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2»;

   b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 273«, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026»;

   c) al comma 1, alla lettera a-bis) le parole: «commi 5 e 5-ter, terzo periodo,» sono soppresse;

   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».

  16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e di 2.437.774,31 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
134.16. Latini, Sasso, Miele, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 476, dopo le parole: «da adibire ad abitazione principale del mutuatario» sono inserite le seguenti: «o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter)»;

   b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) la sospensione del pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, conseguente ad eventi calamitosi»;

   c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

   «479-bis. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive, ovvero fino alla data di assegnazione di un'abitazione o immobile sostitutivo.
   479-ter. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-ter), il fondo istituito dal comma 475 provvede al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui».

  21-ter. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 21-bis, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato per 20 milioni di euro.
134.2. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari, Manzi, D'Alfonso.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo maggiormente colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, come individuati nell'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 101 del 30 aprile 2020, le esenzioni di cui al comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2024, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui alla medesima ordinanza n. 101 del 2020. Le esenzioni di cui al citato comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 21 giugno 2017, n. 96, e per gli otto anni successivi. Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025. Ai comuni di cui al presente comma, si applicano altresì i commi 4-bis, 5, 7 e 8 dell'articoloPag. 274 46 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 che costituisce limite annuale. Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse anche a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 135 apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024;

   aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «di cui al comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettere a), c) e d),».
  6-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «lettere a), b)» sono aggiunte le seguenti: «, c), d)»;

   b) dopo le parole: «prodotti agricoli e alimentari,» sono aggiunte le seguenti: «nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

  6-quater. Al comma 444 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «privata» è soppressa.
  6-quinquies. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «e Ferrara» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di Mantova e di Brescia per la regione Lombardia,».
  6-sexies. Al comma 4-bis, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024.».
134.29. Frassini, Lucaselli, D'Attis, Romano, Cattoi, Cannata, Cannizzaro, Gusmeroli, Giorgianni, Ottaviani, Mascaretti, Rampelli, Angelo Rossi, Tremaglia.

ART. 136.

  Dopo l'articolo 136, aggiungere il seguente:

Art. 136-bis.
(Misure in materia di efficienza energetica e di sicurezza antisismica)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,Pag. 275 dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus (CILAS). Qualora siano richieste ulteriori autorizzazioni, quali di natura paesaggistica o antisismica, esse possono essere richieste entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
136.02. Benzoni, D'Alessio.

ART. 137.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 448, le parole da: «in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023» fino alle parole: «a decorrere dall'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 7.307.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.576.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.719.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.930.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.669.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.737.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.806.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.844.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030»;.

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire le parole: 380 milioni con le seguenti: 430 milioni;

   dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   b-bis) al comma 449, lettera d-bis), le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni»;

   b-ter) al comma 449, dopo la lettera d-octies) è inserita la seguente:

   «d-novies) destinato, quanto a 50 milioni di euro, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dei seguenti criteri:

    1) ai fini della verifica del rispetto del requisito di dimensione demografica, si considera la popolazione residente risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al primo gennaio dell'ultimo anno disponibile alla data del 10 settembre dell'anno precedente quello di riferimento del FSC, reperibili al seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&amp;lingua=ita;

    2) ai fini dell'ammissibilità al riparto della quota, la popolazione residente al primo gennaio del secondo anno precedente quello di ripartizione del fondo deve registrare una riduzione di oltre il 5 per cento rispetto al 2011 e il reddito medio pro capite comunale deve risultare inferiore di oltre 1.500 euro rispetto alla media nazionale;

    3) al riparto sono comunque ammessi i comuni che rispettano il requisito di cui al numero 1) e risultano in condizione di dissesto o di riequilibrio finanziario pluriennale, con deliberazione dello stato di crisi finanziaria risalente fino al quinto anno precedente rispetto a quello di riferimento del fondo di solidarietà comunale oggetto di riparto;

    4) il riparto avviene in proporzione della popolazione residente di ciascun comune, di cui al precedente numero 1)».;

   ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 150 Pag. 276milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzioni di pari importo del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
*137.13. Pastorino, Merola, Malavasi, Gnassi, De Luca, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*137.14. Lucaselli, Frassini, D'Attis, Romano, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Giorgianni, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Bagnai, Miele, Tremaglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire ai comuni di affrontare l'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici derivante dalla crisi internazionale in atto, le entrate degli enti locali aventi destinazione vincolata, possono essere utilizzate, in deroga ai vincoli di destinazione previsti a legislazione vigente, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas negli anni 2023 e 2024.
137.6. Gusmeroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Avanzo libero)

  1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Allo scopo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.
137.05. Roggiani, Mauri, Peluffo.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Contributo per il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di città metropolitana e di provincia con elevato disavanzo finanziario)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entro la data del 20 febbraio 2023 al fine di favorire il ripiano anticipato del disavanzo e contenere l'incremento della pressione fiscale nei loro territori. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 15 marzo 2023. Il riparto è effettuato in proporzione al disavanzo finanziario al 31 dicembre 2021 risultante dall'accordo sottoscritto.
  2. L'importo del contributo, erogato annualmente in attuazione del comma 1, è vincolato al ripiano del disavanzo, anche in via anticipata, con facoltà di destinarne fino al 10 per cento alla riduzione delle misure fiscali previste nell'accordo, senza la necessità di procedere alla rimodulazione dell'accordo medesimo.
  3. A decorrere dal 2024 e fino all'integrale ripiano del disavanzo oggetto dell'accordo, l'effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla verifica, con esito positivo, da parte della COSFEL di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all'accordo relativi all'esercizio precedente, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 577, della legge 20 novembre 2021, n. 234, e della riduzione del disavanzo di amministrazionePag. 277 accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo almeno pari agli effetti finanziari delle misure inserite nell'accordo per tale anno e del contributo di cui al comma 1.
  4. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
137.010. Molinari, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Disposizioni in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni)

  1. All'articolo 24, comma 5-ter, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2022 e 2023».
137.011. Caretta, Ciaburro, Lucaselli, Cannata.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Differimento termini)

  1. Il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 31 dicembre 2023. Il termine del 30 giugno 2023 previsto dall'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per generare obbligazioni giuridicamente vincolanti, è da intendersi differito al 30 giugno 2024.
137.022. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Incremento fondi di parte corrente per le province)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle province per 278 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024 e 438 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 278 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024 e 438 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

   a) quanto a 278 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024 e 400 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.
137.023. De Maria, Malavasi.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Eliminazione spending review digitalizzazione province)

  1. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le Pag. 278province e le città metropolitane» sono soppresse. All'onere di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
137.025. De Maria, Malavasi.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)

  1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

   a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;

   b) indice di delittuosità del comune;

   c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

  3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo convergenza Italia.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023, 385 milioni di euro per l'anno 2024, 390 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
137.033. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 138.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono da intendersi esclusivamente quelle aventi un rapporto diretto tra esse e le utenze dei consumatori finali.
138.7. La Salandra, Lucaselli, Cannata.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere i seguenti:

Art. 138-bis.

  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per gli anni 2022 e 2023 gli enti locali possono utilizzare la quota libera dell'avanzoPag. 279 di amministrazione e i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa degli esercizi 2022 e 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.
  2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 866, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento agli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, esclude dal novero delle spese correnti ricorrenti quelle derivanti dall'entrata in funzione di infrastrutture per il trasporto pubblico locale.
  3. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'aumento eccezionale della spesa per consumi energetici che originano impatti negativi sugli equilibri correnti del bilancio di previsione, limitatamente all'esercizio finanziario 2023, gli enti locali possono impiegare le quote di avanzo di amministrazione destinate agli investimenti ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio corrente di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 138-ter.

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».
138.04. Mascaretti, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Utilizzo nell'anno 2023 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021)

  1. All'articolo 13, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022 e 2023» e le parole: «dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi 2022 e 2023».
138.02. Steger, Gebhard, Schullian.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Investimenti in progetti di rigenerazione urbana)

  1. A decorrere dall'anno 2023, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi finalizzati a favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale di cui all'articolo 1, comma 534 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 1, comma 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
138.01. Molinari, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani, Giagoni.

Pag. 280

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Disposizioni per favorire la fusione di comuni)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010» sono aggiunte le seguenti: «e all'80 per cento degli stessi per gli enti con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti»;

   b) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

   «1-quater. Decorso il periodo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i due anni successivi è riconosciuto agli enti di cui al comma 1 un contributo straordinario pari al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 il primo anno e pari al 20 per cento degli stessi l'ultimo anno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.».

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, gli stanziamenti finanziari di cui all'articolo 20, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementati di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
138.03. Marattin, Richetti.

