CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 novembre 2016
716.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina dell'attività di ristorazione. Testo unificato C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1 dopo le parole: la presente legge aggiungere le seguenti:, nell'ambito dell'economia della condivisione, e sopprimere le parole: non professionale.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in materia di abitabilità e certificazione di impianti;
   2) all'articolo 3 sopprimere il secondo periodo del comma 2 e i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
1. 1. Catalano, Galgano, Quintarelli.

  Al comma 1, dopo le parole: La presente legge, inserire le seguenti: ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali.
1. 2. Allasia.

  Al comma 1, dopo le parole: atti a garantire aggiungere le seguenti: la trasparenza,.
1. 3. Camani, Tentori.

  Al comma 1 sostituire le parole: garantire la tutela dei consumatori e la leale concorrenza con le seguenti: garantirne la fruizione e l'esercizio.
1. 4. Catalano, Galgano, Quintarelli.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Finalità).
1. 6. Camani, Tentori.

  Al comma 2, sostituire le parole: strutture abitative di residenza o domicilio proprie o di un soggetto terzo con le seguenti: di unità immobiliari adibite ad abitazione principale di proprietà ovvero locate con contratto di locazione regolarmente registrato.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: nelle stesse strutture con le seguenti: nelle citate unità immobiliari.
1. 5. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2, sopprimere le parole: o di un soggetto terzo.
1. 7. Allasia.

  Al comma 2, sostituire le parole: o di un soggetto terzo con le seguenti: ovvero locate con contratto di locazione registrato.
1. 8. Allasia.

  Sopprimere il comma 3.
1. 9. Catalano, Galgano, Quintarelli.

Pag. 72

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La presente legge ha lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, nell'ambito dell'economia della condivisione.
1. 10. Tentori, Camani.

  Al comma 3 sostituire le parole: la cultura del cibo tradizionale e di qualità con le seguenti: la cultura del cibo e dei prodotti tradizionali e del territorio, del cibo e dei prodotti di qualità, del cibo e dei prodotti salutistici.
1. 11. Galgano, Catalano, Quintarelli.

  Al comma 3 sopprimere le parole: in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti del territorio.
1. 12. Galgano, Catalano, Quintarelli.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
   a) « home restaurant»: l'attività finalizzata alla somministrazione di alimenti e bevande esercitata da persone fisiche all'interno delle strutture abitative di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti e possono offrire servizi di valore aggiunto; i pasti somministrati sono preparati all'interno delle medesime strutture;
   b) «gestore»: un soggetto che gestisce la piattaforma digitale;
   c) «utente operatore cuoco»: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di home restaurant;
   d) «utente fruitore»: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall'utente operatore cuoco.
1. 01. Camani, Tentori.

ART. 2.

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Prescrizioni in capo al gestore).

  1. Il gestore della piattaforma digitale di home restaurant deve dotarsi di un apposito registro elettronico al fine di rendere tracciabili le attività degli utenti operatori cuochi, iscritti alle piattaforme medesime. Le attività di home restaurant devono essere inserite nel suddetto registro almeno trenta minuti prima del loro svolgimento. L'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata.
  2. Il gestore è tenuto a mettere il registro di cui al comma 1 nella disponibilità degli enti di controllo competenti qualora ne facciano richiesta.
  3. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.
  4. Le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità.
  5. Al fine di garantire che l'attività di home restaurant sia di carattere domestico e privato, la partecipazione dell'utente fruitore all'evento culinario richiede l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco.
  6. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale. Pag. 73
  7. Il gestore fornisce o richiede agli utenti operatori cuochi la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di home restaurant.
  8. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate di cui al comma 5, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione.
  9. Entro 90 giorni dalla data dell'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità per garantire il controllo e l'interoperabilità delle piattaforme fornitrici di servizi di home restaurant.
2. 1. Tentori, Camani.

  Al comma 1 dopo le parole: si avvale aggiungere la seguente: anche.
2. 2. Catalano, Galgano, Quintarelli.

  Al comma 1, dopo le parole: piattaforme tecnologiche aggiungere le seguenti:, di siti internet e di applicazioni.
2. 3. Galgano, Catalano, Quintarelli.

