CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 luglio 2016
680.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.

SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 2.8, 3.25, 3.23, 3.27, 5.01 e 6.4 DELLE RELATRICI

Art. 2.

  All'emendamento 2.8 delle relatrici sostituire le parole: nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente con le seguenti: che vi provvede con le risorse umane, e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
0. 2. 8. 1. Carrescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il marchio viene assegnato dal Comitato di certificazione previsto dal decreto 2 agosto 1995, n. 413 (di seguito «Comitato»), nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.
2. 8. Le Relatrici.

Art. 3.

  All'emendamento 3.25 delle relatrici, sostituire le parole: sulla fauna e sulla flora acquatica con le seguenti: sulla qualità delle acque, sulla fauna e sulla flora acquatica.
0. 3. 25. 1. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sugli organismi acquatici con le seguenti: sulla fauna e sulla flora acquatica.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: gli elementi acquatici con le seguenti: la fauna e la flora acquatica.
3. 25. Le relatrici.

  All'emendamento 3. 23 delle relatrici, dopo le parole: strumento di calcolo, inserire le seguenti: applicati all'intero ciclo di vita del prodotto.
0. 3. 23. 1. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  All'emendamento 3.23 delle relatrici sopprimere le seguenti parole: laddove compatibili.
0. 3. 23. 2. Carrescia.

  All'emendamento 3.23 delle relatrici, aggiungere in fine le seguenti parole:, valutati anche in relazione all'incidenza ecologica delle materie prime utilizzate per la realizzazione del prodotto.
0. 3. 23. 3. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono stabiliti fino a: strumenti di calcolo con le Pag. 19seguenti: sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e l'Istituto superiore di sanità che si esprimono comunque entro 60 giorni dalla richiesta, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo, in linea con le previsioni contenute nel regolamento (CE) 1223/2009 nonché dei criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE laddove compatibili.
3. 23. Le Relatrici.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: al prodotto medesimo inserire le seguenti: comprensiva dell'indicazione della strategia utilizzata per minimizzare la produzione di rifiuti di imballaggio.
0. 3. 27. 1. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 1, primo periodo, dopo la parola: medesimo inserire le seguenti: nella quale viene specificato quali componenti siano stati sperimentati attraverso test sugli animali.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 3-bis, comma 4, dopo le parole: ambientale inserire le seguenti:, l'indicazione dei componenti testati sugli animali.
0. 3. 27. 2. Cristian Iannuzzi.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: componente inserire le seguenti: che non deve essere testato sugli animali.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 3-bis, comma 4, secondo periodo, dopo la parola: perché inserire le seguenti: non è testato sugli animali.
0. 3. 27. 3. Cristian Iannuzzi.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: certificazione inserire le seguenti: nella quale viene specificato anche se sia stato sperimentato o meno attraverso test sugli animali.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 3-bis, comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Inoltre, la confezione deve indicare chiaramente e visibilmente se il prodotto, in toto o in parte, sia stato sperimentato o meno attraverso test sugli animali.
0. 3. 27. 4. Cristian Iannuzzi.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: certificazione inserire le seguenti: nella quale viene specificato anche se sia stato sperimentato o meno attraverso test sugli animali.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 3-bis, quarto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Inoltre, la confezione deve indicare chiaramente e visibilmente se il prodotto, sia stato sperimentato o meno attraverso test sugli animali.
0. 3. 27. 5. Cristian Iannuzzi.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: richiedendo se necessario aggiungere le seguenti: , entro sessanta giorni.
0. 3. 27. 6. Carrescia.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dell'imballaggio aggiungere la seguente: primario.
0. 3. 27. 7. Carrescia.

Pag. 20

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 3, dopo le parole: sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore inserire le seguenti: che tiene conto degli aggiornamenti di cui al comma 4 dell'articolo 3.
0. 3. 27. 8. Allasia, Grimoldi, Castiello.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 4, dopo la parola: perché inserire le seguenti: non è testato su animali.
0. 3. 27. 13. Cristian Iannuzzi.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: inoltre la confezione deve indicare chiaramente e visibilmente se il prodotto, in toto o in parte, sia stato sperimentato o meno attraverso test sugli animali.
0. 3. 27. 10. Cristian Iannuzzi.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: inoltre la confezione deve indicare chiaramente e visibilmente se il prodotto, sia stato sperimentato o meno attraverso test sugli animali.
0. 3. 27. 9. Cristian Iannuzzi.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-ter, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 3. 27. 11. Carrescia.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-ter, comma 1, dopo le parole: A tal fine l'ISPRA, aggiungere, le seguenti: avvalendosi anche di due persone di comprovata esperienza designati dalla consulta dei consumatori e dai produttori di cosmetici ecologici,.
0. 3. 27. 12. Prodani.

