CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 aprile 2017
806.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2017. (Doc. LVII, n. 5).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5);
   premesso che:
    il DEF definisce, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche e gli indirizzi sul versante delle diverse politiche pubbliche del nostro Paese;
    nel Documento si dà conto del percorso di crescita economica, graduale ma significativa, e si sottolinea la volontà di proseguire nel solco delle politiche economiche, attuate sin dall'inizio della legislatura, dirette a favorire la crescita dell'economia e dell'occupazione, nel rispetto degli obiettivi di contenimento del deficit e del debito pubblico;
    relativamente allo scenario macroeconomico nazionale, il Documento evidenzia segnali di ripresa, con una previsione – nell'ambito dello scenario programmatico – di crescita del PIL pari all'1,1 per cento per l'anno in corso, all'1 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019, all'1,1 per cento per il 2020. Quanto al tasso di disoccupazione, esso è previsto pari all'11,5 per cento per l'anno in corso, all'11,1 per il 2018, al 10,5 per il 2019 e al 10 per il 2020. Il tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) risulta pari al 2,1 per cento per l'anno in corso, all'1,2 per il 2018, allo 0,2 per il 2019, per poi sostanzialmente azzerarsi nel 2020. Quanto al rapporto tra debito e PIL, esso sarà pari a 132,5 per cento nell'anno in corso, al 131 nel 2018, al 128,2 nel 2019 e 125,7 nel 2020. Per la prima volta dopo l'inizio della crisi economica tale rapporto decresce, denotando una significativa inversione di tendenza;
    riguardo alla sezione del Documento relativa al Programma nazionale di riforma, esso è incentrato principalmente sull'esigenza di dare continuità alle iniziative assunte dal 2014, al fine di «rimuovere gli impedimenti strutturali alla crescita su molti fronti», quali «il mercato del lavoro, il settore bancario, il mercato dei capitali, le regole fiscali, la scuola, la pubblica amministrazione, la giustizia civile»;
   rilevato, per quanto di specifico interesse della Commissione, che:
    il Governo manifesta l'intenzione di completare la riforma della pubblica amministrazione con l'adozione dei decreti attuativi della legge n. 124 del 2015. In questo contesto, viene richiamato l'intendimento di portare avanti anche il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali – diretta, fra l'altro, a limitare i casi di affidamento diretto, a favorire forme di concorrenza e processi di aggregazione industriale – in riferimento alla quale sono tuttavia trascorsi infruttuosamente i termini per l'esercizio della delega legislativa;
    ritenuto opportuno che si giunga all'approvazione del riordino dei servizi pubblici locali in tempi rapidi, e comunque entro il termine della legislatura, in considerazione del rilievo di tale intervento;Pag. 222
    ritenuto opportuno che, fra gli ambiti prioritari del Programma di riforme istituzionali, sia inserita anche la riforma del sistema delle Conferenze, da promuovere facendo tesoro degli esiti dell'attività svolta dalla Commissione, affinché si possa procedere ad un ragionato riordino delle competenze in tema di raccordo fra Stato e Regioni anche in vista dell'eventuale attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, riguardante l'integrazione della Commissione con rappresentati degli enti territoriali;
   preso altresì atto con favore:
    dei risultati conseguiti con riferimento alla riforma del bilancio degli enti territoriali, che ha condotto al superamento del Patto di stabilità interno, e delle misure, adottate e in corso di adozione, dirette ad ancorare il finanziamento delle spese fondamentali degli enti medesimi ai costi e ai fabbisogni standard, al fine di assicurare il definitivo superamento del criterio della spesa storica;
    dei risultati positivi del ciclo di programmazione 2007-2013, che hanno condotto al «pieno assorbimento delle risorse europee»;
    delle modalità con cui si è avviata la nuova programmazione 2014-2020, ed in particolare del rafforzamento della cooperazione istituzionale e della programmazione degli interventi, attraverso una robusta sinergia tra Governo e amministrazioni territoriali, che si è tradotta nell'approvazione del Masterplan e dei Patti per il Sud;
    dell'inserimento nel Documento, in attuazione di una disposizione voluta fortemente dal Parlamento nell'ambito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di una specifica sezione riguardante il benessere equo e sostenibile. Accanto agli obiettivi finanziari tradizionali viene così dato il giusto rilievo anche ad obiettivi di benessere, misurati attraverso indicatori quali il reddito medio disponibile, la disuguaglianza dei redditi, la mancata partecipazione al mercato del lavoro, le emissioni di CO2 e altri gas nocivi all'ambiente;
   preso altresì atto che nell'ambito della audizioni di rappresentanti della Conferenza delle Regioni, UPI ed ANCI, svolte sul Documento presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato, è stata richiamata l'attenzione del Parlamento, fra gli altri, sui seguenti temi:
    la priorità di un effettivo rilancio degli investimenti, che necessita di una capacità di programmazione virtuosa della spesa in conto capitale, peraltro favorita dal riordino della disciplina contabile, e, più in generale, di maggiori margini di manovra nell'ambito dei bilanci degli enti territoriali;
    l'esigenza di poter disporre di adeguate risorse, specie nel settore sociale e in quello dei trasporti pubblici locali, al fine di poter dar riscontro alle attese dei cittadini in ambiti nevralgici;
    la necessità di favorire forme di autonomia e responsabilità finanziaria degli enti territoriali, che presuppone il superamento del sistema di finanza derivata, in attuazione di quanto disposto all'articolo 119 della Costituzione;
    la situazione di criticità finanziaria degli enti di area vasta, ed in particolare le Province, che rende problematico l'assolvimento delle funzioni fondamentali,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) si rileva l'opportunità di integrare il Programma nazionale di riforma con il riordino del sistema delle Conferenze, da promuovere valorizzando gli esiti dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione per le questioni regionali;
   2) si reputa altresì necessario integrare il Programma nazionale di riforme con il tema del riordino della fiscalità degli enti territoriali, al fine di favorire forme di autonomia e responsabilità finanziaria degli stessi, in attuazione di quanto disposto all'articolo 119 della Costituzione;Pag. 223
   3) occorre tener conto delle difficoltà finanziarie in cui versano le Città metropolitane e le Province e, al riguardo, assicurare, in sede di definizione della manovra di bilancio per il 2018, ai medesimi enti idonee risorse per l'assolvimento delle funzioni fondamentali;
   4) si ritiene opportuno che siano garantite, nella prossima manovra finanziaria, adeguate risorse agli enti territoriali per le funzioni di propria spettanza, ed in particolare per quelle esercitate negli ambiti delle politiche sociali e del trasporto pubblico locale;
   5) si rileva la strategicità del riordino dei servizi pubblici locali e l'esigenza che tale intervento legislativo entri in vigore in tempi rapidi, e comunque prima della conclusione della legislatura in corso.

Pag. 224

ALLEGATO 2

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. (Ulteriore nuovo testo S. 2304-2355).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato NT4 adottato dalla 7a Commissione per i disegni di legge S. 2304 e S. 2355, recante «Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio»;
   considerato che:
    il provvedimento in titolo prevede che, in occasione della ricorrenza del bimillenario della morte del poeta Ovidio, la sua figura e la sua opera siano oggetto di celebrazione e di valorizzazione tramite specifiche iniziative culturali meritevoli di finanziamento, da assumere nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario nazionale;
    la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e letterario sono da ricondurre alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dei beni culturali» (articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.), nonché alla competenza legislativa concorrente in materia di «valorizzazione dei beni culturali» e di «promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
    l'articolo 01 del decreto-legge n. 146 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 182 del 2015 («Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione»), in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, ha qualificato la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale come «attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione»;
    le disposizioni in esame, nella parte in cui prevedono la promozione della formazione scolastica in materia di studi ovidiani (articolo 2, comma 1, lett. f), e articolo 3, comma 1), incidono, inoltre, sulla materia «istruzione», attribuita alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» (articolo 117, terzo comma, Cost.), e fatta eccezione per le «norme generali sull'istruzione», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lett. n), Cost.;
    è, infine, ascritta alla competenza concorrente dello Stato e Regioni la materia «governo del territorio», cui sono riconducibili le disposizioni relative al recupero edilizio e alla riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio situati nella città di Sulmona e nella Valle Peligna;
   considerato, altresì, che:
    la Corte costituzionale ha rilevato la stretta connessione tra la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, individuando, Pag. 225tuttavia, nella «tutela» il fine prioritario di «impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale», e riconducendo la «valorizzazione» soprattutto agli aspetti di «fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa» (sentenza n. 9/2004);
    nella sentenza n. 232/2005, la Corte, ai fini della definizione del riparto di competenze, ha richiamato le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le quali, secondo la Corte, ribadiscono l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali, prevedendo, al tempo stesso, che non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni siano chiamati ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione;
    rilevato che all'articolo 2, comma 1, lett. e), del provvedimento in esame si prevede la realizzazione di un gemellaggio istituzionale con Roma, dove il poeta soggiornò a lungo, e la prosecuzione del gemellaggio con Costanza, in Romania, luogo del suo esilio,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 226

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (Atto n. 393).

DELIBERAZIONE APPROVATA

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Atto del Governo n. 393);
   rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni che disciplinano il relativo procedimento di delega nella parte in cui prevedono che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi, previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
   considerato che:
    sulla base della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, lo schema di decreto legislativo in esame «si propone di riordinare la disciplina del lavoro alle dipendenze di tutte le pubbliche amministrazioni e di riformare la disciplina vigente in prospettiva unitaria, ma in ambiti disparati, che spaziano dal reclutamento, al rapporto di lavoro, al contenimento delle assunzioni, al lavoro flessibile [...] e alla responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici»;
    le disposizioni «incidono in parte in ambiti riconducibili alla competenza dello Stato, in specie ove dettano indicazioni inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti, anche regionali e degli enti locali, ormai privatizzato e dunque soggetto alle norme dell'ordinamento civile di spettanza esclusiva del legislatore statale (fra le tante, sentenza n. 62 del 2013); ove regolano il regime di responsabilità, egualmente riconducibile all'ordinamento civile; ove impongono obiettivi di contenimento delle assunzioni delineando principi di coordinamento della finanza pubblica. Esse, tuttavia, mettono in gioco, in misura rilevante, anche la competenza regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, in specie quando intervengono a dettare precisi criteri inerenti alle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al lavoro pubblico regionale, ripetutamente ricondotto «dalla Corte alla competenza residuale delle Regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 100 del 2010, n. 95 del 2008, n. 233 del 2006 e n. 380 del 2004)»;
    le predette competenze «si pongono in un rapporto di ’concorrenza’, poiché nessuna di esse prevale sulle altre, ma tutte confluiscono nella riorganizzazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in una prospettiva unitaria, rivelandosi inscindibili e strumentalmente connesse. Tale vincolo di strumentalità, se da un lato costituisce fondamento di validità dell'intervento del legislatore statale, dall'altro impone a quest'ultimo il rispetto del principio di leale collaborazione nell'unica forma adeguata a garantire il giusto contemperamento della compressione delle competenze regionali, che è quella dell'intesa»;Pag. 227
   preso atto dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 6 aprile 2017;
   visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella medesima data;
   valutate favorevolmente le modifiche concordate nell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni e in particolare:
    all'articolo 4, comma 2, che introduce l'articolo 6-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la previsione dell'intesa forte, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, sulle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni del personale delle Regioni, degli enti regionali, del sistema sanitario nazionale e degli enti locali;
    al medesimo articolo 4, comma 2, la precisazione che l'obbligo di comunicazione riguarda i piani e i dati in questi contenuti e la rimodulazione della sanzione legata alla violazione di tali obblighi in senso meno afflittivo, prevedendo la sospensione della procedura di assunzione e il divieto di procedere alle assunzioni in luogo della nullità delle stesse;
    all'articolo 20, relativo al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni: 1) la previsione, al comma 1, lettera b), che il titolare del rapporto di lavoro a tempo determinato sia stato reclutato con procedure concorsuali «pubbliche», anche ove svolte presso amministrazione pubblica diversa da quella attuale; 2) la specificazione che il personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, oltre alle procedure di cui al comma 10, possa partecipare anche a quelle previste ai commi 1 e 2, estendendo in tali casi le previsioni dei commi 1 e 2 anche al personale tecnico-professionale e infermieristico che abbia maturato il prescritto periodo di tre anni di rapporto di lavoro flessibile negli ultimi otto presso diverse amministrazioni e non solo interamente presso l'amministrazione attuale; 3) la previsione che siano esclusi dalla disposizione solo i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica «per l'intero quinquennio» 2012-2016, e non, come attualmente previsto, «in ciascuno degli anni del quinquiennio»; 4) la previsione, al comma 7, dell'esclusione dall'applicazione della disposizione anche per gli incarichi di diretta collaborazione presso gli organi politici delle Regioni, previsti da disciplina regionale, in ragione della loro peculiarità e natura;
   rilevato che:
    l'articolo 22, comma 7, modifica l'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, che pone, in capo alle Regioni e agli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari dettati dalla contrattazione collettiva integrativa, l'obbligo di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondenti a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;
    una prima modifica dettata dall'articolo 22, comma 7, è volta a prevedere,»al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate», che la quota di recupero non possa essere superiore al 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, incrementando allo stesso tempo in maniera corrispondente il numero delle annualità;
    una seconda modifica è diretta a circoscrivere ad una misura non superiore all'80 per cento dei risparmi effettivamente realizzati – attraverso misure di razionalizzazione organizzativa e attraverso piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – da parte delle Regioni e degli enti locali (che abbiano rispettato gli obiettivi di finanza pubblica) l'importo complessivo utilizzabile a compensazione delle somme da recuperare; Pag. 228
    risulta opportuno riconoscere agli enti territoriali la facoltà di destinare la totalità dei predetti risparmi, quindi anche oltre il limite dell'80 per cento, per il recupero delle citate somme indebitamente erogate, al fine di ridurre ulteriormente (in sinergia con la prima delle due modifiche alla legislazione vigente esaminata) l'impatto in termini di minori fondi a disposizione del personale in servizio a titolo di contrattazione collettiva integrativa e, pertanto, le ripercussioni in termini di attività amministrativa degli enti interessati;
    appare opportuno, per le medesime finalità, riconoscere anche agli enti territoriali che non abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di personale forme di maggiore flessibilità e gradualità nella restituzione delle richiamate somme;
   preso atto con favore della disponibilità manifestata dal Governo «nei limiti della verificabile sostenibilità finanziaria della previsione e del rispetto del criterio di copertura e neutralità finanziaria» ad esaminare, nell'ambito delle richieste avanzate dalle Regioni e dagli enti locali, da un lato, quella riguardante la soppressione dell'articolo 22, comma 7, lettera b) e, dall'altro, quella relativa alla rimodulazione in senso più graduale dell'obbligo di recupero delle somme indebitamente erogate nella direzione di prevedere la possibilità di una proroga dei piani (fino ad un massimo di 5 anni) anche agli enti territoriali che non abbiano già adottato le misure di contenimento di personale,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo,
  con i seguenti rilievi:
   1. si sollecitano le Commissioni di merito a tener conto dell'opportunità che sia soppresso l'articolo 22, comma 7, lettera b), al fine di mantenere la disciplina attualmente vigente che consente alle Regioni e agli enti locali che abbiano rispettato gli obiettivi di finanza pubblica la facoltà di compensare integralmente le somme da recuperare, per via del mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, con i risparmi derivanti da piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e da economie effettivamente realizzate;
   2. si invitano altresì le Commissioni di merito a valutare forme di maggiore gradualità e flessibilità riguardo alla restituzione delle predette somme anche nei confronti degli enti territoriali che non abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di personale;
   3. si invitano infine le Commissioni di merito a tener conto della circostanza che la disciplina della contrattazione collettiva nel pubblico impiego e dei rapporti tra questa e la legge non risulta esplicitata tra le materie oggetto di delega, al fine di valutare se l'introduzione di modifiche ad essa sia riconducibile alle finalità di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 16 della legge delega n. 124 del 2015.

Pag. 229

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Atto n. 391).

DELIBERAZIONE APPROVATA

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Atto del Governo n. 391);
   rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione che disciplina il procedimento di delega nella parte in cui prevede che il Governo adotti il decreto legislativo attuativo, previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
   considerato che:
    sulla base della richiamata sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale, le disposizioni dello schema di decreto in esame «incidono in parte in ambiti riconducibili alla competenza dello Stato, in specie ove dettano indicazioni inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti, anche regionali e degli enti locali, ormai privatizzato e dunque soggetto alle norme dell'ordinamento civile di spettanza esclusiva del legislatore statale (fra le tante, sentenza n. 62 del 2013) [...] Esse, tuttavia, mettono in gioco, in misura rilevante, anche la competenza regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali»;
    le predette competenze «si pongono in un rapporto di “concorrenza”, poiché nessuna di esse prevale sulle altre, ma tutte confluiscono nella riorganizzazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in una prospettiva unitaria, rivelandosi inscindibili e strumentalmente connesse. Tale vincolo di strumentalità, se da un lato costituisce fondamento di validità dell'intervento del legislatore statale, dall'altro impone a quest'ultimo il rispetto del principio di leale collaborazione nell'unica forma adeguata a garantire il giusto contemperamento della compressione delle competenze regionali, che è quella dell'intesa»;
   preso atto dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 6 aprile 2017;
   visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella medesima data;
   valutate favorevolmente le modifiche concordate nell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni e in particolare:
    la soppressione all'articolo 5, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009, del carattere vincolante del parere dell'Organismo indipendente di valutazione sull'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
    la soppressione, all'articolo 5, comma 1, lettera c), che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009, e all'articolo 8, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, del riferimento agli indirizzi del Dipartimento della funzione Pag. 230pubblica o la previsione, in alternativa, dell'intesa forte in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione dei predetti indirizzi;
    la limitazione alle sole amministrazioni statali dell'ambito di applicazione dell'articolo 6, che aggiunge l'articolo 8, comma 1-bis, al decreto legislativo n. 150/2009, in materia di modelli per le valutazioni della performance organizzativa, e dell'articolo 11, che modifica l'articolo 14, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 150/2009, che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica l'individuazione dei casi in cui istituire OIV in forma associata tra più pubbliche amministrazioni;
   rilevato che:
    gli articoli 12 e 17, che modificano, rispettivamente, gli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, disciplinano l'applicazione degli articoli del decreto agli enti territoriali e agli enti del servizio sanitario nazionale;
    sull'applicazione del decreto agli enti territoriali e agli enti del servizio sanitario nazionale interviene altresì l'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, con una disposizione parzialmente non coincidente con quella degli articoli 16 e 31, in quanto non viene richiamato l'articolo 19, relativo alla determinazione della quota di risorse destinate a remunerare la performance organizzativa e individuale e la fissazione dei criteri per una diversificazione dei trattamenti economici sulla base della differenziazione dei giudizi;
   considerato altresì che l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni prevede che all'articolo 12, comma 1, lettera b), che sostituisce l'articolo 16, comma 2, dello schema di decreto legislativo, la parola «ulteriori» sia sostituita con «restanti di cui al presente Titolo» e che da tale modifica potrebbe discendere la diretta applicazione agli enti territoriali delle disposizioni del decreto non contenute nel titolo II e non richiamate dagli articoli 31 e 74, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, che peraltro intervengono su profili attinenti all’ «organizzazione amministrativa degli enti territoriali»;
   rilevato infine che:
    l'articolo 3, che modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 per l'adozione delle linee guida per la determinazione degli obiettivi generali delle pubbliche amministrazioni;
    l'articolo 12, che modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009, dispone che all'attuazione di una serie di disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009, tra cui quelle dell'articolo 5 modificate dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, si procede tramite accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
    risulta necessario chiarire come si coordinino l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 per l'adozione delle linee guida per la determinazione degli obiettivi generali delle pubbliche amministrazioni prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 previsto dall'articolo 16 del medesimo decreto legislativo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo,
  con i seguenti rilievi:
   1. si proceda ad un coordinamento tra gli articoli 16, 31 e 74, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano in modo parzialmente non coincidente l'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo agli enti territoriali;Pag. 231
   2. sia chiarito che la modifica all'articolo 12, comma 1, lettera b), che sostituisce l'articolo 16, comma 2, dello schema di decreto legislativo, prevista nell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni non comporta la diretta applicazione delle disposizioni del decreto non contenute nel titolo II e non richiamate dagli articoli 31 e 74, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, in quanto incidenti anche su profili attinenti all’«organizzazione amministrativa degli enti territoriali»;
   3. sia chiarito come si coordinino l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 per l'adozione delle linee guida per la determinazione degli obiettivi generali delle pubbliche amministrazioni prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 – come modificato dall'articolo 3 – e l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, previsto dall'articolo 16 del medesimo decreto legislativo – come modificato dall'articolo 12 – che sembra comprendere anche l'attuazione delle disposizioni sulla determinazione degli obiettivi generali.