  Al comma 1, dopo la parola: possono aggiungere le seguenti: essere a titolo gratuito o.
2. 4. Galgano, Catalano, Quintarelli.

  Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:
  2. Qualora l'attività di home restaurant si svolge con l'intermediazione di piattaforme tecnologiche, l'attività di intermediazione è considerata l'attività di impresa.
2. 5. Catalano, Galgano, Quintarelli.

ART. 3.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per lo svolgimento dell'attività di home restaurant gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
3. 1. Camani, Tentori.

  Al comma 2, sostituire le parole: struttura abitativa con le seguenti: unità immobiliare ad uso abitativo.
3. 2. Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 3 con le seguenti: di home restaurant.
3. 3. Galgano, Catalano, Quintarelli.

  Al comma 3 sostituire le parole: non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purché le somme versate dagli ospiti non superino il limite di 5.000 euro annui, con le seguenti: è da intendersi un servizio saltuario. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare e 100 coperti al mese, né generare proventi superiori a 5000,00 euro annui.

  Conseguentemente:
   1) sostituire il comma 4 con il seguente: in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l) del TUIR, i ricavi dell'utente, dell'utente operatore cuoco, derivanti dall'attività di cui al comma 3 del presente articolo, sono soggetti a un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta Pag. 74sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Per la liquidazione l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi;
   2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. I gestori di piattaforme di home restaurant, contestualmente ad ogni transazione economica che avviene tramite la piattaforma, operano la relativa ritenuta, a titolo di imposta e, entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, versano all'agenzia delle entrate l'importo corrispondente.
3. 4. Catalano.

  Al comma 3 sostituire le parole: non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purché le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino il limite di 5000 euro annui con le seguenti: è da intendersi un servizio saltuario. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare e 100 coperti al mese, né generare proventi superiori a 5000,00 euro annui.
3. 5. Catalano.

  Al comma 3, sostituire le parole: può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purché le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino il limite di 5000 euro annui, con le seguenti: è da intendersi un servizio saltuario. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare e 100 coperti al mese.
3. 6. Tentori, Camani.

  Al comma 3, sopprimere le parole: purché le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino il limite di 5000 euro annui.
3. 7. Becattini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il pagamento del compenso di cui al comma 3 deve avvenire esclusivamente attraverso carta di credito o bancomat.
3. 8. Ricciatti, Ferrara.

  Sopprimere il comma 4.
3. 9. Tentori, Camani.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire il comma 4 con il seguente: In alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l) del TUIR, i ricavi dell'utente operatore cuoco, derivanti dall'attività di cui al comma 3 del presente articolo, sono soggetti a un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi;
   2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. I gestori di piattaforme di home restaurant, contestualmente ad ogni transazione economica che avviene tramite la piattaforma, operano la relativa ritenuta a titolo di imposta e, entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, versano all'agenzia delle entrate l'importo corrispondente.
3. 10. Catalano.

Pag. 75

  Al comma 4 sostituire la parola: saltuarie con le seguenti: occasionali. I gestori della piattaforma operano in qualità di sostituti d'imposta degli esercenti attività di home restaurant, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme tecnologiche, a cui si applica una ritenuta d'acconto pari al 10 per cento.
*3. 11. Squeri.

  Al comma 4 sostituire la parola: saltuarie con le seguenti: occasionali. I gestori della piattaforma operano in qualità di sostituti d'imposta degli esercenti attività di home restaurant, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme tecnologiche, a cui si applica una ritenuta d'acconto pari al 10 per cento.
*3. 12. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 4 sostituire la parola: saltuarie con le seguenti: occasionali.
**3. 13. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 4 sostituire la parola: saltuarie con le seguenti: occasionali.
**3. 14. Squeri.

