CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 13 dicembre 2015
560.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
  37-bis. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.
  37-ter. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 37-bis del presente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 37-bis del presente articolo senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
  37-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare».
  37-quinquies. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è soppresso.
  37-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 37-bis a 37-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
   b) al comma 369, sostituire le parole: 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 152,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 198,210 milioni di euro per l'anno 2019, di 195,610 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 224,610 milioni di euro per l'anno 2027 e di 213,200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
5. 57. Il Governo.

  Dopo il comma 82, aggiungere i seguenti:
  82-bis. I maggiori o minori valori che derivano dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono alla formazione del Pag. 27reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del soggetto che ha emesso gli strumenti.
  82-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 82-bis, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di una misura di risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i conferimenti del fondo di risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti, di cui all'articolo 86 del decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla determinazione del valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione. Ai fini del presente comma non si considera il limite dell'80 per cento di cui al suddetto articolo 84 e rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non ancora utilizzate.
10-bis. 21. Il Governo.

  Dopo il comma 236, aggiungere i seguenti:
  236-bis. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione in un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione.
  2-ter. Per i tributi non sospesi né differiti ai sensi del comma 2, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi scadenti nei successivi sei mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
  236-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, disposto ai sensi dall'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di alimentazione del medesimo Fondo. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  236-quater. All'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo».

  Conseguentemente, sostituire il comma 242 con il seguente:
  242. Gli oneri di cui al comma 241 comprendono quelli derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei titolari degli Uffici Pag. 28speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
26. 17. (Nuova formulazione) Marchi, Borghi, Braga, Mariani, Pelillo, Petrini, Cenni, De Girolamo, Prestigiacomo, De Mita, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Manfredi, Paris, Valeria Valente, Valiante, Rostan, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Amendola, Carloni, Bossa, Di Lello, Ragosta, Capozzolo, Sgambato, Impegno, Migliore, Cuomo.

  Dopo il comma 245, aggiungere i seguenti:
  245-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese, nonché indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di riferimento per il pareggio di bilancio ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2016, gli importi di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  245-ter. Al comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «dei capannoni e degli impianti industriali» sono aggiunte le seguenti: «nonché delle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse».
  245-quater. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze derivanti dalla messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, delle strutture destinate alla produzione agricola situate nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono destinati ai Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati alla ricostruzione, rispettivamente 3,5 milioni di euro alla regione Lombardia e 1,5 milioni di euro alla regione Veneto. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  245-quinquies. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare il processo di ricostruzione, in favore del Presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato, per il 2016 è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro a completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  245-sexies. Nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, limitatamente alla regione Lombardia con zone rosse nei centri storici, è Pag. 29istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara.
  245-septies. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi da 245-sexies a 245-quaterdecies le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;
   b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96;
   c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 245-terdecies, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto al comma 245-sexies;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
  245-octies. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui ai commi da 245-sexies a 245-quaterdecies sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») nel settore agricolo.
  245-novies. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi da 245-sexies a 245-quaterdecies, i soggetti individuati ai sensi dei commi 245-sexies e 245-septies devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.
  245-decies. Quanto previsto al comma 245-octies è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  245-undecies. I soggetti di cui ai commi 245-sexies e 245-septies possono beneficiare, nel rispetto del comma 245-sexies nonché dei limiti previsti al successivo comma 245-duodecies e della dotazione finanziaria del fondo di cui al successivo comma 245-terdecies, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca urbana fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo di imposta;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca urbana nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 245-sexies, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 245-septies per l'esercizio dell'attività economica.
  245-duodecies. Le esenzioni di cui al comma 245-undecies sono concesse esclusivamente per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.Pag. 30
  245-terdecies. Per le finalità di cui al comma 245-sexies, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  245-quaterdecies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
26-quater. 30. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Baruffi, Carra, De Mita, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Manfredi, Paris, Valeria Valente, Valiante, Rostan, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Amendola, Carloni, Bossa, Di Lello, Ragosta, Capozzolo, Sgambato, Impegno, Migliore, Cuomo.

  Dopo il comma 245, aggiungere i seguenti:
  245-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 29 febbraio 2016»;
   b) al comma 3-bis:
    1) le parole: «e la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2015»;
    2) le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2016»;
    3) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «È data priorità alle domande delle imprese che hanno subito un maggior danno. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate.».
  245-ter. Al fine di coordinare le politiche di finanziamento nazionali del settore ittico, le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e all'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura anche a valere sulle risorse europee del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
26-quater. 25. (Nuova formulazione) Venittelli, Sani, Donati, Dallai.

