CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 febbraio 2017
766.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL DISEGNO DI LEGGE C. 4135 ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III, dei libri quarto e quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi degli articoli 1742 e 2222 del codice civile.
1. 4. Rizzetto.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli artigiani e gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 2083 del codice civile iscritti alle gestioni autonome dell'INPS di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché i contratti di agenzia di cui al capo X, titolo III, libro IV del codice civile.
1. 6. Rostellato.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i contratti di agenzia di cui all'articolo 1742 del codice civile.
*1. 3. Polverini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i contratti di agenzia di cui all'articolo 1742 del codice civile.
*1. 5. Rizzetto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i contratti di agenzia di cui all'articolo 1742 del codice civile.
*1. 8. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché gli esercenti la professione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
1. 1. Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le previsioni contenute negli accordi economici collettivi relativi alla disciplina del contratto d'agenzia.
1. 9. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Ai fini della presente legge per professioni ordinistiche si intendono le attività esercitate da liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi professionali.
1. 2. Simonetti.

Pag. 74

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  I soggetti esercenti attività di lavoro autonomo di cui al comma 1, con esclusione degli esercenti le professioni ordinistiche, sono iscritti nel registro imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro delle sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1. 7. Rostellato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione di un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è istituito un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeriali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.
  2. Il tavolo tecnico permanente indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.
  3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
  4. Il tavolo tecnico permanente procede, in particolare, a:
   a) formulare proposte per modelli previdenziali e di welfare innovativi;
   b) verificare i dati concernenti la gestione delle casse privatizzate, anche al fine di eliminare la posizione di disparità in cui versano alcuni ordinamenti professionali, privi, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 1996, dei relativi organi statutari di rappresentanza nazionale;
   c) promuovere, in ambito governativo, l'elaborazione di proposte normative per la costruzione di un sistema della previdenza dei liberi professionisti, anche attraverso l'istituzione di un Ente nazionale che incorpori, in autonomia, gli enti, gli istituti e le casse privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
   d) monitorare e incentivare la formazione professionale permanente;
   e) nell'ambito dei criteri concernenti il compenso dovuto ai liberi professionisti, promuovere l'elaborazione di proposte normative che prevedano la definizione di standard prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza già maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento;
   f) monitorare la gestione della disoccupazione involontaria;
   g) monitorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori autonomi sui luoghi di lavoro;
   h) verificare ed elaborare proposte di miglioramento della normativa in materia di dati, custodia e riservatezza da parte del datore di lavoro che assume lavoratori in modalità agile;Pag. 75
   i) monitorare le professioni regolamentate, al fine di promuovere, in ambito tecnico-normativo:
    1) per i settori non ordinistici, forme di deregolamentazione, volte all'equiparazione alle imprese, anche in previsione della partecipazione agli appalti pubblici;
    2) a tutela degli interessi pubblici, nell'ambito dei settori in cui permane il presidio ordinistico, la previsione di proposte di riforma organica per procedere al riordino dell'assetto e delle funzioni degli ordini professionali, per eliminare o attenuare forme di ingerenza sui comportamenti economici del professionista;
   l) individuare misure finanziarie, volte a incentivare:
    1) la costituzione di reti tra professionisti o reti miste industria-attività professionali;
    2) il coworking nell'ambito degli studi professionali, per tutte le fasce d'età del liberi professionisti;
    3) l'acquisto di servizi knowledge intensive (ricerca, analisi, collaudo, progettazione, sperimentazione, prove, analisi, simulazioni, test) erogati da liberi professionisti dell'area tecnica a imprese industriali e più nello specifico alle imprese che rientrano nella categoria delle start-up innovative;
   m) elaborare proposte volte a sostenere:
    1) il libero professionista che risiede ed opera nelle aree svantaggiate e/o montane;
    2) le attività professionali di ricerca, o che richiedano particolari investimenti nell'ambito della ricerca di metodologie e processi innovativi della professione stessa;
    3) il passaggio generazionale anche nell'ambito degli studi professionali;
   n) elaborare proposte per introdurre, per le casse previdenziali private, meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS.
1. 01. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo e sulla gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, istituisce presso il proprio dicastero, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeriali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.
  2. Il tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.
  3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
  4. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono Pag. 76definite le modalità organizzative e di funzionamento del tavolo tecnico permanente.
1. 02. Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo).

  1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.
  2. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
  3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1. 03. Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi,.

ART. 2.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al comma 1, lettera a, dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: «contratti, comunque denominati, tra imprese» sono inserite le seguenti: «tra lavoratori autonomi e committenti privati».
2. 2. Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i soggetti esercenti un'attività di lavoro autonomo il cui al titolo III del libro quinto del codice civile.».
2. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sostituire la parola: lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori.

  Conseguentemente:
   a) sostituire, ovunque ricorra, la parola lavoratori con le seguenti: lavoratrici e lavoratori;
   b) sostituire, ovunque ricorra, la parola: lavoratore con le seguenti: lavoratrice e lavoratore;
   c) sostituire, ovunque ricorra, la parola: agli iscritti con le seguenti: alle iscritte e agli iscritti;
   d) sostituire, ovunque ricorra, le parole: dei professionisti con le seguenti: delle professioniste e dei professionisti.
2. 1. Martelli, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo le parole: o tra lavoratori autonomi aggiungere le seguenti: nonché tra lavoratori autonomi e committenti privati persone fisiche.
2. 3. Simonetti.

ART. 3.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Il contratto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.
3. 5. Simonetti.

Pag. 77

  Al comma 1, dopo le parole: senza congruo preavviso aggiungere le seguenti: quelle che non prevedono un equo compenso definito secondo standard prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.
3. 1. Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: senza congruo preavviso aggiungere le seguenti: , quelle che non prevedono un equo compenso, intendendo per tale il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri vigenti fissati con decreto ministeriale.
3. 6. Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: congruo preavviso aggiungere le seguenti: di sessanta giorni per i contratti di durata superiore a tre mesi ovvero di trenta giorni per quelli di durata inferiore.
3. 4. Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: congruo preavviso aggiungere le seguenti: di trenta giorni.
3. 17. Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
3. 7. Airaudo, Martelli, Placido.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo il diritto del committente di recedere dal contratto senza preavviso per giusta causa, costituita anche da inadempimento parziale delle prestazioni contrattuali da parte del lavoratore autonomo.
3. 12. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si qualificano, altresì, clausole abusive quelle che:
   a) prevedono compensi eccessivamente bassi per la prestazione professionale rispetto ai correnti valori di mercato, tenuto conto del costo della manodopera necessaria nonché dei parametri tariffari in vigore;
   b) attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già espletate ovvero avviate in forza del contratto oggetto di rescissione.
3. 2. Simonetti.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 18. Gribaudo, Bonomo, Rotta, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 11. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I contratti aventi ad oggetto una prestazione continuativa devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità.
3. 10. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contratto per l'esercizio Pag. 78di una professione intellettuale di cui all'articolo 2229 del codice civile o alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 deve essere redatto in forma scritta.
3. 15. Polverini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Si considera abusiva l'imposizione o il patto che vieti all'agente di commercio di assumere altri mandati da altre proponenti anche se non in concorrenza.
3. 16. Rizzetto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Si considerano altresì abusive e prive di effetto le clausole mediante le quali le parti pattuiscono compensi manifestamente sproporzionati all'opera prestata, tenuto conto della difficoltà e del pregio della stessa, del costo sostenuto dal lavoratore autonomo e della manodopera eventualmente impiegata, nonché le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di recedere dal contratto senza la remunerazione del compenso relativo alle attività già svolte o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione. Nelle ipotesi di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.
3. 19. Paris, Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Al comma 3, sostituire le parole: anche promuovendo con le seguenti: previa promozione di.
3. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre in ogni caso, per tutti i rapporti contrattuali di cui al presente capo, dal giorno del compimento della prestazione da parte del lavoratore autonomo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Clausole e condotte abusive e prescrizione per l'azione di responsabilità professionale.
3. 3. Rizzetto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Il lavoratore autonomo che abbia convenuto nell'accordo con il committente un compenso inadeguato o non proporzionale all'attività prestata in ragione della sua debolezza contrattuale, può rivolgersi al tribunale territorialmente competente ai sensi del codice di procedura civile, al fine di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito. Il tribunale, accertata la debolezza contrattuale e l'inadeguatezza o la sproporzione del compenso pattuito, procede alla sua rideterminazione in via equitativa.
3. 14. Martelli, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Le clausole abusive e prive di effetto di cui al presente articolo si applicano a tutti i lavori prestati da liberi professionisti, sia obbligati che non obbligati, all'iscrizione a ordini o albi dalla normativa vigente.
3. 8. Martelli, Airaudo, Placido.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica dell'articolo 2233 del codice civile).

  All'articolo 2233 del codice civile è aggiunto il seguente comma:
  4. È nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato Pag. 79all'opera prestata ai sensi del secondo comma. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. È altresì nulla qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo e al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l'anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Le nullità previste nel presente comma non operano nei rapporti disciplinati dal codice del consumo.
3. 01. Simonetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al codice civile e di procedura civile).

  1 L'articolo 2094 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2094 – (Contratto di lavoro). – Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato salve le eccezioni previste dalla legge, il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività intellettuale o manuale in via continuativa all'impresa o diversa attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del risultato al datore di lavoro.
  Il contratto di lavoro deve prevedere mansioni, categoria, qualifica e trattamento economico e normativo da attribuire al lavoratore.
  L'eventuale esclusione, per accordo espresso tra le parti o per fatti concludenti, dell'esercizio da parte del datore dei poteri di cui agli articoli 2103, primo e secondo periodo, 2104 secondo comma, 2106, nonché dell'applicazione degli articoli 2100, 2101, 2102, 2108 e dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non comporta l'esclusione dei prestatori di lavoro interessati dalla fruizione della disciplina generale di tutela del lavoro prevista dal codice civile e dalle leggi speciali, né può dar luogo a trattamenti economico-normativi inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi applicati agli altri lavoratori dipendenti della medesima impresa.
  L'accordo di cui al terzo comma, qualora intervenga fra i contraenti di un contratto di lavoro in corso di esecuzione, non costituisce novazione del rapporto di lavoro né può comportare per il lavoratore peggioramenti di trattamento economico-normativo.».
3. 04. Airaudo, Martelli, Placido.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riduzione dell'aliquota contributiva per i primi tre anni di iscrizione).

  1. Al fine di incentivare l'accesso al lavoro autonomo degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed esercitato con partita IVA, il lavoratore autonomo ha facoltà di scegliere l'opzione del pagamento dell'aliquota contributiva previdenziale nella misura del 50 per cento per i primi tre anni di attività, in alternativa al regime ordinario.
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica Pag. 8022 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
3. 08. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sistema previdenziale agevolato per le nuove partite IVA).

  1. Il lavoratore autonomo ha facoltà di scegliere l'opzione del pagamento dell'aliquota contributiva previdenziale nella misura del 50 per cento per i primi tre o cinque anni di attività, in alternativa al regime ordinario.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. 03. Labriola.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riorganizzazione dell'iscrizione alla gestione separata presso l'INPS).

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione presso la apposita gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riorganizzata, con proprio regolamento, in due separate sezioni A e B. Alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA. Alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata dell'INPS.
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli Pag. 81interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
3. 07. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riorganizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata presso INPS).

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione presso la apposita gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riorganizzata, con proprio regolamento, in due separate sezioni A e B. Alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA. Alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata dell'INPS.
  2. Dagli adempimenti di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INPS provvede ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. 02. Labriola.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riorganizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS).

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'iscrizione presso la apposita gestione separata l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riorganizzata, con proprio regolamento, in due separate sezioni A e B. Alla sezione A afferiscono i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA. Alla sezione B afferiscono tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata dell'INPS.
  2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3 06. Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Riorganizzazione dell'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente dell'INPS, con proprio regolamento, riorganizza la gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in due distinte sezioni A e B. Alla sezione A sono iscritti i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo con propria partita IVA, alla sezione B sono iscritte tutte le restanti tipologie di lavoratori e lavoratrici autonomi tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata presso l'INPS.Pag. 82
  2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. 05. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5. 16. Placido, Airaudo, Martelli.

  Sopprimerlo.
*5. 20. De Girolamo.

  Sopprimerlo.
*5. 28. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: previo parere dei Consigli nazionali delle professioni competenti nei settori di riferimento.
5. 14. Simonetti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: atti pubblici con le seguenti: atti delle amministrazioni pubbliche le parole: atti pubblici con le seguenti: atti delle amministrazioni pubbliche.

  Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: atti pubblicati con le seguenti: atti delle amministrazioni pubbliche.
5. 9. Rizzetto.

  Sostituire ovunque ricorrano le parole: professioni ordinistiche con le seguenti: professioni organizzate in ordini e collegi.
5. 24. Rostellato.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: professioni ordinistiche, aggiungere le seguenti: e ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: rimessi alle professioni ordinistiche, aggiungere le seguenti: e ai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, il possesso dell'attestato di cui all'articolo 7 della medesima legge;
   b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, aggiungere le seguenti: e dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 7 della medesima legge;
   c) nella rubrica, dopo la parola: ordinistiche, aggiungere le seguenti: e ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
5. 19. Labriola.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: professioni ordinistiche aggiungere le seguenti: e a quelle non organizzate in ordini e collegi.

  Conseguentemente:
   a) alla lettera a), dopo le parole: professioni ordinistiche aggiungere le seguenti: e a quelle non organizzate in ordini e collegi;
   b) alla lettera b), dopo le parole: professioni ordinistiche, aggiungere le seguenti: e dei professionisti certificati ed iscritti ad associazioni ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;Pag. 83
   c) alla rubrica, dopo le parole: professioni ordinistiche, aggiungere le seguenti: e non organizzate in ordini e collegi.
5. 27. Gribaudo, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alle professioni ordinistiche con le seguenti: agli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali.
5. 15. Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate.
*5. 1. Polverini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate.
*5. 12. Pizzolante.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate.
*5. 22. Palladino.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o in virtù della particolare competenza riconosciuta dalla legge nei settori di riferimento.
5. 7. Simonetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) assicurare l'invarianza degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese rispetto a quelli previsti per gli atti erogati dalle amministrazioni pubbliche;
   a-ter) assicurare il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi agli esercenti le professioni ordinistiche;
   a-quater) individuare le circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell'esercizio delle funzioni devolute ai sensi della lettera a).
*5. 4. Polverini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) assicurare l'invarianza degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese rispetto a quelli previsti per gli atti erogati dalle amministrazioni pubbliche;
   a-ter) assicurare il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi agli esercenti le professioni ordinistiche;
   a-quater) individuare le circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell'esercizio delle funzioni devolute ai sensi della lettera a).
*5. 26. Tinagli, Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere le modalità di definizione di costi agevolati degli atti delle amministrazioni pubbliche rimessi alle professioni ordinistiche al fine di evitare un onere eccessivo per cittadini e imprese.
5. 10. Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*5. 2. Polverini.

Pag. 84

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*5. 21. De Girolamo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*5. 23. Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: ordinistiche aggiungere le seguenti: e a quelle non organizzate in ordini e collegi certificate ed iscritte in associazioni ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: professioni ordinistiche, aggiungere le seguenti: e non organizzate in ordini e collegi.
5. 8. Abrignani.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.
5. 17. Airaudo, Martelli, Placido.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.
*5. 11. Pizzolante.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.
*5. 29. Mannino, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente;
   c) esclusione dei professionisti che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato dalle funzioni del presente articolo.
5. 18. Martelli, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I decreti di cui al comma 1 sono adottati previo parere del Consiglio nazionale della professione competente.
5. 6. Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
*5. 3. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, Pag. 85che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
*5. 25. Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
5. 30. Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare all'utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
5. 13. Pizzolante.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Gli ordini e i collegi professionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, con entrate derivanti esclusivamente dai contributi degli iscritti, e non rientrano nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. 5. Simonetti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni per le situazioni di calamità naturale).

  1. Al fine di semplificare le attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di pagamento dei contributi ai cittadini ed alle amministrazioni pubbliche nel caso di calamità naturale, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di interventi di riparazione e ricostruzione dei beni mobili ed immobili delle zone in cui è stato dichiarato lo stato di calamità naturale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi a professionisti iscritti ad ordini professionali e a professionisti non iscritti in ordini, albi e collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 con riferimento a competenze tecniche specifiche;
    b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche e delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, demandando ai singoli professionisti, l'assolvimento dei compiti e delle funzioni finalizzate a favorire i cittadini e le pubbliche amministrazioni nel processo di quantificazione dei danni di previsione e predisposizione dei fondi necessari al restauro, riparazione ed alla ricostruzione beni danneggiati.

Pag. 86

  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. 01. Labriola.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo in materia di definizione dei criteri e parametri per il calcolo dei costi delle prestazioni di carattere professionale).

  1. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di standard prestazionali minimi dei relativi parametri di costo, il Governo, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e gli ordini e collegi professionali interessati, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:
   a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a standard qualitativi predeterminati;
   b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a);
   c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;
   d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.
5. 02. Mucci, Palladino, Catalano.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 10. De Girolamo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti agli ordini e ai collegi che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;
   b) definizione di prestazioni sociali finalizzate a sostenere il reddito degli aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti alla gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in ragione di cause non dipendenti dalla propria volontà o a seguito di gravi patologie, finanziate da apposita contribuzione.

Pag. 87

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: ordinistiche.
*6. 4. Polverini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti agli ordini e ai collegi che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie;
   b) definizione di prestazioni sociali finalizzate a sostenere il reddito degli aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti alla gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in ragione di cause non dipendenti dalla propria volontà o a seguito di gravi patologie, finanziate da apposita contribuzione.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: ordinistiche.
*6. 15. Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 1, dopo le parole: o ai collegi aggiungere le seguenti: e dei professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma 1, dopo le parole: da apposita contribuzione aggiungere la seguente: volontaria;
   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
   c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
6. 17. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 1 dopo le parole: o ai collegi aggiungere le seguenti: e dei professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS;

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma 1 dopo le parole: da apposita contribuzione aggiungere le seguenti: anche volontaria;
   b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e ai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
6. 8. Labriola.

  Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: nonché maggiori prestazioni a sostegno della famiglia anche in coordinamento con l'INPS e altre casse private.
6. 14. Rostellato.

Pag. 88

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS.
6. 5. Abrignani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare i principi universali e solidaristici di accesso alla cittadinanza sociale a tutti i prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) rimodulazione dei soli contributi previdenziali e assicurativi a carico dei committenti a favore dei prestatori d'opera e di attività lavorativa autonoma e indipendente, al fine di garantire l'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle garanzie sociali di qualità adeguate e allineate a quelle previste per tutte le altre tipologie di lavoro;
   b) introduzione, per le casse previdenziali private, di meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS.

  Conseguentemente alla rubrica sostituire le parole: delle professioni ordinistiche con le seguenti: di tutti i lavoratori autonomi.
6. 9. Placido, Airaudo, Martelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori autonomi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 iscritti alla gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, uno o più decreti legislativi volti a prevedere ulteriori prestazioni sociali con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis;
   b) alla rubrica, sopprimere la parola: ordinistiche.
6. 16. Tinagli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
6. 1. Polverini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi Pag. 89siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
6. 19. Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli ordini, i rispettivi ministeri vigilanti, allo scopo di fornire alla committenza privata strumenti di orientamento e di supporto mediante la definizione di standard prestazionali minimi dei relativi parametri di costo, sentiti, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta, l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e il rispettivo Ordine, adottano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti ministeriali nel rispetto dei seguenti principi e in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea:
   a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a standard qualitativi predeterminati;
   b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a);
   c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;
   d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.
6. 12. Vargiu, Palladino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il Ministero della salute, sentiti l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a standard qualitativi predeterminati;
   b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla precedente lettera;
   c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera a) nei rapporti tra il professionista e il cliente;
   d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.
6. 6. Rizzetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, provvedano ad istituire appositi organismi al fine di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Sulla base delle attività svolte i predetti organismi formulano annualmente un programma coordinato di proposte e di iniziative volte ad assicurare e incrementare l'adeguatezza dei livelli di protezione previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria dei soggetti iscritti ai suddetti enti. All'attuazione del presente comma si provvede con quota parte delle risorse del bilancio autonomo di ciascun ente, e comunque entro il limite massimo dello 0,25 per cento.
  4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;Pag. 90
   b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  5. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
6. 18. Tripiedi, Cominardi, Dall'osso, Chimienti, Lombardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, provvedano ad istituire appositi organismi al fine di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Sulla base delle attività svolte i predetti organismi formulano annualmente un programma coordinato di proposte e di iniziative volte ad assicurare e incrementare l'adeguatezza dei livelli di protezione previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria dei soggetti iscritti ai suddetti enti. All'attuazione del presente comma si provvede con quota parte delle risorse del bilancio autonomo di ciascun ente, e comunque entro il limite massimo dello 0,25 per cento.
*6. 3. Russo, Polverini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, provvedano ad istituire appositi organismi al fine di attivare un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Sulla base delle attività svolte i predetti organismi formulano annualmente un programma coordinato di proposte e di iniziative volte ad assicurare e incrementare l'adeguatezza dei livelli di protezione previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria dei soggetti iscritti ai suddetti enti. All'attuazione del presente comma si provvede con quota parte delle risorse del bilancio autonomo di ciascun ente, e comunque entro il limite massimo dello 0,25 per cento.
*6. 7. Manfredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, provvedono ad istituire appositi organismi al fine di attivare Pag. 91un sistema di monitoraggio sistematico dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Sulla base delle attività svolte i predetti organismi formulano annualmente un programma coordinato di proposte e di iniziative volte ad assicurare e incrementare l'adeguatezza dei livelli di protezione previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria dei soggetti iscritti ai suddetti enti.
6. 13. Di Salvo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare all'utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
*6. 2. Polverini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare all'utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
*6. 11. Palladino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Applicazione del criterio di proporzionalità agli adempimenti degli ordini e dei collegi professionali)

  1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Con riferimento agli ordini e dei collegi professionali che in ragione delle ridotte dimensioni non dispongano di dirigenti o personale proprio, il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al comma 7 è esercitato, a rotazione, dai membri del collegio dei revisori o, in assenza di questo da soggetto terzo individuato dall'organo di amministrazione.»
  2. Al fine di non generare un aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali o a carico degli utenti dei servizi professionali, nonché eventuali maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Autorità nazionale anticorruzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sentiti i Consigli nazionali degli Ordini professionali, emana specifiche disposizioni volte ad introdurre l'applicazione proporzionale degli adempimenti delle articolazioni territoriali degli Ordini, in funzione delle dimensioni degli stessi e delle effettive realtà rappresentate, anche individuando modalità alternative di esecuzione degli obblighi.
6. 01. Pizzolante.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo in materia di riduzione degli adempimenti delle professioni ordinistiche).

  1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente l'attività degli ordini e dei collegi professionali il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti all'esclusione degli ordini e dei collegi professionali dagli adempimenti previsti per gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) individuazione dei criteri dimensionali del numero degli iscritti o di bilancio minimi ai fini dell'esclusione dagli adempimenti, prevedendo in ogni caso che la stessa operi per gli ordini e i collegi privi di personale dipendente;Pag. 92
   b) riconoscimento dell'applicazione temperata e proporzionale degli adempimenti in relazione alle effettive realtà rappresentate dagli ordini e dai collegi professionali che, pur non rientrando nell'ambito di cui alla lettera a), presentino dimensioni numeriche modeste ovvero abbiano modeste disponibilità di bilancio;
   c) riconoscimento della possibilità di non applicare, anche temporaneamente, taluni adempimenti, qualora dalla loro applicazione si generino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero quando la realizzazione dell'adempimento possa avvenire in maniera alternativa, senza aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali ovvero per gli utenti dei servizi professionali.
*6. 03. Pizzolante.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo in materia di riduzione degli adempimenti delle professioni ordinistiche).

  1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente l'attività degli ordini e dei collegi professionali il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti all'esclusione degli ordini e dei collegi professionali dagli adempimenti previsti per gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) individuazione dei criteri dimensionali del numero degli iscritti o di bilancio minimi ai fini dell'esclusione dagli adempimenti, prevedendo in ogni caso che la stessa operi per gli ordini e i collegi privi di personale dipendente;
   b) riconoscimento dell'applicazione temperata e proporzionale degli adempimenti in relazione alle effettive realtà rappresentate dagli ordini e dai collegi professionali che, pur non rientrando nell'ambito di cui alla lettera a), presentino dimensioni numeriche modeste ovvero abbiano modeste disponibilità di bilancio;
   c) riconoscimento della possibilità di non applicare, anche temporaneamente, taluni adempimenti, qualora dalla loro applicazione si generino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero quando la realizzazione dell'adempimento possa avvenire in maniera alternativa, senza aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali ovvero per gli utenti dei servizi professionali.
*6. 04. Polverini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo in materia di riduzione degli adempimenti delle professioni ordinistiche).

