CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 febbraio 2017
763.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale (C. 3113 Nesci).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) al quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore».
1. 104. (nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera e), sostituire l'alinea con il seguente: all'articolo 70, il quarto comma è sostituito dal seguente.
2. 101. La relatrice.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Fabbri.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa Pag. 25di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 0101. (nuova formulazione) La Relatrice.