CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 gennaio 2017
755.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 31 GENNAIO 2017

ALLEGATO 1

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 4200 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;
   preso atto che il decreto-legge in esame reca interventi che investono ambiti eterogenei con la finalità di rafforzare la coesione sociale e territoriale nel Mezzogiorno; tra questi, in particolare, disposizioni sul sistema dei rifiuti, sulle bonifiche ambientali, sul completamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali Ilva spa, per l'incremento del Fondo per le autosufficienze, per l'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto, nonché in relazione alla Scuola europea di Brindisi e agli interventi e alle procedure per la presidenza italiana del G7;
   ricordato che la Corte costituzionale si è già pronunciata a favore della legittimità di un decreto-legge laddove esso, pur recando un contenuto plurimo, con disposizioni eterogenee dal punto di vista materiale, presenti una sostanziale omogeneità di scopo e una sua intrinseca coerenza;
   rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il decreto-legge reca interventi che interessano diversi settori, dalla materia ambientale a quella del lavoro, politiche sociali e istruzione, con la finalità di affrontare alcune criticità riguardanti talune aree del Mezzogiorno;
   preso atto, in particolare, che, in tale quadro, il provvedimento sembra investire in via prevalente la materia «tutela dell'ambiente» riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   preso atto che rilevano altresì le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale» e «tutela della concorrenza», anch'esse riservate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), e) ed l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che, con riferimento a specifiche disposizioni, devono altresì essere richiamate le materie: «tutela della salute» (articoli 1, 2 e 5), che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; «rapporti dello Stato con l'Unione europea» (articolo 2), ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione; «politiche sociali», di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; «istruzione», anch'essa di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   osservato che il comma 3 dell'articolo 1 appare volto ad integrare i contenuti del Contratto istituzionale di sviluppo per l'Area di Taranto, sottoscritto il 30 dicembre Pag. 212015 tra numerosi soggetti istituzionali, inserendo il progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei comuni della regione Puglia (progetto previsto dal comma 2 del richiamato articolo 1) tra gli interventi oggetto del Contratto stesso;
   rilevato dunque che tale comma 3 dell'articolo 1 interviene con una disposizione legislativa di rango primario su una norma di natura contrattuale;
   preso atto che l'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento ad alcune sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE, mediante interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti commissari nominati in base all'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014;
   rilevato, in proposito, che il comma 4 di tale articolo 2, al secondo periodo, reca un rinvio interno che dovrebbe essere modificato in quanto, nel riferirsi agli interventi affidati alla competenza del Commissario unico, erroneamente richiama il comma 1 anziché il comma 2;
   osservato che l'articolo 7 autorizza il Capo della struttura di missione Delegazione per la Presidenza del Gruppo dei Paesi più industrializzati (G7) ad avvalersi, «in caso di necessità e urgenza», della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti), giustificando il ricorso a tale procedura semplificata sulla base del fatto che gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 del 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della richiamata procedura;
   ricordato che il richiamato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti) riproduce, all'articolo 63, comma 1, alle lettere a), b) e c), i tre casi di ammissione della procedura semplificata previsti dalla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici – alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell'articolo 32 della medesima direttiva – che è stata appunto recepita dal richiamato Codice dei contratti pubblici;
   osservato, in particolare, che il richiamo del comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 operato dall'articolo 7 in esame sembrerebbe doversi riferire, in particolare, alla lettera c) di tale comma 1 dell'articolo 63, il quale ammette l'utilizzo della procedura semplificata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;
   rilevata l'esigenza di valutare, alla luce dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il contenuto del citato articolo 7 in relazione a quanto prescritto dall'articolo 32 della direttiva europea 2014/24/UE (recepito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) che reca i presupposti per l'applicazione della procedura negoziata senza bando atteso che l'imprevedibilità richiamata dal medesimo articolo 7 del decreto-legge appare riferita non tanto agli eventi quanto alla consistenza e alla durata dei procedimenti,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, valuti la Commissione di merito Pag. 22l'opportunità di sostituire le parole «comma 1» con le seguenti: «comma 2»;
   b) valuti la Commissione di merito, alla luce dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il contenuto dell'articolo 7 del decreto legge in relazione a quanto prescritto dall'articolo 32 della direttiva europea 2014/24/UE (recepito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Pag. 23

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale (C. 3113 Nesci).

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), secondo capoverso, sopprimere la lettera b)

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), secondo capoverso, sopprimere la lettera b);
   all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere la lettera a-ter).
1. 100. La Relatrice.

Subemendamento all'emendamento 1. 101 della Relatrice

  Ovunque ricorre sostituire la parola: settanta con la seguente: sessantasei.
0. 1. 101. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), secondo capoverso, lettera c), sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4), lettera c) sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta;

  conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: sessantacinque con la seguente: settanta.
1. 101. La Relatrice.

Subemendamento all'emendamento 1. 102 della Relatrice

  Sopprimere, ovunque ricorrano le parole: con relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario.
0. 1. 102. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire le parole:, nonché coloro che con essi abbiano legami di parentela fino al secondo grado con le seguenti:, nonché, con relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che con essi abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: , nonché coloro che con essi abbiano legami di parentela fino al secondo grado con le seguenti:, nonché, con relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che con essi abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado.
1. 102. La Relatrice.