  Dopo il comma 245, aggiungere i seguenti:
  245-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del Pag. 31decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono pagate, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
26-quater. 31. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Baruffi, Crivellari, Carra, De Mita, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Famiglietti, Manfredi, Paris, Valeria Valente, Valiante, Rostan, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Amendola, Carloni, Bossa, Di Lello, Ragosta, Capozzolo, Sgambato, Impegno, Migliore, Cuomo.

  Dopo il comma 245, aggiungere il seguente:
  245-bis. Al comma 436 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016».
26-quater. 36. Castricone, Carra.

  Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:
  491-bis. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015, quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., (di seguito «le società») tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
   491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 491-bis, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
   491-quater. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. è stabilito in euro 191.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche S.p.A. è stabilito in euro 1.041.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., è stabilito in euro 442.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.
   491-quinquies. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto, Pag. 32nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se già adottati al momento di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, tali atti s'intendono convalidati.
   491-sexies. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto-legge n. 183 del 2015, tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con il proprio patrimonio.
   491-septies. Fermo restando quanto disposto al comma 491-sexies, gli adempimenti societari sono perfezionati dagli amministratori delle società nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.
   491-octies. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento e del Consiglio, del 15 luglio 2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014.
   491-novies. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale le risorse ai sensi del comma 491-octies, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e 83 del medesimo decreto legislativo.
   491-decies. Nel caso in cui sono adottate azioni di risoluzione, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.
   491-undecies. Il comma 491-decies si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
   491-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «in corso al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014».
   491-terdecies. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione nazionale all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.
   491-quaterdecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi Pag. 33e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.
42. 73. Il Governo.

  All'emendamento del Governo 42.75, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491-ter, dopo le parole: delle prestazioni sopprimere le parole: di cui al comma 3 e sostituire le parole: decreti di cui al comma 3 con le seguenti: decreti di cui al comma 491-quater;
   b) sostituire i commi 491-quater, 491-quinquies e 491-sexies, con i seguenti:
  491-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti:
   a) le modalità di gestione del Fondo;
   b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni;
   c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo;
   d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale;
   e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 491-bis a 491-quinquies.

  491-quinquies. In caso di ricorso a procedura arbitrale la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 491-bis.
  491-sexies. Nei casi di cui al comma 491-quinquies, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo.
0. 42. 75. 14. Pelillo.

  All'emendamento 42.75 del Governo, al comma 491-quater dopo le parole: della giustizia inserire le seguenti: da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 42. 75. 13. (Nuova formulazione) Pelillo, Causi.

  All'emendamento 42.75 del Governo, al comma 491-sexies, primo periodo, dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei ministri, sono aggiunte le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari,.
0. 42. 75. 44. (Nuova formulazione) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Romano, Latronico, Alberto Giorgetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:
  491-bis. È istituito un Fondo di solidarietà, di seguito denominato «Fondo», per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.A., dalla Banca popolare dell'Etruria Pag. 34e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.
  491-ter. Il Fondo è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni di cui al comma 491-quater e sino ad un massimo di 100 milioni di euro, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, secondo le modalità e i termini definiti con i decreti di cui al comma 491-quater. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato.
  491-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni, i criteri di quantificazione delle prestazioni, nonché le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale. In caso di procedura arbitrale la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 491-bis.
  491-quinquies. Con i decreti di cui al comma 491-quater sono anche definiti:
   a) le modalità di gestione del Fondo;
   b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo;
   c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo;
   d) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

  491-sexies, Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina degli stessi, nonché quelle di funzionamento del collegio arbitrale. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo.
  491-septies. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta.
  491-octies. La gestione del Fondo è attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà.
42. 75. Il Governo.

  Dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:
  499-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con il Comitato di risoluzione unico di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione dell'Ecofin Pag. 35del 18 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, che durante il periodo transitorio, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 37) del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, nel caso di insufficienza delle risorse dello stesso.
  499-ter. Al fine di assicurare la disponibilità delle risorse eventualmente richieste, in conformità agli accordi di cui al comma 499-bis, dal Comitato di risoluzione unico, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'erogazione di finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 fino all'importo complessivo massimo di 5.753 milioni di euro.
  499-quater. Qualora non si renda possibile procedere mediante e ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei predetti finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria la cui regolarizzazione è effettuata mediante emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
  499-quinquies. Per le finalità di cui al comma 499-ter, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  499-sexies. Le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un importo pari a 1.500 milioni di euro.
  499-septies. I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento di cui al comma 499-ter sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 499, sostituire le parole: per l'importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con le seguenti: per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017,.
44. 62. Il Governo.

