CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2022
775.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per il primo e secondo trimestre del 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20 per cento e il 30 per cento, nella misura dello 0,75 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30 per cento e il 40 per cento e nella misura dello 0,5 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40 per cento e il 50 per cento, in linea con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa della missione 23 (Fondi da ripartire), programma 23.1 (Fondi da assegnare).

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dalla presente disposizione con le seguenti: dai commi 1 e 2.
1.14. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Per l'anno 2022 i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», sono stabiliti, rispetto alla componente tariffaria ASOS, nella misura dell'1,25 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 20 per cento e il 30 per cento, nella misura dello 0,75 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 30 per cento e il 40 per cento e nella misura dello 0,5 per cento del VAL se l'intensità energetica sul VAL è tra il 40 per cento e il 50 per cento, in linea con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 28 giugno 2014 n. 2014/C 200/01.
  2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 3.000 milioni con le seguenti: 3.120 milioni.
1.6. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente legge, ARERA definisce una proposta di eliminazione di tutti gli oneri impropri dalla bolletta elettrica.
1.5. Muroni, Fioramonti, Tasso.

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  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione in materia di rateizzazione per il pagamento delle fatture di energia elettrica e di gas naturale)

  1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «In caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 nei confronti» sono sostituite dalle seguenti: «Per il pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, su richiesta».
1.04. Masi, Sut, Deiana, Davide Crippa, Zanichelli.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserire le seguenti: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, alimentate a gas naturale per almeno l'80 per cento su base annua.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, alimentate a gas naturale per almeno l'80 per cento su base annua»;

   b) al comma 2, sostituire le parole: dal comma 1, valutati in 591,83 con le seguenti: dai commi 1 e 1-bis valutati in 621,83;

   c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento;

   d) all'articolo 42, comma 2, lettera e), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.
2.31. Maccanti, Benvenuto, Rixi, Lucchini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserire le seguenti: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 506 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,»;

   b) al comma 2 sostituire le parole: dal comma 1, valutati in 591,83 con le seguenti: dai commi 1 e 1-bis valutati in 624,83 milioni;

   c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento;

   d) all'articolo 42, comma 2, lettera e), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 53 milioni.
2.32. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bordonali.

  Al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di aprile, maggio e giugno con le seguenti: da aprile a dicembre;

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  Conseguentemente:

   a) al comma 2 sostituire le parole: 591,83 milioni con le seguenti: 1.775,49 milioni;

   b) all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 8.953,19 milioni;

   c) al medesimo articolo 42, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 4.516 milioni con le seguenti: 5.699,66 milioni.
2.35. Lupi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono parimenti assoggettate alla medesima aliquota IVA del 5 per cento le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito dei Contratti Servizio Energia e dei Contratti Servizio Energia Plus di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 591,83 milioni con le seguenti: 599,83 milioni.

   b) all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.777,53 milioni;

   c) al medesimo articolo 42, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 4.516 milioni con le seguenti: 4.524 milioni.
*2.22. Pettarin.
*2.46. Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deroga di cui al primo periodo si applica anche al servizio di fornitura di energia termica disciplinato dal numero 122), della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi dei mesi da gennaio 2022 a giugno 2022;

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti, dall'ultimo periodo del comma 1, stimati in 33 milioni di euro per il semestre gennaio-giugno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.7. Gribaudo, Bonomo, Pellicani, Braga, Benamati, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la fornitura di energia elettrica utilizzata per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, dei consorzi di bonifica e di irrigazione, contabilizzata nelle fatture riferite ai mesi di maggio, giugno e luglio 2022, è assoggetta all'aliquota IVA del 5 per cento.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro, per i mesi di marzo aprile e maggio 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'energia elettrica.
2.24. Deiana.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, nonché al comma 506 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504», sono inserite le seguenti: «nonché le forniture di energia termica prodotta per usi civili e industriali di cui al predetto articolo con Pag. 28impianti alimentati a gas metano sulla base di contratti servizio energia».
2.26. Sut, Masi, Chiazzese, Zanichelli.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas di petrolio liquefatto usato in serbatoi fissi o in bombole come combustibile per gli usi domestici di riscaldamento, cottura cibi e produzione di acqua calda, contabilizzate nelle fatture o negli scontrini emessi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*2.2. Morgoni, Morani.
*2.34. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Fino al 31 dicembre 2022, per contenere gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici e dell'energia elettrica, il Ministro della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, procede con proprio decreto alla determinazione dei prezzi massimi al consumo dei prodotti di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con esclusione di alcol e bevande alcoliche e di tabacchi lavorati. Nell'individuare i prezzi massimi di cui al periodo precedente si dovrà garantire che detti prezzi siano inferiori al prezzo medio di ogni singolo prodotto nel primo trimestre 2020.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Contenimento dei prezzi dei prodotti energetici.
2.19. Fregolent, Moretto, Paita.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, ai prodotti energetici per usi civili e industriali sottoposti all'accisa di cui all'articolo 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, limitatamente ai soli prodotti energetici per autotrazione di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, si applica per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, l'aliquota IVA del 4 per cento e la corrispondente accisa è ridotta del 40 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo può essere prorogata per un periodo di tre mesi sino al permanere dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, ovvero sino al 31 dicembre 2022. Al fine di migliorare il sistema di controllo INFOIL, i titolari delle strutture di cui all'articolo 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, provvedono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'installazione di contatori quali-quantitativi, sia in ingresso che in uscita dalle strutture medesime ai fini della corretta misurazione dei flussi dei prodotti energetici. La vigilanza sull'attuazione del precedente periodo è demandata al Comando generale della Guardia di finanza che può disporre verifiche anche presso gli operatori del settore della produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti energetici per usi civili ed industriali per autotrazione.

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  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: e degli oneri generali nel settore del gas con le seguenti: , delle accise e degli oneri generali nel settore del gas e dei prodotti energetici per uso civile e industriale.
2.15. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)

  1. Al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet» sono sostituite dalle seguenti: «o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83 milioni di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinati al Ministero della transizione ecologica.
2.016. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione degli oneri di sistema relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di contenere gli oneri delle bollette elettriche mediante riduzione della componente tariffaria ASOS (ex componente A3), le royalty afferenti alla produzione su terraferma di gas naturale, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), sono destinate al finanziamento di nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilati ai sensi del testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT).
2.031. Rizzetto, Lucaselli, Zucconi, De Toma, Rachele Silvestri, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riforma degli oneri generali di sistema)

  1. A decorrere dal secondo trimestre dell'anno 2022 per il finanziamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Fondo per le Energie Rinnovabili. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di finanziare gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
  2. Per il finanziamento del bonus sociale a favore degli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo la cui dotazione, per il periodo 2022-2024, è pari a 670 milioni di euro all'anno. Il bonus è assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» a: «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso tra le diverse tipologie di clienti finali, in misura Pag. 30proporzionale ai prelievi delle diverse tipologie di utenti».
*2.02. Foti, Bignami, Maschio, Butti, Rachele Silvestri, Zucconi, Caiata, De Toma.
*2.012. Gagliardi.
*2.013. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*2.024. Mazzetti, Labriola, Porchietto, Torromino, Cortelazzo, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini, Giacometto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione dell'IVA nelle forniture di energia elettrica)

  1. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la fornitura di energia elettrica per uso di imprese agricole di cui al numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è assoggettata all'aliquota IVA del 5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 17 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
**2.05. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
**2.021. Gastaldi, Viviani, Loss, Golinelli, Manzato, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
**2.03. Ciaburro, Foti, Bignami, Zucconi, Caretta, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.
**2.029. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione dell'IVA nel settore dell'energia elettrica)

  1. Al fine di contenere gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota IVA sull'energia elettrica, è trimestralmente rideterminata in diminuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'ARERA, al fine di garantire un gettito medio trimestrale complessivamente non superiore al gettito derivato nel medesimo trimestre dell'anno precedente a quello in corso per gli stessi prodotti energetici. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
2.08. Moretto, Fregolent, Paita.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure compensative in tema di IVA sui contratti servizio energia)

  1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dal 1° ottobre 2021 al 30 Pag. 31giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*2.020. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*2.026. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le fatture emesse, per i consumi effettivi o stimati del secondo trimestre 2022, relative a prestazioni di servizi rese, nell'ambito di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, per la fornitura ad uso domestico di energia termica derivante da fonte rinnovabile o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
2.04. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Mollicone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per la valorizzazione del settore energetico dei bioliquidi secondo logiche di efficienza e nel rispetto di un principio di economia circolare)

  1. Gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, rispondenti ai criteri dell'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e non più beneficiari di incentivi alla data dell'entrata in vigore dello stesso decreto o in data successiva ma antecedente al 31 dicembre 2028 hanno diritto, fino al 31 dicembre 2030, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ad un contributo atto a compensare la differenza tra i costi, a carico del produttore o comunque del soggetto responsabile, ed i ricavi conseguiti sui mercati dell'energia ed eventualmente sui mercati dei servizi dagli impianti, ovvero garantire l'equilibrio economico finanziario degli impianti stessi.
  2. Nella determinazione dei costi in capo al soggetto responsabile dovranno essere tenuti in considerazione:

   a) costi di approvvigionamento della biomassa sostenibile al lordo degli oneri relativi al trasporto, stoccaggio e accise;

   b) costi di esercizio, comprendenti i costi di manutenzione, oltre a quelli sostenuti per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione, nonché le ecotasse;

   c) ulteriori componenti addizionali nel caso di:

    1) utilizzo di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010;

    2) impianti collocati in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC);

    3) impianti che cedono calore a imprese industriali, agricole e artigiane;

    4) impianti di taglia inferiore a 1 MW.

  3. Il contributo spettante dovrà essere calcolato secondo regole definite da ARERA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed erogato mensilmente dal GSE in forza di apposite convenzioni, verificando annualmente la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. In particolare, il corrispettivo riconosciuto potrà essere delineato assumendo una redditività standard per il comparto e prevedendo rimborsi a favore dell'operatore elettrico nel caso in cui il complesso dei costi Pag. 32e dei ricavi non abbia consentito di traguardare la redditività standard fissata, ovvero restituzioni da parte dell'operatore elettrico stesso nel caso in cui invece il complesso dei costi e dei ricavi abbia superato la redditività standard fissata, secondo un approccio di reintegrazione dei costi di generazione simile a quello disciplinato dagli articoli 63, 64 e 65 della delibera ARERA n. 111/2006.
  4. In entrambi i casi, potranno costituire elementi di merito:

   a) l'utilizzo prevalente di sottoprodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, così come definiti all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 marzo 2010, allargando la misura agli impianti di potenza inferiore a 1 MW;

   b) la cessione di calore utile cogenerato ad imprese industriali, agricole o artigianali;

   c) l'appartenenza a Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), così come definiti dall'Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel e successive modificazioni e integrazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'interno dei quali avvenga la cessione (totale o parziale) dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti.

  5. Per gli impianti ancora beneficiari di incentivi la cui durata di assegnazione si esaurisca successivamente alla data di entrata in vigore della predetta misura, dovrà essere prevista la possibilità di accesso al contributo sopra descritto.
2.019. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: in gravi condizioni di salute inserire le seguenti: certificate dal medico di famiglia o in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
3.9. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 500 milioni.
3.2. Sapia, Vallascas, Vianello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contestualmente ad avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti)

  1. Ai fini di favorire una riduzione dei consumi domestici, promuovendo al contempo il corretto smaltimento degli elettrodomestici obsoleti, attraverso il riciclo, e di promuovere la tutela ambientale e l'economia circolare, è riconosciuta l'erogazione di un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, e contestuale smaltimento degli elettrodomestici obsoleti.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare il 20 per cento del costo dell'elettrodomestico e in ogni caso non può essere superiore a un importo massimo di 100 euro.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2022.
  4. Con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.Pag. 33
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.02. De Toma, Zucconi, Caiata, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Strategia nazionale contro la povertà energetica)

  1. All'articolo 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui al comma 6, è adottata la Strategia Nazionale contro la Povertà Energetica.
   6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis, prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici, al fine di elaborare, a livello nazionale, misure strutturali e di lungo periodo e integrare tutte le azioni in corso e quelle programmate nelle diverse politiche pubbliche per contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno.
   6-quater. Lo schema di Strategia di cui al comma 6-bis, è sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa. Durante l'attuazione della Strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento.».
3.07. Masi, Sut, Deiana, Davide Crippa, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per la fornitura di energia elettrica a favore di clienti domestici economicamente disagiati)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2022, l'equivalente dell'importo riconosciuto automaticamente come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è erogato sotto forma di quota di energia rinnovabile.
  2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), definisce le procedure per le modalità di selezione, su base provinciale, di impianti di nuova costruzione, che non beneficiano di ulteriori incentivi sull'energia prodotta, per l'approvvigionamento con energia elettrica rinnovabile dei soggetti di cui al comma 1, specificando le misure e le condizioni di contratto con i medesimi.
  3. Agli impianti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al comma 2, in grado di soddisfare almeno l'equivalente in kWh del bonus concesso, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), su indicazione del gestore del Sistema informativo integrato – SII, eroga annualmente, per un periodo non superiore a quindici anni, il credito spettante ai clienti di cui al comma 1 e contestualmente cede energia elettrica rinnovabile ai clienti di cui al comma 1 per almeno quindici anni, in detrazione del consumo.
  4. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione del bonus elettrico sotto forma di quota parte di energia rinnovabile, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai chilowattora verdi tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche.
3.08. Davide Crippa, Galizia, Zanichelli.

Pag. 34

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Prelievo straordinario sugli extraprofitti delle aziende energetiche)

  1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale aumento del prezzo del gas per le imprese e i cittadini e considerata la grave crisi sociale ed economica conseguente, il Governo è autorizzato a rendere pubblici i prezzi di acquisto della materia prima gas da parte delle società energetiche operanti sul territorio nazionale e ciò al fine della determinazione degli extraprofitti generati da detti aumenti.
  2. A decorrere dal 31 luglio 2021 e sino al 31 dicembre 2022, è applicato alle società energetiche operanti sul territorio nazionale che commercializzano gas un prelievo pari al 50 per cento, al netto degli oneri di sistema, del valore risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto dello standard metro cubo (Smc) di gas ed il prezzo di vendita finale all'utente domestico o commerciale.
  3. Le risorse ottenute sono destinate a un Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali finalizzato all'erogazione di un bonus energia per un importo pari al 50 per cento della media delle bollette a decorrere dal 31 luglio sino al 31 dicembre 2022 alle famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro, e di un importo pari al 30 per cento alle famiglie con un ISEE fino a 60.000 euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze emana, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, un decreto attuativo della presente norma.
3.09. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Paxia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contributo straordinario a favore degli studenti fuori sede)

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'aumento del costo delle utenze elettriche e del gas, per gli studenti universitari immatricolati presso le università autorizzate e accreditate dal Ministero dell'università e della ricerca, con ISEE, in corso di validità ordinario o corrente, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro, aventi un contratto di locazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e delle ricerca un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, per l'anno 2022 per corrispondere un contributo annuale a fondo perduto pari a 500 euro.
  2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
3.014. Lupi.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017 con le seguenti: A tutte le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GW/h anno.
4.28. Moretto, Fregolent.

  Al comma 1, sostituire le parole: a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 con le seguenti: rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e successive modificazioni.
*4.12. Butti, Foti, Bignami, Maschio, Rachele Silvestri, Zucconi, Caiata, De Toma.
*4.35. Gagliardi.

Pag. 35

*4.41. Pezzopane, Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
*4.47. Sut, Traversi, Masi, Deiana.
*4.49. Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*4.66. Labriola, Mazzetti, Polidori, Torromino, Cortelazzo, Porchietto, Sessa, Casino, Ferraioli, Valentini, Giacometto.

  Al comma 1, dopo le parole: 27 dicembre 2017 aggiungere le seguenti: e alle imprese del settore turistico ricettivo, termale, degli impianti di risalita e a quelle che utilizzano sistemi di teleriscaldamento.
**4.2. Ruffino.
**4.10. Bonomo.
**4.23. Zucconi, De Toma, Caiata.
**4.37. Gagliardi.
**4.65. Cortelazzo, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini, Giacometto.
**4.63. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, dopo le parole: medesimo periodo dell'anno 2019 aggiungere le seguenti: nonché alle imprese del settore turistico ricettivo, termale e degli impianti di risalita che hanno subìto un analogo incremento.
4.38. Scanu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle imprese produttive dell'industria cartaria, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'anno 2022 mediante l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 100 milioni di euro. L'accesso al fondo è subordinato al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e spetta esclusivamente alle attività produttive del settore cartario. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono indicate le disposizioni per l'erogazione del beneficio per le imprese destinatarie.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dei commi 375, 376, 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
4.32. Raduzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, nella medesima forma e percentuale, anche alle imprese che esercitano l'attività di pesca professionale iscritte negli appositi registri istituiti presso le capitanerie di porto, i cui costi di carburante e olio combustibile utilizzato per le imbarcazioni in navigazione, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento di costo superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
*4.19. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*4.24. Zucconi, De Toma, Caiata.
*4.71. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo, Torromino, Pittalis, Cortelazzo, Mazzetti,Pag. 36 Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese che esercitano l'attività di pesca, iscritte negli appositi registri istituiti presso le capitanerie di porto, i cui costi di carburante utilizzato per le imbarcazioni in navigazione, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento di costo superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
4.7. Silvestroni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le imprese agricole il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto in misura pari al 10 per cento.
*4.18. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
*4.76. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì a imprese diverse da quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 per le quali, nel periodo di riferimento, si sono verificate le seguenti condizioni:

   a) hanno utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 1 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 1 gigawattora di energia diversa dall'elettrica o, per le imprese del settore agroalimentare, almeno 0,15 gigawattora/anno di energia elettrica oppure almeno 0,07 gigawattora/anno di energia diversa dall'elettrica;

   b) hanno subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

   c) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività e il valore del fatturato, valutato con cadenza bimestrale, non sia risultato inferiore al 3 per cento del valore del fatturato.

   Ai fini di cui al presente comma, il valore del fatturato è assunto pari al volume di affari relativo al periodo di riferimento come dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
**4.21. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
**4.27. Marco Di Maio, Moretto, Fregolent.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle sole aziende che abbiano effettuato la diagnosi energetica ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e ne abbiano conseguito gli obiettivi.
4.44. Zolezzi, Zanichelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel aggiungere le seguenti: primo e.
*4.6. Foti, Zucconi, De Toma, Butti, Caiata, Rachele Silvestri.
*4.29. Fregolent, Moretto.
*4.36. Gagliardi.
*4.40. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*4.46. Terzoni, Zanichelli.
*4.51. Valbusa, Fiorini, Frassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo,Pag. 37 Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.
*4.55. Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*4.61. Lupi.
*4.67. Mazzetti, Porchietto, Torromino, Cortelazzo, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di energia elettrica, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1 per cento dei ricavi o compensi dichiarati per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per consumi di energia relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente.

  Conseguentemente:

   a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 2-bis;

   b) al comma 4, dopo le parole: per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: e 4.225,9 milioni di euro per l'anno 2023;

   c) all'articolo 5, dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Ai soggetti esercenti attività d'impresa o arti e professioni, diversi da quelli indicati al comma 1, per i quali il costo per consumi di gas naturale, relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, costituisce una percentuale pari o superiore all'1 per cento dei ricavi o compensi dichiarati per il medesimo periodo, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20 per cento della differenza tra il costo per consumi di gas naturale relativo al medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e il corrispondente valore relativo al terzo periodo d'imposta precedente.;

   d) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e al comma 2-bis;

   e) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: e 1.483,8 milioni di euro per l'anno 2023;

   f) all'articolo 42, comma 2, alinea, sostituire le parole: 2.240,6 milioni di euro con le seguenti: 7.950,3 milioni di euro.
**4.25. Zucconi, De Toma, Caiata.
**4.68. Cortelazzo, Porchietto, Mazzetti, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con le seguenti: in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
4.34. Raduzzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e in particolare per le imprese del settore cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati ad operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all'anno, è da applicarsi come Pag. 38vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo. Tale deroga si applica automaticamente agli impianti di cui al periodo precedente senza necessità di comunicazioni aggiuntive. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*4.9. Mollicone.
*4.59. Furgiuele.
*4.72. Mazzetti, Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese agricole non ricomprese nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
**4.14. Foti, Bignami, Zucconi, Ciaburro, Caretta, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.
**4.16. Incerti, Cenni, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
**4.73. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 , dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) impianti di depurazione industriale di cui al codice ATECO 38.2».
4.56. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive ed introduzione dell'opzione dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito per l'utilizzo dello stesso)

  1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del costo, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è altresì subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa di euro 1.200 al netto dell'IVA per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico e per un massimo di potenza elettrica complessiva dell'impianto pari a 1 MW.Pag. 39
  4. I soggetti di cui al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

   b) la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

  5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  7. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite complessivo di 4 miliardi di euro per l'anno 2022.
  8. Ai fini dell'assegnazione delle risorse, i soggetti interessati inviano le domande relative ai progetti d'investimento già autorizzati per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, al Ministero della transizione ecologica, che provvede a valutarne la congruità con quanto stabilito nei commi precedenti. Le domande sono registrate, attraverso procedure a sportello con cadenza trimestrale, e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione e alle risorse assegnate fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  9. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, secondo quanto stabilito nei Pag. 40commi precedenti, le modalità di presentazione delle domande ai fini della richiesta del beneficio, le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi incentivi.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 4.000 milioni per l'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4.04. Fraccaro, Nardi, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Intervento sull'accisa per l'energia elettrica e termica da grassi animali)

  1. In via sperimentale, per sostenere una maggiore autonomia energetica delle aziende energivore, incrementando e incentivando le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, per l'anno 2022 i prodotti energetici derivanti dai grassi animali non modificati chimicamente di cui ai codici 1516 e 1518 richiamati dall'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esenti dal versamento dell'accisa.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.510.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4.06. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Gallinella.

