CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 ottobre 2018
75.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani nonché delle persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (C. 1066 Calabria).

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1066 Calabria (Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale), quale risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente;
   rilevato che:
    al fine di prevenire e contrastare possibili condotte di maltrattamento o abuso all'interno della scuola dell'infanzia e di dare la possibilità ai docenti di vigilare e svolgere al meglio le proprie funzioni di educatori, appare utile prevedere una riduzione del numero massimo di alunni delle sezioni della scuola dell'infanzia;
    la normativa vigente prevede la possibilità di attivare nella scuola dell'infanzia sezioni costituite da non meno di quindici e non più di ventisei alunni, elevabili a ventinove, laddove sarebbe opportuno che il limite massimo fosse fissato a non di più di venti alunni;
    appare altresì essenziale, al fine di prevenire condotte di maltrattamento, monitorare assiduamente il benessere psico-fisico dei docenti e attivare misure di sostegno a favore di quanti manifestino sintomi di stress da lavoro,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valutino le Commissioni I e XI l'opportunità di:
    a) includere nell'ambito della delega legislativa di cui all'articolo 2 anche la riduzione a venti del numero massimo di alunni ammessi nelle singole sezioni delle scuole dell'infanzia;
    b) prevedere che, nei riguardi del personale dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole dell'infanzia, siano attivate misure finalizzate all'individuazione precoce di casi di stress da lavoro e, nel caso, il personale sia accompagnato al recupero delle indispensabili condizioni di benessere anche attraverso specifiche misure di assistenza e consulenza;
    c) esplicitare che i percorsi di formazione continua del personale dei servizi educativi dell'infanzia (articolo 2, comma 1, lettera c)) devono avere ad oggetto anche la gestione degli aspetti emotivi e relazionali dell'attività di educatore;
    d) specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera f), che le équipe psico-pedagogiche Pag. 140territoriali hanno il compito di sostenere i docenti e gli educatori nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative difficili;
    e) prevedere, all'articolo 6, comma 2, che le risorse finanziarie ivi stanziate devono essere impiegate prioritariamente per la formazione continua di carattere emotivo-relazionale, professionale e attitudinale del personale;
    f) destinare parte della copertura finanziaria della legge al rinnovo degli arredi interni dei locali dei servizi educativi dell'infanzia, per migliorare le condizioni ambientali dell'apprendimento e il benessere dei bambini;
    g) all'articolo 4 comma 1, dopo il primo periodo, esplicitare che l'installazione di sistemi di videosorveglianza deve tener conto della specifica necessità e proporzionalità operando un bilanciamento tra i valori fondamentali;
    h) coordinare il testo con la legge di bilancio n. 205 del 2017 e con il decreto legislativo n. 65 del 2017, sia in merito alla terminologia (servizi educativi per l'infanzia in luogo di nidi ed educatori in luogo di docenti), sia con riferimento ai requisiti di accesso alla professione;
    i) all'articolo 1-bis, comma 1, includere il Ministro dell'istruzione, università e ricerca tra i Ministri di cui è richiesta l'intesa.

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ALLEGATO 2

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani nonché delle persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (C. 1066 Calabria).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1066 Calabria (Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale), quale risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente;
   rilevato che:
    al fine di prevenire e contrastare possibili condotte di maltrattamento o abuso all'interno della scuola dell'infanzia e di dare la possibilità ai docenti di vigilare e svolgere al meglio le proprie funzioni di educatori, appare utile prevedere una riduzione del numero massimo di alunni delle sezioni della scuola dell'infanzia;
    la normativa vigente prevede la possibilità di attivare nella scuola dell'infanzia sezioni costituite da non meno di quindici e non più di ventisei alunni, elevabili a ventinove, laddove sarebbe opportuno che il limite massimo fosse fissato a non di più di venti alunni;
    appare altresì essenziale, al fine di prevenire condotte di maltrattamento, monitorare assiduamente il benessere psico-fisico dei docenti e attivare misure di sostegno a favore di quanti manifestino sintomi di stress da lavoro,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   appare necessario:
    a) includere nell'ambito della delega legislativa di cui all'articolo 2 anche la riduzione a venti del numero massimo di alunni ammessi nelle singole sezioni delle scuole dell'infanzia;
    b) prevedere che, nei riguardi del personale dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole dell'infanzia, siano attivate misure finalizzate all'individuazione precoce di casi di stress da lavoro e, nel caso, il personale sia accompagnato al recupero delle indispensabili condizioni di benessere anche attraverso specifiche misure di assistenza e consulenza;
    c) esplicitare che i percorsi di formazione continua del personale dei servizi educativi dell'infanzia (articolo 2, comma 1, lettera c)) devono avere ad oggetto anche la gestione degli aspetti emotivi e relazionali dell'attività di educatore;
    d) specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera f), che le équipe psico-pedagogiche territoriali hanno il compito di sostenere Pag. 142i docenti e gli educatori nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative difficili;
    e) prevedere, all'articolo 6, comma 2, che le risorse finanziarie ivi stanziate devono essere impiegate prioritariamente per la formazione continua di carattere emotivo-relazionale, professionale e attitudinale del personale;
    f) destinare parte della copertura finanziaria della legge al rinnovo degli arredi interni dei locali dei servizi educativi dell'infanzia, per migliorare le condizioni ambientali dell'apprendimento e il benessere dei bambini;
    g) all'articolo 4 comma 1, dopo il primo periodo, esplicitare che l'installazione di sistemi di videosorveglianza deve tener conto della specifica necessità e proporzionalità operando un bilanciamento tra i valori fondamentali;
    h) coordinare il testo con la legge di bilancio n. 205 del 2017 e con il decreto legislativo n. 65 del 2017, sia in merito alla terminologia (servizi educativi per l'infanzia in luogo di nidi ed educatori in luogo di docenti), sia con riferimento ai requisiti di accesso alla professione;
    i) all'articolo 1-bis, comma 1, includere il Ministro dell'istruzione, università e ricerca tra i Ministri di cui è richiesta l'intesa.

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ALLEGATO 3

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 1209 Governo).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 1209),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   al fine di consentire ai comuni l'attivazione delle procedure per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 42 , che definisce le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie, possa essere adottato contestualmente al decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo.