CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 12 dicembre 2015
559.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 15 DICEMBRE 2015

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  All'emendamento 4.257 del Governo, lettera b), comma 24-bis, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e uno designato dalle Regioni.
0. 4. 257. 1. (Nuova formulazione) Guidesi, Simonetti, Rubinato, Alberto Giorgetti, Polverini, Dorina Bianchi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 15, lettera d), sostituire il numero 2 con il seguente: 2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»;
   b) dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, quattro designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro per gli affari regionali, uno designato dall'ISTAT, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste.
  24-ter. La Commissione di cui al comma 24-bis è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese. La Commissione definisce, nella sua prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla sua istituzione, le modalità di organizzazione e di funzionamento e stabilisce la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.
  24-quater. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, Pag. 36le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.».

  24-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è sostituito dal seguente:
   «1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per comuni e province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione».

  24-sexies. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole da: «che si avvale» fino a: «federalismo fiscale» sono soppresse.
  24-septies. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono definitivamente trasferite ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera.
4. 257. Il Governo.

  Sostituire i commi 23 e 24, con i seguenti:
  23. Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, Pag. 3783 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  24. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 8 a 23 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
4. 258. Il Governo.

  Al comma 68 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodo precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, a mezzo posta elettronica certificata, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Ai fini di cui al periodo precedente il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.
9. 152. Il Governo.

  Dopo il comma 70 inserire i seguenti:
  70-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati;
   b) all'articolo 167:
    1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
    2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
   «4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati Pag. 38laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.»;
    3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società»;
    4) al comma 8-bis, alinea, dopo le parole: «localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite le seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni».

  70-ter. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 70-bis del presente articolo.
  70-quater. Le disposizioni di cui ai commi 70-bis e 70-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  70-quinquies. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme ad altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della predetta rendicontazione da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.
  70-sexies. Agli obblighi di cui al comma 70-quinquies sono tenute anche le società, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato è residente in uno dei Paesi che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.
  70-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche di applicazione Pag. 39del presente comma ed è disposta la contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.
9-bis. 12. Il Governo.

  Al comma 72 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportetto S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata».

  Conseguentemente, alla lettera b), capoverso, sopprimere le parole: o utilizzati;
   b) al comma 75, dopo le parole: allo scambio e all'utilizzo aggiungere le seguenti: di tutte le informazioni utili, ed in particolare;
   c) sostituire il comma 77, con il seguente: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo.
   d) al comma 78, lettera b), sostituire le parole: l'autocertificazione con le seguenti: la dichiarazione;
   e) sostituire il comma 79, con i seguenti:
  79. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate:
   a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;
   b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un apposito «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione», da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
   c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

  Le somme di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l'assegnazione alla Rai-Radiotelevisione italiana spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente Pag. 40a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.
  79-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto di residui, Alle suddette somme si applica quanto previsto dall'articolo 34, comma 7, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
  79-ter. Nel Fondo di cui al comma 79, lettera b), confluiscono altresì le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.
  79-quater. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b), del comma 79, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento degli standard qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.
  79-quinquies. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 79-quater, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare:
   a) articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
   b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
   d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
   e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. 99. Il Governo.

  All'emendamento 16. 292 del Governo, comma 126-quater, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
0. 16. 292. 6. I Relatori.

  Dopo il comma 126, inserire i seguenti:
  126-bis. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 23,5 milioni per il 2016.
  126-ter. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 145, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015» e la parola: «2016» dalla seguente: «2017»;
   b) al comma 150, le parole: «2016», «2017», «2018», «2019» e «2020», sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2017», «2018», «2019», «2020» e «2021».

  126-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 126-bis, pari ad euro 23,5 milioni per l'anno 2016, si provvede, quanto a euro 7,5 milioni mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter e quanto a euro 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, giacenti sul conto corrente Pag. 41n. 53823530 presso la società Poste Italiane Spa. Gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,8 milioni di euro per l'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 16 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
  126-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 126-ter, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
16. 292. Il Governo.

  Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:
  138-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria, ed assimilate, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione al relativo Albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione ed al pagamento della relativa contribuzione presso la «Quota A» del Fondo di Previdenza Generale gestito dall'ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'ente di cui al precedente comma, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati. Per le finalità di cui al presente comma, l'ente può favorire l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
*17. 171. (Nuova formulazione) Di Gioia, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Mariano, Murer, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Pili, Sbrollini.

  Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:
  138-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria, ed assimilate, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione al relativo Albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione ed al pagamento della relativa contribuzione presso la «Quota A» del Fondo di Previdenza Generale gestito dall'ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537. L'ammontare del contributo e le Pag. 42modalità del versamento vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'ente di cui al precedente comma, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati. Per le finalità di cui al presente comma, l'ente può favorire l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
*17. 194. (Nuova formulazione) Mongiello.

  All'emendamento 19.140 del Governo apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, dopo le parole: erogate agli eredi inserire le seguenti: , nella misura fissata dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 ripartita tra gli stessi,;
   b) all'ultimo periodo le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica sono sostituite dalle seguenti: nei limiti delle somme individuate dal decreto interministeriale 4 settembre 2015 e destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l'anno 2015.
0. 19. 140. 6. I Relatori.

  All'emendamento 19.140 del Governo, comma 161-bis, primo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.
0. 19. 140. 1. (Nuova formulazione) Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Nicchi, Duranti.

  Dopo il comma 161, è inserito il seguente:
  161-bis. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata, e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015, possono essere erogate agli eredi che presentino apposita domanda, corredata di idonea documentazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sul disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. 140. Il Governo.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «nel settore industriale» sono soppresse.
20. 49. Dell'Aringa, Tinagli.

  Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
  166-bis. All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «12 agosto 1947, n. 869» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3».
20. 50. Dell'Aringa, Tinagli.

  Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:
  171-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Garante nazionale è attribuita una indennità forfettaria annua, determinata Pag. 43in misura pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.»;
   b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per le spese di funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016.».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 200.000;
   2017: – 200.000;
   2018: – 200.000.
20-bis. 24. La II Commissione.

  Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:
  174-bis. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica e di razionalizzare le società strumentali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è disposta la fusione per incorporazione della «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa», di seguito «ARCUS», nella società «ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A», di seguito «ALES». La struttura organizzativa di ALES è conseguentemente articolata in due o più divisioni, una delle quali prosegue le funzioni di ARCUS di cui all'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni.
  174-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il nuovo statuto di ALES. Lo statuto prevede tra l'altro l'istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società. Entro novanta giorni dall'insediamento, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti di ALES, il consiglio di amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale, definendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la struttura organizzativa come risultante dalla fusione ai sensi del comma 174-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad ALES non si applica l'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  174-quater. La fusione disposta dal comma 174-bis, in deroga agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, ha effetto a far data dal quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto di ALES nel registro delle imprese. In tale data ARCUS si estingue, con contestuale cessazione dalla carica dei suoi organi amministrativi e di controllo. ALES procede alla cancellazione di tale società dal registro delle imprese. Tutti gli atti connessi alle operazioni di fusione tra ALES ed ARCUS sono esclusi da ogni tributo e diritto, comunque denominato, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  174-quinquies. Il comma 1-ter dell'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ed il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 24 settembre 2008, n. 182, sono abrogati.
  174-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 174-bis a 174-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
21. 47. (Nuova formulazione) Losacco, Boccadutri.

  Al comma 175 sopprimere le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.
*21. 27. Mazziotti Di Celso, Librandi.

Pag. 44

  Al comma 175 sopprimere le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.
*21. 42. Bonaccorsi, Coscia, Rampi, Orfini, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

  Al comma 175 sopprimere le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.
*21. 53. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon, Melilla.

  Al comma 175 sopprimere le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.
*21. 69. Coppola, Boccadutri.

  Al comma 175 sopprimere le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.
*21. 73. La VII Commissione.

  Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
  178-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 325: al primo periodo, prima delle parole: «del 40 per cento» è inserita la seguente: «massima» e dopo la parola: «produzione» sono inserite le seguenti: «e distribuzione in Italia e all'estero»; dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il decreto previsto al comma 333 provvede alla determinazione delle aliquote del beneficio in relazione anche alla cumulabilità con le diverse intensità dei benefìci eventualmente spettanti, per la medesima opera, ai sensi del comma 327, lettere a) e b).»;
   b)
al comma 326, dopo la parola: «apporti» sono inserite le seguenti: «alla produzione»;
   c) al comma 327, lettera a), le parole; «pari al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, in relazione anche alla cumulabilità ed intensità del beneficio spettante per la medesima opera ai sensi del comma 325,» e la cifra: «3.500.000» è sostituita dalla seguente: «6.000.000»;
   d) al comma 327, lettera b), la parola: «pari» è sostituita dalle seguenti: «non superiore» e al numero 1) le parole da: «riconosciute» a: «articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «ammesse ai benefici ai sensi dell'articolo 9» e la cifra: «1.500.000» è sostituita dalla seguente: «2.000.000»; dopo le parole: «ciascun periodo d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «il decreto previsto al comma 333 prevede l'aliquota massima con riferimento alla distribuzione internazionale e, per quanto riguarda quella nazionale, in relazione ai piani distributivi che, per tipologia di opera ovvero per modalità e tempistica del piano distributivo, presentino maggiore difficoltà a raggiungere un pubblico vasto»;
   e) al comma 327, lettera c), numero 1, le parole: «al 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «a non oltre il 40 per cento» e dopo le parole: «50.000» sono inserite le seguenti: «, nonché per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive secondo le specifiche e nei limiti di quanto indicato nel decreto previsto nel comma 333, avuto particolare riguardo all'esistenza o meno della sala cinematografica in data anteriore al 1o gennaio 1980»;
   f) al comma 332, secondo periodo, le parole da: «l'80 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la percentuale stabilita, in conformità alla normativa europea, nel decreto previsto al comma 333»;

Pag. 45

  178-ter. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 è abrogata.
   b) l'articolo 15 è abrogato;

  178-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2016, sono abrogati i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Sono fatte comunque salve le procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, avviate ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 febbraio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015.
21. 81. Il Governo.

  Dopo il comma 179, aggiungere il seguente:
  179-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il dieci per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.».
21. 41. (Nuova formulazione) Rampi, Coscia, Bonaccorsi, Orfini, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

  Dopo il comma 190, aggiungere i seguenti:
  190-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono tenute al raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale che economico-finanziario, entro l'esercizio finanziario 2018, previa integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano di risanamento per il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata presentazione dell'integrazione del piano nei termini di cui al primo periodo del presente comma determina la sospensione dell'erogazione alle fondazioni lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
  190-ter. La procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non versino nelle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 11. Le fondazioni interessate possono presentare, entro il 30 giugno 2016, il piano triennale per il periodo 2016-2018, con bilancio di esercizio 2015 approvato, secondo le disposizioni definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il fondo Pag. 46di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2016, di 10 milioni di euro. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.
  190-quater. Al fine di consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 190-bis e di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento in attuazione del comma 190-ter del presente articolo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del 2013 e il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5, con le quali è determinata anche la misura del compenso, non superiore a 100.000 euro. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può conferire fino ad un massimo di tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa complessivo di 75.000 euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 175.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016.
22. 78. Il Governo.

  Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:
  196-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni; è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione di internazionalizzazione del sistema produttivo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 30 milioni di euro annui dall'anno 2016 all'anno 2025 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
23. 40. Il Governo.

  Al comma 254, dopo le parole: Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) aggiungere le seguenti: e a ENIT-Agenzia Nazionale del turismo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 730.000;
   2017: – 730.000;
   2018: – 730.000.
27. 233. Il Governo.

Pag. 47

  Dopo il comma 261, aggiungere il seguente:
  261-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la quota di detti proventi è riassegnata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432.».
27-sexies.26 Il Governo.

  Al capoverso 372-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli accordi stipulati in applicazione del predetto decreto legislativo sono pubblicati in ogni loro parte sui siti internet istituzionali di ANAS e degli enti locali interessati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
0. 33. 427. 2. De Lorenzis, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 372, aggiungere il seguente:
  372-bis. In attuazione dell'articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stipulare accordi, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui alla Tabella E relativa all’articolo 1, comma 68, capitolo 7372-Ministero dell'economia e delle finanze.
33. 427. I Relatori.

  Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
  387-bis. Nelle more della stipulazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Ferrovie dello Stato Italiane Spa, le risorse già destinate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sono direttamente trasferite alla società Ferrovie dello Stato Italiane Spa. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
33. 424. Il Governo.

  Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:
  334-bis. Al fine di razionalizzare e ridurre i costi delle strutture tecniche del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità tecnica Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppressa e le relative funzioni e competenze sono trasferite al medesimo Dipartimento. Il Dipartimento per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle a supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009, può avvalersi complessivamente di un massimo di diciotto esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le cause di incompatibilità e il trattamento economico degli esperti. I richiami all'Unità tecnica Finanza di progetto contenuti in atti normativi devono intendersi riferiti al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
33. 425. Il Governo.

  All'emendamento 33.426 del Governo, lettera a), comma 371, primo periodo, sostituire le parole: 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 17 milioni di euro per l'anno 2016 e 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
0. 33. 426. 33. Terzoni, Daga, Mannino, Busto, Zolezzi, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Pag. 48Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, De Lorenzis, Marcon.

  All'emendamento 33.426 del Governo, lettera e), comma 496-bis, sostituire le parole da: a decorrere dalla data di entrata in vigore fino a: eventuali sub-commissari con le seguenti:, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il commissariamento della suddetta società e sono nominati il commissario ed eventuali sub-commissari.
0. 33. 426. 37. I Relatori.

