CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2016
594.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni.

EMENDAMENTI PRESENTATI

  Sopprimerlo.
1. 8. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituirlo con il seguente:
  L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 52. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa».
1. 9. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. I commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.
  2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 52-bis. – (Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati). – Nel contrasto di una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:
   a) vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;
   b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.

  Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
1. 26. Gregorio Fontana, Gelmini, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 52, comma 1, del codice penale, sono aggiunte infine le seguenti parole «, tenuto conto delle circostanze di cui all'articolo 61, n. 5».
1. 1. Amoddio.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 52, comma 2, del codice penale, dopo le parole «mezzo idoneo» sono inserite le seguenti: «, anche per respingere l'ingresso mediante violenza o la minaccia dell'uso di armi da parte di una o più persone,».
1. 2. Morani.

Pag. 59

  Sostituirlo con il seguente:

  All'articolo 52 del codice penale, la lettera b) del comma 2 è soppressa».
1. 20. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 55 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi dell'articolo 52, commi 2 e 3, la colpa è sempre esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito in preda alla paura, al panico ovvero ad un grave turbamento, determinati dalla situazione di pericolo».
  2. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi dell'articolo 52, commi 2 e 3, se l'errore si riferisce alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora esso sia stato determinato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è commesso il fatto».
1. 29. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:
  All'articolo 59 del codice penale è aggiunto il seguente comma: «Nei casi previsti dall'articolo 52, secondo comma, la punibilità è sempre esclusa quando l'errore sulla situazione di pericolo o sui limiti imposti dalla necessità è conseguenza del grave turbamento psichico determinato dal comportamento della persona contro cui è diretto il fatto, salvo che l'offesa cagionata risulti manifestamente sproporzionata».
1. 24. Ermini.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 59 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi dell'articolo 52, la colpa dell'agente è sempre esclusa se l'errore, riferito alla situazione di pericolo o ai limiti imposti dalla necessità, è stato determinato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto.
1. 3. Dambruoso, Verini, Marotta, Ermini, Amoddio, Morani.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  «01. All'articolo 52 del codice penale, al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o che il fatto sia stato commesso per concitazione o paura».
1. 27. Gelmini, Gregorio Fontana, Sarro.

  Al comma 1 premettere il comma:
  «01. Dopo il primo comma dell'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente: «Del rapporto di proporzione di cui al primo comma non si tiene conto nei casi in cui l'offesa, rivolta all'integrità ed incolumità fisica della persona e sia arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa o sia rivolta con violenza o minaccia ad offendere, ovvero con l'uso di armi ovvero da parte di persona travisata, o da un gruppo di persone».
1. 25. Turco.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  01. All'articolo 52 del codice penale, al secondo comma, lettera b), le parole: «, non vi è desistenza e» sono soppresse.
1. 28. Gelmini, Gregorio Fontana, Sarro.

  Al comma 1, capoverso articolo 52, dopo le parole: che compie inserire le seguenti: in misura proporzionata.
1. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Pag. 60

  Al comma 1, dopo le parole: compie un atto, inserire le seguenti: che non sia sproporzionato all'offesa.
1. 22. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo le parole: compie un atto, inserire le seguenti: idoneo a contrastare l'offesa, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa,.
1. 23. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso articolo 52, sostituire la parola: l'ingresso con la seguente: l'intrusione.
1. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso articolo 52, sostituire le parole: contro la volontà del proprietario con le seguenti: contro la volontà di chi ne ha la legittima disponibilità.
1. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: violenza o minaccia di.
1. 16. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, sostituire le parole: violenza o minaccia di uso di armi con le seguenti: uso di violenza alle persone e di armi.
1. 18. Sannicandro, Daniele Farina.

  Sopprimere le parole da: o in ogni altro luogo fino alla fine del periodo.
1. 17. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso articolo 52, sostituire le parole: un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale con le seguenti: un'attività commerciale, professionale, imprenditoriale o di qualunque altra natura purché legittima.

