CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2016
681.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla, C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Lorefice.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 6.0100 DEI RELATORI E NUOVO EMENDAMENTO 3.100 DEI RELATORI

  All'articolo aggiuntivo 6.0100 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: comma 2, sono soppresse le parole da: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici». Conseguentemente,;
   al comma 1, secondo periodo sostituire le parole da: La pena è della reclusione fino alla fine del comma con le seguenti: Se il fatto è commesso da minori, anche attraverso strumenti informatici e telematici e nell'ambito delle condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo, la Procura della Repubblica o il giudice presso il Tribunale per i Minorenni, ove ne ravvisino l'opportunità, in qualsiasi stato e grado del procedimento, possono ricorrere a programmi volontari di giustizia riparativa con l'osservanza delle garanzie di cui all'articolo 12 della Direttiva 2012/29/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; avvalendosi dei centri di mediazione presenti sul territorio, scelti fra quelli di comprovata esperienza ed elevata competenza. I programmi di giustizia riparativa si svolgono nell'interesse superiore dei minori coinvolti e hanno come obiettivo la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale e l'auto-responsabilizzazione dell'autore;
   b) alla rubrica, sostituire le parole: recante la introduzione di una nuova circostanza aggravante con le seguenti: e introduzione di programmi di giustizia riparativa.
0. 6. 0100. 1. Lorefice, Baroni, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  All'articolo aggiuntivo 6.0100 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere le parole da: Conseguentemente fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, inoltre, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Nei casi di assoluta gravità e di reiterazione della condotta di atti previsti all'articolo 2, la Procura della Repubblica o il giudice presso il Tribunale per i Minorenni, ove ne ravvisino l'opportunità, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ricorrono a programmi volontari di giustizia riparativa nel rispetto dei principi enunciati dalla Raccomandazione (19)99 del Consiglio d'Europa su Médiation en matière pénale e dalla Risoluzione 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale dell'organizzazione delle Nazioni Unite recante i Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters e con l'osservanza delle garanzie di cui all'articolo 12 della Direttiva 2012/29/Ue del Pag. 20Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
  3. L'autorità giudiziaria si avvale dei centri di mediazione presenti sul territorio, scelti fra quelli di comprovata esperienza ed elevata, competenza.
  4. I mediatori, adeguatamente formati ai programmi di giustizia riparativa, esercitano le loro finzioni con indipendenza, autonomia e imparzialità e provvedono periodicamente a informare l'autorità giudiziaria circa l'andamento del programma di giustizia riparativa, le attività svolte e i relativi risultati.
  5. I programmi di giustizia riparativa, ai fini della presente legge, consistono in ogni procedimento informale nel quale la persona offesa, la persona alla quale il fatto è attribuito e, ove occorra, i loro congiunti o altri soggetti interessati partecipano attivamente, in modo libero, a un confronto volontario, diretto o indiretto, con l'aiuto di mediatori imparziali altamente competenti.
  6. I programmi di giustizia riparativa di cui alla presente legge, possono essere avviati anche indipendentemente dal procedimento penale, su richiesta dei soggetti in conflitto; essi assicurano la riservatezza e si svolgono in locali appositi al di fiori degli uffici giudiziari.
  7. I programmi di giustizia riparativa si svolgono nell'interesse superiore dei minori coinvolti e hanno come obiettivo la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale e l'auto responsabilizzazione dell'autore.;
   alla rubrica, sostituire le parole: recante la introduzione di una nuova circostanza aggravante con le seguenti: e introduzione di programmi di giustizia riparativa.
0. 6. 0100. 2. Baroni, Lorefice, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  All'articolo aggiuntivo 6.0100 dei Relatori, al comma 1, sopprimere le parole da: Conseguentemente fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
0. 6. 0100. 3. Colonnese, Agostinelli, Lorefice, Baroni, Nesci, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La pena è della reclusione da uno a sei anni con le seguenti: La pena è l'affidamento in prova ai servizi sociali da sei mesi a un anno.
0. 6. 0100. 4. Palmieri, Sarro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1.
3. 100. I Relatori.