  All'emendamento 33.426 del Governo, lettera e), comma 496-bis, quarto periodo, dopo le parole: documentata relazione inserire le seguenti: , pubblicata sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito web della medesima società nonché su quello dell'Agenzia per il trasporto e la mobilità della regione Puglia,
0. 33. 426. 17. De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 371 con il seguente:
  371. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO) e Grande raccordo anulare delle biciclette – GRAB (Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclo-stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   b) al comma 372, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2016, a 25 milioni di euro per l'anno 2017 e a 23 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sui risparmi derivanti dall'attuazione del comma 372-bis del presente articolo;
   c) dopo il comma 372, aggiungere i seguenti:
  372-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro dal 2016 al 2020, in 80 milioni per l'anno 2021 e in 40 milioni per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura di cui al periodo precedente. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati, l'Agenzia delle dogane entro il 31 ottobre di ciascun anno comunica il valore dello scostamento al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora Pag. 49si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 371, 372-quater, 372-quinquies, 372-septies, 372-octies, 372-undecies, 372-duodecies, 496, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  372-ter. Gli eventuali maggiori risparmi accertati di cui al comma 372-bis sono assegnati:
   a) fino al 15 per cento a interventi per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera. L'efficacia di tale disposizione è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   b) fino all'85 per cento al Fondo cui al comma 496.

  372-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 45,4 milioni per l'anno 2016, 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e 48,9 milioni di euro per l'anno 2018.
  372-quinquies. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini potrà essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  372-sexies. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 372-quater e 372-quinquies sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  372-septies. Per consentire l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
  372-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi Pag. 50contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'80 per cento nei limiti di quanto stabilito dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  372-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall'articolo 66, comma 5, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35 per cento di tale importo, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.
  372-decies. Dopo l'articolo 46-bis, alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente:
  «Art. 46-ter. – (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali). – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46-bis della presente legge, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.
  2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.
  3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46 della presente legge, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai precedenti commi, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro. Se l'omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo, della presente legge. Si osservano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

  372-undecies. Per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus, è autorizzata la spesa complessiva di euro 29.026.383 per il periodo Pag. 51dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2018, di cui euro 2.226.383 a copertura dell'ultimo periodo della fase sperimentale dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, già autorizzato dalla Commissione europea, e 26,8 milioni di euro per il periodo transitorio a decorrere dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2018, di cui 2,6 milioni di euro dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2013, 5,4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 e 2,6 milioni di euro per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2018. L'onere di cui al primo periodo è conseguentemente pari a 21.026.383 euro per l'anno 2016, a 5,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a stipulare l'Accordo di programma con l'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, beneficiaria del contributo per l'Autostrada ferroviaria alpina, per tutto l'arco temporale di cui al primo periodo, nonché a modificare la convenzione stipulata con la società cassa depositi e prestiti Spa al fine di provvedere, a condizioni più vantaggiose, all'erogazione da parte di quest'ultima dei relativi finanziamenti all'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, secondo le modalità indicate dal citato Ministero in un apposito addendum alla convenzione già stipulata. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 è, altresì, autorizzato un contributo di 10 milioni di euro finalizzato alla compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria alpina, effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in particolare attraverso il Fréjus. I predetti contributi sono concessi alle imprese aggiudicatarie dei servizi di Autostrada ferroviaria alpina mediante gara ad evidenza pubblica. Le compensazioni sono erogate a consuntivo, una volta all'anno, sulla base delle rendicontazioni fornite dall'aggiudicatario del servizio ferroviario, sia esso un'impresa ferroviaria, un operatore intermodale o un altro soggetto giuridico, ivi compresi i raggruppamenti d'impresa. La rendicontazione delle somme erogate è effettuata annualmente, entro il mese di aprile dell'anno successivo, dal soggetto aggiudicatario della gara per la prestazione del servizio di Autostrada ferroviaria alpina, secondo i meccanismi previsti dall'accordo di programma firmato fra le parti.
  372-duodecies. Al fine di avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a verificare l'effettività dei livelli di emissioni inquinanti su strada comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione sui rulli, nonché di incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Le modalità tecniche e le procedure per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.;
   d) al comma 496:
    1) al primo periodo, dopo le parole: società specializzate inserire le parole: , al noleggio e le parole: degli automezzi sono sostituite dalle seguenti: dei mezzi;
    2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: Al predetto Fondo sono assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.
   e) dopo il comma 496, aggiungere il seguente:
  496-bis. In considerazione della grave situazione finanziaria concernente l'Azienda Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è disposto il commissariamento della suddetta società. Con successivo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla nomina del commissario e di eventuali sub-commissari. Il Commissario provvede, entro novanta giorni dal suo insediamento, a predisporre un piano industriale per il risanamento che preveda, Pag. 52tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento. Il commissario è incaricato altresì di predisporre al socio unico, nel predetto termine di novanta giorni, una dettagliata e documentata relazione in merito allo stato finanziario e patrimoniale della società, nonché alle cause che hanno determinato la grave situazione finanziaria delle medesima società, anche al fine di consentire al socio unico di valutare le condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile. Il commissario, a seguito della ricognizione contabile, provvede, se necessario, dandone preventiva comunicazione al socio e al Ministero dell'economia e delle finanze, ad attivare le procedure di ristrutturazione dei debiti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Su proposta del commissario, la società può, altresì, essere trasferita o alienata secondo criteri e modalità individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more dell'attuazione del predetto piano di risanamento, al fine di assicurare la continuità operativa della predetta società, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'esercizio 2016.

  Conseguentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 68, ANAS, interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/p) apportare le seguenti variazioni:

  Rimodulazione:
  2016:
   CP: – 90.000.000;
   CS: – 90.000.000.
  2017:
   CP: + 40.000.000;
   CS: + 40.000.000.
  2018:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2016: 0;
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 50.000.000.
33. 426. Il Governo.

  All'emendamento 34.96 dei Relatori, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) dopo il comma 448, aggiungere il seguente:
  448-bis. All'articolo 1, comma 49, ultimo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
0. 34. 96. 10. Guidesi, Simonetti, Ferrari, Marchi

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 391, sostituire le parole: 1.300 milioni di euro, con le seguenti: 1.900 milioni di euro;
   b) sostituire l'allegato 7 con il seguente:

Pag. 53

Allegato n. 7   

Regioni Importi anno 2016 (in migliaia di euro)
Abruzzo 60.089
Basilicata 47.473
Calabria 84.751
Campania 200.257
Emilia-Romagna 161.625
Lazio 222.363
Liguria 58.915
Lombardia 332.168
Marche 66.165
Molise 18.187
Piemonte 156.317
Puglia 154.901
Toscana 148.529
Umbria 37.279
Veneto 150.981
TOTALE 1.900.000

   c) dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:
  392-bis. Nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario, alla ridefinizione delle competenze secondo il principio della leale collaborazione istituzionale, nonché alla luce dell'adempimento, nel 2015, da parte della Regione, degli impegni in materia di contenimento delle spese e a condizione di un aggiornamento dell'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2016, sono assegnati alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016.».
  392-ter. Nelle more dell'attuazione del punto 7 dell'Accordo del 25 luglio 2015 tra il Presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni 2011/2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è corrisposto alla medesima regione l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016.
  392-quater. Le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Pag. 54Stato, nell'anno 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro.
  392-quinquies. L'importo di 6,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 14,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 è recuperato all'erario tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione e, in caso di mancato versamento, attraverso corrispondente riduzione dei trasferimenti a qualunque titolo dovuti alle regioni interessate. Il predetto importo è ripartito tra le regioni interessate in proporzione agli importi di cui all'allegato 7, ovvero mediante l'accordo di cui al secondo periodo del comma 391.
  392-sexies. L'importo di 9,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 14,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 21,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 è recuperato all'erario attraverso un maggiore accantonamento nei confronti della Regione siciliana a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ed è corrispondentemente migliorato per ciascun anno l'obiettivo di finanza pubblica della Regione siciliana.
   d) dopo il comma 429, aggiungere il seguente:
    429-bis. All'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
  «3-bis) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno 2015». Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 550.000;
   2017: – 820.000;
   2018: – 1.180.000.
34. 96. I Relatori.

  Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. All'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal comma 12-septiesdecies del medesimo articolo.».
34. 91. Marchi, Paola Bragantini, Marchetti, Causi.

  Dopo il comma 392, aggiungere, il seguente:
  392-bis. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci».
34. 94. Marchi, Paola Bragantini, Marchetti, Causi, Guidesi, Simonetti, Palese, Latronico, De Mita.

  Dopo il comma 406, aggiungere il seguente:
  406-bis. All'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2014, n. 164, la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2016».
34-quinquies. 22. (Nuova formulazione) Tartaglione, Tino Iannuzzi, Carloni, Epifani, Impegno, Cuomo, Giorgio Piccolo, Salvatore Piccolo, Sgambato, Manfredi, Paris, Migliore, Famiglietti, Valeria Valente, Valiante, Amendola, Bossa, Capozzolo, Rostan, Di Lello, Palma, Ragosta.

  Dopo comma 407, aggiungere il seguente:
  407-bis. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, Pag. 55entro il 10 settembre 2014, di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014.
35. 150. Gribaudo.

  Al comma 412, quarto periodo, lettera a) dopo le parole: dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere le seguenti: spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*35. 38. (Versione corretta) Centemero, Squeri, Occhiuto, Russo.

  Al comma 412, quarto periodo, lettera a) dopo le parole: dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere le seguenti: spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*35. 83. (Versione corretta) Guidesi.

  Al comma 412, quarto periodo, lettera a) dopo le parole: dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere le seguenti: spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*35. 96. (Versione corretta) Sammarco.

  Al comma 412, quarto periodo, lettera a) dopo le parole: dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere le seguenti: spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*35. 142. (Versione corretta) De Mita.

  Al comma 412, quarto periodo, lettera a) dopo le parole: dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere le seguenti: spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*35. 153. (Versione corretta) Cirielli, Rampelli.

  Al comma 412, quarto periodo, lettera a) dopo le parole: dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere le seguenti: spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*35. 197. (Versione corretta) D'Ottavio, Manzi, Rampi.

  Al comma 412, quarto periodo, lettera a) dopo le parole: dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere le seguenti: spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*35. 228. (Versione corretta) Borghi.

  Al comma 412, quarto periodo, lettera a) dopo le parole: dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere le seguenti: spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*35. 241. (Versione corretta) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

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  Al comma 412, quarto periodo, lettera a) dopo le parole: dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere le seguenti: spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*35. 245. (Versione corretta) Pastorelli.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. Gli enti locali che nel corso del 2013 o 2014 hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio pluriennale come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un periodo massimo di anni trenta decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
  412-ter. Gli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.
35. 7. (Nuova formulazione) Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo, Fabbri.

  Dopo il comma 424, aggiungere il seguente:
  424-bis. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a mille abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.
*35. 9. (Nuova formulazione) Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo, Rossomando, Fabbri.

  Dopo il comma 424, aggiungere il seguente:
  424-bis. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a mille abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.
*35. 63. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Pag. 57

  Dopo il comma 424, aggiungere il seguente:
  424-bis. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a mille abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.
*35. 133. (Nuova formulazione) De Mita.

  Dopo il comma 429, aggiungere i seguenti:
  429-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.
  429-ter. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2016».
  429-quater. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogatrice.
35. 16. (Nuova formulazione) Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Ascani, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo, Bernini, Fabbri.

  Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:
  429-bis. Al comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato» sono sostituite dalle seguenti: «a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti bancari, che abbiano registrato».
35. 91. Brandolin, Coppola, Zanin, Blazina.

  Al comma 439, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: 495 milioni di euro nel 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e le parole: 150 milioni di euro con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. Al comma 540 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020» sono Pag. 58sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».
38. 4. (Nuova formulazione) Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Carnevali, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Cinzia Maria Fontana, Camani, Ribaudo, Fabbri, Stumpo, Oliverio, Patrizia Maestri, Russo, Occhiuto, Centemero, Squeri, Alberto Giorgetti.

  All'emendamento 38.133 dei Relatori, capoverso 439-quater, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
*0. 38. 133. 13. Misiani, Minnucci, Cenni, Ginato.

  All'emendamento 38.133 dei Relatori, capoverso 439-quater, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
*0. 38. 133. 12. Russo.

  Dopo il comma 439, aggiungere i seguenti:
  439-bis. Per l'esercizio 2016, le province e le città metropolitane:
   a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016;
   b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.

  439-ter. Al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.».
  439-quater. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente per l'anno 2016 dei bilanci delle città metropolitane e delle province, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti enti e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato dell'anno 2015. Le quote dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2015 così svincolate sono applicate al bilancio di previsione per l'anno 2016 delle città metropolitane e delle province dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive all'anno 2015 del bilancio delle regioni.
  439-quinquies. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «nell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015 e 2016»;
   2) dopo la parola: «richiedente» sono aggiunte le seguenti: «che potrà utilizzare gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dai riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al primo periodo possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando Pag. 59l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione».

  439-sexies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 215, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».
  439-septies. Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 407 a 429. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.
38. 133. I Relatori.

  Dopo il comma 439, aggiungere il seguente:
  439-bis. In caso di totale mancata assegnazione delle risorse di cui al comma precedente a province e città metropolitane, quelle che eventualmente residuano, previa verifica da operarsi entro il 30 giugno 2016, sono attribuite alle province con squilibri di bilancio secondo criteri e modalità da definire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 ottobre 2016.
*38. 3. (Nuova formulazione) Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Mazzoli, Terrosi, Bargero, Paris, Giovanna Sanna, Minnucci, Braga, Rampi, Gasparini, Mauri, Peluffo, Galperti, Casati, Cova, Gadda, Fragomeli, Lacquaniti, Cominelli, Scuvera, Camani, Ribaudo, Bernini, Fabbri, Stumpo, Oliverio, Carra, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. In caso di totale mancata assegnazione delle risorse di cui al comma precedente a province e città metropolitane, quelle che eventualmente residuano, previa verifica da operarsi entro il 30 giugno 2016, sono attribuite alle province con squilibri di bilancio secondo criteri e modalità da definire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 ottobre 2016.
*38. 27. (Nuova formulazione) Centemero, Squeri, Russo, Occhiuto.

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. In caso di totale mancata assegnazione delle risorse di cui al comma precedente a province e città metropolitane, quelle che eventualmente residuano, previa verifica da operarsi entro il 30 giugno 2016, sono attribuite alle province con squilibri di bilancio secondo criteri e modalità da definire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 ottobre 2016.
*38. 38. (Nuova formulazione) Sammarco.