ART. 5.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a forte consumo di gas naturale;.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Ai fini del presente articolo, sono ammesse al contributo straordinario di cui al comma 1 le imprese rientranti negli allegati 3 e 5 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/1.
*5.5. Rachele Silvestri, Foti, Bignami, Maschio, Butti, Zucconi, Caiata, De Toma.
*5.19. Gagliardi.
*5.21. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*5.26. Sut, Traversi, Masi, Deiana, Zanichelli.
*5.28. Fiorini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*5.37. Labriola, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Ferraioli, Sessa, Casino, Polidori, Valentini.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 15 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento e le parole: nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 2022;

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito di imposta di cui al primo periodo è riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale, considerando anche il consumo di gas per l'autoproduzione di energia elettrica, fino all'assegnazione dei volumi di Pag. 41gas di cui all'articolo 16, comma 5, ai clienti industriali nei quantitativi di cui al comma 2 del citato articolo 16;

   b) al comma 4, sostituire le parole: valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: valutati in 1.600 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022.
**5.7. Foti, Bignami, Butti, Rachele Silvestri.
**5.15. Moretto, Fregolent.
**5.20. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
**5.23. Deiana, Sut, Terzoni.
**5.34. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**5.40. Porchietto, Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Torromino, Polidori, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari al 15 per cento della spesa sostenuta con le seguenti: pari al 20 per cento della spesa sostenuta.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 522,2 milioni con le seguenti: 548,31 milioni.
5.35. Lupi.

  Al comma 1, sostituire le parole: nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 con le seguenti: negli anni 2022 e 2023.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42 con le seguenti: si provvede, quanto a 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 1077,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
5.27. Fiorini, Valbusa, Frassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.

  Al comma 2, dopo le parole: 8 gennaio 2022 inserire le seguenti: , nonché quella che opera nel settore del turismo identificato dal codice ATECO 55.10.00 (Alberghi) e nel settore del teleriscaldamento identificato dal codice ATECO 35.30,.
5.3. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono escluse dal credito d'imposta di cui al comma 1 le imprese operanti nei settori indicati nell'allegato 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, elencati nell'allegato C al presente decreto.

  Conseguentemente, al presente decreto aggiungere il seguente allegato:

ALLEGATO C

(Articolo 5, comma 3-bis)

   NACE

   Classificazione Ateco

  06.10

   Estrazione di petrolio greggio

  06.20

   Estrazione di gas naturale

Pag. 42

  14.20

   Confezione di articoli in pelliccia

  19.10

   Fabbricazione di prodotti di cokeria

  19.20

   Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

  20.11

   Fabbricazione di gas industriali

  22.22

   Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

  24.26

   Trattamento dei combustibili nucleari

  24.51

   Fusione di ghisa

  24.52

   Fusione di acciaio

  25.40

   Fabbricazione di armi e munizioni

  30.40

   Fabbricazione di veicoli militari da combattimento

5.1. Vianello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riduzione delle accise sulla benzina, benzina con piombo e gasolio)

  1. Nel periodo dal 20 marzo 2022 al 20 luglio 2022 sono ridotte nella misura del 50 per cento l'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel caso in cui i predetti prodotti siano utilizzati come carburante per autotrazione o come combustibile per riscaldamento.
5.01. Baratto, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Riduzione delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio)

  1. Fino al 30 luglio 2022 le accise sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio, di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, sono ridotte nella misura del 50 per cento nel caso in cui i predetti prodotti siano utilizzati come carburante per autotrazione o come combustibile per riscaldamento.
5.06. Ruffino, Angiola.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Contenimento dei prezzi dei carburanti e dei combustibili)

  1. Nel periodo dal 20 marzo 2022 al 20 luglio 2022, il prezzo al dettaglio dei prodotti di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è stabilito nella misura massima di 1.724,25 euro/1.000 litri per la benzina, 1.589,30 euro/1.000 litri per il gasolio auto, 821,36 euro/1.000 litri per il GPL, 1.386,36 euro/1.000 litri per il gasolio da riscaldamento, 899,03 euro/1.000 kg per O.C. fluido BTZ, 593,93 euro/1.000 kg per O.C. denso BTZ.
5.02. Baratto, Ruffino.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure di sostegno alle PMI per far fronte agli aumenti del prezzo dell'energia)

  1. Al fine di contrastare la grave crisi economica e sociale causata dall'aumento Pag. 43dei prezzi dell'energia e del gas, le PMI possono compensare i maggiori oneri sostenuti per il costo dell'energia elettrica e del gas, calcolati a partire dalla data del 1° settembre 2021, con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione mediante cessione degli stessi alle aziende fornitrici dei servizi energetici, cedibili dai medesimi ad altri soggetti compresi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Il Ministero dell'economia e delle finanze emana entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto un decreto attuativo della presente norma.
5.04. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Paxia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Credito d'imposta a favore delle comunità energetiche costituite in forma cooperativa)

  1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024 e nel limite di 50 milioni di euro per anno alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa in cui sia presente almeno un ente religioso è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
5.07. Fassina, Timbro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme a favore delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, l'impresa che vanta crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a fronte di somministrazioni, forniture e appalti può trasformare tali crediti in crediti d'imposta.
  2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in forma non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Pag. 44legge di conversione del presente decreto sono previste le modalità, le procedure ed i termini per l'attuazione del presente articolo.
5.08. Fassina, Timbro.

ART. 6.

  Al comma 3, sostituire le parole: di ultima generazione Euro VI/D con le seguenti: Euro V e VI.
*6.24. Tombolato, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.45. Pentangelo, Porchietto.

  Al comma 3, dopo le parole: bassissime emissioni inquinanti, aggiungere le seguenti: nonché con mezzi di trasporto Euro VI/A, Euro VI/B, Euro IV/C ed Euro V,

  Conseguentemente al medesimo comma 3, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento.
**6.2. De Micheli, Gariglio, Casu, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.
**6.5. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri.
**6.25. Tombolato, Donina, Maccanti, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, le parole: «entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese di riferimento».
6.19. Grippa, Iorio, Masi, Del Sesto, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Raffa, Serritella, Traversi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: a metano liquefatto aggiungere le seguenti: e compresso.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 30 milioni;

   b) al medesimo comma 5, primo periodo, dopo le parole: gas naturale liquefatto aggiungere le seguenti: e compresso;

   c) sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 84,6, milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, per 79,6 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, per i restanti 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.1. Morgoni, Morani.
*6.11. Moretto, Fregolent.
*6.30. Benamati.
*6.32. Cortelazzo, Mazzetti, Porchietto, Labriola, Torromino, Ferraioli, Sessa, Casino, Polidori, Valentini.
*6.35. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Pag. 45

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. Al fine di contenere gli aumenti eccezionali dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota IVA sulla benzina, sulla benzina senza piombo, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto usati come carburante, è trimestralmente rideterminata in diminuzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di garantire un gettito medio trimestrale complessivamente non superiore al gettito derivato nel medesimo trimestre dell'anno precedente a quello in corso per gli stessi prodotti energetici.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della mobilità.
6.8. Fregolent, Moretto, Paita.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per il contrasto dell'aumento del costo dei carburanti)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2022, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative a benzina e benzina con piombo, gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti usati come carburante e gas naturale per autotrazione sono ridotte del venticinque per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
6.082. Lupi.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al protrarsi della situazione di emergenza e comunque fino al 31 dicembre 2022, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:

   a) benzina e benzina con piombo: euro 0,0 per mille litri;

   b) gasolio usato come carburante: euro 0,0 per mille litri.
6.015. Silvestroni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Dal 1° aprile 2022 ogni maggior introito fiscale derivante dell'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.
6.032. Osnato.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo a sostegno della diffusione della mobilità elettrica nell'ambito privato)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutturePag. 46 per la ricarica di veicoli elettrici nell'ambito privato.
  2. Il 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 50 per cento delle spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sostenute dal contribuente, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW; la spesa massima ammissibile è calcolata in 2500 euro per infrastruttura di ricarica. Il contributo di cui al precedente periodo è richiesto dal contribuente, ovvero dalle persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che forniscono e installano l'infrastruttura di ricarica, che lo anticipano al contribuente sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Il restante 30 per cento delle risorse del Fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento delle spese documentate e sostenute da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) relative a lavori di predisposizione dell'impianto elettrico condominiale finalizzati all'installazione di punti di ricarica individuale o condivisa in condomini, tramite nuova attivazione di un unico punto di consegna (POD) a servizio dei singoli punti di ricarica, ivi inclusi i costi sostenuti per le pratiche di progettazione e prestazioni professionali connesse all'intervento, la spesa massima ammissibile è calcolata in 10.000 euro per condominio.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 2. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, 115 milioni di euro per il 2023 e 120 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6.0108. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori misure a sostegno delle imprese esercenti attività di autotrasporto)

  1. Al fine di calmierare il costo del carburante per i per i mezzi di trasporto impiegati, alle imprese esercenti attività di autotrasporto merci per conto di terzi è riconosciuto, per il terzo e quarto trimestre 2022, uno sconto di 0,50 centesimi al litro, per ciascuno trimestre, quale ulteriore ristoro derivante dall'aumento dei prezzi del gasolio commerciale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato «Fondo di solidarietà per l'aumento dei prezzi del gasolio commerciale per l'autotrasporto» con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. L'istanza è presentata dalle imprese di cui al comma 1 all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente, che, con proprio provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta e all'effettuazione dei controlli e provvede a validare il diritto al rimborso e all'emissione di voucher di pari importo.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.Pag. 47
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il terzo e quarto trimestre dell'anno 2022, si provvede:

   a) nel limite di 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) nel limite 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) nel limite di 370 milioni di euro mediante compensazione tra sconto rimborsato e maggior gettito derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prezzi del gasolio commerciale.
6.069. Rixi, Maccanti, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Morrone, Raffaelli, Bubisutti, Panizzut, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Ulteriori misure a sostegno dei mezzi di trasporto impiegati nelle attività di agricoltura e pesca)

  1. Al fine di calmierare il costo del carburante per le macchine agricole e per i mezzi di trasporto impiegati per la pesca, ai soggetti esercenti le medesime attività è riconosciuto, per il terzo e quarto trimestre 2022, uno sconto di 0,50 centesimi al litro per ciascuno trimestre, quale ristoro derivante dall'aumento dei prezzi del gasolio. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato «Fondo di solidarietà per l'aumento dei prezzi del gasolio per le attività di pesca e agricoltura» con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. L'istanza è presentata dalle imprese di cui al comma 1 all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente, che, con proprio provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta e all'effettuazione dei controlli e provvede a validare il diritto al rimborso e all'emissione di voucher di pari importo.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il terzo e quarto trimestre dell'anno 2022, si provvede:

   a) nel limite di 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) nel limite 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) nel limite di 370 milioni di euro mediante compensazione tra sconto rimborsato e maggior gettito derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui prezzi del gasolio commerciale.
6.070. Rixi, Viviani, Maccanti, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Binelli, Andreuzza,Pag. 48 Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a «Euro VI», di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia «Euro VI», è riconosciuto, per l'anno 2022, un credito d'imposta pari:

   a) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di un veicolo di categoria M2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

   b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

   c) al 25 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oltre la spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.014. Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*6.027. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.
*6.054. Masi, Grippa, Manzo, Ficara, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Liuzzi, Raffa, Scagliusi, Serritella, Traversi.

Pag. 49

*6.078. Maccanti, Rixi, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.089. Giacomoni, Cortelazzo, Porchietto, Mazzetti, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.
*6.098. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto merci)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del predetto carburante consumato nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.061. Traversi, Sut, Masi, Deiana.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese a partire da quelle aventi massa complessiva a pieno carico di 35 Pag. 50quintali aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, è riconosciuto per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento del prezzo industriale del gasolio al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture di acquisto.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui al comma 5-ter si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
6.0110. Vietina.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione nel settore dell'autotrasporto e di incentivarne la sostenibilità di esercizio, alle imprese attive sul territorio italiano che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità e alimentazione alternativa, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ed entro il limite complessivo di spesa di 25 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  2. Per le medesime finalità, alle imprese di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per gli anni 2023 e 2024 e nella misura del 10 per cento per gli anni 2025 e 2026 del costo di acquisto di biocarburante utilizzato in purezza, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dell'accisa, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del beneficio di cui Pag. 51al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
6.083. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto persone)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ad imprese, artigiani e lavoratori autonomi, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività di trasporto persone, quali il servizio taxi, il servizio di noleggio con conducente e il trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei predetti carburanti consumati nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.
*6.012. Gariglio, De Micheli, Casu, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro, Cantini, Pezzopane.
*6.020. Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese del settore dell'autotrasporto persone)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, alle imprese, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, operanti nel settore dell'autotrasporto ed esercenti attività di trasporto persone, a mezzo taxi, noleggio con conducente a mezzo autovetture e noleggio con conducente a mezzo autobus, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di Pag. 52200 milioni di euro e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei predetti carburante consumati nel primo semestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, avuto riguardo al prezzo industriale del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 42.
**6.023. Butti, Foti, Bignami, Maschio, Rachele Silvestri, Zucconi, Caiata, De Toma.
**6.050. Gagliardi.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi in favore del trasporto passeggeri con autobus)

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gasolio per autotrazione, alle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, iscritte al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura di 0,20 euro per ogni litro di gasolio consumato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per lo svolgimento dell'attività di trasporto.
  2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro 30 giorni Pag. 53dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.010. Gariglio, Ubaldo Pagano, Casu, Bruno Bossio, Pizzetti, Andrea Romano, Cantini, Del Basso De Caro.
*6.021. Gemmato, Zucconi, Silvestroni, Lucaselli.
*6.063. Tateo, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.0105. Pentangelo, Sarro.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Credito d'imposta per acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

  1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente Pag. 54riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.056. Masi, Grippa, Manzo, Ficara.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.
  2. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.08. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
*6.030. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.
*6.046. Gagliardi.
*6.074. Valbusa, Maccanti, Rixi, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Vallotto.
*6.086. Vallascas.
*6.095. Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Labriola, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Per la fornitura di carburante e di energia elettrica utilizzati per la produzione dei servizi di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le aziende affidatarie, anche di natura non pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale.
**6.07. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
**6.029. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.
**6.045. Gagliardi.
**6.073. Maccanti, Rixi, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
**6.085. Vallascas.
**6.094. Cortelazzo, Mazzetti, Polidori, Labriola, Torromino, Porchietto, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Interventi in favore del trasporto via acqua)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, per le medesime finalità, si applicano anchePag. 55 al trasporto di merci e persone via acqua.
6.067. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 7.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai soggetti che gestiscono centri natatori ad uso pubblico.
7.10. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alle associazioni e società sportive dilettantistiche fino a 3 milioni di fatturato annuo è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta a compensazione dei maggiori costi sostenuti per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Incremento del Fondo unico con la seguente: Disposizioni.
7.5. Caiata, Zucconi, De Toma.

  Al comma 3, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.809,53 milioni;

   b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 290 milioni.
7.11. Rospi, Sozzani, Polidori, Porchietto, Sessa, Torromino.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, la sospensione dei termini di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata fino al 31 agosto 2022.
  3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 settembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi ai mesi di dicembre devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento con le seguenti: Misure in favore.
7.7. Rossi, Di Giorgi, Lattanzio, Lotti, Nitti, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino.

ART. 8.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 2, lettera n), dopo la parola: «investimenti» sono inserite le seguenti: «anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici altamente innovativi,Pag. 56 sistemi di accumulo ad essi abbinati e interventi di efficientamento energetico,».
8.21. Fraccaro, Zanichelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 14-septies», sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente,

   a) al medesimo comma 1, lettera b) sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022;

   b) aggiungere in fine il seguente comma: 1-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
8.16. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 14-septies», sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: Fino al 30 giugno 2022 con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2022.
8.4. Rachele Silvestri, Foti, Butti, De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole: «80 per cento.» sono inserite le seguenti: «Fino al 30 giugno 2022, sulle garanzie rilasciate a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia, è riconosciuta la percentuale di copertura del 90 per cento. A queste ultime operazioni, il soggetto richiedente, nel caso di garanzia diretta, applica un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento.».
*8.28. Cortelazzo, Labriola, Porchietto, Polidori, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Giacometto.
*8.23. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*8.24. Benamati.
*8.15. Moretto, Fregolent.
*8.14. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis). All'articolo 13 dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno delle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti anche ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.».
**8.5. Caretta, Foti, Bignami, Zucconi, Ciaburro, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, De Toma.
**8.9. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.
**8.18. Gallinella, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Galizia.
**8.25. Golinelli, Viviani, Loss, Gastaldi, Manzato, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
**8.31. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

Pag. 57

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: «clienti finali domestici», con le seguenti: «clienti finali domestici e non domestici».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ulteriori misure.
8.33. Labriola, Polidori, Torromino, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, può rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie dirette o controgarantendo banche nazionali ed estere, anche in favore del gestore del mercato elettrico nell'interesse degli operatori del mercato all'ingrosso di energia elettrica e gas.
8.29. Anna Lisa Baroni, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

  1. In via eccezionale, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili agli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventisei settimane fruibili fino al 30 giugno 2022.
  2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, comma 2, e 30, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  3. I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. Il periodo di integrazione salariale di cui al comma 1 non rileva ai fini dei limiti di cui agli articoli 4, 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
8.04. Caiata, Zucconi, De Toma.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Accesso al Fondo di garanzia SACE delle CER)

  1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della transizione ecologica, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito all'attuazione della presente disposizione.
8.014. Sut, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Contributi per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione europea denominatoPag. 58 «Emissioni zero entro il 2050» e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero delle transizione ecologica è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute, per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030, con una dotazione, che costituisce limite di spesa, di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
  2. Alle risorse del fondo di cui al comma 1 possono accedere le pubbliche amministrazioni, le persone fisiche e le piccole e medie imprese situate nei comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, e fino a 100.000 abitanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo e per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
  4. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata e tempestiva informazione in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  5. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Ai relativi oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.015. D'Ippolito.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

  1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il «Fondo Rinnovabili PMI».
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 500 milioni di euro e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
  3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
  5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, Pag. 59paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi secondo una procedura a sportello. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  8. Agli oneri derivanti dalla misura si provvede mediante il trasferimento di una quota pari a 470 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e mediante il trasferimento di una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse del Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
8.016. Masi, Sut, Traversi, Deiana, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per il risparmio energetico)

  1. Per far fronte alla crescita dei costi dell'energia elettrica, è fatto obbligo agli enti locali per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2022, di provvedere alla riduzione del 40 per cento dell'uso della pubblica illuminazione, nonché di vietare l'utilizzo di insegne, scritte pubblicitarie luminose e di vetrine illuminate dopo le ore 20. Sono esclusi da tale divieto gli esercizi aperti al pubblico autorizzati a svolgere la propria attività dopo le ore 20.
8.012. Lombardo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure per favorire il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 tramite il prolungamento del lavoro agile)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della necessità di contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché di riduzione delle emissioni di CO2, il termine per la rimodulazione del lavoro agile, già fissato al 31 marzo 2022, è prorogato al 31 dicembre 2022, sia per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sia per i dipendenti del settore privato.
8.017. Alaimo, Giarrizzo, Elisa Tripodi, Barzotti, Zanichelli.

ART. 9.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Fatti salvi l'articolo 6-bis e il comma 5 dell'articolo 7-bis, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, sono disciplinati come segue:

   a) impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente. Per opere su aree non nella disponibilità del proponente, ivi incluse le opere di connessionePag. 60 alla rete, si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS), con deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 2, riguardo alla proprietà o disponibilità delle aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse. Il proponente può optare per la PAS per l'intero intervento;

   b) impianti di potenza superiore a 1 e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata, con la medesima deroga di cui alla lettera a).

   c) impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l'autorizzazione unica.

   2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a).
   2-quater. Le opere per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, ivi inclusi i sistemi di accumulo, che acquisiscono il titolo autorizzativo ai sensi del comma 2-bis, sono qualificate come opere di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.
   2-quinquies. Ai fini di quanto disposto ai commi da 2-bis a 2-quater, la potenza richiamata al comma 2-bis, lettere a), b) e c), è riferita allo stato conseguente all'intervento.».

  01-bis. Le disposizioni dei commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come introdotte dal comma 1-bis, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  01-ter. All'Articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021, al comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera: «e-bis) l'accesso agli incentivi non può essere precluso a impianti in area classificate come idonee ai sensi dell'articolo 20, ivi incluse le aree classificate idonee dal comma 8».
  01-quater. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, alla lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28» sono aggiunte le seguenti: «nonché, per il solo solare fotovoltaico, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata, o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui all'articolo 20 comma 8 lettera d-bis, sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico.».
  01-quinquies. Al medesimo articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, sono aggiunte in fine le seguenti lettere:

   «d) esclusivamente per il fotovoltaico, anche con moduli a terra;

   d-bis) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, ivi inclusi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere e impianti fotovoltaici in esercizio;

   d-ter) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti all'articolo 268, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

   d-quater) le aree anche qualora classificate agricole, adiacenti ad autostrade, e comunque collocata a una distanza non superiore a 300 metri dalle stesse, previo parere favorevole del gestore delle medesime infrastrutture acquisito dal proponente l'impianto;

   d-quinquies) i siti degli impianti eolici, come definiti all'articolo 6, comma 3-bis;

   d-sexies) anche ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura 2, componente 2, investimento 1.2 (promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), le aree classificate agricole che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Pag. 61disposizione, i comuni individuano, come di trascurabile interesse per l'agricoltura e la pastorizia, dandone comunicazione alla regione e al Ministero della transizione ecologica;

   d-septies) senza necessità di variazione della destinazione urbanistica, le aree ricadenti nelle zone territoriali omogenee c) e d) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, che, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della disciplina della predetta classificazione, risultano inutilizzate e per le quali non siano presentate richieste di approvazione di piani attuativi o interventi edilizi entro il 31 dicembre 2022, fermo restando che i comuni possono stabilire un limite massimo di utilizzo delle aree industriali per impianti a fonte rinnovabile pari al 35 per cento delle stesse.».
9.73. Masi, Sut, Chiazzese, Zanichelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01) all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, a livello nazionale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica la cui proposizione comporta l'automatica sospensione dei termini di inizio e fine lavori sino all'emissione della relativa autorizzazione unica dell'intervento di modifica sostanziale. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata ad ospitare gli impianti stessi, a prescindere dalla potenza elettrica risultante. Rientrano nella presente ipotesi gli interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto dei medesimi e degli altri componenti, anche mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio nonché una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini. Non sono sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, in quanto costituenti varianti non sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti eolici, anche se non ancora realizzati, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro Pag. 62diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. Per quanto riguarda l'area occupata dalle opere di connessione, la stessa può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di connessione per garantire l'immissione in rete della nuova potenza. Resta inteso che le nuove aree necessarie alle opere di connessione non dovranno essere soggette a vincoli paesaggistici. L'assenza di vincoli paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione asseverata da allegarsi alla richiesta di PAS. Le aree contermini non rilevano ai presenti fini.»;

   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

    «3-bis Per “sito dell'impianto eolico” si intende:

     1) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondati per eccesso;

     2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni.»;

   c) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

    «3-quater) Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende il prodotto tra all'altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente ed il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore d2 e dell'aerogeneratore esistente d1: h2=h1*(d2/d1)».
*9.14. Muroni.
*9.47. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*9.60. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*9.77. Masi, Sut, Chiazzese.
*9.96. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*9.122. Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiunto, infine il seguente periodo: «Nel caso in cui la modifica non sostanziale determini un incremento della potenza installata e la necessità di realizzazione di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area già occupata, queste ultime sono autorizzate mediante la medesima procedura semplificata applicabile all'intervento non sostanziale di cui all'articolo 6-bis».
**9.117. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
**9.64. Braga, Pellicani, Benamati, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
**9.70. Sut.