Pag. 24

Subemendamenti all'emendamento 1. 103 della Relatrice

  All'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 4), al capoverso f-bis) apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: anche non definitive con le seguenti: definitive;
   b) sopprimere le parole: o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale;
   c) dopo le parole: per delitti contro la pubblica amministrazione inserire le seguenti; salvo l'articolo 323 del codice penale;
   d) sopprimere le parole: nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 4), al capoverso f-bis) apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: anche non definitive con le seguenti: definitive;
   b) sopprimere le parole: o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale;
   c) dopo le parole: per delitti contro la pubblica amministrazione inserire le seguenti: salvo l'articolo 323 del codice penale;
   d) sopprimere le parole: nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione.
0. 1. 103. 1. Sisto.

  All'articolo 1, comma 1, lettera d), punto 4), al capoverso f-bis) apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: anche non definitive con le seguenti: definitive;
   b) sopprimere le parole: o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale;
   c) sopprimere le parole: nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 4), al capoverso f-bis) apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: anche non definitive con le seguenti: definitive;
   b) sopprimere le parole: o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale;
   c) sopprimere le parole: nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione.
0. 1. 103. 2. Sisto.

  All'emendamento 1.103 sopprimere le parole: nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, sopprimere le parole: nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione.
0. 1. 103. 3. Parisi.

  Sostituire, ovunque ricorrono, le parole: due anni di reclusione con le seguenti: dodici mesi di reclusione.
0. 1. 103. 4. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

Pag. 25

  Al capoverso lettera f-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio.

  Conseguentemente, alla lettera f-bis della parte conseguenziale aggiungere in fine le seguenti parole: Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio.
0. 1. 103. 5. Fabbri.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   « f-bis) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   « f-bis) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione»
1. 103. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) al quinto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cabine sono chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine garantisce la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore.».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cabine sono chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine garantisce la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore.».
1. 104. La Relatrice.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
2. 100. La Relatrice.

Pag. 26

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere la lettera b).
3. 100. La Relatrice.
Ritirato

  Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 6, aggiungere in fine il seguente comma:
  6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 101. La Relatrice.

ART. 4.

Subemendamenti all'emendamento 4. 100 della Relatrice

  Al comma 1 sostituire il numero: 700 con il seguente: 550.
0. 4. 100. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 1o giugno 2018.
0. 4. 100. 2. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 800 con la seguente: 700.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
4. 100. La Relatrice.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 101. La Relatrice.

ART. 6.

Subemendamenti all'emendamento 6. 100 della Relatrice

  Al comma 1, capoverso «Art. 53-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: anticipatamente.

  Conseguentemente, al capoverso «Art. 53-bis», sopprimere il comma 3 e il capoverso «Art. 53-ter».
0. 6. 100. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  6-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Interno stabilisce con proprio decreto le modalità atte ad assicurare che a tutti coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali, sia comunque garantita la possibilità di esercitare il diritto di voto presso i seggi allestiti in loco, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto della sicurezza.
0. 6. 100. 2. Fabbri, Fiano, Naccarato, Lattuca.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza).

  1. Dopo l'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:

  «Art. 53-bis. — 1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei Pag. 27deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in cui studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda cui sono allegati, oltre a un documento d'identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.
  2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette tempestivamente, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente la lista degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato.
  3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.

  Art. 53-ter. — 1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
  2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
  3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.
  4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.
  5. Il presidente della sezione elettorale del Tribunale trasmette a ciascun comune, entro il quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono pervenire alle sezioni elettorali, aperte, alla presenza dei componenti della sezione elettorale, dal presidente, il quale estrae la scheda, la vidima e la inserisce nell'urna.
  6. Con decreto del ministro dell'Interno sono definite le modalità di trasmissione di cui al comma 5 atte a garantirne la segretezza e la tempestività.
6. 100. La Relatrice.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. In occasione delle consultazioni elettorali referendarie gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle suddette consultazioni, che eserciteranno il proprio diritto di voto presso il comune in cui studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda, cui sono allegati, oltre a un documento d'identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.
  2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette, non appena possibile, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione.
6. 0100. La Relatrice.

Pag. 28

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 738.744 a decorrere dall'anno 2017.
  2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera e), e dell'articolo 2, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di euro 31.313.109 per l'anno 2017.
  3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 è autorizzata la spesa di euro 781.210 per il 2017 e di euro 710.000 annui a decorrere dall'anno 2018.
  4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6-bis è autorizzata la spesa di euro 710.000 annui a decorrere dall'anno 2017.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 complessivamente pari a euro 33.543.063 per l'anno 2017 e a euro 2.158.744 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a euro 32.094.319 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   b) quanto a euro 2.158.744 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 0101. La Relatrice.

Pag. 29

ALLEGATO 3

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2015/2254(INL)) (Doc. XII, n. 1070).