  Al comma 4, dopo la parola: saltuarie aggiungere le seguenti:, fino al raggiungimento di 10.000 euro. I redditi superiori a 10.000 euro sono cumulati con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo e ad essi si applica l'aliquota corrispondente.
3. 15. Becattini.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali attività non sono pertanto assoggettate alla disciplina IVA, e i proventi così realizzati, al netto delle spese inerenti documentabili, fino al limite già previsto di 5000 euro annui si dichiarano come «redditi diversi» derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente, come definita dal comma 1, lettera i), dell'articolo 67 del TUIR.
3. 16. Camani, Tentori.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'attività di home restaurant si applicano le norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. 17. Galgano, Catalano, Quintarelli.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. I gestori della piattaforma operano in qualità di sostituti d'imposta degli esercenti attività di home restaurant, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme tecnologiche, a cui si applica una ritenuta d'acconto pari al 10 per cento.
*3. 18. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. I gestori della piattaforma operano in qualità di sostituti d'imposta degli esercenti attività di home restaurant, in relazione ai redditi generati mediante le piattaforme tecnologiche, a cui si applica una ritenuta d'acconto pari al 10 per cento.
*3. 19. Squeri.

  Sopprimere il comma 5.
3. 20. Galgano, Catalano, Quintarelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Qualora, a seguito delle verifiche periodiche per il possesso dei requisiti di Pag. 76cui al comma 5, siano riscontrate mancanze o irregolarità a carico dei locali o delle attrezzature ovvero dei soggetti che esercitano l'attività di home restaurant, la ASL competente, in relazione ai relativi rischi di ordine igienico-sanitario, propone al comune: a) l'eliminazione delle mancanze o irregolarità, fissando un termine; b) la sospensione dell'attività di home restaurant; c) la revoca dell'autorizzazione sanitaria e dell'esercizio dell'attività di home restaurant.
  5-ter. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati dal comune entro sette giorni dalla proposta inviata dalla ASL, indipendentemente e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale o sanzione amministrativa pecuniaria.
3. 21. Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687, 689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcolismo.
*3. 22. Squeri.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687, 689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcolismo.
*3. 23. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2 dell'articolo 4 sopprimere le parole: alla data di presentazione della SCIA;
   b) sopprimere l'articolo 5.
3. 24. Galgano, Catalano, Quintarelli.

  Sopprimere il comma 6.
3. 25. Tentori, Camani.

  Al comma 6, dopo le parole: comunicare al comune inserire le seguenti: e alla Azienda sanitaria locale competente.
3. 26. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 6 dopo le parole: comunicare al comune aggiungere le seguenti: in forma scritta.
3. 27. Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Nella comunicazione scritta di cui al comma 1 devono essere indicati i dati catastali dell'unità immobiliare destinata all'attività di home restaurante la quota dell'unità, anche in riferimento all'utilizzo di terrazzi e di giardini, utilizzata a tale fine.
  6-ter. Il comune, entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, di concerto con la ASL competente, effettua un sopralluogo al fine di verificare l'idoneità dell'unità immobiliare. Il comune e la ASL competente, entro i successivi quindici giorni dalla data del sopralluogo, con atto congiunto dichiarano l'idoneità dell'unità immobiliare ad uso abitativo all'attività di home restaurant. In assenza dell'atto di cui al presente comma l'attività di home restaurant non può essere avviata.
  6-quater. In caso di cessazione dell'attività di home restaurant, questa deve essere comunicata immediatamente al comune e alla ASL competente.
3. 28. Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Il comune, all'atto del ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 6 rilascia al segnalante un codice identificativo, che Pag. 77dovrà essere reso visibile, insieme al codice fiscale, su ogni piattaforma tecnologica in cui l'attività è pubblicizzata.
*3. 29. Polidori, Giammanco.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Il comune, all'atto del ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma 6 rilascia al segnalante un codice identificativo, che dovrà essere reso visibile, insieme al codice fiscale, su ogni piattaforma tecnologica in cui l'attività è pubblicizzata.
*3. 31. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Il comune, all'atto del ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 6 rilascia al segnalante un codice identificativo, che dovrà essere reso visibile, insieme al codice fiscale, su ogni piattaforma tecnologica in cui l'attività è pubblicizzata.
*3. 34. Fantinati.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma precedente svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini dell'articolo 152, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
**3. 30. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  7. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma precedente svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini dell'articolo 152, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
**3. 32. Squeri.

