CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2016
618.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06550 Ghizzoni: Sul trattamento economico dei professori universitari al momento del passaggio di ruolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento a quanto prospettato dall'On.le interrogante, si ricorda che il blocco degli scatti stipendiali dei docenti universitari è stato introdotto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010 originariamente per un triennio, termine poi più volte prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 256, della legge n. 190 del 2014 (stabilità 2015).
  Stante il disposto dell'articolo 1, comma 469, della legge n. 208 del 2015 (stabilità 2016), non sono state previste ulteriori proroghe, conseguentemente il sistema di progressione economica dei docenti universitari, di cui alla legge n. 240 del 2010, va definitivamente a regime con l'anno 2016 secondo le norme dettate dall'apposito Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011.
  In particolare, il citato d.P.R. disciplina dettagliatamente tre ipotesi.
  La prima ipotesi riguarda i docenti che erano già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240 (cioè al 29 gennaio 2011) e che ad oggi non hanno cambiato qualifica, ovvero professori e ricercatori a tempo indeterminato assunti dopo l'entrata in vigore della medesima legge sulla base di procedure indette prima dell'entrata in vigore della stessa.
  Per questa tipologia di docenti l'articolo 2, comma 2, del Regolamento prevede prima il passaggio automatico nella classe o scatto stipendiale successivi a quello in godimento al 29 gennaio 2011 (o successivo alla conferma in ruolo per coloro che sono stati assunti dopo la suddetta data, ma sulla base di procedure indette precedentemente) e successivamente il passaggio al regime stipendiale di progressione triennale delle classi (passaggio vincolato a positiva valutazione).
  È opportuno ricordare che nel 2016 il passaggio alla classe stipendiale successiva potrà avvenire solo per coloro che hanno ottenuto l'ultimo passaggio nel corso dell'anno 2009 e che, non potendo passare alla classe successiva nel periodo 2011/2015, maturano i requisiti per il passaggio di classe nel corso dell'anno 2016. Successivamente, nel 2017 tale passaggio riguarderà coloro che hanno ottenuto l'ultimo passaggio nell'anno 2010. In questa categoria rientrano anche coloro che, pur non avendo cambiato qualifica, hanno cambiato sede di servizio essendo risultati vincitori nel periodo 2011/2015 di procedure attivate ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 240 del 2010.
  La seconda ipotesi riguarda i docenti che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 e nel frattempo hanno cambiato qualifica in quanto vincitori di procedure indette in base agli articoli 18 e 24 della stessa legge. Per questi docenti si applica direttamente il regime di progressione triennale delle classi, previa valutazione positiva ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della legge. Va rilevato che per coloro che rientrano in questa tipologia di situazione il blocco degli scatti stipendiali previsto dal decreto legge n. 78 del 2010 non ha avuto alcun effetto, in quanto non si tratta di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi ma il passaggio di classe è sottoposto a valutazione.Pag. 34
  La terza ipotesi prende in considerazione i docenti che hanno preso servizio per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 in quanto vincitori di procedure aperte indette in base all'articolo 18 della stessa. Per questi docenti si applicherà direttamente il regime di progressione triennale delle classi, anche in questo caso previa valutazione positiva ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, secondo lo stesso meccanismo citato per la seconda ipotesi.
  Si ricorda infine che il medesimo Regolamento, all'articolo 4, disciplina l'opzione dei professori universitari assunti secondo il regime previgente all'entrata in vigore della legge n. 240 per il nuovo regime di cui all'articolo 3. Si tratta di disposizione di garanzia, volta sia ad assicurare il rispetto del principio dell'invarianza della spesa, così come prescritto dall'articolo 8 della legge n. 240, sia ad assicurare il mantenimento del regime stipendiale in godimento al momento del passaggio dal vecchio regime delle progressioni per classi e scatti biennali al nuovo regime della progressione triennale.
  Il quadro normativo sopra delineato non consente, allo stato, l'esercizio dell'opzione fuori dalle ipotesi e in assenza del verificarsi delle condizioni disciplinate dal Regolamento.
  Occorre, peraltro, evidenziare che il Ministero sta completando i conteggi necessari per la quantificazione dell'impatto che il blocco degli scatti stipendiali ha avuto sul sistema. Una volta completata l'analisi descritta e alla luce dei risultati della stessa, potranno essere valutate eventuali proposte correttive alla normativa vigente. Va, comunque, tenuto presente che qualsiasi intervento volto ad assicurare una qualche forma di «recupero» degli scatti stipendiali, bloccati dai provvedimenti finanziari negli anni 2011/2015 per motivi legati al necessario riequilibrio delle finanze pubbliche, richiederà il reperimento di un'adeguata copertura finanziaria.

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ALLEGATO 2

5-07408 Naccarato: Sui progetti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On.le interrogante chiede chiarimenti circa la correttezza della procedura seguita dal Comune di San Giorgio in Bosco (Padova) finalizzata ad ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 18, commi 8 e seguenti, del decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito dalla legge n. 98 del 2013, per due progetti relativi a lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di edifici scolastici.
  Al riguardo si riferisce quanto relazionato dai competenti Uffici di questo Ministero.
  Il MIUR ha verificato nel mese di novembre 2015 la documentazione prodotta dal Comune di San Giorgio in Bosco, caricata sul proprio sistema di monitoraggio. Si è riscontrato che per entrambe le gare effettuate dal Comune è stato invitato un numero di operatori inferiore a quello previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici. In ragione di ciò, gli Uffici non hanno potuto convalidare la documentazione amministrativa caricata a sistema, ed hanno richiesto formalmente all'ente locale spiegazioni in merito.
  Il Comune, nel dare riscontro, ha giustificato la propria scelta, di invitare un numero di operatori inferiore, in regione della successione di norme verificatasi, come anche riportato nell'interrogazione, tra il mese di settembre e quello di novembre 2014 in fase di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (così detto decreto «Sblocca Italia»). Il Comune ha inoltre motivato di non disporre, nell'elenco di fiducia dell'ente, di un numero di operatori sufficiente da invitare, e ciò a causa di numerosi fallimenti delle imprese in esso contenute.
  Il Ministero, pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'ente locale, ha comunque constatato che l'indizione delle gare – risalenti alle date rispettivamente del 13 e del 18 novembre 2014 – è avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge n. 164 di conversione del decreto così detto «Sblocca Italia».
  Tutto ciò posto, pur non revocando direttamente il finanziamento, l'Ufficio ha rimesso la questione all'Autorità nazionale anticorruzione, alla quale è stato richiesto in data 9 dicembre 2015 specifico parere sulla legittimità delle procedure seguite dal Comune.
  Si è tuttora in attesa del citato parere. Nelle more il Ministero non ha proceduto alla liquidazione delle somme al Comune di San Giorgio in Bosco, riservandosi di assumere definitive determinazioni una volta che la competente Autorità si sarà espressa in merito. Di tutto ciò è stato ovviamente informato l'ente locale in questione.

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ALLEGATO 3

5-07630 D'Uva: Sulla prova per l'abilitazione a professore ordinario in letteratura italiana contemporanea.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative intenda mettere in atto il Ministro circa il tema rappresentato relativo alla vicenda, riportata dal Corriere della Sera in data 1o febbraio 2016, concernente il contegno assunto dal MIUR in relazione al presunto plagio citato nell'atto di sindacato ispettivo.
  È opportuno, preliminarmente, rappresentare i passaggi che hanno caratterizzato l'operato dell'Amministrazione.
  Il Ministero, notiziato dall'Università degli Studi di Messina della segnalazione sull'asserito plagio pervenuta da parte di un professore associato dell'Ateneo messinese in vista dell'apertura delle procedure di reclutamento per un posto di professore ordinario nel settore di Letteratura contemporanea, allo scopo di verificare quanto rappresentato, avviava un'istruttoria tesa ad accertare la sussistenza e la rilevanza del presunto plagio.
  A tal fine informava, con nota direttoriale del 16 ottobre 2015, la Commissione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) che, nella tornata del 2012, ha conferito l'abilitazione al professore accusato di plagio, invitandola a verificare il contenuto della segnalazione.
  In considerazione delle difficoltà riscontrate nel far pervenire alla Commissione la copiosa documentazione, la competente Direzione generale del MIUR sollecitava il Presidente a recarsi presso la stessa per prenderne visione.
  All'esito dell'incontro con il Presidente, la medesima Direzione generale, con ulteriore nota del 16 dicembre 2015, invitava nuovamente la Commissione a riunirsi.

  La Commissione, quindi, si riuniva presso il Ministero in data 21 dicembre 2015 e, concordava all'unanimità che, essendo decorso il termine di validità biennale della stessa, non poteva ne doveva rivedere il proprio giudizio sul candidato, che ha riguardato la rilevanza scientifica delle opere dello stesso ai fini del conferimento dell'abilitazione.
  All'esito di quanto riferito dalla Commissione giudicatrice, pertanto, l'Amministrazione, informava, con nota del 30 dicembre 2015, il Rettore dell'Università degli Studi di Messina in ordine alla impossibilità di addivenire a una modifica del giudizio di abilitazione già reso nei riguardi del professore accusato di plagio ed espressamente formulava riserva di adire le Autorità preposte per il seguito di competenza.
  Atteso quanto sopra, si rappresenta che l'Amministrazione, coerentemente con quanto si era riservata di fare, ha rinvenuto la necessità di acquisire un parere tecnico sulla sussistenza o meno del plagio e pertanto ha proceduto, con decreto direttoriale, alla nomina di un'apposita Commissione tecnico-scientifica incaricata di esaminare le opere oggetto di segnalazione. Ciò al fine di ottenere un'autorevole posizione tecnica sulla rilevanza e sulla sussistenza o meno del plagio e in considerazione del fatto che questa tipologia d'indagine non può essere svolta dalla competente Direzione del MIUR senza l'ausilio di un organo dotato delle necessarie competenze tecniche.
  Infatti, va evidenziato che la legge n. 240 del 2010 ed i relativi regolamenti Pag. 37attuativi (decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 e decreto ministeriale n. 76 del 2012) relativi all'ASN conferiscono al Ministero, per il tramite della Direzione generale competente, precisi e specifici compiti. In particolare, il ruolo attribuito dalla normativa si riferisce alla indizione della procedura, alla formazione della Commissione e alla pubblicazione degli atti previa verifica della regolarità formale degli stessi. Inoltre, l'Amministrazione non può sostituirsi alla Commissione giudicatrice nelle valutazioni tecniche e di merito e che, fino all'accertamento del presunto plagio, non può adottare alcun provvedimento.
  La citata Commissione tecnico-scientifica si è riunita a fine febbraio concludendo le proprie valutazioni che il MIUR ha proceduto a trasferire alle competenti autorità giudiziarie per l'eventuale accertamento di possibili profili di illiceità che dovessero emergere dai fatti descritti, riservandosi, altresì, ulteriori atti che si ravvisassero opportuni rispetto agli ulteriori profili di interesse della sopra descritta vicenda.

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ALLEGATO 4

5-06687 De Menech: Sull'archivio di Stato di Belluno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On.le De Menech richiede notizie in merito all'Archivio di Stato di Belluno, in particolare per il fatto che in esso sono custoditi i documenti processuali del Vajont.
  A tale proposito riferisco, sulla scorta degli atti della Direzione generale Archivi del Ministero, nonché delle informazioni trasmesse direttamente dall'Archivio di Stato di Belluno che i documenti del Vajont, versati secondo le norme vigenti presso l'Archivio di Stato dell'Aquila presso cui sono stati ordinati e inventariati, a seguito del terremoto del 2009 sono stati trasferiti presso l'Archivio di Stato di Belluno in base ad una convenzione stipulata tra il Mibact e il Comune di Longarone con finalità di studio e valorizzazione.
  L'accordo prevedeva la redazione di un inventario analitico, la realizzazione di regesti dei documenti di particolare interesse, la digitalizzazione delle carte al fine della fruizione on line e la creazione di copie di sicurezza. Tali interventi sono stati completati e le carte si trovano attualmente presso l'Istituto, al fine di garantirne l'ottimale fruizione e conservazione.
  Successivamente, su iniziativa della Fondazione Vajont e dell'Associazione Tina Merlin di Belluno, è stata avviata, con l'accordo del Comune di Longarone, dell'Archivio di Stato de L'Aquila, della Direzione generale Archivi e dell'Archivio di Stato di Belluno, la procedura per la presentazione della candidatura necessaria ad iscrivere l'archivio processuale del Vajont nel Registro della Memoria dell'UNESCO.
  A tale proposito, nello scorso mese di gennaio si è svolta presso l'Archivio di Stato di Belluno una riunione cui hanno partecipato i rappresentanti di tutti i soggetti istituzionali sopra citati, i quali hanno predisposto una bozza di accordo per la costituzione del gruppo promotore della candidatura.
  Attualmente è in corso di redazione il testo da proporre alla Commissione Italiana UNESCO e successivamente alla Commissione di Parigi.
  Resta ancora da realizzare la pubblicazione on line dei documenti su un Portale tematico dedicato all'interno del SAN, Sistema Archivistico Nazionale, che consentirà di estendere la consultazione ad un maggior numero di studiosi.
  In relazione alla prospettata carenza di personale, si fa presente che l'articolo 1, comma 328, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, autorizza l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, tra gli altri, anche nel profilo professionale di archivista.
  In tale ambito si potrà sopperire alle criticità prospettate attraverso la prevista procedura di reclutamento di funzionari archivisti, da assegnare anche all'Archivio di Stato di Belluno.
  Vorrei segnalare, a tale proposito, che la nuova tabella organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allegata al DM 6 agosto 2015 di approvazione delle dotazioni organiche per tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale periferica, prevede per l'Archivio di Stato di Belluno 12 unità di personale tra cui 3 funzionari archivisti.
  Quanto sopra riportato conferma che l'Istituto continuerà ad avere la sua sede a Belluno e che non è mai stato ipotizzato alcun trasferimento.

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ALLEGATO 5

5-06908 Luigi Gallo: Sulla tutela dell'area protetta di Punta Campanella, sita nel comune di Massa Lubrense (NA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On.le Gallo richiede notizie in merito ad interventi di sistemazione che hanno interessato Punta Campanella, una meravigliosa area protetta nel comune di Massa Lubrense.
  Vi riferisco al riguardo che l'intervento di via Punta Campanella relativo al «Restauro manufatti e abbattimento barriere architettoniche – via della Campanella» e alla «Sistemazione del sentiero di accesso e del Belvedere» è suddiviso in due stralci.
  Il primo stralcio è relativo al tratto finale della via Minerva che si diparte da poco oltre la località Fossa Papa fino a giungere all'area archeologica di Punta Campanella, sottoposto a tutela archeologica, monumentale e paesaggistica.
  Nell'intervento – autorizzato dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta la prima volta nel settembre del 2004 e, da ultimo, nel dicembre 2015 – sono compresi i lavori di restauro del tracciato romano, della Torre Minerva, sistemazione del Belvedere, la demolizione della casa del farista di epoca moderna, nonché dell'antistante pavimentazione in conglomerato cementizio.
  Il secondo stralcio è relativo al tratto iniziale, attualmente percorribile e di accesso a vari fondi agricoli, che si sviluppa dal tratto a monte della località Canciello a poco oltre località Fossa Papa, sottoposto a tutela archeologica e paesaggistica, ed autorizzato la prima volta nel febbraio del 2006 e, da ultimo, nel dicembre del 2015. Nel secondo stralcio sono previsti lavori di rifacimento della pavimentazione, delle murature di contenimento, dei parapetti in pietrame della strada e le necessarie reti tecnologiche (idrica ed elettrica) da realizzare interrate o all'interno dei parapetti non rilevanti sotto il profilo archeologico.
  Ringrazio l'onorevole interrogante per la puntuale descrizione della situazione vincolistica dell'area che eviterò di ripetere e preciso che rispondo sulla base di documentazione riferita all'arco temporale 2004-2015, presentatami dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta e della documentazione, riferita al medesimo arco temporale, presentatami dalla Soprintendenza Belle Arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli nonché sulle risultanze delle ispezioni disposte dal Segretario generale del Ministero ed inizio la mia relazione riferendo in merito al II stralcio dei lavori.
  Per quanto riguarda lo stato dei luoghi ante intervento, vorrei precisare che dalla documentazione grafica e fotografica allegata al progetto definitivo agli Atti della competenze Soprintendenza belle arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, si evince che il tratto di strada, relativo al II stralcio del suddetto progetto, in grave stato di degrado, oggetto di saggi archeologici preventivi, era realizzato in conglomerato cementizio e bituminoso, per lo più privo di parapetto, che, dove presente, era costituito da blocchi di lapil cemento in alcuni punti intonacati in altri no.
  I muri di contenimento dei terrazzamenti a monte della strada sono realizzati in muratura in pietra locale a secco, in più tratti crollati o prossimi al crollo.Pag. 40
  Le previsioni del progetto assentito riguardavano la realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra calcarea senza alcun ampliamento della sede stradale, il rifacimento dei muri di contenimento crollati e il consolidamento di quelli danneggiati utilizzando pietra calcarea e malta cementizia, il rifacimento dei parapetti crollati, il consolidamento di quelli danneggiati e, dove necessario, la realizzazione ex novo di parapetti in pietra calcarea, la posa in opera di tubazioni in PVC per la rete elettrica ed idrica, quest'ultima già presente in loco e realizzata mediante la posa, fuori terra lungo il perimetro esterno della strada.
  L'attuale stato dei luoghi evidenzia l'avvenuta esecuzione del sottofondo per la posa della pavimentazione realizzato con un massetto, di altezza costante di circa diciotto centimetri, in conglomerato cementizio armato con rete in ferro, che risulta completato per tutto il tratto interessato dal progetto del IIo stralcio; la posa in opera della pavimentazione in pietra, ormai quasi ultimata; il consolidamento e, ove necessario, il rifacimento dei tratti di muro crollati con l'utilizzo di pietrame analogo, come da progetto ed infine la realizzazione del parapetto in pietra.
  Preciso che la sede stradale è rimasta invariata, non sono stati aperti nuovi varchi di accesso ai fondi limitrofi.
  Per questo stralcio di progetto, essendo emerse delle lievi difformità rispetto a quanto assentito, è stata presentata dal Comune di Massa Lubrense istanza di accertamento paesaggistico ai sensi dell'articolo 167 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), istanza sulla quale la Soprintendenza ha espresso un parere di compatibilità il 25 novembre 2015.
  È stata infine presentata, sempre da parte del Comune di Massa Lubrense, istanza di variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sulla quale la Soprintendenza ha espresso parere favorevole con prescrizioni il 3 dicembre 2015.
  Per quanto riguarda, invece, il tratto di strada relativo al I stralcio del progetto, interessato dal tracciato romano, e dalla Torre Minerva, dopo l'acquisizione dei necessari pareri sia sotto il profilo archeologico che paesaggistico, i lavori sono iniziati con il restauro del tratto lastricato romano e quattrocentesco e il previsto abbattimento della casa del farista di epoca moderna.
  In data 19 ottobre 2015, in merito all'intervento in parola, è pervenuto appello del Presidente dell'Associazione WWF Penisola sorrentina ed altre associazioni per la sospensione delle opere in corso su via Minerva e Torre Angioina. A seguito di tali segnalazioni il competente Servizio Ispettivo del Segretariato Generale ha svolto un'approfondita analisi delle carte inviate, ha effettuato un sopralluogo il successivo 17 novembre e ne ha diffusamente riferito al Segretario generale in merito con una relazione del 18 novembre 2015.
  Concludo quindi riferendo puntualmente in merito alle osservazioni con l'avvertenza che dovrò necessariamente esprimermi in un linguaggio tecnico poiché di intervento tecnico qui si discute.
  Le opere realizzate sono opere di consolidamento e di restauro, per quanto concerne il tratto lastricato romano e quattrocentesco (che nell'interrogazione viene indicato come «...storica mulattiera costeggiata da diversi muri a secco...») e la Torre Minerva; mentre, per il tratto di strada, di interesse paesaggistico, l'intervento è relativo al rifacimento della pavimentazione in pietra calcare del tratto di strada che, allo stato dei luoghi originario, si presentava asfaltato e in grave degrado.
  Pertanto la realizzazione dei parapetti non ha comportato la demolizione di nessuna muratura a secco né, tanto meno, sono state realizzate ex novo murature in cemento armato; le dimensioni della strada sono rimaste invariate; i parapetti in pietra, ove necessario, sono stati realizzati ex novo, in particolare nei tratti in cui la strada né era sprovvista, in pietra locale e senza stilatura dei giunti, ed esclusivamente per motivi di sicurezza, considerato che la strada costeggia dirupi di notevole altezza.Pag. 41
  Per quanto concerne, invece, le murature di contenimento in pietra, i lavori hanno riguardato essenzialmente il consolidamento di quelle pericolanti e il rifacimento dei tratti crollati, utilizzando pietre analoghe alle preesistenti e, ove possibile, reperite in loco senza adottare l'impiego del cemento armato rivestito, con la tecnica del «sandwich», in pietra, ma, esclusivamente per la parte interna della muratura, è stata utilizzata la malta di cemento.
  In merito ai sottoservizi preciso che sono stati semplicemente posati nel terreno, previo piccolo scavo, i tubi in PVC per la rete elettrica ed idrica, in sostituzione di una vecchia conduttura dell'acqua posizionata fuori terra lungo tutto il perimetro della strada.
  Infine per quanto riguarda la asserita trasformazione d'uso della Torre Minerva in uffici turistici ed altre attività, vorrei evidenziare che nel progetto approvato non c’è alcun riferimento in tal senso.

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ALLEGATO 6

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE 2.101, 3.101, 3.102 E 4.100 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 2.

  All'emendamento 2.101, premettere il seguente periodo: dopo le parole: socio-assistenziale aggiungere le seguenti: con riguardo agli aspetti socio-educativi.
0. 2. 101. 1. Binetti.

  Al comma 3, dopo le parole: quello socio-sanitario aggiungere le seguenti: con riguardo agli aspetti socio-educativi.
2. 101. La Relatrice.

ART. 3.

  All'emendamento 3.101, sostituire la parola: socio-sanitario con le seguenti: di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 7, ovunque ricorra, sostituire la parola: socio-sanitario con le seguenti: di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n.  520 e successive modificazioni.
0. 3. 101. 1. Binetti.

  Al comma 2 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: educatore professionale sanitario con le seguenti: educatore professionale socio-sanitario.
3. 101. La Relatrice.

  All'emendamento 3.102, aggiungere il seguente periodo:

  Conseguentemente al medesimo comma 3, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: con riguardo agli aspetti socio-educativi.
0. 3. 102. 1. Binetti.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: con riguardo agli aspetti socio-educativi.
3. 102. La Relatrice.

ART. 4.

  All'emendamento 4.100, lettera b), sostituire la parola: 3 con la seguente: 6.
0. 4. 100. 1. Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b) servizi educativi da 0 a 3 anni;
   c) servizi extrascolastici per l'infanzia.
4. 100. La Relatrice.

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ALLEGATO 7

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

EMENDAMENTI APPROVATI

TIT.

  Sostituirlo con il seguente: Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Tit. 2. La Relatrice.

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: La presente legge disciplina le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, nonché la professione di educatore professionale socio-sanitario. A quest'ultima, per quanto non espressamente previsto nella presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, n.  520, e successive modificazioni e integrazioni, emanato sulla base dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n.  502 del 1992.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: educatore professionale con le seguenti: educatore professionale socio-pedagogico.
1. 100. La Relatrice.

ART. 2.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista.
2. 100. La Relatrice.

  Al comma 2, sopprimere le parole: di livello intermedio.
2. 7. D'Ottavio.

  Al comma 2, dopo le parole: in funzione di aggiungere le seguenti: progettazione, programmazione, intervento e valutazione degli esiti degli interventi educativi, supervisione, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché con attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.
2. 9. e 2. 11. (Nuova formulazione) Vezzali.

  Al comma 3, dopo le parole: quello socio-sanitario aggiungere le seguenti: con riguardo agli aspetti socio-educativi.
2. 101. La Relatrice.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e di pedagogista.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: L'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista è subordinato al conseguimento dello specifico titolo abilitante.
2. 102. La Relatrice.

Pag. 44

  Al comma 4, sostituire le parole: dello specifico titolo mediante formazione universitaria con le seguenti: della qualifica di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 8 e 12.
2. 14. La Relatrice.

ART. 3.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: con riguardo agli aspetti socio-educativi.
3. 100. La Relatrice.

  Al comma 2 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: educatore professionale sanitario con le seguenti: educatore professionale socio-sanitario.
3. 101. La Relatrice.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: educativo aggiungere le seguenti: e formativo.
3. 5. Crimì, Iori.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: con riguardo agli aspetti socio-educativi.
3. 102. La Relatrice.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b) servizi educativi da 0 a 3 anni;
   c) servizi extrascolastici per l'infanzia.
4. 100. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: alla salute aggiungere le seguenti: con riguardo agli aspetti educativi.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: la disabilità fino alla fine della lettera, con le seguenti: il recupero e l'integrazione.
4. 101. La Relatrice.

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m)
servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti; servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario.
4. 102. La Relatrice.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo la parola: programmazione aggiungere le seguenti: alla progettazione.
6. 3. Vezzali.

  Al comma 2, all'alinea, sostituire la parola: psicologiche con la seguente: antropologiche.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, all'alinea, sostituire la parola: psicologiche con la seguente: antropologiche.
6. 100. La Relatrice.

  Al comma 2, lettera a), premettere la parola: progetta.
*6. 7. D'Ottavio.

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  Al comma 2, lettera a), premettere la parola: progetta.
*6. 8. Vezzali.

ART. 7.

  Al comma 4, sostituire le parole: possono attivare con le seguenti: favoriscono in via prioritaria l'attivazione di.
7. 100. La Relatrice.

ART. 11.

  Al comma 2, dopo le parole: in quiescenza aggiungere le seguenti: ai dottori di ricerca in Pedagogia.
11. 2. Iori.

ART. 15.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo assunti con contratto a tempo indeterminato sono in possesso anche di uno dei seguenti requisiti:
   a) 50 anni o più di età;
   b) 25 anni o più di anzianità di servizio.
15. 4. Crimì.

  Sopprimere il comma 4.
15. 100. La Relatrice.