  Conseguentemente, all'articolo 52 del codice penale, al terzo comma, sostituire le parole: un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale con le seguenti: un'attività commerciale, professionale, imprenditoriale o di qualunque altra natura purché legittima.
1. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: se, legittimamente presente in tali luoghi e in caso usi un mezzo idoneo a contrastare l'offesa, che non sia sproporzionato alla stessa.
1. 10. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, aggiungere, infine, le parole:, a condizione che non esistano altre possibilità di reazione non violenta per evitare la minaccia.
1. 11. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nei casi in cui non esistano altre possibilità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta.
1. 12. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel caso sussista il concreto pericolo per l'incolumità personale propria o altrui.
1. 13. Daniele Farina, Sannicandro.

Pag. 61

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando non vi sia desistenza.
1. 14. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, se finalizzato a difendere la propria o l'altrui incolumità quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.
1. 15. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, qualora sussista il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo.
1. 21. Sannicandro, Daniele Farina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: L'uso dell'arma da parte della persona ingiustamente offesa non può mai ritenersi difesa legittima quando intervenga successivamente al tentativo di allontanamento o di fuga da parte dell'aggressore dai luoghi indicati.
1. 19. Daniele Farina, Sannicandro.

Pag. 62

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 (COM(2015)610 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1o gennaio 2016 – 30 giugno 2017) (15258/15).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La Commissione Giustizia,
   premesso che:
    la relazione in oggetto è redatta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012. La norma prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione che comprenda: gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire in tema di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, con particolare e specifico rilievo al le prospettive e iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi o a documenti di consultazione dell'Unione europea; infine le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea;
    l'esame congiunto della Relazione programmatica in esame, e sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e del Programma di lavoro della Commissione europea, costituiscono uno degli strumenti principali dell'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia;
    l'obiettivo finale della relazione dovrebbe essere quello di concorrere a definire una cornice strategica coerente per la politica europea del nostro Paese, articolata intorno a grandi obiettivi e linee di intervento, la cui realizzazione può andare anche oltre l'anno di riferimento dei documenti al nostro esame. Idealmente il Parlamento dovrebbe essere coinvolto al fine di identificare un piano comune e condiviso dell'azione italiana nel contesto UE;
    la competenza della commissione è relativa al diciannovesimo capitolo che ha ad oggetto:
     la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa identificando quattro ambiti prioritari in particolare per dare attuazione alle linee strategiche adottate dal consiglio europeo nel giugno 2015 evidenziando il legame funzionale con gli obbiettivi di crescita economica e stabilità a proseguire il dialogo politico con i paesi terzi, nell'ottica di rafforzare la cooperazione e nel contrasto di reati gravi e di promuovere contestualmente il pieno rispetto dei diritti fondamentali;
     l'approvazione del pacchetto sulla protezione dei dati da parte del legislatore europeo;
     la prosecuzione dei negoziati in materia di cooperazione giudiziaria civile, con particolare riguardo alla adozione del Pag. 63regolamento sulla abolizione della legalizzazione dei documenti pubblici ai fini della loro circolazione in ambito europeo e all’iter legislativo europeo del mercato unico digitale del nuovo regolamento «Bruxelles II bis»;
     la prosecuzione dei negoziati in materia di cooperazione giudiziaria penale con particolare riguardo all'avanzamento dei negoziati sulla procura europea e dal raggiungimento di un accordo soddisfacente sulla proposta di Direttiva in materia di garanzie procedurali per i minori;
     la approvazione del pacchetto relativo alla protezione dei dati;
   rilevato che:
    gli orientamenti e gli obiettivi del Governo sono indicati nel complesso in modo generico, il che non ne consente, di fatto, un esame approfondito;
    per quanto concerne nello specifico gli impegni del governo in materia di giustizia:
     in relazione alla protezione dei dati e allo scambio e al trattamento dei dati personali all'interno di procedimenti promossi davanti alle autorità giudiziarie e di polizia, con l'intento di bilanciare il massimo grado di protezione con la necessità di assicurare un processo decisionale efficiente, si segnala che manca, ancora una volta, il benché minimo riferimento alla modalità con cui si intende raggiungere l'obiettivo prefissato. Inoltre, l'impegno è nuovamente disatteso posto che rientrava nelle proposte da attuare già del 2015. Inoltre poi si fa riferimento ad un atteggiamento «flessibile» che l'Italia assumerà il che consiste una dichiarazione d'intenti eccessivamente vaga e priva di contenuto;
    in relazione al diritto penale per la proposta avanzata da tempo di istituire una cosiddetta Procura Europea che avrebbe poteri investigativi, di raccolta delle prove, di garanzie difensive per i soggetti sottoposti alle sue indagini ed ancora di controlli giurisdizionali sui suoi atti nonché il compito, unitamente alle autorità degli Stati membri, di investigare, perseguire e assicurare alla giustizia gli autori di reati che ledono il bilancio dell'Unione europea, e che sarà essenziale per intensificare l'efficacia della lotta contro tali crimini, è da segnalare che, allo stato dei fatti, l'Italia continua a non essersi attivata concretamente per la modifica e l'accesso dello strumento fondamentale nella raccolta dati di persone condannate o sottoposte ad indagini quale quello del casellario;
    in relazione al diritto civile e, quindi, all'impegno per giungere alla conclusione, tra l'altro, del negoziato sulla semplificazione dell'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'UE e sull'eliminazione delle relative formalità di autenticazione, che dovrebbe consentire di agevolare la libertà di circolazione e di stabilimento per cittadini ed imprese, riducendo i costi ed i tempi attualmente necessari per l'autenticazione dei documenti pubblici da presentare presso uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati rilasciati, allo stato continua a non essere portato a compimento quanto oggetto della programmazione del 2015;
    l'Italia è carente nel recepimento (due, nel corso degli anni, le procedure di infrazione aperte contro il nostro Paese a riguardo) della direttiva del 2004/80, laddove questa impone che ciascun Stato membro realizzi «un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti». Sistema che, ad oggi, è previsto nel nostro ordinamento solo per le vittime di mafia, terrorismo e usura e nella relazione non vi è alcun punto volto alla creazione di una dotazione finanziaria iniziale per un fondo a ciò finalizzato,
   esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, sugli Stati generali dell'esecuzione penale.

NOTA DELLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE, ONOREVOLE DONATELLA FERRANTI

Provvedimenti approvati dalla Commissione giustizia all'esame del Senato

C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano – (S. 1052).
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
Approvato dalla Camera il 19 settembre 2013.

C. 559 Bolognesi.
Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio.
Approvato dalla Camera il 24 settembre 2014.

C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2044 Carfagna, C. 2123 Governo e C. 2407 Gebhard, C. 2517 Fabbri.
Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014.
Approvato dalla Camera il 24 settembre 2014.

C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso, e C. 2767 Pagano.
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.
Approvato dalla Camera il 24 marzo 2015.

C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
Approvato dalla Camera il 9 aprile 2015.

C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti.
Disposizioni in materia di azione di classe.
Approvato dalla Camera il 3 giugno 2015.

COMMISSIONI II e III.
C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.
Approvato dalla Camera il 3 giugno 2015.

C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.
Approvato dalla Camera il 18 giugno 2015.

C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.
Approvato dalla Camera il 24 giugno 2015.

Pag. 65

C. 1129 Molteni.
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
Approvato dalla Camera il 29 luglio 2015.

C. 2798 Governo, C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C.1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo e C. 3091 Bruno Bossio.
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.
Approvato dalla Camera il 23 settembre 2015.

C. 2874, approvata dal Senato.
Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale.
Approvato dalla Camera il 13 ottobre 2015.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.
Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
Approvato dalla Camera l'11 novembre 2015.

COMMISSIONI II e IX
C. 3169-B.
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Approvato dalla Camera il 21 gennaio 2016.

COMMISSIONI II e XI (Giustizia e Lavoro pubblico e privato)
C. 3365 Businarolo, C. 1751 Businarolo e C. 3433 Ferranti.
Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico.
Approvato dalla Camera il 21 gennaio 2016.

COMMISSIONI II e III
C. 3303-A Governo.
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 Governo.
Approvato dalla Camera il 28 gennaio 2016.