Pag. 63

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono aggiunte le seguenti: «e, in deroga alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici, delle relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica dei predetti impianti».
9.21. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente «Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1-quater del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale»;

   b) all'articolo 6-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente:

   a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6 comma 9-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleghi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010;

   b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

   c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto»;.
9.42. Fregolent, Moretto.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 6 comma 9-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo le parole: «impianti fotovoltaici» ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie,».
*9.15. Muroni.
*9.75. Masi, Sut, Chiazzese, Zanichelli.
*9.44. Fregolent, Moretto.
*9.102. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti Pag. 64parole: «, nonché l'utilizzazione di potenza sino a 1 MW all'ora dell'impianto eolico costituito da una sola pala, anche se l'autorizzazione preveda una potenza inferiore».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: per l'installazione inserire le seguenti e lo sfruttamento.
9.38. Moretto, Fregolent.

  Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: di impianti solari fotovoltaici, inserire le seguenti: con elettrolizzatori, stoccaggio di idrogeno e fuel cell.
9.104. Lupi.

  Al comma 1, capoverso comma 5, sostituire le parole: delle opere con le seguenti: di tutte le opere.

  Conseguentemente:

   a) dopo la parola: pertinenze, inserire le seguenti: compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, strutture e manufatti che si rendessero necessari;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rientrano nell'ambito delle manutenzioni ordinarie anche gli interventi di rifacimento parziale o totale delle coperture di tutti gli immobili di qualunque categoria e tipo, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento di coperture in amianto, abbinate all'installazione di impianti fotovoltaici e termici, non necessitando tali interventi di alcuna ulteriore autorizzazione di qualsiasi tipo fatta eccezione per quegli immobili di cui al citato articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.
9.129. Pastorino, Timbro.

  Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: nonché nelle relative pertinenze, aggiungere le seguenti: nonché su strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici.
9.111. Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Giacometto.

  Al comma 1, capoverso comma 5, dopo le parole: nonché delle relative pertinenze aggiungere le seguenti: o anche in assenza di preesistenti strutture e manufatti fuori terra.
*9.110. Mazzetti, Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Labriola, Polidori, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*9.36. Zucconi, De Toma, Caiata.
*9.50. Gagliardi.
*9.53. Scanu.
*9.105. Ruffino, Angiola.
*9.107. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
*9.20. Bonomo.
*9.3. Ruffino.

  Al comma 1, capoverso comma 5, sostituire le parole: lettere b) e c) con le seguenti: lettera b).

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il primo periodo del presente comma si applica anche agli impianti solari fotovoltaici e termici che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, limitatamente nei casi in cui i panelli sono integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, nonché di colore e forma compatibili a quelli della copertura.
9.100. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Pag. 65Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Bisa, Racchella, Picchi, Manzato.

  Al comma 1, sostituire le parole: lettere b) e c) con le seguenti: lettera b).
*9.35. Zucconi, De Toma, Caiata.
*9.49. Gagliardi.
*9.52. Scanu.
*9.106. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso comma 5, sopprimere le parole: , individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice,.
**9.4. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.
**9.126. Bond, Spena, Caon, Sandra Savino, Cortelazzo.

  Al comma 1, capoverso comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; decorsi inutilmente i termini per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque all'autorizzazione della domanda.
9.22. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali qualora contrastanti.
*9.23. Foti, Butti, Rachele Silvestri.
*9.51. Gagliardi.
*9.54. Scanu.
*9.57. Pezzopane, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
*9.68. Terzoni, Sut.
*9.98. Lucchini, Rixi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*9.103. Lupi.
*9.112. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Labriola, Porchietto, Polidori, Torromino, Casino, Sessa, Valentini, Ferraioli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i progetti di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per i quali sia stato avviato il procedimento per il conseguimento del provvedimento di verifica di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale o di procedimento unico ambientale o di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio nonché delle relative opere necessarie alla connessione alla rete elettrica nazionale o il procedimento di concessione di derivazione d'acqua o più dei predetti procedimenti per i quali siano già decorsi i termini di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per la conclusione del relativo procedimento, da computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni, sono da considerarsi conclusi positivamente in deroga al comma 2-quater dell'articolo 20 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e, pertanto, i relativi provvedimenti sono assentiti. I provvedimenti autorizzativi e concessori ottenuti a causa del mancato rispetto dei termini hanno durata di anni 30 ed in mancanza di rinnovo da parte delle amministrazioni competenti gli impianti realizzati in forza delle medesime devono essere rimossi dopo 30 anni.
  1-ter. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

   «9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competentePag. 66 al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW senza che possa rilevare l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti».

  1-quater. Al fine di conseguire celermente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi) e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto ministeriale da emanarsi sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato regioni ed enti locali, aggiorna il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017.
  1-quinquies. La revisione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-quater deve prevedere la conversione entro il 2026 degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale, mediante Piani di investimenti comprensivi delle reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022.
  1-sexies. Al fine di conseguire i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi), alle isole di cui all'allegato 1, colonna A del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017, dopo «Capri» è aggiunta «Giannutri», come territorio del comune dell'Isola del Giglio.
9.130. Pastorino, Timbro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di conseguire celermente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi) e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto ministeriale da emanarsi sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato regioni ed enti locali, aggiorna il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017.
  1-ter. La revisione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 di cui al comma 2 deve prevedere la conversione entro il 2026 degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale, mediante Piani di investimenti comprensivi delle reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica entro il 31 dicembre 2022 e agli enti locali competenti.
  1-quater. Al fine di conseguire i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), ComponentePag. 67 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi), alle isole di cui all'allegato 1, colonna A del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017, dopo «Capri» è aggiunta «Giannutri», come territorio del comune dell'Isola del Giglio.
*9.79. Terzoni, Sut, Zanichelli.
*9.128. Pella, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Labriola, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*9.56. Gagliardi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. È consentito l'accesso alle risorse di cui al Fondo per l'efficientamento energetico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014 per gli interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete pubblica istallati su edifici pubblici o privati, qualora gli stessi coprano almeno il 150 per cento dei consumi. L'intervento di realizzazione degli impianti è finanziato nella misura del 100 per cento qualora ricorrano le condizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, esclusivamente nel caso in cui il titolare dell'impianto ceda a titolo gratuito alle entrate del bilancio dello stato, gli eventuali ricavi percepiti al netto dei consumi nei primi cinque anni a decorrere dalla messa in esercizio dell'impianto. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100 per cento dei costi ammissibili. I proventi di cui al presente comma sono destinati ad un fondo costituito presso il Ministero della transizione ecologica finalizzato al finanziamento di interventi per la realizzazione degli impianti ad energia rinnovabile da installarsi in spazi pubblici senza consumo di suolo. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento di gestione del fondo.
9.80. Penna, Maraia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9.83. Paolo Nicolò Romano, Romaniello, Dori, Siragusa, Paxia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) gli interventi e le opere di cui alle voci B.8 nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice, a condizione che il progetto risulti conforme alle specifiche prescrizioni di tutela e fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del Codice.».
9.66. Barbuto, Grippa, Deiana.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'allegato A, punto A.6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente,Pag. 68 per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici»;

   b) all'allegato B, punto B.8, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», è aggiunto il seguente periodo: «e non rientranti tra le fattispecie di cui al punto A.6 dell'allegato A»;

   c) l'ultimo periodo del medesimo punto B.8 è soppresso.
9.24. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nei centri e nuclei storici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione di pannelli solari a servizio di edifici non vincolati non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici.
  1-ter. Al punto A.6, dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
*9.8. Muroni, Fioramonti, Tasso.
*9.61. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*9.74. Chiazzese, Masi, Sut.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di progetti volti a ridurre l'inquinamento ambientale nelle aree portuali, l'energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto si considera, in analogia con quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 per le attività di ricarica dei veicoli elettrici, una componente del più ampio servizio erogato dall'operatore che si qualifica come cliente finale dell'energia elettrica erogata alle navi.
**9.7. Vianello.
**9.34. Zucconi, Silvestroni, De Toma, Caiata.
**9.88. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, lettera b) del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: «autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, secondo le disposizioni di cui al comma 2-ter».
*9.29. Zucconi, De Toma, Caiata.
*9.84. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 30, del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, come convertito in legge dalla legge 29 giugno 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 2, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «e di valutazione ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle opere connesse ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, anche in itinere, ai sensi Pag. 69del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli interventi di adeguamento stradale e di installazione di cavi interrati.»

  1-ter. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), dopo le parole «impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW» sono aggiunte le seguenti «Resta ferma la facoltà del proponente di optare per la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale presso le Regioni o le Province autonome».
9.63. Braga, Pellicani, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:

   «2-sexies. Qualora, in pendenza di un procedimento di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, intervenga una modifica progettuale consistente nell'inserimento di un impianto di accumulo elettrochimico, tale modifica non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse le valutazioni ambientali».
9.30. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2021, n. 108, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «e di valutazione ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
*9.89. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*9.40. Moretto, Fregolent.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle opere connesse ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli interventi di adeguamento stradale e di installazione di cavi interrati.».
**9.41. Moretto, Fregolent.
**9.124. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
**9.90. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,».
9.1. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Paxia.

Pag. 70

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 è soppresso.
9.55. Scanu, Vietina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 comma 9-bis, lettera e), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea la parola: «installati», è sostituita dalle seguenti: «installate pompe di calore a gas o»;

   b) al punto iii), dopo la parola: «installare» sono aggiunte le seguenti: «pompe di calore a gas o» e, al medesimo punto iii), le parole: «e pompe di calore il cui rendimento sia» sono sostituite dalle seguenti: «e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento».
9.67. Terzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2022».
9.120. Timbro, Bersani, Fornaro, Stumpo.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di agevolare l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
  2. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.17. Morassut, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
*9.131. Bellachioma, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*9.134. Moretto, Fregolent.
*9.135. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo» sono soppresse.
**9.82. Masi, Lucchini, Benamati, Cortelazzo, Moretto, Gagliardi, Bersani, Plangger, Terzoni, Binelli, Pellicani, Torromino, Fregolent, Scanu, Timbro, Zanichelli.
**9.136. Scanu, D'Ettore.
**9.137. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Paxia.

Pag. 71

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi.
9.133. Comaroli, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi in favore degli automobilisti)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei carburanti dovuti alla guerra in atto tra la Russia e l'Ucraina, ai prodotti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, identificati ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come carburante per motori non si applicano le relative accise dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
9.01. Menga.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

  1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera b-bis), aggiungere le seguenti:

   «b-ter) per l'acquisto e la posa in opera su edifici esistenti di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;

   b-quater) la detrazione di cui alla lettera b-ter) è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici oggetto della detrazione, fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo»;

   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-bis.1. La detrazione di cui al comma 2, lettere b-ter) e b-quater), è subordinata alla cessione dell'energia prodotta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), prevista dall'articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a complessivi 50 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
9.04. Aprile.

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  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Piano straordinario di interventi in campo energetico e nomina Commissario straordinario)

  1. Considerata l'attuale situazione di crisi energetica e la necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento, anche nel lungo termine, degli effetti degli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'autorizzazione, in via d'urgenza, entro il 30 giugno 2022, di almeno 60 GW di impianti a fonte rinnovabile da realizzare entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuati i criteri di selezione dei progetti da autorizzare.
  3. Con uno o più decreti il Ministero della transizione ecologica potrà individuare altre tipologie di interventi rispetto ai quali il Commissario straordinario potrà esercitare i medesimi poteri in deroga.
  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, un sub-commissario per ogni regione, che può essere individuato sia nella figura del Presidente di regione che di un assessore.
  5. I soggetti interessati possono presentare propri progetti anche già oggetto di richiesta di autorizzazione, ed i cui procedimenti non siano conclusi al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità che saranno previste con il decreto di nomina del Commissario straordinario.
  6. L'autorizzazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, o dei sub-commissari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono fissati in trenta giorni, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorsi i predetti termini, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Tutti i suddetti pareri non sono vincolanti.
  7. Ai fini della celere conclusione dei processi autorizzativi, il Commissario straordinario e i subcommissari operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione dei progetti, il Commissario straordinario e i subcommissari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di realizzazione degli impianti, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
  8. Il Commissario straordinario, attraverso i subcommissari e le rispettive strutturePag. 73 regionali, monitora la realizzazione degli impianti autorizzati che dovranno essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo. Il Commissario straordinario trasmette, ogni sei mesi, al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti e della relativa realizzazione.
  9. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1 nella misura di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale della Commissione VIA-VAS e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
  10. I subcommissari, nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo, si avvalgono delle strutture regionali competenti in materia di politiche energetiche e ambientali.
  11. Il Commissario straordinario può avvalersi direttamente anche delle strutture regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui al comma 10.
9.06. Muroni, Fioramonti, Tasso.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Credito d'imposta per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive)

  1. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti per l'installazione di impianti solari fotovoltaici destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta. Ai fini dell'ottenimento del beneficio gli impianti devono essere installati da aziende certificate, con almeno due bilanci depositati.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista per regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è altresì subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della Pag. 74non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
  5. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
  6. Ai fini dell'assegnazione delle risorse le imprese devono presentare apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica. La richiesta deve riportare la data di ottenimento del titolo autorizzativo, la potenza dell'impianto e il risparmio energetico conseguito con riferimento alla dimensione dell'azienda richiedente. Le domande sono registrate in base all'ordine cronologico di presentazione.
9.012. Lucaselli, De Toma, Foti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni della disciplina per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di realizzazione e di esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 20 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, ivi compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad eccezione dei bacini d'acqua che ricadono nelle aree di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nelle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle le aree incluse nella Rete Natura 2000.
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per l'inserimento degli impianti e la loro integrazione sotto il profilo ambientale anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e il corretto posizionamento dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.
9.020. Deiana, Masi, Sut, Davide Crippa, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)

  1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.
  2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

    1) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

Pag. 75

    2) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

    3) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.

  3. Sempre nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite modalità semplificate e automatiche per l'eventuale potenziamento non incentivato di impianti di produzione di energia elettrica da biogas già in esercizio e incentivati che adottino modifiche dell'assetto di impianto finalizzate ad un incremento della produzione che comporti un incremento del valore della potenza nominale di impianto.
*9.027. Golinelli, Patassini, Lucchini.
*9.028. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*9.030. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Incentivi ai sistemi di accumulo negli impianti fotovoltaici)

  1. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   «h-bis) relativi all'installazione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici, nel caso in cui tale installazione sia contestuale ovvero successiva a quella dell'impianto fotovoltaico stesso, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all'impianto fotovoltaico. L'installazione successiva del sistema di accumulo dà diritto alla detrazione anche nel caso in cui l'impianto fotovoltaico benefici delle tariffe incentivanti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012».

  2. Per le spese documentate, sostenute nel periodo dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2024, relative agli interventi di cui al comma 1, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare. Il contribuente può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con Pag. 76modificazioni, dall'articolo 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
9.029. Ruffino, Angiola.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure per la messa in sicurezza e il potenziamento della produzione energetica da fonte idroelettrica)

  1. Al fine di rafforzare la sicurezza energetica nazionale, di incrementare la produzione da fonte idroelettrica e tenuto conto dall'archiviazione della procedura d'infrazione dell'Unione europea n. 2011/2026, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche hanno titolo a richiedere alle amministrazioni concedenti la rideterminazione in aumento della durata della concessione, anche se scaduta, subordinata alle seguenti condizioni:

   a) impegno all'adozione di un piano di investimenti concernente interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, ottimizzando la funzionalità degli organi di servizio e di manovra, tali da realizzare un significativo incremento della produttività e dell'efficienza dell'infrastruttura;

   b) impegno a effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti a contrastare l'interrimento e a consentire l'ampliamento dei volumi di invaso, anche connessi a interventi di risanamento ambientale e messa in sicurezza idrogeologica, o volti a contrastare la carenza di risorsa idrica in periodi siccitosi;

   c) disponibilità a sottoscrivere per il tramite del Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.a. contratti di lunga durata (PPA) di cessione di una quota dell'energia prodotta netta sino al 25 per cento, sulla base di un prezzo definito secondo criteri di equa remunerazione, a clienti finali ad alta intensità energetica, ovvero ad altri utenti identificati come eligibili da apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prioritariamente nelle regioni ove sussistono gli impianti idroelettrici interessati o nelle regioni limitrofe;

   d) definizione, in accordo con l'amministrazione concedente, di condizioni di esercizio della derivazione tali da assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge e in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica e dalla normativa ambientale vigente, coerentemente con l'obiettivo di ottimizzare il rendimento energetico;

   e) impegno al mantenimento e possibile incremento della base occupazionale.

  2. La rideterminazione in aumento della durata della concessione, comunque non inferiore a 20 anni a fronte di un incremento della generazione elettrica potenziale pari ad almeno il 30 per cento rispetto alla media dei 5 anni precedenti, è proporzionata all'entità degli investimenti previsti ai sensi del comma 1 del presente articolo, secondo parametri stabiliti con decreto del Pag. 77Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Entro sei mesi dalla richiesta di rideterminazione di cui al comma 1, esperite ove occorra le indagini tecniche, geologiche e ambientali necessarie, il concessionario presenta, a pena di decadenza dal diritto:

   a) un programma di investimenti, in cui illustra quali modifiche intenda eventualmente apportare allo schema e alle principali caratteristiche dell'impianto idroelettrico oggetto della concessione e quali migliorie dell'impianto stesso, in termini ambientali e/o paesaggistici e/o di aumento dell'energia producibile o della potenza installata, si ottengano con l'esecuzione di quanto proposto;

   b) un progetto di massima, a scopo autorizzativo, che descrive con adeguato livello di dettaglio le opere da realizzare ex-novo e le innovazioni e migliorie da apportare alle opere e agli invasi esistenti, nell'ambito del programma di investimenti di cui al punto a). L'autorizzazione non è necessaria per quanto attiene alla sostituzione di macchinari, impianti o apparati elettromeccanici esistenti;

   c) il piano industriale ed economico/finanziario, in cui illustra il costo delle opere da realizzare o modificare, la producibilità media attesa dall'impianto ad esito del programma di investimenti, ed attesta la sostenibilità economica del programma di potenziamento.

  4. Le attività di ammodernamento e miglioria degli impianti strumentali all'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche sono considerate di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  5. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) sono previste misure a sostegno della sistemazione, dell'ampliamento e della trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, nonché dell'efficientamento dei sistemi di generazione elettrica, ivi compresi i sistemi di pompaggio mediante l'utilizzo dell'energia eccedente prodotta da altre fonti rinnovabili, promuovendone l'utilizzo energetico compatibilmente con gli altri usi e gli ecosistemi, purché siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica;».

  6. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti le misure a tutela della sicurezza energetica nazionale, nonché i criteri equi, trasparenti e omogenei, cui le regioni sono tenute ad attenersi in sede di espletamento delle gare con procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Fino alla data dell'emanazione del decreto di cui al presente comma sono sospese le procedure di messa a gara delle concessioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  7. A fronte di situazioni di conclamata emergenza, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, con proprio provvedimento, su proposta motivata del Ministro della transizione ecologica, che l'energia prodotta da impianti idroelettrici in regime di concessione sia immessa al consumo esclusivamente a clienti finali residenti sul Pag. 78territorio nazionale o può vietarne talune tipologie di utilizzo.
9.032. Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Giacometto, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Zucconi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure strutturali per la riduzione dei consumi di energia elettrica e per la riduzione dell'inquinamento luminoso)

  1. Sono fissati i seguenti obiettivi di consumo totale e/o pro-capite annuo per l'illuminazione esterna pubblica e privata, da raggiungere in ogni comune tenendo come dato di partenza quello del consumo rilevato nel 2019:

   a) entro il 31 dicembre 2023 un consumo inferiore al 70 per cento o, in alternativa, inferiore al valore di 70 kWh pro-capite;

   b) entro il 31 dicembre 2025 un consumo inferiore al 50 per cento o, in alternativa, essere inferiore al valore di 50 kWh pro-capite;

   c) entro il 31 dicembre 2027 un consumo inferiore al 40 per cento o, in alternativa, essere inferiore al valore di 40 kWh pro-capite;

   d) entro il 31 dicembre 2029 un consumo inferiore al 30 per cento o, in alternativa, essere inferiore al valore di 30 kWh pro-capite;

   e) entro il 31 dicembre 2031 un consumo inferiore al 20 per cento o, in alternativa, essere inferiore al valore di 20 kWh pro-capite;

   f) entro il 31 dicembre 2033 un consumo inferiore al valore di 20 kWh pro-capite;

   g) entro il 31 dicembre 2027 il flusso luminoso deve essere inferiore a 1000 lumen pro-capite, e il prodotto del flusso per il numero di ore di accensione a quel flusso deve essere inferiore a 2 milioni di lumen x ora ogni anno;

   h) entro il 31 dicembre 2033 il flusso luminoso deve essere inferiore a 500 lumen pro-capite, e il prodotto del flusso per il numero di ore di accensione a quel flusso deve essere inferiore a 1 milione di lumen x ora ogni anno.

  Conseguentemente, alla rubrica del capo II, dopo le parole: misure strutturali inserire le seguenti: per il contenimento dei consumi.
9.019. Zolezzi, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige le parole: «31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».
  2. Le modifiche di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
9.025. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 8 novembre 2021 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Tutti i provvedimenti autorizzativi aventi ad oggetto la costruzione ed Pag. 79esercizio di impianti da fonte rinnovabile devono essere pubblicati sulla piattaforma digitale realizzata e gestita dal GSE, a prescindere dal fatto che siano o meno ammessi al sistema di incentivazione. I termini di efficacia dei pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale o nell'ambito della conferenza di servizi decisoria pre rilascio del provvedimento di autorizzazione unica, nonché delle procedure semplificate comunque denominate (PAS; DILA; CILA) decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale. La pubblicazione ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati.».
*9.016. Lacarra, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*9.024. Fiorini, Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*9.031. Cattaneo, Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*9.034. Pastorino, Timbro.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nelle aree idonee» sono aggiunte le seguenti: «e nelle aree diverse da quelle non idonee individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 17 dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 ovvero, per le regioni che non le hanno individuate, in quelle esterne a quelle elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto ministeriale 10 settembre 2010».
**9.042. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
**9.043. Muroni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) non trovano applicazione le norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 nonché quelle di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42».
9.040. Masi.

ART. 10.

  Al comma 1 sostituire le parole: fino a 200 kW con le seguenti: fino a 999 kW.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: fino a 200 kW con le seguenti: fino a 999 kW.
10.1. De Toma, Zucconi, Caiata.

  All'articolo 10, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.
  1-ter. Gli impianti di cui al comma 1-bis possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.
10.3. Galli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 80

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Piccole utilizzazioni locali)

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica non superiore a 2.000 chilowatt termici per ciascun singolo pozzo, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla».

   b) il comma 4-bis) è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nella medesima falda acquifera, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili».
10.02. Fioramonti, Tasso.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)

  1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) alla lettera a), numero 2) il secondo periodo è sostituito con il seguente:

    «In tal caso:

   a) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

   b) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore»;

   b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2, lettera b), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1, e alla lettera a), numero 2), lettera b), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8»;

   c) è aggiunta, in fine la seguente lettera:

   «c-bis) nel contesto della regolamentazione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia autoconsumata nelle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera a), di nuova costruzione sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».
10.03. Moretto, Fregolent.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11.6. Rampelli, Foti, Zucconi, Butti, Caiata, Rachele Silvestri.

Pag. 81

  Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

   0a) al comma 1, dopo le parole: «in aree agricole» sono aggiunte le seguenti: «che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale»;

   0b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. È fatto divieto in aree agricole di installare impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra che occupino una superficie complessiva superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-septies.
11.41. Benedetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b):

   a) al capoverso 1-septies, sostituire le parole da: , a condizione fino alla fine del capoverso con le seguenti: su superficie agricola, a condizione che concorrano per un meccanismo competitivo con contingenti e basi d'asta dedicati e di entità da definirsi nell'ambito dei decreti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199.;

   b) al capoverso 1-octies, sostituire le parole: 10 per cento della superficie agricola aziendale con le seguenti: 50 per cento della superficie agricola disponibile.
*11.5. Muroni.
*11.23. Moretto, Fregolent.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 1-septies, sostituire le parole: della superficie agricola aziendale con le seguenti: delle tare della superficie agricola aziendale, ad eccezione delle aree boscate.
11.32. Cadeddu, Galizia, Bilotti, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente: 1-novies. Resta inteso che pur rimanendo non consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono consentite le realizzazioni di impianti in area agricola a terra in modalità anche agrofotovoltaica, da parte di aziende agricole o non agricole che abbiano acquisito titolarità delle aree.;

   b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo la lettera o), sono aggiunte le seguenti:

   «o-bis) attività agricola: attività agro-colturale e attività agro pastorale, ivi inclusa l'apicoltura;

   o-ter) area agricola: aree agricole non utilizzate o aree su cui è già presente l'attività agricola. L'attività agricola inserita in un progetto di impianto agro-fotovoltaico può differire rispetto all'attività preesistente all'implementazione del progetto stesso;

   o-quater) sistema agro-fotovoltaico: impianto alimentato da fonte solare che coesiste con l'attività agricola ed insiste sulla medesima porzione di territorio e che adotta soluzioni che non compromettono la continuità delle attività agricola e che consentono di verificare contestualmente l'impatto sulle colture mediante l'impiego di sistemi di monitoraggio;

   o-quinquies) sistema agro-fotovoltaico elevato: sistema agro-fotovoltaico rialzato al di sotto del quale può essere svolta l'attività agricola, con strutture fisse o ad Pag. 82inseguimento solare, i cui moduli sono fissati ad una altezza minima dal suolo pari a 2,1 metri. Nel caso di tracker tale altezza deve essere misurata nella posizione di massima inclinazione dei moduli (massimo tilt);

   o-sexies) sistema agro-fotovoltaico interfilare: sistema agro-fotovoltaico disposto su interfile di moduli fotovoltaici alternate ad interfile di aree in cui svolgere l'attività agricola, con strutture fisse con moduli fissi, strutture ad inseguimento solare o strutture fisse con moduli posti verticalmente. Nel caso di tracker l'altezza libera ai fini agricoli, pari a 2,1 metri, deve essere misurata nella posizione di massima inclinazione dei moduli (massimo tilt);

   o-septies) superficie totale del progetto agro-fotovoltaico: superficie agricola prima della realizzazione del sistema agro-fotovoltaico nella piena disponibilità del proponente ai fini della realizzazione del progetto;

   o-octies) superficie utilizzabile ai fini agricoli (AL): porzione di superficie dell'appezzamento che può continuare a essere utilizzata per attività agricole senza interventi edili e limitazioni tecniche dopo la realizzazione del sistema agro-fotovoltaico;

   o-novies) superficie non utilizzabile ai fini agricoli (AN): porzione di superficie dell'appezzamento che dopo la realizzazione del sistema agro-fotovoltaico non è più temporaneamente disponibile per lo svolgimento di attività agricole sino al termine della vita utile dell'impianto fotovoltaico, così come definito dall'Allegato A-bis.».

  1-ter. Il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emana entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'allegato A-bis di cui al punto z) del comma 1-bis.
  1-quater. Nell'ambito dei meccanismi incentivanti di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019 e successivi, il Gestore dei servizi energetici aggiorna entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione i criteri di priorità relativi alle graduatorie di assegnazione delle tariffe incentivanti, attraverso l'introduzione della categoria dei sistemi agro-fotovoltaici. In particolare, il Gestore dei servizi energetici prevederà che, a parità di offerta economica, i progetti di impianti agrofotovoltaici che presentino almeno tre degli indicatori previsti dall'articolo 6-ter, comma 2, decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, abbiano priorità di ammissione rispetto ai progetti rientranti nel medesimo gruppo tecnologico.
11.64. Pastorino, Timbro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1-quinquies, dopo le parole «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «da tali attività agricole.»;

  Conseguentemente, alla lettera b):

   a) al capoverso 1-septies, sostituire la parola: aziendale con le seguenti: per cui il titolare dell'impianto concluda accordi di asservimento con titolari di aree ubicati nella medesima regione dell'impianto interessato. Le aree asservite non potranno essere utilizzate per scopi diversi dall'attività agricola-pastorale;

   b) al capoverso 1-octies, sostituire le parole: e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale con le seguenti: a condizione che il titolare dell'impianto concluda accordi di asservimento con titolari di aree ubicati nella medesima regione dell'impianto interessato per una superficie complessiva almeno pari al 90 per cento della superficie agricola occupata dall'impianto. Le aree asservite non potranno essere utilizzate per scopi diversi dall'attività agricola-pastorale.

   c) dopo il capoverso 1-octies inserire il seguente: 1-novies. Gli impianti fotovoltaici di cui ai commi 1-quater, 1-sexies, 1-septies e 1-octies sono autorizzati attraverso proceduraPag. 83 abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, senza necessità di valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che la relativa potenza nominale non superi 10 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.
11.56. D'Attis, Cortelazzo.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «realizzazione di sistemi di monitoraggio» sono inserite le seguenti: «da attuarsi sulla base di specifiche Linee guida adottate da AGEA in collaborazione con il GSE entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e dopo le parole: «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale. In caso di trasferimento anche a titolo non oneroso dei terreni computati ai fini del calcolo della superficie agricola aziendale, prima che siano trascorsi tre anni dalla realizzazione degli impianti, si applica il comma 1-sexies, anche in relazione ai commi 1-septies e 1-octies».

  Conseguentemente:

   a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) il comma 1-sexies, è sostituito dal seguente: «1-sexies. Qualora dall'attività di verifica e controllo ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 marzo 2011, n. 28 risulti la violazione delle condizioni di cui ai commi 1-quater, 1-septies ed 1-octies, cessano i benefici ai sensi del medesimo articolo 42.»;

   b) alla lettera b), capoverso 1-septies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies in relazione alla verifica della continuità produttività sia dal punto di vista agricolo che pastorale sull'area interessata.;

   c) alla lettera b), dopo il capoverso 1-octies inserire il seguente: 1-novies. Nell'assegnazione di benefici incentivanti la realizzazione degli impianti ovvero la produzione di energia da sistemi agri-fotovoltaici di cui ai commi 1-quater, 1-septies e 1-octies, la realizzazione di impianti ai sensi del comma 1-quater costituisce titolo di priorità per l'ammissione al beneficio.;

   d) dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 5, dopo le parole: «quali capannoni e parcheggi» sono inserite le seguenti: «includendo aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica»;

   b) al comma 8, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: «c-ter) esclusivamente per il fotovoltaico, anche con moduli a terra, le aree adiacenti ad autostrade, collocate a una distanza non superiore a 150 metri dalle stesse autostrade anche qualora classificate agricole».
11.51. Rotta, Gallinella, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Cenni, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento della superficie agricola aziendale con le seguenti: 30 per cento della superficie complessiva del progetto agro-voltaico. Si intende, in ogni caso, esclusa dal computo della superficie occupata dall'impianto l'area che, per effetto della sopraelevazione, consente lo svolgimento dell'attività agricola al di sotto dello stesso.
*11.19. Fregolent, Moretto.
*11.25. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

Pag. 84

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da intendersi come la superficie agricola totale (SAT) risultante dal fascicolo aziendale (FA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
11.36. Deiana, Sut, Masi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1-sexies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il reddito da attività agricola deve comunque prevalere rispetto al reddito da agrivoltaico, pena la restituzione del beneficio fruito.».
11.47. Manzato, Lucchini, Viviani, Loss, Golinelli, Bubisutti, Gastaldi, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-septies sostituire le parole: 10 per cento della superficie agricola aziendale con le seguenti: 5 per cento della superficie aziendale, destinato all'autoconsumo, con il ritiro del residuo da parte del GSE senza oneri;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La realizzazione di impianti fotovoltaici o agrovoltaici nei limiti della superficie aziendale indicata al comma 1 esclude in ogni caso che a seguito di cessione o frazionamento dei terreni possa essere richiesta o autorizzata l'installazione di impianti diversi da quelli fotovoltaici o termici a servizio di edifici strutture o manufatti.
  1-ter. La violazione della disposizione contenuta nel comma 1-bis comporta l'applicazione dell'articolo 65, comma 1-sexies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
11.54. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Frailis, Rotta.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere i seguenti:

  1-novies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali sia grandi sia piccoli ove compatibili con gli altri usi.
  1-decies. È agevolata la partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici flottanti con la trasformazione ad uso plurimo di invasi, sia grandi, sia piccoli, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie, ove compatibile con gli altri usi.
*11.4. Muroni.
*11.22. Fregolent, Moretto.
*11.29. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*11.37. Masi, Chiazzese, Sut, Cadeddu, Zanichelli.
*11.49. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Gli impianti di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies, 1-septies e 1-octies sono obbligatoriamente installati in via prioritaria su volumi edilizi esistenti, altrimenti detti superfici, dell'azienda agricola e la relativa estensione viene scomputata dalla superficie complessiva, non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale. Il restante 90 per cento della superficie agricola aziendale, durante l'intero periodo di funzionamento dell'impianto fotovoltaico,Pag. 85 non può essere locato o sublocato a terzi.
11.40. Benedetti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative che prevedono un sistema agrovoltaico integrato alla struttura della serra e la realizzazione di sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies al fine di controllare il movimento dei moduli fotovoltaici e ottimizzare il bilancio energetico della serra per garantire continuità dell'attività agricola.
11.53. Gerardi, Viviani, Loss, Gastaldi, Golinelli, Manzato, Liuni, Bubisutti, Germanà, Lolini, Tarantino, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Resta inteso che pur rimanendo non consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono consentite le realizzazioni di impianti in area agricola a terra in modalità anche agrovoltaica, da parte di aziende agricole o non agricole che abbiano acquisito titolarità delle aree, anche nel caso superino il limite previsto dal comma 1-quinquies.
*11.17. Soverini.
*11.20. Fregolent, Moretto.
*11.60. Cattaneo.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-octies del presente articolo, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti energetici per i 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11.35. Gallinella, Galizia.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) verifica il perdurare del rispetto della percentuale del 10 per cento di cui ai commi 1-quinquies, 1-septies e 1-octies anche nei casi di trasformazioni delle dimensioni della superficie agricola aziendale.
11.46. Lucchini, Manzato, Viviani, Loss, Golinelli, Gastaldi, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Tarantino, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «capannoni industriali e parcheggi,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di strutture serricole idonee per installazioni fotovoltaiche».
11.58. D'Attis, Nevi, Cortelazzo, Labriola, Porchietto, Polidori, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Spena.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici e termali)

  1. Per far fronte all'emergenza energetica, per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di Pag. 86conversione del presente decreto, sono realizzabili con le medesime modalità previste al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWh ubicati all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, purché ubicate fuori dai centri storici, finalizzati ad utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni di dette strutture.
*11.01. Ruffino.
*11.02. Bonomo.
*11.08. Zucconi, De Toma, Caiata.
*11.014. Gagliardi.
*11.035. Fiorini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*11.037. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
*11.038. Mazzetti, Porchietto, Labriola, Cortelazzo, Polidori, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Giacometto.
*11.040. Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*11.053. Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*11.015. Scanu.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riconversione strutture produttive ed efficientamento energetico)

  1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, predispone un Piano nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.
  2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

   a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali agricoltura integrata e coltivazione fuori suolo, nonché all'aggiornamento per le più recenti norme in materia di sicurezza;

   b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per la loro sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

   c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, incoraggiando gli investimenti dedicati alla riduzione dell'impatto che le attività agricole hanno sull'ambiente;

   d) favorire il passaggio da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, ovvero rendere le serre produttrici di energia necessaria al loro funzionamento;

   e) incrementare la resilienza delle strutture ai mutamenti climatici;

   f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti delle serre;

   g) favorire investimenti nel comparto del fotovoltaico semitrasparente sui tetti delle serre a duplice utilizzo sia energetico che agricolo dedicato a nuove installazioni e rinnovo e manutenzione straordinaria installazioni esistenti;

   h) incentivare lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia;

   i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, compreso Pag. 87il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e centrali a biogas;

   l) incentivare la rottamazione delle serre e strutture con caratteristiche di vetustà e inefficienza energetica, anche attraverso contributi per la demolizione delle strutture, bonifica dei terreni sottostanti e rinaturalizzazione e per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano almeno quinquennale di gestione e coltivazione;

   m) favorire la manutenzione straordinaria delle serre con introduzione di reti e protezioni antigrandine e miglioramento delle caratteristiche strutturali con finalità di miglioramento delle performance di resilienza nei confronti dei mutamenti climatici;

   n) incentivare la rottamazione delle coperture delle serre, il rinnovamento delle coperture in vetro ed eventuale sostituzione con impianti fotovoltaici semitrasparenti, ovvero coperture in grado di incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione quali riduzione ponti termici, impiego teli e strutture termicamente isolanti;

   o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche con film innovativi fotoselettivi e di lunga durata, dotati di caratteristiche di efficienza termica o dotati di specifiche capacità di trattamento e modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

   p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali impianti di raffrescamento, riscaldamento, luce, con impiego di sistemi interattivi con l'operatore e interagenti con gli impianti di controllo;

   q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione, introducendo in ambiente protetto anche ricorrendo all'uso di energia rinnovabile, sistemi di coltivazione fuori suolo;

   r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, quali invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali per una ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

  3. Il decreto di cui al comma 1 identifica le forme e modalità di raccordo delle finalità di cui al presente articolo con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.
11.09. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di economia circolare a garanzia della continuità nella produzione dell'energia da impianti di biogas di piccola taglia)

  1. Al fine di dare continuità agli investimenti del biogas agricolo e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, la misura di cui al comma 5-septies dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, della legge 25 febbraio 2022, n. 15, si applica agli impianti a biogas di potenza non superiore a 1 MW, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
11.028. Gavino Manca, Bonomo, D'Elia, Soverini, Zardini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Incentivi all'autoconsumo di biogas nelle imprese agricole)

  1. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di Pag. 88produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, al comma 954 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 kW» sono sostituite dalle seguenti: «500 kW».
11.042. Caon, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per l'aumento della produzione di energia da fonte rinnovabile)

  1. Al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale e di conseguire l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050, le opere per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di potenza fino a 50 MWp, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, quali opere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono soggetti ad Autorizzazione unica rilasciata dalla Commissione tecnica PNRR/PNIEC istituita presso il Ministero della transizione ecologica, per i progetti di competenza statale, e dagli uffici regionali preposti ai sensi della normativa regionale, per i progetti di competenza delle regioni all'esito della valutazione sulla compatibilità delle opere con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, le norme di tutela paesaggistica e l'impatto ambientale delle stesse.
  2. L'Autorizzazione unica di cui al comma 1 sostituisce l'Autorizzazione unica ex articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, la Valutazione d'impatto ambientale e il Procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ogni altra autorizzazione, concessione, licenza ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti nazionali e regionali ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  3. L'istanza di Autorizzazione unica è corredata delle informazioni e degli allegati tecnici previsti per l'istanza di Valutazione d'impatto ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
  4. L'Autorizzazione Unica è rilasciata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente. Nel caso in cui l'impianto proposto ricada in aree classificate come idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili, l'Autorizzazione unica è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
  5. Su richiesta del soggetto proponente, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia stata completata la procedura di Valutazione d'impatto ambientale.
  6. L'atto decisorio motivato di conclusione della conferenza di servizi è immediatamente pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini di decorrenza dei termini di impugnazione giurisdizionale.
11.029. Dori, Romaniello, Siragusa, Paolo Nicolò Romano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sviluppo di impianti di biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW destinati alla produzione di energia per l'autoconsumo nelle aziende agricole per sostenere il settore primario e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo)

  1. Al fine di sostenere le imprese del settore primario nella produzione di energiaPag. 89 destinata prevalentemente all'autoconsumo aziendale e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, agli imprenditori ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nel caso di realizzazione di impianti di energia elettrica con potenza non superiore a 300 kW che utilizzino biogas derivante da reflui zootecnici, colture di secondo raccolto, sottoprodotti di origine biologica ed altri residui organici del ciclo produttivo aziendale è riconosciuto un contributo a fondo perduto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 100 milioni di euro annui, che costituisce limite di spesa.
  2. Gli impianti di cui al comma 1 sono esonerati dall'onere di registrazione in deroga alla disciplina del decreto ministeriale 6 luglio 2012 recante norme per la «Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.».
  3. L'accesso al contributo è corrisposto senza alcun collegamento con gli importi delle tariffe con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA stabilisce il prezzo dell'energia elettrica ed è cumulabile con ulteriori distinti contributi pubblici.
  4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è stabilità l'entità del contributo. Esso deve essere commisurato in proporzione alla riduzione di nitrati conseguente alla trasformazione in biogas dei materiali organici indicati al comma 1 del presente articolo.
  5. Agli oneri di cui al primo comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.044. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Bond, Caon, Sandra Savino, Paolo Russo.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)

  1. La lettera a) dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogata.
12.3. Vianello.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni»;

   b) al comma 3, dopo la parola: «parcheggi» sono inserite le seguenti: «includendo aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica»;

   c) al comma 4, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».
12.25. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «parcheggi» sono inserite le seguenti: «, nonché aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali, aree dichiarate come siti di interesse nazionale, purché siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto Pag. 90completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio, nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,».
12.36. Benedetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: di valutazione di impatto ambientale, con le seguenti: in materia ambientale, inclusa la valutazione di impatto ambientale.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 22, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: «si esprime» sono sostituite dalle seguenti: «può esprimersi» e la parola «obbligatorio» è soppressa.
12.12. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, dopo le parole: di impatto ambientale, inserire le seguenti: nonché nelle aree gravate da vincolo paesaggistico ove sono istallati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,.
*12.7. Muroni.
*12.9. Mollicone.
*12.19. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*12.22. Rotta.
*12.31. Chiazzese, Masi, Sut.
*12.34. Sut, Chiazzese, Masi, Zanichelli.
*12.41. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per il solo solare fotovoltaico, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata, o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico.»;

   b) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) esclusivamente per il fotovoltaico, anche con moduli a terra:

    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, ivi inclusi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere e impianti fotovoltaici in esercizio;

    2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti all'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

    3) le aree anche qualora classificate agricole, adiacenti ad autostrade, e comunque collocata a una distanza non superiore a 300 metri dalle stesse, previo parere favorevole del gestore delle medesime infrastrutture acquisito dal proponente l'impianto;

    4) i siti degli impianti eolici, come definiti all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Pag. 91

    5) senza necessità di variazione della destinazione urbanistica, le aree ricadenti nelle zone territoriali omogenee c) e d) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, che, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della disciplina della predetta classificazione, risultano inutilizzate e per le quali non siano presentate richieste di approvazione di piani attuativi o interventi edilizi entro il 31 dicembre 2022, fermo restando che i comuni possono stabilire un limite massimo di utilizzo delle aree industriali per impianti a fonte rinnovabile pari al 35 per cento delle stesse.».

  1-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Fatti salvi l'articolo 6-bis e il comma 5 dell'articolo 7-bis, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, sono disciplinati come segue:

    1. impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente. Per opere su aree non nella disponibilità del proponente, ivi incluse le opere di connessione alla rete, si applica la procedura abilitativa semplificata, con deroga a quanto previsto all'articolo 6, comma 2, riguardo alla proprietà o disponibilità delle aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse. Il proponente può optare per la PAS per l'intero intervento;

    2. impianti di potenza superiore a 1 e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata, con la medesima deroga di cui alla lettera a).

    3. impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l'autorizzazione unica.

   2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
   2-quater. Le opere per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, ivi inclusi i sistemi di accumulo, che acquisiscono il titolo autorizzativo ai sensi del comma 2-bis, sono di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti.
   2-quinquies. Ai fini di quanto disposto ai commi da 2-bis a 2-quater, la potenza richiamata al comma 2-bis, numeri 1), 2) e 3), è riferita allo stato conseguente all'intervento.».

