CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 15 maggio 2017
817.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 23 per cento;
   b) sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 7 per cento.

  Conseguentemente all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo 515 con l'importo 575.515;
  all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 496 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.»
1. 13. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 1.046 milioni di euro per l'anno 2017, 1.555 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e 504 milioni per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 31. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

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  Sopprimerlo.
1. 34. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Regime di deducibilità degli interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b)  all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c)  all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
1. 4. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera a), sostituire le parole da: società controllate a: direttamente con le seguenti: società partecipate.
1. 54. Gandolfi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera a), le parole: società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, direttamente, sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.

  Conseguentemente, le parole: società controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.
*1. 61. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera a), le parole: società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, direttamente, sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.

  Conseguentemente, le parole: società controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.
*1. 57. Cenni.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera a), le parole: società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, direttamente, sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.

Pag. 40

  Conseguentemente alla lettera c), le parole: società controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.
*1. 24. Palese.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis), lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: Le società di cui alla presente lettera eseguono il versamento dell'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per le violazioni alla disciplina di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non comportino il mancato versamento dell'imposta, non sono irrogate sanzioni.
  4-ter. In caso di ritardato versamento da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono irrogate sanzioni se il versamento viene comunque eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017. Sull'imposta versata in ritardo maturano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo.
  4-quater. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che hanno aderito all'istituto di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in caso di ritardato versamento non sono soggetti a sanzioni ma al pagamento degli interessi del 6 per cento sulle somme versate in ritardo.
*1. 32. Alberto Giorgetti.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis), lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: Le società di cui alla presente lettera eseguono il versamento dell'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per le violazioni alla disciplina di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non comportino il mancato versamento dell'imposta, non sono irrogate sanzioni.
  4-ter. In caso di ritardato versamento da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono irrogate sanzioni se il versamento viene comunque eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017. Sull'imposta versata in ritardo maturano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo.
  4-quater. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che hanno aderito all'istituto di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in caso di ritardato versamento non sono soggetti a sanzioni ma al pagamento degli interessi del 6 per cento sulle somme versate in ritardo.
*1. 20. Boccadutri, Bernardo.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis), lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: Le società di cui alla presente lettera eseguono il versamento dell'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Per le violazioni alla disciplina di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non comportino il mancato Pag. 41versamento dell'imposta, non sono irrogate sanzioni.
  4-ter. In caso di ritardato versamento da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono irrogate sanzioni se il versamento viene comunque eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017. Sull'imposta versata in ritardo maturano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo.
  4-quater. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e che hanno aderito all'istituto di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in caso di ritardato versamento non sono soggetti a sanzioni ma al pagamento degli interessi del 6 per cento sulle somme versate in ritardo.
*1. 12. Vignali.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera c), sostituire le parole: società controllate, direttamente e indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile con le seguenti: società partecipate.
1. 55. Gandolfi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 6,5 per cento.
1. 46. Paglia, Marcon, Fassina, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di piccole e medie imprese e soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito si applicano nella misura dell'80 per cento dell'IVA applicata in fattura.».
1. 30. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-bis, partecipanti alla procedura della liquidazione IVA di gruppo di cui all'articolo 73 comma 3, del presente decreto, da altri soggetti partecipanti alla medesima liquidazione Iva.
1. 62. Misiani.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:

  1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo.
1. 60. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c),

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi Pag. 42passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b)  all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
1. 6. Ruocco, Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Fico, Pisano, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  7-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge, è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
1. 2. Mazziotti Di Celso, Oliaro, Galgano, Mucci, Quintarelli, Catalano, Menorello, Vargiu, Librandi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 70 milioni a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014 n. 190.
1. 14. Vignali, Causin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
1. 21. Zanetti, Galati, Abrignani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5, dal decreto-legge 29 dicembre Pag. 432004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 35 milioni di euro per l'anno 2017 e di 70 milioni di euro per gli anni successivi.
1. 53. Pelillo, Bernardo, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribaudo, Zampa.

  Al comma 1 sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle minori entrate, stimate in 45 milioni di euro per l'anno 2017 e 90 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66 del presente decreto.
1. 50. Capezzone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, all'articolo 13, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 35 milioni per l'anno 2017 e 70 milioni a decorrere dall'anno 2018, anche relative a missioni e programmi diversi e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.
1. 15. Vignali, Causin.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c),

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 40 milioni di euro annui, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.»
1. 29. Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 11. Palese.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 35. Rizzetto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 38. Alberto Giorgetti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 44. Crimì.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: il comma 2 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: i compensi per prestazioni di servizi erogati ai sensi del comma 1 non sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Pag. 44

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime di deducibilità degli interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
1. 9. Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto ai fini delle imposte sui redditi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».
1. 23. Zanetti, Galati, Abrignani.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo».
*1. 36. Marco Di Maio.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai Pag. 45commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo».
*1. 58. Cenni.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto ai fini delle imposte sui redditi».
1. 47. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i soggetti ai quali si applica l'articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Per i medesimi soggetti, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a euro 1 milione e cinquecentomila qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno il 70 per cento da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti individuati dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, tra coloro ai quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui all'articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni di cui ai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo 17-ter.
1. 28. Ginato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: le maggiori entrate derivanti dall'attuazione aggiungere le seguenti: del comma 2-bis dell'articolo 1 e.
1. 8. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione Pag. 46del presente decreto sono stabilite le modalità applicative del presente comma.
1. 5. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e come successivamente modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è esteso a tutta la pubblica amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con riferimento alle fatture ricevute dai propri fornitori.
1. 52. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'obbligo di ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è esteso a tutti i soggetti costituiti in forma di impresa in riferimento a tutte prestazioni di servizi e cessione di beni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 51. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole «dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o infrannuale».
1. 7. Villarosa, Sibilia, Alberti, Pesco, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 giugno 2017, sono individuati i soggetti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633. Il provvedimento è aggiornato annualmente entro il 30 giugno di ogni anno. Le modifiche hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione del provvedimento.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, commesse prima del 20 dicembre 2017, non sono soggette a sanzioni se gli adempimenti relativi alla fatturazione, alla registrazione e ai versamenti sono regolarizzati entro il termine previsto per il versamento dell'acconto IVA.
1. 69. Auci, Giampaolo Galli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi in sede di prima applicazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il provvedimento è aggiornato annualmente entro il 30 giugno di ogni anno. Le modifiche hanno effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione del provvedimento.
1. 63. Misiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I soggetti di cui al comma 1-bis effettuano il versamento dell'imposta dovuta, al più tardi, con la liquidazione Pag. 47periodica del mese o, eventualmente, del trimestre in cui è effettuato il pagamento del corrispettivo al fornitore.
1. 49. Latronico.

  Al comma 4, le parole: dal 1o luglio 2017, sono sostituite dalle seguenti: dal quarto mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.
1. 64. Misiani.

  Al comma 4, le parole: dal 1o luglio 2017 sono sostituite dalle seguenti: dal 1o gennaio 2018.
*1. 66. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Al comma 4, le parole: dal 1o luglio 2017 sono sostituite dalle seguenti: dal 1o gennaio 2018.
*1. 56. Gandolfi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le violazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, non sono soggette a sanzioni se gli adempimenti relativi alla fatturazione, alla registrazione e ai versamenti sono regolarizzati entro il 27 dicembre 2017.
1. 65. Misiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: «è incrementata» fino a: «2019» con le seguenti: «è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019»;
   b) al comma 2, sostituire le parole da: «è incrementata» fino a «2019» con le seguenti: «è ridotta di 3 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 28 milioni di euro per l'anno 2018, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019»;
   c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A restanti oneri derivanti di commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1, pari a 188 milioni di euro per l'anno 2017 e 179 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
1. 67. Busin, Guidesi, Saltamartini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Costituiscono entrate da Pag. 48recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2017 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate».
1. 68. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «È valida, a tutti gli effetti, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativa al primo trimestre 2017, trasmessa entro il 15 giugno 2017».
1. 59. Cenni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».
1. 43. Crimì.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quinto comma, dopo le parole: «quelle di prodotti semilavorati» è inserita la seguente: «entrambi»;
   b) al sesto comma, dopo la lettera d-quinquies), è inserita la seguente:
   «d-sexies) alle cessioni o importazioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

  4-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4-bis è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.
1. 41. Causi, Ginato.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il quinto comma è sostituito dal seguente: «In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, entrambi di purezza pari o superiore a 325 millesimi, per le cessioni imponibili di materiale di altri metalli preziosi e per quelle di prodotti semilavorati di argento, di palladio e di platino, tutti di purezza pari o superiore a 500 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della Pag. 49norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.»;
   b) al sesto comma, dopo la lettera d-quinquies), è inserita la seguente:
    «d-sexies) alle cessioni di oggetti finiti usati, sia d'oro che di altri metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, destinati ad essere fusi e/o affinati o comunque rivenduti per la successiva fusione o affinazione al fine del recupero del materiale prezioso in essi contenuto.».
  4-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4-bis è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.
1. 40. Causi, Ginato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il periodo seguente: «Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nei registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».
1. 33. Bernardo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate, da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2».
*1. 26. Palese.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate, da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2».
*1. 71. Guidesi, Saltamartini, Busin.

Pag. 50

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, dopo le parole: «prevista dal presente decreto», sono inserite le parole: «per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.»;
   b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3.» sono sostituite con le parole: «cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3».
**1. 27. Palese.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, dopo le parole: «prevista dal presente decreto», sono inserite le parole: «per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.»;
   b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3.» sono sostituite con le parole: «cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3».
**1. 72. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14, del citato decreto n. 633 del 1972.
1. 25. Marroni.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 4-bis.
*1. 22. Marchi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.Pag. 51
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 4-bis.
*1. 37. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 4-bis.
*1. 18. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 4-bis.
*1. 3. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Oliaro, Galgano, Mucci, Menorello, Quintarelli, Catalano, Librandi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2016 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate».
  4-ter. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggirato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2».
1. 17. Guidesi, Saltamartini.

Pag. 52

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, estende l'ambito di applicazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2005, n. 304, (solidarietà passiva) anche al settore dei combustibili per autotrazione, in applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 16. Causin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».
*1. 1. Marchi, Giulietti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695».
*1. 10. Vignali, Tancredi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo «Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2016 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate».
1. 19. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).

  1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers, i crostini e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
*1. 01. Fiorio, Giampaolo Galli.

Pag. 53

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).

  1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers, i crostini e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
*1. 06. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).

  1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers, i crostini e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
*1. 09. Gianluca Pini, Guidesi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).

  1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers, le piadine, i crostini e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
1. 08. Gianluca Pini, Guidesi.

Pag. 54

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).

  1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
1. 010. Gianluca Pini, Guidesi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per contrastare l'evasione dei bollo auto).

  1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 17, sono aggiunti i seguenti:
  17-bis. A decorrere dall'anno 2018, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dal presente articolo al comma 8, prima di effettuare la revisione ai veicoli soggetti alla revisione obbligatoria, devono verificare l'avvenuto pagamento, dell'anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, del veicolo oggetto di revisione.
  17-ter. Nel caso in cui la verifica prevista dal comma 17-bis dia esito negativo, non è possibile procedere con la revisione del veicolo ed il proprietario è obbligato ad effettuare i pagamenti mancanti e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Il proprietario del veicolo è tenuto a dimostrare l'avvenuto pagamento del bollo, solo a partire dal periodo d'imposta che decorre successivamente all'acquisto.
  17-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emana un decreto contenente le modalità tecniche e amministrative di accertamento dell'avvenuto pagamento, o della presenza del fermo amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l'importo per l'attività prestata riconosciuto alle imprese di cui al comma 1, secondo periodo.
  17-quinquies. Le attività di verifica ai sensi del comma 17-bis sono soggette ai limiti ed alle sanzioni previste dai commi 15, 16 e 17 del presente articolo.
1. 02. Ribaudo, Culotta, Fragomeli, Currò.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 17, comma 6, lettera a-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il Pag. 55secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente, nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione fino al termine di scadenza delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del presente decreto.
  2. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui al precedente articolo 1, comma 3 individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17, comma 6, lettera a-quater), limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.
*1. 03. Castricone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 17, comma 6, lettera a-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente, nelle more del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano comunque applicazione fino al termine di scadenza delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del presente decreto.
  2. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui al precedente articolo 1, comma 3 individua, tra coloro nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al predetto articolo 17, comma 6, lettera a-quater), limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.
*1. 04. Covello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per la definizione dei debiti tributari della eventuale stabile organizzazione presente sul territorio dello Stato.
  2. I soggetti di cui al comma 1 che ravvisino il rischio che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
  3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.
  4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio Pag. 56dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1 si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.
  6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto, sono ridotte alla metà.
  7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo.
  8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti di cui al comma 7. In relazione ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al comma 5, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al precedente comma 7 del presente articolo.
  10. I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con le modalità di cui al comma 6, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
  11. Non possono avvalersi delle previsioni di cui al presente articolo le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di cui al comma 1 che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la Pag. 57formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di supporto di cui al comma 1 del presente articolo.
  12. Resta ferma la facoltà di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territori dello Stato ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  13. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15.
  15. Le maggiori entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14 sono destinate al fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per un ammontare non inferiore a euro 100 milioni di euro annui e per la restante parte al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. 05. Boccia, Pelillo, Marchi, Alberto Giorgetti, Palese, Cinzia Maria Fontana, Melilla, Dell'Aringa, Pastorino, Rubinato, Cenni, Altieri, Latronico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale).

  1. Al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale del versamento dell'imposta sul valore aggiunto nel settore dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni in tema di solidarietà nel pagamento dell'imposta di cui all'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, si applicano anche al settore del commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
1. 011. Busin, Guidesi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale).

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
   d-ter) carburante per autotrazione.
1. 012. Busin, Guidesi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla disciplina della professione di amministratore immobiliare e condominiale volte a contrastare l'evasione fiscale).

  1. All'articolo 71-bis, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile (legge 220 del 2012) dopo il comma 5) sono aggiunti i seguenti:
  6. Al fine di tutelare l'utenza condominiale, l'amministratore di condominio è obbligato ad allegare al verbale di prima nomina in sede assembleare la documentazione che attesti di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del primo comma dell'articolo 71-bis delle Disposizioni d'attuazione del codice civile e dal decreto ministeriale n. 140 del 2014, a pena di nullità della nomina.Pag. 58
  7. Il comma 2) è sostituito dal seguente: «1. Anche l'amministratore nominato tra i condomini dello stabile deve possedere i requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma a garanzia dell'utenza amministrata.
  8. L'amministratore, anche se nominato tra i condomini, deve comunicare al Ministero della giustizia, a sue spese e tramite le Associazioni di categoria del Settore, i propri dati fiscali ed anagrafici, la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 71-bis delle disposizioni d'attuazione del codice civile, nonché annualmente quelli relativi all'aggiornamento professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 140 del 2014, fino alla cessazione dell'attività di amministratore.
  9. La mancata comunicazione, anche solo di quella annuale, al Ministero della giustizia di cui al comma 8, comporta una sanzione per l'amministratore pari ad euro mille per ogni condominio gestito.
  10. Ai Comuni è demandato il controllo e la verifica dell'invio della comunicazione al Ministero della giustizia di cui al comma 8, i quali possono avvalersi del supporto dell'autorità tributaria e delle associazioni di categoria del settore.
1. 013. De Girolamo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. In considerazione della necessità ed opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettivo ristoro dei danni erariali per tutti i giudizi di revocazione in corso, in cui vi sia stata condanna per il soggetto che ha promosso tale giudizio, tali soggetti possono chiedere alla competente sezione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 30 per cento del danno quantificato in sentenza.
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei novanta giorni successivi la data di entrata in vigore del presente decreto, specifica richiesta di definizione dinanzi al giudice presso cui pende il giudizio. Con decreto emesso in camera di consiglio, nel termine perentorio di 30 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, viene deliberata, ai fini della definizione del giudizio con le modalità di cui al comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta stabilendo il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni dalla comunicazione del predetto decreto, per il versamento a favore dell'amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento. Il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria del giudice competente».
1. 015. Abrignani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla disciplina della voluntary disclousure).

  1. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge del 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non si applica l'articolo 165, comma 8 del medesimo decreto;
   b) alla lettera c), dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: Pag. 59«, nonché per le imposte di cui all'articolo 19, commi, 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   c) alla lettera g):
    1) all'alinea, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera f)»;
    2) al punto 2), partizione 1.2), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: della precedente lettera e) e dopo le parole: «le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti: «L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del punto 1) della presente lettera»;
    3) al punto 3), partizione 1.2), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente lettera e)» e dopo le parole: «le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le seguenti: «L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del punto 1) della presente lettera».

  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.
1. 016. Marroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ampliamento dell'ambito di applicazione del codice dell'amministrazione digitale alle attività ispettive e di controllo dell'Agenzia delle entrate).

  1. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, agli avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione e di irrogazione sanzioni emessi dall'Agenzia delle entrate, le medesime disposizioni possono essere applicate dalla predetta Agenzia anche agli atti derivanti dalle attività ispettive e di controllo fiscale di cui agli articoli 51, 52 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli articoli 32, 33, 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, indicate all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.
  2. L'Agenzia delle entrate può applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 anche agli atti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, agli atti di cui agli articoli 17-bis e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ed a tutti gli altri atti per i quali è prevista la sottoscrizione da parte del contribuente.
1. 017. Marroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi).

  1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure Pag. 60di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
  2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.
  3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte dei debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
1. 018. Ginefra.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni relative agli obblighi informativi dei contribuenti ai quali si applicano gli indici di affidabilità fiscale).

  1. I contribuenti, cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale, dichiarano, anche al fine di consentire una omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali, rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
  2. Con provvedimento del direttore del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al comma 1.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica, nelle more dell'approvazione degli indici di affidabilità fiscale per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertita, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  4. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018 il provvedimento di cui al comma 2 è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.
1. 019. Marroni.

Pag. 61

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 32. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
2. 10. Zanetti, Galati.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: «ed è esercitato» fino a: «del diritto medesimo,» con le seguenti: «e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.»;
   b) sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente ai maggiori oneri pari a circa 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».
*2. 13. Zanetti, Galati.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: «ed è esercitato» fino a: «del diritto medesimo,» con le seguenti: «e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.»;
   b) sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente ai maggiori oneri pari a circa 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».
*2. 27. Misiani.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: ed è esercitato più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui con le seguenti: «e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui»;
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotta di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.»;
   c) sopprimere il comma 2.
2. 5. Misiani, Giampaolo Galli.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello»;Pag. 62
   b) sopprimere il comma 2.
2. 31. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1 sostituire le parole: al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo con le seguenti: al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. In alternativa il soggetto che non ha usufruito della detrazione può richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'imposta corrisposta entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto o procedere a detrazione oltre il termine della dichiarazione con l'applicazione delle regole del ravvedimento operoso.

  Conseguentemente dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
2. 2. Brugnerotto, D'Incà.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: al più tardi fino alla fine del comma, con le seguenti: entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto»;
   b) al comma 2, sopprimere le parole: «e con riferimento al medesimo anno».
2. 30. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1 sostituire le parole: al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno Pag. 63in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo con le seguenti: al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sotto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. 1. Brugnerotto, D'Incà.

  Apportare le seguenti, modifiche:
   a) al comma 1 dopo le parole: relativa all'anno sono aggiunte le seguenti: successivo a quello;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente: le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali l'imposta risulta esigibile dal 1o gennaio 2018.
2. 20. Boccadutri, Bernardo.

  Apportare le seguenti, modifiche:
   a) al comma 1 dopo le parole: relativa all'anno aggiungere le seguenti: successivo a quello;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente: le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali l'imposta risulta esigibile dal 1o gennaio 2018.
2. 18. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo: «La piena deducibilità è ammessa per l'acquisto in ciascun anno, a decorrere dai 1o giugno 2017, da parte di attività alberghiere incluse nel codice ATECO 55.10.00 di un automezzo con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, che si intende utilizzato, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione finanziaria, esclusivamente nell'esercizio della medesima impresa.»;
  1-ter. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La piena detrazione dell'imposta è ammessa per l'acquisto in ciascun anno, a decorrere dal 1o giugno 2017, da parte di attività alberghiere incluse nel codice ATECO 55.10.00, di un automezzo con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, che si intende utilizzato, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione finanziaria, esclusivamente nell'esercizio della medesima impresa.»;
  1-quater. All'onere derivante dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 25 milioni di euro per il 2017, 80 milioni di euro per il 2018, 100 milioni di euro per il 2019 e il 2020 e 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1.
2. 25. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta è già divenuta esigibile ma non è ancora stato esercitato il diritto alla detrazione.
2. 33. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le Pag. 64quali è emessa fattura a partire dal 24 aprile 2017.
2. 9. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Alla legge 1o dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legislativo 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 4-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
   «5-bis. Ai fini della costituzione del plafond IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati a essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43».

  2-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di cassa si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. 11. Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1.
2. 34. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Le erogazioni e le donazioni provenienti da persone fisiche in favore dei partiti politici riconosciuti ex articolo 42 della Costituzione effettuati nel rispetto della vigente normativa anti riciclaggio devono considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  A valere dal 1o gennaio 2008 la norma si interpreta nel senso che la detrazione compete a prescindere dal carattere della liberalità dell'erogazione e della donazione.
  Il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, è abrogato.

  Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: dell'IVA.
2. 37. Pagano.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
2. 35. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Pag. 65

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1o gennaio 2018.
  2-ter. Ai maggiori oneri pari a circa 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.
*2. 26. Misiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1o gennaio 2018.
  2-ter. Ai maggiori oneri pari a circa 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.
*2. 14. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1o gennaio 2018.
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 4. Misiani, Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di dirimere il contenzioso tributario in corso, l'articolo 30, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si interpreta nel senso che la detrazione d'imposta e il rimborso dell'eccedenza detraibile può essere richiesta dal contribuente, in tutto o in parte, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, ancorché i beni risultino condotti in locazione o in comodato d'uso per almeno dieci anni da parte del contribuente.
2. 29. Ribaudo, Fragomeli, Lodolini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le fatture il cui diritto alla detrazione è sorto fino al 31 dicembre 2016 il diritto alla detrazione dell'imposta è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. 6. Palese.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017.
*2. 19. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017.
*2. 12. Sottanelli, Galati.

Pag. 66

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017.
*2. 3. Alberti, Villarosa, Sibilia, Pesco, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
**2. 21. Boccadutri, Bernardo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
**2. 7. Vignali.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
**2. 17. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è divenuta esigibile a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
2. 8. Misiani.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
2. 36. Misiani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta il seguente periodo: «Alla determinazione di tale limite non concorrono le pensioni spettanti ai figli superstiti minori o inabili».

  Conseguentemente: all'articolo 66, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, valutati in 136 milioni per l'anno 2017, 194 milioni di euro per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019 174 milioni si provvede con le seguenti modificazioni:
   1) All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
   2) All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
   3) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione Pag. 67dei valore della produzione nella misura del 94,5 per cento del loro ammontare.»;
    b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94,5 per cento del loro ammontare;
    c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94,5 per cento».

  2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  2-quater. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. 023. Da Villa, Crippa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «euro 1000» sono sostituite dalle parole: «euro 2000».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, valutati in 80 milioni a decorrere dall'anno 2017 si provvede con le seguenti modificazioni:
   1) All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
   2) All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95,45 per cento del loro ammontare».
   3) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95,45 per cento del loro ammontare.»;
    b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95,45 per cento del loro ammontare»;
    c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,45 per cento».

  2-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  2-quater. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive Pag. 68dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. 022. Da Villa, Crippa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quater.1. Per gli interventi di cui dai commi 1-bis a 1-quater, a decorrere dal 1o gennaio 2018, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito»;
   b) al comma 1-quinquies:
    1) dopo le parole: «che hanno effettuato gli interventi» sono inserite le seguenti: «, ad istituti di credito e ad intermediari finanziari,»;
    2) sono soppresse le seguenti parole: «Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.».

  2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 014. Tancredi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma interpretativa sul regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi per favorire il diritto allo studio universitario).

  1. L'esenzione da imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica ai corrispettivi per i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti ed enti, anche regionali, funzionalmente e direttamente dipendenti dalle università di riferimento territoriale, trovando in tal caso applicazione il presupposto del collegamento funzionale richiesto dalla norma.
  2. Si applica la disciplina del regime di imponibilità di cui al n. 37 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui al n. 120 della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rispettivamente alle prestazioni di somministrazione e alle prestazioni di alloggio di cui al comma precedente, rese dagli altri istituti, aziende ed enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
  3. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati dagli enti, aziende e istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione».
*2. 08. Palese.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma interpretativa sul regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi per favorire il diritto allo studio universitario).

  1. L'esenzione da imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, Pag. 69n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica ai corrispettivi per i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti ed enti, anche regionali, funzionalmente e direttamente dipendenti dalle università di riferimento territoriale, trovando in tal caso applicazione il presupposto del collegamento funzionale richiesto dalla norma.
  2. Si applica la disciplina del regime di imponibilità di cui al n. 37 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui al n. 120 della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rispettivamente alle prestazioni di somministrazione e alle prestazioni di alloggio di cui al comma precedente, rese dagli altri istituti, aziende ed enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
  3. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati dagli enti, aziende e istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione».
*2. 018. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma interpretativa sul regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi per favorire il diritto allo studio universitario).

  1. L'esenzione da Imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica ai corrispettivi per i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti ed enti, anche regionali, funzionalmente e direttamente dipendenti dalle università di riferimento territoriale, trovando in tal caso applicazione il presupposto del collegamento funzionale richiesto dalla norma.
  2. Si applica la disciplina del regime di imponibilità di cui al n. 37 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui al n. 120 della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rispettivamente alle prestazioni di somministrazione e alle prestazioni di alloggio di cui al comma precedente, rese dagli altri istituti, aziende ed enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
  3. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati dagli enti, aziende e istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione».
*2. 06. Parrini, Cenni.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario).

  I professionisti e gli imprenditori che per opzione o per assenza dei requisiti non applicano il regime fiscale di tassazione «forfetaria» disciplinato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 («regime forfetario»), possono optare per la indetraibilità al 100 per cento di tutta l'IVA pagata ai fornitori per gli acquisti, indipendentemente dalla natura della spesa sostenuta, effettuati nel corso di ciascun mese solare, e in sostituzione detrarre un ammontare di IVA determinata forfettariamente nella misura del 50 per cento dell'IVA incassata dai clienti.
  Tale opzione ha validità per un biennio e non può essere revocata; comporta per il contribuente che vi opta l'obbligo alla liquidazione e versamento dell'IVA con cadenza mensile e la perdita, per il periodo Pag. 70dell'opzione, della facoltà di effettuarle con cadenza trimestrale, maggiorando l'eventuale IVA a debito dell'interesse del 3 per cento.
2. 013. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aliquota IVA agevolata sui prodotti di prima necessità per l'infanzia).

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;».
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2. 03. Rizzetto, Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizio energia).

  1. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.
  2. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
*2. 019. Marchi, Giulietti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizio energia).

  1. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.
  2. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta Pag. 71da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
*2. 01. Misiani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizio energia).

  1. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.
  2. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*2. 012. Ferrari, Cinzia Maria Fontana.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizio energia).

  1. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.
  2. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
*2. 010. Laffranco.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da: è incrementata fino alla fine con le seguenti: è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 77 milioni di euro per l'anno 2023 e di 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
2. 021. Pagano, Saltamartini.

Pag. 72

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
*2. 020. Pagano, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
*2. 02. Latronico.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
*2. 05. Tancredi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
*2. 011. Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

Pag. 73

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).

  1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 04. Parrini, Cenni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).

  1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
  2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
*2. 017. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritta allo studio universitario).

  1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
  2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
*2. 07. Palese.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti non sono assoggettati agli adempimenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di cui ai commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
2. 016. Allasia, Guidesi, Busin, Saltamartini, Molteni.

Pag. 74

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «19 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;
   b) sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

  Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo 515 con 540.515.

  Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019»;
   b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 800 milioni di euro a decorre dal 2020.».
3. 19. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 1.288 milioni di euro per l'anno 2017, e 1.930 milioni a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 25. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta Pag. 75imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
3. 10. Pisano, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
   b) al comma 2, lettera a), sopprimere il punto 1;
   c) al comma 2 sopprimere la lettera b);
   d) sopprimere il comma 4.
3. 45. Cristian Iannuzzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «5.000» con la cifra: «10.000»;
   b) al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «5.000» con la cifra: «10.000»;
   c) al comma 2, lettera b), sostituire la cifra: «5.000» con la cifra: «10.000».
3. 47. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «5.000 euro annui» con le seguenti: «10.000 euro annui»;
   b) al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «5.000 euro annui» con le seguenti: «10.000 euro annui».
* 3. 5. Librandi, Oliaro, Catalano, Quintarelli, Galgano, Vargiu, Mucci.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «5.000 euro annui» con le seguenti: «10.000 euro annui»;
   b) al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «5.000 euro annui» con le seguenti: «10.000 euro annui».
* 3. 35. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: delle sanzioni aggiungere le seguenti: I limiti della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti Pag. 76e assimilati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014 e al rimborso da assistenza fiscale 730 di cui al Capo V del decreto legislativo n. 241 del 1997 e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le dichiarazioni presentate dal 1o luglio 2017.
3. 43. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere il seguente periodo: Qualsiasi utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di crediti acquisiti ai sensi dell'articolo 1260 del Codice Civile è consentito esclusivamente in presenza dell'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sia sulla dichiarazione del cessionario che su quella del cedente.
3. 2. Menorello, Oliaro, Galgano, Mucci, Quintarelli, Catalano, Vargiu, Librandi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera: «f) i soggetti iscritti al Ministero dello sviluppo economico in possesso dell'attestato di qualità rilasciato dalle Associazioni di Tributaristi secondo quanto disposto dalla legge 13 gennaio 2013 n. 4;».
  1-ter. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: «alle lettere a) e b)», viene aggiunta la lettera: «f)».
3. 37. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera: «f) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre n. 225».
  1-ter. All'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: «alle lettere a) e b)» viene aggiunta la lettera: «f)».
3. 38. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle dichiarazioni presentate anteriormente alla data del 1o luglio 2017 restano applicabili le disposizioni vigenti al 23 aprile 2017.
3. 41. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 2 alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al numero 6, le parole: «sono tenuti ad utilizzare esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «possono anche utilizzare, in caso di crediti fino a 1000 euro».
3. 50. Crimì.

  Al comma 2 alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al numero 6 le parole: «sono tenuti ad utilizzare esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «possono anche utilizzare, in caso di crediti fino a 1000 euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge, è ridotta di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
3. 3. Vargiu, Oliaro, Galgano, Mucci, Quintarelli, Catalano, Menorello, Librandi.

Pag. 77

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al numero 7:
  1. Il primo periodo è sostituito dal seguente: «i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.».
  2. Al secondo periodo, dopo le parole: «In alternativa la dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «o l'istanza».
  3. Dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni».
   Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.»;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «a partire dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal decimo giorno successivo»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono, altresì, indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato».
* 3. 21. Mongiello.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al numero 7:
  1. Il primo periodo è sostituito dal seguente: «i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del Pag. 78decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.».
  2. Al secondo periodo, dopo le parole: «In alternativa la dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «o l'istanza».
  3. Dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni».
  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.»;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «a partire dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal decimo giorno successivo»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono, altresì, indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato».
* 3. 51. Ginefra.

  Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 14.000.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «19 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;
   b) sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «7 per cento».

  Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: 515 con: 271.515.

  Conseguentemente, all'articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo Pag. 79(CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
   b) dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, le occorrenti variazioni di bilancio in riduzione a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4 milioni di euro.
  3-ter. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 335 milioni di euro a decorre dal 2020.
3. 20. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: e dopo le parole: «relativamente alle dichiarazioni» sono inserite le seguenti: «o comunicazioni trimestrali».
3. 7. D'Incà.

  Al comma 2, lettera a), numero 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le dichiarazioni presentate a partire dal 1o luglio 2017.
3. 39. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) le modifiche di cui al presente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
*3. 13. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) le modifiche di cui al presente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
*3. 31. Alberto Giorgetti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) le modifiche di cui al presente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
*3. 27. Sottanelli, Galati.

Pag. 80

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.
3. 17. Palese.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».
*3. 24. Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».
*3. 44. Capezzone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».
*3. 49. Busin, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle dichiarazioni presentate anteriormente alla data del 1o luglio 2017 restano applicabili le disposizioni vigenti al 23 aprile 2017.
3. 42. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «a quello di presentazione della dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «, comunicazioni trimestrali, liquidazioni periodiche IVA».
3. 6. D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 90 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli Pag. 81interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
3. 9. Brugnerotto, D'Incà.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «per importi superiori a 5.000 euro annui,» sono sostituite dalle seguenti: «per importi superiori a 2.500 euro annui,».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 90 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 90 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
3. 8. Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 3, dopo le parole: dichiarazione dei redditi aggiungere le seguenti: per importi superiori a 2.500 euro.
3. 18. Palese.

Pag. 82

  Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole:, specificando che dai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU sono esclusi i «bonus» e crediti riconosciuti dallo Stato.
3. 34. Carfagna, Alberto Giorgetti.

  Al comma 3, dopo le parole: dei redditi aggiungere le parole: e dopo le parole: «servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate» sono aggiunte le seguenti: «e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa».
3. 40. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   «d-bis) per il versamento dell'acconto IVA dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno, previsto dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, i contribuenti possono compensare gli importi a debito con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati».

  3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative di quanto previsto dal comma 3-bis.
  3-quater. I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmettono i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni semestre.
3. 4.  Mucci, Quintarelli, Galgano, Oliaro, Catalano, Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole «mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» con le seguenti: «mediante i pagamenti rateali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
3. 48. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,» sono inserite le seguenti: «e gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.».
3. 1. Palladino, Librandi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificate dal presente articolo, non trovano applicazione per i contribuenti in regola con rinvio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione.».
3. 11. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

Pag. 83

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.
*3. 14. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.
*3. 28. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.
*3. 29. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «5. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  4. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
*3. 12. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «5. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  4. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica Pag. 8422 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
*3. 26. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «5. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  4. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
*3. 30.  Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   «f) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225».

  6. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «alle lettere a) e b)» è aggiunta la seguente: «f».
3. 22.  Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   f) i soggetti iscritti al Ministero dello sviluppo economico in possesso dell'attestato di qualità rilasciato dalle Associazioni di Tributaristi secondo quanto disposto dalla legge 13 gennaio 2013, n. 4.

  6. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «alle lettere a) e b)» è aggiunta la seguente: «f».
3. 23.  Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per i contribuenti in regola con l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione.
3. 16.  Pesco, Ruocco, Alberti, Sibilia, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificate dal presente articolo, non trovano applicazione per i contribuenti in Pag. 85regola con rinvio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: le maggiori entrate derivanti dall'attuazione inserire le seguenti: del comma 4-bis dell'articolo 3 e.
3. 15.  Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 10 dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994, le parole: «dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute» sono sostituite dalle parole: «degli interessi legali sulle somme dovute».
*3. 32.  Bernardo, Vaccaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 10 dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994, le parole: «dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute» sono sostituite dalle parole: «degli interessi legali sulle somme dovute».
*3. 33.  Vaccaro, Bernardo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'impiego di un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non è condizione sufficiente per l'assoggettamento all'IRAP di professionisti, artisti, imprenditori individuali.
3. 36.  Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, riguardanti la valorizzazione di beni immobili di interesse culturale o artistico di proprietà o in possesso di privati, già concessi ma non ancora erogati ai beneficiari, possono essere utilizzati in compensazione da parte degli aventi diritto, ai fini del pagamento dei debiti di imposta di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, afferenti il periodo impositivo in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ed i quattro successivi.
3. 46.  Bernardo, Pelillo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

  Dopo il comma 7-ter dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è aggiunto il seguente:
  «7-quater. Al soggetto che abbia richiesto ed ottenuto, per effetto di due o più eventi lesivi nell'arco di cinque anni, la moratoria di cui ai commi da 1 a 4 è concessa, da parte dell'erario, ovvero degli enti previdenziali o assistenziali, la rateizzazione del debito contratto, per effetto della moratoria stessa, sino a 120 mesi senza interessi e oneri».
3. 01.  Famiglietti.

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ART. 4.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 13 il terzo periodo è sostituito dal seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 81,3 milioni per l'anno 2017 e 139,3 milioni a decorrere dall'anno 2018, anche relative a missioni e programmi diversi e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.
4. 135. Latronico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Regime fiscale delle locazioni brevi).

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online.
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.
  2. A decorrere dal 1o giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 percento in caso di opzione.
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

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  4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite, I medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 dei decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nei medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
  5-ter. I soggetti di cui al comma 5 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche in anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento ed alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente, L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
  5-quater. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
  7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.
  8. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
  9. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse Pag. 88quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;
   c) devono stipulare una polizia assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  10. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  11. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
  12. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9,10 e 11 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3,000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa, in caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attìvità. Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dall'articolo 1-bis. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  13. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  14. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 13, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti net registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 4 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione del dati di cui al comma 4 con enti e organismi preposti ai controlli.

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  15. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi deità segnalazione certificata di cui al comma 13, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 13, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 15;
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 15.
4. 73. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Regime fiscale delle locazioni brevi).

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, ai di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione Online.
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta a! pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.
  2. A decorrere dal 1o giugno 2017 ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal Pag. 90comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
  3-bis. Ferme restando le competenze dette Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

  4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. I medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione, L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine” è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta* una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo: 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
  5-ter. I soggetti di cui al comma 5 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento ed alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente, L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
  5-quater. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso Pag. 91per periodi di durata inferiore adotto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
  7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.
  8. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
  9. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblica, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;
   c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  10. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  11. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziari hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, è di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
  12. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività, Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dall'articolo 1-bis. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  13. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle Pag. 92attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  14. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 13, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per ascrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 4 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 4 con enti e organismi preposti ai controlli.

  15. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 13, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 13, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 dei 1931;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 15;Pag. 93
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 15.
4. 96. Milanato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Regime fiscale delle locazioni brevi).

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online.
  1-bis. Ferme restando le competenze dette Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda fa gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.
  2. A decorrere dal 1o giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1, nonché ai corrispettivi lordi derivanti da tutti i contratti relativi a servizi ricettivi forniti al di fuori dell'attività d'impresa, ferme restando le rispettive discipline regionali.
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dei contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sui movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento dei canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.

  4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. I medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele Pag. 94comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine” è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2” la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 percento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
  5-ter. I soggetti di cui al comma 5 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche in anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento ed alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
  5-quater. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi effettuino la trasmissione dei dati ed applichino le ritenute ai sensi del presente articolo.
  5-quinquies. I contratti di locazione di durata inferiore a trenta giorni non sono soggetti all'obbligo di registrazione se vengono conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione online che applichino le ritenute e effettuino la trasmissione dei dati ai sensi del presente articolo.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
  7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portati di intermediazione Online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.
  8. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
  9. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, Pag. 95il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche, telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;
   c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  10. La violazione delle disposizioni di cui alle lettera a) e b) del comma 9 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dall'articolo 1-bis. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  11. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  12. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dal regolamenti, dall'autorità.
  13. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  14. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 13, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 4 e (e relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 4 con enti e organismi preposti ai controlli.

  15. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Pag. 96da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 13, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 13, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturati ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 15;
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 15.
4. 111. Crimì.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei Beni Artistici e Culturali e del Turismo e del Ministro dell'economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, i principali operatori del settore e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per dettare la disciplina specifica delle locazioni brevi.
  2. Fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali dell'Unione europea, il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) rispettare i princìpi generali di semplificazione e proporzionalità;
   b) prevedere una definizione puntuale del contratto di locazione di immobili ad uso abitativo cosiddetti brevi, con un'indicazione della durata massima dei singoli contratti e dei servizi permessi;
   c) individuare la normativa applicabile a tale tipologia di locazioni;
   d) ribadire l'applicabilità delle disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, con l'aliquota del 21 percento in caso di opzione, ed estendere l'applicabilità anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi;Pag. 97
   e) prevedere un regime fiscale agevolato per i redditi provenienti da locazioni brevi di alloggi messi a disposizione tramite piattaforme online, al fine di incentivare la digitalizzazione;
   f) prevedere, in capo alle società che gestiscono le piattaforme online di cui al punto e) che precede, un obbligo di informativa chiara e trasparente relativa agli obblighi fiscali gravanti sui soggetti che, attraverso le medesime, concludono operazioni commerciali per la prenotazione di alloggi;
   g) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni fra l'Agenzia delle entrate e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero le società che gestiscono le piattaforme di servizi elettronici per la prenotazione di alloggi, finalizzate al contrasto all'evasione e alla semplificazione delle procedure;
   h) promuovere la concorrenza.

  3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 2 può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
4. 112. Boccadutri, Giampaolo Galli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

  a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

Art. 53.

  1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a due, date in locazione, per intero o parti di esse, anche per brevi periodi dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
  2. Gli alloggi di cui al periodo precedente sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno” ove prevista, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 2011, n. 23. I comuni possono concludere convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai fini della riscossione di tale imposta da parte di tali soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.
  3. Sono alloggi locati ad uso turistico anche le unità immobiliari in numero superiore a due proposti al pubblico da agenzie immobiliari e intermediari mediante mandato a titolo oneroso.
  4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.Pag. 98
  5. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e condividerle con i propri ospiti.
  6. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di P.S. in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 T.U.L.P.S.
  7. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

   b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di sistemi di prenotazione e pagamento tracciabili, le piattaforme che abilitano transazioni online tramite strumenti di pagamento elettronico, finalizzate alla prenotazione di unità immobiliari o parti di esse, concludono entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione accordi con l'Agenzia delle entrate per l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio. Tali accordi stabiliscono altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al versamento degli importi riscossi nonché alle relative dichiarazioni e certificazioni. Decorso tale termine senza che la convenzione di cui al comma precedente venga stipulata, alle transazioni concluse sulle piattaforme elettroniche verrà applicata la disciplina di cui al comma 2.
  3-ter. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, senza l'incasso o gestione dei corrispettivi, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 2 e 3 conclusi per il loro tramite, A tali contratti è applicabile esclusivamente la disciplina di cui al comma 2.
  3-quater. Nel caso in cui non sia esercitata da parte di chi ne abbia diritto l'opzione per l'applicazione dei regimi alternativi di cui ai precedenti commi, la ritenuta verrà comunque applicata indistintamente ad ogni transazione avvenuta tramite la piattaforma che ha concluso l'accordo, a titolo di acconto.
  L'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento non configura alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.

   c) sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
4. 104. Alberto Giorgetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53.
(Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche).

  1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, date in locazione, per intero o parti di esse, anche per brevi periodi dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
  2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, ove prevista, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 2011, n. 23. I comuni possono concludere convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai fini della riscossione dell'imposta di soggiorno da parte di tali Pag. 99soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.
  3. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai finì urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
  4. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e condividerle con i propri ospiti.
  5. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di P.S, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 T.U.L.P.S.
  6. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
   b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di sistemi di prenotazione e pagamento tracciabili, le piattaforme che abilitano transazioni online tramite strumenti di pagamento elettronico, finalizzate alla prenotazione di unità immobiliari o parti di esse, concludono entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione una convenzione con l'Agenzia delle entrate per l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio. Tali accordi stabiliscono altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al versamento degli importi riscossi nonché alle relative dichiarazioni e certificazioni. Decorso tale termine senza che la convenzione di cui al primo periodo venga stipulata, alle transazioni concluse sulle piattaforme elettroniche è applicata la disciplina di cui al comma 2.
  3-ter. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, senza l'incasso o gestione dei corrispettivi, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 2 e 3 conclusi per il loro tramite. A tali contratti è applicabile esclusivamente la disciplina di cui al comma 2.
  3-quater. Nei caso in cui non sia esercitata da parte di chi ne abbia diritto l'opzione per l'applicazione dei regimi alternativi di cui ai precedenti commi, la ritenuta verrà comunque applicata indistintamente ad ogni transazione avvenuta tramite la piattaforma che ha concluso l'accordo, a titolo di acconto.
  L'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento non configura alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
   c) sopprimere i commi da 4 a 7.
4. 173. Auci, Giampaolo Galli, Boccadutri.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti terzi, anche attraverso la gestione di portali online. Le locazioni” di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile” inferiori a 30 giorni, possono prevedere la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.;
   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È istituito in via sperimentale, presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2017, finalizzato alla riduzione dell'aliquota di cui al Pag. 100comma 2 per le seguenti categorie di titolari di diritti reali di godimento degli immobili di cui al comma 1:
   a) soggetti il cui reddito complessivo derivante dalle locazioni turistiche non sia superiore a 10,000 euro annui;
   b) soggetti che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età al termine del periodo d'imposta;
   c) soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento su alloggi ubicati nei Comuni classificati come Borghi Storici, nei Comuni ubicati lungo il tragitto dei Cammini Storici o in edifici classificati come Dimore o Ville Storiche.

  2-ter. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beneficiari di cui al comma 2-bis, lettere a) e b) nonché i Comuni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2-bis in cui concedere il beneficio dell'aliquota ridotta determinata con il medesimo decreto in relazione alla dotazione del Fondo e le modalità di recupero delle somme, nonché le sanzioni e gli interessi da applicare nel caso di fruizione del beneficio qualora non se ne abbia titolo.
  2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   c) sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:
  I soggetti che operano mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite,»;
   d) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Gli immobili oggetto delle locazioni brevi di cui al comma 1 devono essere coperti da contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
  4-ter. Gli immobili oggetto delle locazioni brevi di cui al comma 1 devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 gennaio 2005, Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
  4-quater. Gli immobili oggetto delle locazioni brevi di cui al comma 1 devono essere dotati di una cassetta di pronto soccorso ai sensi dell'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.
  4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi da 4-bis a 4-quater, per i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
   e) sostituire il comma 5 con il seguente:
  Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano l'attività di cui al comma 4, qualora incassino i canoni, i corrispettivi, o una quota di questi, relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero ai contratti di locazioni turistiche ai sensi delle rispettive Leggi Regionali in materia di attività ricettiva extra-alberghiera, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi complessivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.;Pag. 101
   f) sostituire il comma 6 con il seguente:
  L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che operano nel settore immobiliare, ivi inclusi i soggetti che sono proprietari di portali di intermediazione immobiliare o utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line, al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso intermediazione dei medesimi nonché di assicurare il contrasto all'evasione fiscale ai sensi del comma 5.
4. 61. Fregolent.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti terzi, anche attraverso la gestione di portali online. Le locazioni, di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile, inferiori a 30 giorni, possono prevedere la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.;
   b) sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:
  I soggetti che operano mettendo in contado persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite.;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente:
  Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano Fattività di cui al comma 4, qualora incassino i canoni, i corrispettivi, o una quota di questi, relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero ai contratti di locazioni turistiche ai sensi delle rispettive Leggi Regionali in materia di attività ricettiva extra-alberghiera, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi complessivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.;
   d) sostituire il comma 6 con il seguente:
  L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che operano nel settore immobiliare, ivi inclusi i soggetti che sono proprietari di portali di intermediazione immobiliare o utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line, al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso intermediazione dei medesimi nonché di assicurare il contrasto all'evasione fiscale ai sensi del comma 5.
4. 98. Fregolent.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53.
(Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche).

  1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione” date in locazione, per intera o parti di esse, anche per brevi periodi dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti Pag. 102aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
  2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, ove prevista” ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 2011, n. 23. I comuni possono concludere convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai finì della riscossione dell'imposta di soggiorno da parte di tali soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.
  3. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
  4. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e condividerle con i propri ospiti.
  5. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di P.S. in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 T.U.L.P.S.
  6. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
4. 100. Fregolent, Giampaolo Galli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

Art. 53.

  1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a due, date in locazione, per intero o parti di esse, anche per brevi periodi dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
  2. Gli alloggi di cui al periodo precedente sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai finì dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, ove prevista, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 2011, n. 23. I comuni possono concludere convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai fini della riscossione di tale imposta da parte di tali soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.
  3. Sono alloggi locati ad uso turistico anche le unità immobiliari in numero superiore a due proposti al pubblico da agenzie immobiliari e intermediari mediante mandato a titolo oneroso.
  4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
  5. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e condividerle con i propri ospiti.
  6. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di P.S. in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 T.U.L.P.S.
  7. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. 133. Capezzone.
(Ritirato)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, dopo le parole: di immobili ad uso abitativo inserire le seguenti: o di porzioni di essi, con le relative pertinenze,; Pag. 103
   2) al comma 2, sostituire le parole: aliquota del 21 per cento in caso di opzione con le seguenti: aliquota del 10 per cento in caso di opzione. L'opzione per il regime fiscale di cui al presente comma è esercitabile a condizione che:
   a) il versamento delle somme dovute a titolo di imposta sostitutiva, anche cumulativamente, venga eseguito entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al pagamento del canone di locazione;
   b) i pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati in favore del locatore siano eseguiti tramite versamento su conti correnti bancari o postali a esso intestati ovvero con altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
   3) sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
  Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali on line e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediano, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione” mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle ritenute e dei versamenti operati.
   4) al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: e per la cooperazione nell'assolvimento degli obblighi di versamento delle imposte da parte dei locatari.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal perìodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
4. 29. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, dopo le parole: di immobili ad uso abitativo inserire le seguenti: o di porzioni di essi, con le relative pertinenze,.
4. 31. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

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  Al comma 1, le parole: 30 giorni, sono sostituite con le seguenti: 60 giorni.
4. 126. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
   c) al comma, dopo le parole: per il loro tramite, aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formale diverse dalla locazione.
4. 117. Crimì.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
4. 43. Causin.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
*4. 80. Milanato.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
*4. 129. Carrescia, Preziosi, Marchetti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
*4. 138. Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
*4. 158. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Al comma 1, dopo le parole: pulizia dei locali aggiungere le seguenti: purché non prestati in presenza del conduttore,.
4. 56. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: da persone fisiche, ai di fuori dell'esercizio di attività d'impresa,.
4. 54. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

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  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa,;
   b) dopo le parole: intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: o di sublocazione.
4. 53. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Al comma 1, dopo le parole: intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: o di sublocazione.
4. 55. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: portali online, con le seguenti: sistemi di prenotazione online.
4. 34. Bernardo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, dopo le parole: soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, inserire le seguenti: comunque attività volte a mettere in contatto domanda e offerta dei predetti servizi;
   b) al comma 4, dopo le parole: soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, inserire le seguenti: o comunque attività volte a mettere in contatto domanda e offerta dei predetti servizi;
   c) al comma 5, dopo le parole: soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, inserire le seguenti: o comunque attività volte a mettere in contatto domanda e offerta dei predetti servizi.
4. 63. Zanetti, Galati.

  Al comma 1, sostituire le parole: la gestione di portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
*4. 44. Causin.

  Al comma 1, sostituire le parole: la gestione di portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
*4. 79. Milanato.

  Al comma 1, sostituire le parole: la gestione di portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
*4. 139. Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 1, sostituire le parole: la gestione di portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
*4. 159. Abrignani, Galati, Zanetti.

  All'articolo 4, sostituire le parole: la gestione di portali ovunque ricorrano con le seguenti: sistemi di prenotazione.
4. 4. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: portali online, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: o di marketplace;
   2) dopo le parole: intermediazione immobiliare, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: o turistica;
   3) al comma 7, dopo le parole: di intermediazione, aggiungere le seguenti: immobiliare o turistica.
4. 125. Paglia, Marcon, Pastorino.

Pag. 106

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, dopo le parole: portali online, aggiungere le seguenti parole: qualsivoglia altro sistema di prenotazione;
   b) al comma 4, dopo le parole: portali online, aggiungere le seguenti parole: o qualsivoglia altro sistema di prenotazione;
   c) al comma 5, dopo le parole: portali online, aggiungere le seguenti parole: o qualsivoglia, altro sistema di prenotazione.
4. 62. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 45. Causin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 67. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 147. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 107

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 113. Crimì.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 161. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 78. Milanato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico Pag. 108e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 160. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 65. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 77. Milanato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta offerta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 76. Milanato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione Pag. 109amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta offerta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 64. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di tre camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento ad euro tremila per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
4. 40. Bernardo.

  Apportare la seguente modificazione: sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  «2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai redditi di fabbricati delle persone fisiche che locano o concedono in comodato a terzi i loro immobili che a loro volta effettuano locazioni brevi sublocandoli o locandoli per conto proprio.
4. 57. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire la parola: «redditi» con la seguente: «corrispettivi»;
   b) al comma 3, sostituire le parole: «corrispettivi lordi» con la seguente: «corrispettivi».
4. 146. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: «con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione» con le seguenti: «con l'aliquota del 15 per cento in caso di opzione per il primo anno di applicazione e del 10 per cento per gli anni successivi, nei limiti della base imponibile relativa al primo anno di applicazione. Alla base imponibile eccedente il limite di cui al precedente periodo, si applica l'aliquota del 15 per cento.»;
   b) sostituire i commi 4 e 5 con il seguente: «Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali telematici e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediario, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione, mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle trattenute e dei versamenti operati.»;
   c) al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per la cooperazione nell'assolvimento degli obblighi di versamento delle imposte da parte dei locatari.».

Pag. 110

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento, del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015. n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
4. 30. Pisano, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sopprimere le parole: «, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione».

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere il seguente periodo: In caso di opzione, la relativa aliquota è del 10 per cento fino a 10.000 euro e del 21 per cento per la parte di reddito annuale da locazioni brevi che supera tale soglia;
   b) al comma 5, primo-periodo, sostituire le parole: «21 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;
   c) al comma 6, dopo le parole: «dell'intermediario» aggiungere le seguenti: «, nonché all'integrazione di tali dati nella dichiarazione dei redditi precompilata»;
   d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
4. 23. Catalano, Galgano, Librandi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 2, sopprimere le parole: «, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione» e dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «in caso di opzione, la relativa aliquota è del 10 per cento fino Pag. 111a Euro 5.000, e del 21 per cento per la parte di reddito annuale da locazioni brevi che supera tale soglia.»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «trasmettono» aggiungere le seguenti: «per via telematica all'Agenzia delle Entrate»;
   c) sostituire il comma 5 con il seguente: «Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti di cui al comma 4, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi al contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 10 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. A tale fine, i soggetti di cui al comma 4 aventi sede o residenza all'estero devono dotarsi di una stabile organizzazione in Italia. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Le transazioni di denaro operate mediante i soggetti di cui al comma 4 avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico;
   d) sostituire il comma 7 con il seguente: «L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti di cui al comma 4 al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni, nonché, di concerto con la Conferenza Unificata, le modalità per la riscossione della tassa di soggiorno.».
4. 119. Camani, Tentori.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sopprimere le parole: «, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione» e dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: in caso di opzione, la relativa aliquota è del 10 per cento fino a Euro 5.000, e del 21 per cento per la parte di reddito annuale da locazioni brevi che supera tale soglia;
   b) al comma 5 sostituire le parole: «ritenuta del 21» con le seguenti: «ritenuta del 10»; dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A tale fine, i soggetti di cui al comma 4 aventi sede o residenza all'estero devono dotarsi di una stabile organizzazione in Italia»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le transazioni di denaro operate mediante i soggetti di cui al comma 4 avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.».
4. 8. Tentori, Camani.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le unità immobiliari locate per brevi periodo sono equiparate alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno.
4. 130. Carrescia, Preziosi, Marchetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano altresì alle locazioni turistiche brevi, intese quali locazioni a titolo oneroso, per finalità esclusivamente turistiche, per periodi non superiori a trenta giorni, poste in essere al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa dal proprietario o da altro soggetto avente titolo legittimo di disponibilità di unità immobiliari ad uso abitativo, anche tramite agenzie immobiliari o turistiche o altri intermediari e anche attraverso sistemi di prenotazione on line e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Si considera esercitata in forma imprenditoriale l'attività di locazione turistica, come definita nel periodo precedente, qualora sia effettuata dal medesimo soggetto, anche Pag. 112tramite intermediari, per più di due unità immobiliari o per una durata complessiva superiore a centoventi giorni, anche non continuativi, nell'anno solare.»;
   b) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  «7-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «capoluogo» e: «d'arte» sono soppresse;
   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»».

  7-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo adotta il regolamento sulla disciplina dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal presente articolo al fine di introdurre criteri di quantificazione dell'imposta omogenei su tutto il territorio nazionale, nonché assicurarne la riscossione da parte di tutte le strutture ricettive. Il regolamento di cui al precedente periodo stabilisce altresì disposizioni dirette ad assicurare l'applicazione dell'imposta di soggiorno anche per le locazioni di cui al presente articolo.
  7-quater. All'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Con regolamento da adottare, entro il 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a dettare una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale delle locazioni di cui al presente articolo, anche in riferimento al relativo regime fiscale, autorizzatorio e di pubblica sicurezza. Sullo schema di regolamento di cui al presente comma sono acquisiti l'intesa della Conferenza unificata e i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, i pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse Incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.».
4. 22. Fregolent.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È istituito in via sperimentale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2017, finalizzato alla riduzione dell'aliquota di cui al comma 2 per le seguenti categorie di titolari di diritti reali di godimento degli immobili di cui al comma 1:
   a) soggetti il cui reddito complessivo derivante dalle locazioni turistiche non sia superiore a 10.000 euro annuì;
   b) soggetti che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età al, termine del periodo d'imposta;
   c) soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento su alloggi ubicati nei comuni classificati come Borghi Storici, nei comuni ubicati lungo il tragitto dei Cammini Storici o in edifici classificati come Dimore o Ville Storiche.

  2-ter. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Pag. 113decreto, sono individuati i beneficiari di cui al comma 2-bis, lettere a) e b) nonché i Comuni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2-bis in cui concedere il beneficio dell'aliquota ridotta determinata con il medesimo decreto in relazione alla dotazione del Fondo e le modalità di recupero delle somme, nonché le sanzioni e gli interessi da applicare nel caso di fruizione del beneficio qualora non se ne abbia titolo.
  2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 97. Fregolent.

  Al comma 3, sostituire le parole: corrispettivi lordi con la seguente: redditi.
4. 145. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 3, dopo le parole: stipulati alle condizioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: nonché ai corrispettivi lordi derivanti da tutti i contratti che prevedano la fornitura di alloggio o ogni altro servizio ricettivo fornito al di fuori dell'attività d'impresa, ferme restando le rispettive discipline regionali.
*4. 39. Bernardo.

  Al comma 3, dopo le parole: stipulati alle condizioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: nonché ai corrispettivi lordi derivanti da tutti i contratti che prevedano la fornitura di alloggio o ogni altro servizio ricettivo fornito al di fuori dell'attività d'impresa, ferme restando le rispettive discipline regionali.
*4. 116. Crimì.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.
**4. 48. Causin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo Pag. 11414, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.
**4. 87. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.
**4. 166. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
   f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.
**4. 150. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 115

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi.
*4. 37. Bernardo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
   a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
   c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
   d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
   e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi.
*4. 115. Crimì.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:
   c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

Pag. 116

  2. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  3. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
  4. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata Inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
**4. 7. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:
   c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  2. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  3. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
  4. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata Inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Pag. 117Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
**4. 93. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
   a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
   b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:
   c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

  2. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
  3. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
  4. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata Inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
  5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
**4. 172. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del Pag. 1182011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 dell'articolo 4, è inserito il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
* 4. 20. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 dell'articolo 4, è inserito il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
* 4. 21. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 dell'articolo 4, è inserito il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia Pag. 119delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
* 4. 42. Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 dell'articolo 4, è inserito il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
* 4. 108. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, dopo il comma 5 dell'articolo 4, è inserito il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
* 4. 25. Giulietti, Lattuca.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Pag. 120

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 33. Arlotti, Benamati, Camani, Taranto, Vico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 38. Bernardo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 49. Causin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di Pag. 121sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 72. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 88. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 109. Crimì.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità Pag. 122di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 144. Ribaudo, Pelillo, Fragomeli, Barbanti, Currò, Lodolini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 163. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
** 4. 151. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di sistemi di prenotazione e pagamento tracciabili, le piattaforme che abilitano transazioni online tramite strumenti di pagamento elettronico, finalizzate alla prenotazione di unità immobiliari o parti di esse, concludono entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione accordi con l'Agenzia delle Entrate per l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio. Tali accordi stabiliscono altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al versamento degli importi riscossi nonché alle relative dichiarazioni e certificazioni.
  Decorso tale termine senza che la convenzione di cui al comma precedente venga stipulata, alle transazioni concluse sulle piattaforme elettroniche verrà applicata la disciplina di cui al comma 2.Pag. 123
  I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, senza l'incasso o gestione dei corrispettivi, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 2 e 3 conclusi per ti loro tramite. A tali contratti è applicabile esclusivamente la disciplina di cui al comma 2.
  Nel caso in cui non sia esercitata da parte di chi ne abbia diritto l'opzione per l'applicazione dei regimi alternativi di cui ai precedenti commi, la ritenuta verrà comunque applicata indistintamente ad ogni transazione avvenuta tramite la piattaforma che ha concluso l'accordo, a titolo di acconto.
  L'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento non configura alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia;
   b) sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
4. 107. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
* 4. 50. Causin.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
* 4. 68. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
* 4. 90. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
* 4. 153. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi Pag. 124di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.
* 4. 170. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.
** 4. 91. Milanato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.
** 4. 174. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.
** 4. 154. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile; chi esercita l'attività è altresì tenuto alla stipula di una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
* 4. 75. Milanato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile; chi esercita l'attività è altresì tenuto alla stipula di una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
* 4. 175. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile; chi esercita l'attività è altresì tenuto alla stipula di una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
* 4. 142. Ribaudo, Pelillo, Fragomeli, Lodolini, Currò, Culotta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per Pag. 125periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti.
** 4. 89. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti.
** 4. 143. Ribaudo, Pelillo, Fragomeli, Lodolini, Currò, Culotta.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti.
** 4. 152. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti.
** 4. 162. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi.
* 4. 171. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi.
* 4. 92. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A partire dall'anno 2018 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento.
4. 141. Morassut.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'atto della stipulazione dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 3, il contraente è tenuto a versare agli intermediari di cui al presente articolo anche il corrispettivo relativo all'imposta od al contributo di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, qualora questa sia stata istituita con apposita deliberazione comunale.

Pag. 126

  Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: conservazione dei dati, aggiungere le seguenti: e quelle relative al versamento al comune di soggiorno dell'eventuale imposta di cui al precedente comma 3-bis,.
4. 124. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sopprimere la parola: immobiliare e dopo le parole: immobili da locare inserire le seguenti: ai sensi dei commi 1 e 3;
   b) al comma 5, sopprimere la parola: immobiliare.
4. 32. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 dopo la parola: trasmettono aggiungere le seguenti: per via telematica all'Agenzia delle Entrate;
   b) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le transazioni di denaro operate mediante i soggetti di cui al comma 4 avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico;
   c) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché all'integrazione di tali dati nella dichiarazione dei redditi precompilata e le modalità di richiesta di rimborso per i soggetti rientranti nella no tax area. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le procedure per via telematica al fine di attuare le disposizioni previste dal comma 5 e per garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici;
   d) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini del presente articolo i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare attraverso la gestione di portali on line prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità degli utenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
4. 118. Tentori, Camani, Donati.

  Apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo la parola: «trasmettono» aggiungere le seguenti: all'Agenzia delle Entrate e alle Regioni presso le quale i contratti sono stati conclusi;
   b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali sotto il coordinamento della Direzione Generale del Turismo. Nel Registro sono iscritti i soggetti che esercitano l'attività di cui al comma 1, individuati tramite le segnalazioni di cui al comma 4. A tal fine al registro sono riversate le segnalazioni pervenute all'Agenzie delle Entrate. Il Registro si avvale altresì della collaborazione delle Regioni e degli Enti locali per la gestione ed il costante aggiornamento della banca dati, che è resa disponibile sul portale del Ministero medesimo. A tal fine il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Agenzia delle Entrate, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali interessati stipulano una specifica convenzione. Per la costituzione e la tenuta del Registro il Ministero si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.
4. 51. Tancredi.

  Al comma 4, dopo la parola: trasmettono, aggiungere le seguenti: all'Agenzia delle Entrate.
*4. 9. Camani, Tentori.

Pag. 127

  Al comma 4, dopo la parola: trasmettono, aggiungere le seguenti: all'Agenzia delle entrate.
*4. 122. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Al comma 4, dopo la parola: trasmettono, aggiungere le seguenti: per via telematica.
4. 10. Tentori, Camani.

  Al comma 4, dopo le parole: per il loro tramite, aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
*4. 46. Causin.

  Al comma 4, dopo le parole: per il loro tramite, aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
*4. 69. Zanetti, Galati.

  Al comma 4, dopo le parole: per il loro tramite, aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
*4. 81. Milanato.

  Al comma 4, dopo le parole: per il loro tramite, aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
*4. 176. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Al comma 4, dopo le parole: intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: nelle locazioni brevi o di sublocazione con contratti di locazione precedentemente non registrati.
4. 58. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli adempimenti di cui al comma 4 hanno efficacia e producono effetti per i soggetti di cui al medesimo comma a partire dal novantunesimo giorno dalla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6.
4. 27. Giampaolo Galli, Boccadutri.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 3, comma, quarto periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013. n. 124, le parole: «ridotta al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotta al 10 per cento».
  4-ter. Il comma 4-bis acquista efficacia a partire dal 1o gennaio 2018.
4. 155. Losacco.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Gli immobili oggetto delle locazioni brevi di cui al comma 1 devono essere coperti da contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
  4-ter. Gli immobili oggetto delle locazioni brevi di cui al comma 1 devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 gennaio 2005. Gli estintori portatili devono essere installati Pag. 128in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
  4-quater. Gli immobili oggetto delle locazioni brevi di cui al comma 1 devono essere dotati di una cassetta di pronto soccorso ai sensi dell'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.
  4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi da 4-bis a 4-quater, per i proprietari e i titolari di diritti reali di godimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
4. 99. Fregolent.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 13 il terzo periodo è sostituito dal seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri Competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 81,3 milioni per l'anno 2017 e 139,3 milioni a decorrere dall'anno 2018, anche relative a missioni e programmi diversi e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.
4. 134. Latronico.

  Sopprimere il comma 5.
*4. 74. Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 5.
*4. 128. Pastorino.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o di sublocazione, anche attraverso la gestione di portali online, operano in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento, al momento dell'accredito, sull'ammontare dei canoni corrisposti ai relativi possessori persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
4. 59. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Al comma 5, sostituire le parole: che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, con le seguenti: di cui al comma 4.
4. 11. Camani, Tentori.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a)  al primo periodo, sostituire le parole: anche attraverso la gestione di portali online con le seguenti: ovvero gestiscono portali online di prenotazione;
   b) al primo periodo, sostituire le parole: sostituto d'imposta con le seguenti: agente contabile;
   c) al primo periodo, sostituire le parole da: con le modalità fino alla fine del periodo con le seguenti: secondo le modalità previste dall'accordo siglato dai portali online con l'Agenzia dell'entrate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernente le modalità di implementazione dell'obbligo di ritenuta e versamento. In nessun caso l'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento configura obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.Pag. 129
   d) sopprimere il secondo periodo.
4. 12. Giampaolo Galli, Boccadutri, Auci.

  Al comma 5, sostituire le parole da: anche attraverso fino a: portali on line con le seguenti: ovvero portali online di prenotazione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 5, sostituire le parole: sostituto d'imposta con le seguenti: agente contabile;
   al medesimo comma 5, sostituire le parole da: con le modalità fino a: titolo di acconto con le seguenti: secondo le modalità previste dall'accordo firmato dai portali online con l'Agenzia dell'entrate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto concernente le modalità di implementazione dell'obbligo di ritenuta e versamento. In nessun caso l'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento configurerà alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
*4. 103. Alberto Giorgetti.

  Al comma 5, sostituire le parole da: anche attraverso fino a: portali on line con le seguenti: ovvero portali on line di prenotazione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 5, sostituire le parole: sostituto d'imposta con le seguenti: agente contabile;
   al medesimo comma 5, sostituire le parole da: con le modalità fino a: titolo di acconto con le seguenti: secondo le modalità previste dall'accordo firmato dai portali on line con l'Agenzia dell'entrate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto concernente le modalità di implementazione dell'obbligo di ritenuta e versamento. In nessun caso l'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento configurerà alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
*4. 132. Capezzone.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: anche attraverso la gestione di portali on line con le seguenti: ovvero gestiscono portali online di prenotazione;
   b) al primo periodo, sostituire le parole: sostituto d'imposta con le seguenti: agente contabile;
   c) al primo periodo, sostituire le parole da: con le modalità fino alla fine del periodo con le seguenti: secondo le modalità previste dall'accordo siglato dai portali online con l'Agenzia dell'entrate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto concernente le modalità di implementazione dell'obbligo di ritenuta e versamento;
   d) sopprimere il secondo periodo.
4. 101. Fregolent.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: online, aggiungere le seguenti: ovunque domiciliati.
4. 121. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.

  Al comma 5, sostituire le parole: 21 per cento con le seguenti: 15 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge, è ridotta di 30,96 milioni di euro per l'anno 2017 e 53,07 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
4. 24. Mucci, Librandi.

Pag. 130

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tale fine, i soggetti di cui al comma 4 aventi sede o residenza all'estero devono dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
4. 19. Tentori, Camani.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le transazioni di denaro operate mediante i soggetti di cui al comma 4 avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.
4. 14. Camani, Tentori.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.

  Conseguentemente:
   al comma 1 dell'articolo 4 le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali sono abrogate;
   ai commi 4 e 5 dell'articolo 4, le parole: di cui ai commi 1 e 3 sono sostituite dalle parole: di cui al presente articolo;
   al comma 4 dell'articolo 4, dopo le parole: per il loro tramite, è inserito il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
4. 41. Bernardo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di favorire la creazione di un contesto di collaborazione con i soggetti di cui al comma 5, nonché in previsione delle tempistiche necessarie all'attuazione degli accordi sottoscritti con tali operatori, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 4, nonché di quelle previste dal decreto legislativo 9 luglio 1957, n. 241 e in relazione alle relative certificazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
4. 13. Giampaolo Galli, Boccadutri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La predetta ritenuta del 21 per cento tiene luogo per il possessore al versamento della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nei caso in cui, in dichiarazione, opti per tale specifico regime di tassazione, in assenza di opzione per la cedolare secca sarà considerata a titolo di acconto delle imposte dovute sul complessivo reddito dichiarato.
4. 60. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio, a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
*4. 70. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le Pag. 131medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio, a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
*4. 82. Milanato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio, a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
*4. 156. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai soggetti di cui al precedente comma 5 che, in qualità di sostituti d'imposta, non provvedono al versamento della ritenuta di cui al comma 2 del presente articolo, viene applicata una sanzione pari a tre volte il valore dell'ammontare omesso.
4. 123. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché all'integrazione di tali dati nella dichiarazione dei redditi precompilata e le modalità, di richiesta di rimborso per i soggetti rientranti nella no tax area. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le procedure per via telematica al fine di attuare le disposizioni previste dal comma 5 e per garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici.
4. 15. Tentori, Camani.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: il presente articolo ha efficacia per i soggetti di cui al comma 4 a partire dal novantunesimo giorno dalla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
*4. 106. Alberto Giorgetti.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: il presente articolo ha efficacia per i soggetti di cui al comma 4 a partire dal novantunesimo giorno dalla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
*4. 137. Capezzone.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa, nazionale ed europea in materia di servizi della società dell'informazione, l'Agenzia delle Entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni bilaterali con i soggetti non indicati al comma 4, quali ad esempio, piattaforme di servizi elettronici per la prenotazione di alloggi, al fine di definire le modalità di collaborazione per la ritenuta ed il versamento di una ritenuta alla fonte pari al 21 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio, senza che per i soggetti contraenti stabiliti in altro Paese della UE si configurino obblighi di stabile organizzazione.
**4. 105. Alberto Giorgetti.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa, nazionale ed europea in materia di servizi della società dell'informazione, l'Agenzia delle Entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni bilaterali con i soggetti non indicati al comma 4, quali ad esempio, piattaforme di servizi elettronici per la prenotazione di alloggi, al fine di definire le modalità di collaborazione per la ritenuta ed il versamento di una ritenuta alla Pag. 132fonte pari al 21 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio, senza che per i soggetti contraenti stabiliti in altro Paese della UE si configurino obblighi di stabile organizzazione.
**4. 136. Capezzone.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa, nazionale ed europea in materia di servizi della società dell'informazione, l'Agenzia delle Entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni bilaterali con i soggetti non indicati al comma 4, quali ad esempio, piattaforme di servizi elettronici per la prenotazione di alloggi, al fine di definire le modalità di collaborazione per la ritenuta ed il versamento di una ritenuta alla fonte pari al 21 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio, senza che per i soggetti contraenti stabiliti in altro Paese della UE si configurino obblighi di stabile organizzazione.
**4. 26. Giampaolo Galli, Boccadutri, Auci.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di servizi della società dell'informazione, l'Agenzia delle Entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni bilaterali con i soggetti, non indicati al comma 4, che gestiscono le piattaforme di servizi elettronici per la prenotazione di alloggi, al fine di definire le modalità di collaborazione per la ritenuta ed il versamento di una ritenuta alla fonte pari al 21 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio.
4. 102. Fregolent.

  Al comma 7, sostituire le parole: che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione online con le seguenti: di cui al comma 4 e sopprimere le parole: concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.
4. 16. Camani, Tentori.

  Al comma 7, alla fine del periodo, aggiungere le parole:, nonché, di concerto con la Conferenza Unificata, le modalità per la riscossione della tassa di soggiorno.
4. 17. Camani, Tentori.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro telematico pubblico delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  7-ter. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le caratteristiche del registro, che ha sede presso l'Agenzia stessa, i requisiti, le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso, nonché le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nello stesso e di condivisione con enti e organismi preposti ai controlli.
  7-quater. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 8.
4. 35. Bernardo.

Pag. 133

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
*4. 94. Milanato.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
*4. 177. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 5. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 47. Causin.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e Pag. 134per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 71. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 84. Milanato.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 140. Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 149. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 169. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Chi fornisce alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, non deve utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione Pag. 135rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Le violazioni di tali prescrizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. In caso di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività. Se le suddette comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 95. Milanato.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Chi fornisce alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, non deve utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Le violazioni di tali prescrizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. In caso di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività. Se le suddette comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 157. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 6. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 85. Milanato.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un Pag. 136corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 164. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contributi di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento ad euro tremila per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 36. Bernardo.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contributi di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento ad euro tremila per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 114. Crimì.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

  Conseguentemente, al comma 1 sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi fornitura di biancheria e pulizia dei locali.
4. 3. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di Pag. 137biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*4. 66. Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*4. 83. Milanato.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*4. 148. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*4. 165. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Tutte le locazioni di cui al comma 1 sono soggette all'obbligo della comunicazione delle generalità degli alloggiati ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 agosto 1931, n. 773.
4. 131. Carrescia, Preziosi, Marchetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In caso di ripetuto inadempimento degli obblighi derivanti dai commi 4 e 5, ai soggetti di cui al comma 4, primo periodo, viene inibito l'accesso via web dall'Italia.
4. 120. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
*4. 86. Milanato.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
*4. 167. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo le parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1o dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766» sono inserite le seguenti: «nonché di ogni analoga tipologia di vincolo derivante da istituti giuridici quali livelli, censi, decime, canoni enfiteutici ed altri.».

Pag. 138

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Regime fiscale delle locazioni brevi e degli oneri fondiari).
4. 110. Mongiello.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. I contratti di locazione di durata inferiore a trenta giorni non sono soggetti all'obbligo di registrazione se vengono conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione online che applichino le ritenute e effettuino la trasmissione dei dati ai sensi del presente articolo.
4. 168. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 7. aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini del presente articolo i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare attraverso la gestione di portali online prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità degli utenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
4. 18. Tentori, Camani.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono definiti gli standard della professione di guida turistica di cui al comma 1, i requisiti minimi per l'accesso all'attività professionale e le modalità, uniformi su tutto il territorio nazionale, di svolgimento dei relativi esami. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e sulla base delle informazioni delle banche dati regionali, cura la pubblicazione, in formato elettronico, di un apposito elenco nazionale delle guide turistiche.».
4. 28. Arlotti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 150 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento».
4. 2. Mongiello.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sono aggiunta le seguenti: «con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2017».
4. 1. Mongiello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di Turismo, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, che ha sede presso l'Agenzia Pag. 139stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 3 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 3 con enti e organismi preposti ai controlli.

  3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente, degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 1;
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 1.
*4. 01. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di Turismo, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a Pag. 140terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 3 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 3 con enti e organismi preposti ai controlli.

  3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente, degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 1;Pag. 141
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 1.
*4. 015. Milanato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di Turismo, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
  2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 3 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 3 con enti e organismi preposti ai controlli.

  3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:
   a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
   b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
   c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
   d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
   e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente, degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
   f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;Pag. 142
   g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
   h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
   i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 1;
   l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 1.
*4. 022. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Regime fiscale della locazione di immobili per uso commerciale).

  1. A decorrere dal 1o giugno 2017, ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili destinati ad uso commerciale stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento;
   b) sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 7 per cento.
4. 021. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17-bis. – 1. I soggetti che intendano vendere servizi online, sia mediante operazioni di commercio elettronico, sia diretto che indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad essere titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana e qualsiasi transazione, in cui il soggetto passivo, sia un cittadino di nazionalità italiana, deve essere assoggettata a tale regime fiscale».
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
4. 02. Civati, Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Registro nazionale).

  1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di Turismo, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.Pag. 143
  2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
   a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
   b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
   c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
   d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 3 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
   e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 3 con enti e organismi preposti ai controlli.

  3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1.
4. 03. Ribaudo, Culotta, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Deducibilità delle navette d'albergo).

  1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La piena deducibilità è ammessa per l'acquisto in ciascun anno, a decorrere dal 1o giugno 2017, da parte di attività alberghiere incluse nel codice ATECO 55.10.00 di un automezzo con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, che si intende utilizzato, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione finanziaria, esclusivamente nell'esercizio della medesima impresa.».
  2. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La piena detrazione dell'imposta è ammessa per l'acquisto in ciascun anno, a decorrere dal 1o giugno 2017, da parte di attività alberghiere incluse nel codice ATECO 55.10.00, di un automezzo con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, che si intende utilizzato, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione finanziaria, esclusivamente nell'esercizio della medesima impresa.».
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per il 2017, 80 milioni di euro per il 2018, 100 milioni di euro per il 2019 e il 2020 e 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1.
4. 04. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche ai commi 639 e 669 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, in materia di tassa sui servizi indivisibili).

  1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le Pag. 144lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
  «669. 11 presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
4. 05. Paglia, Fassina, Marcon, Pastorino, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incremento dell'aliquota IRES).

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione.
  3. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, afferiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, come rideterminato dall'articolo 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.
4. 06. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina, Brignone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni al decreto legislativo n. 504 del 1992, ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di esenzione dall'imposta municipale sugli immobili).

  1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985, le parole: «, all'educazione cristiana» sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed» sono soppresse.
4. 07. Paglia, Marcon.

Pag. 145

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
    c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  « 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
    d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. 08. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.

Pag. 146

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per la tassazione di imbarcazioni di lusso).

  1. Il comma 366, dell'articolo 1, della legge 20 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) è abrogato.
4. 09. Marcon, Paglia, Pastorino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  All'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 3, capoverso comma 1-quinquies, della legge 12 dicembre 2016, n. 232, è soppresso il seguente periodo: «Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.».
4. 023. Mucci, Galgano, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).

  1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  « 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento; Pag. 147
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
4. 010. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(web-tax).

  1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie online dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.»
4. 011. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Agevolazioni fiscali e riduzioni sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale).

  1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:
  « 309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2017 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».

Pag. 148

  2. Al fine di garantire agli studenti di ogni ordine e grado, forme di agevolazione della mobilità, i comuni sono tenuti a sottoscrivere con le aziende di trasporto locali apposite convenzioni.
  3. Per la finalità di cui al precedente comma 2, è istituito un fondo perequativo statale con una dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive ai comuni che, nell'ambito di convenzioni appositamente stipulate con le aziende di trasporto locali, riconoscono agli studenti sconti per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale.
  All'onere derivante dalla precedente disposizione pari a 175 milioni nell'anno 2017 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno con le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: all'articolo 6, comma 1, secondo periodo le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6,75 per cento».
4. 012. Marcon, Gregori, Paglia, Pastorino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie di immobili ad uso diverso dall'abitativo).

  1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 013. Laffranco, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio, Sandra Savino.

Pag. 149

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione delle aliquote della cedolare secca).

  1. Fino al 2020 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 15 per cento e l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del medesimo decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, è ridotta al 10 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 37 milioni di euro per l'anno 2018 e in 40 milioni di euro per il biennio 2019-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 014. Alfreider.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, adibiti ai servizi di trasporto marittimo, terrestre ed aereo, le infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi, inclusi quelli doganali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.
  2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 2, del presente decreto-legge.
4. 024. Oliaro, Mucci, Librandi.

Pag. 150

ART. 5

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
5. 2. Busin.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  1-bis. L'articolo 62-quater comma 1-bis del decreto legislativo 504 del 1995 introdotto dal decreto legislativo 188 del 2014, articolo 1, comma 1, lettera f) è sostituito dal seguente:
  1-bis. Dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
5. 4. Prodani.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  1-bis. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in Pag. 151commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
* 5. 1. Busin.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  1-bis. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
* 5. 3. Tancredi.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  1-bis. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
* 5. 5. Prodani.

  All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 113 milioni di euro per l'anno 2017 e a 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Pag. 152

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e di sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo è incrementata di 30 milioni per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante di disposizione di cui all'articolo 5, comma 1.
5. 10. Marcon, Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Costantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche mediante revisione del sistema fiscale del settore, da adottarsi mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. 7. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire le parole da: «è consentita» fino a: «altresì» con le seguenti: «contenenti nicotina è effettuata in via esclusiva».
  2-ter. All'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 11 sopprimere la parola: «transfrontaliera»;
   b) al comma 12 sopprimere le parole da: «in difetto» sino a: «dall'Agenzia stessa».
* 5. 6. Alberto Giorgetti.
(Ritirato)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire le parole da: «è consentita» fino a: «altresì» con le seguenti: «contenenti nicotina è effettuata in via esclusiva».
  2-ter. All'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 11 sopprimere la parola: «transfrontaliera»;
   b) al comma 12 sopprimere le parole da: «in difetto» sino a: «dall'Agenzia stessa».
* 5. 8. Melilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 5 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire le parole da: «è consentita» fino a: «altresì» con le seguenti: «contenenti nicotina è effettuata in via esclusiva».
  2-ter. All'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 11 sopprimere la parola: «transfrontaliera»;
   b) al comma 12 sopprimere le parole da: «in difetto» sino a: «dall'Agenzia stessa».
* 5. 9. Pagani, Mognato.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione).

  1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si Pag. 153intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
** 5. 01. Misiani.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione).

  A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
** 5. 02. Parrini.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione).

  1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
** 5. 0.3. Laffranco.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione).

  1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
** 5. 05. Cinzia Maria Fontana, Ferrari.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione).

  1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
** 5. 06. Marchi, Giulietti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225).

  1. L'articolo 5-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 è sostituito dal seguente:
  Art. 5-bis. – (Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente). – 1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad Pag. 154oggetto il recupero dell'accisa sui prodotti di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modifiche e integrazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, verificate le seguenti condizioni:
   a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1o aprile 2010;
   b) il procedimento penale, eventualmente instauratosi per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, sia stato definito senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.

  2. Il soggetto passivo d'imposta ha facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.
  3. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 2 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 2; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato.
  4. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
5. 04. Ginato, Marchi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzato o abilitativo).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 50, sono aggiunti i seguenti:
  50-bis. Con le medesime modalità stabilite in attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti web contenenti:
   a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione, o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, o di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
   b) pubblicità, diretta od indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) e di cui al comma 50;
   c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima;

  50-ter. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del comma 50-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo comma 50, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.Pag. 155
  50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c) del comma 50-bis, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di 15 giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web senza riconoscimento di alcun indennizzo.
5. 07. Sanga, Rubinato, Ginato.

Pag. 156

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni in materia di giochi).

  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate e la percentuale minima di restituito in vincite dagli apparecchi è diminuita dal 70 per cento al 68 per cento delle somme giocate.
  2. La ritenuta sulle vincite del Lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è fissata all'otto per cento a decorrere dal 1o ottobre 2017. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o ottobre 2017. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o ottobre 2017.
  3. In relazione ai giochi «a slot/a rulli comunemente usati nel gioco d'azzardo tradizionale/fisico e offerti al pubblico tramite gli apparecchi ex articolo 110 comma b) del TULPS» di cui al decreto direttoriale del 10 gennaio 2011 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, recante la «disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza», la tassazione è fissata, a decorrere dal 1o luglio 2017, nella misura del 40 per cento dell'importo netto, costituito dalle giocate meno le vincite.
  4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) ciascun concessionario acquisisce i nulla osta, di durata pari a quella residua della concessione, per gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, in numero massimo pari a quello, per ciascuno determinato secondo il punto b) che segue, versando euro 700,00 per ciascun nulla osta in tre rate annuali di pari importo, entro il 31 dicembre 2017, il 31 dicembre del 2018 ed il 31 dicembre del 2019;
   b) la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata secondo le seguenti modalità:
    i) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio di tali apparecchi non può essere superiore a 345.000;
    ii) alla data del 30 giugno 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000;
    iii) i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata al precedente punto i) alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili, alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui al precedente punto ii) entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta ad essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016. La riduzione è effettuata da ciascun concessionario in modo tale che il numero di apparecchi collegati alla propria rete telematica Pag. 157al 30 giugno 2018 sia di almeno il 35 per cento inferiore rispetto al numero di apparecchi da ciascuno detenuti al 31 dicembre 2016. Inoltre, a decorrere dal 1o gennaio 2018, gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono essere installati in punti vendita, diversi da bar e rivendite di generi di monopolio la cui attività principale sia diversa da quella del gioco;
    iv) qualora alle date di cui ai precedenti punti i) e ii) il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato ovvero il concessionario non abbia effettuato la riduzione secondo le modalità indicate al precedente punto iii), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato avvia il processo di decadenza dalla concessione entro 30 giorni.

  5. Per il recupero delle residue somme di cui all'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato dall'articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancora dovute dai soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i concessionari della rete telematica si avvalgono del testo unico delle disposizioni relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il concessionario, dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva l'ingiunzione di cui all'articolo 2, primo comma, del citato testo unico n. 639 del 1910, può procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, in alternativa alla procedura esecutiva di cui allo stesso testo unico. A partire dal 1o gennaio 2018 è precluso il rilascio, a qualunque titolo, di nulla osta di esercizio relativo ai predetti apparecchi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai soggetti segnalati in base alle disposizioni della lettera a) dello stesso comma.
6. 24. Parrini.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: otto per cento con le seguenti: dodici per cento;
   al comma 3, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017;
   al comma 4, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017.
6. 12. Tancredi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. Per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l'aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 59,2 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 39,3 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 43,3 per cento, se la raccolta avviene a distanza.
*6. 9. Palese.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di Pag. 158cui al regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. Per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l'aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 59,2 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 39,3 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 43,3 per cento, se la raccolta avviene a distanza.
*6. 21. Laffranco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:
   a) l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, il compenso al ricevitore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l'aggio per il venditore al dettaglio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è fissato nella misura del 6,5 per cento della raccolta di gioco e le entrate erariali dei suddetti giochi aumentano dell'1,5 per cento della raccolta;
   b) per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti.
**6. 10. Palese.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:
   a) l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, il compenso al ricevitore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l'aggio per il venditore al dettaglio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è fissato nella misura del 6,5 per cento della raccolta di gioco e le entrate erariali dei suddetti giochi aumentano dell'1,5 per cento della raccolta;
   b) per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti Pag. 159canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti.
**6. 22. Laffranco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 27 per cento.

  Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.
6. 13. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 25 per cento.

  Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 9 per cento.
6. 15. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 23 per cento.

  Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 8 per cento.
6. 14. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
*6. 8. Palese.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
*6. 20. Laffranco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.

Pag. 160

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;
   dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
*6. 30. Pelillo, Bernardo, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribaudo, Sanga.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 18,3 per cento. A decorrere dalla stessa data la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,8 per cento;
   al comma 2, sostituire le parole: otto per cento con le seguenti: dieci per cento;
   al comma 3, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017;
   al comma 4, sostituire le parole: 1o ottobre 2017 con le seguenti: 1o luglio 2017.
6. 11. Tancredi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 19 per cento.
*6. 1. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 19 per cento.
*6. 18. Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 12 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio;
   sopprimere il comma 2.
6. 33. Pastorino, Marcon, Costantino, Airaudo, Placido, Civati.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari all'8 per cento.

Pag. 161

  Conseguentemente, all'articolo 20:
   al comma 1 sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro e sostituire le parole: 80 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro;
   al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: All'onere di cui al comma 1 pari a complessivi 150 milioni di euro per l'anno 2017 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto a 150 milioni per l'anno 2017 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.
6. 32. Pellegrino, Gregori, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 8 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni, non trovano applicazione con riferimento agli immobili in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di titolo abilitativo già in vigore alla data del 1o gennaio 2014 e, rispettivamente, alla data del 13 dicembre 2014.
  2. Il comma 1 si applica solo sul primo trasferimento della proprietà o dei diritti reali successivo all'ultimazione dell'intervento edilizio.
6. 38. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari all'8 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le seguenti: un contributo di 300 milioni; sostituire le parole: pari a 100 milioni con le seguenti: pari a 300 milioni;
   b) sostituire le parole: pari a 100 milioni con le seguenti: pari a 300 milioni e le parole: si provvede mediante corrispondente con le seguenti: si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente;
   c) aggiungere dopo le parole: e successive modificazioni le seguenti:, e, quanto a 200 milioni, mediante quota parte del maggior introito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.
6. 34. Costantino, Marcon, Pastorino, Civati, Fratoianni.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: Alle province aggiungere le seguenti: alle città metropolitane;
   b) ai commi 1 e 2 sostituire le parole: pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: pari a complessivi 190 milioni di euro per l'anno 2017 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;
   c) al comma 2 sostituire le parole: quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi Pag. 162di spesa di cui all'articolo 27, comma 1 con le seguenti: quanto a 140 milioni di euro per l'anno 2017 e a 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.;
   d) alla rubrica dopo le parole: delle province aggiungere le seguenti: e delle città metropolitane.
6. 35. Marcon, Pastorino, Costantino, Civati.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 20:
   al comma 3 sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'onere di cui al comma 3 si provvede per complessivi 200 milioni di euro mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario del maggior gettito derivante dal maggior gettito della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.
6. 31. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituire le parole: «e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «e a 69 milioni di euro per l'anno 2016».
6. 36. Marcon, Costantino, Pastorino, Civati, Fratoianni.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Al maggior onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.
6. 37. Marcon, Pastorino, Costantino, Airaudo, Placido, Civati.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.
6. 2. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla Pag. 163riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.
  4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 5, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 5.
6. 3. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4-ter. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici.
  4-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 2. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  4-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
  4-sexies. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito.
  4-septies. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.
  4-opties. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies determina la sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni e, in caso di successiva violazione, la sospensione dell'autorizzazione da quattordici a sessanta giorni. In caso di ulteriore violazione l'autorizzazione è revocata.
6. 27. Marcon, Paglia, Pastorino, Brignone, Costantino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 922, le parole: «è precluso il rilascio di nulla osta per» sono sostituite dalle seguenti: «è prevista la riduzione degli»;Pag. 164
   b) al comma 923, primo periodo, le parole: «20 mila» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila» e al secondo periodo le parole: «euro 50 mila ad euro 100 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 mila ad euro 200 mila e con l'interdizione all'esercizio di attività d'impresa.»;
   c) i commi 938 e 939 sono sostituiti dal seguente: «938. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.»; conseguentemente al comma 940 le parole: «di cui ai commi 938 e 939» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 940»;
   d) al comma 939, primo periodo, la parola: «generaliste» è soppressa; la parola: «22.00» è sostituita dalla seguente: «24.00» e l'ultimo periodo è soppresso;
   e) al comma 942, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «stipula convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro»;
   f) al comma 943, primo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2018» e dopo il terzo periodo, in fondo, aggiungere il seguente: «Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria.».
6. 28. Paglia, Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Brignone, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il prelievo erariale unico sui giochi di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementato di cinque punti percentuali.
6. 29. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dal 30 settembre 2017, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.
6. 4. Mantero, Baroni, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione Pag. 165del presente decreto-legge hanno efficacia a decorrere dal 1o luglio 2017.
6. 5. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale minima di restituzione in vincite (pay out) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 68 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 6. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
6. 7. Mantero, Baroni, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 27 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.
6. 16. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 500 milioni di euro annui, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
6. 17. Rampelli, Rizzetto, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 838, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, infine, le seguenti: «ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
6. 23. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015 n. 208:
   a) ciascun concessionario acquisisce i nulla osta, di durata pari a quella residua della concessione, per gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, in numero massimo pari al 65 per Pag. 166cento di quelli detenuti al 31 dicembre 2016 versando euro 700,00 per ciascun nulla osta in tre rate annuali di pari importo, entro il 31 dicembre 2017, il 31 dicembre del 2018 ed il 31 dicembre del 2019;
   b) la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata da ciascun concessionario riducendo il numero di apparecchi, rispetto a quelli detenuti al 31 dicembre 2016, del 15 per cento entro il 31 dicembre 2017 e del 35 per cento entro il 30 giugno 2018.

  A decorrere dal 1o gennaio 2018, gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono essere installati in punti vendita diversi da bar e rivendite di generi di monopolio la cui attività principale sia diversa da quella dei gioco.
  Qualora il concessionario non effettui la riduzione nei tempi e secondo le modalità indicate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato avvia il processo di decadenza dalla concessione entro 30 giorni.
6. 25. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili).

  1. L'accesso agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 11 giugno 1931, n. 773, è autorizzato esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria.
  2. I dati anagrafici dei giocatori sono registrati attraverso il sistema della tessera sanitaria, il quale mette a disposizione funzioni per escludere i minori dai giochi di cui al comma 1 e sistemi per rilevare comportamenti di gioco compulsivo ed eventualmente porre in essere misure preventive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità tecniche per l'attuazione del comma 1 e del presente comma in coerenza con le misure minime di sicurezza previste dall'allegato B annesso al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal relativo disciplinare tecnico.
  3. I dati registrati dai giochi di cui al comma 1, a opera dei sistemi disciplinati dal decreto di cui al comma 2 sono trasmessi alla Società generale d'informatica (SOGEI) Spa, che ha l'obbligo di segnalarli alle autorità e ai Ministeri competenti per lo svolgimento di opportuni accertamenti ai fini della tutela della salute dai danni derivanti dalle ludopatie e della prevenzione di infiltrazioni criminali e del riciclaggio di denaro.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. In caso di recidiva si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale di gioco.
6. 01. Barbanti, Boccadutri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A partire dal 1o settembre 2017, gli istituti di credito effettuano, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta alla fonte pari al 20 per cento su tutte le somme accreditate sui conti-gioco intestati ai loro clienti derivanti da vincite realizzate su Pag. 167piattaforme, provider o casinò on line che non posseggono licenza italiana.
  2. Dal 1o settembre 2017, le vincite realizzate dal giocatore titolare di conto corrente o postale in Italia su piattaforme, provider o casinò online che non posseggono licenza italiana, non dovranno essere indicati in dichiarazione.
6. 02. Bernardo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di Ecobonus).

  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « c) per l'acquisto e la posa in opera di unità di micro-cogenerazione sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro. Le unità di micro-cogenerazione sono definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 03. Marchi.

Pag. 168

ART. 7

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno pari a 219,3 milioni di euro per l'anno 2017, 325,3 milioni di euro per l'anno 2018, 816,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 599,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:
  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).

  1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
7. 7. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.

Pag. 169

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 219,3 milioni di euro per l'anno 2017, 325,3 milioni di euro per il 2018, 816,3 milioni di euro per il 2019, e 599,8 milioni a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
7. 5. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

  Sopprimerlo.
7. 4. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Regime di deducibilità degli interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
7. 3. Pisano, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Rideterminazione delle aliquote ACE).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con Pag. 170modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Dal nono periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,75 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento, al 1,95 per cento e al 2,20 per cento».
7. 6. Boccadutri, Giampaolo Galli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis). Dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente comma:
  «6-ter. Il comma precedente si interpreta nel senso che tra i soggetti esclusi rientra anche Poste Italiane S.p.a., limitatamente all'attività Bancoposta.».
7. 1. Rubinato, Sanga.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli istituti bancari che hanno registrato, negli ultimi cinque esercizi, crediti fuori bilancio (Dta) non ancora riassorbiti dai piani periodici di recuperabilità.
7. 2. Guidesi.

Pag. 171

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Regime di deducibilità degli interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 12, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
8. 6. Ruocco, Alberti, Sibilia, Pesco, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Fondo per la tutela e gestione immobili in esecuzione forzata).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, un apposito Fondo, denominato Fondo per la tutela e gestione immobili in esecuzione forzata, con la dotazione di 500 milioni euro per ciascun anno, per le finalità di cui al presente articolo.
  2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di unità immobiliari derivanti da procedure esecutive attivate da banche operanti in Italia. In funzione della ottimizzazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo nel presente contesto economico e di mercato, le disponibilità del Fondo sono concentrate per la acquisizione di compendi immobiliari di cui al comma 3 in garanzia di crediti deteriorati di banche o gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, di risoluzione o di sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionate secondo criteri definiti con il decreto di cui al comma 5, e sono dirette in via prioritaria ad evitare il determinarsi di una crisi abitativa generata dall'elevato numero di vendite forzate di immobili Pag. 172conseguente al recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito.
  3. Nei limiti delle disponibilità appositamente individuate ai sensi del comma 5, le finalità di cui al comma 2 verranno realizzate mediante l'acquisizione a prezzi di mercato giudiziale, da parte del Fondo di cui al comma 1, di unità immobiliari derivanti da procedure esecutive attivate dalle banche individuate ai sensi del comma 2, per la promozione e gestione, eventualmente anche avvalendosi di altri enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici, di adeguate forme di impiego e valorizzazione degli immobili predetti, in funzione della utilizzazione più efficiente dal punto di vista finanziario e sociale, nonché della eventuale dismissione degli stessi.
  4. I proventi delle attività di gestione, valorizzazione e dismissione immobiliare di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, alle esigenze di funzionamento e operatività del Fondo di cui al comma 1 per la prosecuzione della medesima attività istituzionale.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni permanenti parlamentari sono definiti i limiti di investimento per il Fondo di cui al comma 1, secondo parametri di riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato, nonché nel rispetto dei parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario per il bilancio del Fondo predetto, nonché i criteri di individuazione dei crediti da acquisire anche in blocco, ai sensi del comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di selezione degli istituti di credito da cui acquisire gli immobili, nonché i criteri di investimento nella acquisizione degli stessi ai sensi del comma 3, tenuto conto delle esigenze di equilibrio finanziario e di limitazione dei rischi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 30 giugno 2017 sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e valorizzazione dei predetti immobili, in funzione di quanto stabilito ai sensi del comma 3 dando priorità al loro utilizzo ai fini della creazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 13 comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati. Ulteriori riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di cui all'elenco allegato, pari a 400 milioni per gli anni 2018 e 2019, sono definite all'interno della legge di bilancio 2018;
   all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole: è incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 60,5 milioni per il 2019, ed è incrementata di.
8. 11. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

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  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari).

  1. Il comma 2, dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
  «2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare dei beni qualora gli stessi siano funzionali ad un'attività professionale o d'impresa.».

  Conseguentemente, al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a circa 35 milioni di euro nell'anno 2017 e 120 milioni a decorrere dal 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:
   All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 6,75 per cento».
8. 14. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. All'articolo 2910 del codice civile, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  «In deroga a quanto stabilito dai commi precedenti, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende e istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari salvo quanto stabilito dal quinto comma del presente articolo, l'unico immobile di proprietà del debitore al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
   1) che esso sia adibito a civile abitazione del debitore;
   2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto pieni proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al numero 1), non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti altri immobili;
   3) che il valore del fabbricato di cui al numero 1) sia inferiore ad euro 500.000. Il valore dei fabbricati, ai predetti fini, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, moltiplicato per tre; qualora non sia possibile determinare il valore in conformità a quanto previsto dal presente numero, Il valore è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In deroga a quanto stabilito dal primo e dal secondo comma del presente articolo, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, salvo quanto stabilito dal quinto comma del presente articolo, l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di imprese, arti e professioni e adibito, fin dalla data del sorgere del credito o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla data della notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado, all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria, da parte dello stesso debitore o di altri componenti del suo nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili aventi le stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella Pag. 174da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento. Le disposizioni dei commi terzo e quarto non si applicano:
   1) se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al numero 1) del terzo comma e al quarto comma siano stati volontariamente vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato, al ricorrere dei presupposti temporali previsti dalla legge, la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o, dopo averla accettata, non abbia rimborsato il prestito alla scadenza;
   2) se i fabbricati di cui al numero 1) del terzo comma e al quarto comma debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.

