CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 novembre 2020
474.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 323

ALLEGATO 1

DL 125/20: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. C. 2779 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2, lettera p), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Durante la sospensione dei servizi educativi, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti, secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.».
1. 9. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2, lettera gg), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, per lo svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari. All'interno dei locali deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.».
1. 10. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2, lettera gg), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, per lo svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello. All'interno dei locali deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di Pag. 324sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.».
1. 11. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 116,90 ad euro 333».
1. 22. Lazzarini, De Martini, Foscolo, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è soppresso.
1. 16. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, al comma 1, primo periodo, le parole da: «con uno o più» fino alle parole: «per materia, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti».
1. 17. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1. 15. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

   01) dopo il numero 13, inserire il seguente:

   13-bis. «Art. 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza».
*1. 2. Pella, Bagnasco, Novelli.

  Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

   01) dopo il numero 13, inserire il seguente:

   13-bis. «Art. 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza».
*1. 18. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Tiramani.

  Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

  01. dopo il numero 16, è aggiunto il seguente:

    «16.1. Articolo 83, comma 21, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge»;

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  Conseguentemente, dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

    5-bis) dopo il numero 28, è inserito il seguente:

   «28-bis. Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».
1. 3. Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri»;

   b) il comma 2-bis è soppresso.
1. 13. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.
  3-ter. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soppresso.
1. 20. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso.
1. 14. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soppresso.
1. 21. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4-novies, sostituire le parole: 31 marzo 2021, con le seguenti: 30 aprile 2021.
1. 8. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 4-quinquiesdecies, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro sessanta giorni dal turno di elezioni comunali del primo semestre 2021.
1. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 4-sexiesdecies, aggiungere i seguenti:

   4-sexiesdecies.1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati. Pag. 326
   4-sexiesdecies.2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.
   4-sexiesdecies.3. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.
1. 7. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4-undevicies, aggiungere il seguente:

   4-vicies. Al fine di poter individuare il più velocemente possibile un caso sospetto di COVID-19 in ambito scolastico, gli istituti scolastici adottano le opportune iniziative al fine di prevedere che la misurazione dei parametri vitali, dalla temperatura alla saturazione del sangue, venga effettuata a scuola, prevedendo tra l'altro l'obbligo di dotazione del saturimetro; della misurazione della temperatura; dell'utilizzo della visiera para-droplets, nonché la mascherina qualora il distanziamento risulti non praticabile. Previ accordi con la Società Italiana Sistema 118, gli istituti scolastici prevedono la richiesta di intervento del 118 in caso di riscontro positivo all'infezione, al fine di accompagnare in condizioni di elevato biocontenimento, la persona positiva al proprio domicilio.
1. 1. Labriola, Bagnasco.

  Dopo il comma 4-undevicies, aggiungere il seguente:

   4-vicies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e Autonomie, sono adottate linee guida e un apposito protocollo COVID-19, volti a stabilire l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dei piani terapeutico-farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente COVID-19 a domicilio.
1. 4. Novelli, Versace, Bond, Bagnasco, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 4-undevicies, aggiungere il seguente:

   4-vicies. I tamponi e i test sierologici COVID-19, possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitari locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici e di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e l'eccessivo carico sulle strutture del SSN.
1. 5. Bond, Bagnasco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

   1. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza.
1. 02. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

Pag. 327

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

   1. Al fine di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e alleggerire il carico sulle strutture del SSN, fino al termine dello stato di emergenza i tamponi COVID-19 possono essere effettuati presso le strutture sanitarie private e accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici.
1. 03. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

   1. Al fine di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e alleggerire il carico sulle strutture del SSN, fino al termine dello stato di emergenza i medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta eseguono i tamponi.
   2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di coinvolgimento del personale medico di cui al comma 1 e regolamentato il relativo riconoscimento economico.
1. 04. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

   1. Nelle more di una riforma organica del welfare che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e) della legge 11 marzo 1988, n. 67 devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.
1. 05. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

   1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.
   2. Ai fini di cui al comma 1, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.
1. 06. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

   1. Al fine di assicurare la continuità dei rapporti affettivi, sono, in ogni caso, garantiti gli incontri protetti tra minori e genitori nell'ambito delle strutture che ospitano minori fuori famiglia, assicurando e predisponendo le necessarie misure strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza e la dotazione dei presidi di protezione individuale per il personale e gli ospiti.
1. 07. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

   1. La situazione di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale conseguente o, comunque, legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non può costituire valido motivo per l'intervento della pubblica autorità ai sensi dell'articolo 403 del codice civile. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti dei minori, ogni Comune prevede la Pag. 328costituzione di un'unità di pronto intervento, composta da rappresentanti delle istituzioni scolastiche, autorità giudiziarie minorili, servizi sociali, sanitari e terzo settore, compreso un rappresentante delle associazioni familiari, per monitorare quotidianamente, segnalare e intervenire tempestivamente nelle situazioni più fragili e a rischio al fine di prendersi cura delle stesse e supportare dal punto di vista economico, sociale e psicologico il nucleo familiare.
1. 08. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

   1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:

   a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, delle sale da spettacolo fino alle ore 22.30;

   b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, di concerti e spettacoli fino alle ore 22.30;

   c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.
1. 09. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per la semplificazione del tracciamento)

   1. Al fine di semplificare la profilassi sanitaria, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in caso di reiterata positività riscontrata dall'autorità sanitaria, è garantita al soggetto l'uscita dal regime di isolamento se viene indicata la presenza negativa del virus in due o più test rapidi antigenici. È fatto obbligo, ai fini statistici, l'indicazione della carica virale del soggetto in tutti i documenti prodotti dall'autorità sanitaria. In caso di risultato «rilevato» nei referti medici va indicata la carica virale per valutare se la presenza del virus COVID-19 comporti positività e rischio di contagio.
1. 010. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e garantire la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione, è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, fino alle ore 22.30.
1. 011. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Al fine di garantire un supporto nella gestione dello stress e prevenire disturbi psicologici ed emotivi correlati all'emergenza sanitaria da Covid-19, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è istituito un servizio di psicologia scolastica, proporzionato al numero di studenti iscritti.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono Pag. 329stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
1. 012. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che risiedono in strutture residenziali, è riconosciuto un congedo retribuito.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
1. 013. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare, anche infermieristica, per i pazienti in isolamento, garantendo adeguato supporto sanitario.
  2. Ai fini di cui al comma 1, è prevista l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2.
1. 014. Bellucci, Gemmato.

