CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2017
879.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4407 Fanucci, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia», quale risultante dagli emendamenti approvati;
   considerato che il nuovo articolo 4 della predetta legge n. 323 del 2000 – come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), della proposta di legge in oggetto – al capoverso comma 2 conferma quanto già previsto dalla normativa vigente, stabilendo che le cure termali vengano erogate a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, e precisando che le patologie per le quali sono garantite le prestazioni sono quelle, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), individuate ai sensi del comma 553 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), che prevedono l'aggiornamento dei LEA, al cui scopo viene previsto un incremento di spesa di 800 milioni di euro annui, istituendo peraltro una Commissione nazionale per l'aggiornamento di tali livelli e per la promozione dell'appropriatezza nel SSN;
   rilevata, al riguardo, l'esigenza di precisare che eventuali «livelli ulteriori» di assistenza in ambito termale, ampliando la tipologia o il numero delle prestazioni termali ovvero i destinatari delle stesse, potrebbero essere erogate dalle regioni in equilibrio economico-finanziario le quali dovrebbero fare fronte ai relativi oneri impiegando risorse proprie;
   ritenuto, inoltre, che la suddetta disposizione dovrebbe fare esplicito riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i nuovi LEA garantiti dal SSN, comprese le patologie in relazione alle quali vengono erogate cure termali a carico del SSN;
   evidenziato che il capoverso comma 5 del citato nuovo articolo 4 sembrerebbe ampliare i LEA rispetto a quelli individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, garantendo agli assistiti dal SSN cicli di cure oggi erogabili solo agli assicurati presso l'INAIL;
   evidenziato che la suddetta norma, oltre a comportare ulteriori oneri a carico del SSN, favorirebbe in modo improprio l'ampliamento delle patologie per le quali vengono erogate cure termali laddove sarebbe invece prioritario prevedere la cura per altre patologie al momento non comprese nell'ambito dei LEA;
   osservato, poi, che il comma 1, capoverso comma 7, istituisce il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, senza tuttavia chiarirne lo scopo e senza prevederne la dotazione annua;Pag. 205
   ritenuto che l'articolo 1, comma 1, lettera e), concernente la promozione di enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale, sia eccessivamente generico nella sua formulazione, non stabilendo criteri precisi per l'individuazione delle istituzioni di rilievo nazionale abilitate a svolgere attività di ricerca secondo gli standard internazionali riconosciuti, al fine di evitare la parcellizzazione delle risorse;
   osservato, poi, che l'articolo 1, comma 1, lettera f), novella il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 323 del 2000, con riferimento alla specializzazione in medicina termale, che prevedeva in via meramente transitoria, per il primo corso di specializzazione attivato in medicina termale, il diritto per i medici dipendenti dalle aziende termali di accedere, anche in soprannumero, a tali scuole. Con la nuova formulazione della norma, si intende riconoscere «il diritto» a regime a tutti i medici dipendenti dalle aziende termali di accedere in soprannumero, oltre che alle scuole di specializzazione in medicina termale, anche a quelle genericamente appartenenti alle «branche riferite alle patologie che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali»;
   evidenziato che dalla norma in esame deriverebbe, pertanto, un vero e proprio stravolgimento della disciplina sulla programmazione dei fabbisogni per gli accessi alle scuole di specializzazione dell'area medica;
   fatto presente, inoltre, che il nuovo articolo 9 della predetta legge n. 323 del 2000 – come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), della proposta di legge in oggetto –, ridefinendo il profilo professionale dell'operatore di assistenza termale, prevede che tale operatore possa svolgere le attività ivi previste» in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell'ambito termale», con il rischio che si venga a creare una certa sovrapposizione tra figure professionali che svolgono attività analoghe nel medesimo settore,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   provveda la Commissione di merito a:
    1. all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 4, comma 2, esplicitare che le patologie in relazione alle quali vengono erogate cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) sono quelle individuate attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dal SSN, e che, pertanto, eventuali «livelli ulteriori» di assistenza in ambito termale potrebbero essere erogati dalle regioni in equilibrio economico-finanziario le quali dovrebbero fare fronte ai relativi oneri impiegando risorse proprie;
    2. all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: f) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I medici dipendenti dalle aziende termali che erogano prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, alle scuole di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per favorire l'attuazione delle disposizioni del presente comma, le università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 17 agosto 1999, 368, ai sensi della quale per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.»;Pag. 206
  e con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
    a) all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 4, comma 5, precisare che le cure termali ivi previste continuano ad essere erogate – come già prevede la normativa vigente – ai soli soggetti assicurati presso l'INAIL, senza che venga ampliata la platea dei soggetti destinatari di tali prestazioni;
    b) all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 4, comma 7, chiarire lo scopo del Fondo per la sperimentazione e prevederne la dotazione annuale, attribuendo peraltro ad un provvedimento ministeriale il compito di individuare le modalità per l'utilizzo e la ripartizione del medesimo;
    c) all'articolo 1, comma 1, lettera e), n. 1), prevedere criteri più stringenti per l'individuazione delle istituzioni di rilievo nazionale abilitate a svolgere attività di ricerca secondo gli standard internazionali riconosciuti;
    d) all'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), capoverso Art. 9, comma 1, con riferimento allo svolgimento delle attività da parte dell'operatore di assistenza termale, precisare cosa si intende esattamente nella parte in cui si prevede che tale operatore possa esercitare anche in via autonoma, oltre che in collaborazione con altre figure professionali dell'ambito termale, le proprie attività.