  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 2910 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza sono affidati al giudice competente.
  1-ter. I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ad aziende ed istituti di credito nonché ad intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, prima della data di entrata in vigore della presente legge e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui al terzo comma, numero 1), dell'articolo 2910 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) dello stesso comma, e sui fabbricati di cui al quarto comma del medesimo articolo 2910, sono convertiti, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi del comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 8-decies della presente legge. Nel caso in cui il debitore non aderisca, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta presentata tramite lettera raccomandata dal creditore, alla conversione, e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili di cui al presente comma possono formare oggetto di espropriazione.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-quinquies. È istituito un fondo per il sostegno delle passività subite dalle aziende e dagli istituti di credito nonché da intermediari finanziari di cui al citato articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, a causa dell'insolvenza dei debitori che si trovino nelle situazioni previste dai commi precedenti. Il fondo è denominato «Fondo di rotazione in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio di imprese, di arti e professioni». Possono chiedere l'accesso al Fondo le aziende e gli istituti di credito nonché gli intermediari finanziari di cui al predetto articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Con successivo decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare apposito regolamento. La disponibilità annua del Fondo è costituita da una dotazione annua da stabilire annualmente con la legge di stabilità, nonché dalle risorse non attribuite negli anni precedenti.

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  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

Art. 8-bis.

  1. L'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
  «Art. 62. – (Disposizioni particolari sui beni pignorabili).1. I beni mobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, non sono pignorabili al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni e fintanto che le stesse abbiano a permanere:
   a) che i beni siano adibiti all'esercizio, anche in forma societaria, di imprese, arti o professioni da parte sia del debitore che di suoi parenti o affini di primo grado che utilizzino tali beni in forza di atti a titolo gratuito di concessione in uso o comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge;
   b) che i soggetti di cui alla lettera a) non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni mobili aventi le stesse caratteristiche, utilizzabili per l'esercizio di impresa, arte o professione identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento. Gli stessi beni, qualora ricorrano i presupposti di cui alla presente lettera, non possono essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'articolo 86.

  2. Nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nel limite di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o giudiziario ovvero indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
  3. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 2, la custodia è sempre affidata al debitore e il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecentosessanta giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi quattrocentoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
  4. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati».

  2. Gli atti di concessione in uso o comodato idonei ad impedire il pignoramento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono solo quelli di data certa stipulati entro i sessanta giorni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, quale che sia il loro termine finale.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto disposto dall'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la qualificazione è affidata al giudice competente.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il procedimento espropriativo è comunque sospeso, anche nel caso in cui sia stato eseguito il pignoramento, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Pag. 176Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e finché essi permangano; nei casi di cui al medesimo articolo 62, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il pignoramento, qualora già eseguito, è ridotto nella misura stabilita dal medesimo comma.

Art. 8-ter.

  1. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi di cui al presente articolo non può eccedere, qualora il debitore sia un esercente di imprese, arti o professioni, il quinto dell'importo dei medesimi crediti detenuti alla data della notifica dell'atto di pignoramento».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adotta i parametri ai fini dell'individuazione della base di calcolo per la definizione del limite di cui al comma 2-bis dell'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, l'individuazione della base di calcolo è affidata al giudice competente.

Art. 8-quater.

  1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«  1-ter. Le disposizioni di cui commi 1 e 1-bis non si applicano ai beni mobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni indicati al terzo comma dell'articolo 515 del codice di procedura civile qualora sussistano le altre condizioni di legge.».

  2. La deroga di cui al comma 1-ter dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dal comma 1 del presente articolo, opera nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'articolo 62, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

Art. 8-quinquies.

  1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
  «Art. 76. – (Espropriazione immobiliare). – 1. Ferma restando la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
   a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore e in cui lo stesso risieda anagraficamente, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e adibito ad uso abitativo del debitore o di suoi parenti o affini di primo grado che in esso risiedano anagraficamente in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, di concessione in uso o di comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili per civile abitazione nel territorio della stessa provincia di residenza;
   b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. In caso di superamento di tale soglia, l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo Pag. 17777 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

  2. Ferma restando la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
   a) non dà corso all'espropriazione se l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di imprese, arti e professioni è adibito all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria, da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che lo utilizzino in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, concessione in uso o comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili aventi le stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di atti vita identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento;
   b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. In caso di superamento di tale soglia, l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

  3. L'agente della riscossione non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni di cui ai commi 1 e 2, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b).
  4. In deroga a quanto stabilito ai commi 1 e 2, l'agente della riscossione dà corso all'espropriazione nel casi in cui a carico del debitore:
   a) sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 ovvero ricorra una delle cause ostative di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   b) sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura: penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, per uno dei reati di cui al libro II, titoli II, V, VI e XIII, del codice penale diversi da quelli sopra richiamati, se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui agli articoli 2, commi da 1 a 3, 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni; per uno dei reati di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;
   c) siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
   d) siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

Pag. 178

  5. Le deroghe di cui alla lettera b) del comma 4 non operano se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. Le deroghe di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 4 non operano qualora il debitore dimostri in sede amministrativa o innanzi al giudice di essersi trovato nella impossibilità, indipendente dalla propria personale volontà, di adempiere in tutto o in parte gli obblighi di legge ivi indicati.
  2. Gli atti di usufrutto, concessione in uso o comodato idonei ad impedire l'espropriazione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dai comma 1 del presente articolo, sono solo quelli di data certa stipulati entro i sessanta giorni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, quale che sia il loro termine finale, salvo quanto stabilito dal comma 3.
  3. Nel momento in cui venga temporalmente a cessare, per avvenuta decorrenza del termini ivi stabiliti, l'efficacia giuridica degli atti di usufrutto, concessione in uso o comodato di cui al comma 2, l'espropriazione può essere avviata o può proseguire al ricorrere delle seguenti concorrenti condizioni:
   a) che i soggetti beneficiari non abbiano acquisito dal debitore proprietario il rinnovo, la proroga o comunque il prolungamento della efficacia temporale dei contratti entro la data della loro scadenza;
   b) che i soggetti beneficiari non dispongano a nessun titolo, all'interno del territorio della stessa provincia, di immobili utilizzabili per civile abitazione o per l'esercizio dell'attività identica a quella dai medesimi esercitata, tali da assicurare un adeguato sostentamento ad essi e ai rispettivi nuclei familiari.

  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 76, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dal comma 3 del presente articolo, i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni immobili e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la qualificazione è affidata al giudice competente».

Art. 8-sexies.

  1. All'articolo 515 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione del debitore e i beni mobili comunque strumentali al detto esercizio non sono pignorabili se adibiti all'esercizio dell'attività del debitore, qualora lo stesso non sia proprietario o titolare di diritti reali di godimento su altri beni aventi le stesse caratteristiche utilizzabili per l'esercizio di impresa, arte o professione identica a quella condotta. Qualora non ricorrano tali presupposti, i beni di cui al presente comma, anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nel limite di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o giudiziario ovvero indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al presente comma, la custodia è sempre affidata al debitore e il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano Pag. 179trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto».

Art. 8-septies.

  1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
  «Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al primo comma e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti:
   1) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   2) a carico dei quali sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 ovvero ricorra una delle cause ostative di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   3) a carico dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale: per uno dei reati di cui all'articolo 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II, V, VI e XIII, del codice penale diversi da quelli sopra richiamati, se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui agli articoli i commi da 1 a 3, 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni; per uno dei reati di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;
   4) a carico dei quali siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
   5) a carico dei quali siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
   6) a carico dei quali sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
   7) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

  Il divieto di cui al numero 3) del quinto comma non opera se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei requisiti di cui al quinto comma mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle Pag. 180previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari. In materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del primo comma del presente articolo.
  Ai fini di quanto previsto dal numero 7) del quinto comma il concorrente allega, alternativamente:
   1) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
   2) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
   3) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

  Nelle ipotesi di cui al comma precedente, sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dei plichi contenenti l'offerta.
  La cancelleria del tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi del settimo e dell'ottavo comma. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un casellario informatico da istituire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, consultabile dalle cancellerie dei tribunali e dalle prefetture-uffici territoriali del Governo. L'iscrizione nel casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.
  Il trasferimento del bene espropriato comporta, se trattasi di uno dei beni di cui all'articolo 8 della presente legge, l'impossibilità per l'aggiudicatario di trasferire a terzi, anche a titolo gratuito, la proprietà o diritti di godimento per anni 3 (tre).
  Il Tribunale non può concludere la procedura con il decreto di trasferimento, se non dopo aver accertato, con ogni mezzo, la lecita disponibilità del denaro offerto dall'aggiudicatario.
  Le disposizioni di cui ai commi dal quinto al decimo del presente articolo si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Art. 8-octies.

  1. All'articolo 579 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al primo comma e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti:
   1) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   2) a carico dei quali sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 ovvero ricorra una delle cause ostative di cui all'articolo 67 del codice Pag. 181delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   3) a carico dei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale: per uno dei reati di cui all'articolo 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II, V, VI e XIII, del codice penale diversi da quelli sopra richiamati, se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui agli articoli 2, commi da 1 a 3, 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni; per uno dei reati di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;
   4) a carico dei quali siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
   5) a carico dei quali siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
   6) a carico dei quali sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
   7) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

  Il divieto di cui al numero 3) del quarto comma non opera se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
  I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei requisiti di cui al quarto comma mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del primo comma del presente articolo.
  Ai fini di quanto previsto dal numero 7) del quarto comma il concorrente allega, alternativamente:
   1) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
   2) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;Pag. 182
   3) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

  Nelle ipotesi di cui al comma precedente, sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dei plichi contenenti l'offerta.
  La cancelleria del tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi del sesto e del settimo comma. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese dall'interessato con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un casellario informatico da istituire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, consultabile dalle cancellerie dei tribunali e dalle prefetture-uffici territoriali del Governo. L'iscrizione nel casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.
  II trasferimento del bene espropriato comporta, se trattasi di uno dei beni di cui all'articolo 8 della presente legge, l'impossibilità per l'aggiudicatario di trasferire a terzi, anche a titolo gratuito, la proprietà o diritti di godimento per anni 3 (tre).
  Il Tribunale non può concludere la procedura con il decreto di trasferimento, se non dopo aver accertato, con ogni mezzo, la lecita disponibilità del denaro offerto dall'aggiudicatario.
  Le disposizioni di cui ai commi dal quarto al nono del presente articolo si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Art. 8-novies.

  1. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. L'assegnazione dell'immobile allo Stato ai sensi del presente articolo non pregiudica la possibilità che il medesimo immobile sia assegnato in uso alle persone esecutate.

  2. Per le finalità di cui al comma 3-bis dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le ipotesi in cui, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato, alle condizioni patrimoniali dell'esecutato e alla insussistenza in suo capo di altri mezzi per assicurarsi un alloggio dignitoso o il sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, si procede di norma alla concessione di un diritto d'uso dell'immobile predetto.

Art. 8-decies.

  1. Il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dal seguente:
  12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti Pag. 183a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e su immobili strumentali ed adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni.

Art. 8-undecies.

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 164-bis delle Disposizioni di attuazione al codice civile, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Nei casi in cui tra i beni oggetto della esecuzione immobiliare sia compreso uno o più di quelli di cui all'articolo 8 della presente legge e il valore di realizzo sia disceso sotto il 50 per cento rispetto a quello a base d'asta, il giudice dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, che, qualora abbia per oggetto altre categorie di beni, può proseguire per queste ultime.
8. 18. Mongiello.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 76 è sostituito dal seguente:
  «Art. 76. – (Espropriazione immobiliare). – 1. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare di fabbricati di proprietà del debitore e delle relative accessioni e pertinenze ai ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
    1) che essi siano adibiti a civile abitazione del debitore e che il medesimo abbia senza soluzione di continuità mantenuto in essi la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data del sorgere del credito alla notifica dell'atto di pignoramento;
    2) che il debitore o altri componenti del suo nucleo familiare, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del comune di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano, ceduto a terzi diritti sui predetti immobili;
    3) che il valore dei fabbricati di cui al n. 1 sia inferiore a 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto disposto dal presente comma è determinato a norma dell'articolo 79 della presente legge.

  2. L'agente della riscossione, anche qualora non ricorrano i presupposti di cui ai numeri 2 e 3 del comma 1 non può procedere all'espropriazione immobiliare dei fabbricati di cui al n. 1, del medesimo comma al ricorrere di una tra le seguenti ipotesi:
   a) che l'importo del proprio credito sia inferiore al 20 per cento del valore dei fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 79 della presente legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede;
   b) che l'importo del credito per il quale si procede, al netto di interessi e sanzioni sia inferiore a 30.000,00. Tale limite può essere periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dell'economia.

  3. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare dei beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
  4. I beni mobili strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di arti, imprese Pag. 184e professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri beni mobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento non sono in ogni caso pignorabili. I medesimi beni non possono inoltre essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'articolo 86 della presente legge.».

  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità è affidata al giudice competente.
*8. 2. Marchi, Giulietti.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 76 è sostituito dal seguente:
  «Art. 76. – (Espropriazione immobiliare). – 1. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare di fabbricati di proprietà del debitore e delle relative accessioni e pertinenze ai ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
    1) che essi siano adibiti a civile abitazione del debitore e che il medesimo abbia senza soluzione di continuità mantenuto in essi la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, dalla data del sorgere del credito alla notifica dell'atto di pignoramento;
    2) che il debitore o altri componenti del suo nucleo familiare, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del comune di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al n. 1, non abbiano, ceduto a terzi diritti sui predetti immobili;
    3) che il valore dei fabbricati di cui al n. 1 sia inferiore a 200.000,00. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto disposto dal presente comma è determinato a norma dell'articolo 79 della presente legge.

  2. L'agente della riscossione, anche qualora non ricorrano i presupposti di cui ai numeri 2 e 3 del comma 1 non può procedere all'espropriazione immobiliare dei fabbricati di cui al n. 1, del medesimo comma al ricorrere di una tra le seguenti ipotesi:
   a) che l'importo del proprio credito sia inferiore al 20 per cento del valore dei fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 79 della presente legge e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede;
   b) che l'importo del credito per il quale si procede, al netto di interessi e sanzioni sia inferiore a 30.000,00. Tale limite può essere periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dell'economia.

  3. L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare dei beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del comune di residenza Pag. 185tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
  4. I beni mobili strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di arti, imprese e professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri beni mobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento non sono in ogni caso pignorabili. I medesimi beni non possono inoltre essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'articolo 86 della presente legge.

  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la qualificazione della strumentalità è affidata al giudice competente.
*8. 17. Mongiello, Valiante.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
  a-ter) L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare dei beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
   b) al comma 1, le parole: «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».
**8. 3. Marchi, Giulietti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
  a-ter) L'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare dei beni immobili di proprietà del debitore strumentali ed effettivamente adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, qualora i predetti soggetti non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali perpetui di godimento su altri immobili adibiti ad esercizio della medesima tipologia di impresa, arte o professione situati nell'ambito del comune di residenza tali da assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
   b) al comma 1, le parole: «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».
**8. 15. Mongiello, Valiante.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il concessionario può procedere all'espropriazione di più beni immobili del Pag. 186debitore purché il loro valore complessivo sia pari ad almeno duecentocinquantamila euro, con obbligo di espropriazione circoscritta ai soli beni pari al valore del debito e di immediata cancellazione della ipoteca iscritta sugli eventuali altri beni del debitore una volta soddisfatta la pretesa erariale.» .
8. 10. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole: «centoventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «duecentomila euro»;
   b) al comma 1, le parole: «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».
*8. 4. Marchi, Giulietti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole: «centoventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «duecentomila euro»;
   b) al comma 1, le parole: «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».
*8. 16. Mongiello, Valiante.

  Al comma 1, dopo le parole: dei beni aggiungere la seguente: pignorabili.
8. 7. Ruocco, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie.
*8. 1. Giulietti, De Menech.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie.
*8. 5. Guidesi, Saltamartini.

Pag. 187

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie.
*8. 9. Palese.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie.
*8. 12. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 76, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «se l'importo complessivo del credito per cui procede» sono inserite le seguenti: «, determinato tenuto conto delle sole somme affidate per la riscossione a titolo di sorta capitale,» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del limite di valore del credito, per i carichi di ruolo relativi a sole sanzioni o interessi si tiene conto del relativo importo al netto degli oneri di riscossione».

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: «le maggiori entrate derivanti dall'attuazione» inserire le seguenti: «del comma 1-bis dell'articolo 8 e».
8. 8. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Se la mancanza in atto del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero la mancanza dell'allegazione dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto Pag. 188nella stessa forma del precedente, che contenga le menzioni omesse l'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.».
8. 13. Braga, Paola Bragantini.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Inesecutabilità delle garanzie dei partecipanti al sistema di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2003. n. 379).

  1. Al fine di garantire certezza alle transazioni nei mercati dell'energia, le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dai soggetti partecipanti al sistema di remunerazione della capacità, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, in qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei singoli soggetti partecipanti ovvero del Gestore della rete di trasmissione nazionale ovvero del soggetto cui potrà essere affidata la gestione delle garanzie stesse, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Durante il periodo di partecipazione al mercato della capacità e per l'intera durata degli impegni contrattuali non opera nei confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria.
8. 01. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  2. All'onere derivante di cui al comma precedente, nel limite massimo di 100 milioni di euro nel 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
8. 02. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente

Art. 8-bis.
(Modalità di ripresa della riscossione dei versamenti tributari da parte delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

  1. Al fine di disciplinare le modalità di ripresa della riscossione dei versamenti tributari oggetto di proroga triennale ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, all'articolo 20 della medesima legge sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga e sospensione di termini»;
   b) al comma 2 le parole: «degli adempimenti fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «dei versamenti tributari»;
   c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. I versamenti tributari non effettuati in conseguenza della proroga di cui al comma 2 devono essere eseguiti, senza l'applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di proroga, entro il mese successivo alla data di scadenza di ciascuna proroga. Tali versamenti possono essere eseguiti anche mediante rateazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, con relativi interessi legali, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della Pag. 189proroga. Il mancato pagamento entro il mese successivo o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateazione e l'affidamento in carico all'agente della riscossione delle somme ancora dovute. Per i piani di rateazione dei versamenti tributari già in corso alla data dell'evento lesivo, i versamenti delle rate con termine di scadenza ricadente entro l'anno dalla data dell'evento lesivo, e pertanto oggetto di proroga, sono eseguiti nei termini indicati nel presente comma. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità per l'effettuazione dei versamenti in forma rateale.
  2-ter. I pagamenti delle somme iscritte a ruolo contenute in cartelle di pagamento per le quali il termine di scadenza di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ricade entro un anno dalla data dell'evento lesivo devono essere eseguiti, senza corrispondere i relativi interessi di mora, entro la data di scadenza della proroga. Il debitore può chiedere la rateazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  2-quater. La proroga dei versamenti tributari di cui al comma 2 comporta altresì, per la durata di tre anni, relativamente alle stesse entrate, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.».
   d) al comma 5, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la proroga dei termini di prescrizione e decadenza prevista dal comma 2-quater».
8. 03. Marchi, Rampi, Cinzia Maria Fontana.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
  1-quater. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate del tribunale delle imprese possono conferire incarichi di ausiliari del giudice agli iscritti in apposito albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali compresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate.
8. 04. Tancredi.

Pag. 190

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) la lettera a) è soppressa.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno pari a 6.957 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalle seguenti disposizioni:
    Dopo l'articolo 9 aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia, di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta, i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,1 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva Pag. 191dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 9-ter.
(Incremento dell'aliquota IRES).

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.

Art. 9-quater.
(Web-tax).

  1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie online dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.».
9. 1. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Sui prodotti sanitario-igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali si applica un'aliquota dell'imposta sul valore Pag. 192aggiunto (IVA) stabilito dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, pari a 50 milioni annui a partire dall'anno 2017, per l'applicazione un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) stabilito dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali.
9. 2. Brignone, Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per il contrasto dell'elusione fiscale nelle transazioni eseguite per via telematica e modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera sussistente, salvo prova contraria, una stabile organizzazione in Italia, qualora si realizzi una presenza continuativa di attività on line riconducibili all'impresa non residente, per un periodo non inferiore a sei mesi, tale da generare nel medesimo periodo flussi di pagamenti a suo favore, comunque motivati, in misura complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro.
  2. Nei casi in cui siano superate le soglie di cui al presente comma, spetta agli intermediari finanziari che hanno disposto i pagamenti effettuare relativa segnalazione all'amministrazione finanziaria, con modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Ai fini del presente articolo, si applica la disciplina relativa agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
  4. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-bis) i redditi derivanti da transazioni on line relativi a pagamenti effettuati da soggetti residenti, all'atto dell'acquisto di prodotti o di servizi digitali presso un e-commerce provider estero, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
   b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze software successivamente distribuite sul mercato italiano».

  5. Il comma 4 dell'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. I compensi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera g-bis) e comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. I redditi derivanti dalle attività on line di cui al citato all'articolo 23, comma 1, lettera g-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettati a ritenuta da parte degli intermediari finanziari residenti, nei Pag. 193casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. Il prelievo alla fonte è effettuato nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei predetti redditi e flussi finanziari e deve essere versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo la normativa vigente».
  6. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 25-bis. 1. – (Ritenuta su transazioni on line delle persone giuridiche). 1. Nel caso indicato al comma 4 dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti incaricati di eseguire pagamenti verso soggetti non residenti, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, per l'acquisto di beni e di servizi acquisiti on line, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo d'imposta del 24 per cento sull'importo da corrispondere.
  7. La ritenuta di cui al comma 6 è effettuata dagli intermediari finanziari residenti nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.
  8. La ritenuta di cui al comma 6, nei casi in cui si realizzano i presupposti di cui ai commi 6 e 7, è effettuata nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei redditi e flussi finanziari ivi previsti e deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo la normativa vigente.
  9. La ritenuta non si applica nei confronti di soggetti non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con le quali i soggetti non residenti, aventi stabile organizzazione in Italia, comunicano agli intermediari finanziari lo status di stabile organizzazione al fine di non essere sottoposti all'applicazione della ritenuta di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo.
  11. Al fine di eliminare i fenomeni della doppia imposizione internazionale dei redditi conseguiti dai soggetti individuati dalle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le norme convenzionali in materia di credito d'imposta.
9. 01. Zanetti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizione in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi).

  1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
  2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il paga- mento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.Pag. 194
  3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili oggetto, della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. 02. Chaouki.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2017 n. 19, in materia di obblighi connessi agli scambi intracomunitari).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4-ter, dopo le parole: «dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;
   b) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:
  «4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario, fermo restando specifiche esigenze informative statistiche non acquisibili diversamente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate, a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a, quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».
   c) al comma 4-quinquies, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo» e, dopo le parole: «a decorrere», sono aggiunte le seguenti: «al massimo,».
9. 03. Chaouki.

Pag. 195

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure).

  All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge del 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    «a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo decreto»;
   b) alla lettera c), dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le imposte di cui all'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,»;
   c) alla lettera g):
    1. All'alinea, le parole: «alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera f)»;
    2. Al punto 2), partizione 1.2), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente lettera e)» e dopo le parole: «le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti: «. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del punto 1) della presente lettera»;
    3. Al punto 3), partizione 1.2), le parole: «del numero 1) della presente lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente lettera e) e dopo le parole: «le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le seguenti: «. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del punto 1) della presente lettera».

  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.
9. 04. Chaouki.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183).

  1. All'articolo 6, comma 6, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per l'aumento della quota di partecipazione al capitale delle predette società.».
9. 05. Marroni.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di regime dei minimi).

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 54, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) non hanno effettuato cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del decreto Pag. 196del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oltre i limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; in detto decreto, che determina altresì le modalità di effettuazione di tali cessioni, possono anche essere individuate talune tipologie di attività per le quali non è affatto ammessa l'effettuazione di cessioni all'esportazione;»;
   b) al comma 58, lettera e), il terzo periodo è soppresso;
   c) al comma 71, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Tuttavia il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi conseguiti o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 54, lettera a), di oltre il 50 per cento; in tal caso l'imposta sul valore aggiunto si applicherà nei modi ordinari alle operazioni effettuate dopo il superamento di detta soglia.».
   d) al comma 74, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Tuttavia il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, i ricavi conseguiti o i compensi percepiti hanno superato il limite di cui al comma 54, lettera a), di oltre il 50 per cento; in tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate successivamente al superamento di detta soglia, determinata mediante scorporo ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al netto dell'imposta spettante in detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto.».

  2. All'articolo 7-sexies, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera a-bis) del comma 54 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotta».
9. 06. Marroni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina della tassazione di utili e dividendi).

  1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  273 del 23 novembre 2001, e successive modificazioni.
  2. Ai soli fini del comma 1, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
9. 07. Marroni.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Indici sintetici di affidabilità fiscale).

  1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente e il rafforzamento della collaborazione tra questo e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale Pag. 197per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale di cui all'articolo 6.
  2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati.
  3. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
  4. Gli indici sono soggetti a revisione, al massimo, ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.
  6. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l'istituto Nazionale del Lavoro e la Guardia di finanza, nonché da altre fonti.
  7. Le modalità e i termini per l'acquisizione di dati ed elementi dai contribuenti e per la comunicazione di dati ed elementi ai contribuenti sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  8. L'Agenzia delle entrate, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.
  9. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:
   a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
   b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione o revisione.

  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita ma commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.
  12. La commissione di cui al comma precedente, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce.
  13. La commissione di cui al comma 11 del presente articolo esprime altresì il proprio parere sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.
  14. I componenti della commissione di cui al comma 11 partecipano alle sue Pag. 198attività a titolo gratuita. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute.
  15. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al successivo comma 19.
  16. Gli ulteriori componenti positivi indicati ai sensi del comma 15 del presente articolo rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
  17. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 15 del presente articolo si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzati, e il volume d'affari dichiarato.
  18. La dichiarazione degli importi di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che:
   a) il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e con le modalità previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte;
   b) gli ulteriori componenti positivi siano annotati entro il termine di cui alla lettera a), secondo modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

  19. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, sono riconosciuti i seguenti benefici;
   a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'imposta sul valore aggiunto per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui;
   b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
   c) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   d) l'anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   e) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  20. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 1; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.
  21. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
  22. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche Pag. 199strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché dette informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente detta Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
  23. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «studi di settore» sono aggiunte le parole: «degli Indici sintetici di affidabilità fiscale,».
  24. La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvederà, altresì a porre in essere ogni altra attività idonea a potenziare le attività di analisi per il contrasto alla sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, ad aggiornare la mappatura del rischio di evasione e ad individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui al precedente periodo ed assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo, la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, dovranno essere adottate esclusivamente per le finalità stabilite dal presente comma, ovvero disposte da altre norme.
  25. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al precedente comma possono essere I cedute, in tutto o in parte, ad amministrazioni centrali, in conformità ai princìpi disposti dal decreto i legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  26. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, di cui al comma 7, o di comunicazione inesatta o incompleta del medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  27. Nei casi di cui al comma 26 del presente articolo, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente le informazioni in propria possesso, invitando lo stesso a correggere, spontaneamente gli errori o a eseguire la comunicazione dei dati dopo la presentazione della dichiarazione, nel termine indicato dall'Agenzia. Qualora ometta di provvedervi il contribuente decade dai benefici di cui al comma 19; si applicano in tal caso i termini ordinari per l'accertamento.
  28. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con riferimento al periodo d'imposta in cui si applicano gli indici e a quelli successivi per le attività economiche per le quali gli stessi indici sono approvati. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
  29. L'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017, ferma restando ai fini dell'accertamento, la validità degli studi di settore non revisionati.
  30. L'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è abrogato.
  31. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 il provvedimento del Pag. 200direttore dell'Agenzia delle entrate di cui comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  32. Fino alla costituzione della commissione di cui al comma 11 del presente articolo, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al comma 11 del presente articolo a decorrere dalla data della sua costituzione.
  33. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 010. Pelillo, Bernardo, Causi, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribaudo, Sanga.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di indici di affidabilità fiscale).

  1. I contribuenti, cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale, dichiarano, anche al fine di consentire una omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali, rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al comma 1.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica, nelle more dell'approvazione degli indici di affidabilità fiscale per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  4. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018 il provvedimento di cui al comma 2 è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.
9. 08. Ginefra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Compensazione di somme iscritte a ruolo).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato, comma 7-bis, è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. 09. Ginefra.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione Pag. 201finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
*9. 023. Nicoletti, Paris, Giacobbe.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni Pag. 202dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
*9. 011. Catanoso.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
*9. 026. Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse Pag. 203alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
*9. 027. Palese.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria).

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni Pag. 204dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
*9. 028. Castelli, Sorial, Caso, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di entrate. Fondo per la destinazione della quota inoptata dell'otto per mille dell'IRPEF).

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo al quale affluiscono tutte le maggiori risorse rivenienti dalle quote dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondenti alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, previo rinnovo delle intese già sottoscritte tra lo Stato e le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, in materia ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 517 del 1986, al fine di adeguarle al nuovo regime di ripartizione.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono definite le modalità di destinazione delle maggiori risorse affluenti nel fondo di cui al comma precedente, al finanziamento di finalità sociali.
9. 012. Melilla, Duranti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica delle norme sull'otto per mille).

  1. La Ragioneria generale dello Stato provvede a calcolare entro il 30 giugno 2017 la rivalutazione ai valori dell'anno 2010 delle somme cumulate di cui al bilancio di previsione dell'anno 1984 stanziate nel capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, nei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nonché nel capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
  2. Entro il 30 novembre 2017 è convocata la commissione di cui all'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222, per procedere alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 della medesima legge alla luce dei valori di cui al precedente comma 1, al fine di predisporre entro il 31 gennaio 2018 un piano per la riduzione del 75 per cento della differenza fra le somme di cui al comma 1 ed il gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, entro il 31 dicembre 2020.
  3. Il Governo comunica alla Conferenza episcopale italiana il piano elaborato dalla commissione paritetica.
  4. L'omessa convocazione della commissione di cui al precedente comma 2 è causa di responsabilità amministrativa.
  5. A partire dall'anno 2017 il Governo indica nella legge di bilancio per l'anno successivo la destinazione degli importi di cui all'articolo 47, comma secondo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché i relativi criteri e priorità di assegnazione. Della destinazione, dei criteri e delle priorità Pag. 205di cui al comma precedente è data notizia sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  6. All'articolo 47, comma terzo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: «dei contribuenti», le parole: «la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse» sono sostituite con: «le relative somme sono destinate al Fondo nazionale per la protezione civile».
9. 015. Andrea Maestri, Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riduzione dei tempi di calcolo del riparto del contributo del cinque per mille IRPEF).

  1. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi del riparto del cinque per mille IRPEF, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relativi all'annualità precedente.
  2. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti, non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, Le dichiarazioni di cui al precedente periodo sono tenute in conto con riferimento alla ripartizione delle risorse relative all'annualità successiva».
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno finanziario 2018, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2017.
9. 019. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riduzione dell'IVA sui prodotti per l'infanzia).

  1. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificata con l'inserimento di pannolini usa e getta, pannolini riciclabili, tettarelle per biberon, biberon, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, prodotti alimentari destinati ai bambini da 0 a 3 anni, prodotti per l'igiene neonatale e per allergici e intolleranti, strumenti e accessori per autoveicoli, seggiolini per automobili, seggioloni, girelli, box e prodotti simili.
  2. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, pari a 50 milioni annui a partire dall'anno 2017, per l'applicazione un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) stabilito dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui pannolini usa e getta, pannolini riciclabili, tettarelle per biberon, biberon, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, prodotti alimentari destinati ai bambini da 0 a 3 anni, prodotti per l'igiene neonatale e per allergici e intolleranti, strumenti e accessori per autoveicoli, seggiolini per automobili, seggioloni, girelli, box e prodotti simili.
9. 014. Brignone, Pastorino, Marcon, Costantino, Paglia.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interpretazione autentica in materia di aliquota IVA per le prestazioni rese dagli intermediari ad oggetto i contratti di scrittura connessi con spettacoli e concerti).

  La disposizione di cui al n. 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre Pag. 2061972 n. 633, e successive modificazioni si interpreta nel senso che l'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano a oggetto i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123 della medesima Tabella.
9. 018. Crimì, Fanucci.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica del regime delle esenzioni dell'imposizione fiscale sugli immobili).

  1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222» sono aggiunte le parole: «a condizione che i predetti soggetti siano statutariamente vincolati a non svolgere attività diverse da quelle di cui alla presente lettera o da quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ed adottino politiche non discriminatorie nei confronti degli utenti e del personale. Il Governo provvede ad aggiornare entro il 31 dicembre 2016 il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174».
  2. All'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «2. L'esenzione di imposta di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a condizione che il costo dei corrispettivi eventualmente richiesti dai soggetti ivi indicati non sia mai superiore al costo marginale medio del medesimo servizio reso nell'anno precedente nel medesimo territorio regionale dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali e dagli altri enti pubblici. A tal fine la Ragioneria generale dello Stato rende disponibile entro il 30 aprile i costi marginali medi di riferimento in ciascuna regione. Il Governo provvede ad aggiornare entro il 31 dicembre 2016 il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174».
9. 016. Andrea Maestri, Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori misure in materia di entrata e incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale).

  1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 17 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il servizio di assistenza spirituale alle Forze Armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari è svolto senza oneri a carico dello Stato. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente comma esposte nella nota integrativa allegata alla Legge di bilancio per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019 del Ministero della difesa sono destinate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, commi 386-390, della legge n. 208 del 2015.
9. 013. Melilla, Duranti.

Pag. 207

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriori misure in materia di entrata e incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68).

  1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:
   « 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
    a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
    b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
    c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
    d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
    a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
    b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
    c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
    d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
   49-bis. Le aliquote previste dal comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.».

  2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono abrogate.
  3. Sino al limite massimo di 500 milioni di euro annui, quota parte delle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono nell'ambito di un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate, nella misura del 50 per cento, al finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui Pag. 208all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
9. 017. Scotto, Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Regime fiscale per gli operatori bancari di finanza etica).

  1. All'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 4 è abrogato.
9. 020. Marcon, Paglia, Pastorino.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. In funzione sperimentale e di anticipazione di una successiva riforma organica dell'imposizione fiscale sulle persone fisiche, le imprese, le società e gli altri enti, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2018, e per i cinque periodi di imposta successivi, la imposizione fiscale sui redditi delle persone fisiche è assoggettata al seguente regime:
   a) applicazione del regime di imposizione fiscale di cui al presente articolo ai redditi delle persone fisiche da lavoro dipendente, pensione e attività assimilate, nonché da svolgimento di attività di impresa, arti o professioni per i soggetti che facciano espressa opzione per tale forma di tassazione entro il 30 giugno 2017; in mancanza di opzione, si intende confermata l'applicazione del regime fiscale vigente alla data predetta;
   b) per la parte eccedente il reddito escluso da imposizione fiscale in quanto superiore alla no tax area, e fino all'importo di 200.000 euro annui di reddito di cui alla lettera a), applicazione di un'unica aliquota pari al 15 per cento;
   c) per la parte di reddito di cui alla lettera a) superiore a 200.000 euro annui, applicazione di un'aliquota di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 20 per cento.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, sono adottate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché sono rideterminati gli importi delle detrazioni e deduzioni spettanti per le tipologie di reddito di cui al comma 1, lettera a) in maniera da assicurare i seguenti obiettivi:
   a) semplificazione e razionalizzazione delle fattispecie esistenti, eliminando duplicazioni e concentrando gli interventi esclusivamente su misure effettivamente rispondenti ad esigenze di equità e riequilibrio del carico fiscale complessivo;
   b) armonizzazione e parificazione, anche progressiva nel tempo, dell'ammontare delle detrazioni e deduzioni riconosciute a prescindere dalle diverse tipologie di reddito in esame ai sensi del comma 1;
   c) introduzione, anche progressiva nel tempo, di modalità di riconoscimento sostanziale del maggior carico fiscale gravante sui nuclei familiari in funzione dei componenti degli stessi, tenuto conto dei componenti in età minore o avanzata, dei soggetti affetti da gravi infermità o non in grado di svolgere attività di produzione di redditi;
   d) applicazione del nuovo regime sui redditi riferiti al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2018.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione di cui al comma 2 del presente articolo.
9. 021. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Pag. 209

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ulteriore proroga di termini in materia di definizione agevolata).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, le parole: «21 aprile 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2017».
  2. Ai debitori che abbiano aderito alla definizione agevolata dopo il 21 aprile 2017, l'agente della riscossione comunica, entro il 31 dicembre 2017, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
   a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di febbraio, aprile e giugno;
   b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e giugno.
9. 022. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riapertura di termini in materia di definizione agevolata).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, si applicano anche a quei debitori che non abbiano manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata entro il 21 aprile 2017 ma che lo facciano entro il 31 ottobre 2017, rendendo apposita dichiarazione.
  2. Entro il 31 dicembre 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
   a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di febbraio, aprile e giugno;
   b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e giugno.
9. 024. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tassazione agevolata dei redditi da pensione).

  All'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «7. Indipendentemente dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, le persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti a quello in cui avviene il trasferimento di residenza fiscale in Italia, assoggettano i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), se erogati da soggetto estero, a tassazione separata con aliquota del 10 per cento, nel periodo di imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e fino al quattordicesimo periodo di imposta successivo compreso».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a trenta milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
9. 025. Zanetti, Sottanelli.

Pag. 210

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 17-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: ventimila euro sono sostituite dalle seguenti: cinquantamila euro;
   b) dopo il comma 5, inserire il seguente: 5-bis. Il provvedimento di rigetto del reclamo non deve essere impugnato dal ricorrente né produce effetto convalidante sul provvedimento oggetto del ricorso.
10. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sostituire le parole: cinquantamila euro con le seguenti: settantacinquemila euro.
10. 2. Librandi, Oliaro, Catalano, Quintarelli, Galgano, Vargiu.

  Al comma 2, sostituire le parole: dal 1o gennaio 2018 con le seguenti: dal 1o dicembre 2017.
10. 3. Librandi, Oliaro, Galgano, Quintarelli, Vargiu, Menorello, Catalano, Mucci.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «l'IRAP e l'IRES», sono inserite le seguenti: «, i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza».
*10. 1. Busin, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «l'IRAP e l'IRES», sono inserite le seguenti: «, i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza.
*10. 5. Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «l'IRAP e l'IRES», sono inserite le seguenti: , i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza».
*10. 6. Capezzone.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto il seguente comma:
  1-bis. Dalla mediazione restano esclusi i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della Decisione 2014/335/EU, EURATOM del Consiglio del 26 maggio 2014.
10. 4. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono aggiunte, in fine, le seguenti Pag. 211parole: «anche ai fini della trascrizione e, nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, ai fini dell'intavolazione nei registri immobiliari».
10. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono soppressi.
10. 7. Ginefra.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disciplina transitoria articolo 63 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

  1. In riferimento ai procedimenti di cassazione instaurati con ricorso notificato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, la riassunzione di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 deve essere fatta entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
10. 01. Schullian, Gebhard, Plangger.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disciplina transitoria articolo 63 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

  1. Il termine ridotto di sei mesi di cui di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, si applica ai procedimenti di cassazione instaurati con ricorso notificato dopo il 1o gennaio 2016.
10. 02. Schullian, Gebhard, Plangger.

Pag. 212

ART. 11.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 103 milioni di euro per l'anno 2017 e a 205 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018; e all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento, con le seguenti: pari al 7,5 per cento.
11. 36. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.

  Sopprimerlo.
11. 38. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie).

  1. Le controversie di ogni genere e specie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parti l'agenzia delle entrate o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:
   a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 200 euro;
   b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
    1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'agenzia delle entrate o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia tributaria;
    2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
    3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la controversia tributaria penda ancora nel primo grado di giudizio o non sia stata già resa alcuna sentenza sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio oppure in caso di rinvio da parte della corte di cassazione;
    4) per valore della lite, da assumere a base del calcolo di cui sopra, si intende l'importo della sola imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi da esso indicati;
    5) per valore della lite relativa alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto per calcolare le percentuali di cui ai numeri precedenti.

  2. Sono escluse tutte le sanzioni collegate al tributo, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tutti gli aggi e tutte le spese accessorie e di notifica.
  3. Sono definibili le controversie tributarie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 22 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo Pag. 213non si sia concluso con pronuncia definitiva, anche per quanto riguarda l'atto introduttivo inammissibile.
  4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

  5. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. La domanda deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
  6. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già pagati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli già pagati per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, indipendentemente dalla validità o meno della definizione dei ruoli.
  7. Fuori dai casi di soccombenza previsti al comma 1, lettera b), n. 1, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
  8. Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. La prima rata scade il 30 settembre 2017. Gli interessi legali sono calcolati dal 30 settembre 2017 sull'importo delle rate successive. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la possibilità delle compensazioni.
  9. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date stabilite non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 60 giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
  10. La definizione si perfeziona soltanto con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  11. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'organo competente.
  12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, anche orale, dichiarando di voler valutare l'opportunità di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. In tal caso, il processo deve essere sospeso fino al 31 dicembre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. In caso di mancata definizione, il contribuente deve osservare l'articolo 43 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
  13. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, Pag. 214anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono alla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
  14. L'eventuale diniego della definizione, per motivi sostanziali e non formali, è notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese dell'intero processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
  15. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal comma 7.
  16. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, entro il 30 giugno 2017.
  17. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente, a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. 20. Palese.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie).

  1. Le controversie di ogni genere e specie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parti l'agenzia delle entrate o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di 200 euro se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro, se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro è previsto il pagamento delle seguenti somme:
   a) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'agenzia delle entrate o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia tributaria;
   b) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;Pag. 215
   c) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la controversia tributaria penda ancora nel primo grado di giudizio o non sia stata già resa alcuna sentenza sul merito ovvero sul l'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio oppure in caso di rinvio da parte della corte di cassazione;
   d) per valore della lite, da assumere a base del calcolo di cui sopra, si intende l'importo della sola imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi da esso indicati;
   e) per valore della lite relativa alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto per calcolare le percentuali di cui ai numeri precedenti.

  2. Sono escluse tutte le sanzioni collegate al tributo, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tutti gli aggi e tutte le spese accessorie e di notifica.
  3. Sono definibili le controversie tributarie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 22 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, anche per quanto riguarda l'atto introduttivo inammissibile.
  4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

  5. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. La domanda deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi è subentrato o ne ha la legittimazione.
  6. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già pagati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli già pagati per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, indipendentemente dalla validità o meno della definizione dei ruoli.
  7. Fuori dai casi di soccombenza previsti al comma 1, lettera b), n. 1, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
  8. Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. La prima rata scade il 30 settembre 2017. Gli interessi legali sono calcolati dal 30 settembre 2017 sull'importo delle rate successive. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la possibilità delle compensazioni.
  9. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date stabilite non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Pag. 216Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 60 giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
  10. La definizione si perfeziona soltanto con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  11. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'organo competente.
  12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, anche orale, dichiarando di voler valutare l'opportunità di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. In tal caso, il processo deve essere sospeso fino al 31 dicembre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. In caso di mancata definizione, il contribuente deve osservare l'articolo 43 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
  13. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono alla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
  14. L'eventuale diniego della definizione, per motivi sostanziali e non formali, è notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese dell'intero processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
  15. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal comma 7.
  16. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, entro il 30 giugno 2017.
  17. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente, a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. 40. Palmizio.

Pag. 217

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR)).

  1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è abrogato.
11. 37. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 1, sostituire le parole: è parte l'agenzia delle entrate con le seguenti: sono parti le agenzie fiscali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Nei casi di soccombenza dell'agenzia la definizione di cui al precedente comma è ammessa con il pagamento delle seguenti somme:
   a) 30 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
   b) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nel primo e nel secondo grado di giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.
   c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si considera l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

  1-ter. Con riferimento alle entrate tributarie delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, i medesimi enti territoriali possono prevedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui sono parti in causa con il pagamento, in un'unica soluzione o in forma rateale, del tributo oggetto di contestazione, anche in misura ridotta, e con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 con le seguenti: il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto-legge.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni contestualmente al versamento della sanzione determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

  Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, alle parole: La definizione non da comunque luogo premettere le seguenti: Fuori dai casi di soccombenza dall'amministrazione finanziaria dello Stato,.
11. 8. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

Pag. 218

  Al comma 1, sostituire le parole: è parte l'Agenzia delle entrate con le seguenti: sono parti le agenzie fiscali.
11. 9. Pisano, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 1, dopo le parole: a seguito di rinvio, inserire le seguenti: nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31 dicembre 2016, il relativo pagamento.
*11. 26. Zanetti, Galati.

  Al comma 1, dopo le parole: a seguito di rinvio, inserire le seguenti: nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31 dicembre 2016, il relativo pagamento.
*11. 28. Galati, Zanetti.

  Al comma 1 sostituire dalle parole: col pagamento fino alla fine del periodo con le seguenti: col pagamento del tributo senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi impugnati, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il pagamento per l'importo da versare potrà essere effettuato in 6 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1o agosto 2017 con termine ultimo il 1o giugno 2018.

  Conseguentemente, al comma 7, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Con riguardo a tali ultime somme è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento da utilizzare per il pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali dovuti per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale dipendente effettuata negli anni 2018 e 2019.
11. 1. De Girolamo, Palese.

  Al comma 1 sostituire le parole: col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado con le seguenti: col pagamento del 90 per cento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione, del 70 per cento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato, nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel 1o grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna sull'ammissibilità dell'atto introduttivo della pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sul giudizio, del 60 per cento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione.

  Conseguentemente, al comma 7, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Con riguardo a tali ultime somme è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento da utilizzare per il pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali dovuti per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale dipendente effettuata negli anni 2018 e 2019.
11. 2. Castricone.

  Al comma 1, sostituire dalle parole: di tutti gli importi di cui all'atto impugnato Pag. 219 fino alla fine del periodo con le seguenti: delle seguenti somme:
   a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 500 euro;
   b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
    1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
    2) il 70 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
    3) il 50 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
11. 7. Palladino, Librandi.

  Al comma 1, dopo le parole: calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto inserire le seguenti: o del minor importo risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o regionale emessa antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quale non siano ancora scaduti i termini per la sua impugnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto,.
11. 16. Palese.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'unico o ultimo grado di giudizio, gli importi di cui al periodo precedente sono ridotti del 50 per cento.
11. 3. Marchi, Giulietti.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Nei casi di soccombenza dell'agenzia dell'entrate la definizione di cui al comma 1 è ammessa con il pagamento delle seguenti somme:
   a) 30 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
   b) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nel primo e nel secondo grado di giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.

  1-ter. Per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si considera l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
11. 10. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto Pag. 2202012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «il 70 per cento» sono sostituite con le seguenti: «un terzo»;
   b) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «e il restante 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «, un terzo»;
   c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
   d) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «ciascuno dei due» sono sostituite con le seguenti: «ciascuno dei tre»;
   e) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «massimo di tre rate», sono sostituite con le seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018» sono soppresse.
11. 43. Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo «Interventi strutturali di politica economica» nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo Pag. 221nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  Alla legge 1° dicembre 2016, n. 225 di conversione, all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «il 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
   b) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «e il restante 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, un terzo»;
   c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
   d) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «ciascuno dei due» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno dei tre»;
   e) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «massimo di tre rate», sono sostituite dalle seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018» sono soppresse.
11. 44. Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con riferimento alle entrate tributarie delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, i medesimi enti territoriali possono prevedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui sono parti in causa con il pagamento, in un'unica soluzione o in forma rateale, del tributo oggetto di contestazione, anche in misura ridotta, e con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
11. 14. Ruocco, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
*11. 21. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
*11. 25. Palese.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
*11. 32. Melilli.

Pag. 222

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: quaranta per cento degli importi in contestazione aggiungere le seguenti: o dei minori importi risultanti dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o regionale emessa antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per la quale non siano ancora scaduti i termini per la sua impugnazione sempre alla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. 17. Palese.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono altresì definibili le controversie relative alle impugnazioni di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 in cui è parte l'Agenzia delle entrate o il concessionario della riscossione.
11. 24. Galati, Zanetti.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Sono definibili le controversie introdotte in primo grado entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

  Conseguentemente, al comma 13 sopprimere il secondo periodo.
11. 35. Paglia, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Pastorino.

  Al comma 3 sostituire le parole: con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente entro il 31 dicembre 2016 con le seguenti: il ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto-legge.
11. 13. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a cinque del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 20 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore venti per cento delle somme dovute, è fissata al 16 dicembre; b) per il 2018, la scadenza della terza rata, pari al venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno, la scadenza della quarta rata pari ad un ulteriore venti per cento è fissata al 30 settembre 2018 e la scadenza dell'ultima rata pari al residuo venti per cento è fissata al 16 dicembre 2018.
  5-bis. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
11. 19. Palese.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a cinque del Pag. 223numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 20 per cento del totale delle somme dovute scade il 31 ottobre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
   a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 20 per cento delle somme dovute è fissata al 28 febbraio 2018;
   b) la scadenza della terza rata, pari al 20 per cento delle somme dovute è fissata al 30 giugno 2018;
   c) la scadenza della quarta rata pari al 20 per cento delle somme dovute è fissata al 31 ottobre 2018;
   d) la scadenza della quinta rata, pari al 20 per cento è fissata al 28 febbraio 2019.
  5-bis. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
11. 41. Minardo.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a tre con le seguenti: a cinque e al terzo periodo, sostituire le parole da: scade il 30 settembre 2017 fino alla fine del periodo con le seguenti: scade il 31 ottobre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
   a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari al quindici per cento delle somme dovute, è fissata al 31 dicembre 2017;
   b) per il 2018, le scadenze della terza, quarta e quinta rata, ognuna pari al 15 per cento delle somme dovute, sono fissate rispettivamente al 28 febbraio 2018, 30 aprile 2018 e 30 giugno 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017.
11. 6. Librandi, Oliaro, Mucci, Galgano, Catalano, Menorello, Vargiu, Quintarelli.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: duemila euro con le seguenti: mille euro.
11. 5. D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 30 dicembre.
11. 4. D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5, sopprimere il quinto periodo.
11. 18. Palese.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni contestualmente al versamento della sanzione determinata Pag. 224ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11. 15. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quelli dovuti con le seguenti: i tributi e, in proporzione i relativi interessi dovuti; e al terzo periodo sostituire le parole: non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo con le seguenti: passate in giudicato dopo la presentazione della domanda di cui al comma 1.

  Conseguentemente al comma 9 sostituire la parola: sei con la seguente: nove.
  Conseguentemente al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: può essere impugnata inserire le seguenti: dal contribuente e dopo le parole: quest'ultimo aggiungere le seguenti: ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
11. 45. Chaouki.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
11. 11. Ruocco, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: La definizione non dà comunque luogo inserire le seguenti: fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato,.
11. 12. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
*11. 22. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
*11. 30. Palese.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
*11. 31. Melilli.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione della soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui al presente comma, riferite agli atti relativi all'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  13-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi spettanti ai sensi del precedente comma.
11. 42. Sani.

Pag. 225

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 a 800 milioni di euro l'anno 2019.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «il 70 per cento» sono sostituite con le seguenti: «un terzo»;
   b) al comma 1, alinea, secondo periodo le parole: «e il restante 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «, un terzo»;
   c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
   d) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «ciascuno dei due» sono sostituite con le seguenti: «ciascuno dei tre»;
   e) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «massimo di tre rate» sono sostituite con le seguenti parole: «massimo di dodici rate trimestrali» e le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018» sono soppresse.
11. 46. Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «21 aprile 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2017»;
   b) al comma 3, alinea, le parole: «15 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017»;
11. 23. Tancredi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al comma 1 dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «violano gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi».
11. 29. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 226
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, nelle regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   c) dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis»;
   d) dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9».
11. 012. Tancredi.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Riapertura termini definizione agevolata dei ruoli).

  1. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è prorogato al 15 settembre 2017 per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro il termine del 21 aprile 2017.
  2. Entro il 15 ottobre 2017, l'agente per la riscossione inoltra la comunicazione di cui al comma 3 del citato articolo 6 ai debitori che hanno presentato la dichiarazione ai sensi del precedente comma.
  3. I debitori che presentano la dichiarazione entro il termine di cui al comma 1, effettuano il pagamento delle somme complessivamente dovute nel numero massimo di una rata nel 2017 e due rate nel 2018, nei limiti di importo e secondo le scadenze stabilite dai commi 1 e 3 del citato articolo 6. Per l'anno 2017, la scadenza dell'unica rata prevista è fissata nel mese di dicembre.
11. 033. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6, comma 1, alinea, primo periodo, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo la parola: «carichi» sono aggiunte le seguenti: «che potevano essere».
11. 051. Schullian, Gebhard, Plangger.

Pag. 227

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, alinea, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «dal 2000 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2000 al 22 aprile 2017».
11. 052. Palmizio.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, in materia di definizione agevolata).

  1. All'articolo 6, comma 1, alinea, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i debiti fino a centomila euro il pagamento può essere effettuato in venti rate da corrispondere in cinque anni. Per i debiti superiore a centomila euro il pagamento può essere effettuato in quaranta rate da corrispondere in dieci anni.».
11. 049. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse».
11. 022. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, la lettera b) è soppressa;
11. 053. Palmizio.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. In ogni caso i carichi debitori fino a 50.000 euro gravanti su un unico soggetto sono dilazionati e versati nelle annualità 2017, 2018, 2019.
11. 026. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera a), le parole: «nei mesi di luglio, settembre e novembre» sono sostituite con le parole: «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;
   b) al comma 3, lettera b), dopo la parola: «2018» sono aggiunte le seguenti: «e 2019» e le parole: «nei mesi di aprile Pag. 228e settembre» sono sostituite con le parole: «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre».
11. 017. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6, comma 4, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «una rata» sono sostituite con le seguenti: «tre rate anche non consecutive».
11. 016. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6, comma 5, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «a quella della dichiarazione di cui al comma 2».
11. 015. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dilazione emessi dall'agente della riscossione,» sono aggiunte le seguenti: «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,»;
   b) al comma 8, alinea, primo periodo, la parola «carichi» è sostituita con la seguente: «debiti»;
   c) al comma 8, alinea, primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «alla data della dichiarazione di cui al comma 2».
11. 014. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6, comma 8, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 sono aggiunte infine le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».
11. 013. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole da: «limitatamente» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «esclusivamente alla sanzione originaria con esclusione di quella accessoria, degli aggi di riscossione e delle spese di notifica».
11. 025. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, la parola: «2019» è sostituita con la seguente: «2020».
11. 019. Galati, Zanetti.

Pag. 229

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  All'articolo 6-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016 n. 225, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «30 dicembre 2019».
11. 024. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Definizione agevolata dei ruoli).

  1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 marzo 2017, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 16 novembre 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  Fermo restando che il 30 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 70 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di due rate nel 2017 e di quattro rate nel 2018:
   a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
   b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

  2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 luglio 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
  Entro la stessa data del 31 luglio 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  3. Entro il 30 settembre 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai lini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
   a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata al 16 novembre ed al 16 dicembre;
   b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre.

  3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati Pag. 230necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:
   a) presso i propri sportelli;
   b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

  3-ter. Entro il 21 luglio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2017 per i quali, alla data del 31 maggio 2017, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
  4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue fattività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
  5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 marzo 2017. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
  6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto Pag. 231di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

  8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1o ottobre al 31 marzo 2017. In tal caso:
   a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
   b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
   c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

  9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.

  9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
  9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
   c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
   d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;Pag. 232
   e) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

  11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 settembre 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
  12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.
  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.
11. 06. Pastorino.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Definizione agevolata degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di erogazione delle sanzioni, degli inviti a contraddittorio e dei processi verbali di constatazione).

  1. Gli avvisi di accertamento per i quali al 31 dicembre 2016 pendevano i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, al 31 dicembre 2016 non è intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 2016, possono essere definiti secondo le modalità previste dai successivi commi, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni. La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
  2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, del 70 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio.
  3. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la Pag. 233definizione di cui all'articolo 11, di un importo calcolato:
   a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 21 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
   b) per l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso.

  4. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
  5. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati societari quando siano stati commessi per eseguire od occultare quelli tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È anche esclusa l'applicazione delle sanzioni accessorie dei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e 472.
*11. 044. Ginefra.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Definizione agevolata degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di erogazione delle sanzioni, degli inviti a contraddittorio e dei processi verbali di constatazione).

  1. Gli avvisi di accertamento per i quali al 31 dicembre 2016 pendevano i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, per i quali, al 31 dicembre 2016 non è intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 2016, possono essere definiti secondo le modalità previste dai successivi commi, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni. La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
  2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, del 70 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio.
  3. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, di un importo calcolato:
   a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 21 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
   b) per l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso.

  4. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
  5. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati societari quando siano stati commessi per eseguire od occultare quelli tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È anche esclusa l'applicazione delle sanzioni accessorie dei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e 472.
*11. 046. Latronico.

Pag. 234

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Definizione agevolata degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di erogazione delle sanzioni, degli inviti a contraddittorio e dei processi verbali di constatazione).

  1. Gli avvisi di accertamento per i quali al 31 marzo 2017 pendevano i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, al 31 marzo 2017 non è intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione notificati entro il 31 marzo 2017, possono essere definiti secondo le modalità previste dai successivi commi, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni. La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
  2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, del 70 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio.
  3. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, di un importo calcolato:
   a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 21 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
   b) per l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso.

  4. Il pagamento per l'importo da versare potrà essere effettuato in 6 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1o agosto 2017 con termine ultimo il 1o giugno 2018.
  5. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
  6. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, nonché per i reati societari quando siano stati commessi per eseguire od occultare quelli tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È anche esclusa l'applicazione delle sanzioni accessorie dei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e 472.
11. 047. De Girolamo, palese.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).

  1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.
*11. 08. Pastorino, Marcon, Costantino.

Pag. 235

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).

  1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.
*11. 030. Palese.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).

  1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.
*11. 031. Giulietti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).

  1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.
*11. 036. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Definizione agevolata delle liti potenziati).

  1. Il contribuente che ha ricevuto entro il 31 dicembre 2016 un accertamento dell'Agenda delle entrate relativo a mancato o parziale versamento delle imposte dovute, per ridefinizione dell'imponibile, o per irregolarità dichiarative, per il quale non sono decorsi i termini per proporre ricorso alla giurisdizione tributaria, anche in caso di domanda di mediazione reclamo ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può, a domanda all'Agenzia delle entrate, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto oggetto dell'accertamento, ad esclusione degli importi delle sanzioni e degli interessi, definire la procedura accertativa. La domanda non può essere accolta per accertamenti di valore di superiore a cinquantamila Pag. 236euro, calcolati al netto delle somme imputabili a titolo di sanzioni e interessi.
  2. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:
   a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre;
   b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

  3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
11. 035. Marchi, Giulietti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Costituzione di una commissione paritetica per la revisione delle piante organiche magistratura tributaria).

  1. In attuazione del comma 1, lettera b), punto 1, dell'articolo 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ed ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per assicurare il completamento della redistribuzione territoriale e della razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali presso gli organi di giustizia tributaria, con l'obiettivo del più spedito conseguimento della definitività dei giudizi necessaria anche ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie connesse agli accertamenti tributali oggetto di contenzioso, in coerenza con le modifiche apportate alla giurisdizione tributaria e alla durata dell'incarico dei singoli componenti degli organi giudicanti, tenuto conto della attuazione delle disposizioni in materia di processo tributario telematico entro l'anno 2017 considerata la riduzione del volume delle controversie tributarie per effetto degli strumenti deflattivi di cui all'articolo 11 della presente legge ed il conseguente risparmio di risorse umane e materiali che strutturalmente ne consegne; alla luce dei principi volti ad assicurare il giusto processo ed un celere conseguimento della definitività dei giudizi, necessari ad assicurare la stabilizzazione delle entrate tributarie e la certezza del diritto è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, con sede presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, una Commissione paritetica, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero della giustizia, presieduta dal Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, allo scopo di provvedere, con le medesime finalità e modalità operative di cui all'articolo 18, comma 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, alla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative Sezioni, nonché del personale amministrativo di supporto ed alla relativa distribuzione territoriale, ai fini della revisione delle tabelle a e b allegate al decreto legislativo 545 del 31 dicembre 1992.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si procede alle occorrenti rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi sulla base dell'andamento dell'ultimo triennio a far data Pag. 237dall'entrata in vigore della presente norma. Il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è conseguentemente prorogato fino al completamento del processo di revisione, che potrà comunque compiersi entro e non oltre anni due dalla data di entrata in vigore della presente norma. 
  3. Entro il medesimo termine tutti i collegi giudicanti degli organi giurisdizionali tributari provinciali e regionali dovranno decidere le controversie loro assegnate con la presenza di almeno due magistrati aventi i requisiti di cui al comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 454.
11. 021. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di garantire la piena funzionalità della magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, sono adottate le seguenti misure urgenti in materia di organico della Corte dei conti:
   a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Corte dei conti è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi magistrati, da effettuarsi non prima del 1o luglio 2019, fino al numero massimo di venticinque unità, con modalità organizzative tali da garantire che dette procedure si concludano entro il 31 dicembre 2019;
   b) per la durata delle medesime procedure concorsuali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, per il personale di magistratura della Corte dei conti è sospeso, a domanda degli interessati, il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
   c) i magistrati di cui all'articolo 9 della legge 21 marzo 1953, n. 161, possono essere chiamati dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti a svolgere tutte le funzioni intestate alla Corte medesima, fatte salve le incompatibilità di legge;
   d) la composizione nominativa del Consiglio di presidenza della Corte dei conti resta ferma fino al formale insediamento della successiva consiliatura;
   e) la Corte dei conti adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per razionalizzare il funzionamento dei propri uffici.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo II con la seguente: Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contabile.
11. 043. Palese.

Pag. 238

  Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, recante Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale presso tribunali e corti d'appello).

  All'articolo 4, del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
  1-quater. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del Giudice agli iscritti in apposito Albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti già iscritti negli Albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate.
*11. 027. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, recante Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale presso tribunali e corti d'appello).

  All'articolo 4, del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
  1-quater. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del Giudice agli iscritti in apposito Albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti già iscritti negli Albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate.
*11. 045. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si interpretano nel senso che le somme dovute ai comuni a qualsiasi titolo per l'ampliamento delle zone edificabili, anche tramite inclusione di aree contigue parzialmente o non edificate, previste da normative anche regionali o provinciali, sono equiparate agli oneri di costruzione ai fini fiscali e quindi non sono soggette all'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Gli eventuali atti unilaterali d'obbligo per il pagamento di tali somme nonché gli atti equivalenti e consequenziali sono equiparati agli atti d'obbligo di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e pertanto si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1.
11. 09. Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica anche alle convenzioni di qualsiasi tipo e comunque denominate, nonché agli atti ad esse connessi e conseguenziali, stipulati dai comuni delle province Autonome di Trento e di Bolzano e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in base alle normative Pag. 239urbanistiche provinciali che abbiano il fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nei piani urbanistici comunali oppure in piani attuativi, anche mediante modifiche degli stessi piani comportanti la previsione di nuove zone edificabili o l'aumento delle capacità edificatorie dei suoli a fronte delle obbligazioni assunte dai privati a favore degli enti pubblici coinvolti.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto.
11. 03. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche alle convenzioni di qualsiasi tipo e comunque denominate, nonché agli atti ad esse connessi e conseguenziali, stipulati dai Comuni delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano in base alle normative urbanistiche provinciali che abbiano il fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nei piani urbanistici comunali oppure in piani attuativi anche mediante modifiche degli stessi piani comportanti la previsione di nuove zone edificabili o l'aumento delle capacità edificatorie dei suoli a fronte delle obbligazioni assunte dai privati a favore degli enti pubblici coinvolti.».
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto.
11. 04. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  l. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
*11. 029. Palese.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  l. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
*11. 032. Giulietti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

  All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  «1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui Pag. 240di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.
  1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015».
11. 01. Palese.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  l. Al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «secondo modalità» fino alle parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento dell'aliquota di riferimento, mentre il restante 30 per cento dell'aliquota di riferimento dovuto seguirà l'attuale normativa in vigore per il riversamento dell'IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinate le modalità di applicazione del presente comma».
11. 050. Palese.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Tributaristi).

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: « i) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193»;
   b) al comma 4, in fine, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettera i) è tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
11. 028. Abrignani, Galati.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Processo tributario telematico).

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-bis:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;
    2) al comma 1, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun difensore componente il collegio difensivo»;
    3) al comma 2 dopo le parole: «le comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «e le notificazioni»;
    4) il comma 3) è sostituito dal seguente:
  «3. I soggetti di cui agli articoli 7, comma 2, 11 e 12, notificano e depositano gli atti e i documenti presso la segreteria della Commissione tributaria esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 Pag. 241dicembre 2013, n. 163, e nei successi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già incardinato, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, previo provvedimento motivato, possono consentire il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.»;
    5) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, possono notificare e depositare gli atti e i documenti con le modalità telematiche di cui al comma 3»;
   b) all'articolo 25, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Quando la parte depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, si applicano le disposizioni, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini dell'attestazione della conformità della copia ai predetti atti. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia, Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma le parti ed i loro difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
   c) all'articolo 70, comma 1, le parole: «passata in giudicato» ivi presenti sono soppresse.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 lettera a) si applicano ai ricorsi notificati dal 1o aprile 2018.
11. 042. Mongiello.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 69, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «somme dovute», sono aggiunte le seguenti: «o l'aggiornamento degli atti catastali».
11. 041. Chaouki.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, le parole: «all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate» sono soppresse.
11. 040. Ginefra.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure in materia di entrata).

  1. Dopo l'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.Pag. 242
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
  4. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, sino al limite massimo di 2 miliardi di euro annui affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, commi 386-390 della legge n. 208 del 2015.
11. 07. Laforgia, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ulteriori misure in materia di entrata).

  1. Dopo l'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
11. 05. Laforgia, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Carbon tax).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili Pag. 243sono aggiornate secondo i seguenti principi:
   a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
   b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2018. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
   c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura del sistemi di incentivazione, Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato afta gestione finanziaria dei flussi;
   d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
   e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del mercato elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
   f) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n. 23, è soppresso.
11. 038. Crippa, Caso, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Imposta di registro).

  All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1, lettera a), inserire il seguente:
  1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.
11. 034. Giulietti.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 21 è sostituito dal seguente:
  «21. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2017, Pag. 244n. 50, la determinazione della rendita catastala degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali del gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e futilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttiva, l'esclusione di cui al secondo periodo non opera in riferimento alle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».

  2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza» sono inserite le seguenti: nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale.
  3. Le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'Istituto idrografico della marina, sono classificabili nella categoria catastale D/7. In mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, classificabili nella categoria D/7 è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
11. 037. Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Al fine di semplificare le politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le condizioni di accesso al bonus, sostituendo l'indicatore Isee con un indicatore su base reddituale, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare degli attuali beneficiari dei bonus.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. 039. Crippa, Sibilia, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il Capo II, inserire il seguente:

Capo II-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAZIONE SEMPLIFICATA DELLE CONTROVERSIE CIVILI

Art. 11-bis.
(Rito innanzi al tribunale in composizione monocratica).

  1. Al titolo I del libro secondo, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 245
   a) il Capo III-bis è sostituito dal seguente:

«Capo III-bis.
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Art. 281-bis.
(Norme applicabili).

  Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei Capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente Capo.
  Le disposizioni del presente Capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617, nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

  Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
  A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
  Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione, Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.
  Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui lati posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
  Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, fame dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle partì costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-quater.
(Procedimento).

  Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
  Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-sexies all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-quinquies.
(Poteri istruttori del giudice).

  Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella Pag. 246esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-sexies.
(Decisione e impugnazione).

  Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.
  Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice da atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
  Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita.».

  2. L'articolo 183-bis e il Capo III-bis del Titolo I del Libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.
  3. Le disposizioni del Capo III-bis del Titolo I del Libro secondo del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo continuano ad essere regolati dalle disposizioni del Capo III-bis del Titolo I del Libro quarto del codice di procedura civile.
  5. Le disposizioni dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

Art. 11-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150).

  1. Al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera a) è soppressa;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
     c) Rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del Capo III-bis del Titolo I del Libro secondo del codice di procedura civile;
   b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) il comma 1 è abrogato;
    3) al comma 2, le parole: «all'articolo 702-bis» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter»;
    4) al comma 3, le parole: «702-bis e 702-ter» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter e 281-quater».
   c) al Capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica» e le parole: «rito sommario di cognizione», ovunque ricorrano Pag. 247nelle disposizioni del predetto Capo, sono sostituite dalle seguenti: «rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;
   d) all'articolo 22, comma 9, le parole: «all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 281-sexies, terzo comma»;
   e) dopo l'articolo 30, le parole: «Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione» sono soppresse;
   f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) al comma 3, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «11 ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati».
   g) all'articolo 32, comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
   h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) al comma 5, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 010. Berretta.

  Dopo il Capo II, inserire il seguente:

Capo II-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
11. 011. Berretta.
(Ritirato)

Pag. 248

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 6. Petrenga, Rampelli, Cirielli, Taglialatela, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Rizzetto, Totaro.

  Sopprimerlo.
12. 8. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della rimodulazione delle risorse di cui al presente articolo, s'intende esclusa la regione Sicilia, in considerazione delle oggettive complessità derivanti dal ruolo di territorio frontaliero.
12. 12. Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, lettera c) sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2017.»;
   b) all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;
   c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;

  1-ter. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66.
12. 1. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate Pag. 249al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) All'articolo 1 comma 4 sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) All'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;

  1-ter. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66.
12. 3. Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) All'articolo 1 comma 4 sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;

Pag. 250

  1-ter. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66.
12. 5. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n.208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è assegnata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1 comma 4 sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;

  «1-ter. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66.».
12. 7. Fratoianni, Marcon, Pannarale.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal Pag. 251canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1 comma 4 sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) All'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni 1-ter. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66.».
12. 9. Ferrara, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1 comma 4 sostituire le parole: da «Le risorse» sino a «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;
  1-ter. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo Pag. 2521, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 66.
12. 11. Ginefra, Grassi, Losacco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell'alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica delle riduzioni di spesa di cui all'elenco allegato all'articolo 13, comma 1, tabella relativa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, punto 2.2, all'articolo 1, comma 267, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 265».
12. 2. Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'Ente Nazionale per il Microcredito, che assume la denominazione di Agenzia nazionale per la Microfinanza, è Centro Nazionale di Competenza ed opera quale organismo di supporto all'attuazione delle politiche sul microcredito e la microfinanza nell'ambito delle attività previste nei Piani operativi nazionali e regionali realizzati a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei, sui Piani operativi finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione nonché sui programmi complementari di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. I rapporti sono regolati per mezzo di accordi e convenzioni con le autorità di gestione e gli organismi intermedi nazionali e regionali, nell'ambito delle disponibilità delle risorse stanziate per ciascun programma per il relativo periodo di programmazione.
12. 4. Sammarco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al fine di assicurare lo sviluppo delle Università del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le risorse stanziate con delibera CIPE n. 78 del 30 settembre 2011, nell'ambito del ciclo di programmazione del FSC 2007-2013 per il Piano nazionale per il Sud-Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE sono prioritariamente assegnate alle Università alle quali quei fondi erano stati inizialmente destinati.
12. 10. Palese.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere).

  Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, conv. con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e successive modifiche, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma, è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.».
12. 01. Tancredi.

Pag. 253

ART. 13.

  Al comma 1, dopo le parole: i programmi di spesa degli stati di precisione dei Ministeri aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'istruzioni dell'università e della ricerca e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Conseguentemente:
   all'elenco allegato di cui al presente articolo sopprimere le voci: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al medesimo elenco sono aumentate in maniera lineare per un importo complessivamente pari a 51,618 milioni di euro le riduzioni di spesa relative alle missioni e ai programmi del Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. 8. Malisani, Rubinato.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, sostituire la voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la seguente:

2017
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 3.281 464
 TOTALE 450.421 112.681

  Conseguentemente, al medesimo elenco, sostituire la tabella delle riduzioni relativa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la seguente:

Ministero
 Missione
  Programma
2017
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 3.281 464
 2. Ricerca e innovazione (17) 108 95
  2.1. Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4) 108 95
 3. Turismo (31) 757 369
  3.1. Sviluppo e competitività del turismo (1) 757 369
 4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.416 0
  4.1. Indirizzo politico (2) 16 0
  4.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 2.400 0
Pag. 254

  Conseguentemente,
   all'articolo 66, comma 2, dopo le parole: è incrementata di aggiungere le seguenti: 9,579 milioni di euro per l'anno 2017;
   all'articolo comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 93 milioni di euro per l'anno 2017.
13. 9. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pellegrino.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, sopprimere la voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è ridotta per l'anno 2017 di 9,579 milioni di euro.
13. 10. Airaudo, Placido, Pastorino, Marcon.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:
   alla Missione 1. Istruzione scolastica sopprimere le seguenti voci: Programma 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione, Programma 1.2 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio, Programma 1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale, Programma 1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione, Programma 1.6 Istruzione del primo ciclo, Programma 1.7 Istruzione del secondo ciclo, Programma 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione;
   sopprimere la Missione 2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, la Missione 3. Ricerca e innovazione e la Missione 4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2014, n. 190, aggiungere le seguenti: è ridotta di 32 milioni di euro per il 2017, ed.
13. 13. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  Nell'elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia sopprimere la voce: Programma 3.1 Terzo settore (associazionismo volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni.

  Conseguentemente all'articolo 66, comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2014 n. 190 aggiungere le seguenti: è ridotta di 836.000 euro per il 2017, ed.
13. 12. Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Fontanelli, Duranti, Roberta Agostini.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca Missione 2. istruzione universitaria e formazione post-universitaria, sopprimere il Programma 2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2014, n. 190, aggiungere le seguenti: è ridotta di 1 milione di euro per il 2017, ed. 
13. 14. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

Pag. 255

  All'elenco allegato di cui al comma 1, alla voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sopprimere la voce: 2.2 Istituzioni dell'alta Formazione artistica, musicale e coreutica e alla voce: 2.3 Sistema universitario e formazione postuniversitaria sostituire la cifra: 8.412 con la seguente: 9.523.
13. 3. Vignali.

  All'elenco allegato di cui al comma 1, sopprimere la voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Conseguentemente all'articolo 66, comma 1, dopo le parole: 29 dicembre 2014, n. 190 aggiungere le seguenti: è ridotta di 13 milioni di euro per il 2017, ed.
13. 15. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'elenco di cui al presente comma, alla voce: Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1. Istruzione scolastica, sopprimere il programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 7,24 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13. 11. Rubinato, Sanga.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Ministri competenti trasmettono al Ministero dell'economia e finanze la riduzione delle dotazioni finanziarie per missioni e programmi.

  Conseguentemente:
   all'elenco di cui all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero
2017
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 253.975 23.638
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 30.399 4.843
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 14.429 2.671
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21.535 21
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNA ZIONALE 12.205 1.334
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 46.452 24.759
MINISTERO DELL'INTERNO 30.885 8.335
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  MARE 14.302 4.331
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 49.158 33.040
Pag. 256
MINISTERO DELLA DIFESA 38.741 358
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 12.871 3.735
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 20.560 7.139
MINISTERO DELLA SALUTE 14.488 5.152
Totale   560.000 119.356

   all'articolo 20 sostituire il comma 3 con il seguente:
    3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 200 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per 100 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche, e per 100 milioni mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 13.
13. 18. D'Incà, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Ministri competenti trasmettono al Ministero dell'economia e finanze la riduzione delle dotazioni finanziarie per missioni e programmi.

  Conseguentemente:

   all'elenco di cui all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero
2017
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 253.975 23.638
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 30.399 4.843
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 14.429 2.671
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21.535 21
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNA ZIONALE 12.205 1.334
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 46.452 24.759
MINISTERO DELL'INTERNO 30.885 8.335
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  MARE 14.302 4.331
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 49.158 33.040
MINISTERO DELLA DIFESA 38.741 358
Pag. 257
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 12.871 3.735
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 20.560 7.139
MINISTERO DELLA SALUTE 14.488 5.152
Totale   560.000 119.356

   all'articolo 20 al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: all'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per pari importo mediante i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 13».
13. 19. D'Incà, Caso, Brugnerotto, Castelli, Cariello, Sorial.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa pari a 440 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati.

  Conseguentemente all'articolo 20:
   al comma 1, primo periodo sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le parole: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio;
   sostituire il comma 2 con il seguente: All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 650 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 590 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 440 milioni di euro, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 13, comma 1.
13. 20. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: entro 30 giorni con le seguenti: entro 15 giorni e aggiungere in fine, le seguenti parole: attribuendo priorità alle variazioni compensative volte ad assicurare l'integrità e il tempestivo utilizzo delle risorse relative alle missioni «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» e «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
13. 7. Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Sono esclusi dalle riduzioni di cui al comma 1 i trasferimenti dallo Stato alle regioni.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 170 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 418, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
13. 1. Guidesi, Busin.

Pag. 258

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 2, commi 123 e 125, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli stanziamenti di bilancio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono ridotti dell'importo pari agli oneri assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano per effetto dell'intesa istituzionale del 17 dicembre 2010 inerente la realizzazione della nuova struttura penitenziaria nella città di Bolzano.
  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 5 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto.
13. 17. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dalle riduzioni di cui al comma 1 i trasferimenti dallo Stato alle Regioni.
13. 5. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica delle riduzioni di spesa di cui al punto 2.2 dell'elenco allegato ai sensi del comma 1, relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Istituzioni medesime accedono al riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. A tal fine all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea dopo le parole: «dallo Stato alle università» sono inserite le seguenti: «ed alle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»;
   b) alla lettera a) dopo le parole: «per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394» sono inserite le seguenti: «nonché per le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica». 
13. 2. Vignali.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di ridurre gli impatti sulle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica delle riduzioni di spesa di cui al punto 2.2 dell'elenco allegato ai sensi del comma 1, relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, all'articolo 1, comma 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 265».
13. 4. Vignali, Tancredi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, a partire dal 1o giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2018 è preclusa alle amministrazioni centrali dello Stato la possibilità di bandire concorsi per posti dirigenziali fino all'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di dirigenti idonei valide al 1o gennaio 2017. È fatta comunque salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento di personale dirigenziale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento di funzioni fondamentali per le quali venga dimostrata l'assenza, all'interno delle predette graduatorie, di figure professionali in grado di adempire alle funzioni per le quali si determina la necessità di personale dirigenziale.
13. 6. Gribaudo.

Pag. 259

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire, entro il 31 dicembre 2017, un concorso per l'accesso all'area tecnico-operativa e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a dodici unità di livello dirigenziale, nei limiti della dotazione organica, anche in deroga ai vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente. Entro il medesimo termine la predetta Agenzia è autorizzata a conferire, nell'ambito della dotazione organica, un incarico di livello dirigenziale generale e due incarichi dirigenziali non generali con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in aggiunta ai contingenti ivi previsti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 325.406 per l'anno 2017, euro 2.270.707 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, euro 1.945.301 per l'anno 2020 ed euro 1.712.868 a decorrere dall'anno 2021, l'Agenzia provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
13. 16. Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza, di prevenzione della corruzione, di tracciabilità e di appalti).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «14»;
   c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   d) all'articolo 47, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    «3. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione, specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione.

  2. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «con deleghe gestionali dirette» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «assimilabili», sono inserite le seguenti: «direttore generale e componente».

  3. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
  4. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ravvisi la violazione del Codice in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Entro il medesimo termine la raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa Pag. 260ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. 11 mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
13. 012. Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza sulla dirigenza sanitaria e sul potere sanzionatorio dell'ANAC).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1 lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita con la seguente: «14»;
   c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   d) all'articolo 47, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
    «3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
13. 013. Lorefice, Nesci, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasparenza e di tracciabilità nella sanità).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, comma 1 lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;Pag. 261
   b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita con la seguente: «14».

  2. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
13. 015. Grillo, Nesci, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale anticorruzione).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   b) all'articolo 47, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
    «3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».

  2 All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ravvisi la violazione del Codice in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Entro il medesimo termine la raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
13. 017. Silvia Giordano, Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa, Di Vita.

Pag. 262

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale anticorruzione).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 47 comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
   b) dopo l'articolo 47, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
    3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».

  2. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo».
13. 018. Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale anticorruzione).

  1. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ravvisi la violazione del Codice in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Entro il medesimo termine la raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni Pag. 263appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
13. 019. Businarolo, Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Crippa, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale anticorruzione).

  1. All'articolo 123 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo».
13. 020. Baroni, Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Crippa, Di Vita.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione della corruzione).

  1. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  le parole: «con deleghe gestionali dirette» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «assimilabili» sono inserite le seguenti: «direttore generale e componente».

  2. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
13. 014. Colonnese, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa.

Pag. 264

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di tracciabilità dei servizi sanitari e sociosanitari).

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
13. 016. Mantero, Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Businarolo, Baroni, Crippa.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Esclusione della RAI dalle disposizioni di contenimento della spesa).

  1. All'articolo 6, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «, sono differiti al 1o gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a,» sono sostituite dalle seguenti: «alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A, a decorrere dal 1o gennaio 2017, non si applicano alla società medesima gli effetti».
13. 021. Peluffo, Anzaldi, Bonaccorsi, Boccadutri, Garofani, Ginoble, Orfini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Abolizione del contributo statale alle emittenti comunitarie).

  1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso.
13. 05. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Marcon.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Riassegnazione di risorse al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

  1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «a decorrere dal 1o luglio 2017, le entrate derivanti dal comma 2 sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione di euro istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute di erogazione e assegnate.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le medesime finalità.
  3. Con apposito decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo di cui al medesimo comma 1.
13. 022. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Razionalizzazione delle spese in campo ambientale).

  1. Al fine di prevenire l'instaurazione di nuove procedure di infrazione europee e l'aggravamento di quelle già in essere, nonché la formazione di oneri a carico del Pag. 265bilancio pubblico per il pagamento delle sanzioni derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono attribuiti compiti di vigilanza, monitoraggio e ispezione in relazione all'esercizio delle competenze in materia di tutela dell'ambiente delle Amministrazioni regionali e locali connesse con l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, al fine di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione di interventi in campo ambientale, nonché di razionalizzare le spese sostenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, cessano alla naturale scadenza senza possibilità di procedere a ulteriori rinnovi. Conseguentemente, per il rafforzamento delle strutture del Ministero, la dotazione organica di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 18 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 320 unità di personale non dirigenziale.
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e al previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di complessive 300 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 4.110.400 nell'anno 2017, ed a euro 12.331.200 a decorrere dall'anno 2018. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è altresì autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di complessive 20 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 228.833,33 nell'anno 2017 e ad euro 686.500 a decorrere dall'anno 2018. 
  4. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 18 unità, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 666.000 nell'anno 2017, ed a euro 1.998.000 a decorrere dall'anno 2018.
  5. I bandi per le procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura concorsuale può essere affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a euro 5.005.233,33 per l'anno 2017 e a euro 15.015.700 annui a decorrere dal 2018:
   a) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'anno 2017, allo Pag. 266scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per il 2017 e a 2,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   b) per la restante quota mediante riduzione delle spese di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. 09. Tancredi.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Finanziamento straordinario del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)).

  1. Al fine di dare il necessario sostegno alla nuova strategia per la crescita e l'occupazione promossa e raccomandata dal Consiglio europeo, nonché per dare continuità al finanziamento dei progetti di ricerca dei giovani ricercatori, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata, ai sensi del comma 871 dell'articolo 1 della citata legge, di 415 milioni di euro per l'anno 2017.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato della medesima somma giacente nella Tesoreria dello Stato sulla contabilità speciale n. 25039, intestata all'Istituto Italiano di Tecnologia e corrispondentemente riassegnata al Fondo per gli interventi di ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2008, n. 296, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  3. Conseguentemente, l'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 268, è ridotta di 15 milioni di euro per il 2011 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015.
13. 01. Laforgia, Nicchi, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Finanziamento straordinario del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)).

  1. Alla Tabella 2 relativa allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 11, programma 11.1 Ricerca di base e applicata sono ridotte di euro 98,578.625 le dotazioni per gli anni 2017 sottratta la quota parte già erogata, 2018 e 2019.
  2. Conseguentemente, alla Tabella 7 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 3, programma 3.1, Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, sono aumentate di euro 98.578.625, sottratta la quota parte già erogata all'istituto nel 2017, le dotazioni per gli anni 2017, 2018 e 2019.
13. 03. Laforgia, Nicchi, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Rifinanziamento strutturale del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)).

  1. Le dotazioni del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aumentate di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  2. Sono corrispondentemente ridotte di 90 milioni di euro le risorse a valere sulla Pag. 267autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2018.
13. 04. Laforgia, Nicchi, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Fiscalità riallocativa).

  1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 90 giorni dall'approvazione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei «Sussidi ambientalmente dannosi» a favore dei «Sussidi ambientalmente favorevoli», così come indicati nel «catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  2. Resta inteso che il processo riallocativo dovrà avere all'inizio dell'anno 2018 e concludersi entro e non oltre l'anno 2025.
13. 02. Pastorino, Marcon.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Sospensione conio monete da 1 e 2 centesimi).

  1. A far data dal 1o gennaio 2018 è sospeso il conio delle monete da 1 e 2 centesimi. Il risparmio derivante dagli effetti della norma è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 1o settembre 2017, si stabiliscono le modalità attraverso cui i pagamenti effettuati in contanti sono arrotondati nel periodo di sospensione.
13. 06. Boccadutri, Carbone, Losacco, Coppola.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Razionalizzazione della spesa per la gestione dell'accoglienza).

  1. La spesa massima mensile corrisposta per l'accoglienza di ciascun richiedente asilo non può superare l'importo della pensione sociale.
  2. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, al primo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «nonché sono individuati gli obblighi per i soggetti aggiudicatari rispetto alla certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa, effettivamente effettuata, mediante la presentazione di fatture quietanzate.».
13. 07. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale artistica e coreutica).

  Al fine di contenere i costi relativi alla contrattazione del pubblico impiego, a decorrere dall'anno accademico 2017-2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 agosto 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università Pag. 268e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.
13. 08. Vignali.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90).

  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
13. 010. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Deroga norme facoltà assunzionali per Sogei SpA).

  1. Al fine di garantire, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda Digitale, lo sviluppo di nuovi progetti informatici e l'efficientamento ed il potenziamento dei servizi innovativi per il contrasto alla evasione ed elusione fiscale, il monitoraggio della spesa e la riforma del bilancio, nonché di permettere il necessario ricambio generazionale e, conseguentemente, di mantenere il livello attuale di operatività gestionale, a decorrere dall'anno 2017, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano le vigenti disposizioni inerenti a vincoli e limiti per le assunzioni del personale ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. 011. Sanga, Rubinato, Ginato.

Pag. 269

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inserite le seguenti.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 450-bis aggiungere il seguente:
  450-ter. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
14. 6. De Menech, Fanucci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 450-bis è inserito il seguente:
  450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.
*14. 1. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 450-bis è inserito il seguente:
  450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai Pag. 270comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.
*14. 4. Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 450-bis è inserito il seguente:
  450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi Pag. 271dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.
*14. 7. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 450-bis è inserito il seguente:
  «450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal Ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario».
*14. 9. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo il comma 450 è inserito il seguente:
  «450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   a) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento Pag. 272al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   b) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal ministero dell'interno del fondo di solidarietà dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'IRPEF risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.
*14. 10. Giulietti, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di ottemperare alla sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 2015 e alla sentenza della II Sezione del Tar del Lazio n. 4878 del 2014, è attribuito al comune di Torino un contributo di 24 milioni per l'anno 2017 e di 24 milioni per l'anno 2018. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo vincolato con una dotazione iniziale di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 24 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Resta comunque salvo l'onere, di cui alle citate sentenze, di rideterminazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei gettiti delle imposte IMU e ICI e delle conseguenti differenze e variazioni delle assegnazioni da Federalismo municipale.
14. 2. Castelli, Caso, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di recepire i dettami delle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, riguardanti il metodo di calcolo del fondo di solidarietà comunale e provvedere ad integrare quanto stabilito per l'anno 2017 per i comuni, il Ministero dell'economia e delle finanze emana, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città, apposito decreto per la revisione del metodo di riparto del Fondo di solidarietà comunale per la risoluzione delle situazioni pendenti, di cui alle predette sentenze.
14. 3. Castelli, Caso, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le somme iscritte a debito degli enti locali ed inerenti rimborsi per maggiori erogazioni attribuite agli enti medesimi per spese a titolo di contributo per il personale transitato presso gli enti locali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1989, n. 428, viene concessa una dilazione nei pagamenti in 20 rate annuali con decorrenza dal 1o gennaio 2017, mediante trattenute, calcolate al lordo degli interessi applicati, in sede di erogazione su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Roma. All'onere di cui al presente comma si provvede, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. 5. Giacobbe.

Pag. 273

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso, algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
14. 8. Parrini, Fanucci.

  Dopo l'articolo, 14 aggiunge il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di gestioni associate).

  1. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. La Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei sindaci della provincia approva, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo un Piano finalizzato alla individuazione degli ambiti delle Unioni e delle fusioni. Il Piano può essere rivisto ogni triennio. Sul Piano è sentita la regione che entro 60 giorni esprime il proprio parere rinviandolo alla Conferenza metropolitana o all'Assemblea dei Sindaci. Decorsi i suddetti termini senza che la regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.
  La Conferenza metropolitana e l'Assemblea dei Sindaci si pronunciano motivatamente in via definitiva entro i successivi 60 giorni sulle eventuali osservazioni espresse dalla regione.
  Nel caso in cui la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei Sindaci non abbiano adottato il Piano nei termini di cui al primo capoverso, il Prefetto assegna agli enti un termine ulteriore entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  104-ter. Il Piano definisce gli ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica entro i quali individuare le Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 e le fusioni di comuni, su proposta dei comuni interessati. Resta ferma la possibilità di avvalersi della Convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Restano ferme le Unioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, alle quali ove ne ricorrano i presupposti, si applica quanto previsto dal presente comma. Eventuali proposte di modifica delle Unioni esistenti possono essere avanzate dalla maggioranza dei sindaci dei comuni già appartenenti all'Unione.
  104-quater. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni è effettuato in base al numero ed alla tipologia di funzioni fondamentali e dei servizi associati, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, come regolamentato da decreto ministeriale, che privilegia prioritariamente l'unificazione degli uffici addetti alle funzioni di amministrazione generale, gestione del personale, contratti, contabilità e bilancio. Ove ne ricorrano le condizioni, si applica quanto previsto dall'Intesa di Conferenza Unificata sancita con atto n. 936 del 1o marzo 2006.
  104-quinquies. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i comuni con pari popolazione.Pag. 274
  104-sexies. In caso di fusione di comuni, la data per l'istituzione del nuovo comune decorre dal 1o gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo comune. A tal fine, le regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione. Dal termine di istituzione del nuovo comune, la gestione commissariale è affidata ad uno dei sindaci che alla data di estinzione dei comuni aderenti alla fusione ricoprivano l'incarico. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione pari a quella del comune di minori dimensioni tra quelli oggetto di fusione. Al fine di garantire, nei tempi più brevi possibili la piena funzionalità dei comuni risultanti da fusione, i loro organi sono eletti nel primo turno elettorale utile, successivo ad essa, ivi compreso il turno straordinario di cui all'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 128, è inserito il seguente:
  128-bis. In tutti i programmi di derivazione dell'Unione europea e cofinanziati dallo Stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni ai sensi della presente legge.

  3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 28, 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater sono abrogati;
   b) al comma 30, primo periodo, la parola: «obbligatoriamente» è soppressa;

  4. Il comma 106, dell'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato. Sono comunque soppresse le normative in contrasto con i commi precedenti.
  5. In base ad un accordo approvato in Conferenza Unificata, è adottato un Piano straordinario di supporto alle fusioni e all'esercizio associato delle funzioni comunali tramite unioni o convenzioni. Il piano prevede azioni coordinate a livello nazionale e articolate per singoli ambiti territoriali, al fine di coadiuvare l'elaborazione di un piano industriale della forma associativa o della fusione, e la formulazione degli atti necessari, in particolare in riferimento alla nuova organizzazione, all'integrazione di uffici e servizi, al personale. Il Piano prevede anche sostegno ai percorsi di coinvolgimento di organizzazioni economiche e sociali.
14. 06. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016).

  1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il Fondo per assicurare la liquidità dei pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni di euro per il 2018. Pag. 275
  2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:
   a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;
   b) dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
   e) dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge giugno 2014, n. 89.
14. 01. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo e pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017 sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.
  7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni di euro. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018.
14. 02. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Pag. 276

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali).

  1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
  2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
  3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.
  4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-2018 i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
14. 03. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo di solidarietà comunale).

  1. Le somme di cui al Fondo di solidarietà comunale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come riconosciute di anno in anno a ciascun comune con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nelle more della loro erogazione da parte del Ministero dell'interno, potranno essere oggetto di cessione a banche o intermediari finanziari autorizzati. I relativi atti di Pag. 277cessione dei crediti, redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovranno essere debitamente notificati al Ministero dell'interno erogatore che provvederà alla loro espressa accettazione.
14. 04. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Acquisto immobili pubblici).

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti territoriali che procedano alle operazioni di acquisto degli immobili a valere su risorse stanziate con apposite delibera CIPE».
14. 05. Fanucci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Termine di approvazione del rendiconto di gestione 2016 degli enti locali).

  1. In considerazione del primo avvio dall'anno 2016 della contabilità economico-patrimoniale, il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione degli enti locali dell'esercizio 2016, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 luglio 2017. Sono sospese le procedure, anche in caso di già avvenuto avvio, di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. In conseguenza del differimento di cui al comma 1, il termine per la trasmissione del certificato al rendiconto di gestione 2016, di cui all'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il termine di cui all'articolo 9, comma 1-octies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016. n. 160, sono fissati al 31 agosto 2017.
14. 07. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, è sostituito dal seguente:
  «691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 c 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.»
14. 08. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo Pag. 278nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
14. 09. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.
14. 010. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Notifica degli atti degli enti territoriali).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639 del 1910.
14. 011. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

  1. In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni democratiche, per i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.
14. 012. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

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  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
  1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200.
14. 013. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

  1. All'articolo 2 dei decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.
  1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015.
14. 014. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462 è inserito il seguente:
  462-bis. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni sono accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
14. 015. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:
  462-bis. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
14. 016. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

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  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Federalismo demaniale).

  1. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «previa delibera dell'organo competente interessato. La mancata adozione della predetta delibera, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, determina per gli enti la decadenza dalla richiesta di attribuzione del bene»;
   c) al comma 7, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «per tutti i beni trasferiti in forza del presente articolo, la riduzione delle suddette risorse e applicata fino alla scadenza del titolo in essere all'atto del trasferimento ovvero per dieci annualità qualora la scadenza sia più breve e nel caso di assenza del titolo di utilizzo.

  2. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica anche ai trasferimenti già perfezionati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 017. Ginato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 30.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 30 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
14. 019. Marchi, Giulietti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del fondo stesso, algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
14. 018. Marchi, Giulietti.

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ART. 15.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 93 milioni di euro per l'anno 2017 e a 145 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
15. 1. Marcon, Costantino, Pastorino.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Campione d'Italia).

  1. A decorrere dall'anno 2017, le somme di cui all'articolo 1, comma 438, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ad alimentare un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore del Comune di Campione d'Italia, in considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del territorio, sono incrementate di 10 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 01. Braga.

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ART. 16.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 418, quarto periodo, Art. 1, della legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste, alla data di entrata in vigore della presente legge, riferite alle annualità 2015 e 2016, con contestuale esclusione del relativo consolidamento».
16. 17. De Mita.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste, alla data di entrata in vigore della presente legge, riferite alle annualità 2015 e 2016, con contestuale esclusione del relativo consolidamento».
16. 10. Sgambato, Tartaglione, Manfredi, Amato, Marchi, Censore, D'Incecco, Gasparini, Sarro, Rigoni, Petrenga, Pagani, Carloni, Capozzolo, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Argentin, Baruffi, Cuomo, Bargero, Massa, Boccuzzi, Schirò, Miccoli, Marco Meloni, Mazzoli, Ventricelli, Lacquaniti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale riduzione non può in ogni caso superare il 70 per cento dei tributi attribuiti per legge alle province.
16. 16. Rampi.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Le Camere di commercio che hanno concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche, e quelle interessate dal processo di accorpamento previsto dall'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, non sono tenute, dalla data dell'accorpamento, al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché le risorse derivanti dai risparmi dovuti siano destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
16. 11. Arlotti, Sanga, Rubinato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è soppresso.
16. 2. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

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  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere l'ultimo periodo.
*16. 1. Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere l'ultimo periodo.
*16. 4. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 3. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, Cariello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 5. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 6. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 18. De Mita.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 19. Cirielli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 8. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 12. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 14. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «in caso di incapienza» a: «Ministero dell'interno» sono soppresse.
**16. 15. Cominelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018, le province che, per effetto dell'applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e del concorso alla Pag. 284finanza pubblica, presentino uno squilibrio della parte corrente del bilancio di previsione, e non dispongano di risorse, anche straordinarie, per la sua copertura, in deroga alle norme di cui agli articoli 243-ter e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando le quantificazioni fissate dalla legge, possono ripartire in massimo dieci anni la parte del contributo alla finanza pubblica eccedente rispetto agli equilibri di bilancio. Il piano di rateizzazione è definito con decreto del Ministero dell'interno.
16. 9. Tino Iannuzzi, Covello, Misiani, Capozzolo, Tartaglione.

Pag. 285

ART. 18.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 7. Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se ti saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 8. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial, Cariello.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanti applicati di cui alla lettera b).
* 18. 14. Senaldi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 19. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis)
in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 24. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis)
in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 25. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis)
in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 28. Pastorino, Marcon, Costantino.

Pag. 286

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis)
in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 33. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis)
in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 36. Cirielli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis)
in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge n. 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
* 18. 37. Cominelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis) in sede di attestazione di cui al comma 468, articolo 1, legge 232 del 2016 il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).
*18. 44. De Mita.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica lo rispettano qualora il saldo tra le entrate finali e le spese finali sia negativo per una misura non superiore alla somma dell'avanzo libero e destinato applicati al bilancio di previsione.
18. 5. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, Marchi, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) possono utilizzare le risorse derivanti da alienazione di beni mobili, immobili e di attività finanziarie per conseguire l'equilibrio di parte corrente.
18. 41. Cenni, Mariani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per il 2017 e il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:
   a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;
   b) le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, Pag. 287n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 9. Giulietti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per il 2017 e il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:
   a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;
   b) le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 29. Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 712 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:
  «712-bis. Per l'anno 2017 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni sui bilanci di regioni e province autonome, città metropolitane e province.
18. 20. Rigoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga ai l'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.
18. 2. Cenni, Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
  3-ter. All'articolo 142, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
  12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente Pag. 288della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
  3-quater. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2017»;
   b) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017».
18. 6. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 10. Palese.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 13. Senaldi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 15. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 18. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, Pag. 289n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 22. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 31. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 34. Cirielli.

  Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 39. Cominelli.

  Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
* 18. 42. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 11. Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei Pag. 290limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 12. Senaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione, Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 16. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 17. Sottanelli, Zanetti.

Pag. 291

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 23. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 26. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Pag. 292Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 32. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 35. Cirielli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 38. Cominelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono integralmente attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, Pag. 293n. 381, il quale provvede a riversarne il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti».
** 18. 43. De Mita.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 710-bis è inserito il seguente:
  «710-ter. Nel saldo di cui al comma 710 non rilevano le spese sostenute dal comuni per interventi di investimento relativi alla programmazione dei fondi rivenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione, fermo restando che il relativo utilizzo è effettuato dopo l'approvazione del rendiconto».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni sui bilanci di province, Città metropolitane e Comuni.
18. 27. Crimì.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «al di fuori dei casi previsti dal presente comma, resta fermo quanto previsto dall'articolo 133, secondo comma, della Costituzione».
18. 1. Rubinato, Casellato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «da parte dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «e delle province delle regioni a statuto ordinario».
18. 3. Melilli, Misiani, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
18. 4. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 463 è inserito il seguente:
  463-bis. Alle province delle regioni a statuto speciale non si applicano, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'esercizio 2017, le sanzioni di cui al medesimo comma 710.
* 18. 40. Cenni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 463 è inserito il seguente:
  463-bis. Alle province delle regioni a statuto speciale non si applicano, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 22 Pag. 294dicembre 2015, n. 208, per l'esercizio 2017, le sanzioni di cui al medesimo comma 710.
* 18. 45. Cani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti con oneri a carico dell'ente, è autorizzato dal Ministero dell'interno.».
18. 21. Tino Iannuzzi, Misiani, Covello, Capozzolo, Tartaglione, Valiante.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).

  Al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1o gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 723, lettera e), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni, dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della citata legge n. 208 del 2015».
* 18. 01. Palese.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).

  1. Al comma 463 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: «Ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1o gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti non si applicano le disposizioni di cui al comma 723, lettera e) nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710.
* 18. 05. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).

  1. Al comma 720, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni non si applicano ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1o gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti».
* 18. 02. Palese.

Pag. 295

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).

  1. Al comma 720, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni non si applicano ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1o gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti».
* 18. 06. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).

  1. Al comma 720, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni non si applicano ai comuni al di sotto dei 1.000 abitanti al 1o gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti».
* 18. 013. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).

  1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che presentano un Fondo di solidarietà comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere, pari a 200 milioni per il 2017, si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
18. 03. Allasia, Simonetti, Guidesi.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).

  1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce Pag. 296B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso, algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
18. 04. Allasia, Simonetti, Guidesi.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:
  «466-bis. Per gli anni 2017-2018-2019, nel saldo individuato ai sensi del comma precedente, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici scolastici, per gli interventi nella viabilità e impianti di illuminazione pubblica ai fini della sicurezza stradale, effettuati con l'avanzo di amministrazione libero e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito.».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere pari a 200 milioni per il 2017 si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
18. 07. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).

  1. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole: «esigibilità e» è sostituita dalla seguente: «esigibilità,»;
   b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la quota di avanzo di amministrazione libero applicato al titolo 2 della spesa nel limite della capacità di indebitamento di ogni singolo ente accertata in sede di rendiconto ai sensi dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Pag. 297come modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere pari a 200 milioni per il 2017 si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
18. 08. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.
  1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015. 
18. 09. Giulietti, De Menech.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016).

  1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il Fondo per assicurare la liquidità dei pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni di euro per il 2018.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:
   a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;
   b) dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
   c) dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, Pag. 298dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
18. 010. De Menech, Giulietti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. L'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

  «691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.».
18. 011. Rubinato.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Termine di approvazione del rendiconto di gestione 2016 degli enti locali).

  1. In considerazione del primo avvio dall'anno 2016 della contabilità economico-patrimoniale, il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione degli enti locali dell'esercizio 2016, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 luglio 2017. Sono sospese le procedure, anche in caso di già avvenuto avvio, di cui all'articolo 141 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. In conseguenza del differimento di cui al comma 1, il termine per la trasmissione del certificato al rendiconto di gestione 2016, di cui all'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché il termine di cui all'articolo 9 comma 1-octies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono fissati al 31 agosto 2017.
18. 012. Vico, Rubinato, Rostellato, De Menech, Misiani.

Pag. 299

ART. 19.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali derivanti da soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ad espropri, giunti a sentenza definitiva entro il 31 gennaio 2017, sono adottate le seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «cedimenti» sono aggiunte le seguenti: «o procedure di esproprio»;
    2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cedimenti strutturali» sono aggiunte le seguenti: «o a procedure di esproprio»;
    3) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Le soccombenze relative a procedure di esproprio di cui ai precedenti periodi devono essere state definite entro il 31 dicembre 2016.»;
    4) al comma 2 le parole: «31 marzo» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno»;
    5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: «Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri»;
   b) all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: «in via residuale,»;
    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.»;
    3) al comma 3 le parole: «10 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto e misure per prevenire situazioni di dissesto finanziario dei medesimi.
* 19. 1. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali derivanti da soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ad espropri, giunti a sentenza definitiva entro il 31 gennaio 2017, sono adottate le seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «cedimenti» sono aggiunte le seguenti: «o procedure di esproprio»;
    2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cedimenti strutturali» sono aggiunte le seguenti: «o a procedure di esproprio»;
    3) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Le soccombenze relative a procedure di esproprio di cui ai precedenti periodi devono essere state definite entro il 31 dicembre 2016.»;
    4) al comma 2 le parole: «31 marzo» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno»;
    5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: «Fondo per contenziosi Pag. 300connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri»;
   b) all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: «in via residuale,»;
    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.»;
    3) al comma 3 le parole: «10 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto e misure per prevenire situazioni di dissesto finanziario dei medesimi.
* 19. 2. Causin, Monchiero, Oliaro, Palese, Tancredi, Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali derivanti da soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ad espropri, giunti a sentenza definitiva entro il 31 gennaio 2017 sono adottate le seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «cedimenti» inserire le seguenti: «, o procedure di esproprio relative a piani di insediamento produttivi (Pip)»;
    2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cedimenti strutturali» aggiungere le seguenti: «o a procedure di esproprio relative a piani di insediamento produttivi (Pip»;
    3) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le soccombenze relative a procedure di esproprio di cui ai precedenti periodi devono essere state definite entro il 31 gennaio 2017»;
    4) al comma 2 sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «30 giugno»;
    5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: «Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri relative a piani di insediamento produttivi (Pip)»;
   b) all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: «, in via residuale,»;
    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento»;
    3) al comma 3 le parole: «10 maggio» sono sostituite dalle parole: «30 giugno».

  Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è così modificata: Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto e misure per prevenire situazioni di dissesto finanziario dei medesimi.
19. 3. Causin, Monchiero, Oliaro, Palese, Tancredi, Rubinato.

Pag. 301

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, agli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 259 del Testo unico. In deroga a quanto disposto dall'articolo 243-bis, comma 8, lettera d), del medesimo Testo unico, la proroga di cui al periodo precedente non è sottoposta all'esame della Commissione per la finanza degli organici degli enti locali.
19. 4. Ribaudo, Culotta, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo rotazione per la progettazione).

  1. Gli enti locali territoriali possono prevedere nei propri bilanci di previsione un fondo di rotazione per la progettazione. In detto fondo affluiranno le risorse già previste nelle opere finanziate e rese esecutive e realizzate.
  2. In prima applicazione il fondo sarà alimentato attraverso la partecipazione alla dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di competenza dello Stato, la cui ripartizione sarà determinata in sede di Conferenza Stato regione/Stato città.
19. 01. Ribaudo, Culotta, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di servizio di tesoreria).

  1. All'articolo 222, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «accertate» è sostituita dalla seguente: «riscosse»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'anticipazione di cassa deve essere materialmente restituita dall'Ente al Tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa e, nel caso di procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, non può essere pignorata».
  2. All'articolo 248, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate» sono soppresse;
   b) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le anticipazioni di cassa erogate alla data della dichiarazione di dissesto non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione il cui obbligo di restituzione resta in capo all'ente locale».
19. 03. Di Lello, Di Gioia, D'Incecco, Massa, Impegno, Valeria Valente, Dallai.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Tesoreria enti locali in dissesto).

  1. All'articolo 254, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
19. 04. Sanga, Rubinato, Ginato.

Pag. 302

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Patto per il Sud – Progettazione esecutiva e cantierabile).

  1. Gli enti locali territoriali che hanno progetti di opere pubbliche inseriti in piani di programmazione europea nazionale o regionale, già finanziata (piani operativi regionali – patto per il sud – piani di riqualificazione urbana) previa autorizzazione del dipartimento regionale che dovrà erogare il finanziamento, possono espletare le procedure di gara pubblica, di negoziazione o di affidamento diretto, nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 2017, per l'adeguamento della progettazione alle predette nuove norme sugli appalti nonché per la trasformazione in esecutivi e cantierabili di detti progetti.
  2. La spesa di progettazione, a valere sul programma di finanziamento dell'ente erogante, non rileva ai fini del patto di stabilità interno per l'ente e non si computa per la determinazione degli equilibri di bilancio di parte corrente.
19. 02. Ribaudo, Culotta.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: «nei dodici mesi successivi al mancato invio», sono sostituite dalle seguenti: «fino a quando l'ente non abbia adempiuto all'invio».
  2. All'articolo 1, comma 474, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «saldo di cui al comma 466» è inserito il seguente periodo: «nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466.».
* 19. 05. Giulietti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: «nei dodici mesi successivi al mancato invio», sono sostituite dalle seguenti: «fino a quando l'ente non abbia adempiuto all'invio».
  2. All'articolo 1, comma 474, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «saldo di cui al comma 466» è inserito il seguente periodo: «nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466.».
* 19. 06. Palese.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: «nei dodici mesi successivi al mancato invio», sono sostituite dalle seguenti: «fino a quando l'ente non abbia adempiuto all'invio».
  2. All'articolo 1, comma 474, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «saldo di cui al comma 466» è inserito il seguente periodo: «nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466.».
* 19. 07. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Pag. 303

ART. 20.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo di 50 milioni di euro alle città metropolitane e 170 milioni di euro alle province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro alle città metropolitane e 480 milioni di euro alle province delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1;
   b) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
20. 13. Gasparini, Paris, De Maria, D'Ottavio.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Alle città metropolitane e alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 160 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 50 milioni di euro per le città metropolitane, e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, riservati alle province.

  Conseguentemente:
   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.
   sostituire la rubrica con la seguente: Contributo a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario.
20. 1. Gasparini, De Maria, D'Ottavio.

  Al comma 1 premettere le seguenti parole: Alle città metropolitane e.

  Conseguentemente:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 160 milioni;
   al medesimo comma 1, primo periodo dopo le parole: anno 2017 aggiungere le seguenti: di cui 50 milioni per le città metropolitane;
   al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: riservati alle province;
   al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   sostituire la rubrica con la seguente: Contributo a favore delle città metropolitane, delle province e delle regioni a statuto ordinario;
   all'articolo 25, comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: 64 milioni con le seguenti: 114 milioni;Pag. 304
   al medesimo articolo 25, comma 1, capoverso comma 140-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: per l'anno 2017 è riservato alle città metropolitane un importo di 50 milioni di euro.
*20. 12. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 1 premettere le seguenti parole: Alle città metropolitane e.

  Conseguentemente:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 160 milioni;
   al medesimo comma 1, primo periodo dopo le parole: anno 2017 aggiungere le seguenti: di cui 50 milioni per le città metropolitane;
   al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: riservati alle province;
   al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   sostituire la rubrica con la seguente: Contributo a favore delle città metropolitane, delle province e delle regioni a statuto ordinario;
   all'articolo 25, comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: 64 milioni con le seguenti: 114 milioni;
   al medesimo articolo 25, comma 1, capoverso comma 140-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: per l'anno 2017 è riservato alle città metropolitane un importo di 50 milioni di euro.
*20. 22. Palese.

  Al comma 1 premettere le seguenti parole: Alle città metropolitane e.

  Conseguentemente:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni con le seguenti: 160 milioni;
   al medesimo comma 1, primo periodo dopo le parole: anno 2017 aggiungere le seguenti: di cui 50 milioni per le città metropolitane;
   al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: riservati alle province;
   al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   sostituire la rubrica con la seguente: Contributo a favore delle città metropolitane, delle province e delle regioni a statuto ordinario;
20. 11. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi Pag. 305passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
20. 4. D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial, Ferraresi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le parole: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 650 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede quanto a 60 milioni di euro, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per il restante onere, pari a 540 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
20. 25. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le parole: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione di quanto previsto dai successivi commi 2-bis e 2-ter.
  2-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
  2-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2018 il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dei 1986 (TUIR) è abrogato.
20. 54. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

Pag. 306

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le parole: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze, sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 540 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
20. 33. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 650 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
20. 18. Palese.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio.
20. 29. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio.
*20. 14. Senaldi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio.
*20. 62. Cirielli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.

Pag. 307

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 400 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, del presente decreto, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al restante onere, pari a 290 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante i risparmi che si rendono disponibili per effetto di quanto previsto al comma 2-bis.
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il primo e il secondo periodo sono soppressi. Le risorse rivenienti dall'attuazione del presente comma sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
20. 38. Misiani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 220 milioni di euro per l'anno 2017 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1;
   b) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   c) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20. 8. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: un contributo complessivo di 210 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con le seguenti: Al restante onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   al comma 3, sostituire le parole: è autorizzato un contributo di 100 milioni di Pag. 308euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le seguenti: è autorizzato un contributo di 200 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede.
20. 43. Bini, Tino Iannuzzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2017, di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 160 milioni di euro per l'anno 2017, a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, del presente decreto, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante applicazione di quanto previsto al comma 2-bis;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie. Gli enti di cui al primo periodo del presente comma effettuano la trattenuta prendendo a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse rivenienti dall'attuazione del presente comma vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
20. 39. Misiani.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 134 milioni di euro per l'anno 2017, di 114 milioni di euro per l'anno 2018, di 134 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 134 milioni di euro per l'anno 2017, a 114 milioni di euro per l'anno 2018, a 134 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, del presente decreto, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al Pag. 309restante onere, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante applicazione di quanto previsto al comma 2-bis.
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 1, comma 589, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato. Le risorse rivenienti dall'attuazione del presente comma sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
20. 35. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 110 milioni di euro per l'anno 2017, di 140 milioni di euro per l'anno 2018, di 220 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 160 milioni di euro per l'anno 2021, e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017, a 140 milioni di euro per l'anno 2018, di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 160 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1, del presente decreto, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al restante onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018, a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2010 e a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante applicazione di quanto previsto al comma 2-bis.
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle medesime condizioni e con le medesime modalità di cui al citato articolo 2, comma 2.
20. 37. Misiani.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In considerazione delle particolari specificità, per le province di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente:
   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2017, con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In considerazione delle particolari specificità, per le province di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2017;
   al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.
20. 44. De Menech, Borghi.

Pag. 310

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e le parole: 15 maggio 2017 sono sostituite dalle seguenti 15 giugno 2017.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e le parole: 15 maggio 2017 sono sostituite dalle seguenti: 15 giugno 2017.
20. 46. Ferro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle particolari specificità delle province di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: da definire, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle particolari specificità delle province di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
20. 45. De Menech, Borghi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 è aggiunto il seguente:
  «462-bis. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014».
20. 16. Palese.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 651 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 651 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni e per la restante quota pari a 501 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015.
20. 57. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 300 milioni per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma pari a 300 milioni per l'anno 2017, si provvede per 100 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 100 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 100 milioni mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito dei programma «Fondi Pag. 311di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
20. 5. Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 300 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
*20. 20. Palese.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 300 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
*20. 31. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni;
   al secondo periodo, dopo le parole: si provvede, inserire le seguenti: quanto a 100 milioni;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto al restante onere, pari a 200 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
20. 26. Guidesi, Simonetti, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.
*20. 58. Cominelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.
*20. 65. Senaldi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.
*20. 55. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

Pag. 312

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.
*20. 59. De Mita.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.
*20. 32. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.
*20. 41. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni con le parole: un contributo di 300 milioni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a 100 milioni con le parole: pari a 300 milioni.
*20. 61. Cirielli.

  Al comma 3, sostituire le parole: un contributo di 100 milioni di euro con le seguenti: un contributo di 300 milioni di euro.
20. 9. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, con riferimento alle criticità evidenziatesi nella viabilità lombarda e al fine di coordinare e accelerare la realizzazione dei necessari interventi, la regione Lombardia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), può attribuire alla società, costituita ai sensi del medesimo comma 979 dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, nonché i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade regionali specificamente individuale. Alla medesima società sono attribuiti i medesimi compiti, poteri e funzioni con riferimento a strade da riclassificarsi a Strade di Interesse Nazionale ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, specificamente individuate di intesa tra regione Lombardia e ANAS s.p.a, tenuto conto di quanto di previsto dall'articolo 49.
20. 23. Tancredi, Garofalo, Francesco Saverio Romano, Galati, Misiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, con riferimento alle criticità evidenziatesi nella viabilità lombarda e al fine di coordinare e accelerare la realizzazione dei necessari interventi, la regione Lombardia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), può attribuire alla società costituita ai sensi del medesimo comma 979 della legge n. 296 del 2006, le funzioni di progettazione, Pag. 313costruzione, manutenzione, gestione, nonché i compiti e i poteri di cui all'articolo 14 e all'articolo 176, comma 11, del decreto legislativo n. 285 del 1992, relativamente a strade regionali specificamente individuate di intesa tra Regione Lombardia e ANAS s.p.a. Alla medesima società sono attribuiti i medesimi compiti, poteri e funzioni con riferimento a strade da riclassificarsi a Strade di Interesse Nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 461 del 29 ottobre 1999, specificamente individuate di intesi tra Regione Lombardia e ANAS s.p.a.
20. 28. Galati, Zanetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle province, il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.
  4-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del Ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009.
*20. 6. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Cominelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  4-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE/479/2009.
*20. 17. Palese.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad Pag. 314effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  4-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE/479/2009.
*20. 63. Pastorelli, Lo Monte.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  4-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE/479/2009.
*20. 66. Sottanelli, Zanetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  4-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento Pag. 315del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE/479/2009.
*20. 67. Cariello, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  4-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE/479/2009.
*20. 68. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  4-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE/479/2009.
*20. 69. De Mita.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle province, il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di Pag. 316cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.
  4-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del Ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE/479/2009.
*20. 70. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  4-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE/479/2009.
*20. 71. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  4-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE/479/2009.
*20. 72. Cominelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e Pag. 317città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  4-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE/479/2009.
*20. 73. Cirielli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per favorire la riduzione degli oneri finanziari del debito delle province e città metropolitane, il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi dalle province con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 100 milioni di euro. Per il riacquisto dei titoli obbligazionari da emessi dalle province, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 15 giugno 2016 al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  4-ter. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE/479/2009.
*20. 74. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56 è sostituito dal seguente:
  «150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 20, comma 4-bis, pari a complessivi 69 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo – (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
20. 27. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

Pag. 318

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito con il seguente:
  «150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
*20. 10. Misiani, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito con il seguente:
  «150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
*20. 56. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito con il seguente:
  «150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
*20. 34. Sottanelli, Zanetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
  «150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente».
**20. 42. Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

Pag. 319

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il comma 150-bis della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
  «150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 69 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto del contributo di cui al periodo precedente».
**20. 60. Cirielli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 150-bis dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: «a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
*20. 19. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Al comma 150-bis dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: «a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
*20. 30. Pastorelli, Lo Monte.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2012 e 2016, sono stanziati 30 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 20, comma 4-bis, pari a complessivi 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
20. 24. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.
  4-ter. All'onere di cui al comma 4-bis, pari 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*20. 75. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno Pag. 320entro il 15 giugno 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.
  4-ter. All'onere di cui al comma 4-bis, pari 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*20. 76. Sottanelli, Zanetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*20. 7. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*20. 21. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*20. 64. Pastorelli, Lo Monte.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*20. 77. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario Pag. 321di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 15 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.
20. 78. Cirielli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le regioni che a seguito dell'obbligo di ricollocazione del personale soprannumerario delle città metropolitane e delle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non abbiamo potuto completare le procedure programmate, in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge, volte alla stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che si intende riferito anche al personale che ha superato le prove selettive previste dall'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono, in ogni caso, portare a termine le suddette procedure entro un contingente massimo non superiore a novanta unità di personale. A tal fine le regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzate alle assunzioni. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai precedenti periodi si provvede a carico dei rispettivi bilanci regionali.
20. 36. Melilli.

  Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione.
  2. Dopo l'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente:
  «714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».
20. 041. Senaldi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.
*20. 05. Cominelli.

Pag. 322

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.
*20. 036. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.
*20. 02. De Mita.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.
*20. 012. Cirielli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.
*20. 017. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

Pag. 323

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.
*20. 034. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.
*20. 024. Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.
*20. 029. Palese.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, le risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata nel 2017 dalle province delle regioni a statuto ordinario, possono essere destinate al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2017.
*20. 030. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica Pag. 324la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
**20. 014. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
**20. 06. Cominelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
**20. 040. Senaldi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
**20. 027. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
**20. 038. Palese.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
**20. 01. De Mita.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica Pag. 325la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
**20. 07. Cirielli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
**20. 021. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Per l'anno 2017 alle province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
*20. 035. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni per l'anno 2017.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
*20. 028. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni per l'anno 2017.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
*20. 026. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale Pag. 326o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni per l'anno 2017.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
*20. 022. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni per l'anno 2017.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
*20. 015. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni per l'anno 2017.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
*20. 039. Palese.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni per l'anno 2017.
20. 08. Pastorino, Marcon, Costantino.

Pag. 327

ART. 21.

  Sopprimerlo.
21. 4. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede: per un ammontare pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; per un ammontare pari a 9 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
21. 1. Marchi, Giulietti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei sindaci della provincia approva, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano finalizzato alla individuazione degli ambiti delle Unioni e delle fusioni. Il Piano può essere rivisto ogni triennio, Sul Piano è sentita la regione che entro 60 giorni esprime il proprio parere rinviandolo alla Conferenza metropolitana o all'Assemblea dei sindaci. Decorsi i suddetti termini senza che la regione si sta pronunciata, il parere si intende favorevole. La Conferenza metropolitana e l'Assemblea dei sindaci si pronunciano motivatamente in via definitiva entro i successivi 60 giorni sulle eventuali osservazioni espresse dalla regione. Nel caso in cui la Conferenza metropolitana o l'Assemblea del sindaci non abbiano adottato il Piano nei termini di cui al primo capoverso, il Prefetto assegna agli enti un termine ulteriore entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  2-ter. Il Piano definisce gli ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica entro i quali individuare le Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le fusioni di comuni, su proposta dei comuni interessati, Resta ferma la possibilità di avvalersi della Convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Restano ferme le Unioni esistenti alla data di entrata in vigore della presentò legge, alle quali ove ne ricorrano i presupposti, si applica quanto previsto dal presente comma. Eventuali proposte di modifica delle Unioni esistenti possono essere avanzate dalla maggioranza dei sindaci dei comuni già appartenenti all'Unione.
  2-quater. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni è effettuato in base al numero ed alla tipologia di funzioni fondamentali e dei servizi associati, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, come regolamentato da decreto ministeriale, che privilegia prioritariamente l'unificazione degli uffici addetti alle funzioni di amministrazione generale, gestione del personale, contratti, contabilità e bilancio. Ove ne ricorrano le condizioni, si applica quanto previsto dall'Intesa di Conferenza Unificata sancita con atto n. 936 del 1o marzo 2006.
  2-quinquies. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i comuni con pari popolazione.Pag. 328
  2-sexies. In caso di fusione di comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1o gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad uno dei sindaci che alla data di estinzione dei comuni aderenti alla fusione ricoprivano l'incarico. Al Comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione pari a quella del Comune di minori dimensioni tra quelli oggetto di fusione. Al fine di garantire, nei tempi più brevi possibili la piena funzionalità dei comuni risultanti da fusione, i loro organi sono eletti nel primo turno elettorale utile, successivo ad essa, ivi compreso il turno straordinario di cui all'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2-septies. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 128, inserire il seguente comma 128-bis «in tutti i programmi di derivazione dell'Unione Europea e cofinanziati dallo Stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma assodata le funzioni ai sensi detta presente legge.
  2-octies. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni, convertito in legge del 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 28, 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater sono abrogati;
   b) al comma 30, primo periodo, eliminare la parola «obbligatoriamente»;
   c) il comma 106, articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato;

  Sono comunque soppresse le normative in contrasto con i commi precedenti.

  2-novies. In base ad un accordo approvato in Conferenza Unificata, è adottato un Piano straordinario di supporto alle fusioni e all'esercizio associato delle funzioni comunali tramite unioni o convenzioni. Il piano prevede azioni coordinate a livello nazionale e articolate per singoli ambiti territoriali, al fine di coadiuvare l'elaborazione di un piano industriale della forma associativa o della fusione, e la formulazione degli atti necessari, in particolare in riferimento alla nuova organizzazione, all'integrazione di uffici e servizi, al personale, ecc. Il Piano prevede anche sostegno ai percorsi di coinvolgimento di organizzazioni economiche e sociali.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Incentivi e contributi per le fusioni).
21. 2. Giulietti, Misiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Entro il 31 dicembre 2017 le funzioni e i compiti svolti dai BIM sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Il Ministero dell'ambiente è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con proprio regolamento le modalità di riparto delle somme di sovracanone e la destinazione del personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM.
21. 3. Tancredi.

Pag. 329

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 490, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni istituiti a seguito di fusione di cui al comma 485, il termine di cui al primo periodo è anticipato al 20 ottobre dell'anno precedente.»;
   b) al comma 492, lettera a), alinea, dopo le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto al comma 492-bis,» e il numero 1) è soppresso;
   c) dopo il comma 492, è inserito il seguente: «492-bis. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuno dei comuni istituiti a seguito di fusione di cui al comma 485 è determinato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,»;
   d) al comma 493, le parole: «del comma 492» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 492 e 492-bis».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in favore delle fusioni di comuni.
21. 5. Fanucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo, comma 450, lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «in media da ciascun ente nel triennio».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in favore delle fusioni di comuni.
21. 6. Fanucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 132 è sostituito dal seguente: «132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario nel quale hanno diritto al contributo straordinario di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in favore delle fusioni di comuni.
21. 7. Fanucci.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  Dopo il comma 1, dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
  «1-bis: Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00».
21. 01. Pastorino, Marcon.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di fusioni di comuni per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016).

  1. In riferimento agli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, tutti i comuni di cui Pag. 330agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono usufruire delle disposizioni che disciplinano le fusioni di comuni, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali), sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalle leggi regionali dei territori interessati, al fine di favorire la ricostruzione del tessuto economico e sociale.
  2. Il Commissario straordinario, di cui all'articolo 2 dei decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di concerto con gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, sostiene i comuni che intendono usufruire delle fusioni attraverso contributi per studi di fattibilità, attività di affiancamento diretto ai comuni, mettendo a loro disposizione dati ed indicatori territoriali, economici, sui servizi, imprese nonché sui bilanci e personale degli enti, nonché contributi per percorsi partecipativi propedeutici alla fusione.
  3. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dispongono strumenti normativi volti a semplificare ed accelerare le fasi che ricorrono nelle rispettive leggi regionali sul procedimento di fusione applicabili ai soli comuni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 21-ter.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale per i comuni oggetto di fusione).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei comuni oggetto di fusione di cui all'articolo 4-bis della presente legge, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alfa promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
  2.  Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei comuni oggetto di fusione.
  3. In particolare il Piano assicura priorità ai seguenti interventi:
   a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
   c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
   d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado;Pag. 331
   e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
   f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
   g) recupero dei beni culturali, storici e artistici.

  4. Il Piano definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:
   a) tempi di realizzazione degli interventi;
   b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
   c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;
   d) valorizzazione delle filiere della green economy locale;
   e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
   f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

  5. Il Piano è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.
  6.  Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, una equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  7. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Le risorse erogate ai sensi del comma 5 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.

Art. 21-quater.
(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici installati nei comuni colpiti dagli eventi sismici ed oggetto di fusioni).

  1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, ricompresi nei comuni oggetto di fusione di cui all'articolo 1 della presente legge, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.
  2.  Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.
  3. Le richieste sono presentate, per via telematica al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE che istruisce le istanze pervenute.Pag. 332
  4. Il Gestore dei servizi energetici – GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa.
  5. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicura, con proprie delibere, entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, procede alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui al comma 1.
  6. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21. 02. Ricciatti, Scotto, Zaratti, Nicchi, Duranti, Piras, Melilla, Quaranta, Sannicandro, Ferrara, Kronbichler, Franco Bordo, Folino, Fava, Martelli, D'Attorre, Carlo Galli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazioni).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai comuni e alle loro forme associative non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
   a) all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   b) all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   c) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2012, n. 133;
   d) all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   e) all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
   f) all'articolo 208, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
21. 09. Misiani.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo Pag. 3331 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
21. 04. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2-bis dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.
21. 05. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56).

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 5, le parole: «In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione» sono soppresse;
   b) al comma 51, le parole: «In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione» sono soppresse.
21. 06. De Menech.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Dopo il comma 104, articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, aggiungere i seguenti commi:
  104-bis. La Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei sindaci della provincia approva, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano finalizzato alla individuazione degli ambiti delle Unioni e delle fusioni. Il Piano può essere rivisto ogni triennio. Sul Piano è sentita la regione che entro 60 giorni esprime il proprio parere rinviandolo alla Conferenza metropolitana o all'Assemblea dei sindaci. Decorsi i suddetti termini senza che la regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.
  La Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei sindaci si pronunciano motivatamente in via definitiva entro i successivi 60 giorni sulle eventuali osservazioni espresse dalla regione.
  Nel caso in cui la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei sindaci non abbiano adottato il Piano nei termini di cui al primo capoverso, il Prefetto assegna agli enti un termine ulteriore entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  104-ter. Il Piano definisce gli ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica entro i quali individuare le Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le fusioni di comuni, su proposta dei comuni interessati. Resta ferma la possibilità di avvalersi della Convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Pag. 334Restano ferme le Unioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, alle quali ove ne ricorrano i presupposti, si applica quanto previsto dal presente comma. Eventuali proposte di modifica delle Unioni esistenti possono essere avanzate dalla maggioranza dei sindaci dei comuni già appartenenti all'Unione.
  104-quater. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni è effettuato in base al numero e alla tipologia di funzioni fondamentali e dei servizi associati, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, come regolamentato da decreto ministeriale, che privilegia prioritariamente l'unificazione degli uffici addetti alle funzioni di amministrazione generale, gestione del personale, contratti, contabilità e bilancio. Ove ne ricorrano le condizioni, si applica quanto previsto dall'Intesa di Conferenza Unificata sancita con atto n. 936 del 1o marzo 2006.
  104-quinquies. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i comuni con pari popolazione.
  104-sexies. In caso di fusione di comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1o gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad uno dei sindaci che alla data di estinzione dei comuni aderenti alla fusione ricoprivano l'incarico. Al Comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione pari a quella del Comune di minori dimensioni tra quelli oggetto di fusione. Al fine di garantire, nei tempi più brevi possibili la piena funzionalità dei comuni risultanti da fusione, i loro organi sono eletti nel primo turno elettorale utile, successivo ad essa, ivi compreso il turno straordinario di cui all'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  104-septies. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 128, inserire il seguente comma 128-bis in tutti i programmi di derivazione dell'Unione Europea e cofinanziati dallo Stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni ai sensi della presente legge.
  104-octies. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni ed integrazioni, convertito in legge del 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 28, 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater sono abrogati;
   b) al comma 30, primo periodo, eliminare la parola: «obbligatoriamente»;
   c) il comma 106, articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.
  Sono comunque soppresse le normative in contrasto con i commi precedenti.
  104-novies. In base ad un accordo approvato in Conferenza Unificata, è adottato un Piano straordinario di supporto alle fusioni e all'esercizio associato delle funzioni comunali tramite unioni o convenzioni. Il Piano prevede azioni coordinate a livello nazionale e articolate per singoli ambiti territoriali, al fine di coadiuvare l'elaborazione di un piano industriale della forma associativa o della fusione, e la formulazione degli atti necessari, in particolare in riferimento alla nuova organizzazione, all'integrazione di uffici e servizi, al personale, ecc. Il Piano prevede Pag. 335anche sostegno ai percorsi di coinvolgimento di organizzazioni economiche e sociali.
21. 010. Palese.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Liquidazione delle Unioni di comuni).

  1. Nelle procedure di liquidazione delle Unioni di comuni validamente costituite, ciascun Comune può estinguere la quota parte del proprio debito scaturente dal Piano di riparto mediante accensione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti con scadenza fino a 30 anni e in deroga alla normativa vigente in materia di indebitamento degli Enti locali.
  2. In seguito alla deliberazione dell'avvio della procedura di liquidazione da parte di tutti i comuni aderenti, sono sospese le procedure esecutive nei confronti dell'Unione dei comuni, comprese quelle presso soggetti terzi, fino alla data del deposito della Relazione di gestione presso i comuni aderenti da parte della liquidatela.
21. 07. Pilozzi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Delega delle funzioni di ufficiale elettorale nell'Unione di comuni).

  1. All'articolo 4-bis, terzo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è aggiunto in fine il seguente periodo: Nei comuni facenti parte di una Unione di comuni costituita ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267, previa apposita convenzione, i sindaci possono delegare le funzioni di ufficiale elettorale a personale idoneo dell'Unione stessa o dei singoli comuni associati.
21. 08. Fabbri, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1.  Nei limiti di spesa di 10 milioni di euro gli enti locali di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sono esentati dal pagamento dei contributi e diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259 e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazioni elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni.
  2. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21. 011. Cariello, Caso, D'Incà, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al comma 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere infine il seguente periodo: «Per l'anno 2017 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote».
21. 012. D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

Pag. 336

ART. 22.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 9, comma 28, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «I limiti di cui al primo e al secondo periodo» aggiungere le seguenti: «e di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1 commi 557 e 562».
22. 135. Francesco Sanna.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9 comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale.
22. 165. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Al comma 1, dopo le parole: ad evidenza pubblica inserire le seguenti: senza limiti di età.
22. 108. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1 sopprimere le parole da: derivanti da fino a: soggetti privati.
22. 198. Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Duranti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
22. 106. Gadda.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle regioni a statuto ordinario per le esigenze di valorizzazione del patrimonio storico-culturale.
*22. 69. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle regioni a statuto ordinario per le esigenze di valorizzazione del patrimonio storico-culturale.
*22. 82. Palese.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle regioni a statuto ordinario per le esigenze di valorizzazione del patrimonio storico-culturale.
*22. 103. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli effetti dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono prorogati sino al 31 dicembre 2019.
22. 136. Francesco Sanna.

  Dopo il comma 1, aggiungete il seguente:
  1-bis. Ai dipendenti delle aziende e consorzi costituiti rispettivamente ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo Pag. 33718 agosto 2000, n. 267, posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 8, e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La disposizione si applica ai lavoratori dei consorzi e delle aziende speciali in servizio al momento dell'avvio della liquidazione, anche se successivamente licenziati.
22. 75. Causin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, non si applicano per le assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate alla sostituzione del personale di ruoto assente con diritto alla conservazione del posto.
22. 33. Gadda.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: «dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali».
*22. 21. Fiano, Naccarato, Melilli, Misiani, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: «dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali».
*22. 24. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: «dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali».
*22. 54. Senaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: «dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali».
*22. 78. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: «dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali».
*22. 93. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: «dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali».
*22. 133. Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: «dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali».
*22. 196. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

Pag. 338

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: «dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali».
*22. 187. Marcon, Costantino, Pastorino, Airaudo, Civati, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: «dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali».
*22. 207. Cirielli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: «dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali».
*22. 216. Cominelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole: «dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti locali».
*22. 221. De Mita.

  Sostituire i commi 2 e 3, con il seguente:
  2. Per gli anni 2017 e 2018 i comuni che rispettano il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché i comuni con popolazione superiore ai 1,000 abitanti, ivi inclusi quelli che non erano sottoposti al patto di stabilità interno nell'anno 2015, di cui al secondo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 la percentuale stabilita al primo periodo del medesimo comma è innalzata al 100 per cento, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
22. 52. D'Incà, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
  «Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia stato inferiore del 50 per cento al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui al l'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata all’ 80 per cento Qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia stato inferiore del 60 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 90 per cento Qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia stato inferiore del 70 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto Pag. 339legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento.
22. 15. Rubinato, Rostellato.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite da: «è innalzata al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018».

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 90 per cento con: 100 per cento.
22. 174. Marcon, Costantino, Pastorino, Airaudo, Civati, Fratoianni.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018».
*22. 14. Rubinato, Rostellato.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018».
*22. 50. D'Incà, Caso, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. con le seguenti: nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 e nei comuni con una popolazione fino a 15.000 abitanti, privi di dirigenti, tale percentuale è innalzata al 100 per cento per gli anni 2017 e 2018 per la sostituzione dei titolari di Posizione di Organizzativa delle aree amministrative, tecniche, finanziarie e di polizia locale a qualsiasi titolo cessati.
**22. 8. Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. con le seguenti: nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 e nei comuni con una popolazione fino a 15.000 abitanti, privi di dirigenti, tale percentuale è innalzata al 100 per cento per gli anni 2017 e 2018 per la sostituzione dei titolari di Posizione di Organizzativa delle aree amministrative, tecniche, finanziarie e di polizia locale a qualsiasi titolo cessati.
**22. 36. Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 con le seguenti: per gli anni 2017 e 2018, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti.
*22. 20. Guidesi, Saltamartini.

Pag. 340

  Al comma 2, sostituire le parole: nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 con le seguenti: per gli anni 2017 e 2018, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti.
*22. 28. Giulietti, Rubinato.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 con le seguenti: per gli anni 2017 e 2018, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti.
*22. 57. Palese.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018 con le seguenti: per gli anni 2017 e 2018, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e al 100 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti.
*22. 175. Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: «Fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il parametro di spesa del personale di cui al comma 557-quater, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni la percentuale stabilita al precedente periodo è innalzata per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento.
*22. 48. Palese.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole: «Fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il parametro di spesa del personale di cui al comma 557-quater, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni la percentuale stabilita al precedente periodo è innalzata per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento.
*22. 71. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017» al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, e al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, gli enti locali possono bandire, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale anche dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto abbiano maturato, negli ultimi otto anni, almeno cinque anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2017-2020 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.
22. 1. Ventricelli.

Pag. 341

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpreta nel senso che l'utilizzo dei residui ancora disponibili sono da riferirsi alle quote percentuali delle facoltà assunzionali di ciascun anno del triennio precedente purché in presenza, per l'anno in cui si procede alle assunzioni, della programmazione del fabbisogno.
22. 80. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al comma 31-quinquies, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche per le Unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.
22. 83. Marchi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.
*22. 51. D'Incà, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Al comma 3, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.
*22. 120. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.
*22. 228. Marchi, Giulietti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;
  3-bis. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento.
**22. 27. Giulietti, Rubinato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;
  3-bis. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento.
**22. 182. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:
  12-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 8, e 25 si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti delle aziende e dei consorzi, costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  12-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai dipendenti delle aziende e dei consorzi già posti in liquidazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché dipendenti nella fase di avvio della liquidazione, anche qualora successivamente licenziati.
22. 11. Rubinato, Rostellato.

Pag. 342

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nelle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge delle risorse complessive destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
22. 26. De Menech, Giulietti, Rubinato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali degli enti locali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili per l'esercizio delle funzioni di Comandante di polizia locale in via esclusiva.
22. 139. Ghizzoni, Baruffi, Marchi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di bilancio destinate al finanziamento delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenza vengono definite annualmente nel rispetto della media del limite complessivo di spesa di personale nel triennio 2011-2013 calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
22. 16. Rubinato, Rostellato.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «della legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «quelle contenenti i limiti percentuali di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 267 del 2000, quelle relative al vincolo di cui al comma 236 della presento legge e quelle limitative all'effettuazione di lavoro straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL degli enti locali entro il tetto di 45 ore pro capite mensili,»;
   b) le parole: «di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019.» sono sostituite con le seguenti: «di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 uno per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzioni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 2, le parole: 40 milioni per l'anno 2018 sono sostituite dalle seguenti: 39 milioni per l'anno 2018 e le parole: 12,5 milioni per l'anno 2019 con le seguenti: 11,5 milioni per l'anno 2019.
22. 10. Antezza, Vico, Covello.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in materia di sicurezza e polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione del territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale della polizia locale in occasione dei Pag. 343medesimi eventi non viene considerato nel calcolo degli straordinari del medesimo personale.

  Conseguentemente all'articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole da: è incrementata fino a 2019 fine con le seguenti: è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019;
   b) al comma 2, sostituire le parole da: è incrementata fino a: 2019 con le seguenti: è ridotta di 3 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 28 milioni di euro per l'anno 2018, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019;
   c) dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. A restanti oneri derivanti di commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1, pari a 188 milioni di euro per l'anno 2017 e 179 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
22. 115. Guidesi, Grimoldi, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione del territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale della polizia locale in occasione dei medesimi eventi non viene considerato nel calcolo degli straordinari del medesimo personale.

  Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la dalla del 30 settembre 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 30 marzo 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
22. 116. Guidesi, Grimoldi, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. A decorrere dal 2018, le spese del personale di polizia locale relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione del territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale della polizia locale in occasione dei medesimi eventi non viene considerato nel calcolo degli straordinari del medesimo personale.
22. 113. Guidesi, Grimoldi, Saltamartini.

Pag. 344

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguente modificazioni:
   a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2-bis. Agli amministratori locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivestono le cariche di cui al comma 1 e che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultino titolari di pensione e non siano iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria si applicano, a richiesta dell'interessato, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo alla gestione separata è dovuto nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, a valere sull'indennità di funzione di cui all'articolo 82 in ragione di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico dell'amministrazione locale;
   b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
  6-bis. In favore degli amministratori locali che abbiano rivestito le cariche di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, i periodi di mandato non coperti da contribuzione obbligatoria.
22. 162. Patrizia Maestri, Baruffi, Arlotti, Ribaudo, Romanini, Giacobbe, Carra, Albanella, Terrosi, Amato, Iori, Malisani, Gribaudo, Lodolini, Narduolo, Camani, Paola Boldrini, Montroni, Carnevali, Gasparini, Rocchi, D'Incecco, Giovanna Sanna, Mura, Mazzoli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che tra gli organi ivi indicati sono compresi anche i gruppi consiliari e la presidenza del Consiglio comunale.
22. 41. Galgano, Vargiu, Oliaro, Catalano, Menorello, Mucci, Quintarelli, Librandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpretano nel senso che spetta al consiglio comunale la competenza esclusiva per quel che riguarda l'aggiornamento o l'adeguamento, degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, spettando all'organo medesimo ogni determinazione di aggiornamento o adeguamento o di rigetto della proposte in merito. Nei casi in cui il consiglio, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, e nell'ambito della propria autonomia, non si pronunci o non ritenga di pronunciarsi, non sono addebitabili responsabilità agli organi gestionali dell'ente.
22. 68. Pizzolante.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Agli enti che hanno un rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è consentito l'affiancamento a titolo gratuito, per la durata di un anno, del dirigente neo-assunto con il corrispondente dirigente collocato in quiescenza.
22. 227. Marchi, Giulietti.

Pag. 345

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1o gennaio 2005 e a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito l'incarico.
22. 111. Tino Iannuzzi, Paris, Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. In sede di prima applicazione, gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso le altre pubbliche amministrazioni prima del 1o gennaio 2005 e a cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali, sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti dell'amministrazione che ha conferito l'incarico.
22. 157. Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1o gennaio 2005 sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito l'incarico.
22. 112. Lodolini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale» sono soppresse.
22. 17. Rubinato, Rostellato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 183. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non rilevano gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
  3-ter. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale» sono soppresse.
  3-quater. All'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di bilancio destinate al finanziamento delle posizioni organizzative nei comuni privi di dirigenza vengono definite annualmente nel rispetto della media del limite complessivo di spesa di personale nel triennio 2011-2013 calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
22. 6. Rubinato, Rostellato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 557-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dal computo delle spese di cui al comma 557 quelle sostenute per personale assente dal servizio per maternità o malattia».
22. 107. Gadda.

Pag. 346

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, gli Enti il cui rapporto dipendenti-popolazione è inferiore al valore definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto del rapporto medio dipendenti-popolazione come definito, per la corrispondente classe demografica, dal predetto decreto.».
22. 218. Crivellari, De Menech.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso ai comuni di cui al primo periodo, possono assumere un numero di dipendenti non superiore a quello spettante ai comuni in condizioni di dissesto della medesima fascia demografica individuato con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 263, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».
22. 2. Crivellari, Rubinato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga ai presenti limiti, a detti enti spetta, in ogni caso, assumere un numero di dipendenti nei limiti del numero minimo garantito agli enti in condizioni di dissesto ai sensi dell'articolo 263, comma 2, secondo periodo, dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
22. 125. De Menech, Crivellari.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. 1. In sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro sono definite le modalità di finanziamento e i criteri generali di gestione di specifiche risorse da destinare a finalità di carattere mutualistico per il personale dipendente.
  3-quater. Gli enti locali possono, nel rispetto dei limiti di finanziamento e dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, attivare gli strumenti di cui al comma 1, fatte salve la sola informazione alle organizzazioni sindacali, ovvero le altre forme di partecipazione previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
  3-quinquies. Le associazioni e le organizzazioni di dipendenti pubblici aventi natura previdenziale o assistenziale richiamate dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei trattamenti da esse erogate in forme di previdenza complementare, sono poste in liquidazione.
  3-sexies. Alla restituzione delle quote di contribuzione pagate ai suddetti enti o associazioni dai dipendenti interessati mediante trattenuta sugli stipendi si provvede con imputazione sul patrimonio dei medesimi ovvero, in caso di incapienza, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e 2.
22. 181. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura e l'efficace svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo ambientale, per il triennio 2017-2019, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, in deroga alle norme vigenti in materia di limitazioni delle assunzioni e di quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzata, per una Pag. 347spesa a tal fine resa disponibile dalla regione Basilicata, non superiore, per ciascuno dei predetti anni, a tre milioni di euro, ad assumere personale a tempo indeterminato nel rispetto della dotazione organica dell'ente nonché ad utilizzare personale con forme contrattuali di lavoro flessibile.
22. 163. Antezza, Borghi, Bratti.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al fine di garantirne la piena funzionalità nonché l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, per il triennio 2017-2019, le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente sono autorizzate, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le funzioni di competenza, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche. Per tale scopo, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, le Agenzie determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle rispettive regioni, L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.
22. 159. Bratti, Antezza.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, nelle more dell'espletamento della prossima procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il personale con funzioni di dirigente scolastico in servizio con contratto a tempo indeterminato ha la facoltà di avanzare domanda per richiedere la permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti massimi di età per il collocamento a riposo.
22. 148. Carocci, Rocchi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale selettiva, volto all'immissione in ruolo come dirigenti scolastici dei soggetti che abbiano superato positivamente la fase preselettiva del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il corso intensivo prevede n. 80 ore di formazione in presenza, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 499 del 2015. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza.
22. 149. Ventricelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione per almeno 65 ore indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti che hanno comunque sostenuto tutte le prove previste dal bando di concorso per esami e per titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 e i soggetti che non siano stati destinatari alla data di entrata in vigore della presente legge di Pag. 348sentenza definitiva in merito al contenzioso istruito, svolgono, nell'ordine sopra indicato, un tirocinio formativo nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, affiancando un dirigente scolastico che è nominato tutore senza oneri per lo Stato. Il tirocinio viene svolto mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita e senza alcuna indennità aggiuntiva. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui al comma precedente sostengono una prova scritta. A seguito del superamento di tale prova sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici sui posti già autorizzati con il decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016 con priorità per i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015, con decorrenza dal 1o settembre 2017, secondo il criterio dell'età anagrafica. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, del CIN Area V. I soggetti eventualmente esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
22. 150. Albanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di contribuire all'economicità dell'azione amministrativa, nel primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che hanno superato la prova preselettiva ed almeno una prova d'esame del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011.
22. 147. Rocchi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'avvocatura civica» sono inserite le seguenti: «In deroga all'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
22. 32. De Menech, Giulietti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, non si applicano per le assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate alla sostituzione del personale di ruolo assente con diritto alla conservazione del posto.
22. 180. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 2, comma 12 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «degli enti convenzionati», sono aggiunte le seguenti: «anche a favore di enti sprovvisti di avvocati iscritti all'elenco speciale».
22. 220. Famiglietti.

  Sopprimere il comma 4.
*22. 38. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, D'Incà, Caso, Castelli.

Pag. 349

  Sopprimere il comma 4.
*22. 199. Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Duranti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per gli incarichi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali, compresi i titolari di cariche elettive comunali, da parte delle citate pubbliche amministrazioni elettiva comunale, si applica la legge n. 122 del 2010.
22. 166. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali nell'ambito della propria attività professionale e corrisposti da enti diversi da quello di appartenenza».
*22. 90. Rostellato, Rubinato.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali nell'ambito della propria attività professionale e corrisposti da enti diversi da quello di appartenenza».
*22. 91. Zanetti, Galati.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali nell'ambito della propria attività professionale e corrisposti da enti diversi da quello di appartenenza».
*22. 189. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti gli incarichi conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza.
**22. 12. Rubinato, Rostellato.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti gli incarichi conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza.
**22. 23. Simonetti, Guidesi.

Pag. 350

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli eventualmente conferiti ai titolari di cariche elettive da enti diversi da quello di appartenenza per lo svolgimento di attività libero-professionali, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Sono fatti salvi gli incarichi di tipo libero professionale conferiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per essi non si dà luogo alla ripetizione delle somme eventualmente erogate a titolo di corrispettivo».
22. 13. Rubinato, Rostellato.

  Sostituire comma 4, con il seguente:
  4. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2016, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione alle pubbliche amministrazioni collocate nel territorio provinciale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007.
22. 167. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Sostituire comma 4, con il seguente:
  4. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2016, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione alle pubbliche amministrazioni collocate nel territorio provinciale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007.».
22. 168. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Sostituire comma 4, con il seguente:
  4. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri Pag. 351che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale e regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019. 
22. 170. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Sostituire comma 4, con il seguente:
  4. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.».
22. 169. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Sostituire comma 4, con il seguente:
  4. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2017, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2017, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione alle pubbliche amministrazioni collocate nel territorio provinciale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1,5 milioni di euro per il triennio 2017, 2018 e 2019.
22. 171. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Pag. 352

  Sostituire comma 4, con il seguente:
  4. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2016, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale dell'organismo militare, alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici collocate nel territorio provinciale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 500.000 euro per il triennio 2017, 2018 e 2019 a valere sul Fondo di cui all'articolo 66 comma 2.
22. 172. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Sostituire comma 4, con il seguente:
  4. L'incremento della dotazione dell'organico nelle pubbliche amministrazioni per l'assunzione dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2016, avviene, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra alle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale e regionale dell'organismo militare, alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici non economici collocate nel territorio provinciale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 500.000 euro per il triennio 2017, 2018 e 2019 a valere sul Fondo di cui all'articolo 66 comma 2. 
22. 173. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 4, sopprimere le parole: regioni ed nonché le parole da: purché la fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del capoverso.
22. 119. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 4, sopprimere le parole: regioni ed.
22. 118. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, sostituire le parole da: da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché fino alla fine del comma con le seguenti: nell'ambito della propria attività Pag. 353professionale e corrisposti da enti diversi da quello di appartenenza.
22. 43. Palladino, Librandi.

  Al comma 4, dopo la parola: purché inserire le seguenti: relativamente agli incarichi conferiti a titolari di cariche elettive regionali,.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del capoverso.
22. 114. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4 sopprimere il seguente periodo: In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva.
*22. 35. Giulietti, De Menech.

  Al comma 4 sopprimere il seguente periodo: In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva.
*22. 45. Menorello, Oliaro, Galgano, Mucci, Quintarelli, Catalano, Vargiu, Librandi.

  Al comma 4 sopprimere il seguente periodo: In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva.
*22. 65. Palese.

  Al comma 4 sopprimere il seguente periodo: In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva.
*22. 206. Mura.

  Al comma 4 sostituire il penultimo periodo con il seguente: Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti da comuni o enti pubblici che abbiano rapporti di carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, con il comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva.
**22. 73. Tancredi.

  Al comma 4 sostituire il penultimo periodo con il seguente: Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti da comuni o enti pubblici che abbiano rapporti di carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, con il comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva.
**22. 89. Sanga, Paola Bragantini.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente con le seguenti: ad un ente diverso da quello.
22. 18. Marchi, Giulietti.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppressi il secondo il terzo e il quarto periodo.
22. 86. Lupi, Tancredi.

Pag. 354

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Per esigenze di razionalizzazione e di armonizzazione delle relative procedure e per assicurare la piena attuazione dei principi di accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e di pari opportunità tra donne e uomini di cui all'articolo 51 della Costituzione, in deroga alle vigenti disposizioni in materia elettorale dei consigli territoriali degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le votazioni per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini professionali sono indette contemporaneamente nel terzo quadrimestre del corrente anno e si tengono in un'unica data e secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La proclamazione degli eletti è effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il mandato dei consigli territoriali in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione è prorogato fino alla conclusione delle procedure elettorali anzidette.
22. 9. Marchetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «sindaci metropolitani» sono aggiunte le parole: presidenti delle unioni di comuni.
22. 30. Giulietti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 6 comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «non superiore a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore alla scadenza del mandato».
22. 85. Sammarco, Tancredi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «“allo stesso titolo previsto dal comma 1” sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto a continua ad essere iscritto alla data dell'incarico».
22. 29. Marchi, Giulietti.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1» sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto, continua ad essere iscritto alla data dell'incarico o si iscrive durante lo svolgimento dell'incarico amministrativo.
22. 160. Fabbri, Rubinato, Marchi, Giovanna Sanna, Baruffi, Giacobbe, Paola Boldrini, Incerti, Patrizia Maestri, Montroni, De Maria, D'Ottavio, Pagani, Famiglietti.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'avvocatura civica» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
22. 017. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

Pag. 355

  Sopprimere il comma 5.
22. 109. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la copertura dei posti vacanti che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie contabili non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, delle legge 7 aprile 2014, n. 56.
22. 194. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
22. 19. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Fragomeli, Baruffi, Ghizzoni, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420 dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014.
* 22. 62. Palese.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
* 22. 229. Senaldi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014.
* 22. 98. Sottanelli, Zanetti.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014.
* 22. 222. De Mita.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014.
* 22. 215. Cominelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014.
22. 208. Cirielli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014.
22. 205. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014.
22. 177. Pastorino, Marcon, Costantino.

Pag. 356

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014.
22. 134. Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui al comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014.
22. 95. Pastorelli, Lo Monte.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le Province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
** 22. 105. Melilli, Gasparini, Bargero, Ginato.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le Province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
** 22. 132. Russo.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica con le seguenti: Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lettera c) e lettera e) limitatamente ai rapporti di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   b) sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
22. 22. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Baruffi, Ghizzoni, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Al comma 5, sostituire le parole: lettera c) con le parole: lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
* 22. 53. Senaldi.

  Al comma 5, sostituire le parole: lettera c) con le parole: lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
* 22. 64. Palese.

  Al comma 5, sostituire le parole: lettera c) con le parole: lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
* 22. 97. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 5, sostituire le parole: lettera c) con le parole: lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola: tecniche con le seguenti: Pag. 357tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
* 22. 100. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 5, sostituire le parole: lettera c) con le parole: lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
* 22. 130. Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 5, sostituire le parole: lettera c) con le parole: lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
* 22. 186. Marcon, Pastorino, Airaudo, Civati, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 5, sostituire le parole: lettera c) con le parole: lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
* 22. 195. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Al comma 5, sostituire le parole: lettera c) con le parole: lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
* 22. 210. Cirielli.

  Al comma 5, sostituire le parole: lettera c) con le parole: lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
* 22. 213. Cominelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: lettera c) con le parole: lettera c) e lettera e) limitatamente all'articolo 110 del TUEL e sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
* 22. 224. De Mita.

  Al comma 5, dopo le parole: copertura, inserire le seguenti: tramite l'attivazione di procedure di mobilità del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni,.
22. 37. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, D'Incà, Caso, Castelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche con le seguenti: posti vacanti che richiedono professionalità tecniche, tecnico-finanziarie o contabili.
* 22. 44. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Baruffi, Ghizzoni, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche con le seguenti: posti vacanti che richiedono professionalità tecniche, tecnico-finanziarie o contabili.
* 22. 63. Palese.

Pag. 358

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche con le seguenti: posti vacanti che richiedono professionalità tecniche, tecnico-finanziarie o contabili.
* 22. 96. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti e la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
** 22. 99. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti e la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
** 22. 129. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti e la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
** 22. 185. Costantino, Marcon, Pastorino, Airaudo.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti e la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
** 22. 178. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti e la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
** 22. 209. Cirielli.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti e la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
** 22. 214. Cominelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: posizioni dirigenziali con le seguenti: posti vacanti e la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.
** 22. 223. De Mita.

  Al comma 5 dopo le parole: professionalità tecniche aggiungere le seguenti: o contabili.
22. 49. Palese.

  Dopo il primo periodo del comma 5 aggiungere il seguente:
  Il predetto divieto non si applica altresì per le province di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 per l'assunzione del personale necessario all'esercizio di attività e progetti rientranti nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 86, della medesima legge n. 56 del 2014 entro i limiti del valore finanziario della dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
22. 137. De Menech, Borghi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui al presente comma.
22. 3. Rubinato, Rostellato.

Pag. 359

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali» sono aggiunte le seguenti: «e degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
22. 4. Rubinato, Rostellato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non rilevano gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50.
22. 5. Rubinato, Rostellato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico e il funzionamento del servizio scolastico, nelle more dell'espletamento delle prossime procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, salvo quanto disposto dai commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e comunque in una fase successiva ad ogni eventuale immissione in ruolo susseguente a provvedimenti autorizzativi, per l'anno scolastico 2017/18, dopo aver effettuato la procedura di mobilità regionale e interregionale dei dirigenti scolastici e adottato i provvedimenti di conferimento, conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, in una fase successiva alta conferma degli incarichi, di presidenza di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 232 del 19 aprile 2017, sui residui posti vacanti e disponibili dopo il conferimento degli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici che ne abbiano, fatto domanda, in deroga al disposto di cui all'articolo 1-sexies della legge 31 marzo 2005, n. 43, sono conferiti ulteriori incarichi di presidenza, attingendo da nuove graduatorie provinciali valide solo per il biennio 2017-2019, che gli Uffici Ambiti Territoriali competenti dovranno predisporre sulla base dei criteri di cui all'Ordinanza del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, n. 39 del 1o aprile 2004. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dal conferimento di nuovi, e ulteriori incarichi aggiuntivi agli incarichi di presidenza 2016/2017 confermati si provvede con accantonamento di un pari numero di posti di potenziamento, coi fondi già destinati al pagamento degli incarichi di reggenza, con corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 7. Rubinato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico e il funzionamento del servizio scolastico, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante il regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, dell'emanazione del nuovo bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, dello svolgimento delle procedure del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici e della pubblicazione delle relative graduatorie di merito, nonché dell'immissione degli aventi diritto nei ruoli dei dirigenti Pag. 360scolastici, salvo quanto disposto dai commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, e comunque in una fase successiva ad ogni eventuale immissione in ruolo susseguente a provvedimenti autorizzativi, dopo aver effettuato la procedura di mobilità regionale e interregionale dei dirigenti e adottato i provvedimenti di conferimento, conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, sui residui posti vacanti dei dirigenti scolastici, dopo aver conferito incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici che ne abbiano fatto domanda, in deroga al disposto di cui all'articolo 1-sexies della legge 31 marzo 2005, n. 43, sono conferibili nuovi e ulteriori incarichi di presidenza sulle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in una fase successiva alla conferma degli incarichi già conferiti nell'anno scolastico 2016/2017. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dal conferimento di nuovi e ulteriori incarichi aggiuntivi agli incarichi di presidenza 2016/2017 confermati, si provvede con accantonamento di un pari numero di posti di potenziamento, coi fondi già destinati al pagamento degli incarichi di reggenza, con corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 146. Pes, Rubinato.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater, è inserito il seguente: «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».
  5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti, nonché tra i Comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.
22. 31. Marchi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota di recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo, è corrispondentemente incrementato. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì procedere alla proroga dei piani di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 15-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19».
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza Pag. 361pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al precedente comma anche attraverso l'utilizzo dei risparmi, certificati dagli organi di revisione, derivanti da misure di razionalizzazione organizzativa, dal mancato utilizzo, anche in parte, delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e da ogni altra misura comportante un contenimento della spesa per il personale ulteriore rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente, nonché attraverso l'integrale utilizzo dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; possono altresì essere destinate a recupero le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente previste in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale decente e certificate dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti».
22. 34. Giulietti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche in deroga ai parametri di cui al presente comma e fermo ogni ulteriore vincolo di bilancio, agli enti ivi considerati è, in ogni caso, consentita l'assunzione, di un numero di dipendenti entro i limiti garantiti agli enti in condizioni di dissesto ai sensi dell'articolo 263, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
22. 46. Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 65 è abrogato.
22. 88. Rampi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il personale assegnato dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura a compiti ispettivi di metrologia legale deve appartenere alla categoria D. La figura abilitata a svolgere le mansioni di metrologia legale è quella dell'ispettore metrico, essendo abolita la figura dell'assistente al servizio.
  5-ter. Le Camere devono provvedere al passaggio, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o luglio 2017, in categoria D di tutto il personale di categoria C che per almeno tre anni negli ultimi sei, a seguito di superamento del corso abilitante da «assistente al servizio», abbia svolto attività ispettiva nell'ambito della metrologia legale in modo continuativo ed effettivo.
  5-quater. Il patto di stabilità non si applica a tali passaggi, che verranno adottati con progressioni verticali, perché non costituiscono – ai fini finanziari – nuova assunzione di personale, ma solo modificazione di un rapporto di lavoro preesistente.
22. 66. Castricone.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo le parole: «dalla carica di sindaco» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, salvo che, al fine di assicurare la continuità amministrativa, venga eletto consigliere comunale nel medesimo comune. In tal caso resta in carica fino al completamento del proprio mandato presidenziale,».
22. 87. Rampi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, nelle Province e nelle città metropolitane è istituita la figura del dirigente apicale, al quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, Pag. 362di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa, Al dirigente apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di dirigente apicale può essere conferito, con le modalità definite dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a soggetti appartenenti alla fascia A dell'Albo dei segretari comunali e provinciali o a soggetti che negli ultimi 5 anni abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale di enti locali o abbiano svolto funzioni dirigenziali nell'area giuridico-amministrativa.
22. 104. Melilli, Gasparini, Bargero, Ginato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le province e le città metropolitane, al fine di favorire il riequilibrio finanziario, nonché i processi riorganizzativi legati alle funzioni fondamentali, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2018, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici, e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. Le presenti disposizioni si applicano anche al personale dedicato alle funzioni e ai compiti relativi ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Le province e le città metropolitane utilizzano i conseguenti risparmi nel limite del 50 per cento per l'assunzione di figure indispensabili all'espletamento delle funzioni fondamentali. I risparmi conseguenti al collocamento a riposo del personale dedicato ai servizi per l'impiego e delle politiche attive afferenti allo Stato e alle Regioni, sono utilizzati per il rafforzamento occupazionale dei servizi per l'impiego medesimi.
22. 110. Marchetti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
   «3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico».
22. 121. Dallai, Lenzi, Miotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2» comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli istituti di ricovero e città a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale, addetto alla ricerca, appartenente sia all'area, dei ricercatori, sia all'area professionalità, della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016.
22. 122. Piazzoni, Miotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, Pag. 363dopo le parole: «con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior» aggiungere le seguenti: «personale medico ed infermieristico, biologi, farmacisti, e psicologi».
22. 123. Piazzoni, Miotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 gli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, e sulla base degli indirizzi fissati dalle regioni, possono utilizzare nel limite del 50 per cento del costo sostenuto nel 2016 le risorse che finanziano l'istituto di cui all'articolo 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 area dirigenziale medico veterinaria per effettuare assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti medici nelle discipline ove si registra una carenza di organico» L'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 verifica l'invarianza dei costi, certificando che all'incremento della spesa del personale corrisponda, nella stessa misura, la riduzione stabile e continuativa della spesa per l'istituto, previsto dall'articolo 55, comma 2, del CCNL dell'8 giugno 2000. La spesa derivante dalla assunzioni del personale medico effettuate ai sensi del primo periodo non viene computata agli effetti del rispetto dei vincoli di spesa del personale.
  5-ter. Dopo il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto il seguente comma:
   «7-bis. L'obiettivo di cui al comma 71 è adempiuto e verificato a livello di singola regione».

  5-quater. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il periodo successivo alle parole «ove abbia raggiunto l'equilibrio economico» è soppresso.
  5-quinquies. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sulla base degli indirizzi fissati dalle regioni, possono riassumere servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni qualora si attesti che la reinternalizzazione determini economie di gestione rispetto all'assegnazione in appalto. L'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, valutati i costi complessivi diretti e indiretti della reinternalizzazione comprensivi di quelli ulteriori rispetto alle eventuali spese di personale da assumere, attesta e quantifica il risparmio di spesa derivante dalla riassunzione. La spesa derivante da acquisizioni di personale da destinare al servizio riassunto viene scomputata agli effetti, del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale. Le acquisizioni di personale di cui al periodo precedente devono avvenire nel limite delle dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione.
  5-sexies. Ai fini della dichiarazione di inidoneità e inabilità del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche di verifica possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante della Regione designato dal competente ufficio regionale.
  5-septies. Nel rispetto delle competenze regionali, per gli iscritti agli ordini o collegi delle professioni sanitarie che siano anche dipendenti di una pubblica amministrazione sono fatti salvi i poteri delle aziende sanitarie e delle altri istituzioni in materia di organizzazione del lavoro nonché le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
22. 124. Lenzi, Miotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le province delle: regioni a statuto ordinario che, a decorrere dal 2014, hanno dismesso Pag. 364società partecipate e reinternalizzato funzioni o servizi esternalizzati possono procede al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato della rispettiva provincia e transitate alle dipendenze della società dismessa nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica.
22. 126. De Menech.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono aggiunte le seguenti: «e al reclutamento del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Agli oneri di cui al precedente, periodo, valutati in 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
22. 152. Sgambato, Schirò, Mazzoli, Massa, Bargero, Simoni, Cuomo, Montroni, Pagani, Fabbri, Carra, Incerti, Terrosi, Manfredi, Valiante, D'Incecco, Miccoli, Carella, Albanella, Greco, Gianni Farina, Fiorio.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine d'incrementare l'organico, la Corte dei conti è autorizzata a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per il reclutamento di 20 referendari ogni anno.
  5-ter. All'articolo 7 della legge n. 131 del 2003, il comma 8-bis è abrogato.
  5-quater. All'articolo 7 del regio decreto n. 1214 del 1934 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sono soppresse le parole: «su proposta del capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»;
   b) al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole: «, per la metà dei posti,».
   c) al comma 4, sono soppresse le parole: «sulla proposta dei Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,».
   d) al comma 8, sono soppresse le parole: «Previa determinazione del Consiglio dei ministri».
22. 164. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:
  «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “I comuni possono cedere, anche parzialmente le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte”. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

  5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni, medesimi, anche Pag. 365quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.
*22. 184. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:
  «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “I comuni possono cedere, anche parzialmente le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte”. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

  5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni, medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.
*22. 176. Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale è riferito, per quelle regioni che abbiano adottato una legge di riorganizzazione entro il biennio 2014-2015, all'importo complessivo della spesa del personale delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricompresi nel proprio ambito territoriale.
22. 225. Dallai.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
22. 153. Sgambato, Schirò, Mazzoli, Massa, Bargero, Simoni, Cuomo, Montroni, Pagani, Fabbri, Carra, Incerti, Terrosi, Manfredi, Valiante, D'Incecco, Miccoli, Carella, Albanella, Greco, Gianni Farina, Fiorio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di realizzare l'allineamento retributivo dei dirigenti scolastici alla dirigenza pubblica di seconda fascia, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri, di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 154. Sgambato, Mazzoli, Massa, Bargero, Simoni, Cuomo, Montroni, Pagani, Fabbri, Carra, Incerti, Terrosi, Manfredi, Valiante, D'Incecco, Miccoli, Carella, Albanella, Greco, Gianni Farina, Fiorio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di rendere effettivo il processo di riforma del sistema nazionale Pag. 366di istruzione e formazione, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'anno scolastico 2017-2018 il titolo alla professione di educatore nelle istituzioni educative statali è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'insegnamento nella scuola primaria.
22. 155. Sgambato, Mazzoli, Massa, Bargero, Simoni, Cuomo, Montroni, Pagani, Fabbri, Carra, Incerti, Terrosi, Manfredi, Valiante, D'Incecco, Miccoli, Carella, Albanella, Greco, Gianni Farina, Fiorio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 25. Gasparini, De Maria, D'Ottavio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2017/2019, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni, di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni di personale e i piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse dei piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.
22. 79. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, sostituire le parole: di beni culturali con le seguenti: e amministrazione di beni culturali finalizzate alla costituzione di segreterie tecniche.
22. 200. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
   al primo periodo, sostituire le parole: il buon andamento degli istituti, con le seguenti il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura;
   al secondo periodo, sostituire le parole: per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo, con le parole: per ciascun istituto o luogo della cultura, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto o luogo della cultura medesimo.
22. 197. Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, è istituito, a partire dal 2017, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno specifico Fondo, con dotazione di 5 milioni di euro, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e Pag. 367all'efficientamento dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere determinato dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 145. Narduolo, Coscia, Manzi, Rampi, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Zardini, Crimì, Blazina, Malisani, Ghizzoni, Carocci, Rocchi, Coccia, Iori, Crivellari, Rubinato, Cominelli, Ascani, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Pes, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai fini degli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, le amministrazioni locali che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano istituito l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, possono istituire tale imposta in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
22. 74. Gribaudo.

  Al comma 7, dopo le parole: dei risultati ottenuti, aggiungere le seguenti: effettuata dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali.
22. 39. Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Nelle more del processo di razionalizzazione e della loro statizzazione da attuarsi entro il 31 dicembre 2017, e al fine di consentire la prosecuzione della loro attività, a favore degli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2017.
  7-ter. All'onere di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
22. 202. Nicchi, Scotto, Melilla, Capodicasa, Albini, Duranti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 108, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comma 3-bis sostituito dal seguente:
  «3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell'esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali, compresi i beni bibliografici e archivistici, attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.».
22. 201. Bossa, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

Pag. 368

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, al comma 3-bis, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
22. 142. Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Ghizzoni, Ascani, Manzi, Carocci, Rocchi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di rafforzare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; di 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento e di investimento degli uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, in relazione alla attività connesse alla ricostruzione post-sisma; di 3 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; di 1 milione di euro per le attività della Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo; di 1 milione di euro per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n. 420. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2017.
22. 143. Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Ghizzoni, Ascani, Manzi, Carocci, Rocchi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  7-ter. Dall'anno accademico 2017/2018, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica. Dei contratti a tempo indeterminato di cui al comma precedente il 100 per cento delle cessazioni più il 50 per cento dei posti liberi e vacanti in pianta organica è assegnato alla graduatorie ad esaurimento di cui al comma 7-bis mentre il restante 50 per cento è assegnato tramite concorso regolato da apposito decreto del Presidente della Repubblica così come previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999 dell'articolo 19, comma 1 della legge n. 128 del 1999. Nelle more dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica contenente le nuove norme sul reclutamento del personale docente, si ricorre in via prioritaria alle graduatorie di cui al comma 7-bis per gli incarichi a tempo determinato ed indeterminato fino ad esaurimento delle stesse. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali sono bloccate le conversioni o variazioni di organico, che possano Pag. 369incidere sul totale dei posti destinate all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui al comma 7-bis.
  7-quater. Agli oneri di cui ai precedenti commi, valutati in 5 milioni si euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 140. Crimì, Rocchi, Manzi, Ghizzoni, Narduolo, Coccia, Iori, Ribaudo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «venticinque». Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dal presente decreto sono apportate, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2016, n. 189, le necessarie modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 140.000 per l'anno 2017 e ad euro 214.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
22. 138. Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Ghizzoni, Ascani, Manzi, Carocci, Rocchi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 142 del regio decreto 635 del 1940, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 311 del 2001, articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, la lettera e) è soppressa;
   b) al comma 5, sono soppresse le seguenti parole: «e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.».
22. 94. Palese.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti interessati dalla presenza di borghi caratterizzati da un rilevante valore culturale, turistico o naturalistico come individuati dalle Regioni, possono essere sono istituite, a valere sulle risorse regionali rese disponibili, zone a burocrazia zero, ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di favorire la realizzazione di strutture ricettive diffuse e dei servizi turistici correlati all'accoglienza diffusa, mediante recupero e valorizzazione degli immobili esistenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché delle disposizioni in materia di accessibilità e di efficienza energetica. Alle imprese turistiche di cui al primo periodo si applicano le agevolazioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
22. 77. Tancredi.

Pag. 370

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è definita la disciplina della professione di guida turistica nazionale, di cui al comma 1, valida su tutto il territorio nazionale e sono definiti gli standard professionali della guida turistica nazionale, le modalità di svolgimento degli esami per l'accesso all'attività professionale, organizzati con modalità uniformi su tutto il territorio nazionale, nonché le modalità di erogazione dei percorsi formativi regionali in accordo con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito elenco nazionale delle guide turistiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'elenco è tenuto e gestito in formato elettronico ed è alimentato dalle banche dati regionali. A tal fine il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano stipulano una specifica convenzione per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco.».
22. 76. Tancredi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei parchi acquatici, al comma 37, lettera h), Allegato 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il nuoto con i delfini è permesso solo all'addestratore». Al terzo periodo dopo le parole: «per scopi scientifici» sono aggiunte le seguenti: «o terapeutici». È altresì abrogato il comma 38 della medesima lettera h). Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, si provvede a disciplinare le modalità attuative della disposizione di cui ai periodi precedenti, al fine di garantire la sicurezza del pubblico o il benessere degli animali.
22. 101. Pizzolante, Tancredi.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
22. 47. Giulietti.

  Sopprimere il comma 8.
*22. 40. Di Benedetto, Caso, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 8.
*22. 204. Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Duranti.

Pag. 371

  Al comma 8 sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017. con le seguenti: 4 milioni di euro a decorrere dal 2017 e fino al 2018.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
22. 84. Galati, Zanetti.

  Al comma 8, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
22. 161. Boccadutri.

  Al comma 8, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
*22. 128. Alberto Giorgetti.

  Al comma 8, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
*22. 151. Boccadutri, Pisicchio.

  Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
  8-bis. Il contributo in favore del comune di Stazzema di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, è incrementato di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  8-ter, Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 226. Parrini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di favorire, attraverso la valorizzazione del patrimonio archeologico, la diffusione della conoscenza relativa alle radici culturali e identitarie delle comunità dei territori dell'antica, Peucezia, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 219. Palese, Altieri.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  9. Per l'anno finanziario 2017, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle bande musicali. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Le somme non impegnate nell'esercizio 2017 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere determinato dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 217. Cominelli, Rampi, Manzi, Zardini, Narduolo, Lavagno, Minnucci, Peluffo, Michele Bordo, Melilli, Cova, Terrosi, Paola Boldrini, Tino Iannuzzi, Grassi, Rubinato, Marco Di Maio, Braga, Manfredi, Carra, Ventricelli, Montroni, Mariano, Marantelli, Galperti, Pag. 372Prina, Lodolini, Luciano Agostini, Becattini, Romanini, Amato, Arlotti, Lacquaniti.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più comuni».
22. 211. Manzi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Ai fini del censimento e della quantificazione dei beni immobili di interesse storico o artistico di proprietà privata ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, specifica annotazione di tale vincolo è apposta nei relativi atti catastali. Alle classificazioni catastali del suddetto bene immobile è aggiunto uno specifico prefisso identificativo di immobile vincolata. Il procedimento di annotazione catastale del vincola di interesse storico ai sensi dell'articolo 10 del codice del beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è disciplinato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche mediante la previsione di forme di autocertificazione e documentazione a carico dei soggetti proprietari degli immobili, soggetti a verifiche successive. Il procedimento di annotazione catastale e le conseguenti verifiche sono effettuate dalle amministrazioni competenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi e ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.
22. 212. Bernardo, Pelillo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. L'istituto «Giovanni Paisiello» di Taranto, già trasformato in istituto superiore di studi musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è statalizzato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8-ter. Il personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nei ruoli statali del personale docente e ATA degli istituti superiori di studi musicali di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. A tale personale sono riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della sede di servizio in fase di prima attuazione della presente legge.
  8-quater. Il trasferimento del personale di cui al comma 8-ter, avviene secondo tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).
  8-quinquies. A decorrere dall'anno in cui acquistano efficacia le disposizioni dei Pag. 373commi 8-ter e 8-quater, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore dell'ente locale che finanzia l'istituto «Giovanni Paisiello» in misura pari alle spese comunque sostenute dallo stesso ente nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale.
  8-sexies. I criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dall'ente locate di cui al comma 8-quinquies sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite la Conferenza Stato-regioni, l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.
  8-septies. Per eventuali maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione dei commi da 8-bis a 8-quater, si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
22. 203. Duranti, Nicchi, Scotto, Melilla.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Le dotazioni del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aumentate di euro 90.000.000 a decorrere dall'anno 2018.
  8-ter. Sono corrispondentemente ridotte di 90.000.000 euro le risorse a valere sulla autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2018.
22. 190. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Alla tabella 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), missione 11, al programma 11.1 Ricerca di base e applicata (17.15), sono ridotte di euro 98.578.625 le dotazioni per gli anni 2017 (sottratta la quota parte già erogata), 2018 e 2019.
  8-ter. Alla Tabella 7 (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), Missione 3, il programma 3.1, Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22), sono aumentate di euro 98.578.625, sottratta la quota parte già erogata all'istituto nel 2017, le dotazioni per gli anni 2017, 2018 e 2019.
22. 191. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  9. L'Arma dei Carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Polizia di Stato, il Corpo della Guardia di finanza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le altre Amministrazioni statali individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono autorizzate ad utilizzare, nei limiti delle proprie capacità assunzionali e per profili analoghi o equivalenti, come disciplinati dall'articolo 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003 e dall'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge n. 101 del 2013, la graduatoria degli idonei del concorso pubblico per 400 allievi vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29 novembre 2011 e approvata con decreto del Capo del Corpo forestale 24 luglio 2014.
22. 192. Carrescia, Giovanna Sanna, Piccione.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis, L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 Pag. 374luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
22. 193. Nicchi, Bossa, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di dare il necessario sostegno alla nuova strategia per la crescita e l'occupazione promossa e raccomandata dal Consiglio europeo e fatta propria dal Governo, nonché per dare continuità al finanziamento dei progetti di ricerca dei giovani ricercatori, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata, ai sensi del comma 871 dello stesso articolo 1 della medesima legge, di euro 415 milioni per l'anno 2017.
  8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis si provvede mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato della medesima somma giacente nella Tesoreria dello Stato sulla contabilità speciale n. 25039, intestata all'Istituto Italiano di Tecnologia e corrispondentemente riassegnata al Fondo per gli interventi di ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  8-quater. Conseguentemente, l'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 15 milioni di euro per il 2011 e di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2012 al 2015.
22. 188. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di rendere più efficiente l'azione amministrativa con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed efficienza economica, assicurare la immediata interlocuzione tra l'istituzione scolastica e le altre amministrazioni, favorire le attività di programmazione territoriale, consentire agli enti locali di svolgere le azioni di propria competenza in termini di gestione delle strutture scolastiche, pianificazione delle azioni di messa in sicurezza, definire i piani di adeguamento e di prevenzione dei rischi delle strutture ad uso pubblico e destinate all'istruzione ed alla formazione, programmare per gli immobili scolastici interventi di somma urgenza e di pianificazione degli impegni finanziari da assumere nei bilanci dell'ente, definire i piani di sviluppo culturale e socio-economico degli ambiti territoriali, entro 30 giorni il Ministero dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare stabilmente per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante, o rette da dirigenti scolastici titolari in altre istituzioni scolastiche. L'assegnazione delle sedi avverrà secondo criteri e modalità stabiliti dal provvedimento. I nuovi dirigenti possono essere reclutati tra coloro che hanno partecipato a corsi di formazione, della durata di almeno 60 ore, promossi e gestiti dal Ministero per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico e tra coloro che hanno superato tutte le prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Il passaggio definitivo nei ruoli di dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta su tematiche che saranno individuate dagli uffici scolastici regionali da sostenere al termine dell'anno scolastico 2018/2019. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
22. 158. Boccadutri.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di implementare le attività culturali promosse in favore della Pag. 375minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) erogazione di borse di studio.»;
   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» sono inserite le seguenti: «, l'Università popolare di Trieste», e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale.».

  8-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo la parola: «Slovenia» sono aggiunte le seguenti: «, in Montenegro»;
   b) al secondo periodo, le parole: «in collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e», e le parole: «fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto» sono soppresse.
22. 156. Tidei.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, la spesa di euro trecentomila annui, quale contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello, partecipata dal medesimo Ministero. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari ad euro trecentomila annui, a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
22. 141. Manzi, Narduolo, Rampi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita la figura del dirigente apicale, al quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al dirigente apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'incarico di dirigente apicale può essere conferito, con le modalità definite dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a soggetti appartenenti alla fascia A dell'Albo dei segretari comunali e provinciali o a soggetti che negli ultimi 5 anni abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale di enti locali o abbiano svolto funzioni dirigenziali nell'area giuridico-amministrativa.
*22. 56. Palese.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita la figura del dirigente apicale, al quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al dirigente apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'incarico di dirigente apicale può essere conferito, con le modalità definite dall'articolo Pag. 376108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a soggetti appartenenti alla fascia A dell'Albo dei segretari comunali e provinciali o a soggetti che negli ultimi 5 anni abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale di enti locali o abbiano svolto funzioni dirigenziali nell'area giuridico-amministrativa.
*22. 131. Russo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino degli Istituti atipici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico in materia di istruzione, ed al fine di consentire il funzionamento degli stessi sino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi, ai medesimi Istituti è assegnato un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2017 ed a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2018.
  8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2017 ed a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 127. Mauri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 142 del regio decreto n. 635 del 1940, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 311 del 2001, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, la lettera e) è soppressa;
   b) al comma 5, sono soppresse le seguenti parole: «e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.
22. 72. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 della legge 122 del 2010, settimo capoverso, sono inserite le seguenti parole: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni, agli enti locali e ai loro enti strumentali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
*22. 70. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 della legge 122 del 2010, settimo capoverso, sono inserite le seguenti parole: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle Regioni, agli enti locali e ai loro enti strumentali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
*22. 81. Palese.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano per le assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate alla sostituzione del personale di ruolo assente con diritto alla conservazione del posto.
22. 55. Palese.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si computa nel limite posto dall'articolo 1, Pag. 377comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nelle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge delle risorse complessive destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
22. 59. Palese.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 60. Palese.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: «551-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».
  8-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale ed una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.
22. 61. Palese.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento.
22. 58. Palese.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di sostenere la definizione di un accordo di valorizzazione tra il Polo museale della Campania, la regione Campania e la provincia di Caserta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio per rafforzare forme di cooperazione, promozione e gestione tese alla valorizzazione del Museo provinciale Campano di Capua e dell'intero sistema museale dell'area casertana, è concesso al Museo provinciale di Capua un contributo straordinario per l'anno 2017 di cinquecentomila euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro cinquecentomila per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 42. Palladino, Librandi.

Pag. 378

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. L'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo le parole «alla carica di sindaco» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che, al fine di assicurare la continuità amministrativa, venga eletto consigliere comunale nel medesimo comune. In tal caso resta in carica fino al completamento del proprio mandato presidenziale.
22. 01. Rampi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. L'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.
22. 02. Rampi.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Potenziamento del Servizio di assistenza sociale nei comuni).

  1. Gli enti locali territoriali che hanno carenza organica di personale qualificato e specializzato per svolgere il servizio di assistenza sociale, per gli anni 2017 e 2018, in deroga ai limiti previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 possono assumere a tempo determinato fino ad un massimo di due unità con il profilo di assistenti sociali o psicologi. Si applicano le procedure di reclutamento, previste dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 così come novellato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 393 del 2017.
22. 03. Ribaudo, Culotta.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Finanziamento straordinario del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica-FIRST).

  1. Al fine di dare il necessario sostegno alla nuova strategia per la crescita e l'occupazione promossa e raccomandata dal Consiglio europeo e fatta propria dal Governo, nonché per dare continuità al finanziamento dei progetti di ricerca dei giovani ricercatori, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata, ai sensi del comma 871 dello stesso articolo 1 della medesima legge, di euro 415 milioni per l'anno 2017.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato della medesima somma giacente nella Tesoreria dello Stato sulla contabilità speciale n. 25039, intestata all'Istituto Italiano di Tecnologia e corrispondentemente riassegnata al Fondo per gli interventi di ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
  3. Conseguentemente, l'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 15 milioni di euro per il 2011 e di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2012 al 2015.
22. 04. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di vincoli e divieti assunzionali e di contenimento della spesa del personale e limitatamente all'anno 2017, gli enti Pag. 379territoriali compresi nel territorio della Regione siciliana che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono procedere ad assunzioni riservate esclusivamente ai soggetti collocati in attività socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, compresi nel bacino a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di pertinenza della medesima regione e che prestano servizio nelle stesse amministrazioni che procedono all'assunzione, nel limite massimo complessivo di 25 l/unità. Al fine di incentivare la stabilizzazione dei rapporti a tempo pieno e indeterminato ai soggetti di cui al periodo precedente è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di euro 2.333.351,22 annui, a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che, a tal fine, è integrato del predetto importo. Per agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni, singolarmente, ovvero in cooperazione, possono utilizzare risorse ulteriori proprie nel rispetto delle disposizioni di contenimento della spesa del personale e degli obiettivi di finanza pubblica.
22. 05. Iacono.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nelle Regioni a Statuto speciale).

  1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nel triennio 2018/2020, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, per gli enti territoriali compresi nel territorio della regioni a statuto speciale, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e Pag. 380562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.
  3. Nel triennio 2018/2020, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.
  4. La proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato nei comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione.
  5. Le assunzioni disposte per le qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, riservate ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o titolari di un contratto a tempo determinato inquadrati in qualifiche di accesso corrispondenti, con precedenza di quest'ultimi nei confronti dei primi, non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina dei reclutamento ordinario ai sensi articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo; le stesse si intendono quali assunzioni dall'esterno al fine del rispetto del principio di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
22. 06. Iacono, Albanella, Ribaudo, Amoddio, Burtone, Berretta, Currò, Cardinale, Moscatt, Culotta, Raciti, Piccione, Greco, Taranto, Covello.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga mobilità pubblico-privato).

  1. All'articolo 23-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».
22. 07. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali).

  1. A decorrere dall'anno 2017 gli Istituti Superiori di studi musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione.
  2. I processi di cui al comma 1 sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 4.
  3. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente Pag. 381decreto già vi sono tenuti. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche.
  4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di euro 7,5 milioni nell'anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2020.
  5. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 4 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
  6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, si provvede:
   a) quanto all'importo minimo di euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, esclusivamente per le Accademie di Belle arti non statali di cui al comma 1;
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 7.

  7. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 295, le parole «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»;
   b) al comma 298, dopo le parole «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro».
22. 08. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Crimì, Malisani, Rocchi, Ascani, Coccia, Blazina, Dallai, Iori, Vico, Carnevali, Manzi, Carocci, D'Ottavio, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Cinzia Maria Fontana, Mariani.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. È incrementato di 50 milioni di euro il Fondo destinato al finanziamento delle spese ritenute indispensabili per l'attuazione dello svolgimento delle elezioni previsto dal capitolo 1310 – PG 3 – dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario anno 2016 (competenza).
22. 09. Palese.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni Pag. 382dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività delle amministrazioni interessate, la quota di recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo, è corrispondentemente incrementato. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì procedere alla proroga dei piani di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 15-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al precedente comma anche attraverso l'utilizzo dei risparmi, certificati dagli organi di revisione, derivanti da misure di razionalizzazione organizzativa, dal mancato utilizzo, anche in parte, delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e da ogni altra misura comportante un contenimento della spesa per il personale ulteriore rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente, nonché attraverso l'integrale utilizzo dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; possono altresì essere destinate a recupero le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente previste in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente e certificate dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti.».
22. 010. Palese.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
22. 011. Palese.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «sindaci metropolitani» sono aggiunte le seguenti: «presidenti delle unioni di comuni».
22. 012. Palese.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Gli Enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni.
22. 013. Palese.

Pag. 383

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Scuole innovative).

  1. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole «triennio 2015-2017» sono inserite le seguenti: «nonché ulteriori 70 milioni nell'anno 2018»;
   b) dopo le parole «a decorrere dall'anno 2018» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e 2,1 milioni annui a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 204».
22. 014. Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Bonaccorsi, Ascani, Manzi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Incremento contributo Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche).

  1. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ora denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) ai sensi del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, il contributo ordinario istituzionale annuo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla tabella 4 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017, è incrementato di cinque milioni di euro a decorrere dal l'anno 2017.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione pari ad euro cinque milioni del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
22. 015. Piazzoni, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. In sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro sono definite le modalità di finanziamento e i criteri generali di gestione di specifiche risorse da destinare a finalità di carattere mutualistico per il personale dipendente.
  2. Gli enti locali possono, nel rispetto dei limiti di finanziamento e dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, attivare gli strumenti di cui al comma 1, fatte salve la sola informazione alle organizzazioni sindacali ovvero le altre forme di partecipazione previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
  3. Le associazioni e le organizzazioni di dipendenti pubblici aventi natura previdenziale o assistenziale richiamate dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei trattamenti da esse erogate in forme di previdenza complementare, sono poste in liquidazione.
  4. Alla restituzione delle quote di contribuzione pagate ai suddetti enti o associazioni dai dipendenti interessati mediante trattenuta sugli stipendi si provvede con imputazione sul patrimonio dei medesimi ovvero, in caso di incapienza, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e 2.
22. 016. Palese.

Pag. 384

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «dell'avvocatura civica» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».
22. 018. Palese.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
   a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
   b) sia in possesso del diploma di laurea;
   c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
   d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni anche non continuativi;
   e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d), valutazioni annuali tutte positive.

  2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
  3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.
22. 019. Palese.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Per l'anno finanziario 2018, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza dei Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge Pag. 385di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alte associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2018 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 020. Marchi, Giulietti.

Pag. 386

ART. 23

  Sopprime l'articolo.
23. 1. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more della revisione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, da adottarsi previo parere dell'Assemblea regionale siciliana e della determinazione degli importi di cui all'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per le finalità sancite dall'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2017, un importo di euro 500 milioni e corrispondente a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima – gestione ordinaria – e aperta presso la tesoreria statale.
  1-ter. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2017 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1-bis, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1-bis, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito rinveniente dalle entrate devolute.
  1-quater. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati.
23. 3. Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della legge 4 febbraio 2016, n. 2, della regione Sardegna, la città metropolitana di Cagliari, subentrata alla provincia di Cagliari limitatamente al proprio territorio come stabilito dall'articolo 18 della medesima legge regionale è autorizzata a trasferire alla provincia del Sud Sardegna, la quota dell'avanzo di amministrazione ad essa spettante ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2016, n. 65, in deroga alle norme sul pareggio di bilancio degli enti locali.
23. 2. Cani.

Pag. 387

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti inerenti il personale regionale di protezione civile coinvolto nelle attività emergenziali).

  1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allettamento, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altra amministrazione.
  2. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliscono le modalità valutative, anche speciali, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per coloro che risultano in servizio a tempo determinato o a contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito del settore di protezione civile, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 9, comma 1-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore e nell'ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione.
  3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
23. 01. Tancredi.

  Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'operatività delle strutture di protezione civile delle regioni interessate dal sisma centro Italia 2016).

  1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le medesime regioni possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, anche mediante proroghe di contratti in essere a tempo determinato, purché nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 9, comma 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
23. 02. Tancredi.

Pag. 388

ART. 24.

  Al comma 1, capoverso 534-bis, dopo le parole: a statuto ordinario inserire le seguenti:, nonché delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
24. 3. Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Rifinanziamento dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).

  1. Ai fini del completamento del riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle Regioni ammesse alla ristrutturazione del debito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2014 ovvero per la ristrutturazione del debito delle Regioni con valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione inferiore a 250 milioni di euro, per la ristrutturazione del debito, anche in forma cartolare, costituito da titoli obbligazionari comunque riconducibili e contabilizzati come debito delle Regioni, nonché per la ristrutturazione del debito dei comuni capoluogo con popolazione superiori ai 400.000 abitanti, la contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), è rifinanziata per un importo massimo complessivo di 1.000.000.000 di euro per l'anno 2018.
  2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 16 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
* 24. 01. Palese.

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Rifinanziamento dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).

  1. Ai fini del completamento del riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle Regioni ammesse alla ristrutturazione del debito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2014 ovvero per la ristrutturazione del debito delle Regioni con valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione inferiore a 250 milioni di euro, per la ristrutturazione del debito, anche in forma cartolare, costituito da titoli obbligazionari comunque riconducibili e contabilizzati come debito delle Regioni, nonché per la ristrutturazione del debito dei comuni capoluogo con popolazione superiori ai 400.000 abitanti, la contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), è rifinanziata per un importo massimo complessivo di 1.000.000.000 di euro per l'anno 2018.
  2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 16 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
* 24. 02. Guidesi, Saltamartini, Busin.

Pag. 389

ART. 25.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 140 dopo la lettera j), è aggiunta la seguente: j-bis) realizzazione degli impianti sportivi nelle periferie urbane.».

  Conseguentemente:
   al comma 1, dopo il capoverso comma 140-
ter, aggiungere il seguente:
  «140-ter. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione degli impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo, è incrementata di 30 milioni per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Agli oneri di cui al presente comma si provvede utilizzando quote corrispondenti delle risorse del Fondo di cui al comma 140».

  Al comma 2, dopo le parole: 140-ter, aggiungere le seguenti: , 140-quater.
25. 29. Marcon, Paglia, Pastorino, Costantino, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 264 milioni di euro per l'anno 2017, 318 milioni di euro per l'anno 2018, 280 milioni di euro per l'anno 2019 e 544 milioni di euro a decorrere dell'anno 2020 e fine all'anno 2032, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica.
25. 31. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, sostituire il primo periodo con i seguenti: Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 114 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. Per l'anno 2017, è riservato alle città metropolitane un importo di 50 milioni di euro.
25. 6. Gasparini, De Maria, D'Ottavio.

  Al comma 1, al capoverso comma 140-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.
*25. 5. Cariello, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Caso.

  Al comma 1, al capoverso comma 140-ter, sostituire il primo periodo con il seguenti: Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 100 Pag. 390milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.
*25. 35. Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Scotto, Zaratti, Duranti.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
   dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le province e le città metropolitane inviano le richieste corredate da progetti validati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il termine di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2017, ed entro il 15 luglio per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. La ripartizione delle risorse avviene con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 luglio 2017, previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.
25. 2. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro, con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire le parole: coerenti con la Programmazione triennale con le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.
*25. 7. Palese.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro, con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire le parole: coerenti con la Programmazione triennale con le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.
*25. 16. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro, con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

Pag. 391

  Conseguentemente:
   dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali;
   sopprimere, in fine, le parole: coerenti con la programmazione triennale agli oneri derivanti dal presente comma pari a trentasei milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
25. 19. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   dopo le parole: in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali;
   eliminare, in fine, le parole: coerenti con la programmazione triennale.
*25. 11. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   dopo le parole: in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali;
   eliminare, in fine, le parole: coerenti con la programmazione triennale.
*25. 33. Pastorino, Marcon.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   dopo le parole: in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali;
   eliminare, in fine, le parole: coerenti con la programmazione triennale.
*25. 23. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   dopo le parole: in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.Pag. 392
   eliminare le parole: coerenti con la programmazione triennale.
*25. 37. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   dopo le parole: in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.
   eliminare, in fine, le parole: coerenti con la programmazione triennale.
*25. 39. Cominelli.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: per un importo pari a 64 milioni di euro con le seguenti: per un importo pari a 100 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   dopo le parole: in materia di edilizia scolastica aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, con decreto ministeriale da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali;
   eliminare, in fine, le parole: coerenti con la programmazione triennale.
*25. 41. De Mita.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 18. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 12. Guidesi, Simonetti, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 24. Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

Pag. 393

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 34. Pastorino, Marcon.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 36. Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Scotto, Zaratti, Duranti.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 38. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 40. Cominelli.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, dopo le parole: in materia di edilizia scolastica, aggiungere le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.

  Conseguentemente sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.
**25. 42. De Mita.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sopprimere le parole: coerenti con la programmazione triennale.

  Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le province e le città metropolitane inviano le richieste corredate da progetti validati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il termine di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2017, ed entro il 15 luglio per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. La ripartizione delle risorse avviene con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto Pag. 394con il Ministro dell'economia e finanze da adottare entro il 30 luglio 2017, previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.
25. 3. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: coerenti con la programmazione triennale con le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.
*25. 17. Pastorelli, Lo Monte.

  Al comma 1, capoverso comma 140-ter, primo periodo, sostituire le parole: coerenti con la programmazione triennale con le seguenti: in base alle richieste fatte pervenire al Ministero dell'istruzione entro il 15 luglio 2017 corredate da progetti validati ai sensi di legge, e sono assegnate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 luglio 2017 previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali.
*25. 8. Palese.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:
  140-quater. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola per i quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2020. A tal fine sono definite, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Unificata, idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine dei 31 dicembre 2020, sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive e possono essere previste, a parità di sicurezza, soluzioni alternative a quelle stabilite dal decreto del Ministero dell'interno 26 agosto 1992.
25. 1. Melilli.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:
  140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2019 fino all'anno 2032 è pari a 1.350 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018 e a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 fino all'anno 2032. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017 eventuali modifiche al riparto nei limiti dell'importo complessivo assegnato sono concordate entro il 30 settembre di ciascun anno per l'anno successivo.
  Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati Pag. 395nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:
   a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;
   b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.
  Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo di ciascun anno successivo, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.
25. 9. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:
  140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.
  Gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:
   a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;
   b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.
  Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.
25. 10. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:
  140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2019 fino all'anno 2032 è pari a 1.350 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018 e a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 fino all'anno Pag. 396
2032. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017 eventuali modifiche al riparto nei limiti dell'importo complessivo assegnato sono concordate entro il 30 settembre di ciascun anno per l'anno successivo.
  Gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:
   a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;
   b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.
  Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo di ciascun anno successivo, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.
25. 14. Palese.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere i seguenti:
  140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.
  Gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:
   a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;
   b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.
  Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.
*25. 13. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere i seguenti:
   140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita Pag. 397alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017.
  Gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:
   a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;
   b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.
  Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo 2019, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.
*25. 15. Palese.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere i seguenti:
  140-quater. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola per i quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2020. A tal fine sono definite, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Unificata, idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto, fermo restando il termine del 31 dicembre 2020, sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive e possono essere previste, a parità di sicurezza, soluzioni alternative a quelle stabilite dal decreto del Ministero dell'interno 26 agosto 1992. Il termine del 31 dicembre 2020 resta fermo anche nei casi in cui i lavori di adeguamento siano eseguiti secondo regole tecniche diverse da quelle di cui al decreto del Ministero dell'interno 26 agosto 1992, adottate dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione del decreto del Ministero dell'interno 3 agosto 2015. Al fine di consentire l'adeguamento di cui trattasi per gli edifici ospitanti scuole statali del primo ciclo d'istruzione, è autorizzata una spesa di euro 200 milioni per l'anno 2018, 200 milioni per l'anno 2019 e 200 milioni per l'anno 2020 a valere sul Fondo di cui al precedente comma 140, per finanziare, anche mediante cofinanziamento da parte degli enti locali, i relativi interventi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali, anche attraverso una procedura telematica, tenendo conto dei dati dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e prevedendo la possibilità di cofinanziamento Pag. 398anche degli interventi già appaltati dai comuni a far data dal 1o gennaio 2017.
25. 27. Parrini, Fanucci.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere i seguenti:
  140-quater. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 261.321.739,61 euro per l'anno 2017, a 250 milioni di euro per l'anno 2018 e a 250 milioni di euro per l'anno 2019, è destinata a tali finalità.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: 140-ter aggiungere le seguenti:, 140-quater.
25. 32. Costantino, Fassina, Marcon, Palazzotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge di conversione, la regione Veneto e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipulano un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di determinare la tempistica e le modalità, anche progressive, dell'avvio dell'esercizio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, altresì prevedendo, in difetto, le opportune revoche dei finanziamenti governativi disposti per il medesimo sistema.
25. 4. Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
   a-bis) pagamenti, finanziati da avanzo di amministrazione, sostenuti da parte dei comuni a valere su piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presentati ed approvati nell'anno 2017.
25. 20. Lodolini, Petrini, Fragomeli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente: «488-bis. Non saranno accolte richieste di spazi finanziari per opere già concluse. I comuni facenti parte di una Unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica possono chiedere spazi finanziari, ai sensi del commi 487 e 488, per la quota di contributi trasferiti all'Unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorità di cui al comma 488»;
   b) il comma 489 è sostituito con il seguente: «489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 488, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Pag. 399Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»;
   c) al comma 492, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite con le seguenti: «20 febbraio»;
    2) alla lettera 0a), le seguenti parole sono soppresse: «, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa»;
    3) alla lettera a), il numero 2, è sostituito con il seguente: «2) dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti»;
    4) la lettera b) è soppressa;
   d) al comma 493, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite con le seguenti: «alle lettere 0a), a), c) e d)».
25. 21. Fragomeli, Marchi, Malpezzi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 487, dopo le parole: «dell'edilizia scolastica» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.»;
   b) al comma 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, le parole: «attribuisce a» sono sostituite con le seguenti: «individua per»;
    2) alla lettera a), le parole: «nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016», sono sostituite con le seguenti: «nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017»;
    3) la lettera b) è sostituita con la seguente: « b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge»;
    4) la lettera c) è sostituita con la seguente: « c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge.»;
    5) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: « c)-bis. interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP; c)-ter altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP».
25. 22. Malpezzi, Fragomeli.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine dell'implementazione dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, tutti i Pag. 400Ministeri e i Dipartimenti in possesso di analisi, verifiche e altri dati inerenti gli edifici scolastici, completi del codice edificio o altri codici identificativi, sono tenuti a trasmetterli, entro il 30 settembre di ogni anno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.
25. 25. Malpezzi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 148, secondo periodo dopo le parole: «per l'erogazione alle scuole beneficiarie» sono inserite le seguenti: «o agli enti locali proprietari, nel caso di realizzazione di nuove strutture scolastiche, o di manutenzione e potenziamento di quelle esistenti»;
   b) dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:
  «148-bis. Per i soli edifici scolastici collocati nei comuni individuati dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e di proprietà degli enti locali, le somme derivanti dalle liberali erogazioni saranno riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione della Struttura Commissariale del Governo per la ricostruzione, che le utilizzerà per la costruzione di nuovi edifici scolastici o l'adeguamento di quelli esistenti».
25. 26. Malpezzi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al comma 147 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modifiche: «al secondo periodo, dopo la parola: “spese” sono aggiunte le seguenti: “per gli interventi che migliorano l'occupabilità”».
25. 28. Malpezzi.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Reti di Comunicazione elettronica di pubbliche amministrazioni).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e la connessa attività di vigilanza svolte dal Ministero dello sviluppo economico per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione da parte degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono soggette al pagamento di contributi e diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, ivi compreso il contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica, qualora le stesse siano finalizzate da parte delle medesime pubbliche amministrazioni al controllo del territorio ovvero al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2018 si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014 n. 190.
*25. 01. Ricciatti, Melilla.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Reti di Comunicazione elettronica di pubbliche amministrazioni).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a) e b). del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e la Pag. 401connessa attività di vigilanza svolte dal Ministero dello sviluppo economico per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione da parte degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono soggette al pagamento di contributi e diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, ivi compreso il contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica, qualora le stesse siano finalizzate da parte delle medesime pubbliche amministrazioni al controllo del territorio ovvero al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2018 si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014 n. 190.
*25. 02. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Reti di Comunicazione elettronica di pubbliche amministrazioni).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e la connessa attività di vigilanza svolte dal Ministero dello sviluppo economico per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione da parte degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono soggette al pagamento di contributi e diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, ivi compreso il contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica, qualora le stesse siano finalizzate da parte delle medesime pubbliche amministrazioni al controllo del territorio ovvero al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2018 si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014 n. 190.
*25. 06. Mongiello.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).