  Sopprimere il comma 7.
3. 35. Tentori, Camani.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Rimane ferma l'applicazione di tutte le normative penali, civili ed amministrative in materia di somministrazione di alimenti e bevande per le attività di cui al comma 3.
3. 36. Squeri.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Nel caso in cui l'attività di home restaurant sia esercitata:
   a) in unità immobiliare di proprietà adibita ad uso abitativo principale è obbligatorio l'assenso dell'assemblea condominiale attraverso apposita autorizzazione;
   b) in unità immobiliare adibita ad uso abitativo principale, concessa in locazione con contratto regolarmente registrato «, è obbligatorio l'assenso scritto del proprietario», che deve darne comunicazione all'amministratore di condominio.
3. 37. Ricciatti, Ferrara.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Controlli).

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
  2. Per i fini di tutela dall'ordine e sicurezza pubblica il Comune comunica al Prefetto, entro 10 giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 3 della presente legge.Pag. 78
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
  4. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687,689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcoolismo.
*3. 01. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Controlli).

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
  2. Per i fini di tutela dall'ordine e sicurezza pubblica il Comune comunica al Prefetto, entro 10 giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 3 della presente legge.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
  4. Ai titolari delle attività disciplinate dalla presente legge si applicano gli articoli 687, 689, 691 del codice penale e le altre disposizioni per la prevenzione dell'alcoolismo.
*3. 02. Squeri.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Controlli).

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
  2. Per i fini di tutela dall'ordine e sicurezza pubblica il Comune comunica al Prefetto, entro 10 giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 3 della presente legge.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
**3. 03. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Controlli).

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni, imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
  2. Per i fini di tutela dall'ordine e sicurezza pubblica il Comune comunica al Prefetto, entro 10 giorni dalla ricezione, gli estremi delle segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'articolo 3 della presente legge.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2 gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
**3. 04. Polidori, Giammanco.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Catalano, Galgano, Quintarelli.

Pag. 79

  Al comma 1, premettere il seguente:
  1. Le strutture abitative utilizzate devono possedere le caratteristiche di abitabilità e d'igiene ai sensi della normativa vigente.
4. 2. Camani, Tentori.

  Al comma 1, dopo la parola: soddisfare aggiungere le seguenti: i requisiti igienico-sanitari per uso abitativo e.
4. 3. Catalano, Galgano, Quintarelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'esercizio dell'attività di home restaurant è subordinato al rilascio di un'autorizzazione deliberata dall'assemblea del condominio.
4. 12. Allasia.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Qualora l'abitazione sia sita in un condominio, per lo svolgimento dell'attività di ristorazione in abitazione privata sarà necessaria una delibera del condominio stesso approvata con la maggioranza di cui all'articolo 1136, comma 5, del codice civile, che consenta tale attività e che dovrà essere allegata alla SCIA di cui al comma 6 dell'articolo 3 della presente legge.
4. 4. Squeri.

  Sopprimere il comma 2.
4. 6. Tentori, Camani.

  Al comma 2, sostituire le parole: la residenza o il domicilio con le seguenti: l'abitazione principale in proprietà o in locazione.
4. 7. Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2, dopo le parole: del soggetto titolare aggiungere le seguenti: o di un soggetto terzo.
4. 8. Galgano, Catalano, Quintarelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comune destinatario della comunicazione provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità dell'immobile all'esercizio dell'attività di home restaurant.
4. 9. Allasia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'attività di home restaurant non può essere esercitata negli immobili in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.
4. 10. Catalano, Galgano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. L'attività di home restaurant non può essere esercitata negli edifici in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.
4. 11. Camani, Martella, Tentori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Coordinamento con le attività ricettive).

  1. L'attività di home restaurant non può essere esercitata negli edifici in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in Pag. 80forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.
  2. Ai fini del raggiungimento dei limiti di diversa natura previsti dalla legislazione vigente, nazionale e regionale, le attività di home restaurant, le attività turistico-ricettive svolte in forma non imprenditoriale e le attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, se gestite da persone che siano tra loro legate da vincoli di coniugio, di parentela entro il secondo grado o di affinità entro il terzo, si considerano come un'unica attività, anche se ubicate in edifici diversi.
**4. 01. Fantinati.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Coordinamento con le attività ricettive).

  1. L'attività di home restaurant non può essere esercitata negli edifici in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.
  2. Ai fini del raggiungimento dei limiti di diversa natura previsti dalla legislazione vigente, nazionale e regionale, le attività di home restaurant, le attività turistico-ricettive svolte in forma non imprenditoriale e le attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, se gestite da persone che siano tra loro legate da vincoli di coniugio, di parentela entro il secondo grado o di affinità entro il terzo, si considerano come un'unica attività, anche se ubicate in edifici diversi.
**4. 02. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Coordinamento con le attività ricettive).

