CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 marzo 2020
337.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 31 MARZO 2020

ALLEGATO

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (C. 875-1060-1702-2330/A).

PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.
(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari).

  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1475, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, codice dell'ordinamento militare, le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro e non oltre i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.
  2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale.
  3. Le associazioni professionali tra militari a carattere sindacale comunicano entro e non oltre cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero che ne valuta, ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.
  4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica amministrazione.
  5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al precedente comma decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente, perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7 della presente legge».
3. 100. La Relatrice.

Pag. 85

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 6.
(Articolazioni periferiche).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.
  2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:
   a) informazione e consultazione degli iscritti;
   b) esercizio delle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
   c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto relazionandosi con l'amministrazione centrale di riferimento;
   d) formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari».
6. 1. (Nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 9.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.
(Svolgimento dell'attività a carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni).

  1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.
  2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettativa sindacale non retribuiti.
  3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11, è fissato:
   a) il contingente massimo di distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, nonché il numero massimo annuo di permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
   b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concesse ai rappresentanti sindacali.

  4. La ripartizione tra le associazioni sindacali militari del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al grado di rappresentatività accertata ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
  5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato che, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della difesa o, per il personale della Guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.
  6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o Forza di polizia Pag. 86a ordinamento militare di riferimento, nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di conseguenza. Le variazioni ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
  7. È vietato l'utilizzo in forma compensativa della ripartizione dei distacchi, nonché l'utilizzo degli stessi in forma frazionata.
  8. Nessun militare in servizio può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita per più di cinque volte e ogni distacco o aspettativa sindacale non retribuita può avere una durata massima di tre anni e deve essere intervallato da almeno tre anni di servizio effettivo.
  9. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima e in casi eccezionali almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il predetto comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e venga garantita la regolare funzionalità del servizio.
  10. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
  11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 10 da parte della associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha richiesto ed utilizzato il permesso.
  12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun rappresentante sindacale nove turni giornalieri di servizio.
  13. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo, è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
  14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
  15. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, da rendersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono Pag. 87la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.».
9. 100. La Relatrice.

ART. 13.

  Al comma 1, sostituire le parole: almeno pari al 5 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare e al 3 per cento della forza effettiva di ogni categoria, con le seguenti: almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia ad ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al 3 per cento della forza effettiva, in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare,.
13. 100. La Relatrice.

ART. 17.

  Sostituirlo con i seguenti:

«Art. 17.
(Giurisdizione).

  1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.
  2. I giudizi in questa materia sono soggetti al rito abbreviato di cui all'articolo 119, codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  3. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: «lettera m-septies) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che li rappresenti».
  4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Se la controversia è relativa a condotte antisindacali consistenti in diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 17-bis.
  5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla commissione di conciliazione competente, che ne cura l'invio di copia all'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve precisare:
   a) denominazione e sede dell'associazione, nonché nome del legale rappresentante Pag. 88e indicazione dell'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
   b) luogo dove è sorta la controversia;
   c) esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

  6. L'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinanzi alla commissione per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presenziare il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione stessa.
  7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, 5 e 6 riesce, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Se non si raggiunge l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso avanti al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.
  8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 17-bis.
(Procedure di conciliazione).

  1. È istituita presso il Ministero della difesa, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione di tali controversie riferite al personale della Guardia di finanza è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, senza oneri e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, della presente legge aventi rilievo locale.
  3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono:
   a) presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale della Guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi le giurisdizioni superiori o professori universitari in materie giuridiche;
   b) composte da appartenenti alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari individuati nell'ambito dei propri iscritti dalle associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della Regione amministrativa sede della commissione di cui sono componenti.Pag. 89
  4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta al versamento, con modalità da definirsi con il regolamento di cui al comma 3, di un contributo pari ad euro 155,00 per le procedure di cui al comma 1 e pari ad euro 105,00 per le procedure di cui al comma 2».
17. 100. La Relatrice.