ART. 1-bis.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1-bis. 4. Bignami, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4-bis con il seguente:

  4-bis. Restano validi gli effetti delle disposizioni, di cui ai commi 1 e 2-bis, dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui termini scadono il 31 dicembre 2020, nonché gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di divieto dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta in scadenza all'anno 2020.

  Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1-bis. 3. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) sino al 31 luglio 2021, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, Pag. 330comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.

  Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1-bis, comma 4, lettera b), valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1-bis. 2. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, sostituire la lettera b) con la seguente: b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza rispettivamente nell'anno 2020 e nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
1-bis. 5. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Con riguardo alla sospensione e rateizzazione dei versamenti sospesi, all'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, alinea, le parole da: “nel mese di marzo” fino a: “di maggio 2020”, sono sostituite con le seguenti: “dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020,”.
   1-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31 dicembre 2020.
   1-ter. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come prorogati ai sensi dei commi 1 e 1-bis, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

  3-ter. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «20 per cento».
1-bis. 1. Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per il sostegno ai familiari dei 18 marittimi italiani, intercettati e fermati dalle Pag. 331autorità marittime libiche, a decorrere dal 1° settembre 2020 e per 24 mesi è versato un contributo a fondo perduto di 100.000 euro mensili, come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione della attività di pesca. L'erogazione del contributo, di cui al periodo precedente, cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche dei suddetti marittimi.
  5-ter. Per le due Motonavi da Pesca sequestrate il 1° settembre 2020, considerato il buon stato d'uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati viene erogato un contributo a fondo perduto come risarcimento del valore commerciale di 1.000.000 di euro ad imbarcazione da suddividere in 24 rate mensili a decorrere dalla data del sequestro delle stesse. L'erogazione del contributo cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche delle suddette imbarcazioni.
  5-quater. Per le finalità di cui ai commi 5-bis e 5-ter il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 800.000 euro per l'anno 2020, di 2.400.000 euro per l'anno 2021 e di 1.600.000 per l'anno 2022.
  5-quinquies. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai commi 5-bis e 5-ter.
  5-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-bis a 5-quinquies, pari a 800.000 euro per l'anno 2020, a 2.400.000 euro per l'anno 2021 e a 1.600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-bis. 7. Viviani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 1-ter.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

   Art. 1-quater. – 1. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo di polizia locale per fronteggiare le crescenti richieste d'interventi in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza immigrazione, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale si applica quanto previsto dagli articolo 259 e 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020.
1-ter. 01. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica, di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.
1-ter. 02. Cirielli, Bellucci, Gemmato.

Pag. 332

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.

  1. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale.
1-ter. 03. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

  1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.
  2. Gli inviti al contraddittorio, per un ammontare massimo di 1 milione di euro in relazione alle somme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.
  3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti previsti dal presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
  6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati.
  8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Pag. 333
  9. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
1-ter. 04. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

   b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera b).
  6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi Pag. 334del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione, in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

   a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, Pag. 335salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

   b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.
  16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
1-ter. 05. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Definizione agevolata per redditi d'impresa)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i Pag. 336soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.
  2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
  4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.
  5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:

   a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;

   b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;

   c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;

   d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;

   e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.

  6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della Guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.
  10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione Pag. 337 necessaria per l'attuazione del presente articolo.
  11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1-ter. 06. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

  1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
  2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 452, in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 settembre 2020, possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
  3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
1-ter. 07. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

   a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia stessa;

   b) in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

    1. del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

    2. del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

  3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), per la parte di atto annullata. Pag. 338
  4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
  5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge.
  6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
  7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

  8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; se gli importi dovuti superano il valore di 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2021 fino alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  9. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento delle somme dovute per la definizione ivi prevista entro il 7 dicembre 2020.
  10. Entro il 31 maggio 2021, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
  11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione medesima. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Pag. 339
  12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2021.
  13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2021.
  14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2021 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notificazione di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
  15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2021 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dell'organo giurisdizionale. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
  16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 10.
  17. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
  18. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2021, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
1-ter. 08. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 gennaio 2021.
2. 1. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1.1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2, secondo periodo e il comma 3 sono soppressi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 2. Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

   1-quater. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le Pag. 340imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*3. 3. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

   1-quater. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*3. 1. Mugnai, Versace, Bond, Novelli, Bagnasco, Brambilla.

ART. 3-bis.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) al comma 2, le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «centottanta giorni».
*3-bis. 2. Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) al comma 2, le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «centottanta giorni».
*3-bis. 5. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Sopprimere il comma 2.
**3-bis. 1. De Filippo.

  Sopprimere il comma 2.
**3-bis. 4. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del decreto ministeriale 4 luglio 2019)

  1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2022».
3-bis. 01. Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del decreto ministeriale 4 luglio 2019)

  1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello Pag. 341sviluppo economico 4 luglio 2019 recante «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2022».
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis. 010. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

  1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è inserita la seguente:

   «g-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della cessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere dichiarati dall'impresa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in sede di richiesta della garanzia.».
3-bis. 02. Bond, Mugnai, Versace, Novelli, Bagnasco, Brambilla.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

  1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno didattico agli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento è istituito un bonus pari a 500 euro mensili destinato alle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro annui per l'acquisto di servizi di Tutorship e che abbiano al loro interno almeno un figlio minore disabile.
  2. Ai fini del comma 1, si intende per «servizi di Tutorship» quei servizi volti ad agevolare le attività di studenti con difficoltà motorie, sensoriali, piuttosto che di apprendimento.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro 15 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 5.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni Pag. 342di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3-bis. 03. Versace, Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Brambilla.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

  1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nel periodo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021».
  2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3-bis. 04. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

  1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 gennaio 2021».
3-bis. 05. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Proroga di termini in materia di assenza da lavoro per quarantena o sorveglianza attiva)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;

   c) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 gennaio 2021»;

   d) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 gennaio 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.».

