CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 25 novembre 2019
280.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire la parola: «punti» con la seguente: «numeri»;
   b) al comma 3, sostituire la parola: «punto» con la seguente: «numero».
5. 17. Perantoni.
(Approvato)

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

  1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1o gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo.
  2. In ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine, per almeno due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati al piano devono essere investiti almeno per il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita almeno per il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
  3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 88 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo.»;
   b) al comma 92 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli enti gestori delle forme di previdenza di cui al presente comma non si applica il comma 112, primo periodo.».

  4. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 Pag. 8dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili.
  5. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano l'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
*13. 5. (Ulteriore nuova formulazione) Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Grimaldi, Angiola, Aprile, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Trano, Zanichelli, Zennaro.
(Approvato)
*13. 01. (Ulteriore nuova formulazione) Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.
(Approvato)
*13. 03. (Ulteriore nuova formulazione) Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Giacometto.
(Approvato)
*41. 05. (Ulteriore nuova formulazione) Buratti, Padoan, Rotta, Topo, Ungaro, Del Barba, Pastorino.
(Approvato)
*49. 05. (Ulteriore nuova formulazione) Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Covolo, Gerardi, Bitonci, Paternoster, Alessandro Pagano, Tarantino.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL GOVERNO 14.11, 31.1, 50.08. 58.037 E 58.038.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della predetta legge.
14. 11. Il Governo.

ART. 31.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l'ordine pubblico e.
31. 1. Il Governo.

ART. 50.

  Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:
Art. 50-bis.
(Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018)

  1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti il 2019 e non ancora liquidati, è autorizzata per il predetto anno la spesa complessiva di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione ed in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come di seguito ripartita:
   a) 175 milioni di euro con riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
   b) 5 milioni di euro con riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 124 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
   b) quanto a 41,8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   c) quanto a 14,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione Pag. 10di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
50. 08. Il Governo.

ART. 58.

  Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:
Art. 58-bis.

  1. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «dalla stessa esercitate non in regime di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «e strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative riguardanti tali tributi.».
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutati in 1.000.000 di euro per l'anno 2019 e 490.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
58. 037. Il Governo.

  Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:
Art. 58-bis.
(Finanziamento della CIGS per cessazione)

  1. All'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019».
  2. Conseguentemente, all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «270 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2019»;
   b) al comma 3, le parole: «270 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2019».
58. 038. Il Governo.