CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 gennaio 2017
753.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
   rilevato che:
    1. lo schema di decreto è diretto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016 n. 170 (legge di delegazione europea 2015), volta ad attuare la decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI, in materia di corruzione nel settore privato;
    2. la fattispecie penale della corruzione tra privati è prevista dall'articolo 2635 del codice civile, così come modificato dalla legge n. 190 del 2012 (cd. legge Severino), proprio al fine di adempiere agli obblighi internazionali in materia (sia le Convenzioni di Merida e di Strasburgo sulla corruzione che la decisione quadro 2003/568/GAI);
    3. la Commissione europea ha più volte segnalato l'esigenza di intervenire ulteriormente in via legislativa al fine di conformare pienamente l'ordinamento italiano ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, che prevedono l'introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, richiamate dal Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO).
    4. lo schema di decreto legislativo, pertanto, mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni contenute nella decisione-quadro, come recepite nei principi di delega, ridefinendo le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato, introducendo la fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati, estendendo la pena accessoria a tutti i responsabili della corruzione tra privati e modificando la disciplina anche sanzionatoria in materia di responsabilità delle persone giuridiche;
    5. la scelta di intervenire sull'articolo 2635 del codice civile, anziché di introdurre nel codice penale, è condivisibile alla luce della legislazione vigente, tenendo conto che comunque appare sempre più opportuno un intervento normativo di natura sistematica volto ad includere nel codice penale, secondo il principio di riserva di codice, tutte le fattispecie penali previste dalla legislazione vigente, assicurando piena conoscibilità di tutte le fattispecie penali comprese anche quelle contenute in leggi speciali. A tale proposito si ricorda che l'articolo 31, comma 1, lettera p) del disegno di legge S. 2067, recante modifiche al codice penale, codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, all'esame dell'Assemblea del Senato e già approvato dalla Camera dei deputati (C. 2798), prevede quale principio e criterio direttivo di delega l'attuazione sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena;
    6. il primo comma dell'articolo 2635 del codice civile, modificato dall'articolo Pag. 373, comma 1, dello schema di decreto, prevede quali autori del reato di corruzione passiva tra privati i soggetti che svolgono funzioni apicali o comunque direttive nell'ambito di società o di enti privati, oltre coloro che svolgono funzioni dirigenziali già oggi previsti dal primo comma. I soggetti che nell'ambito della società o dell'ente svolgono funzioni diverse sono puniti dal secondo comma dello stesso articolo 2635, che punisce colui che sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma;
    7. lo schema di decreto legislativo non modifica il sesto comma dell'articolo 2635 la perseguibilità a querela del reato di corruzione tra privati, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi, e prevede la perseguibilità a querela anche per il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati (articolo 4 dello schema), per cui appare opportuna una riflessione su tale scelta sia alla luce della circostanza che il reato di corruzione tra privati è strutturato dallo schema di decreto come reato di pericolo e non più come reato di danno sia sulla base della raccomandazione iv contenuta nel Secondo rapporto di conformità relativo ai temi del III Ciclo di valutazione da parte del Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO). In particolare, per quanto riguarda il primo profilo, occorre valutare se dalla nuova configurazione del reato debba conseguire anche la sua trasformazione in reato perseguibile d'ufficio;
    8. l'articolo 4 dello schema di decreto introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati con esclusivo riferimento a coloro che svolgono funzioni dirigenziali o direttive, in considerazione della circostanza che il principio di delega che prevede la punibilità dell'istigazione alla corruzione (articolo 19, comma 1, lettera c) della legge 12 agosto 2016, n. 170) si riferisce specificatamente alle ipotesi in cui l'attività corruttiva sia svolta da coloro che svolgono tali funzioni. Pare opportuno, sulla base del principio di delega secondo cui occorre tenere conto delle «disposizioni incriminatrici già vigenti», prevedere la punibilità della istigazione alla corruzione tra privati anche nei confronti dei soggetti che nell'ambito della società o dell'ente sono sottoposti alle predette funzioni di direzione o di vigilanza, modulandone la sanzione;
    9. l'articolo 5 dello schema di decreto introduce nel codice civile l'articolo 2635-ter (pene accessorie), che prevede l'applicazione, a carico del condannato per corruzione attiva e passiva tra privati (articolo 2635) e per l'istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis c.c.), dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale, senza indicare un limite di pena minimo per l'applicazione della predetta pena accessoria, che l'articolo 32-bis fissa nella condanna alla reclusione minima di 6 mesi. La mancata previsione di un limite minimo di pena irrogata si giustifica con il fatto che la delega prevede la predetta pena accessoria dell'interdizione per i due reati di corruzione passiva e di istigazione alla corruzione, senza stabilire specifici limiti. Conseguentemente sarebbe irragionevole anche alla luce della decisione quadro, articolo 4, paragrafo 3, introdurre i limiti di cui all'articolo 32-bis del codice penale solo per il reato di corruzione attiva, oggettivamente più grave dell'istigazione alla corruzione. Proprio la previsione nella legge delega dell'interdizione per il reato meno grave dell'istigazione, senza limiti minimi di pena irrogata, non consente di prevedere tali limiti per il più grave reato di corruzione consumata attiva;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   il Governo valuti quanto rilevato nei punti 5,7 e 8 della premessa.