RISOLUZIONE APPROVATA

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, la risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali,
   premesso che:
    il rispetto della dignità umana, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali non costituisce soltanto la spina dorsale dei più avanzati sistemi costituzionali democratici ed il pilastro su cui sono fondate le tradizioni giuridiche degli Stati membri dell'UE, ma deve considerarsi altresì una delle principali ragioni della costruzione dell'integrazione europea;
    gli standard elevati raggiunti dall'Unione europea in queste materie sono la risultante di un lungo processo di affinamento delle norme contenute nei Trattati, della equiparazione della Carta europea dei diritti dell'uomo ai Trattati medesimi, delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'evoluzione della disciplina legislativa in materia di Spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
    ciononostante, sul piano concreto, il tema è stato a lungo trascurato sia dagli Stati membri sia dalle stesse Istituzioni europee che dedicano grande attenzione al monitoraggio del rispetto di specifiche disposizioni dell'ordinamento europeo così come del rispetto dei vincoli relativi alla finanza pubblica e all'eventuale attivazione, nel caso di infrazioni, di conseguenti meccanismi sanzionatori, mentre non hanno usato la stessa solerzia nel prevenire e contrastare comportamenti radicalmente e sistemicamente incompatibili con quelli che sono i valori fondanti dell'UE, ai sensi dell'articolo 2 del Trattato sull'Unione stessa;
    si è inoltre registrata una evidente asimmetria nel differente atteggiamento assunto dall'UE nei confronti delle violazioni di tali principi a seconda che si verifichino in Paesi terzi oppure che siano perpetrate dagli stessi Stati membri. Si è infatti progressivamente accentuata l'attenzione delle Istituzioni europee, mediante l'inserimento di specifiche clausole di condizionalità, per l'accertamento del rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte dei Paesi terzi contraenti nella stesura di trattati commerciali internazionali, oppure attraverso l'imposizione di stringenti parametri in materia di democrazia, Stato di diritto, e diritti fondamentali (i cosiddetti criteri di Copenaghen) in sede di negoziati di adesione. Al contrario, appare del tutto inefficace la reazione dell'UE in occasione di gravi episodi di violazione di tali valori da parte degli Stati membri dell'Unione stessa;
    tale situazione ha assunto contorni inaccettabili alla luce di clamorose vicende verificatesi negli anni più recenti in alcuni Pag. 30Stati membri, in cui si è registrato persino il tentativo di mettere in discussione uno dei principali modi in cui prende forma lo Stato di diritto, ovvero il principio stesso della separazione dei poteri;
    è altresì il caso di altri Stati membri che, disattendendo gli impegni assunti in sede di Consiglio, hanno palesemente violato gli obblighi previsti dalle normative UE in materia di accoglienza dei rifugiati e di asilo con grave pregiudizio per la dignità e la vita stessa delle persone interessate;
    il dibattito sull'efficacia dell'azione UE a tutela di tali valori si è concentrato, in primo luogo, sul malfunzionamento dello strumento di cui all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea, un complicato dispositivo di monitoraggio e sanzione delle violazioni da parte degli Stati membri che, in sostanza, non ha mai trovato concreta attuazione in ragione della farraginosità della procedura e delle difficoltà di raggiungere, in sede di Consiglio, le maggioranze richieste per procedere all'irrogazione delle sanzioni. In secondo luogo, si è dovuta constatare la scarsa efficacia del ricorso alle procedure di infrazione ai fini del contrasto di violazione che in taluni casi hanno assunto carattere sistematico;
    l'Italia si è dimostrata sempre molto attenta e attiva nell'elaborazione di proposte volte a preservare e valorizzare il ruolo decisivo dell'UE come custode dei valori dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. In particolare, durante il Semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'UE, l'impegno italiano ha consentito di ottenere alcuni significativi progressi che hanno consentito di pervenire a rilevanti iniziative a livello europeo;
    in questo scenario si colloca l'iniziativa adottata dalla Commissione europea nel 2014 per l'istituzione di una procedura rafforzata di dialogo politico con lo Stato membro che si ritiene abbia violato tali valori. Il meccanismo, sperimentato per la prima volta nel 2016 e la cui efficacia dovrà essere valutata sul piano concreto in base all'esperienza, intende affrontare proprio le violazioni aventi carattere sistematico;
    è invece apparsa assai limitata l'efficacia dell'iniziativa del Consiglio dell'UE di un dialogo intergovernativo nei confronti di comportamenti incompatibili con i valori UE, atteso che il confronto che si sarebbe dovuto svolgere in quella sede ai fini di un accurato monitoraggio si è limitato in questi ultimi due anni a poche sessioni di lavoro (nella configurazione Affari generali), senza affrontare le forti criticità emerse in alcuni Stati membri. Ciò è accaduto per la resistenza di alcuni Governi a considerare tali occasioni di dialogo intergovernativo quale sede appropriata per la valutazione inter pares della stato di salute dei principi suddetti negli Stati membri;
   considerato che:
    la risoluzione del Parlamento europeo offre un contributo apprezzabile al confronto in corso sul rafforzamento degli strumenti UE di monitoraggio, prevenzione e contrasto delle violazioni dei citati valori UE, in primo luogo laddove raccomanda l'istituzione di una procedura puntuale e coerente nella successione delle varie fasi (un ciclo annuale) in cui sarebbero coinvolte le principali Istituzioni europee (Commissione, Parlamento europeo e Consiglio dell'UE) e gli Stati membri, che in uno sforzo di corresponsabilizzazione sono chiamati a misurarsi sui temi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. A questo proposito, appare condivisibile la scelta di ricorrere allo strumento dell'accordo interistituzionale;
    è altresì da valutare positivamente il tentativo di valorizzare il contributo dei Parlamenti nazionali, i quali sono chiamati a partecipare alla discussione nell'ambito di una specifica sede interparlamentare, che dovrebbe presumibilmente prendere la forma di una riunione o conferenza interparlamentare nella quale sarebbero approfonditi i risultati contenuti nella relazione DSD (democrazia, Stato di Pag. 31diritto e diritti fondamentali) che la Commissione europea presenterebbe all'inizio del ciclo. Il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali in tale discussione è del resto coerente con la funzione storicamente consolidata delle Assemblee parlamentari quali luoghi istituzionali centrali per quanto riguarda il tema della difesa dei diritti dei cittadini rispetto all'esercizio del potere costituito,

impegna il Governo ad operarsi per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