  1. L'attività di home restaurant non può essere esercitata negli edifici in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.
  2. Ai fini del raggiungimento dei limiti di diversa natura previsti dalla legislazione vigente, nazionale e regionale, le attività di home restaurant, le attività turistico-ricettive svolte in forma non imprenditoriale e le attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, se gestite da persone che siano tra loro legate da vincoli di coniugio, di parentela entro il secondo grado o di affinità entro il terzo, si considerano come un'unica attività, anche se ubicate in edifici diversi.
**4. 03. Polidori, Giammanco.

ART. 5.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'esercizio dell'attività di home restaurant in assenza dei requisiti prescritti dalla presente legge comporta la cessazione dell'attività medesima e le sanzioni previste dalle normative vigenti.
5. 1. Camani, Tentori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 a 12.000 euro. In caso di recidiva è disposta la cessazione dell'attività.
5. 2. Squeri.

Pag. 81

ALLEGATO 2

Disciplina dell'attività di ristorazione. Testo unificato C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: La presente legge, inserire le seguenti: ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali.
1. 2. Allasia.

  Al comma 1, dopo le parole: atti a garantire aggiungere le seguenti: la trasparenza,.
1. 3. Camani, Tentori.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, nell'ambito dell'economia della condivisione.
1. 1. (Nuova formulazione) Catalano, Galgano, Quintarelli.

  Sopprimere il comma 2.
1. 6. (Nuova formulazione) Camani, Tentori.

  Al comma 3 sopprimere le parole: in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti del territorio.
1. 12. Galgano, Catalano, Quintarelli.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 2.
(Definizioni).

  Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
   a) « home restaurant»: l'attività finalizzata condivisione di eventi enogastronomici esercitata da di persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle medesime strutture;
   b) «gestore»: un soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici;
   c) «utente operatore cuoco»: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di home restaurant;
   d) «utente fruitore»: un soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall'utente operatore cuoco.
1. 01. (Nuova formulazione) Camani, Tentori.

ART. 2.

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Prescrizioni in capo al gestore).

  1. Il gestore della piattaforma digitale di home restaurant deve garantire che le Pag. 82informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy. Le attività di home restaurant devono essere inserite nella piattaforma almeno trenta minuti prima del loro svolgimento. L'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione deve rimanere tracciata.
  2. Il gestore è tenuto a mettere le informazioni di cui al comma 1 nella disponibilità degli enti di controllo competenti.
  3. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.
  4. Le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità.
  5. La partecipazione dell'utente fruitore all'evento enogastronomico richiede in ogni caso l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco.
  6. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di home restaurant e verifica che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi.
  7. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale.
  8. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate di cui al comma 7, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione.
  9. Entro 90 giorni dalla data dell'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di home restaurant.
2. 1. (Nuova formulazione) Tentori, Camani.

ART. 3.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per lo svolgimento dell'attività di home restaurant gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I medesimi soggetti e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
3. 1. (Nuova formulazione) Camani, Tentori.

  Al comma 3 sostituire le parole: non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno purché le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino il limite di 5.000 euro annui con le seguenti: è considerata saltuaria. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare, né generare proventi superiori a 5.000 euro annui.
3. 5. (Nuova formulazione) Catalano, Galgano.

  Sopprimere il comma 4.
3. 9. Tentori, Camani.

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  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'attività di home restaurant si applicano le norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali.
3. 17. (Nuova formulazione) Galgano, Catalano, Quintarelli.

  Sopprimere il comma 7.
3. 35. Tentori, Camani.

ART. 4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate devono possedere le caratteristiche di abitabilità e d'igiene ai sensi della normativa vigente.
4. 2. (Nuova formulazione) Camani, Tentori.

  Sopprimere il comma 2.
4. 6. Tentori, Camani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'attività di home restaurant non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.
*4. 10. Catalano, Galgano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. L'attività di home restaurant non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni, e viceversa.
*4. 11. Camani, Martella, Tentori.