  1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente l'attività degli ordini e dei collegi professionali il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti all'esclusione degli ordini e dei collegi professionali dagli adempimenti previsti per gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) individuazione dei criteri dimensionali del numero degli iscritti o di bilancio minimi ai fini dell'esclusione dagli adempimenti, prevedendo in ogni caso che la stessa operi per gli ordini e i collegi privi di personale dipendente;
   b) riconoscimento dell'applicazione temperata e proporzionale degli adempimenti in relazione alle effettive realtà rappresentate dagli ordini e dai collegi professionali che, pur non rientrando nell'ambito di cui alla lettera a), presentino Pag. 93dimensioni numeriche modeste ovvero abbiano modeste disponibilità di bilancio;
   c) riconoscimento della possibilità di non applicare, anche temporaneamente, taluni adempimenti, qualora dalla loro applicazione si generino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero quando la realizzazione dell'adempimento possa avvenire in maniera alternativa, senza aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali ovvero per gli utenti dei servizi professionali.
*6. 05. Palladino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Autonoma organizzazione a fini IRAP).

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
**6. 02. Abrignani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Autonoma organizzazione a fini IRAP).

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
**6. 07. Tinagli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Autonoma organizzazione a fini IRAP).

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
**6. 09. Rostellato.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

  1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 35 il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data Pag. 94di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitare la gestione separate dall'INPS ad attivare prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione volontaria, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
  3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009. n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
6. 011. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 7 dell'11 gennaio 2017).

  1. Gli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata attraverso le modalità di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, destinano un massimo del 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, per il sostegno all'esercizio della linea professione ed al reddito. Tali somme vengono detratte dall'ammontare del riversamento previsto dal comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. 08. Fregolent, Boccadutri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Tutela ai figli orfani di un genitore lavoratore autonomo).

  1. All'articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: «della legge 8 agosto 1995, n. 335» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle prestazioni erogate dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103,».
6. 06. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Individuazione di parametri standard per la definizione dei compensi).

1. Ai fini della corresponsione di un compenso economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, con decreto interministeriale dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico delle attività produttive, sono individuati i parametri standard minimi, concernenti la natura, il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni svolti dal lavoratore autonomo professionista sia nei confronti della committenza privata, sia nei confronti della pubblica amministrazione.
6. 010. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

Pag. 95

ART. 7.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
7. 13. Gribaudo, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Al comma 1, dopo le parole: committente, aggiungere le seguenti:, nonché le spese inerenti la mobilità virtuale e fisica nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni professionali comprese quelle per collegamenti in banda larga e telefoniche, quelle relative all'utilizzo di automezzi privati o di mezzi pubblici di trasporto.
7. 7. Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
  «6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui».

  1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*7. 4. Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
  «6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui».

  1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando Pag. 96l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
*7. 15. Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il lavoratore autonomo ha facoltà di scegliere l'opzione del pagamento dell'aliquota contributiva previdenziale nella misura del 50 per cento per i primi tre anni di attività, in alternativa al regime ordinario.
7. 5. Simonetti.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: complessivo di sei mesi con le seguenti: complessivo di undici mesi.
7. 12. Rostellato.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla medesima gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 hanno diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo di sei mesi per genitore. Tali congedi parentali non possono superare il limite complessivo di undici mesi.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 28. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 7,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 14. Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
7. 17. Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
7. 16. Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il lavoratore o la lavoratrice di cui al comma 3 che decide di non usufruire totalmente o parzialmente del congedo parentale può usufruire dello stesso Pag. 97trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 27. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il lavoratore o la lavoratrice di cui al comma 3 che decide di non usufruire totalmente o parzialmente del congedo parentale può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.
7. 20. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il lavoratore o la lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.
*7. 3. Labriola.

  Dopo comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il lavoratore o la lavoratrice autonoma che decide di non usufruire totalmente o parzialmente dell'astensione può usufruire dello stesso trattamento economico per sostenere i costi, documentati, relativi ai servizi di cura del bambino.
*7. 8. Simonetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 69, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le parole: «di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi entro il terzo anno».
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 62 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
7. 6. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 8, dopo le parole: che comunque comportino ma inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, aggiungere le seguenti: ovvero una impossibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni o con una invalidità permanente dell'integrità fisica pari al 50 per cento.
7. 23. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  In questi casi, l'indennità di malattia riconosciuta è corrisposta a tutti i lavoratori ad esclusiva condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite almeno quattro mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, o che i lavoratori interessati abbiano almeno cinque anni di contribuzione alla gestione separata.
7. 18. Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

Pag. 98

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  9. I lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, godono della sospensione dei termini per il versamento dei tributi e delle imposte da loro dovuti per l'intera durata della malattia e dell'infortunio fino a un massimo di ventiquattro mesi.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per l'attuazione della sospensione dei termini per il versamento dei tributi dovuti.
  11. I lavoratori sono tenuti, decorso il periodo di sospensione, a versare le imposte dovute per tale periodo con facoltà di rateizzazione delle stesse.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti senza applicazione di interessi di legge o di mora.
  13. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  14. All'articolo 96, camma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  15. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, ultimo periodo le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  16. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 13 a 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
7. 22. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Pag. 99di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.
  11. Alla lettera b), secondo periodo, del comma 4 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 le parole: «la partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «oppure la partecipazione».
*7. 2. Pizzolante.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.
  11. Alla lettera b), secondo periodo, del comma 4 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 le parole: «la partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «oppure la partecipazione».
*7. 11. Palladino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.
7. 1. Polverini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. Al fine di definire sulla base di criteri oggettivi le situazioni in cui i lavoratori possiedono una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riconoscimento di tutte le condizioni di salute, derivanti da infortuni o malattie gravi, che comportino l'impossibilità di attendere alla propria attività lavorativa, riscontrabili da parte di un'autorità medica riconosciuta dalle strutture pubbliche, ai fini delle prestazioni INPS e INAIL.Pag. 100
  10. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7. 19. Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. Ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria ne siano in quiescenza, spetta l'indennità di malattia a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei trentasei mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata ovvero risultino accreditati almeno cinque anni di contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità.
  10. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 26. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. Ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano iscritti ad altre forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria ne siano in quiescenza, spetta l'indennità di malattia a condizione che nei loro confronti risultino accreditate, nei ventiquattro mesi precedenti la data di inizio dell'evento, almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, Restano fermi i requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per la corresponsione della suddetta indennità.
  10. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.
7. 21. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  9. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia di cui al comma 8 sono coperti da contribuzione figurativa posta a carico dell'Inps.
  10. Agli oneri derivanti dal comma 9 pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione Pag. 101del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 24. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9. All'articolo 164, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «è ammessa nella misura del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ammessa nella misura del 40 per cento»;
   b) dopo le parole: «Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato» sono inserite le seguenti: «e sono incrementati nelle seguenti misure: euro 25.000 per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.500 per i motocicli, euro 1.200 per i ciclomotori, euro 4.000 per le autovetture e gli autocaravan detenuti in noleggio, euro 800 per i motocicli detenuti in noleggio e euro 550 per i ciclomotori detenuti in noleggio».
7. 9. Simonetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:  
  9. All'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
7. 10. Simonetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 10 dicembre 2014 n. 183, apportare le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «, eventualmente anche in via sperimentale», sono soppresse;
    b) dopo le parole: «compenso orario minimo» sono inserite le seguenti: «equo e adeguato per le prestazioni dei professionisti».
7. 01. Palladino, Mucci.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Delega al Governo in materia di ridefinizione del presupposto di imposta dell'IRAP e semplificazione degli adempimenti fiscali dei redditi di lavoro autonomo).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, entro il 31 dicembre 2017, con i decreti legislativi e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, le norme per la ridefinizione del presupposto di imposta dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei lavoratori autonomi ai fini della loro non assoggettabilità e norme per la semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali e amministrativi, tenendo conto del principio di certezza del diritto e di semplificazione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in base a criteri oggettivi basati sulla preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo;
   b) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e fiscali a carico dei lavoratori autonomi eliminando Pag. 102gli adempimenti formali e dimezzando gli adempimenti e il numero delle scadenze fiscali.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
7. 02. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 8.000 euro e le parole: 5.000 euro con le seguenti: 8.000 euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla copertura dell'onere, della disposizione di cui al comma 1, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 5. Airaudo, Martelli, Placido.

  Al comma 1, dopo le parole: le spese per iscrizione a master aggiungere le seguenti: a corsi accademici o universitari.
8. 6. Rizzetto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale aggiungere le seguenti:, finanziati da fondi intercassa o erogati dagli organismi accreditati ai sensi della normativa vigente,;
   b) sopprimere le parole:, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro.
8. 12. Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

Pag. 103

  Al comma 1, dopo le parole: nonché le spese aggiungere le seguenti: di viaggio, di soggiorno.
*8. 7. De Girolamo.

  Al comma 1, dopo le parole: nonché le spese aggiungere le seguenti: di viaggio, di soggiorno.
*8. 17. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 1, dopo le parole: spese di iscrizione a convegni e congressi aggiungere le seguenti: incluse le spese di viaggio e soggiorno che non possono superare, fermo il limite complessivo di 10.000 euro, i 3000 euro annui.
8. 9. Rostellato.

