CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 giugno 2017
838.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, aggiungere le seguenti: le parafarmacie,.
2. 2. Cova, Miotto, Casati, Patriarca, D'Incecco.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, lettera a), dopo le parole: l'inizio dell'attività di vendita, aggiungere le seguenti: l'acquirente,.
2. 1. Cova, Miotto, Casati, Patriarca, D'Incecco.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni obbligatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Spetta sempre agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.».
2. 01. Mongiello, Miotto, Casati, Patriarca, D'Incecco.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge europea 2017 (C. 4505 Governo);
   osservato che l'articolo 2, riguardante la tracciabilità dei farmaci veterinari, non contempla le parafarmacie tra i soggetti destinatari degli obblighi di registrare informaticamente specifici dati di produzione, distribuzione e commercializzazione né prevede, tra tali dati, quelli relativi all'acquirente;
   considerato, inoltre, il comma 5 dell'articolo 9 – riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina – laddove si contempla la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie di cui al comma 3 del medesimo articolo, che potrebbero essere inserite solo nel documento di accompagnamento;
   rilevata, al riguardo, l'opportunità di mantenere l'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 9, di riportare direttamente sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti aventi ad oggetto caseine e caseinati determinate indicazioni, in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, al fine di agevolare l'attività di controllo da parte delle autorità competenti, come individuate dai commi 13 e 14 del predetto articolo 9;
   evidenziata, altresì, l'esigenza di prevenire possibili procedure di contenzioso in sede di Unione europea con riferimento al recepimento della direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, alla luce delle criticità sollevate dalla Commissione europea, ciò che renderebbe opportuno un intervento normativo volto a rendere il decreto legislativo n. 26 del 2014 pienamente conforme alla citata direttiva,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione recata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), concernente la tracciabilità dei farmaci veterinari, inserendo le parafarmacie tra i soggetti destinatari degli obblighi di registrare informaticamente specifici dati di produzione, distribuzione e commercializzazione, nonché i dati relativi all'acquirente;
   b) valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie riferite ai prodotti aventi ad oggetto caseine e caseinati, contemplata dal comma 5 dell'articolo 9 del disegno di legge in oggetto.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili. Atto n. 416.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, comma da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili (Atto n. 416);
   considerato che sullo schema di decreto in oggetto è stata sancita, in data 22 dicembre 2016, l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
   rilevato che l'articolo 4, comma 1, prevede che i costi in oggetto siano imputati, tramite le regioni, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, ad eccezione dei rimborsi inerenti a soggetti non residenti in Italia, che restano a carico del bilancio dello Stato, facendo rinvio, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome, alle norme di attuazione previste dal comma 85 dell'articolo 1 della suddetta legge n. 228 del 2012;
   ravvisata la mancanza di una definizione normativa vigente dell'assistenza sanitaria indiretta in seguito all'abrogazione della lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, operata dall'articolo 84 della legge n. 228 del 2012;
   constatata, altresì, l'assenza di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica delle procedure introdotte con il presente provvedimento,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto in oggetto, si valuti l'opportunità di limitare il rinvio alle norme di attuazione previste, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, dal comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, ai soli costi di assistenza indiretta per i lavoratori frontalieri, considerato che gli altri costi di cui al comma 1 riguardano la diversa materia dell'assistenza diretta;
   b) si valuti la possibilità di inserire nel provvedimento in esame una definizione normativa dell'assistenza sanitaria indiretta;
   c) si valuti l'opportunità di prevedere adeguati strumenti di monitoraggio e di verifica delle procedure introdotte attraverso lo schema di decreto in oggetto.