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

  1. Al fine di garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori e la contestuale realizzazione di interventi, anche di natura strutturale, oltre che di attività connesse alla presenza di migranti nel territorio nazionale, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2023 un contributo di 500.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 395 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
138.09. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 281

  Dopo l'articolo 138, aggiungere il seguente:

Art. 138-bis.
(Incremento del fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni per interventi di demolizione di opere abusive)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 397 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
138.011. Morfino, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Sergio Costa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 140.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere utilizzate, per l'esercizio 2023, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2023 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.».
140.016. Steger, Gebhard, Schullian.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.».
140.018. Gnassi, Gianassi.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Utilizzo proventi da alienazioni patrimoniali per finanziamento quota capitale mutui in estinzione, senza il vincolo del contenimento della spesa corrente ricorrente)

  1. Per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originarioPag. 282 piano di ammortamento di cui all'articolo 1, comma 866, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. A tal fine sono escluse dal novero delle spese correnti ricorrenti di cui all'articolo 1, comma 866, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quelle derivanti dall'entrata in funzione di infrastrutture per il trasporto pubblico locale.
140.04. Roggiani, Peluffo, Quartapelle Procopio, Furfaro.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Contributo ai comuni capoluogo di provincia con disavanzo pro capite superiore a euro 500)

  1. Ai comuni capoluogo di provincia con disavanzo pro capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, firmatari dell'accordo di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, un contributo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2022, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
140.017. Fornaro, Guerra.

  Dopo l'articolo 140, aggiungere il seguente:

Art. 140-bis.
(Equilibrio dei contratti pubblici per il servizio energia)

  1. Ai fini del calcolo dei prezzi unitari dei vettori energetici relativo agli ordinativi di fornitura delle convenzioni CONSIP per l'affidamento del servizio integrato energia e multiservizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché ai contratti basati sulle stesse convenzioni e poi rinegoziati e prorogati ai sensi del paragrafo 6, punto 2, dell'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, non rilevano i consumi storici.
140.015. Caparvi, Giaccone, Giagoni, Nisini, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

ART. 142.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui all'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a sei dodicesimi per l'anno 2023.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
142.2. Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

Pag. 283

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 per i comuni con popolazione fino a 35 mila abitanti che hanno il piano di riequilibrio finanziario con inizio e fine 2014-2023».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.
142.1. Cannata, Lucaselli, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

  1. La dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. L'incremento è attribuito alla Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.
  2. Al fine di garantire l'immediata operatività del Fondo di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa un addendum alla convenzione sottoscritta, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e trasferisce l'importo attribuito alla Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari al corrispondente conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi del medesimo articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020. Per le finalità di cui alla predetta Sezione, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di prelievo e versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nell'addendum alla convenzione sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa, nonché i criteri e le modalità di gestione da parte di Cassa depositi e prestiti Spa. L'addendum alla convenzione è pubblicato nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa.
  3. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza energetica derivante dal conflitto russo-ucraino, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2022, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 16 gennaio 2023 e il 10 febbraio 2023 alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali è subordinata al relativo riconoscimento.
  4. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 3, non comportano la disponibilità Pag. 284di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti iscrivono nel titolo IV di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.
  5. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 3, è corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 3, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
  6. L'anticipazione è concessa entro il 3 marzo 2023 a valere sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili.
  7. L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2024 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione della presente legge, con un minimo pari a zero, e pubblicato nel sito internet del medesimo Ministero.
  8. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, si può procedere al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
  9. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 3 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al primo periodo è rilevante ai fini della misurazionePag. 285 e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 5, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 8.
  10. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 3, gli enti utilizzano eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  11. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui al comma 1, non richieste alla data del 31 dicembre 2023.
  12. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 28, comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento e, al secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 40 per cento.
142.011. Baldino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Misure straordinarie in favore degli enti locali)

  1. In favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che alla data del 31 dicembre 2022 non hanno ancora sottoscritto l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1, in considerazione della necessità di garantire il pieno recupero di condizioni di equilibrio di bilancio e l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, è riconosciuto, per gli anni 2023-2042, un ulteriore contributo complessivo di 1.135 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 75 milioni di euro nel 2025, 70 milioni di euro nel 2026, 65 milioni di euro nel 2027, 60 milioni di euro nel 2028, 55 milioni di euro nel 2029 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2042, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno sulla base di specifica istanza del rappresentante legale del comune interessato, che deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari, nonché a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili del comune.
  3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 n. 234.Pag. 286
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 80 milioni annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 75 milioni di euro per il 2025, 70 milioni di euro per il 2026, 65 milioni di euro per il 2027, 60 milioni di euro per il 2028, 55 milioni di euro per il 2029 e 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2042, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*142.04. Varchi, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.
*142.020. (ex 137.036) Mulè, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Utilizzo di quote di avanzo vincolato per investimenti da parte di enti locali in disavanzo)