  Al comma 1, dopo le parole: spese di iscrizione a convegni e congressi aggiungere le seguenti: e relative spese di viaggio e di soggiorno.
*8. 3. Rizzetto.

  Al comma 1, dopo le parole: spese di iscrizione a convegni e congressi aggiungere le seguenti: e relative spese di viaggio e di soggiorno.
*8. 8. Vargiu, Palladino.

  Al comma 1, dopo le parole: le spese di iscrizione a convegni e congressi aggiungere le seguenti: ivi incluse le spese di viaggio e soggiorno ad esse correlate.
8. 11. Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Al comma 1, dopo le parole: certificazione delle competenze aggiungere le seguenti: l'iscrizione e attestazione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: della disciplina vigente aggiungere le seguenti: e da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
8. 15. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 1, dopo le parole: certificazione delle competenze, aggiungere le seguenti: , compresi quelli erogati nell'ambito delle vigenti normative.
8. 14. Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Al comma 1, dopo le parole: certificazione delle competenze, aggiungere le seguenti: le spese sostenute per ottenere le attestazioni di qualificazione dei servizi, quelle per l’.
8. 10. Rostellato.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: orientamento, ricerca e sostegno dell'autoimprenditorialità aggiungere le seguenti: iscrizione e attestazione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
   b) al comma 1 dopo le parole: della disciplina vigente aggiungere le seguenti: da ordini professionali e dalle associazioni professionali iscritte all'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
8. 4. Labriola.

Pag. 104

  Al comma 1, dopo le parole: orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, aggiungere le seguenti: iscrizione e attestazione, ai sensi della legge n. 4 del 2013.
8. 16. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 1, dopo le parole: erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente aggiungere le seguenti: Entro il predetto limite annuo di 5.000 euro sono, inoltre, integralmente deducibili le spese sostenute per il rilascio da parte delle associazioni professionali dell'attestazione di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
8. 13. Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: Sono altresì integralmente fino alla fine del comma.
8. 1. Airaudo, Martelli, Placido.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, disciplinati dalle specifiche disposizioni vigenti, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto-legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio ai sensi del citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale.
8. 2. Labriola.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. Al professionista che opera in forma singola o associata, che avvia uno studio professionale o un'attività di ricerca ed innovazione sono assicurate tutele e garanzie non patrimoniali per l'accesso al credito.
  3. I professionisti che operano in forma singola o associata, per gli investimenti effettuati nell'ambito della ricerca di metodologie e processi innovativi della professione, hanno diritto ad un credito di imposta del 20 per cento riconosciuto fino a un massimo della spesa di 20.000 euro.
  4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  5. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento dei loro ammontare».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;Pag. 105
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
8. 18. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Raccordo con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).

  1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi disciplinati dalle specifiche disposizioni vigenti, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nel Repertorio nazionale ivi previsto. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale.
8. 01. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 2. Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: ai sensi della disciplina vigente, aggiungere le seguenti: nonché gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
9. 6. Boccadutri.

  Al comma 3, sopprimere le parole: le domande.
9. 3. Simonetti.

  Al comma 3, dopo le parole: fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome aggiungere le seguenti: , in particolare sulle start up e l'autoimprenditorialità, femminile e giovanile.
9. 1. Martelli, Airaudo, Placido.

  Al comma 3, sopprimere le parole: per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché.
9. 4. Simonetti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e fornire informazioni in merito all'accesso a forme di previdenza complementare.
9. 5. De Girolamo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo in materia di revisione e semplificazione dei codici Ateco).

  1. Il Governo è delegato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di rivedere e semplificare il sistema di classificazione del codice Pag. 106Ateco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coinvolgendo nell'attività di revisione l'ISTAT e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori;
   b) riferendo la classificazione delle attività economiche fino al carattere numerico che identifica il gruppo professionale. La classificazione maggiormente specifica per classe categoria e sottocategoria resta esclusivamente per fini statistici o di indagine;
   c) definendo le modalità di informazione dei soggetti pubblici e privati interessati da tale innovazione, in particolare l'ufficio delle entrate e le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione, invitandoli ad uniformarsi alle nuove disposizioni.

  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
*9. 01. Labriola.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo in materia di revisione e semplificazione dei codici Ateco).

  1. Il Governo è delegato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di rivedere e di semplificare il sistema di classificazione del codice Ateco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coinvolgendo nell'attività di revisione l'ISTAT e le organizzazioni di rappresentanza del lavoratori;
   b) riferendo la classificazione delle attività economiche fino al carattere numerico che identifica il gruppo professionale. La classificazione maggiormente specifica per classe categoria e sottocategoria resta esclusivamente per fini statistici o di indagine;
   c) definendo le modalità di informazione dei soggetti pubblici e privati interessati da tale innovazione, in particolare l'ufficio delle entrate e le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione, invitandoli ad uniformarsi alle nuove disposizioni.

  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
*9. 05. Rostellato.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo in materia di revisione e semplificazione dei codici Ateco).

  1. Il Governo è delegato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di semplificare il sistema di classificazione del codice Ateco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coinvolgere nell'attività di revisione l'ISTAT e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori;
   b) riferendo la classificazione delle attività economiche fino al carattere numerico che identifica il gruppo professionale. La classificazione maggiormente specifica per classe categoria e sottocategoria resta esclusivamente per fini statistici o di indagine;Pag. 107
   c) definendo le modalità di informazione dei soggetti pubblici e privati interessati da tale innovazione, in particolare l'ufficio delle entrate e le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione, invitandoli ad uniformarsi alle nuove disposizioni.

  1-bis. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  1-ter. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
9. 07. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Il Ministero dello sviluppo economico è delegato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare uno o più provvedimenti al fine costituire il tavolo permanente delle professioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definizione dei requisiti per la partecipazione al tavolo dei soggetti rappresentativi, valorizzando il ruolo e il contributo dei consigli nazionali degli ordini professionali, delle forme aggregative ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2013 e delle associazioni di professionisti rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali;
   b) identificazione degli obiettivi del tavolo permanente delle professioni;
   c) definizione delle modalità di partecipazione e di organizzazione degli incontri;
   d) eventuale assegnazione di risorse economiche finalizzate all'implementazione delle attività promosse dal tavolo.
9. 02. Labriola.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tariffe professionali nei rapporti con la pubblica amministrazione).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via sperimentale per gli anni 2018-2020, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni individua, sentite le rappresentanze del lavoro autonomo professionale, i livelli minimi e massimi dei compensi professionali, in relazione a specifiche categorie di attività, a cui le pubbliche amministrazioni possono fare riferimento nei rapporti contrattuali che instaurano con soggetti esercenti attività professionali.
  2. Il riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione di compensi professionali non ricadenti entro i limiti stabiliti ai sensi del comma 1 non costituisce in ogni caso, motivo di illegittimità dell'atto amministrativo.
9. 03. Mucci, Palladino, Catalano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi).

  1. Ai commi 1 e 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del Pag. 108decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: «professionisti» aggiungere le seguenti: «, anche non organizzati in ordini e collegi.».
*9. 04. Rostellato.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi).

  1. Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: «professionisti» aggiungere le seguenti: «, anche non organizzati in ordini o collegi.».
*9. 06. Gribaudo, Paris, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 2. Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;.
10. 9. Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: misure di prevenzione e protezione idonee aggiungere le seguenti: minime e indispensabili.
10. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione con la seguente: retribuita.
10. 3. Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o senza.
10. 6. Simonetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) convocazione di un tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione di tutte le parti sociali interessate dalla materia oggetto del decreto.
10. 10. Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
10. 5. Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
10. 4. Martelli, Airaudo, Placido.

Pag. 109

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: natura sostanziale o aggiungere le seguenti: meramente.
10. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
10. 1. Polverini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
10. 11. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi).

  1. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunta la seguente lettera:
   «d-bis) In fine, per il versamento dell'acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno, previsto dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, i contribuenti possono compensare gli importi a debito con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati.».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative di quanto previsto dal comma 1.
  3. I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmettono i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni semestre.
10. 01. Mucci, Palladino, Catalano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modalità di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi).

  1. I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmettono i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni semestre.
10. 02. Mucci, Palladino, Catalano.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: dei lavoratori autonomi aggiungere le seguenti: che svolgono attività professionali ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Pag. 110

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo rispetto dei requisiti di qualificazione di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   b) al comma 3, alinea, dopo le parole: attività professionale aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.
11. 1. Polverini.

  Al comma 1, dopo le parole: partecipazione dei lavoratori autonomi sopprimere le seguenti:, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi professionali.
11. 3. Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: agli appalti pubblici aggiungere le seguenti: per la prestazione di servizi.
11. 9. Rostellato.

  Al comma 1, sopprimere le parole: la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
11. 8. Palladino.

  Al comma 3, alinea, premettere le parole: Per favorire la crescita e lo sviluppo dei professionisti e.
*11. 10. Rostellato.

  Al comma 3, alinea, premettere le parole: Per favorire la crescita e lo sviluppo dei professionisti e.
*11. 11. Tinagli.

  Al comma 3, alinea, premettere le parole: Per aiutare i professionisti nella crescita, nello sviluppo e nell'ottimizzazione della gestione della loro attività professionale e.
11. 4. Abrignani.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: ai bandi aggiungere la seguente: pubblici.
11. 6. Simonetti.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole:, appalti privati consentiti aggiungere le seguenti: per la prestazione di servizi.
11. 2. Polverini.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: è riconosciuta ai soggetti fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: i soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita possono.

  Conseguentemente, all'inizio delle lettere a), b) e c), sopprimere la parola: di.
11. 14. Mannino, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di consentire l'accesso dei liberi professionisti ai contratti di rete, in tutti i casi in cui è previsto per le imprese, all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali.
  4-septies. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.
  4-octies. I professionisti sono tenuti a depositare il contratto nell'apposito registro dei contratti di rete, presso le Camere di Commercio, che ne danno tempestiva Pag. 111comunicazione agli ordini professionali di appartenenza; questi ultimi sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente i professionisti stessi.
  4-novies. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito dei contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili».
11. 13. Paris, Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Catalano, Quintarelli, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di consentire l'accesso dei liberi professionisti ai contratti di rete, in tutti i casi in cui è previsto per le imprese, all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:
  «4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonoma ed i soggetti esercenti attività libero-professionali.
  4-septies. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.
  4-octies. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso.
  4-novies. L'attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili».
11. 5. Rizzetto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le stazioni appaltanti pubbliche devono accettare la partecipazione ai loro bandi dei soggetti che svolgono attività professionale come definiti nel comma 3.
11. 7. Simonetti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ampliamento delle possibilità di aspettativa dei dipendenti pubblici per intraprendere un'attività professionale e imprenditoriale).

  All'articolo 18, della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate la seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «per un periodo di undici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di cinque anni, anche non continuativi»;
   b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatto salvo il divieto di utilizzare le informazioni di cui si è a conoscenza in virtù del ruolo pubblico svolto, per acquisire un indebito vantaggio nello svolgimento dell'attività professionale o imprenditoriale;».
11. 01. Misuraca, Pizzolante.

ART. 12.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. Gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 Pag. 112agosto 1995, n. 335, in caso di astensione dall'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, godono di una contribuzione figurativa posta a carico dell'Inps per la durata del periodo di godimento della astensione dall'attività lavorativa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.
12. 4. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. L'indennità di maternità di cui al comma 1, è riconosciuta alla lavoratrice autonoma, al padre solo nei casi esclusivamente previsti dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001; n. 151, e successive modificazioni.
12. 1. De Girolamo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
  «1. L'indennità di cui all'articolo 66 è corrisposta indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività e viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata di un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194».
12. 2. Mucci, Palladino, Catalano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo le parole «viene erogata dall'INPS» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività,».
12. 3. Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Congedi parentali).

  1. Il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposto limitatamente ad un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.
  2. Alla copertura dell'onere della disposizione di cui al comma 1, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero Pag. 113dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
12. 01. Airaudo, Martelli, Placido.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Indennità in caso di violenza di genere).

  1. Viene estesa alla lavoratrice autonoma l'indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015.
  2. L'INPS provvederà ad erogare l'indennità per tre mesi in base ad una quota mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima denuncia dei redditi presentata dalla lavoratrice autonoma.
  3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento, ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri anti violenza o dalle case rifugio.
12. 02. De Girolamo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Indennità in caso di violenza di genere).

  1. Viene estesa al lavoratore autonomo l'indennità a titolo di congedo in caso subisca una comprovata violenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015.
  2. L'INPS provvede ad erogare l'indennità alla lavoratrice e al lavoratore autonomo per tre mesi in base ad una quota mensile pari all'80 per cento calcolato sull'ultima denuncia dei redditi presentata dal lavoratore e dalla lavoratrice autonoma.
  3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento, ed essere inseriti nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri anti violenza o dalle case rifugio.
  4. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
12. 03. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

Pag. 114

ART. 13.

  Al comma 1, sopprimere le parole: in via continuativa.
13. 2. Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: non comportano l'estinzione con le seguenti: non possono in nessun caso essere motivo per l'estinzione.
13. 7. Airaudo, Martelli, Placido.

  Al comma 1, sostituire la parola: centocinquanta con la seguente: centottanta.
13. 4. Martelli, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, sopprimere le parole: fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.
*13. 1. Martelli, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, sopprimere le parole: fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.
*13. 18. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 1, dopo le parole: fatto salvo il venir meno aggiungere la seguente: motivato.
13. 5. Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'interesse del committente con le seguenti: dell'oggetto della prestazione.
13. 13. Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Al comma 2, dopo le parole: sostituzione delle lavoratrici autonome aggiungere le seguenti: non iscritte ad ordini, albi o collegi professionali.
13. 8. Simonetti.

  Al comma 2, dopo le parole: sostituzione delle lavoratrici autonome aggiungere le seguenti: esercenti professioni, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.4 del 2013.
13. 9. Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile con le seguenti: di altro professionista di fiducia della lavoratrice stessa.
13. 14. Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Al comma 2, dopo le parole: dell'articolo 230-bis del codice civile aggiungere le seguenti: purché in possesso dei medesimi titoli abilitanti alla professione.
13. 12. Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 3, dopo le parole: il versamento aggiungere le seguenti: degli adempimenti tributari e delle imposte,.
*13. 3. Abrignani.

  Al comma 3, dopo le parole: il versamento aggiungere le seguenti: degli adempimenti tributari e delle imposte,.
*13. 15. Paris.

Pag. 115

  Al comma 3, sostituire le parole: e dei premi assicurativi con le seguenti: dei premi assicurativi, degli adempimenti tributari e delle relative imposte.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: a versare i contributi, e i premi maturati con le seguenti: a versare i contributi, i premi maturati, le tasse e le imposte.
13. 11. Rostellato.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. I lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione, in caso di malattia e infortunio previsti dal presente articolo, non solo soggetti agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, né agli indici sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 in relazione al periodo di tempo della malattia o dell'infortunio. A tale fine essi sono tenuti a presentare idonea documentazione medica comprovante la sussistenza delle condizioni della malattia o dell'infortunio ai competenti uffici finanziari entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento nonché a comunicare entro il medesimo termini la cessazione delle condizioni legittimanti l'esenzione prevista dal presente comma.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  6. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  7. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 7 comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
13. 16. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. In caso di malattia o infortunio di una gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività per un periodo non inferiore a novanta giorni, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, lettera c), della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni.
13. 6. Airaudo, Martelli, Placido.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro Pag. 116dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e i termini per la rateizzazione degli importi dovuti senza applicazione di interessi di legge o moratori.
13. 17. Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di tutela contro la malattia).

  1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pur l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 01. Airaudo, Martelli, Placido.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di assegni familiari nel settore agricolo).

  1. All'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni, il quarto comma è soppresso.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro, a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
13. 02. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Congedi per familiari di disabili gravi).

  1. Al fine di rafforzare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: «abilitare l'INPS ad attivare ed estendere ai lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i benefici previsti dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 33 e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, alto scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. 03. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

Pag. 117

ART. 14.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di comune accordo dalle parti aggiungere le seguenti: e dei tempi richiesti dal committente.
14. 2. Simonetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 409, dopo il numero 5) è inserito il seguente: «5-bis) rapporti di lavoro autonomo».
14. 1. Paris, Gribaudo, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo).

  1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:
   a) modelli previdenziali;
   b) modelli di welfare;
   c) formazione professionale;
   d) equo compenso.

  2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
14. 04. Gribaudo, Paris, Rotta, Bonomo, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo).

  1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:
   a) modelli previdenziali;
   b) modelli di welfare;
   c) formazione professionale.

  2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
*14. 01. Abrignani.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo).

  1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo Pag. 118è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:
   a) modelli previdenziali;
   b) modelli di welfare;
   c) formazione professionale.

  2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
*14. 03. Gribaudo, Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo).

  1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con il quale contrae un rapporto di lavoro coordinato e continuativo e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora il rapporto lavorativo non sia più breve, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specificità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
  2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno o all'interno dei locali aziendali.
14. 02. Martelli, Airaudo, Placido.

ART. 15.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Le disposizioni del presente capo sono finalizzate a promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  1-bis. Il lavoro agile consiste in una prestazione volontaria di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
   a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
   b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
   c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali.
15. 18. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: incrementare la competitività aggiungere le seguenti: e la flessibilità.
15. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, dopo le parole: dei tempi di vita e di lavoro aggiungere le seguenti: nonché in attuazione del principio di accomodamento ragionevole di cui alla Convenzione Pag. 119ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.
15. 11. Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: mediante accordo aggiungere la seguente: volontario.
15. 1. Polverini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tra le parti con le seguenti: tra l'impresa e le rappresentanze sindacali aziendali.
15. 13. Giorgio Piccolo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra le parti aggiungere le seguenti: in base alle previsioni della contrattazione collettiva.
15. 14. Gribaudo, Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra le parti aggiungere le seguenti: con l'ausilio delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.
15. 12. Rostellato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra le parti aggiungere le seguenti: che può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.
15. 6. Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.
15. 19. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile hanno gli stessi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi per i lavoratori che svolgono regolarmente attività, con le medesime mansioni, nei locali dell'impresa. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del lavoro in modalità agile.
15. 16. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: senza una postazione fissa aggiungere le seguenti: appositamente predisposta dal datore di lavoro.
15. 2. Polverini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro i soli limiti di durata massimo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva con le seguenti: ed ai fini della regolamentazione dell'orario di lavoro, la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
15. 10. Rostellato.

Pag. 120

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: giornaliero e.
*15. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: giornaliero e.
*15. 15. Tinagli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Ai fini dell'orario di lavoro la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
**15. 3. Polverini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. Ai fini dell'orario di lavoro la giornata svolta nelle forme del lavoro agile è equiparata, a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
**15. 9. Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. La modalità di lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore.
  1-ter. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.
  1-quater. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo, né di applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
15. 17. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Se i contraenti stabiliscono un luogo di lavoro nell'accordo di cui all'articolo 16, comma 1, in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi si applica l'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Se l'accordo non contiene l'indicazione del luogo di lavoro, in caso di trasferta, ai fini fiscali e contributivi si applica l'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le relative indennità e i rimborsi spettanti.
15. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 793 è abrogato.
15. 4. Gebhard, Gnecchi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Individuazione di fasce di disponibilità)

  1. La contrattazione collettiva, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individua fasce di disponibilità massima, ovvero dei periodi durante i quali il lavoratore agile s'impegna ad essere reperibile, tenuto conto dell'organizzazione e delle esigenze dell'impresa.
15. 01. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

Pag. 121

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: disciplina aggiungere le seguenti: , nell'ambito della contrattazione collettiva, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,.
16. 13. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Diritto alla disconnessione).

  1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
16. 12. Gribaudo, Bonomo, Rotta, Marzano, Tentori, Carrozza, Dallai, Bruno Bossio, Dambruoso, Peluffo, Coppola, Basso, Pinna, Ascani.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: individua altresì aggiungere le seguenti: la durata massima dell'orario di lavoro settimanale,.
16. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i tempi di riposo aggiungere le seguenti: o le fasce orarie di disponibilità.
16. 8. Rostellato.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvi eventuali periodi di reperibilità specificamente concordati.
16. 4. Polverini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stipula dell'accordo può svolgersi davanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
16. 11. Rostellato.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'accordo individua le modalità di esercizio del diritto alla disconnessione del lavoratore inteso come il diritto di non utilizzare le apparecchiature che servono allo svolgimento agile della prestazione lavorativa senza che da ciò possano derivare effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi spettanti.
  1-ter. L'assenza o la mancanza di un accordo sui tempi di riposo del lavoratore, sulle misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro e le conseguenze che ne derivano sul corretto adempimento della prestazione lavorativa svolta dal dipendente non possono giustificare l'adozione di una sanzione né costituiscono giustificato motivo di licenziamento del lavoratore.
  1-quater. Il datore di lavoro adotta adeguate misure di sicurezza per evitare perdita, violazione e manomissione dei dati personali, per la tutela della riservatezza del dipendente e per separare il traffico e i flussi telematici e digitali di tipo lavorativo da quello personale del dipendente e per garantire al lavoratore un effettivo godimento del periodo di riposo e del diritto alla disconnessione.Pag. 122
  1-quinquies. Le conseguenze che derivano dall'inesatto adempimento della prestazione lavorativa del lavoratore non possono costituire motivo per l'adozione di una sanzione o giusto motivo di licenziamento per il datore di lavoro che non ha rispettato l'accordo sulle modalità di esercizio del diritto alla disconnessione del lavoratore.
16. 14. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il ricorso alla disconnessione non comporta alcuna conseguenza penalizzante sul rapporto di lavoro ovvero sui trattamenti retributivi del lavoratore.
16. 3. Polverini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo è riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze.
16. 5. Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 2, ovunque ricorra, sostituire la parola: recesso con le seguenti: recesso dall'accordo.
16. 9. Rostellato.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, tale recesso non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
16. 15. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, tale recesso non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
16. 16. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In presenza di giusta causa il datore di lavoro, può recedere dall'accordo per lo svolgimento di attività lavorativa in modalità di lavoro agile, prima della scadenza del termine; il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile può recedere prima della scadenza del termine per giustificato motivo, in ogni caso sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore è necessario il preavviso.
16. 6. Martelli, Airaudo, Placido.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: In presenza di un giustificato motivo, aggiungere le seguenti: come disciplinato dagli accordi collettivi ovvero individuali,.
16. 2. Polverini.

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato con le seguenti: In ogni caso, tale recesso non costituisce motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
16. 17. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Nel caso di avvenuta interruzione della modalità di lavoro agile, le parti ripristinano il rapporto di lavoro secondo la modalità originaria.
16. 1. Polverini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e/o aziendale, il lavoratore ha la facoltà di richiedere lo Pag. 123svolgimento della propria attività in modalità smart working. Il rifiuto da parte del datore di lavoro di concordare la variazione della modalità di svolgimento della prestazione è ammesso solo in caso di comprovate ragioni tecniche-organizzative aziendali.
16. 10. Rostellato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Carattere volontario e reversibilità).

  1. Il lavoro agile consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.
  2. Il passaggio al lavoro agile, implica unicamente l'adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, quindi non incide, di per sé, sullo status del lavoratore agile. Il rifiuto del lavoratore di optare per il lavoro agile non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.
  3. Il rifiuto, da parte del datore di lavoro, di accettare la richiesta del lavoratore di poter lavorare in modalità agile deve essere motivata da condizioni ostative oggettive.
  4. La decisione di passare al lavoro agile è reversibile per effetto di accordo individuale o collettivo.
16. 01. Airaudo, Martelli, Placido.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Carattere volontario e reversibilità).

  1. Il datore di lavoro ed il lavoratore hanno la facoltà di scegliere la modalità di lavoro agile.
  2. Il datore di lavoro che rifiuti di accordare al lavoratore la modalità di lavoro agile ha l'onere di addurre le ragioni oggettive ostative a sostegno del rifiuto medesimo.
  3. Il lavoratore può optare per la modalità di lavoro agile e ciò non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni lavorative dello stesso.
16. 02. Polverini.

ART. 17.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 17. – (Trattamento del lavoratore).1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
  2. La retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.
  3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
17. 3. Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: come stabilito dalla contrattazione collettiva.
17. 5. Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

Pag. 124

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. I lavoratori impiegati in forme di lavoro agili fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
  3. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori impiegati in forme di lavoro agili ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
  4. I lavoratori coinvolti in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con oneri a carico del datore di lavoro.
17. 2. Martelli, Airaudo, Placido.

  Al comma 2, sostituire le parole: può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 16, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze con le seguenti: deve essere garantito, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 16, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze al pari di quella fornita ai lavoratori dipendenti che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
17. 6. Rostellato.

  Al comma 2, sopprimere le parole: nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 16.
17. 1. Airaudo, Martelli, Placido.

  Al comma 2, sopprimere le parole: in modalità formali, non formali o informali.
17. 4. Martelli, Airaudo, Placido.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Diritto alla riservatezza).

  1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità di lavoro agile, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
17. 01. Placido, Airaudo, Martelli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Protezione dei dati, custodia e riservatezza).

