CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2021
611.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo)

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3132, di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;

   osservato che il provvedimento reca numerose disposizioni che, nell'introdurre misure a sostegno del sistema produttivo e dei lavoratori in relazione all'emergenza determinata dalla pandemia, incidono su diversi ambiti materiali rientranti nelle competenze della Commissione;

   considerato che l'articolo 38 dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, della riduzione mensile del 3 per cento dell'importo della NASpI a partire dal quarto mese di fruizione con riferimento alle prestazioni in pagamento e a quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021;

   rilevato che l'articolo 39 estende, dalla data di entrata di entrata in vigore del decreto e fino alla fine dell'anno 2021, l'applicabilità della disciplina del contratto di espansione alle aziende che hanno almeno cento dipendenti, mentre la previgente normativa transitoria ne prevedeva l'applicazione, nell'anno 2021, alle sole aziende con almeno cinquecento dipendenti;

   richiamato l'articolo 40, in base al quale i datori di lavoro privato che nei primi sei mesi del 2021 hanno subito un calo del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019, subordinatamente alla stipula di accordi collettivi aziendali per la riduzione dell'attività lavorativa volti a mantenere i livelli occupazionali anche nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza pandemica, possono presentare domanda per una specifica prestazione di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di ventisei settimane, senza il pagamento di contributi addizionali;

   osservato che, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 40, i datori di lavoro del settore privato che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale sono esentati dal pagamento del contributo addizionale e per i medesimi datori di lavoro sono preclusi l'avvio delle procedure di licenziamento di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991 e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, per la durata del trattamento di integrazione salariale, nonché sono sospese le procedure pendenti;

   considerata, all'articolo 41, l'introduzione in via transitoria, dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, del contratto di rioccupazione, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in stato di disoccupazione, subordinata alla stipula di un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi e finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica;

   condivisa la previsione di cui all'articolo 42, che prevede l'erogazione di un'indennità una tantum di 1.600 euro ai lavoratori stagionali del turismo e delle terme, ai lavoratori in somministrazione e a tempo determinato dei medesimi settori, ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori Pag. 210in regime di somministrazione negli altri settori, ai lavoratori intermittenti, ad alcune categorie particolari di lavoratori autonomi nonché ai lavoratori dello spettacolo;

   preso atto che l'articolo 45 riconosce la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, per le imprese di particolare rilevanza strategica sul territorio, che abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, di usufruire di una ulteriore proroga di sei mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria, che si aggiunge ai dodici mesi di proroga già previsti, subordinatamente ad un ulteriore accordo in sede governativa e alla luce di particolari complessità del processo;

   rilevato che l'articolo 46 introduce modifiche alla governance dell'ANPAL, sopprimendo, in particolare, la figura del presidente, le cui competenze sono attribuite al direttore, che sostituisce, a sua volta, la figura del direttore generale, con la conseguente la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di un commissario straordinario che assicuri la continuità amministrativa dell'Agenzia;

   considerato che l'articolo 48 dispone l'istituzione di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla costituzione, da parte delle Regioni e delle province autonome, di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio, allo scopo di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti;

   osservato che l'articolo 59 introduce una disciplina speciale per la nomina e l'immissione in ruolo del personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022, e per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'immissione in ruolo del medesimo personale;

   valutate favorevolmente le disposizioni di carattere previdenziale e assistenziale per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, introdotte dall'articolo 66, con un intervento di carattere strutturale che si muove lungo alcune delle direttrici individuate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, approvato lo scorso 21 aprile dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera;

   considerato che l'articolo 69 dispone il riconoscimento, in presenza di determinate condizioni, di un'indennità una tantum, di importo pari a 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, e pari a 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   con riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di procedere a una ulteriore riflessione sia con riguardo alla necessità di rilanciare le imprese e i servizi previsti in loro favore, con la semplificazione degli adempimenti e la riduzione dei relativi costi, sia in merito al perseguimento di un'effettiva riforma dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, sia con riguardo all'avvio delle procedure di licenziamento di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991, nonché della facoltà di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, tenendo conto della necessità di assicurare adeguate forme di tutela nelle more dell'adozione della riforma degli ammortizzatori sociali e dell'esigenza di ampliare la base conoscitiva relativamente agli effetti della pandemia sulle attività economiche al fine di meglio definire il perimetro operativo dell'intervento auspicato in materia;

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   con riferimento all'articolo 45, si valuti l'opportunità di chiarire, anche in sede attuativa, che le relative disposizioni si applicano anche alle aziende di cui all'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza che sia dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

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ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale (Testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le aziende che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo.».

