CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 febbraio 2017
760.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09859 Valeria Valente: Sull'appalto del progetto «Monumentando» di Napoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On.le Valente chiede al Ministero dei beni culturali quali iniziative il Governo intenda intraprendere per contrastare usi speculativi di facciate monumentali a fini pubblicitari nell'ambito del progetto «Monumentando», in corso a Napoli, su iniziativa dell'Amministrazione civica.
  La situazione che riferisco ci è stata rappresenta dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Napoli e condivisa dalla competente Direzione generale.
  Come correttamente rammentato dalla onorevole interrogante, il progetto denominato «Monumentando» è stato avviato dall'Amministrazione comunale di Napoli, nella precedente consiliatura ed è tuttora in corso.
  Il progetto consiste nella realizzazione di restauri di monumenti e/o manufatti d'interesse storico-artistico, come obelischi, fontane, ponti urbani, inclusi in un elenco di 27 beni di interesse culturale di proprietà del comune di Napoli.
  Il comune stesso ha ritenuto opportuno intervenire finanziando i lavori di restauro mediante il ricorso a contratti di sponsorizzazione.
  Come noto il contratto di sponsorizzazione è un peculiare rapporto di partenariato pubblico-privato che si caratterizza per l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine o del prodotto di un'impresa a un bene o a un'iniziativa culturale o, appunto a dei lavori di restauro.
  Nel caso in parola esso prevede l'esposizione pubblicitaria sui ponteggi e/o sulle recinzioni di cantiere.
  Molti degli interventi in parola andavano eseguiti con urgenza perché le condizioni di degrado dei beni costituivano motivo di preoccupazione anche per la pubblica incolumità. Aspetto, quest'ultimo aspetto, assolutamente non trascurabile, e che, nel caso in parola è di diretta responsabilità dell'Amministrazione comunale.
  Il ruolo istituzionale della Soprintendenza, quale Ufficio periferico del Ministero, è stato quello di valutare e autorizzare, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 42 del 2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – i singoli progetti di restauro, riferiti ai diversi monumenti per i quali è stata già avviata la procedura, e quello di seguire l'andamento degli interventi con sopralluoghi tecnici nei cantieri, esercitando il diritto-dovere dell'alta sorveglianza.
  Inoltre, per ogni singolo intervento già avviato, è stato quello di valutare e autorizzare, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, i relativi progetti di esposizione pubblicitaria.
  Proprio a tale proposito ed in particolare in merito ai tempi di esposizione delle pubblicità, va precisato che la Soprintendenza rilascia il nulla osta di apposizione della pubblicità stessa sui relativi ponteggi, in base alle dimensioni ritenute di volta in volta compatibili con il bene oggetto di restauro ed il contesto nel quale esso è inserito. Il rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 49 avviene quindi successivamente al rilascio dell'autorizzazione ex articolo 21 poiché, nella gran parte dei casi, l'autorizzazione ai lavori avviene sulla base di progetti definitivi presentati.
  Spesso, come in tutti i cantieri di restauro, una volta montati i ponteggi ed Pag. 44avviate le prime attività di saggi e accertamenti sulle parti oggetto di intervento ed eseguiti i primi sopralluoghi ricognitivi, si sono potuti verificare e definire nel dettaglio i diversi interventi e le eventuali specifiche prescrizioni anche da parte della Soprintendenza le cui funzioni di tutela vengono svolte mediante l'alta sorveglianza. Impropriamente questa fase è stata definita, dall'Amministrazione comunale che ha avviato gli interventi, come fase di «progettazione», separandola da quella di «esecuzione» ma questo è di fatto un modo per definire una prima ed una seconda fase comunque relativa all'intervento di restauro nel suo complesso, atteso che il progetto definitivo di ogni singolo intervento è sempre stato autorizzato prima della cantierizzazione.
  Vorrei riferirmi, a titolo esemplificativo, al caso del Ponte di Chiaia, dove problemi di sicurezza imponevano la realizzazione urgente di un'impalcatura di protezione – la semplice rete collocata al di sotto dell'arco del ponte, che da tempo fungeva da protezione alla caduta di parti, non era più sufficiente a garantire la sicurezza dei passanti – l'impalcatura, quindi, è stata montata con urgenza prima della redazione ed approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esposizione della pubblicità ha preceduto la formale autorizzazione all'esecuzione del progetto che intanto i progettisti hanno potuto elaborare anche con l'ausilio del ponteggio.
  Per quanto concerne invece le questioni connesse ai tempi e ai modi in cui è stato stipulato il relativo contratto con la ditta aggiudicataria, questioni che sarebbero stati oggetto anche di osservazioni da parte dell'Anac, devo precisare che il Ministero non ha utili notizie a riguardo poiché esse, proprio perché connesse alla responsabilità contrattuale dell'amministrazione comunale, attengono alla diretta competenza di quest'ultima.