  1. Entro il limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare per spese di investimento le quote di avanzo vincolato derivanti da trasferimenti di risorse statali in precedenza utilizzate in difformità rispetto alle originarie finalità di investimento e successivamente reintegrate, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione urbanistica e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2017, n. 145.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai fini del rispetto del limite di spesa ivi indicati.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
142.016. Patriarca, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Contributo ai comuni in riequilibrio finanziario per aumento monte ore a LSU stabilizzati)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario il contributo annuo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, riconosciuto a ciascun ente pubblico per ogni lavoratore socialmente utile di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è elevato a 15.000 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro un limite complessivo di spesa annuo pari a 1,5 milioni di euro.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che l'ente locale in procedura di riequilibrio finanziario presenti le seguenti condizioni:

   a) una popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti;

   b) un numero di lavoratori socialmente utili assunti a tempo indeterminato pari o superiore a 80 unità;

  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziatoPag. 287 dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
142.017. Gatta, D'Attis, Cannizzaro.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Decurtazioni dal Fondo di solidarietà comunale per le attività di sgombero neve nei comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti)

  1. La quota relativa all'imposta municipale propria del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 380-ter, di spettanza dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, classificati come montani, è decurtata dell'importo messo a bilancio dai comuni medesimi per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero neve.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, apporta le necessarie variazioni a bilancio.
142.02. Ciaburro, Caretta, Comba, Coppo, Zurzolo, Lucaselli, Cannata.

ART. 143.

  Sopprimerlo.
*143.1. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.
*143.7. Dell'Olio, Francesco Silvestri, Sportiello, Alfonso Colucci, Caramiello, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Orrico, Scutellà, Pavanelli, Fenu, Caso, Amato, Torto, Morfino, L'Abbate.
*143.29. Zaratti, Grimaldi, Borrelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: disciplina la determinazione aggiungere le seguenti: il finanziamento e il monitoraggio dell'attuazione;

   b) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: alla determinazione aggiungere le seguenti: al finanziamento e al monitoraggio dell'attuazione;

   c) al comma 3, alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno;

   d) al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) definisce i LEP e i livelli di finanziamento necessari al loro finanziamento, nonché le necessarie procedure di monitoraggio della loro attuazione sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l'ausilio della società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni;

   e) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 3 e sulla base delle medesime, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP, i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Pag. 288

   f) sopprimere il comma 6;

   g) al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Governo presenta alle Camere uno o più disegni di legge secondo la procedura e per le finalità di cui al comma 5.
143.5. Guerra, Ubaldo Pagano, Provenzano, Zingaretti, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Schlein, De Luca, Furfaro.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo nazionale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità», con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, suddiviso in Fondo per gli investimenti strategici e Fondo per la compensazione degli svantaggi.
  2. Nella dotazione del Fondo di cui al comma 1 possono confluire risorse già stanziate, a livello nazionale ed europeo, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e di contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.
  3. Le risorse del Fondo sono utilizzate per:

   a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarità della condizione di insularità, con particolare attenzione ai seguenti settori: sanità, istruzione e università, trasporti e continuità territoriale, energia;

   b) garantire accesso egualitario ai servizi nel territorio tra i cittadini e le imprese che vivono la realtà dell'insularità e le migliori esperienze sul territorio nazionale;

   c) favorire la residenzialità e contrastare lo spopolamento nei territori insulari;

   d) accompagnare lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche puntando sulla sua vocazione portuale;

   e) sostenere le transizioni ecologica e digitale, nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