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

    1) al capoverso, dopo le parole: Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità,;

    2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;

    3) sopprimere le lettere c), d) ed e).

   b) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione degli elenchi regionali alle consigliere e ai consiglieri regionali di parità competenti, entro il 31 dicembre di ogni anno.»;

   c) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. (Certificazione della parità di genere) – 1. Dopo l'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è inserito il seguente:

   «Art. 46-bis (Certificazione della parità di genere). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di riconoscere le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità.
   2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

   a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera Pag. 213e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

   b) le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   c) le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a);

   d) le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.

   3. È istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali ed esperti individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.».

   d) sostituire l'articolo 4 con il seguente: Art. 4. (Premialità di parità) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, uno sgravio dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in favore delle aziende che al 31 dicembre dell'anno precedente siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 3-bis della presente legge. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  2. Lo sgravio di cui al comma 1 è determinato annualmente in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, assicurando il rispetto del limite di 50 milioni di euro annui di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.10. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, alinea, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3.3. Fusacchia, Barzotti.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano le sanzioni di cui al comma 4, con le seguenti: o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a cinquemila euro.
3.2. (Nuova formulazione) Fusacchia, Barzotti.

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ALLEGATO 3

5-06281 Barzotti: Controlli sulla gestione e sulle spese dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL)

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il decreto-legge n. 73 del 2021 il Governo ha inteso procedere a una nuova organizzazione dell'ANPAL in vista degli importanti obiettivi da raggiungere in materia di politiche attive del lavoro.
  Dalla preesistente diarchia tra Presidente e direttore generale si passa alla valorizzazione della figura manageriale del direttore dell'Agenzia.
  Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo; riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'ANPAL.
  Ancor più nel dettaglio, al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'ANPAL, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e impartisce indirizzi di carattere generale su ANPAL servizi Spa, che opera quale società in house del Ministero medesimo e dell'ANPAL.
  Segnalo altresì che, a far data dalla nomina del commissario straordinario, il Ministero dell'economia e delle finanze è subentrato nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi Spa; i diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Ai fini dell'esercizio del controllo analogo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'ANPAL, provvede a definire con apposite direttive priorità ed obiettivi della società, approvare le linee generali di organizzazione interna e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto; individua infine con proprio decreto gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società che, ai fini della loro efficacia e validità, dovranno formare oggetto di preventiva approvazione ministeriale.
  È evidente che le modifiche apportate alla governance di ANPAL vanno nella direzione di rendere più efficace e razionale l'azione e il coordinamento fra i diversi attori istituzionali competenti, centrali e periferici, con l'obiettivo di ricondurre al Ministero la più generale competenza di indirizzo e di controllo in materia.
  Relativamente ai controlli, voglio chiarire che ANPAL è soggetta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
  Per quanto riguarda invece i controlli a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, posso anticipare che nell'ambito della prevista riorganizzazione del Dicastero si prevede l'istituzione di una direzione generale con competenza specifica in materia di politiche attive del lavoro, che svolgerà in misura più efficace la vigilanza e il controllo su ANPAL, e sulla gestione dei fondi europei prevedendo – sulla base dei recenti orientamenti dell'ANAC – la distinzione tra la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza da quella del Responsabile dell'autorità di audit dei fondi europei.

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ALLEGATO 4

5-06282 Costanzo: Iniziative urgenti per contrastare l'incremento degli incidenti mortali sul lavoro