   1) è necessario che la Commissione europea dia puntuale seguito all'invito, rivoltole dal Parlamento europeo, di presentare, entro il mese di settembre 2017, la proposta di un accordo interistituzionale volto ad istituire una procedura per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali rispettando in linea di principio le raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo;
   2) per quanto riguarda le modalità di coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel ciclo annuale DSD, occorre pervenire a soluzioni equilibrate che ne valorizzino il ruolo nella procedura prefigurata dal Parlamento europeo;
   3) è necessario che la Commissione europea utilizzi pienamente e senza remore gli strumenti che già ha a disposizione in base alla normativa vigente, dimostrando in questo ambito un'attenzione almeno pari a quella che manifesta in presenza di violazioni puntuali di singole norme dell'ordinamento europeo, con il conseguente avvio di procedure di infrazione, ovvero in presenza di scostamenti anche limitati rispetto ai vincoli relativi alla finanza pubblica;
   4) è necessario che la Commissione europea sia richiamata affinché non trascuri di considerare i profili che attengono al rispetto dei diritti fondamentali per quanto concerne gli impegni gravanti sugli Stati membri in materia di migrazione e asilo. In tal senso, gli atteggiamenti palesemente ostruzionistici finora tenuti da alcuni Stati membri nei confronti delle politiche dell'Unione in materia di asilo ispirate ai principi di solidarietà e corresponsabilità, che si sono peraltro tradotte in specifici obblighi giuridici, non soltanto dovrebbero determinare una ferma reazione delle Istituzioni europee in termini di misure sanzionatorie potenziate, ma dovrebbero altresì essere configurate quali fattispecie tipiche di violazione dei principi previsti nei Trattati e nella Carta europea dei diritti fondamentali, giustificando, di conseguenza, l'attivazione dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea, che contempla la sospensione degli Stati membri irrispettosi di tali principi dai diritti previsti dai Trattati (ivi compreso il diritto di voto in sede di Consiglio) ovvero l'attivazione di procedure di infrazione;
   5) è opportuno rafforzare le misure di carattere preventivo, volte a garantire il rispetto da parte degli Stati membri dei principi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, avvalendosi di tutti gli elementi utili allo scopo di effettuare un puntuale monitoraggio, valorizzando il contributo di conoscenza e analisi che possono fornire organismi specializzati, a cominciare dalle Agenzie europee operanti in queste materie;
   6) allo stesso fine, si devono valutare tutte le proposte utili, sul piano sanzionatorio, compresa l'introduzione di clausole di condizionalità che subordinino l'accesso degli Stati membri alle risorse del bilancio UE al rispetto di tali valori, in altre parole sanzionando, in ultima istanza, lo Stato inadempiente con la sospensione dell'erogazione dei fondi stanziati dall'UE, come proposto nel 2013 da parte dei Ministri degli esteri tedesco, olandese, danese e finlandese all'allora Presidente della Commissione europea.
(8-00218) «Mazziotti Di Celso»

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ALLEGATO 4

5-05719 Prina: Sulla partecipazione dell'Associazione nazionale dei vigili del fuoco volontari alla definizione del progetto «Soccorso Italia in 20 minuti».

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Prina chiede di conoscere se, nell'ottica di valorizzare la componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, intenda mantenere i contenuti del programma «Soccorso Italia in venti minuti» e consultare l'Associazione nazionale dei vigili del fuoco volontari sulle modifiche in itinere del regolamento n. 76 del 2004, recante la disciplina del reclutamento, avanzamento e impiego di tale categoria di personale.
  Per inquadrare la questione posta con l'interrogazione nella sua dimensione complessiva, premetto che ad oggi il numero dei vigili volontari è di 120.639 unità, di cui 67.158 iscritti a domanda e 52.591 ex ausiliari di leva.
  Essi possono essere richiamati in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinati in qualsiasi località, ovvero in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo o ancora per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo medesimo.
  Il dispositivo del soccorso pubblico, quindi si basa sul «doppio binario» costituito da un organico teorico di circa 37.000 unità di personale permanente, affiancato all'occorrenza dai vigili del fuoco volontari.
  Tale sistema si è rivelato il più rispondente alle necessità operative, in un contesto territoriale caratterizzato da ricorrenti emergenze.
  Riconoscendo la professionalità e l'apporto fornito dalla componente in questione nei vari scenari di intervento, il Governo ha inserito alcune disposizioni in suo favore nello schema di decreto legislativo attuativo della cosiddetta legge Madia, attualmente all'esame del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.
  Si tratta, in particolare:
   della elevazione dal venticinque al trentacinque per cento della quota dei posti riservati ai vigili volontari nei concorsi per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco;
   e della introduzione di una riserva del dieci per cento per tutte le altre procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alle varie qualifiche del personale del Corpo.