  All'emendamento 50-ter.34 del Governo, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

  Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti variazioni:
   a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2016: – 11.400.000;
   2017: – 10.500.000;  
   2018: – 10.500.000;
   b) voce Ministero dello sviluppo economico:
   2016: – 5.000.000;
   c) voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
   2016: – 2.000.000;
   d) voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
   2016: – 1.000.000.
0. 50-ter. 34. 1. I Relatori.

  Dopo il comma 548, aggiungere i seguenti:
  548-bis. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:
   «o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con Pag. 36mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi».

  548-ter. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
   «1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi».

  548-quater. Le disposizioni di cui ai commi 548-bis e 548-ter si applicano a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:
   a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.500.000;
   2018: – 10.500.000.
   b) voce Ministero dello sviluppo economico:
   2016: – 5.000.000;
   c) voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
   2016: – 1.000.000;
   d) voce Ministero della giustizia
   2016: – 3.400.000.
50-ter. 34. Il Governo.

Pag. 37

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 1.1, 9-bis.13, 16.293, 18.106, 28.91, 28.92, 33.429, 33.430, 38.134, 40.80 E 43.70 DEL GOVERNO

  All'articolo 1, comma 1, l'allegato n. 1, è sostituito con il seguente:

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
Descrizione del risultato differenziale 2016 2017 2018
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) –35.400 –20.000 –11.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 278.400 295.000 260.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

  All'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 33, sopprimere la lettera
a);
   b) al comma 34, sopprimere la lettera a);
   c) sopprimere il comma 35;
   d) sostituire il comma 36, con il seguente:

  36. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 632,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per l'anno 2017 ed è ridotto nella misura di 1,37 milioni di euro per l'anno 2018. Le dotazioni finanziarie di parte Pag. 38corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte nella misura 171,7 milioni di euro per l'anno 2018;

  Borse di studio.
   e) al comma 139, sostituire le parole: 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare.
   f) dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:
  1. «196-bis. Allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies. Le misure di aiuto di cui al presente comma sono erogate secondo le procedure previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo regolamento.
  196-ter. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono destinate all'istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare».

  Edilizia scolastica.
   g) al comma 412, sopprimere l'ultimo periodo;
   h) dopo il comma 548, inserire i seguenti:

  Cyber security.
  548-bis. Per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali nonché per le spese correnti connesse ai suddetti interventi, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016.
  548-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti i responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento del fondo di cui al comma 548-bis, è ripartito in via prioritaria tra tali organismi anche ai fini dell'attuazione, in coerenza con le direttive impartite ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e di contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Di tale ripartizione è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Resta fermo, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto disposto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge n. 124 del 2007, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Strumentazione delle forze dell'ordine.
  548-quater. Per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature Pag. 39anche di protezione personale in uso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Investimenti difesa e sicurezza.
  548-quinquies. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, con specifico riferimento all'adeguamento delle capacità di contrasto del terrorismo, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per l'anno 2016.
  548-sexies. Fermo restando quanto disposto dal comma 196-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies, con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare le capacità di controllo del territorio e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Bonus 80 euro forze dell'ordine.
  548-septies. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate, ad eccezione di quello appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, Pag. 40n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 36 della presente legge. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi.

  Fondo periferie.
  548-octies. Per l'anno 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato “Programma”, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali».
  548-novies. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 548-octies, entro il 1o marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al medesimo comma 548-octies alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  548-decies. Con il decreto di cui al comma 548-novies sono altresì definiti:
   a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;
   b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
   c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma di cui al comma 548-octies, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.

  548-undecies. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel decreto di cui al comma 548-novies, con le correlative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 548-duodecies, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari all'espletamento dell'attività Pag. 41di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.
  548-duodecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 548-octies a 548-undecies, per l'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

  Card cultura giovani.
  548-ter decies. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono i diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 548-quaterdecies, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
  548-quater decies. Per le finalità di cui al comma 548-terdecies è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Credito imposta sistemi sicurezza.