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante premette un grave fatto di cronaca relativo a un nuovo tragico infortunio mortale sul lavoro.
  In Italia il numero di infortuni sul luogo di lavoro, e in particolare di quelli che hanno esiti mortali per i lavoratori, è inaccettabilmente alto. I dati dei primi mesi del 2021 segnano un incremento rispetto al 2020; inoltre la ripresa delle attività economiche potrà comportare una recrudescenza degli infortuni.
  Occorre procedere senza indugio al potenziamento delle politiche pubbliche, con particolare attenzione al rafforzamento di tre ambiti: la vigilanza, la prevenzione, e la formazione.
  In questa direzione vanno i primi interventi del Governo: l'articolo 50 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha infatti previsto la possibilità per le Regioni e le Province autonome di reclutare in via straordinaria personale medico e tecnici della prevenzione, al fine di potenziare le attività di verifica per la sicurezza dei luoghi di lavoro.
  È già stato avviato il percorso di rafforzamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'autorizzazione all'assunzione di circa 2.000 unità presso lo stesso Ispettorato, su un organico corrente di circa 4.500 unità.
  Sul piano istituzionale, occorre rafforzare il coordinamento tra le strutture del servizio sanitario nazionale, che assolvano al 90 per cento delle attività ispettive, e dell'INL, in quanto sicurezza e salute dei lavoratori e regolarità dei rapporti di lavoro sono temi strettamente legati, ma che richiedono competenze professionali assai diverse tra loro. I Ministeri del lavoro della salute sono già impegnati per un effettivo funzionamento della Cabina di regia istituzionale di cui al Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.
  L'azione del Governo è decisamente orientata al rafforzamento delle politiche di prevenzione. Il tema della sicurezza non può più essere infatti disgiunto da quello della regolare costituzione dei rapporti di lavoro, che rappresenta la precondizione necessaria di un lavoro sicuro e dignitoso.
  Per questo motivo è previsto nel PNRR l'adozione di un Piano di azione nazionale per rafforzare la lotta al lavoro sommerso e irregolare nei diversi settori dell'economia. Certamente — come sottolineato dall'onorevole interrogante – il settore dell'edilizia è quello nel quale è necessario rafforzare le attività di controllo, ai fini della prevenzione degli infortuni. Questo tema porta ad una maggiore attenzione alla problematica della precarietà, degli appalti e subappalti, delle cooperative spurie (soprattutto nei servizi ed in edilizia) il cui fine è spesso l'abbassamento del costo del lavoro, che porta inevitabilmente a trascurare anche la sicurezza e la salute di chi lavora.
  Sul piano degli investimenti, dovranno essere destinati specifici interventi, anche nell'ambito delle risorse del PNRR, per la manutenzione e la sostituzione degli impianti esistenti e per l'innovazione tecnologica: occorre sostenere il processo di ammodernamento di macchine e attrezzature, anche mediante forme di incentivi.
  Quanto alla formazione, occorre potenziare i percorsi specifici e professionalizzanti, rivolti sia lavoratori che ai datori di lavoro.
  Un'attenzione particolare deve essere rivolta alle piccole imprese, al variegato mondo delle cooperative, ai lavoratori autonomi, ai quali vengono sempre più affidati Pag. 216 lavori in appalto ad elevato rischio (un esempio per tutti sono le attività di manutenzione). Tutto questo non solo in chiave repressiva ma anche per promuovere la cultura della sicurezza, con politiche di assistenza e con politiche incentivanti.
  Inoltre il tema della formazione merita di essere considerato anche in relazione al rapporto con il mondo della scuola e nell'ambito dei programmi scolastici, con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza e la sensibilità delle generazioni più giovani, educandole a comportamenti responsabili.

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ALLEGATO 5

5-06283 Zangrillo: Criticità del Reddito di cittadinanza, anche in riferimento a un suo possibile rifinanziamento

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti pongono la questione relativa al funzionamento del reddito di cittadinanza.
  Dai dati diffusi dall'INPS, risulta che nel corso dell'emergenza si è verificata una crescita significativa dei nuclei familiari percettori di reddito e di pensione di cittadinanza.
  Il reddito si è dimostrato una misura puramente assistenziale, mentre non si è rivelato particolarmente efficace sul piano dell'integrazione con le politiche attive del lavoro.
  Inoltre, i dati diffusi dall'ISTAT sulla crescita degli italiani in povertà assoluta, rilevano il perdurare di una situazione di emergenza sociale, determinata certamente dagli effetti della crisi pandemica, a cui occorre far fronte con politiche orientate prioritariamente alla formazione e all'occupazione.
  La stessa Corte dei conti, nella memoria sul cosiddetto decreto-legge «Sostegni», con particolare riferimento al rifinanziamento del reddito di cittadinanza previsto nel provvedimento, ha fatto presente che «nel registrare la rilevanza esercitata da tali strumenti nella mitigazione del disagio socio-economico, si conferma l'esigenza di riconsiderare, a pandemia conclusa, il reddito di cittadinanza (RdC) nei suoi punti di palesata debolezza, separando soprattutto la componente di strumento di politica passiva da quello di strumento di politica attiva del lavoro e inquadrando i profili di inserimento lavorativo delle persone appartenenti a nuclei familiari in disagio socio-economico in una rinnovata, più complessiva e qualitativamente superiore politica attiva del lavoro; e ciò anche in considerazione delle rilevanti risorse previste su questo fronte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».
  In riferimento alla questione sollevata dall'interrogante circa il rifinanziamento del RdC, così come riportato da notizie di stampa, non è previsto alcun intervento volto a rifinanziare ulteriormente il reddito.
  È invece in corso l'attività di studio e di verifica del Comitato scientifico istituito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di valutare in maniera sistematica la resa dell'istituto e individuare eventualmente le azioni necessarie per riformarlo.
  Ad ogni modo è necessario concentrare l'azione del Governo sulle politiche per la crescita economica a favore delle imprese e dell'occupazione, in linea con quanto previsto dal PNRR.
  Il Piano prevede infatti una fetta importante di investimenti – che ammontano complessivamente a circa 6 miliardi di euro – al fine di rivedere le politiche attive del lavoro che, a partire dalla profilazione della persona, permettano la costruzione di percorsi personalizzati di riqualificazione delle competenze e di accompagnamento al lavoro.
  In particolare, attraverso il potenziamento dell'assegno di ricollocazione e l'istituzione del programma nazionale «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» – GOL, si introduce un sistema attivo di presa in carico unico dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale (percettori di RdC, NASpI, CIGS). Appare poi fondamentale il Piano nazionale Nuove competenze che mira a rafforzare il sistema della formazione professionale, intercettando i nuovi fabbisogni delle imprese e promuovendo una rete territoriale integrata dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, anche con partenariati pubblico- privato.

