CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 febbraio 2017
759.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale (C. 3113 Nesci).

NUOVE FORMULAZIONI DI PROPOSTE EMENDATIVE DELLA RELATRICE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1 con il seguente:
  1) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire il numero 1 con il seguente:
  1) al quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore».
1. 104. (nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 6, aggiungere in fine il seguente comma:
  6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 101. (nuova formulazione) La Relatrice.

Pag. 28

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, entro trenta giorni dalla data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione del datore di lavoro o istituto scolastico o sanitario, pubblico o privato, attestante la temporaneità del domicilio nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento.
  2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro sette giorni dalla data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
  3. Il comune di domicilio, entro tre giorni dalla data della consultazione, rilascia all'elettore una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.
  4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio sezionale. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio sezionale.
6. 0100. (nuova formulazione) La Relatrice.

Pag. 29

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale (C. 3113 Nesci).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b)

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.
1. 2. (nuova formulazione) Naccarato, Fabbri, Lattuca.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), sopprimere la parola: e.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), primo capoverso, sopprimere la parola: e.
1. 4. (nuova formulazione) Fabbri, Naccarato, Lattuca, Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), secondo capoverso, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, lettera
a), numero 4), secondo capoverso, sopprimere la lettera b).
   all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere la lettera a-ter).
1. 100. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), secondo capoverso, lettera c), sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), lettera c) sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta;
1. 101. (versione corretta) La Relatrice.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole:, nonché coloro che con essi abbiano legami di parentela fino al secondo grado con le seguenti: , nonché, con relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che con essi abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole:, nonché coloro che con essi abbiano legami di parentela fino al secondo grado con le seguenti: , nonché, con relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che con essi abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado.
1. 102. La Relatrice.

  All'emendamento 1.103, al capoverso lettera f-bis), aggiungere, in fine, le seguenti Pag. 30parole: Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio.

  Conseguentemente, alla lettera f-bis) della parte consequenziale aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio.
0. 1. 103. 5. Fabbri.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 4) con il seguente:
  4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   «f-bis) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
  4) dopo la lettera f)
è aggiunta la seguente:
   «f-bis) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione».
1. 103. La Relatrice.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 10. Fabbri, Lattuca, Naccarato.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
2. 100. La Relatrice.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
3. 4. Lattuca, Fabbri, Naccarato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 6, alinea, sostituire le parole da: Il presidente della Corte fino a: interessato con le seguenti: Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata dieci giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza Pag. 31dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune,
3. 7. (nuova formulazione) Fabbri, Lattuca, Naccarato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6», comma 5, sopprimere la parola: e.
3. 9. Naccarato, Fabbri, Lattuca.

   Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6», sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Con decreto del Ministro dell'Interno sono definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione on line e un costante aggiornamento, ai soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale.
3. 11. (nuova formulazione) Fabbri, Lattuca, Naccarato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 6, aggiungere in fine il seguente comma:
  6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 101. (nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 800 con la seguente: 700.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
4. 100. La Relatrice.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 101. La Relatrice.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, entro trenta giorni dalla data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione del datore di lavoro o istituto scolastico o sanitario, pubblico o privato, attestante la temporaneità del domicilio nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento.
  2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro sette giorni dalla data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
  3. Il comune di domicilio, entro tre giorni dalla data della consultazione, rilascia all'elettore una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.
  4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di Pag. 32cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio sezionale. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio sezionale.
6. 0100. (nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Fabbri, Lattuca, Naccarato.