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. In caso di totale mancata assegnazione delle risorse di cui al comma precedente a province e città metropolitane, quelle che eventualmente residuano, previa verifica da operarsi entro il 30 giugno 2016, sono attribuite alle province con squilibri di bilancio secondo criteri e modalità da definire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 ottobre 2016.
*38. 60. (Nuova formulazione) Cirielli, Rampelli.

Pag. 60

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. In caso di totale mancata assegnazione delle risorse di cui al comma precedente a province e città metropolitane, quelle che eventualmente residuano, previa verifica da operarsi entro il 30 giugno 2016, sono attribuite alle province con squilibri di bilancio secondo criteri e modalità da definire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 ottobre 2016.
*38. 105. (Nuova formulazione) D'Ottavio, Manzi, Rampi.

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. In caso di totale mancata assegnazione delle risorse di cui al comma precedente a province e città metropolitane, quelle che eventualmente residuano, previa verifica da operarsi entro il 30 giugno 2016, sono attribuite alle province con squilibri di bilancio secondo criteri e modalità da definire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 ottobre 2016.
*38. 119. (Nuova formulazione) Borghi.

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. In caso di totale mancata assegnazione delle risorse di cui al comma precedente a province e città metropolitane, quelle che eventualmente residuano, previa verifica da operarsi entro il 30 giugno 2016, sono attribuite alle province con squilibri di bilancio secondo criteri e modalità da definire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 ottobre 2016.
*38. 127. (Nuova formulazione) Melilla.

  Dopo il comma 439 aggiungere il seguente:
  439-bis. In caso di totale mancata assegnazione delle risorse di cui al comma precedente a province e città metropolitane, quelle che eventualmente residuano, previa verifica da operarsi entro il 30 giugno 2016, sono attribuite alle province con squilibri di bilancio secondo criteri e modalità da definire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 ottobre 2016.
*38. 128. (Nuova formulazione) Pastorelli.

  Dopo il comma 445, aggiungere il seguente:
  445-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.».
**38. 23. Occhiuto, Russo, Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 445, aggiungere il seguente:
  445-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura Pag. 61dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.».
**38. 39. Sammarco.

  Dopo il comma 445, aggiungere il seguente:
  445-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.».
**38. 47. De Menech.

  Dopo il comma 445, aggiungere il seguente:
  445-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.».
**38. 59. Cirielli, Rampelli.

  Dopo il comma 445, aggiungere il seguente:
  445-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.».
**38. 108. D'Ottavio, Manzi, Rampi.

  Dopo il comma 445, aggiungere il seguente:
  445-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.».
**38. 121. Borghi.

  Dopo il comma 445, aggiungere il seguente:
  445-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, Pag. 62con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.».
**38. 125. Pastorelli.

  Al comma 471, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 2-bis), dopo le parole: interessata al provvedimento aggiungere il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo;
   b) sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

  2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.;
   c) dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione.
40. 78. Il Governo.

  Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  499-bis
. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 499, sostituire le parole: per l'importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con le seguenti: per l'importo di 1,35 miliardi di euro per l'anno 2016 e 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017.
44. 61. Il Governo.

  All'emendamento 48.94 del Governo, lettera f), capoverso 534-decies, primo periodo, dopo le parole: a quota fissa aggiungere le seguenti: , escluse le scommesse ippiche.
0. 48. 94. 56 (Nuova formulazione) Russo, Ginato.

  All'emendamento 48.94 del Governo, lettera f), capoverso 534-undecies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: anche frazionandolo inserire le seguenti:, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento,;
   c) alla parte consequenziale, sostituire le parole: 220,340 milioni con le seguenti: 200,340 milioni.
0. 48. 94. 16. Carnevali, Gasparini, Misiani, Cinzia Maria Fontana.

  All'emendamento 48.94 del Governo, lettera f), sostituire il capoverso 534-duodecies, con il seguente:
  534-duodecies. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione Pag. 63rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP) come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, preso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico – GAP. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato, Regioni e enti locali. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
0. 48. 94. 51. (Nuova formulazione) Ginato, Beni, Miotto, Lenzi, Carnevali, Basso, Causi, Moretto, Pelillo, Rubinato, Baroni, Palese, Latronico, Prestigiacomo, Misiani, Saltamartini, Cariello.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17,5 per cento ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.;
   b) dopo il comma 525, aggiungere i seguenti:
  525-bis. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  525-ter. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.
525-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è precluso il rilascio di nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi in esercizio.
  525-quinquies. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20 mila; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 mila ad euro 100 mila. Le sanzioni sono irrogate dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero è competente l'Ufficio dei monopoli del Lazio.;
   c) al comma 527, sostituire le parole: un soggetto residente svolga, con le seguenti: uno o più soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita, svolgano, la parola: metta, con la seguente: mettano, le parole: tra il gestore con le seguenti: tra i gestori, e le parole: contraddittorio il gestore con le seguenti: contraddittorio i gestori;
   d) dopo il comma 527 aggiungere il seguente:
  527-bis. Le attività svolte dai gestori possono essere desunte dai dati, dalle Pag. 64notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio di cui al comma 527;
   e) sostituire il comma 532, con il seguente:
  532. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 531 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 534, in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi dei predetti commi, a condizione che presentino domanda di partecipazione.;
   f) dopo il comma 534 aggiungere i seguenti:
  534-bis. Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e dei soggetti economici e prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte nella Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
  534-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 4 a 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e fermo il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro è effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione del 14 luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione.
  534-quater. In ogni caso, è vietata la pubblicità:
   a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
   b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi;
   c) che ometta di rendere esplicite le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;
   d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
   e) che induca a ritenere che l'esperienza, la competenza o l'abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
   f) che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco;
   g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;
   h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;
   i) che rappresenti l'astensione dal gioco come un valore negativo; Pag. 65
   l) che induca a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;
   m) che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilità di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco;
   n) che faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

  534-quinquies. È altresì vietata la pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste nel rispetto dei princìpi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché le lotterie nazionali ad estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Sono altresì escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell'istruzione e della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell'assistenza.
  534-sexies. La violazione dei divieti di cui ai commi 534-quater e 534-quinquies e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 534-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.
  534-septies. Al fine di semplificare il processo di certificazione dei sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dei relativi giochi, anche per incrementare il corrispondente gettito erariale, all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «nonché le modalità di verifica della loro conformità» sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente numero:
  «5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula convenzioni per l'effettuazione delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la verifica di parte dei sistemi e giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni stesse.».

  La presente disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le relative disposizioni attuative di carattere tecnico e quelle necessarie per l'effettuazione dei controlli.
  534-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1o gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e Pag. 66le modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale.
  534-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
  534-decies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, alle scommesse a quota fissa l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998; a decorrere dal 1o gennaio 2017 l'imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
  534-undecies. Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1o gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo.
  534-duodecies. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,1 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 220,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 278,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 275,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 320, 1110 milioni di euro per l'anno 2019, di 317,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 346,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 335,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
48. 94. Il Governo.

  All'emendamento 49.50 del Governo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) sostituire il comma 540 con il seguente:
  540. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono Pag. 67i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.».
0. 49. 50. 1. Pelillo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Brunetta, Milanato, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Marchi, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Antezza.

  Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 536, dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
  “5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1.”;
   b) al comma 537, lettera a), dopo le parole: Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate aggiungere le seguenti: a partire dall'anno d'imposta 2015;
   c) dopo il comma 541, aggiungere il seguente:
  541-bis. Le disposizioni di cui al comma 541, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il decreto di cui al comma 541, lettera b), è adottato entro il 31 gennaio 2016».
49. 50. Il Governo.

  All'emendamento Tab. E 27 del Governo, apportare le seguenti variazioni:
   a) sopprimere la variazione:
   2016:
    CP: + 30.000.000;
    CS: + 30.000.000;
   b) sostituire le variazioni:
   2018:
    CP: + 30.000.000;
    CS: + 30.000.000;
   2019 e successivi:
    CP: + 240.000.000;
    CS: + 240.000.000.
   con le seguenti:
   2018:
    CP: + 60.000.000;
    CS: + 60.000.000;
   2019 e successivi:
    CP: + 1.390.000.000;
    CS: + 1.390.000.000.

  Conseguentemente alla tabella B, voce ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   a) sopprimere la variazione:

  2016: – 30.000.000;
   b) sostituire la variazione:
  2018: – 30.000.000;
   con la seguente:
  2018: –60.000.000.
0. Tab. E. 27. 3. I Relatori.

  Alla Tabella E, missione: L'Italia in Europa e nel mondo programma: Politica Pag. 68economica e finanziaria in ambito internazionale voce: Ministero economia e finanze, legge di stabilità n. 228 del 2012 – articolo 1, comma 170: Banche e fondi – Interventi diversi (3.2 Cap. 7175) apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento:
  2016:
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000;
  2017:
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000;
  2018:
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000;
  2019 e successivi:
   CP: + 240.000.000;
   CS: + 240.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 30.000.000;
  2017: – 30.000.000;
  2018: – 30.000.000.
Tab. E. 27. Il Governo.

Pag. 69

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 5.57, 10-bis.21, 42.75, 44.62 E 50-ter.34 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 5. 57.

  All'emendamento 5. 57 del Governo alla lettera a), sopprimere il comma 37-quater.
0. 5. 57. 1. Paglia, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 5. 57 del Governo, alla lettera a), sopprimere il comma 37-quinquies.
0. 5. 57. 2. Paglia, Marcon, Melilla.

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 37 sono aggiunti i seguenti:
  37-bis. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.
  37-ter. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 37-bis del presente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 37-bis del presente articolo senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
  37-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare».
  37-quinquies. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è soppresso.
  37-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 37-bis a 37-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
   b) al comma 369, sostituire le parole: 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 152,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 198,210 milioni di euro per l'anno 2019, di 195,610 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 224,610 milioni di euro per l'anno 2027 e di 213,200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
5. 57. Il Governo.

Pag. 70

  Dopo il comma 82 sono inseriti i seguenti:
  82-bis. I maggiori o minori valori che derivano dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del soggetto che ha emesso gli strumenti.
  82-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 82-bis, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di una misura di risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i conferimenti del fondo di risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti, di cui all'articolo 86 del decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla determinazione del valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione. Ai fini del presente comma non si considera il limite dell'80 per cento di cui al suddetto articolo 84 e rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non ancora utilizzate.
10-bis. 21. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 42. 75.

  Al comma 1, sostituire dal capoverso 491-bis al capoverso 491-octies con i seguenti:
  491-bis. È istituito presso il Ministro dell'economia e delle Finanze un Fondo di Garanzia, destinato a prestare garanzie a prima richiesta per l'erogazione di prestiti da parte delle banche autorizzate all'esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in favore dei sottoscrittori di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca del Marche s.p.a., dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – società cooperativa, dalla cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a.
  491-ter. Le banche, entro l'anno 2016, concedono prestiti agevolati al tasso dello 0,5 per cento annuo a favore di investitori al dettaglio persone fisiche, imprenditori individuali o coltivatori diretti detentori di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche di cui al comma 1 nel limite massimo di 100.000 euro e comunque per un importo non superiore e quanto investito nei titoli di cui al comma precedente. Tali prestiti sono Garantiti dal Fondo di cui al comma 1.
  491-quater. Qualora dall'andamento della gestione della società veicolo istituita, con provvedimento della Banca d'Italia dei 21 novembre 2015 ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riferimento alle banche di cui al comma 1, emerga un risultato annuo attivo, Ole attivo è destinato agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle predette banche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di dedizione dell'attivo tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'Indicatore della situazione economica equivalente.
  491-quinquies. Una quota pari al 90 per cento degli utili realizzati dagli enti ponte di cui al comma 491-bis è attribuita agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle banche di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'economia e Pag. 71delle finanze, da emanarsi entro 50 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di ripartizione di tale quota parte del capitale tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente. I dividendi distribuiti sono vincolati all'estinzione dei prestiti agevolati ai sensi del comma 2.
  491-sexies. Per l'anno 2016 una quota di 300.000.000 di euro degli utili netti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è destinato al Fondo di cui al comma 1.
  491-septies. I soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso banche soggette alla procedura di risoluzione nei cinque anni precedenti al provvedimento di avvio della risoluzione, perdono i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenuto nei d.m. 18.03.1988 n. 161, per i dieci anni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di avvio della risoluzione.
  491-octies. Sono fatti salvi i diritti dei soci e degli obbligazionisti in materia di azioni di responsabilità nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e di controllo delle banche sottoposte a risoluzione.
0. 42. 75. 55. Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  Al comma 1, sostituire dal capoverso 491-bis capoverso 491-octies, con i seguenti:
  491-bis. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo di Garanzia, destinato a prestare, garanzie a prima richiesta per l'erogazione di prestiti da parte delle; banche autorizzate all'esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in favore dei sottoscrittori di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche s.p.a., dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – società cooperativa, dalla cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., dal Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a.
  491-ter. Le banche, entro l'anno 2016, concedono prestiti agevolati al tasso dello 0,5 per cento annuo, a favore di investitori al dettaglio persone fisiche, imprenditori individuali o coltivatori diretti detentori di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche di cui al comma 1 nei limi massimo di 100.000 euro e comunque per un importo non superiore a quanto investito nei titoli di cui al comma precedente. Tali prestiti sono garantiti dal Fondo di cui al comma 1.
  491-quater. Qualora dall'andamento della gestione della società veicolo istituita, con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riferimento alle banche di cui al comma 1, emerga un risultato annuo attivo, tale attivo è destinato agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle predette banche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione dell'attivo tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente.
  491-quinquies. Una quota pari al 90 per cento degli utili realizzati dagli enti ponte di cui al comma 491-bis è attribuita agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle banche di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di ripartizione di tale quota parte del Pag. 72capitale tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'Indicatore della situazione economica equivalente. I dividendi distribuiti sono vincolati all'estinzione dei prestiti agevolati ai sensi del comma 2.
  491-septies. Per il periodo d'imposta in corso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il solo anno 2016 e istituita un'imposta del 2 per cento della valutazione del patrimonio immobiliare risultante dal bilancio 2014 a carico delle società immobiliari per azioni, soggette a direzione e coordinamento da parte di unico socio, con capitale sociale interamente versato, superiore a 500.000.000 di euro e con un patrimonio netto superiore a 500.000 di euro allo scopo di finanziare il Fondo di cui al comma 1.
  491-septies. I soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso banche soggette alla procedura di risoluzione nei cinque anni precedenti al provvedimento di avvio della risoluzione, perdono i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenuto nel d.m. 18 marzo 1988, n. 161, per i dieci anni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di avvio della risoluzione.
  491-octies. Sono fatti salvi i diritti dei soci e degli obbligazionisti in materia di azioni di responsabilità nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e di controllo delle banche sottoposte a risoluzione.
0. 42. 75. 56. Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire i commi 491-bis, 491-ter, 491-quater, 491-quinquies, 491-sexies, con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»), istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, previa autorizzazione della Banca d'Italia, è autorizzato ad intervenire nelle procedure di amministrazione delle Banche.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze con propri decreti definisce le modalità di intervento del Fondo.
  491-quater. Il Fondo è alimentato sulla base delle esigenze finanziarie di cui al precedente 491-bis sulla base delle modalità indicate dai decreti di cui al precedente comma 491-bis.
  491-quinquies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.
  491-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, nei limiti delle proprie competenze, provvedono ad assumere le opportune iniziative al fine di accertare le responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle Banche. L'eventuale risarcimento del danno avviene sulla base delle disposizioni di cui al successivo comma 491-septies.
   b) sopprimere il comma 491-octies.
0. 42. 75. 15. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il capoverso comma 491-bis con il seguente:
  491-bis. È istituito un fondo di Solidarietà, di seguite denominato «Fondo», per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori di strumenti finanziari subordinati Pag. 73emessi dalle banche e dagli istituti finanziari sottoposti, a partire dalla data del 21 novembre 2015, a procedimento di risoluzione o qualsiasi altro procedimento di gestione della crisi previste dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché agricoli o coltivatori diretti.
   b) al capoverso comma 491-ter sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 500 milioni.
0. 42. 75. 12. Busin, Guidesi.

  Al comma 491-bis sopprimere l'ultimo periodo.

  Al comma 491-ter sostituire le parole: sino ad un massimo di 100 milioni di euro con le seguenti: sino al rimborso integrale di tutti i soggetti che hanno sottoscritto azioni e strumenti finanziari subordinati fatta eccezione degli investitori istituzionali.
0. 42. 75. 17. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Al comma 491-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
  Al comma 491-ter, sostituire le parole: sino ad un massimo di 100 milioni di euro con le seguenti: sino al rimborso integrale di tutti i soggetti che hanno sottoscritto strumenti finanzia subordinati fatta accezione degli investitori istituzionali.
0. 42. 75. 18. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Al comma 491-bis, sostituire le parole: è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti con le seguenti: del Fondo è riservato a quegli investitori che siano inquadrabili tra i clienti al dettaglio ai sensi della normativa regolamentare vigente.
0. 42. 75. 4. Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491-bis, sostituire le parole: «è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti» con le seguenti: «è escluso per gli investitori istituzionali»;
   b) al comma 491-ter, dopo le parole: « 100 milioni» aggiungere la seguente: «annui a decorrere dall'amo 2016 fino alla completa erogazione delle prestazioni a favore di tutti gli aventi diritto»;
   c) al comma 491-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le prestazioni del Fondo sono erogate seguendo l'ordine cronologico di scadenza degli strumenti finanziari subordinati»;
   d) al comma 491-quater sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro della giustizia»;
   e) al comma 491-quater, sopprimere le parole: «In caso di procedura arbitrale» fino alla fine del periodo;
   f) al comma 491-quinquies apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c), sostituire le parole: «fine a un ammontare massimo» con le seguenti: «ridotta nella misura massima pari al 10 per cento delle risorse effettivamente versate per l'acquisto degli strumenti finanziari subordine.

  2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) i criteri per la quantificazione della misura della riduzione massima di cui alla precedente lettera c) dovrà essere proporzionale alla differenza tra il tasso di remunerazione degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti e il tasso di remunerazione del ETP con Pag. 74caratteristiche specifiche assimilabili alle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti;
   g) sopprimere il comma 491-sexies.
0. 42. 75. 21. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Al comma 491-bis, dopo le parole: imprenditori individuali, aggiungere le seguenti: Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).
0. 42. 75. 39. Rubinato.

  Al comma 491-bis, le parole: nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti, sono sostituite dalle seguenti: imprenditori agricoli, coltivatori diretti e piccoli imprenditori.
0. 42. 75. 42. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Romano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: a micro e piccole e medie imprese.
   b) al comma 491-ter, dopo le parole: « 100 milioni» aggiungere la seguente: «annui a decorrere dall'amo 2016 fino alla completa erogazione delle prestazioni a favore di tutti gli aventi diritto»;
   c) al comma 491-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le prestazioni del Fondo sono erogate seguendo l'ordine cronologico di scadenza degli strumenti finanziari subordinati;
   d) al comma 491-quater sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro della giustizia;
   e) al comma 491-quater, sopprimere le parole: «In caso di procedura arbitrale» fino alla fine del periodo;
   f) al comma 491-quinquies apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c), sostituire le parole: «fine a un ammontare massimo» con le seguenti: «ridotta nella misura massima pari al 10 per cento delle risorse effettivamente versate per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati».

  2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) i criteri per la quantificazione della misura della riduzione massima di cui alla precedente lettera c) dovrà essere proporzionale alla differenza tra il tasso di remunerazione degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti e il tasso di remunerazione del ETP con caratteristiche specifiche assimilabili alle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti;
   g) sopprimere il comma 491-sexies.
0. 42. 75. 22. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: e micro e piccole e medie imprese.
   b) al comma 491-ter, dopo le parole: « 100 milioni» aggiungere la seguente: «annui a decorrere dall'anno 2016 fino alla completa erogazione delle prestazioni a favore di tutti gli aventi diritto»;
   c) al comma 491-ter aggiungere in fine le seguenti parole: «Le prestazioni del Fondo sono erogate seguendo l'ordine cronologico di scadenza degli strumenti finanziari subordinati»;
   d) al comma 491-quater sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro della giustizia»;
   e) al comma 491-quater sopprimere le parole: «in caso di procedura arbitrale» fino alla fine del periodo;Pag. 75
   f) al comma 491-quinquies apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c) sostituire le parole: «fino a un ammontare massimo» con le seguenti: «fino alle risorse effettivamente versate per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente: « c-bis) i criteri per la quantificazione della misura della riduzione massima di cui alla precedente lettera c) dovrà essere proporzionale alla differenza tra il tasso di remunerazione degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti e il tasso di remunerazione del BTP con caratteristiche specifiche assimilabili alle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti;
   g) sopprimere il comma 491-sexies.
0. 42. 75. 23. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Al comma 491-bis, aggiungere in fine i seguenti periodi: l'accesso alle prestazioni è escluso per i soggetti che hanno subito una sentenza di condanna penale passata in giudicato in riferimento alla gestione delle banche di cui ai precedenti commi. Nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna dovesse giungere successivamente alla fruizione delle prestazioni i soggetti che riceveranno la sentenza di condanna penale passata in giudicato dovranno restituire le prestazioni ricevute.
0. 42. 75. 34. Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:
  491-bis.1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito Banche) hanno diritto alta conversione in azioni degli enti ponte Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., fino a concorrenza dei, valore complessivo della riduzione subita. Le plusvalenze generate dalla cessione o valorizzazione delle sofferenze originarie delle Banche sono destinate prioritariamente agli oneri derivanti dall'applicazione di cui al presente comma.
0. 42. 75. 26. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Al comma 1, il capoverso 491-ter, è sostituito dal seguente:
  491-ter. Per l'anno 2016 una quota di 300.000.000 di euro degli utili netti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalle legge 29 gennaio 2014, n. 5, è destinato al Fondo di cui al comma 491-bis.
0. 42. 75. 52. Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  Sostituire il comma 491-ter con il seguente: Il Fondo è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi e dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione, fino al completo ristoro degli obbligazionisti subordinati.
0. 42. 75. 5. Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  All'emendamento del Governo 42.75, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491-ter sopprimere le parole: «di cui al comma 3» e sostituire Pag. 76le parole: «decreti di cui al comma 3.» con le seguenti: «decreti di cui al comma 491-quater;
   b) sostituire i commi 491-quater 491-quinquies e 491-sexies, con i seguenti:
    491-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti:
   a) le modalità di gestione del Fondo;
   b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni;
   c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, tino a un ammontare massimo;
   d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale;
   e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 491-bis a 491-quinquies.

  491-quinquies. In caso di ricorso a procedura arbitrale la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 491-bis.
  491-sexies. Nei casi di cui al comma 491-quinquies, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri sono nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo.
0. 42. 75. 14. Pelillo.

  All'emendamento sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) Al comma 491-ter sostituire le parole da: «prestazioni di cui al comma 3 fino alla fine del comma con le seguenti: prestazioni di cui al successivo comma 491-quater, da eventuali maggiori – ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti (non performing loans) e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, agli enti ponte di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, e in misura accessoria dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, secondo le modalità di cui al successivo comma 491-quater
  2) Il comma 491-quater è sostituito dal seguente: ”491-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, e previa consultazione delle competenti commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, ivi incluse le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni ed i criteri di quantificazione delle prestazioni, da differenziarsi fra chi venga riconosciuto vittima di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed al quale deve essere corrisposto il rimborso pieno dell'investimento, e chi non lo sia, al quale, invece, deve essere proposto un rimborso condizionato ai risultati della cessione delle partecipazioni al capitale e dei diritti e della liquidazione dei prestiti non performanti Pag. 77degli enti ponte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183.
  3) Il comma 491-sexies è sostituito dal seguente: «491-sexies. Con decreto del Ministro della Giustizia, previe deliberazione del Consiglio dei ministri e consultazione delle competenti commissioni parlamentari, sono istituite sezioni dedicate presso i tribunali di Ferrara, Chieti, Arezzo, Macerata, Jesi, cui possano essere distaccati anche magistrati operanti presso altra sede giudiziaria. Tali sezioni operano secondo natura arbitrale nell'esaminare le istanze di cui al precedente comma 491-quater. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del Fondo».
  4) Al comma 491-septies in fondo, aggiungere i seguenti periodi: «Nei casi di rimborso erogato dopo riconoscimento di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Fondo si rivale obbligatoriamente nei confronti dell'istituto di credito responsabile. La responsabilità delle banche poste in procedura di risoluzione dal di 183/2015 si estende agli enti ponte di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, ed eventualmente a chi ne acquisisca successivamente i relativi diritti e le relative partecipazioni al capitale. È fatto obbligo agli istituti di credito di rivalersi a loro volta presso gli amministratori in carica al tempo della violazione riconosciuta».
0. 42. 75. 58. Paglia, Marcon, Melilla.

  All'articolo 1, al comma 491-ter, sopprimere le parole: «e sino ad un massimo di 100 milioni di euro».
0. 42. 75. 43. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 491-ter sostituire le parole: sino ad un massimo di 100 milioni di euro con le seguenti: sino al valore nominale delle obbligazioni subordinate oggetto di riduzione.
0. 42. 75. 16. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Al comma 491-ter apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro»;
   b) aggiungere infine i seguenti periodi: «Alla dotazione del Fondo si provvede mediante il versamento di una quota dei dividendi annuali, a valere sugli utili netti della Banca d'Italia, fino ad un importo massimo non superiore al 3 per cento del capitale. La distribuzione dei dividendi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 può essere effettuata sulla quota residuale e comunque per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.
0. 42. 75. 30. Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  All'articolo 1, comma 491-ter, le parole: 100 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 200 milioni di euro.
  All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 369 della presente legge.
0. 42. 75. 36. Parisi, Abrignani.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491-ter dopo le parole: «100 milioni» aggiungere le seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2016 fino alla completa erogazione delle prestazioni a favore di tutti gli aventi diritto»;
   b) al comma 491-ter aggiungere in fine le seguenti parole: «Le prestazioni del Pag. 78Fondo sono erogate seguendo l'ordine cronologico di scadenza degli strumenti finanziari subordinati»;
   c) al comma 491-quater sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro della giustizia»;
   d) al comma 491-quater sopprimere le parole: «In caso di procedura arbitrale» fino alla fine del periodo;
   e) al comma 491-quinquies apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c) sostituire le parole: «fino a un ammontare massimo» con le seguenti: «ridotta nella misura massima pari al 10 per cento delle risorse effettivamente versate per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) i criteri per la quantificazione della misura della riduzione massima di cui alla precedente lettera c) dovrà essere proporzionale alla differenza tra il tasso di remunerazione degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti e il tasso di remunerazione del BTP con caratteristiche specifiche assimilabili alle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti.
   f) sopprimere il comma 491-sexies.
0. 42. 75. 20. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Al comma 491-ter, dopo le parole: 100 milioni di euro, aggiungere le seguenti: per i primi 10 milioni di euro dalle risorse rivenienti dalla gestione speciale del Fondo Nazionale di Garanzia, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 1 del 1991, e per la parte rimanente.
0. 42. 75. 3. Brunetta, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso 491-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: La Banca d'Italia accantona annualmente il 5 per cento degli utili per la costituzione dei fondo di cui al comma 491-bis, alto scopo di dare ristoro agli azionisti e creditori danneggiati dalle banche sottoposte a procedura di risoluzione.
0. 42. 75. 51. Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  Dopo il comma 491-ter, aggiungere il seguente:
  491-ter.1. È istituito un «Fondo di tutela per i clienti in violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari», con una dotazione fino ad un limite massimo di 2.500 milioni. Il Fondo è finalizzato ad erogare prestazioni in favore dei clienti delle banche e delle società di investimento nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alla dotazione del Fondo si provvede mediante il versamento di una quota dei dividendi annuali, a valere sugli utili netti della Banca d'Italia, fino ad un importo massimo non superiore al 3 per cento del capitale. La distribuzione dei dividendi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 può essere effettuata sulla quota residuale e comunque per un importo non superiore al 3 per cento del capitale.
0. 42. 75. 28. Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 491-ter, aggiungere il seguente:
  491-ter.1. È istituito un «Fondo di tutela per i clienti in violazione delle Pag. 79disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari», con una dotazione iniziale di 1.500 milioni. Il Fondo è finalizzato ad erogare prestazioni in favore dei clienti delle banche e delle società di investimento nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alla dotazione del Fondo si provvede mediante la riduzione e corrispondente versamento di una quota delle riserve iscritte nell'ultimo bilancio approvato della Banca d'Italia, fino a concorrenza dell'importo della dotazione di 1.500 milioni di euro del predetto Fondo. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente della Repubblica, sono approvate le modifiche allo Statuto della Banca d'Italia, al fine di recepire la norma di cui alla presente disposizione.
0. 42. 75. 29. Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 491-ter, aggiungere il seguente:
  491-ter.1. È istituito un «Fondo di tutela per i clienti in violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari», con una dotazione fino ad un massimo di 1000 milioni. Il Fondo è finalizzato ad erogare prestazioni in favore dei clienti delle banche e delle società di investimento nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alla dotazione del Fondo si provvede mediante il versamento di una quota dei dividendi annuali, a valere sugli utili netti della Banca d'Italia, fino ad un importo massimo non superiore al 3 per cento del capitale. La distribuzione dei dividendi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 può essere effettuata sulla quota residuale e comunque per un importo non superiore al 3 per cento del capitale.
0. 42. 75. 27. Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 491-ter, aggiungere il seguente:
  491-ter.1. È istituito un «Fondo di tutela per i clienti in violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari», con una dotazione annua di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo è finalizzato ad erogare prestazioni in favore dei clienti delle banche e delle società di investimento nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 550, alla Tabella B apportare le seguenti modifiche: Voce Ministero dell'economia e finanze:
   2016: – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000;
   2018: – 100.000.000.
0. 42. 75. 38. Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Pag. 80