Pag. 38

ALLEGATO 2

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale sono sostituite dalle seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti privi di un ambiente familiare idoneo a seguito di omicidio commesso in danno del genitore del coniuge, anche legalmente separato, dal convivente o da persona legata, anche in passato, da coniugio o relazione affettiva.
1. 5. Carfagna, Sarro, Santelli.

  Al comma 1, capoverso comma 4-quater, dopo le parole: non autosufficienti, aggiungere le seguenti:, economicamente o in condizioni di disabilità,.
1. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso comma 4-quater, dopo le parole: del coniuge inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva di coppia,.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: il coniuge, inserire le seguenti: il convivente o persona legata da relazione affettiva di coppia,;
   b) all'articolo 3, comma 1, capoverso comma 2-bis, inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva di coppia,;
   c) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 463-bis dopo la parola: coniuge aggiungere, ovunque ricorra, le seguenti: convivente o persona legata da relazione affettiva di coppia.
1. 8. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: del coniuge, inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso, dopo le parole: del coniuge, inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva;
   all'articolo 3, capoverso, dopo le parole: del coniuge, inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva;
1. 2. Brignone, Andrea Maestri.

  Al comma 1, capoverso comma 4-quater, sostituire le parole:, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, con le seguenti:, qualora il reddito personale non superi il triplo dei limiti previsti,.
1. 6. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Sarti.

Pag. 39

  Al comma 1, capoverso comma 4-quater, sostituire le parole:, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, con le seguenti:, qualora il reddito personale non superi il doppio dei limiti previsti,.
1. 7. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso comma 4-quater, dopo le parole: procedimento penale, aggiungere le seguenti:, sin dall'inizio dello stesso,.
1. 3. Sannicandro, Daniele Farina, Fabbri.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).

  1. All'articolo 577 del codice penale, al primo comma, punto 1), aggiungere infine le seguenti parole: «o contro il coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».
1. 02. Giuliani, Verini, Ermini, Morani, Rossomando, Berretta, Tartaglione, Amoddio, Bazoli, Mattiello, Iori, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Magorno, Greco, Zan, Fabbri.

ART. 2.

  Al capoverso, la parola: accerta, è sostituita dalla seguente: rilevata.

  Conseguentemente all'articolo 3, capoverso, la parola: accertata, è sostituita dalla seguente: rilevata.
2. 1. Brignone, Andrea Maestri.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso, alla fine è aggiunto il seguente periodo: In presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti, essi subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum del genitore indagato che perde il diritto di ripetizione.
5. 3. Brignone, Andrea Maestri.

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Dal giorno del rinvio a giudizio, l'erogazione degli importi dovuti resta sospesa fino alla pubblicazione della sentenza di proscioglimento ovvero assoluzione, anche non passata in giudicato. Dalla sentenza definitiva di proscioglimento sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto. Il reo, in seguito a sentenza definitiva di condanna, è tenuto a restituire quanto percepito medio tempore.
5. 4. Spadoni, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dal giorno di pubblicazione della sentenza di condanna, l'erogazione degli importi dovuti resta sospesa fino alla pubblicazione della sentenza di proscioglimento ovvero assoluzione, anche non passata in giudicato. Dalla sentenza definitiva di proscioglimento sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto. Il reo, in seguito Pag. 40a sentenza definitiva di condanna, è tenuto a restituire quanto percepito medio tempore.».
5. 5. Spadoni, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis, inserire il seguente comma:
  1-bis.1. Il coniuge, in stato di bisogno economico, indagato per tentato omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge che incorre nelle disposizioni del comma 1-bis percepisce, fino al rinvio a giudizio, l'assegno sociale anche in deroga ai limiti d'età e comunque in misura non superiore all'importo della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum sospesa.
5. 6. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Sarti.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Trattamento previdenziale in favore degli orfani di crimini domestici).