  1. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile.
  2. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite gli stessi.
  3. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore agile come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
17. 03. Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, è sostituito dai seguente:
  «Art. 1 – (Titolo ed esercizio della professione di attuario). – 1. Per esercitare Pag. 125la professione di Attuario è necessaria la iscrizione nell'albo. Il titolo professionale di “Attuario” spetta a coloro che abbiano superato l'Esame di Stato per l'esercizio della professione. Per l'accesso all'Esame di Stato è obbligatorio aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012.
  2. L'iscrizione nell'albo degli attuari è compatibile con quella in altri albi professionali».
17. 02. Pizzolante.

ART. 18.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 18 – 1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
  2. L'inosservanza, da parte del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità del lavoro agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato.
18. 1. Airaudo, Martelli, Placido.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 18.
(Potere di controllo e disciplinare).

  1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso, né sono utilizzabili a fini disciplinari.
  2. Le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari sono stabilite dai contratti collettivi nazionali territoriali o aziendali come definiti all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
18. 5. Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 1, premettere il seguente: 01. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
18. 2. Martelli, Airaudo, Placido.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'inosservanza, da parte del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità del lavoro agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato.
18. 3. Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: individuate dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
18. 6. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

Pag. 126

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
18. 4. Martelli, Airaudo, Placido.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Diritto alla disconnessione).

  1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
*18. 01. Airaudo, Martelli, Placido.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Diritto alla disconnessione).

  1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, finalizzati al recupero delle energie psico-fisiche, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
*18. 02. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

ART. 19.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, limitatamente agli strumenti e ai mezzi forniti per svolgere la prestazione lavorativa. A tal fine, all'atto della stipula dell'accordo di cui all'articolo 16, il datore di lavoro consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Tale informativa dovrà essere aggiornata, se necessario, nel caso in cui venissero forniti al lavoratore, successivamente alla stipula, altri strumenti o mezzi per la prestazione.
19. 7. Rostellato.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il datore di lavoro garantisce la salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. Gli obblighi relativi si intendono interamente assolti con la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un'informativa scritta nella quale sono individuati, limitatamente alla dotazione degli strumenti forniti dal datore di lavoro al lavoratore, i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
19. 3. Rizzetto.

  Al comma 1, sostituire la parola: garantisce con la seguente: promuove.
19. 6. Simonetti.

Pag. 127

  Al comma 1, sopprimere la parola: almeno.
19. 1. Martelli, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo le parole: almeno annuale, aggiungere le seguenti: ovvero ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso,.
19. 5. Placido, Airaudo, Martelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e i rischi specifici.
19. 8. Tinagli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché le azioni messe in campo dal datore di lavoro stesso per impedirli.
19. 4. Polverini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità del lavoro agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
19. 2. Airaudo, Martelli, Placido.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Formazione per la prevenzione della salute psico-fisica del lavoratore agile).

  1. Il datore di lavoro che intenda avvalersi di lavoratori in modalità agile, predispone, con spese a proprio carico, percorsi di sostegno e formazione per evitare il determinarsi di rischi di sovraccarico cognitivo ed emotivo, cosiddetta sindrome di «bum out», nonché per tutelare l'equilibrio psico-fisico del dipendente. In particolare:
   a) adotta buone prassi, anche tramite accorgimenti tecnici, e modelli organizzativi di gestione del personale in modalità agile, volti a garantire al dipendente la separazione della vita lavorativa da quella privata;
   b) predispone programmi di formazione specifica, informazione e prevenzione sul rischio stressogeno, capacità di gestione del cambiamento, negoziazione e conflitto organizzativo;
   c) adotta piani di affiancamento e colloqui individuali periodici con figure professionali certificate;
   d) predispone incontri periodici con il team dei dipendenti per favorire l'inclusione e il lavoro di gruppo.
19. 01. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

ART. 20.

  Sopprimere il comma 1.
20. 1. Rizzetto.

  Sopprimere il comma 2.
20. 2. Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Tenuto conto dell'impossibilità di controllare i luoghi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, gli oneri derivanti dal riconoscimento da parte dell'INAIL degli infortuni occorsi per causa violenta in occasione di lavoro mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali, costituiscono oneri a caricamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e gli oneri relativi a tutte le malattie professionali riconosciute dall'INAIL al lavoratore che svolge la prestazione in parte in modalità Pag. 128di lavoro agile costituiscono oneri indiretti relativi alle malattie professionali non attribuibili a specifiche lavorazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.
20. 3. Rostellato.

  Al comma 3 sopprimere le parole: e risponda a criteri di ragionevolezza.
20. 4. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Contrattazione collettiva).

  1. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.
*20. 01. Placido, Airaudo, Martelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Contrattazione collettiva).

  1. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.
*20. 05. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Tavolo permanente delle professioni).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Tavolo tecnico permanente delle professioni al fine di:
   a) monitorare l'applicazione e lo stato di attuazione della presente legge;
   b) definire e proporre misure relative alle questioni previdenziali, assistenziali, della formazione, dei compensi e delle controversie, nel settore del lavoro autonomo di cui alla presente legge;
   c) predisporre una relazione annuale da inviare alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione della presente legge.

  2. Al Tavolo di cui al comma 1, è composto da rappresentanti: del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni datoriali, delle associazioni del settore delle professioni autonome.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità e i criteri relativi all'istituzione e alla funzionalità del Tavolo di cui al presente articolo.
  4. Dall'istituzione del Tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
20. 02. Airaudo, Martelli, Placido.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche le prestazioni di lavoro le cui Pag. 129modalità di esecuzione sono organizzate o coordinate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, anche se rese prevalentemente o esclusivamente al di fuori della sede dell'impresa, e che richiedano, per svolgere la prestazione di lavoro, un'organizzazione, sia pure modesta, di beni e strumenti di lavoro da parte del lavoratore, come ad esempio l'uso del proprio computer o di qualunque dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o voce, oppure del proprio mezzo di trasporto.
  2. Ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 regolati mediante contratto di lavoro intermittente non si applicano i limiti anagrafici e quelli temporali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. I lavoratori di cui al comma 1 che hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a tre mesi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti di lavoro.
  4. I contratti collettivi o, in mancanza, quello individuale, riconoscono al lavoratore una indennità per l'utilizzo, nonché il riconoscimento delle spese commisurate all'utilizzo, per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli strumenti di proprietà del lavoratore utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
  5. I rapporti di lavoro di cui al comma 1 possono essere svolti in modalità telelavoro, di cui all'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP E CES, e successive modificazioni, nonché secondo altre modalità di lavoro smart o agile, di cui all'articolo 15 della presente legge o dalla contrattazione collettiva. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e assicurare adeguati tempi di riposo, i contratti devono sempre definire misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità.
20. 03. Airaudo, Scotto, Placido, Martelli, Paglia, Marcon, Melilla, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Duranti, Carlo Galli, Nicchi, Costantino, Fassina.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Istituzione Osservatorio sul lavoro agile).

  1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sul lavoro agile di cui all'articolo 15 della presente legge. Le finalità dell'osservatorio di cui al comma precedente sono:
   a) monitorare la diffusione e l'evoluzione del fenomeno;
   b) valutare gli impatti sul mercato del lavoro;
   c) valutare gli effetti che determinano le nuove disposizioni, al fine di proporre opportuni correttivi.

  2. Per le finalità di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale degli osservatori già esistenti sullo smart working, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
20. 04. Rostellato.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modalità per la flessibilità dell'orario).

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 marzo 2003, n. 66 e successive modificazioni, i datori di lavoro possono stabilire forme Pag. 130flessibili di prestazioni lavorative, secondo le seguenti modalità:
   a) il lavoratore può determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;
   b) per le finalità di cui alla lettera a) del presente comma, il datore di lavoro istituisce la banca delle ore;
   c) il datore di lavoro può introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale previamente stabilita.

  2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi del presente articolo è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima.
  3. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato.
20. 06. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Ferie solidali).

  1. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di flessibilità dell'orario, funzionali alle esigenze di cura personale o familiare dei lavoratori, le ferie e i riposi compensativi previsti dalla disciplina della banca delle ore del contratto collettivo possono essere ceduti in tutto o in parte tra lavoratori dipendenti, in favore del lavoratore affetto da patologie gravi proprie o del figlio, che necessiti di usufruirne, avendo esaurito i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi del presente articolo è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima.
  3. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato.
20. 07. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Banca delle ore).

  1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è possibile istituire la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
  2. Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, nonché le ferie e i riposi aggiuntivi da utilizzare entro l'anno successivo a quello di maturazione.
  3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore in retribuzione o come permessi compensativi.
  4. Il datore di lavoro, a domanda del lavoratore, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenuto conto Pag. 131delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
  5. Lo svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi del presente articolo è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima.
  6. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato.
20. 08. Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

ART. 21.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
21. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.