  All'emendamento del Governo 42. 75, sostituire il capoverso 491-quater con il seguente:
  491-quater. Una quota pari al 90 per cento degli utili realizzati dagli enti ponte di cui al comma 491-bis è attribuita agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle banche di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di ripartizione di tale quota parte del capitale tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente. I dividendi distribuiti sono vincolati all'estinzione dei prestiti agevolati ai sensi del comma 2.
0. 42. 75. 53. Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  All'emendamento del Governo 42. 75, al comma 491-quater, dopo le parole: della giustizia aggiungere le seguenti: da emanare entro il 28 febbraio 2016.
0. 42. 75. 13. Pelillo, Causi.

  All'emendamento del Governo 42. 75, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 491-quater le parole: da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrare sono sostituite dalle seguenti: per la risoluzione alternativa delle controversie degli investitori di cui al comma 491-bis, che devono essere, comunque, coerenti con la disciplina di cui al decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130;
   b) al capoverso 491-quater le parole: In caso di procedura arbitrale sono sostituite dalle seguenti: In caso di procedura adottata in coerenza al decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130,;
   c) al capoverso 491-sexies dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei ministri sono inserite le seguenti: al fine di assicurare la tempestiva conclusione degli accertamenti di cui all'ultimo periodo del comma 491-quater, in considerazione dell'elevato numero di istanze da evadere, e le parole: gli arbitri sono sostituite dalle seguenti: componenti aggiuntivi all'organo decidente di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179, nel numero massimo di quattro, che rimangono in carica fino alla definizione dei citati accertamenti,;
   d) al capoverso 491-sexies le parole: nonché quelle di funzionamento del collegio arbitrale sono sostituite dalle seguenti: nonché, solamente con riguardo ai citati accertamenti, quelle di funzionamento dell'organo decidente di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del predetto decreto legislativo n. 179 del 2007, considerato che in sede di prima applicazione esso opera esclusivamente per gli accertamenti di cui al presente comma;
   e) al capoverso 491-sexies l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: La copertura dei costi delle procedure di cui al presente comma sono a carico del Fondo;
   f) dopo il comma 491-octies è aggiunto il seguente: 491-novies. L'abrogazione degli articoli 2, commi da 1 a 5 e 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, decorre dalla data in cui termina l'attività, condotta ai sensi del comma 491-sexies, dell'organo decidente di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il regolamento indicato al predetto comma 5-ter dell'articolo 2 del medesimo decreto prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data di cui al primo periodo.
* 0. 42. 75. 41. Latronico, Palese.

  All'emendamento del Governo 42. 75, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 491-quater le parole: da esperire, che possono essere in tutto o Pag. 81in parte anche di natura arbitrare sono sostituite dalle seguenti: per la risoluzione alternativa delle controversie degli investitori di cui al comma 491-bis, che devono essere, comunque, coerenti con la disciplina di cui al decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130;
   b) al capoverso 491-quater le parole: In caso di procedura arbitrale sono sostituite dalle seguenti: In caso di procedura adottata in coerenza al decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130,;
   c) al capoverso 491-sexies dopo le parole: deliberazione del Consiglio dei ministri sono inserite le seguenti: al fine di assicurare la tempestiva conclusione degli accertamenti di cui all'ultimo periodo del comma 491-quater, in considerazione dell'elevato numero di istanze da evadere, e le parole: gli arbitri sono sostituite dalle seguenti: componenti aggiuntivi all'organo decidente di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179, nel numero massimo di quattro, che rimangono in carica fino alla definizione dei citati accertamenti,;
   d) al capoverso 491-sexies le parole: nonché quelle di funzionamento del collegio arbitrale sono sostituite dalle seguenti: nonché, solamente con riguardo ai citati accertamenti, quelle di funzionamento dell'organo decidente di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del predetto decreto legislativo n. 179 del 2007, considerato che in sede di prima applicazione esso opera esclusivamente per gli accertamenti di cui al presente comma;
   e) al capoverso 491-sexies l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: La copertura dei costi delle procedure di cui al presente comma sono a carico del Fondo;
   f) dopo il comma 491-octies è aggiunto il seguente: 491-novies. L'abrogazione degli articoli 2, commi da 1 a 5 e 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, decorre dalla data in cui termina l'attività, condotta ai sensi del comma 491-sexies, dell'organo decidente di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il regolamento indicato al predetto comma 5-ter dell'articolo 2 del medesimo decreto prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data di cui al primo periodo.
* 0. 42. 75. 47. Sammarco.

  All'emendamento 42. 75 del Governo, al comma 491-quater primo periodo, dopo le parole: possono essere aggiungere le seguenti: su accordo delle parti.
0. 42. 75. 35. Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  All'emendamento 42. 75 del Governo, al comma 491-quinquies, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: stabilendo l'accesso, in via prioritaria, per gli investitori che hanno un indicatore della situazione economica equivalente comparativamente inferiore, determinato con riferimento alla data di presentazione della richiesta.
0. 42. 75. 49. Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  All'emendamento 42. 75 del Governo, al comma 491-quinquies, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo l'esperibilità di azioni collettive di accesso al Fondo.
0. 42. 75. 45. Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  All'emendamento 42.75 del Governo al comma 491-quinquies, lettera b), aggiungere in fine le parole: ivi comprese eventuali condizioni di vulnerabilità sociale del richiedente.
0. 42. 75. 46. Parrini, Donati, Verini, Pelillo, Causi, Dell'Aringa.

Pag. 82

  All'emendamento 42.75 del Governo sostituire il comma 491-sexies, con il seguente:

  491-sexies. Con decreto del Ministro della Giustizia, previ e deliberazione del

Consiglio dei ministri e consultazione delle competenti commissioni parlamentari, sono istituite sezioni dedicate presso i tribunali di Ferrara, Chieti, Arezzo, Macerata, Jesi, cui possano essere distaccati anche magistrati operanti presso altra sede giudiziaria Tali sezioni operano secondo natura arbitrale nell'esaminare le istanze di cui al precedente comma 491-quater. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del Fondo.
0. 42. 75. 57. Paglia, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 42.75 del Governo sostituire il comma 491-sexies, con il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i requisiti per la nomina degli arbitri presso collegi arbitrali già esistenti, per lo più situati presso le Camere di commercio.
0. 42. 75. 6. Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  All'emendamento 42.75 del Governo al comma 491-sexies, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri, sono aggiunte le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari Bilancio e Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
0. 42. 75. 44. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Romano.

  All'emendamento 42.75 del Governo, al comma 491-sexies, dopo le parole: possono essere nominati gli arbitri, aggiungere i seguenti: di cui almeno uno scelto su indicazione delle associazioni rappresentative a tutela dei consumatori e, in ogni caso.
0. 42. 75. 31. Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  All'emendamento 42.75 del Governo al comma 491-sexies, dopo le parole: le modalità di nomina degli stessi, aggiungere le seguenti: garantendo in ogni caso il contemperamento degli interessi reciproci delle parti contrapposte.
0. 42. 75. 32. Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  All'emendamento 42.75 del Governo, al comma 491-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso banche soggette alla procedura di risoluzione nei cinque anni precedenti al provvedimento a risoluzione, perdono i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenuto nel decreto ministeriale 18 marzo 1988 n. 161, anni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di avvio della risoluzione.
0. 42. 75. 48. Baldassarre, Pastorino, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  All'emendamento 42.75 del Governo sostituire il comma 491-septies con il seguente: Tutti i portatori di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in risoluzione possono comunque promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno secondo le modalità ed Pag. 83i principi stabiliti dall'articolo 140-bis del Codice del consumo qualora possano lamentare la mancata osservanza da parte delle banche in risoluzione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il Fondo è surrogato al diritto al risarcimento del danno nei limiti dell'ammontare della prestazione eventualmente corrisposta.
0. 42. 75. 7 Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  All'emendamento 42.75 del Governo al comma 491-septies, primo periodo, dopo le parole: salvo il diritto aggiungere le seguenti: per l'investitore.
0. 42. 75. 33. Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  All'emendamento 42.75 del Governo al comma 491-septies, aggiungere i seguenti periodi: Nei casi di rimborso erogato dopo riconoscimento di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Fondo si rivale obbligatoriamente nei confronti dell'istituto di credito responsabile. La responsabilità delle banche poste in procedura di risoluzione dal decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 si estende agli enti ponte di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, ed eventualmente a chi ne acquisisca successivamente i relativi diritti e le relative partecipazioni al capitale. È fatto obbligo agli istituti di credito di rivalersi a loro volta presso gli amministratori in carica al tempo della violazione riconosciuta.
0. 42. 75. 59. Paglia, Marcon, Melilla.

  All'emendamento 42.75 del Governo al capoverso 491-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i diritti dei soci e degli obbligazionisti in materia di azioni di responsabilità nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e di controllo delle banche sottoposte a risoluzione.
0. 42. 75. 50. Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  All'emendamento 42.75 del Governo al capoverso 491-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo è obbligato ad avviare le procedure preposte al risarcimento del danno.
0. 42. 75. 24. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  All'emendamento 42.75 del Governo comma 491-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I contributi straordinari di cui ai precedenti periodi vengono, ai fini della relazione del bilancio, computate nelle attività dello stato patrimoniale.
0. 42. 75. 37. Parrini, Pelillo, Causi.

  All'emendamento 42.75 del Governo dopo il comma 491-octies, aggiungere i seguenti:
  491-novies. La Banca d'Italia trasmette alle Camere con cadenza semestrale una relazione sui provvedimenti adottati nel quadro delle attività di risanamento e risoluzione, con specifica indicazione degli eventuali impatti sui depositanti e sui piccoli azionisti ed obbligazionisti.
  491-decies. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza nelle procedure di risoluzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per realizzare adeguate e specifiche campagne di informazione finanziaria, da effettuare anche attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi, a partire dal servizio pubblico radiotelevisivo, per informare i risparmiatori sulle novità e sui Pag. 84rischi insiti nel nuovo strumento del bail-in, anche al fine di aumentare la consapevolezza sull'esigenza di diversificare i loro investimenti e depositi finanziari.
  491-undecies. All'integrale copertura delle prestazioni a favore dei risparmiatori e degli investitori in caso di risoluzione adottate ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180, si provvede a valere, per il corrispondente importo, sul Fondo interbancario di tutela dei depositi.
0. 42. 75. 40. Latronico, Palese.

  All'emendamento 42.75 del Governo, dopo il comma 491-octies, aggiungere il seguente:
  491-novies. Qualora dall'andamento della gestione della società veicolo istituita, con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, con riferimento alle banche di cui al comma 1, emerga un risultato annuo attivo, tale attivo è destinato agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle predette banche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione dell'attivo tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'Indicatore della situazione economica equivalente.
0. 42. 75. 54. Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  All'emendamento 42.75 del Governo, dopo il comma 491-octies, aggiungere il seguente:
  491-novies. Allo scopo di prevenire situazioni pregiudizievoli a danno dei risparmiatori e degli investitori in situazioni analoghe a quelle verificatesi in relazione alle banche indicate al comma 491-bis, e al fine di assicurare la massima trasparenza, l'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica anche ai casi disciplinati dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
0. 42. 75. 2. Brunetta, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  All'emendamento 42.75 del Governo, dopo il comma 491-octies, aggiungere il seguente:
  491-novies. Al fine di assicurare la massima trasparenza a favore del risparmiatori e degli investitori l'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e tutti gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal medesimo decreto si applicano anche a tutte le fattispecie giuridiche d» risoluzione e gestione delle crisi bancarie disciplinate dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
0. 42. 75. 10. Guidesi.

  All'emendamento 42.75 del Governo, dopo il comma 491-octies, aggiungere il seguente:
  491-novies. Le disposizioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si applicano anche alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
0. 42. 75. 25. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  All'emendamento 42.75 del Governo, dopo il comma 491-octies, aggiungere il seguente:
  491-novies. Al comma 3 dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 180 del 2015 le parole: «lascia pregiudicati» con le seguenti: «può pregiudicare».
0. 42. 75. 19. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

Pag. 85

  All'emendamento 42.75 del Governo, dopo il comma 491-octies, aggiungere il seguente:
  491-novies. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dalle presenti disposizioni speciali, gli investitori di cui all'articolo 1 comma 491-bis della presente legge, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di warrant che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183.
0. 42. 75. 1. Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  All'emendamento 42.75 del Governo dopo il comma 491-octies aggiungere il seguente:
  491-novies: «Gli amministratori delle banche sottoposte a procedura di risoluzione sono oggetto di misure di natura cautelare e conservativa oltre che per iniziativa degli investitori anche di ufficio da parte della Banca d'Italia e della Consob. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Gli amministratori delle banche in risoluzione non possono più ricoprire incarichi della medesima natura all'interno di banche ed intermediari finanziari».
0. 42. 75. 9. Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  All'emendamento 42.75 del Governo dopo il comma 491-octies aggiungere il seguente:
  491-novies: «Gli amministratori delle banche sottoposte a procedura di risoluzione sono oggetto di misure di natura cautelare e conservativa oltre che per iniziativa degli investitori anche di ufficio da parte della Banca d'Italia e della Consob. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui al primo periodo possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica».
0. 42. 75. 8. Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  All'emendamento 42.75 del Governo, dopo il comma 419-octies aggiungere il seguente:
  419-novies. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia e la CONSOB, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è vietata la vendita di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali. Gli schemi dei decreti sono trasmessi entro 30 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge alle Camere, affinché le Commissioni competenti, esprimano un parere vincolante entro 20 giorni dalla data di trasmissione.
0. 42. 75. 11. Busin.

  Dopo il comma 491, aggiungere i seguenti:
  491-bis. È istituito un Fondo di solidarietà, di seguito denominato «Fondo», per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.A., dalla Banca popolare dell'Etruria Pag. 86e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.
  491-ter. Il Fondo è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni di cui al comma 491-quater e sino ad un massimo di 100 milioni di euro, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, secondo le modalità e i termini definiti con i decreti di cui al comma 491-quater. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato.
  491-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni, i criteri di quantificazione delle prestazioni, nonché le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale. In caso di procedura arbitrale la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 491-bis.
  491-quinquies. Con i decreti di cui al comma 491-quater sono anche definiti:
   a) le modalità di gestione del Fondo;
   b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo;
   c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo;
   d) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
  491-sexies, Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina degli stessi, nonché quelle di funzionamento del collegio arbitrale. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo.
  491-septies. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta.
  491-octies. La gestione del Fondo è attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà.
42. 75. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 44. 62.

  All'emendamento 44.62 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 499-ter sostituire le parole «5.753 milioni di euro» con le seguenti: «573 euro»;
   b) sopprimere i commi 499-quinquies e 499-sexies.
0. 44. 62. 1. Pesco.

Pag. 87

  All'emendamento del Governo 44.62 dopo il comma 499-septies aggiungere il seguente:

  499-octies. Ai fini dell'intervento di cui al comma 499-ter, sono comunque esentate da ogni eventuale versamento aggiuntivo che potrebbe essere richiesto da parte del Fondo di risoluzione, le banche minori così come individuate dagli albi ed elenchi della Banca d'Italia.
0. 44. 62. 2. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Romano.

  All'articolo 1, dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:
  499-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con il Comitato di risoluzione unico di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, che durante il periodo transitorio, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 37) del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, nel caso di insufficienza delle risorse dello stesso.
  499-ter. Al fine di assicurare la disponibilità delle risorse eventualmente richieste, in conformità agli accordi di cui al comma 499-bis, dal Comitato di risoluzione unico, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'erogazione di finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 fino all'importo complessivo massimo di 5.753 milioni di euro.
  499-quater. Qualora non si renda possibile procedere mediante e ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei predetti finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria la cui regolarizzazione è effettuata mediante emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
  499-quinquies. Per le finalità di cui al comma 499-ter, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  499-sexies. Le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un importo pari a 1.500 milioni di euro.
  499-septies. I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento di cui al comma 499-ter sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 499, le parole: per l'importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, sono sostituite dalle seguenti: per l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017,.
44. 62. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 50-ter. 34.

  All'emendamento 50-ter.34 del Governo apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 548-bis, dopo le parole: in ottemperanza a obblighi di legge, aggiungere le seguenti: o contrattuali;
   b) al comma 548-bis, sopprimere le parole:, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali;Pag. 88
   c) al comma 548-bis, dopo le parole: a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi, aggiungere le seguenti: ; tale regime è applicabile anche alle somme corrisposte al medesimo fondo per il tramite di enti cui le medesime imprese aderiscono;
   d) al comma 548-ter, dopo le parole: in ottemperanza a obblighi di legge, aggiungere le seguenti: o contrattuali;
   e) al comma 548-ter sopprimere le parole:, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali;
   f) al comma 548-ter dopo le parole: a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi, aggiungere le seguenti:; tale regime è applicabile anche alle somme corrisposte al medesimo fondo per il tramite di enti cui le medesime imprese aderiscono.

  Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
   a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:
  2016: – 12.000.000;
  2017: – 12.500.000;
  2018: – 12.500.000;
   b) voce Ministero dello sviluppo economico:
  2016: – 6.000.000;
0. 50-ter. 34. 2. Sammarco.

  All'emendamento 50-ter.34 del Governo sostituire la parte consequenziale con la seguente:

  Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
   a) voce Ministero dell'economia e delle finanze
  2016: – 11.400.000;
  2017: – 10.500.000;
  2018: – 10.500.000;
   b) voce Ministero dello sviluppo economico:
  2016: – 5.000.000;
   c) voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
  2016: – 2.000.000;
   d) voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
  2016: – 1.000.000.
0. 50-ter. 34. 1. I Relatori.

  Dopo il comma 548 sono inseriti i seguenti:
  548-bis. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente lettera:
   « o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi».

  548-ter. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
   «1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi».

  548-quater. Le disposizioni di cui ai commi 548-bis e 548-ter si applicano a Pag. 89decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
   a) voce Ministero dell'economia e delle finanze
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.500.000;
   2018: – 10.500.000.
   b) voce Ministero dello sviluppo economico
   2016: – 5.000.000;
   c) voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
   2016: – 1.000.000;
   d) voce Ministero della giustizia
   2016: – 3.400.000.
50-ter. 34. Il Governo.

Pag. 90

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI 4.258, 10.99, 16.292, 21.81, 22.78, 23.40 E 27.233 DEL GOVERNO, 28.90 DEI RELATORI, 33.426 DEL GOVERNO, 33.427 DEI RELATORI E 40.78 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

  Sopprimere il capoverso comma 23.
0. 4. 258. 2. Melilla, Marcon.

  Al capoverso comma 23, primo periodo, in fine inserire le seguenti parole:, compresa la tassa di soggiorno.
0. 4. 258. 4. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al capoverso comma 23, sopprimere da: alla tassa sui rifiuti fino a; , nonché.
0. 4. 258. 8. Busin, Guidesi, Simonetti.

  Al capoverso comma 23 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 20015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre n. 214, al settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.47 e al primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
0. 4. 258. 6. Latronico, Palese.

  Sopprimere il capoverso comma 24.
* 0. 4. 258. 9. Busin, Simonetti, Guidesi.

  Sopprimere il capoverso comma 24.
* 0. 4. 258. 3. Marcon, Melilla.

  Al capoverso comma 24 aggiunge, in fine, le seguenti parole: con deliberazione approvata dal consiglio comunale entro il 31 luglio 2015.
0. 4. 258. 7. Giulietti, Sereni.

  Dopo il capoverso comma 24 aggiungere il seguente:
  24-bis. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dell'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il corrispettivo è determinato, in misura pari al 60 per cento di quello determinato dividendo per due il valore venale del bene, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.
0. 4. 258. 5. Arlotti, Sani, Senaldi.

Pag. 91

  Dopo il capoverso comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. L'articolo 20, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si interpreta nel senso che l'esclusione della soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarle decorrono dai medesimi termini di cui al comma 5, dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
0. 4. 258. 1. Sani.

  Sostituire i commi 23 e 24, con i seguenti:
  23. Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  24. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 8 a 23 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
4. 258. Il Governo.

  Al capoverso comma 72, alla lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   3) nella lettera b) dopo la parola: «residenza» aggiungere: «, anche in caso di doppia residenza nel nucleo familiare di dipendenti delle Forze dell'ordine,».
0. 4. 99. 10. Labriola, Pastorino.

  Al capoverso comma 72, alla lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   3) nella lettera b) dopo la parola: «residenza» aggiungere: «, anche in caso di doppia residenza,».
0. 4. 99. 11. Labriola, Pastorino.

  Al capoverso comma 72, sopprimere la lettera b).
0. 4. 99. 2. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Al capoverso comma 72, sopprimere la lettera c).
0. 4. 99. 3. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Al capoverso comma 72, sopprimere la lettera d).
* 0. 4. 99. 18. Brunetta.

Pag. 92

  Al capoverso comma 72, sopprimere la lettera d).
* 0. 4. 99. 20. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il comma 79 è sostituito con i seguenti:
  «79. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'Erario per essere destinate prioritariamente all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni fermo restando quanto previsto nei periodi successivi, nonché al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale, a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel «Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali» istituito presso il Ministero dello sviluppo economico allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al periodo precedente, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8 per cento del canone di abbonamento alla radiotelevisione.
  79-bis. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole “Santa Cecilia” inserire le seguenti: “e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui al comma 79”.
  79-ter. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Pag. 93dopo le parole “le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.” sono aggiunte le seguenti: “È fatta salva la possibilità di cui all'articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell'informazione e della concorrenza.”».
0. 10. 99. 9. Fratoianni, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

  Sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) al comma 79 aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale, a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel “Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali” istituito presso il Ministero dello sviluppo economico allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al periodo precedente, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8 per cento del canone di abbonamento alla radiotelevisione.».
0. 10. 99. 7. Fratoianni, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

  Sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) al comma 79, apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «settantacinque anni, nonché» aggiungere le seguenti: «per una quota non inferiore al 30 per cento al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422»;
   2) aggiungere in fine i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali che svolgono funzione di pubblico interesse, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato, degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale».
0. 10. 99. 6. Fratoianni, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

Pag. 94

  Alla lettera e), comma 79, secondo capoverso, primo periodo, dopo le parole canone di abbonamento inserire le seguenti: che dovranno essere utilizzate in particolare per garantire la diffusione dei contenuti trasmessi sui canali satellitari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica su due differenti canali digitali terrestri, mantenendone la piena autonomia nelle modalità di definizione del palinsesto.
0. 10. 99. 1. Gregorio Fontana, Fontanelli, Dambruoso.

  Alla lettera e), capoverso comma 79, sostituire le parole euro 8.000 con le seguenti: euro 15.000.
0. 10. 99. 19. Brunetta.

  Alla lettera e), capoverso comma 79, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente, sopprimere i capoversi 79-ter, 79-quater e 79-quinquies.
0. 10. 99. 13. Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Alla lettera e), capoverso comma 79, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere i capoversi 79-ter, 79-quater e 79-quinquies.
0. 10. 99. 14. Brescia, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso comma 79 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
all'esenzione ovvero alla riduzione, nei limiti delle risorse disponibili, dal pagamento del canone in favore dei soggetti che non ricevono il segnale radiotelevisivo per effetto delle implicazioni interferenziali non risolvibili mediante le opere di compatibilizzazione radio elettrica;
   b) al capoverso comma 79, sopprimere la lettera c);
   c) sopprimere i capoversi 79-ter, 79-quater e 79-quinquies.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, al capoverso 79, sostituire le parole: dell'esenzione di cui alla lettera a), con le seguenti: delle agevolazioni di cui alle lettere a) e b).
0. 10. 99. 12. Fico, Brescia, Liuzzi, Nesci, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Alla lettera e), capoverso comma 79, lettera b), sopprimere le parole: fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione di anno.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera c) del medesimo capoverso.
0. 10. 99. 17. Caparini, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Alla lettera e), capoverso comma 79, lettera b), apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole 50 milioni con le seguenti: 100 milioni ad aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di mancato conseguimento di maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016. Al fine di assicurare adeguata alimentazione al fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla presente lettera il citato fondo è alimentato Pag. 95con l'importo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.
  Al relativo onere pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0. 10. 99. 5. Latronico, Palese.

  Alla lettera e), capoverso comma 79, lettera b), sostituire le parole 50 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro.
0. 10. 99. 16. Caparini, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) al comma 79, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole
Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre, n. 147 e successive modificazioni aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto nei periodi successivi;
   b) aggiungere in fine i seguenti periodi: Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale, a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel «Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali» istituito presso il Ministero dello sviluppo economico allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al periodo precedente, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8 per cento del canone di abbonamento alla radiotelevisione.
0. 10. 99. 8. Fratoianni, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

  Alla lettera e), capoverso comma 79-quater, dopo le parole: emittenti radiofoniche e televisive locali inserire le seguenti: nella misura rispettivamente del 15 per cento per le emittenti radiofoniche e dell'85 per cento per le emittenti televisive locali.
0. 10. 99. 15. Caparini, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

Pag. 96

  Alla lettera e), dopo il capoverso comma 79-quinquies, inserire il seguente:
  79-sexies. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016.

  Conseguentemente nella tabella C allegata, le datazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.
0. 10. 99. 4. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 72 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportetto S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata».

  Conseguentemente, alla lettera b), capoverso, sopprimere le parole: o utilizzati;
   b) al comma 75, dopo le parole: allo scambio e all'utilizzo aggiungere le seguenti: di tutte le informazioni utili, ed in particolare;
   c) sostituire il comma 77, con il seguente: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo.
   d) al comma 78, lettera b), sostituire le parole: l'autocertificazione con le seguenti: la dichiarazione;
   e) sostituire il comma 79, con i seguenti:
  79. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate:
   a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;
   b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un apposito «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione», da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;Pag. 97
   c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

  Le somme di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l'assegnazione alla Rai-Radiotelevisione italiana spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.
  79-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto di residui, Alle suddette somme si applica quanto previsto dall'articolo 34, comma 7, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
  79-ter. Nel Fondo di cui al comma 79, lettera b), confluiscono altresì le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.
  79-quater. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b), del comma 79, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento degli standard qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.
  79-quinquies. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 79-quater, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare:
   a) articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
   b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
   d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
   e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. 99. Il Governo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 126-bis sostituire le parole: di euro 23,5 milioni per il 2016 con le seguenti: di euro 23,5 milioni per il 2016, di euro 15 milioni per l'anno 2017, di euro 20,8 milioni per l'anno 2018, di euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e di euro 5,8 milioni per l'anno 2020.;
   2) sostituire il comma 126-ter con il seguente:
  126-ter. I commi da 145 a 150 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono soppressi.;
   3) sostituire il comma 126-quater, con il seguente:
  126-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 126-bis, pari a euro 23,5 milioni per il 2016, a euro 15 milioni per l'anno 2017, a euro 20,8 milioni per l'anno Pag. 982018, a euro 13,3 milioni per l'anno 2019 ed a euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede per l'anno 2016 per euro 7,5 milioni mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter e per euro 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso Poste italiane, per l'anno 2017 per euro 15 milioni, per l'anno 2018 per euro 20,8 milioni, per l'anno 2019 per euro 13,3 milioni e per l'anno 2020 per euro 5,8 milioni, mediante utilizzo dei risparmi derivanti dal comma 126-ter.;
   4) sopprimere il comma 126-quinquies.
0. 16. 292. 3. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli, Marcon, Fassina, Melilla.

