CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 giugno 2016
652.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogista. Testo unificato delle proposte di legge. C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: con riguardo con la seguente: limitatamente.

  Conseguentemente al comma 3, lettera c), sostituire le parole: con riguardo con la seguente: limitatamente.
3. 200. Relatrice.

ART. 4.

  All'articolo 4, comma 1, alinea, sopprimere le parole da: in regime fino a: collaborazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
    1-bis. Per le amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni del presente articolo non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti.
4. 200. (Nuova formulazione) Relatrice.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pubblici e privati aggiungere le seguenti: e del terzo settore.
6. 201. Relatrice.

  Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: L'educatore professionale socio-pedagogico è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 7 e svolge le seguenti attività educative e formative.
6. 200. Relatrice.

ART. 10.

  Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: Il pedagogista è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 11 e svolge le seguenti attività educative e formative.
10. 200. Relatrice.

ART. 11.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate.
11. 100. (Nuova formulazione) Relatrice.

ART. 15.

  Sostituire il comma 1 col seguente:
  1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della Pag. 273presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. 205. (Nuova formulazione) Relatrice.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: di almeno un anno con le seguenti: per complessivi 60 crediti.
15. 206. Relatrice.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole seguenti requisiti aggiungere le seguenti: e intraprendono i predetti corsi intensivi entro tre anni dalla medesima data.
15. 200. Relatrice.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001-2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
15. 207. (Nuova formulazione) Relatrice.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il corso di cui al comma 2 è organizzato dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione delle università. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università.
15. 204. (Nuova formulazione) Relatrice.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: almeno 50 anni di età aggiungere le seguenti: e abbiano almeno 10 anni di servizio.
15. 201. Relatrice.

  Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: 25 anni con le seguenti: 20 anni.
15. 202. Relatrice.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore per un periodo minimo di 12 mesi, anche non continuativi, documentata nei modi di cui al comma 2, lettera b), secondo periodo, possono continuare ad esercitare l'attività di educatore. I soggetti di cui al periodo precedente non possono in nessun caso avvalersi della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico». Negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi, nelle organizzazioni e negli istituti di cui all'articolo 4, il mancato possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» o di «educatore professionale socio-sanitario» non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data della sua entrata in vigore, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore.
15. 203. (Nuova formulazione) Relatrice.