  Sopprimere i commi 5, 6, 7.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.
(Procedura di certificazione).

  1. Il produttore, all'atto della richiesta dei marchio di qualità ecologica, dichiara la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori.
  2. La richiesta viene trasmessa al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e dei prodotto rispetto ai criteri indicati nei regolamento di cui all'articolo 3, richiedendo se necessario integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori Indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto attribuendo il marchio italiano di certificazione ecologica.
  3. I dati relativi ai parametri di cui all'articolo 3 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e formano il « dossier ecologico e di dermocompatibilità» dei prodotto cosmetico,
  4. L'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica, riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiana perché riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti»;

Pag. 21

Art. 3-ter.
(Supporto tecnico dell'ISFRA).

  1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità Istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal fine, l'ISPRA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a dieci unità, salvo diverse esigenze del Comitato.
  2. L'attività di supporto tecnico dell'ISPRA, si svolge in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:
   a) analisi dei «dossier ecologici e di dermocompatibilità» della realizzazione degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità;
   b) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione dei marchio italiano di certificazione ecologica dei cosmetici ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare pagamento dei diritti di uso del marchio;
   c) predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 3, da sottoporre alla valutazione del Comitato;
   d) campagne di promozione e informative presso i consumatori e i produttori di cosmetici, senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica;
   e) promozione di attività di formazione, studi e ricerche necessari per l'attuazione del regolamento 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
3. 27. Le Relatrici.

Art. 5.

  All'articolo aggiuntivo 5.01 delle relatrici, comma 2, sostituire la parola: sorveglianza con le seguenti: controllo e vigilanza.

  Conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: sorveglianza con le seguenti: controllo e vigilanza.
0. 5. 01. 1. Cristian Iannuzzi.

  All'articolo aggiuntivo 5.01 delle relatrici, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, inserire le seguenti: ivi comprese quelle svolte dall'ISPRA ai sensi delle lettere d) ed e), del comma 2, dell'articolo 3-ter.
0. 5. 01. 2. Allasia, Grimoldi, Castiello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Risorse finanziarie per la gestione del Comitato).

  1. I soggetti che presentano domanda di assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica dei prodotti cosmetici provvedono al pagamento del diritto a copertura delle spese di istruttoria delle domande stesse nonché, in caso di ottenimento del marchio, del diritto annuale di utilizzazione, a decorrere dalla data di assegnazione.
  2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di sorveglianza, le eventuali prove di laboratori accreditati necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio, nonché le spese per la registrazione del contratto sono a carico del soggetto richiedente.
  3. Gli importi relativi ai diritti di cui al comma 1 e alle spese di cui al comma 2 sono quantificati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Pag. 22del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati in conto entrata e riassegnati, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze del funzionamento del Comitato, da destinare prioritariamente alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, nonché alle attività di controllo e sorveglianza.
5. 01. Le Relatrici.

Art. 6.

  All'emendamento 6.4, delle relatrici dopo le parole: a diffusione nazionale aggiungere le seguenti: oltre che sul sito internet del Comitato.
0. 6. 4. 1. Carrescia.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un giornale nazionale con le seguenti: almeno uno dei quotidiani a diffusione nazionale.
6. 4. Le Relatrici.

Pag. 23

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: regolamento (CE) n. 1223/2009, aggiungere le seguenti: del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.
1. 1. (Nuova formulazione). Carrescia, Giovanna Sanna.

ART. 2.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: su richiesta del produttore

  Conseguentemente, al medesimo articolo 2, alla rubrica, dopo le parole: di qualità ecologica aggiungere le seguenti: dei prodotti cosmetici
2. 1. (Nuova formulazione). Allasia, Grimoldi.

ART. 3.

