CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 giugno 2017
839.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire le parole: Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alla tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato con le seguenti: Le autorità di bacino distrettuali garantiscono d'intesa con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1.
10. 1. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro 15 giorni.
10. 2. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati dei controlli e dei monitoraggi intercomparabili, delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1, di cui al comma 1, sono pubblicati entro 15 giorni nel sito web dell'autorità di bacino distrettuale, delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza per quel territorio.
10. 3. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli atti inerenti il presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
10. 4. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

ART. 11.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis
. All'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo, dopo le parole: «situazione locale» sono inserite le seguenti: «e per entrambi i parametri nel caso di impianti recapitanti in aree sensibili».
11. 1. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

Pag. 96

  Al comma 2, dopo le parole: ulteriori attività aggiungere le seguenti: di monitoraggio e controllo.
11. 2. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse necessarie per le attività di cui al presente comma sono comunque escluse dai proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. 3. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente», sono inserite le seguenti: «favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,»;
   b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd), sono aggiunte le seguenti:
    dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;
    dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
    dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
    dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;
    dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
    dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;
    dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.»;
   c) all'articolo 219, al comma 3, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
    d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;Pag. 97
    d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;
    d-quater) l'impatto delle borse «oxo-degradabili», così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, della direttiva 94/62/CE.»;
   d) all'articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE.»;
   e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

Art. 220-bis.
(Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica).

  1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborate la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
  2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva»;
   f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter e d-quater;»;
   g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

Art. 226-bis.
(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica).

  1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
   a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
    1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno Pag. 98il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
   b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
    1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
  2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226-ter.
(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero).

  1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
   a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
   b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.
  2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:
   a) dal 1o gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
   b) dal 1o gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
   c) dal 1o gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.
  3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
  4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.
  5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite»; Pag. 99
   h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25,000 euro.
  4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
  4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n.689 del 1981.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati;
   a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.
11. 01. Stella Bianchi, Realacci, Mazzoli, Borghi, Bergonzi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per la corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature provenienti da verde urbano – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI).

  1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
*11. 02. Zolezzi, Daga, De Rosa, Vignaroli, Busto, Micillo, Terzoni.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per la corretta attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti in tema di sfalci e potature provenienti da verde urbano – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI).

  1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
*11. 03. Carrescia, Braga.

Pag. 100

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

  Al comma 2, dopo le parole: ulteriori attività aggiungere le seguenti: di monitoraggio e controllo.
11. 2. Daga, Zolezzi, Terzoni, Micillo, Busto, De Rosa, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 217, comma 1, dopo le parole: «Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente», sono inserite le seguenti: «favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,» e dopo le parole: «come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio», sono inserite le seguenti: «e dalla direttiva 2015/720/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,»;
   b) all'articolo 218, comma 1, dopo la lettera dd), sono aggiunte le seguenti:
    dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse;
    dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
    dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
    dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;
    dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
    dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002;Pag. 101
    dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica contro pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.»;
   c) all'articolo 219, al comma 3, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
    d-bis) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;
    d-ter) sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;
    d-quater) l'impatto delle borse «oxo-degradabili», così come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, della direttiva 94/62/CE.»;
   d) all'articolo 219, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE.»;
   e) dopo l'articolo 220, è inserito il seguente:

Art. 220-bis.
(Obbligo di relazione sull'utilizzo di borse di plastica).

  1. Il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborate la relazione annuale prevista all'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE e comunica tali dati alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, ciascuna categoria di borse di plastica di cui all'articolo 218, comma 1, lettere dd-ter), dd-quater), dd-quinquies), dd-sexies) e dd-septies).
  2. I dati sono elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale pro capite di borse di plastica e dei modelli di segnalazione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, della direttiva 94/62/CE. Dal 27 maggio 2018, i dati relativi all'utilizzo annuale delle borse di plastica in materiale leggero sono comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva»;
   f) all'articolo 224, comma 3, lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter e d-quater;»;
   g) dopo l'articolo 226 sono inseriti i seguenti:

Art. 226-bis.
(Divieti di commercializzazione delle borse di plastica).

