CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 maggio 2019
189.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (Atto n. 79).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato),
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM» (atto n. 79), approvato dal Consiglio dei ministri, in sede di esame preliminare, nella riunione n. 29 del 28 novembre 2018;
   premesso che:
    con riferimento all'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente nelle istituzioni dell'AFAM, già prima della legge n. 508 del 1999, l'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n.  124 del 1999) – di cui l'articolo 8 dello schema in esame prevede l'abrogazione – ha disposto, riprendendo concetti presenti in norme previgenti, che ai ruoli si accede attingendo annualmente, per il 50 per cento dei posti, alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GET) e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie nazionali permanenti. Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad esaurimento (GNE) a seguito di quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999. I termini e le modalità di formazione delle GNE sono stati definiti con decreto ministeriale 19 marzo 2001, come rettificato con decreto ministeriale 19 aprile 2001;
    l'articolo 2, comma 1, prevede che ogni Istituzione AFAM, nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato;
    l'articolo 2, comma 3, dispone che la programmazione triennale si conformi ai seguenti criteri: per ogni anno accademico, al reclutamento a tempo indeterminato è destinata – nel rispetto delle facoltà assunzionali definite entro il mese di febbraio precedente l'inizio dell'anno accademico ed entro i limiti delle risorse di bilancio disponibili – una spesa complessiva pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tale valore si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019-2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura di posti vacanti, da ripartire con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;Pag. 11
    sempre in base all'articolo 2, comma 3, nell'ambito del budget per le assunzioni a tempo indeterminato, per ogni anno accademico una quota pari al 30 per cento è destinata alla chiamata dei docenti presenti nelle seguenti graduatorie ad esaurimento per soli titoli, secondo l'ordine: graduatorie nazionali di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (GNE); graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004 (legge n.  143 del 2004); graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013; graduatorie nazionali di cui all'articolo 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017. Il testo prevede esplicitamente che tale quota sia destinata previo esperimento delle procedure di mobilità previste dal CCNL (lettera d));
    all'articolo 2, comma 3, lettera b) si prevede la possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari. Tale conversione deve essere attuata nel rispetto del limite annuo del 30 per cento delle cattedre che risultano vacanti all'inizio dell'anno accademico successivo rispetto a quello in cui è stata approvata la programmazione del personale di cui al comma 1 e con arrotondamento all'unità superiore;
    all'articolo 2, comma 3 lettera d) si prevede l'obbligo per ogni singola istituzione di destinare annualmente – nell'ambito della programmazione di riferimento e una volta esperite le procedure di mobilità previste dal CCNL – una quota pari al 30 per cento del budget per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei docenti che risultano inseriti nelle graduatorie per soli titoli e secondo il seguente ordine: nelle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143; nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
    l'articolo 4 stabilisce i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, disponendo che esse siano composte da tre membri esterni all'Istituzione – di cui uno individuato dalla stessa Istituzione e due individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – nominati con decreto del direttore della medesima Istituzione. Più nello specifico, il membro la cui individuazione è rimessa all'Istituzione è individuato con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione, nell'ambito di una lista, proposta dal consiglio accademico, di almeno quattro nominativi di docenti del sistema AFAM, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della procedura – o, nel caso di comprovata indisponibilità degli stessi, di docenti appartenenti ad altro settore della stessa area disciplinare – che siano di prima fascia da almeno tre anni e che non abbiano avuto rapporti di servizio con la stessa Istituzione negli ultimi tre anni. Relativamente ai due membri la cui individuazione è rimessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – ad uno dei quali è affidato il ruolo di Presidente – si dispone che essi siano sorteggiati nell'ambito di un albo costituito con decreto ministeriale, con validità triennale,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   la programmazione triennale del piano di reclutamento di cui all'articolo 2, comma 1, del presente schema di decreto sia adottata in conformità a criteri definiti con provvedimento ministeriale che, nell'ambito delle assunzioni, tuteli le posizioni e le aspettative di quei docenti che Pag. 12risultino già inseriti nelle graduatorie nazionali (di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, alla legge n. 143 del 2004, alla legge n. 128 del 2013 e alla legge n. 205 del 2017) formulate a seguito di espletamento di procedure concorsuali nazionali;

  e con le seguenti osservazioni:
   1) atteso che con la legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'orientamento del legislatore è risultato essere chiaramente in favore di un avvicinamento della disciplina del comparto AFAM a quella universitaria, sarebbe opportuno prevedere un canale di reclutamento ispirato ai medesimi principi attraverso l'introduzione di un'abilitazione artistica nazionale, in linea con quanto già previsto per le Università e capace di configurarsi come una sorta di prerequisito necessario all'acquisizione di incarichi di docenza e di garantire, inoltre, l'utilizzo di parametri comuni all'interno del medesimo sistema AFAM. In tal caso sarebbe necessario adottare apposito regolamento che disciplini le modalità di attribuzione dell'abilitazione artistica nazionale e, conseguentemente, semplificare le procedure di reclutamento locale di cui allo schema del presente regolamento;
   2) considerato che il decreto ministeriale n. 90 del 3 luglio 2009 ha sancito una estrema frammentazione dei settori artistico-disciplinari, si ritiene non opportuna la previsione contenuta nel presente schema di regolamento secondo cui le procedure concorsuali di sede devono essere bandite per ogni singolo settore artistico-disciplinare. Tale previsione costringerebbe, infatti, le singole istituzioni a bandire una serie innumerevole di concorsi, rendendo nei fatti la procedura del reclutamento farraginosa ed interminabile. Per questi motivi si ritiene doveroso procedere ad un preventivo accorpamento dei vari settori per aree concorsuali omogenee o affini, prevedendo tale fattispecie nel presente schema di regolamento;
   3) poiché l'articolo 4, comma 1, lettera c) prevede criteri di composizione delle commissioni giudicatrici troppo stringenti e di difficile e complessa applicabilità, si ritiene opportuno semplificare i requisiti richiesti agli aspiranti commissari, valutando la possibilità di estendere la partecipazione alle suddette commissioni anche ad uno o più membri interni;
   4) in riferimento alla previsione contenuta nell'articolo 2, comma 3, lettera b) in merito alla conversione di cattedre, si ritiene necessario monitorare con grande attenzione le future conversioni e l'applicazione delle norme che le regolamentano, per scongiurare abusi che potrebbero compromettere le legittime aspettative dei docenti in attesa di incarico a tempo indeterminato o interessati a mobilità, anche con riferimento alle cosiddette «cattedre uniche»;
   5) in merito all'articolo 2, comma 3, lettera a) appare opportuno recepire quanto segnalato nel parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza del 21 marzo 2019, nel quale si osserva che: «dal momento che, ai sensi delle norme vigenti, ogni Istituzione è dotata di una propria pianta organica (che fra l'altro è predisposta dai medesimi organi – Consiglio accademico e Consiglio di amministrazione – che approveranno il piano triennale, ma a differenza di questo deve essere approvata dal Ministero), sembra opportuno che lo schema chiarisca meglio il rapporto intercorrente fra pianta organica e piano triennale di reclutamento».