Pag. 343

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3-bis. 06. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

  1. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-bis è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.1.
(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

   1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia privati, ovvero ancora all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
   2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 31 gennaio 2021.
   3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.
   4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3-bis. 07. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Pag. 344

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Congedo straordinario per genitori con figli con disabilità)

  1. Fino alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a sessanta giorni, i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto a un genitore o, alternativamente, ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di sessanta giorni. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano almeno due o più figli, il congedo di cui al presente comma può essere fruito anche se uno dei genitori è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato o non lavoratore. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  2. Per i genitori lavoratori dipendenti l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.
  3. Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata in misura pari all'ottanta per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, all'ottanta per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
  4. Il congedo di cui al presente articolo è cumulabile con gli altri bonus, indennità, congedi e permessi previsti dalla normativa vigente.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020 e in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3-bis. 08. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

  1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
  3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
3-bis. 09. Galli, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Pettazzi, Piastra, Pag. 345Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

  1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'INAIL provvede entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per il rimborso delle spese sostenute o da sostenere per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3-bis. 011. Ribolla, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Al fine di garantire supporto tecnologico e psicologico agli studenti che svolgono attività didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria, è istituito un numero verde presso il Ministero dell'istruzione.
4. 01. Toccalini, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 4-bis.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Semplificazione in materia di contratti pubblici)

  1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro»; e il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione Pag. 346 sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4-bis. 01. Bagnasco, Bond, Mugnai.

ART. 5-bis.

  Sopprimerlo.
5-bis. 1. Bellucci, Gemmato.

ART. 6.

  Al comma 2, le parole: euro 6.197.854 sono sostituite dalle seguenti: euro 16.599.253 e le parole: euro 1.365.259 sono sostituite dalle seguenti: euro 11.766.658.

  Conseguentemente, dopo le parole: si provvede sono aggiunte le parole: , in parte, e dopo le parole: decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è inserito il seguente periodo: e per euro 10.401.399 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 1. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

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ALLEGATO 2

7-00562 Carnevali: Iniziative per la tutela e la cura dei pazienti con patologie oncologiche.

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE PRESENTATO DALLA DEPUTATA CARNEVALI

   La XII Commissione,

   premesso che:

    secondo il rapporto Aiom-Airtum nel 2019, in Italia, sono stati diagnosticati circa 371.000 nuovi casi di tumore maligno (196.000 negli uomini e 175.000 nelle donne): complessivamente ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno;

    nei pazienti neoplastici il decorso dell'infezione da COVID-19 risulta più sfavorevole sotto il profilo del fabbisogno di ricovero in terapia intensiva e dell'incidenza dei decessi: una revisione sistematica di 52 studi, pubblicata sull'European Journal of Cancer, che ha considerato 18.650 pazienti oncologici colpiti dal virus, ha rilevato che 4.243 sono deceduti, determinando un tasso di mortalità complessivo pari al 25,6 per cento (Aiom ed Esmo 2020);

    il tumore in fase attiva determina un andamento peggiore dell'infezione da COVID-19, aumentandone in modo rilevante il tasso di mortalità, fino al 35 per cento in più nel caso di neoplasia toracica (Studio Teravolt, Lancet Oncology 2020);

    in Italia, associato a COVID-19, il 12 per cento dei decessi registrati ha riguardato persone con diagnosi di cancro che è tra le concause più frequenti che contribuiscono alla morte dei pazienti (Rapporto Istat – Istituto superiore di sanità «Impatto dell'epidemia COVID-19 sulla mortalità: cause di morte nei deceduti positivi a SARS-COV-2» 16 luglio 2020);

    a causa dell'emergenza sanitaria, le diagnosi e le biopsie sono diminuite del 52 per cento, le visite settimanali presso i reparti di oncologia del 57 per cento e si sono registrati ritardi per il 64 per cento degli interventi chirurgici (dati sondaggio IQVIA, realizzato presso gli specialisti oncologi);

    in Italia, nei primi 5 mesi del 2020, sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (Aiom ed Esmo 2020);

    i ritardi nell'esecuzione degli screening si traducono, in particolare, in una netta riduzione non solo delle nuove diagnosi di tumore della mammella (2.099 in meno) e del colon-retto (611 in meno), ma anche delle lesioni che possono essere una spia di quest'ultima neoplasia (quasi 4.000 adenomi del colon-retto non diagnosticati) o del cancro della cervice uterina (circa 1.670 lesioni CIN 2 o più gravi non diagnosticate) (Aiom ed Esmo 2020);

    l'individuazione di tali neoplasie in fase più avanzata determina minori probabilità di guarigione e costi delle cure più elevati (Aiom ed Esmo 2020);

    è stato stimato che, nel Regno Unito, il ritardo diagnostico, collegato all'interruzione e al rallentamento dei servizi sanitari, potrebbe causare, nei prossimi 5 anni, un aumento della mortalità, rispetto al periodo antecedente all'emergenza sanitaria, fino al 16,6 per cento per i tumori del colon-retto e fino al 9,6 per cento per quelli alla mammella (Aiom ed Esmo 2020);

    l'80 per cento dei pazienti, a cui sono state proposte televisite durante il lockdown, desidera utilizzarle anche in futuro, in considerazione dei vantaggi connessi alla digitalizzazione dei servizi quali, Pag. 348ad esempio, il risparmio di risorse e di tempo per i viaggi da casa alle strutture ospedaliere, senza carichi di lavoro maggiori rispetto alle visite in presenza (Telemedicine During the COVID-19 Pandemic: Impact on Care for Rare Cancers, pubblicato su JCO Global Oncology);

    nel maggio 2020, in occasione della XV Giornata nazionale del malato oncologico, i rappresentanti della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo), delle principali società scientifiche del settore (Aiom, Airo, Sico, Sipo) e della Fnopi, hanno predisposto e promosso un documento programmatico condiviso, delineando una strategia per superare l'emergenza COVID-19 e ripristinare, nel più breve tempo possibile, il livello di assistenza per i malati di cancro garantito fino all'inizio del periodo di confinamento;

    a partire dal successivo mese di luglio, attraverso i loro rappresentanti, Favo, Aiom, Airo, Fondazione Ant Italia onlus e Aieop, Lilt, Salute Donna onlus, Aimac, Cittadinanzattiva, Sicp, hanno partecipato alle audizioni informali sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso la XII Commissione della Camera, evidenziando come gli effetti negativi della pandemia sull'assistenza per i pazienti neoplastici devono essere inscritti in un contesto generale di gravi carenze strutturali e di altrettanto gravi ritardi nell'adeguamento e nell'ammodernamento, tecnologico e di processo del Servizio sanitario nazionale in ambito oncologico;

    persiste una grave e inaccettabile disuguaglianza territoriale, con riferimento all'accesso all'assistenza oncologica, contraria ai principi fondanti del Servizio sanitario nazionale (Ssn), che si proietta anche sul fronte della sanità digitale, generando ulteriori disparità nella disponibilità e diffusione dell'innovazione;

    i programmi di telemedicina che, durante l'emergenza sanitaria, hanno rappresentato una valida alternativa ai consulti e alle visite compresi nei percorsi di follow-up, e che potrebbero diventare uno strumento per il potenziamento delle attività ordinarie, presentano un eccessivo grado di variabilità territoriale, addirittura nell'ambito di un medesimo servizio sanitario regionale;

    la mancata integrazione tra ospedale e territorio rappresenta, ancora oggi, uno dei più gravi deficit organizzativi del Servizio sanitario nazionale, soprattutto per i pazienti oncologici tra cui in particolare quelli cronici, per la cui efficace presa in carico devono essere formalmente definiti i collegamenti funzionali tra assistenza territoriale e cure ospedaliere, e individuati con chiarezza i punti di accesso ai percorsi di assistenza;

    degli 865 mammografi analogici, solo 18 hanno un'età inferiore ai 5 anni, altri 121 sono considerati obsoleti perché hanno fra i 5 e i 10 anni e 726 che superano i 10 anni e, complessivamente, l'84 per cento di essi sono considerati pericolosi perché possono non rilevare le piccole lesioni (Centro studi sui Dispositivi medici di Confindustria);

    con l'intesa Stato-regioni del 26 ottobre 2017 è stato approvato il documento «Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche» che prevede una serie di obiettivi, di azioni e di indicatori finalizzati a delineare la modalità di inserimento della medicina personalizzata, e più in generale delle scienze omiche, nell'ambito delle attività di prevenzione, diagnosi e cura garantite dal Servizio sanitario nazionale;

    secondo la Società italiana di psiconcologia (SIPO) «il trattamento del paziente oncologico deve avere come obiettivo principale quello di migliorare la qualità di vita e di limitare il rischio di conseguenze psicopatologiche che condizionino la vita futura del malato»; la psiconcologia si occupa in maniera specifica delle conseguenze psicologiche causate da un tumore;

    l'AIOM ha confermato l'importanza del potenziamento della figura dello psiconcologo nelle strutture sanitarie, attualmente presente solo nel cinquanta per cento Pag. 349degli ospedali e spesso retribuito grazie all'intervento delle associazioni di volontariato. Affermare il valore e l'utilità del confronto dei pazienti con gli psiconcologi è uno degli otto punti chiave presentati, nel giugno 2020, da 30 associazioni di pazienti oncologici e onco-ematologici del progetto «La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere» sui quali cooperare nella definizione di un percorso di tutela dei pazienti oncologici e onco-ematologici;

    le donne in gravidanza con patologia oncologica hanno bisogno di un sostegno multidisciplinare che tenga conto di ogni fragilità, lo stress eccessivo e gli stati emotivi negativi possono impattare sullo sviluppo fetale e condizionarlo negativamente; l'impatto psicologico e sociale della malattia sul paziente, sulla sua famiglia e sull'équipe curante assume grande rilevanza in questo contesto;

    non tutti i centri indicati dalle regioni per lo sviluppo della terapia CAR-T (cellule ingegnerizzate), quale fondamentale passo avanti verso la medicina personalizzata, sono ancora dotati della tecnologia e del personale altamente qualificato necessari per l'ottenimento dell'accreditamento istituzionale;

    il decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015 e da ultimo l'accordo Stato-regioni del 17 aprile 2019, ha indicato la Rete quale migliore modello organizzativo per la presa in carico del paziente oncologico, nella prospettiva di garantire un adeguato livello di accoglienza, di integrazione tra assistenza territoriale e assistenza ospedaliera, nonché l'armonizzazione dei percorsi, anche in funzione dell'appropriatezza e dell'equità nell'accesso alle cure su tutto il territorio nazionale;

    solo il pieno funzionamento in ogni regione della rete oncologica può quindi consentire il potenziamento e l'innovazione, strutturale e di processo, di cui il Servizio sanitario nazionale ha urgente bisogno;

    le reti oncologiche, tuttavia, non sono ancora presenti in tutte le regioni e quelle già costituite non presentano un uniforme livello di sviluppo e funzionamento;

    l'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle reti oncologiche regionali istituito presso Age.Na.S., costituisce un importante strumento di confronto e coordinamento sul tema delle reti, che dovrebbe tuttavia essere completato con un coinvolgimento maggiore del Ministero della salute;

    sebbene già con l'intesa Stato-regioni del 21 settembre 2017 sia stata formulata una proposta per l'istituzione della Rete nazionale dei tumori rari (Rntr), la sua piena ed effettiva operatività è rimessa alla prosecuzione e all'attività costante di impulso del tavolo di coordinamento, costituito presso Age.Na.S., con il decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2018 con il compito di garantire il funzionamento e di favorire lo sviluppo della Rntr;

    l'ultimo triennio di validità del Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro (Piano oncologico nazionale – Pon) è scaduto addirittura nel 2016;

    in occasione dell'audizione informale presso la XII Commissione, la Favo ha evidenziato la necessità di procedere a una nuova programmazione delle attività di cura e assistenza per i malati di cancro, che tenga anche conto dell'esperienza maturata durante i mesi difficili dell'emergenza COVID-19, e che si basi su una presa in carico globale del paziente, sanitaria e sociale;

    la Favo ha inoltre sottolineato l'urgenza di ripristinare i programmi di screening oncologico e i percorsi di follow-up per i malati di cancro, non solo nell'ottica di recuperare il livello di assistenza precedente al periodo di lockdown, ma, più in generale, per valorizzare la prevenzione e la sorveglianza sanitaria, anche quali attività funzionali all'allocazione efficiente ed efficace delle risorse;

    la European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control, che raccoglie il risultato di tre anni di lavoro della Joint Action promossa dalla Commissione europea e che ha potuto contare sulla partecipazione degli esperti di Pag. 350venticinque Paesi membri, tra cui l'Italia, indica quali azioni prioritarie l'adozione o l'aggiornamento dei Piani oncologici nazionali, nonché interventi specifici per la garanzia dell'uguaglianza nell'accesso ai diritti, e in particolare a una diagnosi precoce, alla riabilitazione, alle tutele specifiche per i survivors;

    tra le cinque missioni dell'ambizioso programma «Horizon Europe», che vogliono rispondere a grandi sfide sociali a cui adattarsi ai cambiamenti climatici, una è interamente dedicata alla lotta al cancro e si pone l'obiettivo audace e stimolante di salvare tre milioni di vite entro il 2030 ed è ben rappresentato dal suo slogan «Cancer, mission possible»;