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ALLEGATO 6

5-06284 Rizzetto: Tutela dei lavoratori delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento ai fatti oggetto dell'atto parlamentare, occorre ricordare che i rapporti di lavoro richiamati dall'onorevole interrogante trovano la loro disciplina nell'ambito di un'apposita «Piattaforma contrattuale» recante le linee guida per la regolamentazione del rapporto di lavoro tra le ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti Culturali, Organismi internazionali ed i loro dipendenti italiani o stranieri residenti in Italia.
  Si tratta di un importante strumento di disciplina, inizialmente adottato su iniziativa delle Organizzazioni sindacali confederali CGIL, CISL, UIL fin dal 2001 e sottoscritta anche dal Ministero del lavoro e dal Ministero degli affari esteri.
  Tale disciplina è stata recentemente rinnovata, nel dicembre 2020, per iniziativa delle predette Amministrazioni per il triennio 2020-22, con la sottoscrizione ad opera di CGIL, CISL, UIL, della stessa CEUQ e dell'UGL (quest'ultima solo per adesione), al termine di un lungo e costruttivo confronto.
  Infatti, allo scadere dell'accordo sottoscritto in data 30 gennaio 2017 è stato avviato – presso il Ministero del lavoro – il confronto per il rinnovo e l'aggiornamento dei suoi contenuti, in base alle normative in materia di rapporti di lavoro vigenti in Italia ed in base alle previsioni della contrattazione collettiva riferita al settore pubblico e a quello privato, per quanto applicabili.
  La nuova piattaforma contrattuale rinnova la precedente scaduta il 31 dicembre 2019, sia per la parte normativa che per la parte economica.
  Occorre ricordare che le Ambasciate, i Consolati, gli Istituti di legazione sono organismi internazionali non soggetti all'ordinamento interno, ma che rispondono direttamente allo Stato che rappresentano.
  Ciò nonostante, il Ministero degli affari esteri e il Ministero del lavoro hanno sostenuto, fin dal 2001, un percorso condiviso con le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori, volto proprio a dotare il nostro ordinamento di uno strumento pattizio in grado di regolare questa particolare tipologia di rapporti di lavoro.
  La disciplina in esame non riveste la forma del Contratto collettivo nazionale di lavoro ma raccoglie organicamente, come già detto innanzi, i diversi istituti vigenti nel nostro ordinamento per la regolazione dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli contenuti nella contrattazione collettiva di diritto pubblico e privato.
  La stessa disciplina specifica inoltre che la giurisdizione per le controversie aventi natura patrimoniale, sorte sulla base dei diritti derivanti dall'applicazione delle previsioni in essa contenute, spetta al giudice italiano in applicazione del principio della cosiddetta «immunità ristretta o relativa», riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario e recepito dalla giurisprudenza di legittimità interna.
  Con riferimento alle segnalate criticità connesse ai profili fiscali, si fa presente che il testo della piattaforma recentemente rinnovata ha consentito proprio di recepire specifiche indicazioni fornite dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, al fine di consentire che i relativi adempimenti siano eseguiti nel pieno rispetto della normativa fiscale per superare le incertezze e le criticità rappresentate dall'onorevole interrogante.
  Per quanto attiene, infine, ai profili connessi all'attività di vigilanza e controllo, faccio presente che i locali della sede diplomatica o consolare beneficiano di un'immunità Pag. 219 piena, in quanto considerati inviolabili dalle convenzioni internazionali vigenti.
  In base a quanto sin qui riepilogato, si ritiene debba essere esclusa la possibilità, per gli organi di vigilanza dell'INL, di accedere con propri funzionari ispettivi all'interno delle sedi di cui trattasi per lo svolgimento delle ordinarie attività di controllo sui rapporti di lavoro in essere. Ciò non osta tuttavia alla più ampia disponibilità da parte dell'INL, nei confronti del personale delle rappresentanze diplomatiche estere che lamentasse la lesione delle posizioni soggettive discendenti dai contratti di lavoro, per l'assistenza nell'attuazione della procedura stragiudiziale prevista in generale.

