CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 settembre 2016
699.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. (C. 2436 Dell'Orco ed altri).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Subemendamento all'emendamento 1.100 del Relatore.

  All'emendamento 1.100, dopo la parola: viaggio sostituire le parole: alla riduzione dell'impatto ambientale con le seguenti: , del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale.
0. 1. 100. 1. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e in particolare fino a: dal traffico urbano con le seguenti:, possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio e alla riduzione dell'impatto ambientale.
1. 100. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo le parole: nelle aree urbane con aggiungere le seguenti: elevato pendolarismo e.
1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Marguerettaz, Ottobre.

  All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:, comunque non pregiudicando le competenze e l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.
1. 2. Franco Bordo, Folino.

ART. 2.

Subemendamento all'emendamento 2. 100 del Relatore.

  All'emendamento 2.100, comma 1, lettera a), sostituire le parole: veicoli privati tra due o più utenti con le seguenti: un veicolo motorizzato da parte di un utente operatore, con uno o più utenti fruitori.
0. 2. 100. 1. Cristian Iannuzzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
   a) car pooling: la modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non;
   b) gestore: il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione; Pag. 101
   c) utente operatore: il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo;
   d) utente fruitore: il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore;
   e) utente: l'utente operatore o l'utente fruitore.
2. 100. Il Relatore.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Car pooling).

  1. Ai fini della presente legge, per car pooling si intende una modalità di trasporto consistente nell'uso condiviso non professionale di veicoli privati, tra due o più persone che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso.
  2. Per i veicoli soggetti a immatricolazione, il trasporto in car pooling può essere effettuato sia attraverso veicoli immatricolati per uso proprio ai sensi dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia per veicoli immatricolati per uso terzi ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera a), del medesimo decreto.
  3. È consentito il rimborso pro quota delle spese di viaggio, il cui importo o i cui parametri di quantificazione devono essere previamente concordati. Tale rimborso, che non costituisce reddito imponibile a fini fiscali, non può mai costituire una remunerazione dell'attività e del tempo di guida del conducente.
  4. In presenza di un rimborso delle spese di viaggio, il trasporto in car pooling si configura come contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile.
2. 1. Catalano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Ai fini della presente legge, per car pooling si intende un sistema di trasporto basato sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il servizio di trasporto svolto nelle forme stabilite dalla presente legge non si configura come attività di impresa. Per il servizio di trasporto svolto non può essere previsto alcun tipo di corrispettivo, né alcuna forma di remunerazione. L'Autorità di regolazione dei trasporti, sentite le Commissioni parlamentari competenti, può stabilire forme di contribuzione alle spese di trasporto sostenute, da valutarsi sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade, tenendo comunque conto dell'equilibrio economico del settore trasportistico non di linea.
2. 2. Folino, Franco Bordo.

  Al comma 1, sostituire le parole: sistema di trasporto basato sull'uso con le seguenti: modalità di trasporto consistente nell'uso.
2. 3. Catalano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: veicoli privati fino alla fine del periodo, con le seguenti: un veicolo da parte di un privato, con uno o più passeggeri, nel contesto di un viaggio, o parte di esso, che il conducente aveva già programmato. Il conducente ed i passeggeri sono messi in contatto anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati.
2. 4. Cristian Iannuzzi.

Pag. 102

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: veicoli privati tra due o più persone con le seguenti: un veicolo motorizzato da parte di un privato, con uno o più passeggeri.
2. 5. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: itinerario con la seguente: viaggio.
2. 6. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: itinerario aggiungere le seguenti: nel contesto di un viaggio che il conducente aveva già pianificato.
2. 7. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
2. 8. Catalano.

  Al comma 1, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'attività e il tempo di guida del conducente non possono essere remunerati. È unicamente consentito il rimborso pro quota delle spese di viaggio, valutate sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade. Tale rimborso non costituisce reddito imponibile a fini fiscali.
2. 9. Catalano.

  Al comma 1, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È consentito il rimborso pro quota delle spese di viaggio, il cui importo o i cui parametri di quantificazione devono essere previamente concordati. Tale rimborso, che non costituisce reddito imponibile a fini fiscali, non può mai costituire una remunerazione dell'attività e del tempo di guida del conducente.
2. 10. Catalano.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le forme di contribuzione alle spese di trasporto sostenute, valutate sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade.
2. 11. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: corrispettivo con la seguente: profitto.
2. 12. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per i veicoli soggetti a immatricolazione, il trasporto in car pooling può essere effettuato sia attraverso veicoli immatricolati per uso proprio ai sensi dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia per veicoli immatricolati per uso terzi ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera a) del medesimo decreto».
2. 13. Catalano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. In presenza di un rimborso delle spese di viaggio, il trasporto in car pooling si configura come contratto di Pag. 103trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile».
2. 14. Catalano.

Subemendamenti all'emendamento del Relatore 2.0100

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per il servizio di trasporto svolto non può essere previsto alcun tipo di corrispettivo, né alcuna forma di remunerazione. L'Autorità di regolazione dei trasporti, sentite le Commissioni parlamentari competenti, può stabilire forme di compartecipazione alle spese di trasporto sostenute, da valutarsi sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade, tenendo comunque conto dell'equilibrio economico del settore trasportistico non di linea.
0. 2. 0100. 1. Franco Bordo, Folino.

  Al comma 2, dopo le parole: preventivamente concordato aggiungere le seguenti: e non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali.
0. 2. 0100. 2. Catalano.

  Al comma 2, ultimo periodo sostituire le parole da: al 90 per cento dell'importo previsto dalle con le seguenti: all'importo calcolato in base alle.
0. 2. 0100. 3. Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: al 90 per cento dell'importo con le seguenti: all'importo.
0. 2. 0100. 4. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, dopo le parole: strade, autostrade, aggiungere le seguenti: e altre infrastrutture di trasporto.
0. 2. 0100. 5. Catalano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i veicoli soggetti a immatricolazione, il trasporto in car pooling può essere effettuato sia attraverso veicoli immatricolati per uso proprio ai sensi dell'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia per veicoli immatricolati per uso terzi ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera a) del medesimo decreto.
0. 2. 0100. 6. Catalano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In presenza di un rimborso delle spese di viaggio, il trasporto in car pooling si configura come contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile.
0. 2. 0100. 7. Catalano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Caratteristiche del car pooling).

  1. Il car pooling svolto nelle forme disciplinate dalla presente legge non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone.
  2. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato. La compartecipazione di cui al periodo precedente Pag. 104non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.
  3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme può configurarsi come attività di impresa.
2. 0100. Il Relatore.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Catalano.

Subemendamento all'emendamento 3.100 del Relatore

  Al comma 1, sostituire le parole da: riservano fino alle fine del comma con le seguenti: di ogni ordine e grado possono riservare nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato a fornire informazioni relative al car pooling a richiesta degli intermediari pubblici o privati e senza oneri a carico degli stessi, anche consentendo l'accesso tramite appositi collegamenti ipertestuali ai servizi dedicati operati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 5.
0. 3. 100. 1. Schullian, Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Attività di promozione del car pooling).

  1. Le amministrazioni e gli enti pubblici riservano nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, ai servizi di car pooling. Con specifico riferimento al car pooling è fornita adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o ente o da altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area in cui l'amministrazione o l'ente ha sede. Al medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250.
  2. La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del comma 1, per le amministrazioni e gli enti pubblici, è affidata al responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33. L'inadempimento degli obblighi di pubblicità di cui al comma 1 per le amministrazioni e gli enti pubblici è valutato ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013.
  3. Al comma 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo le parole: «comma 12-ter del presente articolo», sono aggiunte le seguenti: ovvero che non riservano nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato a fornire informazioni relative ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, al car pooling.
  4. La vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del comma 1, per le imprese di cui al medesimo comma, è affidata al responsabile per la mobilità aziendale (mobility manager) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 27 marzo 1998.
  5. Le amministrazioni, gli enti pubblici e le imprese che non si adeguano alle disposizioni previste dal comma 1 non possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5 né ad alcun finanziamento pubblico destinato alla mobilità sostenibile.
  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero Pag. 105delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sulle risorse finanziare, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, elaborano, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del car pooling, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione.
3. 100. Il Relatore.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Le amministrazioni e gli enti pubblici di ogni ordine e grado possono riservare nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato a fornire informazioni relative al car pooling, a richiesta degli intermediari pubblici o privati e senza oneri a carico degli stessi, anche consentendo l'accesso tramite appositi collegamenti ipertestuali ai servizi dedicati operati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
  2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze nonché delle risorse ad essi assegnate a legislazione vigente, elaborano annualmente un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità alternativa e sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del car pooling anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione. I programmi devono essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della necessità della riduzione dell'uso individuale dei veicoli privati al fine di abbattere i livelli di inquinamento e i consumi energetici e per un generale miglioramento del traffico, della circolazione stradale e delle capacità di trasporto dei sistemi collettivi.
3. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Catalano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile).

