CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2016
644.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
   sottolineata la grande importanza del provvedimento, il quale realizza un intervento di notevole rilievo sotto il profilo sociale ed economico, che risulta atteso da molto tempo e appare dunque necessario approvare in tempi rapidi;
   rilevato come sia stata accolta la maggior parte delle numerose condizioni e osservazioni contenute nel parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
   sottolineata la cruciale importanza del provvedimento destinato a ridisegnare principi e capisaldi di un settore dell'attività economica e sociale del Paese che ha evidenziato una dinamica di crescita e sviluppo impressionante soprattutto in questi ultimi anni, caratterizzati da un ciclo economico negativo e dal rapido degrado delle condizioni di benessere di larghi strati della popolazione;
   rilevato come il testo licenziato non consegua affatto i nobili propositi e gli elevati ideali che sarebbe stato legittimo attendersi da una riforma di tale portata, introducendo al contrario una serie di distorsioni e compromessi destinati a peggiorare efficienza ed equità del sistema economico pervenendo, nel complesso, a un peggioramento del sistema normativo vigente per il seguente ordine di ragioni:
    viene indebolito il principale requisito soggettivo distintivo degli enti del Terzo settore, ossia l'assenza di scopo di lucro diretto ed indiretto, elemento sul quale sarebbe stato legittimo attendersi una più specifica e concludente volontà di indirizzo del Parlamento affinché fosse delegato al Governo il compito di definirne una nozione aggiornata e ben delimitata, con conseguente identificazione di tutti i comportamenti anomici da rubricare come espressione di divisione indiretta degli utili;
    viene indebolito il fondamentale requisito della democraticità degli enti del Terzo settore, ignorando la necessità di ribadire la nozione di sovranità e centralità delle assemblee dei soci e partecipanti, di libera eleggibilità degli amministratori, di devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità in caso di scioglimento, di obbligo del reinvestimento di utili, avanzi e riserve nell'esclusivo perseguimento delle finalità sociali statutarie, con ciò dimenticando che il carattere democratico delle istituzioni del Terzo settore è un necessario connotato distopico e alternativo rispetto alla natura prettamente imprenditoriale delle imprese commerciali, dalle quali il settore non profit deve necessariamente discostarsi per accogliere caratteristiche ed elementi delle istituzioni pubbliche democraticamente elette e dirette;
    viene rubricata all'interno del Terzo settore la figura dell'impresa sociale, a cui è concesso di procedere alla distribuzione parziale di utili, fatto salvo Pag. 82l'accantonamento prevalente dei medesimi al perseguimento delle finalità statutarie: una formula ibrida e confusa che si presta al rischio di generare distorsioni di mercato e comportamenti elusivi; è ben noto che la distribuzione di utili può essere largamente realizzata attraverso molteplici artifici in modo indiretto; consentire ad un ente del Terzo settore una gestione di tipo imprenditoriale, non soggetta alle formalità e ai rituali della democrazia associativa, in ambiti e settori di interesse collettivo tutt'altro che marginali dal punto di vista della profittabilità, senza un'adeguata struttura di limiti e di bilanciamenti, prevedendo per giunta benefici normativi a carico della collettività, equivale a generare un «mostro giuridico» che rischia di cannibalizzare sia il mondo dell'impresa sia quello del Terzo settore autentico;
    viene prevista per gli enti del Terzo settore diversi dall'impresa sociale una revisione del sistema di tassazione delle attività istituzionali, relativamente al quale la delega non fa alcun cenno al fatto se debbano considerarsi imponibili o meno ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, lasciando dunque al Governo il compito di decidere se tassare e quanto anche le marginali attività delle piccole realtà associative che si reggono sulle quote pagate dagli iscritti;
    non si fa cenno alcuno all'esigenza di sistemi contabili e di redazione dei rendiconti che, pur rispondendo all'improcrastinabile bisogno di chiarezza, trasparenza e correttezza cui il settore deve farsi carico, risultino, tuttavia, ispirati ai principi di semplificazione e riduzione degli oneri di conformità, ignorando così deliberatamente che uno dei problemi atavici del terzo settore è la scarsità di risorse finanziarie: quando queste ultime sono disponibili appare quantomeno inauspicabile che esse debbano essere investite prioritariamente nel sostenimento di costi amministrativi piuttosto che nel perseguimento delle finalità sociali e altruistiche; l'adozione di sistemi contabili ispirati al principio di cassa e l'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie avrebbero consentito di coniugare facilmente obiettivi di trasparenza e semplificazione ma il testo licenziato non ha accolto questi suggerimenti;
    il provvedimento è, infine, orfano di una adeguata normazione delle fondazioni bancarie, alle quali si riconosce ambiguamente di concorrere alle finalità della legge e che rimangano, pertanto, confinate in un limbo ignoto, come se fossero estranee alle esigenze di una rinnovata disciplina giuridica e fiscale al pari di tutti gli altri enti del Terzo settore; da contraltare fa, invece, l'istituzione, all'articolo 10 del disegno di legge, della Fondazione Italia Sociale, un ente di nuovo conio che ha lo scopo dichiarato di privatizzare «beni e servizi con elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati»: con riferimento a tale entità si rileva la volontà politica di privatizzare e finanziarizzare, in maniera generalizzata e ad ampio spettro, i bisogni e le necessità dei cittadini, generalità rinvenibile proprio in riferimento a «beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale» e in riferimento a «territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati», definizioni che si prestano ad essere impiegate per scopi indefiniti e indefinibili e per ambiti d'intervento generalizzati: a tale riguardo gli strumenti e le modalità per acquisire risorse da parte della predetta Fondazione, unitamente all'utilizzo nella norma del termine welfare integrativo, palesemente rivelano l'idea di realizzare una forma di partenariato pubblico-privato, ove peraltro la componente privatistica, per espressa previsione della norma, sarà prevalente; tale prevalenza in realtà vanifica sia il concetto di welfare integrativo sia quello di sussidiarietà, concetti che invece dovrebbero implicare una prevalenza del ruolo pubblico con riguardo a funzioni eminentemente pubbliche come quelle indicate nel medesimo articolo 10, ove si fa riferimento ad interventi di Pag. 83rilevante impatto sociale ed occupazionale, a territori e persone svantaggiate, a microcredito e a finanza sociale;
   alla luce delle considerazioni espresse in premessa e tenuto conto del fatto che non sono state accolte la maggior parte delle osservazioni ed indicazioni che avrebbero consentito una stesura del provvedimento idonea al conseguimento degli alti ideali civici e programmatici,
  esprime

PARERE CONTRARIO

«Pesco, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa».