CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 marzo 2019
162.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01728 Varchi: Sulla sicurezza e la carenza di organico del personale di Polizia penitenziaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le varie criticità del circuito penitenziario sono all'attenzione costante e quotidiana del Ministero della giustizia che, tra i suoi obiettivi prioritari, persegue senz'altro quello dell'innalzamento degli standard di sicurezza delle carceri.
  Tale obiettivo può essere raggiunto innanzitutto potenziando la dotazione organica del personale penitenziario.
  È preciso intendimento di questo Dicastero percorrere un'incisiva politica di risanamento del diffuso tasso di scopertura degli organici del corpo di Polizia penitenziaria.
  In questa direzione assume particolare rilievo la legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) con la quale, proprio al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, anche tenuto conto delle indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è stata pianificata l'assunzione di n. 1.300 unità di Polizia penitenziaria nell'anno 2019 e di n. 577 unità nel periodo 2020/2023, con uno stanziamento di maggiori risorse pari a 71,5 milioni di euro per il triennio 2019/2021.
  Vanno altresì debitamente ricordati gli imminenti correttivi che verranno apportati nell'immediato futuro per effetto dell'immissione in ruolo di n. 976 allievi vice-ispettori, che nel corrente mese di marzo stanno ultimando il corso di formazione, e degli ulteriori incrementi che avranno luogo grazie al concorso interno a complessivi n. 2.851 posti di vice sovrintendente ed all'esito del corso di formazione che consentirà l'immissione nel ruolo di agenti/assistenti di ulteriori n. 1.474 unità, entrambi in atto.
  Particolarmente incisiva si è rivelata anche la politica dei trasferimenti dei detenuti resisi responsabili di aggressione al personale in servizio, a cui ha fatto da stimolo, di recente, una lettera circolare adottata dal D.A.P. lo scorso 9 ottobre.
  Al 7 marzo 2019, infatti, il numero di trasferimenti per ragioni di sicurezza è sensibilmente aumentato rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (ottobre 2017-marzo 2018), lievitando da 1.143 a 1.550.
  Con riferimento, infine, alla dotazione strumentale, occorre ricordare che la sicurezza negli istituti penitenziari è già garantita, tra l'altro, attraverso gli impianti di videosorveglianza e, allorquando necessario, mediante l'impiego di unità cinefile, mentre ci si riserva di valutare possibili proiezioni future dell'impiego della pistola cd. taser anche in ambito carcerario, in esito ad una mirata analisi dei dati di esperienza che verranno restituiti dall'uso tuttora sperimentale di tale dispositivo da parte di altre forze di polizia.

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ALLEGATO 2

  5-01724 Bazoli: Sui dati relativi ai crimini di odio e sull'inasprimento del sistema sanzionatorio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con atto di sindacato ispettivo gli Onorevoli interroganti chiedono, quali siano i dati riguardanti le denunce e i procedimenti relativi ai crimini d'odio, se esista una banca dati aggiornata sui crimini d'odio e in caso contrario se intenda attivarla e, di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro per rafforzare l'azione di contrasto alla diffusione dei crimini e delle campagne d'odio.
  Nel ringraziare per la sollecitazione, appare opportuno preliminarmente fornire qualche dato: nel 2017 le Procure della Repubblica in Italia hanno istruito circa 300 procedimenti in materia reati di odio o atti discriminatori, per la metà dei quali è stata esercitata azione penale con richiesta di rinvio a giudizio.
  Sempre nello stesso anno, sono 46 i processi già definiti con condanna in primo grado e 47 le persone condannate sentenza irrevocabile.
  Questi dati, rilevati dal Ministero e formalmente forniti alla delegazione dell'Alto Commissariato dell'ONU, in occasione dell'incontro svoltosi in data 29 gennaio di questo anno al Ministero della giustizia, risultano dal monitoraggio effettuato dalla Direzione Generale Statistica, che raccoglie i dati forniti dagli uffici giudiziari italiani.
  I dati del 2018 non sono ancora disponibili, ma lo saranno a breve, essendo costante l'opera della competente direzione ministeriale di rilevazione dei dati dei procedimenti penali pendenti e definiti, sia allo scopo di monitorare il fenomeno sia allo scopo di valutare l'impatto delle modifiche introdotte con la legge del 2018, che come noto sono andate a implementare l'apparato di norme – introdotte dalla legge Mancino – che sanzionano penalmente non solo la partecipazione ad associazioni razziste, sessiste o comunque discriminatorie, ma ogni attività di propaganda e di istigazione all'odio.
  L'attività di contrasto alle condotte illecite di tal fatta è stata anche condivisa dal Ministero della giustizia nel coordinamento di un tavolo interistituzionale, di cui fanno parte Ministero dell'interno, con OSCAD – Osservatorio per la Sicurezza contro gli atti discriminatori e Polizia postale e l'UNAR, con il fine di far confluire le diverse esperienze creando un sistema che possa rispondere alle esigenze di monitoraggio, conoscenza e prevenzione dei reati d'odio.