  1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci e la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede nell'ambito del Fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
4. 2. Franco Bordo, Folino.

  Al comma 1, dopo le parole: di enti pubblici aggiungere le seguenti: o privati.
4. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Marguerettaz, Ottobre.

Pag. 106

Subemendamenti all'emendamento del Relatore 4.100

  Al comma 2-bis apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola: forniscono con la seguente: realizzano;
   b) sostituire le parole da: pari alle fino alla fine del comma con le seguenti: definito con il decreto di cui al comma 2-ter, commisurato in percentuale alle spese effettivamente sostenute, fino ad un massimo di duecentocinquanta mila euro annui, e debitamente documentate per la realizzazione e la gestione dei servizi di car pooling.
0. 4. 100. 1. Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:
  2-quinquies. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci e la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede nell'ambito del Fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
0. 4. 100. 2. Franco Bordo, Folino.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «c-bis) promozione e realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, nonché di fornitura di servizi di car pooling».

  2-bis. Alle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 3 che adempiono alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 e forniscono e gestiscono direttamente servizi di car pooling in conformità alla presente legge, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta pari alle spese documentate per la gestione dei servizi di car pooling, fino all'importo massimo complessivo di 1 milione di euro annui.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2-bis. Il decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate Pag. 107dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis, pari a 1 milione di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. 100. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
4. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Marguerettaz, Ottobre.

Pag. 108

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. (C. 2436 Dell'Orco ed altri).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  All'emendamento 1.100, dopo la parola: viaggio sostituire le parole: alla riduzione dell'impatto ambientale con le seguenti: , del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale.
0. 1. 100. 1. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e in particolare fino a: dal traffico urbano con le seguenti:, possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio e alla riduzione dell'impatto ambientale.
1. 100. Il Relatore.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
   a) car pooling: la modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non;
   b) gestore: il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione;
   c) utente operatore: il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo;
   d) utente fruitore: il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore;
2. 100. (nuova formulazione) Il Relatore.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Caratteristiche del car pooling).

  1. Il car pooling svolto nelle forme disciplinate dalla presente legge costituisce contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile e non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone.
  2. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato. La compartecipazione Pag. 109di cui al periodo precedente non può essere superiore al costo com- plessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.
  3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme può configurarsi come attività di impresa.
2. 0100. (nuova formulazione). Il Relatore.

