CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 settembre 2016
697.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Istituzione della «Giornata della lotta contro la povertà». C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

  1. È istituita la Giornata nazionale della lotta contro la povertà, di seguito denominata «Giornata nazionale», con l'obiettivo di stimolare la riflessione e di accrescere la consapevolezza circa il bisogno di eliminare la povertà e l'indigenza in tutte le loro forme e in tutti gli Stati.
  2. La Giornata nazionale si celebra il 17 ottobre di ogni anno, in concomitanza con la Giornata internazionale contro la povertà, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 47/196 del 31 marzo 1993.

Art. 2.

  1. In occasione della Giornata nazionale la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea sono esposte all'esterno degli edifici sedi di uffici pubblici. Nella medesima occasione sono organizzati in tutto il territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti degli indigenti e la popolazione, in particolare quella in età scolare, sui temi della lotta all'esclusione sociale e alla povertà.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

  1. La Giornata nazionale di cui all'articolo 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.