  1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente per gli orfani di crimini domestici nel caso in cui l'autore del reato sia deceduto, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
5. 06. Fabbri, Lenzi, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani, Lattuca.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Assunzione presso le pubbliche amministrazioni).

  1. Agli orfani per crimini domestici si applicano le disposizioni relative al collocamento obbligatorio presso le pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'assunzione ai sensi del primo periodo può essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche tramite chiamata diretta, sulla base delle domande presentate dagli interessati. Qualora non siano state presentate domande, l'amministrazione pubblica rivolge agli uffici competenti per il collocamento obbligatorio richiesta di avviamento al lavoro sulla base delle liste presso questi istituite.
  2. Con regolamento emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.
5. 08. Carfagna, Sarro, Santelli.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni).

  1. I figli, rimasti orfani a seguito rimasti orfani a seguito di delitto compiuto ai danni del genitore, da parte del coniuge, del convivente o da persona legata da relazione affettiva, hanno diritto all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private ai sensi della legge 10 giugno 1997, n. 285 e della legge 12 marzo 1999, n. 68, con precedenza su ogni altra categoria indicata dalle medesime leggi.
5. 04. Brignone, Andrea Maestri.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Diritto al collocamento obbligatorio in favore di figli superstiti di crimini violenti).

  1. I figli superstiti di vittime del reato di cui agli articoli 575 e 577, secondo Pag. 41comma del codice penale, hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ed alle altre vigenti disposizioni in materia, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.
5. 015. Gribaudo, Fabbri.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani di crimini domestici).

  1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE, lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono, organizzano e curano l'assistenza, pronta gratuita, delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari, assicurando loro le informazioni necessarie nonché il necessario sostegno psicologico, morale, sanitario, assistenziale, legale e finanziario, attuato da personale specializzato, appositamente formato.
  2. Lo Stato e gli enti di cui al comma 1, secondo le rispettive attribuzioni:
   a) promuovono e sviluppano presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento ai diritti delle vittime e ai servizi organizzati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno a favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità, e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute attive nel settore;
   b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;
   c) incentivano sistemi assicurativi adeguati a favore degli orfani di cui alla presente legge;
   d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli di vittime crimini domestici;
   e) acquisiscono e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione dei gruppi più deboli al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire la vittimizzazione.
5. 05. Fabbri, Lenzi, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani, Lattuca.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Diritto all'assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria).

  1. Agli orfani per crimini domestici è assicurata un'adeguata assistenza psicologica.
  2. Gli orfani per crimini domestici sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai medesimi si applica il beneficio previsto dall'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.
5. 011. Carfagna, Sarro, Santelli.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

  1. A favore dei figli superstiti di vittime dei reati di cui agli articoli 575 e 577, secondo comma del codice penale, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario Pag. 42nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
5. 016. Gribaudo, Fabbri.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sostegno alla formazione scolastica e universitaria).

  1. Agli orfani per crimini domestici è garantito un contributo per il sostegno della formazione scolastica e universitaria nelle seguenti misure:
   a) fino al completamento della scuola dell'obbligo: euro 3.000 annui;
   b) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, euro 4.000 annui;
   c) fino al compimento di un corso di studi universitari presso un'università statale o legalmente riconosciuta, avente sede in Italia o in altro Stato dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 5.000 annui.

  2. I contributi di cui al comma 1 sono annualmente rivalutati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in misura pari alla variazione positiva dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per l'anno precedente.
  3. L'erogazione dei contributi cessa a decorrere dalla data in cui il beneficiario intraprenda un'attività di lavoro autonomo o inizi un rapporto di lavoro dipendente.
  4. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e dall'anno accademico 2017/2018 sono istituite borse di studio riservate agli orfani per crimini domestici, per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.
5. 09. Carfagna, Sarro, Santelli.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Affidamento dei minori orfani per crimini domestici).

  1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:
   5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato, dal convivente o da persona legata, anche in passato, da coniugio o relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.
   5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.
5. 010. Carfagna, Sarro, Santelli.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici).

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà in favore degli Pag. 43orfani per crimini domestici, con una dotazione di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Il fondo è destinato all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento delle risorse del Fondo è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni non economicamente autosufficienti.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo e per l'accesso agli interventi finanziati con le sue risorse.
  3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 012. Carfagna, Sarro, Santelli.