    il 4 febbraio 2020, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica nei Paesi dell'Unione per il Piano europeo di lotta contro il cancro, diretto a definire un approccio comune alla malattia, promuovendo l'elaborazione e la condivisione di soluzioni e di best practices e favorendo la circolazione della conoscenza e dei risultati della ricerca oncologica, i cui risultati saranno pronti a fine 2020;

    la pandemia da COVID-19 ha comportato una drastica riduzione dei finanziamenti per la ricerca a livello europeo (i 120 miliardi destinati al programma Horizon Europe sono stati ridotti a 75,9 miliardi) che preoccupa non poco le associazioni scientifiche e i ricercatori;

    a tutto ciò si aggiungono le preoccupazioni dei ricercatori italiani per il perdurare dell'emergenza sanitaria e per le conseguenze che nuove e lunghe chiusure forzate per COVID-19 potrebbero causare alla ricerca oncologica, preoccupazioni espresse anche dalla Società italiana di cancerologia (SIC) la quale stima che un arresto del lavoro di ricerca, anche solo di pochi mesi, rischia di comportare, nel campo oncologico, un ritardo in termini di scoperta scientifica fino a due anni con conseguente riduzione delle opportunità di cura dei pazienti;

    l'emergenza COVID-19 obbliga, con estrema urgenza, a ripristinare in ambito oncologico i livelli di assistenza precedenti al diffondersi dell'epidemia e a procedere, contestualmente, al necessario ammodernamento strutturale e di processo del Servizio sanitario nazionale, anche nell'ottica di delineare un nuovo sistema di offerta, valorizzando il rapporto tra volumi di attività delle strutture, esiti e sicurezza delle cure,

impegna il Governo:

   1. ad adottare iniziative per provvedere con urgenza all'approvazione di un nuovo documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro (Piano oncologico nazionale – Pon), che ponga al centro della programmazione le reti oncologiche regionali tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica (Accordo Stato-regioni 17 aprile 2019) e che sia coordinato con il Piano oncologico europeo di prossima adozione, secondo la logica della programmazione «a cascata», e più in generale con ogni iniziativa di settore realizzata dall'Unione europea;

   2. a monitorare la concreta attuazione del Pon, delle azioni e dei contenuti programmatici in esso previsti, attraverso una vera e propria cabina di regia e un adeguato sistema di monitoraggio specifico per l'oncologia;

   3. ad adottare iniziative di competenza per promuovere le reti oncologiche regionali, anche mediante uno stanziamento di risorse dedicato per il finanziamento delle relative attività, previa definizione dei criteri di assegnazione e di un adeguato piano di incentivi in favore delle regioni;

   4. ad attivare i necessari strumenti per il coordinamento, a livello nazionale, delle attività delle reti oncologiche regionali, nell'ottica di garantire l'efficacia del modello;

   5. a valutare l'opportunità di inserire, tra gli obiettivi perseguiti dal «Gruppo di Pag. 351lavoro 5 – Innovazione e Ricerca» dell'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle reti oncologiche regionali presso Age.Na.S., quello di individuare e adottare un piano condiviso a livello nazionale per garantire continuità alle attività di ricerca oncologica durante i periodi di lockdown e una ripresa rapida al termine delle emergenze sull'intero territorio italiano;

   6. ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a potenziare l'assistenza oncologica domiciliare e territoriale (erogata, ad esempio, presso le case della salute) nell'ottica di ridurre, parallelamente, il numero di accessi alle strutture ospedaliere, introducendo un sistema di incentivi collegati al raggiungimento di obiettivi strategici;

   7. a valutare l'opportunità di finanziare specifici programmi di screening oncologici in aree in cui esiste un bisogno insoddisfatto, in particolare per i tumori ad alta incidenza e alto tasso di mortalità, nonché ad avviare le campagne finalizzate alla promozione di tali programmi;

   8. a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari affinché all'interno della legge di bilancio, di prossima presentazione alla Camera, siano stanziate delle risorse da destinare alle ERN – Reti di riferimento europee dedicate alla diagnosi e cura dei tumori rari, in particolar modo al fine di implementare lo strumento della telemedicina di includere i test molecolari, oggi essenziali per disegnare percorsi efficienti di cura basati sulla precision medicine, tra i livelli essenziali di assistenza;

   9. ad adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché sia rinnovata e modernizzata la dotazione strumentale e tecnologica per gli screening diagnostici, per le attività chirurgiche e per la radioterapia;

   10. a promuovere l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale per l'adozione di linee di indirizzo/linee guida per la telemedicina e per gli altri servizi della sanità digitale, in generale, e per il settore oncologico in particolare, nell'ottica di uniformare e far comunicare i programmi esistenti, predisponendo altresì adeguate forme di incentivazione;

   11. a monitorare l'attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove riconosce il ruolo e le funzioni della figura dell'infermiere di famiglia, adottando iniziative per prevedere un reclutamento nazionale adeguato, nell'ottica di rafforzare concretamente i servizi territoriali anche per i malati oncologici;

   12. ad adottare azioni volte ad assicurare e sostenere, in primis in ogni centro oncologico e in generale all'interno delle strutture sanitarie, un servizio con personale adeguatamente e specificatamente formato, potenziando sia la figura dello psicologo che dello psiconcologo, anche con il ricorso alla telemedicina, al fine di favorire il supporto psicologico dei pazienti oncologici, dei familiari degli stessi in corso di diagnosi, terapia e follow-up e del personale sanitario deputato alla cura e al trattamento e di minimizzare gli effetti traumatici correlati al percorso di malattia;

   13. ad adottare iniziative volte a sostenere il funzionamento e lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità che presentino i necessari requisiti per l'accreditamento, nell'ottica di sviluppare e diffondere la terapia CAR-T;

   14. ad adottare iniziative volte a sostenere la ricerca scientifica biomedica e traslazionale per tradurne i risultati in soluzioni per garantire una migliore qualità delle cure e dell'assistenza sanitaria;

   15. ad adottare iniziative di competenza per attuare quanto previsto dall'intesa Stato-regioni 26 ottobre 2017 sul documento «Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche» nell'ottica di garantire il più ampio accesso alla medicina di precisione, sollecitando le conclusioni del tavolo di coordinamento interistituzionale con il compito di attuare il piano, con particolare riferimento agli investimenti necessari per assicurare la multidisciplinarietà, strutture adeguate e personale altamente specializzato;

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   16. ad adottare iniziative per l'immediata attivazione della Rete nazionale dei tumori rari e a garantire il pieno funzionamento delle reti di riferimento per le malattie e i tumori rari a livello dell'Unione europea – Ern, anche attraverso specifici finanziamenti per l'implementazione della telemedicina;

   17. ad adottare in ambito europeo politiche volte a sostenere il programma di ricerca e innovazione «Horizon Europe 2021-2027», sollecitando il ripristino di adeguate risorse economiche per far fronte alle sfide attuali e future e per uno sviluppo nel campo scientifico e tecnologico competitivo e di qualità.

