CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2017
854.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DEL RELATORE 1.100.

  Prima del comma 1 inserire il seguente:
  01. Al secondo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   2-ter) se il fatto è commesso in danno di persona ultrasettantenne.
0. 1. 100. 1. Sisto, Sarro.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: idonei a trarre in inganno a: sessantacinque anni con le seguenti:, induce una persona di età superiore a settanta anni, che versa in situazioni di vulnerabilità psicofisica,.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire la parola:
ultrasessantacinquenni con la seguente: ultrasettantenni;
   alla rubrica dell'articolo 1 sostituire la parola: ultrasessantacinquenni con la seguente: ultrasettantenni;
   nella parte conseguenziale, alla lettera c), sostituire la parola: anziane con la seguente: ultrasettantenni.
0. 1. 100. 2. Morani, Amoddio.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: idonei a trarre in inganno a: sessantacinque anni con le seguenti:, induce una persona che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata,.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire le parole:
persone ultrasessantacinquenni con le seguenti: soggetti vulnerabili;
   alla rubrica dell'articolo 1 sostituire le parole: persone ultrasessantacinquenni con le seguenti: soggetti vulnerabili;
   nella parte conseguenziale, alla lettera c), sostituire le parole: persone anziane con le seguenti: soggetti vulnerabili.
0. 1. 100. 3. Morani, Amoddio.

  All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso «Art. 1.», rubrica, sostituire la parola: «ultrasessantacinquenni», con le seguenti: «in condizione di minorata difesa in relazione all'età»;
   b) al capoverso «Art. 1.», comma 1, capoverso «Art. 643-bis», rubrica, sostituire la parola: «ultrasessantacinquenni» con le seguenti: «in condizione di minorata difesa in relazione all'età»;
   c) al capoverso «Art. 1.», comma 1, capoverso «Art. 643-bis», sostituire le parole: «di età superiore a sessantacinque anni» con le seguenti: «in condizione di minorata difesa in relazione all'età»;Pag. 25
   d) al capoverso «Conseguentemente», dopo la lettera a), inserire la seguente:
    a-bis) dopo l'articolo 2, inserire il seguente: «Art. 2-bis. – (Modifica all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina). – 1. Al numero 3-quinquies), del comma 3, dell'articolo 628 del codice penale, la parola: «ultrasessantacinquenne» è sostituita dalle seguenti: «in condizione di minorata difesa in relazione all'età».
0. 1. 100. 4. Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 643-bis» sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta.

  Conseguentemente, al titolo, la parola: ultrasessantacinquenni è sostituita dalla seguente: ultrasettantenni.
0. 1. 100. 5. Sarro, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 643-bis» dopo le parole: a trarre in inganno sono aggiunte le seguenti: ovvero con artefici e raggiri.
0. 1. 100. 6. Sisto, Sarro.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: altra utilità inserire le seguenti: , commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora, all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi,.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, primo comma, sostituire le parole da: uno a: 1500 con le seguenti: due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000.;
   al medesimo capoverso, sopprimere il secondo ed il terzo comma.
0. 1. 100. 7. Morani, Amoddio.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso, dopo il primo comma, inserire il seguente: La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al primo comma è commesso con l'utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici ovvero avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.
0. 1. 100. 8. Morani, Amoddio.

  All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. All'articolo 640-quater del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo le parole: «del sistema,» sono inserite le seguenti: «e 643-bis».
0. 1. 100. 9. Ferranti.

Pag. 26

ALLEGATO 2

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni. C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli, C. 257 Fucci, C. 407 Caparini e C. 4362 Ferraresi.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Subemendamenti all'emendamento 1.100 del Relatore

  All'articolo 1, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: idonei a trarre in inganno a: sessantacinque anni con le seguenti:, induce una persona che versi in situazioni di vulnerabilità psicofisica, in ragione dell'età avanzata,.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, alla rubrica, sostituire le parole:
persone ultrasessantacinquenni con le seguenti: soggetti vulnerabili;
   alla rubrica dell'articolo 1 sostituire le parole: persone ultrasessantacinquenni con le seguenti: soggetti vulnerabili;
   nella parte conseguenziale, alla lettera c), sostituire le parole: persone anziane con le seguenti: soggetti vulnerabili.
0. 1. 100. 3. (nuova formulazione) Morani, Amoddio.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: altra utilità inserire le seguenti:, commettendo il fatto nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora, all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo ovvero simulando un'offerta commerciale di beni o servizi,.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, primo comma, sostituire le parole da:
uno a: 1500 con le seguenti: due a sei anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000;
   al medesimo capoverso, sopprimere il secondo ed il terzo comma.
0. 1. 100. 7. Morani, Amoddio.

  All'articolo 1, comma 1, capoverso, dopo il primo comma, inserire il seguente: La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al primo comma è commesso con l'utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici ovvero avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.
0. 1. 100. 8. Morani, Amoddio.

  All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. All'articolo 640-quater del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo le parole: «del sistema,» sono inserite le seguenti: «e 643-bis».
0. 1. 100. 9. Ferranti.

Pag. 27

Emendamenti

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Modifica al codice penale in materia di frode in danno di persone ultrasessantacinquenni).

  1. Dopo l'articolo 643 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:
  «Art. 643-bis. – Frode patrimoniale in danno di persone ultrasessantacinquenni. Chiunque, con mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno, induce una persona di età superiore a sessantacinque anni a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 200 a euro 1.500.
  La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 600 a euro 3.000:
   1) se il fatto è commesso nell'abitazione della persona offesa o in altro luogo di privata dimora;
   2) se il fatto è commesso simulando un'offerta commerciale di beni o servizi;
   3) se il fatto è commesso in prossimità di uffici postali o sedi di istituti di credito.

  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
    1) sostituire, nella rubrica, alle parole: «643-bis» le seguenti parole: «643-ter», nonché alla parola: «truffa» la seguente parola: «frode»;
    2) sostituire, al comma 1, la parola: «643» con la seguente: «643-bis»;
    3) sostituire, al comma 1, capoverso, le parole: «643-bis» con le seguenti: «643-ter»; la parola: «truffa» con la seguente parola: «frode»; e le parole «640, secondo comma, numero 2-ter), e 643» con le seguenti parole: «643 e 643-bis»;
   b) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: 640, secondo comma, numero 2-ter con le seguenti: 643-bis;
   c) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: delitto di truffa, previsto dall'articolo 640, secondo comma, numero 2-ter), del codice penale e delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale con le seguenti parole: delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all'articolo 643 del codice penale e delitto di frode patrimoniale in danno di persone anziane di cui all'articolo 643-bis del codice penale.
1. 100. Il Relatore.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 643 del codice penale in materia di circonvenzione di persone incapaci).

  All'articolo 643 del codice penale le parole: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2.065 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 1.302 euro a 3.500 euro».
4. 01. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.