  Inoltre, per l'accesso al ruolo degli assistenti e operatori appartenente al personale amministrativo contabile e tecnico informatico, è stata prevista una prelazione in favore del personale volontario del Corpo nazionale, che alla data della selezione sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
  Questo insieme di misure è teso a favorire il processo di ricollocazione dei vigili volontari nei diversi ruoli del Corpo, tenendo conto dell'esperienza maturata «sul campo».
  Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, pure essi richiamati nell'interrogazione, sottolineo che l'Amministrazione provvede esclusivamente a versare i contributi all'assicurazione generale obbligatoria Pag. 33prevista per i lavoratori del settore privato presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Pertanto, per le relative prestazioni, sussiste un rapporto esclusivo e diretto tra il predetto Istituto e il vigile del fuoco volontario.
  In caso di morte o invalidità per causa di servizio, la vigente disciplina riconosce al vigile del fuoco volontario l'assegno ordinario di invalidità, se sussiste una riduzione della capacità lavorativa pari a meno di un terzo, e la pensione ordinaria di inabilità, reversibile, in caso di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
  Tra i benefìci economici l'ordinamento prevede anche l'assunzione dei congiunti prossimi dei volontari deceduti per causa di servizio.
  Un eventuale intervento legislativo volto a conseguire l'armonizzazione del regime previdenziale del personale volontario con quello del personale permanente del Corpo non può che essere rimesso alla valutazione del Parlamento anche per i riflessi di finanza pubblica che ciò comporta.
  Venendo ai quesiti posti dall'onorevole Prina, confermo che il Ministero dell'interno sta procedendo alla rivisitazione del regolamento n. 76 del 2004 già citato in premessa.
  Durante i lavori istruttori, l'Associazione nazionale dei vigili del fuoco volontari ha avuto modo di illustrare più volte la propria posizione sui contenuti dello schema di regolamento in questione. Ciò è avvenuto sia prima che dopo l'incontro menzionato nell'interrogazione, tenutosi il 22 aprile 2015 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale permanente dei vigili del fuoco. Il confronto con l'Associazione dei volontari è servito ad apportare utili modifiche e integrazioni al testo del provvedimento.
  Quanto al programma «Soccorso Italia in 20 minuti», ricordo che si tratta di un'iniziativa avviata nel 2002, con la quale erano stati analizzati e proposti modelli operativi finalizzati al miglioramento dei tempi di intervento nello svolgimento del servizio di soccorso tecnico.
  Il progetto prevedeva l'attivazione di numerosi nuovi distaccamenti permanenti, misti e volontari, con un consistente incremento di organico permanente e l'arruolamento di un significativo contingente di volontari.
  Il progetto, certamente ambizioso, ha incontrato nel corso degli anni difficoltà oggettive, riferibili essenzialmente alla nota riduzione degli stanziamenti di bilancio, rimanendo nei suoi obiettivi, ispiratore delle linee di azione in tema di soccorso tecnico urgente.
  Comunque, l'Amministrazione ha predisposto, a legislazione vigente, un progetto di riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale che ha consentito di bilanciare nel miglior modo possibile la distribuzione del personale nei vari Comandi provinciali, garantendo le esigenze di sicurezza e tutela di tutti i territori.