Pag. 110

ALLEGATO 3

5-08222 De Lorenzis: Situazione e prospettive della società Mistral Air con riguardo ai rapporti con Alitalia e alle ricadute occupazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Circa le ragioni per cui Alitalia – Etihad ha improvvisamente e prematuramente sospeso una parte dei voli realizzati da Mistral Air, si segnala che tali decisioni sono da ricondursi a scelte di politica industriale di un operatore privato.
  In ordine, invece, alle azioni di verifica sulle società che hanno vettori aerei, l'ENAC segnala che è tenuta a rilasciare – ad ogni vettore che abbia il principale centro di attività in Italia – sia la licenza di esercizio che il certificato di operatore aereo; a tal fine viene condotta una verifica della solidità economico-finanziaria della compagnia aerea, che deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5 del Regolamento comunitario 1008/2008.
  In tale quadro, ENAC riferisce che dal bilancio d'esercizio 2015 della Mistral Air si evince un patrimonio netto positivo per l'effetto sia dell'utile conseguito nell'esercizio che dell'impegno irrevocabile del socio unico Poste Italiane a supportare la controllata Mistral Air patrimonialmente e finanziariamente almeno per l'intero esercizio 2016. Il budget 2016 è stato elaborato prendendo in considerazione anche i contratti in essere con Alitalia relativi alla continuità territoriale verso le isole di Lampedusa e Pantelleria.
  ENAC precisa altresì che il contratto di wet lease stipulato tra Alitalia ed Etihad Regional per svolgere voli su tratte nazionali non è configurabile come cabotaggio, in quanto i voli effettuati da Etihad Regional sono operati con il codice di Alitalia.
  Per quanto riferisce la società Poste Italiane, l'attività charter è una rilevante area di business per Mistral Air. Per far fronte in maniera efficiente alle esigenze della flotta e alla domanda del mercato charter Mistral Air, come altre compagnie aeree, ricorre anche a vettori terzi in wet lease (noleggio di breve termine di aeromobili che operano collegamenti aerei a nome e per conto di Mistral Air con il relativo codice compagnia) per diverse ragioni: assorbire picchi stagionali di attività nel periodo estivo.
  L'attività charter inoltre viene attivata anche per esigenze spot di clienti più diversi per specifici trasporti di passeggeri (ad es. scolaresche, orchestre in tour internazionali, squadre di calcio ecc.), tra questi anche il Ministero dell'interno richiede, con tempestività di risposta, a diversi operatori voli «ad hoc» per il trasporto di migranti all'interno del territorio nazionale o verso i paesi di origine, in funzione delle esigenze di ordine pubblico. Mistral Air, come altre Compagnie, presenta proprie offerte aggiudicandosi di volta in volta alcuni dei voli richiesti.
  Con riferimento all'attività in wet lease per conto di Alitalia, la società Poste Italiane precisa altresì che Mistral Air ha iniziato ad operare nel 2014 come capacity provider per Alitalia offrendo propri aerei jet in wet lease per operare collegamenti di linea e charter dalle basi di Roma e Napoli e dotandosi appositamente di n. 4 ATR 72 passeggeri per le tratte basate su Ancona, Trieste e Lampedusa, Pantelleria. Tali collegamenti sono rimasti attivi fino a tutto il 2015. Alitalia ha deciso unilateralmente l'interruzione anticipata dei contratti in essere con Mistral Air e le relative attività sono cessate del tutto a partire dal primo Pag. 111luglio 2016. Nello specifico, a fine gennaio 2016 sono terminate tutte le attività jet, a fine marzo quelle turboelica ATR 72 con base in Ancona e Trieste. Pertanto attualmente sono attivi soltanto i collegamenti con base a Pantelleria e Lampedusa per la continuità territoriale con la Sicilia.
  La Compagnia ha operato e sta operando per trovare altre opportunità commerciali sostitutive al fine di evitare e limitare i danni derivanti dalla cessazione anticipata delle attività.
  Considerati i mutati scenari commerciali sia sul versante postale che del trasporto passeggeri in wet lease per conto di Alitalia, la Compagnia ha fatto presente alle OO.SS. che è in fase di elaborazione un nuovo piano industriale di concerto con la Capogruppo e che verranno adottate tutte le iniziative necessarie per ridurre gli impatti della rimodulazione delle attività sul personale stabile. Inoltre occorre precisare che la pianificazione commerciale delle attività si è svolta come di consueto e che, anzi, sono in corso ulteriori iniziative proprio per sostituire i business attualmente in contrazione. Tale attività ovviamente sta continuando tuttora con l'obiettivo di arrivare nel tempo a garantire la profittabilità della Compagnia.
  In ogni caso i ministeri competenti si stanno adoperando per ogni utile iniziativa volta alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