  1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
   a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
   b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
   c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
   d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
   e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate».

  2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua Pag. 402il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
  3. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti –, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466.
**25. 03. Palese.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).

  1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
   a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
   b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
   c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
   d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
   e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate».

  2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della Provincia autonoma alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
  3. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti –, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466.
**25. 04. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016).

  1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il Pag. 403«Fondo per assicurare la liquidità dei pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni di euro per il 2018.
  2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:
   a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;
   b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
   c) debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
25. 05. Palese.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni.
25. 07. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  All'articolo 80 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 1 è sostituito con il seguente:
  1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.
25. 08. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

  Per gli anni 2017 e 2018 i comuni, le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:
   a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;
   b) le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
25. 09. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

Pag. 404

ART. 26.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) dopo il comma 466 è inserito il seguente:
  466-bis. Se il rendiconto di un anno registra un saldo positivo, superiore a quello obiettivo eventualmente richiesto agli enti di cui al comma 465 dalle norme vigenti in materia di contributo alla finanza pubblica, la differenza positiva costituisce componente positiva a partire dall'anno successivo, nella determinazione del saldo di cui al comma 466 e nei limiti del conseguimento del saldo non negativo previsto dal medesimo comma.
26. 1. Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 468, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
   d) all'articolo 51, comma 2, lettere a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
26. 8. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) la lettera d), del comma 468 è sostituita dalla seguente:
   d) all'articolo 51, comma 2, lettere a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
26. 14. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017 le province e le città metropolitane non sono tenute ad allegare al bilancio di previsione, il prospetto dimostrativo di cui all'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
26. 2. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente».
* 26. 3. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente».
* 26. 6. Senaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente».
* 26. 11. Sottanelli, Zanetti.

Pag. 405

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente».
* 26. 13. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente».
* 26. 16. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente».
* 26. 18. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente».
* 26. 19. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente».
* 26. 20. Cirielli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente».
* 26. 21. Cominelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 468, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le Province e le Città metropolitane per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto di cui al periodo precedente».
* 26. 22. De Mita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Province e le Città metropolitane, per il solo bilancio di previsione 2017, non sono tenute ad allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
26. 4. Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Caso, Sorial, Cariello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, dopo il comma 466 è inserito il seguente:
  466-bis. Se il rendiconto di un anno registra un saldo positivo, superiore a Pag. 406quello obiettivo eventualmente richiesto agli enti di cui al comma 465 dalle norme vigenti in materia di contributo alla finanza pubblica, la differenza positiva costituisce componente positiva a partire dall'anno successivo, nella determinazione del saldo di cui al comma 466 e nei limiti del conseguimento del saldo non negativo previsto dal medesimo comma.
26. 5. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.
26. 9. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, dopo il comma 466 è inserito il seguente:
  466-bis. Se il rendiconto di un anno registra un saldo positivo, superiore a quello obiettivo eventualmente richiesto agli enti di cui al comma 465 dalle norme vigenti in materia di contributo alla finanza pubblica, la differenza positiva costituisce componente positiva a partire dall'anno successivo, nella determinazione del saldo di cui al comma 466 e nei limiti del conseguimento del saldo non negativo previsto dal medesimo comma.
26. 10. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al solo fine di favorire gli investimenti in conto capitale per l'implementazione della sicurezza nel territorio, nell'ambito dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni 2017 e 2018, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari, in deroga ai patti nazionali di cui all'articolo 10 comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite del dieci per cento della somma complessiva degli avanzi disponibili di ciascun ente locale.
26. 12. Bernardo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016.
26. 15. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nei fondi statali di incentivazione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 rientrano comunque le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: quota base, quota premiale, intervento perequativo e programmazione del sistema universitario.
  1-ter. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno della Provincia autonoma di Trento non sono considerate le assegnazioni e le erogazioni di finanziamenti in favore dell'Università degli studi di Trento.
  Conseguentemente alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 1-ter, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, Pag. 407del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
26. 17. Dellai, Ottobre.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis.
In considerazione del primo avvio dall'anno 2016 della contabilità economico-patrimoniale, il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione degli enti locali dell'esercizio 2016, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 luglio 2017. Sono sospese le procedure, anche in caso di già avvenuto avvio, di cui all'articolo 141 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  1-ter. In conseguenza del differimento di cui al comma 1, il termine per la trasmissione del certificato al rendiconto di gestione 2016, di cui all'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché il termine di cui all'articolo 9 comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 sono fissati al 31 agosto 2017.
26. 7. Palese.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Distretti economia solidale).

  Al fine di sostenere lo sviluppo di un sistema socioeconomico, di economia solidale, promosso nelle comunità locali da associazioni di cittadini. Cooperative e imprese, basato sui principi della solidarietà, della reciprocità, della sostenibilità ambientale e della cura dei beni comuni, lo Stato promuove e sostiene i soggetti pubblici e privati aderenti ai distretti di economia solidale, il rafforzamento delle reti di solidarietà nelle comunità locali e l'affermazione di una cultura di partecipazione su tutto il territorio nazionale, come presupposto fondamentale allo sviluppo di un'economia solidale che agevoli la piena realizzazione dell'inclusione sociale e della fruizione dei diritti di tutta la popolazione, con particolare riguardo alle fasce a più alta fragilità.
  2. Ai sensi della presente legge lo Stato concorre con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano alla diffusione delle pratiche di economia solidale e alla formazione:
   a) di Distretti di economia solidale quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale anche in funzione della valorizzazione della dimensione comunitaria locale;
   b) di unioni volontarie fra i Distretti di economia solidale e con realtà socio-economiche affini, anche appartenenti ad altre Regioni e Stati limitrofi.

  3. Per Distretto di economia solidale si intende un territorio nel quale una comunità risiede e assicura la sua sussistenza attraverso i principi e le pratiche dell'economia solidale, riducendo per quanto possibile la sua dipendenza da materie, energia, prodotti e servizi provenienti da altri territori aventi come obiettivo l'integrale attuazione della partecipazione diretta.
  4. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo di sostegno allo sviluppo dell'economia solidale» con una dotazione di 30 milioni a decorrere dall'anno 2017;
  5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge in sede di Conferenza Stato – Regioni sono definite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 3. Con lo stesso decreto sono definite le quote di risorse con le quali le singole regioni concorrono al finanziamento del Fondo.
  6. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge Pag. 408definiscono le modalità e i criteri di definizione dei Distretti di economia solidale, le forme di partecipazione e i soggetti partecipanti.
  7. Al maggior onere derivante dal comma 4 pari a complessivi 30 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al 6,5 per cento».
26. 01. Marcon, Pastorino.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino le plusvalenze o le minusvalenze di cui ai precedenti periodi, gli stessi vengono estinti d'ufficio».

  Conseguentemente, la dotazione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
26. 02. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'annotazione catastale per i beni sottoposti al vincolo di interesse storico).

  1. Qualora il bene immobile sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere apposta specifica annotazione di tale vincolo nei relativi atti catastali, con la seguente dicitura «Immobile riconosciuto di interesse storico o artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». Alle classificazioni catastali del medesimo bene è aggiunto il prefisso «V» (immobile vincolato).
  2. Il procedimento di annotazione catastale del vincolo di interesse storico di cui al comma 1 è disciplinato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche mediante la previsione di forme di autocertificazione e documentazione a carico dei soggetti proprietari degli immobili soggetti a verifiche successive, il procedimento di annotazione catastale e le conseguenti verifiche sono effettuate dalle amministrazioni competenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi e ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.
26. 03. Ginato, Sanga, Rubinato.

Pag. 409

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.
  7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018.
26. 04. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali).

  1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
  2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione Pag. 410anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
  3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.
  4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
26. 05. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
  1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017, fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.
  1-ter All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015.
26. 06. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016).

  1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il «Fondo per assicurare la liquidità del pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni di euro per il 2018.Pag. 411
  2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:
   a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;
   b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
   c) debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
26. 07. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

  All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente capoverso: Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'Ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote di avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.».
26. 08. Quartapelle Procopio, Marchi.

Pag. 412

ART. 27.

  Al comma 1 sopprimere il capoverso 534-quater.
27. 60. Bruno Bossio, Oliverio.

  Al comma 1, capoverso 534-quater, sostituire le parole: 4.789.506.000 euro e 4.932.554,000 euro con le seguenti: 5.289.506.000 euro e 5.432.554.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis) Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse attribuite al Fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
27. 6. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso 534-quater, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 4.789.506.000 euro con le seguenti: 4.859.506.000 euro;
   b) sostituire le parole: 4.932.554.000 euro con le seguenti: 5.032.554.000 euro.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al maggior onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 80 milioni per l'anno 2017 e 70 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, derivante dal maggior gettito, della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.;
   b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento, con le seguenti: 7 per cento.
27. 46. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Al comma 1, al capoverso 534-quater, sostituire le parole: 4.789.506.000 euro con le seguenti: 5.789.506.000 euro.

  Conseguentemente all'articolo 44, sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Le risorse, di cui al comma 208 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stanziate a legislazione vigente per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, destinati alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, sono ridotte di 1.000 milioni di euro.
27. 5. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso 534-quater, sostituire le parole: 4.789.506.000 con le seguenti: 5.089.506.000.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 50.
27. 4. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 1, capoverso, 534-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2018 la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso di inflazione effettivo di settore (ISTAT NIC072). All'onere di cui al precedente periodo, pari complessivamente a 83,8 milioni di euro, a decorrere dal 2018, si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di cui al primo periodo.

Pag. 413

  Conseguentemente all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*27. 77. Gandolfi.

  Al comma 1, capoverso, 534-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2018 la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso di inflazione effettivo di settore (ISTAT NIC072). All'onere di cui al precedente periodo, pari complessivamente a 83,8 milioni di euro, a decorrere dal 2018, si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di cui al primo periodo.

  Conseguentemente all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*27. 59. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 1, capoverso, 534-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2018 la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso di inflazione effettivo di settore (ISTAT NIC072). All'onere di cui al precedente periodo, pari complessivamente a 83,8 milioni di euro, a decorrere dal 2018, si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di cui al primo periodo.

  Conseguentemente all'articolo 20, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*27. 84. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Al comma 1, capoverso 534-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno 2019, la dotazione del Fondo è rivalutata, di anno in anno, sulla base del tasso di inflazione programmata.
**27. 35. Covello.

  Al comma 1, capoverso 534-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno 2019, la dotazione del Fondo è rivalutata, di anno in anno, sulla base del tasso di inflazione programmata.
**27. 31. Castricone, Valiante.

Pag. 414

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il cinquanta per cento delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 affluiscono al «Fondo per la mobilità sostenibile» istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sono destinate al finanziamento di interventi realizzati dalle Regioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile, per il sostegno al mobility management e per le iniziative in ambito di smart city.
27. 27. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2 lettera a) primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: cinque per cento;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tenuto conto della capacità economica degli utenti del servizio, misurata attraverso il reddito pro capite, con rilevazione effettuata dall'ISTAT.
27. 61. Bruno Bossio, Oliverio.

  Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.
27. 18. Menorello, Librandi.

  Al comma 2 lettera b), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: cinque per cento.
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: al netto dell'effetto della ripartizione di cui alla lettera a) e cioè tenendo conto della minore compensazione dei costi dovuta ai minori proventi complessivi da traffico, almeno nel limite in cui i minori proventi complessivi hanno già inciso sfavorevolmente nella ripartizione di cui alla lettera a).
27. 62. Bruno Bossio, Oliverio.

  Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.
27. 17. Menorello, Librandi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il terzo periodo, con il seguente: Nel riparto di tale quota non si tiene conto dell'incidenza degli oneri connessi alla gestione dell'infrastruttura;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente: d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati secondo la disciplina contenuta nel Regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre regioni con le modalità di cui al presente comma, lettere a), b) e c);
   b) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A questo scopo è autorizzata la modifica, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, dei contratti di servizio in essere.
27. 19. Palese.

  Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dell'adozione di misure Pag. 415volte a incentivare lo sviluppo di sistemi intelligenti di trasporto e a migliorare l'utilizzo delle tecnologie di bordo dei veicoli in modo da agevolare la comunicazione tra veicolo e veicolo e tra veicolo e infrastruttura.
27. 12. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

  b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base degli interventi volti alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto, attraverso l'integrazione modale e tariffari dei servizi medesimi.
27. 13. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

  b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dell'attuazione di misure efficaci per il contrasto dell'evasione tariffaria, quali la predisposizione sui mezzi di un sistema di validazione in salita, ad eccezione delle realtà dove il servizio di trasporto pubblico locale è fornito a titolo gratuito, e presso le stazioni di un sistema di filtraggio all'ingresso e all'uscita.
27. 11. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

  b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base del miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale, anche attraverso il graduale rinnovo delle flotte e il mantenimento del parco mezzi in corretto stato manutentivo, ricorrendo altresì alla conversione tecnologica dei mezzi (retrofit) e alla loro rigenerazione (revamping). Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo.
27. 14. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

  b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base del miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonché della qualità dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità, affidabilità e garanzia di accessibilità per le persone con disabilità o a mobilità ridotta. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo.
27. 15. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

  b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al tre per cento dell'importo del Pag. 416Fondo qualora nei contratti di servizio delle aziende di trasporto pubblico locale vi sia il riconoscimento dell'accesso gratuito per i disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a sei mesi, che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, n. 297 e delle eventuali disposizioni regionali, compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
27. 10. Dell'Orco, Carinelli, De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera d);
   b) alla lettera e) primo periodo, sostituire le parole: lettere da a) a d) con le seguenti: lettere da a) a c).
*27. 58. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera d);
   b) alla lettera e) primo periodo, sostituire le parole: lettere da a) a d) con le seguenti: lettere da a) a c).
*27. 86. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
27. 2. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: alla data del 30 settembre 2017 con le seguenti: entro il termine indifferibile del 31 dicembre 2017.
27. 72. Oliaro, Mognato, Crivellari, Franco Bordo, Carloni, Pagani, Minnucci.

  Al comma 2 lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
27. 47. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Al comma 2, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: sino alla loro scadenza aggiungere le seguenti:, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2002, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102,.
*27. 32. Castricone, Valiante.

  Al comma 2, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: sino alla loro scadenza aggiungere le seguenti:, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102,.
*27. 36. Covello.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) in ogni caso al fine di garantire per il triennio 2018-2020 la certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dal presente comma non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente.

Pag. 417

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al maggior onere derivante dal comma 2 lettera d) pari a complessivi 80 milioni per l'anno 2017 e 70 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.;
  all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento, con le seguenti: pari all'8 per cento.
27. 48. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Al comma 2 sostituire la lettera e) con la seguente: e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del tre per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente. Nel primo decennio di applicazione il riparto non può determinare per ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015.
27. 63. Bruno Bossio, Oliverio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o gennaio 2000» è aggiunto il seguente periodo: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   b) il comma 6 è abrogato.
*27. 57. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o gennaio 2000» è aggiunto il seguente periodo: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   b) il comma 6 è abrogato.
*27. 76. Gandolfi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o gennaio 2000» è aggiunto il seguente periodo: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Pag. 418sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   b) il comma 6 è abrogato.
*27. 85. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
27. 65. Gandolfi.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I dati in possesso dell'Osservatorio di cui al presente comma, sono pubblicati sul sito dello stesso, e sono pubblici.
27. 50. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: semestralmente con la seguente: trimestralmente.
27. 49. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale, con cadenza trimestrale possono trasmettere per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, delle legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi a disservizi di maggiore rilevanza e frequenza proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere e) ed i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro e non oltre i novanta giorni successivi rendicontano all'Osservatorio sull'efficacia delle misure adottate. Nella relazione annuale al Parlamento sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza sul territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
27. 51. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, quando un servizio di trasporto pubblico locale subisce una cancellazione o un ritardo superiore a sessanta minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata, ovvero di trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, fatto salvo il caso di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. In caso di abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell'abbonamento, il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento.
27. 52. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, Pag. 419n. 281» aggiungere le seguenti: «nonché previo parere delle competenti commissioni parlamentari,»;
   b) al primo periodo, sostituire le parole: «di soddisfazione della domanda di mobilità» con le seguenti: «di garanzia della domanda di mobilità con particolare riferimento alla mobilità degli utenti pendolari per motivi di lavoro e di studio».
   c) al secondo periodo, dopo le parole: «riprogrammazione dei servizi» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni degli utenti del trasporto pubblico nonché dei sindacati dei lavoratori. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».
27. 55. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Al comma 6, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
27. 53. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Al comma 6, dopo le parole: decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
27. 68. Mognato, Franco Bordo, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: privilegiando aggiungere le seguenti: l'utilizzo di sistemi di trasporto intelligente ITS nonché.
27. 73. Oliaro, Mognato, Crivellari, Franco Bordo, Carloni, Pagani, Minnucci.

  Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: privilegiando, aggiungere le seguenti: le strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa e.
27. 25. Laffranco, Alberto Giorgetti.

  Al comma 6, dopo le parole: per fornire servizi di mobilità, aggiungere la seguente: anche.
* 27. 37. Covello.

  Al comma 6, dopo le parole: per fornire servizi di mobilità, aggiungere la seguente: anche.
* 27. 33. Castricone, Valiante.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I livelli di cui al comma precedente sono comunque individuati prestando particolare attenzione ad assicurare il diritto alta mobilità sostenibile, lo sviluppo del trasporto a basso costo per i pendolari, nonché in riferimento agli strumenti per il decongestionamento delle città e la determinazione delle regole fondamentali per una gestione efficiente ed economica del servizio.
27. 67. Franco Bordo, Mognato, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. A decorrere dal primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) articolo 16 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311;
   b) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;
   c) decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363;
   d) legge 24 maggio 1952, n. 628;Pag. 420
   e) la legge 22 settembre 1960, n. 1054.
27. 42. Carloni, Mura.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. I risultati della determinazione dei costi standard in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità, sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore. La presente disposizione si applica ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi del traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto dei principi della semplificazione, dell'applicazione dell'ISEE, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori, con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari e anche a quelli in essere alla predetta data, solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, per questi ultimi con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato del ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel sito istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
* 27. 41. Carloni, Mura.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. I risultati della determinazione dei costi standard in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, Pag. 421e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità, sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore. La presente disposizione si applica ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi del traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto dei principi della semplificazione, dell'applicazione dell'ISEE, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori, con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari e anche a quelli in essere alla predetta data, solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, per questi ultimi con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato del ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel sito istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
* 27. 28. Gasparini, Casati.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. I risultati della determinazione dei costi standard in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità, sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto Pag. 422della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore. La presente disposizione si applica ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi del traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto dei principi della semplificazione, dell'applicazione dell'ISEE, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori, con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari e anche a quelli in essere alla predetta data, solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, per questi ultimi con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato del ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel sito istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
* 27. 23. Palese.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. I risultati della determinazione dei costi standard in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità, sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore. La presente disposizione si applica ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o Pag. 423gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi del traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto dei principi della semplificazione, dell'applicazione dell'ISEE, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori, con riferimento ai contratti di servizio stipulati successivamente all'adozione dei provvedimenti tariffari e anche a quelli in essere alla predetta data, solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, per questi ultimi con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al settanta per cento dell'aumento stimato del ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel sito istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
* 27. 20. Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

  Al comma 9 sostituire le parole: anzianità massima di dodici anni con le seguenti: categoria Euro 4.
27. 16. Liuzzi, Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 9 sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: sette anni.
27. 54. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Al comma 9, dopo le parole: dodici anni aggiungere le seguenti: con limiti di emissioni di categoria Euro 5 o superiore.
27. 74. Oliaro, Mognato, Crivellari, Franco Bordo, Carloni, Pagani, Minnucci.

  Al comma 10, dopo le parole: adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei requisiti dell'onorabilità e della professionalità.
27. 8. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «senza la copertura assicurativa» sono inserite le seguenti: «inclusi Pag. 424i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio italiano, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1o aprile 2008, n. 86».
27. 9. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, definisce nuove linee guida nazionali per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile.
27. 7. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 82, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «adibito a uso proprio.» sono inserite le seguenti: «Si intende uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a giorni trenta di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati».
27. 3. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 1, comma 2, del Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, nel senso di ricomprendere anche gli enti locali, nell'espletamento delle funzioni di Polizia locale, tra i soggetti che possono usufruire gratuitamente delle informazioni necessarie per gli specifici compiti d'istituto.
27. 1. Cariello.

  Al comma 11, dopo le parole: trasporto pubblico inserire: regionale e.
* 27. 87. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Al comma 11, dopo le parole: trasporto pubblico inserire: regionale e.
* 27. 75. Gandolfi.

  Al comma 11, in fine, aggiungere le seguenti parole: con modalità tali da assicurare la partecipazione al mercato delle commesse delle piccole e medie imprese diffuse sul territorio.
27. 71. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. L'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e, in Pag. 425particolare, per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta ed il miglioramento dell'efficienza energetica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto, anche diretto o per il tramite di società specializzate, al noleggio, nonché alla riqualificazione energetica dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresì assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le modalità, anche sperimentali, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 43. Carloni, Catalano, Mura.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. I contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 e M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 e 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.
  11-ter. I contratti di servizio di cui al comma precedente prevedono, altresì, che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.
  11-quater. I comuni, in sede di definizione dei Piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizioni dall'Unione europea.
  11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi già avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica e secondo gli standard qualitativi e di innovazione tecnologica, a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. I predetti contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti Pag. 426di un Piano economico finanziario (PEF) che, tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine, leasing, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al dieci per cento del corrispettivo contrattuale. I predetti contratti di servizio prevedono l'adozione a carico delle imprese che offrono il servizio di trasporto pubblico locale e regionale di sistemi di bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel rispetto dei principi di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 i contratti di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.
27. 78. Gandolfi.

  Sopprimere il comma 12.
* 27. 29. Castricone, Valiante.

  Sopprimere il comma 12.
* 27. 38. Covello.

  Sopprimere il comma 12.
* 27. 66. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Sostituire il comma 12 con i seguenti:
  12. Il comma 2-bis, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:
  «All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018”. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro trenta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».

  12-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente: «Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese, anche nel caso in cui l'abbia una singola impresa facente parte della medesima riunione di imprese. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.».
** 27. 39. Covello.

  Sostituire il comma 12 con i seguenti:
  12. Il comma 2-bis, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:
  «All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018”. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione Pag. 427del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro trenta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.

  12-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente: «Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese, anche nel caso in cui l'abbia una singola impresa facente parte della medesima riunione di imprese. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza.».
** 27. 30. Castricone, Valiante.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. I risultati della determinazione dei costi standard in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità, sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore. La presente disposizione si applica ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  12-ter. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente.
  12-quater. Sono abrogati il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativo allegato A, la legge 24 maggio 1952, n. 62, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054. Le disposizioni di cui al periodo che precede restano in vigore sino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  12-quinquies. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o gennaio 2000» è inserito il seguente periodo: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  12-sexies. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di Pag. 428entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 27. 34. Castricone, Valiante.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. I risultati della determinazione dei costi standard in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e degli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità, sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative comunitarie sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali sia in termini di programmazione dei servizi che di promozione dell'efficienza del settore. La presente disposizione si applica ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
  12-ter. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente.
  12-quater. Sono abrogati il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativo allegato A, la legge 24 maggio 1952, n. 62, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054. Le disposizioni di cui al periodo che precede restano in vigore sino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  12-quinquies. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «allo 0,35 a partire dal 1o gennaio 2000» è inserito il seguente periodo: «, fatta salva una diversa valutazione della soglia per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali, determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;
   b) il comma 6 è abrogato.

  12-sexies. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 27. 40. Covello.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Quando l'autorizzazione allo svolgimento di servizi automobilistici interregionali di competenza statale è concessa in favore di un raggruppamento di imprese, il mandatario è responsabile dei danni cagionati dalle condotte illecite anche delle altre imprese del raggruppamento che risultino in contrasto con gli impegni ovvero con le qualità del servizio offerti al pubblico mediante il portale informatico gestito, anche indirettamente, dal medesimo mandatario.
  12-ter. Il mandatario, di cui al comma 12-bis, è altresì obbligato in solido, entro il limite di un anno dallo scioglimento, anche parziale, del raggruppamento, con gli operatori economici che eseguono le attività di trasporto di passeggeri su strada a corrispondere ai lavoratori i trattamenti Pag. 429retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del servizio oggetto di autorizzazione, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il mandatario che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
27. 24. Ventricelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Al fine di conseguire un sistema di trasporti volto a rispondere in modo efficace alla domanda di mobilità dell'utenza, gli enti proprietari della strada rendono disponibili, con provvedimento emanato entro 30 giorni della relativa richiesta, una o più aree di fermata per i servizi regolari di trasporto di passeggeri con autobus, ancorché non erogati in regime di contratto di servizio pubblico e salve le limitazioni alla circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adottate in modo trasparente e non discriminatorio.
  12-ter. Le autostazioni o le aree di fermata ad accesso controllato destinate ai servizi regolari di trasporto di passeggeri con autobus costituiscono infrastruttura essenziale ai fini dell'erogazione dei predetti servizi. I soggetti gestori delle infrastrutture essenziali di cui al periodo precedente applicano condizioni trasparenti eque e non discriminatorie per l'accesso e per l'erogazione di servizi accessori e di supporto. L'Ente proprietario della strada su cui insiste l'autostazione o l'area di fermata ad accesso controllato adotta gli atti necessari a garantire che la gestione sia conforme alle condizioni di cui al presente comma e vigila sulla loro applicazione. L'Autorità per la regolazione dei trasporti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i criteri volti ad assicurare l'accesso trasparente, equo e non discriminatorio alle autostazioni ed alle aree di fermata ad accesso controllato, nonché ai servizi accessori e di supporto.
* 27. 80. Gandolfi.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Al fine di conseguire un sistema di trasporti volto a rispondere in modo efficace alla domanda di mobilità dell'utenza, gli enti proprietari della strada rendono disponibili, con provvedimento emanato entro 30 giorni della relativa richiesta, una o più aree di fermata per i servizi regolari di trasporto di passeggeri con autobus, ancorché non erogati in regime di contratto di servizio pubblico e salve le limitazioni alla circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adottate in modo trasparente e non discriminatorio.
  12-ter. Le autostazioni o le aree di fermata ad accesso controllato destinate ai servizi regolari di trasporto di passeggeri con autobus costituiscono infrastruttura essenziale ai fini dell'erogazione dei predetti servizi. I soggetti gestori delle infrastrutture essenziali di cui al periodo precedente applicano condizioni trasparenti eque e non discriminatorie per l'accesso e per l'erogazione di servizi accessori e di supporto. L'Ente proprietario della strada su cui insiste l'autostazione o l'area di fermata ad accesso controllato adotta gli atti necessari a garantire che la gestione sia conforme alle condizioni di cui al presente comma e vigila sulla loro applicazione. L'Autorità per la regolazione dei trasporti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i criteri volti ad assicurare l'accesso trasparente, equo e non discriminatorio alle autostazioni Pag. 430ed alle aree di fermata ad accesso controllato, nonché ai servizi accessori e di supporto.
* 27. 81. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
  «4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9 della legge n. 385 del 1990, trasferiti alle regioni competenti ai sensi del comma 4, possono essere trasferiti a titolo gratuito con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento medesimo, alle società costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-bis del successivo articolo 18, se a totale partecipazione della stessa regione conferente.».
27. 92. Bruno Bossio, Oliverio.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. I comuni istituiscono, in favore dei proprietari di veicoli totalmente elettrici e nei limiti delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, aree a parcheggio nei centri storici da destinare, su richiesta degli interessati, a locazione agevolata e comunque con un canone annuo non superiore a 300 euro. I comuni, altresì, stipulano convenzioni con le società di distribuzione dell'energia elettrica al fine di installare in tali aree adibite a parcheggio colonnine di ricarica elettrica, senza oneri per la finanza pubblica. Ai titolari della locazione agevolata l'uso delle colonnine di ricarica elettrica viene concesso a titolo gratuito.
27. 91. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da destinare alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
27. 90. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da questo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
  12-ter. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
* 27. 69. Cristian Iannuzzi.

Pag. 431

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da questo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
  12-ter. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
* 27. 83. Cenni.

  Dopo il comma 12, aggiungere seguente:
  12-bis. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 199-200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27. 89. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  13. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempre che le spese stesse siano rimaste a effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, commi 199-200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
* 27. 56. Pastorino, Marcon, Costantino, Paglia.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  13. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, Pag. 432regionale e interregionale, spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempre che le spese stesse siano rimaste a effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, commi 199-200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
* 27. 88. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIE), che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  12-ter. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27. 70. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempre che le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27. 82. Cenni.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale sono distinte e si esercitano separatamente. Pag. 433L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente.
27. 79. Gandolfi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Il car pooling è l'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi, informatici e non, forniti da gestori intermediari, pubblici o privati. Il car pooling non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse solo forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, che non possono essere superiori al costo complessivo del trasporto, non determinando profitti. La compartecipazione alle spese di viaggio sostenute è valutata sulla base dei costi chilometrici di esercizio, come definiti nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale a cui si aggiungono eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade e imbarco del veicolo su treni e traghetti. Tale contribuzione non costituisce reddito imponibile a fini fiscali. L'attività di intermediazione, anche attraverso piattaforme digitali, può essere svolta anche a titolo oneroso e può configurarsi come un'attività di impresa ma non può essere considerata come servizio di trasporto di persone.
27. 64. Laforgia, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:
   la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «anche»;
   le parole: «alla riqualificazione elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «al miglioramento dell'efficienza energetica»;
   dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità» è aggiunta la parola: «anche».
* 27. 22. Garofalo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:
   la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «anche»;
   le parole: «alla riqualificazione elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «al miglioramento dell'efficienza energetica»;
   dopo le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità» è aggiunta la parola: «anche».
* 27. 26. Biasotti, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
  4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento medesimo, Pag. 434alle società costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del presente decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente.
27. 44. Carloni, Mura.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. I beni immobili di proprietà di enti locali, ad esclusione degli impianti fissi di trasporto, nella disponibilità di società esercenti servizio di trasporto pubblico locale, partecipate dagli stessi enti, possono essere trasferiti in proprietà alle medesime società a titolo gratuito. Il trasferimento in parola è esente da imposte e tasse.
27. 45. Carloni, Mura.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure per la rigenerazione urbana).

  Dopo l'articolo 3-bis del Testo unico per l'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno del 2001, è inserito il seguente:
  «Art. 3-ter. – (Interventi di rigenerazione). – 1. Le amministrazioni comunali possono prevedere, nel quadro della programmazione urbanistica generale, senza ulteriore consumo di suolo ed ai fini dell'attuazione delle previsioni relative alla realizzazione di attrezzature e di servizi pubblici, il ricorso, in alternativa all'esproprio, a forme di compensazione e perequazione attribuenti alle aree assoggettate a vincoli ablativi, un'edificabilità suscettibile di trasferimento in ambiti edificabili, previa cessione gratuita delle aree stesse all'amministrazione. Ulteriori forme di compensazione e l'attribuzione di premialità con trasferimento di edificabilità possono essere previste per incentivare interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, rinnovo edilizio, demolizione e ricostruzione e di edilizia sociale, nonché per risolvere problemi derivanti da precedenti scelte di pianificazione.
  2. Le regioni indirizzano con legge i comuni facenti parte del proprio territorio affinché gli strumenti perequativi e compensativi e le altre modalità di incentivazione urbanistica siano esercitate nel pubblico interesse, con imparzialità e nel rispetto del buon andamento dell'azione amministrativa, garantendo il conseguimento, in favore delle amministrazioni comunali, di valori immobiliari e patrimoniali commisurato ed adeguato ai valori attribuiti ai proprietari delle aree di trasformazione interessate dal trasferimento di edificabilità. A tal fine le regioni operano per dotarsi di strumenti in grado di fornire ai comuni adeguati supporti tecnico-estimativi per la valutazione delle operazioni interessate da procedure compensative-perequative.».
27. 01. Morassut.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Sicurezza degli edifici).

  1. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è sostituito dal seguente:

«Art. 71.

  Il registro pubblico degli amministratori di condominio è tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Pag. 435
  L'iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale si trova il condominio, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71-bis, anche in forma societaria. Nel registro sono indicati la data di iscrizione nell'elenco, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni.
  I dati contenuti nel registro sono gestiti con modalità informatizzata e consentono la ricerca sia per cognome dell'amministratore sia per denominazione e indirizzo del condominio. Chiunque può accedere ai predetti dati e ottenerne copia conforme previo rimborso delle spese.
  La tenuta del registro non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

  2. Dopo l'articolo 1122-ter del codice civile è inserito il seguente:
  «Art. 1122-quater. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino la normativa sulla sicurezza degli edifici. Il mancato rispetto di tale normativa configura una situazione di pericolo imminente per l'integrità delle parti comuni, nonché per l'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano il condominio o che abitualmente vi accedono.
  L'amministratore, nel caso in cui sussista il ragionevole sospetto che difettino le condizioni di sicurezza di cui al primo comma, nomina un tecnico ed esegue l'accesso alle parti comuni.
  A seguito della relazione del tecnico di cui al secondo comma, l'amministratore dispone, previo assenso, ove possibile, del consiglio dei condomini, gli opportuni provvedimenti e interventi».
27. 02. Morassut.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 613, 614 e 615 sono sostituiti dai seguenti:
  «613. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato “Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare” con una dotazione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 di persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono, altresì, rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  614. Agli oneri di cui al comma 613, pari complessivamente a 2 miliardi e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante le Pag. 436risorse rivenienti dall'attuazione del comma 615-quater che affluiscono al fondo di cui al comma 613.
  615. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 250 milioni di euro l'anno. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  615-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 615, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti-INVITALIA e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefìci degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 615.
  615-ter. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 615, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.
  615-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
27. 03. Franco Bordo, Folino, Mognato, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).

  Le disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e sono destinate ad integrare per il medesimo anno il finanziamento del «Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)» di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e per 37 milioni il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
* 27. 04. Brignone, Marcon, Pastorino.

Pag. 437

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).

  Le disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e sono destinate ad integrare per il medesimo anno il finanziamento del «Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)» di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e per 37 milioni il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
* 27. 05. Palese.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).

  Le disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e sono destinate ad integrare per il medesimo anno il finanziamento del «Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)» di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e per 37 milioni il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
* 27. 07. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).

  Sono integrati i finanziamenti del «Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)» di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e del Fondo per il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per 37 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disponibilità di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
** 27. 06. Palese.

  Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).

  Sono integrati i finanziamenti del «Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)» di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 fino Pag. 438a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro e del Fondo per il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per 37 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disponibilità di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
** 27. 08. Guidesi, Saltamartini, Busin.

Pag. 439

ART. 28.

  Al comma 1, dopo le parole: delle regioni interessate, inserire le seguenti: considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.
28. 2. Lenzi, Carnevali, Miotto.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  2. La riduzione dei trasferimenti indicati alla tabella 3 dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 febbraio 2017, sancita ai sensi dell'articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridefinita, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base di una successiva intesa volta a recuperare le risorse del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze.
28. 1. Colonnese, Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
28. 3. Lenzi, Carnevali, Miotto.

Pag. 440

ART. 29.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
29. 8. Lenzi, Miotto.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministero della salute aggiungere le seguenti: da emanarsi entro e non oltre il 30 giugno 2017, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
29. 7. Lenzi, Miotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'AIFA, in accordo con il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua una nuova modalità di compilazione delle schede dei farmaci sottoposti a monitoraggio. Gli stessi devono essere accessibili ai soggetti preposti alla compilazione contestualmente alla determina AIFA di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento. Le regioni, garantendo la privacy dei pazienti secondo la normativa vigente, hanno accesso diretto ai flussi informativi dei medicinali sottoposti a schede di monitoraggio, secondo modalità da concordare con l'AIFA.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: informativi inserire le seguenti: e monitoraggio.
29. 1. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: informativi inserire le seguenti: e monitoraggio.
29. 2. Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci e per la riduzione del costo dei farmaci, l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio e indica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri da utilizzare ai fini dell'identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell'equivalenza terapeutica sulla base dell'assimilabilità dei princìpi attivi.
29. 3. Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «hanno facoltà di» sono sostituite con le seguenti: «provvedono a»;Pag. 441
   b) al comma 1 la lettera a) è soppressa.
29. 4. Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, tenuto conto che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione per i farmaci di cui all'elenco dell'allegato 2 della Determina AIFA del 29 ottobre 2004, come successivamente modificato e integrato, non deve costituire aggravio di spesa per il Servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, la dispensazione dei farmaci appartenenti al «Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale – territorio», dei farmaci ad alto costo non ricompresi nel sopracitato prontuario e destinati a pazienti affetti da pluripatologie in politerapia, nonché dei farmaci classificati in fascia H ovvero ad esclusiva dispensazione ospedaliera, avviene esclusivamente ai sensi del comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
29. 5. Colonnese, Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il Servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci.
29. 6. Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Le determinazioni dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di quantificazione del ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera, costituiscono titolo per l'iscrizione delle relative entrate nei bilanci regionali.
  3-ter. In relazione a quanto disposto dal comma 3-bis, le regioni accertano ed impegnano nel bilancio dell'anno 2017, per la quota non iscritta nei bilanci relativi alle annualità precedenti, il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera relativo all'anno 2015, come quantificato dalla determinazione dell'AIFA, adottata ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
  3-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 3-bis, le regioni accertano ed impegnano nel bilancio dell'anno 2017 il ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera relativo all'anno 2016, come quantificato dalla determinazione dell'AIFA adottata ai sensi dell'articolo 21, commi 19 e 20, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
  3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano indipendentemente dall'effettivo versamento, da parte delle aziende farmaceutiche, delle risorse quantificate ai sensi dei commi 8, Pag. 44219 e 20 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nel Fondo di cui al comma 23 dell'articolo 21 del predetto decreto-legge ovvero a favore delle singole regioni.
  3-sexies. Gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le somme di cui ai commi precedenti nel proprio conto economico, dandone evidenza nel modello CE 2017 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
29. 9. Gelli, Carnevali, Beni, Miotto.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Altre disposizioni in materia di farmacie rurali).

  All'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al quarto periodo, le parole: «non superiore a lire 750 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 510.000 euro»;
   b) al quinto periodo, le parole: «non superiore a lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a 360.000 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 6,05 per cento per l'anno 2017 e 6,1 per cento a decorrere dall'anno 2018.
29. 01. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Altre disposizioni in materia di farmacie rurali).

  1. Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la loro importante funzione di presidio sanitario unico e indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del Servizio sanitario nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 6 per cento con le parole: 6,05 per cento per l'anno 2017 e 6,1 per cento a decorrere dall'anno 2018.
29. 02. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 59-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:
  «La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei casi di omissioni di menzioni previste da leggi e regolamenti o di loro erronea formulazione.».
29. 04. Tancredi.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'articolo Pag. 44319, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis dopo le parole: «ad esclusione dei diritti reali di garanzia» sono aggiunte le seguenti: «e delle servitù»;
   b) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
  «1-ter. Qualora le menzioni previste nel comma 1-bis siano state omesse o erroneamente formulate, le eventuali nullità non possono essere dichiarate e si intendono sanate nel caso in cui le menzioni stesse siano contenute in un atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente e sottoscritto da tutti i contraenti.
  1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano agli atti sottoscritti a decorrere dall'entrata in vigore del comma 1-bis purché la nullità non sia stata già dichiarata con sentenza passata in giudicato.».
29. 05. Tancredi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegato al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari» sono soppresse;
   b) le parole: «o allegazione, se dovuta» sono soppresse.
29. 06. Tancredi.

Pag. 444

ART. 30.

  Al comma 1, capoverso 402-bis aggiungere le seguenti parole: per un periodo massimo di diciotto mesi.
30. 18. Miotto, Lenzi.

  Sostituirlo con il seguente:

  All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 402, è inserito il seguente:
  «402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da partge dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401».

  Conseguentemente al comma 407 sono apportate le seguenti modificazioni:
   al capoverso 11-
quater, il secondo e terzo periodo sono soppressi;
   al capoverso 11-
quater, lettera a), primo periodo, le parole: a base del medesimo principio attivo sono sostituite con le seguenti: che hanno sovrapponibilità terapeutica;
   al capoverso 11-quater, lettera b), dopo le parole: terapeutica ai pazienti sono inserite, in fine, le seguenti: , dando priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazioni.
30. 13. Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, capoverso 402-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalità indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392 del presente articolo.
30. 1. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, capoverso 402-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate nell'anno di competenza per le finalità indicate confluiscono per l'anno successivo nei fondi medesimi.
30. 2. Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» è sostituita dalla seguente:
   a) il direttore generale, nominato dal Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo concorso pubblico per titoli ed esami. Ai fini della selezione, con decreto del Ministro della salute, è nominata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due Pag. 445designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
30. 3. Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» è sostituita dalla seguente:
   b) il consiglio di amministrazione costituito da un presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e da quattro componenti di cui uno designato dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, uno dall'autorità nazionale anticorruzione, uno designato dal Ministro della salute in rappresentanza delle associazioni a tutela della salute dei cittadini e uno dalla predetta Conferenza permanente.
30. 4. Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro della salute, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede a modificare il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Ministero della salute del 20 settembre 2004, n. 245 prevedendo che la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso siano nominati con proprio decreto e siano composti ciascuno da dieci membri. Sono componenti di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica il direttore generale dell'Agenzia e il Direttore del Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità, i restanti componenti sono individuati attraverso selezione pubblica per titoli ed esami con comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nel settore della valutazione dei farmaci. Sono componenti di diritto della Comitato prezzi e rimborso il direttore generale dell'Agenzia e il Direttore del Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità, i restanti componenti sono individuati attraverso selezione pubblica per titoli ed esami con comprovata e documentata competenza nel settore della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e di farmacoeconomia nonché dell'organizzazione sanitaria. Ai fini della valutazione dei componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, con decreto del Ministro della salute è nominata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare nel settore della valutazione dei farmaci nonché nella metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta.
30. 5. Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Pag. 446

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro della salute, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede a modificare il comma 6 dell'articolo 19 del decreto del Ministero della salute del 20 settembre 2004, n. 245 prevedendo che l'organizzazione e il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso siano disciplinati con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 novembre 2017, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto Superiore di Sanità. Con lo stesso decreto si riporta il valore dell'indennità lorda che spetta ai membri di non diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso.
30. 6. Colonnese, Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro della salute, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede a modificare il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Ministero della salute del 20 settembre 2004, n. 245 prevedendo che l'istruttoria delle materie su cui delibera il Consiglio di amministrazione sia predisposta dalle aree competenti dell'agenzia.
30. 7. Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni dopo le parole: «ridurre il prezzo di rimborso» sono aggiunte le parole: «di almeno il 30 per cento».
30. 8. Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno».
30. 9. Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In relazione all'esigenza di revisione della spesa farmaceutica, sono classificate in, fascia C le specialità medicinali presenti nelle «liste di trasparenza», di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 347 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, il cui prezzo al pubblico risulta uguale o maggiore del 10 per cento rispetto al prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.
30. 10. Colonnese, Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.
30. 11. Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Pag. 447

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni».
30. 12. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 407, capoverso 11-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo e terzo periodo sono soppressi;
   b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «a base del medesimo principio attivo» sono sostituite con le seguenti: «che hanno sovrapponibilità terapeutica»;
   c) alla lettera b), dopo le parole: «terapeutica ai pazienti» sono inserite, in fine, le seguenti: «, dando priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione».
30. 15. Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 407, capoverso 11-quater, lettera b), dopo le parole: «terapeutica ai pazienti» sono inserite, in fine, le seguenti: «, dando priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione».
30. 14. Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 399 è inserito il seguente:
  «399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399 del presente articolo, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento dell'altro tetto sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è stato accertato;»;
   b) al comma 406 le parole: «di ciascuno» sono sostituite dalla seguente: «complessivo».
*30. 16. Monchiero, Librandi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 399 è inserito il seguente:
  «399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399 del presente articolo, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento dell'altro tetto sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è stato accertato;»;
   b) al comma 406 le parole: «di ciascuno» sono sostituite dalla seguente: «complessivo».
*30. 17. Rondini, Guidesi.

Pag. 448

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 399 è inserito il seguente:
  «399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399 del presente articolo, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento dell'altro tetto sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è stato accertato;»;
   b) al comma 406 le parole: «di ciascuno» sono sostituite dalla seguente: «complessivo».
*30. 21. Latronico.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «30 giugno 2017» con le seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) aggiungere infine i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco».
**30. 19. Sbrollini, Grassi, Miotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «30 giugno 2017» con le seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) aggiungere infine i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e, in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia Italiana del Farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco».
**30. 24. Rondini, Guidesi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La titolarità e la gestione delle sedi farmaceutiche assegnate ai vincitori del concorso straordinario di cui al decreto-legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012 è disciplinata dagli articoli 7 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 392 e successive modificazioni.
30. 22. Currò, Boccadutri.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il punteggio massimo di cui alla presente lettera è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221».
*30. 20. Crimì.

Pag. 449

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 30 marzo 1994, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il punteggio massimo di cui alla presente lettera è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221».
*30. 23. Currò, Boccadutri.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  È stabilito uno stanziamento di 20 milioni di euro al fine di garantire alle pazienti portatrici di mutazioni patogenetiche BRCA 1 e BRCA 2 di non pagare il ticket di compartecipazione alla spesa per quelle prestazioni di specialistica ambulatoriale correlate alla prevenzione dell'insorgenza del tumore della mammella o dell'ovaio. Le risorse stabilite dal comma 1 sono ripartite fra le regioni le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
30. 01. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali).

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere» sono inserite le seguenti; «nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5,75 milioni di euro per l'anno 2017 e 11,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal presente decreto.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 02. D'Incecco, Paola Bragantini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza).

  1. Al fine di assicurare un'adeguata aderenza dell'assistenza protesica alle esigenze delle persone con disabilità grave e complessa, il decreto di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, per l'acquisto degli ausili di serie di cui all'articolo 2, allegato 5, fissa le tariffe massime per gli ausili di cui all'allegato 1 al presente articolo, posti a carico del Servizio Sanitario nazionale, già individuati quali livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che, per le loro Pag. 450caratteristiche e per le peculiari necessità funzionali dell'utenza cui sono destinati, devono essere specificamente individuati ed allestiti, ad personam attraverso un appropriato percorso valutativo condotto da un'equipe multidisciplinare.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica di cui al presente articolo.

  Allegato 1
   04.48.21.006/015/018;
   12.22.03.009/012;
   12.22.03.015/018;
   12.22.18.012;
   12.23.06.009/015 se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.24);
   12.23.06.012;
   12.27.07.006;
   18.09.39.003/006/009/012;
   18.09.21.003/006; più i relativi accessori.
   22.36.21;
   22.36.21.003/006/009/012/015;
   22.06.00;
   22.06.15.
30. 04. Carnevali, Lenzi, Beni, Sbrollini, Miotto.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza).

  1. Al fine di assicurare un'adeguata aderenza dell'assistenza protesica alle esigenze delle persone con disabilità grave e complessa, il decreto di cui all'articolo 64 comma 2 per l'acquisto degli ausili di serie di cui all'articolo 2, allegato 5 fissa le tariffe massime per gli ausili di cui all'allegato 1 del presente articolo, posti a carico del Servizio sanitario nazionale, già individuati quali livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ausili che per le loro caratteristiche e per le peculiari necessità funzionali dell'utenza cui sono destinati devono essere specificamente individuati ed allestiti ad personam attraverso un appropriato percorso valutativo condotto da un'equipe multidisciplinare.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica di cui al presente articolo.

  Allegato 1
   04.48.21.006/015/018;
   12.22.03.009/012;
   12.22.03.015/018;
   12.22.18.012;
   12.23.06.009/015 se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.24);
   12.23.06.012;
   12.27.07.006;
   18.09.39.003/006/009/012;
   18.09.21.003/006; più i relativi accessori.
   22.36.21;
   22.36.21.003/006/009/012/015;Pag. 451
   22.06.00;
   22.06.15.
30. 05. Carnevali, Lenzi, Beni, Sbrollini, Miotto.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifica alla legge 14 dicembre 2000 n. 376).

  All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6-bis. I componenti della Commissione non devono essere Presidenti di federazioni sportive e mediche o membri del consiglio federale di Federazioni Sportive negli ultimi 10 anni nonché non devono avere legami di consulenza o dipendenza con aziende farmaceutiche o aziende che commercializzano prodotti integratori.
30. 06. Miotto, Cova, Beni.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 al termine del secondo periodo, dopo le parole: «articoli 99 e 139» sono inserite le seguenti: «evidenziando le ragioni di pubblico interesse preminenti rispetta alla tutela delle PMI e della concorrenza. Con apposite Linee Guida l'Anac, sentita l'AGCM, definisce i criteri necessari a stabilire la legittimità della mancata suddivisione in lotti;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto o per alcuni lotti»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le stazioni appaltanti devono anche ove esista la facoltà di presentare offerte per più di un solo lotto, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente. A tal fine le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare il numero massimo di lotti per offerente. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.»;
   d) al comma 4 al primo periodo le parole: «o tutti i» sono soppresse.
30. 07. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Remunerazione provvisoria delle prestazioni dei LEA).

  1. Al fine di consentire la fissazione delle tariffe delle prestazioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a seguito di una completa ricognizione ed analisi dei costi effettivamente sostenuti dalle strutture erogative delle prestazioni sanitarie è prorogata fino al 31 dicembre 2017 la operatività delle tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di Pag. 452cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al 31 dicembre 2017.
  2. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 30 giugno 2017, le tariffe massime relative alle sole prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
30. 08. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  Per le regioni che hanno rispettato i vincoli di bilancio del patto di stabilità e la voce relativa alla spesa sanitaria non registri un disavanzo è data facoltà assunzionale di personale medico infermieristico a copertura dei posti vacanti.
30. 010. Rondini, Guidesi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza).

  1. Per consentire il monitoraggio del prezzo di mercato ed appropriatezza dei percorsi di erogazione degli ausili di assistenza protesica, inclusi nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che, pur essendo di serie, sono remunerati a tariffa in quanto necessitano di percorsi individuali di fornitura, è istituito entro il 31 dicembre 2017 lo specifico repertorio dei dispositivi protesici ed ortesici, erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 292, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
  2. Il repertorio di cui al comma 1, consistendo nella registrazione, approvata da apposito organismo, di marca, modello e prezzo dei dispositivi erogabili per ciascuna tipologia inclusa nel nomenclatore di cui all'allegato 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 12 gennaio 2017, permette di ricavare gli elementi economici essenziali per un'adeguata definizione delle tariffe; fornisce all'assistito informazioni certe sul valore del prodotto e sul livello di contribuzione qualora intenda esercitare il diritto di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017; elimina forniture improprie di dispositivi non appartenenti alla tipologia prescritta.
30. 011. Mucci, Oliaro, Catalano, Galgano, Menorello, Quintarelli, Librandi.

Pag. 453

ART. 31.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole: è incrementata con le seguenti: è ridotta di 100 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata.
31. 1. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono fatti salvi gli effetti relativi ad accordi e intese comunque denominati tra lo Stato, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, già definiti entro il 31 dicembre 2009, nonché i finanziamenti già assegnati a tale data.
  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 47,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto.
31. 2. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Istituzione e finanziamento della Rete Nazionale della Talassemia e delle Emoglobinopatie, dedicata alla Diagnosi, Prevenzione, Cura e Ricerca sulla Talassemia e sulle Emoglobinopatie).

  1. È istituita la Rete Nazionale della Talassemia e delle Emoglobinopatie (RNTE) per la Diagnosi, Prevenzione, Cura e Ricerca, organizzata secondo il modello HUB e SPOKE. Tale Rete è costituita dai Centri per la Talassemia già esistenti sul territorio nazionale e ricomprende le Reti Regionali esistenti. I Centri di Talassemia sono organizzati come day-hospital in quanto in essi si praticano terapie trasfusionali che necessitano di una costante vigilanza del medico. È fatto obbligo ai Direttori Sanitari di Presidio ove siano presenti i Centri per la Talassemia, di costituire una Equipe Multidisciplinare a supporto della cura delle emoglobinopatie, sentito il parere del Responsabile dei predetti Centri e coordinata da questi. Il compito del controllo della Rete Nazionale della Talassemia e delle Emoglobinopatie (RNTE) è attribuito al Centro Nazionale Sangue.
  2. Per la verifica dei protocolli terapeutici applicati, la definizione delle linee guida e procedure assistenziali, la erogazione di presidi e farmaci, la semplificazione burocratica sanitaria e la programmazione delle attività di prevenzione e ricerca della Rete Nazionale della Talassemia e delle Emoglobinopatie (RNTE) è costituita presso il Ministero della salute la Consulta Nazionale Tecnica Permanente composta da sei membri, nominati dal Ministro della salute con proprio decreto, di cui due sono funzionari del CNS, due sono medici distintisi nella diagnosi, cura e prevenzione della talassemia a livello nazionale e due sono pazienti indicati dalla Federazione Nazionale UNITED ONLUS.
  3. È istituito il Registro Nazionale della Talassemie e delle Emoglobinopatie (Re.N.T.E,) presso CNS – l'Istituto Superiore di Sanità. È fatto obbligo alle Regioni raccogliere e trasmettere tutti i dati epidemiologici richiesti dal Re.N.T.E..
  4. Il 5 per cento del finanziamento di cui al successivo comma 6 sarà utilizzato per programmi di integrazione socio-assistenziale rivolto a soggetti con Talassemia ed Emoglobinopatie residenti sui territorio nazionale con progetti annuali mirati predisposti dalla Consulta di cui al comma 2 ed attuati dalla Federazione Nazionale UNITED.
  5. L'individuazione dei Centri della RNTE, la sua organizzazione, programmi e Pag. 454compiti di cui al comma 1, la composizione della Consulta di cui al comma 2 e le modalità di utilizzazione del finanziamento di cui al comma 5, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono demandati ad un decreto ministeriale emanato dal Ministro della salute entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31. 01. Paola Boldrini, Miotto, Piccione.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Edilizia residenziale sociale).

  1. Al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sodali, gli interventi di recupero previsti dall'articolo 3 lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009.
  2. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.
31. 02. Galati, Zanetti.

Pag. 455

ART. 32.

  Al comma 2, sostituire la parola: aprile con la seguente: luglio.
32. 1. Colonnese, Lorefice, Grillo, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il sistema informativo di cui al periodo precedente non rilevi le prestazioni effettivamente erogate, le regioni, ai fini del finanziamento di cui al comma 1, sono tenute a segnalare e documentare al Ministero della salute le prestazioni erogate.
32. 2. Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
32. 3. Lenzi, Miotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, hanno diritto a iscriversi negli elenchi relativi al comune in cui si trovano».
  3-ter. A copertura dei maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione del precedente comma 3-bis, si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
32. 4. Nicchi, Fossati, Murer, Capodicasa, Albini, Melilla, Fontanelli, Duranti, Roberta Agostini.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modificazioni alla legge 8 marzo 2017, n. 24).

  1. All'articolo 9, comma 5, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo».
  2. All'articolo 9, comma 6, primo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: «pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo».
32. 01. Gelli, Carnevali, Miotto.

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  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifica al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di personale della CRI).

  1. All'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: «funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior» aggiungere le seguenti: «personale medico ed infermieristico, biologi, farmacisti, e psicologi».
32. 02. Piazzoni, Miotto.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. Il termine del 30 giugno 2008 di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, è differito al 31 dicembre 2017. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 3 milioni di euro per il 2017. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32. 03. Tancredi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-septies. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale adotta, entro 90 giorni, disposizioni per agevolare l'accessibilità ai servizi della Pubblica Amministrazione da parte delle persone diversamente abili o con disabilità.
32. 04. Mucci, Quintarelli, Catalano, Galgano, Oliaro, Menorello, Vargiu, Librandi.

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ART. 33.

  Al comma 1, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, dopo il capoverso 495-bis inserire il seguente: 495-ter. Le regioni in cui hanno sede i Comuni diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura, destinano prioritariamente una quota degli spazi di cui al comma 495-bis, ai progetti di rete elaborati dai medesimi Comuni. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.
33. 5. De Menech.

  Al comma 1, capoverso 495-bis, lettera b), sostituire le parole: Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475 con le seguenti: Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.
*33. 2. Palese.

  Al comma 1, capoverso 495-bis, lettera b), sostituire le parole: Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475 con le seguenti: Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.
*33. 3. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera b) è sostituita con la seguente:
    «b) interventi di edilizia scolastica, ivi inclusi per gli anni 2018 e 2019 quelli di adeguamento sismico, messa in sicurezza e efficientamento energetico degli edifici, non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489»;
   b) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
    « d-bis) per gli anni 2018 e 2019 interventi sulla viabilità e sugli impianti di illuminazione pubblica per garantire la sicurezza stradale;Pag. 458
    d-ter) per gli anni 2018 e 2019 le spese per la progettazione esecutiva delle opere di cui alle lettere a), b), c), d), e d-bis) dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni e degli enti locali).
33. 1. Rubinato, Rostellato.

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.

(Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito del Ministero della difesa).

  1. All'articolo 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.»;
   b) dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:
    «4-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.».
33. 02. Fanucci.

  Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.

(Spazi finanziari per investimenti in favore degli enti locali).

  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 485, inserire il seguente:
   «485-bis. Per gli anni 2018 e 2019, a valere sul limite complessivo di cui al comma 485, una quota pari a 5 milioni di euro sono destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.».
33. 01. De Menech.

Pag. 459

ART. 34.

  Al comma 1, dopo le parole: e su quelli antecedenti aggiungere le seguenti: Conseguentemente, la regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016.
*34. 6. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, dopo le parole: e su quelli antecedenti aggiungere le seguenti: Conseguentemente, la regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016
*34. 7. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 574, capoverso, articolo 15, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)» sono aggiunte le seguenti: «e dalle strutture accreditate pubbliche e private»;
   b) dopo le parole: «per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS» sono aggiunte le seguenti: «e dalle strutture accreditate pubbliche e private»;
   c) dopo le parole: «Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS» sono aggiunte le seguenti: «e per ciascuna struttura accreditata pubblica e privata».
34. 10. Lo Monte, Pastorelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 574, capoverso, articolo 15, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «connesso alla deroga di cui al periodo precedente» sono aggiunte le seguenti: «si provvede mediante compensazione nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale, in coerenza con quanto previsto dagli accordi di cui al comma 576 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
34. 11. Lo Monte, Pastorelli.

  Al comma 3, capoverso 2-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: purché non siano stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell'effettiva erogabilità delle risorse.
34. 1. Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 3, capoverso 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse correlate a condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini della effettiva erogabilità e non impiegate per le finalità indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
34. 2. Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno».
34. 12. Lo Monte, Pastorelli.

Pag. 460

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Nelle scuole di specializzazione medica, a decorrere dall'anno accademico 2017-2018, gli iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale stipulano un apposito contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 dell'importo lordo di euro 25.000. Il contratto non dà titolo di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale o dell'università né costituisce rapporto di lavoro con tali enti.
  4-ter. Ai corsi di formazione in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
  4-quater. Agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di cui al comma 1 si fa fronte con l'importo dei fondi vincolati nel Fondo sanitario nazionale precedentemente destinati ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale secondo la disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tali fondi sono incrementati di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018.
  4-quinquies. Gli oneri di cui al comma 4-quater, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34. 13. Crimì, Giuditta Pini, Gelli, Carnevali, Lenzi, Miotto, Piccoli Nardelli, Coscia, Fanucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Le Aziende Ospedaliero Universitaria di cui all'articolo 2, lettera b, del decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 236 della legge n. 208 del 2015, possono determinare, previa autorizzazione con atto regionale, l'ammontare complessivo dei fondi contrattuali del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2015, incrementandolo con le modalità previste dalla normativa contrattuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, rispettando la spesa complessiva sostenuta nell'anno 2010 per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e per il personale universitario convenzionato che svolge funzioni assistenziali, a condizione che:
   a) si sia verificata una diminuzione della spesa per il personale universitario convenzionato che svolge funzioni assistenziali, indicato nell'apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 517 del 1999, equiparato al personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale per le medesime voci di spesa finanziate dai rispettivi fondi contrattuali del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, registrata nell'anno 2014, rispetto, a quella registrata nell'anno 2010;
   b) l'importo complessivo derivante dalla somma dei fondi contrattuali aziendali per l'anno 2015, eventualmente rideterminati ai sensi del presente articolo e della spesa per il medesimo anno 2015 a carico del bilancio aziendale per il personale universitario convenzionato equiparato al personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, per le stesse voci di spesa finanziate dai rispettivi fondi contrattuali del personale dirigenziale del Servizio Sanitario nazionale, non risulti superiore all'importo complessivo derivante dalla somma dei fondi contrattuali aziendali per l'anno 2010 e della spesa per il medesimo anno 2010 a carico del bilancio aziendale per il personale universitario convenzionato equiparato al personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, per le stesse voci di spesa finanziate dai rispettivi fondi contrattuali del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale.

  4-ter. L'eventuale incremento di cui al comma 4-bis non dà luogo, per gli anni Pag. 4612015 e 2016, a residui utilizzabili per le finalità di cui all'articolo 52, comma 4, lettera c) CCNL 8 giugno 2000 Dirigenza Medica e all'articolo 52, comma 4, lettera c) CCNL 8 giugno 2000 Dirigenza SPTA.
34. 18. Dallai.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In ottemperanza alle sentenze, del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640 del 1994, e dal Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004, ed in adempimento dell'obbligo inderogabile di cui al secondo comma dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine del definitivo riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1o gennaio 1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico-veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'economia e Finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa, al fine della rideterminazione e della perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali.
  4-ter. Gli atti ed i provvedimenti, anche di natura regolamentare e contrattuale, necessari al fine della attuazione dei predetti interventi di perequazione economica e della corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti, sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter del presente articolo e del secondo comma dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 4 milioni di euro anni per gli esercizi 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
34. 5. Tancredi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. È prorogato alla data del 31 dicembre 2017 il termine per il completamento dell’iter amministrativo e normativo previsto nella norma di presa d'atto di cui all'articolo 62, terzo comma, del CCNL Area medico veterinaria 1998/2001, scaduta il 31 dicembre 2001, nonché dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine dello stanziamento del fondo da fissarsi per l'ottemperanza del giudicato di cui alle sentenze, del TAR del Lazio, Sezione 1a bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e del conseguente definitivo riconoscimento in via perequativa del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1o gennaio 1988, nonché delle voci e delle indennità componenti il trattamento economico fondamentale della dirigenza medico-veterinaria e dell'adozione dei conseguenziali atti di natura contrattuale e amministrativa volti al reinquadramento economico giuridico degli interessati.
  4-ter. Agli oneri dovuti al fine della rivalutazione dei trattamenti economici in corso e dell'avvio della procedura di liquidazione in via transattiva delle somme arretrate spettanti a favore dei medici ex condotti in servizio a far tempo dal 1o gennaio 1988, stimati per l'anno 2017 in 10 milioni di euro, si provvede mediante Pag. 462riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34. 4. Tancredi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Le Aziende del servizio sanitario nazionale possono consentire il pensionamento anticipato dei dirigenti sanitari alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un'età pari a 63 anni e 7 mesi ed in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Lo scivolo massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per cento. Conseguentemente, i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati nella misura del 75 per cento dei vuoti accertati da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali mediante utilizzo dei susseguenti risparmi di spesa.
  4-ter. A quanto previsto dal comma precedente si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
34. 8. Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 392, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: «113.000 milioni»; «114.000 milioni»; «115.000 milioni», rispettivamente con le seguenti: «114.000 milioni»; «115.000 milioni»; «116.000 milioni».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, dell'articolo 34, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
  3-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  3-quinquies. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
34. 14. Fossati, Murer, Fontanelli, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Duranti, Roberta Agostini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le lettere p) e p-bis), sono soppresse.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, dell'articolo 34, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
  3-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:Pag. 463
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
34. 15. Nicchi, Fossati, Murer, Fontanelli, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Roberta Agostini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il personale degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale è riferito, per quelle regioni che abbiano adottato una legge di riorganizzazione entro il biennio 2014-2015, all'importo complessivo della spesa del personale delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale ricompresi nel proprio ambito territoriale.
34. 17. Dallai.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nell'apposito registro AIRE, che rientrino temporaneamente in patria, possono accedere, previo pagamento di un ticket a totale carico dell'assistito per l'integrale copertura delle prestazioni richieste, e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, all'assistenza medica di base, con l'assegnazione di un medico di famiglia previa richiesta alla ASL di iscrizione AIRE.
34. 16. Fitzgerald Nissoli, D'Incecco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014».
34. 3. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Con riferimento a quanto disciplinato dal decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70, Allegato 1, punto 2.5, ai fini dell'operatività della soglia di accreditabilità e di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali annuali per le strutture ospedaliere miste si devono conteggiare tutti i posti letto presenti nella struttura compresi quelli di riabilitazione e di lungodegenza.
34. 9. Lo Monte, Pastorelli.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Al fine di favorire l'interscambio di risorse umane tra il Servizio sanitario nazionale e le Università, al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
  Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono compiti assistenziali, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e che abbiano esercitato l'opzione per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con la facoltà di mantenere il regime di tempo pieno.
34. 01. Tancredi.

Pag. 464

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Innalzamento ed ampliamento dell'agevolazione fiscale per i cani guida in favore dei non vedenti o ipovedenti).

  All'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria euro mille, la spesa sostenuta dai non vedenti o ipovedenti per il mantenimento dei cani guida. Al relativo onere, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018 e per gli anni successivi, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
34. 02. Tancredi, Cenni, Dellai.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. I cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nell'apposito registro AIRE, che rientrino temporaneamente in patria, possono accedere in regime di compartecipazione della spesa e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare all'assistenza medica di base, con l'assegnazione di un medico di famiglia previa richiesta alla ASL di iscrizione AIRE.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità e la misura della compartecipazione alla spesa per le prestazioni di cui al precedente comma 14.
  3. Ai fini di cui ai precedenti commi 14 e 15, presso lo stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di 20 milioni di euro.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto.
34. 03. Fitzgerald Nissoli, D'Incecco.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

  1. Per l'anno 2017, la regione Sardegna è autorizzata a contrarre un prestito con Cassa Depositi e Prestiti, a titolo di anticipazione di liquidità e fino ad un importo massimo di 300 milioni di euro, per il ripiano del disavanzo maturato nel 2016 dagli enti del servizio sanitario regionale, certificato nei modelli CE.
  2. L'anticipazione è contabilizzata in spesa secondo la seguente modalità:
   a) iscrivendo l'importo dell'anticipazione nel bilancio di previsione dell'esercizio di incasso, nel programma di spesa destinato al ripiano dei disavanzi pregressi degli enti del servizio sanitario regionale;
   b) effettuando, in sede di consuntivo, un accantonamento nel risultato di amministrazione dell'esercizio di incasso, di importo pari all'anticipazione, il cui utilizzo è effettuato nel rispetto delle disposizioni del comma 695 della legge 208 del 2015. L'eventuale disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione, è ripianato in 30 anni secondo le modalità di cui al comma 696 della legge 208 del 2015.

  3. Lo stanziamento di cui al comma 2, lettera a), e i relativi impegni, non rilevano nelle spese finali considerate ai fini del Pag. 465saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 della legge 232 del 2016.
34. 04. Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Mura, Cani, Pes, Marrocu, Scanu, Pinna.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Dotazione del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per le politiche sociali).

  1. A decorrere dall'anno 2017, sono incrementate di 100 milioni di euro le risorse a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, nonché dell'assistenza domiciliare ai nuclei con persone non autosufficienti.
  2. Dall'anno 2017, le risorse per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono incrementate di 250 milioni di euro.
  3. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede nel limite delle maggiori risorse conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi.
  4. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
34. 07. Fossati, Murer, Nicchi, Melilla, Capodicasa, Albini, Fontanelli, Duranti, Roberta Agostini.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Dotazione del Fondo per le non autosufficienze).

  1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 80 milioni per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante applicazione di quanto previsto al comma 2.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle medesime condizioni e con le medesime modalità di cui al citato articolo 2, comma 2.
34. 05. Misiani.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Dotazione del Fondo per le non autosufficienze).

  1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni Pag. 466di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante applicazione di quanto previsto al comma 2.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie. Gli enti di cui al primo periodo del presente comma effettuano la trattenuta prendendo a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse rivenienti dall'attuazione del presente comma vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
34. 06. Misiani.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).

  1. Il «Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)» di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 a decorrere dal 2017 è incrementato di 220 milioni di euro.
  2. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incrementate di 40 milioni di euro.
  3. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2017.
  4. Al maggior onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 460 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle seguenti: pari al 9 per cento.
34. 013. Brignone, Marcon, Pastorino.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Modifica dell'articolo 9, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

  1. All'articolo 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale di cui alla lettera a) del comma 3 prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale, con accordi territoriali o aziendali può essere prevista la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste».
34. 09. Dellai, Ottobre.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Medici ex condotti).

  1. Al fine del completamento dell’iter amministrativo e normativo in corso, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, Pag. 467n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, con il conseguenziale definitivo riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1o 1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico- veterinaria, i Ministri della salute, della funzione pubblica, dell'economia e finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione ed alla stipula di ogni atto, provvedimento e determinazione contrattuale integrativa necessari per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e per la corresponsione con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali
  2. Gli atti e ed i provvedimenti necessari al fine della attuazione dei predetti interventi di perequazione retributiva verranno adottati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 13,6 milioni di euro per l'anno 2017 e 45 milioni di euro annui per gli esercizi 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 13.

  Conseguentemente, all'articolo 13 il terzo periodo è sostituito dal seguente:
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 13,6 milioni per l'anno 2017 e 45 milioni a decorrere per ciascuno degli anni 2018 e 2019, anche relative a missioni e programmi diversi e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.
34. 011. Tancredi.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Medici ex condotti).

  1. Al fine del completamento dell’iter amministrativo e normativo in corso, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis. n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, con il conseguenziale definitivo riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1o gennaio 1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico-veterinaria, i Ministri della salute, della funzione pubblica, dell'economia e finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione ed alla stipula di ogni atto, provvedimento e determinazione contrattuale integrativa necessari per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e per la corresponsione con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali.
  2. Gli atti e ed i provvedimenti necessari al fine della attuazione dei predetti interventi di perequazione retributiva verranno adottati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 13,6 milioni di euro per l'anno 2017 e 45 milioni di euro annui per gli esercizi 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 29 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66 comma 1 del presente decreto.
34. 08. Gigli.

Pag. 468

ART. 35.

  Sopprimerlo.
35. 14. Guidesi, Saltamartini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Misure urgenti in tema di riscossione).

  1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016 n.225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate senza oneri a carico del Bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   2) all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   3) all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, le parole da: «dei comuni» a: «essi» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, con esclusione delle società di riscossione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, della società da esse»;
   4) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis».
   5) all'articolo 1, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competente tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1, al personale assunto dalle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».
   6) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1o luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate».
* 35. 23. Fusilli, Ginoble, D'Incecco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Misure urgenti in tema di riscossione).

  1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Pag. 469legge 1o dicembre 2016 n.225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate senza oneri a carico del Bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   2) all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   3) all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, le parole da: «dei comuni» a: «essi» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, con esclusione delle società di riscossione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, della società da esse»;
   4) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis».
   5) all'articolo 1, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competente tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1, al personale assunto dalle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».
   6) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1o luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate».
* 35. 30. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
   a-bis) all'articolo 1, comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 1992, n. 546» sono inserite le seguenti: «ferma restando la facoltà dell'ente di avvalersi anche in questo caso dell'Avvocatura dello Stato o degli avvocati del libero foro»;
   a-ter) all'articolo 1, comma 9-bis, dopo le parole: «2 aprile 1958, n. 377» sono inserite le seguenti: «per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335»;Pag. 470
   a-quater) all'articolo 1, comma 11, la lettera c) è soppressa;
   a-quinquies) all'articolo 1, comma 13, lettera f), le parole: «da parte dell'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze».
35. 1. Mongiello.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
   a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del Bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   a-ter) all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   a-quater) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis»;
   a-quinquies) all'articolo 1, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1, al personale assunto dalle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
* 35. 20. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
   a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del Bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   a-ter) all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   a-quater) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis»;
   a-quinquies) all'articolo 1, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1, al personale Pag. 471assunto dalle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnalo alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
* 35. 10. Castricone.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:
   a-bis) all'articolo 1 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3».
  2-ter. I rimborsi spese maturati alla data di riassegnazione delle attività di cui al comma 2-bis, dalle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono rimborsate a titolo definitivo con modalità previste dall'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
   a-ter) all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   a-quater) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis.
   a-quinquies) all'articolo 1, comma 9, primo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia» sono aggiunte le seguenti: «ed il personale di cui all'articolo 3, comma 25-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».
35. 19. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
  a-bis) all'articolo 1, comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 1992, n. 546» sono inserite le seguenti: «ferma restando la facoltà dell'ente di avvalersi anche in questo caso dell'Avvocatura dello Stato o degli avvocati del libero foro».
35. 28. Fanucci.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
  a-bis) all'articolo 1, comma 9-bis, dopo le parole: «2 aprile 1958, n. 377» sono inserite le seguenti: «per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335».
35. 25. Fanucci.

Pag. 472

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
  a-bis) all'articolo 1, comma 11, la lettera c) è soppressa.
35. 29. Fanucci.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
  a-bis) all'articolo 1, comma 13, lettera f), le parole: «da parte dell'agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze».
35. 27. Fanucci.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: possono deliberare di affidare inserire le seguenti: in caso di esito negativo del procedimento ad evidenza pubblica.
35. 15. Alberto Giorgetti.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: nazionale inserire le seguenti:, ovvero alle società beneficiarie dei rami d'azienda di fiscalità locale delle cessate aziende concessionarie di cui all'articolo 3, commi 24 e 25, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,.
35. 9. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: riscossione nazionale inserire le seguenti: o ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,.
35. 18. Sottanelli, Zanetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo e ovunque ricorrano dopo le parole: «conto corrente di tesoreria dell'ente impositore» sono inserite le seguenti: «ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati».
35. 4. Rubinato, Rostellato.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo e ovunque ricorrano, dopo le parole: «sul conto corrente di tesoreria» sono inserite le seguenti: «o sul conto corrente postale».
* 35. 8. Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo e ovunque ricorrano, dopo le parole: «sul conto corrente di tesoreria» sono inserite le seguenti: «o sul conto corrente postale».
* 35. 7. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo e ovunque ricorrano, dopo le parole: «sul conto corrente di tesoreria» sono inserite le seguenti: «o sul conto corrente postale».
* 35. 6. Giulietti, De Menech.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 Pag. 473n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50».
35. 16. Alberto Giorgetti.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo».
* 35. 32. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo».
* 35. 31. Catanoso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'ammontare del compenso contrattuale e delle spese dovute al soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, debitamente rendicontate, sono accantonate dal tesoriere dell'ente impositore e dallo stesso liquidate, in forza di un mandato irrevocabile di pagamento conferito ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile, nel termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della rendicontazione da parte del affidatario, anche in assenza del relativo ordinativo di pagamento da parte dell'ente impositore.
35. 21. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate possono essere affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50. Sono fatti salvi, i contratti di affidamento in essere ancorché sottoscritti con le società derivanti dalla trasformazione di società miste ai sensi della normativa vigente, le quali, per il periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono partecipare alle gare di affidamento dei servizi.
35. 22. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
35. 3. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: «30 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e, fina alla data di entrata in vigore dello stesso, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
* 35. 2. Mongiello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, Pag. 474le parole: «30 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e, fina alla data di entrata in vigore dello stesso, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
* 35. 26. Fanucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune».

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure urgenti in tema di accertamento e riscossione).
35. 5. De Menech.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune».
* 35. 11. Palese.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune».
* 35. 33. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere inseguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 691 è sostituito dal seguente:
  «691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei Pag. 475rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997».
35. 12. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi da 531 a 535 sono soppressi.
35. 24. Fanucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, vengono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «2013» è sostituita con la seguente: «2016»;
   b) dopo la parola: «comuni» sono inserite le seguenti: «e delle regioni»;
   c) la parola: «2015» è sostituita con la seguente: «2018».
* 35. 13. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, vengono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «2013» è sostituita con la seguente: «2016»;
   b) dopo la parola: «comuni» sono inserite le seguenti: «e delle regioni»;
   c) la parola: «2015» è sostituita con la seguente: «2018».
* 35. 17. Palese.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).

  1. Al fine di facilitare le attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
   a) l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, in deroga a qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, dell'avvenuto avvio delle attività di accertamento o della emissione e notifica dell'ingiunzione;
   b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere all'accertamento delle somme dovute o all'emissione di atti riguardanti la riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA – SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, la Motorizzazione civile e dei trasporti, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni Pag. 476utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
   c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
   d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
   e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;
   f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo, comma 28-sexies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.

  2. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies) è sostituita come segue:
   «gg-sexies). Ai fini di cui alla lettera gg-quater), il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale».
35. 020. Palese.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Al fine di facilitare le attività di accertamento e riscossione delle entrate Pag. 477degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
   a) l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, in deroga a qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, dell'avvenuto avvio delle attività di accertamento o della emissione e notifica dell'ingiunzione;
   b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere all'accertamento delle somme dovute o all'emissione di atti riguardanti la riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA-SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, la Motorizzazione civile e dei trasporti, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
   c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
   d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
   e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;
   f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.
35. 08. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Pag. 478

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni riguardanti il recupero crediti per gli Enti Locali).

  1. Per garantire competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione dei servizi di comuni, città metropolitane, province, unioni di comuni e società partecipate dai medesimi enti, nonché per migliorare e semplificare le procedure di recupero crediti dei predetti enti, la relativa funzione può essere affidata a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di comprovata affidabilità, che siano dotate di elementi di qualificazione professionale dell'impresa e dei propri dipendenti, e che aderiscano ai codici di condotta definiti dall'associazione di categoria in accordo con le principali associazioni a tutela dei consumatori.
  2. L'affidamento della funzione di recupero crediti di cui al comma precedente, da svolgersi senza alcuna amministrazione di denaro pubblico da parte delle predette società, riguarda i crediti pecuniari degli enti locali, comprensivi di accessori per interessi e sanzioni e con esclusione di quelli contributivi: a) certi, liquidi ed esigibili; b) la cui riscossione non sia stata contestualmente affidata alle società di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, o all'ente di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 1o dicembre 2016; c) di modesta entità per singola posizione debitoria, definiti tali da apposita disposizione dell'ente.
  3. Le attività che gli enti locali affidano alle società di recupero crediti per conto terzi, si esplicano in attività di mero supporto e strumentali alla gestione dei tributi e delle entrate locali, finalizzate a stimolare il debitore a regolarizzare in via bonaria la propria pendenza. L'azione di sollecitazione consiste in contatti telefonici, epistolari, telematici o domiciliari con l'obbligato, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Restano in capo all'ente locale la titolarità degli atti e la riscossione delle entrate derivanti dal servizio, oltre ai poteri di vigilanza e controllo dell'attività e all'emanazione di direttive specifiche.
  4. L'affidamento a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le seguenti modalità e i seguenti principi:
   a) le prestazioni rese dalle società hanno la natura esclusiva di servizio e non implicano trasferimento di pubbliche funzioni;
   b) i contratti che regolano i rapporti tra ente creditore committente e società di recupero crediti prevedono la prestazione di adeguate garanzie di svolgimento del servizio e fissano altresì regole di condotta degli operatori delle società;
   c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente alla cassa dell'ente creditore;
   d) l'ente creditore destina nel proprio bilancio un'apposita voce di spesa per i contratti di affidamento del servizio, tenendo conto della natura dei crediti e della relativa anzianità e delle concrete possibilità di realizzo.

  5. L'affidamento di cui ai commi precedenti non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, al netto delle spese individuate dall'ente a titolo di ristoro per mancato pagamento.
  6. La mancata o parziale riscossione degli importi dovuti dal debitore a titolo di ristoro per mancato pagamento rimane a carico degli enti creditori. Le società di recupero mantengono integro il diritto al compenso pattuito all'atto del conferimento dell'incarico.
35. 04. Melilla, Albini, Capodicasa.

Pag. 479

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.

  1. I concessionari della riscossione iscritti all'albo nazionale dei cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le società partecipate pubbliche sono autorizzati ad organizzare corsi di formazione a personale assunto per le funzioni connesse alle attività della riscossione. Al termine del corso al personale reclutato, superata la prova di idoneità, valutata da apposita commissione presieduta da personale direttivo dell'Agenzia dell'Entrate, viene attribuito il titolo di ufficiale della riscossione nelle previsioni della legge 12 luglio 2011, n. 106.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli ufficiali della riscossione sono attribuite rispettive competenze tecniche e di compensi professionali per le attività svolte.
  3. Gli enti locali procedono all'affidamento del servizio di riscossione dei tributi locali nel rispetto dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.
35. 011. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Istituti zooprofilattici sperimentali).

  1. Nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 fine di dare continuità all'attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di base e finalizzata nonché all'attività di sorveglianza epidemiologica, di prevenzione e sperimentazione, gli Istituti zooprofilattici sperimentali che presentano l'equilibrio economico dal 2014 sono autorizzati, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni nonché alle procedure di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, a bandire, nel triennio 2017-2019, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di personale, ivi inclusi i profili professionali individuati nell'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 298, con riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 che opera presso gli Istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita, la riserva del cinquanta per cento dei posti di cui al comma 1 si applica al personale che al momento della pubblicazione del bando ha maturato negli ultimi otto anni un'esperienza lavorativa ovvero di ricerca, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di lavoro flessibile ovvero di borse di studio, di almeno tre anni non continuativi anche presso istituti zooprofilattici sperimentali diversi da quello che bandisce il concorso.
  3. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1, valutato in euro 5 milioni di euro in ragione d'anno a decorre dall'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
35. 012. Tancredi.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.

  All'articolo 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. I proventi delle sanzioni amministrative, di cui al precedente comma 4, Pag. 480sono destinati alle Amministrazioni comunali, nel cui ambito è stata accertata la violazione, che li impiegano in via esclusiva:
   a) nella misura dell'80 per cento, per il potenziamento e il miglioramento degli interventi in materia di raccolta differenziata, compostaggio e riciclo dei rifiuti, sia attraverso l'abbattimento dei costi di gestione del servizio sia attraverso l'acquisto di beni, quali compostiere, cestini, sacchi compostabili e altri arredi urbani utili alla realizzazione di un sistema integrato di raccolta differenziata;
   b) nella misura del 20 per cento, per le attività di informazione e sensibilizzazione, tra cittadini, imprenditori e associazioni in materia di raccolta differenziata e compostaggio.
35. 014. Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Notifica degli atti degli enti territoriali).

  A decorrere dal 10 gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
35. 07. Pastorino, Marcon.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).

  All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017.»;
   b) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente» sono sostituite con le seguenti: «Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017».
* 35. 01. De Mita.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).

  All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito Pag. 481codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017.»;
   b) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente» sono sostituite con le seguenti: «Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017».
* 35. 02. Cominelli.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).

  All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017.»;
   b) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente» sono sostituite con le seguenti: «Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017».
* 35. 03. Cirielli.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).

  All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017.»;
   b) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente» sono sostituite con le seguenti: «Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017».
* 35. 05. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).

  All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito Pag. 482codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017.»;
   b) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente» sono sostituite con le seguenti: «Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017».
* 35. 06. Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).

  All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017.»;
   b) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente» sono sostituite con le seguenti: «Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017».
* 35. 09. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).

  All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017.»;
   b) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente» sono sostituite con le seguenti: «Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017».
* 35. 010. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).

  All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017.»;Pag. 483
   b) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente» sono sostituite con le seguenti: «Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017».
* 35. 013. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).

  All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017.»;
   b) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente» sono sostituite con le seguenti: «Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017».
* 35. 015. Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Caso, Sorial.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Disciplina Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente).

  All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
  «5-bis. A decorrere dal 2017 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017.»;
   b) al comma 6, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente» sono sostituite con le seguenti: «Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2017».
* 35. 017. Palese.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.

  All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.
35. 018. Palese.

Pag. 484

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.

  1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
35. 019. Palese.

Pag. 485

ART. 36.

  Prima del comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. In deroga al precedente comma 5 agli enti sottoposti a piano di riequilibrio è data facoltà entro il 30 settembre 2017 di rivedere il piano stesso prevedendo il ripiano delle somme di disavanzo non recuperate alla data del riaccertamento straordinario dei residui in 30 anni a quote costanti».
36. 16. Carfagna, Alberto Giorgetti.

  Prima del comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Allo scopo di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, l'Ente Locale interessato può concordare con l'Erario, per mezzo delle agenzie fiscali, accordi transattivi riferiti ai debiti erariali e ai relativi costi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso l'Erario non possono avere una durata superiore ai trent'anni. Nell'ipotesi in cui le rateizzazioni dovessero avere durata superiore a quella residua del piano di riequilibrio, l'ente locale provvede alla rimodulazione o riformulazione del piano stesso, che se già approvato, rimane comunque esecutivo ed è sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
  7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano anche ai debiti previdenziali. Le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi sono definite con decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano anche ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 118-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 60 per cento del capitale sociale. In tal caso, gli accordi transattivi con l'ente locale e con l'azienda o società interessata la posizione debitoria individuale seguono le regole del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. L'ente locale, per la quota parte di sua competenza, assume il debito fiscale o previdenziale delle aziende o società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziate nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui ai precedenti periodi ed ai commi 7-bis, 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate.».
36. 17. Carfagna, Alberto Giorgetti.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2-bis. — (Norme relative alla disciplina del dissesto dei comuni e delle province). — 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi Pag. 486relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.
  2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori».

  2-bis. Le disposizioni dell'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché a quelli che a tale data avevano già adottato la deliberazione dello stato di dissesto finanziario, a condizione che alla medesima data non fosse stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
  2-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 457 è abrogato.
  2-quater. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché dell'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nel testo vigente prima della medesima data.
36. 32. Michele Bordo.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in vigenza del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
36. 33. Michele Bordo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714-bis è aggiunto il seguente:
  714-ter. Le Province, che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.
36. 1. D'Incà, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Sorial.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714-bis è aggiunto il seguente:
  714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.
* 36. 2. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714-bis è aggiunto il seguente:
  714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la Pag. 487sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.
* 36. 14. Sottanelli, Zanetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo il comma 714-bis, è aggiunto il seguente:
  714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.
* 36. 18. Centemero, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo il comma 714-bis, è aggiunto il seguente:
  714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.
* 36. 22. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo il comma 714-bis, è aggiunto il seguente:
  714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.
* 36. 25. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo il comma 714-bis, è aggiunto il seguente:
  714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.
* 36. 26. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo il comma 714-bis, è aggiunto il seguente:
  714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.
* 36. 28. Cirielli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo il comma 714-bis, è aggiunto il seguente:
  714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non Pag. 488ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.
* 36. 31. Cominelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo il comma 714-bis, è aggiunto il seguente:
  714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.
* 36. 34. De Mita.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo il comma 714-bis, è aggiunto il seguente:
  714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti.
* 36. 36. Pastorelli, Lo Monte.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sui fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 3. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 8. Senaldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 10. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale Pag. 489di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 13. Sottanelli, Zanetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 19. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 23. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 24. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 27. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 29. Cirielli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 30. Cominelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, Pag. 490n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 35. De Mita.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le province che hanno ottenuto l'anticipazione a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzate a utilizzare liberamente l'anticipazione, con obbligo di iscrizione in bilancio della sola rata annuale di restituzione, secondo il piano autorizzato dal Ministero dell'interno.
** 36. 37. Pastorelli, Lo Monte.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
  «3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
36. 6. Palese.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-bis entro il termine del 30 settembre 2017.
* 36. 4. Giulietti.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-bis entro il termine del 30 settembre 2017.
* 36. 5. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-bis entro il termine del 30 settembre 2017.
* 36. 7. Palese.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-bis entro il termine del 30 settembre 2017.
* 36. 21. Alberto Giorgetti, Carfagna.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Dopo l'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente:
  «714-ter. Le Province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito la relativa approvazione, possono provvedere a riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».
36. 9. Palese.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1 comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e successive modifiche dopo le parole «75 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017» aggiungere le parole «ed ulteriori 100 milioni per l'anno 2017».
36. 11. Tancredi.

Pag. 491

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», all'articolo 254, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
36. 12. Alberto Giorgetti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: «30 settembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2017»; dopo le parole: «debiti fuori bilancio» sono aggiunte le seguenti: «anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto».
36. 15. Carfagna, Alberto Giorgetti.

  Aggiungere in, fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 il comma 714 è sostituito dal seguente: «714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli Enti Locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o che per il sopraggiungere di debiti fuori bilancio di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 194 del citato decreto legislativo n. 267 tale piano sia irrimediabilmente compromesso, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale entro la data del 30 luglio 2017 possono rimodulare o riformulare il predetto piano.
  Con la rimodulazione o riformulazione del nuovo piano dovrà essere scorporata la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1 gennaio 2015, maggiorata dell'ammontare risultante dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 194 del citato decreto legislativo n. 267, e ripianare tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli Enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articolo 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione.
  A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli Enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011».
36. 20. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente;

Art. 36-bis.
(Potenziamento delle funzioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti).

  1. Al fine di potenziare le funzioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei Pag. 492conti, con particolare riferimento alle esigenze di efficienza dell'attività della Corte dei conti che interessa gli enti locali, all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: «quattro magistrati eletti» sono sostituite dalle seguenti: «otto magistrati eletti».
36. 01. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
  7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 marzo 1942 e s.m.i.: l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziate nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate».
36. 02. Alberto Giorgetti, Carfagna.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015 per gli enti in dissesto).

  1. La sanzione di cui all'articolo 31 comma 26 lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica agli enti locali in dissesto che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014, a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.
36. 03. Alberto Giorgetti, Carfagna.

Pag. 493

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Deroga alla sospensione dell'aumento dei tributi e delle addizionali con leggi regionali e deliberazioni comunali).

  1. All'articolo 1, comma 26, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23», sono sostituite dalle seguenti: «all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e al contributo di sbarco di cui al comma 3-bis del medesimo articolo.».
36. 04. Lattuca.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Sblocco dell'aumento dei tributi e delle addizionali con leggi regionali e deliberazioni comunali).

  1. All'articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 26 è abrogato. Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e gli enti locali possono, con proprie leggi e deliberazioni, prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato.
36. 05. Lattuca.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Soggetti abilitati al servizio di tesoreria).

  1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto, e dalle disposizioni di Vigilanza emanate dalle Autorità competenti, alle società per azioni di cui all'articolo 208, lettera b), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 13 agosto 2000, n. 267, che alla data del 25 febbraio 1995 erano in possesso del codice per operare in tesoreria unica, è concessa, a richiesta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, a condizione che alla data del 31 dicembre 2016 abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a 10 milioni di euro e che la raccolta di denaro sia impiegata prevalentemente a favore degli Enti locali per i quali è svolto il servizio di tesoreria.
36. 06. Di Lello, Di Gioia, D'Incecco, Massa, Impegno, Valeria Valente, Dallai.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  1. Al fine di fornire un sostegno finanziario agli enti locali che hanno aderito alla procedura di «equilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che, per far fronte ai relativi oneri, hanno ridotto le spese per erogazioni di prestazioni nel settore sociale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2. Il fondo di cui al comma precedente è utilizzato per la concessione di contributi agli enti assoggettati alla procedura di Pag. 494riequilibrio finanziario pluriennale, aventi specifica destinazione al finanziamento di spese nel settore sociale.
  3. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  4. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti nonché per la ripartizione del fondo, che tengano prioritariamente conto della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36. 07. Carfagna, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015 per gli enti in dissesto).

  1. La sanzione di cui all'articolo 31 comma 26 lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica agli enti locali in dissesto che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014, a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.
36. 08. Palese.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 216 – «Condizioni di legittimità dei pagamenti», i commi 1 e 3 sono abrogati;
   b) all'articolo 226, comma 2, la lettera a) è abrogata.
36. 09. Palese.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a., per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del Pag. 495responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.
  7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018.
36. 010. Palese.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali).

  1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
  2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
  3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.
  4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento Pag. 496prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
36. 011. Palese.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

  All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiungere i seguenti:
  «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
  7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto 16 marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziate nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate».
36. 012. Palese.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015 per gli enti in dissesto).

  1. La sanzione di cui all'articolo 31 comma 26 lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica agli enti locali in dissesto che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014, a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili Pag. 497emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.
36. 013. Giulietti.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario).

  1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
  7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il regio decreto, 16 marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziate nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate».
36. 014. Misiani, Causi.

Pag. 498

ART. 37.

  Sopprimerlo.
*37. 13. Cani.

  Sopprimerlo.
*37. 12. Cenni.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 467 è sostituito dal seguente:
  «467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4 2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio successivo purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio ulteriormente successivo non sono assunti i relativi impegni di spesa».
37. 4. Giulietti, Rubinato.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «dell'esercizio 2015» sono soppresse;
   b) le parole: «dell'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio successivo»;
   c) dopo le parole: «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;
   d) le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse;
   e) le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».
*37. 11. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «dell'esercizio 2015» sono soppresse;
   b) le parole: «dell'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio successivo»;
   c) dopo le parole: «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;
   d) le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse;
   e) le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».
*37. 10. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Pag. 499

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «dell'esercizio 2015» sono soppresse;
   b) le parole: «dell'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio successivo»;
   c) dopo le parole: «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;
   d) le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse;
   e) le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».
*37. 9. Guidesi, Saltamartini.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «dell'esercizio 2015» sono soppresse;
   b) le parole: «dell'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio successivo»;
   c) dopo le parole: «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;
   d) le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse;
   e) le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».
*37. 6. Palese.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «dell'esercizio 2015» sono soppresse;
   b) le parole: «dell'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esercizio successivo»;
   c) dopo le parole: «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o»;
   d) le parole: «e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017» sono soppresse;
   e) le parole: «se entro l'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «se entro l'esercizio ulteriormente successivo».
*37. 2. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466, è inserito il seguente:
  «466-bis. A decorrere dal 2017, ai fini del saldo di finanza Pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), tra le entrate valide va considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo Pag. 500n. 267 del 18 agosto 2000, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente».

  Conseguentemente:
   alla rubrica dell'articolo 37, sostituire le parole: comma 467 con le seguenti: commi 466 e 467;
   all'articolo 66, apportare le seguenti modifiche:
    a) al comma 1, sostituire le parole da: «è incrementata» fino alla fine del comma con le seguenti: «è ridotta di 19 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2018, di 20,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per 1 anno 2021, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 67 milioni di euro per l'anno 2023 e di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;
    b) al comma 2, sostituire le parole da: «e di 10 milioni» fino alla fine del comma;
    c) dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Ai restanti oneri derivanti dal comma 01 dell'articolo 37, si provvede:
   a) per la quota pari a 190 milioni euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
   b) per la quota pari a 268 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 e di 481 milioni di euro a decorre dal 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 268 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 e di 481 a decorre dal 2020. Entro la data del 30 settembre 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 268 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 30 marzo 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 268 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed entro il 30 marzo 2019 provvedimenti normativi che assicurano di 481 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;
   c) per la quota pari a 23 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4 milioni di euro.
37. 8. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente comma:
  «466. Nel saldo di cui al comma 466 non rilevano le poste niente al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Pag. 501regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
37. 7. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento» aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della determinazione della predetta differenza i fabbisogni standard e le capacità fiscali sono considerati al netto della componente rifiuti.
37. 1. Ginefra.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Debiti fuori bilancio).

  1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
   a) sentenze esecutive;
   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio.

  2. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile dei procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
*37. 030. Rubinato.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Debiti fuori bilancio).

  1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
   a) sentenze esecutive;Pag. 502
   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio.

  2. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile dei procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
*37. 013. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Debiti fuori bilancio).

  1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
   a) sentenze esecutive;
   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio.

  2. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile dei procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino Pag. 503insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
*37. 022. Palese.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Debiti fuori bilancio).

  1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
   a) sentenze esecutive;
   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio.

  2. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile dei procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
*37. 03. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione).

  1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
**37. 010. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Pag. 504

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione).

  1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
**37. 014. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione).

  1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
**37. 026. De Menech, Giulietti.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione).

  1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
**37. 019. Palese.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Graduazione della sanzione per mancato rispetto del saldo finale di competenza relativa all'indebitamento).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, al comma 475, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   d) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al Pag. 505finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
*37. 08. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Graduazione della sanzione per mancato rispetto del saldo finale di competenza relativa all'indebitamento).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, al comma 475, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   d) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
*37. 017. Palese.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Revisioni sistema sanzionatorio saldo di competenza anno 2016).

  1. All'articolo 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono soppresse;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il monitoraggio e il sistema sanzionatorio e premiale di cui ai commi 470 e seguenti si applicano anche alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica da parte degli enti locali con riferimento all'anno 2016».
**37. 021. Palese.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Revisioni sistema sanzionatorio saldo di competenza anno 2016).

  1. All'articolo 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono soppresse;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il monitoraggio e il sistema sanzionatorio e premiale di cui ai commi 470 e seguenti si applicano anche alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica da parte degli enti locali con riferimento all'anno 2016».
**37. 06. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
  «1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui Pag. 506di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.
  1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015».
37. 027. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti locali).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 3, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.
  7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni per gli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  4-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi Pag. 507passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94 per cento del loro ammontare».
  4-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  4-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  4-sexies. Le modifiche introdotte da commi da 4-bis a 4-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
37. 028. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

  1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati, previa verifica della sussistenza di cause di nullità e illegittimità dei contratti relativi ai suddetti strumenti finanziari, sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma restano a carico dell'ente richiedente.
37. 031. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:
  «466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:
   a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
   b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria».
*37. 024. Giulietti.

Pag. 508

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:
  «466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:
   a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
   b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria».
*37. 020. Palese.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:
  «466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:
   a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
   b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria».
*37. 015. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:
  «466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:
   a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
   b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria».
*37. 05. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Pag. 509

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Proroga adempimenti contabilità economico-patrimoniale piccoli comuni).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 232, comma 2, le parole «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018»;
   b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018».
**37. 04. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Proroga adempimenti contabilità economico-patrimoniale piccoli comuni).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 232, comma 2, le parole «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018»;
   b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018».
**37. 09. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Proroga adempimenti contabilità economico-patrimoniale piccoli comuni).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 232, comma 2, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018»;
   b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018».
**37. 018. Palese.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Proroga adempimenti contabilità economico-patrimoniale piccoli comuni).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 232, comma 2, le parole «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018»;
   b) all'articolo 233-bis, comma 3, le parole «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2018».
**37. 025. Giulietti, Rubinato.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 485 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati Pag. 510anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza»;
   b) al comma 492, lettera a), al numero 2, le parole da «per i quali gli enti» fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente: «2-bis) dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti;»;
   c) al comma 492, la lettera b) è soppressa;
   d) al comma 493, le parole «a), b), c) e d)» sono sostituite da «a), b) e d)».
*37. 029. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 485 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza»;
   b) al comma 492, lettera a), al numero 2, le parole da «per i quali gli enti» fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente:
  «2-bis) dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti;»;
   c) al comma 492, la lettera b) è soppressa;
   d) al comma 493, le parole «a), b), c) e d)» sono sostituite da «a), b) e d)».
*37. 016. Palese.

  Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 485 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza»;
   b) al comma 492, lettera a), al numero 2, le parole da «per i quali gli enti» fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente: «2-bis) dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti;»;
   c) al comma 492, la lettera b) è soppressa;
   d) al comma 493, le parole «a), b), c) e d)» sono sostituite da «a), b) e d)».
*37. 011. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Modifiche alla disciplina dei patti nazionali).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 485 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza»;Pag. 511
   b) al comma 492, lettera a), al numero 2, le parole da «per i quali gli enti» fino alla fine del numero sono soppresse e dopo il numero 2 è inserito il seguente: «2-bis) dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti;»;
   c) al comma 492, la lettera b) è soppressa;
   d) al comma 493, le parole «a), b), c) e d)» sono sostituite da «a), b) e d)».
*37. 01. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio).

  1. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole «salvo quelle previste» sono sostituite dalle seguenti: ferme restando le facoltà previste»;
   b) al comma 5-bis la parola «approva» è sostituita dalle seguenti: «può approvare».
**37. 023. Palese.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio).

  1. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole «salvo quelle previste» sono sostituite dalle seguenti: ferme restando le facoltà previste»;
   b) al comma 5-bis la parola «approva» è sostituita dalle seguenti: «può approvare».
**37. 012. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio).

  1. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 le parole «salvo quelle previste» sono sostituite dalle seguenti: ferme restando le facoltà previste»;
   b) al comma 5-bis la parola «approva» è sostituita dalle seguenti: «può approvare».
**37. 02. Pastorino, Marcon, Costantino.

Pag. 512

ART. 38.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:
  2-bis. Al fine di accelerare il processo di dismissione, i diritti di opzione, prelazione e prezzo, nonché le tutele di cui all'articolo 3 del decreto-legge, 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 sono estesi ai titolari di contratto di locazione scaduto, anche se disdettato, in regola con il pagamento del canone previsto dal contratto, degli oneri accessori, nonché degli aggiornamenti ISTAT dovuti, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
  I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, sono prorogati al 23 aprile 2017.
  2-ter. All'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 le parole: «alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2» sono sostituite dalle parole: «dall'alienazione o conferimento a terzi».
38. 25. Morassut.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. I contratti di locazione ad uso abitativo non rinnovati a seguito dei programmi di cartolarizzazione previsti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono automaticamente prorogati alle medesime condizioni contrattuali sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Successivamente, i predetti contratti vengono rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  2-ter. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «sono estesi» sono aggiunte le seguenti: «, oltre al diritto di stipula del contratto di locazione»;
   b) al comma 2 le parole: «maturata al 30 dicembre 2004» sono sostituite con le seguenti: «maturata al 31 dicembre 2016» e le parole: «in unica soluzione» sono sostituite con le seguenti: «anche ratealmente», e dopo le parole: «per canoni ed oneri accessori» sono aggiunte le seguenti: «maturate negli ultimi 5 anni».
38. 18. Marcon, Pellegrino, Pastorino, Airaudo, Civati, Fratoianni.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. È consentita l'alienazione degli immobili oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 ai fondi immobiliari istituiti ai sensi del Sistema Integrato di Fondi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 (Piano Nazionale di Edilizia Abitativa), ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio, ai sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle società di gestione del risparmio istituite ai sensi degli articoli 34, 36, 41 e 41-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il soggetto acquirente devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile ed il soggetto acquirente deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica in sussistenza dei requisiti per l'alienazione del bene e, laddove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento.
38. 6. Sammarco, Tancredi.

Pag. 513

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse.
38. 14. Fanucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis, Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione di quote di fondi immobiliari di cui al comma 2, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, è autorizzato a integrare le operazioni di utilizzo di tali disponibilità liquide, previste dal Piano triennale di investimento 2016/2018, per il finanziamento per l'anno 2017 dei programmi di cui all'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro.
38. 15. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
  «12-bis. Al fine di incrementare la redditività del loro patrimonio immobiliare non strumentale, gli enti previdenziali pubblici possono procedere, per le unità residenziali loro retrocesse in forza di quanto previsto dal presente articolo, alla messa a reddito delle unità libere, nonché al rinnovo dei contratti in scadenza o scaduti, applicando i canoni di locazione determinati sulla base degli accordi territoriali sottoscritti tra le organizzazioni sindacali dell'inquilinato maggiormente rappresentative a livello nazionale e gli enti previdenziali pubblici. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano alle unità residenziali di pregio, i cui contratti scaduti sono rinnovati sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio sul Mercato Immobiliare della Agenzia delle entrate riferite al semestre precedente quello di scadenza del contratto».
38. 17. Marcon, Costantino, Pastorino, Pellegrino, Airaudo, Fratoianni, Civati.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2» sono sostituite con le seguenti: «ai terzi acquirenti».
38. 19. Marcon, Costantino, Pastorino, Pellegrino, Airaudo, Civati, Fratoianni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'INPS è autorizzato a procedere all'alienazione di immobili da reddito, liberi o occupati, di proprietà dell'istituto aventi caratteristiche idonee a fronteggiare l'emergenza abitativa situati nel territorio dei comuni delle Città Metropolitane mediante l'inclusione nelle procedure di trasferimento di immobili agli enti territoriali di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tale scopo, il valore complessivo degli immobili trasferiti, da determinarsi a cura dell'Agenzia delle entrate, è computato ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino a concorrenza dello stesso.
38. 20. Marcon, Costantino, Pastorino, Pellegrino, Airaudo, Fratoianni, Civati.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 1 dell'articolo 33-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito Pag. 514con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole: «di cui all'articolo 33 comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «ferma l'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,».
38. 1. Chaouki.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli enti previdenziali di diritto privato, in attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2017, possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti a interventi di promozione e sostegno del reddito, assistenza e di welfare in favore degli iscritti.
* 38. 2. Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli enti previdenziali di diritto privato, in attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2017, possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti a interventi di promozione e sostegno del reddito, assistenza e di welfare in favore degli iscritti.
* 38. 7. Melilli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli enti previdenziali di diritto privato, in attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2017, possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti a interventi di promozione e sostegno del reddito, assistenza e di welfare in favore degli iscritti.
* 38. 13. Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli enti previdenziali di diritto privato, in attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2017, possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti a interventi di promozione e sostegno del reddito, assistenza e di welfare in favore degli iscritti.
* 38. 24. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli enti previdenziali di diritto privato, in attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2017, possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti a interventi di promozione e sostegno del reddito, assistenza e di welfare in favore degli iscritti.
* 38. 30. Manfredi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di consentire il migliore utilizzo del patrimonio disponibile dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
   a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono Pag. 515titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione»;
   b) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: A far data dal 1o gennaio 2018 l'ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato Regio Decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi restano in carica per tre anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, dal ministero vigilante, per ulteriori due anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1o gennaio 2018 sottoindicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017 i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa. Alla conclusione della liquidazione»;
   c) all'articolo 8, comma 2, al secondo periodo, le parole: «Alla medesima data» e le parole: «salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico, alla gestione liquidatoria» sono soppresse.
38. 11. Pilozzi, Lenzi, Carnevali, Miotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e la stabilità delle rispettive gestioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti di previdenza di diritto privato, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, istituiscono appositi organismi allo scopo di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria.
* 38. 3. Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e la stabilità delle rispettive gestioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti di previdenza di diritto privato, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, istituiscono appositi organismi allo scopo di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, Pag. 516delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria.
* 38. 9. Melilli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e la stabilità delle rispettive gestioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti di previdenza di diritto privato, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, istituiscono appositi organismi allo scopo di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria.
* 38. 12. Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e la stabilità delle rispettive gestioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti di previdenza di diritto privato, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, istituiscono appositi organismi allo scopo di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria.
* 38. 22. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine e la stabilità delle rispettive gestioni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti di previdenza di diritto privato, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, istituiscono appositi organismi allo scopo di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria.
* 38. 29. Manfredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, dopo la parola: «gestionale» sono aggiunte le seguenti: «amministrativa, finanziaria,»;
   b) all'articolo 3, comma 3, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, ai Ministeri vigilanti e diventano esecutivi se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di recezione per i bilanci consuntivi, ridotto a trenta per gli altri atti e delibere, i predetti Ministeri non ne dispongano il riesame con provvedimento motivato. Tale termine può essere sospeso una sola volta qualora le amministrazioni vigilanti richiedano chiarimenti o documentazione integrativa e decorre nuovamente, per la parte rimanente, dal momento della ricezione del predetti chiarimenti o documenti».
38. 8. Melilli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, dopo la parola: «gestionale» sono aggiunte le seguenti: «amministrativa, finanziaria,»;
   b) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli atti Pag. 517di cui al comma 2 sono trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, ai Ministeri vigilanti e diventano esecutivi se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di recezione per i bilanci consuntivi, ridotto a trenta per gli altri atti e delibere, i predetti Ministeri non ne dispongano il riesame con provvedimento motivato. Tale termine può essere sospeso una sola volta qualora le amministrazioni vigilanti richiedano chiarimenti o documentazione integrativa e decorre nuovamente, per la parte rimanente, dal momento della ricezione dei predetti chiarimenti o documenti».
* 38. 4. Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, dopo la parola: «gestionale» sono aggiunte le seguenti: «amministrativa, finanziaria,»;
   b) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, ai Ministeri vigilanti e diventano esecutivi se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di recezione per i bilanci consuntivi, ridotto a trenta per gli altri atti e delibere, i predetti Ministeri non ne dispongano il riesame con provvedimento motivato. Tale termine può essere sospeso una sola volta qualora le amministrazioni vigilanti richiedano chiarimenti o documentazione integrativa e decorre nuovamente, per la parte rimanente, dal momento della ricezione dei predetti chiarimenti o documenti».
* 38. 23. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, dopo la parola: «gestionale» sono aggiunte le seguenti: «amministrativa, finanziaria,»;
   b) all'articolo 3, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, ai Ministeri vigilanti e diventano esecutivi se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di recezione per i bilanci consuntivi, ridotto a trenta per gli altri atti e delibere, i predetti Ministeri non ne dispongano il riesame con provvedimento motivato. Tale termine può essere sospeso una sola volta qualora le amministrazioni vigilanti richiedano chiarimenti o documentazione integrativa e decorre nuovamente, per la parte rimanente, dal momento della ricezione dei predetti chiarimenti o documenti».
* 38. 28. Manfredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli enti previdenziali di diritto privato non si applicano le disposizioni normative in materia di contenimento delle spesa per consumi intermedi, apparato amministrativo e personale previste a carico dei soggetti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.
** 38. 5. Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli enti previdenziali di diritto privato non si applicano le disposizioni normative in materia di contenimento delle spesa per consumi intermedi, apparato amministrativo e personale previste a carico dei soggetti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi Pag. 518dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.
** 38. 10. Melilli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli enti previdenziali di diritto privato non si applicano le disposizioni normative in materia di contenimento delle spesa per consumi intermedi, apparato amministrativo e personale previste a carico dei soggetti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.
** 38. 21. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli enti previdenziali di diritto privato non si applicano le disposizioni normative in materia di contenimento delle spesa per consumi intermedi, apparato amministrativo e personale previste a carico dei soggetti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.
** 38. 27. Manfredi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 49, primo comma della legge 30 aprile 1969, n. 153, si interpreta nel senso che la contribuzione figurativa, a fini pensionistici, per il servizio militare trova applicazione anche nei confronti di cittadini obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione.
38. 16. Marcon, Pastorino, Pellegrino, Fratoianni, Civati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole da: «detta disposizioni» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «formula, tenendo conto della specificità dei singoli enti previdenziali di diritto privato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, linee guida per l'impiego del patrimonio, costituito dai contributi degli iscritti, in funzione dei vincoli derivanti dalle passività dei predetti enti, per l'adozione di efficienti procedure di gestione del portafoglio, per la prevenzione di conflitti di interesse e per il deposito delle risorse presso una banca depositaria.
38. 26. Morassut.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. I comuni possono altresì, nei limiti delle proprie capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, contrarre mutui per l'adeguamento o ristrutturazione di immobili già acquisiti al patrimonio comunale, da destinare a caserme delle Forze dell'ordine e da concedere alle stesse in comodato gratuito, previa approvazione degli appositi programmi, di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
38. 31. Sani.

Pag. 519

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Previdenza completare pubblica presso INPS).

  1. È istituita presso l'INPS la forma pensionistica complementare chiamata «INPS Previdenza Complementare», alla quale possono aderire i lavoratori e le lavoratrici iscritte alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i soggetti destinatari dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione dei professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.
  2. L'adesione alla forma complementare, su base esclusivamente volontaria e per una durata minima di un anno, consente di versare contributi destinati a risparmio previdenziale aggiuntivo, al fine di assicurare un importo più alto della pensione. L'adesione non comporta alcun obbligo di rinnovo o di partecipazione nella forma pensionistica complementare. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato all'INPS con un preavviso di almeno tre mesi antecedenti alla scadenza dell'anno solare cui si riferisce il pagamento. Il mancato pagamento dei contributi destinati alla forma complementare non comporta l'inefficacia dell'anno ai fini pensionistici.
  3. La forma pensionistica complementare è gestita direttamente dall'INPS, con evidenza contabile separata ed applicando l'articolo 2117 del codice civile, nell'osservanza dei seguenti princìpi:
   a) criteri di gestione della forma di previdenza secondo il sistema di finanziamento a ripartizione e con l'applicazione di criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione;
   b) rispetto delle misure di trasparenza e delle altre modalità finalizzate a garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, la riservatezza dei dati personali nonché l'inderogabilità della destinazione dei fondi derivanti dai versamenti previsti dal comma 1 all'erogazione delle prestazioni agli aderenti;
   c) flessibilità dell'entità della contribuzione versata da parte dei lavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni;
   d) applicazione alla contribuzione volontaria integrativa, la quale costituisce a tutti gli effetti entrata degli enti pubblici previdenziali, delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori;
   e) applicazione della disciplina propria delle forme di previdenza aggiuntive a quella obbligatoria, rimanendo nell'autonomia delle parti lo stabilire quanta e quale parte della retribuzione vada assoggettata a contributo.

  4. Il finanziamento della forma di previdenza complementare INPS è attuato con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni.
  5. La forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, indipendentemente dal periodo di partecipazione alla forma pensionistica medesima e dal limite di cui al comma 3 del medesimo articolo 11. L'importo della prestazione pensionistica è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
  6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'introduzione di eccezioni Pag. 520o deroghe alla presente disciplina è effettuata attraverso espresse modificazioni delle sue disposizioni.
38. 01. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Fratoianni, Civati.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Nel quadro della piena applicazione dell'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stipulata, un'intesa Stato-Regione Sarda finalizzata alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche dal comparto della Difesa. Tale patrimonio è utilizzato a fini culturali, economico-produttivi e sociali, tramite progetti realizzati di norma dagli enti locali e in co-finanziamento con altri soggetti pubblici e privati.
  2. Lo Stato in attuazione della predetta intesa provvede:
   a) al trasferimento al patrimonio del comune di Cagliari dell'ex Casa Circondariale di Buoncammino;
   b) ad una progressiva razionalizzazione della presenza militare nel territorio sardo;
   c) alla promozione e realizzazione di applicazioni innovative ed ecosostenibili nell'ambito delle attività delle Forze Armate e dei programmi di competenza del Ministero della difesa.

  3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 29 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge.
38. 02. Capelli, Mura, Cani, Vargiu.

Pag. 521

ART. 39.

  Sopprimerlo.
*39. 1. Oliaro, Mognato, Crivellari, Franco Bordo, Carloni, Pagani, Minnucci, Catalano.

  Sopprimerlo.
*39. 5. Palese.

  Sopprimerlo.
*39. 11. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Sopprimerlo.
*39. 15. Palese.

  Sopprimerlo.
*39. 20. Carloni, Mura.

  Sopprimerlo.
*39. 22. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Sostituirlo con il seguente:
  «1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020; è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei consiglieri regionali e dei componenti della giunta regionale, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.
  2. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio».
**39. 17. Melilli, Gasparini, Bargero.

  Sostituirlo con il seguente:
  «1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020; è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei consiglieri regionali e dei componenti della giunta regionale, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.
  2. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio».
**39. 18. Russo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei consiglieri regionali e dei componenti della Pag. 522giunta regionale, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite, La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*39. 2. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei consiglieri regionali e dei componenti della giunta regionale, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite, La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*39. 8. Palese.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse, relative all'anno precedente, per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.
39. 4. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 6. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 7. Palese.

Pag. 523

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 9. Senaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 10. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 19. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 23. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 24. Cirielli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 25. Cominelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 26. De Mita.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 27. Pastorelli, Lo Monte.

Pag. 524

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, nell'intesa di cui al comma precedente, sono ricomprese le attestazioni asseverate da province e città metropolitane relativamente all'ammontare delle risorse ricevute e le spese sostenute per gli anni 2015 e 2016 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come da rendicontazioni di bilancio.
*39. 28. Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.
**39. 12. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.
**39. 3. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'applicazione dei commi precedenti è subordinata all'adempimento da parte dello Stato dei precetti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 21 luglio 2016, n. 205.
**39. 21. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. Per il 2017 e il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:
   a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;
   b) le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.
39. 01. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. È incrementato di 50 milioni di euro il Fondo destinato al finanziamento delle spese ritenute indispensabili per l'attuazione dello svolgimento delle elezioni previsto dal capitolo 1310 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario anno 2016 (competenza).
  2.  Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione detta dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nei corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
39. 04. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

39-bis.
(Spese elettorali).

  1. È incrementato di 50 milioni di euro il Fondo destinato al finanziamento delle spese ritenute indispensabili per l'attuazione Pag. 525dello svolgimento delle elezioni previsto dal capitolo 1310 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario anno 2016 (competenza).
39. 02. Giulietti, De Menech.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

39-bis.
(Reti di comunicazione).

  1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni.
39. 03. Marchi.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

39-bis.
(Termine di approvazione del rendiconto di gestione 2016 degli enti locali).

  1. In considerazione del primo avvio dall'anno 2016 della contabilità economico-patrimoniale, il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione degli enti locali dell'esercizio 2016, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 luglio 2017. Sono sospese le procedure, anche in caso di già avvenuto avvio, di cui all'articolo 141 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. In conseguenza del differimento di cui al comma 1, il termine per la trasmissione dei certificato al rendiconto di gestione 2016, di cui all'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché il termine di cui all'articolo 9 comma 1-octies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono fissati al 31 agosto 2017.
39. 05. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

Pag. 526

ART. 40.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 5. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 6. Palese.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 14. Sottanelli, Zanetti.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 15. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Pag. 527

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 22. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 24. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 28. Cirielli.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 32. Cominelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
*40. 36. De Mita.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 4. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

Pag. 528

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 7. Palese.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 13. Sottanelli, Zanetti.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 16. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 21. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 25. Melilla, Albini, Capodicasa.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 29. Cirielli.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 33. Cominelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trova applicazione Pag. 529nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.
**40. 37. De Mita.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 1. D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, Caso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 2. Marchetti, Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 9. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 11. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 18. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 20. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 27. Melilla, Albini, Capodicasa.

Pag. 530

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 31. Cirielli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 35. Cominelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario, non trova applicazione il regime sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*40. 39. De Mita.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.
**40. 3. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.
**40. 8. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.
**40. 12. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.
**40. 17. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.
**40. 19. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.
**40. 26. Melilla, Albini, Capodicasa.

Pag. 531

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.
**40. 30. Cirielli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.
**40. 34. Cominelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.
**40. 38. De Mita.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016 nella misura dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016, non si applica il vincolo previsto dal secondo periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Gli enti di cui al comma precedente possono applicare le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68.
40. 23. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo il comma 466, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente:
  4-bis. Nel saldo di cui al comma 466 non rilevano le poste riferite al disavanzo o all'avanzo tecnico di cui all'articolo 3, commi 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
40. 10. Palese.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure agricole in favore della Regione Sicilia).

  1. Al fine di incentivare le amministrazioni locali, i gestori delle reti irrigue collettive e i gestori dei servizi idrici integrati alla valorizzazione delle acque reflue urbane anche per ridurre i deficit irrigui, per l'anno 2017 è autorizzata una spesa di euro 1 milione di euro, per lo sviluppo e la realizzazione di progetti nelle aree della Sicilia Orientale finalizzate al riuso agricolo delle acque reflue urbane anche attraverso sistemi di fitodepurazione e lagunaggio. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
40. 01. Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

Pag. 532

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio d'ufficio nella pubblica amministrazione).

  1. Il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, corrisponde a quello disciplinato dalla vigente normativa in materia, per il conseguimento del trattamento pensionistico previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
  2. L'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
40. 02. Francesco Saverio Romano.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Orti urbani sociali).

  1. Ai fini della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumento di valorizzazione delle produzioni e varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse, degradate e dei terreni agricoli inutilizzati, i comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti urbani sociali; a tale fine i comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali.
  2. L'assegnazione dei terreni destinati alla realizzazione di orti sociali avviene tramite assegnazione diretta in favore dei cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o cooperativa; l'assegnazione, in caso di eccesso di domande rispetto alle disponibilità, viene effettuata tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente individuale dei soggetti richiedenti.
  3. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti urbani sociali, l'amministrazione comunale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, adotta un regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico e ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti e al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti da ricorso ai pesticidi.
  4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'ambiente il «fondo a sostegno della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi a livello comunale». Il fondo è finanziato a partire dall'anno 2017 con 10 milioni di euro. In sede di Conferenza Stato-città saranno definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al citato fondo.
  5. All'onere del comma 4 si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5 comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 sono sostituite dalle seguenti: 93 milioni per l'anno 2017 e a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
40. 03. Marcon, Placido, Pastorino.

Pag. 533

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Gruppi di acquisto solidale).

  1. Al fine di sostenere la costituzione ed il sostegno di soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di distribuzione e conservazione dei beni acquistati in maniera collettiva con finalità etiche, di solidarietà e sostenibilità ambientale a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero dello sviluppo economico è costituito il «fondo sostegno gruppi di acquisto solidale» con una dotazione per gli anni 2017, 2018 e 2019 di 10 milioni di euro.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di Conferenza Unificata sono definite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse e le forme di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al Fondo al comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5 comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1 le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 sono sostituite dalle seguenti: 93 milioni per l'anno 2017 e a 135 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019.
40. 04. Marcon, Pastorino.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Il Governo provvede, sulla base di specifico documento istruttorio presentato dalla Regione autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a definire, nel rispetto delle vigenti normative anche procedurali, le necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, affinché alla Sardegna sia riconosciuto lo « status di regione insulare» ed il relativo regime derogato di aiuti, finalizzati anche alla realizzazione di un sistema effettivo di continuità territoriale e all'integrazione con le reti nazionale ed europea dell'energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti.
40. 05. Capelli, Mura, Cani, Vargiu.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

  All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  5-bis le disposizioni di cui al comma 5 si applicano ai procedimenti conclusi con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione a decorrere dal 1o gennaio 2010.
40. 06. Giovanna Sanna.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni relative al Sistema statistico nazionale).

  In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino Pag. 534al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.
*40. 07. Sanga, Fragomeli, Rubinato, Cinzia Maria Fontana.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni relative al Sistema statistico nazionale).

  In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per il triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.
*40. 015. Palese.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni relative al Sistema statistico nazionale).

  In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.
*40. 016. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

  1. Gli atti relativi al riordino, fusione e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, ed alla relativa disciplina regionale, adottati entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale di riferimento, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
40. 08. Rampi.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Uffici unici di avvocatura degli Enti Locali).

  1. All'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «degli enti convenzionati», sono aggiunte le seguenti: «, anche a favore di enti sprovvisti di avvocati iscritti all'elenco speciale».
40. 09. Rampi.

Pag. 535

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure per favorire il risanamento finanziario della regione Piemonte).

  Al fine di proseguire nell'azione di risanamento della Regione Piemonte e di sterilizzare gli effetti negativi sul rispettivo bilancio delle regolazioni finanziarie relative alla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il saldo che la medesima Regione deve conseguire per l'anno 2017 in base all'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed all'intesa fra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, è ridotto di un importo pari a euro 71.769.245,65.
*40. 010. Palese.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure per favorire il risanamento finanziario della regione Piemonte).

  Al fine di proseguire nell'azione di risanamento della Regione Piemonte e di sterilizzare gli effetti negativi sul rispettivo bilancio delle regolazioni finanziarie relative alla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il saldo che la medesima Regione deve conseguire per l'anno 2017 in base all'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed all'intesa fra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, è ridotto di un importo pari a euro 71.769.245,65.
*40. 014. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia).

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 58, è aggiunto il seguente:
  58-bis. Lo statuto della provincia, modificato con le procedure di cui al comma 55, può prevedere l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. In tal caso, per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di province di cui al testo unico.
40. 011. Sammarco.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Demanio marittimo).

  1. I Comuni possono richiedere all'agenzia del demanio la cessione delle aree e degli immobili classificati come demanio marittimo che, avendo subìto un definitivo mutamento della destinazione d'uso, non presentando più le caratteristiche del demanio marittimo. La cessione avviene senza alcun onere con la procedura prevista dall'articolo 56-bis del decreto-legge 2 giugno 2013, n. 69.
40. 012. Abrignani, Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

  1. All'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
   a) al comma 1, dopo le parole: «è organizzata sulla base degli ambiti territoriali Pag. 536ottimali», sono inserite le seguenti: «di livello almeno provinciale»;
   b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Qualora le regioni abbiano individuato ambiti o bacini di dimensione inferiore a quella provinciale, provvedono ad adeguarne il perimetro entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».
40. 013. Tancredi.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.
  7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018.
40. 017. Giulietti, Rubinato.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali).

  1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'istituto per Pag. 537il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
  2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
  3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.
  4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
40. 018. Giulietti, Rubinato.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di potenziare le funzioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, con particolare riferimento alle esigenze di efficienza dell'attività della Corte dei conti che interessa gli enti locali, all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: «quattro magistrati» sono sostituite dalle parole: «otto magistrati».
40. 019. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine della verifica del rispetto del principio di necessaria corrispondenza tra funzioni degli enti territoriali e risorse ad essi assegnate, anche sulla base delle disposizioni recate dagli articoli da 14 a 40, presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali è istituito, previa intesa con i Presidenti delle Camere, nel rispetto dei vigenti regolamenti parlamentari, un Comitato di rappresentanti delle Regioni e degli enti locali. Il Comitato è composto da quindici membri, di cui otto nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e sette nominati dalla componente rappresentativa degli Pag. 538enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Ai lavori del Comitato partecipa un rappresentante designato di volta in volta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. La Commissione può procedere, ogniqualvolta lo ritenga necessario, allo svolgimento di audizioni del Comitato o alla consultazione del medesimo.
  2. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli stessi può essere riconosciuto unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a carico degli enti di appartenenza, nei limiti della normativa vigente e nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente.
  3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, al fine di assicurare l'attuazione del principio di leale collaborazione nell'ambito del procedimento legislativo, la Commissione parlamentare per le questioni regionali procede ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
  4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, la Commissione può svolgere attività conoscitiva e richiedere informazioni, dati e documenti a soggetti pubblici o privati.
  5. La Commissione disciplina con un regolamento interno i rapporti con il Comitato istituito dal comma 1.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
40. 020. D'Alia, Ribaudo, Gigli, Kronbichler, Lodolini, Mognato, Plangger, Rostellato, Tancredi.

Pag. 539

ART. 41.

  Al comma 1, sostituire le parole: la somma di 1000 milioni di euro con le seguenti: 1500 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2017, 800 milioni di euro per l'anno 2018 e 750 milioni di euro per l'anno 2019;
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al maggior onere derivante dal comma 2 lettera d) pari a complessivi 500 milioni di euro per l'anno 2017, 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo;
   all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari all'8,5 per cento.
41. 34. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'intesa con il Dipartimento della protezione civile relativamente ai criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera b), punti 1) e 2) e lettera c).

  Conseguentemente:
   al comma 4, sopprimere le parole:, su richiesta delle Amministrazioni interessate;
   al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottato previa intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. Al fine di garantire il proseguimento degli interventi per le attività di prevenzione del rischio sismico, il Fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 è rifinanziato con quota parte delle risorse di cui al comma 2 pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.
*41. 27. Laffranco.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d'intesa con il Dipartimento della protezione civile relativamente ai criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera b), punti 1) e 2) e lettera c).

  Conseguentemente:
   al comma 4, sopprimere le parole:, su richiesta delle Amministrazioni interessate;
   al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottato previa intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuate le modalità di impiego e la ripartizione delle risorse;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. Al fine di garantire il proseguimento degli interventi per le attività di prevenzione del rischio sismico, il Fondo di cui Pag. 540all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 è rifinanziato con quota parte delle risorse di cui al comma 2 pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.
*41. 29. Braga, Mariani, Cenni.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nell'allegato 2-bis al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3:
   alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui all'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di interventi di ripristino dei danni e adeguamento sismico. Tale misura e estesa anche agli edifici scolastici per i quali è stata dichiarata la temporanea inagibilità (esito di agibilità «B») anche se interessati da lavori di ripristino immediato per garantire la ripresa delle attività scolastiche;
   alla lettera a) dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) Le misure di cui al punto 1) possono applicarsi, altresì, anche agli edifici scolastici pubblici danneggiati ubicati nei comuni non ricompresi negli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e nell'allegato 2-bis al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i quali gli Enti interessati dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
   alla lettera b), dopo le parole: zone a rischio sismico 1 inserire le seguenti: e 2;
   alla lettera b), numero 1), dopo le parole: zone a rischio sismico 1 inserire le seguenti: e 2;
   alla lettera b), numero 2), dopo le parole: zone a rischio sismico 1 inserire le seguenti: e 2;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per la realizzazione omogenea sul territorio nazionale delle verifiche di vulnerabilità di cui al comma 3, lettere a) e b), il Dipartimento di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alla stesura di apposite linee guida operative ed alla definizione dei criteri di priorità per la programmazione degli interventi strutturali.
41. 17. Tancredi.

  Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) Per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui all'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di interventi di ripristino dei danni e adeguamento sismico. Tale misura è estesa anche agli edifici scolastici per i quali è stata dichiarata la temporanea inagibilità (esito di agibilità «B») anche se interessati da lavori di ripristino immediato per garantire la ripresa delle attività scolastiche.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3:
   alla lettera a) dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) Le misure di cui al punto 1) si applicano anche agli edifici scolastici pubblici danneggiati ubicati nei comuni non ricompresi negli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e nell'allegato 2-bis al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i quali gli Enti Pag. 541interessati dimostrino il nesso di casualità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
   alla lettera b) dopo le parole: zone a rischio sismico 1 inserire le seguenti: e 2;
   alla lettera b), numero 1), dopo le parole: zone a rischio sismico 1 inserire le seguenti: e 2;
   alla lettera b), numero 2), dopo le parole: zone a rischio sismico 1 inserire le seguenti: e 2;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per la realizzazione omogenea sul territorio nazionale delle verifiche di vulnerabilità di cui al comma 3, lettera a) e b), il Dipartimento di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alla stesura di apposite linee guida operative ed alla definizione dei criteri di priorità per la programmazione degli interventi strutturali.
41. 30. Ginoble, Fusilli, D'Incecco, Castricone, Amato.

  Al comma 3, lettera a), numero 1) e ovunque ricorra, sostituire la parola: progetti con la seguente: interventi.
41. 2. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Massimiliano Bernini, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 3, lettera b), numeri 1) e 2) dopo le parole: sismico 1 inserire le seguenti: e 2.
41. 1. Vacca, Del Grosso, Colletti, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: sismico 1 aggiungere le seguenti: e 2.
41. 23. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresì, ai territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi a partire dalla seconda decade dei mese di gennaio 2017.
  2. A tal fine i Presidenti delle regioni interessate, di concerto con le autorità competenti di Protezione civile, assicurano l'avvio dei necessari interventi di ricognizione dei danni che presentano nesso di causalità con gli eccezionali eventi atmosferici di cui al comma 1.
  3. Nei territori di cui agli allegati 1 e 2 dell'articolo 1 e nell'ambito delle procedure di gestione dell'emergenza, tutti gli interventi relativi ai danni derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio 2017 vengono trattati separatamente. A tal fine, al fondo di cui all'articolo 4 sono assegnati ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2017».
  Sopprimere l'articolo 63.
41. 08. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
41. 24. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: cantieri pilota inserire le seguenti: nei Pag. 542territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017.
41. 3. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Massimiliano Bernini, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3. Le risorse del Fondo di cui al comma 2 si intendono destinate anche ai finanziamenti di interventi di messa in sicurezza degli impianti di servizio degli edifici di cui al comma 3, nelle modalità ivi previste.
*41. 15. Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3. Le risorse del Fondo di cui al comma 2 si intendono destinate anche ai finanziamenti di interventi di messa in sicurezza degli impianti di servizio degli edifici di cui al comma 3, nelle modalità ivi previste.
*41. 35. Borghi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ad integrazione delle risorse previste dal comma 2-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono assegnati per l'anno 2017 all'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo 9 milioni di euro per la realizzazione della nuova residenza studentesca, a valere sulle risorse residue disponibili del Piano approvato con decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2012, n. 301 concernente «Approvazione piano triennale degli interventi ammissibilità a finanziamento statale nell'ambito del III bando legge 338/2000. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 e successive modificazioni».
41. 18. Tancredi, Ginoble, Sottanelli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è destinata su richiesta delle amministrazioni interessate all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile. Con decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Capo Dipartimento della protezione civile e la Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di impiego nonché la ripartizione delle risorse di cui al presente comma.
41. 32. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Al comma 4, sostituire le parole: può essere destinata con le seguenti: è destinata.
41. 4. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Massimiliano Bernini, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
  6. Al maggior onere derivante dal comma 5 pari a complessivi 50 milioni per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2010 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

Pag. 543

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 6,5 per cento.
41. 31. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «23 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «26 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dei contributi di cui al periodo precedente, almeno 1 milione di euro è destinato al sostegno delle attività di promozione turistica da realizzarsi nei comuni ricompresi nel cratere».

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: e comma 4-bis;
   all'alinea, sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.304,9 alla lettera a) sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.304,9.
41. 39. Gallinella, Cariello, Caso.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. Una quota delle risorse di cui al comma 1, individuata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata, nel rispetto della normativa nazionale e europea vigente, alle imprese abilitate all'esercizio dell'acquacoltura, iscritte nel registro delle imprese di pesca, per interventi miranti al ristoro, anche parziale, dei danni occorsi alle strutture produttive ed agli impianti e causati dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 sino al 31 dicembre 2016 e dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di gennaio 2017.
41. 33. Venittelli, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Zanin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 5. Melilli, Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 38. De Mita.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 26. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 7. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 20. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 14. Pastorelli, Lo Monte.

Pag. 544

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 37. Cominelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è abrogato.
*41. 36. Cirielli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei Presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2017 e 2018 sono autorizzati 50 milioni di euro in favore della regione Emilia-Romagna e 20 milioni di euro in favore della regione Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici e ulteriori risorse per la ricostruzione.
41. 6. Baruffi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. L'affidamento degli incarichi di appalti di lavori, servizi e forniture, connessi alle verifiche della vulnerabilità sismica e all'adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici situati nei comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene mediante procedure negoziate, con almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, motivandone la sussistenza dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza. Le amministrazioni pubbliche individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, tenendo conto del rapporto costi/urgenza e utilizzando gli elenchi speciali dei professionisti di cui all'articolo 34 del decreto-legge 189 del 2016, ovvero all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, o agli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, rispettando il principio di rotazione.
41. 8. Gianluca Pini, Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, relativamente agli eventi sismici di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, tutti i termini amministrativi e procedurali, inclusi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, sono ridotti a un quarto, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi, nonché alle procedure di occupazione e di espropriazione.
41. 9. Gianluca Pini, Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Fatti salvi i rilievi penali dolosi, con particolare riferimento ai reati di cui agli articoli da 314 a 322-bis, 414, 416, 416-bis, 416-ter, 640, 640-bis, 646, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, le condotte poste Pag. 545in essere da parte di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nelle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione relative agli eventi sismici di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto connesso all'emergenza o alla ricostruzione, ad esclusione della comprovata colpa grave, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro
41. 10. Gianluca Pini, Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12».
41. 11. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, viene data possibilità a tali soggetti di attivare per le somme eccedenti il meccanismo di recupero fiscale del cosiddetto «sisma bonus» di cui al decreto MIT n. 58 del 28 febbraio 2017 con le modalità previste dal suddetto decreto.
41. 12. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata, in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, e fino alla ricostruzione definitiva dei nuclei urbani, l'installazione da parte dei privati, anche non residenti, di manufatti leggeri di superficie massima di 40 mq e di pertinenza della propria unità immobiliare dichiarata inagibile, nonché di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi personali, in sostituzione delle strutture di protezione civile. Per favorire la ripresa economica dei territori e la fruizione dei luoghi anche dai non residenti, i comuni possono mettere a disposizione aree private o ad uso collettivo per l'installazione di tali manufatti leggeri, anche in aggregazione, provvedendo alle opere di urbanizzazione primaria. Tali manufatti devono essere rimossi al termine del periodo di ricostruzione, con oneri a carico dei privati fruitori.
41. 13. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  5. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici;»
41. 16. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

Pag. 546

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico come individuato dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 7.
41. 19. Castricone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività di rifacimento delle Strade Provinciali 8 e 10 nel tratto di collegamento tra Penne e Farindola a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2017 nel territorio della regione Abruzzo è stanziata la somma di 1 milione di euro a favore della provincia.
41. 21. Tancredi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica, i comuni del territorio della regione Abruzzo interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 possono assumere con contratti a tempo determinato ulteriore unità di personale con professionalità di tipo tecnico-amministrativo per un periodo di due anni, esclusivamente al fine di sopperire alle esigenze degli uffici tecnici.
41. 22. Tancredi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:
  «9-bis. I comuni possono operare la ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 che siano stati dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito di un piano straordinario di interventi adottato dal Commissario straordinario a norma dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto. I soggetti attuatori di cui al precedente periodo sono i comuni proprietari degli immobili che procedono sotto l'alta sorveglianza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo procedure semplificate individuate con ordinanza del Commissario straordinario.».
41. 25. Fabrizio Di Stefano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio una quota delle risorse di cui al comma 2 pari a 10 milioni di euro dall'anno 2017 è destinata allo studio e monitoraggio dell'attività sismica in atto, e alle finalità di cui all'articolo 24 della legge 8 novembre 2013, n. 128 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.
41. 28. Dallai, Coscia, Ghizzoni, Mariani, Crimì, Malisani, Rocchi, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Ascani, Manzi, Carocci, Blazina, Coccia, D'Ottavio, Iori, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Utilizzo avanzi comuni terremotati).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione Pag. 547emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogate le parole: «individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli».
41. 01. Manzi.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. In relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2019, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 26 febbraio, n. 26. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo» di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e integrazioni.
41. 03. Boccadutri, Antezza.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per il contrasto di eccezionali eventi franosi).

  1. Al fine di accelerare gli interventi necessari a contrastare il dissesto idrogeologico e al consolidamento degli edifici nei comuni nel territorio della regione Molise interessati da eccezionali eventi franosi, nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua modalità e criteri per l'immediata erogazione delle risorse del Fondo necessarie al finanziamento di interventi urgenti e indifferibili.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementata al comma 2 dell'articolo 66.
41. 04. Venittelli.

Pag. 548

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in tema di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali).

  1. Ai fini dell'individuazione degli interventi di verifica di cui all'articolo 41, comma 3, lettera a), numero 2, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), realizza una mappatura aggiornata relativa ai livelli di vulnerabilità sismica strutturale ed impiantistica degli ospedali, dando priorità a quelli presenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 ed aggiorna periodicamente le raccomandazioni e le linee guida esistenti, tenendo conto delle buone pratiche già avviate presso le regioni.
  2. Il Ministero della salute trasmette, per le valutazioni di competenza, i dati e le informazioni derivanti dalle attività di cui al comma 1, al Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché al tavolo tecnico di cui al paragrafo 8 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, anche per la realizzazione delle reti di emergenza urgenza regionali di cui al paragrafo 9 dell'Allegato n. 1 del citato decreto ministeriale.
  3. Le attività di cui al comma 1 si inseriscono nell'ambito dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche per la sicurezza delle cure sulla sicurezza nella sanità istituito presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie» e sono svolte in collaborazione, con il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, nonché dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.
  5. Per il biennio 2017-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.
  6. L'AGENAS può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 5 in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in euro 2.372.167,33 per l'anno 2017 ed in euro 4.740,378,49 a Pag. 549decorrere dall'anno 2018, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
41. 05. Tancredi.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, lotti di terreno edificabile, che ricadono all'interno di lottizzazioni già autorizzate, da destinare in diritto di superficie e per almeno trenta anni, ad enti con personalità giuridica registrata che svolgono attività onlus di assistenza sociale e socio sanitaria per la realizzazione di edifici in cui stabilire la propria sede di attività nel caso in cui la sede precedente sia stata danneggiata dagli eventi sismici. Gli oneri di edificazione sono posti a carico degli enti beneficiari.»
   b) al comma 2, le parole: «Al fine di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui ai commi 1 e 1-ter».
   c) al comma 4, le parole: «la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi dei commi 1 e 1-ter».
41. 06. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:
  «11-bis. I comuni che procedono alla ricostruzione di edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 vedono riconosciuto l'intero ammontare del contributo pubblico ancorché abbiamo stipulato polizze assicurative che possano coprite i danni da rischio sismico. In tali ipotesi gli indennizzi liquidati dalle società assicurative sono destinati al miglioramento dei beni e della funzionalità delle infrastrutture medesime.».
41. 07. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-Pag. 550legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
*41. 010. Palese.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
*41. 02. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
*41. 09. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Pag. 551le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
*41. 011. Giulietti.

  Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza».
*41. 012. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

Pag. 552

ART. 42.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. In considerazione delle concrete e drammatiche difficoltà in cui versa una parte considerevole della popolazione colpita dagli eventi sismici e meteorologici del 2016 e 2017, attualmente ancora in sistemazione provvisoria, al fine di permettere un'efficace prosecuzione delle attività di assistenza alla stessa, e garantire una sistemazione futura permanente, nonché per permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione, fino al superamento dell'emergenza abitativa e comunque fino al 30 giugno 2018, i comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono esclusi dall'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, e pertanto non rientrano nell'individuazione dei siti e delle aree sulle quali, dislocare nuovi centri di permanenza per il rimpatrio, nonché nelle procedure di trasferimento dei migranti nel territorio.
42. 2. Fabrizio Di Stefano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. La richiesta di restituzione della provvisionale assegnata agli eredi delle vittime del terremoto del 2009 a L'Aquila, determinata dalla sentenza della magistratura, è da ritenersi nulla.
42. 3. Fabrizio Di Stefano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. All'articolo 67-quater della legge 7 agosto 2012 n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, anche i soci di cooperative edilizie, con proprietà divisa o indivisa».
42. 5. Tancredi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le richieste sono soddisfatte nella misura del 100 per cento delle stesse nei limiti della dotazione complessiva del Fondo di cui al comma 1. Nel caso in cui l'importo delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'importo delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
  Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti del decreto-legge n. 113 del 2016.

42. 8. Venittelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le richieste sono soddisfatte nella misura del 100 per cento delle stesse nei limiti della dotazione complessiva del Fondo di cui al comma 1. Nel caso in cui l'importo delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono Pag. 553attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'importo delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata proporzionalmente ai comuni fino a soddisfare il 100 per cento dell'importo delle singole richieste pervenute dal 2016».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
  Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti del decreto-legge n. 113 del 2016.
42. 9. Venittelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dopo le parole: «n. 504» sono aggiunte le seguenti: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario».
42. 7. Tancredi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 agosto 2009, n. 39, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà».
42. 6. Tancredi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. All'articolo 1, allegato 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo le parole: «9) Fano Adriano (TE)» sono aggiunte le seguenti: «10) Penne».
42. 4. Tancredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis dopo le parole: «continuità aziendale» e prima delle parole: «sono erogate» sono aggiunte le seguenti: «, dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale,»;
   b) al comma 1-bis dopo le parole: «ai fornitori» e prima delle parole: «formalmente incaricati» sono eliminate le parole: «con posa in opera»;
   c) al comma 1-ter dopo le parole: «previa disposizione» e prima delle parole: «del comune» sono aggiunte le seguenti: «del Commissario delegato o»;
   d) al comma 1-ter dopo le parole: «ai fornitori» e prima delle parole: «. In assenza» sono eliminate le parole: «con posa in opera».
42. 10. Baruffi, Ghizzoni, Carra, Crivellari.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Esclusione dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio dei comuni e delle province colpite dal sisma delle spese finanziate con erogazioni liberali, assicurazioni).

  1. Per l'anno 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto Pag. 5542012, n. 134, con risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 25 milioni di euro per ciascuna annualità. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 20 milioni di euro annuali e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 2,5 milioni di euro annuali per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2017 e 2018, gli importi di cui al periodo precedente,
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42. 01. Ghizzoni, Baruffi, Carra, Crivellari.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Proroga contratti da parte dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. Per le strette finalità connesse alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della conseguente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
42. 02. Famiglietti.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Esonero pagamento tasse scolastiche e universitarie).

  1. Le persone fisiche residenti o domiciliate nei comuni del cratere, sono esentate dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie relative all'anno 2016-2017. Al relativo onere si provvede nei limiti di 1 milione di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

42. 03. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Zaratti, Duranti.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Stanziamenti per il completamento della carta geologica italiana e degli interventi di microzonazione sismica).

  1. Per il finanziamento delle prime esigenze relative al completamento della carta geologica nazionale e gli studi di Pag. 555microzonazione sismica, all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge di 24 giugno 2009, n. 77, le parole; «e di euro 44 milioni per l'anno 2016» sono sostituite con le seguenti: «di euro 44 milioni per l'anno 2016 e di euro 15 milioni per il 2017».
  2. Per l'anno 2017 le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge di 24 giugno 2009, n. 77, sono destinate:
   a) per una quota pari a 10 milioni di euro al completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino;
   b) per una quota pari a 5 milioni di euro alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di III livello, nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e diversi da quelli di cui alla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  3. A decorrere dall'anno finanziario 2018, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 dei decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge di 24 giugno 2009, n. 77, è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni per il 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
42. 04. Tancredi.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Stanziamenti per il completamento della carta geologica italiana e degli interventi di microzonazione sismica).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge di 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «e di euro 44 milioni per l'anno 2016» sono sostituite con le seguenti: «di euro 44 milioni per l'anno 2016 e di euro 15 milioni a decorrere dal 2017».
  2. A decorrere dal 2017 le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 dei decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge di 24 giugno 2009, n. 77, sono destinate:
   a) per una quota pari a 10 milioni di euro al completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino;
   b) per una quota pari a 5 milioni di euro alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di III livello, nei territori italiani, rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e diversi da quelli di cui alla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

  3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
42. 05. Tancredi.

Pag. 556

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Reti d'impresa).

  1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42, comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, nel limite complessivo di 50 milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.
  2. All'articolo, 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da: «preventivamente asseverato» a: «medesimo decreto». Al secondo periodo sono soppresse le parole da: «L'asseverazione è rilasciata» fino a: «che lo hanno sottoscritto».
  3. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: «entro due mesi» sono inserite le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater».

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:
   al primo periodo, sostituire le parole:
19 per cento con le seguenti: 19,5 per cento;
   al secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 6,5 per cento.
42. 1. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

Pag. 557

ART. 43.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2017, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari.

  Conseguentemente:
   al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c);
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma e anche ricorrendo, eventualmente, alla ridefinizione degli interventi programmati.
43. 3. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) premettere le seguenti:
   0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017»;
   01a) al comma 1, alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 30 milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 30 milioni per l'anno 2019.»;
  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 63. Pag. 558
   2) dopo la lettera a), inserire le seguenti:
    a-bis) al comma 3, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2017»;
    a-ter) al comma 4, le parole: «in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza nel periodo tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2017»;
    a-quater) al comma 6, le parole: «sono differiti al 1o marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sono differiti al 31 dicembre 2017»;
    a-quinquies) al comma 8, le parole: «per l'anno di domanda 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni di domanda 2016 e 2017».
   3) alla lettera b) dopo le parole: al comma 10 inserire le seguenti: al primo periodo, le parole: «30 novembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2018».

  Conseguentemente:
   alla lettera c), sostituire le parole: febbraio 2018 con le seguenti: 31 luglio 2018;
   al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: entro il 16 dicembre 2017 sono sostituite con le seguenti: a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute può avvenire, su richiesta dell'interessato, mediante rateizzazione attuata con cadenza mensile fino ad una durata massima di 5 anni.
43. 18. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili».
*43. 21. Melilli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili».
*43. 9. Palese.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili».
*43. 5. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 1, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La sospensione si applica fino al 31 dicembre 2019 anche agli enti locali delle regioni Abruzzo, Lazio. Marche e Umbria che possono rendicontare le spese sostenute ed attestare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno subito. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 30 milioni per l'anno 2017, 30 milioni per l'anno 2018 e 30 milioni per l'anno 2019».

Pag. 559

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 63.
43. 11. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».
43. 12. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
  «1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».
43. 36. Manzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al comma 3, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2017».
43. 13. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al comma 4, le parole: «in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza nel periodo tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2017».
43. 14. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al comma 6, le parole: «sono differiti al 1o marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sono differiti al 31 dicembre 2017».
43. 15. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al comma 8, le parole: «per l'anno di domanda 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni di domanda 2016 e 2017».
43. 16. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al comma 10 inserire le seguenti: al primo periodo, le parole: «30 novembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2018 e».

  Conseguentemente:
   alla lettera c), sostituire le parole: febbraio 2018 con le seguenti: 31 luglio 2018;
   al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, le parole: entro il 16 dicembre 2017 sono sostituite con le seguenti: a partire dal 31 luglio 2018 e la restituzione delle somme dovute può avvenire, su richiesta dell'interessato, mediante rateizzazione attuata con cadenza mensile fino ad una durata massima di 5 anni.
43. 17. Fabrizio Di Stefano.

Pag. 560

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera d), le parole: «30 novembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «30 novembre 2018»;
   b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   « d-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: “dal 26 ottobre 2016” sono inserite le seguenti: “nonché, nei comuni indicati nell'allegato 2-bis e nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, a decorrere dal 18 gennaio 2017, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.”»;
   c) alla lettera e), il numero 2), è sostituito con il seguente:
   «2) le parole da: “con decreto” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 16 dicembre 2018 e per un minimo di 18 rate bimestrali, da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga all'articolo 9, comma 2-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, senza applicazione di sanzioni e interessi, nei limiti di 560 milioni di euro annui fino al 2021.”»;
   d) i commi da 3 a 8 sono soppressi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 610 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 610 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 560 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019, al 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma e anche ricorrendo, eventualmente, alla ridefinizione degli interventi programmati.
43. 4. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 dopo le parole: «contabili e certificativi» sono aggiunte le seguenti: «e per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario».
43. 7. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «31 luglio 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2017».
43. 33. Manzi, Carrescia.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge all'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi Pag. 561nel mese di aprile 2017, che all'epoca dei fatti non avevano stipulato polizze assicurative a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, previa deliberazione, di cui al comma 6-ter della regione di riferimento nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.
  6-ter. Le regioni, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 6-bis possono deliberare la dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 6-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge».
43. 24. Placido, Marcon, Pastorino.

  Al comma 3, sostituire le parole: fino ad un massimo di 9 rate con le seguenti: fino ad un massimo di 18 rate.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Al maggior onere derivante dal comma 3 pari a complessivi 120 milioni per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo»;
   all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento, con le seguenti: pari al 7 per cento.
43. 26. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Al comma 3, sostituire le parole: 9 rate con le seguenti: 18 rate.

  Conseguentemente,
   all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5.150,5 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 5.185,5 milioni di euro per l'anno 2018;
    2) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 5.150,5 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 5.185,5 milioni di euro per l'anno 2018;
    3) al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, e quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata al comma 1 del presente articolo.
43. 28. Carrescia, Sereni, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani.

  Al comma 3, sostituire le parole: 9 rate mensili con le seguenti: 18 rate mensili.
43. 31. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Zaratti, Duranti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Le ritenute e gli acconti sospesi relativi al periodo d'imposta 2017 sono versati nei termini previsti per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al medesimo periodo d'imposta. Il versamento può essere rateizzato senza applicazione di sanzioni e interessi in un massimo di 6 rate purché sia completato entro il mese di novembre 2018.
43. 35. Manzi.

Pag. 562

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 6, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 2006, n. 290, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, sulla base della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come vigente prima della data di entrata in vigore dell'interpretazione di cui al presente comma».
43. 22. Mongiello, Palese.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.
43. 20. Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga all'articolo 2.5 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 1o dicembre 2015 n. 203, la revisione quinquennale prevista per gli impianti di risalita, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, in scadenza nell'anno 2017 è prorogata di un anno.
43. 10. Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il pagamento di somme riferite a debiti maturati anteriormente al 31 dicembre 2016 a carico di società cooperative esercenti il credito, che abbiano esclusiva sede in una delle città comprese nell'elenco di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 verso uno degli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge convertito dalla legge cosiddetta «salva risparmio» del 17 febbraio 2017, n. 15, è sospeso fino al 31 dicembre 2018.
43. 6. Tancredi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e tenuto conto dell'eccezionalità degli eventi meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo, le risorse ivi previste sono incrementate di 15 milioni di euro previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province, per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.
  5-ter. All'onere di cui al comma 5-bis si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a complessivi 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma, 1.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 98 milioni per l'anno 2017 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
43. 23. Marcon, Pastorino.

Pag. 563

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante «estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e, vista l'eccezionalità degli venti meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province, per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.
*43. 19. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante «estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e, vista l'eccezionalità degli venti meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province, per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.
*43. 37. De Mita.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante «estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e, vista l'eccezionalità degli venti meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province, per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.
*43. 34. Cominelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante «estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e, vista l'eccezionalità degli venti meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pag. 564Pescara e Teramo, le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province, per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.
*43. 32. Cirielli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante «estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e, vista l'eccezionalità degli venti meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province, per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.
*43. 30. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante «estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e, vista l'eccezionalità degli venti meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province, per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.
*43. 2. Palese.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2017 recante «estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese» e, vista l'eccezionalità degli venti meteorici e calamità naturali che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, le risorse previste nella delibera medesima vengono assegnate alle province, per il ripristino della rete viaria di competenza, danneggiata dagli eventi calamitosi.
*43. 8. Sottanelli, Zanetti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In relazione agli eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, per i quali sia stata dichiarata l'estensione dello stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 Pag. 565e 1-bis, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e vista l'eccezionalità degli eventi meteorologici e calamitosi che hanno interessato in particolare il territorio della regione Abruzzo, per le province di Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo, le risorse stanziate allo scopo sono assegnate alle province per il ripristino della rete viaria di competenza danneggiata dai citati eventi.
43. 1. Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis, All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
   «6-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004.
   6-ter. Le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 6-bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
43. 25. Dal Moro, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, dopo le parole: «per dodici mesi» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dal 1o gennaio 2018».
43. 27. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo avviene mediante rateizzazione in diciotto rate mensili di pari importo ed è disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
43. 29. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018)

  1. Nei limiti dei posti di dirigenza scolastica già programmati a livello regionale per l'anno scolastico 2017/2018, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali Pag. 566delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono attribuire l'autonomia e quindi la sede di dirigenza anche in deroga ai parametri previsti dagli articoli 19 e seguenti del decreto-legge n. 98 del 2011, tenuto conto della fase emergenziale che coinvolge comuni delle suddette regioni, indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 8 del 2017, interessate da un elevato numero di allontanamento degli iscritti per ragioni di sicurezza legate agli eventi sismici del 2016 e 2017.
  2. Al fine si supportare l'attività didattica e scolastica sia nei comuni di cui al comma 1, sia nelle scuole che ospitano personale e studenti sfollati, vengono prorogate all'anno scolastico 2017/2018 le disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, avvalendosi dei risparmi verificatisi dall'attuazione del citato articolo.
43. 03. Manzi, Carrescia.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 288» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
  2. Agli eventuali maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede nei limiti di 2 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
43. 06. Melilla, Ricciatti, Zaratti, Albini, Capodicasa.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 288» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
* 43. 07. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 288» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
* 43. 032. Giulietti.

Pag. 567

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 288» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
* 43. 05. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 288» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
* 43. 08. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 288» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
* 43. 031. Palese.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Esclusione dai vincoli di finanza pubblica degli enti colpiti dal sisma 2016 e 2017).

  1. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 288» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Sono esclusi altresì, per l'anno 2017, dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti ai medesimi commi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i comuni indicati nell'allegato 2-bis e quelli interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017».
  2. Per far fronte ai maggiori oneri provenienti dal comma 1, stimati in 500 milioni per l'anno 2017, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2017.
43. 018. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

Pag. 568

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016 e 2017).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'istituto del Credito Sportivo, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,8 milioni di euro per l'anno 2018, e a 30 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52.
  «1-bis. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

  2. All'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:
   « p-bis) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».
43. 025. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016).

  «1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'istituto del Credito Sportivo, ai comuni di cui agli allegati Pag. 5691, 2 e 2-bis, nonché alle province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016, a 20 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018, e a 20 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52.
  1-bis. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».
43. 029. Palese.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'istituto del Credito Sportivo, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  1-bis. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione Pag. 570di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».
43. 014. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016).

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'istituto del Credito Sportivo, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 52.
  1-bis. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».
43. 036. Giulietti.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali Pag. 571le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
43. 027. Palese.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni di cui ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
43. 033. Giulietti.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
* 43. 026. Palese.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
* 43. 01. Manzi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione Pag. 572e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
* 43. 022. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
* 43. 09. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
** 43. 012. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
** 43. 02. Manzi.

Pag. 573

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
** 43. 023. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma).

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.
43. 035. Giulietti.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma).

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.
*43. 028. Palese.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma).

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.
*43. 024. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma).

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non si Pag. 574applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.
*43. 013. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma).

  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.
*43. 04. Melilla, Ricciatti, Albini, Zaratti, Capodicasa.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 370, dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,» sono inserite le seguenti: «le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012»;
   b) al comma 371, le parole: «al comma 369» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
   c) dopo il comma 371, è aggiunto il seguente:
  «371-bis. Le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, possono concorrere al finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici ed urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   d) al comma 372, le parole: «comma 369» sono sostituite dalle seguenti: «comma 370»;
   e) al comma 372, dopo le parole: «dei danni riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e favoriscono la riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici ed urbani».
43. 010. Baruffi, Ghizzoni, Carra, Crivellari.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Risorse per la ricostruzione).

  1. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2017 e 2018 sono autorizzati 50 milioni di euro in favore della regione Emilia-Romagna e 50 milioni di euro in favore della regione Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari Pag. 575importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
43. 011. Ghizzoni, Baruffi, Carra, Crivellari.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, nelle regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis»;
   d) dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9».
43. 015. Tancredi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Proroga contributi).

  1. Il termine del 30 settembre 2017, di cui al comma 13, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovunque ricorra, è prorogato al 31 dicembre 2017 e il termine del 30 ottobre 2017 è prorogato al 31 gennaio 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, come prorogati dal precedente periodo si applica, a decorrere dal 18 gennaio 2018, anche nei confronti degli agricoltori residenti e delle aziende agricole e zootecniche aventi sede legale o operativa nei comuni dell'allegato 2-bis, inserito dall'allegato A al presente decreto, nonché nei comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza Pag. 576deliberato dal Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018.
43. 016. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Finanziamenti per tributi, contributi e assicurazioni obbligatorie precedentemente sospesi).

  1. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e in ogni caso per gli anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma. Ai relativi oneri, si provvede, nel limite massimo di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
43. 017. Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Sospensioni pagamenti utenze).

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al comma 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi», e sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «Sono sospese altresì, fino al 31 dicembre 2017, i termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per gli stessi settori e con le medesime modalità, relativamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e dei comuni di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, limitatamente per i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda».
43. 019. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di adempimenti contributivi).

  1. Le imprese e i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e professionisti, residenti o aventi sede legale o operativa nei Pag. 577comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno colpito le medesime regioni, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, sono esenti dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2018, con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 26 ottobre 2016, e per il periodo dal 18 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 con riferimento ai soggetti interessati dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dai fenomeni meteorologici del mese di gennaio 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 52, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: quanto a 671,502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, sono sostituite con le seguenti: quanto a 921,502 milioni di euro per l'anno dal 2016, a 995,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 822 milioni di euro per l'anno 2018;
   b) al comma 3, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:
   p-bis) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo nel limite di 750 milioni di euro per l'anno 2017 e 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018.
43. 020. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Microcredito).

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per gli anni 2017 e 2018, ai soggetti ubicati nei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, possono essere concessi anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 111 e del requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.».
43. 021. Ginato.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure urgenti in favore dei comuni del cratere Molise-Puglia interessati dalla crisi sismica del 31 ottobre 2002).

  1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati Pag. 578dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.

  Conseguentemente, all'articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: è incrementata di 109 milioni di euro con le seguenti: è incrementata di 106,85 milioni di euro;
   b) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,152,65 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.203,30 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3,765,2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.150,6 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.309,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.771,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.758,7 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.815,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.786,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.746,2 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
   a) quanto a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.152,65 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.203,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
   b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
43. 034. Palese.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Ai comuni di Bonefro, Castellino del Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, Pag. 579nella misura del sessanta per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
43. 030. Palese.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016).

  1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
  «1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
43. 037. Chaouki.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, all'articolo 6, comma 1, le parole da: «Fermo restando» a «due rate nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Il pagamento è effettuato in 10 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1o agosto 2017 con termine ultimo 31 marzo 2019».
  2. I termini di cui al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono riaperti ed il nuovo termine, per aderire o confermare l'adesione alla definizione agevolata di cui al suddetto articolo, è posto entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto-legge. I termini di cui al comma 3, del citato articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, vengono prorogati al 15 ottobre 2017.
43. 038. Palese, Valiante.

Pag. 580

ART. 44.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. L'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, è sostituito dal seguente:

Art. 18-quater.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici).

  1. Alle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nei territori dei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese e del 10 per cento per le medie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
  3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro il 31 maggio 2017. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta».
44. 1. Giampaolo Galli, Auci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. L'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, è sostituito dal seguente:

Art. 18-quater.
(Credito d'imposta investimenti Sisma Centro Italia).

  1. Alle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nei territori dei Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, di cui agli allegati 1, 2 e 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento per le piccole imprese e del 10 per cento per le medie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. In relazione agli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.
  3. I soggetti che intendono avvalersi dei credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione Pag. 581e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta».
44. 2. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le strette finalità connesse alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della conseguente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga incentivi e contratti di lavoro).
44. 3. Rampi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. all'alinea, le parole: e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, sono sostituite con le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
   2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: indennità è concessa anche ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai fondi ex articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel caso in cui le fonti normative ed istitutive dei suddetti fondi non prevedano come causale di intervento gli «eventi sismici»;
44. 6. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

  Dopo il comma, 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali,» sono sostituite con le seguenti: «ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionale, nonché i soci e i collaboratori familiari ed i soci di società a responsabilità limitata,»;
   b) le parole: «per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno,» sono sostituite con le seguenti: «per l'anno 2016, nel limite di 144,8 milioni di euro per il medesimo anno, per gli anni 2017 e 2018, nel limite di 144,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementata al comma 2 dell'articolo 66.
44. 5. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

Pag. 582

  Dopo il comma, 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «23 milioni» sono sostituite con le seguenti: «50 milioni».
  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
44. 8. Sereni, Carrescia, Melilli, D'Incecco, Braga, Luciano Agostini, Amato, Ascani, Stella Bianchi, Castricone, Ferranti, Fusilli, Galgano, Ginoble, Giulietti, Gutgeld, Lodolini, Manzi, Marchetti, Pierdomenico Martino, Mazzoli, Morani, Petrini, Pilozzi, Terrosi, Verini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le strette finalità connesse alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della conseguente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Proroghe di incentivi e contratti)
44. 4. Fragomeli, Lodolini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà nonché su quelli realizzati su immobili gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».
44. 7. Gandolfi.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Proroga dell'utilizzo di risorse stanziate in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. Per le strette finalità connesse alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e della conseguente attività di ricostruzione, i contratti di lavoro del personale assunto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono in ogni caso essere prorogati per tutta la durata dello stato di emergenza, alle condizioni definite dal medesimo comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 3-bis, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
44. 01. Carra.

Pag. 583

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di fattore di pressione per la localizzazione delle discariche).

  Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: tenendo conto in particolare del fattore di pressione per le discariche, inteso quale massima concentrazione di aree e di volume di rifiuti conferibili su unità di superficie territoriale;
  b) dopo la lettera p) è inserita la seguente:
   p-bis) l'adozione del fattore di pressione per le discariche, tra i criteri di cui alla lettera p), è effettuata sulla base di una metodologia di calcolo e di princìpi stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il fattore di pressione per le discariche prevede una soglia massima di volumi di rifiuti e di aree destinate agli impianti per unità di superficie territoriale, allo scopo di impedire la realizzazione di nuovi impianti, l'aumento di quelli già esistenti e la modifica a una tipologia di discarica di categoria superiore ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nelle aree in cui i rifiuti risultano già presenti in elevata concentrazione e determinano un rilevante impatto negativo sull'ambiente circostante.
44. 02. Cominelli.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione).

  1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5 della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato.
  A tal fine è autorizzata la spesa massima complessiva di 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  2. Le disposizioni di cui sopra si applicano ai veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1o gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018.
44. 03. Arlotti.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  1. Al fine di consentire alle società sportive dilettantistiche di effettuare la dotazione ed il completamento delle attività Pag. 584di formazione degli operatori circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, all'articolo 48 comma 18 della legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: 1o gennaio 2017 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2018.
44. 04. Crimì.

  All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  2-octies) in via sperimentale, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti degli enti di tipo associativo di cui all'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 i quali possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
44. 05. Romanini.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Personale dei comuni terremotati).

  1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile sono inserite le seguenti: o di polizia locale.
44. 06. Giulietti.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  All'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il n. 9) aggiungere i seguenti: 10) Penne (PE); 11) Catignano (PE); 12) Civitella Casanova (PE); 13) Basciano (TE); 14) Arsita (TE); 15) Penna Sant'Andrea (TE).
44. 08. Colletti, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  All'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il n. 9, aggiungere i seguenti: 10) Penne (PE); 11) Basciano (TE); 12) Penna Sant'Andrea (TE).
44. 07. Colletti, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

  All'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il n. 9) aggiungere i seguenti: 10) Penne (PE).
44. 09. Colletti, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

Pag. 585

ART. 45.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «da regioni o da enti locali, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, lettere a) e b),»;
   b) dopo le parole: «iscritta nei bilanci pluriennali» sono inserite le seguenti: «dei comuni, delle province e».

  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
45. 1. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «da regioni o da comuni, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, lettere a) e b),»;
   b) dopo le parole: «delle Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1,» sono aggiunte le seguenti: «e dei comuni di cui al medesimo articolo in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una “zona rossa”».

  1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
45. 2. Melilli.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Comuni terremotati: erogazione del 90 per cento del Fondo di Solidarietà Comunale 2017).

  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016. n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno può disporre, con proprio decreto di natura non regolamentare, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al novanta per cento della spettanza annua dovuta, tenuto conto delle anticipazioni già versate per il 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
* 45. 02. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Comuni terremotati: erogazione del 90 per cento del Fondo di Solidarietà Comunale 2017).

  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016. n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016. n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del fondo di solidarietà Pag. 586comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno può disporre, con proprio decreto di natura non regolamentare, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al novanta per cento della spettanza annua dovuta, tenuto conto delle anticipazioni già versate per il 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
* 45. 03. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Comuni terremotati: erogazione del 90 per cento del Fondo di Solidarietà Comunale 2017).

  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016. n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno può disporre, con proprio decreto di natura non regolamentare, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al novanta per cento della spettanza annua dovuta, tenuto conto delle anticipazioni già versate per il 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
* 45. 07. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Comuni terremotati: erogazione del 90 per cento del Fondo di Solidarietà Comunale 2017).

  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno può disporre, con proprio decreto di natura non regolamentare, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al novanta per cento della spettanza annua dovuta, tenuto conto delle anticipazioni già versate per il 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
* 45. 08. Palese.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Comuni terremotati: erogazione del 90 per cento del Fondo di Solidarietà Comunale 2017).

  1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno può disporre, con proprio decreto di natura non regolamentare, in favore dei medesimi Pag. 587enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al novanta per cento della spettanza annua dovuta, tenuto conto delle anticipazioni già versate per il 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
* 45. 011. Giulietti.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.

  1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile» inserire le seguenti: «o di polizia locale».
45. 012. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.

  1. Ai comuni di Bonefro, Castellino de Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del 60 per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007, previa certificazione dei comuni interessati.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
45. 04. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.

  1. Al comma 2 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nonché tutti i comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato l'Abruzzo non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016, 2017 e 2018».
45. 06. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.

  1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è premessa la seguente lettera:
   « 0aa) investimenti dei comuni, individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-Pag. 588legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e beneficiari delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di rimborso ai comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del minor gettito IMU derivante dall'esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, pari a 17,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 nonché a 19 milioni di euro per l'annualità 2017, finanziati con avanzo di amministrazione, ed impegnabili ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 annesso 1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;».
45. 013. Baruffi, Ghizzoni, Carra, Crivellari.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Esclusione dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio dei comuni delle somme agli stessi assegnati quale rimborso del minor gettito IMU derivante dall'esenzione per gli immobili).

  1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è premessa la seguente lettera:
   « 0aa) investimenti dei comuni, individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e beneficiari delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di rimborso ai comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del minor gettito IMU derivante dall'esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 pari a 17,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 nonché a 19 milioni di euro per l'annualità 2017, finanziati con avanzo di amministrazione, ed impegnabili ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4/2 annesso 1 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;».
45. 010. Baruffi.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Esclusione dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio dei comuni e delle province colpite dal sisma delle spese finanziate con erogazioni liberali, assicurazioni).

  1. Per gli anni 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, individuati ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 25 milioni di euro per ciascuna annualità. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia Romagna nei limiti di 20 milioni di euro annuali e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 2,5 milioni di euro annuali per ciascuna regione. Pag. 589Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2017 e 2018, gli importi di cui al periodo precedente.
45. 09. Baruffi.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Recupero materiali ferrosi).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.
45. 01. Realacci, Rubinato, Bratti, Cinzia Maria Fontana, Tino Iannuzzi, Mariani, Misiani, Pellegrino, Zaratti.

Pag. 590

ART. 46.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 46.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 1, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive, di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale e di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici, è istituita per gli anni 2017, 2018 e 2019, la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale localizzati all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361 /CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972;
   c) essere già costituite entro la data del 30 giugno 2018;
   d) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
   e) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata al successivo comma 5 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al successivo comma 4, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca di cui al comma 1;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al Pag. 591presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
  5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  6. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234».
46. 12. Fabrizio Di Stefano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 46.

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, al fine di garantire la ripresa delle attività produttive, di favorire la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale e di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici, è istituita per gli anni 2017, 2018 e 2019, la zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese con sede operativa ovvero domicilio fiscale localizzati all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro e piccole imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere titolari di reddito di impresa o esercenti arti e professioni, individuati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972;
   c) essere costituite alla data del 30 giugno 2018;
   d) avere la sede principale o l'unità locale all'interno, della zona franca:
   e) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   f) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nei limiti della spesa autorizzata al successivo comma 5 e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al successivo comma 4, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività economica svolta nella zona franca di cui al comma 1;Pag. 592
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, commi da 639 a 736 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sugli immobili siti nella zona franca urbana, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
   d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
  5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  6. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
46. 13. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, sostituire le parole: agli allegati 1 e 2 con le seguenti: all'articolo 1, comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
46. 15. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1 e 2 con le seguenti: 1, 2 e 2-bis.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole da: della media relativa ai tre periodi di imposta precedente a quello in cui si è verificato l'evento con le seguenti: nei tre mesi successivi al riconoscimento del danno rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
   sopprimere il comma 5.
46. 17. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 229, sono inserite le seguenti: nonché nei Comuni a questi ultimi limitrofi.
46. 2. Colletti, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni rientranti nell'obiettivo convergenza, possono individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei Pag. 593limiti di spesa di 200 milioni di euro, prioritariamente nelle seguenti aree:
   Abruzzo: Valle Peligna, Val Vibrata, Complesso Val Pescara;
   Basilicata: Matera, Maratea;
   Campania (Napoli, interporto di Nola, interporto di Marcianise);
   Calabria (Tropea, Soverato, Roccella, Gioia Tauro, Cosenza, Sibaritide);
   Puglia (Bari area industriale – ASI, Taranto – per imprese nell'indotto ILVA, Bari, Lecce);
   Sicilia (Taormina, Cefalù, Distretto turistico del sud-est, Trapani e litorale trapanese, Agrigento, Lampedusa).

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis e sopprimere le parole: a causa degli eventi sismici;
   sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Per le finalità di cui ai commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 394,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 367,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 341,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
   all'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati. Ulteriori riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di cui all'elenco allegato, pari a 200 milioni per gli anni 2018 e 2019, sono definite all'interno della legge di bilancio 2018.
46. 14. Prestigiacomo, Russo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Laffranco.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: Le imprese che hanno la sede, con le parole: le imprese, comprese le micro imprese, come individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, che hanno sede.
46. 33. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Zaratti, Duranti.

  Al comma 2, alinea, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: e i professionisti esercenti attività regolamentate.

  Conseguentemente:
   al comma 2, alinea, dopo la parola: fatturato aggiungere le seguenti: o dei compensi professionali;
   al comma 2, lettera a), dopo le parole: dall'impresa ovunque ricorre aggiungere le seguenti: o dal professionista;
   al comma 2, lettera b), dopo le parole: dall'impresa aggiungere le seguenti: o dal professionista;
   al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti: per i contributi previdenziali dovuti sul proprio reddito di lavoro autonomo;
   al comma 3, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: ed agli esercenti attività professionali di cui al comma 2;
   al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: e ai professionisti esercenti attività regolamentate;
    al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: fatturato inserire: o dei compensi professionali.Pag. 594
   al comma 6, dopo la parola: imprese inserire: e dei professionisti beneficiari.
46. 23. Fanucci, Pilozzi.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole:, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento,.

  Conseguentemente:
   al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e che hanno subìto nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016;
   al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto applicativo delle agevolazioni di cui ai precedenti commi.;
   dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche agli interventi per la ripresa economica).

  All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 3, le parole: «, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013» sono soppresse.
*46. 6. Tancredi.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole:, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento,.

  Conseguentemente:
   al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e che hanno subìto nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016;
   al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto applicativo delle agevolazioni di cui ai precedenti commi.;
   dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche agli interventi per la ripresa economica).

  All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 3, le parole: «, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013» sono soppresse.
*46. 4. Giampaolo Galli, Auci.

  Al comma 2 sopprimere le parole: e che hanno subìto a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento.

  Conseguentemente, al comma 5, al secondo periodo, sopprimere le parole da 2-bis fino alla fine del comma.
46. 16. Fabrizio Di Stefano.

Pag. 595

  Apportare le seguenti modificazioni: al comma 2, alinea sostituire le parole da: a causa degli eventi sismici fino a: l'evento con le seguenti: nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento di quello relativo al corrispondente periodo precedente agli eventi sismici.

  Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 al 31 marzo 2017 con le seguenti: 1o febbraio 2017 al 30 aprile 2017.
46. 20. Melilli.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 15 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 15 per cento;
   al comma 6, sostituire le parole: di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: di 294,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 267,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 241,7 milioni di euro per l'anno 2019;
   all'articolo 66, comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   b-bis) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, ai fini dell'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
46. 8. Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Al comma 2 alinea, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 15 per cento.

  Conseguentemente:
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 15 per cento.
   al comma 6, sostituire le parole: 194,5 milioni di euro con le seguenti: 311,2 milioni di euro, le parole: 167,7 milioni di euro con le seguenti: 268,32 milioni di euro e le parole: 141,7 milioni di euro con le seguenti: 226,72 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 66:
   al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.418,6, le parole: 5.150,5 con le seguenti: 5.251,12 e le parole: 5.470 con le seguenti: 5.555,02.
   al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) quanto a 116,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 100,62 milioni di euro per l'anno 2018, a 85,02 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata al comma 1 del presente articolo.
46. 32. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 20 per cento.
46. 25. Marcon, Pastorino, Pellegrino.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: della media relativa ai tre periodi di Pag. 596imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento, con le seguenti: nel periodo di imposta successivo a quello in cui si è verificato l'evento,.
46. 24. Ginoble.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: della media relativa ai tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento, con le seguenti: nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015,.
46. 19. Melilli.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) applicazione del regime della cedolare secca nella misura del 10 per cento ai canoni di locazione corrisposti in relazione a contratti di locazione di immobili ad uso commerciale e relative pertinenze locate congiuntamente all'immobile, in sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure per il contrasto alle società di comodo).

  1. Al comma 36-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole: «10,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «21 punti percentuali».
  2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sui redditi diversi di cui alla lettera h-ter) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, imputabili a soci o familiari dell'imprenditore in relazione al godimento di beni dell'impresa, anche non strumentali, relativi ai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994. n. 724, è dovuta con una maggiorazione di 20 punti percentuali.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
46. 35. Gallinella, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: sulle retribuzioni da lavoro dipendente. aggiungere il seguente periodo: La contribuzione figurativa ai dipendenti è dovuta nella misura prevista dalla legislazione vigente.
46. 28. Pellegrino, Airaudo, Marcon, Pastorino.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: L'esonero fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano alle medesime condizioni anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
46. 21. Melilli, Pilozzi.

  Al comma 3, dopo le parole: che avviano la propria attività aggiungere le seguenti: d'impresa.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono revocate nel caso in cui l'attività d'impresa venga trasferita al di fuori della zona franca di cui al comma 1 prima che siano decorsi quattro anni dalla data di accoglimento dell'istanza o qualora l'Impresa non abbia proceduto ad assunzioni.
46. 29. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Pag. 597

  Al comma 4, sostituire le parole: e per quello successivo con le seguenti: e per i nove periodi d'imposta successivi.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
46. 22. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 4, sostituire le parole: e per quello successivo con le seguenti: e per i quattro periodi di imposta successivi.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: 141,7 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, ai fini dell'approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
46. 9. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 4, sostituire le parole: e per quello successivo con le seguenti: e per i due periodi successivi.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al maggior onere derivante dal comma 4 pari a complessivi 200 milioni per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza dei relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento, con le seguenti: pari al 7,5 per cento.
46. 27. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Al comma 4, sostituire le parole: per quello successivo con le seguenti: per i due successivi.
46. 1. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: al corrispondente periodo dell'anno 2016 con le seguenti: alla media relativa al corrispondente periodo degli anni 2014, 2015 e 2016.
46. 10. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. Quanto disposto ai commi 2, 3 e 4, dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applica anche alle Province in cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017. Pag. 598
  8-ter. Le Province in cui ricadono i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.
  8-quater Al maggior onere derivante dai commi 8-bis e 8-ter pari a complessivi 320 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle seguenti: pari all'8 per cento.
46. 26. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44 commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, del 2016, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.
  8-ter. Le medesime Province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.
  8-quater. Agli oneri derivanti dai commi 8-bis e 8-ter, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
* 46. 5. Palese.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44 commi 2, 3, 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alla Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.
  8-ter. Le medesime Province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.
  8-quater. Agli oneri derivanti dai commi 8-bis e 8-ter, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
* 46. 11. Pastorelli, Lo Monte.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44 commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.
  8-ter. Le medesime Province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.
  8-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali a economiche avvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori Pag. 599entrate pari a 211 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
46. 7. Sottanelli, Zanetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44 commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alla Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.
  8-ter. Le medesime Province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.
* 46. 34. Cirielli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44 commi 2, 3, 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alla Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.
  8-ter. Le medesime Province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.
* 46. 18. Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44 commi 2, 3, 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alla Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.
  8-ter. Le medesime Province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.
* 46. 3. Melilli, Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 44 commi 2, 3, 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016 n. 229, si applicano anche alla Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del richiamato decreto relativamente all'anno 2017.
  8-ter. Le medesime Province di cui al comma precedente non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2017 di cui all'articolo 16, comma 2 del presente decreto come indicato nella tabella 1.
* 46. 30. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Fondo per il social lending garantito)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il social lending garantito preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico e di ricostruzione degli immobili di proprietà delle persone fisiche, di seguito denominati «cittadini utilizzatori», residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  2. Il Fondo è gestito per conto del Ministero dell'economia e delle finanze da un intermediario finanziario individuato Pag. 600mediante una selezione pubblica da concludersi entro il 30 giugno 2017. La selezione pubblica è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 dalle persone fisiche, di seguito denominate «cittadini finanziatori», spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno dell'erogazione ed in quelli successivi. Nei casi di incapienza fiscale il cittadino finanziatore potrà fruire della detrazione nei successivi anni senza perdere alcun diritto alle detrazioni riconosciute.
  4. Il credito d'imposta riconosciuto ai cittadini finanziatori non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.
  5. I cittadini utilizzatori, proprietari o comproprietari di immobili, possono accedere al finanziamento a fondo perduto concessi dal Fondo per il social lending garantito al fine di effettuare gli interventi di adeguamento sismico e ricostruzione relativamente agli edifici ubicati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. L'accesso al finanziamento a fondo perduto concesso dal Fondo è limitato ai soli interventi di ricostruzione e adeguamento sismico da cui derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 maggio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
  6. I cittadini utilizzatori per accedere al finanziamento a fondo perduto devono presentare un progetto di ricostruzione e adeguamento sismico relativo al proprio immobile predisposto e firmato da un professionista abilitato ed un preventivo dei relativi lavori predisposto da un'impresa abilitata. A pena dell'inammissibilità della richiesta di finanziamento il preventivo dei lavori deve essere necessariamente certificato da un professionista abilitato diverso dal progettista non collegato, direttamente o indirettamente né alla suddetta impresa né al progettista.
  7. I cittadini utilizzatori possono presentare all'intermediario finanziario di cui al comma 2 la richiesta di erogazione del finanziamento a fondo perduto entro il 30 settembre 2017 indicando la propria situazione economica equivalente (ISEE). Entro il 31 dicembre 2017 l'intermediario finanziario, di concerto all'Agenzia delle entrate, provvede a redigere un elenco dei «cittadini utilizzatori richiedenti» disposto in ordine crescente partendo dal valore ISEE più basso. La concessione del finanziamento a fondo perduto è disposta ai sensi del predetto elenco e nei limiti di capienza del Fondo per il social lending garantito. L'elenco dei beneficiari del finanziamento a fondo perduto verrà pubblicato sul sito dell'intermediario finanziario e dell'Agenzia delle entrate insieme ai documenti progettuali e contabili relativi all'intervento. L'Agenzia delle entrate rende noto il livello di ISEE a cui si è giunto nell'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto.
  8. Il Fondo per il social lending garantito concede finanziamenti a fondo perduto non superiori a cento mila euro per ogni cittadino utilizzatore richiedente. Il finanziamento a fondo perduto è erogato progressivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti per le spese di adeguamento sismico devono essere tracciati mediante bonifici bancari così come definito dall'Agenzia delle entrate per le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia.
  9. Per l'anno 2017 l'importo complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito non può superare complessivamente un miliardo di euro. Pag. 601
  10. L'intermediario finanziano di cui al comma 2, per le attività di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo, riceve un compenso non superiore allo 0,05 per cento del volume complessivo dei finanziamenti concretamente erogati.
  11. I cittadini utilizzatori che ricevono il finanziamento a fondo perduto ai sensi del presente articolo non possono usufruire per lo stesso immobile delle detrazioni fiscali relative agli interventi preposti alla riduzione del rischio sismico.
  12. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 46-bis, pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede attraverso le seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'85 per cento del loro ammontare».
   b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    i) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'85 per cento del loro ammontare»;
    ii) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'85 per cento del loro ammontare»;
    iii) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'85 per cento».

  3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al precedente comma 3-bis, lettere a) e b) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  3-quater. Le modifiche introdotte dal precedente comma 3-bis, lettere a) e b) rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  3-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
46. 050. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Calcolo valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017).

  1. In deroga all'articolo 205, comma 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, comma 24 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015.
46. 012. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

Pag. 602

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies, è aggiunto il seguente comma:
  «1-septies. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, qualora le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione di cui al comma 1-quinquies spetta all'acquirente delle unità immobiliari, in ragione di un'aliquota dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l'ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari».
46. 028. Marchi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifica all'Allegato n. 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

  1. All'allegato n. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il capoverso «67. Treia (MC);» è inserito il seguente: «67-bis. Urbino (PU);».
46. 025. Marchetti.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. All'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, inserire i seguenti comuni:
  «9-bis) Frazione di Arischia del comune di L'Aquila (AQ);
  9-ter) Basciano (TE)
  9-quater) Penna Sant'Andrea (TE)
  9-quinquies) Catignano (PE)
  9-sexies) Civitella Casanova (PE)
  9-septies) Penne (PE)»
  e aggiungere, in fine, le parole:
  «Regione Marche»
  «comune di Spinetoli (AP)».
46. 032. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Agevolazioni per le imprese del settore turistico nella provincia di Pesaro-Urbino).

1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2017, si applicano anche alle imprese del settore turistico della provincia di Pesaro-Urbino che abbiano subìto nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato Pag. 603pari ad almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.»
   b) al comma 4, le parole: «23 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni».
46. 026. Marchetti.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016).

  1. All'articolo 6, comma 5 del decreto-legge n. 244 del 30 dicembre 2016 convertito con la legge n. 19 del 27 febbraio 2017, dopo le parole «nel bando di gara», aggiungere le seguenti: «nonché per gli ulteriori ambiti confinanti con i predetti al fine di prevedere, nei bandi di gara, interventi ed opere finalizzate alla prevenzione e riduzione del rischio sismico.».
46. 027. Marchetti.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Utilizzo avanzi comuni terremotati).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «investimenti dei comuni» sono abrogate le parole «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli».
*46. 010. Pastorino, Marcon, Costantino.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Utilizzo avanzi comuni terremotati).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «investimenti dei comuni» sono abrogate le parole «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre Pag. 6042016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli».
*46. 037. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Utilizzo avanzi comuni terremotati).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «investimenti dei comuni» sono abrogate le parole «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli».
*46. 018. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Polverini, Polidori.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Utilizzo avanzi comuni terremotati).

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «investimenti dei comuni» sono abrogate le parole «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli».
*46. 053. Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti di locazione nei comuni in stato di emergenza).

  1. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni Pag. 605dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, limitatamente ai comuni di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, è prorogata per il quinquennio 2018-2022.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
46. 016. Baruffi, Ghizzoni, Marchi.

  Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni).

  1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole «ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile» inserire le parole «o di polizia locale».
46. 036. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Erogazione contributi in casi di concordato delle imprese appaltatrici dei lavori di ricostruzione pubblica e privata).

  1. All'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 dopo le parole «previa disposizione» sono aggiunte le seguenti: «del Commissario delegato o».
46. 023. Baruffi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni urgenti per il personale regionale di protezione civile coinvolto nelle attività emergenziali).

  1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altra Amministrazione.
  2. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per coloro che risultano in servizio a tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del settore di protezione civile, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 9 comma 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore e Ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Pag. 606
  3. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi precedenti sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
46. 015. Ginoble, Fusilli, D'Incecco, Castricone, Amato.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni urgenti per il personale regionale di proiezione civile coinvolto nelle attività emergenziali).

  1. Al fine di assicurare la continuità ed il regolare svolgimento delle attività relative all'allertamento, al soccorso ed all'assistenza delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché garantire l'attività delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture, anche mediante l'accesso nelle predette strutture di personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altra Amministrazione.
  2. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in deroga alle norme vigenti in materia di limitazioni di assunzioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 9 comma 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, possono indire, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, nell'ambito delle strutture regionali della Protezione Civile, per assicurare le funzioni del sistema di Protezione Civile, riservato al personale in servizio che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con le medesime strutture regionali di Protezione Civile.
  3. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi precedenti sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
46. 017. Ginoble, Fusilli, D'Incecco, Castricone, Amato.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni urgenti per il personale regionale di protezione civile coinvolto nelle attività emergenziali).

  1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allenamento, il soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le medesime Regioni possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo anche mediante proroghe di contratti in essere a tempo determinato, purché nel limite massimo imposto dalle disposizioni UE, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 9 comma 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.Pag. 607
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
46. 014. Ginoble, Fusilli, D'Incecco, Castricone, Amato.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Utilizzo di risorse stanziate in favore dell'istituzione di zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalità di cui ai commi da 445 a 453».
  2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, nell'anno 2017, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi del comma 1».
46. 04. Carra.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

  1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
46. 05. Carra.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122).

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo il comma 13-ter è aggiunto il seguente:
  «13-quater. I contributi già erogati secondo le disposizioni dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1 comma 2 e per le finalità di cui al comma 1 lettere a), b), f) ovvero per l'acquisizione della agibilità sismica di cui ai commi 8 e 10, quando soggetti al rispetto della normativa sugli aiuti di stato e nei limiti di quanto comprovato con apposita perizia giurata di cui al comma 1 lettera b) e comma 2, sono considerati a tutti gli effetti compensazioni al danno subito».
46. 06. Carra.

Pag. 608

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Rimborso ai comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del minor gettito IMU, derivante dall'esenzione per gli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012).

  1. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, pari a 26,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, a favore dei comuni interessati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, a titolo di compensazione del minor gettito derivante dalle esenzioni IMU riconosciute agli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. La ripartizione del finanziamento di cui al comma 1 è effettuata sulla base della stima del minor gettito dell'IMU per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati relativi agli immobili inagibili, forniti dalle strutture commissariali delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.
46. 07. Carra.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428, sono inoltre, aggiunti i seguenti:
  «428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità ed i termini temporali con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate dalle imprese agricole che, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422, hanno reso la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una diversa modulistica, garantendo l'omogenea definizione dei massimali previsti nella scheda C allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.
  428-ter. Conseguentemente, alle imprese agricole di cui al comma 422-bis, i benefici previsti dai commi da 422 a 428 e dai successivi provvedimenti attuativi, sono riconosciuti con apposite e specifiche delibere del Consiglio dei ministri, entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo comunicate dal competente Ministero dell'economia e delle finanze».
46. 033. Vazio, Giacobbe, Carocci, Tullo, Fiorio, Mariani, Basso.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Accresciute esigenze del sisma 2009 a seguito dell'attuale crisi sismica).

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato.
  2. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati nella Regione Abruzzo, gli uffici speciali Pag. 609per la ricostruzione istruiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 5 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza, applicando per gli appalti di lavori, servizi e forniture, le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica conseguente al sisma del 6 aprile 2009, gli uffici speciali per la ricostruzione istruiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono provvedere alla diretta attuazione degli interventi, esercitando anche il ruolo di soggetto attuatore e centrale di committenza.
  4. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici Speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i Comuni del Cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i sindaci dei Comuni del cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, a carico del progettista e del richiedente che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nel processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei Comuni del Cratere di cui all'OPCM 3820/2009, così come modificato dalla OPCM 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
  5. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter comma 3 e 6 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni con legge n. 134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018 è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c) dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, con legge n. 229 del 2016, si applicano anche ai comuni del cratere sismico individuato con decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni, con legge n. 77 del 2009.
  7. Al comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, con legge 24 giugno 2009 n. 77, dopo le parole «alloggio equivalente» inserire le seguenti: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa Pag. 610tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in base alla quota di comproprietà».
  8. All'articolo 67 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, con legge n. 134 del 2012, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, con legge 24 giugno 2009 n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. Contestualmente, sono trasferiti al patrimonio comunale l'abitazione distrutta ovvero i diritti di cui al comma 4 dell'articolo 1128 del codice civile».

  9. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nell'ambito delle risorse destinate ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ufficio per la ricostruzione dei comuni del cratere può destinare una quota fino ad un massimo di euro 400.000 annui per far fronte alle esigenze che lo stesso dovesse riscontrare, nell'ambito dell'attività di istruttoria delle richieste di contributo già pervenute presso gli uffici territoriali per la ricostruzione.
  10. Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori:
   a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;
   b) i requisiti e le capacità di cui alla precedente lettera a) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;
   c) ai fini di cui alle lettere precedenti, trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;
   d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste alla lettera a). In tali casi, gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del articolo 11 comma 4 della legge n. 125 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori.
46. 035. Brunetta, Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Laffranco.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione Pag. 611emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis dei decreti-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.
  2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «investimenti dei comuni» sono abrogate le parole: «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli».
46. 049. Palese.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Accresciute esigenze dei territori colpiti dal sisma 2009 a seguito della crisi sismica 2017).

  1. Le disposizioni contenute nell'articolo 63 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016 «procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato. In riferimento al principio di trasparenza, concorrenza e rotazione l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è rivolto, sulla base del progetto esecutivo approvato, ad almeno 5 operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  2. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e al perdurare della crisi sismica in corso, i Titolari degli Uffici Speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base paramedica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i Comuni del Cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009 e successive modifiche e integrazioni. I predetti titolari, di concerto con i Sindaci dei Comuni del Cratere attivano procedure per comminare sanzioni progressive, anche pecuniarie, ai soggetti coinvolti nei processi di ricostruzione che non rispettano i tempi per una rapida conclusione del processo istruttorio delle domande di contributo relative alla ricostruzione privata. In caso di gravi ritardi od inadempienze del richiedente o dei progettisti coinvolti nei processo istruttorio, le procedure di cui sopra possono prevedere l'intervento sostitutivo dei Comuni del Cratere di cui all'OPCM 3820/2009, così come modificato dalla OPCM 3832/2009. In quest'ultimo caso non sono dovuti compensi per le prestazioni effettuate da parte del progettista o dal richiedente.
  3. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la Ricostruzione della Città Pag. 612dell'Aquila e dei Comuni del Cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c) dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2,0 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  4. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nell'articolo 7 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 a firma del Commissario per il sisma dell'Italia Centrale, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori. Le disposizioni contenute nell'articolo 10-bis comma 11-bis della legge n. 99 Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013 che ha modificato l'articolo 7 comma 6-septies della legge n. 71 del 2013 sono sostituite dalle seguenti: «I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, a favore dell'impresa esecutrice, emessi dal direttore dei lavori, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, a fronte della presentazione, da parte dell'impresa affidataria dei lavori, della certificazione di avvenuto pagamento delle fatture scadute, a favore dei subappaltatori e dei fornitori, entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento del SAL».
  5. L'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi del decreto-legge n. 39 del 2009, articolo 3 comma 1, lettera a) convertito dalla legge del 24 giugno 2009 n. 77, è concesso solo all'interno dello stesso comune.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n. 229 del 2016, di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni.
  7. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 della legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo le parole «alloggio equivalente» si inseriscono: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-quater della legge n. 134 del 7 agosto 2012 è inserito il seguente: «7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, con contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile, previsti dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.».
46. 030. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

Pag. 613

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Ai comuni ricompresi nell'area degli eventi sismici del 6 aprile 2009, delimitata dal decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2017 n. 13.
46. 044. Castricone.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Personale Uffici Speciali dell'Aquila e dei comuni del cratere).

  1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della Città dell'Aquila e dei comuni del Cratere costituiti con la predetta legge n. 134 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c), dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 così come modificato dalla legge n. 45 del 7 aprile 2017, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti uffici è altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tale personale dirigenziale si applicano le previsioni di cui all'articolo 18, comma 4, lettera a-bis, 3-ter della legge n. 45 del 2017.
  Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro annuale, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  Il trattamento economico del predetto personale viene corrisposto secondo le seguenti modalità:
   a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;
   b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio Speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, ivi compresi ogni altro emolumento accessorio.
46. 046. Castricone.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Procedure semplificate).

  1. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione privata del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse agli eventi sismici del centro Italia di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017 e all'attuale crisi sismica in corso, i titolari degli Uffici Speciali istituiti con legge n. 134 del 2012, in accordo con quanto previsto dall'articolo 4, comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, possono attivare procedure di riconoscimento del contributo, anche su base parametrica, per la riparazione di immobili privati di cui alle domande presentate ai sensi delle OPCM 3779/2009 e OPCM 3790/2009 e per i Comuni del Cratere sismico così come individuato dal decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni.
46. 047. Castricone.

Pag. 614

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Richiesta del DURC).

  1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013 e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 dicembre 2013 prot. 37/0021666/MA007.A001 e del 31 marzo 2014 prot. 37/0006402/MA007.A001 la richiesta del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) deve essere effettuata da tutti i comuni del cratere sismico, dagli afferenti, e da tutti quei comuni che per il principio del nesso di causalità hanno fatto richiesta dei fondi per la ricostruzione, alle Casse Edili della Provincia ove si svolgono i lavori in quanto per il settore edile è l'ente preposto al rilascio ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007.
  2. Il DURC deve essere richiesto per tutte le imprese che a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma costituita eseguono lavorazioni per i lavori privati della ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, siano esse imprese principali e/o subappaltatrici e/o distaccanti e distaccate. La richiesta del DURC, come sopra evidenziato, per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e del sisma Centro Italia, deve essere applicata fino alla conclusione di tutti i lavori, con la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera con riferimento ai lavori eseguiti ed al periodo di esecuzione degli stessi, relativamente all'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali e con riguardo al DURC (ex articolo 118 comma 6-bis decreto legislativo n. 163 del 2006 e articolo 105 comma 16 del decreto legislativo n. 50 del 2016).
  3. Al fine di contrastare i fenomeni di «lavoro nero» e di evasione contributiva e, nel contempo, allo scopo di controllare e monitorare la presenza delle imprese e dei lavoratori presenti sul territorio e di garantire la regolarità per tutti i comuni, le imprese sono obbligate ad iscriversi nelle casse edili (riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013 delle relative province della Regione ove si eseguono i lavori. Alle imprese che non effettueranno la suddetta iscrizione verranno sospesi i lavori. Sono fatti salvi gli accordi per la trasferta regionale.
46. 048. Castricone.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Cause di esclusione, criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori).

  1. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che ai sensi del comma 4 articolo 1 della legge n. 125 del 2015 assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale, non possono procedere alla successiva fase di assegnazione dei lavori, qualora non rispettino le seguenti condizioni:
   a) nell'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico, le cause di esclusione possono essere solo quelle indicate dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i criteri di selezione riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali;Pag. 615
   b) i requisiti e le capacità di cui alla lettera a) devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti e a favorire la partecipazione alle piccole e medie imprese, nel rispetto dei principi di concorrenzialità, trasparenza e rotazione;
   c) ai fini di cui alle lettere a) e b), trovano applicazione le disposizioni in tema di criteri di selezione e qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riguardo agli articoli 83 e 84 e non possono essere richiesti requisiti ulteriori o più onerosi;
   d) sono ritenute nulle tutte le richieste di attestazioni SOA di classifiche superiori agli importi di progetto e di categorie non contemplate nel progetto stesso; sono ritenute nulle tutte le cause di esclusione indicate dai committenti differenti da quelle previste dalla lettera a).
46. 031. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Ricostruzione dei Centri storici).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 370, dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,» sono inserite le seguenti: «le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012»;
   b) al comma 371, le parole: «al comma 369» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
   c) dopo il comma 371, è inserito il seguente:
  «371-bis. Le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, possono concorrere al finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici ed urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
   d) al comma 372, le parole: «comma 369» sono sostituite dalle seguenti: «comma 370» è dopo le parole «dei danni riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e favoriscono la riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici ed urbani».
46. 020. Baruffi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifica all'articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: «entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e», sono sostituite dalle seguenti: «dalla costa alle dodici miglia del perimetro esterno delle linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 1977, lungo l'intero perimetro costiero nazionale e nelle zone di mare poste entro dodici miglia».
46. 042. De Lorenzis, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

Pag. 616

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. All'articolo 1, comma 251, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: «comportino» sono aggiunte le seguenti: «, per la zona colpita, oltre una fascia limitrofa di km 30,».
46. 045. Castricone.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2012 dopo le parole: «presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «e al finanziamento di progetti inerenti la sicurezza pubblica ricadenti nel cosiddetto cratere».
46. 040. Castricone.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. All'articolo 61-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «degli interventi sulle strutture» sono aggiunte le seguenti: «, sugli impianti, sulle rifiniture interne se connesse all'intervento», dopo le parole: «di professionisti abilitati» sono aggiunte le seguenti: «per il compenso all'amministratore/presidente di consorzio/procuratore e per le indagini GEO-STRU» e dopo le parole: «legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle alienate in data successiva al 6 aprile 2009».
46. 039. Castricone.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. L'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la sua applicazione è estesa ai destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
46. 052. Marchi, Giulietti.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifica all'articolo 38, comma 1 del decreto-legge n. 133 del 2014 convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 133 del 2014, è inserito il seguente:
  «1-bis. La Conferenza Unificata, su proposta del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
46. 043. Parentela, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, Pag. 617n. 229, dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  «4-bis. Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute e documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.
  4-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».
46. 038. Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «13-ter. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto: a) gli atti di acquisto di immobili in sostituzione di quelli distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, aventi la medesima destinazione d'uso nell'ambito dei territori dei Comuni colpiti, con utilizzo dei contributi ammissibili per l'acquisto; b) gli atti di acquisto di aree nei territori dei Comuni colpiti da destinare alla delocalizzazione di edifici gravemente danneggiati o demoliti, il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi; c) gli atti di cessione allo Stato e agli Enti pubblici territoriali degli immobili danneggiati e delle aree occupate dagli edifici da delocalizzare.
  13-quater. Sono soggetti alle Imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e sono esenti da ogni altro diritto e tributo, compresa l'imposta sulle donazioni, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili, gli atti a titolo oneroso o gratuito traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia agli stessi, e gli atti di divisione, funzionali alla ricostituzione della titolarità degli immobili distrutti, demoliti o danneggiati dagli eventi calamitosi e il cui ripristino, la cui ricostruzione e riparazione dia diritto alla assegnazione di contributi, nei territori dei Comuni colpiti.
  13-quinquies. Il beneficiario decade dalle agevolazioni di cui ai commi 13-ter e 13-quater in caso di mancata assegnazione o di decadenza dai contributi per la ricostruzione o il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati.
  13-sexies. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati pari a dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre Pag. 6182004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
46. 011. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 189 del 2016).

  1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, al comma 3-bis, la parola: «, ovvero» è sostituita con la seguente: «e».
46. 09. Carrescia, Luciano Agostini, Morani, Lodolini, Manzi, Marchetti, Preziosi, Carella, Braga, Mariani, Ascani, Sereni.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Ulteriori misure per la ripresa economica).

  1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive modificazioni, le parole: «23 milioni», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «33 milioni».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
46. 024. Giulietti, Sereni, Ascani, Verini.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole «ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile» inserire le parole: «o di polizia locale».
46. 051. Palese.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 50-bis è inserito il seguente:

«Art. 50-ter.

  1. In qualità di autorità comunale di protezione civile e nell'ambito dell'attività di redazione, verifica e aggiornamento del piano di emergenza comunale di cui all'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, n. 255, i sindaci dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, con durata non superiore al 31 dicembre 2018 ad esperti o tecnici di particolare e comprovata specializzazione ed esperienza.
  2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale di servizio in possesso della necessaria professionalità ed è attuato mediante procedure negoziate con almeno tre esperti, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale.
  3. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del Pag. 619presente articolo, nel limite di una spesa massima pari a 5 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel fondo per far fronte ad esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze».
46. 041. Baldelli.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Al comma 13-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo la parola: «relativamente» sono inserite le seguenti: «ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2009».
  2. A copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
46. 034. Tancredi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure fiscali in favore della regione Sicilia).

  1. Alle imprese, ubicate nella regione Sicilia, che svolgono effettivamente la propria attività nel territorio in oggetto, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese. A tale fine, la regione Sicilia, rientrante nell'obiettivo convergenza, può individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prioritariamente nelle seguenti aree: Sicilia (Taormina, Cefalù, Distretto turistico del sud-est, Trapani e litorale trapanese, Agrigento, Lampedusa).
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le agevolazioni fiscali spettanti.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.
46. 01. Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure per la crescita nella regione Sicilia).

  1. Per potenziare il sistema economico e produttivo della regione Sicilia, in considerazione Pag. 620dei ritardi nella crescita e nello sviluppo, nonché per stimolare la ripresa degli investimenti delle imprese localizzate nelle aree dell'isola in particolare di Agrigento, Canicattì, Caltanissetta, Sciacca e Licata, è istituito un apposito credito d'imposta per gli investimenti, finanziato con fondi comunitari, nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sentito il presidente della regione Sicilia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce i limiti di finanziamento la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.
  3. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni obiettivo convergenza.
  4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma precedente, sono versate all'entrata del bilancio della Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articoli 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
46. 03. Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in favore del comparto turistico siciliano, interessato dal fenomeno dell'immigrazione).

  1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare nei comuni delle isole minori direttamente interessate dai flussi immigratori il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione siciliana, provvede in via sperimentale all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti economici negativi derivanti dal fenomeno dell'immigrazione.
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma, s'intendono subordinate all'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni e la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
  3. Per il finanziamento delle Zone franche urbane di cui al comma 1 e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2018, è istituito un apposito Fondo nello stato di Pag. 621previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il presidente della Regione siciliana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'istituzione del fondo di cui al precedente comma.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
46. 02. Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno).

  1. Il presente articolo stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del Mezzogiorno.
  2. La ZES è un territorio chiaramente identificato dove le imprese, ivi insediate possono beneficiare di regimi particolari.
  3. La finalità del presente articolo è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.
  4. Le ZES godono dei diritti di proprietà o di utilizzo delle aree annesse alle zone stesse. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento al momento dell'istituzione della ZES continuano a mantenere gli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.
  5. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e imprese di servizi in genere.
  6. Nella ZES, in particolare, sono consentite le seguenti operazioni relative alle merci:
   a) operazioni di importazione;
   b) operazioni di deposito;
   c) operazioni di confezionamento;
   d) operazioni di trasformazione;
   e) operazioni di assemblaggio;
   f) operazioni di riesportazione.

  7. Nelle ZES sono espressamente vietate la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi, la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente, la fabbricazione di armi, la produzione di tabacco e ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.
  8. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.
  9. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
  10. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che le normative nazionale e dell'Unione europea attribuiscono all'autorità doganale Pag. 622o ad altre autorità, sono affidate a un soggetto giuridico di capitale misto, pubblico e privato, al quale spettano:
   a) la realizzazione di un progetto imprenditoriale;
   b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
   c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;
   d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative;
   e) la lottizzazione dei terreni;
   f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
   g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi reali, quali trasporti, illuminazione, telecomunicazione e sicurezza;
   h) la promozione sistematica delle aree verso i potenziali investitori internazionali;
   i) la supervisione amministrativa, ambientate e sanitaria.

  11. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 16:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e imposta sul reddito delle persone fisiche per i primi otto mesi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/GE della Commissione, del 6 maggio 2013, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tariffa regionale sui rifiuti urbani (TARSU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività.

  12. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, che sono lavorati e che sono esportati attraverso la ZES.
  13. Il godimento dei benefìci di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni: 1) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefìci concessi e goduti; 2) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito delle aree depresse; 3) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio; 4) le PMI già presenti nella ZES non devono essere collegate, controllate o controllanti.
  14. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  15. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati ai sensi della presente legge è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come: a) imprese insediate; b) occupazione creata; c) volume di affari; d) entità consuntivata dei benefìci.Pag. 623
  16. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 500 milioni l'anno per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante attuazione di quanto previsto dal comma 17.
  17. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è abrogato.
46. 08. Duranti, Melilla, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. In merito ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, per le pubbliche amministrazioni interessate, all'interruzione del rapporto di lavoro, anche per mobilità volontaria, consegue la riduzione delle risorse economiche trasferite unicamente se la nuova risorsa non venga acquisita mediante mobilità volontaria o attraverso lo scorrimento delle graduatorie Ripam. La dotazione organica prevista dall'articolo summenzionato resta invariata sino al termine della fase di ricostruzione.
46. 029. Tancredi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Incentivi bonifica amianto).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies, è aggiunto il seguente comma:
  «1-septies. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi».

  2. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, introdotte dal comma 1, sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per l'anno 2019.
  3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
46. 013. Lavagno.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Sospensione di termini in materia di sanità).

  1. A causa degli eventi sismici ed atmosferici del gennaio 2017, al comune di Penne non si applicano, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70 a condizione che intervenga sui singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il parere favorevole del tavolo di monitoraggio di attuazione del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015 di cui al decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2015.
46. 019. D'Incecco.

Pag. 624

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni concernenti la realizzazione di bacini fuori alveo).

  1. Ferma restando la disciplina legislativa e regolamentare concernente la sicurezza sotto il profilo statico e idraulico delle opere di ritenuta, quali dighe, traverse, bacini e serbatoi di accumulo, ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, con riferimento alle opere di ritenuta realizzate fuori alveo, il titolare, il gestore e il progettista individuano e adottano tecniche costruttive e misure idonee a prevenire gravi conseguenze a causa di cadute o scivolamenti accidentali nel bacino.
  2. Le regioni possono stabilire linee guida e criteri tecnici per la definizione delle predette tecniche costruttive e delle misure da considerare con riferimento alla progettazione o alla gestione delle opere di ritenuta realizzate fuori alveo.
  3. Per le opere di ritenuta realizzate fuori alveo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano ferme le misure di prevenzione fissate dal provvedimento di approvazione del relativo progetto o comunque prescritte dall'autorità competente alla vigilanza sulle predette opere. Il titolare e il gestore possono, successivamente alla predetta data, provvedere secondo quanto previsto dal comma 1, dandone comunicazione all'autorità che ha originariamente approvato il progetto o emanato le prescrizioni nel corso della realizzazione dell'opera.
46. 021. De Menech, Dallai.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Incentivi fiscali per ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica ed energetica per le ONLUS).

  1. Le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica ed energetica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano alle medesime condizioni anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
46. 022. Giulietti, Romanini, Fragomeli.

Pag. 625

ART. 47.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.
*47. 9. Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.
*47. 24. Palese.

  All'articolo 47, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i Pag. 626piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.
*47. 25. Crimì.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.
*47. 36. Cristian Iannuzzi.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, le regioni interessate, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il gestore della rete regionale, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono individuare Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. quale soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate ed i competenti gestori delle reti regionali, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza.
*47. 44. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Sopprimere i commi 3 e 5.
47. 21. Palese.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:
  3. Le regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura, possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione delle reti ferroviarie regionali a favore del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ovvero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali reti Pag. 627ferroviarie regionali al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T.
*47. 10. Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:
  3. Le regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura, possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione delle reti ferroviarie regionali a favore del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ovvero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali reti ferroviarie regionali al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T.
*47. 27. Crimì.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:
  3. Le regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura, possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione delle reti ferroviarie regionali a favore del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ovvero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali reti ferroviarie regionali al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T.
*47. 45. Bruno Bossio.

  Al comma 3, dopo le parole: linee ferroviarie regionali, aggiungere le seguenti: con priorità alle strutture già esistenti di sistemi di trasporto pubblico su sede fissa.
47. 14. Laffranco, Alberto Giorgetti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le Regioni territorialmente competenti, i Gestori delle linee regionali e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura, possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione delle reti ferroviarie regionali a favore del medesimo Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ovvero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero Pag. 628dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali reti ferroviarie regionali al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 ottobre 2000, n. 138.
47. 20. Palese.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Le regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura, possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ovvero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali reti ferroviarie regionali al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T.
47. 37. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti accordi possono eventualmente prevedere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali linee, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T.

  Conseguentemente sopprimere il comma 5.
*47. 11. Guidesi, Saltamartini, Grimoldi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti accordi possono eventualmente prevedere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali linee, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T.

  Conseguentemente sopprimere il comma 5.
*47. 46. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti accordi possono eventualmente prevedere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali linee, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito Pag. 629del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
*47. 26. Crimì.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti accordi possono eventualmente prevedere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali linee, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, n. 138T.

  Conseguentemente sopprimere il comma 5.
*47. 38. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti accordi possono eventualmente prevedere, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento, a titolo oneroso, di tali linee, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dei trasporti del 31 ottobre 2000, n. 138.
47. 22. Palese.

  Sopprimere il comma 5.
47. 23. Palese.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. Al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attività dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria anche a seguito dell'estensione dell'ambito di competenza alle reti ferroviarie regionali ed agli operatori ferroviari operanti sulle stesse, derivante dal decreto ministeriale 5 agosto 2016, attuativo del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria derivanti dal cosiddetto «IV pacchetto ferroviario», la citata Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione tramite concorso pubblico di 30 unità complessive di personale a decorrere dal 2018, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area, fermo restando le unità di personale previste dal piano triennale di fabbisogno del personale 2016-2018.
  5-ter. Per le finalità di cui al presente articolo a decorrere dal 2018 l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie è autorizzata all'assunzione di n. 16 funzionari e n. 14 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 4 comma 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.
  5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei precedente comma, valutato in 1,4 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018, si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.
47. 6. Causi.

Pag. 630

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario per l'anno 2017 di 150 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
  5-ter. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale. Entro il 31 maggio 2017, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni con le seguenti: 263 milioni.
47. 33. Franco Bordo, Mognato, Folino, Melilla, Capodicasa, Albini, Duranti.

  Al comma 6, dopo le parole: delle necessarie varianti progettuali inserire il seguente periodo: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre di ogni anno, è obbligato a presentare alle Camere una relazione dettagliata che evidenzia in modo puntuale il quadro finanziario, lo stato di attuazione aggiornato dei progetti, con annesse varianti, di cui alle delibere citate, nonché sullo stato delle verifiche effettuate presso i cantieri delle opere.
47. 34. Mognato, Franco Bordo, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Sopprimere il comma 7.
47. 12. Guidesi.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: alla società con le seguenti: al patrimonio della società.
47. 30. Carloni, Fanucci, Mura.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché l'impegno di Ferrovie dello Stato Italiano s.p.a. a provvedere, ai sensi del medesimo decreto, alla completa rimozione dello squilibrio patrimoniale della società trasferita e al mantenimento dei livelli occupazionali.
47. 8. Palese.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS s.p.a., una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulle risorse di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate nel Fondo da ripartire di cui al medesimo comma, alle province della Regione siciliana in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse.
47. 47. Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

Pag. 631

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, ad esclusione delle misure già previste dal medesimo articolo nei riguardi della regione Siciliana e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione Sicilia è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2017, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2017 e di 40 milioni di euro per il 2016, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Sicilia integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari. Per l'erogazione del contributo relativo alle annualità 2016 e 2017, la regione Sicilia, deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, entro il limite di 60 milioni di euro, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Per il 2017, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2016 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al presente comma.
47. 48. Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

  Sopprimere il comma 9.
*47. 31. Marcon, Pastorino, Gregori.

  Sopprimere il comma 9.
*47. 5. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 9, sostituire le parole: della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della con le seguenti: del perfezionamento della Delibera CIPE relativa alla.
**47. 16. Garofalo.

  Al comma 9, sostituire le parole: della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della con le seguenti: del perfezionamento della Delibera CIPE relativa alla.
**47. 13. Biasotti, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

Pag. 632

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della disponibilità di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono altresì autorizzati studi per l'avvio della Alta Velocità ferroviaria nella tratta Bologna-Padova.
47. 4. Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nei limiti degli stanziamenti ivi assentiti e delle somme residue rispetto al soddisfacimento delle finalità ivi previste possono essere destinate alla corresponsione di indennizzi in favore di soggetti che dimostrino di aver subito danni di natura patrimoniale conseguenti a vincoli apposti a qualsiasi titolo da pubbliche autorità all'esercizio dei diritti connessi alla proprietà di aree interessate ai progetti per la realizzazione della nuova Linea ferroviaria Torino-Lione. Gli indennizzi non possono in ogni caso eccedere il 30 per cento del valore da riconoscersi nel caso di sottoposizione a procedure d'esproprio delle aree e costituiscono acconto da detrarsi dalle somme a tale titolo dovute nel caso di effettivo futuro esproprio dell'area.
  9-ter. Ai fini del riconoscimento degli indennizzi di cui al citato comma 7-bis i soggetti interessati devono:
   a) dimostrare l'effettiva connessione tra il danno reclamato ed i vincoli apposti in relazione alle attività progettuali della nuova linea ferroviaria Torino-Lione;
   b) fornire evidenza documentale di aver reclamato i danni nei confronti dei soggetti attuatori delle opere ovvero del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prima della entrata in vigore della presente legge;
   c) presentare una stima giurata da un professionista abilitato in ordine alla quantificazione del danno patrimoniale subito, nonché della stima del valore da riconoscersi nel caso di esproprio delle aree;
   d) inoltrare, nel termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata da tutti i documenti necessari ad ottemperare alle richieste di cui al presente comma.

  9-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti di cui al citato comma 7-bis, al riconoscimento dell'indennizzo previa acquisizione di un parere di congruità da parte dei soggetti attuatori delle opere, nonché della stipula di un atto transattivo, da sottoporre al preliminare parere dell'Avvocatura di Stato, in cui sia contenuta la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa anche futura da parte dei soggetti interessati con la contestuale accettazione da parte degli stessi che la somma riconosciuta può essere portata in detrazione degli importi da riconoscersi a titolo di eventuale espropriazione delle aree.
47. 43. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
  11-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione trasporto merci relative agli anni 2018 e seguenti, sono destinate a tali imprese, al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subordinatamente all'autorizzazione dai competenti uffici della Commissione europea.
  11-ter. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di Sistema Portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere una progressiva diminuzione dei canoni di concessione Pag. 633in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area, o comunque ad essa riconducibile. Obiettivi specifici di traffico ferroviario, entità e modalità di determinazione dello sconto saranno stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.
47. 41. Gandolfi.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione trasporto merci relative agli anni 2018 e 2019, sono destinate a tali imprese, al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subordinatamente all'autorizzazione dai competenti uffici della Commissione europea alle condizioni.
  11-ter. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di Sistema Portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area, o comunque ad essa riconducibile. Obiettivi specifici di traffico ferroviario, entità e modalità di determinazione dello sconto saranno stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.
47. 32. Gandolfi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato e da impiegare in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione a tempo indeterminato di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante parziale riduzione del fondo previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
47. 3. Oliaro, Librandi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione Pag. 634di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma è assicurata attraverso una pari riduzione degli stanziamenti a valere sul capitolo 1227, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*47. 1. Catalano, Librandi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma è assicurata attraverso una pari riduzione degli stanziamenti a valere sul capitolo 1227, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*47. 19. Garofalo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di Pag. 635formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE in materia di sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. La copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma è assicurata attraverso una pari riduzione degli stanziamenti a valere sul capitolo 1227, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
*47. 39. Gandolfi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Allo scopo di consentire l'avvio di urgenti misure organizzative per fronteggiare il fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo, anche ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 133 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:
  «3. Per le finalità e le esigenze di cui al comma 1, fermo restando le dotazioni organiche di cui all'articolo 815, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 585, del predetto decreto, la lettera h) è sostituita dalla seguente: “h) per l'anno 2016: 67.650.788,29” e sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: “h-bis) per l'anno 2017: 68.944.388,29; h-ter) per gli anni dal 2018 al 2021: 70.238,088,29; h-quater) per l'anno 2022: 71.348.188,29; h-quinquies) a decorrere dall'anno 2023: 71.544.488,29”. A tale scopo è autorizzata la spesa di 1.293.600 per l'anno 2017, a 2.587.300 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, a 3.697.400 euro per l'anno 2022 e a 3.893.700 a decorrere dall'anno 2023.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 1.317.554 euro per l'anno 2017, a 2.621.900 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, a 3.732.000 euro per l'anno 2022 e a 3.928.300 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
   quanto a 23.954 euro per l'anno 2017 ed a 34.600 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
   quanto a 1.293.600 euro per l'anno 2017, a 2.587.300 euro per l'anno 2018, e a 3.893.700 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
47. 7. Causi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, Pag. 636n. 190 da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione trasporto merci relative agli anni 2018 e 2019 sono destinate a tali imprese, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subordinatamente all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea alle condizioni e con le stesse modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.
*47. 15. Biasotti, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione trasporto merci relative agli anni 2018 e 2019 sono destinate a tali imprese, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subordinatamente all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea alle condizioni e con le stesse modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.
*47. 18. Garofalo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione trasporto merci relative agli anni 2018 e 2019 sono destinate a tali imprese, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subordinatamente all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea alle condizioni e con le stesse modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.
*47. 29. Carloni, Fanucci, Mura.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, continuano ad essere corrisposte alle imprese ferroviarie per incentivazione del trasporto merci su ferrovia per gli anni 2018, 2019 e 2020, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei criteri adottati negli anni precedenti e subordinatamente all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea.
**47. 2. Catalano, Oliaro, Librandi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, continuano ad essere corrisposte alle imprese ferroviarie per incentivazione del trasporto merci su ferrovia per gli anni 2018, 2019 e 2020, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei criteri adottati negli anni precedenti e subordinatamente all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea.
**47. 40. Gandolfi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T può essere effettuato anche attraverso l'impiego Pag. 637di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuarsi nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di Programma parte Servizi tra lo Stato e Rete Ferroviaria Italiana e fermi restando i servizi ivi stabiliti.
*47. 17. Garofalo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, lettera e), del decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuarsi nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di Programma parte Servizi tra lo Stato e Rete Ferroviaria Italiana e fermi restando i servizi ivi stabiliti.
*47. 28. Carloni, Fanucci, Mura.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.
47. 35. Franco Bordo, Mognato, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di cessioni delle detrazioni dovute per interventi di efficientamento energetico e ristrutturazioni edilizie nei condomini).

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 14:
    1. Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
  «2-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. Ai fini dell'operatività della cessione, le condizioni di cui al periodo precedente devono sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito di imposta nella misura della detrazione ceduta, fruibile in 10 quote annuali di pari importo. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente Pag. 638in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   2. I commi 2-quinquies e 2-sexies sono sostituiti dai seguenti:
  «2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015. L'Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, effettua su tali attestazioni controlli, anche a campione, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, a favore di ENEA, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno dal 2017 al 2021.
  2-sexies. I soggetti cessionari di cui al comma 2-ter, con oneri a proprio carico, possono avvalersi di Enea, o di altro ente pubblico convenzionato con lo stesso, per verificare l'ammissibilità tecnica degli interventi di cui al comma 2-quater»;
  b) all'articolo 16, comma 1-quinquies, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2017, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. Ai fini dell'operatività della cessione, le condizioni di cui al periodo precedente devono sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito di imposta nella misura della detrazione ceduta, fruibile in 5 quote annuali di pari importo. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di attuazione delle disposizioni concernenti la cessione del credito e la fruizione del credito d'imposta sono definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 2-ter dell'articolo 14.».

  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 4,3 milioni di euro nel 2018, 9 milioni di euro nel 2019, 22 milioni di euro nel 2020, 29,4 milioni di euro nel 2021, 37,1 milioni di euro nel 2022, 30,9 milioni di euro nel 2023, 22,8 milioni di euro nel 2024, 17,7 milioni di euro nel 2025, 12,6 milioni di euro nel 2026, 7,5 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 5,1 milioni di euro nel 2029, 2,8 milioni di euro nel 2030 e 0,6 milioni di euro nel 2031.
  3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridotto di 5,7 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189 è ridotto di Pag. 6395,8 milioni di euro nel 2017, 63,9 milioni di euro nel 2018, 27,8 milioni di euro nel 2019, 20,5 milioni di euro nel 2020, 13,1 milioni di euro nel 2021 e 6,8 milioni di euro nel 2022.
  5. All'onere derivante dal comma 1, lettera a), numero 2), pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 allo scopo parzialmente, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
47. 03. Misiani, Marchi.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Fondo treni pendolari).

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro per l'anno 2019 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo 5.000.000 persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete Ferroviaria Italiana per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana, all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.
  2. Con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono disciplinate le modalità di ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire, le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari all'8,5 per cento.
47. 01. Marcon, Gregori, Pastorino.

  Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Valore residuo delle reti del gas).

  1. Il comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è sostituito dal seguente:
  «8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti determinati dall'Autorità dell'energia elettrica gas e idrico e corrispondenti alla vita utile degli impianti oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio provvedimento, stabilisce, in coerenza col Pag. 640sistema tariffario, le modalità dell'eventuale rivalutazione del suddetto valore residuo in relazione all'andamento dei prezzi.».
47. 04. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di requisiti minimi delle gallerie).

  1. Al punto 2.18 dell'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono aggiunti i seguenti capoversi: «Nelle gallerie in fase di progettazione, di lunghezza superiore a 800 metri, la cui previsione a 15 anni indica che il volume di traffico supererà i 2000 veicoli al giorno per corsia, i materiali da costruzione impiegati massivamente devono soddisfare i requisiti di classificazione A (A1 o A2) di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2007. Nelle gallerie esistenti, di lunghezza superiore a 800 metri, la cui previsione a 15 anni indica che il volume di traffico supererà i 2000 veicoli al giorno per corsia, deve essere valutata la fattibilità e l'efficacia della sostituzione dei materiali da costruzione non idonei, o non classificati, in termini di reazione al fuoco con materiali di classe A, tramite apposita analisi di rischio effettuata dai soggetti competenti con l'impiego delle risorse già destinate agli interventi di manutenzione.».
47. 05. Tancredi, Vignali, Causin.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Modifica alle disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016).

  1. All'articolo 5-bis decreto-legge del 24 giugno 2016, n. 113, convertita, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. In mancanza dei beneficiari di cui ai commi 5 e 6, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell'ordine di priorità derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore euro 200.000 per ciascuna vittima.».
47. 02. Marchetti.

Pag. 641

ART. 48.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
*48. 7. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
*48. 8. Palese.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
*48. 26. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere il comma 4.
48. 1. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: Nelle more dell'approvazione di tali delibere disciplinanti le citate eccezioni, le motivazioni di eccezione sono specificate dall'Ente affidante attraverso gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla legge.
48. 6. Palese.

  Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  4-bis. Entro il 30 settembre 2017, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce nuove linee guida per la redazione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile comunque denominati, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, finalizzate:
   a) allo sviluppo di sistemi di trasporto integrati che, laddove economicamente e finanziariamente sostenibili, comprendano sistemi di trasporto rapido di massa, ivi inclusi sistemi ferroviari, metropolitane pesanti e leggere, sistemi tramviari, busvie, con i relativi sistemi di controllo del traffico e di interscambio;
   b) allo sviluppo della mobilità collettiva e all'innalzamento della velocità commerciale dei mezzi di trasporto collettivo, anche grazie all'adozione di strumenti idonei alla limitazione dell'uso dell'auto privata, quali ad esempio le ZTL, il road pricing, la tariffazione della sosta, la regolazione dei bus turistici;
   c) allo sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica con interventi di separazione, prioritizzazione e messa in sicurezza della circolazione;
   d) alla introduzione di sistemi innovativi di mobilità condivisa, con opportuna integrazione e complementarietà dei sistemi di trasporto pubblico locale;
   e) alla progressiva introduzione di mezzi a basso impatto inquinante nonché alla riqualificazione elettrica di mezzi già circolanti;
   f) alla razionalizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano, anche attraverso l'implementazione di piani di logistica urbana;
   g) alla sostenibilità economica e finanziaria e gestionale degli interventi proposti.

  4-ter. Le città metropolitane, gli enti di area vasta e i comuni, ovvero le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, provvedono entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui al comma 4-bis alla predisposizione e adozione dei nuovi Piani urbani per la mobilità sostenibile secondo Pag. 642le suddette linee guida. L'aggiornamento del piano deve avvenire almeno ogni sette anni; l'aggiornamento del piano è inoltre obbligatorio nei dodici mesi antecedenti le procedure di gara per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale. È fatto obbligo ai soggetti competenti di predisporre un sistema di monitoraggio biennale volto a individuare eventuali scostamenti rispetto ai target previsti e le relative misure correttive. Sono fatti salvi i piani urbani di mobilità sostenibile già adottati alla data di entrata in vigore delle linee guida di cui al comma 4-bis, che devono essere comunque aggiornati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4-quater. A decorrere dall'anno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 4-ter i finanziamenti statali in conto capitale ai comuni, alle province agli enti territoriali di area vasta e alle città metropolitane, riguardanti infrastrutture per la mobilità, ivi incluse opere destinate alla velocizzazione e riqualificazione delle sedi di superficie, impianti e materiale rotabile tecnologicamente innovativi rispetto alle flotte in esercizio, avranno per oggetto esclusivamente interventi previsti o comunque coerenti con i contenuti dei piani urbani di mobilità sostenibile redatti in conformità alle linee guida di cui al comma 4-bis ed adottati nei termini previsti dal comma 4-ter e per i quali sia garantita la copertura della spesa corrente di gestione ivi inclusa la manutenzione non solo di rotabili, ma anche della stessa infrastruttura di mobilità, con esclusione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il mancato monitoraggio previsto al comma 4-ter preclude l'accesso a tali finanziamenti.
  4-quinquies. I piani urbani per la mobilità sostenibile delle città metropolitane, redatti in conformità alle linee guida di cui al comma 4-bis, possono essere finanziati a valere sul Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la progettazione di fattibilità delle relative infrastrutture.
*48. 23. Gandolfi.

  Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  4-bis. Entro il 30 settembre 2017, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce nuove linee guida per la redazione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile comunque denominati, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, finalizzate:
   a) allo sviluppo di sistemi di trasporto integrati che, laddove economicamente e finanziariamente sostenibili, comprendano sistemi di trasporto rapido di massa, ivi inclusi sistemi ferroviari, metropolitane pesanti e leggere, sistemi tramviari, busvie, con i relativi sistemi di controllo del traffico e di interscambio;
   b) allo sviluppo della mobilità collettiva e all'innalzamento della velocità commerciale dei mezzi di trasporto collettivo, anche grazie all'adozione di strumenti idonei alla limitazione dell'uso dell'auto privata, quali ad esempio le ZTL, il road pricing, la tariffazione della sosta, la regolazione dei bus turistici;
   c) allo sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica con interventi di separazione, prioritizzazione e messa in sicurezza della circolazione;
   d) alla introduzione di sistemi innovativi di mobilità condivisa, con opportuna integrazione e complementarietà dei sistemi di trasporto pubblico locale;
   e) alla progressiva introduzione di mezzi a basso impatto inquinante nonché alla riqualificazione elettrica di mezzi già circolanti;
   f) alla razionalizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano, anche attraverso l'implementazione di piani di logistica urbana;
   g) alla sostenibilità economica e finanziaria e gestionale degli interventi proposti.

Pag. 643

  4-ter. Le città metropolitane, gli enti di area vasta e i comuni, ovvero le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, provvedono entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui al comma 4-bis alla predisposizione e adozione dei nuovi Piani urbani per la mobilità sostenibile secondo le suddette linee guida. L'aggiornamento del piano deve avvenire almeno ogni sette anni; l'aggiornamento del piano è inoltre obbligatorio nei dodici mesi antecedenti le procedure di gara per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale. È fatto obbligo ai soggetti competenti di predisporre un sistema di monitoraggio biennale volto a individuare eventuali scostamenti rispetto ai target previsti e le relative misure correttive. Sono fatti salvi i piani urbani di mobilità sostenibile già adottati alla data di entrata in vigore delle linee guida di cui al comma 4-bis, che devono essere comunque aggiornati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4-quater. A decorrere dall'anno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 4-ter i finanziamenti statali in conto capitale ai comuni, alle province agli enti territoriali di area vasta e alle città metropolitane, riguardanti infrastrutture per la mobilità, ivi incluse opere destinate alla velocizzazione e riqualificazione delle sedi di superficie, impianti e materiale rotabile tecnologicamente innovativi rispetto alle flotte in esercizio, avranno per oggetto esclusivamente interventi previsti o comunque coerenti con i contenuti dei piani urbani di mobilità sostenibile redatti in conformità alle linee guida di cui al comma 4-bis ed adottati nei termini previsti dal comma 4-ter e per i quali sia garantita la copertura della spesa corrente di gestione ivi inclusa la manutenzione non solo di rotabili, ma anche della stessa infrastruttura di mobilità, con esclusione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il mancato monitoraggio previsto al comma 4-ter preclude l'accesso a tali finanziamenti.
  4-quinquies. I piani urbani per la mobilità sostenibile delle città metropolitane, redatti in conformità alle linee guida di cui al comma 4-bis, possono essere finanziati a valere sul Fondo di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la progettazione di fattibilità delle relative infrastrutture.
*48. 24. Paola Bragantini.

  Al comma 7, lettera a) dopo le parole: dell'affidatario aggiungere le seguenti: ivi comprese le funzioni di prevenzione e l'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
48. 10. Causin.

  Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
48. 15. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Al comma 11, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 9 e 10.

  Conseguentemente dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. In caso di mancata esibizione di idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, con idonea documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento.
48. 12. Causi.

  Al comma 11 le parole: dai commi 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti: dai commi 9 e 10.

Pag. 644

  Conseguentemente al comma 12, dopo le parole: le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge aggiungere le seguenti: Gli agenti accertatori acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati, la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel titolo VII del presente decreto e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.
48. 27. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Al comma 11, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dai commi 9 e 10.
*48. 18. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 11, sostituire le parole: dai commi 1 e 2 con le seguenti: dai commi 9 e 10.
*48. 20. Gandolfi.

  Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
  11-bis. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  11-ter. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: « d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e del familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
  11-quater. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  11-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 11-bis e 11-ter, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2017, 86 milioni di euro per l'anno 2018, e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
48. 13. Carloni, Catalano, Mura.

  Dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
  11-bis. Al fine di promuovere la concorrenza e il servizio di trasporto pubblico locale a carattere pendolare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricorre a forme di compensazione per l'utenza secondo quanto prospettato Pag. 645dall'autorità di regolazione dei trasporti nella delibera del 21 luglio 2016, n. 83.
  11-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, nonché per introdurre detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento annuale ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, per l'anno 2017 è istituito a valere sui capitoli di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo a supporto del trasporto pendolare della dotazione di 50 milioni di euro.
  11-quater. Ai fini di verificare lo stato dei servizi garantiti alla mobilità pendolare, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un Comitato permanente sul trasporto pendolare al quale partecipano rappresentanti delle aziende di trasporto, il Comitato nazionale pendolari alta velocità (Npav) e le altre associazioni di passeggeri.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni con le parole 133 milioni.
48. 17. Franco Bordo, Mognato, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 è aggiunto infine il seguente periodo: «Nei casi in cui il personale di cui ai commi 1 e 2 proceda alla verifica del possesso o della regolarità del titolo di viaggio, la verifica deve essere effettuata nei riguardi di tutti i passeggeri presenti sul convoglio ferroviario.»;

  Conseguentemente, al comma 12, primo capoverso, dopo le parole: capo I sezione II, della stessa legge, aggiungere il seguente periodo: Nell'espletamento dell'attività di cui al presente comma, gli agenti accertatori sono tenuti a verificare il possesso e la validità del titolo di viaggio nei riguardi di tutti i passeggeri presenti sul mezzo di trasporto.
48. 9. Causin.

  Sopprimere il comma 12.
48. 14. Gregori, Marcon, Pastorino.

  Al comma 12, sostituire il secondo capoverso, con il seguente:
  Gli agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria già in servizio sui mezzi pubblici di trasporto, svolgono funzioni di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente. I Ministeri competenti possono stipulare specifici programmi di supporto con i gestori dei servizi di trasporto pubblico con copertura dei costi a carico dell'ente richiedente, fatti salvi gli oneri stipendiali del personale con qualifica di polizia giudiziaria impiegato.
48. 11. Causin.

  Al comma 12, dopo le parole: possono affidare aggiungere le seguenti: nei soli casi in cui la dotazione organica del personale dirigenziale e non fosse sufficiente.
48. 4. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 12, primo capoverso, dopo le parole: le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge inserire le seguenti: Gli agenti accertatori acquistano, nei limiti del servizio a cui sono destinati, la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel titolo VII del presente decreto e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.
48. 21. Gandolfi.

Pag. 646

  Al comma 12, primo capoverso, dopo le parole: stessa legge inserire le seguenti: Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel titolo VII del presente decreto e per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
48. 19. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  7-bis. La competenza amministrativa in materia di sanzioni relativamente agli articoli 19, 26 e 30 – del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è attribuita rispettivamente al gestore dell'infrastruttura ovvero al soggetto esercente il servizio ferroviario in relazione ai compiti dagli stessi esercitati.
  7-ter. I ricavi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 7-bis sono rendicontati annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinati dal gestore dell'infrastruttura ovvero dal soggetto esercente il servizio ferroviario ad interventi in materia di sicurezza ferroviaria, rendicontati biennalmente ai richiamati ministeri. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rideterminate le sanzioni comminate in attuazione degli articoli 19,26 e 30. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato triennalmente.

  Conseguentemente, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
  14. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale con cadenza semestrale possono trasmettere, per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere d), e) ed l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro e non oltre i novanta giorni successivi rendicontano all'Osservatorio sull'efficacia delle misure adottate. Nella relazione annuale al Parlamento sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza sul territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. L'Osservatorio mette a disposizione delle Camere, a richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili.
  15. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371 del 2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, quando un servizio di trasporto pubblico regionale e locale subisce una cancellazione o un ritardo superiore a sessanta minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata, o di trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, fatto salvo il caso di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato, in caso di abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale giornaliera Pag. 647del costo completo dell'abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di validazione secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento.
*48. 22. Gandolfi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  7-bis. La competenza amministrativa in materia di sanzioni relativamente agli articoli 19, 26 e 30 – del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è attribuita rispettivamente al gestore dell'infrastruttura ovvero al soggetto esercente il servizio ferroviario in relazione ai compiti dagli stessi esercitati.
  7-ter. I ricavi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 7-bis sono rendicontati annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinati dal gestore dell'infrastruttura ovvero dal soggetto esercente il servizio ferroviario ad interventi in materia di sicurezza ferroviaria, rendicontati biennalmente ai richiamati ministeri. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rideterminate le sanzioni comminate in attuazione degli articoli 19,26 e 30. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato triennalmente.

  Conseguentemente, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
  14. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale con cadenza semestrale possono trasmettere, per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere d), e) ed l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro e non oltre i novanta giorni successivi rendicontano all'Osservatorio sull'efficacia delle misure adottate. Nella relazione annuale al Parlamento sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza sul territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. L'Osservatorio mette a disposizione delle Camere, a richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili.
  15. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371 del 2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, quando un servizio di trasporto pubblico regionale e locale subisce una cancellazione o un ritardo superiore a sessanta minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata, o di trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, fatto salvo il caso di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato, in caso di abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell'abbonamento, Pag. 648fermo restando il rispetto delle regole di validazione secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento.
* 48. 25. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  13-bis. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  13-ter. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12.

  13-quater. L'agevolazione di cui al comma 3-bis non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

  3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 2, del presente decreto legge, è ridotta di 3 milioni di euro per l'anno 2017, di 86 milioni di euro per fanno 2018 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
48. 5. Catalano, Oliaro, Galgano, Mucci, Vargiu, Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  14. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica Pag. 64922 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  15. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente ed in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 dei medesimo articolo 12.

  16. L'agevolazione di cui al comma 14 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.
  17. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 14 e 15 si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2017 e 86 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
48. 16. Gandolfi.

  All'articolo 48, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  13-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è definito uno standard minimo per la previsione obbligatoria di forme di abbonamento e integrazione tariffaria che prevedano il trasporto delle bici a bordo dei treni anche regionali.
  13-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'elaborazione di linee di indirizzo per una strategia per la mobilità sostenibile e, in tale ambito, individua idonee modalità per favorire lo sviluppo del trasporto intermodale anche nelle forme indicate al comma precedente.
48. 3. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  All'articolo 48, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al primo comma dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima, o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente».
48. 2. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

Pag. 650

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Misure a sostegno dell'efficienza della mobilità urbana).

  1. Nelle città metropolitane, negli enti di area vasta e nei comuni, ovvero associazioni di comuni, con popolazione superiore a 100.000 abitanti, i Piani urbani di mobilità sostenibile comunque denominati, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, adottati in coerenza con la determinazione dei bacini di mobilità di cui all'articolo 48 e dei livelli adeguati di servizio di cui all'articolo 27, comma 6, recano una specifica sezione dedicata alle misure per la riduzione del traffico veicolare privato, al coordinamento dei tempi delle città di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, all'aumento della velocità commerciale media del trasporto pubblico e al progressivo incremento della percentuale di cittadini trasportati con mezzi di trasporto collettivo e che utilizza la mobilità ciclo-pedonale; nella sezione sono definite soglie quantitative e obiettivi temporali, gli aspetti economico finanziari e gestionali, nonché le misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce nuove linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile, con specifico riferimento, per le città metropolitane, le province e i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, finalizzate:
   a) allo sviluppo di sistemi di trasporto integrati che, laddove economicamente e finanziariamente sostenibili, comprendano sistemi di trasporto rapido di massa, ivi inclusi sistemi ferroviari, metropolitane pesanti e leggere, sistemi tramviari, busvie, con i relativi sistemi di controllo del traffico e di interscambio;
   b) allo sviluppo della mobilità collettiva e all'innalzamento della velocità commerciale dei mezzi di trasporto collettivo, anche grazie all'adozione di strumenti idonei alla limitazione dell'uso dell'auto privata, quali ad esempio le ZTL, il road pricing, la tariffazione della sosta, la regolazione dei bus turistici;
   c) allo sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica con interventi di separazione, prioritizzazione e messa in sicurezza della circolazione;
   d) all'introduzione di sistemi innovativi di mobilità condivisa, con opportuna integrazione e complementarità dei sistemi di trasporto pubblico locale;
   e) alla progressiva introduzione di mezzi a basso impatto inquinante;
   f) alla razionalizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano, anche attraverso l'implementazione di piani di logistica urbana;
   g) alla sostenibilità economica, finanziaria e gestionale degli interventi proposti.

  3. Le città metropolitane, gli enti di area vasta e i comuni, ovvero le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, provvedono entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui al comma 2, alla predisposizione e adozione dei nuovi Piani urbani di mobilità sostenibile secondo le suddette linee guida. L'aggiornamento del piano deve avvenire almeno ogni sette anni; l'aggiornamento del piano è inoltre obbligatorio nei dodici mesi antecedenti procedure di gara per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale. È fatto obbligo ai soggetti competenti di predisporre un sistema di monitoraggio biennale volto a individuare eventuali scostamenti rispetto ai target previsti e le relative Pag. 651misure correttive. Sono fatti salvi i piani urbani di mobilità sostenibile già adottati alla data di entrata in vigore delle linee guida del presente decreto, che devono essere comunque aggiornati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. A decorrere dall'anno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3 i finanziamenti statali in conto capitale ai comuni, alle province e alle città metropolitane, riguardanti infrastrutture per la mobilità, ivi incluse opere destinate alla velocizzazione e riqualificazione delle sedi di superficie, impianti e materiale rotabile tecnologicamente innovativi rispetto alle flotte in esercizio, avranno per oggetto esclusivamente interventi previsti o comunque coerenti con i contenuti dei piani urbani di mobilità sostenibile redatti in conformità alle linee guida di cui al comma 2 ed adottati nei termini previsti dal comma 3 e per i quali sia garantita la copertura della spesa corrente di gestione, ivi inclusa la manutenzione non solo dei rotabili, ma anche della stessa infrastruttura di mobilità, con esclusione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il mancato monitoraggio previsto al comma 3 preclude l'accesso a tali finanziamenti.
  5. Al fine di valorizzare le funzioni e gli interventi che il personale Ausiliario della sosta ed Ausiliario del traffico possono svolgere a sostegno dell'efficienza del sistema della mobilità urbana, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Il comma 132 è sostituito dal seguente: «I Comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito del territorio oggetto di disciplina istitutiva della sosta regolamentata a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o dette società di gestione dei parcheggi. Al sunnominato personale è conferito il potere di contestazione immediata delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157, 158 e 159 comma 1, 3, 4, 5 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento disciplinati mediante apposito provvedimento istitutivo della sosta regolamentata a pagamento. L'attività sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali. Al sunnominato personale è conferito il potere di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2599 e 2700 dei Codice Civile».
   b) Il comma 133 è sostituito dal seguente: «Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al sunnominato personale è conferito il potere di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile».

  6. All'articolo 1 comma 901 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «dal 1 luglio 2016» sono sostituite con le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche con legge 17 dicembre 2012, n. 221».
   b) dopo le parole: «che si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del Pag. 652comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono inserite le seguenti parole: «ivi compresi i pagamenti tramite telefoni cellulari, come previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 98».
* 48. 01. Bruno Bossio, Boccadutri, Oliverio.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Misure a sostegno dell'efficienza della mobilità urbana).

  1. Nelle città metropolitane, negli enti di area vasta e nei comuni, ovvero associazioni di comuni, con popolazione superiore a 100.000 abitanti, i Piani urbani di mobilità sostenibile comunque denominati, di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, adottati in coerenza con la determinazione dei bacini di mobilità di cui all'articolo 48 e dei livelli adeguati di servizio di cui all'articolo 27, comma 6, recano una specifica sezione dedicata alle misure per la riduzione del traffico veicolare privato, al coordinamento dei tempi delle città di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, all'aumento della velocità commerciale media del trasporto pubblico e al progressivo incremento della percentuale di cittadini trasportati con mezzi di trasporto collettivo e che utilizza la mobilità ciclo-pedonale; nella sezione sono definite soglie quantitative e obiettivi temporali, gli aspetti economico finanziari e gestionali, nonché le misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce nuove linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile, con specifico riferimento, per le città metropolitane, le province e i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, finalizzate:
   a) allo sviluppo di sistemi di trasporto integrati che, laddove economicamente e finanziariamente sostenibili, comprendano sistemi di trasporto rapido di massa, ivi inclusi sistemi ferroviari, metropolitane pesanti e leggere, sistemi tramviari, busvie, con i relativi sistemi di controllo del traffico e di interscambio;
   b) allo sviluppo della mobilità collettiva e all'innalzamento della velocità commerciale dei mezzi di trasporto collettivo, anche grazie all'adozione di strumenti idonei alla limitazione dell'uso dell'auto privata, quali ad esempio le ZTL, il road pricing, la tariffazione della sosta, la regolazione dei bus turistici;
   c) allo sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica con interventi di separazione, prioritizzazione e messa in sicurezza della circolazione;
   d) all'introduzione di sistemi innovativi di mobilità condivisa, con opportuna integrazione e complementarità dei sistemi di trasporto pubblico locale;
   e) alla progressiva introduzione di mezzi a basso impatto inquinante;
   f) alla razionalizzazione della distribuzione delle merci in ambito urbano, anche attraverso l'implementazione di piani di logistica urbana;
   g) alla sostenibilità economica, finanziaria e gestionale degli interventi proposti.

  3. Le città metropolitane, gli enti di area vasta e i comuni, ovvero le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, provvedono entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui al comma 2, alla predisposizione e adozione dei nuovi Piani Pag. 653urbani di mobilità sostenibile secondo le suddette linee guida. L'aggiornamento del piano deve avvenire almeno ogni sette anni; l'aggiornamento del piano è inoltre obbligatorio nei dodici mesi antecedenti procedure di gara per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale. È fatto obbligo ai soggetti competenti di predisporre un sistema di monitoraggio biennale volto a individuare eventuali scostamenti rispetto ai target previsti e le rela- tive misure correttive. Sono fatti salvi i piani urbani di mobilità sostenibile già adottati alla data di entrata in vigore delle linee guida del presente decreto, che devono essere comunque aggiornati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. A decorrere dall'anno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3 i finanziamenti statali in conto capitale ai comuni, alle province e alle città metropolitane, riguardanti infrastrutture per la mobilità, ivi incluse opere destinate alla velocizzazione e riqualificazione delle sedi di superficie, impianti e materiale rotabile tecnologicamente innovativi rispetto alle flotte in esercizio, avranno per oggetto esclusivamente interventi previsti o comunque coerenti con i contenuti dei piani urbani di mobilità sostenibile redatti in conformità alle linee guida di cui al comma 2 ed adottati nei termini previsti dal comma 3 e per i quali sia garantita la copertura della spesa corrente di gestione, ivi inclusa la manutenzione non solo dei rotabili, ma anche della stessa infrastruttura di mobilità, con esclusione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Il mancato monitoraggio previsto al comma 3 preclude l'accesso a tali finanziamenti.
  5. Al fine di valorizzare le funzioni e gli interventi che il personale Ausiliario della sosta ed Ausiliario del traffico possono svolgere a sostegno dell'efficienza del sistema della mobilità urbana, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Il comma 132 è sostituito dal seguente: «I Comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito del territorio oggetto di disciplina istitutiva della sosta regolamentata a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o dette società di gestione dei parcheggi. Al sunnominato personale è conferito il potere di contestazione immediata delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157, 158 e 159 comma 1, 3, 4, 5 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento disciplinati mediante apposito provvedimento istitutivo della sosta regolamentata a pagamento. L'attività sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali. Al sunnominato personale è conferito il potere di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2599 e 2700 dei Codice Civile».
   b) Il comma 133 è sostituito dal seguente: «Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al sunnominato personale è conferito il potere di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile».

Pag. 654

  6. All'articolo 1 comma 901 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «dal 1o luglio 2016» sono sostituite con le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche con legge 17 dicembre 2012, n. 221».
   b) dopo le parole: «che si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 dei codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono inserite le seguenti parole: «ivi compresi i pagamenti tramite telefoni cellulari, come previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 98».
* 48. 03. Gandolfi.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Incentivi alla green mobility).

  1. Entro 90 giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli operatori di car-sharing che abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune per la fornitura al pubblico di un servizio di auto condivisa con contratto di noleggio a tempo (car-sharing) complementare ed integrato con il servizio di Trasporto pubblico locale, è erogato un contributo economico commisurato al costo dei minuti di utilizzo del servizio di car-sharing offerti da tali operatori ai titolari di abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
  2. Ai titolari di abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale che effettuino un numero di viaggi superiore a 100 a decorrere dalla data di validità dell'abbonamento annuale, è ceduto a titolo gratuito un bonus di utilizzo, espresso in minuti di servizio di car-sharing, per ogni ulteriore viaggio effettuato sui mezzi di trasporto pubblico fino ad un tetto massimo di 600 minuti.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, ai titolari di abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono fornite carte magnetiche che consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi nell'anno solare sull'intera rete da vidimare ad ogni percorso, dopo non meno di trenta minuti di utilizzo, per singola vidimazione. Raggiunto un numero di vidimazioni pari a 100, per ogni successiva vidimazione, è ceduto un minuto di car-sharing gratuito dagli operatori del servizio convenzionati con il Comune, fino ad un tetto massimo di 600 minuti. I minuti cumulati conferiscono il diritto di utilizzo, per un periodo equivalente, delle autovetture del servizio di car-sharing convenzionato, ai titolari di abbonamento in possesso di patente di guida valida per il veicolo individuato, e non sospesa, ritirata, revocata o scaduta.
  4. Per gli abbonati che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (familiari a carico) il periodo maturato di utilizzo dei veicoli in car-sharing può essere fruito dai soggetti che hanno sostenuto la spesa dell'abbonamento nell'interesse delle medesime persone, mediante un'autocertificazione resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
  5. Ai titolari di abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale che effettuino un numero di viaggi superiore a 100 a decorrere dalla data di validità dell'abbonamento annuale, che non siano in possesso di patente di guida valida, per ogni ulteriore viaggio effettuato sui mezzi di trasporto pubblico è ceduto a titolo gratuito un bonus di utilizzo, espresso in minuti, del servizio di taxi, fino ad un tetto massimo di 200 minuti, a tariffa predeterminata dal Comune di residenza, comprensiva di ogni supplemento, valido per i percorsi diurni e notturni nei giorni feriali Pag. 655e festivi. Agli esercenti il servizio di taxi, sulla base di convenzione con il Comune, è concesso un credito d'imposta di ammontare equivalente ai bonus riscossi a titolo di corrispettivo, da utilizzare nell'ambito dell'esercizio fiscale successivo esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma e dei benefici di cui al comma 1 entro un limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per Fanno 2017 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementata al comma 2 dell'articolo 66 del presente decreto.
48. 06. Minnucci, Gandolfi.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 100 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui per ciascun componente familiare. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12.

  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.

Pag. 656

  voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
48. 08. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Mobilità territoriale per la Sicilia).

  1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia al comma 486 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017».
  2. A copertura delle maggiori spese derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione di 1.880 milioni di euro per l'anno 2017».
48. 02. Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito).

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alte prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14), del citato decreto n. 633 del 1972.
48. 05. Marchi.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

  l. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1 al termine del secondo periodo, dopo le parole: articoli 99 e 139 sono inserite le seguenti: evidenziando le ragioni di pubblico interesse preminenti rispetto alla tutela delle PMI e della concorrenza. Con apposite Linee Guida l'Anac, sentita l'AGCM, definisce i criteri necessari a stabilire la legittimità della mancata suddivisione in lotti,.
48. 07. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Disposizioni in materia di detrazione delle spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento annuale ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale).

  1. Ai fini dell'incentivazione della mobilità sostenibile sulle tratte a maggior traffico all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, Pag. 657relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
   «i-decies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «c), e), f), i-quinquies) e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «c), e), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies)».

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 discendono oneri pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 cui si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma 3.
  A decorrere dal 1o gennaio 2018 il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è abrogato.
48. 04. Folino, Franco Bordo, Scotto, Mognato, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

Pag. 658

ART. 49.

  Sopprimerlo.
*49. 2. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Sopprimerlo.
*49. 5. Menorello, Librandi.

  Sopprimerlo.
*49. 25. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Sopprimere i commi da 2 a 11.
49. 6. Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera b), le parole: dal comma 5 sono sostituite dalle seguenti: dai commi 7 e 8.

  Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: fermo restando aggiungere le seguenti: fintantoché Anas risulti inclusa nel suddetto elenco ISTAT,.
49. 19. Carloni, Fanucci, Mura.

  Al comma 6, le parole: comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato sono sostituite dalle seguenti: il comma 6 e il comma 11, secondo periodo, del medesimo articolo 7 sono abrogati.
*49. 11. Galati, Zanetti.

  Al comma 6, le parole: comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato sono sostituite dalle seguenti: il comma 6 e il comma 11, secondo periodo, del medesimo articolo 7 sono abrogati.
*49. 23. Mariani, Realacci, Braga.

  Al comma 6, le parole: comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato sono sostituite dalle seguenti: il comma 6 e il comma 11, secondo periodo, del medesimo articolo 7 sono abrogati.
*49. 35. Ciracì, Latronico.

  Al comma 7 sostituire le parole: apposita preventiva informativa all’ con le seguenti: apposito preventivo parere dell’.
49. 1. Carinelli, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 8, sopprimere le parole:, con esclusione delle somme cadute in perenzione,.
*49. 24. Mariani, Realacci, Braga.

  Al comma 8, sopprimere le parole:, con esclusione delle somme cadute in perenzione,.
*49. 12. Galati, Zanetti.

  Al comma 8, sopprimere le parole:, con esclusione delle somme cadute in perenzione,.
*49. 30. Ciracì, Latronico.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
   a) al comma 1, le parole: «strumentali alle sue attività» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti come di proprietà in bilancio alla data del 31 dicembre 2016, nonché dai beni che ancora residuano in capo alla soppressa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e funzionali ai fini istituzionali della società Anas S.p.A., come risultanti dall'elenco predisposto dalla Società medesima e approvato con Pag. 659decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2017. L'elenco costituisce titolo per atti di trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore della società Anas S.p.A. Tali atti sono esenti dai tributi speciali catastali e sono soggetti al pagamento di imposte e tasse in misura fissa;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il patrimonio della società Anas S.p.A., a qualsiasi titolo acquisito, attribuito e devoluto, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi la Società ha piena disponibilità.
*49. 20. Mariani, Realacci, Braga.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
   a) al comma 1, le parole: «strumentali alle sue attività» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti come di proprietà in bilancio alla data del 31 dicembre 2016, nonché dai beni che ancora residuano in capo alla soppressa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e funzionali ai fini istituzionali della società Anas S.p.A., come risultanti dall'elenco predisposto dalla Società medesima e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2017. L'elenco costituisce titolo per atti di trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore della società Anas S.p.A. Tali atti sono esenti dai tributi speciali catastali e sono soggetti al pagamento di imposte e tasse in misura fissa;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il patrimonio della società Anas S.p.A., a qualsiasi titolo acquisito, attribuito e devoluto, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi la Società ha piena disponibilità.
*49. 31. Ciracì, Latronico.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
   a) al comma 1, le parole: «strumentali alle sue attività» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti come di proprietà in bilancio alla data del 31 dicembre 2016, nonché dai beni che ancora residuano in capo alla soppressa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e funzionali ai fini istituzionali della società Anas S.p.A., come risultanti dall'elenco predisposto dalla Società medesima e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2017. L'elenco costituisce titolo per atti di trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore della società Anas S.p.A. Tali atti sono esenti dai tributi speciali catastali e sono soggetti al pagamento di imposte e tasse in misura fissa;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il patrimonio della società Anas S.p.A., a qualsiasi titolo acquisito, attribuito e devoluto, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è distinto dai restanti beni delle amministrazioni pubbliche e di essi la Società ha piena disponibilità.
*49. 13. Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, le parole: «strumentali alle sue attività» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti come di proprietà in bilancio alla data del 31 dicembre 2016, nonché i beni Pag. 660che ancora residuano in capo alla soppressa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, come risultanti dall'elenco predisposto, sentita l'Agenzia del Demanio, entro il 30 settembre 2017 e certificato dal Collegio Sindacale della Società, L'elenco costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e volture catastali in favore della società Anas S.p.A. Tali attività sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa».
49. 29. Pisicchio.

  Al comma 11, sopprimere le parole da: fermo fino alla fine del comma.
*49. 21. Mariani, Realacci, Braga.

  Al comma 11, sopprimere le parole da: fermo fino alla fine del comma.
*49. 32. Ciracì, Latronico.

  Al comma 11, sopprimere le parole da: fermo fino alla fine del comma.
*49. 14. Galati, Zanetti.

  Al comma 12, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di un ulteriore 10 per cento per attività di verifica strutturale, progettazione e manutenzione straordinaria dei ponti e viadotti delle strade ex statali.
49. 7. Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Al comma 12, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: con particolare riguardo alla verifica dell'idoneità statica e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e similari, al fine di agevolare il rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali.
49. 37. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  «12-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le società a controllo pubblico quotate, di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, hanno la facoltà di adottare la disciplina di cui al primo periodo del presente comma; alle stesse non si applica in ogni caso anche per le società separate già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 2-quater del medesimo articolo».
49. 18. Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  «12-bis. L'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che gli effetti traslativi di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, non si estendono ai corrispettivi della concessione sorti in data antecedente al 1o ottobre 2012, ancorché rateizzati e, quindi, esigibili successivamente alla predetta data, e alle situazioni debitorie relative a progetti in concessione, ovvero quelle afferenti le infrastrutture autostradali, limitatamente alle risorse previste da convenzione alla data del 30 settembre 2012 e già percepite alla stessa data, non impiegate per il finanziamento delle relative opere, che restano in capo alla società Anas S.p.A.».
* 49. 15. Galati, Zanetti.

Pag. 661

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  «12-bis. L'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che gli effetti traslativi di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, non si estendono ai corrispettivi della concessione sorti in data antecedente al 1o ottobre 2012, ancorché rateizzati e, quindi, esigibili successivamente alla predetta data, e alle situazioni debitorie relative a progetti in concessione, ovvero quelle afferenti le infrastrutture autostradali, limitatamente alle risorse previste da convenzione alla data del 30 settembre 2012 e già percepite alla stessa data, non impiegate per il finanziamento delle relative opere, che restano in capo alla società Anas S.p.A.».
* 49. 22. Mariani, Realacci, Braga.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  «12-bis. L'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si interpreta nel senso che gli effetti traslativi di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, non si estendono ai corrispettivi della concessione sorti in data antecedente al 1o ottobre 2012, ancorché rateizzati e, quindi, esigibili successivamente alla predetta data, e alle situazioni debitorie relative a progetti in concessione, ovvero quelle afferenti le infrastrutture autostradali, limitatamente alle risorse previste da convenzione alla data del 30 settembre 2012 e già percepite alla stessa data, non impiegate per il finanziamento delle relative opere, che restano in capo alla società Anas S.p.A.».
* 49. 33. Ciracì, Latronico.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «a qualunque titolo destinate all'ANAS S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  12-ter. Le risorse di cui al comma 12-bis sono destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale delle rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a.
  12-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 69 è abrogato. All'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole da: «Lavori di ammodernamento» fino a: «Laureana di Borrello» sono soppresse.
** 49. 26. Oliverio, Covello, Bruno Bossio, Battaglia, Magorno.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «a qualunque titolo destinate all'ANAS S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  12-ter. Le risorse di cui al comma 12-bis sono destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale delle rete Pag. 662stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a.
  12-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 69 è abrogato. All'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole da: «Lavori di ammodernamento» fino a: «Laureana di Borrello» sono soppresse.
** 49. 16. Galati, Zanetti.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «a qualunque titolo destinate all'ANAS S.p.a.» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  12-ter. Le risorse di cui al comma 12-bis sono destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale delle rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a.
  12-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 69 è abrogato. All'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole da: «Lavori di ammodernamento» fino a: «Laureana di Borrello» sono soppresse.
** 49. 34. Ciracì, Latronico.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  «12-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e tenuto conto dell'imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le Autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale viene sospeso l'obbligo del Concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'Art. 3.0, lettera «c» della vigente Convenzione a partire dall'annualità 2015. Tale importo sarà destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25 secondo quanto previsto dalla citata Legge n. 228 del 2012.
49. 10. Tancredi.

  Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
  12-bis. Al comma 9-bis, dell'articolo 19 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per almeno il 90 per cento nei medesimi territori regionali in cui il canone è riscosso.
* 49. 9. Palese.

  Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
  12-bis. Al comma 9-bis, dell'articolo 19 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per almeno il 90 per cento nei medesimi territori regionali in cui il canone è riscosso.
* 49. 8. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
  12-bis. Al comma 9-bis, dell'articolo 19 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 convertito in legge con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo Pag. 663periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per almeno il 90 per cento nei medesimi territori regionali in cui il canone è riscosso.
* 49. 28. Gregori, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  «12-bis. All'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
49. 3. De Lorenzis, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  «12-bis. Ai fini dell'adeguamento e ammodernamento dei tratti stradali e autostradali quali A20 Messina – Palermo, A18 Messina – Catania, A18 Siracusa – Gela, A19 Palermo – Catania, A29 Palermo – Mazara del Vallo, A29 dir. Alcamo – Trapani, SS. 339 Catania – Siracusa, RA 15 Tangenziale di Catania, nonché della realizzazione di nuove infrastrutture autostradali, ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, le funzioni e i poteri del soggetto concessionario sono trasferiti dal Consorzio per le Autostrade Siciliane «CAS» e da ANAS S.p.A. ad un soggetto appositamente costituito in forma societaria e partecipato a maggioranza dalla stessa ANAS S.p.A., o soggetto da essa controllato, e dalla Regione Siciliana, o soggetto da essa controllato. Tutti gli atti connessi al trasferimento sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse. La società di nuova costituzione esercita le attività nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. I rapporti tra la società di nuova costituzione ed il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono regolati sulla base di apposita convenzione da approvare entro il 31 dicembre 2017. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività, anche subentrando nei contratti in essere stipulati direttamente da ANAS e da CAS alla data di entrata in vigore della nuova convenzione di concessione e riferiti a rapporti in corso alla stessa data. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle sue funzioni ovvero di funzioni ad esse direttamente connesse o comunque connesse alla realizzazione di infrastrutture stradali che insistono almeno in parte sul territorio regionale. Gli oneri relativi ai contratti già definiti alla data di entrata in vigore della nuova concessione permangono in capo, rispettivamente, ad ANAS e CAS. Per la definizione delle eventuali pendenze relative a tali contratti, CAS ed ANAS provvedono a valere sulle risorse finanziarie e nei limiti di queste derivanti dalla partecipazione alla nuova società. Restano fermi quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di concessioni, nonché la scadenza delle concessioni CAS trasferite che deve essere confermata nella nuova concessione.
49. 4. Causi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  «12-bis. L'Agenzia Spaziale Italiana, in deroga all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata ad acquisire e mantenere una partecipazione nella società Avio Spa tramite la valorizzazione della sua attuale quota azionaria posseduta in ELV Spa, anche attraverso operazioni straordinarie».
49. 17. Misiani.

Pag. 664

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

49-bis.
(Modifiche all'articolo 27 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 20 16, n. 175, dopo il comma 2 inserire il seguente:
  «2-bis. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le parole: «sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124;» sono sostituite con le seguenti: «sono escluse le società quotate, comprese le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate direttamente o partecipate da amministrazioni pubbliche».
49. 03. Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «data dei 31 dicembre 2012», sono sostituite con le seguenti: «data del 31 marzo 2017»;
   b) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2012», sono sostituite con le seguenti: «entro il 15 marzo 2017»;
   c) al primo periodo, le parole: «nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare», sono soppresse.

  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2017 del termine del 31 marzo 2017 di cui al comma 1, lettera b).
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con l'importo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018.
  4. Agli oneri di cui al comma 3, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49. 01. Crimì, Parrini, Fanucci.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

  1. All'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo:
    1) le parole: «Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo sono soppresse;
    2) le parole: «con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresì la qualifica di militare in congedo» sono sostituite con le seguenti: «tramite pubblici concorsi riservati alle relative categorie di personale appartenente ai congedati senza demerito delle forze armate e del corpo militare volontario della CRI,».
   b) l'ultimo periodo è così sostituito:
  «Alla data prevista dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, mediante le convenzioni di cui allo stesso articolo 8, comma 2, nono e decimo periodo, il contingente di cui al presente articolo, costituito nella prima fase da personale vincitore della selezione di cui al comma 1, che conserva lo stato giuridico militare di cui all'articolo 985, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 ed il trattamento economico di Pag. 665cui all'articolo 1757, primo comma del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sulla base della corrispondenza dei gradi di cui all'articolo 986 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, per garantire assoluta continuità dell'attività di interesse pubblico di cui al presente articolo, nell'ambito delle suddette convenzioni è posto in soprannumero all'organico delle amministrazioni del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, fino al raggiungimento dell'età utile per il collocamento in quiescenza, applicandosi le stesse norme in vigore in tale comparto in materia previdenziale.

  2. All'articolo 6, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 le parole «nonché dell'esigenza di garantire assoluta continuità all'attività di cui all'articolo 5, comma 6 sono soppresse.
  3. L'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è così modificato:
   a) Al comma 2:
    1) le parole da: «alle attività» a: «Corpi ausiliari», sono soppresse;
    le parole: «con la partecipazione dei Corpi ausiliari,» sono soppresse.
   b) 2. Al fine indicato nel comma 1 del presente articolo si provvede allo stanziamento di euro 10 milioni a decorrere dal 2018.

  4. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49. 02. Crimì.

Pag. 666

ART. 50.

  Sopprimerlo.
50. 1. Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Sopprimerlo.
50. 2. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale assentita in concessione alla Autovie Venete S.p.A. (A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia), alla scadenza del rapporto concessorio affida la concessione autostradale, nel rispetto dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad una società di nuova costituzione interamente pubblica e partecipata, direttamente o indirettamente, da Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Veneto e ANAS S.p.A.
  1-ter. La società viene costituita, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, da Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto e ANAS S.p.A. in quote liberamente definibili tra le parti e successivamente trasferibili solamente tra di loro. Tutti gli atti connessi al trasferimento sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.
  1-quater. La società di nuova costituzione esercita le attività nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. I rapporti tra la società di nuova costituzione ed il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono regolati ai sensi dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  1-quinquies. L'affidataria dà esecuzione agli obblighi di servizio pubblico conseguenti e, pertanto, è tenuta ad eseguire, tra l'altro, la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali collocati lungo la rete di competenza, tra cui il completamento della realizzazione della terza corsia lungo la A4 Venezia-Trieste, opera attratta alla competenza del Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008.
  1-sexies. I Soci del Concessionario sono tenuti a rispettare i requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente prescritti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché tutti gli altri obblighi pure previsti per la legittimità dell'affidamento in oggetto.
  1-septies. Sino a che il nuovo affidamento diverrà efficace, l'attuale concessionaria proseguirà nell'attuazione del piano degli investimenti previsti dalla Convenzione di concessione.
50. 3. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, affida la futura concessione autostradale, nel rispetto dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ad una società partecipata direttamente o indirettamente dalle amministrazioni dei territori attraversati dall'arteria autostradale.
  1-ter. La società esercita le attività nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e i rapporti tra la società ed il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono regolati ai sensi dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.Pag. 667
  1-quater. I Soci del concessionario sono tenuti a rispettare i requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente prescritti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, nonché tutti gli altri obblighi previsti per la legittimità dell'affidamento di cui al comma 1-bis.
  1-quinquies. Sino a che il nuovo affidamento diverrà efficace l'attuale concessionaria proseguirà nell'attuazione dell'ultimo piano degli investimenti, ricompreso nel Piano economico finanziario al 2045, approvato dal concedente.
50. 4. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale assentita in concessione alla Autovie Venete S.p.A. (A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia), alla scadenza del rapporto concessorio affida la concessione, autostradale, nel rispetto dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad una società di nuova costituzione interamente pubblica e partecipata, direttamente o indirettamente, da Regione Friuli-Venezia Giulia, regione Veneto e ANAS S.p.A.
  2. La società viene costituita, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, da regione Friuli Venezia Giulia, regione Veneto e ANAS S.p.A. in quote liberamente definibili tra le parti e successivamente trasferibili solamente tra di loro. Tutti gli atti connessi al trasferimento sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.
  3. La società di nuova costituzione esercita le attività nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. I rapporti tra la società di nuova costituzione ed il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono regolati ai sensi dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. L'affidataria dà esecuzione agli obblighi di servizio pubblico conseguenti e, pertanto, è tenuta ad eseguire, tra l'altro, la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali collocati lungo la rete di competenza, tra cui il completamento della realizzazione della terza corsia lungo la A4 Venezia-Trieste, opera attratta alla competenza del Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008.
  5. I Soci del Concessionario sono tenuti a rispettare i requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente prescritti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché tutti gli altri obblighi pure previsti per la legittimità dell'affidamento in oggetto.
  6. Sino a che il nuovo affidamento diverrà efficace, l'attuale concessionaria proseguirà nell'attuazione del piano degli investimenti previsti dalla Convenzione di concessione.
  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, affida la futura concessione autostradale, nel rispetto dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ad una società partecipata direttamente o indirettamente dalle amministrazioni dei territori attraversati dall'arteria autostradale.
  8. La società esercita le attività nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e i rapporti tra la società ed il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono regolati ai sensi dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.Pag. 668
  9. I Soci del concessionario sono tenuti a rispettare i requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente prescritti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, nonché tutti gli altri obblighi previsti per la legittimità dell'affidamento di cui al comma 1.
  10. Sino a che il nuovo affidamento diverrà efficace l'attuale concessionaria proseguirà nell'attuazione dell'ultimo piano degli investimenti, ricompreso nel Piano economico finanziario al 2045, approvato dal concedente.
50. 01. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale assentita in concessione alla Autovie Venete S.p.A. (A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia), alla scadenza del rapporto concessorio affida la concessione autostradale, nel rispetto dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad una società di nuova costituzione interamente pubblica e partecipata, direttamente o indirettamente, da Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto e ANAS S.p.A.
  2. La società viene costituita, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, da Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto e ANAS S.p.A. in quote liberamente definibili tra le parti e successivamente trasferibili solamente tra di loro. Tutti gli atti connessi al trasferimento sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.
  3. La società di nuova costituzione esercita le attività nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. I rapporti tra la società di nuova costituzione ed il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono regolati ai sensi dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. L'affidataria dà esecuzione agli obblighi di servizio pubblico conseguenti e, pertanto, è tenuta ad eseguire, tra l'altro, la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali collocati lungo la rete di competenza, tra cui il completamento della realizzazione della terza corsia lungo la A4 Venezia-Trieste, opera attratta alla competenza del Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008.
  5. I Soci del Concessionario sono tenuti a rispettare i requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente prescritti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché tutti gli altri obblighi pure previsti per la legittimità dell'affidamento in oggetto.
  6. Sino a che il nuovo affidamento diverrà efficace, l'attuale concessionaria proseguirà nell'attuazione del piano degli investimenti previsti dalla Convenzione di concessione.
50. 02. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, affida la futura concessione autostradale, nel rispetto dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ad una società partecipata direttamente o indirettamente dalle amministrazioni Pag. 669dei territori attraversati dall'arteria autostradale.
  2. La società esercita le attività nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e i rapporti tra la società ed il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono regolati ai sensi dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
  3. I Soci del concessionario sono tenuti a rispettare i requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente prescritti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, nonché tutti gli altri obblighi previsti per la legittimità dell'affidamento di cui al comma 1.
  4. Sino a che il nuovo affidamento diverrà efficace l'attuale concessionaria proseguirà nell'attuazione dell'ultimo piano degli investimenti, ricompreso nel Piano economico finanziario al 2045, approvato dal concedente.
50. 03. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure finanziarie per il completamento della Superstrada Pedemontana Veneta).

  1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, è attribuito alla regione Veneto, per l'anno 2018, un contributo una tantum di 300 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39.
50. 04. Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Misure finanziarie per il completamento della Superstrada Pedemontana Veneta).

  1. Al fine di favorire gli investimenti necessari al completamento della Superstrada Pedemontana Veneta, da realizzarsi attraverso il ricorso al debito, per l'anno 2018 alla regione Veneto è assegnato uno spazio finanziario di 300 milioni di euro, nell'ambito degli spazi finanziari assegnati alle regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 495, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39.
50. 05. Guidesi, Busin.

Pag. 670

ART. 51.

  Dopo l'articolo 51, è aggiunto il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di valore di subentro nelle concessioni aeroportuali).

  L'articolo 703, ultimo capoverso, del Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente: «Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente un valore di rimborso. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, il valore di rimborso è pari al valore del capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal concessionario per l'annualità immediatamente precedente, degli immobili e degli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso, realizzati dal concessionario con risorse proprie.
  I beni mobili e le attrezzature acquistati dal concessionario uscente con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione rimangono in proprietà dello stesso, salvo il diritto del concessionario subentrante di acquisirli in tutto o in parte versando un indennizzo pari al capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal concessionario per l'annualità immediatamente precedente.
  Il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione sino al trasferimento della gestione al concessionario subentrante ed al versamento di quanto ad esso spettante a tale data ai sensi del presente articolo.
  Spettano al concessionario uscente i flussi di cassa della gestione di cui al precedente alinea, volti a remunerare i costi di gestione e di capitale, percepiti dalla data della scadenza naturale fino alla data di trasferimento della gestione al concessionario subentrante.
51. 01. Vignali.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni a favore dello sviluppo del trasporto per vie d'acqua interne).

  1. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».

  2. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».

  3. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: Pag. 671«e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare».
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f) dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,»;
   b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole».

  5. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «all'articolo 3 della» sono sostituite con la parola: «alla»;
   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneto nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone, o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in conformità al regolamento Ue n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare».

  6. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «servizi marittimi» sono aggiunte le seguenti: «o di navigazione interna»;
   b) dopo le parole: «48,9 milioni di euro per l'anno 2018.» è aggiunto il seguente periodo: «Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 del codice della navigazione ed imbarcato su unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge».

Pag. 672

  Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 51-bis, valutati in euro 1.000.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 5 e euro 700.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 6, a decorrere dall'anno 2017 all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da: è incrementata fino alla fine con le seguenti: è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 104,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 34,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 37,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 82,8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 53,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
51. 02. Guidesi, Saltamartini.

Pag. 673

ART. 52.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 52.
(Sviluppo sistema nazionale delle ciclovie turistiche).

  All'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: «Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» sono aggiunte le seguenti: «e la sua estensione definita Asse degli Acquedotti, ciclovia del Garda, ciclovia Trieste-Lignano-Sabbiadoro-Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica».
52. 10. Morassut.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e ciclovia EuroVelo 5 (Campania, Basilicata e Puglia).
52. 5. Palese.

  Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ciclovia del Lago di Varese.
52. 4. Librandi, Catalano, Mucci.

  Al comma 1, aggiungere alla fine: ciclovia Vesuviano-Torrese (San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata).
52. 9. Galati, Zanetti.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ciclovia dei Tre Mari, ciclovia Francigena.
52. 2. De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ciclovia del Santerno.
52. 3. Mucci, Librandi.

  Aggiungere il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «37 milioni di euro per l'anno 2017, 57 milioni per l'anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019, 40 milioni per l'anno 2020 e di 9 milioni per l'anno 2012.».

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 2, sostituire le parole da: 40 milioni fino alla fine con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 34,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021.
52. 7. Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Allasia, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la Direzione generale per la promozione della mobilità integrata e sostenibile, con il compito di favorire forme più sostenibili di mobilità, tra cui quella ciclabile.
52. 1. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Liuzzi, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, D'Incà, Caso, Agostinelli, Cecconi, Terzoni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: «37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono aggiunti i seguenti periodi: «All'interno dei percorsi di cui al primo periodo devono essere previsti spazi per il deposito biciclette e servizi di noleggio sul modello bike sharing. Per i percorsi urbani all'interno dei percorsi di cui al primo periodo sono Pag. 674individuate azioni per la riduzione della velocità mediante realizzazione diffusa di nuove “zone 30” di limite di velocità chilometrica e per agevolare l'intermodalità con i mezzi pubblici».
52. 6. Tancredi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'utilizzo dei ciclomotori e motocicli elettrici, al comma 2 lettera a) dell'articolo 175 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «se a motore termico», inserire le seguenti: «ovvero di potenza inferiore a 5 kW, se azionati da motore elettrico».

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere le parole: Misure volte a favorire l'utilizzo di veicoli elettrici.
52. 8. Garofalo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Province individuano e realizzano, nei limiti delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci e senza oneri per la finanza pubblica, aree per la ricarica dei veicoli elettrici stipulando convenzioni con le società di distribuzione dell'energia elettrica nelle intersezioni delle strade provinciali con le piste ciclabili e lungo le strade provinciali, con un intervallo massimo di 30 Km.
52. 11. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

Art. 52-bis.
(Mobilità territoriale per la Sicilia).

  1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia i benefici previsti dall'articolo 1, comma 486, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per l'anno 2017 e il 2018. Al relativo onere pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
52. 01. Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

  Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

Art. 52-bis.
(Riammissione degli incentivi per gli impianti eolici realizzati ed esclusi per errata indicazione della data del titolo autorizzativo).

  1. Tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN–RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al Registro EOLN RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.
52. 02. Alfreider.

  Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

Art. 52-bis.

  1. All'articolo 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 27-bis, dopo le parole: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli articoli da 97 a 104 e gli Allegati C, parte II, E ed F del decreto del Presidente della Repubblica 5 Pag. 675ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni.
52. 04. Paola Bragantini.

  Dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  1-ter. I componenti indicati al comma 1, lettere b), c), e d), non possono ricoprire incarichi politici.
52. 05. Paola Bragantini.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese).

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese» di seguito denominato «Fondo».
  2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
  3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.
  4. I regolamenti di cui al comma 2 si attendono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;
   b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di Pag. 676zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile della nascita di start up e di attività d'impresa da porte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariente:
    1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
    2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;
    3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;
    5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Pag. 677decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  5. Fino al limite massimo di 12.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22 del presente articolo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
  6. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono abrogati.
  7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
  8. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è abrogato.
  9. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.
  10. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è abrogato.
  11. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  12. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  13. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in torso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.
  14. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva CGM(2013)71 del Consiglio del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;Pag. 678
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

  15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  16. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento».
  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, Pag. 679comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

  17. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  18. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.

  19. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 20 per cento ed all'8 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare Pag. 680riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
  21. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
    a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
    b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificati, nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
    b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.»;
    « b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) il comma 681 è sostituito dal seguente: “681 Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”»;

  20. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.
52. 07. Airaudo, Placido, Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino, Fassina.

  Dopo l'articolo 52, nel Capo II, concernente misure per il lavoro e la produttività delle imprese, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Lavoro Breve).

  1. Per lavoro breve si intendono tutte le prestazioni lavorative che non danno luogo, per ciascun committente, a compensi superiori a 900 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono svolgere lavori brevi nel limite complessivo di 2000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del periodo che precede. Il lavoro breve è regolato esclusivamente dalle disposizioni che seguono.Pag. 681
  2. Il committente iscrive preliminarmente, in via telematica e su idonea piattaforma dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, il lavoratore indicandone dati anagrafici o codice fiscale e nello stesso modo comunica, almeno 60 minuti prima, il luogo, il giorno, l'ora di inizio e di fine della prestazione. La comunicazione comprende l'accreditamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore orario minimo e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore orario minimo. Nel caso di prestazioni di lavoro brevi rese ad un nucleo familiare, il premio assicurativo contro gli infortuni è determinato nella misura del 4 per cento.
  3. Il valore orario del lavoro breve è fissato in 10 euro, comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto aggiorna il valore orario del lavoro breve sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati e fissa le modalità di attuazione del presente articolo prevedendo procedure semplificate e tenendo conto anche di modalità di iscrizione massiva.
  4. Il prestatore di lavoro breve percepisce il proprio compenso dal committente con modalità tracciabili.
  5. Il valore orario del lavoro breve è esente da e qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore o sugli indicatori di reddito ed è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro breve nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali.
52. 012. Lupi, Pizzolante, Tancredi.

  Dopo l'articolo 52, nel Capo II, concernente misure per il lavoro e la produttività delle imprese, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Modiche al decreto legislativo 1 5 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina, del lavoro a orario ridotto e del lavoro occasionale).

  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente: «Art. 13-bis(Lavoro a orario ridotto). – 1. Il contratto di lavoro a orario ridotto è il contratto a tempo determinato mediante il quale il lavoratore concorda con un datore di lavoro l'utilizzo della sua prestazione lavorativa in periodi predeterminati nell'arco della settimana del mese o dell'anno.
  2. Il contratto di lavoro a orario ridotto è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a settanta giornate di effettivo lavoro nell'arco di un anno civile e per un numero di ore non superiore a 500, anche variamente distribuite tra le giornate lavorative. In caso di superamento del predetto periodo di settanta giorni, il rapporto di lavoro a orario ridotto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  3. Il contratto di lavoro a orario ridotto non può dare luogo per il lavoratore a compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.500 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun datore di lavoro per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro annui.
  4. Il costo orario della prestazione di lavoro a orario ridotto è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In attesa dell'emanazione del decreto, il costo orario è fissato in 12 euro.Pag. 682
  5. Il compenso per la prestazione di lavoro del contratto di lavoro a orario ridotto è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il lavoratore ha diritto alle garanzie sociali in caso di malattia o di infortunio.
  6. Il datore di lavoro provvede per conto del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misuri pari al 13 per cento del costo orario, e dei contributi assicurativi contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento.
  7. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalli data di entrata in vigore della presente disposizione Per agevolare l'utilizzo diffuso del contratto di lavoro a orario ridotto, con il medesimo decreto sono individuate forme semplificate di gestione, anche utilizzando procedure telematiche avanzate».

  3. Dopo il capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente:
  «Capo V-bis – Art. 47-bis(Lavoro occasionale). – 1. Per lavoro occasionale si intendono le attività lavorative saltuarie rese in favore di famiglie organizzazioni di volontariato o altri committenti non imprenditori o professionisti relative a:
   a) lavori domestici a carattere temporaneo;
   b) assistenza domiciliare a bambini o assistenza di carattere temporaneo, per periodi non superiori a trenta giorni, a persone anziane, malate o con disabilità;
   c) insegnamento privato supplementare;
   d) lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
   e) realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali, caritative o manifestazioni destinate allo sviluppo del turismo locale, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;
   f) collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di attività di solidarietà;
   g) esecuzione di lavori nei settori dell'agricoltura e della pesca in favore di soggetti non professionali;

  2. Le attività lavorative di natura occasionale di cui al comma 1 non possono dare luogo a compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.500 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi di importo complessivamente non superiore a 2.000 euro annui. Gli importi indicati al primo periodo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

  Art. 47-ter. – (Accesso alle prestazioni di lavoro occasionale. Coupon lavoro). – 1. I committenti che intendono usufruire delle prestazioni di lavoro occasionale, di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis, acquistano attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate uno o più pacchetti di coupon lavoro orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro occasionale. I dati identificativi degli acquirenti e il numero dei coupon acquistati sono trasmessi dai soggetti presso i quali è stato effettuato l'acquisto, alla banca dati di cui all'articolo 47-quater. I coupon lavoro non possono essere ceduti a terzi.
  2. Il valore nominale dei coupon lavoro orari è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e Pag. 683delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In attesa dell'emanazione del decreto il valore nominale dei coupon orari è fissato in 12 euro.
  3. I committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale sono tenuti a comunicare, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro occasionale percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7 successivamente all'accreditamento dei coupon orari da parte del beneficiano della prestazione di lavoro occasionale. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro occasionale.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i coupon lavoro orari, effettuando altresì per suo conto il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del coupon lavoro, e dei contributi assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del coupon lavoro, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 2 a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi dell'aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata presso l'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei coupon lavoro orari.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con proprio decreto, il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa dell'emanazione del decreto i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui all'articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

  Art. 47-quater. – (Coordinamento informativo a fini di controllo e previdenziali. Sanatori). – 1. Al fine di contrastare l'utilizzo improprio delle forme di lavoro occasionale di cui all'articolo 47-bis, comma 1, i dati sull'acquisto dei coupon lavoro e sul loro utilizzo, acquisiti ai sensi dell'articolo 47-ter, confluiscono in un'apposita banca dati informativa, tramite la quale i dati sono trattati a fini conoscitivi, di controllo e previdenziali. I concessionari di cui al comma 7 dell'articolo 47-ter, le rivendite autorizzate, le sedi territoriali competenti dell'ispettorato nazionale del lavoro e l'INAIL inseriscono nella suddetta banca dati informativa i dati in loro possesso sull'acquisto e sull'uso dei coupon lavoro. A tale fine l'INPS e l'INAIL stipulano una convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, Pag. 684in caso di superamento dei limiti quantitativi o di inosservanza delle condizioni previste per l'utilizzo delle forme di lavoro occasionale di cui all'articolo 47-bis, comma 1, accertati anche mediante l'utilizzo dei dati incrociati tramite la banca dati di cui al comma 1 del presente articolo, si applica a carico del responsabile la Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.600».
52. 013. Lupi, Pizzolante, Tancredi.

  Dopo l'articolo 52, nel Capo II, concernente misure per il lavoro e la produttività delle imprese, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro intermittente).

  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è sostituito dal seguente: «Art. 13 – (Lavoro intermittente). – 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con la possibilità di svolgimento delle prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
  2. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  3. Nei periodi nei quali non è utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.
  4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni».
52. 014. Lupi, Pizzolante, Tancredi.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162).

  1. Al fine di assicurare l'inserimento di nuovi addetti alla manutenzione nel comparto ascensoristico e garantire la crescita del livello occupazionale, dopo il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il certificato di abilitazione è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da quattro funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze di cui all'articolo 13, comma 1. La commissione Pag. 685è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.
  1-ter. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.
  1-quater. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto dei Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1767 del 1951».

  2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, è abrogato.
*52. 08. Misiani.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162).

  1. Al fine di assicurare l'inserimento di nuovi addetti alla manutenzione nel comparto ascensoristico e garantire la crescita del livello occupazionale, dopo il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il certificato di abilitazione è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da quattro funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze di cui all'articolo 13, comma 1. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.
  1-ter. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.
  1-quater. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto dei Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1767 del 1951».

  2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, è abrogato.
*52. 017. Montroni, Benamati.

Pag. 686

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162).

  1. Al fine di assicurare l'inserimento di nuovi addetti alla manutenzione nel comparto ascensoristico e garantire la crescita del livello occupazionale, dopo il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il certificato di abilitazione è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da quattro funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze di cui all'articolo 13, comma 1. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.
  1-ter. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.
  1-quater. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto dei Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1767 del 1951».

  2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, è abrogato.
*52. 022. Tancredi.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche ai codice della strada in materia di macchine agricole).

  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettere a), numeri 1) e 2), e b), numero 2) ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti, consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a) numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile Pag. 687non superiore a 61 e che rispettino i requisiti di cui all'articolo 57, comma 3, nonché ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 61, a nome di colui che si dichiari proprietario».
52. 021. Melilli.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifica all'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati).

  1. Al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie, o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti».
52. 03. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo, 52, e inserito il seguente:

Art. 52-bis.
(Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici).

  1. All'articolo 17-septies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti» sono aggiunte le seguenti: «e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo le parole: del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono aggiunte le seguenti: e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
52. 024. Tancredi.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma).

  All'articolo 17-septies, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
  a-bis) l'identificazione di standard minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica, pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità con i veicoli a trazione elettrica in circolazione;
52. 026. Catalano, Mucci, Librandi.

  Dopo l'articolo 52, è inserito il seguente;

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di mobility manager).

  1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Salute e dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, previo parere della Conferenza Unificata di cui di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinata l'organizzazione Pag. 688i requisiti soggettivi, la nomina, le funzioni e le attività dei mobility manager d'area, aziendali e scolastici sono altresì individuati i Comuni obbligati a nominare il mobility manager di area e i meccanismi di premialità a favore di Comuni, enti pubblici, imprese e istituti scolastici e universitari per i quali la nomina del mobility manager non è obbligatoria. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
52. 023. Tancredi.

  Dopo l'articolo 52, è aggiunto il seguente:

Art. 52-bis.
(Detrazioni fiscali per i «tetti verdi»).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:
   1) dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti:
  1-septies. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2017 al 31 dicembre 2019, relative ad interventi di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, come definite dall'articolo 817 del Codice civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo, anche finalizzati all'insediamento di attività di orti urbani, e alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, spetta la detrazione dall'imposta lorda del 50 per cento fino a un valore massimo di 20.000 euro.
  1-octies. Al fine di agevolare il tempestivo inizio dei lavori di sistemazione a verde di cui al comma 1-septies, il fondo speciale di cui al punto 4) del primo comma dell'articolo 1135 del codice civile è costituito obbligatoriamente entro l'inizio dei lavori o entro l'inizio di ogni lavoro nel caso di pagamento graduale, in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori stessi;

  2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
   2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1-septies sono fruibili nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 8 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 2, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 39 milioni di euro per l'anno 2018, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 66,8 milioni di euro per l'anno 2020.
52. 010. Gadda, Braga, Mariani, Fiorio, Vazio, Fanucci, Galperti, Moretto, Parrini, Ascani, Manfredi, Marco Di Maio, Fregolent, Dallai, Cominelli, Iori, Rotta, Coppola, Donati, Arlotti.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente;

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di Ecobonus).

  1. All'articolo 14 comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « c) per l'acquisto e la posa in opera di unità di micro-cogenerazione sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro. Le unità di Pag. 689micro-cogenerazione sono definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1 milione di euro all'anno per il periodo 2017-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
52. 09. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente;

Art. 52-bis.
(Terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ubicati nel mare territoriale).

  1. Dato il loro interesse strategico nazionale, per i manufatti siti nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
*52. 06. Misiani.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente;

Art. 52-bis.
(Terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ubicati nel mare territoriale).

  1. Dato il loro interesse strategico nazionale, per i manufatti siti nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
*52. 016. Petrini, Benamati.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente;

Art. 52-bis.
(Terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ubicati nel mare territoriale).

  1. Dato il loro interesse strategico nazionale, per i manufatti siti nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino le disposizioni Pag. 690di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
*52. 025. Giampaolo Galli, Auci.

Pag. 691

ART. 53.

  Sostituire l'articolo 53 con i seguenti:

Art. 53.
(Flessibilità di accesso alla pensione di vecchiaia).

  1. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per conseguire la pensione di vecchiaia sono fissati a 67 anni.
  2. Il requisito anagrafico di cui al comma 1 non costituisce età minima di accesso di trattamento pensionistico di vecchiaia, potendo i lavoratori optare per un'uscita flessibile dal lavoro a partire dal raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, purché abbiano maturata un'anzianità contributiva di 35 anni, e fino a quello di 70 anni.
  3. L'accesso flessibile alla pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del requisito anagrafico di 67 anni è riconosciuto a favore dei lavoratori nel regime misto con il ricalcolo interamente contributivo della prestazione pensionistica.

Art. 53-bis.
(Coefficiente di trasformazione).

  1. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali.
  2. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere.
  3. L'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti:
  «6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, sono individuati coefficienti di trasformazione standard distinti per attività lavorativa sulla base delle tavole sulle speranze di vita rese disponibili dall'ISTAT.
  6-bis. I coefficienti di trasformazione standard per attività lavorativa, rideterminati periodicamente, ai sensi del comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono proporzionalmente più alti rispetto a quello relativo alla media della popolazione italiana e vengono applicati per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato del lavoratore, che è elaborato tenendo conto del numero di anni o delle frazioni di anno in cui ha svolto una o più professioni.
  6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dodici esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, quattro indicati Pag. 692dall'Istituto nazionale di statistica e quattro indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2017, le formule matematiche per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato. Qualora la Commissione non termini i suoi lavori entro il 30 giugno 2017, le formule sono elaborate dall'ISTAT entro il 31 luglio 2017. La Commissione può chiedere all'ISTAT di integrare la classificazione delle professioni con quelle attività lavorative che non vi fossero già incluse.
  6-quater. Le tavole recanti i coefficienti di trasformazione per ogni professione moltiplicate per il montante individuale dei contributi e le formule per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6-quinquies. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa».

Art. 53-ter.
(Anticipo dell'età di accesso alla pensione dei lavoratori la cui attività lavorativa impatta negativamente sulle speranze di vita).

  1. Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa che impatta negativamente sulle speranza di vita può richiedere, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 53, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto se le speranze di vita del lavoratore sono ridotte di almeno un anno rispetto alla media della popolazione italiana accertata dall'ISTAT e abbia maturato almeno 30 anni di contributi.
  3. L'anticipo dell'età anagrafica di accesso alla pensione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, è pari alla riduzione delle speranze di vita, accertata dall'INPS sulla base dell'articolo 53-bis, commi 6-bis e 6-quater, dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalle presenti disposizioni, entro tre mesi dalla richiesta del lavoratore, inviata anche telematicamente.
  4. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente standard di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento reso disponibile dall'ISTAT.
  5. L'estratto conto inviato annualmente ad ogni assicurato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, indica altresì le speranze di vita del lavoratore in ragione delle attività lavorative svolte.

Art. 53-quater.
(Tutela previdenziale della maternità).

  1. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dai lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.
  2. È riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno, nel settore pubblico e in quello privato, in caso di accesso anticipato alla pensione ai Pag. 693sensi del comma 1. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.
  3. In alternativa all'anticipo di cui al comma 1, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione annuo con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.
  4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.
  5. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.
  6. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefìci di cui ai commi 1 e 3.
  7. La lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

Art. 53-quinquies.
(Coperture per le misure previdenziali).

  1. All'onere delle disposizioni di cui agli articoli dal 53 al 53-quater si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni del presente articolo.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, 247, è soppresso.
  3. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole: «Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella (allegato C) nonché quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali» sono soppresse, e di conseguenza è soppressa la Tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da imposta di cui all'allegato C della legge citata.
  4. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è soppresso.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  6. Il versamento di cui al comma 5 non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.
  7. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono soppressi.
  8. L'articolo 1870 del codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica Pag. 694nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 10 gennaio 2017.
  9. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.
  10. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
  12. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
  13. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono soppressi i commi da 160 a 162, da 166 a 186, da 199 a 205, da 206 a 208, da 547 a 549.
53. 18. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Fratoianni, Civati.

  Ai commi 1 e 2 sostituire la parola: dodici con la parola: ventiquattro e sopprimere le parole da: e a condizione fino alla fine del periodo.
53. 19. Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Duranti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, provvede ad individuare altresì le mansioni usuranti svolte da talune figure di lavoratori autonomi, con particolare riferimento ai settori dell'artigianato, del commercio, dell'autotrasporto e del lavoro autonomo agricolo, nonché del personale sanitario delle aree critiche, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, con i medesimi requisiti di cui al comma 1.
53. 1. Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, D'Incà, Caso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 179 le parole: «al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni» sono sostituite con le seguenti: «compimento del requisito anagrafico dei 61 anni»;
   b) al comma 186, le parole: «nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023», sono sostituite con le seguenti: «nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2017, di 1209 milioni di euro per l'anno 2018, di 1247 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 1062 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 683 milioni di euro per l'anno 2022 e di 608 milioni di euro per l'anno 2023».

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle parole: pari al 9 per cento.
53. 16. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Civati, Fratoianni.

Pag. 695

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 179, dovunque ricorrano, le parole: «30 anni» sono sostituite con le seguenti: «25 anni» e al capoverso lettera d) le parole: «36 anni» sono sostituite con le seguenti: «30 anni»;
   b) al comma 186, le parole: «nel limite di 300 milioni di euro per fanno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2017, di 1209 milioni di euro per l'anno 2018, di 1247 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 1062 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 683 milioni di euro per l'anno 2022 e di 608 milioni di euro per l'anno 2023».

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle parole: pari al 9 per cento.
53. 15. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Civati, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da: «hanno concluso» fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: «sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi ovvero, nel caso in cui non abbiano diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti o si tratti di operai agricoli, purché si trovino da almeno tre mesi in condizione di non occupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015;».
53. 8. Cinzia Maria Fontana.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le professioni di cui alle lettere A. e B. dell'Allegato C per le quali è richiesta il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
53. 22. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «un'anzianità contributiva di almeno 36 anni» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le professioni di cui alle lettere A. e B, dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».
*53. 2. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Librandi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, Pag. 696dopo le parole: «un'anzianità contributiva di almeno 36 anni» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le professioni di cui alle lettere A. e dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».
*53. 4. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «un'anzianità contributiva di almeno 36 anni» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le professioni di cui alle lettere A. e dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».
*53. 5. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «un'anzianità contributiva di almeno 36 anni» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le professioni di cui alle lettere A. e dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».
*53. 6. Damiano, Incerti, Marchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «un'anzianità contributiva di almeno 36 anni» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le professioni di cui alle lettere A. e dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».
*53. 7. Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: «nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituire con le seguenti: «nel limite di 520 milioni di euro per l'anno 2017, di 1029 milioni di euro per l'anno 2018, di 1067 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 882 milioni di euro per l'anno 2020, di 700 milioni di euro per l'anno 2021, di 503 milioni di euro per l'anno 2022 e di 428 milioni di euro per l'anno 2023».

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle parole: pari all'8 per cento.
53. 14. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Civati, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: «nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite con le seguenti: «nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1015 milioni di euro per l'anno 2018, di 1079 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 770 milioni di euro per l'anno 2020, di 477 milioni di euro per l'anno 2021, di 139 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023».

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle parole: pari all'8 per cento.
53. 13. Marcon, Airaudo, Pastorino, Placido, Civati, Fratoianni.

Pag. 697

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 199 le parole: «è ridotto a 41 anni per i lavoratori» sono sostituite con le seguenti: «è ridotto a 40 anni per i lavoratori»;
   b) al comma 203, le parole: «è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.», sono sostituite con le seguenti: «è riconosciuto a domanda nel limite di 660 milioni di euro per l'anno 2017, di 1150 milioni di euro per l'anno 2018, di 1170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.».

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle parole: pari al 9 per cento.
53. 17. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Civati, Fratoianni.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 199, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «ovvero, nel caso in cui non abbiano diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti o si tratti di operai agricoli, purché si trovino da almeno tre mesi in condizione di non occupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015;.
53. 9. Cinzia Maria Fontana.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 dei citato decreto legislativo, possono esercitare tale incolta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
53. 3. Palese, Latronico.

  Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà di accesso all'APE, l'INPS certifica, in concomitanza con il possesso dei requisiti di cui al comma 167 della presente legge, il diritto al pensionamento al raggiungimento del requisito anagrafico vigente all'atto di sottoscrizione del prestito pensionistico.».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 3-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 Pag. 698febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere pari a 200 milioni per il 2017, si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
53. 21. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà di accesso all'APE, l'INPS certifica, in concomitanza con il possesso dei requisiti di cui al comma 167 della presente legge, il diritto al pensionamento al raggiungimento del requisito anagrafico vigente all'atto di sottoscrizione del prestito pensionistico.
53. 20. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Norme in materia di previdenza).

  1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il comma quinto è aggiunto il seguente:
  «In assenza di documenti di data certa idonei a provare l'esistenza del rapporto di lavoro, nonché l'inizio o la fine dell'attività lavorativa, è ammessa come prova la dichiarazione confermativa del datore di lavoro (persona fisica o giuridica) ancora in vita, convenuto a risarcire in danno il lavoratore. È valutata altresì ogni altra prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro.

  2. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  6-bis. Fermo restando i requisiti contributivi e di età anagrafica richiesti, la pensione di inabilità può essere trasformata in pensione di vecchiaia a richiesta dell'interessato al raggiungimento dell'età pensionabile per la categoria di appartenenza.

  3. Le regioni e le amministrazioni locali, a valere sulle risorse disponibili dai propri bilanci, possono finanziare le misure di cui all'articolo 1, commi da 166 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in favore dei propri dipendenti.».
53. 05. Ribaudo, Culotta, Fragomeli.

  Dopo all'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Riscatto ai fini previdenziali dei corsi legali di studio universitario).

  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente:

Art. 2-bis.
(Corsi universitari di studio).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 694, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.Pag. 699
  2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 9, e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario.
  3. Gli oneri del riscatto per i periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione ovvero, su richiesta, fino a 240 rate mensili senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
  4. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione all'inizio dell'attività lavorativa.
  5. La facoltà di riscatto di cui al comma 1, è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo pari alla misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 100 il minimale giornaliero stabilito.
  6. Il contributo erogato per il riscatto è fiscalmente deducibile dall'interessato. Il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento.
  7. I periodi riscattati sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i soggetti di cui al comma 1 e al comma 5 anche per il riscatto degli anni di laurea antecedenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.
  9. Il beneficio del riscatto degli anni di corso universitario disciplinato ai sensi dei commi da 1 a 8 è riconosciuto, secondo quanto previsto dal comma 2, in seguito alle domande che vengono accolte in ordine di presentazione entro un limite massimo di costo annuale di 500 milioni di euro. A tale onere si provvede mediante quota parte del gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 10.
  10. Dal 1o gennaio 2017 sono disposte le seguenti misure:
   a) nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso;
   b) all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
53. 06. Melilla, Duranti.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
  «9-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1o luglio 2017, delle contribuzioni già versate al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, al fine di armonizzare la disciplina previdenziale dei soggetti iscritti al Fondo medesimo con la disciplina dell'assicurazione generale Pag. 700obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per le forme di previdenza a contribuzione definita e capitalizzazione».
53. 011. Paglia, Marcon, Pastorino, Airaudo, Placido, Civati, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Ai fini del calcolo dei requisiti di accesso, alle prestazioni pensionistiche, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati l'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive integrazioni e modificazioni, l'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive integrazioni e modificazioni, l'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive integrazioni e modificazioni e l'articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le eventuali e ulteriori disposizioni non compatibili con le suddette abrogazioni.
53. 018. Rizzetto.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui agli articoli 1, 6 e 6-bis del decreto legislativo 21 aprile 2001, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente 1,5 per i lavoratori che sono impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore.
53. 032. Damiano.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. All'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo si provvede a valere sulle risorse residue dell'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
53. 020. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai soggetti che hanno sottoscritto gli accordi individuali all'esodo entro il 30 giugno 2011. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante le risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
53. 017. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Entro il limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 233, Pag. 701della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si applicano anche ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2019 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero al trattamento pensionistico anticipato, di cui agli articoli 24, commi 6 e 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
53. 033. Patrizia Maestri, Damiano, Gnecchi, Tino Iannuzzi, Iacono, Baruffi, Arlotti, Ribaudo, Romanini, Giacobbe, Carra, Albanella, Terrosi, Amato, Iori, Malisani, Gribaudo, Lodolini, Narduolo, Camani, Paola Boldrini, Montroni, Carnevali, Gasparini, Rocchi, D'Incecco, Giovanna Sanna, Mura, Mazzoli.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Accesso al trattamento pensionistico dei lavoratori precoci).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore alla soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT.
  2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
  3. Per gli assegni che eccedono otto volte il trattamento minimo, alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica una riduzione dello 0,3 per cento per ogni anno di differenza tra l'età di pensionamento effettivo e l'età di pensionamento stabilita sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  4. Il maggior risparmio proveniente dalle risorse ottenute dalla riduzione di cui al comma 1-ter costituisce parte della copertura per il sostegno al reddito di tutti quei soggetti, percettori del trattamento pensionistico, che si trovino al di sotto della soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori di cui al comma 1.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».Pag. 702
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
53. 045. Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, D'Incà, Caso.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti da aziende del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
  2. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al predetto Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente articolo, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
  3. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022.
  4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente articolo secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente articolo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.Pag. 703
  5. All'onere di cui al presente articolo valutato nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
53. 021. Damiano.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento, ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia chiamato, dalla disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.
  2. I fondi negoziali territoriali adeguano il proprio ordinamento entro sei mesi dall'entrata in vigore del comma 1. Decorsi sei mesi, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 1. Entro la predetta data i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi negoziali territoriali il trattamento di fine rapporto o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.
53. 03. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare).

  1. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento, ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia chiamato, dalla disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del comma 1, i fondi negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento Pag. 704per dare attuazione alle disposizioni previste dal medesimo comma. Dopo tale data, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 1. Entro la predetta data i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi negoziali territoriali il trattamento di fine rapporto o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.
* 53. 023. Dellai, Ottobre.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare).

  1. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento, ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia chiamato, dalla disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del comma 1, i fondi negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste dal medesimo comma. Dopo tale data, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 1. Entro la predetta data i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi negoziali territoriali il trattamento di fine rapporto o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.
* 53. 040. Nicoletti.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale di cui al comma 3, lettera a), prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale, con accordi territoriali o aziendali può essere prevista la possibilità degli stessi di aderire ad un altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste.
53. 04. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 2017 le Pag. 705risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e già iscritte nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello Stato di previsione dei singoli ministeri ed amministrazioni ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. È abrogato il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
53. 022. Di Salvo.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Le risorse assegnate alle regioni e destinate agli ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, possono essere destinate alla prosecuzione, per un massimo di dodici mesi, dei trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga alla normativa vigente per i lavoratori che alla data del 1o gennaio 2017 risultino collocati in tali regimi oppure ad azioni di politica attiva del lavoro nelle aree di crisi industriale complessa di cui al medesimo comma 11-bis.
53. 02. Pilozzi, Melilli.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Estensione della durata degli interventi di integrazione salariale straordinaria in favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa).

  1. All'articolo 44, comma 11-bis, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo le parole: «sino al limite massimo di 12 mesi», sono inserite le seguenti: «per ciascun anno di riferimento».
53. 07. Leva, Martelli, Zappulla, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Le disponibilità finanziarie previste, per gli anni 2016 e 2017, dall'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, così come ripartite tra le Regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1o agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1o gennaio 2017 risultino beneficiari di Pag. 706un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.
  2. Le regioni, prima di trasmettere all'INPS l'elenco nominativo dei lavoratori beneficiari del trattamento, devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il programma di misure di politiche attive del lavoro a cui sono adibiti i lavoratori interessati al trattamento in questione unitamente all'onere di spesa complessivo.
53. 042. Pilozzi, Melilli, Carella.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Istituzione dell'assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale – ARGOS).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una indennità mensile di disoccupazione, denominata «Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale (ARGOS)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai soggetti che svolgono un lavoro di tipo stagionale non agricolo nel periodo di non occupazione.
  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli coloro i quali sono assunti a termine per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative definiti e di quelle definite tali secondo le normative di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  3. L'ARGOS sostituisce la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1o gennaio 2018 subiti dai lavoratori di cui al presente articolo.
  4. L'ARGOS è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali non agricoli di cui al comma 2 residenti in Italia, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
   b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
   c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

  5. L'ARGOS è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e alle lavoratrici che hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria.
  6. L'ARGOS è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33 ed è così calcolata:
   a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;
   b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;
   c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 Pag. 707settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS.

  7. L'ARGOS non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.250 euro.
  8. L'ARGOS si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
  9. All'ARGOS non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  10. L'ARGOS è corrisposta mensilmente, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. L'ARGOS è corrisposta per un massimo di 26 settimane.
  11. La domanda di ARGOS è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  12. L'ARGOS spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
  13. L'erogazione dell'ARGOS è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di qualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  14. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione del comma 13 nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al medesimo comma 13.
  15. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui ai commi 4 e 6.
  16. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui al comma 19, a condizione che comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all'ARGOS e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui ai commi 4 e 6.
  17. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire l'ARGOS, ridotta nei termini di cui al comma 19, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
  18. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in Pag. 708relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
  19. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ARGOS intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. LARGOS è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l'ARGOS percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
  20. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
  21. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva prevista dal decreto di cui al comma 14, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ARGOS nei seguenti casi:
   a) perdita dello stato di disoccupazione;
   b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui ai commi 16 e 17;
   c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o d'impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui al comma 19, primo periodo;
   d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
   e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario d'invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l'ARGOS.

  22. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui al comma 6, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile dell'ARGOS per l'anno in corso.
  23. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 22, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  24. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
53. 08. Nicchi, Duranti.

Pag. 709

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Regime fiscale relativo all'anticipazione NASpI ai fini del workerbuyout).

  1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma 1, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
53. 039. Cinzia Maria Fontana, Ferrari.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Misure concernenti i contratti di solidarietà espansiva).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. Le percentuali dei contributi di cui al comma 1 sono incrementate del 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2017 nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter e sulla base delle date di stipulazione dei contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  1-ter. È istituito il Fondo di solidarietà per le riduzioni di orario presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.
  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
  1-quinquies. Il versamento di cui al comma 1-ter non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.
53. 012. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica del capo VI è sostituita dalla seguente: «Prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti»;Pag. 710
   b) all'articolo 48:
    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese. Nel rispetto del predetto limite, nei confronti dei committenti imprenditori e professionisti le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per non più di cinque giornate al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»;
    2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti; le aziende che impiegano più di quindici dipendenti possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente in favore di soggetti disoccupati o percettori di trattamenti pensionistici.
  4-ter. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio»;
   c) all'articolo 49:
    1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
  2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro; in assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 7,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali»;
    2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ispettorato nazionale del lavoro» sono inserite le seguenti: «e all'INPS».
53. 019. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali uno o più decreti legislativi per disciplinare i buoni lavoro volti a regolamentare le prestazioni lavorative occasionali».
53. 015. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifiche alla disciplina del lavoro intermittente).

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «È in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni Pag. 711che non superino complessivamente 500 ore nell'arco di un anno.»;
   b) il comma 2 è sostituito dai due seguenti:
  2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato e attuato secondo le stesse regole di cui agli articoli 48 e 49, mediante accesso ad apposita sezione della stessa piattaforma INPS di cui all'articolo 48, comma 2, quando il prestatore sia:
   a) titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
   b) studente universitario o di scuola media superiore;
   c) lavoratrice madre nel periodo di congedo facoltativo;
   d) disoccupato da più di sei mesi;
   e) affetto da disabilità che ne riduca l'attitudine al lavoro almeno del 33 per cento;
   f) lavoratore extracomunitario dotato di permesso di soggiorno.

  2-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) le parti del contratto possono pattuire l'esclusione del versamento del contributo per l'assicurazione pensionistica.
53. 043. Marchi, Giulietti.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Contratto di servizi alla famiglia o alla comunità locale).

  1. Il Capo VI del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è sostituito dal seguente:

Capo VI
CONTRATTO DI SERVIZI ALLA FAMIGLIA O ALLA COMUNITÀ LOCALE

Art. 48.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Il contratto di servizi alla famiglia o alla comunità locale è quello con il quale una persona fisica, una fondazione, una associazione operante senza fine di lucro o una cooperativa a carattere non lucrativo e di utilità sociale ingaggia una persona per lo svolgimento di una o più prestazioni non eccedenti 400 ore complessive nell'arco di sei mesi, aventi per oggetto servizi alla persona o a una comunità di persone, ivi comprese le attività di manutenzione domestica, di giardinaggio, di sorveglianza o custodia, di trasporto di cose o persone, di insegnamento, di protezione e manutenzione del decoro urbano o di immobili. Lo stesso contratto può essere stipulato da parte di qualsiasi soggetto per l'ingaggio di persone in stato di detenzione, per prestazioni di lavoro all'interno del carcere, o all'esterno quando ad esse si applichi un regime di pena che lo consenta, oppure per l'ingaggio di persone con disabilità di natura psichica in funzione ergoterapica. Il limite di 400 ore complessive nel semestre si applica anche nel caso di più contratti di cui al presente comma tra gli stessi soggetti. Salvo il caso della cooperativa di utilità sociale, il contratto di cui al presente comma non può avere per oggetto una prestazione lavorativa utilizzata per attività d'impresa.
  2. Al contratto di lavoro di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui al presente articolo e all'articolo 49, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della prestazione lavorativa.
  3. Il contratto di cui al comma 1 può essere stipulato anche in forma orale, salvo l'obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica dell'INPS, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:
   a) le generalità, il codice fiscale e il codice IBAN di un conto corrente dello stesso datore o committente, nonché del prestatore;
   b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;
   c) la sua durata complessiva;Pag. 712
   d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a euro 7,5 orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie e di trattamento di fine rapporto, cui si aggiungono euro 2,5 di contribuzione pensionistica e antinfortunistica.

  4. Il contratto di cui al comma 1 non può essere stipulato con una persona che sia titolare di un altro rapporto di lavoro o collaborazione di qualsiasi tipo con lo stesso datore di lavoro o committente, o che ne sia stata titolare entro i dodici mesi immediatamente precedenti.
  5. Il limite minimo della retribuzione oraria di cui al comma 3, lettera d), è moltiplicato per un coefficiente calcolato annualmente dall'ISTAT in riferimento a ciascuna regione e correlato al costo della vita, in modo che il coefficiente 1 corrisponda al costo della vita medio nazionale.

Art. 49.
(Disciplina del rapporto).

  1. La prestazione lavorativa oggetto del contratto di cui all'articolo 48 è soggetta ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66.
  2. In esecuzione del contratto di cui all'articolo 48, la retribuzione pattuita è accreditata dal datore di lavoro o committente entro il termine della prestazione lavorativa, se più breve di una settimana, o comunque con cadenza settimanale, mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore, e contestualmente il contributo per l'assicurazione pensionistica e antiinfortunistica, nella misura di un terzo di tale retribuzione, su apposito conto corrente dell'INPS. Di entrambi i bonifici deve essere consegnata al prestatore documentazione mediante invio per posta elettronica o su carta. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di detto accredito si applica, in favore del creditore, una maggiorazione comprensiva di interesse moratorio e sanzione amministrativa, pari allo 0,04 per cento.
  3. Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell'articolo 48, comma 3, è punito con una sanzione amministrativa in misura da tre a sei volte la retribuzione corrispondente alle prestazioni stesse.
53. 046. Marchi, Giulietti.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. A favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è stanziata la somma di 30 milioni di euro per l'incremento delle spese relative ai servizi svolti dai Centri di assistenza fiscale per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
53. 01. Ribaudo.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. All'articolo 21, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni di euro».
  2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di raggiungimento degli obiettivi di risparmio derivanti da riduzioni della spesa complessiva di funzionamento, da riversare annualmente in entrata al bilancio dello Stato, l'istituto nazionale della previdenza sociale può procedere alla rimodulazione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento tra le diverse categorie di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 o Pag. 713tra i diversi programmi di spesa risultanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, anche in deroga ai singoli limiti previsti dalla normativa per specifiche tipologie, categorie e voci di spesa.
53. 010. Ribaudo, Culotta.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Norme in materia di servizi offerti da Patronati e CAF).

  1. Con riferimento alle attività diverse di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), e comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, esercitate in convenzione con soggetti pubblici, ovvero in base a convenzione stipulata con soggetti privati, nonché alle attività diverse di cui all'articolo 10, comma 3, primo e secondo periodo, della medesima legge, svolte dai medesimi soggetti in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si applica, ai fini fiscali, l'articolo 18, comma 1, della medesima legge n. 152 del 2001.
53. 024. Causi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Norme in materia di servizi offerti da Patronati e CAF).

  1. All'articolo 18, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: «stipulate con la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), comma 2 e comma 3».
53. 025. Causi.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Servizi e Politiche attive del lavoro).

  1. Al fine di sostenere i servizi e le politiche attive del lavoro e di valorizzare le competenze professionali acquisite dal personale con contratti a termine di ANPAL Servizi s.p.a., anche al fine di una progressiva stabilizzazione, l'importo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementato di dieci milioni euro a partire dal 1o giugno 2017.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione pari ad euro dieci milioni del Fondo sodale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
53. 041. Gribaudo, Paris.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  I soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali, di cui all'articolo 1, comma 49, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1o gennaio 2005 ed a cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali, vengono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'Amministrazione che ha attribuito l'incarico.
53. 013. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e Pag. 714di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a segato della pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 12 del 25 marzo 2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova orale finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
  2. Il decreto di cui al comma 1 riguarda il personale già incaricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: 1) abbia già superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni mediante concorso; 2) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del Contratto collettivo nazionale di lavoro e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali; 3) abbia superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione, determina le regole per l'accesso alla dirigenza; 4) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive; 5) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito all'illegittimità della revoca dell'incarico dirigenziale in precedenza conferito.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, i predetti funzionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
  4. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 1 a 3 si provveda con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 09. Ribaudo.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  Per il reclutamento di Carabinieri effettivi si utilizza in via prioritaria la graduatoria Pag. 715del concorso per l'arruolamento di 1.552 Carabinieri effettivi pubblicata nell'anno 2010 vigente alla data di approvazione della presente disposizione. La validità della predetta graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2018.
53. 014. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.

  Il Governo e delegato ad adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi per assicurare la funzionalità e l'efficacia del soccorso urgente nazionale anche in contesti emergenziali e limitare le forme di lavoro precario dei vigili del fuoco discontinui, secondo i seguenti criteri direttivi;
   a) previsione di un albo per il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali nonché di un distinto albo per il personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari;
   b) superamento della previsione secondo la quale i richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non abbiano rapporti di impiego con l'amministrazione;
   c) previsione di un incremento pari ad almeno il 10 per cento dei posti riservati ai volontari richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, anche stabilendo a favore di questa categoria un limite di età maggiormente flessibile, alla luce dell'esperienza maturata sul campo;
   d) introduzione di una riserva di posti, pari ad almeno il 10 per cento, in tutti gli altri concorsi che prevedano l'accesso dall'esterno ai vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a favore del personale volontario richiamato in servizio dei vigili del fuoco con il possesso dei requisiti previsti;
   e) previsione che il personale volontario richiamato in servizio del Corpo nazionale del vigili del fuoco, inserito nell'elenco dei centri dell'impiego, possa godere, alla luce dell'atto livello di professionalità conseguito, di una specifica prelazione per l'accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti da impiegare in servizi ausiliari e di supporto;
   f) previsione di un riconoscimento mediante il rilascio di attestati di frequenza ovvero di attestati di idoneità, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle attività lavorative a rischio di incendio basso, medio o elevato, al personale volontario che nell'ultimo quinquennio abbia svolto almeno periodo di richiamo in servizio;
   g) previsione di una formazione dedicata specificamente a quei soggetti per i quali, anche a causa dell'età anagrafica, è più difficile la stabilizzazione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e che potrebbero utilmente essere re-impiegati in servizi ausiliari e di supporto, anche alla luce dell'esperienza maturata;
   h) previsione della riapertura dei corsi dedicati al personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari.
53. 016. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Assegno vitalizio in favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata).

  1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere Pag. 716ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 2, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
53. 036. Tancredi.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere).

  1. La Repubblica riconosce il giorno 2 giugno come «Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere». La Giornata nazionale è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
  2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di consolidare l'identità nazionale attraverso la memoria dei fatti e il ricordo di quelle vittime del dovere che rappresentano un prezioso patrimonio etico della nostra Nazione.
  3. Alle vittime del dovere e della criminalità organizzata il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «vittima del dovere» e «vittima della criminalità organizzata» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere ovvero alle vittime della criminalità organizzata o, in caso di decesso, ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede per un massimo di 500.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dall'articolo 66, comma 2, del presente decreto.
53. 037. Tancredi.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Indennizzi aziende commerciali in crisi).

  1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con Pag. 717modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della, legge 4 novembre 2010, n. 183 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019», e le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
53. 038. Taranto, Benamati, Fregolent, Vico.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266).

  All'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti commi:
  1-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto-legge, anche al fine di consentire ai lavoratori di esercitare il principio dell'autotutela riguardo ai propri crediti, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al comma 1-bis è rilasciato previa certificazione documentale da parte del datore di lavoro sulla regolarità contrattuale e retributiva, nel rispetto dei seguenti elementi, derivanti dalla contrattazione collettiva:
   a) effettiva corresponsione ai lavoratori delle somme indicate nei prospetti paga, ossia:
    1) retribuzione tabellare-tredicesima mensilità;
    2) quattordicesima mensilità (ove prevista);
    3) retribuzione per prestazioni straordinarie/supplementari-scatti di anzianità;
    4) permessi retribuiti.

  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'istituzione sulle piattaforme INPS e INAIL del libretto elettronico del lavoratore, concernente la relativa mansione, qualifica, percorso formativo e sorveglianza sanitaria, senza nuovi o maggiori oneri, utilizzando le risorse stanziate a legislazione vigente.
  1-quinquies. In ordine alle evidenze documentali di cui al comma 1-ter si applicano le seguenti modalità:
   a) l'appaltatore e il subappaltatore corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: 1) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico; 2) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. I soggetti di cui al periodo che precede, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al precedente periodo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro;
   b) l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai Pag. 718dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto;
   c) l'appaltatore e il subappaltatore certificano la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui alla lettera a);
   d) il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore;
   e) le imprese che risultano affidatarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o dell'appalto.
53. 044. Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, D'Incà, Caso.

Pag. 719

ART. 54.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Entro il 30 settembre 2017 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana con proprio decreto ulteriori disposizioni finalizzate al tempestivo adeguamento del Documento unico di regolarità contributiva, mediante l'autorizzazione alla verifica documentale periodica e controllo effettivo da parte dei committenti dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale di cui al comma 1.
54. 1. Tancredi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con proprio decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiorna le disposizioni relative al Documento unico di regolarità contributiva al fine di rafforzare nell'ambito dell'appalto il controllo dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale di cui al comma 1. I committenti che rilevano irregolarità possono sospendere con effetto immediato il pagamento dei corrispettivi ed a seguito di verifica ispettiva degli enti previdenziali possono da questi essere esentati dalla responsabilità solidale.
54. 2. Centemero.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Semplificazioni in materia di dichiarazioni fiscali e previdenziali).

  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai fini della sottoscrizione degli atti connessi alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali, nel caso di soggetti che si trovino in una situazione di incapacità ovvero di impedimento temporaneo o permanente alla sottoscrizione, gli intermediari abilitati sono tenuti alla conservazione del solo documento di identità rilasciato dal comune che ne accerti lo status sulla base di una certificazione medica o altri atti che sono stati acquisiti dallo stesso ente.».
54. 01. Fragomeli, Gnecchi.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Dimissioni telematiche).

  Il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e sostituito dal seguente:
  «La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 273».
54. 02. Piso.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Misure a favore dell'apprendistato).

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo Pag. 720del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  2. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 16 milioni di euro per il 2017, a 64 milioni di euro per il 2018, a 203 milioni di euro per il 2019, a 309 milioni a decorrere dall'anno 2020, al comma 1 dell'articolo 6 sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «6,15 per cento per l'anno 2017, al 6,28 per cento per l'anno 2018, al 6,9 per cento per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020 al 7,4 per cento».
54. 03. Gebhard, Alfreider, Schullian, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Lavoro occasionale).

  1. Il contratto di lavoro occasionale ha ad oggetto prestazioni di natura meramente occasionale o saltuaria rese dai soggetti di cui al comma 2, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio e l'assistenza domiciliare occasionale ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   b) della realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità.

  2. Possono svolgere lavoro subordinato occasionale i seguenti soggetti:
   a) studenti;
   b) inoccupati;
   c) pensionati;
   d) disoccupati non percettori di forme previdenziali obbligatorie di integrazione al reddito o di trattamenti di disoccupazione, anche se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  3. Il singolo lavoratore può essere occupato in maniera occasionale, in virtù di uno o più contratti di lavoro occasionale, presso lo stesso datore di lavoro per un periodo di tempo complessivamente non superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno civile, ed i relativi compensi non possono essere superiori a 2.500 euro. I compensi complessivamente derivanti da lavoro meramente occasionale o saltuario non possono essere superiori a 8.000 euro per singolo lavoratore nel corso di un anno civile.
  4. I soggetti di cui al comma 2, interessati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato occasionale comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In corrispondenza di tale comunicazione, essi ricevono, a proprie spese, una specifica tessera magnetica, dotata di un codice PIN, e vengono contemporaneamente iscritti in una posizione previdenziale e assicurativa presso l'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  5. Coloro che intendono ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale devono acquistare presso le rivendite autorizzate una o più schede per prestazioni di lavoro subordinato occasionale, dotate di un codice a barre di riferimento, fornendo i propri dati anagrafici ed il proprio codice fiscale, tramite tessera sanitaria o documento fiscale. Ogni scheda ha un valore nominale di 10 euro e corrisponde, per tutte le prestazioni di cui all'articolo 80, comma 1, al valore di un'ora lavorativa. Il datore di lavoro consegna al lavoratore, a titolo di compenso Pag. 721dovuto per la prestazione effettuata, un numero di schede corrispondente al numero di ore lavorate.
  6. Le rivendite autorizzate, all'atto della presentazione delle schede per l'incasso, le imputano al lavoratore tramite la sua tessera magnetica ed il relativo codice PIN, e gli corrispondono, per ciascuna di esse, la somma di euro 7,50, versando contemporaneamente per via elettronica all'INPS, a titolo di contributi previdenziali destinati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la somma di euro 1,30, e all'INAIL, a titolo di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni, la somma di euro 0,70. Esse trattengono, inoltre, a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, l'importo di euro 0,50.
  7. Le somme percepite a titolo di compenso per prestazioni di lavoro subordinato occasionale sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore, il quale non è computato a fini statistici nelle quote degli occupati.
  8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con apposito decreto, il soggetto concessionario abilitato all'istituzione e alla gestione delle schede di cui al comma 5, nonché i soggetti autorizzati alla loro vendita e pagamento, regolamentando criteri e modalità per le operazioni di cui al comma 6. Con lo stesso decreto il Ministro dispone le modalità di preventiva comunicazione telefonica o elettronica all'INPS, da parte di ciascun datore di lavoro che intenda ricorrere a prestazioni di lavoro subordinato occasionale, della data ed ora di decorrenza e della presumibile durata del singolo contratto, nonché del luogo in cui verranno effettuate le prestazioni.
  9. Il valore unitario della scheda di cui al comma 5 e la somma di cui all'articolo 80, comma 6, sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  10. Il lavoratore può fare annualmente istanza all'INPS affinché i contributi versati ai sensi del comma 6 siano accreditati presso un altro Fondo gestito dallo stesso Istituto.
  11. In caso di violazione degli obblighi relativi alla comunicazione dell'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio, ai datori di lavoro si applica la sanzione amministrativa da euro 600 a euro 3.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
54. 04. Airaudo, Pastorino, Marcon, Placido.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
  «1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della giornata, della settimana, del mese o dell'anno.
  2. Con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 3.200 ore di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  3. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria Pag. 722disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.
  4. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni».
   b) all'articolo 14, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
   « d) nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».
   c) all'articolo 15, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all'INPS, mediante sms o in via telematica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Ai datori di lavoro intermittente si applica quanto previsto all'articolo 16-bis, commi 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di adempimento degli obblighi relativi alla gestione del rapporto di lavoro, che si intendono assolti con la presentazione all'INPS, attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro».
   d) all'articolo 16, il comma 1 è abrogato.
54. 05. Tinagli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere i seguenti:

Art. 54-bis.
(Contratto di servizi alla famiglia o alla comunità locale).

  1. Il Capo VI del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 è sostituito dal seguente:

«Capo VI
CONTRATTO DI SERVIZI ALLA FAMIGLIA O ALLA COMUNITÀ LOCALE

Art. 48.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Il contratto di servizi alla famiglia o alla comunità locale è quello con il quale una persona fisica, una fondazione, una associazione operante senza fine di lucro, un ente ecclesiastico, o una cooperativa a carattere non lucrativo e di utilità sociale ingaggia una persona per lo svolgimento di una o più prestazioni non eccedenti 400 ore complessive nell'arco di sei mesi, aventi per oggetto servizi alla persona o a una comunità di persone, ivi comprese le attività di manutenzione domestica, di giardinaggio, di sorveglianza o custodia, di trasporto di cose o persone, di insegnamento, di protezione e manutenzione del decoro urbano o di immobili. Lo stesso contratto può essere stipulato da parte di qualsiasi soggetto per l'ingaggio di persone in stato di detenzione, per prestazioni di lavoro all'interno del carcere, o all'esterno quando ad esse si applichi un regime di pena che lo consenta, oppure per l'ingaggio di persone con disabilità di natura psichica in funzione ergoterapica. Il limite di 400 ore complessive nel semestre si applica anche nel caso di più contratti di cui al presente comma tra gli stessi soggetti. Salvo il caso della cooperativa di utilità sociale, il contratto di cui al presente comma non può avere per oggetto una prestazione lavorativa utilizzata per attività d'impresa. Il contratto di cui al presente comma può essere stipulato anche Pag. 723dagli enti territoriali e amministrazioni comunali, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  2. Al contratto di lavoro di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui al presente articolo e all'articolo 49, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata della prestazione lavorativa.
  3. Il contratto di cui al comma 1 può essere stipulato anche in forma orale, salvo l'obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica dell'Inps, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:
   a) le generalità, il codice fiscale e il codice Iban di un conto corrente dello stesso datore o committente, nonché del prestatore;
   b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;
   c) la sua durata complessiva;
   d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a euro 7,5 orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie e di trattamento di fine rapporto, cui si aggiungono euro 2,5 di contribuzione pensionistica e antinfortunistica.

  4. Il contratto di cui al comma 1 non può essere stipulato con una persona che sia titolare di un altro rapporto di lavoro o collaborazione di qualsiasi tipo con lo stesso datore di lavoro o committente, o che ne sia stata titolare entro i dodici mesi immediatamente precedenti.
  5. Il limite minimo della retribuzione oraria di cui al comma 3, lettera d), è moltiplicato per un coefficiente calcolato annualmente dall'Istat in riferimento a ciascuna regione e correlato al costo della vita, in modo che il coefficiente 1 corrisponda al costo della vita medio nazionale.

Art. 49.
(Disciplina del rapporto).

  1. La prestazione lavorativa oggetto del contratto di cui all'articolo 48 è soggetta ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66.
  2. In esecuzione del contratto di cui all'articolo 48, la retribuzione pattuita è accreditata dal datore di lavoro o committente entro il termine della prestazione lavorativa, se più breve di una settimana, o comunque con cadenza settimanale o mensile, secondo l'accordo tra le parti, mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore, e contestualmente il contributo per l'assicurazione pensionistica e antinfortunistica, nella misura di un terzo di tale retribuzione, su apposito conto corrente dell'Inps. Di entrambi i bonifici deve essere consegnata ai prestatore documentazione mediante invio per posta elettronica o su carta. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di detto accredito si applica, in favore del creditore, una maggiorazione comprensiva di interesse moratorio e sanzione amministrativa, pari allo 0,04 per cento.
  3. La retribuzione di cui al comma 2 è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.
  4. Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell'articolo 48, comma 3, è punito con una sanzione amministrativa in misura da tre a sei volte la retribuzione corrispondente alle prestazioni stesse.

Art. 49-bis.
(Lavoro interstiziale).

  1. Ogni impresa può ingaggiare una o più persone, nella forma di cui all'articolo 48, con una retribuzione oraria complessiva non inferiore a euro 11,50, comprensiva di ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie e di trattamento di fine rapporto, cui si aggiungono euro 3,50 di contribuzione pensionistica e antinfortunistica.
  2. Nel caso di cui al comma 1, la somma di retribuzione e contribuzione previdenziale pagate da ciascuna impresa per ciascuna persona ingaggiata non può Pag. 724superare euro 2.000 annui. La somma di retribuzioni e contribuzioni pagate da ciascuna impresa a più persone non può superare complessivamente euro 10.000 annui».

Art. 54-ter.
(Modifiche alla disciplina del lavoro intermittente).

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono apportate le modifiche seguenti;
   a) al comma 1, è aggiunto il periodo seguente: «È in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che non superino complessivamente 500 ore nell'arco di un anno».
   b) il comma 2 è sostituito dai due seguenti:
  «Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato e attuato secondo le stesse regole di cui agli articoli 48 e 49, mediante accesso ad apposita sezione della stessa piattaforma Inps di cui all'articolo 48, comma 2, quando il prestatore sia:
   a) titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
   b) studente universitario o di scuola media superiore;
   c) lavoratrice madre nel periodo di congedo facoltativo;
   d) disoccupato da più di sei mesi;
   e) affetto da disabilità che ne riduca l'attitudine al lavoro almeno del 33 per cento;
   f) lavoratore extracomunitario dotato di permesso di soggiorno.

  2-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) le parti del contratto possono pattuire l'esclusione del versamento dei contributo per l'assicurazione pensionistica».
54. 06. Tinagli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 13, dopo le parole: «a disposizione di un datore di lavoro» aggiungere le seguenti: «in imprese che impiegano oltre cinquanta lavoratori,».
   b) dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Contratto semplificato di lavoro intermittente per famiglie e piccole e medie imprese).

  1. In deroga a quanto stabilito dagli articoli da 13 a 18, e fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, nel caso in cui il datore di lavoro sia un soggetto non imprenditore o un imprenditore che impiega fino a cinquanta lavoratori, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni lavorative in periodi predeterminati nell'arco della giornata, della settimana, del mese o dell'anno, per un periodo complessivamente non superiore, con esclusione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, a 3.200 ore di effettivo utilizzo della prestazione lavorativa nell'arco di tre anni solari.
  2. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
   a) luogo di svolgimento delle prestazioni lavorative;
   b) durata del contratto, nel caso di contratto a tempo determinato, con possibilità di pattuire un numero minimo di ore di utilizzo della prestazione in relazione a periodi predeterminati;
   c) trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con possibilità di prevedere Pag. 725una indennità di disponibilità per i periodi in cui non viene utilizzata la prestazione;
   d) luogo e modalità della disponibilità eventualmente pattuita, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore;
   e) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
   f) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità, ove prevista;
   g) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

  3. Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di livello e mansioni svolte, un trattamento economico meno favorevole rispetto a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale previsto per il settore domestico.
  4. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 si applica comunque quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 5, all'articolo 14, all'articolo 15, comma 3, all'articolo 16, commi da 2 a 6, all'articolo 17, comma 2 e all'articolo 18, del presente decreto legislativo.
  5. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 16-bis, commi 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
  6. È fatto divieto di stipulare contratti di lavoro intermittente ai sensi del presente articolo nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».
54. 07. Tinagli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Modifica dell'articolo 7, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149).

  1. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 6, comma 3, del presente decreto legislativo trova applicazione anche nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, intendendosi sostituito l'Ispettorato con la provincia interessata; per quanto concerne i limiti di assunzione del personale si applicano le disposizioni provinciali in materia».
54. 08. Dellai, Ottobre.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Lavoro occasionale).

  1. Nelle more di una più ampia revisione della normativa sul lavoro accessorio, entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, possono essere svolte prestazioni di lavoro di natura meramente occasionale, intendendosi per tali:
   a) le attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:
    1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
    2) dell'insegnamento privato supplementare;
    3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;
    4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;
    5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;Pag. 726
    6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;
   b) le attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti, ad esclusione del settore dell'edilizia e nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
   c) le attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'Università.

  2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Per le attività lavorative di cui al comma 1, si prevedono i seguenti limiti:
   a) per ciascuna persona, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
   b) per ciascun committente con riferimento alla totalità delle persone impiegate, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;
   c) per ciascuna prestazione resa da una singola persona in favore di un singolo committente a compensi di importo non superiore a 1.500 euro.

  4. Possono svolgere le prestazioni di lavoro occasionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):
   a) i disoccupati;
   b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'Università;
   c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;
   d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale, le persone e i committenti devono registrarsi, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, all'interno di una piattaforma informatica gestita dall'INPS. I committenti acquistano, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPIO) o equivalente, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro occasionale il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Per le attività di cui al comma 1, lettera a) l'acquisto può avvenire in forma cartacea presso gli uffici postali e le sedi INPS.
  6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 12 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 5, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.Pag. 727
  7. La vendita dei buoni di cui al comma 5 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicati dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono usati dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  8. Il prestatore di lavoro occasionale, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 6, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  9. Fermo restando quanto disposto dal comma, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Se la transizione avviene mediante il portale telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.
  10. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il concessionario del servizio è individuato nell'INPS.
  12. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
54. 09. Di Salvo, Rotta, Tinagli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso ammesso Pag. 728il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che abbiano durata non superiore a 16 ore nell'arco di sette giorni consecutivi, per non più di venticinque settimane nell'arco di dodici mesi consecutivi»;
   b) il comma 2 è abrogato.
54. 010. Tinagli.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Integrazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 – Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

  Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) è aggiunto il seguente periodo: «L'articolo 6, comma 3, trova applicazione anche nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, intendendosi sostituito l'Ispettorato con la provincia interessata; per quanto concerne i limiti di assunzione del personale si applicano le disposizioni provinciali in materia».
54. 011. Nicoletti.

Pag. 729

ART. 55.

  Sopprimerlo.
*55. 5. Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Damiano.

  Sopprimerlo.
*55. 6. Paglia, Marcon, Pastorino, Airaudo, Placido.

  Sopprimerlo.
*55. 8. Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Duranti.

  Al comma 1 capoverso 189 sostituire le parole:. .. è ridotta di 20 punti percentuali... con le seguenti:. .. è ridotta di 15 punti percentuali...

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: Con riferimento fino a: ai fini pensionistici.
55. 10. Dell'Aringa, Misiani.

  Al comma 1, capoverso 189, secondo periodo, dopo le parole: Sulla medesima quota, inserire le seguenti: previa esplicita rinunzia dell'interessato.
55. 3. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso 189, secondo periodo, dopo le parole: a carico del lavoratore inserire le seguenti: senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'ultimo periodo del capoverso 189;
   all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 3, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
55. 2. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso 189, aggiungere in fine il seguente periodo: Il lavoratore può rinunziare alla riduzione della contribuzione.
55. 7. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai contratti collettivi che abbiano definito forme di coinvolgimento paritetiche dei lavoratori prima dell'entrata in vigore del presente decreto qualora, in attuazione dei suddetti contratti, i lavoratori non abbiano maturato il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dalla precedente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
55. 11. Dell'Aringa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai contratti collettivi che abbiano definito forme di coinvolgimento paritetiche dei lavoratori Pag. 730prima dell'entrata in vigore del presente decreto qualora, in attuazione dei suddetti contratti, i lavoratori non abbiano maturato il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla precedente disposizione, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
55. 9. Misiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai contratti collettivi che abbiano definito forme di coinvolgimento paritetiche dei lavoratori prima dell'entrata in vigore del presente decreto qualora, in attuazione dei suddetti contratti, i lavoratori non abbiano maturato il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
55. 1. Misiani, Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500».
  2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
55. 4. Mauri.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Formazione teorico pratica per iscritti ai corsi di laurea in materie economiche).

  1. Gli iscritti ai corsi di laurea in materie economiche che consentono di sostenere l'Esame di Stato necessario ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, possono svolgere formazione teorico pratica presso i professionisti iscritti a tale ordine.
  La prestazione si dovrà svolgere fino ad un massimo di 4 ore al giorno.
  I professionisti riconosceranno un contributo indeducibile per le spese universitarie, sostenute dallo studente, fino ad un massimo di 500 euro mensili.
55. 01. Di Gioia.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. In considerazione della particolare collocazione geografica del Comune ove la moneta corrente utilizzata per le transazioni è il franco svizzero, le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, non si applicano ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia che detengono un conto in franchi svizzeri presso un istituto di credito italiano operante sul territorio dell’enclave che si sono avvalsi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito Pag. 731con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  2. All'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «dello stesso comune», sono aggiunte le seguenti: «o da attività lavorative svolte direttamente in Svizzera»;
   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 7.500 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017».

  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
55. 02. Fragomeli.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Riassorbimento personale di aziende e consorzi posti in liquidazione).

  1. Ai dipendenti di aziende e consorzi, costituiti rispettivamente ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poste in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 19 comma 8, e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  2. Il comma 1 si applica ai lavoratori dei consorzi e delle aziende speciali in servizio al momento dell'avvio della liquidazione, anche se successivamente licenziati.
55. 03. Mognato, Murer, Zoggia.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nel 2017. Lo stanziamento dello specifico Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, come modificato dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, è corrispondentemente ridotto.
*55. 06. Raciti.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nel 2017, Lo stanziamento dello specifico Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, come modificato dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, è corrispondentemente ridotto.
*55. 021. Giacobbe, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli.

Pag. 732

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nel 2017. Lo stanziamento dello specifico Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, come modificato dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, è corrispondentemente ridotto.
*55. 041. Bargero.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili).

  1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nel 2017, Lo stanziamento dello specifico Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, come modificato dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall'articolo 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, è corrispondentemente ridotto.
*55. 054. Gribaudo, Paris.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro).

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
**55. 07. Raciti.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro).

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
**55. 022. Boccuzzi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro).

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
**55. 042. Bargero.

Pag. 733

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro).

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
**55. 053. Paris, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Stabilizzazione del personale precario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).

  1. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare nelle calamità naturali si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.
  2. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 24 aprile 2017:
   a) aver frequentato da almeno tre anni il corso di formazione di 120 ore o aver svolto il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
   b) aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

  3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.
  4. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 81 del 2015 sostituire il testo con il seguente: « c) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
  5. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 sono destinate risorse nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, a cui si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle parole: pari al 8 per cento.
55. 08. Fassina, Marcon, Pastorino, Airaudo, Placido, Andrea Maestri.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente articolo:

Art. 55-bis.
(Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri).

  1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al comma 1 si applica mediante ritenuta, operata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento, anche dall'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturare sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte Pag. 734in Svizzera ed in qualunque forma erogate.
  2. All'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 al comma 13 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis. L'esonero degli obblighi dichiarativi previsto dalla precedente lettera b) si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso».
55. 09. Borghi.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifica alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria).

  1. Dopo il comma 3, dell'articolo 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini del requisito di cui al comma 2, il computo dell'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore non tiene conto del fatto che il lavoratore sia stato occupato alle dipendenze della stessa impresa presso diversi cantieri temporanei e mobili, ma si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato dall'impresa, salvo che il cantiere presso cui è occupato non abbia caratteristiche tali da poterlo considerare unità produttiva del tutto autonoma rispetto alla sede principale dell'impresa da cui il lavoratore dipende».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente;
  «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 53, comma 1-bis, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP, 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
55. 039. Simonetti, Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifica alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria).

  1. Dopo il comma 3, dell'articolo 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini del requisito di cui al comma 2, il computo dell'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore non tiene conto del fatto che il lavoratore sia stato occupato alle dipendenze della stessa impresa presso diversi cantieri temporanei e mobili, ma si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato dall'impresa salvo che il cantiere presso cui è occupato non abbia caratteristiche tali da poterlo considerare unità produttiva del tutto autonoma rispetto alla sede principale dell'impresa da cui il lavoratore dipende».
55. 010. Rizzetto.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2017 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo Pag. 7354 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 35 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutato in 57 milioni di euro per l'anno 2017 e in 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.
55. 011. Patrizia Maestri, Damiano, Gnecchi, Tino Iannuzzi, Iacono, Baruffi, Arlotti, Ribaudo, Romanini, Giacobbe, Carra, Albanella, Terrosi, Amato, Iori, Malisani, Gribaudo, Lodolini, Narduolo, Camani, Paola Boldrini, Montroni, Carnevali, Gasparini, Rocchi, D'Incecco, Giovanna Sanna, Mura, Mazzoli.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifica alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 in materia di durata della Cassa integrazione guadagni ordinaria).

  Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, le parole: «, ad eccezione dei trattamenti» sono soppresse.
*55. 013. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifica alle disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 in materia di Durata della Cassa integrazione guadagni ordinaria).

  Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, le parole: «, ad eccezione dei trattamenti» sono soppresse.
*55. 044. Simonetti, Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Ai giovani professionisti con età pari o inferiore ai 35 anni, che hanno già conseguito l'abilitazione professionale e che sono regolarmente iscritti presso il relativo ordine professionale, è riconosciuto un contributo di 10.000 euro annui, per un periodo non superiore ai 3 anni, per l'apertura e l'avviamento di uno studio professionale autonomo, anche attraverso la costituzione di una società di capitali.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto per il triennio 2018-2020 nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, sostituire il comma 2 dell'articolo 66 del presente decreto-legge con il seguente:
  «2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 69,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021».
55. 017. Tancredi.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 55-bis.

  1. E istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà per il sostegno all'attività degli avvocati, operanti nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, Pag. 736delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, che a causa dei predetti eventi si trovano in comprovate ragioni di difficoltà economica che potrebbero comportare l'esclusione dall'albo.
  2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.
  3. Le modalità di accesso e riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministero della giustizia da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, sostituire il comma 2 dell'articolo 66 del presente decreto-legge con il seguente:
  «2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 69,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021».
55. 018. Tancredi.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 55-bis.

1. Il comma 3, dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 s'interpreta nel senso che gli interventi di cui ai commi 1 e 2 includono le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di welfare, anche attraverso la bilateralità del settore.
55. 024. Damiano.

  Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 350 del 2003, e dell'articolo 3-quater del decreto-legge n. 300 del 2006 convertito con la legge 28 dicembre 2006, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superfici e a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso delle somme versate in eccesso, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine dei dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 350 del 2003, risulta invece fissato in due anni per quanto attiene ai tributi indebitamente versati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito con la legge 28 dicembre 2006, n. 17.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
55. 026. Lavagno.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Congedi facoltativi).

  1. Il congedo facoltativo per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsto in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), Pag. 737della legge 28 giugno 2012, n. 92, e prorogato per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente prorogato per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
55. 027. Di Salvo.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Al decreto legislativo 103 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 154 dopo le parole: «accertano» sono aggiunte le seguenti: «periodicamente, in accordo con le»;
   b) L'articolo 157 è sostituito dal seguente: «La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefits aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo di quelli dell'Unione Europea, nonché da organizzazioni internazionali e delle condizioni del mercato del lavoro locale assimilabile agli impiegati assunti a contratto, e del costo della vita. Si dovrà altresì tener conto delle indicazioni fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è soggetta a revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma, alla crescita media delle retribuzioni del mercato del lavoro locale o all'andamento del costo della vita. La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in euro della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'articolo 209».
55. 028. Tancredi.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Disciplina delle prestazioni meramente occasionali Libretto Famiglia).

  1. Per prestazioni meramente occasionali si intendono le attività lavorative rese a favore di committenti non professionali, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione dell'abitazione;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro o da Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dar luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo Pag. 738di 5.000 euro, le attività occasionali possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 1.500 euro. Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può corrispondere compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro.
  3. La retribuzione oraria delle attività lavorative occasionali è fissata in 12 euro ed è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In caso di mancata emanazione del predetto decreto, l'importo della retribuzione oraria è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.
  4. Per ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, all'interno di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS, segnalando le forme prescelte, rispettivamente, di pagamento e di accreditamento diretto dei compensi. Il prestatore può richiedere l'accreditamento dei compensi su un'apposita carta di debito emessa dall'INPS e inviata a domicilio.
  5. Ciascun utilizzatore può acquistare, con modalità telematiche attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero in forma cartacea presso gli uffici postali e le sedi INPS, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», spendibile entro dodici mesi dalla data di acquisto, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, numerati progressivamente, per prestazioni meramente occasionali.
  6. Al termine della prestazione, l'utilizzatore comunica, attraverso la piattaforma informatica INPS, i dati anagrafici del prestatore, la durata oraria della prestazione e il numero di titoli di pagamento complessivamente spettanti. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze, effettuando altresì per conto dell'utilizzatore il versamento dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 25 per cento del valore nominale del titolo di pagamento, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello stesso. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  7. Il compenso delle prestazioni meramente occasionali è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sull'eventuale stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le spettanze per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6.
  9. Nei casi in cui venga accertato l'improprio ricorso alle attività lavorative occasionali, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
*55. 029. Giovanna Sanna, Casellato.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Disciplina delle prestazioni meramente occasionali Libretto Famiglia).

  1. Per prestazioni meramente occasionali si intendono le attività lavorative rese Pag. 739a favore di committenti non professionali, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione dell'abitazione;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro o da Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dar luogo a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività occasionali possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 1.500 euro. Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può corrispondere compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro.
  3. La retribuzione oraria delle attività lavorative occasionali è fissata in 12 euro ed è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In caso di mancata emanazione del predetto decreto, l'importo della retribuzione oraria è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.
  4. Per ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, all'interno di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS, segnalando le forme prescelte, rispettivamente, di pagamento e di accreditamento diretto dei compensi. Il prestatore può richiedere l'accreditamento dei compensi su un'apposita carta di debito emessa dall'INPS e inviata a domicilio.
  5. Ciascun utilizzatore può acquistare» con modalità telematiche attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero in forma cartacea presso gli uffici postali e le sedi INPS, un libretto nominativo prefinanziato, denominato «Libretto Famiglia», spendibile entro dodici mesi dalla data di acquisto, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, numerati progressivamente, per prestazioni meramente occasionali.
  6. Al termine della prestazione, l'utilizzatore comunica, attraverso la piattaforma informatica INPS, i dati anagrafici del prestatore, la durata oraria della prestazione e il numero di titoli di pagamento complessivamente spettanti. L'INPS provvede al pagamento delle spettanze, effettuando altresì per conto dell'utilizzatore il versamento dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 25 per cento del valore nominale del titolo di pagamento, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello stesso. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  7. Il compenso delle prestazioni meramente occasionali è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sull'eventuale stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in Pag. 740vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le spettanze per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6.
  9. Nei casi in cui venga accertato l'improprio ricorso alle attività lavorative occasionali, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
*55. 016. Incerti, Albanella, Arlotti, Baruffi, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gnecchi, Patrizia Maestri, Miccoli.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Lavoro occasionale).

  1. Al Capo VI del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal decreto-legge 17 marzo 2017 n. 25 e convertito senza modificazioni dalla legge 20 aprile 2017 n. 49, inserire i seguenti articoli:

Art. 48.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Sono attività occasionali, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata, le attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 5.000 euro e siano rese entro un limite di 700 ore nel corso di un anno civile. Le attività occasionali possono essere svolte in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nell'ambito delle attività senza fine di lucro.
  2. Per le attività di cui al comma 1 non è necessaria la stipulazione di un contratto scritto, salvo l'obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica dell'Inps, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:
   a) le generalità, il codice fiscale e il codice Iban di un conto corrente dello stesso datore o committente, nonché del prestatore;
   b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;
   c) la sua durata complessiva;
   d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a euro 7,5 orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie, altre maggiorazioni e del trattamento di fine rapporto.

  3. È vietato il ricorso al lavoro occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali.
  4. È vietato il ricorso al lavoro occasionale da parte dei lavoratori che nei 12 mesi precedenti avevano un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro o committente.
  5. Il ricorso al lavoro occasionale è consentito da parte di percettori di prestazione Naspi solamente dopo il quarto mese di disoccupazione.

Art. 49
(Disciplina del rapporto).

  1. Le prestazioni occasionali di cui all'articolo 48 sono soggette ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
  2. Il compenso pattuito deve essere accreditato dal datore di lavoro o committente con cadenza mensile mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore. Il contributo per rassicurazione pensionistica e antinfortunistica, determinata nella misura forfettaria del 33 Pag. 741per cento e interamente a carico del datore di lavoro o committente, è versata all'Inps entro 16 giorni dalla fine del mese di riferimento.
  3. Il compenso per le attività occasionali di cui all'articolo 48 è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.
  4. Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell'articolo 48, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa in misura da 500 euro a 1.000 euro.
  5. Per le prestazioni occasionali di cui all'articolo 48 si applica quanto previsto in materia di libro unico del lavoro.
  2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 1, capoverso articolo 48, comma 3, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
55. 038. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Card di lavoro saltuario e temporaneo).

  1. Per le prestazioni lavorative di natura temporanea e saltuaria, a carattere meramente occasionale, rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, è istituita la carta di lavoro saltuario e temporaneo, di seguito denominata card.
  2. La card è personale, nominativa, non cedibile ed è rilasciata, a domanda, ai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge da parte di un ufficio postale.
  3. Sulla card possono essere accreditati compensi per attività lavorative temporanee, svolte anche in favore di più committenti, non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Inps e le Poste italiane spa sottoscrivono apposita convenzione per le modalità di rilascio della card di lavoro temporaneo, l'identificazione dei soggetti richiedenti e l'attivazione della piattaforma tecnologica TW (temporary work) di cui al comma 13 del presente articolo.
  4. La card può essere utilizzata nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
   e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;
   f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   g) delle prestazioni a carattere stagionale rese nei settori turistico-alberghiero e ricettivo;
   h) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

  5. Possono essere titolari della card:
   a) i disoccupati da oltre un anno;
   b) le casalinghe e i pensionati;
   c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un Pag. 742ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;
   d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

  6. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, devono comunicare la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prima di richiedere la card alle Poste.
  7. La card può essere utilizzata dai titolari come strumento di pagamento elettronico.
  8. Il valore nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea oraria è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  9. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo. Il valore nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea è fissato in 10 euro per le attività rese in favore di committenti non imprenditori o non professionisti ovvero in 15 euro per prestazioni rese in favore di committenti imprenditori o professionisti. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.
  10. Il committente effettua il pagamento della prestazione di lavoro saltuario e temporaneo in modalità telematica di cui all'articolo 5 ed il prestatore di lavoro saltuario e temporaneo percepisce il proprio compenso, al netto delle ritenute, mediante accredito sulla propria card. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo.
  11. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario Poste provvede ad eseguire, per conto del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo il versamento dei contributi previdenziali all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale della prestazione oraria, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale della prestazione oraria, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.
  12. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  13. Con la convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge è attivata la piattaforma tecnologia TW (Temporary work), a cui i committenti accedono con le credenziali fornite dalle Poste per il tramite dell'Inps.Pag. 743
  14. I committenti procedono al pagamento delle prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo in modalità telematica all'interno dell'applicativo TW. I pagamenti degli importi dovuti per l'accesso ai servizi e per la costituzione anticipata di un castelletto, cioè un deposito a scalare dal quale vengono detratti i pagamenti effettuati, devono essere eseguiti con:
   a) F24, dal soggetto munito di firma digitale;
   b) carta di credito;
   c) carta prepagata postepay;
   d) bonifico da conto Bancoposta;
   e) bonifico bancario.

  15. Ciascun committente può caricare il proprio castelletto per un valore non superiore a 15.000 euro all'anno.
  16. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
55. 049. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Le prestazioni di lavoro complementare sono quelle prestazioni svolte da lavoratori, non professionisti, come mera attività complementare all'attività di lavoro o fonte di reddito principale. Rientrano in tali prestazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piccoli lavori domestici, l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura.
  2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte tra privati cittadini o rese da privati cittadini a favore di professionisti o imprese.
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1 esclusivamente per prestazioni rientranti nel volontariato, manifestazioni sociali, sportive, culturali o per lavori di emergenza o di solidarietà.
  4. Le attività lavorative di cui al comma 1, nel loro complesso, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 7000 euro lordi annui. Non è consentito lo sforamento della soglia.
  5. Il ricorso alle prestazioni di lavoro complementare, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica da parte di INPS, consentendo l'identificazione mediante Sistema Pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente. Con la procedura devono essere registrati tutti i dati relativi all'attività lavorativa (prestatore, il luogo di svolgimento, l'ammontare lordo e orari di inizio e termine di svolgimento). Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico. La riscossione avviene da parte del prestatore, sempre mediante procedura telematica o presso un concessionario pagatore, individuato mediante decreto dal Ministro del lavoro entro trenta dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. La prestazione di lavoro complementare non produce imponibile ai fini fiscali. Il lordo della prestazione, di cui al comma 4, è determinato in conformità con l'articolo 71, comma 2 del TUIR. L'importo percepito deve essere indicato come reddito diverso nella dichiarazione dei redditi. Al lordo, così calcolato, è trattenuto da INPS, e alla fonte, il 13 per cento dell'importo, per i contributi previdenziali e il 1 per cento per fini assicurativi contro gli Pag. 744infortuni. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  7. I dati raccolti dai concessionari e da INPS, relativi alle prestazioni di lavoro complementare, sono archiviati presso INPS, in formato di tipo aperto nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale e sono disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accesso la piattaforma telematica. I dati, tramite il consenso del lavoratore possono essere resi disponibili a terzi nel rispetto della privacy.
  8. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro complementare e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6000 ad euro 36.000.
  9. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 7.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma precedente.
  10. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione da parte dell'INPS è coperta dal bilancio interno dell'ente o dalla possibilità di introdurre una commissione per il servizio.
55. 059. Catalano, Mucci, Librandi.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Le prestazioni di lavoro complementare sono le prestazioni svolte da lavoratori, non professionisti, come mera attività complementare all'attività di lavoro o fonte di reddito principale. Rientrano in tali prestazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piccoli lavori domestici, l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura.
  2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte tra privati cittadini o rese da privati cittadini a favore di professionisti o imprese. Le attività lavorative possono essere svolte anche da disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia.
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1 esclusivamente per prestazioni rientranti nel volontariato, manifestazioni sociali, sportive, culturali o per lavori di emergenza o di solidarietà.
  4. Le attività lavorative di cui al comma 1, nel loro complesso, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 7000 euro lordi annui. Non è consentito lo sforamento della soglia, Per le imprese il ricorso a prestazioni di lavoro complementare può essere effettuato nella misura massima del 10 per cento rispetto alla spesa per il personale.
  5. Il ricorso alle prestazioni di lavoro complementare, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica da parte di INPS, consentendo l'identificazione mediante Sistema Pubblico dell'identità digitale (SPIO) o firma digitale o equivalente. Con la procedura devono essere registrati tutti i dati relativi all'attività lavorativa: prestatore, il luogo di svolgimento, l'ammontare lordo e orari di inizio e termine di svolgimento. Tali dati devono essere comunicati almeno 60 minuti prima dell'inizio di ciascuna prestazione all'ispettorato del lavoro. Il committente anticipa l'importo Pag. 745lordo mediante pagamento elettronico. La riscossione avviene da parte del prestatore, sempre mediante procedura telematica o presso un concessionario pagatore, individuato mediante decreto dal Ministro dei lavoro entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. La prestazione di lavoro complementare non produce imponibile ai fini fiscali. Il lordo della prestazione, di cui al comma 4, è determinato in conformità con l'articolo 71, comma 2 del TUIR. L'importo percepito deve essere indicato come reddito diverso nella dichiarazione dei redditi. Al lordo, così calcolato, è trattenuto da INPS, e alla fonte, il 13 per cento dell'importo per i contributi previdenziali e il 7 per cento per fini assicurativi contro gli infortuni. Tali contributi vanno a cumularsi con i contribuii in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  8. I compensi per le prestazioni di lavoro complementare, proprio per la natura eccezionale e limitata, prevedono il riconoscimento di un compenso orario minimo del valore di 12 euro, comprensivo della contribuzione di cui al comma 6.
  9. I dati raccolti dai concessionari e da INPS, relativi alle prestazioni di lavoro complementare, sono archiviati presso INPS, in formato di tipo aperto nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale e sono disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accesso la piattaforma telematica. I dati, tramite il consenso del lavoratore possono essere resi disponibili a terzi nel rispetto della privacy.
  10. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro complementare e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6000 ad euro 36.000.
  11. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 7.000, Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma precedente.
  12. Il lavoro complementare rientra tra le forme di lavoro ammesse nel programma di Garanzia Giovani (definito dal Titolo IV, del Regolamento (UE) n. 1303/2013) ed altri programmi ad esso assimilabili. In tale circostanza il taglio minimo del compenso è mensile e del valore lordo di 500 euro.
  13. L'impresa acquisisce il buono mensile per il tirocinante che avrà il valore nominale dell'indennità completa e sarà invece acquistato scontato del rimborso previsto dal dispositivo.
  14. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione da parte di INPS è coperto dal bilancio interno dell'ente o dalla possibilità di introdurre una commissione per il servizio.
55. 056. Mucci, Catalano, Librandi.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Nelle more della definizione di una disciplina organica delle attività lavorative occasionali, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusivamente per l'utilizzo nelle attività di carattere stagionale, sono riaperti i termini per l'acquisto dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermo restante il termine del 31 dicembre 2017 per la loro utilizzazione. Le attività lavorative di cui al presente comma, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dar luogo a compensi superiori a 3.000 euro. Fermo restando il limite complessivo di 3,000 euro, le attività occasionali possono essere svolte a favore di ciascun singolo Pag. 746committente per compensi non superiori a 1.500 euro. Ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può corrispondere compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro.
55. 019. Arlotti.

  Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifiche dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga).

  1. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data».
55. 030. Pilozzi, Melilli, Carella.

  Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifiche dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia trattamenti di mobilità in deroga alla legislazione vigente oppure ad azioni di politica attiva del lavoro).

  1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, alle suddette imprese le risorse di cui al primo periodo possono essere destinate a trattamenti di mobilità in deroga alla legislazione vigente oppure ad azioni di politica attiva del lavoro».
55. 031. Pilozzi, Melilli, Carella.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifica disposizioni Cassa integrazione guadagni ordinaria decreto legislativo n. 148 del 2015).

  1. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è soppressa la parola m).

  Conseguentemente, all'articolo 13 il terzo periodo è sostituito dal seguente:
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri, competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 50 milioni per l'anno 2017 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2018, anche relative a missioni e programmi diversi e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.
55. 048. Tancredi, Vignali, Garofalo.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifica disposizioni Cassa integrazione guadagni ordinaria decreto legislativo n. 148 del 2015).

  1. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015, la parola: «m» è soppressa.
*55. 033. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

Pag. 747

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifica disposizioni Cassa integrazione guadagni ordinaria decreto legislativo n. 148 del 2015).

  1. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015, la parola: «m» è soppressa.
*55. 034. Marchi, Damiano.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifica disposizioni Cassa integrazione guadagni ordinaria decreto legislativo n. 148 del 2015).

  1. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015, la parola: «m» è soppressa.
*55. 036. Palese.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifica alle disposizioni sulla Cassa integrazione guadagni ordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015).

  1. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è soppressa la parola: «m),».
*55. 057. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Oliaro, Galgano, Menorello, Catalano, Librandi.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifica disposizioni Cassa integrazione guadagni ordinaria decreto legislativo n. 148 del 2015).

  1. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la parola: «m),» è soppressa.
*55. 047. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276).

  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m., sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, le parole: «entro il limite di due anni» sono sostituite con le parole: «entro il limite di un anno»;
   b) al primo periodo, dopo le parole: «dalla cessazione dell'appalto» sono inserite le seguenti: «e fino alla concorrenza del debito che il committente/appaltatore ha verso l'appaltatore/subappaltatore nei tempo in cui l'azione solidale viene esercitata, secondo il principio fissato dall'articolo 1676 del c.c.» ed in fondo al primo periodo inserire: «; gli importi corrisposti solidalmente compensano tale debito.»;
   c) dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del regio Pag. 748decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore.».
**55. 012. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276).

  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m., sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, le parole: «entro il limite di due anni» sono sostituite con le parole: «entro il limite di un anno»;
   b) al primo periodo, dopo le parole: «dalla cessazione dell'appalto» sono inserite le seguenti: «e fino alla concorrenza del debito che il committente/appaltatore ha verso l'appaltatore/subappaltatore nei tempo in cui l'azione solidale viene esercitata, secondo il principio fissato dall'articolo 1676 del c.c.» ed in fondo al primo periodo inserire: «; gli importi corrisposti solidalmente compensano tale debito.»;
   c) dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore.».
**55. 045. Simonetti, Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «entro il limite di due anni» anni con le parole: «entro il limite di un anno»;
   b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore.
*55. 032. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «entro il limite di due anni» anni con le parole: «entro il limite di un anno»;
   b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi Pag. 749dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore.
*55. 037. Palese.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «entro il limite di due anni» anni con le parole: «entro il limite di un anno»;
   b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore.
*55. 051. Tancredi, Vignali, Garofalo.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «entro il limite di due anni» anni con le parole: «entro il limite di un anno»;
   b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore.
*55. 058. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Librandi.

  Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «entro il limite di due anni» anni con le parole: «entro il limite di un anno»;
   b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore.
*55. 046. Simonetti, Busin, Guidesi, Saltamartini.

Pag. 750

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Disposizioni a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi calamitosi verificatesi tra il 2013 e il 2015).

  1. Al fine di fronteggiare in modo omogeneo i danni subiti dalle imprese agricole e quelli subiti dalle altre tipologie di imprese a seguito degli eventi calamitosi indicati nell'allegato 1 della Delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, con Ordinanza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono disciplinate le modalità e i termini temporali con i quali le imprese agricole possono procedere ad allineare le proprie istanze, che hanno già reso preliminarmente ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004, a quelle presentate dalle altre tipologie di imprese garantendo l'adeguata definizione delle procedure e dei regimi di aiuto.
  2. I benefici previsti dal comma 1 sono riconosciuti con apposite e specifiche delibere del Consiglio dei ministri, entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
55. 050. Guidesi, Saltamartini, Gianluca Pini, Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Intervento straordinario di integrazione salariale).

  All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «del programma di crisi aziendale di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1».
*55. 05. Raciti.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Intervento straordinario di integrazione salariale).

  All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «del programma di crisi aziendale di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1».
*55. 020. Patrizia Maestri, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Intervento straordinario di integrazione salariale).

  All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «del programma di crisi aziendale di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1».
*55. 040. Bargero.

  Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Intervento straordinario di integrazione salariale).

  All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «del programma di crisi aziendale di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1».
*55. 055. Gribaudo, Paris.

Pag. 751

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: «Per il periodo 2013-2017» con le seguenti: «Per il periodo 2013-2018».
  2. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 38 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
55. 060. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Incremento contributo Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche).

  1. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ora denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) ai sensi del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, il contributo ordinario istituzionale annuo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla tabella 4 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017, è incrementato di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione pari ad euro cinque milioni del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*55. 04. Raciti.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Incremento contributo Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche).

  1. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ora denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) ai sensi del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, il contributo ordinario istituzionale annuo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla tabella 4 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017, è incrementato di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione pari ad euro cinque milioni del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*55. 023. Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli.

Pag. 752

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Incremento contributo Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche).

  1. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ora denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) ai sensi del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, il contributo ordinario istituzionale annuo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla tabella 4 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017, è incrementato di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione pari ad euro cinque milioni del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*55. 043. Bargero.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Incremento contributo Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche).

  1. Al fine di assicurare il funzionamento e le attività dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ora denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) ai sensi del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, il contributo ordinario istituzionale annuo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla tabella 4 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017, è incrementato di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione pari ad euro cinque milioni del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*55. 052. Piazzoni, Paris, Gribaudo.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 – Contratto di appalto).

  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore».
55. 035. Marchi, Damiano.

Pag. 753

ART. 56.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: da brevetti industriali aggiungere le seguenti: da marchi di impresa,.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
56. 2. Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: brevetti industriali aggiungere le seguenti: da marchi registrati per la tutela del Made in Italy,.
56. 1. Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
  «1-quater. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del Giudice agli iscritti in apposito Albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti già iscritti negli Albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate.
56. 3. Pilozzi, Fanucci.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure per favorire gli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore della moda).

  1. Al fine di sostenere il settore della moda in Italia, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2018 fino al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, da piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero in attività di ricerca e sviluppo precompetitivo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 15 per cento, per le categorie di spesa specificamente dirette alla ideazione di nuove collezioni di prodotti ed alla relativa realizzazione di campionari e relative al lavoro del personale interno impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, alle materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, alle prestazioni di professionisti esterni e alle lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, alle attrezzature tecniche specifiche nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ideazione e realizzazione dei prototipi, ai fabbricati e terreni esclusivamente per la realizzazione dei laboratori utilizzati, nella misura e per il periodo in cui sono destinati alle fasi di ideazione e realizzazione dei prototipi.
  3. Il credito d'Imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 20 per cento per i costi relativi a contratti stipulati con Università e Enti Pubblici di ricerca.
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica alle imprese del settore tessile e abbigliamento, calzaturiero e degli articoli in pelle identificati dai codici ATECO 2007: C.13, C.14, C.15, le quali in ragione del settore merceologico di appartenenza sostengono annualmente, ovvero ciclicamente, costi connessi alla realizzazione di Pag. 754campionari con specifico riferimento alle spese relative alla ricerca e ideazione estetica, ovvero alla realizzazione di prototipi. Il credito d'imposta di cui al comma 1 ha per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo dei prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, reindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati, che precedono la fase realizzativa del campionario o della collezione, e sono collegate alla fase ideativa dello stesso e della realizzazione dei prototipi.
  5. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  6. La concreta individuazione, nel contesto delle suddette attività di ricerca e sviluppo, dei costi da considerare ammissibili nell'ambito dello specifico settore, è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  8. Alla copertura degli oneri, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, per l'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  9. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili.
  10. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
  11. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
56. 02. Benamati, Petrini.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure per favorire gli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore della moda).

  1. Per le imprese del settore tessile e abbigliamento, calzaturiero e degli articoli in pelle identificati dai codici ATECO 2007 Pag. 755C.13, C.14, C.15 le quali in ragione del settore merceologico di appartenenza sostengono annualmente, ovvero ciclicamente, costi connessi alla realizzazione di campionari con specifico riferimento alle spese relative alla ricerca e ideazione estetica, ovvero alla realizzazione di prototipi, è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa complessiva annua di 15 milioni di euro per l'anno 2018, nella misura del 15 per cento per tali categorie di spesa, elevabile al 20 per cento qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con Università e Enti Pubblici di ricerca.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruibile nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  3. Le modalità attuative del comma 1 sono identificate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Alla copertura degli oneri per l'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
56. 01. Benamati, Petrini.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
  2. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.
  3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE».
  4. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro si provvede per gli anni 2018, 2019 e 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
56. 05. Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano a decorrere dall'anno 2018 con le modalità previste nel medesimo comma.
  2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
56. 03. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

Pag. 756

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 e 2018 con le modalità previste nel medesimo comma.
  2. Per l'anno 2017 e 2018 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
56. 04. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Per i beni di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il termine del 30 giugno 2018 di cui al comma 8 del medesimo articolo è prorogato al 30 giugno 2019.
56. 07. D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello.

Pag. 757

ART. 57.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 25, comma 5, lettera a), dopo le parole: «anche immobiliari,» è inserita la parola: «complessivamente»;
   b) All'articolo 25, dopo il comma 6, è inserito il seguente: 6-bis. Il peso degli indicatori e relativi valori minimi stabiliti sulla base dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 5 non può essere superiore, proporzionalmente, al 25 per cento del totale dei requisiti autocertificabili nella dichiarazione di cui al comma 6.
   c) All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, le parole: « start-up innovative» e « start-up innovativa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «PMI.»
57. 3. Gribaudo.

  Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
  «0a) al comma 89, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   c) nei piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 e seguenti del presente articolo, in quanto compatibili con la natura dell'investitore e fino a un ulteriore 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente; non si applicano il limite di importo complessivo di 150.000 euro e il limite di 30.000 euro per ciascun anno solare previsti dal comma 101.»
57. 14. Giacomoni.

  Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
  «0a) al comma 89, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   c) nei piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 e seguenti del presente articolo, in quanto compatibili con la natura dell'investitore; non si applicano il limite di importo complessivo di 150.000 euro e il limite di 30.000 euro per ciascun anno solare previsti dal comma 101.»
57. 15. Giacomoni.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
  1. Alla lettera a) premettere la seguente:
   «0a) al comma 88 inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo, fino a un ulteriore 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente»;
  2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 92 inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo, fino a un ulteriore 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente»;
  3) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma.
57. 16. Giacomoni.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) premettere la seguente: « 0a) al comma 88 inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo»;Pag. 758
   2) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) al comma 92 inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo»;
   3) alla lettera d), inserire, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma».».
57. 17. Giacomoni, De Girolamo.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
   g) al comma 88, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103», sono aggiunte le parole: «nonché per gli Enti di cui al comma 82 della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;
   h) al comma 89, lettera b), dopo le parole «strumenti finanziari di cui alla lettera a)» sono aggiunte le parole: «oppure in crediti di cui all'articolo 17 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18»;
   i) al comma 102, primo periodo, dopo le parole: «valore complessivo in strumenti finanziari», sono aggiunte le parole: «ivi compresi anche i crediti di cui all'articolo 17 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,»;
   l) al comma 102, primo periodo, dopo le parole: «30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari,» sono aggiunte le parole: «ivi compresi anche i crediti di cui all'articolo 17 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,».
57. 1. Dal Moro, Valiante.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sopprimere le parole: «, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile».
  3-ter. Al maggior onere derivante dal comma 3-bis pari a complessivi 50 milioni a decorrere dal 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle parole: pari al 7,5 per cento.
57. 19. Placido, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: «, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile» sono soppresse.
57. 20. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.
  3-ter. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compreso tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui Pag. 759allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento.
*57. 5. Abrignani, Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.
  3-ter. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compreso tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento.
*57. 9. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.
  3-ter. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compreso tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento.
*57. 10. Camani, Fanucci, Giampaolo Galli, Impegno, Carloni.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.
  3-ter. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compreso tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento.
*57. 22. Latronico.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate Pag. 760all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.
  3-ter. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compreso tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento.
*57. 28. Cenni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
**57. 6. Abrignani, Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
**57. 8. Milanato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
**57. 11. Camani, Fanucci, Giampaolo Galli, Impegno, Carloni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
**57. 21. Latronico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
**57. 27. Cenni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'Articolo 5, comma 7-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, numero 69, Pag. 761convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 1o gennaio 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di 6 anni a partire dal 1o gennaio 2017.
57. 23. Pilozzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) le parole «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1 comma 4 le parole da «Le risorse» sino a «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10 comma 1 le parole «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni»;

  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1.
*57. 2. Palese.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) le parole «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1 comma 4 le parole da «Le risorse» sino a «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del Pag. 762comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10 comma 1 le parole «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni»;

  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1.
*57. 18. Fratoianni, Marcon, Pannarale.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) le parole «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1 comma 4 le parole da «Le risorse» sino a «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10 comma 1 le parole «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni»;

  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1.
*57. 24. Ferrara, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

Pag. 763

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) le parole «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1 comma 4 le parole da «Le risorse» sino a «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10 comma 1 le parole «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni»;

  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1.
*57. 26. Ginefra, Grassi, Losacco.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) le parole «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1 comma 4 le parole da «Le risorse» sino a «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10 comma 1 le parole «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni»;

  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno Pag. 764successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1.
*57. 30. Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) le parole «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) all'articolo 1 comma 4 le parole da «Le risorse» sino a «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
   c) all'articolo 10 comma 1 le parole «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni»;

  3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1.
*57. 13. Sisto, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003, all'articolo 2, comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «e) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000 ove il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo dei collegamenti (radio e fissi) attivati a ciascun utente finale, i contributi per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio previsti dalla tabella dell'articolo 5 del presente allegato sono sostituiti dal pagamento dei contributi di seguito indicati per ciascun collegamento monodirezionale:
    1) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;Pag. 765
    2) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
    3) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
    4) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz).
57. 12. Boccadutri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «dagli articoli 24 e 25» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 25».
57. 7. Giulietti, Marchi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «nel settore del grano» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori del grano e del riso».
57. 29. Falcone, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
  «4-ter. Le agevolazioni già concesse ai sensi delle misure di cui al presente articolo sono revocate ai beneficiari che non ne abbiano avviato la fruizione entro il 31 luglio 2017. Le risorse rivenienti dalle revoche sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 604, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento alla misura di cui al comma 4-bis, le risorse rinvenienti dalle predette revoche sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure del Piano Sulcis, compresa la zona Franca Urbana».
57. 25. Francesco Sanna.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di strutturare operazioni di controgaranzia degli impegni assunti dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in relazione a portafogli di nuovi finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese, il Ministero dello sviluppo economico potrà utilizzare, nel 2017, per un ammontare fino a 150 milioni di euro, le disponibilità del Fondo per la crescita disponibile e/o quelle derivanti dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3-ter. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare con l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apposita convenzione nella quale siano anche stabilite modalità, criteri e condizioni alle quali lo stesso Istituto possa apportare ulteriori risorse al fine di ampliare il portafoglio contro garantito di nuovi finanziamenti alle PMI.
  3-quater. Le risorse liberate attraverso le operazioni di cui ai precedenti commi sono utilizzate per istituire, in via sperimentale, una riserva all'interno dello stesso Fondo di garanzia, destinata a garantire imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti fino a 499 e per un Pag. 766importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro in relazione a operazioni finanziarie, realizzate con qualsiasi forma, ivi inclusa l'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Con la riserva anzidetta potranno inoltre essere garantite PMI per la quota eccedente i massimali di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti dell'importo massimo garantito di 5 milioni di euro per singola impresa di cui sopra.
57. 4. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per favorire il microcredito).

  1. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, a concedere finanziamenti, in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, purché costituite da almeno 1 anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti, recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente articolo.
57. 01. Zanetti.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure di sostegno alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree sottoutilizzate).

  1. Per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite della regione Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in considerazione del perdurante stato di crisi economica e dell'incremento delle disuguaglianze economiche e sociali.
  2. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE 2014/C 249/01.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (VE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, a compensazione del minor gettito Irap di competenza delle regioni, di cui al comma 1, si provvede, nei limiti di spesa di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni Pag. 7672017, 2018 e 2019, sia a carico delle risorse iscritte, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sia mediante le risorse stanziate per gli anni 2017-2019 per il riconoscimento dei crediti di imposta; di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti.
  5. Il credito di imposta di cui ai commi da 98 a 108 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. Entro il 30 luglio 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione delle risorse non utilizzate per il credito d'imposta di cui al comma 5, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Entro il 30 settembre 2017 con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo.
57. 02. Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Regime fiscale della NASpI destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa).

  1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
57. 03. Misiani, Incerti, Melilla.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Interpretazione autentica).

  1. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
57. 04. De Mita.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Mantenimento dell'iper-ammortamento in caso di sostituzione del bene agevolato).

  1. Ai soli effetti della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del 150 per cento si verifica la cessione a titolo oneroso o la dismissione del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno Pag. 768la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta in cui si realizzano tali eventi, l'impresa soddisfi le seguenti condizioni:
   a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla citata legge e il cui costo di acquisizione sia pari o superiore a quello di acquisizione del bene sostituito;
   b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dal comma 11 del suddetto articolo 1.

  2. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal primo comma, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
*57. 06. Misiani.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Mantenimento dell'iper-ammortamento in caso di sostituzione del bene agevolato).

  1. Ai soli effetti della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del 150 per cento si verifica la cessione a titolo oneroso o la dismissione del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta in cui si realizzano tali eventi, l'impresa soddisfi le seguenti condizioni:
   a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla citata legge e il cui costo di acquisizione sia pari o superiore a quello di acquisizione del bene sostituito;
   b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dal comma 11 del suddetto articolo 1.

  2. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal primo comma, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
*57. 030. Vignali.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Mantenimento dell'iper-ammortamento in caso di sostituzione del bene agevolato).

  1. Ai soli effetti della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del 150 per cento si verifica la cessione a titolo oneroso o la dismissione del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta in cui si realizzano tali eventi, l'impresa soddisfi le seguenti condizioni:
   a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato Pag. 769A alla citata legge e il cui costo di acquisizione sia pari o superiore a quello di acquisizione del bene sostituito;
   b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dal comma 11 del suddetto articolo 1.

  2. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal primo comma, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
*57. 036. Benamati, Basso, Giampaolo Galli, Taranto.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Mantenimento dell'iper-ammortamento in caso di sostituzione del bene agevolato).

  1. Ai soli effetti della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del 150 per cento si verifica la cessione a titolo oneroso o la dismissione del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta in cui si realizzano tali eventi, l'impresa soddisfi le seguenti condizioni:
   a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla citata legge e il cui costo di acquisizione sia pari o superiore a quello di acquisizione del bene sostituito;
   b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dal comma 11 del suddetto articolo 1.

  2. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal primo comma, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
*57. 039. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Mantenimento dell'iper-ammortamento in caso di sostituzione del bene agevolato).

  1. Ai soli effetti della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del 150 per cento si verifica la cessione a titolo oneroso o la dismissione del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta in cui si realizzano tali eventi, l'impresa soddisfi le seguenti condizioni:
   a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla citata legge e il cui costo di acquisizione sia pari o superiore a quello di acquisizione del bene sostituito;
   b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dal comma 11 del suddetto articolo 1.

Pag. 770

  2. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste dal primo comma, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
*57. 043. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Proroga dell'iper-ammortamento).

  1. All'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, sostituire le parole «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,»;
   b) al comma 10, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 551 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023, si provvede: quanto a 68 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2023, con l'attuazione delle seguenti modifiche normative:
   a) All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».
   b) Nell'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».

  3. Le modifiche recate dal comma 2 si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2018.
  4. Ai maggiori oneri residui, pari a 24 milioni di euro nel 2019, 76 milioni di euro nel 2020, 37 milioni di euro dal 2021 fino al 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».
**57. 07. Misiani.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Proroga dell'iper-ammortamento).

  1. All'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, sostituire le parole «nel periodo indicato al comma 8,» con le Pag. 771seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,»;
   b) al comma 10, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 551 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023, si provvede: quanto a 68 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2023, con l'attuazione delle seguenti modifiche normative:
   a) All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».
   b) Nell'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».

  3. Le modifiche recate dal comma 2 si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2018.
  4. Ai maggiori oneri residui, pari a 24 milioni di euro nel 2019, 76 milioni di euro nel 2020, 37 milioni di euro dal 2021 fino al 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».
**57. 035. Basso, Giampaolo Galli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Proroga dell'iper-ammortamento).

  1. All'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, sostituire le parole «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,»;
   b) al comma 10, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 551 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023, si provvede: quanto a 68 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2023, con l'attuazione delle seguenti modifiche normative:Pag. 772
   a) All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».
   b) Nell'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».

  3. Le modifiche recate dal comma 2 si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2018.
  4. Ai maggiori oneri residui, pari a 24 milioni di euro nel 2019, 76 milioni di euro nel 2020, 37 milioni di euro dal 2021 fino al 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».
**57. 041. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

Art. 57-bis.
(Proroga dell'iper-ammortamento).

  1. All'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,»;
   b) al comma 10, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,».

  2. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

  3. Nell'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».
  4. Le modifiche recate dai commi 2 e 3 si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2018.
57. 040. Zanetti, Galati.

Pag. 773

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228).

  1. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del medesimo articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».
57. 033. Ferrari, Cinzia Maria Fontana.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese).

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese» di seguito denominato «Fondo».
  2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al comma 1, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.
  3. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;
   b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto Pag. 774idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente:
    1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
    2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;
    3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;
    5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Pag. 775decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  5. Fino al limite massimo di 8.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 20. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
  6. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
  7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
  8. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è abrogato.
  9. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.
  10. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
  13. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari Pag. 776di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  15. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  « 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;Pag. 777
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  16. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  17. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.»

  18. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   «a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
   «b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
  «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Pag. 778Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   «b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
  «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.;
   b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse»;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
   «d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
  «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.»;

  19. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.
  20. I commi 585, 586 e 626 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232 sono abrogati.
57. 08. Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.
(Estensione iper-ammortamento ai servizi IT forniti mediante contratti di cloud computing).

  1. Il comma 10 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 si considera applicabile anche all'importo dei canoni sostenuti per l'accesso ad un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain, compresi nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge, maturati nel periodo di cui al medesimo comma 10.».
* 57. 05. Misiani.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.
(Estensione iper-ammortamento ai servizi IT forniti mediante contratti di cloud computing).

  1. Il comma 10 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 si considera applicabile anche all'importo dei canoni sostenuti per l'accesso ad un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain, compresi nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge, maturati nel periodo di cui al medesimo comma 10.».
* 57. 037. Basso, Benamati, Giampaolo Galli, Taranto.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.
(Estensione iper-ammortamento ai servizi IT forniti mediante contratti di cloud computing).

  1. Il comma 10 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 si considera Pag. 779applicabile anche all'importo dei canoni sostenuti per l'accesso ad un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain, compresi nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge, maturati nel periodo di cui al medesimo comma 10.».
* 57. 038. Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni per contrastare la delocalizzazione delle attività produttive e istituzione della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi industriali).

  1. I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:
  «60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione presso uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  2. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e di unicità nel mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2015, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese Pag. 780che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
  4. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  5. Il comma 12 dell'articolo 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005. n. 80, è sostituito dal seguente:
  «12. I benefìci e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento nel territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo e direzione commerciale nonché delle attività produttive, assicurando la salvaguardia dei medesimi livelli occupazionali e la protezione sociale dei lavoratori».

  6. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi industriali, di seguito denominata «Cabina di regia», con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguati ad affrontare la gestione delle crisi industriali e a contrastare il fenomeno della delocalizzazione delle attività produttive, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri.
  7. La Cabina di regia costituisce, per il settore delle crisi industriali, la sede di confronto tra il Governo, le regioni, gli enti locali, i membri del Parlamento, i rappresentanti dei sindacati, del sistema bancario e dell'amministrazione fiscale per garantire l'unitarietà e il coordinamento tra gli strumenti di programmazione e di attuazione di politica industriale, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie.
  8. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 7, la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione tra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, sostenerne l'accelerazione e garantire una più stretta correlazione con le istanze e con le dinamiche di sviluppo dei sistemi produttivi. 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.
57. 010. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure finanziarie di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive).

  1. I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:
  «60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Pag. 781legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi, di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  2. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.»
57. 09. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari).

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito Pag. 782presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari» al fine di erogare appositi contributi alle start up, micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento.
  2. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 devono essere utilizzati esclusivamente per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi, previa richiesta nella quale siano indicati in particolare i costi relativi a:
   a) lavoro del personale interno impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   b) le prestazioni dei professionisti;
   c) le materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   d) le lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   e) le attrezzature tecniche specifiche utilizzate o acquistate

  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione delle risorse di cui al Fondo istituito dalla presente legge, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al comma 1, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.
  4. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al Fondo della presente legge non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  5. Il Ministero dello sviluppo economico svolge il monitoraggio dell'erogazione del contributo e gli obiettivi ed effetti sulle imprese di cui al comma 1 in termini di competitività e livelli occupazionali. Il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre con cadenza annuale invia alle competenti commissioni parlamentari una relazione relativa al monitoraggio di cui al presente comma;
  6. Il Fondo di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2017 ha una dotazione di 10 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
57. 011. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  1, Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. All'articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole da: «effettuati nel periodo indicato al comma 8», fino al termine del comma sono sostituite con le seguenti: «in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, effettuati entro il 30 giugno 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 30 giugno 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 13, sostituire il terzo periodo con il seguente:
   Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta Pag. 783dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 100 milioni per ciascuno dagli anni dal 2018 al 2020, anche relative a missioni e programmi diversi e potranno essere apportati variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.
57. 012. Altieri.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 14, comma 2-sexies, dopo le parole: «per gli interventi di cui» sono aggiunte le seguenti: «ai commi 1, 2 e».
57. 013. Castricone.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «ivi inclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coefficiente di detrazione sarà nella misura del 50 per cento in luogo del 65 per cento»;
   b) al comma 2, alinea, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «ivi inclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, per i quali il coefficiente di detrazione sarà nella misura del 50 per cento in luogo del 65 per cento»;
57. 014. Palese.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
  all'articolo 14, comma 2-sexies, prima delle parole: «Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento sono inserite le seguenti: «il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'Irap, l'Imposta sul Valore Aggiunto o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.»;
   all'articolo 16, al comma 1-quinquies, prima delle parole: «Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento», sono inserite le seguenti: «Il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'Irap, l'Imposta sui Valore Aggiunte o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.».
57. 015. Palese.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  All'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».
57. 016. Palese.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  All'articolo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 784
   al comma 149, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
57. 017. Palese.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Qualora un'impresa voglia procedere alla delocalizzazione all'estero della produzione, i soggetti preposti devono accertare gli eventuali contributi pubblici, sotto qualsiasi forma che la stessa ha ricevuto negli ultimi quindici anni.
  Effettuato l'accertamento di cui al comma 1, l'impresa potrà procedere all'operazione di delocalizzazione, esclusivamente previa restituzione degli eventuali contributi pubblici incassati.
57. 018. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Al fine contrastare il processo di delocalizzazione industriale esistente lungo l'area di confine della regione Friuli Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si istituisce la zona franca urbana nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone per consentire la ripresa economica e occupazionale nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi. In favore delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella zona franca si applicheranno le specifiche agevolazioni di natura fiscale e contributiva. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto provvede agli oneri derivanti apportando le variazioni di bilancio mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
57. 019. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Interpretazione autentica).

  1. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
*57. 020. Dal Moro, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Interpretazione autentica).

  1. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento Pag. 785di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
*57. 025. Laffranco.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Armonizzazione normativa).

  1. All'articolo 7, della legge 3 maggio 1982, n. 201 dopo le parole: «di fondi precedentemente affittati singolarmente.», sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai lini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.».
  2. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7, della legge 3 maggio 1982. n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica. 633/72 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal punto 25 della TABELLA allegato B decreto del Presidente della Repubblica 642/72, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.
57. 021. Taricco.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per rendere i sistemi finanziari più efficienti attraverso l'utilizzo della tecnologia).

  1. All'articolo 6, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «relativi a soggetti non residenti nell'Unione europea».
  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
  6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più di tre anni.
  6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.».

  3. A decorrere dal 1o luglio 2017, i soggetti di cui all'articolo 46-bis e 46-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) sono tenuti ad adottare il documento armonizzato a livello europeo, Pag. 786 Fund Processing Passport (FPP), elaborato dal Fund Processing Standardization Group costituito da EFAMA – associazione europea del risparmio gestito.
  4. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
  5. Al fine di favorire lo sviluppo del crowdfunding e agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle start-up innovative, la CONSOB adotta un regolamento per incrementare i limiti di esenzione dall'applicazione della disciplina sui servizi di investimento per gli investimenti delle persone giuridiche fissandosi rispettivamente a 15.000 euro per singolo ordine e 50.000 euro per ordini complessivi annuali.
  6. Nell'ambito della quota stabilita annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato, a decorrere dall'anno 2017, è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, a imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 200 000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro.
  7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2017,43 milioni di euro per l'anno 2018, 73 milioni di euro per l'anno 2019 e 61 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57. 022. Barbanti, Boccadutri.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni in materia di Ecobonus).

  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e aggiungere alla fine la seguente: « c) per l'acquisto e la posa in opera di unità di micro-cogenerazione sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 80.000 euro. Le unità di micro-cogenerazione sono definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99».
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1 milione di euro all'anno per il periodo 2017-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
57. 023. Dellai.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 dopo le parole: «non superiore a 20 kW», aggiungere le seguenti: «nonché le unita di micro-cogenerazione definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99».
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 500 mila euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
57. 024. Dellai.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296 non Pag. 787si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 e modificata dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.
57. 026. Bergamini, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di verificare la scarsità delle risorse naturali disponibili ed individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle aree disponibili.
57. 027. Bergamini, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1 . All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle «linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale», e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
  2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.
  3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere a), c) e d), del citato regolamento di cui al decreto 12 Pag. 788novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera b) devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.
  4. All'articolo 2 comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal 1 gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1 gennaio 2018» e le parole: «un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio».
  5. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2 comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 97 e quanto già versato per gli stessi anni.
57. 028. Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Al fine di consentire agli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, COMITES e CGIE, di adempiere alle loro funzioni istituzionali, indicate dalle rispettive leggi istitutive, per fanno 2017 è autorizzata la spesa di euro un milione, ad incremento degli stanziamenti previsti, da ripartire nel seguente modo: euro 550.000 sul capitolo 3103 (Comites), euro 50.000 sul capitolo 3106 (Riunioni dei Presidenti dei COMITES) euro 400.000 sul capitolo 3131 (CGIE) della Tabella 6 dello Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1 milione a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
57. 032. La Marca.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Distretto d'Affari Città di Milano).

  1. Al fine di avviare le iniziative per rendere la città di Milano «Piazza finanziaria dell'Eurozona» nell'ambito di un distretto di affari che sia in grado di realizzare le condizioni attese dagli operatori bancari e dagli intermediari finanziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il presidente della regione Lombardia e il sindaco di Milano, da adottare entro 30 giorni dalla di conversione in legge del presente decreto, è nominato il Commissario straordinario dei Governo per Milano «Piazza finanziaria dell'Eurozona». Con il medesimo decreto sono individuate le strutture tecniche di cui il Commissario straordinario del Governo si avvale nella fase transitoria e fino al definitivo insediamento del distretto di cui al presente comma e comunque almeno fino al 31 dicembre 2020, nonché le iniziative che lo stesso Commissario deve porre in essere per proporre un programma di misure capaci di offrire agli investitori internazionali forme di collaborazione transnazionale e condizioni per attrarre i relativi capitali.
  2. A tal fine il Commissario straordinario del Governo, che resta in carica per un periodo non inferiore a tre anni, e Pag. 789scelto tra persone di indiscussa moralità, indipendenza e di specifica e comprovata competenza ed esperienza maturata nel settore del mercato mobiliare e della finanza pubblica presso Amministrazioni dello Stato. Al Commissario straordinario del Governo è attribuito altresì il potere di proporre misure di agevolazione fiscale, preventivamente concordate con la Commissione europea al fine di renderle compatibili con il regime degli aiuti di Stato, per attrarre investimenti nonché il coordinamento delle iniziative occorrenti per la fase di start-up e consolidamento del distretto di affari ivi incluso il potere di proporre le misure regolamentari ritenute necessarie per il perseguimento delle relative finalità. A tale scopo il Commissario straordinario del Governo si avvale anche del supporto degli uffici della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui.
  3. Per consentire il tempestivo avvio dell'operatività della struttura del Commissario straordinario del Governo, presso il Comune di Milano è istituito un Ufficio denominato «Ufficio speciale per Milano Piazza finanziaria dell'Eurozona». Il Commissario straordinario del Governo può istituire, ove occorrente, un ufficio secondario per il raccordo operativo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Parlamento. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi contestualmente al decreto di cui al comma 1, è stabilito il contingente di personale, che non può superare le 9 unità, dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ed è posto alle dipendenze del citato Ufficio Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta. Per la risoluzione di problematiche di particolare rilevanza, il commissario straordinario può stipulare contratti di consulenza per l'assunzione di professionalità, nel numero massimo di 6, che dovessero rendersi necessarie. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4. Il Commissario straordinario del Governo, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con il Presidente della Regione Lombardia e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
  4. Per le realizzazioni delle attività di cui al presente articolo, nelle more che gli interventi occorrenti siano assicurati attraverso l'apporto di capitali provenienti esclusivamente da soggetti privati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrata ai sensi del presente decreto.
*57. 034. Tancredi.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Distretto d'Affari Città di Milano).

  1. Al fine di avviare le iniziative per rendere la città di Milano «Piazza finanziaria Pag. 790dell'Eurozona» nell'ambito di un distretto di affari che sia in grado di realizzare le condizioni attese dagli operatori bancari e dagli intermediari finanziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il presidente della regione Lombardia e il sindaco di Milano, da adottare entro 30 giorni dalla di conversione in legge del presente decreto, è nominato il Commissario straordinario dei Governo per Milano «Piazza finanziaria dell'Eurozona». Con il medesimo decreto sono individuate le strutture tecniche di cui il Commissario straordinario del Governo si avvale nella fase transitoria e fino al definitivo insediamento del distretto di cui al presente comma e comunque almeno fino al 31 dicembre 2020, nonché le iniziative che lo stesso Commissario deve porre in essere per proporre un programma di misure capaci di offrire agli investitori internazionali forme di collaborazione transnazionale e condizioni per attrarre i relativi capitali.
  2. A tal fine il Commissario straordinario del Governo, che resta in carica per un periodo non inferiore a tre anni, e scelto tra persone di indiscussa moralità, indipendenza e di specifica e comprovata competenza ed esperienza maturata nel settore del mercato mobiliare e della finanza pubblica presso Amministrazioni dello Stato. Al Commissario straordinario del Governo è attribuito altresì il potere di proporre misure di agevolazione fiscale, preventivamente concordate con la Commissione europea al fine di renderle compatibili con il regime degli aiuti di Stato, per attrarre investimenti nonché il coordinamento delle iniziative occorrenti per la fase di start-up e consolidamento del distretto di affari ivi incluso il potere di proporre le misure regolamentari ritenute necessarie per il perseguimento delle relative finalità. A tale scopo il Commissario straordinario del Governo si avvale anche del supporto degli uffici della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui.
  3. Per consentire il tempestivo avvio dell'operatività della struttura del Commissario straordinario del Governo, presso il Comune di Milano è istituito un Ufficio denominato «Ufficio speciale per Milano Piazza finanziaria dell'Eurozona». Il Commissario straordinario del Governo può istituire, ove occorrente, un ufficio secondario per il raccordo operativo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Parlamento. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi contestualmente al decreto di cui al comma 1, è stabilito il contingente di personale, che non può superare le 9 unità, dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ed è posto alle dipendenze del citato Ufficio Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta. Per la risoluzione di problematiche di particolare rilevanza, il commissario straordinario può stipulare contratti di consulenza per l'assunzione di professionalità, nel numero massimo di 6, che dovessero rendersi necessarie. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4. Il Commissario straordinario del Governo, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel Pag. 791rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con il Presidente della Regione Lombardia e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
  4. Per le realizzazione delle attività di cui al presente articolo, nelle more che gli interventi occorrenti siano assicurati attraverso l'apporto di capitali provenienti esclusivamente da soggetti privati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrata ai sensi del presente decreto.
*57. 045. Bernardo.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Detassazione compravendite immobili commerciali).

  1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto locali commerciali rientranti nelle categorie catastali C/1 C/2 e C/3 6 per cento, tranne nei casi ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-septies»;
   b) alle note del comma 1 è aggiunta infine la seguente:
   «II-septies) L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di locali adibiti ad uso commerciale nel caso in cui il trasferimento riguardi locali in disuso da almeno due anni».

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 3 per cento;
   b) sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 7 per cento.
57. 046. Guidesi, Busin, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Detassazione compravendite immobili commerciali).

  1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto locali commerciali rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e C/3: 6 per cento, tranne nei casi ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-septies»;
   b) alle note del comma 1 è aggiunta infine la seguente:
    «II-septies) L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di locali adibiti ad uso commerciale nel caso in cui il trasferimento riguardi locali in disuso da almeno due anni».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 51-bis pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017 e a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dal 2018, Pag. 792con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017 e a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dal 2018.
57. 047. Guidesi, Busin, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure urgenti per la promozione della concorrenza in attuazione del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015).

  1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità Voice Over ip (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.
  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 e, nei casi di presunta infrazione, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.
  3. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
  4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
  5. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
  6. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a venticinquemila euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i Pag. 793documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
  7. Se a seguito dell'istruttoria di cui ai precedenti commi l'Autorità ravvisa infrazioni alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo o di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2015/2120, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
  8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 7, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo dei dieci per cento del fatturato come individuato al comma 7, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dall'attività d'impresa fino a trenta giorni.
  9. L'Autorità, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto dell'Unione europea.
57. 048. Catalano, Librandi.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  1. Considerato che la creazione di zone economiche speciali consente la catalizzazione di nuovi investimenti soprattutto nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, da cui discende un considerevole sviluppo in termini di produzione di valore aggiunto, di opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico, di volume delle esportazioni, di migliori condizioni salariali e di lavoro, e al fine di consentire al sistema portuale e logistico nazionale l'acquisizione di una maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione europea, sono istituite con legge e, per quanto concerne gli aspetti di carattere doganale, ai sensi delle disposizioni previsti dai regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione), le Zone Economiche Speciali (ZES) nelle aree logistiche ed industriali in connessione funzionale con i porti di rilevanza internazionale, per stimolare l'insediamento di imprese estere che svolgono attività nel comparto logistico-industriale o in quello dei servizi, e di imprese start-up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, di imprese di servizi per le «città intelligenti» (smart cities) e di PMI. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con la disciplina prevista dall'Unione europea in materia di compatibilità degli aiuti di Stato (in particolare con: gli articoli 107-109 TFUE; gli «Orientamenti per gli aiuti regionali della Commissione per il periodo 2014-2020»; il Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, ed anche con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 Pag. 794dell'Italia approvata il 16 settembre 2014 dalla Commissione europea, nonché con il «Codice di condotta sulla tassazione delle imprese»), con proprio decreto approva le delimitazioni delle zone, stabilisce gli organismi di gestione e le corrispondenti funzioni, le tipologie, l'entità e la durata delle agevolazioni e degli incentivi di natura doganale, fiscale, nonché le caratteristiche delle agevolazioni di tipo amministrativo/burocratico ed infrastrutturale, le operazioni commerciali consentite.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, (ad eccezione delle ipotesi riguardanti l'insediamento di imprese start-up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, nonché di PMI secondo le soglie di cui all'Allegato I del precitato regolamento (UE) n. 651/2014) è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3 dei Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
57. 049. Oliaro, Galgano, Mucci, Librandi.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per l'internazionalizzazione).

  1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di mi presa costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese.
  2. Al fine dei riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 1 devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese, con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con partner esteri anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo.
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente e di assicurare priorità nell'accesso ai benefici ai soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.
  4. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  5. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni della legge 27 dicembre 2004 n. 307.
57. 050. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

Pag. 795

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  All'articolo 37 comma 4 del decreto-legge n. 83/2012 (convertito in legge n. 134/2012), dopo le parole «corrispettivo per il trasferimento» si aggiunge «per le sole opere asciutte. Le opere bagnate, alla scadenza della concessione, sono devolute gratuitamente al demanio statale».
57. 051. Crippa, Caso, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  L'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 88 è sostituito dal seguente:
  1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per interventi di efficientamento energetico, come stabiliti dal decreto di cui al comma 6, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla trasformazione dei motori per un utilizzo del GNL quale combustibile.
  3. Le presenti disposizioni si applicano, agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2016 o in tale anno avviati da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 dei Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e h), della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.
  4. Per Investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2016 si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1o gennaio 2016 erano in possesso dei requisiti di cui al l'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.
  5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
  6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto individua gli interventi considerati ammissibili e i criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale.
57. 052. Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Disposizioni per favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici).

  1. Al comma 1, dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
  L'ANAC, con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, sentita l'AGCM, definisce Pag. 796con una disciplina di maggiore dettaglio i criteri in base ai quali sono da considerarsi legittime le motivazioni che possono giustificare il mancato assolvimento all'obbligo di cui al primo periodo.
57. 053. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai commi 7-bis e 8-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7-bis:
    1. primo periodo, dopo le parole: «attività bancaria» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385»;
    2. primo periodo, dopo le parole: «mutui garantiti da ipoteca» sono inserite le seguenti: «e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria»;
    3. secondo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «ed intermediari finanziari»;
    4. terzo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari finanziari»;
    5. terzo periodo, dopo la parola: «mutuo» sono inserite le seguenti: «o della locazione finanziaria»;
    6. terzo periodo, dopo la parola: «mutuatari» sono inserite le seguenti: «o degli utilizzatori»;
    7. quarto periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari finanziari».
   b) al comma 8-ter, dopo la parola: «ipoteca» sono inserite le seguenti: «o locazioni finanziarie».

  2. All'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari» sono sostituite dalle seguenti: «mutui ipotecari, finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, portafogli di mutui ipotecari o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria»;
   b) al terzo periodo, dopo la parola: «mutuatario» sono inserite le seguenti: «o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria».

  3. All'articolo 1, comma 77, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: «lettera a» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)».
57. 054. Valiante.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

  All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Al comma 151, dopo le parole: «il piano di approvvigionamento dette materie prime» e prima delle parole «nonché gli altri elementi necessari» sorto aggiunte le seguenti: «considerata la decisione della Commissione C(2016) 2726 final del 28 aprile 2016 autorizzativa dell'aiuto di Stato per il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia anche» ed è soppressa la parola «nonché» e aggiunte, infine, le seguenti parole: «limitatamente al riscontro della compatibilità di cui ai punti 132, 133 e 134 del paragrafo 3.3.2.3 riguardante gli aiuti agli impianti esistenti a biomassa dopo l'ammortamento degli impianti».
57. 044. Castricone.

Pag. 797

ART. 58.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Interpretazione autentica sulle condizioni di inquadramento dell'amministratore unico delle cooperative).

  1. Al fine di dirimere il contenzioso in atto, la legge 3 aprile 2001, n. 142, si interpreta nel senso che per le cooperative fino a nove soci il volume d'affari ridotti, deve essere non superiore a 300.000 euro, affinché l'amministratore unico possa essere inquadrato con contratto di lavoro subordinato.
58. 01. Ribaudo, Culotta.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. All'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e a decorrere dall'anno 2017 sono ripristinate in euro 316.897.790».
58. 02. Ribaudo.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Impianti di produzione di energia rinnovabile).

  1. All'articolo 67, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) Nei casi di cessione infraquinquennale di terreni agricoli per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, la plusvalenza si realizza qualora il terreno ceduto contenga almeno il 50 per cento dell'impianto stesso.».
58. 03. Ribaudo, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Impianti di produzione di energia rinnovabile).

  1. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Non si realizzano plusvalenze qualora la cessione di terreni agricoli sia finalizzata alla creazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.».
58. 04. Ribaudo, Fragomeli.

  Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.
(Contributo alle aziende agricole sperimentali afferenti alle ex facoltà di agraria).

  1. Al fine di garantire l'organizzazione e la gestione delle aziende agricole sperimentali afferenti alle ex facoltà di agraria, a ciascuna università è riconosciuto un contributo economico, quale cofinanziamento, proporzionale alla spesa sostenuta, a valere su uno specifico capitolo di bilancio (per le aziende agricole sperimentali o per il personale utilizzato nelle stesse aziende), con riferimento alla media degli ultimi tre esercizi finanziari e nella misura massima dei 50 per cento, entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente Pag. 798riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58. 05. Ribaudo, Culotta, Arlotti, Fiorio, Oliverio.

  Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

  1. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione antibiotico free). La detrazione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 58-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018.
58. 07. Gianluca Pini, Guidesi.

  Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Modifiche alla disciplina sulla deducibilità delle spese relative a mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio delle imprese, arti e professioni).

  1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio».

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da: è incrementata fino alla fine del comma con le seguenti: è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 77 milioni di euro per l'anno 2023 e di 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
58. 08. Busin, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 58 inserire il seguente:

  1. All'articolo 16-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «sulle loro pertinenze» sono aggiunti e le seguenti: «ivi compresi gli interventi di sistemazione a verde delle suddette pertinenze».
58. 06. Fanucci, Bernardo.

Pag. 799

ART. 59.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2001, n. 273. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
59. 1. Barbanti, Fanucci.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Il Fondo rotativo per le operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assume la denominazione di «Fondo per la crescita internazionale delle imprese» e il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad estendere con proprio decreto l'ambito di operatività del Fondo a tutti i Paesi non facenti parte dell'Unione europea, uniformandone le modalità e le condizioni dell'intervento che, unitamente a quello della SIMEST S.p.a. non può superare il 49 per cento del capitale sociale dell'impresa partecipata.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto di natura non regolamentare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a destinare annualmente una quota del Fondo di cui al comma 1 al rilascio di garanzie dirette a titolo oneroso, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, per gli impegni assunti dalle imprese in relazione agli interventi partecipativi della SIMEST S.p.a. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni nei Paesi di operatività del Fondo stesso, con preferenza per le piccole e medie imprese come definite dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014. La garanzia del Fondo è alternativa alla partecipazione del Fondo nell'investimento ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.
  3. La Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST S.p.a. può partecipare in società e imprese con soci esteri qualora tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività di interesse nazionale, con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche cofinanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.
  4. L'acquisizione di partecipazioni da parte di SIMEST S.p.a. ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni è temporanea e la SIMEST S.p.a. di norma entro il termine di otto anni e comunque non oltre il termine di quindici anni si attiva per dismettere la propria partecipazione mediante recesso ovvero cessione ad altri azionisti o a terzi, secondo modalità da essa prestabilite, incluso l'esercizio di diritti di covendita. La SIMEST S.p.a. può sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100 è abrogato.
59. 01. Ricciatti.

Pag. 800

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4-ter, dopo le parole: «dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;
   b) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:
  «4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli, acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti, di soggetti passivi, stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti, di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intra comunitari di beni. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario» fermo restando specifiche esigenze informative statistiche non acquisibili diversamente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati, e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».
   c) al comma 4-quinquies, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo» e, dopo le parole: «a decorrere», sono aggiunte le seguenti: «al massimo,».
59. 03. Ginefra.

Pag. 801

ART. 60.

Dopo l'articolo 60 aggiungere i seguenti:

Capo II-bis.
(Nuove iniziative per il welfare familiare e personale).

Art. 60-bis.
(«Chéque» di impiego per servizi alla persona e alla famiglia e per altre prestazioni accessorie).

  1. È introdotto lo strumento del «Chéque» di impiego per l'acquisto di prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione domestica.
  2. Possono acquistare «Chéque» per prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione i committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti, nell'ambito:
   a) dell'assistenza domiciliare e cura ai bambini, ivi compresi i servizi di baby sitting ancorché di tipo ludico;
   b) dell'assistenza domiciliare, la cura e il benessere alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   c) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario;
   d) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia dell'abitazione domestica;
  3. Costituiscono altresì prestazioni di lavoro accessorio, le attività lavorative di natura occasionale rese a favore di committenti non imprenditori nell'ambito:
   e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà o della collaborazione con ONLUS per lo svolgimento di progetti di utilità sociale o inserimento lavorativo;
   f) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
  g) dell'insegnamento privato complementare.

  Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 3, lettera e), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo delle prestazioni occasionali.
  4. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma che precede:
   h) i disoccupati;
   i) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   j) i pensionati e le casalinghe;
   k) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;
   l) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000,00 euro di compenso per anno solare;
   m) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;
   n) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000,00 euro nell'anno solare. Pag. 802
  5. Le attività lavorative di cui al comma 2, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
  6. I soggetti di cui al comma 2 e 4, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 5 della presente legge. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

Art. 60-ter.
(Disciplina degli «Chéques»).

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o non professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 60-sexies uno o più carnet di «Chéque» orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del «Chéque» orario è fissato in 15 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. I committenti non imprenditori o non professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 1 sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ovvero tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 60-sexies della presente legge, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e termine della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7 nelle more dell'emanazione del decreto istitutivo della piattaforma digitale di cui all'articolo 60-sexies, successivamente all'accreditamento dello «Chéque» da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio,
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il pagamento delle spettanze alla persona che presenta lo «Chéque» da parte del committente, avviene tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 60-sexies, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del «Chéque», e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello «Chéque». La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Pag. 803
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dello «Chéque» orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali nelle more dell'emanazione del decreto di istituzione della piattaforma digitale di cui all'articolo 60-sexies. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 60-quater.
(Agevolazioni fiscali).

  1. Il costo sostenuto dai committenti non imprenditori o non professionisti derivante dall'acquisto dei «Chéque» di impiego per servizi alla persona e alla famiglia, esclusivamente nell'ambito delle prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 60-bis, comma 2, è deducibile dal reddito nella misura del 30 per cento entro il limite di seimila euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante le seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    2) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti ai commi «65 e 66»;
   b) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94 per cento del loro ammontare»;
   c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;
    2) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
   e) le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Pag. 804

Capo II-ter.
(Contratto telematico con contabilità ridotta e flessibile).

Art. 60-quinquies.
(Finalità).

  1. Il presente Capo ha l'obiettivo di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio con contratto telematico di cui all'articolo 60-sexies, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati.

Art. 60-sexies.
(Istituzione e gestione della piattaforma digitale «Click contratto telematico»).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 60-quinquies, è istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata «Click Contratto telematico» per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.

Art. 60-septies.
(Disciplina della procedura «Click contratto telematico»).

  1. Possono ricorrere al Contratto telematico con contabilità semplificata, esclusivamente tramite la piattaforma digitale «Click Contratto telematico», gli imprenditori del settore privato o professionisti purché non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze con qualunque forma contrattuale inquadrati, nell'ambito:
   a) di attività lavorative di natura meramente occasionale ovvero nei casi di esigenze straordinarie di personale aggiuntivo o stagionale individuate dai contratti collettivi;
   b) delle attività agricole di carattere stagionale, ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2. Possono svolgere prestazioni di lavoro con Contratto telematico con contabilità semplificata i soggetti di cui all'articolo 60-bis, comma 4.
  3. Il contratto telematico ha una durata non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare e con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa anche in modo discontinuo o intermittente anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi o ore predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno secondo le esigenze del datore di lavoro previo congruo preavviso al lavoratore ed entro i limiti orari giornalieri previsti dalla normativa vigente. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  4. I prestatori di attività di lavoro di tipo accessorio, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 60-bis, comma 4 e i committenti di cui al comma 1 del presente articolo, che necessitano di prestazioni lavorative nei casi definiti dal comma 1, inseriscono rispettivamente la propria candidatura e le richieste delle predette figure lavorative senza rivolgersi ad alcun intermediario, attraverso gli accessi appositamente dedicati dalla piattaforma digitale «Click Contratto», quale sistema aperto e trasparente per l'incontro tra domanda e offerta. Tale piattaforma digitale è alimentata con informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente dai soggetti interessati.
  5. I soggetti, di cui al comma 4, che intendono fare ricorso al contratto telematico per prestazioni e nei casi di cui al Pag. 805comma 1 del presente articolo si accreditano alla piattaforma digitale «Click Contratto» di cui all'articolo 60-sexies comunicando ed inserendo i dati della impresa o del lavoratore interessato.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità d'attuazione e di funzionamento della Piattaforma digitale «Click Contratto telematico» e gli ulteriori criteri ed adempimenti previsti per l'accesso alla piattaforma e per l'inserimento della domanda, dei dati e la conclusione del contratto.

Art. 60-octies.
(Disciplina della procedura telematica del Contratto telematico contabilità semplificata e le modalità di pagamento).

  1. I prestatori e i datori di lavoro del settore privato stipulano il relativo accordo tramite del Contratto Telematico Contabilità Semplificata, erogato dalla piattaforma digitale «Click Contratto», e si identificano con il Sistema di identità pubblica (SPID). Le parti inseriscono direttamente, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID e secondo le modalità previste dal decreto di attuazione di cui al comma 6 dell'articolo 60-septies della presente legge, domanda di assunzione e di conclusione del contratto inserendo i seguenti dati:
   a) dati identificativi e attività svolta del datore di lavoro e i dati personali e codice fiscale dei prestatori;
   b) durata del contratto, che non può essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare;
   c) registrazione dei dati relativi alle prestazioni lavorative svolte, modalità delle prestazioni lavorative, trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base alla tipologie dell'impresa committente, le mansioni svolte, ragioni del ricorso al contatto telematico di cui alla presente legge, il luogo dove è svolta, il numero dei giorni e le date e l'orario di svolgimento con indicazione dell'orario di inizio e termine della prestazione. I committenti sono tenuti a inserire e comunicare attraverso la piattaforma digitale altresì i giorni e l'orario di inizio e termine di ogni singola prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell'inizia della prestazione lavorativa;
   d) registrazione delle misure di sicurezza adottate in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
   e) la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.
  2. I dati registrati dalla piattaforma digitale «Click Contratto» sono resi disponibili alle Forze dell'ordine e alla Direzione del lavoro che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività d'indagine e controllo. Il Sistema di gestione della piattaforma provvede alla comunicazioni in via telematica all'INPS, all'INAIL, Centro per l'impiego dell'attivazione del contratto telematico.
  3. Il committente e il lavoratore ricevono tramite la piattaforma digitale all'indirizzo di posta elettronica inserito il contratto di lavoro, la busta paga ed ogni altra comunicazione fiscale e/o amministrativa inerente il contratto di lavoro in base ai dati inseriti senza alcun costo amministrativo e in base all'indicazione delle ore e/o dei giorni inseriti ed effettivamente svolti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, ai soggetti interessati e all'INPS, all'INAIL e Centro per l'Impiego per conto del datore di lavoro e lavoratore.
  4. La transazione economica per la prestazione lavorativa avviene mediante la piattaforma digitale «Click Contratto» (interconnessa con la piattaforma telematica INPS) che, avvalendosi del Sistema di identità pubblica (SPID), mette a disposizione dei prestatori e dei committenti una procedura telematica di pagamento delle Pag. 806prestazioni di lavoro e di accreditamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e le ulteriori condizioni e modalità tecniche per consentire il pagamento delle prestazioni lavorative e dei contributi in maniera tracciabile sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. In relazione al ricorso alla procedura telematica di conclusione della prestazione di lavoro, il datore di lavoro corrisponde l'importo dovuto al lavoratore e agli enti preposti mediante pagamento elettronico, effettuato ai sensi del comma 4.
  6. La riscossione del compenso da parte del prestatore avviene mediante la procedura telematica di cui al precedente comma 4 e con modalità tacciabili.

Art. 60-nonies.
(Divieti e limitazioni dell'applicazione del Contratto Telematico Contabilità Semplificata).

  1. Il lavoratore ha diritto ad essere avvertito con congruo anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa.
  2. È vietato il ricorso al Contratto Telematico Contabilità Semplificata:
   a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
   b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ad una sospensione del lavoro o ad una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni per le quali si intende fare ricorso al contratto telematico contabilità semplificata;
   c) nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
   d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
   e) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili.

Art. 60-decies.
(Compenso per prestazioni di lavoro di tipo accessorio con contratto telematico).
  1. Il lavoratore con contratto telematico non deve ricevere, per i periodi lavorati a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
  2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
  3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge dagli articoli 60-sexies e seguenti, si applicano le norme del contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Art. 60-undecies.
(Disposizioni finanziarie).

  1. A quanto previsto dal presente Capo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
60. 01. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

Pag. 807

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Utilizzo in compensazione dei tributi per mancata erogazione di contributi ministeriali).

  1. I contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, già concessi ma non ancora erogati ai beneficiari, possono essere utilizzati in compensazione da parte degli aventi diritto, ai fini del pagamento dei debiti di imposta di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, afferenti il periodo impositivo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed i quattro successivi.
60. 03. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Razionalizzazione delle misure fiscali in materia di erogazione del credito).

  1. Il comma 5-bis, dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è sostituito dal seguente:
   5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti da imprese derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, individuati dall'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, imprese di assicurazione costituite ed autorizzate ai semi di normative emanate negli Stati membri dell'Unione europea o da altri investitori istituzionali, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica se gli enti, le imprese e gli investitori istituzionali esteri sono beneficiari effettivi degli interessi e proventi ivi indicati. Ai fini del presente comma rientrano nella definizione di investitori istituzionali esteri le imprese di assicurazioni, le banche, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi pensione, le società di gestione del risparmio e gli enti pubblici previdenziali.
60. 04. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

  1. Per i componenti degli organi delle Camere di commercio diversi dai collegi dei revisori dei conti il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico tiene conto anche dei costi sostenuti, da definire con il decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 4-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in misura forfettaria in base al numero di imprese ed unità iscritte o annotate nel registro delle imprese, a valere sulle entrate derivanti dai compiti svolti ai sensi della lettera f) comma 2 dell'articolo 2 della medesima legge.
60. 05. Vignali.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Norme in materia di RAEE).

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, il 49, dopo le parole: «produttori di AEE», sono aggiunte le seguenti: «nonché i produttori e importatori di pile e accumulatori».
60. 06. Tancredi.

Pag. 808

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma, 1-sexies, è aggiunto il seguente comma:
  1-septies. La detrazione di cui al comma 1-quinquies spetta anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota dell'85 per cento del prezzo dell'unità immobiliare, risultante nel fatto pubblico di compravendita e comunque, entro l'importo massimo di 96.000 euro. In tale ipotesi, in luogo della detrazione, soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.
60. 08. Tancredi, Vignali, Garofalo.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994).

  1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei predetti fondi. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C (2015) 5549 final della Commissione europea del 14 agosto 2015.
*60. 02. Bargero, Fiorio.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994).

  1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatarie dei Pag. 809provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, che hanno versato somme per il triennio 1995-1997 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del citato articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi indebitamente versati è di dieci anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il termine di presentazione delle domande di rimborso dei tributi indebitamente versati è di due anni, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17 di conversione dell'articolo 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nell'ambito della disponibilità finanziaria, i criteri di assegnazione dei predetti fondi. L'applicazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla decisione C (2015) 5549 final della Commissione europea del 14 agosto 2015.
*60. 09. Tancredi.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,»;
    2) le parole «e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono soppresse;
   b) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo possono:
   a) acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi anche emessi a seguito di conversione dei crediti;
   b) concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati.
  3-ter. Ai finanziamenti di cui al comma precedente, lettera b) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.
  3-quater. Ai titoli e agli strumenti partecipativi di cui al comma 3-bis, lettera a) si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Gli attivi e le somme rivenienti dai titoli e dagli strumenti di cui al periodo precedente:
   a) sono soggetti al trattamento previsto dalla presente legge per i pagamenti effettuati dai debitori ceduti;
   b) sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dei crediti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura Pag. 810dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, delle controparti di altri contratti conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), nonché al pagamento dei costi dell'operazione;
   c) possono essere utilizzati, entro limiti prefissati nel programma dell'operazione, anche per gli oneri connessi all'acquisto o sottoscrizione dei titoli e strumenti partecipativi di cui al presente comma ed all'erogazione dei finanziamenti ai debitori.
  3-quinquies. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, costituite nella forma di società di capitali ovvero nella forma di stabili organizzazioni di società di capitali costituite in stati appartenenti allo spazio economico europeo, anche partecipate da uno o più dei portatori dei titoli emessi dalle società di cui al comma 1, di acquisite, nell'interesse esclusivo dall'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati, nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti dalla stessa vantati, e i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti. Può altresì autorizzare la società veicolo ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti, nonché concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti. Al trasferimento di diritti, beni e rapporti giuridici alla società veicolo anche se non avente ad oggetto beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 2, 3, 4, 5 e 6 TUB, con l'esclusione, per i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, degli obblighi di pubblicità ivi previsti.
  3-sexies. Qualora la cessione di cui al comma precedente abbia ad oggetto sia i beni oggetto di locazione finanziaria, sia i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo deve essere costituita per singole operazioni di acquisto, essere liquidata una volta conclusa l'operazione, ed essere consolidata integralmente nel bilancio di una banca. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono svolti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c) ovvero da una banca o un intermediario, anche diversi da tale soggetto, autorizzati all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria.
  3-septies. La società di cartolarizzazione individua un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica a cui può essere anche conferito il potere di rappresentanza che, nell'interesse dei medesimi portatori dei titoli di capitale, nei casi previsti dai commi precedenti, eserciti tutti o alcuni diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
  3-octies. La società veicolo di cui al comma 3-quinquies individua negli accordi intercorrenti con la società di cartolarizzazione, nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla stessa, un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica che fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società veicolo sia proprietaria.
60. 07. Vignali.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono» Pag. 811sono inserite le seguenti: «anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo».
    2) le parole «e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono soppresse.
   b) all'articolo 3 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
    3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo, possono acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti stessi e concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati, senza che agli stessi si applichino le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.
    3-ter. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni a garanzia dei crediti dalla stessa vantati, nonché quelli oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti, nonché concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti, e/o può autorizzarla ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti.

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di acquisizione dei titoli e degli strumenti partecipativi di cui al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, la destinazione degli attivi e delle somme rivenienti dagli stessi, modalità e condizioni delle operazioni di cui al comma 1, capoverso 3-ter, anche con riferimento alla cessione congiunta di beni oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti e definire le caratteristiche di un soggetto che eserciti i diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi e fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
60. 051. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Credito d'imposta imprese agricole).

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018, 10 milioni per Pag. 812l'anno 2019, 10 milioni per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
60. 014. Cenni.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Credito d'imposta imprese agricole).

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019, 10 milioni per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
60. 020. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8-bis è aggiunto il seguente: «8-ter. Iscrizione all'albo delle persone fisiche e delle società per l'attività di formazione in materia di trading sui prodotti finanziari».
  2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di formazione in materia di trading sui prodotti finanziari è riservata alle persone fisiche e alle società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
  3. È istituito l'albo delle persone fisiche e delle società per l'attività di formazione in materia di trading su prodotti finanziari. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.
60. 010. Tancredi.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni in materia di abitazione principale per i giovani).

  All'articolo 5 dei decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai commi 7-bis e 8-ter introdotti Pag. 813dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7-bis:
    1. primo periodo, dopo le parole attività bancaria sono inserite le seguenti «e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385»;
    2. primo periodo, dopo le parole: «mutui garantiti da ipoteca» sono inserite le seguenti: «e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria»;
    3. secondo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «ed intermediari finanziari»;
    4. terzo periodo, dopo la parola: «banche» sono inserite le seguenti: «e degli intermediari finanziari»;
    5. terzo periodo, dopo la parola: «mutuo» sono inserite le seguenti: «o della locazione finanziaria»;
    6. terzo periodo, dopo la parola «mutuatari» sono inserite le seguenti «o degli utilizzatori»;
    7. quarto periodo, dopo la parola «banche» sono inserite le seguenti «e agli intermediari finanziari»;
   b) al comma 84-ter, dopo la parola «ipoteca» sono inserite le seguenti «o locazioni finanziarie».
    2. All'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole «mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari» sono sostituite dalle seguenti «mutui ipotecari, finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, portafogli di mutui ipotecari o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria»;
   b) al terzo periodo, dopo la parola «mutuatario» sono inserite le seguenti «o dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria»;
  3. All'articolo 1, comma 77 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)».
60. 011. Abrignani, Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies, è aggiunto il seguente comma:
  1-septies. La detrazione di cui al comma 1-quinquies spetta anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente ove consentita, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota dell'85 per cento del prezzo dell'unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l'importo massimo di 96.000 euro. In tale ipotesi, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.
60. 012. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.

Pag. 814

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Regime fiscale relativo all'anticipazione NASpI ai fini del workerbuyout).

  La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
*60. 017. Misiani, Incerti, Melilla.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Regime fiscale relativo all'anticipazione NASpI ai fini del workerbuyout).

  La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
*60. 013. Laffranco.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Regime fiscale relativo all'anticipazione NASpI ai fini del workerbuyout).

  La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in quanto destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
  Agli oneri derivanti dalla precedente disposizione si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
60. 023. Dell'Aringa.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni inerenti l'inquadramento giuridico ed economico del personale ANAC).

  1. Al personale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione si applica il trattamento Pag. 815giuridico ed economico sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 48. L'Autorità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, il nuovo ordinamento delle carriere provvedendo al correlato inquadramento del personale a tempo indeterminato attualmente in servizio, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione in ruolo. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui al precedente periodo al trattamento economico del personale dell'Autorità continua ad applicarsi quello già definito dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 1o febbraio 2016 emanato ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
60. 016. Labriola, Palese.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare).

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
  2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero.
  3. Il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché per le operazioni di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3 e del medesimo comma, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo, previa analisi e valutazione da parte del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia» istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, sono attribuiti compiti di analisi e valutazione degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese Pag. 816meritevoli di sostegno, da parte degli enti previdenziali interessati. Al Comitato è affidato altresì, il compito di coordinare le iniziative di promozione e informazione, poste in essere dai Fondi pensione e dagli enti c associazioni previdenziali interessati, nonché di attivare consorzi volontari per le iniziative di investimento dei Fondi pensione che, per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace le iniziative medesime.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi anni 2018 e 2019, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro, per l'anno 2017 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
60. 018. Francesco Saverio Romano, Zanetti, Galati.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Investimenti in nuovi impianti di colture arboree).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 93, è inserito il seguente: «93-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione del 40 per cento, di cui al comma 91, si applica anche alle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, sempre che la quota imputabile ad ogni esercizio sia pari o superiore al 7 per cento del costo di realizzazione degli impianti».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2017, 5 milioni per l'anno 2018, 5 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
60. 015. Cenni.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Investimenti in nuovi impianti di colture arboree).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 93, è inserito il seguente: «93-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione del 40 per cento, di cui al comma 91, si applica anche alle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, sempre che la quota imputabile ad ogni esercizio sia pari o superiore al 7 per cento del costo di realizzazione degli impianti».

Pag. 817

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2017, 5 milioni per l'anno 2018, 5 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
60. 019. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Integrazione delle attività istituzionali delle cooperative sociali).

  All'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «sanitari ed educativi» sono inserite le seguenti parole: «nonché le seguenti attività:
   1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
   2. prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia;
   3. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;
   4. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
   5. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
   6. formazione universitaria e post-universitaria;
   7. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
   8. organizzazione e gestione di attività culturali, turistiche o ricreative di particolare interesse sociale;
   9. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
   10. servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
   11. commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l'accesso del produttore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile;
   12. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;
   13. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.
60. 021. Dell'Aringa.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Dividendi proveniente da paesi ex white list).

  Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Pag. 818Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati dalle società partecipate estere, in periodi di imposta nei quali esse non erano considerate, secondo le disposizioni vigenti in detti periodi, residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
60. 022. Misiani.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Incentivi ai pagamenti nelle transazioni commerciali).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il «Contrasto al ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali», con dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro, le cui risorse sono utilizzate per le finalità di cui ai successivi commi.
  2. In via sperimentale, per l'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge di conversione, è riconosciuto un credito d'imposta in favore delle imprese che, nelle transazioni commerciali disciplinate dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, provvedono al pagamento anticipato dell'importo dovuto rispetto ai limiti di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata la misura del credito d'imposta in relazione all'importo della fattura, ai giorni di anticipo del pagamento rispetto ai termini di legge e il volume complessivo dei pagamenti effettuati.
  4. Con lo stesso decreto di cui al precedente comma sono individuate le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.
  5. È vietato inserire nei contratti di fornitura di beni e servizi clausole che limitino la possibilità di effettuare operazioni finanziarie su fatture presso istituti di credito terzi rispetto ad istituti di credito convenzionati con il committente ovvero partecipati direttamente o indirettamente dal committente.
  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 60-bis, pari a 1.000 milioni di euro, si provvede:
   a) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 88 per cento del loro ammontare»;
   b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
    2) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

Pag. 819

  3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  3-quater. Le modifiche introdotte dal precedente comma rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  3-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
60. 057. Pesco, Alberti, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. Ai fini delle prestazioni di lavoro accessorio per servizi alla persona, alla famiglia e all'abitazione i committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti possono acquistare «Chèque» di impiego.

  1-bis. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non professionali o non imprenditori ovvero non professionisti, nell'ambito:
   a) dell'assistenza domiciliare e cura ai bambini, ivi compresi i servizi di baby sitting nonché di tipo ludico;
   b) dell'assistenza domiciliare, la cura e il benessere alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   c) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario;
   d) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia dell'abitazione domestica;

  1-ter. Costituiscono altresì prestazioni di lavoro accessorio, le attività lavorative di natura occasionale rese a favore di committenti non imprenditori nell'ambito:
   e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà o della collaborazione con ONLUS per lo svolgimento di progetti di utilità sociale o inserimento lavorativo;
   f) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
   g) dell'insegnamento privato complementare.

  1-quater. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 3, lettera e), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo delle prestazioni occasionali.
  1-quinquies. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1-quater:
   h) i disoccupati;
   i) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; i pensionati e le casalinghe;
   j) i pensionati e le casalinghe;
   k) i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;
   l) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000,00 euro di compenso per anno solare;Pag. 820
   m) i disabili e i soggetti in comunità di recupero;
   n) gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000,00 euro nell'anno solare.

  1-sexsies. Le attività lavorative di cui al comma 1-bis, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
  1-septies. I soggetti di cui al comma 1-bis e 1-quater, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 5 della presente legge. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
  1-octies. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o non professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma telematica di cui al comma 1-quindecies uno o più carnet di «Chèque» orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  1-nonies. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1-quaterdecies, il valore nominale del «Chèque» orario è fissato in 15 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1-quaterdecies il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.
  1-decies. I committenti non imprenditori o non professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ovvero tramite la piattaforma telematica di cui al comma 1-quaterdecies, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e termine della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
  1-undecies. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 1-septies nelle more dell'emanazione del decreto istitutivo della piattaforma digitale di cui al comma 1-quindecies, successivamente all'accreditamento dello «Chéque» da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  1-duodecies. Fermo restando quanto disposto dal comma 1-sexsies, il pagamento delle spettanze alla persona che presenta lo «Chéque» da parte del committente, avviene tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1-quindecies, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del «Chèque», e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale dello «Chèque». La percentuale Pag. 821relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  1-terdecies. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dello «Chéque» orari specifici.
  1-quaterdecies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 1-quinquies e delle relative coperture assicurative e previdenziali nelle more dell'emanazione del decreto di istituzione della piattaforma digitale di cui al comma 1-quinquiesdecies, nelle more dell'emanazione del decreto, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  1-quinquiesdecies. Il costo sostenuto dai committenti non imprenditori o non professionisti derivante dall'acquisto dei «Chèque» di impiego per servizi alla persona e alla famiglia, esclusivamente nell'ambito delle prestazioni di lavoro accessorio è deducibile dal reddito nella misura del 30 per cento entro il limite di seimila euro.

  Conseguentemente dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Agli oneri di cui al comma 1-sedecies, si provvede mediante i seguenti commi.
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  6. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il Pag. 822periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
60. 058. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Distretto d'Affari Città di Milano).

  1. Al fine di avviare le iniziative per rendere la città di Milano «Piazza finanziaria dell'Eurozona» nell'ambito di un distretto di affari che sia in grado di realizzare le condizioni attese dagli operatori bancari e dagli intermediari finanziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il presidente della regione Lombardia e il sindaco di Milano, da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, è nominato il Commissario straordinario del Governo per Milano «Piazza finanziaria dell'Eurozona». Con il medesimo decreto sono individuate le strutture tecniche di cui il Commissario straordinario del Governo si avvale nella fase transitoria e fino al definitivo insediamento del distretto di cui al presente comma e comunque almeno fino al 31 dicembre 2020, nonché le iniziative che lo stesso Commissario deve porre in essere per proporre un programma di misure capaci di offrire agli investitori internazionali forme di collaborazione transnazionale e condizioni per attrarre i relativi capitali.
  2. A tal fine il Commissario straordinario del Governo, che resta in carica per un periodo non inferiore a tre anni, è scelto tra persone di indiscussa moralità, indipendenza e di specifica e comprovata competenza ed esperienza maturata nel settore del mercato mobiliare e della finanza pubblica presso Amministrazioni dello Stato. Al Commissario straordinario del Governo è attribuito altresì il potere di proporre misure di agevolazione fiscale per attrarre investimenti nonché il coordinamento delle iniziative occorrenti per la fase di start-up e consolidamento del distretto di affari ivi incluso il potere di proporre le misure regolamentari ritenute necessarie per il perseguimento delle relative finalità. A tale scopo il Commissario straordinario del Governo si avvale anche del supporto degli uffici della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui.
  3. Per consentire il tempestivo avvio dell'operatività della struttura del Commissario straordinario del Governo, presso il comune di Milano è istituito un Ufficio denominato «Ufficio speciale per Milano Piazza finanziaria dell'Eurozona». Il Commissario straordinario del Governo può istituire, ove occorrente, un ufficio secondario per il raccordo operativo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Parlamento.
  Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi contestualmente al decreto di cui al comma 1, è stabilito il contingente di personale, che non può superare le 9 unità, dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ed è posto alle dipendenze del citato Ufficio le cui sedi sono stabilite presso immobili, attualmente non locati e utilizzabili per la finalità di cui al presente articolo, messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia del Demanio per un periodo di tre anni e comunque fino al 31 dicembre 2020. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione Pag. 823di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta. Il trattamento economico del personale della struttura è commisurato a quello corrisposto al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore. Per la risoluzione di problematiche di particolare rilevanza, il commissario straordinario può stipulare contratti di consulenza per l'assunzione di professionalità, nel numero massimo di 6, che dovessero rendersi necessarie. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 5. Gli oneri relativi alle gestione e al funzionamento dell'Ufficio di cui al presente comma, gravano sugli importi di cui al comma 5. Il Commissario straordinario del Governo, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con il Presidente della regione Lombardia e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
  4. Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario del Governo, nei limiti delle risorse disponibili, al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui si avvale ai sensi del presente articolo il Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Al medesimo personale può essere attribuito nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'esigenza di cui al presente comma, determinati semestralmente dal Commissario straordinario del Governo.
  5. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo, nelle more che gli interventi occorrenti siano assicurati attraverso l'apporto di capitali provenienti esclusivamente da soggetti privati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrata ai sensi del presente decreto. A valere sugli importi di cui al presente comma nei limiti di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, sono stabilite, altresì, le misure agevolative di carattere fiscale, preventivamente concordate con la Commissione europea al fine di renderle compatibili con il regime degli aiuti di Stato, per incentivare gli investimenti connessi alla realizzazione del distretto di affari di cui al presente articolo.
60. 059. Palese.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 dopo il comma 1-sexies, è aggiunto il seguente comma:
   1-septies. La detrazione di cui al comma 1-quinquies spetta anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione Pag. 824volumetrica rispetto alla preesistente ove consentita, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota dell'85 per cento del prezzo dell'unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l'importo massimo di 96.000 euro. In tale ipotesi, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 32,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 66, comma 1, del presente decreto-legge.
60. 060. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Mucci, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. L'importo massimo garantito dal fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è innalzato a 5 milioni di euro.
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e successivi, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni, dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.
60. 061. D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,»;
    2) le parole: «e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono soppresse.
   b) all'articolo 3 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
  3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo, possono acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti stessi e concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati, senza che agli stessi si applichino le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile a condizione Pag. 825che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.
  3-ter. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni a garanzia dei crediti dalla stessa vantati, nonché quelli oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti, concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti, e/o può autorizzarla ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti.

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di acquisizione dei titoli e degli strumenti partecipativi di cui al comma 1, lettera b, capoverso 3-bis, la destinazione degli attivi e delle somme rivenienti dagli stessi, modalità e condizioni delle operazioni di cui al comma 1, capoverso 3-ter, anche con riferimento alla cessione congiunta di beni oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti e definire le caratteristiche di un soggetto che eserciti i diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi e fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
*60. 063. Valiante.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,»;
    2) le parole: «e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono soppresse.
   b) all'articolo 3 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
  3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo, possono acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti stessi e concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati, senza che agli stessi si applichino le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.
  3-ter. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni a garanzia dei crediti dalla stessa vantati, nonché quelli oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti, concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti, e/o può autorizzarla ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti.

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di acquisizione dei titoli e degli strumenti Pag. 826partecipativi di cui al comma 1, lettera b, capoverso 3-bis, la destinazione degli attivi e delle somme rivenienti dagli stessi, modalità e condizioni delle operazioni di cui al comma 1, capoverso 3-ter, anche con riferimento alla cessione congiunta di beni oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti e definire le caratteristiche di un soggetto che eserciti i diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi e fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
*60. 065. Abrignani.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Nuova disciplina delle perdite nella determinazione del reddito d'impresa).

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «sproporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi d'imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  2. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo d'imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
60. 064. Marroni.

Pag. 827

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in).

  1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   g-bis) le passività delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
60. 066. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Istituzione specifico codice ATECO per negozi di usato in conto terzi).

  1. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge istituiscono lo specifico codice ATECO per i negozi di usato in conto terzi, che faccia parte del gruppo degli intermediari del a commercio di vari prodotti (46.19) aggiungendo un quinto numero specifico per l'attività di usato conto terzi (46.19.05).
60. 024. Murer, Duranti.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni fiscali per favorire l'emersione del settore dei beni usati e del riuso).

  1. In quanto di pubblica utilità il settore dei beni usati e del riuso dei prodotti beneficia di specifiche misure di agevolazione, incentivo e defiscalizzazione, ai sensi del presente articolo, anche al fine di favorire l'emersione del medesimo settore.
  2. Tenuto conto del positivo impatto sull'ambiente e sulla salute umana delle attività del settore dei beni usati e del riuso dei prodotti, nonché della sua importanza e strategicità per lo sviluppo socio-economico locale, il regime dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dell'immissione in commercio dei beni usati e dei servizi ad esso collegati è equiparato al regime dell'IVA stabilito per i rottami ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2017, n. 190.
60. 025. Murer, Duranti.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Pagamenti elettronici).

  1. All'articolo 15, comma 4, primo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungere le seguenti parole: «nonché per le operazioni aventi ad oggetto il pagamento di beni o servizi con aggio o margine fisso per l'esercente pari o inferiore al dieci per cento del prezzo di vendita al pubblico dei medesimi beni e servizi».
*60. 026. Melilla.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Pagamenti elettronici).

  1. All'articolo 15, comma 4, primo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungere Pag. 828le seguenti parole: «nonché per le operazioni aventi ad oggetto il pagamento di beni o servizi con aggio o margine fisso per l'esercente pari o inferiore al dieci per cento del prezzo di vendita al pubblico dei medesimi beni e servizi».
*60. 050. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Distretto d'Affari Città di Milano).

  1. Al fine di avviare le iniziative per rendere la città di Milano «Piazza finanziaria dell'Eurozona» nell'ambito di un distretto di affari che sia in grado di realizzare le condizioni attese dagli operatori bancari e dagli intermediari finanziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il presidente della regione Lombardia e il sindaco di Milano, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, è nominato il Commissario straordinario del Governo per Milano «Piazza finanziaria dell'Eurozona». Con il medesimo decreto sono individuate le strutture tecniche di cui il Commissario straordinario del Governo si avvale nella fase transitoria e fino al definitivo insediamento del distretto di cui al presente comma e comunque almeno fino al 31 dicembre 2020, nonché le iniziative che lo stesso Commissario deve porre in essere per proporre un programma di misure capaci di offrire agli investitori internazionali forme di collaborazione transnazionale e condizioni per attrarre i relativi capitali.
  2. A tal fine il Commissario straordinario del Governo, che resta in carica per un periodo non inferiore a tre anni, è scelto tra persone di indiscussa moralità, indipendenza e di specifica e comprovata competenza ed esperienza maturata nel settore del mercato mobiliare e della finanza pubblica presso Amministrazioni dello Stato. Al Commissario straordinario del Governo è attribuito altresì il potere di proporre misure di agevolazione fiscale, preventivamente concordate con la Commissione europea al fine di renderle compatibili con il regime degli aiuti di Stato, per attrarre investimenti nonché il coordinamento delle iniziative occorrenti per la fase di start-up e consolidamento del distretto di affari ivi incluso il potere di proporre le misure regolamentari ritenute necessarie per il perseguimento delle relative finalità. A tale scopo il Commissario straordinario del Governo si avvale anche del supporto degli uffici della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'unione europea. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui.
  3. Per consentire il tempestivo avvio dell'operatività della struttura del Commissario straordinario del Governo, presso il Comune di Milano è istituito un Ufficio denominato «Ufficio speciale per Milano Piazza finanziaria dell'Eurozona». Il Commissario straordinario del Governo può istituire, ove occorrente, un ufficio secondario per il raccordo operativo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Parlamento.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi contestualmente al decreto di cui al comma 1, è stabilito il contingente di personale, che non può superare le 9 unità, dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ed è posto alle dipendenze del citato Ufficio. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di Pag. 829disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta. Per la risoluzione di problematiche di particolare rilevanza, il commissario straordinario può stipulare contratti di consulenza per l'assunzione di professionalità, nel numero massimo di 6, che dovessero rendersi necessarie. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4. Il Commissario straordinario del Governo, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con il Presidente della regione Lombardia e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
  4. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo, nelle more che gli interventi occorrenti siano assicurati attraverso l'apporto di capitali provenienti esclusivamente da soggetti privati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrata ai sensi del presente decreto.
60. 027. Pastorino.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Misure finanziarie in materia di Green Pubblic Procurement).

  1. A decorrere dall'anno 2017 i diritti versati dalle organizzazioni partecipanti al sistema del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) e al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS. Eco-Management and Audit Scheme) sul capitolo 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 12 giugno 1998, n. 236, sono riassegnati nella misura del 75 per cento all'apposito capitolo n. 2041 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per il Clima e l'Energia.
  2. La spesa per l'attuazione e il monitoraggio del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», prevista dall'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per una somma pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2017.
  3. Al fine di acquisire e rendere disponibili i dati e le informazioni sugli impatti ambientali legati al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, favorendo e permettendo la valutazione da parte delle stazioni appaltanti, dei costi connessi al consumo di energia e delle altre risorse, dei costi di manutenzione, dei costi relativi al fine vita dei prodotti, servizi e lavori nel corso del relativo ciclo di vita, con particolare riferimento ai costi di raccolta e di riciclaggio, e dei costi imputabili alle esternalità ambientali dei prodotti, così come previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti dei servizi e dei lavori nell'intero ciclo di vita il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la collaborazione degli istituti di ricerca, implementa e gestisce la banca dati sul ciclo di vita dei prodotti dei servizi e dei lavori quale nodo nazionale della banca dati europea sul «Life cycle assessment (LCA)».
  4. Al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2106 nell'obbligatorietà dell'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicati sul sito internet http://www.minambiente.it/pagina/criteri-Pag. 830ambientali-minimi, adottati ai sensi del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PANGPP), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
   a) promuove la diffusione delle conoscenze e delle modalità di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare da parte delle stazioni appaltanti, attraverso opportuni momenti di formazione;
   b) svolge le attività di studio al fine di fornire le informazioni e le metodologie necessarie alla applicazione di quanto previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 50 del 2106, relativamente ai costi del ciclo di vita;
   c) aggiorna i contenuti tecnici dei CAM sulla base delle evoluzione tecnologiche dei sistemi produttivi e del mercato.

  5. Dall'attuazione della presente disposizione derivano oneri pari a 3 milioni di euro complessivi a decorrere dal 1o gennaio 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, sono sostituite dalle seguenti: 86 milioni di euro per l'anno 2017 e a 128 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
60. 028. Marcon, Paglia, Costantino, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia).

  1. Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
60. 029. Verini.
(Ritirato)

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Regime fiscale lavoratori impatriati).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, comma 4, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2017».
60. 030. Fedi, Porta, La Marca, Tacconi, Garavini, Gianni Farina, Rubinato.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Regime fiscale lavoratori impatriati).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, comma 1, alinea, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento».
60. 031. Fedi, Porta, La Marca, Tacconi, Garavini, Gianni Farina, Rubinato.

Pag. 831

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Misure per il lavoro straordinario del personale amministrativo negli uffici giudiziari).

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2017, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario di obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili»;
   b) al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del comma 11-bis, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente»;
   c) il comma 13, è sostituito dal seguente:
  «13. Gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio».

  2. Per l'anno 2016, le risorse di cui all'articolo 37, comma 11, sono destinate secondo le finalità previste dal medesimo comma, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.
60. 032. Verini.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Norme transitorie per il rinnovo dei consigli degli ordini professionali).

  1. I consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, in scadenza nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ancora indetto le elezioni per il rinnovo dei propri componenti restano in carica per ulteriori sei mesi a decorrere dalle date di rispettiva scadenza.
  2. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2017».
60. 033. Berretta.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2009, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di Pag. 832cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
60. 034. Fauttilli.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2009, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 323 del 2000.
  2. In considerazione del fatto che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compresa tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2009, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo n. 59 del 2009 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento.
60. 035. Fauttilli.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni in materia di amministrazione delle società di ingegneria).

  1. Nell'ambito dell'amministrazione e della direzione tecnica delle società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile, allo scopo di garantire una maggiore tutela della committenza, i soggetti, anche eventualmente delegati, che in nome e per conto della società sono chiamati a trattare e sottoscrivere contratti che prevedono prestazioni di ingegneria e architettura, devono essere professionisti iscritti agli albi delle professioni tecniche.
60. 036. Brandolin, Giulietti.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. I consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, in scadenza nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ancora indetto le elezioni per il rinnovo dei propri componenti restano in carica per ulteriori sei mesi a decorrere dalle date di rispettiva scadenza.
  2. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2017».
60. 067. Ventricelli.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ai fini dell'introduzione della disciplina del turismo del vino e del turismo e dell'olio d'oliva).

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni, è inserita il seguente:

Pag. 833

Art. 3-bis.
(Attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva).

  1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
   a) attività di turismo del vino: l'accoglienza e l'ospitalità dei turisti presso le cantine, le visite alle cantine ed ai vigneti, le degustazioni dei vini presso le cantine, la somministrazione degli alimenti non cucinati e legati alle tipicità territoriali in cui insistono le cantine ed i vigneti, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di conduzione dei vigneti;
   b) attività di turismo dell'olio d'oliva: l'accoglienza e l'ospitalità dei turisti presso i frantoi, le visite ai frantoi ed agli oliveti, le degustazioni dell'olio di oliva presso i frantoi, la somministrazione degli alimenti non cucinati e legati alle tipicità territoriali in cui insistono i frantoi e gli oliveti, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di conduzione degli oliveti.

  2. Le pratiche derivanti dall'esercizio delle attività di cui al comma 1, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la determinazione del reddito proveniente da tali attività, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 56-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; in particolare il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al periodo precedente. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
  3. L'esercizio delle attività del turismo del vino e del turismo dell'olio ai sensi del comma 1, può iniziare previa presentazione, al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.
  4. Ai fini dell'esercizio delle attività del turismo del vino e del turismo dell'olio di cui al comma 1, le aziende interessate devono rispettare i disciplinari di gestione trasmessi alle regioni di riferimento ed in caso le aziende abbiano unità produttive in più regioni, la regione di riferimento è quella in cui l'azienda ha la sede legale. I predetti disciplinari sono promossi e gestiti da associazioni senza scopo di lucro, istituite con atto pubblico e a cui devono aderire le aziende di cui al primo periodo. Il controllo del rispetto dell'applicazione dei disciplinari può essere effettuato da autorità designate dalle relative regioni o da organismi di certificazione dei prodotti conformi alla norma ISO/IEC 17065:2012 e accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 dei Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. Le associazioni di cui al secondo periodo indicano nel disciplinare quale sia il soggetto incaricato dei controlli. Le regioni istituiscono registri in cui sono elencati le autorità o gli organismi autorizzati ai controlli di cui al presente comma. Qualora siano indicate Pag. 834autorità per i controlli designate dalle regioni ed esse abbiano deciso di verificare il rispetto del disciplinare, le stesse autorità devono offrire adeguate garanzie di obiettività e di imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

  2. Le norme disciplinate ai sensi dell'articolo 1 del presente articolo si applicano agli imprenditori agricoli di cui al primo comma dell'articolo 2135 del codice civile e disciplina le attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presente legge, valutati in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
60. 037. Mongiello.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Pagamenti elettronici).

  All'articolo 15, comma 4, primo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungere le seguenti parole: «nonché per le operazioni aventi ad oggetto il pagamento di beni o servizi con aggio o margine fisso per l'esercente pari o inferiore al dieci per cento del prezzo di vendita al pubblico dei medesimi beni e servizi».
60. 038. Pagani, Mognato.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1-ter, dopo le parole: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono...» sono inserite le seguenti: «, anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,»;
   b) all'articolo 1, comma 1-ter, le parole: «e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono soppresse;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo possono;
   a) acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti;
   b) concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati.

  3-ter. Ai finanziamenti di cui al comma precedente, lettera b) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies dei codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.
  3-quater. Ai titoli e agli strumenti partecipativi di cui al comma 3-bis, lettera a) si applicano le disposizioni di cui al Pag. 835comma 2. Gli attivi e le somme rivenienti dai titoli e dagli strumenti di cui al periodo precedente:
   a) sono soggetti al trattamento previsto dalla presente legge per i pagamenti effettuati dai debitori ceduti;
   b) sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dei crediti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, delle controparti di altri contratti conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), nonché al pagamento dei costi dell'operazione;
   c) possono essere utilizzati, entro limiti prefissati nel programma dell'operazione, anche per gli oneri connessi all'acquisto o sottoscrizione dei titoli e strumenti partecipativi di cui al presente comma ed all'erogazione dei finanziamenti ai debitori.

  3-quinquies. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, costituite nella forma di società di capitali ovvero nella forma di stabili organizzazioni di società di capitali costituite in stati appartenenti allo spazio economico europeo, anche partecipate da uno o più dei portatori dei titoli emessi dalle società di cui al comma 1, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati, nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma la garanzia dei crediti dalla stessa vantati, e i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti. Può altresì autorizzare la società veicolo ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti, nonché concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti. Al trasferimento di diritti, beni e rapporti giuridici alla società veicolo anche se non avente ad oggetto beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 2, 3, 4, 5, e 6 TUB, con l'esclusione, per i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, degli obblighi di pubblicità ivi previsti.
  3-sexies. Qualora la cessione di cui al comma precedente abbia ad oggetto sia i beni oggetto di locazione finanziaria, sia i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo deve essere costituita per singole operazioni di acquisto, essere liquidata una volta conclusa l'operazione, ed essere consolidata integralmente nel bilancio di una banca. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono svolti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c) ovvero da una banca o un intermediario, anche diversi da tale soggetto, autorizzati all'esercizio del fattività di locazione finanziaria.
  3-septies. La società di cartolarizzazione individua un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica a cui può essere anche conferito il potere di rappresentanza che, nell'interesse dei medesimi portatori dei titoli di capitate, nei casi previsti dai commi precedenti, eserciti tutti o alcuni diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
  3-octies. La società veicolo di cui al comma 3-quinquies individua negli accordi intercorrenti con la società di cartolarizzazione, nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla stessa, un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica che fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società veicolo sia proprietaria.
*60. 039. Bernardo.

Pag. 836

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1-ter, dopo le parole: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono...» sono inserite le seguenti: «, anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,»;
   b) all'articolo 1, comma 1-ter, le parole: «e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono soppresse;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo possono;
   a) acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti;
   b) concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati.

  3-ter. Ai finanziamenti di cui al comma precedente, lettera b) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies dei codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.
  3-quater. Ai titoli e agli strumenti partecipativi di cui al comma 3-bis, lettera a) si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Gli attivi e le somme rivenienti dai titoli e dagli strumenti di cui al periodo precedente:
   a) sono soggetti al trattamento previsto dalla presente legge per i pagamenti effettuati dai debitori ceduti;
   b) sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dei crediti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, delle controparti di altri contratti conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), nonché al pagamento dei costi dell'operazione;
   c) possono essere utilizzati, entro limiti prefissati nel programma dell'operazione, anche per gli oneri connessi all'acquisto o sottoscrizione dei titoli e strumenti partecipativi di cui al presente comma ed all'erogazione dei finanziamenti ai debitori.

  3-quinquies. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, costituite nella forma di società di capitali ovvero nella forma di stabili organizzazioni di società di capitali costituite in stati appartenenti allo spazio economico europeo, anche partecipate da uno o più dei portatori dei titoli emessi dalle società di cui al comma 1, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati, nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma la garanzia dei crediti dalla stessa vantati, e i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti. Può altresì autorizzare la società veicolo ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti, nonché concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti. Al trasferimento di diritti, beni e rapporti giuridici alla società veicolo anche se non avente ad oggetto beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 2, 3, 4, 5, e 6 TUB, con l'esclusione, per i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, degli obblighi di pubblicità ivi previsti.Pag. 837
  3-sexies. Qualora la cessione di cui al comma precedente abbia ad oggetto sia i beni oggetto di locazione finanziaria, sia i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo deve essere costituita per singole operazioni di acquisto, essere liquidata una volta conclusa l'operazione, ed essere consolidata integralmente nel bilancio di una banca. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono svolti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c) ovvero da una banca o un intermediario, anche diversi da tale soggetto, autorizzati all'esercizio del fattività di locazione finanziaria.
  3-septies. La società di cartolarizzazione individua un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica a cui può essere anche conferito il potere di rappresentanza che, nell'interesse dei medesimi portatori dei titoli di capitate, nei casi previsti dai commi precedenti, eserciti tutti o alcuni diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
  3-octies. La società veicolo di cui al comma 3-quinquies individua negli accordi intercorrenti con la società di cartolarizzazione, nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla stessa, un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica che fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società veicolo sia proprietaria.
*60. 053. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1-ter dopo le parole: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche nei contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo»;
   b) all'articolo 1, comma 1-ter le parole: «e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono soppresse;
   c) all'articolo 3 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
    3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo, possono acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti stessi e concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati, senza che agli stessi si applichino le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies dei codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.
    3-ter. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni a garanzia dei crediti dalla stessa vantati, nonché quelli oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti, concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto è della gestione di tali beni e diritti, e può autorizzarla ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti.

  2. Con decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro Pag. 83860 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite Se modalità di acquisizione del titoli e degli strumenti partecipativi di cui al comma 1, lettera b, capoverso 3-bis, la destinazione degli attivi e delle somme rivenienti dagli stessi, modalità e condizioni delle operazioni di cui al comma 1, capoverso 3-ter, anche con riferimento alla cessione congiunta di beni oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti e definire le caratteristiche di un soggetto che eserciti i diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi e fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
60. 040. Bernardo.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. All'articolo 7 della legge del 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti commi:
  2-octies. Il soggetto finanziato titolare del crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a) può destinare i suddetti crediti, nonché beni, rapporti giuridici e diritti al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione e dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare le operazioni di cui alla stessa lettera a), dei crediti delle controparti di contratti derivati e di altri contratti conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), oltre che per il pagamento dei costi dell'operazione.
  2-nonies. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma, Gli organi della procedura possono trasferire i crediti ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla stessa.

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le caratteristiche del patrimonio destinato di cui al comma 1, capoverso 2-octies, e le modalità di gestione dello stesso, anche attraverso il coinvolgimento della società di cartolarizzazione, e di soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge del 30 aprile 1999, n. 130, nonché i soggetti beneficiari, i diritti agli stessi attribuiti e le eventuali garanzie che possono essere costituite, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia assoggettato ad una procedura concorsuale.
60. 041. Bernardo.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Dividendi proveniente da paesi ex white list).

  Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati dalle società partecipate estere, in periodi di imposta nei quali esse non erano considerate, secondo le disposizioni vigenti in detti periodi, residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
*60. 042. Zanetti, Galati.

Pag. 839

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Dividendi proveniente da paesi ex white list).

  1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati dalle società partecipate estere, in periodi di imposta nei quali esse non erano considerate, secondo le disposizioni vigenti in detti periodi, residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
*60. 055. Misiani, Giampaolo Galli.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico).

  1. All'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, è aggiunto il seguente comma:
  «5. Lo scorrimento della graduatoria derivata dai registri di cui al presente decreto è altresì disposto dal GSE in conseguenza di revoche dei progetti emanate dal GSE. Lo scorrimento è attivo nei limite dello specifico contingente di potenza di cui all'articolo 27.».

  Conseguentemente all'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto sono aggiunte le seguenti parole: e comma 5.
60. 044. Abrignani, Galati, Zanetti.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Rete del lavoro agricolo di qualità).

  1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro» sono sostituite con le seguenti: «quattro rappresentanti dei datori di lavoro».
60. 045. Rostellato.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 dopo il comma 1-sexies, è aggiunto il seguente comma:
  1-septies. La detrazione di cui al comma 1-quinquies spetta anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota dell'85 per cento del prezzo dell'unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque entro l'importo massimo di 96.000 euro. In tale ipotesi, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.
60. 046. Palese.

Pag. 840

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni per favorire l'ordinato pagamento dei fornitori di EXPO S.p.A).

  1. Anche al fine di accelerare i pagamenti dei fornitori, per l'anno 2017, i soci di EXPO 2015 S.p.A in liquidazione possono erogare anticipazioni di liquidità in proporzione alla loro quota di partecipazione societaria da restituirsi entro l'esercizio finanziario.
  2. Le somme sono erogate mensilmente/all'inizio di ogni mese in relazione alle fatture scadenti mese per mese.
  3. A tal fine la società presenta trimestralmente ai soci un piano finanziario contenente il registro fatture, le fatture da ricevere con relativa scadenza, i flussi mensili di cassa del trimestre precedente, nonché le previsioni di restituzione delle anticipazioni,
  4. Le giacenze di cassa mensili eccedenti il piano di cui al precedente comma sono vincolate e concorrono alla restituzione ai soci delle anticipazioni.
  5. La società è tenuta al rilascio di una fidejussione pari a .... In caso di mancata restituzione dell'anticipazione entro l'esercizio finanziario sono applicati interessi di mora pari al tasso legale vigente.
  6. I soci provvedono a contabilizzare l'anticipazione in conformità ai relativi principi contabili, la società provvede a contabilizzare l'anticipazione dando specifica evidenza nelle proprie scritture contabili.
*60. 047. Palese.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Disposizioni per favorire l'ordinato pagamento dei fornitori di EXPO S.p.A).

  1. Anche al fine di accelerare i pagamenti dei fornitori, per l'anno 2017, i soci di EXPO 2015 S.p.A in liquidazione possono erogare anticipazioni di liquidità in proporzione alla loro quota di partecipazione societaria da restituirsi entro l'esercizio finanziario.
  2. Le somme sono erogate mensilmente/all'inizio di ogni mese in relazione alle fatture scadenti mese per mese.
  3. A tal fine la società presenta trimestralmente ai soci un piano finanziario contenente il registro fatture, le fatture da ricevere con relativa scadenza, i flussi mensili di cassa del trimestre precedente, nonché le previsioni di restituzione delle anticipazioni,
  4. Le giacenze di cassa mensili eccedenti il piano di cui al precedente comma sono vincolate e concorrono alla restituzione ai soci delle anticipazioni.
  5. La società è tenuta al rilascio di una fidejussione pari a .... In caso di mancata restituzione dell'anticipazione entro l'esercizio finanziario sono applicati interessi di mora pari al tasso legale vigente.
  6. I soci provvedono a contabilizzare l'anticipazione in conformità ai relativi principi contabili, la società provvede a contabilizzare l'anticipazione dando specifica evidenza nelle proprie scritture contabili.
*60. 054. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 all'articolo 5 comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono soppressi.
60. 048. Tancredi.

Pag. 841

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Norme transitorie per il rinnovo dei consigli degli ordini professionali).

  1. I consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, in scadenza nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ancora indetto le elezioni per il rinnovo dei propri componenti restano in carica per ulteriori sei mesi a decorrere dalle date di rispettiva scadenza.
  2. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2017».
60. 049. Tancredi.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. All'articolo 7 della legge del 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti comma:
  2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti, oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a) può destinare i suddetti crediti, nonché beni, rapporti giuridici e diritti al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione e dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare le operazioni di cui alla stessa lettera a), dei crediti delle controparti di contratti derivati e di altri contratti conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), oltre che per il pagamento dei costi dell'operazione. Il soggetto finanziato può altresì costituire sui medesimi beni oggetto del patrimonio destinato un pegno a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione. Si applicano a detto pegno le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1-ter del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.
  2-nonies. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel comma precedente e relative disposizioni attuative. Gli organi della procedura possono trasferire i crediti ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla stessa.

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le caratteristiche del patrimonio destinato di cui al comma 1, capoverso 2-octies, e le modalità di costituzione, e di gestione dello stesso nonché le formalità necessarie per l'opponibilità del vincolo di destinazione, anche attraverso il coinvolgimento della società di cartolarizzazione, e di soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge del 30 aprile 1999, n. 130, nonché i soggetti beneficiari, i diritti agli stessi attribuiti, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia assoggettato ad una procedura concorsuale.
60. 052. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  1. Al fine di mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro per lo svolgimento di attività lavorative di tipo accessorio con contratto telematico di cui al comma 2, attraverso l'applicazione di una procedura telematica di servizio, contabilità e pagamento del compenso semplificati è istituita presso il Ministero del Pag. 842Lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata «Click Contratto telematico» per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.
  2. Possono ricorrere al Contratto telematico con contabilità semplificata, esclusivamente tramite la piattaforma digitale «Click Contratto telematico», gli imprenditori del settore privato o professionisti purché non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze con qualunque forma contrattuale inquadrati, nell'ambito:
   a) di attività lavorative di natura meramente occasionale ovvero nei casi di esigenze straordinarie di personale aggiuntivo o stagionale individuate dai contratti collettivi;
   b) delle attività agricole di carattere stagionale, ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  3. Possono svolgere prestazioni di lavoro con Contratto telematico con contabilità semplificata i:
   a) soggetti i disoccupati;
   b) gli studenti con meno di ventisette anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   i pensionati e le casalinghe;
   i lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro;
   i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 2.000,00 euro di compenso per anno solare; i disabili e i soggetti in comunità di recupero;
   i disabili e i soggetti in comunità di recupero;
   gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale privi di partita Iva che dichiarano prestazioni occasionali con reddito annuo fiscalmente imponibile (lordo) derivante da dette attività complessivamente non superiore a 5.000,00 euro nell'anno solare.

  4. Il contratto telematico ha una durata non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare e con il quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro svolgendo la prestazione lavorativa anche in modo discontinuo o intermittente anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi o ore predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno secondo le esigenze del datore di lavoro previo congruo preavviso al lavoratore ed entro i limiti orari giornalieri previsti dalla normativa vigente. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  5. I prestatori di attività di lavoro di tipo accessorio, che necessitano di prestazioni lavorative nei casi definiti dal comma 1, inseriscono rispettivamente la propria candidatura e le richieste delle predette figure lavorative senza rivolgersi ad alcun intermediario, attraverso gli accessi appositamente dedicati dalla piattaforma digitale «Click Contratto», quale sistema aperto e trasparente per l'incontro tra domanda e offerta. Tale piattaforma digitale è alimentata con informazioni utili a tale scopo, immesse liberamente dai soggetti interessati,
  6. I soggetti di cui al presente articolo che intendono fare ricorso al contratto telematico per prestazioni e nei casi di cui al comma 1 si accreditano alla piattaforma digitale «Click Contratto», di cui al comma comunicando ed inserendo i dati della impresa o del lavoratore interessato.
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Pag. 843Trento e di Bolzano, sono definite le modalità d'attuazione e di funzionamento della Piattaforma digitale «Click Contratto telematico» e gli ulteriori criteri ed adempimenti previsti per l'accesso alla piattaforma e per l'inserimento della domanda, dei dati e la conclusione del contratto.
  8. I prestatori e i datori di lavoro del settore privato stipulano il relativo accordo tramite del Contratto Telematico Contabilità Semplificata, erogato dalla piattaforma digitale «Click Contratto», e si identificano con il Sistema di identità pubblica (SPID). Le parti inseriscono direttamente, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID e secondo le modalità previste dal decreto di attuazione di cui al comma 7, domanda di assunzione e di conclusione del contratto inserendo i seguenti dati:
   a) dati identificativi e attività svolta del datore di lavoro e i dati personali e codice fiscale dei prestatori;
   b) durata del contralto, che non può essere inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare;
   c) registrazione dei dati relativi alle prestazioni lavorative svolte, modalità delle prestazioni lavorative, trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base alla tipologie dell'impresa committente, le mansioni svolte, ragioni del ricorso al contatto telematico di cui alla presente legge, il luogo dove è svolta, il numero dei giorni e le date e l'orario di svolgimento con indicazione dell'orario di inizio e termine della prestazione. I committenti sono tenuti a inserire e comunicare attraverso la piattaforma digitale altresì i giorni e l'orario di inizio e termine di ogni singola prestazione lavorativa almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa;
   d) registrazione delle misure di sicurezza adottate la relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
   e) la documentazione necessaria alla conclusione del contratto.

  9. I dati registrati dalla piattaforma digitale «Click Contratto» sono resi disponibili alle Forze dell'ordine e alla Direzione del lavoro che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività d'indagine e controllo. Il Sistema di gestione della piattaforma provvede alla comunicazioni in via telematica all'INPS, all'INAIL, Centro per l'impiego dell'attivazione del contratto telematico.
  10. Il committente e il lavoratore ricevono tramite la piattaforma digitale all'indirizzo di posta elettronica inserito il contratto di lavoro, la busta paga ed ogni altra comunicazione fiscale e/o amministrativa inerente il contratto di lavoro in base ai dati inseriti senza alcun costo amministrativo e in base all'indicazione delle ore e/o dei giorni inseriti ed effettivamente svolti. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, ai soggetti interessati e all'INPS, all'INAIL, e Centro per l'Impiego per conto del datore di lavoro e lavoratore.
  11. La transazione economica per la prestazione lavorativa avviene mediante la piattaforma digitale «Click Contratto» (interconnessa con la piattaforma telematica INPS) che, avvalendosi del Sistema di identità pubblica (SPID), mette a disposizione dei prestatori e dei committenti una procedura telematica di pagamento delle prestazioni di lavoro e di accreditamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e le ulteriori condizioni e modalità tecniche per consentire il pagamento delle prestazioni lavorative e dei contributi in maniera tracciabile sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  12. In relazione al ricorso alla procedura telematica di conclusione della prestazione di lavoro, il datore di lavoro corrisponde l'importo dovuto al lavoratore Pag. 844e agli enti preposti mediante pagamento elettronico, di cui al presente articolo.
  13. La riscossione del compenso da parte del prestatore avviene mediante la procedura telematica e con modalità tracciabili.
  14. Il lavoratore ha diritto ad essere avvertito con congruo anticipo dell'inizio della prestazione lavorativa.
  15. È vietato il ricorso al Contratto Telematico Contabilità Semplificata:
   a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
   b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ad una sospensione del lavoro o ad una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni per le quali si intende fare ricorso al contratto telematico contabilità semplificata;
   c) nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
   d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
   e) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, con particolare riferimento ai cantieri edili.

  16. Il lavoratore con contratto telematico non deve ricevere, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello.
  17. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei lavoratori con contratto telematico, è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamento per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
  18. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme del contratto di lavoro intermittente di cui all'articolo 13 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  19. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la piattaforma digitale denominata «Click Contratto telematico» per il ricorso al Contratto telematico con contabilità semplificata, interconnessa con le piattaforme telematiche dell'INPS e dell'INAIL. La piattaforma è gestita dal Ministero del lavoro.
60. 056. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli, Sorial.

Pag. 845

ART. 61.

  Sopprimerlo.
61. 9. Albini, Melilla, Capodicasa, Zaratti, Duranti.

  Al comma 1 alinea sostituire le parole: sentiti il presidente con le seguenti: d'intesa con il Presidente.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: ove sussista l'assenso aggiungere la seguente: motivato.
61. 7. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) alla progettazione e alla realizzazione del raddoppio e dell'elettrificazione della linea ferroviaria Padova-Calalzo.
61. 1. Marchi, Giulietti.

  Al comma 2 primo periodo, dopo le parole e al Ministro dello Sport aggiungere le seguenti: al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Conseguentemente:
   al comma 3 primo periodo dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere: e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'ultimo periodo dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere: e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al comma 4 dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere: e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al comma 10 dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere: e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al comma 15 primo periodo, dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere: e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al comma 17 dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere: e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   al comma 22 primo periodo, dopo le parole: Ministro per lo sport aggiungere: e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
61. 6. Malisani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: , nonché alle Commissioni parlamentari competenti.

  Conseguentemente:
   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti:, nonché alle Commissioni parlamentari competenti;
   al comma 10, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti:, nonché alle Commissioni parlamentari competenti;
   al comma 15, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti:, nonché alle Commissioni parlamentari competenti;
   al comma 22, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti:, nonché alle Commissioni parlamentari competenti.
61. 2. Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti: , nonché alle Commissioni parlamentari competenti.

Pag. 846

  Conseguentemente:
   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti:, nonché alle Commissioni parlamentari competenti;
   al comma 10, dopo le parole al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti:, nonché alle Commissioni parlamentari competenti.
61. 3. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 2 primo periodo sostituire le parole: entro trenta giorni, con le seguenti: entro sessanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: predispone, aggiungere le seguenti:, sentito il comitato organizzatore locale.
61. 5. De Menech.

  Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti:, nonché alle Commissioni parlamentari competenti.

  Conseguentemente, al comma 22, primo periodo, dopo le parole: al Ministro per lo sport aggiungere le seguenti:, nonché alle Commissioni parlamentari competenti.
61. 4. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.
(Matera 2019 – Capitale Europa della Cultura).

  Al fine di assicurare la realizzazione delle opere infrastrutturali funzionali all'evento Matera 2019 Capitale Europa della cultura, i termini procedurali relativi ai procedimenti autorizzativi delle opere che saranno individuate con apposita delibera del Consiglio dei ministri su proposta del comune sono ridotti della metà.
61. 01. Antezza, Vico, Covello.

Pag. 847

ART. 62.

  Sopprimerlo.
* 62. 9. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Sopprimerlo.
* 62. 28. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Sopprimerlo.
* 62. 25. Albini, Melilla, Capodicasa, Zaratti, Nicchi, Duranti.

  Sopprimerlo.
* 62. 18. Pellegrino, Fassina, Marcon, Pastorino.

  Sopprimere il comma 1.
62. 29. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, dopo le parole: «complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto» inserire il seguente periodo: In tal caso, l'eventuale previsione di insediamenti destinati alla grande distribuzione organizzata deve essere conforme a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti, connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;
   2) al comma 2, sopprimere le parole da: «il verbale conclusivo» fino a: «prima seduta utile».
62. 15. Vignali, Tancredi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: può ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto. Tale studio.
62. 26. Zaratti, Melilla, Capodicasa, Albini, Kronbichler, Nicchi, Duranti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: complementari fino alla fine del periodo con le seguenti: purché strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto.
62. 2. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, dopo le parole: complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto, inserire il seguente periodo: In tal caso, l'eventuale previsione di insediamenti destinati alta grande distribuzione organizzata deve essere conforme a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: Il verbale conclusivo fino a: prima seduta utile.
62. 34. Marchi, Giulietti.

  Al comma 1, dopo le parole: complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto., aggiungere le seguenti:
  In tal caso, l'eventuale previsione di insediamenti destinati alla grande distribuzione organizzata deve essere conforme a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti connessi Pag. 848alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
62. 23. Carrescia, Braga, Carella, Mariani, Senaldi.

  Al comma 1 dopo le parole: Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1 comma 304, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 può ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto aggiungere le seguenti: ad esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.
62. 20. Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Al comma 1 primo periodo, dopo le parole: Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1 comma 304, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 può ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto aggiungere le seguenti: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 304, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
62. 21. Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ferma restando l'esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale prevista dal citato articolo 1, comma 304, lettera a) della legge n. 147 del 2013.
62. 19. Braga, Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , anche con diversa volumetria e sagoma,.
62. 3. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: La volumetria totale degli immobili con destinazione d'uso commerciale e/o residenziale e/o per uffici privati, non correlata alle attività della società sportiva e meramente funzionale al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario dell'iniziativa, non può essere superiore al 30 per cento della complessiva volumetria dell'intervento.
62. 11. Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , comunque nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
62. 27. Zaratti, Melilla, Albini, Capodicasa, Kronbichler, Nicchi, Duranti.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Lo studio comprende anche la realizzazione, con oneri a carico del soggetto proponente, delle infrastrutture di accesso all'impianto e quelle di collegamento con la rete infrastrutturale locale.
62. 12. Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

  Sopprimere il comma 2.
62. 30. Mannino, Di Vita, Nuti.

Pag. 849

  Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.
62. 5. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 3.
* 62. 6. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 3.
* 62. 16. Squeri.

  Sopprimere il comma 3.
* 62. 14. Vignali, Tancredi.

  Sopprimere il comma 3.
* 62. 22. Fassina, Marcon, Pastorino.

  Sopprimere il comma 3.
* 62. 31. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, può prevedere che l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio entro il perimetro dell'area delimitata dall'impianto, fermo restando che le associazioni o le società sportive utilizzatrici dello stadio possono, con apposite convenzioni e/o contratti, subconcedere tale facoltà.
* 62. 1. Marchi, Giulietti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, può prevedere che l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio entro il perimetro dell'area delimitata dall'impianto, fermo restando che le associazioni o le società sportive utilizzatrici dello stadio possono, con apposite convenzioni e/o contratti, subconcedere tale facoltà.
* 62. 13. Vignali, Tancredi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, può prevedere che l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio entro il perimetro dell'area delimitata dall'impianto, fermo restando che le associazioni o le società sportive utilizzatrici dello stadio possono, con apposite convenzioni e/o contratti, subconcedere tale facoltà.
* 62. 24. Carrescia, Braga, Carella, Mariani, Senaldi.

  Al comma 3, dopo le parole: per attività commerciali inserire le seguenti: diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande.
62. 7. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma, 3 sopprimere il secondo periodo.
62. 10. Taranto.

Pag. 850

  Sopprimere il comma 4.
62. 32. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Sopprimere il comma 5.
* 62. 8. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 5.
* 62. 33. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Possono godere dei benefìci previsti ai commi precedenti gli impianti per i quali sia stata avanzata domanda nel periodo di cui al comma 1 e comunque prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al richiamato comma 1. La domanda può essere aggiornata entro due anni dall'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1».
62. 17. De Menech, Rotta.

  Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

Art. 62-bis.

  1. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, al comma 4-bis, la parola: «venti» è sostituita con la seguente: «trenta».
62. 01. Castricone.

  Dopo l'articolo 62, è inserito il seguente:

Art. 62-bis
(Interventi a valere sul fondo rotativo di Kyoto).

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
   a) soggetti pubblici, associazioni e società sportive senza fini di lucro, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici non compresi nel Piano di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015 convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
   b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico di edifici pubblici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari;
   b) conseguentemente, alla rubrica dopo la parola: «scolastici» sono inserite le seguenti: «sanitari, sportivi».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire l'immediato accesso ai finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1-bis, lettera a), a valere sulle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 9, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 ancora disponibili alla predetta data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono integrati il decreto interministeriale 14 aprile 2015, recante «Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici», il decreto ministeriale del 22 febbraio 2016, recante «Riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici Pag. 851scolastici» e il decreto ministeriale del 14 ottobre 2016, recante «Proroga del termine di presentazione delle istanze a valere sulle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici».
  3. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che operano» sono sostituite dalle parole: «e ad enti territoriali per effettuare interventi e attività»;
   b) al comma 2, le parole da «Per accedere» a «ultimi 12 mesi» sono soppresse;
   c) al comma 6, dopo le parole «Ai progetti di investimento presentati» sono inserite le parole: «dagli enti territoriali»;
   d) conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy».
62. 02. Tancredi.

Pag. 852

ART. 63.

  Sopprimerlo.
* 63. 1. Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Sopprimerlo.
* 63. 6. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Sopprimerlo.
* 63. 10. Paglia, Marcon, Fassina, Pastorino.

  Sopprimerlo.
* 63. 11. Albini, Melilla, Capodicasa, Zaratti, Nicchi, Duranti.

  Sopprimerlo.
* 63. 12. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
  «Art. 42-bis. – (Incremento Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma).1. Il Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 97 milioni di euro.».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019.».
63. 7. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

  «Art. 42-bis. – (Incremento Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma).1. Il Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 97 milioni di euro.».

  Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».
63. 9. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 42, sostituire le parole da: 63 milioni fino a: 2019 Pag. 853 con le seguenti: 160 milioni di euro per l'anno 2017 e 229 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 97 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019.»
63. 8. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: 97 milioni con le seguenti: 1 milione.
63. 13. Mannino, Di Vita, Nuti.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: la concessione della garanzia di cui al presente comma è subordinata alla pubblicazione del bilancio previsionale di spesa relativo alla realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo Sport.
63. 2. Simone Valente, Caso, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fornire annualmente con le seguenti: fornire ogni sei mesi.
63. 4. Simone Valente, Caso, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: nonché alle commissioni parlamentari competenti.
63. 5. Simone Valente, Caso, Di Benedetto, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.
(Misure per lo sviluppo dei parchi acquatici).

  1. Al fine di incentivare lo sviluppo turistico e di aumentare il connesso gettito IVA, al lettera H), dell'Allegato 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al paragrafo 37, il primo periodo è soppresso;
   b) il paragrafo 38 della medesima lettera H) è soppresso.
 2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, si provvede a disciplinare le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.
63. 01. Melilli, Bonaccorsi.

  Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-bis.
(Finanziamento post-olimpico alla montagna).

  All'articolo 1, comma 1, della legge 8 maggio 2012, n. 65, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che, in relazione allo svolgimento dei Giochi, risultino ricompresi in accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata.».
63. 02. Tancredi.

Pag. 854

ART. 64.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Gli Istituti scolastici sono autorizzati ad assumere coloro che già prestano la propria attività nelle imprese che forniscono servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, nonché interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nei limiti di spesa di cui al comma 4. Tale assunzione, non provoca per i lavoratori assunti dagli istituti scolastici, la perdita del diritto alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e non determina la perdita del diritto di assunzione, derivante dalla clausola sociale in caso di affidamento del servizio di pulizia degli istituti scolastici a un soggetto giuridico diverso da quello che lo svolgeva prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».
64. 10. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  «3. A decorrere dal 1o settembre 2017, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1o giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale, occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito a domanda nelle relative graduatorie provinciali. Entro il 1o giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto Ministeriale».
  3-bis. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante i seguenti punti:
   1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».Pag. 855
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente sopprimere il comma 4.
64. 1. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: Nelle more fino a: anno scolastico 2018/2019, e.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:
  «4. A decorrere dal 1o settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1o giugno 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale, occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito a domanda nelle relative graduatorie provinciali. Entro il 1o giugno 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto Ministeriale».
  4-bis. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante i seguenti punti:

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;Pag. 856
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66»;

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo e sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   d) all'articolo 6 comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;
   e) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   f) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
64. 2. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini della futura stabilizzazione del personale impiegato nelle imprese che forniscono servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, nonché interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, sono istituiti dei bacini di assunzione del suddetto personale corrispondente alla sede delle istituzioni scolastiche stesse.
64. 11. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 113, aggiungere i seguenti:
  113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, di conseguenza, non sono più accantonati i posti relativi al personale degli organici provinciali del personale statale.
  113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.
  113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 113-bis e 113-ter è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Pag. 857

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento, con le parole: pari al 7,5 per cento.
64. 7. Pannarale, Marcon, Giancarlo Giordano, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, oltre che garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e dei servizi ad esse connesse all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il comma 334 è soppresso.

  Conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017, e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino alla sua capienza, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre per il restante onere si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».
  All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 7 per cento».
64. 8. Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e dei servizi ad esse connesse e di consentire lo svolgimento dei medesimi in ambienti adeguati e sicuri, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso.

  Conseguentemente il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2017, e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, fino alla sua capienza, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, mentre per il restante onere si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo».
  All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 6,5 per cento».
64. 9. Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso, al fine di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche e garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, in attesa dell'emanazione del decreto recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi Pag. 858dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi coloro che avevano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero avevano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto alla data di approvazione della legge 13 luglio 2015 n. 107, riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011.
  5-ter. Al termine del corso i candidati che hanno superato la prova finale, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza 1o settembre 2017 sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.
  5-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, si provvede mediante riduzione nei limiti di 1 milione di euro annui, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
64. 12. Cimbro, Bossa, Melilla, Nicchi, Scotto, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  5-bis. A partire dall'anno scolastico 2017-18, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola.
*64. 3. Palese.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  5-bis. A partire dall'anno scolastico 2017-18, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola.
*64. 4. Centemero, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  5-bis. A partire dall'anno scolastico 2017-18, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola.
*64. 5. Coscia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'articolo 18-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, Pag. 859n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si interpreta nel senso che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, che quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici, come disciplinata con i contratti collettivi regionali integrativi di cui al medesimo articolo 18-bis, comma 1, lettera b).
64. 6. Coscia, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Malpezzi, Ascani, Bonaccorsi, Manzi, Carocci, Rocchi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Rifinanziamento del Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi).

  1. Il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni è rifinanziato per 100 milioni di euro nell'anno 2017 e 150 milioni di euro per l'anno 2018.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro nell'anno 2017 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4.
  3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, all'articolo 39-octies comma 5, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, le parole: «euro 25» sono sostituite dalle parole: «euro 50».
  4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 è ridotta di 70 milioni di euro nell'anno 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
64. 01. Scotto, Melilla, Nicchi, Duranti.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Organi delle società partecipate).

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 2449 del codice civile è inserito il seguente: «Lo Stato e gli enti pubblici che hanno partecipazioni in una società per azioni indicano gli amministratori, i sindaci e i componenti dei consigli di sorveglianza scegliendoli all'interno di terne di nomi selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica, a pena di nullità delle nomine».
  2. Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a disciplinare le procedure di evidenza pubblica previste dal secondo comma dell'articolo 2449 del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
64. 02. Morassut.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Misure per garantire il funzionamento del sistema scolastico).

  1. Al fine di tutelare la funzionalità del sistema scolastico, ridurre le reggenze ed Pag. 860assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che ha come destinatari i soggetti che abbiano superato positivamente la maggior parte delle prove previste dal bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il tirocinio formativo è svolto dai soggetti destinatari per un periodo non inferiore a quattro mesi, affiancando un Dirigente Scolastico, cui sia stata conferita una o più reggenze, che è nominato tutor senza oneri per lo Stato e mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita senza alcuna indennità aggiuntiva.
  2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti destinatari presentano ad una specifica commissione nominata dal direttore o dal coordinatore dell'Ufficio scolastico regionale, presieduta da un ispettore tecnico con almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza e composta da due dirigenti scolastici, anch'essi con almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza, una relazione scritta (accompagnata dal parere espresso dal dirigente scolastico tutor) sull'esperienza del tirocinio formativo e sostengono con la medesima commissione un colloquio sul medesimo argomento. All'esito positivo del colloquio, vengono immessi nei ruoli dei Dirigenti scolastici con decorrenza 1o settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.
  3. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'articolo 2, comma 2, dei CIN Area V.
  4. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
64. 03. Amoddio, Albanella.

  Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Funzionamento degli istituti scolastici).

  1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza per assicurare il regolare e corretto funzionamento degli istituti scolastici a partire dall'anno scolastico 2017-2018 e, altresì, di tacitare il contenzioso ancora in essere, è bandito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 luglio 2017 il corso intensivo di formazione con relativa prova scritta finale, di cui all'articolo 1 comma 87 della legge 13 luglio 2015 n. 107 al quale sono ammessi i partecipanti al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 13 luglio 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2011, 4a Serie Speciale, n. 56), i quali, alla data odierna, abbiano un giudizio pendente concernente il suddetto concorso e inoltre, abbiano proposto ricorso avverso la loro mancata ammissione al corso intensivo di formazione di cui al decreto ministeriale 499 del 20 luglio 2015.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
64. 014. Giulietti.

Pag. 861

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

64-bis.
(Fondo indigenti Regione Siciliana).

  1. Esclusivamente per gli anni 2017-2019, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera c), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate, in misura comunque non superiore al 50 per cento, al bilancio della Regione Sicilia con destinazione vincolata all'istituzione di un fondo siciliano per l'equità e la giustizia sociale in favore delle persone indigenti, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla popolazione siciliana, e in particolare da quella parte della popolazione che vive in condizioni di estrema povertà, a causa del fenomeno della mafia.
64. 04. Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione.
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di euro 7,5 milioni nell'anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell'anno 2017; 14 milioni di euro nell'anno 2018; 21 milioni di euro nell'anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2020.
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
  5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede:
   a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione Pag. 862dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6;
   e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»;
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro».
*64. 05. Nicchi, Bossa, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione.
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell'istruzione università e ricerca di euro 7,5 milioni nell'anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell'anno 2017; 14 milioni di euro nell'anno 2018; 21 milioni di euro nell'anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2020.
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, Pag. 863il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
  5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede:
   a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6;
   e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»;
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro».
*64. 012. Centemero, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione.
  2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito Pag. 864un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell'istruzione università e ricerca di euro 7,5 milioni nell'anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2020, e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell'anno 2017; 14 milioni di euro nell'anno 2018; 21 milioni di euro nell'anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2020.
  4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
  5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede:
   a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
   b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6;
   e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020»;
   b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro».
*64. 017. Palese.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, per il personale di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, facente funzione di assistente amministrativo – tecnico presso le istituzioni scolastiche a valere su posti accantonati, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura concorsuale per titoli e colloquio ai fini della immissione in ruolo a Pag. 865valere sui posti attualmente accantonati in organico di diritto.
  2. Con apposito bando di concorso da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti le modalità e i termini per la partecipazione concorsuale del personale di cui al comma 1.
  3. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma precedente, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.
  4. L'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, per un importo pari ad euro 17.039.022,23, trova copertura a valere sulle disponibilità attualmente iscritte nei capitoli del fondo di funzionamento.
64. 06. Ribaudo.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. È autorizzato un incremento della spesa pari a 941.958 euro per l'anno 2017 e a 1.883.918 euro per l'anno 2018 da corrispondere in favore del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che presta servizio presso le segreterie didattiche ed amministrative delle istituzioni scolastiche statali con compiti di carattere amministrativo e tecnico. Quota parte degli importi predetti, in misura pari a euro 204.960 per l'anno 2017 e 409.920 per l'anno 2018, è destinata ad incrementare i compensi del personale per l'anno scolastico 2017-2018. Le restanti somme, pari ad euro 736.998,66 per l'anno 2017 e ad euro 1.473.997,33 per l'anno 2018, possono essere destinate, con decreto direttoriale, a coprire eventuali somme dovute per gli anni pregressi ovvero ad un ulteriore incremento dei compensi per l'anno scolastico 2017/2018.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 941.958 euro per l'anno 2017 e a 1.883.918 euro per l'anno 2018, si provvede mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  3. Sulla base della presenza dei posti accantonati in organico di diritto e dei contratti stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al comma 1 sono erogate direttamente alle istituzioni scolastiche statali che provvedono mensilmente al pagamento delle somme spettanti al personale di cui al comma 1.
64. 07. Ribaudo.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizione in materia di qualifiche professionali).

  1. La Provincia autonoma di Trento è delegata, nel rispetto della disciplina e delle direttive statali, ad esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado situate nella provincia di Trento, per l'insegnamento delle lingue straniere o delle materie impartite in lingua straniera.
64. 08. Dellai, Ottobre.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. Nei fondi statali di incentivazione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 rientrano comunque le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: quota Pag. 866base, quota premiale, intervento perequativo e programmazione del sistema universitario.
64. 09. Dellai, Ottobre.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.
*64. 011. Centemero, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 625, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.
*64. 018. Palese.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

  1. La validità delle graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, è prorogata fino al 31 agosto 2020. Le suddette graduatorie sono utilizzate, con riferimento ad ogni anno scolastico, nella misura del cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche di diritto, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della stessa legge. Qualora le graduatorie di cui al presente comma siano esaurite prima del 31 agosto 2020, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sono interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003.
  2. All'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003 le parole: «70 percento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
  4. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale docente di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-ter della legge n. 27 del 3 febbraio 2006.
64. 013. Crimì.

  Dopo l'articolo 64 (Servizi nelle scuole), inserire il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizione applicative del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi)).

  1. Rientrano comunque tra i fondi statali di incentivazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi) le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: Pag. 867quota base, quota premiale, intervento perequativo e programmazione del sistema universitario.
  2. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno della Provincia autonoma di Trento non sono considerate le assegnazioni e le erogazioni di finanziamenti in favore dell'università degli studi di Trento
64. 015. Nicoletti, Paris, Giacobbe.

Pag. 868

ART. 65.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Al fine di garantire il servizio postale universale nei comuni piccoli e medi, anche in un'ottica di rilancio della crescita e della competitività dei tessuti imprenditoriali locali, i nuovi meccanismi di recapito a giorni alterni, istituiti ai sensi del comma 7, articolo 3, del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, come modificato dal comma 276, articolo 1, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, sono sospesi per tutto l'anno 2017. Per gli obiettivi di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economica è autorizzato allo stanziamento di 80 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.»
65. 1. Franco Bordo, Mognato, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
65. 03. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA).

  1. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, nonché garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 2, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo;
   a) emanazione di direttive, per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
   b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
   c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
   d) tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
   e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;Pag. 869
   g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
   h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
   i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
   l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
   m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
   n) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.

  2. La denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico» è mutata, ovunque compaia in «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA). I componenti di detta Autorità sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 3 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi del comma 1, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità. Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento, da effettuarsi in coerenza con l'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'Autorità può avvalersi anche di personale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui a precedente periodo, selezionato nell'ambito del personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza nel settore. A tale personale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  4. Il decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è emanato sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
65. 018. Tancredi.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. All'articolo 182-ter del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comma 1, primo periodo, dopo le parole «agenzie fiscali,» sono inserite le seguenti «ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea di qui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio n. 2014/335 /UE, Euratom, del 26 maggio 2014».
65. 017. Sanga, Rubinato, Ginato.

Pag. 870

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale» è sostituito dal seguente:

Art. 84
(Termini per l'esercizio dell'azione accertatrice).

  1. I termini per l'esercizio dell'azione accertatrice dell'obbligazione avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione Europea.
  2. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile il termine di cui al comma 1 è di otto anni.
  2. La disciplina recata dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 si applica alle obbligazioni aventi ad oggetto i diritti doganali sorte dal 1o maggio 2016.
65. 016. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo l'articolo inserite il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Dopo l'articolo 11 del Decreto Legislativo 8 novembre 1990» n. 374, è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Utilizzo della posta elettronica certificata).

  1. La notifica da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli degli atti di accertamento finalizzati alla riscossione dei diritti doganali, degli atti di irrogazione delle relative sanzioni e di tutte le comunicazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, può essere eseguita anche con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
65. 022. Sanga, Rubinato, Ginato.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. All'articolo 79, comma 4, dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «sindaci metropolitani» aggiungere le parole «presidenti delle unioni di comuni».
65. 012. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  All'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 le parole «ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili» sono sostituite dalle seguenti: «ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con essi compatibili tra quelle previste dallo strumento urbanistico generale».
65. 019. Palese.

  Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(Contributi ai comuni).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 195, del dopo la lettera f) è inserita la seguente: f-bis) la definizione, Pag. 871sentita la Conferenza unificata, di criteri e norme di indirizzo generali per contributi e obblighi in carico ai gestori di impianti particolarmente impattanti a favore dei comuni su cui questi insistono ed operano.
   b) all'articolo 196 dopo la lettera o) è inserita la seguente: o-bis) l'adozione, nel rispetto delle norme di cui alla lettera f-bis) della presente legge, dell'obbligo di corresponsione di contributi a favore dei comuni, connessi all'insediamento e alla gestione di:
    1) impianti per il compostaggio, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali, assimilabili, nonché rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
    2) impianti per il trattamento e lo stoccaggio di sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 e le carcasse di ammali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

  2. Nelle more della definizione dei criteri e degli indirizzi di cui alla lettera f-bis) dell'articolo 195, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono fatte salve le norme già adottate con legge regionale, ed entro sei mesi le regioni adeguano le loro norme.

  3. Ferma restando la validità degli utilizzi pregressi, a decorrere dall'anno 2017, le risorse generate saranno utilizzate dai comuni nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9 della legge 243 del 2012.
65. 06. Taricco.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Aumento delle risorse della legge Smuraglia).

  1. Al comma 7-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «è incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».
  2. A copertura dell'onere finanziario derivante dalle disposizioni del comma 1, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, il comma 2 dell'articolo 66 del presente decreto-legge è sostituito dal seguente:
  «2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 35,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 8 milioni di euro per l'anno 2019, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,5 milioni di euro per l'anno 2021.»
65. 015. Tancredi.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
   «a-bis) I depositi delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle Province autonome, dei Comuni e degli altri enti pubblici territoriali;».
65. 08. Piccione.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  Al comma 113 della legge 28, dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola «2015» è sostituita dalla seguente: «2016»;Pag. 872
   b) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole «oppure avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 192 del 2014».
65. 014. Laffranco.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. All'articolo 211 del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50 il comma 1, è aggiunto il seguente:
  2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
65. 05. Mariani, Realacci, Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Personale alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

  1. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero nonché da personale in posizione di comando appartenente al Ministero dell'interno e al Ministero della Salute nel numero massimo di ventisette unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori. Il predetto personale sarà scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'Ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della salute.»
  b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 e di euro 216.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017»

  2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 lett. a) è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari ad euro 16.000, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente Pag. 873iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
65. 07. Verini, Ferranti.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.
65. 09. Vito, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Gli Enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni.
65. 013. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Organismi di rappresentanza degli italiani all'estero).

  1. Al fine di consentire agli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero, COMITES e CGIE, di adempiere alle loro funzioni istituzionali, indicate dalle rispettive leggi istitutive, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro un milione, ad incremento degli stanziamenti previsti, da ripartire con le seguenti modalità: euro 550,000 sul capitolo 3103 (Comites), euro 50,000 sul capitolo 3106 (Riunioni dei Presidenti dei COMITES), euro 400.000 sul capitolo 3131 (CGIE) della Tabella 6 dello Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
65. 01. La Marca, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta, Tacconi.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Rifinanziamento istituti di patronato e assistenza sociale).

  1. Con riferimento agli esercizi finanziari 2017 e 2018 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al Pag. 874comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni. All'onere di cui al presente articolo si provvede per ciascuno degli anni 2017 e 2018 tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
65. 02. Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
65. 011. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Le aree e gli immobili classificate come demanio marittimo, che non presentano più le caratteristiche del demanio marittimo, avendo subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso, possono essere richieste dal Comune all'Agenzia del Demanio e cedute in proprietà, senza alcun onere con la procedura prevista dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013.
*65. 010. Bergamini, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. Le aree e gli immobili classificate come demanio marittimo, che non presentano più le caratteristiche del demanio marittimo, avendo subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso, possono essere richieste dal Comune all'Agenzia del Demanio e cedute in proprietà, senza alcun onere con la procedura prevista dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2 giugno 2013.
*65. 021. Palese.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  1. La fascia demaniale marittima compresa net territorio del comune di Termoli è delimitata secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. L'attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
65. 04. Venittelli.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.

  La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 recante Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.
65. 020. Palese.

Pag. 875

ART. 66.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementata di 211 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato in termini di competenza e cassa, pari a 211 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati.
66. 4. Carfagna, Prestigiacomo, Milanato, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».
66. 5. Carfagna, Prestigiacomo, Milanato, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. La dotazione del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».
66. 6. Carfagna, Prestigiacomo, Milanato, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. I finanziamenti del fondo per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è incrementato di euro 40 milioni. Al relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».
66. 7. Carfagna, Prestigiacomo, Milanato, Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Alla luce della particolare congiuntura sociale e economica, per l'anno 2017, in via sperimentale, gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, dovranno basarsi, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge».
66. 3. Carfagna, Russo, Prestigiacomo, Alberto Giorgetti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: 44 sopprimere la parola: 45.
66. 9. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

Pag. 876

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede secondo quanto previsto dal successivo comma 3-ter.
  3-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato».
66. 8. Fossati, Murer, Melilla, Fontanelli, Capodicasa, Albini, Nicchi, Duranti, Luciano Agostini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto rimangono attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome limitatamente alle quote e con riferimento ai tributi i cui gettiti spettano alle medesime ed agli enti locali dei rispettivi territori, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».
*66. 2. Palese.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto rimangono attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome limitatamente alle quote e con riferimento ai tributi i cui gettiti spettano alle medesime ed agli enti locali dei rispettivi territori, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».
*66. 1. Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
**66. 01. Palese.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
**66. 02. Guidesi, Saltamartini, Busin.