  548-quindecies. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

  Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe.
  548-sedecies. Il contributo all'organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in euro 17 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. La quota eccedente il contributo obbligatorio può essere destinata a programmi di ricerca realizzati in collaborazione con la predetta organizzazione internazionale.

  Credito di imposta strumenti musicali.
  548-septies decies. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello Pag. 42strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, il Ministro dell'economia e delle finanze; sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

  2 per mille associazioni culturali.
  548-octies decies. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di una associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al precedente periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2016.

  Assunzioni FFP.
  548-nonies decies. In relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo dei territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o marzo 2016».

  Conseguentemente,
   al comma 353, allegato n. 6 è soppressa la voce «ESO – Legge 10 marzo 1982, n. 127».

  Conseguentemente,
   alla Tabella B, voce
Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   anno 2016: – 9.000.000;
   anno 2017: – 50.000.000;
   anno 2018: – 30.000.000.

Pag. 43

  Conseguentemente,
   alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   anno 2016: – 1.370.000.

  Conseguentemente,
   alla Tabella E, missione:
Sviluppo riequilibrio territoriale programma: Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 6: Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020 (sett.4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 Cap. 8000/P) apportare le seguenti modifiche:

  2017
   CP: – 15.000.000;
   CP: – 15.000.000.

  2018
   CP: – 15.000.000;
   CS: – 15.000.000.
1. 1. Il Governo.

  Dopo il comma 70 inserire il seguente:
  70-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo del comma 39 le parole: «opere dell'ingegno» sono sostituite dalle seguenti: «software protetto da copyright»;
   b) dopo il comma 42-bis è aggiunto il seguente:
  «42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis».
9-bis. 13. Il Governo.

  Dopo il comma 129, sono inseriti i seguenti:
  129-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale»;
  129-ter. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità, I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità»;
   b) il comma 1-bis è abrogato;
   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un Pag. 44titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale».

  129-quater. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché» sono soppresse.
  129-quinquies. All'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole «ai commi 7 e» sono sostituite dalle seguenti «al comma».
16. 293. Il Governo.

  Dopo il comma 154 è inserito il seguente:
  154-bis. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1o gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda».
18. 106. Il Governo.

  Dopo il comma 273 è inserito il seguente:
  273-bis. All'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai casi di acquisto di immobili strumentali alla funzionalità della Scuola superiore della magistratura».
28. 91. Il Governo.

  Al comma 268, apportare le seguenti modifiche:
   a) al capoverso 4-bis le parole: «Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine» sono sostituite dalle seguenti: «Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
28. 92. Il Governo.

  Dopo il comma 387, inserire il seguente:
  387-bis. Al fine di valorizzare ENAV Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità nei rapporti giuridici, nonché la coerenza dell'assetto regolatorio nazionale della fornitura dei servizi della navigazione aerea al quadro normativo europeo di riferimento, anche nella prospettiva dell'apertura del capitale della società ai privati:
   a) all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha durata coincidente con il periodo di riferimento di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, ed è stipulato tra ENAV Spa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa. Entro il 30 giugno dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette uno schema di contratto di programma ai soggetti di cui al periodo precedente, che si esprimono entro il 30 Pag. 45settembre del medesimo anno e sottoscrivono il contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale termine non si pervenga al perfezionamento del nuovo contratto, continua ad applicarsi il contratto relativo al periodo di riferimento precedente»;
    2) al comma 2, lettera a), le parole: «anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa europea» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Lo Stato garantisce a ENAV Spa il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformità all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013»;
    3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
   b) in sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, come sostituito dalla lettera a) del presente comma, il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha durata quadriennale e regola il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette lo schema di contratto di programma relativo al predetto periodo ai soggetti di cui al citato comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 665 del 1996 entro il termine del 29 febbraio 2016, ai fini della sua definitiva sottoscrizione entro il 30 aprile 2016;
   c) qualora sopraggiunte variazioni dello scenario economico e strategico nazionale e, in ogni caso, il verificarsi di eventi indipendenti da ENAV Spa implichino la riduzione o cessazione dell'operatività aeroportuale, ENAV Spa, previo parere favorevole dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rivede il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
33. 429. Il Governo.

  Dopo il comma 334, inserire il seguente:
  334-bis. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività concernenti l'allertamento, il monitoraggio e il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché l'adempimento degli impegni derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, continuano a produrre effetti le disposizioni in materia di riconoscimento delle integrazioni al trattamento economico accessorio di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
33. 430. Il Governo.