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ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla, C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Lorefice.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DI EMENDAMENTI

ART. 1

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge si pone l'obbiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con particolare riguardo a una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni a carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni.
1. 13. Marazziti.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intende l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime percepite come più vulnerabili, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio e all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico, le condizioni personali e sociali della vittima.
  2-bis. Ai fini della presente legge, con il termine «cyber bullismo» si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di social network o altre piattaforme telematiche. Per cyber bullismo si intendono, inoltre, la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione on line attraverso la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali effettuate allo scopo di offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di persona operate mediante mezzi informatici e rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, nonché pubblicare informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima.
1. 3. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

ART. 2

  Al comma 1, sostituire le parole: che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge con le seguenti: che abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.

Pag. 22

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Istanza a tutela delle persone offese.
2.5. Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Piazzoni, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 1, sostituire le parole: di qualsiasi altro dato del minore, diffuso nella rete internet con le seguenti: dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di qualsiasi dato personale del minore con le seguenti: dei contenuti specifici oggetto della segnalazione rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.
2. 11. Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. 25. Marazziti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2.16. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2.17. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet di cui all'articolo 1, comma 3, devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti.
2.22. Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

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ART. 3

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole.
3. 15. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

ART. 4

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, nonché provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
4.2. Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
  Art. 4-bis. – (Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero). 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità delle condotte di cui al comma 1, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario rappresentanti dei servizi sociali territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.
  2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e il patto educativo di corresponsabilità di cui al comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
4. 30. Giuliani, Ferranti.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
  Art. 4-bis. – (Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero). 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità delle condotte di cui al comma 1, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario rappresentanti dei servizi sociali territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.Pag. 24
  2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e il patto educativo di corresponsabilità di cui al comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
4. 35. Marazziti.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
  Art. 4-bis. – (Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero). 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità delle condotte di cui al comma 1, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario rappresentanti dei servizi sociali territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.
  2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e il patto educativo di corresponsabilità di cui al comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
4. 01. Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I servizi sociali territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.
4. 02. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

ART. 6

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. Per i fatti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge che non integrano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. In caso di minore età dell'ammonito, il questore convoca, unitamente all'interessato, almeno un genitore ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale.
6.2. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori.

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ALLEGATO 3

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvato dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla, C. 2670 Iori, C. 3576 Marzano, C. 3605 Santerini e C. 3607 Lorefice.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge si pone l'obbiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, con particolare riguardo a una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni a carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni.
* 1. 4. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer, Palmieri.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge si pone l'obbiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con particolare riguardo a una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni a carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni.
* 1. 13. (Nuova formulazione) Marazziti.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intende l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime percepite come più vulnerabili, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio e all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico, le condizioni personali e sociali della vittima.
  2-bis. Ai fini della presente legge, con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o atto, anche non reiterato, rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di social network o altre piattaforme telematiche. Per cyberbullismo si intendono, inoltre, la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione on line attraverso la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali effettuate allo scopo di offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di Pag. 26persona operate mediante mezzi informatici e rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, nonché pubblicare informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima.
1. 3. (Ulteriore nuova formulazione) Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ciascun minore ultraquattordicenne con le seguenti: Ciascuno, anche minore ultraquattordicenne e, dopo le parole: al gestore del sito internet inserire le seguenti:, nonché al Garante per la protezione dei dati personali,.
2. 2. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio, Marazziti.

  Al comma 1, sostituire le parole: responsabilità del con le seguenti: responsabilità di un.
2. 4. (Nuova formulazione) Mantero, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Businarolo, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, sostituire le parole: che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge con le seguenti: che abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Istanza a tutela delle persone offese.
2. 5. (Nuova formulazione) Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Piazzoni, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 1 sopprimere le parole: al titolare del trattamento o.
2. 7. Piazzoni, Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 1, dopo le parole: del sito internet inserire le seguenti: del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica.
2. 9. Grillo, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Businarolo, Palmieri.

  Al comma 1, sostituire le parole: o il blocco con le seguenti:, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonché.
2. 10. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Amoddio.

