CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 aprile 2017
797.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti per eventi sismici 2016-2017. (S. 2756 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2756, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;
   richiamato il proprio parere espresso in data 9 marzo 2017 alla VIII Commissione Ambiente della Camera;
   preso atto del fatto che la Camera ha approvato – in prima lettura – il disegno di legge, apportando modificazioni al testo del decreto-legge presentato dal Governo;
   considerato che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili nel loro complesso alla materia «protezione civile», di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   rilevato che l'articolo 7-bis – inserendo l'articolo 20-bis nel decreto-legge n. 189 del 2016 – prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri, le procedure, le modalità di concessione, di calcolo e di riparto delle risorse destinate alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nelle Province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;
   ritenuto al riguardo che ai fini dell'adozione di tale decreto sia assicurato il coinvolgimento delle Regioni;
   rilevato altresì che l'articolo 10 prevede per il 2017 l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) con requisiti particolari per i nuclei familiari delle zone terremotate, rimettendo le modalità di concessione della prestazione ad apposito decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
   considerato che tale previsione incide, oltre che sulla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni», ascritta alla competenza esclusiva statale, anche sulla materia «politiche sociali», attribuita alla competenza regionale, e che appare dunque opportuno un coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di adozione del decreto interministeriale ivi previsto;
  preso atto che:
   l'articolo 15, comma 4, dispone che le imprese agricole ubicate nelle Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, possano accedere agli interventi previsti per favorire Pag. 239la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, solo nel caso in cui non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
   l'articolo 15, comma 4-ter, prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse destinate alle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del gennaio scorso;
   considerato opportuno che, ai fini dell'adozione di tale decreto, sia assicurato un coinvolgimento delle Regioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 7-bis, comma 1, capoverso «20-bis, comma 2», un coinvolgimento delle Regioni ai fini dell'adozione del decreto interministeriale ivi previsto;
   b) all'articolo 10, comma 6, si valuti l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni interessate nel procedimento di adozione del decreto interministeriale ivi previsto;
   c) l'articolo 15, comma 4, sia valutato nella parte in cui potrebbe risultare penalizzante per le imprese agricole che abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
   d) all'articolo 15, comma 4-ter, si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nell’iter di adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. (Nuovo testo C. 4314 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge C. 4314 Governo e abb., recante «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
  considerato che:
   il disegno di legge interviene in materia di beni e attività culturali;
   l'articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost. annovera la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma del medesimo articolo include la «valorizzazione dei beni culturali» e la «promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni; l'articolo 118, terzo comma, Cost., ha inoltre devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e Regioni;
   la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;
   rilevato che l'articolo 3 non prevede la partecipazione ai tre Comitati nazionali istituiti per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo e Raffaello e dei 700 anni dalla morte di Dante di rappresentanti degli enti territoriali, pur svolgendo i Comitati attività inerenti all’«organizzazione di attività culturali», materia spettante alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, e al «turismo», materia di competenza regionale;
   ricordato che la legge n. 206 del 2012, che ha istituito il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, e la legge n. 63 del 2014, che ha istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, hanno previsto la partecipazione nell'ambito dei predetti Comitati di rappresentanti degli enti territoriali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 3, sia prevista la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali nell'ambito dei tre Comitati nazionali istituiti dalla legge, alla luce di quanto evidenziato in premessa.