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ALLEGATO 3

7-00562 Carnevali: Iniziative per la tutela e la cura dei pazienti con patologie oncologiche.

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La XII Commissione,

   premesso che:

    secondo il rapporto Aiom-Airtum nel 2019, in Italia, sono stati diagnosticati circa 371.000 nuovi casi di tumore maligno (196.000 negli uomini e 175.000 nelle donne): complessivamente ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno;

    nei pazienti neoplastici il decorso dell'infezione da COVID-19 risulta più sfavorevole sotto il profilo del fabbisogno di ricovero in terapia intensiva e dell'incidenza dei decessi: una revisione sistematica di 52 studi, pubblicata sull'European Journal of Cancer, che ha considerato 18.650 pazienti oncologici colpiti dal virus, ha rilevato che 4.243 sono deceduti, determinando un tasso di mortalità complessivo pari al 25,6 per cento (Aiom ed Esmo 2020);

    il tumore in fase attiva determina un andamento peggiore dell'infezione da COVID-19, aumentandone in modo rilevante il tasso di mortalità, fino al 35 per cento in più nel caso di neoplasia toracica (Studio Teravolt, Lancet Oncology 2020);

    in Italia, associato a COVID-19, il 12 per cento dei decessi registrati ha riguardato persone con diagnosi di cancro che è tra le concause più frequenti che contribuiscono alla morte dei pazienti (Rapporto Istat – Istituto superiore di sanità «Impatto dell'epidemia COVID-19 sulla mortalità: cause di morte nei deceduti positivi a SARS-COV-2» 16 luglio 2020);

    a causa dell'emergenza sanitaria, le diagnosi e le biopsie sono diminuite del 52 per cento, le visite settimanali presso i reparti di oncologia del 57 per cento e si sono registrati ritardi per il 64 per cento degli interventi chirurgici (dati sondaggio IQVIA, realizzato presso gli specialisti oncologi);

    in Italia, nei primi 5 mesi del 2020, sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 (Aiom ed Esmo 2020);

    i ritardi nell'esecuzione degli screening si traducono, in particolare, in una netta riduzione non solo delle nuove diagnosi di tumore della mammella (2.099 in meno) e del colon-retto (611 in meno), ma anche delle lesioni che possono essere una spia di quest'ultima neoplasia (quasi 4.000 adenomi del colon-retto non diagnosticati) o del cancro della cervice uterina (circa 1.670 lesioni CIN 2 o più gravi non diagnosticate) (Aiom ed Esmo 2020);

    l'individuazione di tali neoplasie in fase più avanzata determina minori probabilità di guarigione e costi delle cure più elevati (Aiom ed Esmo 2020);

    è stato stimato che, nel Regno Unito, il ritardo diagnostico, collegato all'interruzione e al rallentamento dei servizi sanitari, potrebbe causare, nei prossimi 5 anni, un aumento della mortalità, rispetto al periodo antecedente all'emergenza sanitaria, fino al 16,6 per cento per i tumori del colon-retto e fino al 9,6 per cento per quelli alla mammella (Aiom ed Esmo 2020);

    l'80 per cento dei pazienti, a cui sono state proposte televisite durante il lockdown, desidera utilizzarle anche in futuro, in considerazione dei vantaggi connessi alla digitalizzazione dei servizi quali, Pag. 354ad esempio, il risparmio di risorse e di tempo per i viaggi da casa alle strutture ospedaliere, senza carichi di lavoro maggiori rispetto alle visite in presenza (Telemedicine During the COVID-19 Pandemic: Impact on Care for Rare Cancers, pubblicato su JCO Global Oncology);

    nel maggio 2020, in occasione della XV Giornata nazionale del malato oncologico, i rappresentanti della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo), delle principali società scientifiche del settore (Aiom, Airo, Sico, Sipo) e della Fnopi, hanno predisposto e promosso un documento programmatico condiviso, delineando una strategia per superare l'emergenza COVID-19 e ripristinare, nel più breve tempo possibile, il livello di assistenza per i malati di cancro garantito fino all'inizio del periodo di confinamento;

    a partire dal successivo mese di luglio, attraverso i loro rappresentanti, Favo, Aiom, Airo, Fondazione Ant Italia onlus e Aieop, Lilt, Salute Donna onlus, Aimac, Cittadinanzattiva, Sicp, hanno partecipato alle audizioni informali sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso la XII Commissione della Camera, evidenziando come gli effetti negativi della pandemia sull'assistenza per i pazienti neoplastici devono essere inscritti in un contesto generale di gravi carenze strutturali e di altrettanto gravi ritardi nell'adeguamento e nell'ammodernamento, tecnologico e di processo del Servizio sanitario nazionale in ambito oncologico;

    persiste una grave e inaccettabile disuguaglianza territoriale, con riferimento all'accesso all'assistenza oncologica, contraria ai principi fondanti del Servizio sanitario nazionale (Ssn), che si proietta anche sul fronte della sanità digitale, generando ulteriori disparità nella disponibilità e diffusione dell'innovazione;

    i programmi di telemedicina che, durante l'emergenza sanitaria, hanno rappresentato una valida alternativa ai consulti e alle visite compresi nei percorsi di follow-up, e che potrebbero diventare uno strumento per il potenziamento delle attività ordinarie, presentano un eccessivo grado di variabilità territoriale, addirittura nell'ambito di un medesimo servizio sanitario regionale;

    la mancata integrazione tra ospedale e territorio rappresenta, ancora oggi, uno dei più gravi deficit organizzativi del Servizio sanitario nazionale, soprattutto per i pazienti oncologici tra cui in particolare quelli cronici, per la cui efficace presa in carico devono essere formalmente definiti i collegamenti funzionali tra assistenza territoriale e cure ospedaliere, e individuati con chiarezza i punti di accesso ai percorsi di assistenza;