  1-quater. Le disposizioni dei commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
12.27. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) gli impianti che non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelli da realizzarsi nelle aree contermini.».

  1-ter. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologicaPag. 92 in capo alle amministrazioni competenti.
  1-quater. Nelle aree idonee non possono essere negate le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
12.47. Pastorino, Timbro.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 20,» sono inserite le seguenti: «con apposito decreto ministeriale del Ministero della transizione ecologica d'intesa con la Conferenza Unificata» e, alla fine del periodo, sono inserite le seguenti parole: «, ivi compresa la modalità di riconoscimento e determinazione delle misure compensative per tutte le tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente provvedimento».
  1-ter. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a) è abrogata.
12.57. Pastorino, Timbro.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Nelle more della definizione dei criteri per l'identificazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono da intendersi come aree idonee, ai fini delle procedure autorizzative, quelle su cui insistono gli impianti che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano avviato un iter autorizzativo, nella misura in cui tali impianti insistano in aree non soggette a vincoli.
*12.13. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
*12.17. Fregolent, Moretto.
*12.42. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di integrale ricostruzione;».
**12.6. Muroni.
**12.23. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
**12.28. Sut, Chiazzese, Masi.
**12.40. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
**12.51. Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.
**12.52. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) aree industriali, produttive, commerciali e artigianali.».
*12.18. Moretto, Fregolent.
*12.53. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) i procedimenti di autorizzazione di cui alla lettera a) si applicano anche agli interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo Pag. 932011, n. 28, di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili anche se installati in aree sottoposte a norme di tutela paesaggistica;».
12.38. Siragusa, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Paxia.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

   «7-bis. La costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali sono esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
12.16. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Biomasse utilizzabili negli impianti biogas e biometano agricoli ai fini dell'impiego di digestato agroindustriale)

  1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti di biogas e di biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della Tabella 1A del decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e ammessi in ingresso agli impianti di produzione di biogas e di biometano, si intendono ricompresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016.
*12.04. Gadda, Moretto, Fregolent.
*12.012. Cassese, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
*12.017. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*12.019. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*12.022. Cenni, Incerti, Avossa, Critelli, Cappellani, Frailis, Braga.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas)

  1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito agricolo è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata.
  2. Le predette disposizioni si applicano a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui detti impianti accedano a regimi di Pag. 94incentivazione comunque denominati secondo le seguenti condizioni:

   a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla potenza nominale dell'impianto non è incentivata;

   b) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento dei parametri vigenti non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati;

   c) l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva oltre i limiti di cui alla precedente lettera b) può essere effettuato previa modifica del contratto esistente di connessione alla rete.
12.013. Cassese, Galizia, Bilotti, Cadeddu, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale»;

   b) all'articolo 6-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7-bis, con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici fino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-bis, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleghi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010.».
12.014. Sut.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti fotovoltaici in siti industriali)

  1. L'installazione di impianti fotovoltaici con potenza fino a 10 MW nei siti industriali, indipendentemente dalla zona territoriale su cui essi insistono, purché libera da vincoli di bonifica, e collocati a terra, su edifici, strutture e manufatti, nonché la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, sono da considerarsi attività di edilizia libera subordinate alle procedure semplificate ad essa afferenti.
12.015. Sut, Masi, Chiazzese, Zanichelli.

Pag. 95

ART. 13.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il quarto periodo è soppresso;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4.».
*13.10. Braga, Pellicani, Benamati, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*13.14. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*13.16. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis) all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'ultimo periodo, dopo le parole: «procedimento unico» sono inserite le seguenti: «comprensivo del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, se previsto,».
**13.2. Muroni.
**13.5. Fregolent, Moretto.
**13.12. Chiazzese.
**13.9. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Sopprimere il comma 2.
*13.17. Bond, Spena, Caon, Sandra Savino, Cortelazzo.
*13.1. Vallascas, Vianello, Leda Volpi.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «e di concerto, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

  Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti: di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentito, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura.
13.15. Viviani, Lucchini, Binelli, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

  1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il «Fondo Rinnovabili PMI».
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.Pag. 96
  3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
  5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
*13.01. Foti, Bignami, Maschio, Butti, Rachele Silvestri, Zucconi, Caiata, De Toma, Caretta, Ciaburro.
*13.03. Fregolent, Moretto.
*13.05. Gagliardi.
*13.02. Zucconi, De Toma, Caiata.
*13.011. Labriola, Porchietto, Mazzetti, Cortelazzo, Polidori, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini, Giacometto.
*13.07. Rotta, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 52-quinquies, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «, nell'ambito della procedura di VIA,» sono soppresse;

   b) dopo le parole: «il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016;» sono aggiunte le seguenti: «il piano è approvato dalla Soprintendenza competente entro sessanta giorni, con eventuali prescrizioni, che provvede contestualmente, ove richiesto dal proponente, all'emissione del decreto di occupazione di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

   c) le parole: «tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9» sono soppresse;

   d) dopo le parole: «ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 8».
**13.09. Sut.
**13.014. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sviluppo di infrastrutture per la trasmissione di energia elettrica tra l'Italia ed i Paesi del Nord Africa)

  1. Si promuove, anche attraverso il partenariato pubblico/privato, la realizzazione di collegamenti elettrici sottomarini tra l'Italia ed i Paesi del Nord Africa, con particolarePag. 97 priorità a quello con la Tunisia, per aumentare la sicurezza dei rispettivi sistemi elettrici nazionali, la sostenibilità energetica, anche al fine di importare energia prodotta in tali Paesi da fonti rinnovabili.
*13.017. Cattaneo, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.
*13.04. Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Buratti.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.
(Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva diversa valutazione caso per caso che potrà essere espressa dalla regione, o comune da essa delegato, con congrua motivazione nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'infrastruttura.
   1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma, 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti, e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze.»;

   b) all'articolo 13 il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni.»;

   c) all'articolo 52-quinquies, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; il piano è approvato dalla Soprintendenza competente entro sessanta giorni, con eventuali prescrizioni, che provvede contestualmente, ove richiesto dal proponente, all'emissione del decreto di occupazione di cui all'articolo 88, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura di cui al comma 8 si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano».

Art. 13-ter.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239)

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite con le Pag. 98seguenti: «cinque anni» e sopprimere le seguenti parole: «, salvo il caso in cui il Ministero dello Sviluppo economico ne disponga, per un sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie»;

   b) al medesimo comma 3, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente «La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata.» ;

   c) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree in cavo interrato.» e al secondo capoverso, le parole: «strettamente necessari alla» sono sostituite dalle seguenti: «necessari per lo svolgimento di attività o la»;

   d) al comma 4-quaterdecies, primo periodo, dopo le parole «sia in fase di realizzazione delle opere,» sono aggiunte le seguenti: «ivi compreso l'interramento in cavo,» e al secondo capoverso, le parole: «di tracciato» sono soppresse;

   e) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: «realizzate con le migliori tecnologie esistenti» sono inserite le seguenti: «compreso l'interramento in cavo»;

   g) dopo il comma 4-quinquiesdecies, è aggiunto il seguente:

   «4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti ed aventi caratteristiche diverse da quelle indicate al comma precedente, sono autorizzate ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di un preventivo inserimento in piani e programmi.»;

   h) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione sia stata volturata per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale.».
13.06. Braga, Pellicani, Benamati, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239)

  1. All'articolo 1-sexies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree in cavo interrato.» e al secondo periodo, le parole: «strettamente necessari alla» sono sostituite dalle seguenti: «necessari per lo svolgimento di attività o la»;

   b) al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole: «sia in fase di realizzazione delle opere,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso l'interramento in cavo,» e al secondo periodo, le parole: «di tracciato» sono soppresse;

   c) al comma 4-quinquiesdecies, al primo periodo, dopo le parole: «realizzate con le Pag. 99migliori tecnologie esistenti» sono inserite le seguenti: «compreso l'interramento in cavo».
13.08. Sut.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro con le seguenti: Alle imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo di energia, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 1 miliardo di euro;

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere le parole: Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il; e dopo la parola: ecologica inserire le seguenti: di concerto con;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

  Conseguentemente, all'articolo 42, comma 2, lettera a), sostituire la parola: 4.516 con la seguente: 5.516 e sostituire la parola: 1.730 con la seguente: 2.730.
14.13. Ruffino, Angiola.

  Al comma 1, dopo la parola: Molise, aggiungere le seguenti: Marche, Umbria,.
14.8. Terzoni.

  Al comma 1, dopo le parole: Puglia, Sardegna e Sicilia aggiungere le seguenti: e nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,.

  Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: regioni del Sud aggiungere le seguenti: e nei territori colpiti dal sisma 2016.
14.3. Rachele Silvestri, Foti, Butti, De Toma, Zucconi, Caiata, Albano, Trancassini.

  Al comma 1, dopo le parole: promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici,;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1 sostituire le parole: 145 milioni di euro con le seguenti: 290 milioni di euro;

   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   «1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385, società appartenentiPag. 100 a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

   b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.»;

   al comma 4, sostituire le parole: 145 milioni di euro con le seguenti: 290 milioni di euro e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.7. Masi, Chiazzese.

  Al comma 1, dopo le parole: promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.
*14.4. Moretto, Fregolent.
*14.10. Lucchini, Patassini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*14.6. Benamati.
*14.2. Muroni.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per quanto compatibili, alle associazioni e società sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine, per investimenti relativi all'impiantistica sportiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, nel limite di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 145 milioni con le seguenti: 185 milioni.
14.17. Rospi, Sozzani, Polidori, Porchietto, Sessa, Torromino.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare il progetto di risanamento e riconversione dell'area industriale di Porto Torres ed anche in funzione degli obbiettivi di transizione ecologica ed energetica delineata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con la regione Sardegna, la «Cabina di regia» così come previsto dal Protocollo di intesa del 2011 per la Chimica Verde, alla quale partecipanoPag. 101 le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici per la riscrittura, l'aggiornamento, la ridefinizione degli obiettivi e la trasformazione in «Accordo di Programma» degli impegni istituzionali ed economici contenuti nel Protocollo d'intesa firmato nel 2011 e non ancora portati a termine.
14.9. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, D'Elia, Soverini, Zardini, Deiana.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche ai canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

   c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

   e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

   f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

   g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

   h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.».
14.04. Muroni, Fioramonti, Tasso.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

  1. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».
14.014. Siragusa, Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Paxia.

ART. 15.

  Al comma 1, capoverso comma 6-bis, sopprimere le parole: ossia sonde geotermiche;

  Conseguentemente:

   al capoverso comma 6-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale.;

   sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.
*15.8. Fraccaro.
*15.11. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.
*15.2. Muroni, Fioramonti, Tasso.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti energetici a prezzi ragionevoli ai Pag. 102clienti finali, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti ed al fine di garantire gli investimenti necessari al mantenimento in efficiente esercizio e al potenziamento della capacità di generazione di energia elettrica da fonte geotermica installata, il titolare della concessione manifesta al Ministero della transizione ecologica, entro il 30 giugno 2022, la volontà di presentare un opportuno piano di investimenti. Al concessionario che, entro il 30 giugno 2022, si impegna a mettere in atto tale piano, è prorogata la concessione in essere per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042. Al fine di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, la proroga di cui sopra è condizionata all'obbligo di cessione, da parte del titolare e a partire dalla data del 1° luglio 2022, di una quota di almeno il 30 per cento della produzione di energia alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in grado di garantirne un acquisto su base pluriennale un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti geotermoelettrica.
  1-ter. I titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 legge 23 luglio 2009 n. 99, sono tenuti dal 1° gennaio 2023 a corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate e sentiti gli enti comunali coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e di utilizzo delle risorse di cui al comma 1-ter.
  1-quinquies. Le norme di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004 non si applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per fronteggiare l'emergenza energia attraverso la valorizzazione della risorsa geotermica e semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso.
15.4. Sani, Nardi, Cenni, Ciampi, Braga, Morani.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. In deroga a quanto previsto dal quadro normativo vigente, in particolare dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31 dicembre 2024 sono valide fino al 31 dicembre 2036, a condizione che i concessionari, d'intesa con i comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché favorire ricadute socio economiche sui territori interessati. Tale piano deve prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
*15.13. Pastorino, Timbro.

Pag. 103

*15.12. Pella, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*15.6. Gagliardi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «agli edifici,», sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui al comma 1.».
15.1. Nardi, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazione per lo sviluppo energetico per il settore idrogeno)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'idrogeno in modo efficiente nel sistema energetico nazionale e favorire la crescita, la competitività e l'innovazione di tale vettore nel sistema energetico ed industriale italiano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida che contengono i criteri direttivi volti a semplificare e rendere più efficaci le disposizioni vigenti, riducendo gli ostacoli normativi, per un riordino della disciplina in materia di diffusione di idrogeno nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) definizione di norme tecniche di sicurezza su produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno, orientate verso una semplificazione della regolamentazione amministrativa per la realizzazione d'impianti di produzione di idrogeno verde; b) regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete, orientati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e imparzialità; c) definizione di un sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile al fine dell'indicazione di un prezzo ai consumatori, garantendo condizioni di concorrenza effettiva; d) definizione di misure per consentire la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno lungo i principali snodi di strade, autostrade e porti.
15.01. Vallascas.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ulteriori misure strutturali e di semplificazione energetica in geotermia)

  1. All'articolo 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «gli accordi già sottoscritti» le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse;

   b) al comma 2, dopo le parole: «con provvedimento dell'amministrazione competente,» sono inserite le seguenti: «sentiti gli enti locali interessati,»

   c) al medesimo comma 2, le parole: «da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, eventualmente con riduzione e riperimetrazione dell'area, confermando altresì quanto previsto negli originari programmi di lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «eventualmente con riduzione e riperimetrazione dell'area,»;

   d) al medesimo comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e comunque almeno sino al 31 dicembre 2039, in connessione ai piani di investimento pluriennale programmati ed agli ammortamenti degli impianti e degli investimenti effettuati, in corso e programmati, anche connessi al perseguimento di finalità di contenimento dei costi energetici, tutela dell'ambiente e riduzione degli impatti previsti in tali piani di sviluppo e sulla base Pag. 104delle linee guida da adottarsi dalle regioni entro novanta giorni».
15.03. Potenti, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazioni per impianti di rigassificazione)

  1. Per la progettazione, autorizzazione e realizzazione di nuovi impianti di rigassificazione, ovvero per l'ampliamento di quelli esistenti, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
15.02. Paita, Moretto, Fregolent.

ART. 16.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi gassosi sono considerate di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'individuazione delle aree idonee nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 548 del 28 dicembre 2021, è rivista tenendo conto delle necessità di sicurezza e stabilità dell'approvvigionamento energetico nazionale, nonché delle nuove tecnologie che consentono una coltivazione maggiormente produttiva e a minor impatto ambientale. I soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi gassosi in essere, nonché i soggetti che alla data del 13 febbraio 2019 avevano presentato istanza di proroga e quelli per i quali i titoli concessori siano scaduti a decorrere della medesima data, sono autorizzati ad incrementare la propria produzione sino alla quota massima consentita dalle misure di sicurezza relative a ciascun impianto.
16.18. Cortelazzo, Porchietto, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Giacometto.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di ridurre qualsiasi intervento esterno speculativo all'approvvigionamento energetico nazionale tutti i contratti stipulati dal Gruppo GME e dal Gruppo GSE sono pubblicati sul sito internet degli stessi e sono sottoposti al controllo amministrato dal CIPESS.
16.1. Suriano, Benedetti, Ehm, Sarli.

  Al comma 5, dopo la parola: industriali aggiungere le seguenti: a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. I clienti finali industriali a forte consumo di gas, al fine della corresponsione della garanzia di cui al comma 6 possono accedere ad una garanzia pubblica tramite il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gestito da SACE S.p.A.Pag. 105
  6-ter. I soggetti aggiudicatari possono richiedere al Gruppo GSE misure anticipatorie finanziarie, che assicurino il beneficio di prezzo dei volumi di gas loro assegnati ed ancora non disponibili, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove produzioni incrementali. A tal fine i contratti di cessione del gas assegnato ai sensi del comma 5 possono prevedere, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, la regolazione per differenza con oneri da restituire a valere sui quantitativi futuri dei contratti.
*16.5. Foti, Zucconi, De Toma, Butti, Caiata, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
*16.14. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*16.11. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*16.10. Fiorini, Valbusa, Frassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Vallotto.
*16.8. Ascari, Carbonaro.
*16.7. Benamati, Rossi, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini, Pellicani, Braga, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Buratti.
*16.17. Stumpo, Timbro.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di sostenere il settore della pesca, nelle aree ricadenti nel Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, a decorrere dall'anno 2022 la quota delle aliquote di competenza regionale derivanti dalle attività estrattive in mare e destinate al settore della pesca è versata dalle regioni direttamente alle marinerie aventi diritto.

  Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l'indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione dell'aliquota di cui al primo periodo. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.
16.15. Torromino, Nevi, Spena, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Paolo Russo.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione)

  1. All'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: «delle isole Pag. 106Egadi» sono aggiunte le seguenti: «e del Golfo di Taranto».
16.01. Vianello.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia dovuta alle dipendenze delle fonti fossili e favorire la tutela ambientale)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti commi:

   «7-quater. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° maggio 2022, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-bis, 7 e 7-bis perdono efficacia.
   7-quinquies. I proventi del pagamento delle royalties di cui al comma 1 sono versati per l'anno 2022 con lo scopo di calmierare gli aumenti dei costi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti è autorizzato ad apportare le dovute modifiche.
   7-sexies. A partire dal 1° gennaio 2023 i proventi dovuti al valore dell'aliquota di prodotto di gas e di olio prodotti annualmente in terraferma e in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, con lo scopo di gestire e realizzare nuove parchi e aree marine protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
   7-octies. A partire dal 1° maggio 2022 sia in terraferma che in mare, sono vietati il rilascio di nuove concessioni di coltivazione e nuovi permessi di ricerca e prospezione di idrocarburi di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.».
16.02. Vianello.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)

  1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.
  2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 6 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di tre anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base a un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi, prevedendo un principio di preferenza per i soggetti aggiudicatari ai sensi della proceduraPag. 107 di cui al presente comma, localizzati nelle Isole maggiori e che partecipino al Servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare secondo la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 16 dicembre 2020, n. 558/20 /R/EEL, per una quantità non inferiore a 2 TWh. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.
  3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei commi da 4 ad 7.
  4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento prevista al comma 2.
  5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2 è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.
  6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.
  7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4.
*16.010. Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Nardi, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Frailis, Buratti, Scanu, Angiola.
*16.019. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Scanu.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)

  1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.
  2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 6 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di tre anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base a un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i Pag. 108consumi storici del singolo soggetto, come calcolato al comma 4.
  3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei commi da 4 ad 7.
  4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento prevista al comma 2.
  5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2 è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.
  6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.
  7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4.
**16.016. Davide Crippa, Sut, Deiana, Galizia, Zanichelli.
**16.015. Braga, Benamati, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
**16.09. Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Nardi, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta, Buratti.
**16.021. Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Torromino, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli, Giacometto.
**16.024. Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile ritirata dal GSE a prezzi equi ai clienti finali energivori)

  1. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica.
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica adotta un decreto direttoriale che definisce le procedure per le modalità per la selezione dei soggetti che intendono sostenere il finanziamento dello sviluppo della capacità produttiva rinnovabile, specificando le misure e le condizioni del contratto con i soggetti aggiudicatari. Al fine di incentivare lo sviluppo degli investimenti in capacità di produzione rinnovabile, ai soggetti aggiudicatari ai sensi della procedura di cui al presente comma, è riconosciuta la possibilità di approvvigionarsi di energia elettrica al prezzo stabilito al comma 6 per un ammontare di 25 TWh per un periodo di 3 anni. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, in base ad un criterio di proporzionalità rispetto all'impegno assunto dal singolo soggetto aggiudicatario, l'ammontare di energia di cui ciascun soggetto può approvvigionarsi. Tale ammontare non eccede, in ogni caso, i consumi storici del Pag. 109singolo soggetto, come calcolato al comma 4.
  3. L'ARERA, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, ne disciplina l'attuazione, secondo i principi previsti dal medesimo decreto di cui al comma 2 e nei seguenti commi da 4 ad 8.
  4. Il consumo annuale medio delle singole imprese aggiudicatarie di cui al comma 2 è calcolato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e trasmesso al Gestore dei servizi energetici sulla base dei consumi storici relativi al triennio N-4, N-3 e N-2 rispetto all'anno N, cui si riferisce la facoltà di approvvigionamento sancita al comma 2.
  5. L'ammontare di energia rilasciata ai soggetti aggiudicatari di cui al comma 2, è calcolata dal Gestore dei servizi energetici riproporzionando l'ammontare di 25 TWh di cui al comma 2 in base alla quota dell'impegno di cui il singolo soggetto è risultato aggiudicatario sul totale degli impegni assunti dai soggetti aggiudicatari stessi.
  6. Il prezzo di riferimento di cui al comma 2 è identificato in 50 euro/MWh.
  7. Le imprese aggiudicatarie di cui al comma 2, regolano su base mensile con il Gestore dei servizi energetici il differenziale, positivo o negativo, di prezzo tra il PUN e il prezzo di cui al comma 6, per i volumi di cui al comma 4.
*16.07. Foti, Bignami, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
*16.026. Nevi, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.
*16.020. Lupi.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)

  1. Ai fini di ristabilire un quadro di regole del mercato elettrico volte alla piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, è istituita una piattaforma di negoziazione in acquisto di energia elettrica rinnovabile, la cui gestione è affidata al Gestore del sistema energetico, di seguito denominato «GSE»
  2. Attraverso la piattaforma di cui al comma 1, il GSE organizza una o più sessioni di negoziazione a cadenza annuale per l'acquisto di energia elettrica di origine rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prodotta da impianti stabiliti sul territorio nazionale già operativi alla data della sessione di negoziazione e da impianti di nuova realizzazione, anche razionalizzando le procedure d'asta gestite dal GSE, tramite la stipula di contratti alle differenze a due vie di durata, rispettivamente, di anni 7 per impianti già operativi e anni 14 per impianti nuovi tra il GSE e il soggetto cessionario. Il relativo contratto-tipo è predisposto dal GSE, unitamente al sistema di garanzie necessario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni ed approvato dall'Autorità per l'energia le reti e l'ambiente, di seguito denominata «ARERA».
  3. Sono ammessi alle sessioni di negoziazione di cui al comma 2 produzioni di energia elettrica da impianti basati sulle seguenti tecnologie:

    1) solare fotovoltaica, ivi inclusa la tecnologia a concentrazione;

    2) eolica sul territorio e off shore;

    3) geotermoelettrica;

    4) idroelettrica a bacino e a serbatoio;

    5) idroelettrica reversibile, limitatamente all'apporto di produzione rinnovabile netta;

    6) idroelettrica ad acqua fluente.