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ALLEGATO 7

5-06285 Viscomi: Potenziamento del sistema dei controlli finalizzati a contrastare forme di sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento al settore della logistica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti denunciano lo stato di irregolarità di numerose realtà societarie e il verificarsi di ripetute lesioni dei diritti dei lavoratori, diffusesi con particolare gravità in alcuni contesti produttivi, soprattutto a seguito della crisi economica.
  Alla luce dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, appare evidente che i meccanismi di decentramento produttivo e la connessa dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione hanno ingenerato patologie tipiche pregiudizievoli delle tutele dei lavoratori.
  L'elusione della normativa giuslavoristica si manifesta in molti settori merceologici, principalmente con l'utilizzo degli strumenti della somministrazione, degli appalti e dei distacchi, dei contratti di rete e altro, in una dimensione multi localizzata, e anche internazionale (si pensi al distacco transnazionale o alla costituzione di agenzie di somministrazione in Stati esteri), che tende a favorire rilevanti evasioni di risorse dovute all'erario e al sistema previdenziale.
  L'INL, grazie anche alla fattiva collaborazione instaurata con il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, denuncia diversi profili di violazioni della normativa, sia in materia di orario di lavoro, sia nell'ambito degli appalti illeciti e somministrazione fraudolenta di manodopera nonché dell'indebito utilizzo dell'istituto cooperativistico. Tali violazioni spesso determinano fenomeni di sfruttamento della manodopera che – in alcuni casi – integrano gli estremi del reato di caporalato.
  In particolare, il mancato godimento del riposo settimanale, giornaliero e delle pause nonché delle ferie determinano condizioni di lavoro che minano alla base l'equilibrio psicofisico dei lavoratori e hanno un impatto diretto sulla salute e sulla sicurezza.
  I fenomeni di esternalizzazione illecita, specie in riferimento ad appalti labour intensive, vedono frequentemente il coinvolgimento di società di comodo, spesso strutturate in forma di società cooperativa che – in contrasto con la propria eminente funzione sociale e mutualistica – viene di fatto utilizzata come mero schema formale a fini elusivi.
  In tale contesto, secondo quanto emerge dall'attività ispettiva dell'INL, si verifica il fenomeno del dumping contrattuale, basato sull'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali prive di reale rappresentatività che consentono una consistente riduzione del costo del lavoro.
  Si tratta di fenomeni sempre più spesso strutturati e complessi, nei confronti dei quali l'azione di contrasto, per risultare più efficace, non può essere affidata alla sola attività ispettiva e all'applicazione di meccanismi sanzionatori.
  Innanzitutto, occorre adottare un nuovo approccio integrato e condiviso tra i diversi attori istituzionali coinvolti.
  A tale riguardo, risultano già avviati i confronti per la definizione di protocolli d'intesa tra le Amministrazioni competenti che prevedano la possibilità di condividere le banche dati e le informazioni in esse contenute, al fine di realizzare interventi congiunti.
  È infatti emerso che lo scambio dei dati, in particolare quelli relativi alla fatturazione elettronica, risulta fondamentale per l'individuazione di tutti i soggetti della filiera coinvolti nelle irregolarità. Pag. 221
  Per questo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha promosso l'istituzione di una task force composta dal Ministero del lavoro, dall'INL, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate, dal Ministero dello sviluppo economico e dai rappresentanti degli altri Ministeri competenti.
  Parallelamente ai lavori della task force, si svolgerà un confronto costante con le parti sociali per condividere ogni scelta e responsabilizzare al massimo tutti gli attori coinvolti.
  L'obiettivo è quello di realizzare le opportune sinergie istituzionali, non solo ai fini del coordinamento delle attività di controllo e di repressione, ma anche per attivare – attraverso strategie incentivanti – percorsi virtuosi di collaborazione con le imprese e gli operatori di settore. Infatti, solo in un contesto di legalità, di sana concorrenza e di piena tutela dei lavoratori potranno essere colte le grandi opportunità di innovazione e di sviluppo offerte dal PNRR.