    degli 865 mammografi analogici, solo 18 hanno un'età inferiore ai 5 anni, altri 121 sono considerati obsoleti perché hanno fra i 5 e i 10 anni e 726 che superano i 10 anni e, complessivamente, l'84 per cento di essi sono considerati pericolosi perché possono non rilevare le piccole lesioni (Centro studi sui Dispositivi medici di Confindustria);

    con l'intesa Stato-regioni del 26 ottobre 2017 è stato approvato il documento «Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche» che prevede una serie di obiettivi, di azioni e di indicatori finalizzati a delineare la modalità di inserimento della medicina personalizzata, e più in generale delle scienze omiche, nell'ambito delle attività di prevenzione, diagnosi e cura garantite dal Servizio sanitario nazionale;

    secondo la Società italiana di psiconcologia (SIPO) «il trattamento del paziente oncologico deve avere come obiettivo principale quello di migliorare la qualità di vita e di limitare il rischio di conseguenze psicopatologiche che condizionino la vita futura del malato»; la psiconcologia si occupa in maniera specifica delle conseguenze psicologiche causate da un tumore;

    l'AIOM ha confermato l'importanza del potenziamento della figura dello psiconcologo nelle strutture sanitarie, attualmente presente solo nel cinquanta per cento Pag. 355degli ospedali e spesso retribuito grazie all'intervento delle associazioni di volontariato. Affermare il valore e l'utilità del confronto dei pazienti con gli psiconcologi è uno degli otto punti chiave presentati, nel giugno 2020, da 30 associazioni di pazienti oncologici e onco-ematologici del progetto «La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere» sui quali cooperare nella definizione di un percorso di tutela dei pazienti oncologici e onco-ematologici;

    le donne in gravidanza con patologia oncologica hanno bisogno di un sostegno multidisciplinare che tenga conto di ogni fragilità, lo stress eccessivo e gli stati emotivi negativi possono impattare sullo sviluppo fetale e condizionarlo negativamente; l'impatto psicologico e sociale della malattia sul paziente, sulla sua famiglia e sull'équipe curante assume grande rilevanza in questo contesto;

    non tutti i centri indicati dalle regioni per lo sviluppo della terapia CAR-T (cellule ingegnerizzate), quale fondamentale passo avanti verso la medicina personalizzata, sono ancora dotati della tecnologia e del personale altamente qualificato necessari per l'ottenimento dell'accreditamento istituzionale;

    il decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015 e da ultimo l'accordo Stato-regioni del 17 aprile 2019, ha indicato la Rete quale migliore modello organizzativo per la presa in carico del paziente oncologico, nella prospettiva di garantire un adeguato livello di accoglienza, di integrazione tra assistenza territoriale e assistenza ospedaliera, nonché l'armonizzazione dei percorsi, anche in funzione dell'appropriatezza e dell'equità nell'accesso alle cure su tutto il territorio nazionale;

    solo il pieno funzionamento in ogni regione della rete oncologica può quindi consentire il potenziamento e l'innovazione, strutturale e di processo, di cui il Servizio sanitario nazionale ha urgente bisogno;

    le reti oncologiche, tuttavia, non sono ancora presenti in tutte le regioni e quelle già costituite non presentano un uniforme livello di sviluppo e funzionamento;

    l'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle reti oncologiche regionali istituito presso Age.Na.S., costituisce un importante strumento di confronto e coordinamento sul tema delle reti, che dovrebbe tuttavia essere completato con un coinvolgimento maggiore del Ministero della salute;

    sebbene già con l'intesa Stato-regioni del 21 settembre 2017 sia stata formulata una proposta per l'istituzione della Rete nazionale dei tumori rari (Rntr), la sua piena ed effettiva operatività è rimessa alla prosecuzione e all'attività costante di impulso del tavolo di coordinamento, costituito presso Age.Na.S., con il decreto del Ministro della salute del 1° febbraio 2018 con il compito di garantire il funzionamento e di favorire lo sviluppo della Rntr;

    l'ultimo triennio di validità del Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro (Piano oncologico nazionale – Pon) è scaduto addirittura nel 2016;

    in occasione dell'audizione informale presso la XII Commissione, la Favo ha evidenziato la necessità di procedere a una nuova programmazione delle attività di cura e assistenza per i malati di cancro, che tenga anche conto dell'esperienza maturata durante i mesi difficili dell'emergenza COVID-19, e che si basi su una presa in carico globale del paziente, sanitaria e sociale;

    la Favo ha inoltre sottolineato l'urgenza di ripristinare i programmi di screening oncologico e i percorsi di follow-up per i malati di cancro, non solo nell'ottica di recuperare il livello di assistenza precedente al periodo di lockdown, ma, più in generale, per valorizzare la prevenzione e la sorveglianza sanitaria, anche quali attività funzionali all'allocazione efficiente ed efficace delle risorse;

    la European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control, che raccoglie il risultato di tre anni di lavoro della Joint Action promossa dalla Commissione europea e che ha potuto contare sulla partecipazione degli esperti di Pag. 356venticinque Paesi membri, tra cui l'Italia, indica quali azioni prioritarie l'adozione o l'aggiornamento dei Piani oncologici nazionali, nonché interventi specifici per la garanzia dell'uguaglianza nell'accesso ai diritti, e in particolare a una diagnosi precoce, alla riabilitazione, alle tutele specifiche per i survivors;

    tra le cinque missioni dell'ambizioso programma «Horizon Europe», che vogliono rispondere a grandi sfide sociali a cui adattarsi ai cambiamenti climatici, una è interamente dedicata alla lotta al cancro e si pone l'obiettivo audace e stimolante di salvare tre milioni di vite entro il 2030 ed è ben rappresentato dal suo slogan «Cancer, mission possible»;

    il 4 febbraio 2020, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica nei Paesi dell'Unione per il Piano europeo di lotta contro il cancro, diretto a definire un approccio comune alla malattia, promuovendo l'elaborazione e la condivisione di soluzioni e di best practices e favorendo la circolazione della conoscenza e dei risultati della ricerca oncologica, i cui risultati saranno pronti a fine 2020;

    la pandemia da COVID-19 ha comportato una drastica riduzione dei finanziamenti per la ricerca a livello europeo (i 120 miliardi destinati al programma Horizon Europe sono stati ridotti a 75,9 miliardi) che preoccupa non poco le associazioni scientifiche e i ricercatori;

    a tutto ciò si aggiungono le preoccupazioni dei ricercatori italiani per il perdurare dell'emergenza sanitaria e per le conseguenze che nuove e lunghe chiusure forzate per COVID-19 potrebbero causare alla ricerca oncologica, preoccupazioni espresse anche dalla Società italiana di cancerologia (SIC) la quale stima che un arresto del lavoro di ricerca, anche solo di pochi mesi, rischia di comportare, nel campo oncologico, un ritardo in termini di scoperta scientifica fino a due anni con conseguente riduzione delle opportunità di cura dei pazienti;

    l'emergenza COVID-19 obbliga, con estrema urgenza, a ripristinare in ambito oncologico i livelli di assistenza precedenti al diffondersi dell'epidemia e a procedere, contestualmente, al necessario ammodernamento strutturale e di processo del Servizio sanitario nazionale, anche nell'ottica di delineare un nuovo sistema di offerta, valorizzando il rapporto tra volumi di attività delle strutture, esiti e sicurezza delle cure,

impegna il Governo:

   1. ad adottare iniziative per provvedere con urgenza all'approvazione di un nuovo documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro (Piano oncologico nazionale – Pon), che ponga al centro della programmazione le reti oncologiche regionali tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica (Accordo Stato-regioni 17 aprile 2019) e che sia coordinato con il Piano oncologico europeo di prossima adozione, secondo la logica della programmazione «a cascata», e più in generale con ogni iniziativa di settore realizzata dall'Unione europea;

   2. a monitorare la concreta attuazione del Pon, delle azioni e dei contenuti programmatici in esso previsti, anche attraverso una vera e propria cabina di regia e un adeguato sistema di monitoraggio specifico per l'oncologia;

   3. ad adottare iniziative di competenza per promuovere le reti oncologiche regionali, anche mediante uno stanziamento di risorse dedicato per il finanziamento delle relative attività, previa definizione dei criteri di assegnazione e di un adeguato piano di incentivi in favore delle regioni;

   4. ad attivare i necessari strumenti per il coordinamento, a livello nazionale, delle attività delle reti oncologiche regionali, nell'ottica di garantire l'efficacia del modello;

   5. a valutare l'opportunità di inserire, tra gli obiettivi perseguiti dal «Gruppo di Pag. 357lavoro 5 – Innovazione e Ricerca» dell'Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle reti oncologiche regionali presso Age.Na.S., quello di individuare e adottare un piano condiviso a livello nazionale per garantire continuità alle attività di ricerca oncologica durante i periodi di lockdown e una ripresa rapida al termine delle emergenze sull'intero territorio italiano;

   6. ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a potenziare l'assistenza oncologica domiciliare e territoriale (erogata, ad esempio, presso le case della salute) nell'ottica di ridurre, parallelamente, il numero di accessi alle strutture ospedaliere, introducendo un sistema di incentivi collegati al raggiungimento di obiettivi strategici;

   7. a valutare l'opportunità di finanziare specifici programmi di screening oncologici in aree in cui esiste un bisogno insoddisfatto, in particolare per i tumori ad alta incidenza e alto tasso di mortalità, nonché ad avviare le campagne finalizzate alla promozione di tali programmi;

   8. a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari affinché all'interno della legge di bilancio, di prossima presentazione alla Camera, siano stanziate delle risorse da destinare alle ERN – Reti di riferimento europee dedicate alla diagnosi e cura dei tumori rari, in particolar modo al fine di implementare lo strumento della telemedicina di includere i test molecolari, oggi essenziali per disegnare percorsi efficienti di cura basati sulla precision medicine, tra i livelli essenziali di assistenza;

   9. ad adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché sia rinnovata e modernizzata la dotazione strumentale e tecnologica per gli screening diagnostici, per le attività chirurgiche e per la radioterapia;

   10. a promuovere l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale per l'adozione di linee di indirizzo/linee guida per la telemedicina e per gli altri servizi della sanità digitale, in generale, e per il settore oncologico in particolare, nell'ottica di uniformare e far comunicare i programmi esistenti, predisponendo altresì adeguate forme di incentivazione;

   11. a monitorare l'attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove riconosce il ruolo e le funzioni della figura dell'infermiere di famiglia, adottando iniziative per prevedere un reclutamento nazionale adeguato, nell'ottica di rafforzare concretamente i servizi territoriali anche per i malati oncologici;

   12. ad adottare azioni volte ad assicurare e sostenere, in primis in ogni centro oncologico e in generale all'interno delle strutture sanitarie, un servizio con personale adeguatamente e specificatamente formato, potenziando sia la figura dello psicologo che dello psiconcologo, anche con il ricorso alla telemedicina, al fine di favorire il supporto psicologico dei pazienti oncologici, dei familiari degli stessi in corso di diagnosi, terapia e follow-up e del personale sanitario deputato alla cura e al trattamento e di minimizzare gli effetti traumatici correlati al percorso di malattia;

   13. ad adottare iniziative volte a sostenere il funzionamento e lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità che presentino i necessari requisiti per l'accreditamento, nell'ottica di sviluppare e diffondere la terapia CAR-T;

   14. ad adottare iniziative volte a sostenere la ricerca scientifica biomedica e traslazionale per tradurne i risultati in soluzioni per garantire una migliore qualità delle cure e dell'assistenza sanitaria;

   15. ad adottare iniziative di competenza per attuare quanto previsto dall'intesa Stato-regioni 26 ottobre 2017 sul documento «Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle scienze omiche» nell'ottica di garantire il più ampio accesso alla medicina di precisione, sollecitando le conclusioni del tavolo di coordinamento interistituzionale con il compito di attuare il piano, con particolare riferimento agli investimenti necessari per assicurare la multidisciplinarietà, strutture adeguate e personale altamente specializzato;

   16. a valutare la possibilità di adottare iniziative per l'immediata attivazione della Pag. 358Rete nazionale dei tumori rari e a garantire il pieno funzionamento delle reti di riferimento per le malattie e i tumori rari a livello dell'Unione europea – Ern, anche attraverso specifici finanziamenti per l'implementazione della telemedicina;

   17. ad adottare in ambito europeo politiche volte a sostenere il programma di ricerca e innovazione «Horizon Europe 2021-2027», sollecitando il ripristino di adeguate risorse economiche per far fronte alle sfide attuali e future e per uno sviluppo nel campo scientifico e tecnologico competitivo e di qualità.
(8-00090) «Carnevali, Sportiello, De Filippo, Stumpo, Bagnasco, Panizzut, Bologna, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Lorefice, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Menga, Nappi, Nesci, Ruggiero, Sarli, Rostan, Novelli, Versace, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani».