CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2017
774.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti al altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che possano prevedere un aumento della aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) riduzione dei requisiti d'accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;
   b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
6. 50. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL).

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente: «15-bis. A decorrere dal 1o luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, nonché agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o luglio 2017 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 2, lettera Pag. 135c), ed i riferimenti contenuti nel presente articolo all'anno solare sono da intendersi riferiti all'anno civile. A far data dal 1o luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione di cui al presente comma e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
6. 050. Il Relatore.

Pag. 136

ALLEGATO 2

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
  3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
*6. 1. (Nuova formulazione). Polverini, Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis – (Procedura di adozione dei decreti Pag. 137legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
  3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
*6. 19 (Nuova formulazione). Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Pag. 138
  3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
*6.20 (ex 5.3. (Nuova formulazione)) Polverini, Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
  3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
*6. 21 (ex 5.25 (Nuova formulazione) Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Pag. 139Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
  3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
*6. 22 (ex 5.30 (Nuova formulazione) Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
  3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
*6. 23 (ex 10.1. (Nuova formulazione) Polverini, Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Pag. 140

  Conseguentemente, nel capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis – (Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 10) – 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 10 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 10, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
  3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari ai sensi dei commi 1 e 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dagli articoli 5, 6 e 10 o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
*6. 24 (ex 10.11. (Nuova formulazione) Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti al altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che possano prevedere un aumento della aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) riduzione dei requisiti d'accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;
   b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995 n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

Pag. 141

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
6. 50. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente: ART. 6-bis. – (Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL). – 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente: «15-bis. A decorrere dal 1o luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, nonché agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o luglio 2017 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 2, lettera c), ed i riferimenti contenuti nel presente articolo all'anno solare sono da intendersi riferiti all'anno civile. A far data dal 1o luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione di cui al presente comma e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
6. 050. Il Relatore.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: agli appalti pubblici aggiungere le seguenti: per la prestazione di servizi.
11. 9. Rostellato.

ART. 13.

  Al comma 2, sostituire le parole da: dei familiari fino a: 230-bis del codice civile con le seguenti: di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali.
13. 14. (Nuova formulazione). Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

ART. 14.

  Nel Capo I, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: ART. 14-bis. – (Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo). – 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dai sindacati, dalle parti datoriali e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentativi a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:
   a) modelli previdenziali;
   b) modelli di welfare;
   c) formazione professionale.

Pag. 142

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato.
*14. 03 (Nuova formulazione). Gribaudo, Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

Pag. 143

ALLEGATO 3

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 6. 50

  All'emendamento 6. 50 del Relatore, capoverso 1-bis, alinea, dopo le parole: che possano prevedere, aggiungere le seguenti: in via facoltativa per coloro che intendano usufruire dell'eventualità delle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
0. 6. 50. 1. Simonetti.

  All'emendamento 6. 50 del Relatore, capoverso 1-bis, lettera b), dopo le parole: del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere le seguenti: incrementando a 36 mesi il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile di malattia entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta e.

  Conseguentemente, nella parte consequenziale, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
0. 6. 50. 2. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

  All'emendamento 6. 50 del Relatore, capoverso 1-bis, lettera b), sopprimere le Pag. 144parole: ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.
0. 6. 50. 3. Simonetti.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti al altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che possano prevedere un aumento della aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di una misura non superiore a 0,5 punti percentuali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) riduzione dei requisiti d'accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;
   b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche includendo soggetti che abbiano superato il tetto del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
6. 50. Il Relatore.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 6. 050

  All'emendamento 6. 050 del Relatore, al comma 1, capoverso 15-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: inclusi i professionisti iscritti alla medesima Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, in via esclusiva, che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, i cui parametri e requisiti sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 145
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
0. 6. 050. 1. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

  All'emendamento 6. 050 del Relatore, al comma 1, capoverso 15-bis, sostituire i periodi terzo, quarto e quinto con il seguente:
  Al relativo onere pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, con il maggior gettito derivante da un aumento, a decorrere dall'anno 2017, pari allo 0,5 per cento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sull'ammontare delle somme giocate.
0. 6. 050. 2. Placido, Airaudo.

  All'emendamento 6. 050 del Relatore, al comma 1, capoverso 15-bis, terzo periodo, dopo le parole: 0,51 per cento aggiungere le seguenti: di cui due terzi a carico del datore di lavoro o del committente e un terzo a carico del collaboratore, assegnista o dottorando di ricerca.
0. 6. 050. 3. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

  All'emendamento 6. 050 del Relatore, al comma 1, capoverso 15-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: l'erogazione della DIS-COLL per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio è sospesa.
0. 6. 050. 4. Simonetti.

  All'emendamento 6. 050 del Relatore, al comma 1, capoverso 15-bis, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, in misura non superiore allo 0,55 per cento.
0. 6. 050. 5. Simonetti.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL).

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
  «15-bis. A decorrere dal 1o luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1, nonché agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o luglio 2017 non trova applicazione la disposizione di cui al Pag. 146comma 2, lettera c), ed i riferimenti contenuti nel presente articolo all'anno solare sono da intendersi riferiti all'anno civile. A far data dal 1o luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti al riconoscimento della prestazione di cui al presente comma e delle correlate entrate contributive trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva di cui al presente comma, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
6. 050. Il Relatore.