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ALLEGATO 2

5-08549 Piras: Sulle sedi di concorso per i docenti della Regione Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On.le interrogante segnala la situazione di alcuni candidati alle prove del concorso per personale docente che hanno dovuto sostenere le prove in regioni diverse da quella di appartenenza, evidenziando che ciò ha penalizzato particolarmente gli aspiranti docenti della Sardegna.
  Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 1, comma 113, lettera c), della legge n. 107 del 2015 ha modificato il secondo comma dell'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo unico delle norme in materia di istruzione) prevedendo che, «... qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati ...».
  In applicazione della suddetta norma i bandi di concorso di cui ai decreti direttoriali nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 hanno disposto l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali non più in base all'esiguo numero di domande, ma in base all'esiguo numero di posti conferibili. Le commissioni esaminatrici che hanno curato le prove nell'ambito delle procedure aggregate hanno comunque approvato graduatorie distinte per ciascuna regione.
  In sostanza, i candidati hanno potuto chiedere di concorrere per i posti banditi in ogni regione, ma se per una regione il bando di concorso ha disposto l'aggregazione territoriale delle procedure, le prove si sono svolte in una regione diversa, indicata nel bando medesimo.
  L'accorpamento di alcune procedure della regione Sardegna, come di molte altre regioni, discende dunque dall'applicazione della norma sopra richiamata.
  In più, si evidenzia che l'aggregazione operata per le procedure della Sardegna è risultata in linea con quella di altre regioni. In base ai dati in possesso dell'Amministrazione, risulta che delle 7.371 prove che dovevano essere sostenute da candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso per posti della Sardegna, quelle programmate fuori dall'isola risultano essere 596, pari all'8 per cento del totale.
  Inoltre, frequentemente si è verificato che docenti in possesso di più abilitazioni abbiano chiesto di partecipare a più di una procedura concorsuale. Difatti, prendendo in considerazione qualsiasi delle 630 procedure attivate, si evince che, spesso, vi è stato almeno un candidato in comune tra due o più procedure. Posto ciò, sarebbe stato pertanto comunque impossibile predisporre un calendario che potesse tener conto delle esigenze di tutti gli aspiranti.

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ALLEGATO 3

5-09565 Crivellari: Sull'organico della scuola in provincia di Rovigo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla problematica rappresentata nell'interrogazione in discussione circa l'avvio dell'anno scolastico, con particolare riguardo alle scuole della provincia di Rovigo, si riferiscono le informazioni acquisite al riguardo dal competente Ufficio scolastico regionale per il Veneto che ha fornito una dettagliata relazione sullo stato delle operazioni di nomina del personale docente.
  Il citato Ufficio ha innanzitutto precisato che tutti gli Ambiti territoriali della regione, compreso quello per la provincia di Rovigo, hanno completato le assunzioni a tempo indeterminato rispettando il termine del 15 settembre 2016, come stabilito eccezionalmente per l'anno 2016/2017 dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 42 del 2016, introdotto dalla legge di conversione n. 89 del 2016.
  Per le nomine del personale a tempo determinato, invece, si sono verificate delle difficoltà nella conclusione del conferimento delle supplenze dovute essenzialmente alle pronunce della Magistratura amministrativa.
  Difatti, fino all'anno scolastico 2014/2015 le ordinanze cautelari del TAR del Lazio, che disponevano l'inserimento di alcuni ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 1996, producevano l'effetto dell'inserimento in dette graduatorie con riserva. Tale circostanza non comportava, come è noto, il conferimento della nomina ai ricorrenti, in attesa della pronuncia di merito.
  A decorrere dall'anno 2015/2016 il TAR, in funzione di Giudice dell'ottemperanza, ha stabilito il principio opposto dell'inserimento a pieno titolo, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di procedere alla nomina, stipulando il contratto con la clausola risolutiva espressa in caso di esito definitivo del ricorso in senso sfavorevole al ricorrente.
  All'Ufficio è pervenuto un numero consistente (oltre mille a livello regionale) di ordinanze cautelari del TAR Lazio, in composizione monocratica, in accoglimento delle istanze presentate da ricorrenti che avevano conseguito l'abilitazione tramite i percorsi abilitanti speciali (PAS), il tirocinio formativo attivo (TFA) ed il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002.
  Le notifiche delle pronunce cautelari all'Ufficio non sono avvenute peraltro in un momento unico ma in tempi diversi, e inoltre gli studi legali hanno per lo più omesso di allegare le autocertificazioni dei servizi prestati dai ricorrenti, costringendo così i funzionari degli Uffici territoriali ad acquisire direttamente dalle istituzioni scolastiche i certificati di servizio, al fine di inserire i ricorrenti nelle GAE con l'esatto punteggio.
  Tutto ciò ha inevitabilmente comportato la necessità del rinvio sia delle convocazioni per le nomine di supplenza di competenza degli Uffici provinciali, sia di quelle ad opera dei dirigenti scolastici una volta esaurite le graduatorie ad esaurimento.
  Al fine di assicurare il diritto allo studio dell'utenza, in data 7 ottobre 2016, l'Ufficio regionale ha pubblicato sul sito istituzionale il calendario delle supplenze approvato per ciascuna provincia, avvalendosi della facoltà, a fronte di eventuali ordinanze successive a tale calendario, di disporre ulteriori inserimenti utili alla copertura di posti residuati o resisi disponibili dopo la prima convocazione.Pag. 47
  Per la provincia di Rovigo le operazioni di convocazione per il conferimento – mediante scorrimento delle GAE e successivamente dalle graduatorie d'istituto – delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche sono state programmate dal 30 settembre per la scuola dell'infanzia e primaria e dal 12 ottobre per la secondaria di I e II grado.
  In base agli elementi sopra esposti, si deduce che le criticità rilevate sono state gradualmente assorbite. Per il futuro è prevedibile che i problemi descritti non abbiano a ripetersi in considerazione del fatto che i contenziosi in corso dovrebbero essere definiti prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. A tale proposito, l'Ufficio scolastico per il Veneto ha fatto presente che dal 24 ottobre sono state pronunciate le prime sentenze di merito del TAR Lazio per i ricorrenti abilitati tramite TFA e PAS, favorevoli all'Amministrazione.

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ALLEGATO 4

5-09896 Chimienti: Sui contenuti di alcuni libri di testo circa l'ordinamento costituzionale italiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si sottolinea, in premessa, che l'adozione dei libri di testo rappresenta una delle fondamentali espressioni della libertà di insegnamento e dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Tale adempimento, che rientra tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, coinvolge l'intero corpo docente di ciascuna istituzione scolastica e garantisce una puntuale verifica dei testi e un attento esame di quelli in uso e delle nuove proposte editoriali.
  In particolare, la scelta dei testi avviene, di norma, attraverso una fase preliminare, nel corso della quale si procede a una verifica sia dei testi in uso che di quelli proposti all'attenzione delle scuole da parte degli operatori accreditati dalle case editrici o dalle associazioni di categoria, eventualmente anche nell'ambito di comitati misti docenti, genitori e studenti, in modo tale da valutare compiutamente le nuove proposte editoriali. Effettuata tale valutazione, i docenti interessati per materia, nell'esercizio della responsabilità connessa alla libertà di insegnamento, formulano le proposte di adozione che sono sottoposte, prima dell'esame da parte del collegio dei docenti, ai consigli di classe di cui fanno parte anche i rappresentanti dei genitori.
  Spetta poi ai docenti, nell'espletamento delle proprie funzioni, operare le opportune mediazioni tra i contenuti delle singole discipline di studio e le informazioni presenti nei testi scolastici. I docenti, infatti, possono presentare i contenuti dei libri utilizzando all'occorrenza anche la forma critica e dialettica prendendo, se e quando ritenuto opportuno, le distanze da taluni passaggi dei testi in adozione.
  Peraltro, la legge n. 448 del 1998 (finanziaria 1999), nel disciplinare, all'articolo 27, la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola secondaria di primo grado, ha abrogato la norma che, limitatamente alla scuola elementare, consentiva al Ministro della pubblica istruzione di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondessero alle prescrizioni didattiche o alle esigenze educative. La ratio di tale disposizione non può rinvenirsi se non nell'intenzione del legislatore di non interferire in alcun modo nelle opzioni culturali differenziate e nei diversi punti di vista degli autori.
  In ogni caso, l'A.I.E. – Associazione Italiana Editori – ha definito un proprio codice di autoregolamentazione per assicurare che tutti gli editori associati possano operare in un regime di libero mercato e soprattutto per difendere l'autonomia professionale dei docenti, necessaria alla libertà e alla qualità dell'insegnamento.
  Con specifico riguardo alla segnalazione in argomento, si rappresenta che è prevista a carico degli editori la possibilità di aggiornamento dei testi scolastici, ancorché in uso, in caso di obiettive necessità determinate da sostanziali innovazioni scientifiche o didattiche mediante aggiunta, eliminazione, sostituzione o riedizione di singole parti o sezioni.
  Tutto ciò posto, si rappresenta che il MIUR, attraverso la competente Direzione generale, si riserva di prendere gli opportuni contatti con l'A.I.E. per richiamare l'attenzione di tutta l'editoria scolastica al pieno rispetto del codice di autoregolamentazione affinché promuova specifiche iniziative volte a garantire il rispetto della attendibilità storica nei testi scolastici.