  4. In coerenza con quanto previsto all'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, previa asseverazione con decisione del Ministro della transizione Pag. 110ecologica, nelle sessioni di negoziazione vengono offerti contratti alle differenze con profili orari di energia elettrica immessa in rete:

   a) costanti in tutte le ore dell'anno;

   b) tipici delle singole tecnologie rinnovabili;

  5. Annualmente il GSE verifica che l'energia elettrica oggetto dei singoli contratti alle differenze sia stata effettivamente immessa dalle fonti rinnovabili di cui al comma 3. L'energia destinata al GSE in regime di ritiro dedicato o ritirata dal medesimo in regime di tariffa omnicomprensiva non può essere conteggiata a tale scopo, salvo rinuncia espressa del cessionario a detti regimi da effettuarsi previamente. In caso di verifica negativa, il cessionario decade dal contratto alle differenze.
  6. L'ARERA definisce la procedura concorrenziale da implementare sulla piattaforma di cui al comma 1, stabilendo successivamente il prezzo base d'asta per ogni sessione di negoziazione, avvalorando opportunamente i differenti profili di cui ai punti a e b del comma 4, e tenendo conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento, e comunicandolo al GSE con proprio atto sottratto alla pubblicazione sul sito dell'ARERA almeno sino alla completa chiusura della sessione. La sessione si svolge su aste al ribasso rispetto alla base d'asta e il prezzo di conclusione del singolo contratto alle differenze si determina secondo la regola Pay as bid a offerta vincolante, non reiterata né ripetuta sino a concorrenza dei contingenti di energia rinnovabile definiti con atto del Ministro della transizione ecologica.
  7. Il GSE al termine di ogni sessione di negoziazione sottoscrive con i titolari aggiudicatari i contratti alle differenze ai prezzi rinvenienti dalle aste di cui al comma 4 e cede l'energia elettrica in disponibilità contrattuale al Gestore dei mercati energetici, di seguito denominato «GME», che la cede nel mercato del giorno prima.
  8. Il GME organizza una o più procedure concorsuali ogni semestre, entro il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno, per la vendita dell'energia elettrica di cui al comma 7 tramite contratti di durata variabile fra i tre e i cinque anni con un prezzo non superiore al 10 per cento del prezzo di acquisizione. Il 60 per cento dell'energia elettrica oggetto delle procedure concorsuali è riservata ai clienti finali industriali con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, e alle realtà insulari.
  9. Le procedure concorsuali di cui al comma 8 si svolgono come aste al rialzo con base d'asta pari al prezzo medio dei contratti conclusi in esito alla procedura di cui al comma 2, a cui possono partecipare anche clienti grossisti atteso che presentino il relativo mandato rilasciato dai corrispondenti clienti finali commisurato al relativo prelievo di energia elettrica dei medesimi l'anno precedente lo svolgimento delle procedure.
  10. L'ARERA approva la procedura di svolgimento delle aste organizzate dal GME, ivi inclusi i sistemi di garanzia per la cessione di detti contratti, su proposta del GME medesimo.
  11. Eventuali proventi e oneri risultanti dalle procedure concorsuali operate dal GME nonché dalla immissione dell'energia elettrica non venduta in dette procedure sono a carico della generalità dell'utenza elettrica. Con propri provvedimenti l'ARERA provvede a stabilire un meccanismo di trasferimento dei proventi e oneri che opera con cadenza mensile.
  12. Per quanto non ricompreso nelle attività del comma 2 e nei movimenti della piattaforma cui al comma 1 ed a complemento di ciò, GME è autorizzato ad attivare una piattaforma di scambio diretta per la negoziazione in acquisto a lungo termine di energia elettrica rinnovabile;
  13. Le disposizioni del presente articolo non producono maggiori oneri a carico dell'erario.
**16.06. Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini, Nardi, Pellicani, Ciagà, Morassut, Morgoni,Pag. 111 Pezzopane, Rotta, Berlinghieri, Frailis, Buratti.
**16.017. Davide Crippa, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso la stipula di contratti per differenza di lungo termine a prezzi equi per l'energia prodotta impianti a fonte rinnovabile)

  1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di energia a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE o le società da esso controllate, di seguito «Gruppo GSE», avvia, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure concorrenziali per la stipula di contratti per differenze a due vie che garantiscano condizioni di acquisto di lungo termine a prezzi equi e fissi con i titolari degli impianti a fonte rinnovabile, in esercizio o in corso di realizzazione, che non possono accedere a meccanismi incentivanti.
  2. Il Gruppo GSE invita i titolari di impianti a fonte rinnovabile e di progetti di realizzazione di impianti, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando la potenza degli impianti o dei possibili interventi di potenziamento, delle tempistiche massime di entrata in esercizio per gli impianti in fase di realizzazione, del profilo di produzione o atteso di produzione. La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo.
  3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Il Gruppo GSE stipula contratti per differenze di lungo termine, di durata pari a dieci anni per impianti in esercizio e venti anni per impianti ancora da realizzare alla data di entrata in vigore del presente decreto con i titolari di impianti di cui al comma 2 a condizioni e prezzi fissi, differenziati per tecnologia, individuati tramite procedure concorrenziali definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un'equa remunerazione. Per quanto riguarda i contratti per differenze a due vie relativi alla produzione di energia da impianti a fonte rinnovabile non programmabile, le differenze tra il prezzo fisso e il prezzo di riferimento saranno riconosciute in base all'energia effettivamente prodotta. Lo schema di contratto per differenze è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.
  5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre contratti per differenze a due vie, per i quantitativi corrispondenti all'energia prodotta dagli impianti di cui al comma 2 a clienti finali industriali attraverso una o più procedure di asta marginale, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo di offerta dei contratti per differenze a due vie è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.
  6. I prezzi di riferimento per la regolazione delle differenze sui contratti conclusi Pag. 112ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 sono i prezzi, rispettivamente:

   a) per gli aggiudicatari dei contratti di cui al precedente comma 4, il prezzo zonale orario sul MGP della zona di mercato di appartenenza degli impianti a fonte rinnovabile;

   b) per gli aggiudicatari dei contratti di cui al precedente comma 5, il prezzo unico nazionale orario sul MGP.

  7. Il Gruppo GSE acquisisce corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi dei commi 4 e 5.
  8. Le procedure di cui sopra potranno essere avviate dal Gruppo GSE con cadenza trimestrale di ogni anno.
*16.011. Zardini.
*16.012. Sani.
*16.013. Fregolent, Moretto.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di impianti di recupero dei rifiuti per una maggiore sicurezza negli approvvigionamenti energetici)

  1. Al fine di rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, aumentare l'autosufficienza energetica e fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia, il Ministero della transizione ecologica, sulla base dei dati comunicati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle regioni in collaborazione con l'ISPRA e le Agenzie regionali per l'ambiente, provvede ad effettuare una ricognizione della capacità impiantistica pubblica e privata per il recupero energetico dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi, esistente o in corso di realizzazione in ciascuna regione.
  2. Gli impianti di recupero dei rifiuti da realizzare o riconvertire sulla base della ricognizione di cui al comma 1, sono finalizzati al recupero energetico della quota percentuale residuale di rifiuti non interessati dal riciclo, e nel rispetto degli obiettivi dell'Unione europea di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti, e devono essere realizzati secondo le Migliori tecnologie disponibili (BAT).
  3. In relazione alle verifiche sull'offerta impiantistica regionale di cui al comma 1, qualora si evidenzino reali criticità e una sensibile carenza degli impianti di recupero, e al fine di accelerarne l'effettiva realizzazione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono nominati, laddove necessario, uno o più commissari straordinari al fine di garantire la necessaria programmazione, gestione e realizzazione, in tempi certi, degli interventi di adeguamento impiantistico, nel rispetto del principio di prossimità.
  4. Il Commissario straordinario può operare in deroga alle disposizioni vigenti relative ai termini di conclusione dei procedimenti e delle autorizzazioni.
  5. Ai fini della definizione dell'iter procedurale tecnico-amministrativo volto alla realizzazione dei medesimi impianti, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1 e delle effettive esigenze delle regioni, il Commissario promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'individuazione di idonei soggetti pubblici, privati o misti, dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, necessari per l'affidamento dell'opera, nel rispetto della normativa in materia di antimafia e la relativa disciplina sulle interdittive.
  6. A tutti gli impianti di recupero dei rifiuti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni e i termini ridotti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree, di cui al comma 8, articolo 35, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
16.022. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Porchietto, Polidori, Valentini, Casino, Ferraioli, Torromino, Sessa.

Pag. 113

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica)

  1. Al fine promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e favorire la stabilità e l'efficienza dei prezzi dell'energia elettrica, Acquirente unico S.p.A. può approvvigionarsi attraverso tutte le modalità di acquisto disponibili sul mercato, ivi inclusi accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine da stipularsi esclusivamente con nuovi impianti, nel rispetto dei princìpi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto degli obiettivi nazionali finalizzati alla transizione energetica, anche secondo gli indirizzi emanati dal Ministero della transizione ecologica.
  2. Ai clienti domestici individuati dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, è garantito il diritto alla fornitura di energia elettrica a condizioni trasparenti ed eque, la cui funzione di approvvigionamento è svolta da Acquirente unico S.p.A.. Alla medesima fornitura accedono, altresì, tutti i clienti domestici rimasti senza fornitore per cause indipendenti dalla propria volontà.
  3. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, può affidare ad Acquirente unico S.p.A. anche il servizio di vendita ai clienti finali.
  4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta disposizioni per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica e per assicurare l'attivazione del servizio di vendita. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente verifica altresì che le condizioni economiche applicate ai clienti finali riflettano la copertura dei costi di acquisto di energia elettrica e i costi di funzionamento di Acquirente unico S.p.A., nel rispetto dell'equilibrio di bilancio della società.
  5. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16.025. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici)

  1. Ai fini di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la funzione di approvvigionamento di energia elettrica per i clienti domestici vulnerabili e in condizioni di povertà energetica come definiti dal comma 1 del medesimo decreto legislativo, è svolta da Acquirente unico S.p.A..
  2. Acquirente unico S.p.A. opera secondo procedure di mercato, nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, anche tenendo contro degli obiettivi nazionali finalizzati alla transizione energetica, in base agli indirizzi del Ministero della transizione ecologica.
  3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di favorire lo sviluppo di nuova capacità di generazione elettrica da fonti rinnovabili, il Ministero della transizione ecologica emana gli indirizzi affinché Acquirente unico S.p.A. stipuli contratti di approvvigionamento da nuovi impianti.
  4. Il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto, può affidare ad Acquirente unico S.p.A. anche il servizio di vendita ai clienti finali.
  5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta disposizioni per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica e per assicurare l'attivazione del servizio di vendita e verifica altresì che le condizioni economiche applicate ai clienti Pag. 114finali del «Servizio di Fornitura di Energia Elettrica», riflettano la copertura dei costi di acquisto di energia elettrica e i costi di funzionamento di Acquirente unico S.p.A., nel rispetto dell'equilibrio di bilancio della società.
  6. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16.028. Bersani, Timbro, Fornaro.

ART. 17.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a partire dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500 mila tonnellate, che si incrementa di 100 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.»;

  Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di Siti di Interesse Nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote d'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di una tariffa assegnata tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile dell'impianto.
   3-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis. Entro la medesima data con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente articolo trovano copertura a valere sui prezzi all'immesso al consumo dei carburanti fossili tradizionali.».
17.12. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), i singoli fornitori di elettricità, benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è calcolata, tenendo conto delle disposizioni specifiche dei successivi commi, come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:

   a) al denominatore: elettricità, benzina, diesel, metano, biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario;

   b) al numeratore: elettricità rinnovabile, biocarburanti e biometano ovvero biogas per trasporti, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, anche quando utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di carburanti convenzionali, e carburanti da carbonio riciclato, tutti considerati indipendentementePag. 115 dal settore di trasporto in cui sono immessi.»;

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), dopo il capoverso lettera d-bis), aggiungere il seguente:

   d-ter) per l'elettricità rinnovabile nei trasporti è previsto un obiettivo dell'1 per cento del consumo nel 2023, sino ad un minimo del 6 per cento del consumo nel 2030 del contenuto energetico dei consumi per il trasporto, senza considerare i fattori moltiplicativi. Di conseguenza, anche l'elettricità rinnovabile partecipa al pari degli altri biocarburanti e degli obiettivi previsti, al sistema dei certificati di immissione al consumo, come previsto dal comma 4.;

   sostituire la rubrica con la seguente: Promozione delle rinnovabili nei trasporti da utilizzare in purezza.
17.8. Chiazzese, Sut, Masi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), sostituire le parole: 200 mila con le seguenti: 500 mila, e sostituire le parole: 50 mila con le seguenti: 100 mila;

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di Siti di Interesse Nazionale (SIN), per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote d'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di una tariffa assegnata tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile dell'impianto.
   3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024.
   3-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno più decreti del Ministro della transizione ecologica sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis. Entro la medesima data, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

   b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

   3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
17.9. Sut, Masi, Chiazzese, Davide Crippa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), sostituire le parole: 200 mila con le seguenti: 500 mila e sostituire le parole: 50 mila con le seguenti: 100 mila.

Pag. 116

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza aggiuntiva alle quote d'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di una tariffa assegnata tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile dell'impianto.
   3-ter. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno più decreti del Ministro della transizione ecologica sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis. Entro la medesima data con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente articolo trovano copertura a valere sui prezzi all'immesso al consumo dei carburanti fossili tradizionali».
17.14. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera d-bis), sostituire le parole: 200 mila con le seguenti: 300 mila e sostituire le parole: 50 mila con le seguenti: 100 mila.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: A ciascun progetto di riconversione non può essere riconosciuta una quota maggiore del 40 per cento dei costi di investimento sostenuti. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse, e la definizione di un meccanismo di priorità per gli investimenti in nuova capacità produttiva, addizionale rispetto ai volumi di cui alla lettera d-bis) del comma precedente, di biocarburanti da utilizzare in purezza nel territorio nazionale, al fine di garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento ed esercizio per la vita utile dell'impianto.;

   b) al medesimo comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, al terzo periodo, sostituire le parole: Ai relativi oneri con le seguenti: Agli oneri relativi al fondo.
*17.5. Benamati, Braga, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.
*17.16. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 200 mila con le seguenti: 300 mila e le parole: 50 mila con le seguenti: 100 mila.
17.3. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure per fronteggiare l'emergenza energetica attraverso il rafforzamento dell'uso delle biomasse)

  1. Nell'ambito delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termico e termoelettrico, sono adottati provvedimenti volti a favorire il contributo offerto dalla produzione di energia da biomasse, prevedendo la modifica delle condizioni di accesso agli incentivi previsti dal capo II del Titolo V decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, concernente attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso Pag. 117dell'energia da fonti rinnovabili e garantendo altresì la certezza di accesso agli operatori.
  2. Al fine di ottimizzare e mantenere il parco di generazione energetica esistente, all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 14, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso l'integrazione con altre fonti rinnovabili a “zero” emissioni di CO2, a loro volta non incentivabili, al fine di aumentarne l'efficienza e ridurre le emissioni complessive di anidride carbonica»;

   b) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

   «14-bis. Per gli impianti per i quali gli incentivi sono in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 2030, sono adottati di specifici incentivi per l'adeguamento ai parametri di sostenibilità di cui al presente articolo. Ove tali parametri siano raggiunti, gli impianti accedono al regime di cui al comma 1.».

  3. Al fine di favorire l'utilizzo delle biomasse nella produzione di energia termica all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 lettera b) dopo le parole: «a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici» sono aggiunte le seguenti: «a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186»;

   b) alla lettera c), le parole: «, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE» sono soppresse.
17.03. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

ART. 18.

  Al comma 1, capoverso lettera c-bis), dopo le parole: Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, aggiungere le seguenti: nonché delle società concessionarie autostradali.

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo le parole: di trasmissione nazionale, aggiungere le seguenti: e di distribuzione;

   sostituire la rubrica con la seguente: Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
*18.6. Gagliardi.
*18.15. Lucchini, Binelli, Patassini, Andreuzza, Piastra, Raffaelli, Pettazzi, Vallotto.
*18.14. Raffaelli, Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*18.10. Sut, Chiazzese.

  Al comma 1, capoverso lettera c-bis), dopo le parole: Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, aggiungere le seguenti: e delle società concessionarie di infrastrutture ferroviarie.
**18.4. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Lucaselli.
**18.9. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Raffa, Serritella, Traversi, Zanichelli.
**18.13. Fiorini, Maccanti, Rixi, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 118

**18.2. Bruno Bossio, Gariglio, Pizzetti, Andrea Romano, Casu, Cantini, Del Basso De Caro.
**18.5. Gagliardi.
**18.12. Moretto, Fregolent.
**18.16. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo.».
18.11. Davide Crippa, Galizia.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifica alla legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità)

  1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «in relazione all'andamento del mercato», sono aggiunte le seguenti: «e del reale costo di approvvigionamento della materia prima».
18.01. Davide Crippa, Galizia, Zanichelli.

ART. 19.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 11-bis, dopo le parole: «miglioramento della prestazione energetica» sono aggiunte le seguenti: «o di generazione elettrica da fonte rinnovabile» e dopo le parole: «agli impianti sportivi» sono aggiunte le seguenti: «anche gestiti da associazioni e società sportive dilettantistiche;».

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità del comma 11-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2022, limitatamente agli interventi di generazione elettrica da fonte rinnovabile sugli impianti sportivi;

   all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.869,53 milioni;

    b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 350 milioni.
19.7. Rospi, Sozzani, Polidori, Porchietto, Sessa, Torromino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di ridurre il consumo di energia elettrica degli immobili della pubblica amministrazione è data facoltà alle figure dirigenziali apicali di provvedere ad anticipare l'orario di apertura e/o di chiusura degli uffici pubblici di 30 minuti.
19.2. Lombardo.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Semplificazione per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio)

  1. La realizzazione di cappotti termici senza modifica delle facciate e delle coperture sono considerati opere di manutenzione ordinaria. Gli interventi di isolamento termico con la realizzazione di cappotti termici, che prevedano la modifica delle facciate e coperture, della disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici Pag. 119sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria e non pagano oneri né contributi di costruzione. Rientrano allo stesso modo tra gli interventi di manutenzione straordinaria, esonerati dal pagamento di oneri e contributi, la realizzazione, di schermature – anche non aderenti alle aperture –, serre solari, terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.
*19.04. Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*19.09. Chiazzese, Masi, Sut, Zanichelli.
*19.011. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*19.01. Muroni, Fioramonti, Tasso.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili)

  1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, di seguito denominata «Giornata», al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.
  2. In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; promuovono altresì incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
  3. Il Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, costituisce il soggetto competente per il coordinamento della Giornata, in collaborazione con le regioni e gli enti locali.
19.05. Braga, Rotta, Pellicani, Deiana, Fregolent, Cortelazzo, Patassini, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Sportelli territoriali per l'efficienza energetica)

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

   «l-bis) promuovere e supportare la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico-privato mediante l'apertura di sportelli informativi provinciali, gestiti da società a partecipazione pubblica, per attività di assistenza, formazione e informazione territoriale ai comuni e ai singoli cittadini negli interventi in materia di efficienza energetica;»;

   b) al comma 4, le parole: «3 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «4 milioni di euro».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui Pag. 120all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.08. Sut.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica)

  1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e perseguire una strategia di efficientamento energetico basata sulla razionalizzazione e l'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:

   a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni e mezzi di trasporto;

   b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;

   c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).
19.010. Deiana, Masi, Sut, Davide Crippa, Zanichelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici)

  1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici ed ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° aprile 2022 e fino al 31 marzo 2023, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare, per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, non deve superare i 19 °C+2 gradi di tolleranza per gli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e non deve essere minore dei 27 °C-2 gradi di tolleranza per gli edifici di cui al medesimo articolo 3, comma 2.
19.07. Masi, Deiana, Sut, Davide Crippa.

ART. 20.

  Sopprimere il comma 3.
20.5. Vianello.

  Al comma 3 dopo le parole: Competente ad esprimersi in materia aggiungere le seguenti: culturale e.
20.11. Enrico Borghi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Una quota derivante dai risparmi di spesa ottenuti dall'ottimizzazione e dall'efficientamento energetico degli immobili a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa è destinata alla copertura degli oneri previsti per gli interventi di manutenzione Pag. 121dei predetti immobili sui quali già insiste l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
20.1. Corda.

ART. 21.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: , anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi,.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera b), sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente;

   sopprimere la lettera d)
21.1. Vianello.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: stoccaggio di modulazione aggiungere le seguenti: , anche attraverso adeguati meccanismi incentivanti,.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: operanti sul territorio nazionale, aggiungere le seguenti: in relazione alla gestione operativa delle infrastrutture e delle allocazioni di capacità agli operatori di mercato,.
*21.6. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*21.7. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: almeno il 90 per cento, aggiungere le seguenti: ma non più del 100 per cento.
21.5. Sut, Masi, Deiana, Vianello.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) Considerata la particolare sensibilità dei luoghi storici legati al Patrimonio Unesco della Valle dei Templi e la vulnerabilità dell'ecosistema circostante, in attesa di una puntale ricognizione sulla capacità di stoccaggio di gas naturale, sulle reali necessità del nostro Paese, nonché sulle nuove tecnologie e modalità di stoccaggio a basso impatto ambientale, il progetto di realizzazione del gassificatore di Porto Empedocle è sospeso.
21.3. Sodano.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-quinquies è aggiunto il seguente: «5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale.».
  3-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 319, è aggiunto il seguente: «319-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono Pag. 122utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPESS e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma.».
21.8. Casciello, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il Ministero della transizione ecologica, per ogni sito di stoccaggio sotterraneo, pubblica e aggiorna settimanalmente i dati inerenti le attività di stoccaggio e svuotamento del gas naturale correlati all'attività di monitoraggio dei fenomeni sismici nel raggio di 30 chilometri dai suddetti siti di stoccaggio sotterraneo.
  3-ter. Entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione il Ministro della transizione ecologica trasmette alle Camere una relazione tecnica ed una sintesi non tecnica aventi entrambe ad oggetto le misure di cui al comma 1 e i dati riferiti al comma 3-bis.
21.2. Vianello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire la lavorazione e immissione in rete delle eventuali maggiori quote di gas GNL, il Ministero della transizione ecologica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita ARERA, redige un piano che sia teso all'ampliamento delle capacità di trattamento degli impianti di rigassificazione attualmente operanti sul territorio nazionale, tanto on-shore che offshore e che individui, all'esito di una ricognizione delle richieste di autorizzazione attualmente in via di definizione, la possibilità di apertura e relativa localizzazione di nuovi impianti, definendo anche, ove possibile, un attendibile cronoprogramma di entrata in funzione a regime.
21.4. Fregolent, Moretto.