  4. È istituita la Commissione parlamentare per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità, di seguito denominata «Commissione».
  5. La Commissione è composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  6. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
  7. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
  8. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarità e agli svantaggi derivanti dall'insularità. Nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti che si occupano di tali questioni.
  9. La Commissione:

   a) con cadenza annuale esegue una mappatura dei fondi in essere e delle risorse stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinati alle isole;

   b) individua settori su cui risulta opportuno agire per contrastare gli svantaggi Pag. 289derivanti dall'insularità con interventi compensativi, a partire da: sanità, istruzione e università, trasporti e continuità territoriale, energia;

   c) entro sei mesi dalla sua costituzione, individua, di concerto con l'Ufficio parlamentare di Bilancio, gli indicatori necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei settori individuati;

   d) propone misure e interventi utili a compensare effettivamente gli svantaggi derivanti dall'insularità, anche valutando opzioni in grado di accedere alle deroghe alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

   e) riferisce, con cadenza almeno annuale, sulla normativa europea in materia di aiuti di Stato, con l'obiettivo di proporre al Governo eventuali modifiche e correttivi alla suddetta normativa al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità, con attenzione a non creare distorsioni all'interno del mercato unico europeo;

   f) propone correttivi al sistema dei LEP in relazione all'insularità, anche per contrastare lo spopolamento e costruire servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

  10. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte volte a garantire la piena applicazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione.
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione commi da 1 a 3 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
143.01. Lai, Barbagallo, Iacono, Marino.

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Livelli essenziali delle prestazioni sul diritto allo studio universitario)

  1. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 143, è istituito per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 160 milioni di euro, da destinare al finanziamento per parte statale dei livelli essenziali di assistenza per il diritto allo studio universitario, in base alla determinazione dei costi effettuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2. I criteri di riparto del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti in base ai criteri di finanziamento standard stabiliti dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 160 milioni per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
143.03. Carfagna.

Pag. 290

  Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.
(Proroga occupazione del suolo pubblico per il settore della ristorazione)

  1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
143.05. Zucconi, Caramanna, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 144.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, per gli esercizi 2023-2025 le regioni a statuto ordinario possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto dall'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è corrispondentemente ridotto per gli anni 2023-2025 dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni sia per le regioni ordinarie che per le speciali. La facoltà è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno ed è assentita dal medesimo Ministero entro il successivo 28 febbraio. In caso di mancata intesa, il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende confermato. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni dal 2023 al 2025, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 322-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.
  3-quater. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per:

   a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario;

   b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del Servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia da COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;

   c) contributi volti ad attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.

  3-quinquies. All'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre Pag. 2912022, n. 175, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

   «6-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza energetica e alla crisi ucraina, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2023 e 2024 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, anche per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza energetica, dopo l'approvazione da parte della giunta regionale o provinciale rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2022 e 2023, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.».
144.3. Cattoi, Lucaselli, Cannizzaro, Romano, Frassini, Giorgianni, D'Attis, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Angelo Rossi, Cannata, Rampelli, Tremaglia.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, per gli esercizi 2023-2025 le regioni a statuto ordinario possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto dall'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è corrispondentemente ridotto per gli anni 2023-2025 dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni sia per le regioni ordinarie che per le speciali. La facoltà è comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno ed è assentita dal medesimo Ministero entro il successivo 28 febbraio. In caso di mancata intesa, il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intende confermato. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni dal 2023 al 2025, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 322-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate per gli esercizi 2023, 2024 e 2025.
  3-quater. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per:

   a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenute dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario;

   b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del Servizio sanitario derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia da COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;

Pag. 292

   c) contributi volti ad attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.
144.2. Ubaldo Pagano, Guerra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 844, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 395 milioni di euro per l'anno 2023, di 390 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
144.1. Frassini, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Cecchetti, Iezzi, Formentini, Zoffili, Dara, Toccalini.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Acconto arretrati afferenti alle accise per province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. In attesa dell'attribuzione in via definitiva delle somme arretrate e delle somme spettanti a regime, per l'anno 2023 è riconosciuto alle province autonome di Trento e di Bolzano un acconto sugli arretrati afferenti alle accise di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relative ai prodotti energetici a uso riscaldamento impiegati sui relativi territori provinciali, di importo pari rispettivamente a 25 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e a 25 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano, e alla provincia autonoma di Trento un acconto sull'Imposta immobiliare semplice (IMIS) corrispondente all'imposta comunale propria derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D che era riservata all'erario ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successivamente assicurata al bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 9 milioni di euro.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 59 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
144.02. Cattoi, Frassini.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Risorse per le città metropolitane)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 41 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, da ripartirsi a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a Pag. 293motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Il riparto del Fondo di cui al comma 1 è determinato mediante decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, rispettivamente, per il 2023 con riferimento al gettito del 2021, per il 2024 con riferimento al gettito del 2022, per il 2025 con riferimento al gettito del 2023. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2022.
  3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2023, entro il 31 gennaio 2023, per il 2024 e per il 2025 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.
  4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785 dell'articolo 1 della citata legge n. 178 del 2020.
  5. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati standard di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da assegnare a favore della città metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamenti.
  6. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 180 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*144.011. Merola, Gnassi, De Luca, Malavasi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.
*144.016. Pastorino.

  Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-bis.
(Misure di sostegno in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione)

  1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Pag. 294Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
144.03. Provenzano, Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

ART. 145.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
  4-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
145.3. Stefani, Candiani, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

  1. All'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «fino al 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
145.01. De Luca.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

  1. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidità a favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
145.04. Lai, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-bis.

  1. Al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento ai comuni capoluogo della città metropolitana con meno di 250.000 abitanti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
145.031. Cannizzaro, D'Attis.

ART. 146.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico di cui all'articolo 1, Pag. 295commi 953 e 955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo ulteriore pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la regione Marche.
146.1. Carloni, Marchetti, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Accordi capoluoghi contributo ed estensione ai partecipanti)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

   «7-bis. Ai comuni capoluogo di provincia che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 163 milioni di euro per il periodo 2023-2032, da determinarsi e da ripartire in rate non superiori a complessivi 16,3 milioni di euro annui, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023, sulla base dell'onere annuale sostenuto dai comuni sottoscrittori dell'accordo derivante dagli obblighi di ripiano dei rispettivi disavanzi e dalle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente, nonché tenendo conto delle capacità fiscali di ciascun ente. Con riferimento a ciascun ente beneficiario, i contributi di cui al presente comma non possono complessivamente eccedere un importo pari al 75 per cento dell'ammontare del disavanzo 2020, eventualmente aumentato degli ulteriori obblighi di ripiano successivamente emersi e ridotto degli eventuali contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnati alla data del 31 dicembre 2022.
   7-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2023 previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i tempi e le modalità di presentazione di richieste di accordo da parte dei comuni capoluogo di provincia, sulla base delle medesime finalità e dei medesimi criteri di cui ai commi da 2 a 7, che non abbiano partecipato al processo di concertazione nel corso del 2022 o non lo abbiano concluso. Il decreto di cui al periodo precedente determina una durata del procedimento di verifica delle proposte di accordo in un arco temporale non superiore a quattro mesi. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022 preclude la possibilità di accesso. Il tavolo tecnico di cui al comma 3 concorre alla definizione degli accordi di cui al presente comma. Ai comuni che sottoscriveranno l'accordo in questione è riconosciuto un contributo non superiore a complessivi 187 milioni di euro per il periodo 2023-2032, da ripartire in rate non superiori a complessivi 18,7 milioni di euro annui, da determinarsi entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione dei nuovi accordi, sulla base dei medesimi criteri e modalità di cui al comma 7-bis.Pag. 296
   7-quater. Ai soli fini dell'applicazione del comma 7-ter, si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma 5-bis:

   a) le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2022;

   b) il termine di centoventi giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;

   c) il termine indicato al 31 dicembre 2022 è fissato al 15 luglio 2023.

   7-quinquies. I comuni beneficiari dei contributi di cui ai commi 7-bis e 7-ter provvedono a rimodulare le misure concordate nell'ambito dell'accordo sottoscritto in occasione della prima verifica periodica di cui al comma 6, assicurando che almeno un terzo del contributo produca un effetto di accorciamento dei tempi originariamente concordati per il conseguimento dell'equilibrio finanziario strutturale dell'ente.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
146.032. De Luca, Malavasi, Merola, Gnassi, Guerra, Lai, Mancini, Ubaldo Pagano, Roggiani.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

  1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2023.
146.03. Gallo.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
146.05. Gallo.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Misure in materia di celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025)

  1. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 delle risorse di cui al presente comma è attribuita a Roma Capitale per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.».
146.07. Mancini.

Pag. 297

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.
(Erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali)

  1. L'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 deve essere inteso nel senso che sono tenuti alla modalità di ripiano ivi prevista soltanto gli enti locali che hanno riportato un eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021.
146.038. Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

  Dopo l'articolo 146, aggiungere il seguente:

Art. 146-bis.

  1. La regione Sicilia è autorizzata a ripianare in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023 il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, anche per le quote ricadenti negli esercizi finanziari 2019 e 2020 ancora non ripianate.
  2. La regione Sicilia rimane impegnata al rispetto delle previsioni dell'Accordo sottoscritto il 14 gennaio 2021, in attuazione dei princìpi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosità, quali la riduzione della spesa corrente.