  Dopo il comma 126-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Al fine di favorire un ampio ed articolato piano di ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica nazionale, l'Unità Tecnica di Finanza di Progetto costituita presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, promuove le necessarie iniziative, anche concertative, finalizzate alla redazione, entro il 31 dicembre 2016, delle ”Linee guida per l'attuazione di un Piano per l'ammodernamento del patrimonio edilizio scolastico nazionale mediante il ricorso all'istituto del project financing.
0. 16. 292. 2. Galati.

  Dopo il comma 126-bis, aggiungere il seguente:
  126-ter. Al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n. 62 del 2000, lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge n. 190 del 2014 è incrementato, per l'anno 2016, per euro 16 milioni, da destinare all'integrazione degli alunni disabili, in proporzione ai casi certificati.

  Conseguentemente, al comma 126-quater, apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo le parole: derivati dal comma 126-ter e aggiungere le seguenti:, ai maggiori oneri derivanti dal comma 126-ter, come modificato dal presente subemendamento;
   2) all'ultimo periodo, sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 32 milioni.
0. 16. 292. 5. Rubinato, Vignali, Gigli, Ginato.

  Al comma 126-ter, dopo le parole: con la seguente: 2017 aggiungere le seguenti: Dopo il comma 148 è aggiunto, il seguente: 148-bis. Per le erogazioni liberali destinate alle scuole paritarie non si applica il comma 148 e le relative somme sono corrisposte direttamente alla scuola beneficiaria.
0. 16. 292. 1. Rubinato, Vignali, Ginato, Gigli.

  Al capoverso 126-quater, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,.
0. 16. 292. 6. I relatori.

  Dopo il comma 126-quater, inserire il seguente:
  126-quinquies. Ai fini del completamento del «Piano di decoro degli edifici scolastici» di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, è autorizzata la spesa per complessivi 170 milioni per il periodo 1o aprile-31 dicembre 2016.
  Al relativo onere si provvede quanto a 130 milioni mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 Pag. 99e quanto a 40 milioni mediante riduzione alle voci di spesa Tabella A – Ministero dell'economia e finanze.
0. 16. 292. 4. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 126, inserire i seguenti:
  126-bis. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 23,5 milioni per il 2016.
  126-ter. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 145, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015» e la parola: «2016» dalla seguente: «2017»;
   b) al comma 150, le parole: «2016», «2017», «2018», «2019» e «2020», sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2017», «2018», «2019», «2020» e «2021».

  126-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 126-bis, pari ad euro 23,5 milioni per l'anno 2016, si provvede, quanto a euro 7,5 milioni mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter e quanto a euro 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso la società Poste Italiane Spa. Gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,8 milioni di euro per l'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 16 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
  126-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 126-ter, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
16. 292. Il Governo.

  Dopo il comma 178-quater, aggiungere il seguente:
  178-quinquies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «opere prime, seconde e terze».
  178-sexies. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 178-quinquies si provvede nell'ambito del limite di spesa complessivo di 4,5 milioni di euro annuo già previsto dal comma 1 del articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 21. 81. 2. Fanucci.

  Dopo il comma 178-quater, aggiungere il seguente:
  178-quinquies. All'elenco 2 di cui all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppressa la voce «Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1 – Credito di imposta esercenti sale cinematografiche». Conseguentemente, è soppressa la lettera a) dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014. Le risorse aggiuntive derivanti dal presente Pag. 100comma sono destinate esclusivamente agli esercenti delle sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale ed europea.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 369 è ridotto di 4.665 annui a decorrere dall'anno 2016.
0. 21. 81. 1. Fanucci.

  Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
  178-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 325: al primo periodo, prima delle parole: «del 40 per cento» è inserita la seguente: «massima» e dopo la parola: «produzione» sono inserite le seguenti: «e distribuzione in Italia e all'estero»; dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il decreto previsto al comma 333 provvede alla determinazione delle aliquote del beneficio in relazione anche alla cumulabilità con le diverse intensità dei benefìci eventualmente spettanti, per la medesima opera, ai sensi del comma 327, lettere a) e b).»;
   b)
al comma 326, dopo la parola: «apporti» sono inserite le seguenti: «alla produzione»;
   c) al comma 327, lettera a), le parole; «pari al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, in relazione anche alla cumulabilità ed intensità del beneficio spettante per la medesima opera ai sensi del comma 325,» e la cifra: «3.500.000» è sostituita dalla seguente: «6.000.000»;
   d) al comma 327, lettera b), la parola: «pari» è sostituita dalle seguenti: «non superiore» e al numero 1) le parole da: «riconosciute» a: «articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «ammesse ai benefici ai sensi dell'articolo 9» e la cifra: «1.500.000» è sostituita dalla seguente: «2.000.000»; dopo le parole: «ciascun periodo d'imposta» sono aggiunte le seguenti: «il decreto previsto al comma 333 prevede l'aliquota massima con riferimento alla distribuzione internazionale e, per quanto riguarda quella nazionale, in relazione ai piani distributivi che, per tipologia di opera ovvero per modalità e tempistica del piano distributivo, presentino maggiore difficoltà a raggiungere un pubblico vasto»;
   e) al comma 327, lettera c), numero 1, le parole: «al 30 per cento» sono sostituite dalle parole: «a non oltre il 40 per cento» e dopo le parole: «50.000» sono inserite le seguenti: «, nonché per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive secondo le specifiche e nei limiti di quanto indicato nel decreto previsto nel comma 333, avuto particolare riguardo all'esistenza o meno della sala cinematografica in data anteriore al 1° gennaio 1980»;
   f) al comma 332, secondo periodo, le parole da: «l'80 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la percentuale stabilita, in conformità alla normativa europea, nel decreto previsto al comma 333»;

  178-ter. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 è abrogata.
   b) l'articolo 15 è abrogato;

  178-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono abrogati i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Sono fatte comunque salve le procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, avviate ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 febbraio Pag. 1012015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015.
21. 81. Il Governo.

  Sopprimere il capoverso comma 190-ter.
0. 22. 78. 5. Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Al capoverso comma 190-ter, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: nonché alla fondazione di cui al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, così come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33.
0. 22. 78. 4. Prestigiacomo.

  Al capoverso comma 190-ter, sostituire dal terzo periodo fino alla fine del comma, con i seguenti periodi:
  Ai piani di cui al presente comma non si applicano le condizioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione per l'erogazione di prestiti di durata trentennale di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2016, di 70 milioni di euro. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.

  Conseguentemente, al comma 369, le parole: 134,40 milioni di euro per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: 64,40 milioni di euro per l'anno 2016.
0. 22. 78. 3. Alberto Giorgetti.

  Al capoverso comma 190-ter, terzo periodo, dopo le parole: ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere sopprimere le parole: c) e dopo le parole: al debito esistente al 31 dicembre 2015 sopprimere le parole: e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015.
0. 22. 78. 1. D'Arienzo.

  Sopprimere il capoverso comma 190-quater.
0. 22. 78. 6. Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Dopo il capoverso comma 190-quater, aggiungere il seguente:
  126-quinquies. Il processo di stabilizzazione e razionalizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano richiesta, è attuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), e), i), ed l) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, nel limite della spesa massima complessiva di 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della stabilizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese.

  Al relativo onere si provvede mediante analoga riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.
0. 22. 78. 2. Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Romano.

Pag. 102

  Dopo il comma 190, inserire i seguenti:
  190-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono tenute al raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale che economico-finanziario, entro l'esercizio finanziario 2018, previa integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano di risanamento per il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata presentazione dell'integrazione del piano nei termini di cui al primo periodo del presente comma determina la sospensione dell'erogazione alle fondazioni lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
  190-ter. La procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non versino nelle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 11. Le fondazioni interessate possono presentare, entro il 30 giugno 2016, il piano triennale per il periodo 2016-2018, con bilancio di esercizio 2015 approvato, secondo le disposizioni definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2016, di 10 milioni di euro. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.
  190-quater. Al fine di consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 190-bis e di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento in attuazione del comma 190-ter del presente articolo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del 2013 e il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5, con le quali è determinata anche la misura del compenso, non superiore a 100.000 euro. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può conferire fino ad un massimo di tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa complessivo di 75.000 euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 175.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016.
22. 78. Il Governo.

Pag. 103

  Sostituire il primo periodo con il seguente:
  196-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni in materia di indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie è incrementata di 30 milioni di euro annui dal 2016 al 2015.
0. 23. 40. 1. Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Fassina.

  Sostituire il primo periodo con il seguente:
  196-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 riconosciuto come «sistema indennizzo» dall'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 è incrementata di 30 milioni di euro annui dal 2016 al 2015.
0. 23. 40. 2. Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Fassina.

  Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:
  196-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni; è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione di internazionalizzazione del sistema produttivo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 30 milioni di euro annui dall'anno 2016 all'anno 2025 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
23. 40. Il Governo.

  Sostituire le parole: e a ENIT – Agenzia Nazionale del turismo con le seguenti:, al netto dell'incremento di 730.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 del Fondo di cui articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
0. 27. 233. 3. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo le parole: turismo aggiungere le seguenti: per il solo anno 2016.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale sopprimere le parole:

  2017: –730.000
  2018: –730.000
0. 27. 233. 2. Saltamartini, Guidesi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo le parole: turismo aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle norme in materia di emolumenti omnicomprensivi delle cariche di governance dell'ente e, di spese di rappresentanza.
0. 27. 233. 1. Saltamartini, Guidesi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 254, dopo le parole: Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) aggiungere Pag. 104le seguenti: e a ENIT-Agenzia Nazionale del turismo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 730.000;
   2017: – 730.000;
   2018: – 730.000.
27. 233. Il Governo.

  Sostituire le parole da: dopo il comma è aggiunto fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) Al comma 1, le parole: «entrano in vigore il 1o novembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «entrano in vigore il 1o luglio»;
   2) al comma 3, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse;
   3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregare diversamente nelle modalità previste dall'articolo 33, comma 3-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
0. 28. 90. 1. Placido, Melilla, Marcon, Zaratti.

  Al capoverso 3-bis sostituire le parole: per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro con le seguenti: per gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a 100.000 euro e per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 500.000 euro.
0. 28. 90. 4. Guidesi, Simonetti, Busin, Grimoldi.

  Al capoverso 3-bis sostituire le parole: per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro con le seguenti: per gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro e per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 500.000 euro.
0. 28. 90. 3. Guidesi, Simonetti, Busin, Grimoldi.

  Al comma 269-bis, aggiungere le seguenti parole: e al comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le parole: entrano in vigore il 1o novembre 2013 con le seguenti: entrano in vigore il 1o luglio 2016.
0. 28. 90. 2. Placido, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 269, aggiungere il seguente:
  269-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregare diversamente nelle modalità previste dal comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
28. 90. I Relatori.

  Alla lettera a), capoverso 371, sostituire il primo periodo con il seguente: Per la progettazione e la realizzazione di un Pag. 105sistema nazionale di ciclovie turistiche così come individuate dalla delibera CIPE, 1o febbraio 2001, nel progetto Bicitalia – Rete ciclabile nazionale, con priorità alla Ciclopista del Sole (B11), alla Ciclovia del Po (BI2), alla Ciclovia degli Appennini (BI 11), alla Ciclovia Adriatica (BI 6) e al Grab (Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclo stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina con particolare priorità ad azioni che incentivino l'intermodalità e l'accesso alla mobilità ciclistica in alternativa all'impiego degli automezzi privati, e autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018.
0. 33. 426. 28. De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla lettera a), sostituire le parole: con priorità alla Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento) e Grab (Roma) con le seguenti: secondo una distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale e sostituire le parole: 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100 milioni di euro per gli anni 2016,2017 e 2018.

  Conseguentemente, alla lettera a), dopo il comma 371 aggiungete il seguente:
  371-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 371, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 100 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
0. 33. 426. 29. Prestigiacomo.

  Alla lettera a), sopprimere le parole: con priorità alla Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento) e Grab (Roma).
0. 33. 426. 32. Prestigiacomo.

  Alla lettera a), sostituire le parole: con priorità alla Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento) e Grab (Roma) con le seguenti: secondo una distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale.
0. 33. 426. 31. Prestigiacomo.

  Alla lettera a), capoverso 371, dopo le parole ciclabilità cittadina aggiungere le seguenti: con particolare priorità ad azioni che spostino quote modali degli spostamenti urbani e periurbani dagli automezzi privati alla mobilità ciclistica.
0. 33. 426. 27. De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla lettera a), sostituire le parole: 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni Pag. 106di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 17 milioni di euro per l'anno 2016, 37 milioni di euro per l'anno 2017 e 37 milioni di euro per l'anno 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi denominati «cammini» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016,1 milione di euro per l'anno 2017, 1 milione di euro per l'anno 2018. Per la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano già smantellati o non più armati, da destinare ad itinerari cicloturistici è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui alla legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1, comma 208 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.
0. 33. 426. 34. De Lorenzis, Terzoni, Daga, Mannino, Busto, Zolezzi, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla lettera a), le parole: 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018 sono sostituite dalle seguenti: 17 milioni di euro per l'anno 2016, 37 milioni di euro per l'anno 2017 e 37 milioni di euro per l'anno 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi denominati «cammini» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016,1 milione di euro per l'anno 2017,1 milione di euro per l'anno 2018.
0. 33. 426. 33. Terzoni, Daga, Mannino, Busto, Zolezzi, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, De Lorenzis.

  Alla lettera a), dopo le parole: 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: Per la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano già smantellati o non più armati da destinare ad itinerari cicloturistici è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui alla legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1, comma 208 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.
0. 33. 426. 35. De Lorenzis, Terzoni, Daga, Mannino, Busto, Zolezzi, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla lettera a), capoverso 371, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure per l'individuazione di progetti e interventi di cui al presente comma sono sottoposte al parere delle commissioni parlamentari competenti.
0. 33. 426. 26. De Lorenzis, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di cui al presente comma sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;.
0. 33. 426. 30. Prestigiacomo.

  Alla lettera c), capoverso comma 372-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 2 con le seguenti: euro 1.

Pag. 107

  Conseguentemente, al comma 551, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 388.500 euro a decorrere dall'anno 2016.
0. 33. 426. 15. Busin, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Alla lettera c), capoverso comma 372-bis, penultimo periodo, le parole: 371, 372-septies e: 496 sono soppresse.
0. 33. 426. 24. De Lorenzis, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Alla lettera c) capoverso comma 372-bis, dopo le parole: sui saldi di finanza pubblica, aggiungere il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2016, le risorse assegnate al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 convertito con Legge 26 febbraio 1999, n. 40, destinate alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, vengono distribuite dall'Albo degli Autotrasportatori alle imprese iscritte secondo criteri di ripartizione direttamente proporzionali al fatturato dei pedaggi pagati dall'impresa, senza la previsione di alcun valore minimo di quest'ultimo. La domanda di richiesta di rimborso può essere presentata attraverso strumenti telematici, dalla singola impresa o per il tramite di un'associazione di rappresentanza.
0. 33. 426. 11. Catalano, Librandi, Palladino, Monchiero.

  Al capoverso comma 372-ter sostituire le parole: fino al 15 per cento per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada con le seguenti: fino al 90 per cento per il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
0. 33. 426. 6. Franco Bordo, Marcon, Melilla.

  Al capoverso comma 372-ter sostituire le parole: fino al 15 per cento per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada con le seguenti: fino al 90 per cento per finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 persone trasportate al giorno.
0. 33. 426. 7. Franco Bordo, Marcon, Melilla.

  Alla lettera c), capoverso comma 372-ter dopo le parole: 15% per favorire inserire le seguenti: per la riqualificazione elettrica e.
0. 33. 426. 10. Catalano, Librandi, Palladino, Monchiero.

  Alla lettera c), capoverso comma 372-ter, ultimo periodo, dopo le parole: è subordinata aggiungere le seguenti: al recepimento del parere delle commissioni parlamentari competenti.
0. 33. 426. 22. De Lorenzis, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Alla lettera c), capoverso 372-sexies, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: al parere delle Commissioni parlamentari competenti e.
0. 33. 426. 23. De Lorenzis, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Alla lettera c), sopprimere il capoverso comma 372-septies.
0. 33. 426. 1. Franco Bordo, Marcon, Melilla.

Pag. 108

  Alla lettera c), capoverso comma 372-octies, sostituire le parole: 100 giorni annui con le seguenti: 65 giorni annui.
* 0. 33. 426. 5. Paglia, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

  Alla lettera c), capoverso comma 372-octies, sostituire le parole: 100 giorni annui con le seguenti: 65 giorni annui.
* 0. 33. 426. 36. De Lorenzis, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla lettera c), sopprimere il capoverso comma 372-novies.
0. 33. 426. 14. Busin, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Alla lettera c), capoverso comma 372-decies,, capoverso Art. 46-ter (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali), al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: trasporto internazionale di merci aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle prese in carico da punti di arrivo marittimi, terrestri ed aerei di merci provenienti da Paesi extra UE;
   b) dopo le parole: solo dopo che sia stata aggiungere le seguenti: pagata la sanzione,.
0. 33. 426. 8. Sammarco.

  Alla lettera c), sopprimere il comma 372-undecies.
0. 33. 426. 2. Franco Bordo, Marcon, Melilla.

  Alla lettera c), capoverso comma 372-undecies, terzo periodo, dopo le parole: Cassa Depositi e Prestiti aggiungere le seguenti: previo parere delle commissione parlamentari competenti sull'Accordo di Programma e sulla proposta di modifica della Convenzione.
0. 33. 426. 25. De Lorenzis,Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Alla lettera d), capoverso comma 496, numero 1), dopo le parole: o al noleggio aggiungere le seguenti: nonché alla riqualificazione elettrica.
0. 33. 426. 9. Catalano, Librandi, Palladino, Monchiero.

  Alla lettera e), capoverso comma 496-bis, sopprimere le parole da: è disposto a: piano di risanamento.
0. 33. 426. 21. De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla lettera e), capoverso comma 496-bis, secondo periodo, dopo le parole: di eventuali sub commissari inserire le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
0. 33. 426. 19. De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla lettera e), capoverso 496-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento.
0. 33. 426. 16. De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla lettera e), capoverso 496-bis, terzo periodo, dopo le parole: che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento aggiungere le seguenti: attraverso un riequilibrio del numero di dirigenti e impiegati amministrativi in relazione al personale tecnico, operativo e viaggiante, mediante la soppressione dei premi produzione e delle buone uscite per i dirigenti e le posizioni apicali, tramite la massima Pag. 109riduzione di tutte le consulenze, anche legali, dell'azienda.
0. 33. 426. 20. De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla lettera e), capoverso 496-bis, quarto periodo, dopo le parole: documentata relazione inserire le seguenti: «, pubblicata sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito web della medesima società nonché su quello dell'Agenzia per il trasporto e la mobilità della Regione Puglia.
0. 33. 426. 17. De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla lettera e), capoverso 496-bis, sesto periodo, dopo le parole: secondo criteri e modalità individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
0. 33. 426. 18. De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla lettera e), comma 496-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente aggiungere la seguente lettera:
   «e-bis)
dopo il comma 496-bis è inserito il seguente:
  496-ter. Alla regione Veneto è assegnato l'importo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, di cui alla Dichiarazione dello stato di emergenza ex Deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015.».
0. 33. 426. 13. Busin, Guidesi, Simonetti.

  Dopo la lettera e), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
   f) Al comma 548, sostituire le parole da:
per reimmatricolazione a: radiazione dal PRA, con le seguenti: documentando l'operazione e.

  Conseguentemente, dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
  548-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i documenti e le procedure operative richieste per documentare la definitiva esportazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 548.
0. 33. 426. 12. Giulietti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 371 con il seguente:
  371. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO) e Grande raccordo anulare delle biciclette – GRAB (Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclo-stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; Pag. 110
   b) al comma 372, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  c-bis) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2016, a 25 milioni di euro per l'anno 2017 e a 23 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sui risparmi derivanti dall'attuazione del comma 372-bis del presente articolo;
   c) dopo il comma 372, inserire i seguenti:
  372-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro dal 2016 al 2020, in 80 milioni per l'anno 2021 e in 40 milioni per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura di cui al periodo precedente. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati, l'Agenzia delle dogane entro il 31 ottobre di ciascun anno comunica il valore dello scostamento al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 371, 372-quater, 372-quinquies, 372-septies, 372-octies, 372-undecies, 372-duodecies, 496, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  372-ter. Gli eventuali maggiori risparmi accertati di cui al comma 372-bis sono assegnati:
   a) fino al 15 per cento a interventi per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera. L'efficacia di tale disposizione è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   b) fino all'85 per cento al Fondo cui al comma 496.
  372-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 45,4 milioni per l'anno 2016, 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e 48,9 milioni di euro per l'anno 2018.
  372-quinquies. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì autorizzato a concedere Pag. 111contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini potrà essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  372-sexies. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 372-quater e 372-quinquies sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  372-septies. Per consentire l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
  372-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'80 per cento nei limiti di quanto stabilito dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  372-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall'articolo 66, comma 5, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35 per cento di tale importo, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.
  372-decies. Dopo l'articolo 46-bis, alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente:
  «Art. 46-ter. — (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46-bis della presente legge, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo Pag. 112del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.
  2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.
  3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46 della presente legge, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai precedenti commi, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 a 6.000 euro. Se l'omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo, della presente legge. Si osservano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

  372-undecies. Per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus, è autorizzata la spesa complessiva di euro 29.026.383 per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2018, di cui euro 2.226.383 a copertura dell'ultimo periodo della fase sperimentale dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, già autorizzato dalla Commissione europea, e 26,8 milioni di euro per il periodo transitorio a decorrere dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2018, di cui 2,6 milioni di euro dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2013, 5,4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 e 2,6 milioni di euro per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2018. L'onere di cui al primo periodo è conseguentemente pari a 21.026.383 euro per l'anno 2016, a 5,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a stipulare l'Accordo di programma con l'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, beneficiaria del contributo per l'Autostrada ferroviaria alpina, per tutto l'arco temporale di cui al primo periodo, nonché a modificare la convenzione stipulata con la società cassa depositi e prestiti Spa al fine di provvedere, a condizioni più vantaggiose, all'erogazione da parte di quest'ultima dei relativi finanziamenti all'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, secondo le modalità indicate dal citato Ministero in un apposito addendum alla convenzione già stipulata. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 è, altresì, autorizzato un contributo di 10 milioni di euro finalizzato alla compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria alpina, effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in particolare attraverso il Fréjus. I predetti contributi sono concessi alle imprese aggiudicatarie dei servizi di Autostrada ferroviaria alpina mediante gara ad evidenza pubblica. Le compensazioni sono erogate a consuntivo, una volta all'anno, sulla base delle rendicontazioni fornite dall'aggiudicatario del servizio ferroviario, sia esso un'impresa ferroviaria, un operatore intermodale o un altro soggetto giuridico, ivi compresi i raggruppamenti d'impresa. La rendicontazione delle somme erogate è effettuata annualmente, entro il mese di aprile dell'anno successivo, dal soggetto aggiudicatario della gara per la prestazione del servizio di Autostrada ferroviaria alpina, secondo i meccanismi previsti dall'accordo di programma firmato fra le parti.Pag. 113
  372-duodecies. Al fine di avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a verificare l'effettività dei livelli di emissioni inquinanti su strada comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione sui rulli, nonché di incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Le modalità tecniche e le procedure per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   d) al comma 496:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «società specializzate» inserire le parole: «o al noleggio» e le parole: «degli automezzi» sono sostituite dalle seguenti: «dei mezzi»;
    2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Al predetto Fondo sono assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022».
   e) dopo il comma 496 inserire il seguente:
  496-bis. In considerazione della grave situazione finanziaria concernente l'Azienda Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è disposto il commissariamento della suddetta società. Con successivo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla nomina del commissario e di eventuali sub-commissari. Il Commissario provvede, entro novanta giorni dal suo insediamento, a predisporre un piano industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento. Il commissario è incaricato altresì di predisporre al socio unico, nel predetto termine di novanta giorni, una dettagliata e documentata relazione in merito allo stato finanziario e patrimoniale della società, nonché alle cause che hanno determinato la grave situazione finanziaria delle medesima società, anche al fine di consentire al socio unico di valutare le condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile. Il commissario, a seguito della ricognizione contabile, provvede, se necessario, dandone preventiva comunicazione al socio e al Ministero dell'economia e delle finanze, ad attivare le procedure di ristrutturazione dei debiti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Su proposta del commissario, la società può, altresì, essere trasferita o alienata secondo criteri e modalità individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more dell'attuazione del predetto piano di risanamento, al fine di assicurare la continuità operativa della predetta società, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'esercizio 2016.

  Conseguentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 68, ANAS, interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7372/p) apportare le seguenti variazioni:
  Rimodulazione:
   2016:
    CP: – 90.000.000;
    CS: – 90.000.000.
   2017:
    CP: + 40.000.000;
    CS: + 40.000.000.
   2018:
    CP: + 50.000.000;
    CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2016: 0;
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 50.000.000.
33. 426. Il Governo.

Pag. 114

  Al capoverso comma 372-bis, dopo le parole: previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
0. 33. 427. 1. Prestigiacomo.

  Al capoverso 372-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli accordi stipulati in applicazione del predetto decreto legislativo sono pubblicati in ogni loro parte sui siti internet istituzionali di ANAS e degli enti locali interessati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
0. 33. 427. 2. De Lorenzis, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 372, aggiungere il seguente:
  372-bis. In attuazione dell'articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stipulare accordi, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui alla Tabella E relativa all'articolo 1, comma 68, capitolo 7372-Ministero dell'economia e delle finanze.
33. 427. I Relatori.

  Sopprimere il numero 1.
0. 40. 78. 6. Battelli, Fraccaro, Nesci, Petraroli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al numero 1, dopo le parole: interessata al provvedimento aggiungere le seguenti: Ove sussistano rischi per la salute pubblica la disposizione di cui al presente comma si applica anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo.
0. 40. 78. 7. Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al numero 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico di commissario è incompatibile con tutte le cariche elettive o di dirigenza interna ed esterna della Regione o della Provincia autonoma.
0. 40. 78. 4. Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli.

  Al numero 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario, in conformità con i poteri a lui attribuiti, provvede a concordare con il Presidente della Regione o della Provincia autonoma ciascun intervento.
0. 33. 426. 19. Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli.

  Al numero 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico di commissario di cui al comma 2-bis è incompatibile con qualsiasi carica elettiva ricoperta nei cinque anni precedenti presso la medesima regione e con qualsiasi incarico di dirigenza interna ed esterna ricoperta nei cinque precedenti la nomina medesima.
0. 40. 78. 3. Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli.

  Sopprimere la lettera c).
*0. 40. 78. 1. Giulietti.

Pag. 115

  Sopprimere la lettera c).
*0. 40. 78. 5. Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Caso.

  Al numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
0. 40. 78. 8. Battelli, Fraccaro, Nesci, Petraroli, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 471, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 2-bis), dopo le parole: interessata al provvedimento aggiungere il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo;
   b) sostituire il capoverso 2-ter con il seguente: 2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
   c) dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente: 2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione.
40. 78. Il Governo.