  Al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   e) l'imballaggio deve indicare il mese e l'anno di produzione, nonché la durata di conservazione minima del prodotto cosmetico, con specifica individuazione dei prodotti cosmetici per i quali tale indicazione di durata minima non risulti obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1223/2009.
3. 28. (ex 2.5) (Nuova formulazione). Becattini.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente lettera:
   0a) quantità delle sostanze definite tossiche, pericolose per l'ambiente, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006);
3. 4. (Nuova formulazione). Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: presenza con la seguente: assenza e aggiungere, in fine, le seguenti parole: in base alla normativa vigente
3. 6. (Nuova formulazione). Allasia, Grimoldi.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'aggiornamento, con cadenza quadriennale, del Pag. 24regolamento secondo la procedura di cui al comma 1.
3. 16. (Nuova formulazione). Grimoldi, Allasia.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: richiedendo se necessario aggiungere le seguenti: , entro 120 giorni.
0. 3. 27. 6. (Nuova formulazione). Carrescia.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: d) prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose.
5. 2. (Nuova formulazione). Becattini.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   d) la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.
5. 3. (Nuova formulazione). Allasia, Grimoldi.

  All'articolo aggiuntivo 5.01 delle relatrici, comma 2, sostituire la parola: sorveglianza con la seguente: controllo.

  Conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: e sorveglianza.
0. 5. 01. 1. (Nuova formulazione). Cristian Iannuzzi.

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di certificazione di cui all'articolo 5.
6. 2. (Nuova formulazione). Carrescia.

Pag. 25

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 Realacci e C. 2812 Abrignani.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: regolamento (CE) n. 1223/2009, aggiungere le seguenti: del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.
1. 1. (Nuova formulazione). Carrescia, Giovanna Sanna.

ART. 2.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Su richiesta del produttore

  Conseguentemente, al medesimo articolo 2, alla rubrica, dopo le parole: di qualità ecologica aggiungere le seguenti: dei prodotti cosmetici
2. 1. (Nuova formulazione). Allasia, Grimoldi, Polidori.

  All'emendamento 2.8 delle relatrici sostituire le parole: nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente con le seguenti: che vi provvede con le risorse umane, e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
0. 2. 8. 1. Carrescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il marchio viene assegnato dal Comitato di certificazione previsto dal decreto 2 agosto 1995, n. 413 (di seguito «Comitato»), nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.
2. 8. Le Relatrici.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro della salute, aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
3. 3. Busto.

  All'emendamento 3. 23 delle relatrici, dopo le parole: strumento di calcolo, inserire le seguenti: applicati all'intero ciclo di vita del prodotto.
0. 3. 23. 1. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono stabiliti fino a: strumenti di calcolo con le seguenti: sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e l'Istituto superiore di sanità che si esprimono comunque entro 60 giorni dalla richiesta, sono stabiliti i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo, in linea con le previsioni contenute nel regolamento (CE) 1223/2009 Pag. 26nonché dei criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE laddove compatibili.
3. 23. Le Relatrici.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) dermocompatibilità.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera g).
3. 24. Le Relatrici.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente lettera:
   0a) quantità delle sostanze definite tossiche, pericolose per l'ambiente, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006);
3. 4. (Nuova formulazione). Grimoldi, Allasia, Polidori.

  All'emendamento 3.25 delle relatrici, sostituire le parole: sulla fauna e sulla flora acquatica con le seguenti: sulla qualità delle acque, sulla fauna e sulla flora acquatica.
0. 3. 25. 1. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sugli organismi acquatici con le seguenti: sulla fauna e sulla flora acquatica.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: gli elementi acquatici con le seguenti: la fauna e la flora acquatica.
3. 25. Le Relatrici.

  Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: presenza con la seguente: assenza e aggiungere, in fine, le seguenti parole: in base alla normativa vigente
3. 6. (Nuova formulazione). Allasia, Grimoldi, Polidori.

  Al comma 2, sopprimere le parole: di cui alla lettera a) del comma 1.
3. 10. Allasia, Grimoldi, Polidori.

  Al comma 2, sopprimere le lettere c) e d).
3. 26. Le Relatrici.

  Al comma 3, lettera a), dopo la parola: di imballaggio aggiungere la seguente: primario.
3. 14. Carrescia, Giovanna Sanna.

  Al comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   e) l'imballaggio deve indicare il mese e l'anno di produzione, nonché la durata di conservazione minima del prodotto cosmetico, con specifica individuazione dei prodotti cosmetici per i quali tale indicazione di durata minima non risulti obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1223/2009
3. 28. (ex 2.5) (Nuova formulazione). Becattini.

  Al comma 4, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'aggiornamento, con cadenza quadriennale, del regolamento secondo la procedura di cui al comma 1.
3. 16. (Nuova formulazione). Grimoldi, Allasia, Polidori.Pag. 27
  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: componente inserire le seguenti: che non deve essere testato sugli animali.