  All'articolo 1, dopo il comma 439 è inserito il seguente:
  439-bis. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio del franco svizzero, è attribuito al medesimo comune un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 122,340 milioni di euro per l'anno 2016.
38. 134. Il Governo.

Pag. 46

  Dopo il comma 465, aggiungere il seguente:
  465-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e delle modalità di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il definanziamento si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato.»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 1 sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in conto residui, a uno specifico fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai residui perenti. Nell'ambito del fondo di cui al primo periodo è istituita una apposita sezione in cui sono iscritte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  1-ter. Le risorse del fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, di cui al comma 1-bis, sono assegnate dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali ad eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale, che rimangono vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione delle risorse. L'assegnazione delle somme revocate può svilupparsi su un arco temporale pluriennale, in modo tale da assicurarne la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui»;
   c) al comma 2, le parole: «opere pubbliche nei tempi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «interventi e programmi pubblici»;
   d) al comma 3, le parole: «singole opere» sono sostituite dalle seguenti: «singoli interventi e programmi pubblici».

  2. Al fine di migliorare il funzionamento del CIPE:
   a) all'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri,» sono soppresse;
   b) all'articolo 4, comma 142, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: Pag. 47«presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono soppresse;
   c) all'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 355, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile» sono soppresse;
   d) l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato.
40. 80. Il Governo.

  All'articolo 1, dopo il comma 496-bis, aggiungere i seguenti commi:
  496-ter. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti di ANAS Spa e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1o gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate ad ANAS spa, confluiscono in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
  496-quater. Le risorse del fondo di cui al comma 496-ter confluiscono sul conto di tesoreria intestato ad ANAS Spa, in quanto società a totale partecipazione pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma – parte investimenti di cui al comma 496-quinquies, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse sono rendicontati trimestralmente da ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla relazione di cui al comma 496-sexies del presente articolo. Il bilancio annuale di ANAS Spa dà evidenza della gestione del conto di tesoreria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione.
  496-quinquies. Il contratto di programma tra ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta di ANAS Spa nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che ANAS Spa garantisce in tutto il territorio nazionale. Il contratto di programma definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di programma stabilisce, altresì, gli standard qualitativi, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.
  496-sexies. Entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 496-quinquies, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa Pag. 48situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  496-septies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma di cui al comma 496-quinquies e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in coerenza con l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi.
  496-octies. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla base di motivate esigenze, ANAS Spa può utilizzare le risorse del fondo di cui al comma 496-ter in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A tal fine ANAS Spa dà preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, ANAS Spa può comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le variazioni confluiscono nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere.
  496-novies. Nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 496-ter a 496-octies, le disposizioni dei commi 496-ter e 496-quater si applicano alle opere già approvate o finanziate nonché a quelle contenute nel contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015.
43. 70. Il Governo.

Pag. 49

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 3.46, 4.259, 6-bis.14, 10.100, 16.294, 16.295, 16.296, 17.214, 18.107, 21.82, 21-ter.8, 24.82, 27.234, 27-bis.5, 27-quinquies.5, 28.93, 28.94, 30.59, 32-ter.3, 33.431, 33.432, 33.433, 36.11, 37-bis.9, 39.48, 39.49, 40.81, 40.82, 40.83, 41-bis.12 E 43.71 DEI RELATORI

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
3. 46. I Relatori.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. Il termine di cui all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio.
4. 259. I Relatori.

  Dopo il comma 45 aggiungere il seguente:
  45-bis. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dell'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il corrispettivo è determinato, in misura pari al 60 per cento di quello determinato dividendo per due il valore venale del bene, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.
6-bis. 14. I Relatori.

  Dopo il comma 79, inserire i seguenti:
  79-bis. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondo quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico per il perseguimento delle seguenti finalità:
   a) promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale;
   b) individuare idonee modalità di ristoro di eventuali spese connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli attuali assegnatari della suddetta banda;
   c) realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell'affidamento della concessione del medesimo servizio;
   d) compiere interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra Pag. 50larga e incentivare gli utenti finali che attivano i connessi servizi su reti a banda larga ultraveloci.

  79-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi all'incasso delle entrate di cui al comma 79-bis, è determinata la ripartizione di tali risorse tra le finalità indicate al medesimo comma. Con uno o più successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle suddette finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico.
10. 100. I Relatori.

