CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 aprile 2016
630.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. C. 2520 Quintarelli ed altri.

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
   a) rete internet, nell'ambito delle reti di comunicazione elettronica, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2002/21/CE, il sistema di reti di comunicazione elettronica pubbliche e interconnesse, incluso il segmento di accesso alla sede di un utente, operante con la suite di protocolli Transmission control protocol (TCP) e Internet protocol (IP) definiti dall’Internet engineering task force (IETF), che utilizza indirizzi IP e numeri di un sistema autonomo la cui allocazione è coordinata a livello globale dall’Internet assigned numbers authority (IANA), nonché numeri associati ai servizi della rete internet «port numbers», i registri dei nomi a dominio, nonché la Domain name system (DNS) root zone, coordinati a livello globale dalla IANA;
   b) piattaforma tecnologica, l'insieme di software, specifiche tecniche, standard e hardware organizzato da un fornitore di servizi della società dell'informazione affinché l'utente possa utilizzare particolari software o servizi on line ovvero fruire di determinati contenuti digitali attraverso la rete internet, ad esclusione dei software limitati a usi specializzati e che non sono pertanto di utilizzo generale;
   c) fornitore di servizi della società dell'informazione, il soggetto fornitore di servizi della società dell'informazione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che fornisce software o contenuti digitali o servizi on line di terzi fornitori di contenuti e servizi attraverso una piattaforma tecnologica che consente l'acquisto da parte dell'utente;
   d) esperienza utente, il complesso di meccanismi e di metodi atti a mettere un utente in condizione di utilizzare un software o un servizio on line e di creare una percezione del relativo utilizzo, che è positiva se l'utente rileva maggiori velocità ed efficienza rispetto alle sue aspettative iniziali d'uso, negativa se l'utente rileva maggiori lentezza e ritardi rispetto alle sue aspettative iniziali;
   e) fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o aprile 2003, n. 259, e successive modificazioni, all'esercizio di reti e di servizi di comunicazione elettronica nel territorio italiano che consentono all'utenza domestica l'accesso a servizi della rete internet e a fornitori di accesso alla medesima rete;
   f) accesso best effort, la modalità di utilizzo della rete internet in cui non vi è garanzia che i pacchetti dati siano effettivamente consegnati a destinazione, non essendo presenti specifiche tecniche e livelli di servizio, in quanto la qualità del servizio è determinata dal carico di rete.

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ART. 2.
(Qualificazione dei servizi forniti all'utenza).

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120, non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), come «accesso ad internet», un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete internet. Un servizio che consenta il solo accesso ad una tale porzione e/o sottoinsieme di servizi è definito «servizio non internet». La documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete internet.

ART. 3.
(Limiti alla gestione del traffico).

  1. In coerenza con gli orientamenti attuativi relativi all'articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120, ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non è consentito ostacolare, ovvero rallentare rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet, l'accesso ad applicazioni e servizi internet, fatti salvi i casi in cui le misure che ostacolano o rallentano l'accesso siano necessarie, comunque per brevi periodi, per una delle seguenti ragioni:
   a) ridurre gli effetti della congestione del traffico nella rete internet, a condizione che tipologie differenti di traffico siano trattate con le medesime modalità;
   b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete internet nonché il servizio del fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica in oggetto o del terminale dell'utente finale;
   c) limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste, previo consenso dello stesso utente;
   d) dare attuazione a specifici, cogenti e inderogabili provvedimenti legislativi o giurisdizionali.

  2. In coerenza con gli orientamenti attuativi relativi all'articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120, i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche on line, ed oggetto di uno specifico e separato accordo tariffario e contrattuale. L'accesso best effort alla rete internet deve in ogni caso far parte dell'offerta degli operatori ed è pubblicizzato, con la stessa evidenza, nelle medesime offerte commerciali di cui al primo periodo, delle quali deve costituire la tariffa base.
  3. Ai fornitori di servizi di accesso alla rete internet non è consentito fissare il prezzo per tali servizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito alla internet.
  4. Se un danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore o al terminale di un utente finale, di cui al comma 1, lettera b), è causato dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dell'operatore, questi, prima di adottare misure che ostacolano o rallentano il traffico, invia una notifica preventiva a tale utente concernente le misure che intende adottare al fine di consentirgli di porre termine in modo spontaneo al comportamento dannoso. Qualora ciò sia richiesto dall'urgenza della situazione, l'operatore adotta immediatamente le misure necessarie a far cessare o a prevenire il Pag. 134danno e le notifica celermente all'utente. Qualora il comportamento dannoso sia commesso dall'utente finale dei servizi di un altro operatore, la notifica preventiva di cui al primo periodo non è inviata.
  5. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120, per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete internet e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi standard minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.

ART. 4.
(Libero accesso a software, contenuti e servizi).