ART. 22.

  Al comma 1, dopo le parole: forme produttive innovative e sostenibili, aggiungere le seguenti: come il biometano.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: non inquinanti, con le seguenti: a basso impatto ambientale e alla trasformazione delle vetture a biometano.
*22.24. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*22.26. Benamati.
*22.30. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*22.27. Labriola, Mazzetti, Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli.
*22.8. Moretto, Fregolent.

  Al comma 1, sostituire le parole: non inquinanti, con le seguenti: a basso impatto ambientale.
**22.7. Fregolent, Moretto.
**22.23. Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
**22.25. Benamati.
**22.29. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
**22.21. Di Muro, Rixi, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 123

  Al comma 1, sostituire le parole: non inquinanti, con le seguenti: con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km.
22.1. Vianello.

  Al comma 1, dopo le parole: non inquinanti, aggiungere le seguenti: e di misure che disincentivino l'acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2, di agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato.
22.18. Chiazzese, Sut, Vianello.

  Al comma 1, dopo le parole: non inquinanti, aggiungere le seguenti: agevolazioni per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica nell'ambito privato.
*22.3. Muroni.
*22.4. Mollicone.
*22.15. Gagliardi.
*22.31. Torromino, Cortelazzo, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
*22.22. Donina, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*22.13. Sani, Fragomeli, Buratti, Ciagà.
*22.6. Marco Di Maio, Fregolent, Moretto.
*22.16. Pezzopane, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.

  Al comma 1, sostituire le parole: 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro, con le seguenti: 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.500 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
22.11. Raduzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, con le seguenti: 650 milioni di euro per l'anno 2022 e 950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 77 le parole «Per l'anno 2021, è concesso» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2022 e fino al 31 dicembre 2030, è riconosciuto»;

   b) il comma 78 è sostituito dal seguente:

   «78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030.».
22.14. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ammessi a valere sul Fondo anche gli interventi di installazione di motorizzazioni ibride-elettriche a bordo delle imbarcazioni adibite a trasporto passeggeri, iscritte nel Registro Navi Minori e Pag. 124Galleggianti delle Capitanerie di Porto del Territorio Italiano.
22.34. Fassina, Timbro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di favorire la conversione in elettrico di moto e scooter endotermici, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad estendere anche per i veicoli della categoria L, le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto ministeriale del 1° dicembre 2015 recante «Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2016 n. 7.
22.19. Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Raffa, Scagliusi, Serritella, Traversi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Fondo a sostegno della diffusione degli impianti fotovoltaici nei condomini)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 140 milioni di euro per il 2023 e 140 milioni di euro per il 2024, finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici nei condomini.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'erogazione di un contributo pari al 70 per cento, e per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro, delle spese relative all'acquisto e alla posa in opera di impianti fotovoltaici e relativi accumulatori fino ad un massimo di 10 chilowatt. Il contributo di cui al precedente periodo è richiesto dal condominio e deve essere utilizzato entro 6 mesi dalla sua erogazione.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 2. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, 140 milioni di euro per il 2023 e 140 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
22.02. Colletti, Vallascas.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Ricerca e sviluppo del settore aerospaziale)

  1. Al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale già assentiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. La presente disposizione si applica ai soggetti che presentano, nei termini ivi previsti, la dichiarazione di cui al comma 2.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Pag. 125soggetti beneficiari di cui al comma 1 presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione sull'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1, nonché sulle somme ancora non versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.
*22.08. Zucconi, De Toma, Caiata.
*22.015. Pagani.
*22.028. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*22.032. D'Attis, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Torromino, Sessa, Labriola, Mazzetti, Valentini, Casino, Ferraioli, Giacometto.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)

  1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.
  2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi «A» o «B» sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.
  3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2022.
  4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.
  5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**22.018. Sut, Chiazzese.
**22.035. Cortelazzo, Mazzetti, Torromino, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.
**22.029. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di acquisto Pag. 126di autoveicoli elettrici da parte di soggetti con ISEE inferiore a 30.000 e introduzione di una imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 77, le parole «Per l'anno 2021, è concesso» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2022, è riconosciuto» e le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 78, la parola «2021», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2022».

  2. A decorrere dal 1° maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km

Imposta (euro)

  161-190

  1.100

  191-210

  1.600

  211-240

  2.000

  241-290

  3.500

Superiore a 290

  10.000

  3. L'imposta di cui al comma 2 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato e non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007.
  4. L'imposta di cui al comma 2 è versata, dall'acquirente al venditore, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.
  5. Il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione dell'imposta di cui al comma 2 è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo medesimo.
  6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante le risorse derivanti dall'imposta di cui al comma 2.
22.020. Chiazzese.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Criterio dell'impronta ecologica)

  1. Il Ministero della mobilità sostenibile, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, in conformità con i principi di tutela della concorrenza, nell'espletamento delle procedure di acquisizione di mezzi destinati al trasporto pubblico locale, al fine di assicurare una migliore tutela ambientale e la riduzione del consumo di risorse naturali, elabora criteri di valutazione delle offerte che tengono conto della riconversione industriale delle aziende per la produzione di mezzi ecologici, nonché della distanza tra i siti di produzione e i luoghi di utilizzo dei mezzi nel rispetto del Pag. 127criterio di sostenibilità dell'impronta ecologica.
22.022. Maraia.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di acquisto di veicoli elettrici da parte di persone con disabilità)

  1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 chilowatt se con motore elettrico» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «con emissioni di CO2 uguali o minori a 110 g/km.».
22.021. Chiazzese.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012)

  1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
22.024. Ferraresi, Zolezzi, Zanichelli.

ART. 24.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure in materia di tutela del lavoro per le imprese dei settori energivori)

  1. I datori di lavoro delle industrie energivore, la cui individuazione è definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che, a decorrere dalla data del 1° aprile 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza derivante dall'innalzamento dei prezzi delle fonti energetiche, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, con le modalità di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente articolo non è dovuto alcun contributo addizionale.
24.01. Bonomo, Benamati.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Finalizzazioni del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)

  1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dopo le parole: «per le finalità cui sono state assegnate» sono aggiunte le seguenti: «oltre a quelle, contingibili ed urgenti, relative agli aumenti dei costi dell'energia di cui debba direttamente o indirettamente farsi carico l'ente locale per tutta l'annualità 2022.».
24.02. Baratto, Vietina.

ART. 25.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al Fondo accedono anche i soggetti di cui Pag. 128all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
25.12. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai lavori in corso di esecuzione la cui offerta sia stata presentata nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti, qualora non vi abbiano già provveduto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, adeguano il prezzario in uso ai prezzi correnti di mercato quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale e comunque per una percentuale non inferiore al 20 per cento e procedono alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di adeguare l'importo contrattuale residuo ai nuovi prezzi, a partire dal primo gennaio 2022. Conseguentemente, per i lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2022, è adottato un apposito stato di avanzamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatto salvo successivo conguaglio, a seguito della revisione di cui al comma 2-bis.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per i contratti di cui al comma 2, a partire dall'approvazione del nuovo prezzario di cui al medesimo comma 2, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute ad applicare all'importo residuo del contratto, come rideterminato ai sensi del comma 2, primo periodo, le variazioni di prezzo, in aumento e diminuzione, desunte dagli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'Istat. Non è comunque soggetto a revisione il 10 per cento dell'importo di cui al precedente periodo.

   b) sopprimere i commi 3, 4, e 5;

   c) al comma 7, sostituire le parole: alle compensazioni con le seguenti: al pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per fare fronte agli oneri derivanti dal pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis, possono essere altresì utilizzate le ulteriori somme resesi disponibili per la stazione appaltante, da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.;

   d) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati, la cui offerta è stata fatta nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi ancora da stipulare applicando, a pena di nullità, i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.
  9-ter. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali derivanti dagli incrementi eccezionali in atto che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, e sono sempre valutate ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'appaltatore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
  9-quater. In relazione ai lavori la cui offerta sia stata fatta nel 2021 o nel primo semestre 2022, è consentito, all'affidatario di chiederne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 1467 codice civile, senza che da ciò derivi alcun pregiudizio o sanzione all'appaltatore, né consegua alcuna segnalazione da parte della stazione appaltante al casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.
  9-quinquies. Con riferimento alle procedure di affidamento dei lavori in corso Pag. 129alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla cui base sia presente un progetto redatto su un prezzario diverso da quello di cui al comma 2, le stazioni appaltanti, ove non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, dispongono l'annullamento delle stesse in via di autotutela, e procedono all'aggiornamento del prezzario ai sensi del medesimo comma 2.
*25.3. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
*25.4. Gagliardi.
*25.6. Pezzopane, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
*25.9. Terzoni.
*25.15. Lupi, Marco Di Maio.
*25.19. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Labriola, Porchietto, Polidori, Casino, Ferraioli, Valentini, Torromino, Sessa.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai lavori in corso di esecuzione la cui offerta sia stata presentata nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti, qualora non vi abbiano già provveduto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, adeguano il prezzario in uso ai prezzi correnti di mercato quali desumibili da listini di carattere nazionale e internazionale e comunque per una percentuale non inferiore al 20 per cento e procedono alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di adeguare l'importo contrattuale residuo ai nuovi prezzi, a partire dal primo gennaio 2022. Conseguentemente, per i lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2022, è adottato un apposito stato di avanzamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatto salvo successivo conguaglio, a seguito della revisione di cui al comma 2-bis.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Per i contratti di cui al comma 2, a partire dall'approvazione del nuovo prezzario di cui al medesimo comma 2, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute ad applicare all'importo residuo del contratto, come rideterminato ai sensi del comma 2, primo periodo, le variazioni di prezzo, in aumento e diminuzione, desunte dagli indici dei prezzi alla produzione nelle costruzioni rilevati dall'Istat. Non è comunque soggetto a revisione il 10 per cento dell'importo di cui al precedente periodo.;

   b) sopprimere i commi 3, 4, e 5;

   c) al comma 7, sostituire le parole: alle compensazioni con le seguenti: al pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per fare fronte agli oneri derivanti dal pagamento delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis, possono essere altresì utilizzate le ulteriori somme resesi disponibili per la stazione appaltante, da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.;

   d) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per gli accordi quadro di lavori già aggiudicati o contrattualizzati, la cui offerta è stata fatta nell'anno 2020 o antecedentemente, le stazioni appaltanti redigono o aggiornano i progetti alla base dei contratti attuativi ancora da stipulare applicando, a pena di nullità, i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2, dandone specifica indicazione nei contratti stessi, fermo restando il ribasso formulato dall'impresa in sede di offerta.
  9-ter. Le difficoltà di approvvigionamento dei materiali derivanti dagli incrementi eccezionali in atto che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, costituiscono causa di forza maggiore, e sono sempre valutate ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'appaltatore,Pag. 130 anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
  9-quater. Con riferimento alle procedure di affidamento dei lavori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla cui base sia presente un progetto redatto su un prezzario diverso da quello di cui al comma 2, le stazioni appaltanti, ove non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, dispongono l'annullamento delle stesse in via di autotutela, e procedono all'aggiornamento del prezzario ai sensi del medesimo comma 2.
25.13. Lucchini, Rixi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,.
*25.1. Rachele Silvestri, Foti, Butti.
*25.8. De Menech, Pezzopane.
*25.11. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*25.14. Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.
*25.21. Cortelazzo, Labriola, Polidori, Mazzetti, Torromino, Porchietto, Sessa, Valentini, Casino, Ferraioli.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno e per il finanziamento dei progetti per il trasporto ferroviario ad idrogeno)

  1. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito un Fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.
  2. Le risorse di cui al comma 1, per un importo fino a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui al comma precedente.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.02. Vallascas.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali per l'idrogeno)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento di un numero adeguato di punti di rifornimento per l'idrogeno entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e sostenere l'innovazione e l'efficienza delle fonti Pag. 131energetiche interne e rinnovabili le regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di autorizzazione alla ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro il 30 giugno 2022.
  2. Sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1, i distributori nuovi o da ristrutturare che saranno individuati dalle regioni e dai concessionari autostradali secondo i criteri indicati nella sezione b) del Quadro Strategico Nazionale, inclusi quelli ubicati lungo collegamenti transfrontalieri. La lista di questi distributori dovrà essere comunicata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 30 settembre 2022.
  3. Per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2020, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2020 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2015 al 2020, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2022 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
  4. Per gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2021, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2021 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2015 al 2020, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2023 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
  5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2022 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, garantendo un numero adeguato di punti di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di rifornimento, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
  6. Gli obblighi di cui ai commi da 1 a 5 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:

   a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 2021;

   b) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio per la produzione di idrogeno in sito attraverso elettrolisi quando la distanza per l'approvvigionamento via terra supera i 1000 chilometri.

  7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica i dati in proprio possesso relativi agli impianti di distribuzione carburanti di ciascuna regione, comprensivi degli erogati per tipologia di carburante, relativamente agli anni 2020 e 2021, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a ciascuno dei predetti Pag. 132anni, al Ministero dello sviluppo economico, che li trasmette alle regioni in relazione agli impianti di rispettiva competenza.
  8. Ferma restando la disciplina di cui al presente articolo, le regioni possono prevedere che gli obblighi di cui ai commi da 2 a 4 siano comunque assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, dotando del prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo ai sensi del presente articolo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.
25.03. Vallascas.

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Compensazione prezzi nei contratti pubblici di forniture e servizi)

  1. Per i contratti relativi alle forniture ed ai servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 3.
  2. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
*25.05. Lacarra.
*25.012. Terzoni.
*25.015. Rixi, Maccanti, Donina, Furgiuele, Capitanio, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Pag. 133Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*25.017. Cortelazzo, Mazzetti, Labriola, Ferraioli, Torromino, Porchietto, Polidori, Sessa, Valentini, Casino.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Compensazione nei contratti pubblici di forniture e servizi)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, per i contratti relativi alle forniture ed ai servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 4.
  2. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.
  3. Nei contratti relativi ai servizi e forniture, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, essa viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a).
  4. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
**25.08. Gagliardi, Vietina.
**25.020. Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Sessa, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini, Porchietto.

Pag. 134

  Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni particolari in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

  1. In considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali verificatisi nell'anno 2021, negli appalti aventi ad oggetto la fornitura di mezzi da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stazioni appaltanti sono autorizzate a rinegoziare i contratti sulla base dei rincari effettivamente avvenuti, comunque non oltre il limite del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, nonché a concedere una dilazione dei tempi di consegna, purché l'aggiudicazione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2021.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
25.010. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale)

  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2019»;

   b) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

   «1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 30 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.».

  2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.
25.011. Dal Moro, Serracchiani, Pellicani.

ART. 26.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per l'esercizio 2021 si considera rispettato dell'equilibrio economico-finanziario del quarto trimestre di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui le maggiori spese siano state sostenute per l'emergenza da COVID-19 dalle regioni e province autonome e registrate nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le maggiori spese sono ripianate dalle regioni e province autonome nei dieci esercizi successivi. Conseguentemente non si applicano, per l'esercizio 2021, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.Pag. 135
  2-ter. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174, è differito al 15 luglio.
  2-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

  2-quinquies. Per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2022.
  2-sexies. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:

   a) i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2022;

   b) il bilancio consolidato dell'anno 2021 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022.
26.3. Buratti, Delrio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per far fronte agli aumenti dei prezzi nei settori energetici per strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario residenziale accreditate con il Servizio sanitario nazionale quali le Residenze socio-sanitarie per anziani e le Residenze socio-sanitarie per disabili e psichiatriche con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse di cui al comma 2-bis sono ripartite fra le regioni e province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al comma 2-bis.
  2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.4. Carnevali, Rizzo Nervo, Ianaro, De Filippo, Bruno Bossio, Ciagà.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.».
*26.04. Pastorino, Timbro.
*26.05. Ruffino, Angiola.

Pag. 136

*26.06. Berlinghieri, D'Elia, Fragomeli, Benamati, Ubaldo Pagano.
*26.07. Carrara, Binelli, Andreuzza, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*26.08. Gagliardi.

ART. 27.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, sostituire le parole da: una dotazione di 250 milioni fino alla fine del periodo medesimo con le seguenti: una dotazione di 590 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 500 milioni di euro, in favore dei comuni delle unioni di comuni e, per 90 milioni di euro, in favore delle province e delle città metropolitane;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: data di entrata in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione e dopo le parole: in relazione inserire le seguenti: ai maggiori oneri derivanti dall'emergenza sanitaria, nonché.
*27.8. Gagliardi.
*27.39. Cortelazzo, Polidori, Labriola, Porchietto, Mazzetti, Torromino, Casino, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*27.30. D'Elia.
*27.50. Pastorino, Timbro.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 322,6 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 362,6 milioni di euro per l'anno 2022.
**27.2. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
**27.15. De Menech, Pezzopane.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che sono stati destinatari delle anticipazioni dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 243-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero di quello di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono esclusi dal contributo di cui al presente articolo.
  3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi dei commi 3 e 3-bis, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
  3-ter. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivantePag. 137 dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
  3-quater. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile anche dagli enti locali che, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, presentano un Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, di importo superiore di almeno quattro volte del Fondo crediti di dubbia esigibilità del precedente rendiconto per l'anno 2018. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2022.».
27.19. D'Eramo, Bellachioma, Zennaro, Grippa.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che sono stati destinatari delle anticipazioni dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 243-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero di quello di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono esclusi dal contributo di cui al presente articolo.
  3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi dei commi 3 e 3-bis, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2022 con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
27.20. Pezzopane.

  Al comma 3, dopo le parole: Ai comuni aggiungere le seguenti: in condizione di dissesto finanziario, nonché ai comuni.
27.6. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'importo residuo dell'onere da restituzione dei fondi di cui al presente comma, al netto del contributo assegnato, può essere rimborsato in cinque anni decorrenti dal 2022.
*27.24. D'Elia.
*27.36. Pastorino, Timbro.
*27.11. Gagliardi.
*27.43. Pella, Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In favore delle città metropolitane, ricadenti nelle regioni a statuto ordinario, con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti, per le quali il totale del concorso netto alla finanza pubblica per l'anno 2021, definito in sede di Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ridotto dalla Pag. 138voce «Recuperi per somme a debito» di cui all'allegato A al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2021, recante «Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2021», è superiore a 28 euro per abitante è riconosciuto un contributo annuale di 67 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.1. Morassut, D'Elia, Orfini, Madia, Melilli, Mancini, Piccoli Nardelli, Sensi, Prestipino, Verini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Alle province che, alla data del 31 dicembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31 dicembre 2021 e del tempo residuo per il ripiano. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*27.16. De Menech, Pezzopane.
*27.3. Butti, Foti, Rachele Silvestri.
*27.34. Labriola, Sessa, Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Polidori, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli.
*27.51. Timbro, Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le risorse previste dal presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.
27.4. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini, Binelli, Vanessa Cattoi.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire la continuità didattica, sono stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2022 quale contributo straordinario destinato agli enti locali che debbano fare fronte all'impossibilità di utilizzo anche parziale degli ambienti didattici interessati da lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Il contributo è destinato ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee ovvero agli ulteriori costi necessari alla piena fruizione degli spazi didattici individuati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 70 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.17. Gallo.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Contributi per efficientamento energetico)

  1. All'articolo 1, comma 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: Pag. 139«per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022» e le parole: «entro il 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2020 per l'anno 2021 ed entro il 30 aprile 2022 per l'anno 2022».
27.01. Costanzo, Vallascas.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Agevolazioni Tari)

  1. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridistribuite, nell'anno 2022, ai medesimi comuni per le finalità di cui al comma 1».
27.02. Costanzo, Vallascas.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Ripiano disavanzi eccessivi per le città di medie dimensioni)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

   «994-bis. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di 30.000 abitanti sedi di università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022. In luogo del contributo previsto dal comma 567, gli enti locali di cui al primo periodo possono invece richiedere l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso e anche nel caso in cui non abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nella misura massima di 150 euro per abitante e comunque in misura non superiore all'ammontare del disavanzo come definito al primo periodo, da restituire con le modalità previste dal citato articolo 243-ter. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul Fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste. La medesima procedura è adottata nell'arco del triennio 2023-2025, attraverso l'emanazione di uno o più decreti integrativi in caso di insufficienza delle risorse in precedenza erogate e di sopravvenuta maggior disponibilità del Pag. 140fondo. Per tutta la durata del cronoprogramma, di cui ai commi 573 e seguenti, sono sospesi i termini di cui all'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario.».
*27.06. Gagliardi.
*27.037. Pella, Cortelazzo, Porchietto, Polidori, Casino, Labriola, Torromino, Mazzetti, Ferraioli, Sessa, Valentini.
*27.017. Ubaldo Pagano, D'Elia.
*27.028. Pastorino, Timbro.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Sostegno ai piccoli comuni per la realizzazione di infrastrutture energetiche)

  1. Per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli enti locali con popolazione non superiore a 3.000 abitanti è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
27.08. Vietina.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Comunità energetiche di quartiere)

  1. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 27 possono destinare una quota delle risorse assegnate per l'attuazione di misure finalizzate alla realizzazione di «Comunità energetiche di quartiere» per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili al servizio degli insediamenti urbani.
27.011. Maraia.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Interventi per favorire rinnovo dei mezzi di trasporto per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

  1. Al fine di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all'articolo 200, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «sino al 31 dicembre 2024» sono soppresse.
27.012. Fregolent, Moretto.

ART. 28.

  Sopprimerlo.
*28.1. Vianello.
*28.2. Sodano.
*28.9. Villarosa.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli Pag. 141edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142,»;

   b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove non siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e siano previsti incrementi di volumetria».
**28.4. Del Barba, Fregolent, Moretto.
**28.7. Chiazzese, Licatini, Traversi.

  Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per adempiere a quanto previsto dal presente comma, è costituita una specifica una task force a supporto della progettazione delle regioni del mezzogiorno.».
28.11. Sessa, Porchietto, Cortelazzo, Torromino, Mazzetti, Polidori, Casino, Labriola, Ferraioli, Valentini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Cooperative di abitazione)

  1. All'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della presente legge si considerano cooperative edilizie di abitazione le cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione di alloggi ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione, nonché in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari, nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione».
28.02. Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Soverini, Zardini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 119 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

    2) il comma 13-bis.1 è sostituito dal seguente:

   «13-bis.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri attesta falsamente l'effettiva realizzazione dell'intervento è punito con la multa da 10.000 a 50.000 euro»;

    3) al comma 14, secondo periodo, le parole: «pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari almeno al 20 per cento dell'importo dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ferma restando la validità delle polizze già stipulate alla data Pag. 142di entrata in vigore della presente disposizione,».

   b) All'articolo 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai rispettivi clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione»;

    2) al comma 1, lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai rispettivi clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione».

   c) Al comma 1 dell'articolo 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità per gli istituti di credito di cedere il credito ai rispettivi clienti, i quali possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione».

  2. I crediti che alla data del 25 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  3. Agli oneri del presente articolo, pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.04. Terzoni, Sut, Fraccaro, Masi, Deiana.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Potenziamento investimenti imprese a favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016)

  1. Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio interessati dagli eventi sismici del 2016, al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a favore delle aree danneggiate dal sisma possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziando le graduatorie di cui all'articolo 20 del medesimo decreto-legge ovvero attivando un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati con decreto ministeriale 10 maggio 2018.
  2. I fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono trasferiti per il finanziamento dell'articolo 20 del medesimo decreto-legge, come previsto al comma 1.
28.06. Patassini, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 29.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) sostituire la parola: giugno con la seguente: novembre;

   b) alla lettera c) sostituire la parola: giugno con la seguente: novembre.
29.1. Gemmato, Zucconi.

Pag. 143

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*29.01. Vallascas.
*29.02. Foti, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.
*29.04. Fregolent, Moretto, Marco Di Maio.
*29.08. Gagliardi.
*29.010. Pezzopane, Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Rotta.
*29.012. Terzoni.
*29.015. Gavino Manca, Benamati, Bonomo, D'Elia, Soverini, Zardini.
*29.018. Lucchini, Rixi, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*29.019. Lupi.
*29.022. Mazzetti, Cortelazzo, Cattaneo, Sessa, Labriola, Polidori, Porchietto, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli, Giacometto.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Proroga degli interventi di adeguamento degli immobili per la riduzione dei consumi energetici)

  1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di adeguamento e riqualificazione degli immobili volti a favorire la riduzione dei consumi energetici del Paese, all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 90 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.021. Mazzetti, Porchietto, Cortelazzo, Labriola, Polidori, Sessa, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli, Giacometto.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Razionalizzazione degli incentivi e dei sussidi alle energie rinnovabili)

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, ridetermina l'entità dei sussidi alle energie rinnovabili tenendo conto dei seguenti criteri:

   a) proporzionalità degli incentivi rispetto all'indice di ritorno energetico;

   b) distanza di approvvigionamento delle matrici eventualmente necessarie alla produzione energetica, considerando la zona di produzione iniziale;

   c) consumo idrico in rapporto alla quantità di energia prodotta;

   d) produzione di rifiuti in rapporto alla quantità di energia prodotta;

   e) localizzazione geografica degli impianti, in particolare considerato il cumulo degli impatti ambientali nelle zone altamente antropizzate e in quelle sottoposte a procedura di infrazione per la qualità dell'aria.

  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizionePag. 144 ecologica, con proprio decreto, avvalendosi del sistema ISPRA-SNPA, pubblica un'analisi degli indici di ritorno energetico delle fonti rinnovabili e di altri indici di sostenibilità, tra i quali l'impronta idrica, l'eccesso di nitrati nei digestati, il rischio di alterazione della flora batterica del suolo derivato dagli spandimenti, con particolare riferimento alle bioenergie.
29.013. Zolezzi.

ART. 30.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'attuazione degli interventi per la gestione dell'emergenza da COVID-19 demandati al Commissario ad acta per il piano di rientro della regione Calabria. A tal fine, all'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi delle Aziende del Servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale.».

  3-ter. Il Commissario ad acta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, avvalendosi degli attuali soggetti attuatori, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla predisposizione, anche per stralci successivi, del piano degli interventi, predisposto sulla base delle risorse finanziarie disponibili, come integrate dal comma 3-bis, e previa rendicontazione tecnico-amministrativo-contabile degli interventi già avviati. Per l'utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale, le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel piano.

  Conseguentemente, all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: 7.769,53 milioni con le seguenti: 7.774,53 milioni;

   b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 255 milioni.
30.5. Cannizzaro, Gentile, Torromino, Maria Tripodi.

ART. 31.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 35 milioni;

   b) dopo il capoverso comma 1-bis, inserire il seguente:

   «1-ter. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, sono destinate a favore dei famigliari degli esercenti la professione medica.».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri derivanti, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 15 milioni di euro, per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, Pag. 145comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31.6. Misiti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
31.1. Sapia, Vallascas, Vianello.

ART. 32.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Allo scopo di potenziare l'offerta di servizi di cui all'articolo 3-ter, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in regione Liguria è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni urgenti volte al potenziamento della rete dei servizi per l'esecuzione delle misure di sicurezza).
32.7. D'Elia, De Filippo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia) con le seguenti: il rafforzamento dei servizi e delle strutture dei Dipartimenti di salute mentale della regione Liguria, anche per assicurare misure non detentive per i pazienti destinatari di misure di sicurezza e la presa in carico di pazienti provenienti dalle Rems, coerentemente con la legge 30 maggio 2014, n. 81.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: fabbisogni emergenti inserire le seguenti: necessari, in attuazione della legge 30 maggio 2014, n. 81, per aumentare l'offerta di servizi per assicurare misure non detentive ai pazienti destinatari di misure di sicurezza e la presa in carico di pazienti dimessi dalle Rems,.
32.13. Fornaro, Timbro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia) con le seguenti: il rafforzamento dei servizi e delle strutture dei Dipartimenti di salute mentale della regione Liguria, anche per assicurare misure non detentive per i pazienti destinatari di misure di sicurezza e la presa in carico di pazienti provenienti dalle Rems, coerentemente con la legge 30 maggio 2014, n. 81.
32.9. Magi.

  Al comma 2, dopo le parole: fabbisogni emergenti inserire le seguenti: necessari, in attuazione della legge 30 maggio 2014, n. 81, per aumentare l'offerta di servizi per assicurare misure non detentive ai pazienti destinatari di misure di sicurezza e la presa in carico di pazienti dimessi dalle Rems,.
32.10. Magi.

ART. 33.

  Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: I soggetti di cui al primo periodo, qualora all'atto della presa di servizio stiano svolgendo la pratica forense, possono richiedere di terminare la stessa in costanza delle attività svolte nell'ambito dell'ufficio del processo, ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.
33.6. Vitiello, Annibali, Ferri, Moretto, Fregolent.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il capoverso comma 2-bis.
33.3. Maschio, Varchi, Lucaselli.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: e comporta la Pag. 146sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica con le seguenti: nel medesimo circondario o distretto in cui è addetto all'ufficio per il processo.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere il seguente:

   «2-ter. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro della giustizia indica l'ente previdenziale per il versamento dei contributi maturati durante il rapporto di servizio a tempo determinato presso l'ufficio per il processo.»;
33.5. Varchi, Maschio, Lucaselli.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica con le seguenti: nel distretto di corte d'appello ove ha sede l'ufficio del processo al quale l'avvocato o il praticante è addetto.
33.10. Costa.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al presente comma, la sospensione dall'esercizio della professione non comporta cancellazione dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e i contributi previdenziali sui compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività all'interno della pubblica amministrazione dovranno essere versati dalle amministrazioni alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con l'aliquota prevista per il contributo soggettivo dalle vigenti norme regolamentari di categoria.
33.11. Zanettin, Cortelazzo, Polidori, Sessa, Labriola, Mazzetti, Porchietto, Torromino, Valentini, Casino, Ferraioli.

ART. 35.

  Al comma 1, capoverso Articolo 34-ter, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione e di dare attuazione all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, con le medesime modalità, viene istituita l'anagrafe degli idonei risultanti dalle graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e dirigenti che le pubbliche amministrazioni, incluse le regioni e gli enti locali, titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono utilizzare, nei limiti delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale.

  Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e anagrafe degli idonei ai concorsi per dirigenti di seconda fascia e dirigenti.
35.3. Fornaro, Timbro.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento delle pubbliche amministrazioni titolari o attuatrici del PNRR)

  1. Al fine di provvedere al tempestivo potenziamento delle pubbliche amministrazioni titolari o attuatrici degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, qualora non sia possibile procedere con le procedure ordinarie di assunzione di personale, possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2022, le proprie graduatorie vigenti o quelle di altre amministrazioni con idonei aventi caratteristiche simili a quelle Pag. 147ricercate, nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sono tenute, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, la presenza, nelle proprie banche dati, di graduatorie vigenti utili di altre pubbliche amministrazioni.
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica mette a disposizione delle amministrazioni richiedenti le graduatorie, complete degli indirizzi degli idonei. Le amministrazioni provvedono allo scorrimento delle graduatorie o a effettuare le selezioni degli idonei per titoli e colloquio.
  4. Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 da parte del Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni richiedenti possono procedere all'avvio della procedura concorsuale.
35.05. Lacarra.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal PNRR)

  1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dall'emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

   a) la tipologia di intervento previsto;

   b) la tempistica;

   c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;

   d) il livello progettuale richiesto;

   e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.
35.06. Fragomeli, Boccia, Buratti, Ciagà, Sani, Topo.

ART. 36.

  Al comma 1, sostituire le parole: la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis con le seguenti: l'autorità competente.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, quarto periodo, dopo le parole: «ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo» sono aggiunte le seguenti: «salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al periodo successivo», e dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il Commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.»;

   b) il comma 2-octies è sostituito dal seguente:

   «2-octies. Il Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da almeno 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del Pag. 148decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e inviati in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione.».

  1-ter. All'articolo 24, comma 4, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «l'autorità competente», ovunque presenti, sono sostituite dalle parole: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis»;
  1-quater. A decorrere dall'entra in vigore della presente disposizione, il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

   «6-bis. Al fine dell'accelerazione della transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente può ricorrere prioritariamente alla verifica preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quest'ultima norma; ove, all'esito di tale procedura, risultino applicabili le procedure di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente vi sottoponga direttamente il progetto, queste procedure hanno in ogni caso ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto.».
36.1. Rotta, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane, Benamati, Bonomo, D'Elia, Gavino Manca, Nardi, Soverini, Zardini.

ART. 38.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della Tariffa parte I del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
38.2. Fragomeli, Cenni.

ART. 39.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena operatività dei fondi a sostegno del venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dello sviluppo economico, su cui confluiscono le disponibilità finanziarie appositamente destinate e su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento di liquidità per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'apposita convenzione che disciplini gli aspetti operativi di gestione delle risorse depositate sul predetto conto.».
*39.1. Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*39.2. Giacomoni, Porchietto, Cortelazzo, Mazzetti, Torromino, Labriola, Sessa, Casino, Polidori, Ferraioli, Valentini.

Pag. 149

ART. 41.

  Al comma 1, sostituire le parole: e 2022 con le seguenti: 2022, 2023 e 2024 e le parole: e al quinto con le seguenti: quinto, sesto e settimo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
  2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.;
  2-quater. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022».
  2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-quater, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
  2-sexies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,».
  2-septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-sexies, pari a 2,85 milioni per ciascun degli anni dal 2023 al 2024 si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41.9. Terzoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.Pag. 150
  2-ter. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2-quater. Allo scopo di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048» e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni» e le parole: «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».
  2-quinquies. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81». Per l'adozione delle misure di cui al presente comma, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-sexies. Il termine di cui all'articolo 119, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 dicembre 2023.
  2-septies. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
  2-octies. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41.7. Pezzopane, Melilli, Pellicani, Morgoni, Verini, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Rotta, Nardi, Trancassini, Prisco, Albano, Rachele Silvestri.

Pag. 151

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fino al termine dello stato di emergenza sono sospesi i termini di pagamento e la notifica di nuove cartelle di pagamento in favore dei contribuenti residenti dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
41.5. Trancassini, Rachele Silvestri, Albano, Prisco, Zucconi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure straordinarie per la ricostruzione post-sisma provincia di Campobasso del 2018)

  1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della provincia di Campobasso indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 370.000 per l'anno 2022 e di euro 445.000 per l'anno 2023, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 10 unità complessive per il medesimo anno. Ai relativi oneri, nel limite di euro 370.000 per l'anno 2022 e di euro 445.000 per l'anno 2023, si provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, di cui all'articolo 8.
   2-ter. Nei limiti della risorse finanziarie previste dal comma 2-bis e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della provincia di Campobasso, con efficacia limitata agli anni 2022 e 2023, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;

   b) all'articolo 14-bis, al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2-bis»;

   c) all'articolo 18, dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «4-ter. In alternativa a quanto stabilito dal comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla regione composta dal personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
   4-quater. Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, entro il limite di quattro unità, può essere autorizzataPag. 152 la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego.».
41.014. Deiana.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure urgenti per eventi catastrofici)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-quinquies le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.050.000 euro»;

   b) al comma 4-sexies le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.050.000 euro».
41.016. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Welfare aziendale)

  1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022».
  2. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito» sono soppresse.
  3. Al decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia, all'articolo 6, comma 2, le parole: «purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione» sono soppresse.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
41.015. Murelli, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure urgenti per le Aziende di Servizi alla Persona)

  1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel Pag. 153settore energetico e per permettere il proseguimento dell'attività di utilità sociale delle Aziende Servizi alla Persona, all'articolo 1, comma 961, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «, città metropolitane e Aziende Servizi alla Persona».
41.017. Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Proroga del termine di esenzione dall'applicazione dei vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alle società del comparto energetico)

  1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è prorogato per le società del comparto energetico dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2022.
*41.03. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
*41.012. Gagliardi.
*41.029. Morani.

ART. 42.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni finali)

  1. Al fine di tutelare la concorrenza e assicurare un più elevato grado di trasparenza riguardo alle voci di spesa affrontate dai consumatori finali, nelle bollette dell'energia elettrica e del gas emesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate da interventi di riduzione degli oneri generali di sistema e dal bonus sociale di cui al presente decreto, di cui al decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: «Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento» e «Bonus sociale».
42.01. Moretto, Fregolent, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
42.017. Binelli, Vanessa Cattoi, Loss, Sutto.

Pag. 154

ALLEGATO 2

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo.

EMENDAMENTO 42.100 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 42.

  All'emendamento 42.100, alinea, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 giugno 2021.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 42, comma 1, sostituire la parola: differita con la seguente: riportata;

   b) all'emendamento 42.100, nella parte consequenziale, alla lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2020;

   b) all'emendamento 42.100, nella parte consequenziale, alla lettera b), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al comma 255 le parole: «a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a 8.317 milioni di euro per l'anno 2021, a 7.276,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
0.42.100.3. Fregolent, Moretto.

  All'emendamento 42.100, parte consequenziale, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:

  1-quater. Entro il medesimo termine di cui al comma 1-ter, lettera a) e per le esigenze di cui al presente articolo, è obbligatorio mettere a disposizione del cliente, su supporto durevole, anche mediante trasmissione presso l'indirizzo di posta non certificata del cliente ovvero altro mezzo idoneo, copia del contratto concluso entro il 31 marzo 2022 da parte della clientela al dettaglio nonché degli altri clienti attraverso le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40. La consegna della copia del contratto non costituisce requisito di validità ovvero di efficacia del contratto.
*0.42.100.1. Bruno Bossio.
*0.42.100.2. Longo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2022;

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

   b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento».
  1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

   a) al 31 dicembre 2022:

    1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno Pag. 1552015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

    2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis;

   b) al 31 dicembre 2023:

    1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1-bis;

    2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

   c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:

    1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1;

    2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

   d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.
42.100. Governo.

Pag. 156

ALLEGATO 3

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 6.

  Al comma 3, dopo le parole: a bassissime emissioni inquinanti, inserire le seguenti: nonché con mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V,.
*6.24. (Nuova formulazione) Tombolato, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.
*6.45. (Nuova formulazione) Pentangelo, Porchietto.
*6.2. (Nuova formulazione) De Micheli, Gariglio, Casu, Pizzetti, Andrea Romano, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro.
*6.5. (Nuova formulazione) Rotelli, Silvestroni, Foti, Butti, Rachele Silvestri.
*6.25. (Nuova formulazione) Tombolato, Donina, Maccanti, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Lucchini, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 9.

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Fatti salvi l'articolo 6-bis e il comma 5 dell'articolo 7-bis, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, sono disciplinati come segue:

   a) impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

   b) impianti di potenza superiore a 1 e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;

   c) impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l'autorizzazione unica.

   2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

  01.bis. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9.73. (Nuova formulazione) Masi, Sut, Chiazzese.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole «si applicano le disposizioni di cui Pag. 157al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW».
9.42. (Nuova formulazione) Fregolent, Moretto.

  Al comma 1, capoverso comma 5, sostituire le parole: delle opere con le seguenti: di tutte le opere.

  Conseguentemente, dopo la parola: pertinenze, inserire le seguenti: compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, strutture e manufatti che si rendessero necessari;.
9.129. (Nuova formulazione) Pastorino, Timbro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente: «9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 20 MW purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trovi all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. Nel caso di aree di discariche, bacini e cave l'autorizzazione costituisce deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale, qualora, non sia già prevista dal medesimo piano regionale la possibilità di installazione di impianti solari fotovoltaici, a terra o flottanti».
  1-ter. Al fine di conseguire celermente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi) e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero della transizione ecologica, con proprio decreto da emanarsi sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni ed Enti Locali, aggiorna il decreto ministeriale del 14 febbraio 2017.
  1-quater. La revisione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere la conversione entro il 2026 degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale, mediante Piani di investimenti comprensivi delle reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022.Pag. 158
  1-quinquies. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile) Investimento 3.1 (Isole Verdi), alle isole di cui all'allegato 1, colonna A del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017, dopo «Capri» è aggiunta «Giannutri», come territorio del comune dell'Isola del Giglio.
9.130. (Nuova formulazione) Pastorino, Timbro.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni della disciplina per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di realizzazione e di esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, ivi compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad eccezione dei bacini d'acqua che ricadono nelle aree di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nelle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle le aree incluse nella Rete Natura 2000.
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per l'inserimento degli impianti e la loro integrazione sotto il profilo ambientale anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e il corretto posizionamento dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.
9.020. (Nuova formulazione) Deiana, Masi, Sut, Davide Crippa.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)

  1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito con il seguente:

    «2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

     i. l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

Pag. 159

     ii. l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore»;

   b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2, punto ii), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1, e alla lettera a), numero 2), punto i), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8»;

   c) è aggiunta, infine la seguente lettera:

   «c-bis) Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2, punto i), nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui alla lettera ii. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali è applicato quanto previsto al primo periodo all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2, punto i).».
10.03. (Nuova formulazione) Moretto, Fregolent.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-octies, aggiungere il seguente:

  1-novies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali sia grandi sia piccoli ove compatibili con gli altri usi.
*11.4. (Nuova formulazione) Muroni.
*11.22. (Nuova formulazione) Fregolent, Moretto.
*11.29. (Nuova formulazione) Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.
*11.37. (Nuova formulazione) Masi, Chiazzese, Sut.
*11.49. (Nuova formulazione) Patassini, Lucchini, Andreuzza, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Tateo, Valbusa, Vallotto, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riconversione strutture produttive ed efficientamento energetico)

  1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, predispone un Piano nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.
  2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

   a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali agricoltura integrata e coltivazione fuori suolo, nonché all'aggiornamento per le più recenti norme in materia di sicurezza;

Pag. 160

   b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per la loro sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

   c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, incoraggiando gli investimenti dedicati alla riduzione dell'impatto che le attività agricole hanno sull'ambiente;

   d) favorire il passaggio da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, ovvero rendere le serre produttrici di energia necessaria al loro funzionamento;

   e) incrementare la resilienza delle strutture ai mutamenti climatici;

   f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti delle serre;

   g) favorire investimenti nel comparto del fotovoltaico semitrasparente sui tetti delle serre a duplice utilizzo sia energetico che agricolo dedicato a nuove installazioni e rinnovo e manutenzione straordinaria installazioni esistenti;

   h) incentivare lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia;

   i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e centrali a biogas;

   l) incentivare la rottamazione delle serre e strutture con caratteristiche di vetustà e inefficienza energetica, anche attraverso contributi per la demolizione delle strutture, bonifica dei terreni sottostanti e rinaturalizzazione e per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano almeno quinquennale di gestione e coltivazione;

   m) favorire la manutenzione straordinaria delle serre con introduzione di reti e protezioni antigrandine e miglioramento delle caratteristiche strutturali con finalità di miglioramento delle performance di resilienza nei confronti dei mutamenti climatici;

   n) incentivare la rottamazione delle coperture delle serre, il rinnovamento delle coperture in vetro ed eventuale sostituzione con impianti fotovoltaici semitrasparenti, ovvero coperture in grado di incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione quali riduzione ponti termici, impiego teli e strutture termicamente isolanti;

   o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche con film innovativi fotoselettivi e di lunga durata, dotati di caratteristiche di efficienza termica o dotati di specifiche capacità di trattamento e modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

   p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali impianti di raffrescamento, riscaldamento, luce, con impiego di sistemi interattivi con l'operatore e interagenti con gli impianti di controllo;

   q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione, introducendo in ambiente protetto anche ricorrendo all'uso di energia rinnovabile, sistemi di coltivazione fuori suolo;

   r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, quali invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali per una ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

  3. Il decreto di cui al comma 1 identifica le forme e modalità di raccordo delle finalità di cui al presente articolo con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.
  4. Il piano di cui al comma 1 è attuato con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11.09. (Nuova formulazione) Zucconi, De Toma, Caiata.

Pag. 161

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. All'articolo 20, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al comma 3, dopo la parola: «parcheggi» sono aggiunte le seguenti: «includendo aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica»;
12.25. (Nuova formulazione) Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 20» sono inserite le seguenti: «con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura e d'Intesa con la Conferenza Unificata.»
12.57. (Nuova formulazione) Pastorino, Timbro.