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ALLEGATO 4

5-08288 Tullo: Efficienza dei collegamenti ferroviari al servizio dell'area ligure delle Cinque Terre.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione al servizio ferroviario dedicato al Parco Nazionale delle Cinque Terre, Trenitalia riferisce che a seguito di una specifica richiesta della Regione Liguria e dell'Ente Parco, già dal 26 marzo 2016 ha introdotto un nuovo modello di esercizio caratterizzato dal cadenzamento alla mezz'ora dei treni in servizio sulla relazione La Spezia – Levanto, e dall'assegnazione di fermate ai treni regionali La Spezia – Sestri Levante in tutte le stazioni del Parco delle Cinque Terre, nei fine settimana e nei festivi.
  Anche in relazione all'ulteriore incremento di presenze rispetto al 2015, dallo scorso 24 giugno – in accordo con la Regione Liguria, l'Ente Parco Cinque Terre, le Amministrazioni comunale locali, i Comitati dei cittadini e le Associazioni alberghiere – il servizio ferroviario per le Cinque Terre è stato ulteriormente modificato, pervenendo ad un'offerta di servizi e tariffaria definitiva.
  In particolare, le fermate presso le Cinque Terre dei treni regionali dedicati alla relazione La Spezia – Levanto e vv. sono state confermate tutti i giorni della settimana e i regionali veloci La Spezia – Genova e vv. effettuano sempre, secondo una rotazione prestabilita, due fermate nel Parco delle Cinque Terre.
  Trenitalia evidenzia, altresì, che sono state effettuate anche le seguenti modifiche tariffarie:
   per tutti i residenti nella regione Liguria, la possibilità di usufruire della speciale tariffa agevolata a loro dedicata;
   per i non residenti nel territorio ligure, l'applicazione della «tariffa turistica 5 Terre» di 4 euro senza alcuna limitazione oraria;
   per i ragazzi sino a 12 anni, l'applicazione di una riduzione del 50 per cento sul costo del titolo di viaggio.

  Infine, ricordo che le funzioni e i compiti di amministrazione e programmazione dei servizi ferroviari regionali, che assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, sono stati conferiti alle Regioni in applicazione del decreto legislativo n. 422/97; i rapporti delle regioni con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di Servizio, nel cui ambito vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle Regioni stesse.

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ALLEGATO 5

5-08114 Labriola: Misure per il rilancio dell'aeroporto di Taranto, con particolare riguardo all'avvio del servizio di trasporto passeggeri.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento ai quesiti dell'Onorevole Interrogante, ritengo innanzitutto opportuno precisare che, in base al Piano nazionale degli aeroporti e al connesso decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, di individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, questi ultimi, tra cui risulta incluso anche l'aeroporto di Taranto-Grottaglie, sono stati considerati tutti strategici ai sensi dell'articolo 698 del Codice della navigazione.
  Nell'ambito degli stessi risultano altresì enucleati alcuni scali cui è stata riconosciuta una particolare rilevanza strategica per la specificità primaria del ruolo svolto all'interno del bacino di riferimento. Per il bacino Mediterraneo/Adriatico, in cui sono stati riconosciuti di interesse nazionale Bari, Brindisi e Taranto, il ruolo di particolare rilevanza strategica è stato assegnato all'aeroporto di Bari.
  Il riconoscimento dell'interesse nazionale per gli aeroporti diversi da quelli di particolare rilevanza strategica è stato subordinato, nella sostanza, alla specializzazione di ruolo degli scali e al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche tendenziale, e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale.
  Resta nell'autonomia imprenditoriale delle società di gestione la determinazione dell'ambito di specializzazione da perseguire ai fini del mantenimento del requisito dell'interesse nazionale degli scali.
  Circa lo sviluppo dell'aeroporto di Taranto Grottaglie, la società di gestione degli aeroporti pugliesi ha individuato, in collaborazione con l'ENAC, quale ruolo di specializzazione dello scalo in parola quello di piattaforma di sperimentazione per l'aviazione civile.
  Secondo il progetto nazionale avviato circa un anno fa, tale scalo è piattaforma logistica integrata ideale, per collocazione geografica e per flessibilità operativa, per lo sviluppo e la ricerca nel settore aeronautico civile, proponendosi, in particolare, come luogo idoneo per i Test Range dell'aviazione e, non ultimo, per i mezzi a pilotaggio remoto. Il progetto, infatti, prevede di utilizzare Grottaglie proprio come corridoio di volo per sperimentazioni aeronautiche in ambito civile con velivoli a pilotaggio remoto.
  Il progetto ha forte potenzialità, in quanto coniuga un segmento in crescita esponenziale come quello dei mezzi a pilotaggio remoto che rappresentano l'evoluzione del mezzo aereo, con la necessità di connaturare e specializzare determinati aeroporti, altrimenti non adeguatamente utilizzati, come quello di Taranto Grottaglie; questo, infatti, ha già dimostrato la propria vocazione industriale e sperimentale e, in tal senso, può diventare una risorsa nazionale oltre a contribuire alla crescita produttiva e tecnologica della Regione Puglia.

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ALLEGATO 6

5-08411 Martella: Rischi per la sicurezza dei dipendenti delle ferrovie e dei passeggeri conseguenti alle frequenti aggressioni che si verificano sui treni e nelle stazioni, con particolare riguardo alla stazione di Venezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In premessa, ricordo che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica – quindi anche la sicurezza nelle stazioni ferroviarie e a bordo treno – rientra tra i compiti istituzionali del Ministero dell'interno, nel caso di specie della Polizia Ferroviaria.
  E infatti, il MINT riferisce che nei primi otto mesi dell'anno in corso, presso lo scalo ferroviario di Venezia Santa Lucia, sono stati eseguiti 1.571 servizi di vigilanza, 368 servizi di antiborseggio e 80 servizi straordinari di controllo del territorio, 11.285 persone sono state sottoposte a controllo, 66 sono state le sanzioni comminate per la violazione del regolamento di Polizia Ferroviaria, 15 sono state le persone tratte in arresto e 398 gli indagati in stato di libertà, di cui 370 stranieri. Il MINT assicura anche che resta costante la presenza nell'intero arco delle 24 ore del personale della Polizia Ferroviaria.
  Inoltre, a seguito dell'aggressione citata nell'atto in esame, sono stati attivati dei filtri all'accesso ai binari interessati agli arrivi/partenze dei treni AV e internazionali, mediante transennatura e presidiati da personale di Protezione Aziendale. Contemporaneamente, sono state predisposte misure di filtraggio e interventi strutturali con la chiusura di vari accessi presso la stazione di Mestre, che precede di pochi chilometri quella di Venezia Santa Lucia, interessata dall'azione dei medesimi soggetti che si spostano tra i due impianti. Il dispositivo, nel quale sono state coinvolte le società di trasporto ferroviario nazionale e locale, è stato oggetto di valutazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e sta producendo effetti positivi per la tutela della sicurezza, consentendo, attraverso l'azione coordinata delle varie forze messe in campo, di vigilare efficacemente sulla presenza di soggetti dediti a reati o a varie attività illecite, in attesa della realizzazione di specifiche delimitazioni architettoniche che consentano l'accesso all'area di stazione destinata al servizio di trasporto ai soli titolari di regolari titoli di viaggio.
  Infine, il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane riferisce che nelle stazioni di Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre, come su tutto il resto del territorio nazionale, opera il Pool antievasione costituito da personale di Protezione Aziendale con il compito di dare supporto al personale di front-line sia a terra che a bordo treno.

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ALLEGATO 7

5-08634 De Lorenzis: Possibilità per le imprese ferroviarie di integrare la disciplina in materia di sicurezza, anche ai fini di un'applicazione omogenea della stessa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come riferisce l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), ai sensi del vigente quadro normativo il testo ufficiale di una norma emanata dall'Agenzia può essere modificato solo dall'Agenzia medesima, anche su proposta, debitamente motivata e supportata da un'idonea analisi del rischio, del gestore dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie; ciò vale anche per le integrazioni, considerate modifiche a tutti gli effetti.
  Sempre ai sensi del vigente quadro normativo, ciascuna impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura disciplina in piena autonomia e responsabilità i propri processi interni e l'operatività del proprio personale come ritiene più opportuno, in relazione alla propria organizzazione e al proprio contesto operativo, tramite l'emanazione di proprie disposizioni e prescrizioni di esercizio che devono essere conformi ai criteri e ai principi contenuti nel decreto ANSF n. 4/2012 e nei testi con esso emanati, oltre che alle norme nazionali e internazionali cogenti e alle procedure di interfaccia emanate dal gestore dell'infrastruttura.
  Le disposizioni e prescrizioni di esercizio del gestore dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie, disciplinando nel dettaglio aspetti e processi soggetti alle norme nazionali e internazionali cogenti e ai criteri e ai principi emanati dall'ANSF, ne costituiscono di fatto un'integrazione ma non sono soggetti all'approvazione preventiva dell'Agenzia medesima.
  Infine, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162, rientra tra le attività istituzionali dell'ANSF la supervisione delle disposizioni e prescrizioni emanate dai gestori dell'infrastruttura e dalle imprese ferroviarie e della relativa conformità al vigente quadro normativo.

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ALLEGATO 8

5-08949 Spessotto: Soppressione di corse e riduzione di carrozze da parte di Trenitalia nelle tratte a lungo raggio per carenza di personale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Riferisce Trenitalia che dallo scorso mese di maggio sino ai primi di giugno, il personale addetto alla scorta dei treni del Servizio Universale – Intercity e Intercity Notte – ha effettuato uno sciopero cosiddetto «bianco», consistente nell'applicazione rigida e burocratica delle regole e dell'orario stabiliti contrattualmente, con l'obiettivo di rallentare il processo lavorativo.
  Ciò ha comportato l'indisponibilità del personale aderente alla protesta ad acconsentire a variazioni sui servizi treno assegnati, oltre al rifiuto di prestazioni straordinarie – anche minimali – talvolta necessarie, tra l'altro, per coprire l'elevato numero di dipendenti in malattia registrati nello stesso periodo.
  Tale forma di protesta ha registrato un'adesione più consistente in alcuni specifici territori, come la Liguria.
  A fronte di tale situazione, Trenitalia ha dovuto limitare – in alcune circostanze – le composizioni treno a quattro carrozze in quanto, secondo gli accordi sindacali vigenti, un unico agente può scortare convogli effettuati al massimo con quattro vetture; in pochi altri casi si è, invece, reso necessario effettuare delle soppressioni.
  È opportuno evidenziare che i treni soppressi in conseguenza della predetta forma di protesta sono stati in tutto lo 0,3 per cento dei convogli in circolazione, mentre le carrozze per le quali è stata necessaria la chiusura sono state circa l'1,6 per cento.
  In ogni caso, Trenitalia ha cercato di ridurre per quanto possibile i disagi per la clientela: in particolare, molti clienti che avevano il posto prenotato su carrozze chiuse sono stati riprotetti sulle carrozze disponibili, alcuni sono stati autorizzati a viaggiare su altri convogli senza alcuna maggiorazione del biglietto e in determinati altri casi è stato attivato un sistema di bus sostitutivi. Inoltre, i passeggeri prenotati su una carrozza chiusa a causa dello sciopero, nel caso in cui abbiano deciso di rinunciare al viaggio, hanno ottenuto il rimborso integrale del prezzo del biglietto, ovvero rimborsi sino al 50 per cento per viaggi avvenuti in condizioni disagiate.
  Relativamente alla limitazione, e non soppressione, a Genova dei due treni IC Milano-Ventimiglia, voglio precisare che gli stessi erano in sovrapposizione con i nuovi collegamenti regionali e regionali veloci finanziati dalla Regione Liguria con il Contratto di servizio regionale; detta scelta rientra nella normale razionalizzazione, efficienza ed economicità di gestione delle risorse pubbliche. Inoltre, ricordo che su tale limitazione hanno anche inciso difficoltà legate al deposito sicuro dei treni a Ventimiglia per la nota crisi migranti in corso.
  Riguardo, poi, alla soppressione dell'IC 687 è in corso una verifica con Trenitalia; tuttavia, il servizio è regolarmente svolto.
  Infine, preciso che il MIT, nella predisposizione del nuovo Contratto di servizio 2017-2021 ha richiesto, tra l'altro, il rinnovamento del materiale rotabile, il mantenimento degli attuali servizi a media e soprattutto lunga percorrenza, e l'inserimento di nuovi collegamenti.