  Al comma 125, terzo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente,.
16. 294. I Relatori.

  Dopo il comma 128 inserire il seguente:
  128-bis. Ai fini di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i risparmi prodotti dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono considerati economie aggiuntive anche con riferimento ai contratti delle amministrazioni che si avvalgono del soggetto aggregatore quale centrale unica di committenza. Nel limite massimo del 10 per cento tali economie aggiuntive possono alimentare i fondi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni presso le quali è incardinato il soggetto aggregatore, ovvero delle amministrazioni che lo vigilano o controllano, fino a un massimo del 20 cento della parte fissa dei fondi medesimi e, comunque, in deroga alle disposizioni normative di contenimento o riduzione previste a legislazione vigente.
16. 295. I Relatori.

  Al comma 118 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, il personale che alla data del 1o gennaio 2016 è collocato tra gli idonei in graduatorie vigenti di concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni ed è titolare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un incarico dirigenziale di medesimo profilo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, avente decorrenza anteriore al 15 ottobre 2015, è inquadrato, a domanda, nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione presso la quale è stato conferito il predetto incarico, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nell'ambito delle relative vacanze di organico. È comunque fatta salva, nei limiti delle citate facoltà assunzionali e nell'ambito delle relative vacanze di organico, la prioritaria assunzione di eventuali vincitori di concorsi banditi dalle amministrazioni interessate all'inquadramento di cui al precedente periodo le cui graduatorie risultino vigenti al 1o gennaio 2016.
16. 296. I Relatori.
(Ritirato)

  Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
  142-bis. La decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze di accesso al Pag. 51credito di imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato, previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettuate negli esercizi 2012 e 2013, per le quali le società interessate hanno, per un mero errore formale di caricamento della documentazione, perso anche solo in parte il credito di imposta previsto dal richiamato articolo 24, è riaperta a partire dal 1o gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016. Nello stesso periodo le società possono completare il caricamento della documentazione relativa al personale assunto e ancora occupato a tempo indeterminato sull'apposita piattaforma informatica del Ministero dello sviluppo economico. Per la copertura di tali integrazioni di domanda si attinge allo stesso capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
17. 214. I Relatori.
(Ritirato)

  Dopo comma 145, aggiungere il seguente:
  145-bis. I lavoratori del comparto scuola e AFAM i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 145 e che, in applicazione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1o settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
18. 107. I Relatori.

  Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
  174-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, dei medesimo Ministero.
21. 82. I Relatori.

  All'articolo 1, sostituire il comma 183 con il seguente:
  183. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, Pag. 52la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nei proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21-ter. 8. I Relatori.

  All'articolo 1, il comma 213 è sostituito con il seguente:
  213. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito il «Fondo per il contrasto della povertà educativa», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambita della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 214.

  Il terzo periodo del comma 215 è sostituito con i seguenti:
  Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso.

  Al comma 215, dopo le parole: Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 213, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. sono aggiunte le seguenti: La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro.
24. 82. I Relatori.

  All'articolo 1, comma 255, aggiungere alla fine il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
27. 234. I Relatori.

  Dopo il comma 257, aggiungere i seguenti:
  257-bis. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «alle istituzioni culturali, nonché».
  257-ter. I provvedimenti di nomina e determinazione dei compensi degli amministratori e degli esperti di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono pubblicati tempestivamente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito istituzionale della prefettura – ufficio territoriale del Governo.
27-bis. 5. I Relatori.

  Dopo il comma 260, inserire il seguente:
  260-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario Pag. 53alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente alla tabella C, missione l'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche competitive, della qualità agro alimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267 del 2001 articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima apportare le seguenti modifiche:
  2016:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.

  A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:
  2016: – 3.000.000.
27-quinquies. 5. I Relatori.

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 267:
    1) all'alinea, le parole: «comma 3» sono soppresse;
    2) alla lettera a) è premessa la seguente: «0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3”».
    3) alla lettera a), anteporre le parole: «al comma 3»;
    4) alla lettera b), anteporre le parole: «al comma 3»;
    5) alla lettera c), anteporre le parole: «al comma 3»;
    6) alla lettera d) anteporre le parole: «al comma 3».
   b) al comma 273:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «di importo», è inserita la seguente: «unitario»;
    2) l'ultimo periodo è soppresso;
    3) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro».
   c) al comma 278, la parola: pubbliche è sostituita dalle seguenti: centrali e periferiche dello Stato e le parole: ovvero dalle centrali di committenza regionali, sono soppresse.
28. 93. I Relatori.