  1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle Pag. 102altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:
   a) borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
    1) con spessore della singola parete superiore ai 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    2) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
   b) borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
    1) con spessore della singola parete superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    2) con spessore della singola parete superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.
  2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per il loro tramite.

Art. 226-ter.
(Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero).

  1. Al fine di conseguire, in attuazione della direttiva 2015/720/UE, una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica, è avviata la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati:
   a) biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002;
   b) contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), determinato sulla base dello standard di cui al comma 4.

  2. La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero è realizzata secondo le seguenti modalità:
   a) dal 1o gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
   b) dal 1o gennaio 2020, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 50 per cento;
   c) dal 1o gennaio 2021, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

  3. Nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
  4. Gli organismi accreditati certificano la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione Pag. 103del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640, e successive modificazioni.
  5. Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite»;
   h) all'articolo 261, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25,000 euro.
  4-ter. La sanzione amministrativa è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226-bis e 226-ter.
  4-quater. Le sanzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n.689 del 1981.».

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati;
   a) i commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) l'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.
11. 01. Stella Bianchi, Realacci, Mazzoli, Borghi, Bergonzi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 4505 Governo, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»;
   considerato che:
    l'articolo 41 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», modificando l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature, nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero ceduti a terzi;
    già nel corso dell'esame della predetta legge, la Commissione Ambiente, nel suo parere sul provvedimento, aveva segnalato alla Commissione di merito l'opportunità di valutare la disposizione sotto il profilo della compatibilità con la direttiva europea 2008/98/CE rispetto alla quale la stessa disposizione: richiama le classificazioni dell'articolo 184, comma 2, lettera e) (i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali) e comma 3, lettera a) (i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 codice civile) del decreto legislativo n. 152 del 2006; specifica che deve trattarsi di materie e materiale destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche, in ordine alle quali è già intervenuto l'articolo 14, comma 8, lettere b) e b-sexies) del decreto-legge 91/2014; integra la disposizione inserendo il riferimento alla cessione a terzi o anche al di fuori del luogo di produzione;
    risulterebbe peraltro avviata una procedura, con cui la Commissione europea richiede informazioni allo Stato italiano circa gli effetti della disposizione vigente e il suo eventuale mantenimento nell'attuale formulazione;
    andrebbe pertanto monitorata l'interlocuzione in corso con la Commissione europea, al fine di verificare l'eventuale opportunità di modificare la formulazione recata dall'articolo 41 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
   rilevato che:
    è infruttuosamente scaduta la delega conferita al Governo dall'articolo 4 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015) per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/Pag. 10562/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il cui termine di recepimento era fissato al 27 novembre 2016;
    a seguito del mancato recepimento della citata direttiva nei termini previsti, in data 24 gennaio 2017, la Commissione europea ha comunicato all'Italia l'avvio di una procedura di infrazione, con lettera di costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
    allo scopo di consentire la pronta chiusura della suddetta procedura di infrazione, è opportuno dare attuazione diretta alla citata direttiva (UE) 2015/720 in sede di disegno di legge europea 2017, piuttosto che conferire una nuova delega al Governo, come previsto dall'articolo 12 del disegno di legge di delegazione 2016, assegnato al Senato il 25 maggio scorso e di cui non è ancora stato avviato l'esame (AS 2834),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:
   1) sia inserita una specifica disciplina, che modifichi il decreto legislativo n. 152 del 2006, allo scopo di ridurre l'utilizzo di borse di plastica, in attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, e superare i rilievi della procedura di infrazione n. 2017/0127, che è stata avviata per il mancato recepimento della predetta direttiva.

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ALLEGATO 4

5-11574 Bergonzi: Sul completamento della variante della strada provinciale n. 6 di Carpaneto, in provincia di Piacenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La competente Direzione generale del MIT riferisce che in data 31 maggio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra il concedente MIT e il concessionario Società di Progetto Autovia Padana S.p.A. per l'affidamento della concessione autostradale relativa alla tratta autostradale A21 Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC).
  L'efficacia di tale Convenzione è subordinata all'emanazione del decreto interministeriale MIT-MEF, in corso di definizione, di approvazione della stessa e alla registrazione di detto provvedimento presso gli organi di controllo.
  I lavori di variante alla SP6 Carpaneto risultano ricompresi tra gli interventi oggetto della nuova concessione, la cui realizzazione è subordinata al perfezionamento dell’iter approvativo sopra richiamato presumibilmente entro la fine del corrente anno.
  Infine, per il completamento dell'opera il cronoprogramma allegato al PEF prevede una durata complessiva di tre anni.

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ALLEGATO 5

5-11575 Daga: Sull'aggiornamento dei dati del monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come è noto, al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi previsto dal Piano nazionale di edilizia abitativa, il MIT, sentito il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, ha chiesto alle Regioni di compilare apposite schede. Dai dati forniti si è inteso acquisire elementi informativi puntuali, con particolare riferimento ai dati fisici e finanziari delle iniziative costruttive. Le schede trasmesse dalle Regioni sono state poi elaborate dal MIT al fine di fornire un quadro conoscitivo a livello nazionale dello stato di attuazione delle singole linee di intervento.
  Analogamente è stata chiesta alla CDP Investimenti Sgr la trasmissione di dati aggiornati sugli investimenti effettuati dal Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA).
  Quindi, a partire dal 2013, il MIT ha elaborato specifiche relazioni descrittive e quadri di sintesi dei parametri tecnici ed economici aggiornati al 31 dicembre 2015.
  Ad oggi è in corso di completamento l'acquisizione dei dati di monitoraggio regionale aggiornati al 31 dicembre 2016, poiché mancano ancora i dati di due regioni; ad acquisizione ultimata, si potrà procedere all'elaborazione di quadri riepilogativi a livello nazionale e alla relativa pubblicizzazione.
  Il ritardo riscontrato nella diffusione dei dati è ascrivibile alle problematiche tecnico-operative – in via di risoluzione – connesse all'avvio del nuovo portale MIT.
  Ciò posto, si forniscono i dati sintetici relativi all'avanzamento del programma al 31 dicembre 2015 articolati nelle tre aree di intervento del Piano nazionale:
   1. Per la prima area di intervento, il programma risulta pressoché ultimato in quanto alla data del 31 dicembre 2015 sono stati realizzati 5012 alloggi sul totale di 5171;
   2. Per la seconda area di intervento, alla data del 31 dicembre 2015 sono stati resi disponibili a livello nazionale 6841 alloggi sui 10.176 risultanti dal monitoraggio a fronte dei 16.736 alloggi previsti negli Accordi originari mentre, per i successivi Atti aggiuntivi sottoscritti in dodici regioni a partire dal 2013, alla stessa data su 1284 unità abitative risultanti dal monitoraggio ne risultano ultimate 68 e 360 sono in corso di realizzazione;
   3. Per la terza area, al 31 dicembre 2015 gli alloggi programmati mediante le operazioni finanziate dal Fondo FIA tra housing sociale ed edilizia libera ammontano a 8783 di cui 2882 assegnati.

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ALLEGATO 6

5-11576 Matarrese: Sull'avvio dei lavori del primo stralcio del nodo stradale di Perugia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come riferito in occasione di analoghi atti di sindacato ispettivo, la realizzazione dei tratti Madonna del Piano – Corciano e Madonna del Piano – Collestrada non sono inseriti nell'attuale programmazione ANAS.
  Tuttavia, confermo che nel Piano di potenziamento e riqualificazione dell'itinerario E45-E55, tra gli interventi di efficientamento è stata inserita la previsione di circa 73 milioni di euro per il miglioramento della funzionalità del nodo di Collestrada, cioè della confluenza tra le correnti di traffico nord/sud della E45 e quelle provenienti dalla SS 75 e SS 318.
  Tale intervento persegue, sia pure in maniera parziale, le finalità dell'intervento complessivo del c.d. Nodo di Perugia destinato al potenziamento e al miglioramento delle infrastrutture di collegamento alla rete nazionale, nonché a favorire un progressivo decongestionamento della struttura viaria esistente nella zona di Collestrada.