CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2016
611.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 23 MARZO 2016

ALLEGATO 1

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre.
1. 4. (ulteriore nuova formulazione) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 2.

  All'emendamento 2.100 del Relatore, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali.
0. 2. 100. 1. (nuova formulazione) Zaccagnini.

  Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura).

  1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.
   2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
   b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie, tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;Pag. 155
   d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale e di tutela e protezione dell'ambiente marino.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
2. 100. Il Relatore.

ART. 3.

  Dopo il comma 2 dell'articolo 3 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali individua, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, gli interventi di cui al comma 2, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.
3. 3. (nuova formulazione) Catanoso, Russo.

  Al comma 1 sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2017, sostituire la parola: 21 con la seguente: 22 e sopprimere, in fine, le seguenti parole: e con eventuali altre risorse messe a disposizione dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
3. 100. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità a Pag. 156quelle aziende che adottano strategie di pesca sostenibili ed utilizzano attrezzi di pesca più selettivi.
3. 7. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 2, lettera d) aggiungere, infine le seguenti parole: per i quali è riservata una quota di finanziamento
3. 8. (nuova formulazione) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, dell'articolo 4, dopo le parole: imprenditori ittici singoli aggiungere le seguenti: e associati che applicano il relativo CCNL
4. 2. (nuova formulazione) Catanoso, Russo.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Interventi a favore della filiera ittica).
4. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale anche attraverso campagne di sensibilizzazione verso i consumatori
*4. 4. (nuova formulazione) Venittelli.

  Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2017.
4. 100. (nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la parola: singoli aggiungere le seguenti: organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute.
*4. 7. Venittelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: dopo il comma 4 dell’ con la seguente All’ e le parole da è inserito il seguente fino alla fine con le seguenti: dopo le parole «per l'imprenditore agricolo.» aggiungere le seguenti «Si applicano altresì le disposizioni concernenti l'impresa familiare, di cui all'articolo 230-bis del codice civile, in quanto compatibili».

  dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «o prevalente attività lavorativa,» inserire le seguenti: «nonché i soggetti legati dal vincolo familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, i quali svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato,»
  2-ter. All'articolo 4, comma 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
  «l) i soggetti legati dal vincolo familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, i quali svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato».
0. 4. 101. 1. (nuova formulazione) Venittelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, al familiare che presta in Pag. 157modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-bis del codice civile, la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca.».
4. 101. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo la parola: definiti, aggiungere le seguenti: previo parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,.
5. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 6.

  Al comma 1, paragrafo Art. 4, comma 2, dopo le parole: sentita la Conferenza Stato-regioni aggiungere le seguenti: e la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.
6. 2. (nuova formulazione) Catanoso, Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole: ambientale, sociale ed economico con le seguenti: ecosistemico;
   al comma 2, dopo la parola: biodiversità sopprimere le seguenti parole: sociale, economico ed ecologico.
6. 100. Il Relatore.

  Al comma 2, dopo le parole: cui al comma 1 inserire le seguenti: e le attribuzioni ad essi di specifiche competenze.
6. 4. Fedriga, Guidesi.

ART. 7.

  Dopo le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti parole: e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
0. 7. 100. 1. Zaccagnini.

  Al comma 2, sopprimere la parola: specifici e al comma 3, aggiungere dopo le parole: decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 100. Il Relatore.

  All'articolo 7, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.
7. 7. (nuova formulazione) Oliverio.
*7. 8. (nuova formulazione) Venittelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.
*7. 8. (nuova formulazione) Venittelli.

Pag. 158

ART. 8.

  Al comma 1, dopo la parola: pesca inserire le parole: e dell'acquacoltura, aggiungere in fine, le seguenti: o altre forme di aggregazione.
*8. 6. (nuova formulazione) Venittelli.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Prodotti della pesca).

  1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette standard. Le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate cassette standard, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni, sono individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
   2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.
10. 100. Il Relatore.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: Legge 17 maggio 1999, n. 144, aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.
11. 100. Il Relatore.

ART. 12.

  Al comma 1 aggiungere in fine, le seguenti parole: di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.
12. 100. Il Relatore.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 100. Il Relatore.

ART. 17.

  All'articolo 17, comma 1, lettera a) punto 4), dopo le parole: della pesca professionale aggiungere: o dell'acquacoltura.
*17. 5. (nuova formulazione) Venittelli.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h) l'autorizzazione all'attività di pesca turismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo ufficio di iscrizione dell'unità di pesca, ha validità triennale e segue le date di rilascio e successiva scadenza della certificazione di annotazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico».
17. 8. Catanoso, Russo.

ART. 18.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.
18. 100. Il Relatore.

Pag. 159

ART. 19.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contribuire alla gestione sostenibile degli ambienti marini, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, predispone, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.
19. 1. (nuova formulazione) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 20.

  Al comma 1 sopprimere le parole: in tutto il territorio della Repubblica, sopprimere la parola: prevalentemente e sopprimere le parole: fatte salve propria attività.
20. 100. Il Relatore.

ART. 21.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la parola acquacoltura aggiungere le seguenti parole senza diritto di voto;
   b) sopprimere il comma 2.
21. 3. (nuova formulazione) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 23.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva).