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ALLEGATO 5

5-07249 Tripiedi: Sull'organico dei vigili del fuoco della provincia di Milano.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole Tripiedi, unitamente ad altri deputati, prendendo spunto dalla carenza di organico che attualmente si registra nel Comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano, chiede quali iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di aumentare il numero dei vigili del fuoco in servizio, acquistare nuove attrezzature ed automezzi adatti anche ad affrontare possibili scenari terroristici ed, infine, favorire il rinnovo contrattuale della categoria.
  In ordine al primo aspetto, ricordo che, pur in presenza di ripetute manovre di contenimento della spesa pubblica connesse alla difficile congiuntura economico-finanziaria del Paese, in questi anni il Ministero dell'interno ha dedicato una particolare attenzione al potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Tali dotazioni sono state incrementate di oltre 2 mila unità di personale, grazie a due provvedimenti legislativi adottati nel biennio 2013-2014.
  Inoltre sono state intraprese importanti iniziative legislative, che consentiranno la prossima immissione nei ruoli operativi, a livello nazionale, di 848 unità di personale, la cui assunzione in servizio avverrà alla fine del corso di formazione in via di svolgimento. Mi riferisco, in particolare: alle 255 unità relative al turn over 2015; alle 400 unità previste quale incremento della dotazione organica e, infine, alle 193 unità in entrata in virtù di assunzione straordinaria, quale anticipo del turn over 2016, a valere sulle facoltà assunzionali del 2017.
  In virtù dei predetti nuovi innesti di personale, il Comando provinciale di Milano (la cui dotazione organica teorica complessiva nelle qualifiche operative è di 1.074 unità, a fronte di 981 presenze effettive) potrà essere opportunamente potenziato.
  Rappresento, inoltre, che al fine di ottimizzare le risorse esistenti e razionalizzare il funzionamento delle strutture – il Ministero dell'interno ha predisposto, a legislazione vigente, un progetto di riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale.
  Il progetto, partendo dalle esigenze del territorio, ha ridefinito la mappatura delle sedi (centrali e territoriali) riclassificandole in base ad indicatori riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione territoriale, allo sviluppo industriale e commerciale.
  Entro due anni dall'entrata in vigore del nuovo modello organizzativo, avviata nell'estate 2015 con l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno e di un provvedimento discendente del Capo del Corpo nazionale, si procederà ad una verifica della sua funzionalità, e in quella occasione, il servizio di soccorso nel territorio servito dal Comando dei vigili del fuoco di Milano potrà essere opportunamente riconsiderato.
  Per quanto concerne le ultime iniziative dirette al potenziamento e all'ammodernamento del soccorso tecnico urgente, informo che con la recente legge di bilancio 2017 è stato istituito un fondo da ripartire con altri Ministeri, a cui attingere anche per le assunzioni a tempo indeterminato Pag. 35del Corpo nazionale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  L'attenzione del Governo per il rafforzamento del dispositivo nazionale del soccorso pubblico è testimoniato anche dalle misure assunte sul versante delle risorse strumentali.
  In merito, va premesso che l'operatività del Corpo nazionale è garantita da quasi novecento presidi fissi, opportunamente distribuiti sull'intero territorio nazionale e da un «supporto operativo mobile» costituito da circa 13 mila mezzi di soccorso.
  L'efficienza del suddetto dispositivo è assicurata grazie anche alle più recenti tecnologie di comunicazione mobile e satellitare che consentono la trasmissione di dati e immagini con le Sale Operative in modalità bidirezionale. In tal modo è possibile ottimizzare l'impiego ed il coordinamento delle risorse disponibili, in relazione all'evoluzione degli scenari di rischio, nonché attivare i diversi livelli di allerta alla popolazione.
  Tanto premesso, evidenzio che il Ministero dell'interno ha attivato un programma di ammodernamento di mezzi operativi e attrezzature del Corpo nazionale attraverso un piano finanziario pluriennale, finalizzato a colmare la contrazione degli investimenti dovuta, negli anni passati, alle misure di revisione della spesa pubblica.
  L'obiettivo è quello di rafforzare le strutture e il dispositivo di soccorso tecnico urgente, in un'ottica di «modularità» ed «interoperabilità» con tutti gli altri enti coinvolti nelle emergenze.
  Al riguardo, tra i più recenti interventi in materia segnalo la legge n. 160 del 2016 che ha autorizzato la spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale; il decreto-legge 189 del 2016 che, invece, autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni di euro per l'anno 2017, per il rinnovo del parco mezzi usurati nell'attività di soccorso espletata in occasione dell'evento sismico del 24 agosto scorso.
  Infine, la già citata legge di bilancio 2017 ha previsto risorse (70 milioni di euro per l'anno in corso e 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030) per l'acquisto di mezzi strumentali delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale, secondo un programma pluriennale di finanziamento, la cui ripartizione avverrà in sede di emanazione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Si tratta, dunque, di una serie di interventi normativi che potranno consentire di ridurre in modo significativo le criticità evidenziate dall'interrogante.
  Per quanto concerne, infine, le iniziative del Governo per favorire il rinnovo contrattuale del comparto «Soccorso pubblico», sempre la legge di bilancio per il 2017 ha, come noto, stanziato apposite risorse da destinare alla determinazione di oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla legge di stabilità per il 2016, per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, tra cui, il personale del Corpo nazionale.
  Concludo il mio intervento, osservando che nonostante le problematiche evidenziate nell'atto parlamentare per la realtà milanese, il servizio assicurato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano risponde con certezza ed efficacia alle richieste quotidiane della popolazione, grazie alla professionalità e al costante impegno del personale in servizio.

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ALLEGATO 6

5-07375 Albanella: Sulla celebrazione della ricorrenza del 25 aprile nel comune di Acireale.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli onorevoli Albanella e Burtone richiamano l'attenzione del Governo sulla «Festa dei fiori» organizzata per i giorni 23, 24 e 25 aprile dello scorso anno ad Acireale per iniziativa congiunta dell'Amministrazione comunale e della «Fondazione Carnevale».
  Al riguardo, gli interroganti lamentano la circostanza che la giornata conclusiva dell'iniziativa sia stata fatta coincidere con quella tradizionalmente dedicata alle celebrazioni della Liberazione dal nazifascismo. Ed evidenziano come la scelta del Comune di Acireale, da ritenersi irrispettosa della memoria storica del Paese, sia stata criticata anche dall'Associazione nazionale partigiani e dalla Camera del lavoro di Catania.
  In proposito, l'Amministrazione comunale ha fatto sapere di aver organizzato la «Festa dei fiori» al solo fine di promuovere il turismo nella cittadina, attraverso una delle sue peculiarità che è quella dell'artigianato delle macchine in fiore. E, in effetti, la manifestazione è servita a rendere visibili i diversi percorsi di Acireale, da quello architettonico a quelli museale ed enogastronomico.
  Il Sindaco ha tenuto a precisare altresì che la «Festa dei fiori» è stata concepita e portata avanti senza alcun intento antagonista o dissacrante dei valori della Resistenza, che sono stati ampiamente e ufficialmente ricordati nella ricorrenza, come è testimoniato dal fatto che, in accoglimento di un'istanza dell'ANPI, nella stessa giornata si è tenuta la cerimonia di intitolazione di una piazza centrale al 25 aprile.
  Le celebrazioni sono state completate con un discorso commemorativo del Sindaco, un mirato contributo storico-culturale delle scuole cittadine e la consegna del «Memento dei combattenti della Libertà» alla memoria di otto cittadini di Acireale che hanno partecipato alla Resistenza e alla lotta al nazifascismo.
  Tanto riferito, mi limito ad osservare che, al di là delle diverse sensibilità, le parti in causa hanno dimostrato identità di vedute verso i valori della Resistenza, che permeano in modo sostanziale la nostra Carta costituzionale e costituiscono il fondamento del nostro percorso di democrazia.
  Quindi ho buoni motivi per ritenere ed auspicare che eventuali future disparità di vedute saranno superate in spirito di collaborazione e coesione.