  Dopo il comma 273 aggiungere il seguente:
  273-bis. All'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai casi di acquisto di immobili strumentali alla funzionalità della Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 30.».
28. 94. I Relatori.
(Ritirato)

  All'articolo 1, dopo il comma 304, sono inseriti i seguenti:
  304-bis. Al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di programmazione Pag. 54sanitaria, con particolare riguardo alle specifiche funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali è autorizzata, a favore del Ministero della salute, la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2016: - 1.200.000;
   2017: - 1.000.000;
   2018: - 800.000.
30. 59. I Relatori.

  All'articolo 1 dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:
  330-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, le parole: A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi sono sostituite dalle seguenti: Ai contratti e agli accordi, e le parole: percentuale fissa, sono soppresse;
   b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2015, n. 217, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità sono definite con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come «ad alta complessità» nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  330-ter. Gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con Intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), sono sanciti dalla medesima Conferenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
  330-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui Pag. 55all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009 (rep. 243/CSR), sono obbligatori.
  330-quinquies. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale applicano ai pazienti, residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti nella regione in cui sono ubicate le strutture. Le regioni individuano, nell'ambito del contratto stipulato con le strutture sanitarie, le misure sanzionatorie da applicare alle strutture che non rispettano la presente disposizione.
  330-sexies. All'articolo 1, comma 171 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «importi tariffari diversi» sono sostituite dalle seguenti «livelli di remunerazione complessivi diversi».
  330-septies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura, su richiesta della regione interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il necessario supporto agli enti interessati dai piani di rientro di cui ai commi da 296 a 304 e mette a disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi obiettivi, nonché per l'affiancamento, da parte dell'AGENAS con oneri a carico del bilancio della medesima Agenzia, degli enti del Servizio sanitario nazionale per tutta la durata dei piani di rientro.
32-ter. 3. I Relatori.

  Dopo il comma 380, inserire i seguenti:
  380-bis. Al fine di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e favorire lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto delle produzioni agricole, nonché per accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del sistema agricolo nazionale e della tutela del made in Italy, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) promuove un piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.
  380-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'approvazione il piano di cui al comma 380-bis, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università da coinvolgere, le tecnologie da sviluppare e i risultati attesi.
  380-quater. Per le finalità di cui ai commi 380-bis e 380-quater è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 8.000.000;
   2018: – 8.000.000.
33. 431. I Relatori.

  All'allegato 6 (articolo 1, comma 353) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la seconda intera riga Bresce – legge 4 giugno 1997, n. 163 a 100.000 è abrogata.

  Conseguentemente, al comma 353, sostituire: 2.700.528 con le seguenti: 2.600.528.

  Alla tabella A, voce Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: – 0;
   2017: – 100.000;
   2018: – 100.000.
33. 432. I Relatori.

Pag. 56

  Dopo il comma 339 aggiungere il seguente:
  339-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «15 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2016».
33. 433. I Relatori.

  Dopo il comma 434, aggiungere i seguenti:
  434-bis. Agli oneri di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si provvede mediante un contributo annuale a carico delle società titolari di trattamenti di dati personali con un numero di addetti non inferiore a 250 unità. Le modalità di versamento e la misura annuale del contributo sono determinate, con delibera del Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, secondo criteri di progressività, per un importo non eccedente, rispettivamente, euro 10.000 annui a carico delle imprese con un numero di addetti non superiore a 1.000 unità ed euro 30.000 annui per le rimanenti imprese. Nessun contributo è dovuto dalle imprese aventi un numero di addetti inferiore a 250 unità. Ai fini dell'individuazione delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della disposizione recata dal presente comma, il Garante per la protezione dei dati personali si avvale dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'INPS, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.
  434-ter. Le società tenute al versamento del contributo di cui al comma 434-bis sono esentate dal pagamento dei diritti di segreteria relativi a richieste di autorizzazione, notificazioni, ricorsi e altri procedimenti di cui all'articolo 18 del regolamento del Garante n. 1 del 2000, approvato con deliberazione del 28 giugno 2000, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162, del 13 luglio 2000.
  434-quater. In sede di prima applicazione, la delibera di cui al comma 434-bis è adottata entro il 30 giugno 2016 e i relativi effetti decorrono dal 1o gennaio 2017.
  434-quinquies. Restano acquisite dal Garante per la protezione dei dati personali, senza obbligo di restituzione, le somme corrisposte ai sensi dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dell'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  434-sexies. All'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «dei servizi regolati» sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità come definito al comma 1, quarto periodo, o comunque da essa regolate o vigilate,».
36. 11. I Relatori.