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ALLEGATO 3

5-01725 Salafia: Sulle criticità connesse al pagamento dei consulenti tecnici d'ufficio da parte dell'amministrazione giudiziaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Sono ben note al Ministero le problematiche connesse al procedimento di gestione delle fatture elettroniche per i consulenti tecnici d'ufficio, che secondo la circolare del 7 maggio 2018 dell'Agenzia delle entrate, devono essere emesse nei confronti dell'amministrazione della giustizia.
  Accade in tal modo che la parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del CTU, il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione evidenziando in essa di aver ricevuto il pagamento dalla parte e non dall'Amministrazione.
  Secondo il sistema contabile SICOGE per le fatture così emesse non è possibile disporne la chiusura automatica dovendo invece essere oggetto di una «operazione manuale» perché il credito possa risultare estinto sulla relativa piattaforma di certificazione.
  Nella consapevolezza dell'aggravio che tale procedimento determina rispetto alle incombenze del funzionario delegato alle spese di giustizia e considerate le connesse segnalazioni pervenute da diversi uffici giudiziari, il Ministero ha avviato una interlocuzione con la Agenzia delle entrate per affrontare la questione.
  Non più tardi di ieri il Ministero ha partecipato ad un incontro, unitamente alla Ragioneria generale dello Stato presente per il MEF, nel corso del quale l'Agenzia delle entrate ha preso atto delle criticità evidenziate rispetto al procedimento di gestione delle fatture elettroniche unilateralmente mutato e si è riservata di proporre in tempi brevi una soluzione condivisa.

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ALLEGATO 4

5-01727 Turri: Sull'incremento delle piante organiche del tribunale dei minorenni di Ancona.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con atto di sindacato ispettivo degli onorevoli Turri e Paolini si richiama l'attenzione di questo Ministero sulla situazione della pianta organica e del personale amministrativo e della magistratura della Procura del Tribunale per i minorenni di Ancona.
  Non possiamo non sottolineare che profonda è la convinzione che sia necessario assicurare a tutti gli uffici giudiziari risorse di personale adeguate a fronteggiare gli onerosi carichi di lavoro, anche sotto il profilo della suddivisione delle qualifiche rivestite, tanto e vero che, l'azione politico-amministrativa di questo Ministero è fortemente incentrata sulla implementazione degli organici.
  Prova ne sia che, su iniziativa legislativa del Dicastero con la legge 30 dicembre 2018 n. 145 il Ministero della giustizia è stato autorizzato, in aggiunta alle capacità assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo non dirigenziale, nell'arco del triennio 2019-2021, per un contingente di circa 3.000 unità.
  Nella stessa legge all'articolo 1 comma 379 è stato previsto anche l'aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria di 600 unità, stabilendo altresì che con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.
  Pertanto v’è l'impegno, nell'ambito della già avviata procedura di revisione delle piante organiche dei magistrati a dare giusto riconoscimento alle esigenze rappresentate dagli uffici giudiziari, tant’è che trasmesso nel mese di febbraio lo schema di decreto ministeriale per la rideterminazione della pianta organica degli uffici di legittimità al Consiglio Superiore della Magistratura per il dovuto parere, è stato istituito il 27 febbraio 2019 un tavolo tecnico per la rideterminazione delle piante organiche degli uffici di merito, il cui lavoro sta procedendo speditamente.
  Di conseguenza nel rideterminare le piante organiche della magistratura, e nel dare corso alle ulteriori procedure di assunzione del personale amministrativo, si terranno conto delle esigenze di servizio degli uffici giudiziari con rilevanti carenze, non ultime quelle della Procura del Tribunale per i minori di Ancona.

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ALLEGATO 5

5-01726 Costa: Sulle intercettazioni abusive di studi legali piemontesi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Questo Ministero si è prontamente attivato al fine di verificare quanto esposto dall'Onorevole interrogante acquisendo elementi informativi dalla competente Procura della Repubblica di Asti.
  Sulla scorta degli atti trasmessi, risulta che la vicenda denunciata dall'avvocato Caranzano ha dato origine ad un fascicolo rispetto a cui l'autorità requirente ha già formulato richiesta di archiviazione.
  In particolare, l'ipotesi di possibili intercettazioni illecite non avrebbe trovato alcun riscontro investigativo all'esito degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria.
  Al contrario, il compendio istruttorio avrebbe rivelato che l'associazione dei nominativi in questione alle spese per intercettazioni sarebbe frutto di un disguido informatico relativo al foglio notizie del programma SIAMM.
  Tale anomalia risulta peraltro essere già stata segnalata al gestore.
  La Procura si è fatta inoltre carico di informare il locale consiglio dell'ordine di tali esiti investigativi.
  In ogni caso, la questione permane all'attenzione del Ministero che, oltre a vigilare sugli sviluppi della richiesta di archiviazione, ha attivato le proprie articolazioni ispettive per gli approfondimenti ed accertamenti di competenza.

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ALLEGATO 6

Modifiche al codice di procedura penale: Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (C. 1455 Governo e abb.).

NUOVE PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche agli articoli 572 e 612 del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

  1. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «due a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre a sette»;
   b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.».

  1-bis. All'articolo 61 del codice penale, al primo comma, numero 11-quinquies, sono soppresse le parole: «nonché del delitto di cui all'articolo 572,».
  2. All'articolo 612-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni e sei mesi.».
  3. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».
4. 01. (nuova formulazione). La Relatrice.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
   c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
*4. 08. (nuova formulazione). La Relatrice.

Pag. 35

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). – All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari»;
   c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
*4. 025. (ex 3.02) (ulteriore nuova formulazione). Vitiello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. Dopo l'articolo 89 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 89-bis. – Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile. – 1. Quando sono in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente,».
  2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera p), le parole «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
  3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
**4. 028. (ex 3.023, ex 3.024) (nuova formulazione). Annibali, Bazoli, Verini, Morani, Bordo, Ferri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. Dopo l'articolo 89 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 89-bis. – Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile. – 1. Quando sono in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice Pag. 36penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente,».
  2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera p), le parole «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
  3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».
**4. 05. (nuova formulazione). La Relatrice.