  Al comma 1, sostituire le parole: di qualsiasi altro dato del minore, diffuso nella rete internet con le seguenti: dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di qualsiasi dato personale del minore con le seguenti: dei contenuti specifici oggetto della segnalazione rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.
2. 11. (Nuova formulazione) Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

Pag. 27

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
*2.25. (Nuova formulazione) Marazziti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
*2.16. (Nuova formulazione) Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
* 2.17. (Nuova formulazione) Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet di cui all'articolo 1, comma 3, devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti.
2. 22. (Nuova formulazione) Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: per la prevenzione e il contrasto aggiungere le seguenti: del bullismo e.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole: per il contrasto e la prevenzione aggiungere le seguenti: del bullismo e.;
   al comma 4, dopo le parole: e di prevenzione del fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e.
*3. 1. Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

Pag. 28

  Al comma 1, dopo le parole: per la prevenzione e il contrasto aggiungere le seguenti: del bullismo e.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole: per il contrasto e la prevenzione aggiungere le seguenti: del bullismo e.;
   al comma 4, dopo le parole: e di prevenzione del fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e.
* 3. 2. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché realizza un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno.
3. 9. Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Paola Bragantini, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: autoregolamentazione, con la seguente: regolamentazione.
3. 11. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: rivolto agli operatori che forniscono servizi di social networking e agli altri con le seguenti: a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri.
3. 12. Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: tavolo tecnico.
3. 14. Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole.
* 3. 15. (Nuova formulazione) Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole.
*3. 16. (Nuova formulazione) Silvia Giordano, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole.
* 3. 17. Iori, Amoddio, Ascani, D'Ottavio, Bonaccorsi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 2 la Presidenza del Pag. 29Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo.
3. 19. Palmieri, Iori, Santerini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1.
3. 100. I Relatori.

ART. 4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, nonché provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
4. 2. (Nuova formulazione) Piccione.

  Al comma 2, dopo le parole: Le linee di orientamento di cui al comma 1 inserire le seguenti:, conformemente a quanto previsto alla lettera l) comma 7 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015 n. 107,.
* 4. 8. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 2, dopo le parole: Le linee di orientamento di cui al comma 1 inserire le seguenti:, conformemente a quanto previsto alla lettera l) comma 7 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015 n. 107,.
* 4. 9. Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 2, dopo le parole: nella prevenzione e nel contrasto aggiungere le seguenti: del bullismo e; al comma 3, dopo le parole: di contrasto aggiungere le seguenti: al bullismo e.
4. 5. (Nuova formulazione) Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
4. 17. Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

Pag. 30

  Al comma 3, sostituire le parole da: di soggetti privati fino alla fine del comma, con le seguenti: di ogni altra istituzione competente, ente o associazione operante a livello nazionale, o territoriale nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.
4. 33. Marazziti.

  Al comma 4, premettere le seguenti parole: Conformemente a quanto previsto alla lettera h), comma 7, dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015, n. 107,.
*4. 19. Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 4, premettere le seguenti parole: Conformemente a quanto previsto alla lettera h), comma 7, dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015, n. 107,.
*4. 20. Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blazina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 4, dopo le parole: promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet inserire le seguenti: e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche,.
4. 23. Iori, Amoddio, Ascani, D'Ottavio, Bonaccorsi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze di polizia, associazioni ed enti.
4. 24. (Nuova formulazione) Iori, Amoddio, Ascani, D'Ottavio, Bonaccorsi.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
  Art. 4-bis. – (Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero). 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità delle condotte di cui al comma 1, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.
  2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e il patto educativo di corresponsabilità di cui al comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
* 4. 010 (ex 4.30.) (Ulteriore nuova formulazione) Giuliani, Ferranti.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
  Art. 4-bis. – (Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero). 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la Pag. 31gravità delle condotte di cui al comma 1, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.
  2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e il patto educativo di corresponsabilità di cui al comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
* 4. 011. (ex 4.35.) (Ulteriore nuova formulazione) Marazziti.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
  Art. 4-bis. – (Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero). 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità delle condotte di cui al comma 1, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.
  2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e il patto educativo di corresponsabilità di cui al comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
* 4. 01. (Ulteriore nuova formulazione) Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I servizi sociali territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.
4. 100 (ex 4.02.) Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

ART. 5.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2015 e 2016 con le seguenti: 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 2015-2017 con le seguenti parole: 2016-2018 e sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.
5. 4. Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

Pag. 32

ART. 6

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. Per i fatti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge che non integrano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. In caso di minore età dell'ammonito, il questore convoca, unitamente all'interessato, almeno un genitore ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale.
6. 2. (Nuova formulazione) Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori.

  Sopprimere il comma 3.
6. 9. Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
  Art. 6-bis.(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale recante la introduzione di una nuova circostanza aggravante). 1. All'articolo 612-bis del codice penale, secondo comma, sono soppresse le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informati o telematici».

  Conseguentemente, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia.

  2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1) del codice penale, dopo le parole: utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli sono inserite le seguenti: 612-bis.
6. 0100. I Relatori.