Pag. 207

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4407 Fanucci, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia», quale risultante dagli emendamenti approvati;
   considerato che il nuovo articolo 4 della predetta legge n. 323 del 2000 – come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), della proposta di legge in oggetto – al capoverso comma 2 conferma quanto già previsto dalla normativa vigente, stabilendo che le cure termali vengano erogate a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, e precisando che le patologie per le quali sono garantite le prestazioni sono quelle, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), individuate ai sensi del comma 553 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), che prevedono l'aggiornamento dei LEA, al cui scopo viene previsto un incremento di spesa di 800 milioni di euro annui, istituendo peraltro una Commissione nazionale per l'aggiornamento di tali livelli e per la promozione dell'appropriatezza nel SSN;
   rilevata, al riguardo, l'esigenza di precisare che eventuali «livelli ulteriori» di assistenza in ambito termale, ampliando la tipologia o il numero delle prestazioni termali ovvero i destinatari delle stesse, potrebbero essere erogate dalle regioni in equilibrio economico-finanziario le quali dovrebbero fare fronte ai relativi oneri impiegando risorse proprie;
   ritenuto, inoltre, che la suddetta disposizione dovrebbe fare esplicito riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i nuovi LEA garantiti dal SSN, comprese le patologie in relazione alle quali vengono erogate cure termali a carico del SSN;
   evidenziato che il capoverso comma 5 del citato nuovo articolo 4 sembrerebbe ampliare i LEA rispetto a quelli individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, garantendo agli assistiti dal SSN cicli di cure termali oggi erogabili solo agli assicurati presso l'INAIL;
   evidenziato che la suddetta norma, oltre a comportare ulteriori oneri a carico del SSN, favorirebbe in modo improprio l'ampliamento delle patologie per le quali vengono erogate cure termali laddove sarebbe invece prioritario prevedere la cura per altre patologie al momento non comprese nell'ambito dei LEA;
   osservato, poi, che il comma 1, capoverso comma 7, istituisce il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, senza tuttavia chiarirne lo scopo e senza prevederne la dotazione annua;Pag. 208
   ritenuto che l'articolo 1, comma 1, lettera e), concernente la promozione di enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale, sia eccessivamente generico nella sua formulazione, non stabilendo criteri precisi per l'individuazione delle istituzioni di rilievo nazionale abilitate a svolgere attività di ricerca secondo gli standard internazionali riconosciuti, al fine di evitare la parcellizzazione delle risorse;
   osservato, poi, che l'articolo 1, comma 1, lettera f), novella il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 323 del 2000, con riferimento alla specializzazione in medicina termale, che prevedeva in via meramente transitoria, per il primo corso di specializzazione attivato in medicina termale, il diritto per i medici dipendenti dalle aziende termali di accedere, anche in soprannumero, a tali scuole. Con la nuova formulazione della norma, si intende riconoscere «il diritto» a regime a tutti i medici dipendenti dalle aziende termali di accedere in soprannumero, oltre che alle scuole di specializzazione in medicina termale, anche a quelle genericamente appartenenti alle «branche riferite alle patologie che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali»;
   evidenziato che dalla norma in esame deriverebbe, pertanto, un vero e proprio stravolgimento della disciplina sulla programmazione dei fabbisogni per gli accessi alle scuole di specializzazione dell'area medica;
   fatto presente, inoltre, che il nuovo articolo 9 della predetta legge n. 323 del 2000 – come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), della proposta di legge in oggetto –, ridefinendo il profilo professionale dell'operatore di assistenza termale, prevede che tale operatore possa svolgere le attività ivi previste» in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell'ambito termale», con il rischio che si venga a creare una certa sovrapposizione tra figure professionali che svolgono attività analoghe nel medesimo settore,
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   provveda la Commissione di merito a:
    1. all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 4, comma 2, esplicitare che le patologie in relazione alle quali vengono erogate cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) sono quelle individuate attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dal SSN, e che, pertanto, eventuali «livelli ulteriori» di assistenza in ambito termale potrebbero essere erogati dalle regioni in equilibrio economico-finanziario le quali dovrebbero fare fronte ai relativi oneri impiegando risorse proprie;
    2. all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: f) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I medici dipendenti dalle aziende termali che erogano prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle scuole di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per favorire l'attuazione delle disposizioni del presente comma, le università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999, ai sensi della quale per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.»;

Pag. 209

  e con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:
    a) all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 4, comma 5, precisare che le cure termali ivi previste continuano ad essere erogate – come già prevede la normativa vigente – ai soli soggetti assicurati presso l'INAIL, senza che venga ampliata la platea dei soggetti destinatari di tali prestazioni;
    b) all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 4, comma 7, chiarire lo scopo del Fondo per la sperimentazione e prevederne la dotazione annuale, attribuendo peraltro ad un provvedimento ministeriale il compito di individuare le modalità per l'utilizzo e la ripartizione del medesimo;
    c) all'articolo 1, comma 1, lettera e), n. 1), prevedere criteri più stringenti per l'individuazione delle istituzioni di rilievo nazionale abilitate a svolgere attività di ricerca, anche con riferimento all'efficacia terapeutica delle cure termali, secondo gli standard internazionali riconosciuti;
    d) all'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), capoverso Art. 9, comma 1, con riferimento allo svolgimento delle attività da parte dell'operatore di assistenza termale, precisare cosa si intende esattamente nella parte in cui si prevede che tale operatore possa esercitare anche in via autonoma, oltre che in collaborazione con altre figure professionali dell'ambito termale, le proprie attività.

Pag. 210

ALLEGATO 3

5-07281 Brignone: Iniziative volte a migliorare la diagnostica della celiachia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La celiachia è una malattia che, oltre a presentarsi nella forma classica, caratterizzata da sintomi e segni a carico del sistema gastro-intestinale, può presentarsi anche nella cosiddetta forma atipica, con sintomi molto sfumati ed appena accennati che interessano diversi apparati e sistemi. Inoltre, sempre più spesso la celiachia viene diagnosticata in soggetti del tutto asintomatici, a seguito di accertamenti cui si sottopongono in quanto parenti di primo grado di soggetti celiaci già diagnosticati.
  Anche in ragione dell'aumento progressivo del numero delle diagnosi annue di celiachia, il Ministero della salute ha messo in atto una serie di iniziative al fine di incrementare il numero delle diagnosi precoci e far emergere quindi i pazienti affetti da celiachia non ancora diagnosticata.
  Tra tali iniziative va ricordato, innanzitutto, il Protocollo di diagnosi e follow-up per la celiachia, giustamente menzionato dagli On.li interroganti.
  Tale protocollo, infatti, nel definire modalità omogenee su tutto il territorio nazionale in merito all'attività di diagnosi di celiachia, ha reso il processo diagnostico più snello, meno invasivo e soprattutto più accettato dalle famiglie di piccoli pazienti (come si può facilmente considerare se solo si pensi alla possibilità di evitare l'esecuzione della biopsia intestinale in selezionati casi pediatrici).
  A tale importantissimo protocollo, ritengo opportuno aggiungere, altresì, anche il Registro Nazionale della celiachia, tenuto presso l'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero della salute, che rappresenta lo strumento di sorveglianza in grado di generare, attraverso la raccolta in forma anonima dei dati clinici dei pazienti diagnosticati con celiachia ogni anno in Italia, i dati necessari per valutare l'andamento delle nuove diagnosi in ciascuna Regione e Provincia autonoma, l'efficacia e le eventuali criticità nell'applicazione pratica dei protocolli diagnostici ed infine di avere un quadro certo sull'epidemiologia e sulle forme cliniche prevalenti della celiachia nel nostro Paese.
  Tra le ulteriori iniziative assunte dal Ministero della salute volte a migliorare la performance diagnostica di tale patologia, non può non evidenziarsi il decreto sui Nuovi Livelli di Assistenza, entrato in vigore lo scorso 12 gennaio, che ha sancito definitivamente il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare a quello delle malattie croniche, comportando dunque un miglioramento dell'assistenza e della protezione dei soggetti celiaci.
  Ed infatti, ricordo, in primis, che gli esami previsti per il follow-up della celiachia e il monitoraggio delle sue complicanze sono esenti dalla compartecipazione del ticket da parte del cittadino e possono essere prescritti direttamente dal Medico di medicina generale o dal Pediatra di libera scelta. Nel contempo, ricordo che sono stati inseriti nel nomenclatore esami specialistici in linea con la già prevista erogazione degli accertamenti diagnostici contenuta nelle linee guida per la diagnosi di celiachia.
  Inoltre, l'inserimento della celiachia tra le malattie croniche ha comportato l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Gruppo di lavoro (formato da Dirigenti Pag. 211del Ministero, esperti di celiachia dell'Istituto Superiore di Sanità e provenienti dal mondo universitario e rappresentanti delle Regioni e delle Provincie Autonome) al fine di pervenire all'elaborazione di un documento volto a ridefinire la rete di Presìdi secondari di rete e Centri terziari di riferimento specializzati per la diagnosi ed il follow-up. Detto Gruppo di lavoro dovrà, tra l'altro, indicare i criteri tecnico-scientifici minimi per l'accreditamento di detti Presidi e Centri e la numerosità sul territorio nazionale.
  Al riguardo, desidero dare notizia, in questa sede, che il citato documento è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome nello scorso luglio e le Regioni, unitamente alle altre istituzioni, stanno ora procedendo ad individuare i Presidi e i Centri di Riferimento.
  Infine, sebbene il Regolamento Europeo 609/2013 abbia eliminato il concetto di alimento dieto-terapico ed abbia equiparato gli alimenti «senza glutine» a quelli di uso comune, mi preme rammentare che in Italia è stata confermata l'erogazione gratuita di una quota mensile, a seconda dell'età del soggetto, per l'acquisto degli alimenti senza glutine appositamente formulati per i soggetti celiaci.
  Concludo, pertanto, rassicurando gli On.li interroganti che il quadro normativo vigente in materia promuove, anche grazie alla sensibilizzazione dei medici e degli operatori sanitari, la prevenzione e la diagnosi precoce della celiachia, consentendo un notevole risparmio anche in termini di sofferenza, di cure inappropriate ed ospedalizzazioni per i pazienti non diagnosticati o diagnosticati tardivamente.

