CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 settembre 2017
880.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Atto n. 434.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   rilevato che:
    lo schema di decreto legislativo in discussione è diretto, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 149, ad adeguare l'apparato normativo di assistenza giudiziaria a fronte di una criminalità organizzata sempre più transnazionale e ciò anche in relazione alle significative modifiche alla disciplina dell'assistenza giudiziaria penale introdotte a livello di unione europea;
    la riforma del libro XI del codice di procedura penale mira a garantire più efficaci ed efficienti strumenti di contrasto ai fenomeni criminali, attraverso il coordinamento della disciplina processuale al fine di assicurarne la coerenza con gli impegni derivanti dai numerosi strumenti attuativi recentemente intervenuti in materia di cooperazione giudiziaria, quali, in particolare, la Convenzione di Bruxelles del 2000, attuata con il decreto legislativo n. 52/2017, e il decreto legislativo n. 108/2017, di attuazione della direttiva 2014/41/UE, relativa all'Ordine europeo di indagine penale;
   richiamato il carattere sussidiario della disciplina del libro XI, in quanto lo schema di decreto legislativo intende colmare proprio il vuoto normativo che si creerebbe ove tale disciplina dovesse trovare applicazione in mancanza di una diversa regolamentazione derivante dalla normativa sovranazionale;
   rilevato, altresì, che lo schema di decreto legislativo intende rafforzare la cooperazione giudiziaria penale non solo all'interno dell'Unione ma anche nei rapporti con le autorità dei Paesi extra UE con i quali vigono plurime convenzioni ed accordi internazionali;
   condivisa l'impostazione generale dello schema di decreto legislativo che, peraltro, tiene conto dei lavori di approfondimento di una apposita commissione di studio istituita presso il Ministero della giustizia;
   evidenziato che:
    l'articolo 696-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, dispone che il principio del mutuo riconoscimento previsto dal diritto dell'Unione europea è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge in quanto con esse compatibili. L'inciso «in quanto con esse compatibili» appare foriero di dubbi interpretativi, per possibili effetti abrogativi di norme preesistenti di attuazione di disposizioni del diritto dell'Unione europea diverse da quelle delineate dal nuovo titolo I-bis del codice di procedura penale. Ritenuto che un effetto simile è escluso dalla natura meramente ricognitiva della disposizione di cui al comma 1 del citato articolo 696-bis del codice di procedura penale, si suggerisce, pertanto, Pag. 76modificare la disposizione in modo che risulti inequivocabile che la ratio della norma è esclusivamente quella di fornire una definizione del principio del mutuo riconoscimento come declinato dagli articoli seguenti (diretta corrispondenza tra autorità, salvezza dei diritti fondamentali dell'ordinamento, limiti al sindacato del provvedimento da eseguire) e dalle disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea. Una tale riformulazione consentirebbe di allineare il tenore della norma con il contenuto del successivo articolo 696-septies del codice di procedura penale che, in riferimento al mutuo riconoscimento delle decisioni riguardanti la responsabilità da reato degli enti, prevede l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, nonché di quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea, senza riconoscere alcuna prevalenza alle norme contenute nel nuovo titolo I-bis del libro XI del medesimo codice;
    il nuovo articolo 729-ter del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo, disciplina il trasferimento in Italia, a fini di indagine, di persone detenute all'estero. A tale riguardo, dovrebbe essere valutata l'opportunità, al comma 5 del richiamato articolo, di eliminare il riferimento allo Stato «estero». Tale ultimo aggettivo, infatti, collocato dopo la parola «Stato», appare frutto di un semplice refuso, dal momento che è del tutto evidente che la disposizione si riferisce effettivamente allo Stato italiano, nel cui territorio la persona detenuta e temporaneamente trasferita si è trattenuta oltre i termini stabiliti;
    l'articolo 735, comma 6, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera f), n. 3, dello schema di decreto legislativo, prevede che, quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento, facendo salvi gli effetti di cui all'articolo 733, comma 1-bis. Anche in tale ipotesi, appare opportuno meglio chiarire il tenore della disposizione, prevedendo espressamente che resta fermo quanto previsto dall'articolo 733 comma 1-bis, già richiamato;
    agli articoli 744 e 745 – non modificati dallo schema di decreto – rispettivamente in materia di limiti dell'esecuzione della condanna all'estero e di richiesta di misure cautelari all'estero, compare ancora la denominazione «Ministero di grazia e giustizia». Al riguardo, si rileva l'opportunità di prevedere un'ulteriore lettera al comma 1 all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, con la quale armonizzare le citate disposizioni alla vigente denominazione del Ministero della giustizia;
    all'articolo 743, comma 2, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), dello schema di decreto, si prevede che la corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127, con le modalità di cui all'articolo 734. Al riguardo, si osserva che il richiamo operato all'articolo 734 non deve riguardare le modalità, poiché già l'articolo 743 rinvia all'articolo 127, ma soltanto ai termini,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti il Governo l'opportunità di:
    1. all'articolo 3, comma 1, capoverso «articolo 696-bis», sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il principio del mutuo riconoscimento è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea»;
    2. all'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso articolo 729 ter, comma 5, sopprimere la parola: «estero»;
    3. all'articolo 8, comma 1, lettera f), n. 3, sostituire le parole «, fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 733, Pag. 77comma 1-bis» con le seguenti: «fermo quanto previsto dall'articolo 733 comma 1-bis»;
    4. all'articolo 8, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « i) agli articoli 744 e 745 sostituire le parole «Ministero di grazia e giustizia» con le seguenti «Ministero della giustizia»;
    5. all'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole « le modalità» con le seguenti: «i termini».