  Conseguentemente, al capoverso Art. 3-bis, comma 4, secondo periodo, dopo la parola: perché inserire le seguenti: non è testato sugli animali.
0. 3. 27. 3. Cristian Iannuzzi.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: richiedendo se necessario aggiungere le seguenti: ,entro 120 giorni,
0. 3. 27. 6. (Nuova formulazione). Carrescia.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dell'imballaggio aggiungere la seguente: primario.
0. 3. 27. 7. Carrescia.

  All'emendamento 3.27 delle relatrici, capoverso Art. 3-ter, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 3. 27. 11. Carrescia.

  Sopprimere i commi 5, 6, 7.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

Art. 3-bis.
(Procedura di certificazione).

  1. Il produttore, all'atto della richiesta dei marchio di qualità ecologica, dichiara la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione. Il produttore può anche avvalersi, a tal fine, della documentazione proveniente dai propri fornitori.
  2. La richiesta viene trasmessa al Comitato, che provvede alla verifica della conformità della domanda e dei prodotto rispetto ai criteri indicati nei regolamento di cui all'articolo 3, richiedendo se necessario integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori Indipendenti dal produttore. Alla richiesta di concessione del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto attribuendo il marchio italiano di certificazione ecologica.
  3. I dati relativi ai parametri di cui all'articolo 3 sono oggetto di controllo periodico da parte del produttore e formano il «  dossier ecologico e di dermocompatibilità» dei prodotto cosmetico,
  4. L'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica, riporta in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio di qualità ecologica italiana perché riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti».

Art. 3-ter.
(Supporto tecnico dell'ISFRA).

  1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità Istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal fine, l'ISPRA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a dieci unità, salvo diverse esigenze del Comitato.Pag. 28
  2. L'attività di supporto tecnico dell'ISPRA, si svolge in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:
      a) analisi dei «dossier ecologici e di dermocompatibilità» della realizzazione degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità;
      b) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione dei marchio italiano di certificazione ecologica dei cosmetici ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare pagamento dei diritti di uso del marchio;
      c) predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 3, da sottoporre alla valutazione del Comitato;
      d) campagne di promozione e informative presso i consumatori e i produttori di cosmetici, senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica;
      e) promozione di attività di formazione, studi e ricerche necessari per l'attuazione del regolamento 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
3. 27. Le Relatrici.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: d) prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose.
5. 2. (Nuova formulazione). Becattini.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: d) la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.
5. 3. (Nuova formulazione). Allasia, Grimoldi, Polidori.

  All'articolo aggiuntivo 5.01 delle relatrici, comma 2, sostituire la parola: sorveglianza con la seguente: controllo

  Conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: e sorveglianza
0. 5. 01. 1. (Nuova formulazione). Cristian Iannuzzi.

  All'articolo aggiuntivo 5.01 delle relatrici, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, inserire le seguenti: ivi comprese quelle svolte dall'ISPRA ai sensi delle lettere d) ed e), del comma 2, dell'articolo 3-ter.
0. 5. 01. 2. Allasia, Grimoldi, Castiello, Polidori.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Risorse finanziarie per la gestione del Comitato).

  1. I soggetti che presentano domanda di assegnazione del marchio italiano di certificazione ecologica dei prodotti cosmetici provvedono al pagamento del diritto a copertura delle spese di istruttoria delle domande stesse nonché, in caso di ottenimento del marchio, del diritto annuale di utilizzazione, a decorrere dalla data di assegnazione.
  2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di sorveglianza, le eventuali prove di laboratori accreditati necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio, nonché le spese per la registrazione del contratto sono a carico del soggetto richiedente.
  3. Gli importi relativi ai diritti di cui al comma 1 e alle spese di cui al comma 2 sono quantificati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi Pag. 29proventi sono versati in conto entrata e riassegnati, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze del funzionamento del Comitato, da destinare prioritariamente alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, nonché alle attività di controllo e sorveglianza.
5. 01. Le Relatrici.

ART. 6.

  All'emendamento 6.4, delle relatrici dopo le parole: a diffusione nazionale aggiungere le seguenti: oltre che sul sito internet del Comitato.
0. 6. 4. 1. Carrescia.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: uno dei giornali nazionali con le seguenti: almeno uno dei quotidiani a diffusione nazionale.
6. 4. Le Relatrici.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di certificazione di cui all'articolo 5
6. 2. (Nuova formulazione). Carrescia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6 bis. — (Disposizioni finali). — 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2 agosto 1995, n. 413, anche al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni ora previste.
6. 01. Le Relatrici.