CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 10 settembre 2018
55.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1117 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
  esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 1117, approvato con modificazioni dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
  premesso che:
   l'articolo 6, comma 3-quinquies, introdotto dal Senato, prevede che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018, nonché i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, possano inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE);
   sulla questione dei diplomati magistrali – apertasi per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 11 del 2017, con cui è stato stabilito che il possesso del solo diploma magistrale, anche quando conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente – è già intervenuto, con altra e preferibile soluzione, l'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018, come modificato dal Parlamento in sede di conversione, il quale per un verso ha disposto che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca può trasformare i contratti di lavoro con i docenti diplomati che dovessero decadere a seguito di provvedimenti giurisdizionali in linea con la decisione del Consiglio di Stato in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019; e per l'altro verso ha autorizzato una procedura concorsuale straordinaria per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria riservata agli stessi docenti diplomati magistrali, nonché ai laureati in scienze della formazione primaria in possesso di requisiti minimi di servizio presso le scuole;
   va pertanto valutato favorevolmente l'emendamento 6.60 al decreto-legge in esame, presentato dai relatori nelle Commissioni competenti in sede referente (Affari costituzionali e Bilancio), volto a sopprimere dal testo il citato comma 3-quinquies dell'articolo 6;
   il giudizio è favorevole anche sugli emendamenti 6.62 e 6.64 presentati dai relatori nelle Commissioni I e V, che differiscono di un anno (e quindi al 1o settembre 2019) l'applicazione delle norme di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 62 del 2017, in base alle quali la partecipazione alle prove INVALSI dell'ultimo anno e lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro costituiscono requisiti per l'ammissione dei candidati all'esame di Stato;
   parimenti condivisibile appaiono infine l'emendamento 6.3 dei relatori, che fissa al 31 dicembre 2018 il termine entro Pag. 74cui i docenti possono utilizzare le risorse messe loro a disposizione per l'anno scolastico 2016-2017 tramite la cosiddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione; e l'emendamento 6.60 dei relatori, nella parte in cui sopprime i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 6, introdotti dal Senato, i quali sono volti a modificare la disciplina vigente in materia di requisiti per la nomina e di durata dell'incarico del personale impiegato nelle scuole italiane all'estero,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione:
    al decreto-legge siano apportate le modifiche definite dagli emendamenti 6.60, 6.62, 6.63 e 6.64 presentati dai relatori nelle Commissioni competenti in sede referente.

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ALLEGATO 2

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 1117 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato per le parti di propria competenza il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   considerato che l'articolo 6 proroga al 31 ottobre 2018 il termine entro il quale la commissione esaminatrice per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) deve concludere la valutazione delle domande relative alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto;
   visto che, il medesimo articolo 6, al comma 2, estende all'anno accademico 2018-2019 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 97/2004 (convertito dalla legge n. 143/2004), per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM);
   considerato che, gli emendamenti 6.62 e 6.64, approvati dalle Commissioni I e V della Camera, introducono il comma 3-decies al medesimo articolo 6, che differisce di un anno la disciplina sui requisiti per l'ammissione all'esame di stato, e in particolare la partecipazione alle prove INVALSI dell'ultimo anno e lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro (previste dal decreto legislativo n. 62/2017), generando altresì uno stato di incertezza con riferimento all'annuncio del ministro Bussetti che ha già calendarizzato le prove dal 4 al 30 marzo 2019;
   considerato altresì che il provvedimento in esame consente di utilizzare anche per il prossimo anno scolastico graduatorie in vigore nell'anno scolastico corrente sia per ricoprire eventuali vuoti nel contingente del personale operante presso le scuole italiane all'estero, sia per far fronte a esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea all'estero;
   visto che i commi 3-sexies e 3-septies differiscono al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio;
   considerato inoltre che il comma 3-novies proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del decreto-legge 189/2016 (convertito dalla legge n. 229/2016), relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria);
   rilevato che, per quanto attiene agli interventi di edilizia scolastica, non risulta la proroga delle risorse destinate al finanziamento di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, stanziate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107;Pag. 76
   visto che, in fase di discussione nelle Commissioni referenti i relatori hanno proposto l'abrogazione del comma 3-quinquies, che riapre sostanzialmente le graduatorie ad esaurimento (GAE), consentendo l'inserimento dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 e dei docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 nella fascia aggiuntiva che era stata istituita dal citato articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216/2011 solo per alcune categorie;
   ricordato che, relativamente ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, cui fa riferimento la disposizione, l'articolo 4 del decreto-legge 87/2018 (c.d. decreto «dignità»), con la finalità di «salvaguarda la continuità didattica per tutta la durata dell'a.s. 2018/2019», interviene sulla disciplina applicabile ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, i cui contratti di lavoro – stipulati a seguito dell'inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento – dovessero decadere a seguito di prossimi provvedimenti giurisdizionali;
   evidenziato che, alla luce del combinato disposto della disposizione in esame e delle previsioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge 87/2018 (c.d. decreto «dignità»), si è creato uno stato di confusione e incertezze in materia di graduatorie che nonostante l'abrogazione della disposizione rischia di permanere;
   evidenziato infine che, il provvedimento in esame interviene su un tema importante e delicato come quello dei vaccini prorogando la vigenza dell'articolo 3 della legge n. 119 del 2017 e rinviando al 2019/2020 l'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia: il che ha generato uno stato di grande confusione e molteplici critiche, che hanno portato a un parziale dietrofront della maggioranza, a seguito anche dell'audizione degli esperti ascoltati dalla Commissione Affari costituzionali;

  esprime

PARERE CONTRARIO

  Ascani, Piccoli Nardelli, De Maria, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Ciampi, Anzaldi.