CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 27 maggio 2017
826.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444.

PROPOSTE EMENDATIVE 20.79 e 57.056 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 20.

  All'emendamento 20.79, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462 è inserito il seguente:
  «462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».
0. 20. 79. 1. Misiani.

  All'emendamento 20.79, dopo il comma 1-bis inserire il seguente: 1-ter. Al personale già incardinato, alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nelle aziende e nei consorzi ricompresi nell'ambito delle città metropolitane e costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 8, e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale.
0. 20. 79. 2. Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo, può Pag. 27essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna città metropolitana nella tabella 3 allegata al presente decreto.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20. 79. Il Relatore.

ART. 57.

  All'articolo aggiuntivo 57.056, al comma 2, dopo la parola: innovativi, aggiungere le seguenti: anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile e.
0. 57. 056. 1. Martelli, Albini, Scotto, Cenni.

  Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.
(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).

  1. A decorrere dal 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite complessivo, che costituisce il tetto di Pag. 28spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198; con il medesimo decreto è altresì stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
57. 056. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 2, sostituire le parole: di 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 6,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 53,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 25,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 88 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,2 milioni di euro per l'anno 2021.
1. 16. (Nuova formulazione) Causin.

ART. 4.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole:
anche attraverso la gestione di portali online con le seguenti: ovvero soggetti che gestiscono portali online, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;
   b) dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare;
   c) al comma 4, sostituire le parole: anche attraverso la gestione di portali on-line con le seguenti: nonché quelli che gestiscono portali on-line e dopo le parole: conclusi per il loro tramite inserire le seguenti: entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati; Pag. 30
   d) sostituire il comma 5 con i seguenti:

  5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali on line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
   e) al comma 6 dopo le parole: disposizioni di attuazione inserire le seguenti: dei commi 4, 5 e 5-bis;
   f) sostituire il comma 7 con il seguente: 7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.
4. 22. (Nuova formulazione) Fregolent, Paola Bragantini.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Rideterminazione delle aliquote ACE).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, Pag. 31l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.
  3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 66:
   sostituire il comma 1 con il seguente:
    1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2017, di 109 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 86 milioni di euro per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
   al comma 2, sostituire le parole: di 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 73 milioni di euro per l'anno 2018, di 72,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 121,8 milioni di euro per l'anno 2020.
7. 6. (Nuova formulazione) Boccadutri, Giampaolo Galli.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalla seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».
*9. 023. (Nuova formulazione) Nicoletti, Paris, Giacobbe, De Mita, Pastorino, Capodicasa.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalla seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».
*9. 026. (Nuova formulazione) Prestigiacomo, Catanoso, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, Pag. 32della legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalla seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».
*9. 027. (Nuova formulazione) Palese.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalla seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».
*22. 019. (Nuova formulazione) Palese.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalla seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».
*53. 09. (Nuova formulazione) Ribaudo.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di magistratura contabile).

  1. Al fine di garantire la piena funzionalità della magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Corte dei conti è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi magistrati fino al numero massimo di venticinque unità.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*11. 043. (Nuova formulazione) Palese.

Pag. 33

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di magistratura contabile).

  1. Al fine di garantire la piena funzionalità della magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Corte dei conti è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi magistrati fino al numero massimo di venticinque unità.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*22. 164. (Nuova formulazione) Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 13.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica delle riduzioni di spesa previste a legislazione vigente, gli stanziamenti del Programma «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementati di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
  1-ter. Per fare fronte all'onere di cui al comma 1-bis, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è corrispondentemente ridotta di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
13. 4. (Nuova formulazione) Vignali, Tancredi.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante dall'attuazione del presente comma è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.
  3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, inclusi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento Pag. 34di cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito.
  4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili.
  5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attività e funzioni al Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.
  6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in vigore e si applicano dal 1o gennaio 2018.
13. 06. (Nuova formulazione) Boccadutri, Carbone, Losacco, Coppola.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni).

  1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
   a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
21. 09. (Nuova formulazione) Misiani.

ART. 22.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2019, il comune di Matera può autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto “Regioni – ed Autonomie locali” del 1o aprile 1999, di cui al comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. È altresì consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali ivi previste»;Pag. 35
   b) al terzo periodo, le parole: «di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019».

  3-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 10. (Nuova formulazione) Antezza, Vico, Covello, Latronico, Palese.

Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso.
*22. 73. (Nuova formulazione) Tancredi.

  Al comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente: Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso.
*22. 89. (Nuova formulazione) Sanga, Paola Bragantini, Cinzia Maria Fontana.

ART. 27.

  Sostituire il comma 12 con i seguenti:

  12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018”. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».
  12-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza».

27. 24. (Nuova formulazione) Ventricelli.

Pag. 36

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente.
  12-ter. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*27. 34. (Nuova formulazione) Castricone, Valiante.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente.
  12-ter. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*27. 40. (Nuova formulazione) Covello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis.
All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
   «4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento medesimo, alle società costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del presente decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente».
27. 44. Carloni, Mura, Bruno Bossio.

ART. 30.

  Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza).

  1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'Allegato 1-bis al presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda Pag. 37all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie.
  2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Allegato 1-bis:
   04.48.21.006/015/018;
   12.22.03.009/012;
   12.22.03.015/018;
   12.22.18.012;
   12.23.06.009/015, se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.24);
   12.23.06.012;
   12.27.07.006;
   18.09.39.003/006/009/012;
   18.09.21.003/006, più i relativi accessori.
*30. 04. (Nuova formulazione) Carnevali, Lenzi, Beni, Sbrollini, Miotto, Vico, Antezza.

  Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza).

  1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'Allegato 1-bis al presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie.
  2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Allegato 1-bis:
   04.48.21.006/015/018;
   12.22.03.009/012; Pag. 38
   12.22.03.015/018;
   12.22.18.012;
   12.23.06.009/015, se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.24);
   12.23.06.012;
   12.27.07.006;
   18.09.39.003/006/009/012;
   18.09.21.003/006, più i relativi accessori.
*30. 011. (Nuova formulazione) Mucci, Oliaro, Catalano, Galgano, Menorello, Quintarelli, Librandi, Molea.

ART. 42.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le richieste sono soddisfatte per un massimo del 90 per cento delle stesse. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016.
42. 9. (Nuova formulazione) Venittelli.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, dopo le parole: «continuità aziendale» sono inserite le seguenti: «, dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale,» e le parole: «con posa in opera» sono soppresse;
   b) al comma 1-ter dopo le parole: «previa disposizione» sono inserite le seguenti: «del commissario delegato o» e le parole: «con posa in opera» sono soppresse.
42. 10. Baruffi, Ghizzoni, Carra, Crivellari.

ART. 43.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguente modificazioni:
   a) al comma 4, dopo le parole: «gennaio 2017,» sono inserite le seguenti: «nonché le imprese agricole che hanno subìto danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017»;
   b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per le imprese agricole che hanno subìto danni dalle gelate e dalle brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, entro il 30 agosto 2017».
43. 25. (Nuova formulazione) Dal Moro, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Narduolo, Cenni, Rubinato.

Pag. 39

  Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione).

  1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del finanziamento di interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici nonché di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 200 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
*43. 010. (Nuova formulazione) Baruffi, Ghizzoni, Carra, Crivellari.

  Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art. 43-bis.
(Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione).

  1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del finanziamento di interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici nonché di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 200 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
*43. 011. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Baruffi, Carra, Crivellari.

ART. 44.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «33 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13 milioni di euro per l'anno 2018».
  1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo Pag. 403-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
44. 8. (Nuova formulazione) Sereni, Carrescia, Melilli, D'Incecco, Braga, Agostini Luciano, Amato, Ascani, Bianchi, Castricone, Ferranti, Fusilli, Galgano, Ginoble, Giulietti, Gutgeld, Lodolini, Manzi, Marchetti, Martino, Mazzoli, Morani, Petrini, Pilozzi, Terrosi, Verini.

ART. 46.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: della media relativa ai tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento con le seguenti: nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015.

  Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2017 al 31 marzo 2017 con le seguenti: dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017.
46. 19. (Nuova formulazione) Melilli.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Calcolo valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017).

