CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 novembre 2019
283.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (C. 2220 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAI RELATORI 16.022, 20.28, 21.12, 22.23, 37.13 E 57.49 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 16.

Subemendamenti all'emendamento 16.022.

  Sopprimere il comma 1.
0. 16. 022. 1. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere il comma 1;
   b) al comma 5 capoverso a) all'articolo 13: al punto 1, lettere a) e b), sostituire le parole: «entro il 30 settembre» con le seguenti: «entro il 31 maggio»;
   c) al comma 5, capoverso b) all'articolo 16: al punto 1) sostituire le parole: «fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione» con le seguenti: «fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione»;
   d) al comma 5 capoverso b) all'articolo 16: al punto 2), sopprimere la lettera e);
   e) al comma 5 capoverso c) all'articolo 17, comma 1: al punto 2) sopprimere la lettera e);
   f) al comma 5 capoverso d) all'articolo 19: sopprimere il punto 2).
0. 16. 022. 2. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le modalità, i criteri e i tempi attraverso i quali sono corrisposti i rimborsi nei confronti dei contribuenti a credito che risultino titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente senza limitazioni e ai titolari di redditi di lavoro autonomo con la sola esclusione di quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni e di impresa non occasionali.
0. 16. 022. 3. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

  Al comma 5, capoverso a), all'articolo 13, al punto 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: entro il 30 settembre con le seguenti: entro il 31 maggio.
0. 16. 022. 4. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 5 capoverso a), sostituire i punti 2) e 3) con il seguente: 2) i commi 2 e 3 sono abrogati.
*0. 16. 022. 5. Mandelli, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

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  Al comma 5 capoverso a), sostituire i punti 2) e 3) con il seguente: 2) i commi 2 e 3 sono abrogati.
*0. 16. 022. 6. Gebhard, Plangger.

  Al comma 5 capoverso b) all'articolo 16, al punto 1 sostituire le parole: al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione con le seguenti: fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione,
0. 16. 022. 7. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 5, capoverso b) all'articolo 16, al punto 2) sopprimere la lettera e).
0. 16. 022. 8. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 5, capoverso c) all'articolo 17, comma 1, al punto 2) sopprimere la lettera e).
0. 16. 022. 9. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 5, capoverso d) all'articolo 19, sopprimere il punto 2).
0. 16. 022. 10. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 5, capoverso d) all'articolo 19, al punto 2) sostituire le parole: sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione con le seguenti: non oltre la retribuzione di competenza del mese di luglio, a prescindere dal mese in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
0. 16. 022. 11. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Articolo 16-bis.
(Ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale)

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri redditi diversi da quelli di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 53, comma 1, e 55 del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32 del presente decreto svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 del presente articolo assicurando adeguati livelli di servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione».

  2. All'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: «al comma 1, dell'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 dell'articolo 34».
  3. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi Pag. 50di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
  4. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  6. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
   a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
   b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo»;
    2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio»;
    3) il comma 3 è abrogato;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;
    2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo entro:
   a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
   b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 20 giugno;
   c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;Pag. 51
   d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
   e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 30 settembre»;
    3) al comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
   c) all'articolo 17, comma 1:
    1) alla lettera b) le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono soppresse;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro:
    1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
    2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 20 giugno;
    3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
    4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
    5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 30 settembre»;
    3) alla lettera c-bis), le parole: «il termine previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i termini previsti»;
   d) all'articolo 19:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi»;
    2) al comma 2, le parole: «retribuzione di competenza del mese di luglio» sono sostituite dalle seguenti: «prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione»;
    3) al comma 4, le parole: «a partire dal mese di agosto o di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione»;
    4) al comma 6, le parole: «entro il mese di settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 10 ottobre».

  7. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-quater le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;
   b) al comma 6-quinquies le parole: «entro il 7 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 marzo»;Pag. 52
   c) dopo il comma 6-quinquies è aggiunto il seguente:
  «6-sexies. L'Agenzia delle entrate, esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all'accesso anche un soggetto di cui all'articolo 3, comma 3».

  8. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro il 15 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile»;
   b) all'articolo 4, comma 3-bis, le parole: «entro il 23 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
  9. La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.
  10. All'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2 dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti entro il 31 dicembre. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4 del presente articolo».

  11. La trasmissione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2014, da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti per ogni periodo d'imposta, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei dati occorrenti a determinare gli importi delle somme che spettano a ciascun partito è effettuata in un'unica soluzione entro il 15 dicembre.
  12. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021.
16. 022. I Relatori.

ART. 20.

Subemendamento all'emendamento 20.28.

centratura seguita da spazi: verificare>  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2.
0. 20. 28. 1. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Lotteria degli scontrini)

  1. Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il Pag. 53codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
  2. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1o gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio» e le parole: «codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544,».
20. 28. I Relatori.

ART. 21.

Subemendamenti all'emendamento 21.12.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

  1-ter. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di acquisizione mediante contratto di leasing il credito d'imposta, parametrato al costo sostenuto dalla società concedente, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del relativo contratto.»;
   b) al terzo periodo, le parole: «dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese successivo a quello di pagamento della fattura»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.».

  1-quater. All'onere previsto dal comma 1-ter, pari a 17,8 milioni di euro per il 2020 e 88,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 21. 12. 2. Gebhard, Schullian, Plangger.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

  «1-ter. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “In caso di acquisizione mediante contratto di leasing il credito d'imposta, parametrato al costo sostenuto dalla società concedente, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del relativo contratto.”;
   b) al terzo periodo, le parole: “dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura” sono Pag. 54sostituite dalle seguenti: “dal mese successivo a quello di pagamento della fattura”;
   c) infine, è aggiunto il seguente periodo: “Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi”.

  1-quater. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 18 milioni di euro per il 2020 e 88 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
0. 21. 12. 1. Mandelli, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

  «1-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi,”».
  1-quater. All'onere previsto dal comma 1-ter, pari a 17,8 milioni di euro per il 2020 e 88,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 21. 12. 4. Gebhard, Schullian, Plangger.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-quinquies, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 18 milioni di euro per il 2020 e 88 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
0. 21. 12. 3. Mandelli, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applicano ai soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 che, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, Pag. 55comma 1, del citato decreto legislativo, effettuano la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del semestre entro il mese di gennaio 2020, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.
*0. 21. 12. 6. Gebhard, Schullian, Porchietto.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applicano ai soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 che, nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo, effettuano la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del semestre entro il mese di gennaio 2020, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.
*0. 21. 12. 5. Mandelli, Giacomoni, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

  Al nuovo comma 1-bis, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
0. 21. 12. 7. Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è inserito il seguente:
  «5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati».
21. 12. I Relatori.

ART. 22.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il credito di imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
22. 23. I Relatori.

ART. 37.

  All'articolo 37, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato Pag. 56nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e 2020, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019».
37. 13. I Relatori.

ART. 57.

Subemendamento all'emendamento 57.49

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:

  2-septies. Il Commissario prefettizio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quinquies, opera una ricognizione degli enti pubblici e privati creditori residenti nel Canton Ticino iscritti allo stato passivo e, con propria ordinanza, provvede al pagamento dei debiti iscritti sino al 31 dicembre 2019.
0. 57. 49. 1. Tarantino, Bianchi, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019.
  2-ter. Il fondo di cui al comma 2-bis è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi.
  2-quater. Una quota non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 del fondo di cui al comma 2-bis è destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi.
  2-quinquies. Il fondo di cui al comma 2-bis è ripartito tra i beneficiari di cui ai commi 2-ter e 2-quater con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 dicembre 2019.
  2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di enti locali».
57. 49. I Relatori.

Pag. 57

ALLEGATO 2

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (C. 2220 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Estensione del ravvedimento operoso)

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è abrogato.
10. 01. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla, Tarantino.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:

  5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della medesima legge.
14. 11. Il Governo.

ART. 21.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è inserito il seguente:
  «5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati».
21. 12. I Relatori.

ART. 22.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il credito di imposta Pag. 58spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
22. 23. I Relatori.

ART. 57.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2023».
*57. 8. Migliorino.
*57. 2. Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo, Melilli, Lorenzin.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:
   a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
   e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2-bis. A decorrere dall'anno 2020, sono abrogati l'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
57. 9. Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Allo scopo di consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per l'attuazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché di assicurare il miglioramento dell'attività di formazione del personale dei suddetti enti per l'applicazione delle citate normative, l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) organizza le relative attività strumentali, utilizzando a tale scopo il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse di cui al presente comma.
57. 16. Enrico Borghi, Buratti, Mura, Topo.

Pag. 59

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
  2-ter. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
  2-quater. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse;
   b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  2-quinquies. All'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole da: «che approvano» a: «dell'anno precedente» sono abrogate;
   b) la lettera d) è abrogata.
  2-sexies. Al comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo del comma 2 sono abolite le seguenti parole: «fino all'esercizio 2019»;
   b) al secondo periodo, le parole da: «Gli enti locali» a: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente».

  2-septies. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 «Condizioni di legittimità dei pagamenti» sono abrogati;
   b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.
*57. 10. Melilli, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Buratti, Mura, Rotta, Topo.
*57. 39. Migliorino.
*57. 45. Pella.
*57. 46. Pastorino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. All'articolo 74, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «i comuni,» sono inserite le seguenti: «le unioni di comuni,».
57. 41. Migliorino.