Pag. 212

ALLEGATO 4

5-11837 D'Incecco: Aggiornamento periodico delle misure volte alla prevenzione e al controllo della legionellosi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli onorevoli interroganti poiché con l'atto ispettivo in esame mi consentono di fornire un aggiornamento in merito all'importante tema della prevenzione della legionellosi, il quale costituisce, da lungo tempo, un fondamentale obiettivo di salute pubblica da parte del Ministero.
  Come correttamente indicato dall'interrogazione che si riscontra, il Ministero della salute ha predisposto, già nel 2000, le prime «Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi».
  Ad esse sono seguiti, nel 2005, gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni in merito alle «Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali» ed alle «Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi».
  Successivamente, nel 2015, le Linee guida del 2000 sono state aggiornate in base alle più recenti conoscenze scientifiche, grazie all'ausilio tecnico-scientifico dell'istituto Superiore di Sanità e di figure istituzionali esperte del settore: il documento predisposto da questo Ministero è stato poi sancito dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015.
  Le «Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi» del 2015, peraltro, non costituiscono solo un aggiornamento delle precedenti, ma si propongono quale un testo generale ed unitario, contenente tutte le indicazioni già riportate nelle precedenti linee guida nazionali, sostituendole integralmente.
  Dopo tali doverose premesse, vengo al quesito specifico posto con l'interrogazione in esame.
  Ebbene, a tal riguardo, desidero precisare che già dopo la pubblicazione del nuovo documento, il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno inteso rinnovare la collaborazione ai fini della revisione e dell'aggiornamento delle Linee guida, alla luce delle ulteriori indicazioni e conoscenze progressivamente comparse nella letteratura scientifica internazionale.
  Ma vi è di più: anche l'Allegato tecnico alle Linee guida, recante «Metodi di prevenzione e controllo della contaminazione del sistema idrico», costituisce oggetto di aggiornamento da parte del competente Gruppo di lavoro, il quale ha difatti ritenuto opportuno aggiornare periodicamente tutti gli allegati che comportano modifiche determinate dall'emersione delle nuove conoscenze scientifiche.
  Alla luce degli elementi appena forniti, posso pertanto rassicurare gli onorevoli interroganti che l'esigenza dell'aggiornamento dei documenti che costituiscono la strategia di prevenzione della legionellosi è fortemente avvertita da parte del Ministero della salute che, a tale scopo, ha già dedicato un particolare impegno, di cui si è data dianzi prova, a conferma della stringente necessità di mantenere livelli di prevenzione sanitaria che risultino al passo con le più recenti indicazioni scientifiche.

Pag. 213

ALLEGATO 5

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modificazioni alla legge 8 marzo 2017, n. 24).

  1. All'articolo 9, comma 5, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.».
  2. All'articolo 9, comma 6, primo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: «pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno, immediatamente precedente o successivo.».
  3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.
  7-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 2 e 4 sono abrogati.».
8. 01. Gelli, D'Incecco.

ART. 11.

  Al comma 1, capoverso 11-sexies, dopo le parole: residenziali o semiresidenziali aggiungere le seguenti:, pubbliche e private,.
11. 3. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Lorefice, Colonnese, Nesci, Dall'Osso, Di Vita.

Pag. 214

  Al comma 1, capoverso 11-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero strutture socio-educative.
11. 2. (Nuova formulazione) Brambilla, D'Incecco.

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 39-bis, è aggiunto il seguente:
  «Art. 39-ter. – (Disposizioni particolari per i medici extracomunitari). – 1. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso.».

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, sostituire le parole:
comma 1 con le seguenti: commi 1 e 1-bis;
   b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari.
12. 4. (Nuova formulazione) Fucci, Lenzi.