  Conseguentemente, all'articolo 152, sopprimere il comma 3.
146.039. Calderone, D'Attis, Cannizzaro.

ART. 147.

  Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis.
(Misure in favore dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e di supporto all'attività della Direzione investigativa antimafia – DIA)

  1. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e, per la sua particolare attualità, di quello relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e, dunque, all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
147.01. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan, Provenzano.

Pag. 298

ART. 148.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. È istituito, presso il Ministero della giustizia, un fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti:

   a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche per mezzo di attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del terzo settore;

   b) alla manutenzione straordinaria degli istituti di pena, nell'ambito di progettualità volte a definire e proporre un modello di architettura penitenziaria coerente con l'idea di rieducazione, da un lato, e di elaborazione di interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, dall'altro;

   c) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;

   d) a progetti di cura e assistenza sanitaria e psichiatrica in collaborazione con le regioni;

   e) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;

   f) all'integrazione degli stranieri sottoposti a esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria.

  1-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1-bis per accedere ai finanziamenti.
  1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: giudiziaria aggiungere le seguenti: e per l'edilizia e architettura penitenziaria.
148.1. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Fondo per la promozione dei princìpi costituzionali in materia di giustizia nelle scuole)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato allo svolgimento presso le scuole medie e superiori di iniziative e attività di promozione e sensibilizzazione sui princìpi costituzionali del giusto processo, della presunzione di innocenza e della funzione rieducativa della pena.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono determinate le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Pag. 299come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
148.02. Enrico Costa.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Fondo per la ridefinizione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari)

  1. Al fine di incrementare i livelli di efficienza del sistema giustizia per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e garantire il diritto di accesso allo stesso, anche con riferimento agli interventi di revisione della geografia giudiziaria e di riorganizzazione degli uffici di tribunale, delle relative procure della Repubblica e degli uffici del giudice di pace, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la riapertura di uffici giudiziari e delle sezioni distaccate di tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità di attuazione, nonché i criteri e le priorità per l'assegnazione delle risorse previste dal fondo di cui al comma 1, in relazione alle esigenze richieste per il potenziamento dell'organico giudiziario. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
148.04. Scutellà, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Giuliano, Cafiero De Raho, D'Orso, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

Art. 148-bis.
(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
  2 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
148.08. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Carmina, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Torto.

ART. 149.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni.
149.2. Dori, Grimaldi.

Pag. 300

ART. 150.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.

  1. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 5.084 unità di personale non dirigenziale, di cui 2.000 di area funzionale II, posizione economica F3, 1.000 di area funzionale II, posizione economica F1, e 2.084 di area funzionale III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.
  2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 54.292.311 per l'anno 2023 e di euro 217.169.243 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.
150.01. La II Commissione.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1016, le parole: «ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «liquidato in un'unica soluzione entro l'anno»;

   b) al comma 1020, le parole: «euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 e di euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023».

  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 7 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
*150.02. La II Commissione.
*150.011. Boschi, Enrico Costa.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Modificazioni alle dotazioni organiche del personale dei ruoli della polizia penitenziaria)

  1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1-bis della presente legge.
  2. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità del Corpo di polizia penitenziaria, nel Pag. 301limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 3 e per un numero massimo di:

   a) 250 unità per l'anno 2023;

   b) 250 unità per l'anno 2024;

   c) 250 unità per l'anno 2025;

   d) 250 unità per l'anno 2026.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.533.625 per l'anno 2023, di euro 12.849.605 per l'anno 2024, di euro 24.165.585 per l'anno 2025, di euro 35.481.565 per l'anno 2026, di euro 45.263.920 per l'anno 2027, di euro 45.375.706 per l'anno 2028, di euro 45.822.851 per l'anno 2029, di euro 46.269.996 per l'anno 2030, di euro 46.717.141 per l'anno 2031, di euro 47.052.500 per l'anno 2032, di euro 47.162.969 per l'anno 2033, di euro 47.273.439 per l'anno 2034, di euro 47.383.908 per l'anno 2035 e di euro 47.494.378 per l'anno 2036, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'Allegato 1 inserire il seguente:

ALLEGATO 1-bis

(articolo 150-bis, comma 1)

Tabella A di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.»
DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI

QUALIFICHE

DOTAZIONE ORGANICA

UOMINI

DONNE

TOTALE

RUOLO

ISPETTORI

SOSTITUTO
COMMISSARIO

590

50

640

ISPETTORE
SUPERIORE

3.100

450

3.550

ISPETTORE CAPO

ISPETTORE

VICE ISPETTORE

RUOLO

SOVRINTENDENTI

SOVRINTENDENTE CAPO

4.820

480

5.300

SOVRINTENDENTE

VICE SOVRINTENDENTE

RUOLO

AGENTI/ASSISTENTI

ASSISTENTE CAPO

29.522

3.138

32.660

ASSISTENTE

AGENTE SCELTO

AGENTE

TOTALE

42.150

Pag. 302

150.03. La II Commissione.

  Dopo l'articolo 150, aggiungere il seguente:

Art. 150-bis.
(Istituzione del Fondo per le esigenze del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo denominato «Fondo per le esigenze del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria», con una dotazione di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato alle esigenze di personale, tanto in termini di progressioni verticali quanto di implementazione dell'organico della Polizia penitenziaria e di acquisto di nuove dotazioni per il corpo.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, sono stabilite le modalità di ripartizione, di impiego e di erogazione del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
150.020. (ex 153.02) Giachetti, Enrico Costa, Sottanelli.

ART. 152.

  Al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 391 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.9 Tutela del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +9.000.000;
    CS: +9.000.000.
152.8. Cannizzaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2023, di 288 milioni di euro per l'anno 2024, di 49 milioni per l'anno 2025 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico, apportare le seguenti variazioni:

   2024:

    CP: +112.000.000;
    CS: +112.000.000.

   2025:

    CP: +351.000.000;
    CS: +351.000.000.
152.5. Sergio Costa, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 340 milioni di euro per l'anno 2023, di 315 milioni di euro per l'anno 2024, di 311 milioni di euro per l'anno 2025 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, missione 1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambientePag. 303, programma 1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +60.000.000;
    CS: +60.000.000.

   2024:

    CP: +85.000.000;
    CS: +85.000.000.

   2025:

    CP: +89.000.000;
    CS: +89.000.000.
152.6. Sergio Costa, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
152.4. Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 152, aggiungere il seguente:

Art. 152-bis.
(Disposizioni in materia di comuni delle autonomie speciali)

  1. Le risorse previste dai fondi di cui alla presente legge, destinate ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio secondo i criteri dalle stesse stabiliti nel rispetto della propria legislazione.
152.02. Steger, Gebhard, Schullian.

ART. 153.

  Sopprimere i commi 2 e 3.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 9.908.583 euro per l'anno 2023, di 15.989.224 euro per l'anno 2024 e di 11.657.505 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
153.1. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan, Ciani.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 1.575.136 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
153.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 153, aggiungere il seguente:

Art. 153-bis.
(Disposizioni in materia di distacco e/o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per le finalità di cui al presente comma e per favorire il ricorso agli istituti del distacco e del comando presso altra amministrazione per supporto alla realizzazione di progetti di interesse delle relative amministrazioni, è istituito presso la PresidenzaPag. 304 del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica un fondo con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per il 2023.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
153.03. Rampelli, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.

ART. 154.

  Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
154.01. Steger, Gebhard, Schullian.

TAB. A.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -2.000.000;
   2024: -2.000.000;
   2025: -2.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, missione 2 Regolazione dei mercati, programma 2.1 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +2.000.000;
    CS: +2.000.000.

   2024:

    CP: +2.000.000;
    CS: +2.000.000.

   2025:

    CP: +2.000.000;
    CS: +2.000.000.
Tab.A.1. Carè, Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -5.000.000;
   2024: -5.000.000;
   2025: -5.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   2024:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.

   2025:

    CP: +5.000.000;
    CS: +5.000.000.
Tab.A.3. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Pag. 305

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -1.000.000;
   2024: -1.000.000;
   2025: -1.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, missione 1 Ricerca e innovazione, programma 1.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +1.000.000;
    CS: +1.000.000.

   2024:

    CP: +1.000.000;
    CS: +1.000.000.

   2025:

    CP: +1.000.000;
    CS: +1.000.000.
Tab.A.8. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2023: -500.000;
   2024: -500.000;
   2025: -500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, missione 1 Ricerca e innovazione, programma 1.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

   2023:

    CP: +500.000;
    CS: +500.000.

   2024:

    CP: +500.000;
    CS: +500.000.

   2025:

    CP: +500.000;
    CS: +500.000.
*Tab.A.5. Arruzzolo, D'Attis, Cannizzaro.
*Tab.A.7. Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.