  1. Gli utenti hanno il diritto di reperire on line in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, proprietario od open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare software e di rimuovere contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali software siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette e dei dati gestiti dal dispositivo. È comunque vietata ogni disinstallazione effettuata al solo fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.
  2. I diritti di cui al comma 1 non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni software, contenuti o servizi da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente.

ART. 5.
(Trasparenza).

  1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica pubblicano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito internet, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e alle delibere attuative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3, specificando quali garantiscano accesso alla rete internet secondo le specifiche di cui all'articolo 2 e quali integrino le misure di cui all'articolo 3. Le medesime informazioni sono inviate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a disciplinare.

ART. 6.
(Sanzioni).

  1. L'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale, come prevista all'articolo 2, rende il gestore di piattaforma responsabile della condotta di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sanzionabile dall'autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 144-bis del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, che agisce d'ufficio o su segnalazione degli utenti.
  2. Le prestazioni di servizi di accesso a internet sul territorio italiano in violazione dell'articolo 3 nonché degli articoli 3, 4 e 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 25 novembre 2015, n. 2015/2120, sono valutate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vigila sull'osservanza delle citate disposizioni e, in caso di violazioni accertate da parte di fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga le sanzioni di cui all'articolo 98, Pag. 135comma 11, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
  3. L'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare e sanzionare, ai sensi degli articoli da 21 a 27 del citato decreto legislativo, le violazioni dell'articolo 4 della presente legge.

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ALLEGATO 2

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione. (COM(2016)43 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM (2016)43 final);
   premesso che:
    la proposta di decisione in esame, all'articolo 1, paragrafo 1, fissa al 30 giugno 2020 il termine entro il quale gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz (cosiddetta «banda dei 700 MHz») per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili; ciò comporta che, a partire da tale data, l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz sarà riservato esclusivamente ai soggetti in grado di fornire i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili in conformità con le condizioni tecniche armonizzate fissate a livello di Unione europea;
    all'articolo 1, paragrafo 2, si prevede che, per assicurare le modalità di uso della banda di frequenza 694-790 MHz conformemente a quanto stabilito al paragrafo 1, gli Stati membri concludano tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione europea entro il 31 dicembre 2017;
    all'articolo 2, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 1, si stabilisce che entro il 30 giugno 2022 gli Stati membri autorizzino il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso dello spettro per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda di frequenza suddetta;
    all'articolo 4, con riferimento alla banda di frequenza 470-694 MHz («banda al di sotto dei 700 MHz»), la proposta di decisione prevede che gli Stati membri rendano disponibile tale banda o parte di essa per la fornitura terrestre di servizi di media audiovisivi a un pubblico di massa e per l'uso da parte delle apparecchiature PMSE audio senza fili, precisando che, se gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 470-694 MHz per servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva, tale uso è limitato al solo downlink;
    all'articolo 5, si stabilisce che gli Stati membri entro il 30 giugno 2017 debbano adottare e rendere pubblici gli interventi e la relativa tempistica («tabella di marcia nazionale») necessari ad assicurare l'adempimento delle disposizioni in materia di uso delle bande di frequenza 694-790 MHz e 470-694 MHz dettate, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4; nella «tabella di marcia» gli Stati membri forniscono anche informazioni sulle misure che intendono adottare per limitare l'impatto sul pubblico che deriverà dalla transizione nell'uso della banda 694-790 MHz dai servizi di media audiovisivi a quelli di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, anche con riferimento alla disponibilità Pag. 137di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la trasmissione televisiva;
    all'articolo 6 si prevede una nuova valutazione, nel 2025, degli aspetti sociali, economici, culturali e tecnologici connessi all'utilizzo della banda di frequenza 470-694 MHz, in esito alla quale la Commissione europea riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo in merito agli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza 470-694 MHz, valutando l'eventuale necessità di proporre modifiche relative all'uso della suddetta banda di frequenza;
    la proposta di decisione, secondo quanto indicato nelle premesse, è dettata dalla volontà di assicurare a livello di Unione europea una coordinata transizione all'utilizzo della banda di frequenza 694-790 MHz per servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in relazione alle esigenze derivanti dal rapido aumento del traffico Internet mobile, a sua volta dovuto principalmente alla fruizione di contenuti video;
    occorre peraltro rilevare che, rispetto a tali finalità, interamente condivisibili, le prescrizioni proposte dalla Commissione europea non considerano la notevole varietà delle modalità di diffusione radiotelevisiva, per quanto concerne le piattaforme utilizzate, che si registra nei diversi Stati membri e sembrano assumere come riferimento esclusivamente gli Stati membri che si trovano in una fase più avanzata nel processo di transizione dell'uso della banda di frequenza 694-790 MHz dall'utilizzo televisivo ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili;
    in particolare le proposte della Commissione europea non tengono conto della peculiarità della situazione di Stati come l'Italia, nei quali la trasmissione attraverso la tecnologia digitale terrestre ha un rilievo fondamentale e assolutamente predominante per la diffusione dei contenuti audiovisivi in chiaro, compreso il servizio pubblico; la banda di frequenza 694-790 MHz è, infatti, attualmente occupata per oltre il 60 per cento da operatori di rete nazionali e per la restante parte è quasi integralmente utilizzata da emittenti locali, con diritti d'uso in scadenza nel 2032; dopo che l'Italia, nei tempi previsti a livello di Unione europea, ha provveduto a destinare ai servizi mobili a banda larga senza fili la banda di frequenza 790-862 MHz («banda degli 800 MHz»), l'assegnazione a tali servizi anche della banda di frequenza 694-790 MHz comporterà la riduzione da 40 a 28 dei canali UHF a disposizione degli operatori di rete radiotelevisivi, i quali dovranno essere condivisi paritariamente con i Paesi confinanti;
    la situazione sopra descritta, che richiede la definizione e l'attuazione di un piano di transizione per lo spostamento degli operatori di rete radiotelevisivi nelle frequenze che rimarranno disponibili, non rende realistico il termine del 30 giugno 2020 per la transizione della banda di frequenza 694-790 MHz ai servizi mobili a banda larga senza fili;
    è necessario altresì considerare i tempi necessari per la diffusione tra gli utenti del nuovo standard per la trasmissione televisiva digitale terrestre DVB-T2 e del sistema di codifica HEVC, i quali, permettendo un più efficiente utilizzo dello spettro, possono agevolare la liberazione della banda di frequenza 694-790 MHz; i due processi, pertanto, anche al fine di evitare aggravi di costi per gli operatori televisivi e per gli utenti, dovrebbero attuarsi in modo quanto più possibile coordinato;
    in ogni caso, considerata la composizione degli apparecchi riceventi in uso in Italia in relazione al sistema di trasmissione e alla codifica, dalla quale risulta una presenza ancora molto consistente di apparecchi che adottano le tecnologie di prima generazione (apparecchi con standard di trasmissione DVB-T e codifica MPEG-2), risultano necessarie azioni incentivanti nei confronti degli utenti, debitamente autorizzate sulla base della normativa dell'Unione europea, per favorire il rinnovo degli apparecchi, che, a Pag. 138sua volta, faciliterà l'adozione di sistemi di trasmissione idonei a permettere un più efficiente utilizzo dello spettro;
    occorre in proposito ricordare che il Rapporto presentato alla Commissione europea da Pascal Lamy nel settembre 2014 sui risultati del lavoro del Gruppo di alto livello, presieduto dallo stesso Lamy, sul futuro utilizzo della banda UHF (470-790 MHz), proponeva, al termine di un'ampia e approfondita attività di analisi e di confronto con gli operatori dei settori coinvolti, l'assegnazione della banda di frequenza 694-790 MHz ai servizi mobili a banda larga nel 2020, con un margine di flessibilità di due anni in più o in meno, proprio per tener conto delle diverse condizioni del mercato televisivo nei singoli Stati membri;
    il 19 febbraio 2015 il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), composto da esperti degli Stati membri e della Commissione europea, ha adottato un parere in cui si afferma che i singoli Stati membri devono avere la facoltà, per giustificati motivi, di ritardare di due anni oltre la data del 2020 l'assegnazione della banda dei 700 Mhz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili;
    nella determinazione del termine entro cui la banda di frequenza dei 700 MHz dovrà essere assegnata ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili occorre pertanto mantenere quella flessibilità necessaria per garantire anche agli Stati membri, come l'Italia, in cui la fornitura di servizi audiovisivi mediante la piattaforma del digitale terrestre ha la più ampia diffusione, una transizione ordinata e priva di oneri aggiuntivi per gli utenti e per le imprese del settore radiotelevisivo;
    le proposte della Commissione europea di cui all'articolo 4 dell'atto in esame implicano la possibilità che gli Stati membri possano autorizzare, già prima della nuova valutazione prevista per il 2025, l'utilizzo della banda di frequenza 470-694 MHz per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva; occorre d'altra parte salvaguardare l'uso primario di tale banda per la fornitura di servizi di media audiovisivi in digitale terrestre, tenendo conto dell'esigenza degli operatori di tale settore di disporre di un orizzonte temporale adeguato in cui programmare la propria attività, anche in relazione agli sviluppi tecnologici e di mercato;
    anche riguardo a questo aspetto è opportuno richiamare le indicazioni contenute nel Rapporto Lamy, che ha evidenziato l'esigenza di offrire alla trasmissione televisiva in digitale terrestre adeguate rassicurazioni per gli investimenti che dovrà effettuare, per cui, come si afferma nel citato Rapporto, risulta necessario garantire ad essa l'accesso alla banda di frequenza 470-694 MHz fino al 2030, mantenendo fino a tale data riservato alla fornitura di servizi di media audiovisivi in digitale terrestre l'uso primario della suddetta banda di frequenza e prevedendo un'ulteriore valutazione nel 2025;
    invita le competenti istituzioni dell'Unione europea e il Governo italiano ad assumere tutte le appropriate iniziative perché nell’iter di definizione e approvazione della decisione in esame si tenga conto delle seguenti osservazioni:
     1) risulta opportuno, in linea con le conclusioni del Rapporto presentato alla Commissione europea da Pascal Lamy sui risultati del lavoro del Gruppo di alto livello sul futuro utilizzo della banda UHF e con il parere del gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), richiamati in premessa, prevedere che gli Stati membri possano ritardare per un massimo di due anni il termine stabilito alla fine del 2020, entro cui autorizzare l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in modo da tener conto delle particolari esigenze di utilizzo dello spettro connesse alle condizioni nazionali della fornitura dei servizi di media audiovisivi;Pag. 139
     2) risulta opportuno, sempre in linea con le conclusioni del Rapporto Lamy e con il parere del gruppo Politica dello spettro radio (RSPG), prevedere che l'uso della banda di frequenza 470-694 MHz sia riservato alla fornitura di servizi di media audiovisivi mediante digitale terrestre e alle apparecchiature PMSE audio senza fili fino al 2030, escludendo, fino a tale termine, o, in ogni caso, fino al termine che sarà fissato sulla base degli esiti della nuova valutazione prevista per il 2025, la possibilità di autorizzare l'uso della suddetta banda di frequenza per sistemi terrestri destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica diversi dalle reti di trasmissione televisiva;
     3) anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5 della proposta di decisione, risulta opportuno, a livello di Unione europea, valutare in senso favorevole l'eventuale adozione da parte degli Stati membri, ove ne riscontrino l'esigenza, di misure che favoriscano l'acquisto di nuovi apparecchi televisivi da parte degli utenti e i necessari adeguamenti tecnologici da parte degli operatori radiotelevisivi, considerando con particolare attenzione le iniziative che possono facilitare il coordinamento tra il processo di transizione nell'uso della banda di frequenza 694-790 MHz e l'effettiva diffusione tra il pubblico del nuovo standard per la trasmissione televisiva digitale terrestre DVB-T2 e delle codifiche più avanzate, i quali permettono un più efficiente utilizzo dello spettro e possono pertanto rendere assai più agevole la liberazione della suddetta banda di frequenza;
    evidenzia altresì al Governo, per quanto concerne i profili di competenza nazionale connessi alle previsioni della proposta di decisione in esame, l'opportunità di:
     a) prendere in considerazione, sulla base di un'attenta verifica delle caratteristiche degli apparecchi riceventi in uso nel Paese, iniziative volte a sostenere, sia attraverso un'idonea informazione, sia attraverso misure compensative rivolte in particolare alle fasce della popolazione economicamente svantaggiate, la diffusione tra gli utenti di apparecchi televisivi conformi alle nuove tecnologie, anche al fine di permettere un uso più efficiente dello spettro, tenendo conto al riguardo anche dei costi connessi allo smaltimento dei vecchi apparecchi;
     b) individuare le modalità più idonee per assicurare una adeguata capacità trasmissiva alle emittenti locali, tenuto conto della particolare rilevanza che tale settore assume nel nostro Paese, anche in relazione alla spiccata individualità, sotto il profilo storico, culturale ed economico, delle diverse aree del territorio nazionale;
     c) per quanto concerne il settore dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, individuare le iniziative che, in prospettiva, consentano l'effettiva disponibilità delle frequenze assegnate a tale settore a costi equi e proporzionati, riconoscendo adeguata rilevanza, anche in relazione alla stessa assegnazione delle frequenze, agli impegni che gli operatori intendono assumere per sviluppare l'infrastruttura mobile; più in generale, perseguire, attraverso tutte le misure utili, l'obiettivo prioritario della diffusione della banda larga e ultralarga, quale infrastruttura essenziale per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

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ALLEGATO 3

5-08446 Mognato: Introduzione di misure volte all'efficientamento del servizio postale e di metodi di verifica certi degli indici di qualità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In via preliminare si fa presente che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lett. c) e lett. e) del d.lgs. 261/1999. è previsto che spetta all'AGCOM rispettivamente la «adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale» e lo «svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale».
  Inoltre per effetto dell'articolo 10 del Contratto di Programma 2015-2019 tra Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane S.p.A. «la Società, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, è sanzionata dall'Autorità secondo quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e dai regolamenti adottati dall'Autorità».
  Sulla base del quadro normativo vigente, il Ministero interviene, quindi, nella definizione e approvazione del Contratto di programma con specifico riferimento alla rete degli uffici postali ed agli obiettivi di coesione economica e sociale, alle tematiche del rispetto delle esigenze dell'utenza e della massima concertazione tra Poste Italiane e le Amministrazioni locali.
  A tal fine evidenzio che il Ministero è in più occasioni intervenuto, pur avendo perso, come detto, le proprie funzioni di regolamentazione e di vigilanza, affinché ogni intervento di Poste Italiane fosse preceduto da una fase di effettivo confronto con le regioni e gli enti locali.
  Il Ministero si è inoltre attivato nella fase di definizione del nuovo contratto di programma, nell'ottica di evitare ove possibile l'attuazione del piano di rimodulazione e razionalizzazione degli sportelli, ed ha concluso una fase di negoziazione con Poste Italiane che ha dato luogo ad una rilevante modifica del contratto stesso, nel quale si è scelto, con reciproco scambio di consenso sul testo finale, di ribaltare la prospettiva sinora tenuta assumendo una vera e propria linea di «politica industriale».
  La nuova impostazione si basa, infatti, sull'assunto che la capillarità della presenza di Poste non debba essere considerata più un peso o un onere bensì un asset strategico, un valore: dunque ogni chiusura, per quanto giustificata e dentro le regole del servizio universale, impoverirebbe un asset della società. In particolare, all'articolo 5, comma 5, del Contratto di Programma, Poste Italiane – anche tenuto conto del perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica – si è impegnata a ricercare e valutare prioritariamente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche attraverso accordi con le regioni e gli enti locali; dando seguito all'indicazione del Ministero secondo cui che l'ipotesi di intervento in Pag. 141riduzione debba essere confinata come estrema ratio dopo aver considerato possibilità alternative.
  Poste Italiane, nella logica del potenziamento e di una maggiore efficienza dei servizi, dovrà valutare il rapporto costi-ricavi non sulla base del singolo ufficio postale ma in un ambito territoriale più ampio fino anche, ad esempio, a coprire una scala regionale.
  La società Poste Italiane dovrà valutare, prioritariamente alla decisione di rimodulazione e razionalizzazione, iniziative proposte da enti e istituzioni territoriali in grado di aumentare la redditività della rete degli uffici postali in un ambito territoriale. Tali proposte dovranno pervenire, a regime, entro il 30 settembre di ogni anno. La Società è tenuta a trasmettere il suddetto Piano all'Autorità entro il 1o luglio 2016.
  Al fine di seguire direttamente il nuovo processo di interazione tra gli enti locali e Poste Italiane, il Ministero ha inviato, all'inizio del mese di marzo, una lettera a tutti i Presidenti delle Regioni italiane, cui è demandato il compito di promuovere le suddette iniziative, invitando ad attivarsi, con sollecitudine, affinché siano tutelati i diritti dei cittadini soprattutto nelle zone maggiormente svantaggiate.
  Ciò premesso, per quanto concerne le irregolarità emerse in sede di monitoraggio della qualità del servizio di recapito svolto da Poste Italiane, la competente Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è intervenuta per porre in essere i necessari accertamenti. Nel maggio del 2015 l'Autorità ha avviato controlli sull'attività della società IZI (società incaricata di monitorare gli indicatori di qualità come da contratto di programma) imponendo la totale sostituzione del personale addetto all'invio ed alla ricezione (i cosiddetti «droppers» e «receivers») delle «lettere test» che potenzialmente poteva essere stato coinvolto nel tentativo di aggirare il sistema di controllo e verifica previsto per il monitoraggio della qualità. Una volta completati tali accertamenti, l'Autorità ha assicurato che interverrà nell'ambito dell'esercizio dei poteri ad essa conferiti al fine di tutelare la correttezza delle rilevazioni della qualità del servizio postale.
  La società Poste Italiane ha comunicato che i fatti riportati nell'atto in esame sono, da tempo, al centro di approfondite indagini interne attraverso attività mirate di Audit, per rilevare l'eventuale adozione di iniziative difformi dalle procedure aziendali. La società Poste Italiane ha previsto, per il 2016, il potenziamento del sistema di controllo interno anche avviando specifici percorsi di formazione destinati a tutte le risorse che operano nelle funzioni di qualità, al fine di rafforzare le relative competenze tecnico-specialistiche, e nelle funzioni di recapito.
  In un tale contesto si assicura, nel rispetto del quadro normativo vigente, la massima attenzione da parte del Ministero alle problematiche inerenti la regolarità e l'affidabilità del servizio universale.

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ALLEGATO 4

5-08447 De Lorenzis: Misure volte a garantire il regolare svolgimento del servizio postale universale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In via preliminare si fa presente che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  Si sono, inoltre, verificati notevoli mutamenti concernenti la concorrenza e l'evoluzione delle esigenze dell'utenza verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi.
  Le chiusure e le rimodulazioni orarie, comunicate preventivamente all'Agcom, sono previste dal Piano di rimodulazione degli orari degli uffici postali nel periodo estivo, redatto da Poste Italiane in conformità ai criteri di cui al decreto del 22 giugno 2007, come integrato dalla delibera Agcom 293113/CONS del 16 aprile 2013.
  Inoltre il Contratto di programma vigente tra il Ministero e Poste Italiane prescrive all'articolo 2, comma 6, che quest'ultima trasmetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), con cadenza annuale, l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione.
  L'Autorità, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, svolge un'attività di valutazione del piano di razionalizzazione della gestione degli uffici postali, al fine di verificarne la conformità ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale.
  Su tale aspetto, si evidenzia che l'Agcom con delibera 342/14/CONS, ha introdotto specifiche garanzie a tutela degli utenti, in particolare per coloro che si avvalgono degli uffici postali ubicati in comunità montane e nelle isole minori.
  Il Contratto di programma, inoltre, consente a Poste Italiane, previo accordo con le autorità locali, di garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate.
  Il Ministero è in più occasioni intervenuto, pur avendo perso, come detto in premessa, le proprie funzioni di regolamentazione e di vigilanza, affinché ogni intervento di Poste Italiane fosse preceduto da una fase di effettivo confronto con le regioni e gli enti locali. Tale attività del Ministero ha dato luogo ad una effettiva modifica del piano di Poste italiane che si è basata su accordi realizzati nei diversi territori con i rappresentanti degli enti locali e delle regioni così come in più occasioni riconosciuto e apprezzato da questi ultimi.
  Il Ministero si è inoltre attivato nella fase di definizione del nuovo contratto di programma, nell'ottica di evitare ove possibile l'attuazione del piano di rimodulazione e razionalizzazione degli sportelli, ed ha concluso una fase di negoziazione con Poste Italiane che ha dato luogo ad una rilevante modifica del contratto stesso, nel quale si è scelto, con reciproco scambio di consenso sul testo finale, di ribaltare la Pag. 143prospettiva sinora tenuta assumendo una vera e propria linea di «politica industriale».
  La nuova impostazione si basa, infatti, sull'assunto che la capillarità della presenza di Poste non debba essere considerata più un peso o un onere bensì un asset strategico, un valore: dunque ogni chiusura, per quanto giustificata e dentro le regole del servizio universale, impoverirebbe un asset della società. In particolare, all'articolo 5 comma 5 del Contratto di Programma, Poste Italiane – anche tenuto conto del perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica – si è impegnata a ricercare e valutare prioritariamente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche attraverso accordi con le regioni e gli enti locali; dando seguito all'indicazione del Ministero secondo cui che l'ipotesi di intervento in riduzione debba essere confinata come estrema ratio dopo aver considerato possibilità alternative.
  Poste Italiane, nella logica del potenziamento e di una maggiore efficienza dei servizi, dovrà valutare il rapporto costi-ricavi non sulla base del singolo ufficio postale ma in un ambito territoriale più ampio fino anche, ad esempio, a coprire una scala regionale.
  La società Poste Italiane dovrà valutare, prioritariamente alla decisione di rimodulazione e razionalizzazione, iniziative proposte da enti e istituzioni territoriali in grado di aumentare la redditività della rete degli uffici postali in un ambito territoriale. Tali proposte dovranno pervenire, a regime, entro il 30 settembre di ogni anno. La Società è tenuta a trasmettere il suddetto Piano all'Autorità entro il 1o luglio 2016.
  Al fine di seguire direttamente il nuovo processo di interazione tra gli enti locali e Poste Italiane, il Ministero ha inviato, all'inizio del mese di marzo, una lettera a tutti i Presidenti delle Regioni italiane, cui è demandato il compito di promuovere le suddette iniziative, invitando ad attivarsi, con sollecitudine, affinché siano tutelati i diritti dei cittadini soprattutto nelle zone maggiormente svantaggiate.
  Per completezza di informazione si rappresenta che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha, altresì, assicurato che proseguirà nell'attività di vigilanza provvedendo a verificare la legittimità, sotto il profilo della coerenza con la normativa vigente, delle chiusure o delle rimodulazioni orarie degli uffici postali contenute nel piano comunicato da Poste Italiane S.p.A., compresi gli eventuali interventi sulle sedi a cui si riferisce la presente interrogazione.