  1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, alla normativa europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;
   b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari Pag. 160elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
23. 23. Catanoso, Russo (ex 5.2 (nuova formulazione) Catanoso, Russo).

ART. 27.

  Al comma 1, sostituire le parole: si applica fino alle fine del comma con il seguente periodo: si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, aggiornati dagli indici ISTAT. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica.
*27. 4. (nuova formulazione) Venittelli.

ART. 28.

  Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente: Fanno parte della commissione due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.
28. 4. Franco Bordo, Zaccagnini, Ricciatti.

ART. 29.

  Sopprimerlo.
*29. 1. Catanoso, Russo.

  Sopprimerlo.
*29. 100. Il Relatore.

Pag. 161

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-07037 Cariello: Iniziative per la tutela delle produzioni di olio extravergine italiano di alta qualità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Organo tecnico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, già da tempo ha innalzato il livello di attenzione sulle produzioni di qualità più rappresentative del Made in Italy, e, tra queste, anche l'olio d'oliva.
  Nel corso degli anni sono state incrementate le collaborazioni con l'Agenzia delle dogane e le Capitanerie di porto, per migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi, nonché per evitare fraudolente commercializzazioni di oli falsamente dichiarati «italiani».
  I controlli dell'Ispettorato vengono eseguiti sulla base di un'attenta analisi del rischio, come previsto dal Regolamento n. 882 del 2004.
  Gli operatori della filiera che sono sottoposti a verifica sono i commercianti di olive, i frantoi, i commercianti di sansa, i commercianti di olio sfuso, i sansifici, le raffinerie, i confezionatori, gli esercizi commerciali ivi compresi quelli di ristorazione.
  In particolare, gli accertamenti sono diretti alla verifica della congruità tra le olive lavorate e l'olio prodotto, in relazione all'origine dichiarata; alla regolarità dei processi produttivi adottati; alle caratteristiche merceologiche; alla corrispondenza delle tipologie merceologiche degli oli detenuti con la relativa documentazione contabile.
  A ciò si aggiungono le verifiche sugli adempimenti previsti dai decreti ministeriali 10 novembre 2009 e 23 dicembre 2013, in particolare, sulla tenuta del registro degli oli d'oliva, sull'identificazione delle partite detenute, nonché sulla conformità dei dispositivi di etichettatura adottati alle indicazioni obbligatorie e facoltative.
  Tale registro, per una tempestiva fruizione dei dati ivi contenuti da parte degli Organismi di controllo, è tenuto secondo modalità telematiche messe a disposizione sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il registro di cui trattasi, costituendo un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale della «filiera olio d'oliva», consente di monitorare le singole movimentazioni di ogni stabilimento e di conoscere i nominativi con i relativi indirizzi dei soggetti, nazionali o esteri, coinvolti nella movimentazione stessa.
  L'attività di controllo dell'ICQRF prevede anche accertamenti analitici su campioni prelevati al commercio e alla distribuzione. Questi vengono effettuati dall'Ispettorato avvalendosi di una propria rete qualificata di laboratori e di Comitati di assaggio ufficiali (panel) che, nel caso degli oli d'oliva, procede al controllo di tutti i parametri relativi alla genuinità e alla qualità dei prodotti previsti dalla regolamentazione europea.
  Vorrei evidenziare peraltro che, allo stato attuale, non sono previste a livello europeo metodologie di laboratorio in grado di garantire un controllo circa la veridicità dell'informazione sull'origine geografica riportata in etichetta.
  L'ICQRF, tuttavia, nell'ambito delle proprie competenze relative alle attività di Pag. 162studio e ricerca sui nuovi metodi per la lotta e il contrasto delle frodi, già da alcuni anni, conduce un'attività finalizzata alla definizione di strumenti per valutare l'autenticità degli oli d'oliva di provenienza certificata.
  In tale contesto si sono ottenuti risultati interessanti mediante lo studio dei rapporti di isotopi stabili di bioelementi quali il carbonio e l'ossigeno, effettuato utilizzando tecniche avanzate di spettrometria di massa isotopica (IRMS).
  Mi preme sottolineare che la filiera «olio d'oliva», risulta essere oggetto di costante monitoraggio da parte dell'ICQRF sia sul prodotto destinato al mercato nazionale che su quello destinato al mercato estero.
  Infine, per quanto riguarda l'attivazione di nuovi strumenti basati sulla metodica NMR rilevo che i laboratori dell'Ispettorato da anni sono in possesso di apparecchiature idonee allo scopo, già utilizzate per il settore vitivinicolo.

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-06250 Burtone: Sull’iter di riconoscimento della indicazione geografica protetta della Lucanica di Picierno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si fa preliminarmente presente che la normativa europea di riferimento per la registrazione di una denominazione di origine protetta ovvero di una indicazione geografica protetta per un prodotto agricolo o alimentare è il Regolamento (UE) n. 1151 del 2012.
  Per l'attuazione del predetto Regolamento, il decreto ministeriale 14 ottobre 2013 ha disposto le modalità, i requisiti e l’iter procedurale per ottenere il riconoscimento in parola.
  Premesso quanto sopra, si assicura la massima disponibilità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valutare un'eventuale richiesta di riconoscimento come IGP della «lucanica di Picerno», approfondendo le relative questioni con i soggetti proponenti e la Regione Basilicata, in linea con quanto previsto dalle vigenti norme.