  Dopo il comma 438, aggiungere i seguenti:
  438-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, entro i successivi trenta giorni è approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per l'anno 2016, l'aggiornamento del piano, secondo le modalità di cui al periodo precedente, è proposto entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 novembre. Pag. 57Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la massa passiva e a disporre i relativi pagamenti, nel loro complesso, riferiti ai contratti di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  438-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 agosto 2015, relativo alla nomina del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2015, avente ad oggetto, tra l'altro, la ricognizione della attuale consistenza e della composizione della massa attiva e della massa passiva comprese nel predetto piano.
  438-quater. Sono abrogati o soppressi:
   a) l'articolo 16, comma 4-ter, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
   b) l'articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   c) il quinto e il sesto periodo dell'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
37-bis. 9. I Relatori.

  Dopo il comma 451, inserire il seguente:
  451-bis. All'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente.».
39. 48. I Relatori.

  Dopo il comma 451, inserire i seguenti:
  451-bis. All'articolo 38, comma 1-bis, alinea, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «dal 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o luglio 2016».
  451-ter. All'articolo 13 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino al 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto».
39. 49. I Relatori.

  All'articolo 1, dopo il comma 472, è inserito il seguente:
  472-bis. All'articolo 1, comma 354, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con effetto dal 1o gennaio 2013, sono soppresse le parole: «, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004,».
40. 81. I Relatori.

Pag. 58

  Dopo il comma 471, è aggiunto il seguente:
  471-bis. Al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi europei in materia di gestione e tracciabilità dei rifiuti, nonché di evitare il rischio di apertura di una procedura di infrazione, all'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   2) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, all'attuale società concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuarsi a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio».
40. 82. I Relatori.

  All'articolo 1, dopo il comma 471, sono inseriti i seguenti:
  471-bis. All'articolo 29-sexies, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, pari al valore massimo dei BAT-AEL, adottando le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e basi temporali di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL».

  471-ter. Alla parte prima dell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al punto 3.1, le parole: «applicando le deroghe» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le deroghe»;
   b) al punto 3.3, le parole: «l'autorità competente in sede di autorizzazione può applicare» sono sostituite dalla seguenti: «si applicano»;
   c) al punto 3.4, le parole: «l'autorizzazione può applicare» sono sostituite dalle seguenti: «si applica».
40. 83. I Relatori.
(Ritirato)

  All'articolo 1, comma 484, dopo le parole:. .. di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 inserire le parole: e successive modificazioni.
41-bis. 12. I Relatori.

  Dopo il comma 495, aggiungere i seguenti:
  495-bis. I piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti finanziati o cofinanziati dallo Stato, considerati aeroporti di interesse nazionale, ai sensi del piano nazionale degli aeroporti, sono redatti, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, con il grado di definizione degli interventi previsto a carico del soggetto proponente dall'articolo 183, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e il progetto di cui all'articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono redatti e approvati al di fuori del procedimento di valutazione di impatto ambientale non oltre l'inizio dei lavori. I piani di sviluppo comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione Pag. 59di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza delle opere in essi previste senza necessità di procedere agli avvisi di avvio dei procedimenti di approvazione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità. Essi costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e la loro approvazione comprende e assorbe a tutti gli effetti la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.
  495-ter. Il parere favorevole espresso dalle regioni interessate sui piani regolatori e di sviluppo degli aeroporti di cui al comma 495-bis, in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, comprende e assorbe a tutti gli effetti la verifica di conformità urbanistica e paesaggistica delle singole opere inserite negli stessi piani e comporta variante di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica comunque denominati e da qualunque ente approvati.
  495-quater. Qualora, in assenza dell'espressione del parere delle regioni interessate, il Consiglio dei ministri ritenga che si debba procedere in difformità dalle previsioni di cui ai commi 495-bis e 495-ter, si provvede ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
  495-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 495-bis a 495-quater si applicano anche alle procedure di valutazione di impatto ambientale e ai piani di sviluppo in corso di approvazione.
43. 71. I Relatori.

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