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ALLEGATO 5

5-08448 Attaguile: Disagi per l'utenza conseguenti alla riorganizzazione del servizio postale nei comuni del Biellese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In via preliminare si fa presente che il settore postale, a livello nazionale e comunitario, è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  Si sono, inoltre, verificati notevoli mutamenti concernenti la concorrenza e l'evoluzione delle esigenze dell'utenza verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi.
  Le chiusure e le rimodulazioni orarie, comunicate preventivamente all'Agcom, sono previste dal Piano di rimodulazione degli orari degli uffici postali nel periodo estivo, redatto da Poste Italiane in conformità ai criteri di cui al decreto del 22 giugno 2007, come integrato dalla delibera Agcom 293113/CONS del 16 aprile 2013.
  Inoltre il Contratto di programma vigente tra il Ministero e Poste Italiane prescrive all'articolo 2, comma 6, che quest'ultima trasmetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), con cadenza annuale, l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione.
  L'Autorità, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, svolge un'attività di valutazione del piano di razionalizzazione della gestione degli uffici postali, al fine di verificarne la conformità ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale.
  Su tale aspetto, si evidenzia che l'Agcom con delibera 342/14/CONS, ha introdotto specifiche garanzie a tutela degli utenti, in particolare per coloro che si avvalgono degli uffici postali ubicati in comunità montane e nelle isole minori.
  Il Contratto di programma, inoltre, consente a Poste Italiane, previo accordo con le autorità locali, di garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate.
  Il Ministero è in più occasioni intervenuto, pur avendo perso, come detto in premessa, le proprie funzioni di regolamentazione e di vigilanza, affinché ogni intervento di Poste Italiane fosse preceduto da una fase di effettivo confronto con le regioni e gli enti locali. Tale attività del Ministero ha dato luogo ad una effettiva modifica del piano di Poste italiane che si è basata su accordi realizzati nei diversi territori con i rappresentanti degli enti locali e delle regioni così come in più occasioni riconosciuto e apprezzato da questi ultimi.
  Il Ministero si è inoltre attivato nella fase di definizione del nuovo contratto di programma, nell'ottica di evitare ove possibile l'attuazione del piano di rimodulazione e razionalizzazione degli sportelli, ed ha concluso una fase di negoziazione con Poste Italiane che ha dato luogo ad una rilevante modifica del contratto stesso, nel quale si è scelto, con reciproco scambio di consenso sul testo finale, di ribaltare la Pag. 145prospettiva sinora tenuta assumendo una vera e propria linea di «politica industriale».
  La nuova impostazione si basa, infatti, sull'assunto che la capillarità della presenza di Poste non debba essere considerata più un peso o un onere bensì un asset strategico, un valore: dunque ogni chiusura, per quanto giustificata e dentro le regole del servizio universale, impoverirebbe un asset della società. In particolare, all'articolo 5, comma 5, del Contratto di Programma, Poste Italiane – anche tenuto conto del perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica – si è impegnata a ricercare e valutare prioritariamente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche attraverso accordi con le regioni e gli enti locali; dando seguito all'indicazione del Ministero secondo cui che l'ipotesi di intervento in riduzione debba essere confinata come estrema ratio dopo aver considerato possibilità alternative.
  Poste Italiane, nella logica del potenziamento e di una maggiore efficienza dei servizi, dovrà valutare il rapporto costi-ricavi non sulla base del singolo ufficio postale ma in un ambito territoriale più ampio fino anche, ad esempio, a coprire una scala regionale.
  La società Poste Italiane dovrà valutare, prioritariamente alla decisione di rimodulazione e razionalizzazione, iniziative proposte da enti e istituzioni territoriali in grado di aumentare la redditività della rete degli uffici postali in un ambito territoriale. Tali proposte dovranno pervenire, a regime, entro il 30 settembre di ogni anno. La Società è tenuta a trasmettere il suddetto Piano all'Autorità entro il 1o luglio 2016.
  Al fine di seguire direttamente il nuovo processo di interazione tra gli enti locali e Poste Italiane, il Ministero ha inviato, all'inizio del mese di marzo, una lettera a tutti i Presidenti delle Regioni italiane, cui è demandato il compito di promuovere le suddette iniziative, invitando ad attivarsi, con sollecitudine, affinché siano tutelati i diritti dei cittadini soprattutto nelle zone maggiormente svantaggiate.
  Per completezza di informazione si rappresenta che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha, altresì, assicurato che proseguirà nell'attività di vigilanza provvedendo a verificare la legittimità, sotto il profilo della coerenza con la normativa vigente, delle chiusure o delle rimodulazioni orarie degli uffici postali contenute nel piano comunicato da Poste Italiane S.p.A., compresi gli eventuali interventi sulle sedi a cui si riferisce la presente interrogazione.