  1. In deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015.
46. 012. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

  46. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:
   «1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la Pag. 41facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:
   a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2;
   b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.
  4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.
*46. 028. (Nuova formulazione) Marchi, Carra.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

  46. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:
  «1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:
   a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per Pag. 42l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2;
   b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.
  4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.
*60. 08. (Nuova formulazione) Tancredi, Vignali, Garofalo.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

  46. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:
  «1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari».

  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:
   a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2;
   b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;Pag. 43
   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.
  4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.
*60. 012. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere).

  1. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni di commi da 3-bis a 3-quinquies del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo le seguenti modalità:
   a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;
   b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio.
46. 046. (Nuova formulazione) Castricone.

  Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

  1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 Pag. 44dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
46. 05. (Nuova formulazione) Carra.

ART. 47.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
*47. 3. (Nuova formulazione) Oliaro, Librandi, Molea.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere Pag. 45rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
*47. 1. (Nuova formulazione) Catalano, Librandi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
*47. 19. (Nuova formulazione) Garofalo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo Pag. 46n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
*47. 39. (Nuova formulazione) Gandolfi.

ART. 48.

  Dopo il comma 12 inserire i seguenti:
  12-bis. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale possono trasmettere, con cadenza semestrale, per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere d), e) e l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro i novanta giorni successivi rendono conto all'Osservatorio dell'efficacia delle misure adottate. Nel rapporto annuale alle Camere sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. L'Osservatorio mette a disposizione delle Camere, su richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e di riservatezza dei dati commerciali sensibili.
  12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di trasporto pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, tranne che nei casi di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso è pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. Per i titolari di abbonamento, il pagamento è pari alla quota giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di convalida secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento.
*48. 22. (Nuova formulazione) Gandolfi.

  Dopo il comma 12 inserire i seguenti:
  12-bis. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale possono trasmettere, con cadenza semestrale, per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere d), e) e l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente Pag. 47intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro i novanta giorni successivi rendono conto all'Osservatorio dell'efficacia delle misure adottate. Nel rapporto annuale alle Camere sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. L'Osservatorio mette a disposizione delle Camere, su richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e di riservatezza dei dati commerciali sensibili.
  12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di trasporto pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, tranne che nei casi di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso è pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. Per i titolari di abbonamento, il pagamento è pari alla quota giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di convalida secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento.
*48. 25. (Nuova formulazione) Paola Bragantini.

ART. 49.

  Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale, la società ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica dell'idoneità statica e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari.
49. 37. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Catalano.

ART. 54.

  Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

Art. 54-bis.
(Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale).

  1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
   a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
   b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
   c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

  2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Pag. 48
  3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
  6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
   b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.

  7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
   a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
   b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
   c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
   d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
  8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
   a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
   b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
   c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

  9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento Pag. 49F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
  10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
  11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
  12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
  13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.
  14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
   a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
   b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
   c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
   d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

  15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
  16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel Pag. 50settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  17. L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16.Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
  18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
  19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del contro corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
  20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera Pag. 51per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.
54. 09. (Nuova formulazione) Di Salvo, Rotta, Tinagli, Rubinato.

ART. 55.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
*55. 054. (Nuova formulazione) Gribaudo, Paris, Narduolo.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
*55. 06. (Nuova formulazione) Raciti, Vico, Antezza.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
*55. 021. (Nuova formulazione) Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Carra.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
*55. 041. (Nuova formulazione) Bargero.

Pag. 52

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito).

  1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi di cui ai commi 1 e 2 includono le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di welfare, anche attraverso la bilateralità del settore.
55. 024. Damiano.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga).

  1. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data».
55. 030. Pilozzi, Melilli, Carella, Pastorino.

ART. 57.

  Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) premettere la seguente: 0a) al comma 88 inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo»;
   2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) al comma 92 inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo»;
   3) alla lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma.».
57. 17. Giacomoni, De Girolamo, Bernardo.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis
. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni».
*57. 2. (Nuova formulazione) Palese.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis
. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018». Pag. 53All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni».
*57. 18. (Nuova formulazione) Fratoianni, Marcon, Pannarale.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis
. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni».
*57. 24. (Nuova formulazione) Ferrara, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis
. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni».
*57. 26. (Nuova formulazione) Ginefra, Grassi, Losacco, Vico, Antezza, Rubinato.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis
. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni».
*57. 30. (Nuova formulazione) Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis
. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni».
*57. 13. (Nuova formulazione) Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis
. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni».
*12. 3. (Nuova formulazione) Caparini, Guidesi, Saltamartini.

Pag. 54

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis
. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018». All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «125 milioni».
*12. 9. (Nuova formulazione) Ferrara, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  All'articolo aggiuntivo 57.056, al comma 2, dopo le parole: progetti innovativi, aggiungere le seguenti: anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile e.
0. 57. 056. 1. Martelli, Albini, Scotto, Cenni, Cinzia Maria Fontana, Marchi.

  Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione).

  1. A decorrere dal 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite complessivo, che costituisce il tetto di Pag. 55spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198; con il medesimo decreto è altresì stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
57. 056. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Art. 57-bis.
(Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili).

  1. All'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «Entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2017».
57. 016. Palese.

ART. 61.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Entro trenta giorni, con le seguenti: Entro sessanta giorni e dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti:, sentito il comitato organizzatore locale,.

  Conseguentemente, al comma 3:
   al primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque e le parole: una conferenza di servizi, alla quale con le seguenti: una o più conferenze di servizi, alle quali.
   al secondo periodo, sostituire le parole: Tale conferenza con le seguenti: Ogni conferenza.
61. 5. (Nuova formulazione) De Menech, Fanucci.

Pag. 56

ALLEGATO 3

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444.

PROPOSTE EMENDATIVE 21.014, 22.232, 26.24, 26.09, 34.19, 41.013, 43.38, 47.49, 49.39, 53.047 E 56.08 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributi per Sperimentazione SIOPE+).

  1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017 da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 014. Il Relatore.

ART. 22.

  All'emendamento 22. 232 al comma 7-bis sopprimere la parola: non.
0. 22. 232. 1. Scotto, Bossa, Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Martelli.

  All'emendamento 22. 232 al comma 7-bis, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: si applicano pienamente.
0. 22. 232. 2. Scotto, Bossa, Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Martelli.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.
22. 232. Il Relatore.

ART. 26.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 468, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione Pag. 57vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;».
26. 24. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

  1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote di avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi».
26. 09. Il Relatore.

ART. 34.

  Al comma 1, dopo le parole: e in quelli antecedenti aggiungere le seguenti: Conseguentemente, la regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016.
34. 19. Il Relatore.

ART. 41.

  All'articolo aggiuntivo 41. 013 del Relatore, comma 1, dopo le parole: di cui all'allegato 1 aggiungere le seguenti: nonché ai comuni colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
0. 41. 013. 2. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti.

  All'articolo aggiuntivo 41. 013, comma 1, dopo le parole: di cui all'allegato 1 aggiungere le seguenti: e ai comuni che hanno registrato nel proprio territorio l'epicentro di una scossa sismica di magnitudo pari o superiore a 4.
0. 41. 013. 4. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  All'articolo aggiuntivo 41. 013 del Relatore, comma 3, lettera a), sostituire la parola: definitiva con la seguente: esecutiva.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), sostituire la parola: esecutiva con la seguente: definitiva;
   alla lettera d), sostituire la parola: definitiva con la seguente: esecutiva;
   alla lettera
l), sostituire la parola: esecutiva con la seguente: definitiva.
0. 41. 013. 5. Pilozzi.

  All'articolo aggiuntivo 41. 013, comma 3, lettera c), sopprimere le parole: di miglioramento e.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, alla lettera d), sopprimere le parole: di miglioramento e;
   al medesimo comma, alla lettera e), sopprimere le parole: di miglioramento e.
0. 41. 013. 3. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Pag. 58

  All'articolo aggiuntivo 41. 013, comma 8, sostituire la parola: Consip con le seguenti: Invitalia spa.
0. 41. 013. 1. Melilli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico).

  1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, di cui all'allegato 1-bis, compresi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per gli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al Codice unico di progetti (CUP).
  3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per gli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
   a) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
   b) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
   c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;
   d) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;
   e) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.

  4. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione del medesimo esercizio.
  5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto di gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
  6. Il comune beneficiario del contribuito di cui al comma 1 è tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalità di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In assenza, il Pag. 59contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  7. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è verificato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 è verificato sul predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo Codice identificativo di gara (CIG).
  8. Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, nell'ambito di una specifica convenzione, gli stessi possono avvalersi, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della CONSIP o della Cassa depositi e prestiti o società da essa controllate.
  9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1.
  10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo da ripartire di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

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41. 013. Il Relatore.

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ART. 43.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».
43. 38. Il Relatore.

ART. 47.

  All'emendamento 47.49, comma 1, lettera a), capoverso comma 1-quater dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) iscrizione dell'impresa di trasporto nel REN, di cui al Regolamento n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.
0. 47. 49. 3. Garofalo, Vignali, Tancredi.

  All'emendamento 47.49, comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis aggiungere, in fine, i seguenti periodi: i poteri di verifica, controllo e sanzionatori, compresi i poteri di accesso alle aree di carico e scarico merci trasportate su strada, sono esercitabili da tutte le Autorità competenti in materia di circolazione stradale, ivi comprese le Autorità locali. A tal fine, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare specifiche istruzioni. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie elevate dalle Autorità locali sono destinati per il 50 per cento ai relativi enti.
0. 47. 49. 4. Garofalo, Vignali, Tancredi.

  All'emendamento 47.49, al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 7, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   «g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c), comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose;».

  Conseguentemente, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
   o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico merci, nelle ore stabilite.

  Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: «alle aree pedonali» sono aggiunte le seguenti: «alle piazzole di carico e scarico merci,».
0. 47. 49. 5. Catalano.

  All'emendamento 47.49, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 78, comma 3, dopo le parole: «è soggetto», sono aggiunte le seguenti: «, decorso un termine di 30 giorni dalla data di esecuzione di tali modifiche o sostituzioni,».
0. 47. 49. 6. Catalano.

  All'emendamento 47.49, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 85, comma 4, sostituire le parole: «La violazione medesima» con le seguenti: «Nel caso di guida in assenza di autorizzazione o con un veicolo non adibito al servizio di noleggio con conducente, la violazione».
0. 47. 49. 7. Catalano.

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  All'emendamento 47.49, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 85, sopprimere il comma 4-bis.
0. 47. 49. 8. Catalano.

  All'emendamento 47.49 sopprimere i commi 4 e 5.
0. 47. 49. 2. Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  All'emendamento 47.59 dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «è incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dell'anno 2018».

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 66 del presente decreto-legge con il seguente: 2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 35,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 8 milioni di euro per l'anno 2019, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,5 milioni di euro per l'anno 2021.
0. 47. 49. 9. Tancredi.

  All'emendamento 47.49, aggiungere, in fine, il seguente comma: 5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera f) n. 7, del decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005 dopo le parole: «alle quali aderisce» sono inserite le seguenti: «ed essere presente, direttamente o per il tramite delle predette Confederazioni, in almeno una CCIAA per ciascuna Regione.».
0. 47. 49. 1. Squeri.

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto su strada).

  1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
   «a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  “1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:
   a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;
   b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro dei conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

  1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).
  1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al Pag. 74decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:
   a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
   b) prospetti di paga”;
   b) all'articolo 12, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  “1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter ed 1-quater, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

  2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013”.
  3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole: “contenitori o casse mobili di tipo unificato” sono inserite le seguenti: ”o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale”;
   b) all'articolo 180, comma 4, al secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: ”Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.,».

  4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. È altresì incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  5. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 55 milioni di euro per l'anno 2018».
47. 49. Il Relatore.

ART. 49.

  All'emendamento 49.39 dopo le parole: dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, aggiungere le seguenti: ivi inclusa la verifica dell'assenza degli effetti negativi per la finanza pubblica da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,.
0. 49. 39. 1. Tancredi.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
  Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriati omogenei, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni della società ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura.».
49. 39. Il Relatore.

Pag. 75

ART. 53.

  Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.
(Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale).

  1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 1, commi da 226 a 231, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo è data facoltà di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, purché in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati presso l'INPGI, e di un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.
  2. L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al 2021.
  4. All'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
53. 047. Il Relatore.

ART. 56.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera).

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
56. 08. Il Relatore.