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ALLEGATO 7

5-09064 Businarolo: Sul potenziamento dei presìdi dei vigili del fuoco nella provincia di Verona.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno, gli onorevoli Businarolo e Cozzolino chiedono iniziative dirette a potenziare il dispositivo del soccorso tecnico urgente a Verona e provincia, in particolare attraverso l'apertura di due nuovi distaccamenti cui destinare almeno 60 nuovi vigili del fuoco.
  Come già riferito in precedenza in risposta all'interrogazione dell'onorevole Tripiedi, il Ministero dell'interno negli ultimi anni ha dedicato una particolare attenzione al potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale; dotazioni incrementate di oltre 2 mila unità di personale, grazie a due provvedimenti legislativi adottati nel biennio 2013-2014. Ribadisco, inoltre, che sono state intraprese iniziative normative volte ad immettere nei ruoli operativi ulteriori 848 unità di personale, la cui assunzione in servizio avverrà alla fine del corso di formazione in via di svolgimento.
  Soggiungo che in questo periodo sono intervenute due importanti misure in tema di ripianamento delle vacanze di organico:
   da un lato, il ripristino totale, a partire da quest'anno, del turn over del personale del Corpo, dopo oltre un decennio di blocco parziale;
   dall'altro, l'autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica a bandire un concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, a distanza di quasi otto anni dall'ultimo concorso per l'assunzione di personale appartenente a tale qualifica. Il relativo bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami n. 90 del 15 novembre 2016.

  Tali misure consentiranno, tra l'altro, di incidere sul fenomeno dell'aumento dell'età media del personale in servizio, che rischia di diventare una seria criticità sia sul piano organizzativo che funzionale.
  Resta fermo che in occasione dei nuovi innesti di personale potranno essere opportunamente prese in considerazione le esigenze del Comando provinciale di Verona, in vista di un eventuale potenziamento dell'organico effettivo.
  In relazione alla specifica richiesta di apertura di due nuove sedi permanenti nell'ambito della provincia di Verona, osservo che attualmente tale opzione non risulta in valutazione, anche in ragione dell'adozione del recente piano di razionalizzazione delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il quale si è provveduto a bilanciare, nel miglior modo possibile, la distribuzione del personale nei vari Comandi garantendo le esigenze di sicurezza e tutela di tutti i territori.
  Tra l'altro, proprio in sede di ripartizione delle dotazioni organiche operata con il predetto piano, il Comando di Verona ha ottenuto un aumento di personale operativo (riferito cioè a capi reparto, capi squadra e vigili del fuoco) per complessive 26 unità.
  Ad oggi, dunque, il Comando può contare su 280 unità complessive a fronte di una pianta organica di 298, con una carenza in linea con la carenza media nazionale.Pag. 38
  Ribadisco, inoltre, che la funzionalità del nuovo modello organizzativo nazionale sarà oggetto nei prossimi mesi di una verifica complessiva, al cui esito, il servizio di soccorso pubblico assicurato dal Comando dei vigili del fuoco di Verona potrà essere opportunamente riconsiderato.
  Per quanto riguarda, invece, la situazione del parco dei mezzi di soccorso, rappresento che attualmente il predetto Comando provinciale dispone di 142 mezzi in stato di efficienza e risulta in linea con la media nazionale sia per la quota parte di mezzi non disponibili, sia per l'età media dei mezzi.
  Più in generale, richiamo brevemente, anche in risposta a questa interrogazione, i più recenti interventi normativi che, credo, consentiranno di ridurre le criticità legate al fenomeno dell'invecchiamento dei mezzi, acuito negli ultimi anni dai provvedimenti di contrazione della spesa pubblica.
  Faccio riferimento:
   alla legge n. 160 del 2016 che ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018;
   al decreto-legge 189 dello stesso anno, che ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45 milioni di euro per l'anno corrente;
   e, infine, alla legge di bilancio 2017 che ha stanziato 70 milioni di euro per l'anno in corso e 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 da ripartire tra le Forze di polizia e il Corpo nazionale.

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ALLEGATO 8

5-09444 Pili: Su un incendio avvenuto nell'area di Santa Margherita di Pula.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Pili richiama l'attenzione del Governo sull'incendio sviluppatosi lo scorso 9 agosto nel Comune di Pula, lamentando che, a causa del ritardo dei soccorsi, il rogo, inizialmente circoscritto, avrebbe assunto notevoli dimensioni, mettendo a repentaglio la sicurezza di centinaia di famiglie e abitazioni.
  In relazione a ciò, l'interrogante chiede di incrementare la presenza sul territorio dei canadair, dei vigili del fuoco e dei militari, soprattutto nelle aree più vulnerabili dell'iglesiente.
  Per quanto riguarda l'incendio menzionato nell'interrogazione, informo che esso ha avuto origine in un residence situato a circa 5 km da Pula e si è poi propagato velocemente nell'area circostante a causa del forte maestrale e delle elevate temperature, arrivando a distruggere, a fine serata, circa 100 ettari di macchia mediterranea.
  Le squadre a terra del Corpo forestale regionale sono intervenute immediatamente, in quanto prossime al luogo dell'innesco. Con altrettanta tempestività è intervenuto un elicottero della Regione, già di base a Pula, e subito dopo sono arrivati in rinforzo altri 3 elicotteri.
  Inoltre, su richiesta della Sala operativa unificata permanente regionale, sono giunti da Olbia due Canadair, supportati successivamente da un terzo aereo della stessa tipologia.
  I vigili del fuoco sono giunti da Cagliari in circa 40 minuti, tenuto conto del tempo occorrente a percorrere i 35 km di distanza in una situazione di traffico intenso tipico delle giornate estive.
  Il coordinamento degli interventi di soccorso e spegnimento è stato assicurato localmente dal Posto di Comando Avanzato allestito sulla strada statale, dove era presente anche il Sindaco del comune di Pula. Il Comandante dei vigili del fuoco di Cagliari ha coordinato personalmente le operazioni durante le prime ore.
  L'incendio è stato posto sotto controllo dopo circa tre ore dall'innesco, evitando conseguenze alla popolazione e i danni ben più gravi che sarebbero derivati dalla propagazione delle fiamme ai villaggi ed agli alberghi vicini. L'intervento di bonifica è proseguito per tre giorni con il presidio permanente – giorno e notte – dei vigili del fuoco e dei forestali.
  Questi i fatti, dai quali emerge che l'apparato antincendio regionale e statale ha funzionato efficacemente e comunque al meglio delle proprie possibilità, tenuto conto delle condizioni meteo-climatiche particolarmente critiche e del difficile contesto di vegetazione e abitazioni coinvolte.
  Per converso, si sono evidenziate numerose criticità in materia di prevenzione incendi all'interno del villaggio in cui l'incendio ha avuto origine, in particolare per quanto attiene alla presenza di vegetazione secca, alla mancanza di una squadra antincendio privata dedicata e di fasce tagliafuoco intorno al complesso, nonché alla negligenza di colui che ha gettato le braci non ancora spente del proprio barbecue tra i rifiuti.
  In ordine alla richiesta di aprire un distaccamento permanente nelle aree interessate dall'incendio del 9 agosto, rappresento che l'organizzazione delle sedi Pag. 40dei vigili del fuoco nel territorio nazionale è stata definita dal Ministro dell'interno nell'estate del 2015.
  Il Corpo nazionale è presente nella zona con 5 distaccamenti dislocati, oltre che a Cagliari, nelle località di Carbonia, Iglesias, San Vito e San Luri.
  Tale situazione potrà essere rimodulata in occasione della verifica a cui è assoggettato, con cadenza biennale, il modello organizzativo nazionale del soccorso pubblico.
  L'interrogante lamenta, tra l'altro, la chiusura del distaccamento dei vigili del fuoco di Pula.
  Rilevo che, effettivamente, per più di 10 anni nel periodo estivo il dispositivo di soccorso in Sardegna è stato potenziato mediante una convenzione con la Regione, nonché con il richiamo di vigili del fuoco volontari a servizio discontinuo.
  In particolare, presso il Comune di Pula, nelle giornate classificate a maggior rischio di incendio e sulla base della disponibilità di personale, veniva dislocata una squadra operativa della sede centrale di Cagliari.
  Tuttavia, negli ultimi anni non è stato possibile attivare il presidio stagionale in questione per la limitatezza dei fondi messi a disposizione dalla Regione sulla base della citata convenzione.
  In ogni caso la presenza di una squadra di 6 vigili del fuoco a Pula non avrebbe modificato in modo significativo gli esiti dell'incendio del 9 agosto che è stato estremamente rapido e violento.
  Per quanto riguarda l'impiego dei militari, sottolineo che, nella fattispecie, essi non avrebbero potuto svolgere alcun ruolo significativo, posto che ciascuna delle Amministrazioni presenti aveva a disposizione le risorse necessarie agli interventi di competenza.
  Quanto all'incremento del numero dei canadair, faccio presente che il decreto legislativo n. 177 del 2016, di recepimento dei criteri direttivi della cosiddetta legge Madia, ha previsto, nell'ambito delle misure di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, il passaggio al Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle competenze del Corpo forestale medesimo in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei.
  Con i relativi provvedimenti attuativi, l'Amministrazione dell'interno, oltre a definire l'organizzazione del servizio antincendio boschivo nell'ambito delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, sta provvedendo anche alla riorganizzazione del servizio aereo del Corpo nazionale.
  In tale ambito, dopo l'acquisizione nel 2013 della flotta aerea di Stato finalizzata all'antincendio boschivo già posseduta dal Dipartimento della Protezione Civile (19 canadair), la componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco verrà implementata con ulteriori 16 mezzi aerei del Corpo Forestale dello Stato e relativo personale aeronavigante (96 unità tra piloti e specialisti di elicottero).
  Ulteriori mezzi aerei potranno essere acquisiti attingendo dal fondo attivato presso il Ministero dell'economia e delle finanze con la legge di bilancio 2017 per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, per le esigenze del Corpo nazionale e delle Forze di polizia.