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ALLEGATO 6

5-08449 Franco Bordo: Presupposti e modalità di riscossione del canone Rai, con particolare riguardo ai termini per l'autocertificazione del mancato possesso dell'apparecchio televisivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Credo utile ricordare che il Consiglio di Stato, con il proprio parere interlocutorio, ha rivolto al Ministero quello che io voglio considerare un contributo costruttivo affinché siano meglio chiarite alcune tematiche sottese al decreto ministeriale.
  Come è evidente, l'Organo consultivo non ha espresso gravi criticità di forma e contenuto bensì ha suggerito di considerare alcuni elementi per la migliore definizione del regolamento. Si tratta, quindi, del normale dialogo che il Governo instaura con l'organo di consulenza giuridico-amministrativa per eccellenza.
  Tanto premesso, sugli specifici punti sollevati dagli Onorevoli Interroganti, si può osservare quanto segue.
  Quanto alla definizione di apparecchio tv, si rammenta che essa è già contenuta nella legge e che le recenti novità sul canone RAI hanno modificato esclusivamente le modalità di pagamento, non la platea di chi deve pagare.
  Comunque, non è possibile inserire nel decreto ministeriale una definizione di apparecchio televisivo poiché nella fonte primaria da attuare (ossia, la legge di stabilità), non era rinvenibile alcun mandato o aggancio normativo che consentisse di intervenire sul presupposto oggettivo dell'imposta, cioè sulla definizione di apparecchio televisivo.
  Ciò non significa, però, che il Governo voglia lasciare margini di incertezza: il Ministero provvederà – in tempi brevi – a un aggiornamento della circolare già diramata nel 2012, per chiarire ciò che dovrebbe essere già chiaro: si deve pagare il canone se si ha un apparecchio televisivo in grado, direttamente o con decoder, di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare. Non sono considerati, quindi, apparecchi televisivi tablet, smartphone, pc ed ogni altro apparecchio, anche se collegati ad internet, se non sono in grado di visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare.
  Quanto al numero di apparecchi per i quali deve versarsi il canone, il regolamento non precisa che il canone deve essere corrisposto per un unico apparecchio, prescindendo dall'effettivo numero di apparecchi posseduti dal singolo contribuente, poiché tale aspetto è già stabilito – con estrema chiarezza – dalla legge. Sul punto, quindi, non possono residuare particolari dubbi.
  Sul tema della privacy, il Ministero ha inteso recepire e valorizzare i suggerimenti del Consiglio di Stato. Sicché, anche a seguito di una costruttiva interlocuzione con il Garante Privacy, nella versione finale del decreto ministeriale si sono previste specifiche disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali e si è altresì stabilito che le imprese elettriche tratteranno i dati acquisiti esclusivamente ai fini dell'addebito delle rate relative al canone Rai nella fattura elettrica o del rimborso del canone non dovuto, nonché ai fini del riversamento delle somme relative al canone Rai all'Erario.
  Con riferimento alla chiarezza del regolamento, occorre tenere in mente che esso non è uno strumento rivolto principalmente agli utenti bensì agli operatori professionali che devono intervenire nel processo di fatturazione (Agenzia Entrate, Pag. 147AEEGSI, Acquirente Unico, imprese elettriche). Questi ultimi, nei tavoli tecnici, hanno più volte espresso la necessità che il decreto ministeriale fosse improntato a un sufficiente grado di precisione tecnica. Il Governo assicura, comunque, che l'esigenza di ulteriore chiarezza non rimarrà disattesa: la risoluzione dei casi controversi sarà, infatti, affidata ad una circolare dell'Agenzia delle Entrate, alla quale sarà data ampia pubblicità.
  Quanto alla campagna informativa sugli adempimenti richiesti al contribuente, ossia l'invio di una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate nel caso in cui l'utente non possegga un apparecchio, il Governo, unitamente all'Agenzia delle Entrate, sta già portando avanti – e continuerà a farlo – una capillare campagna informativa per orientare con chiarezza e lealtà il contribuente. Non v’è alcun bisogno, quindi, che il decreto ministeriale disciplini la campagna pubblicitaria. Quest'ultima è già realtà e il Governo continuerà a portarla avanti con ogni mezzo.
  Il Governo, quindi, presto invierà al Consiglio di Stato il decreto ministeriale, illustrando le modifiche conseguenti all'accoglimento di alcuni suggerimenti e le ragioni che, in taluni casi, hanno suggerito di lasciare invariato il testo.
  Con riferimento ai termini entro cui deve essere presentata la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio tv, il Governo come dichiarato il 6 aprile in Aula alla Camera prevede di far slittare le date originariamente previste (30 aprile per gli invii postali; 10 maggio per gli invii telematici), verso la metà del mese di maggio come termine ultimo, recuperando quindi qualche tempo, per consentire a tutti di venire a conoscenza in modo corretto di modalità e di termini. Si precisa che il modello di dichiarazione potrà essere utilizzato anche per segnalare i casi in cui il canone non è dovuto perché pagato da altro componente del nucleo familiare. Ne daremo, in queste ore chiaramente, comunicazione formale e adeguata informazione.
  Il Governo, comunque, al di là del regolamento, rimane impegnato su ogni fronte per orientare gli utenti nei confronti di questa nuova modalità di pagamento del canone. Tale nuova modalità, – e ciò, credo, sia a tutti chiaro – ha la finalità di cambiare il modo di pagare il canone RAI per eliminare l'evasione e consentire a chi ha sempre pagato (7 italiani su 10) di pagare meno e con più semplicità.