CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2015
548.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI PRESENTATI

  Sopprimere il comma 32.
3444/II/1. 17. Greco.

  Al comma 32, capoverso Art. 13, comma 1, sopprimere le parole da: È fatto carico a: numero 6) del codice civile. Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 5, sopprimere le parole da: Tale azione a: di cui al comma 1 del presente articolo.
3444/II/1. 18. Greco.

  Al comma 32, capoverso Art. 13, comma 5, dopo le parole: nel termine di cui al comma 1 del presente articolo inserire le seguenti: ovvero nei termini per il ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3444/II/1. 19. Greco.

  Al comma 167 dopo le parole: legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiungere le seguenti: nonché ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, dell'articolo 168-bis del codice penale.
3444/II/1. 12. Il Relatore.

  Dopo il comma 171 aggiungere il seguente comma:
  171-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, concernente «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione Pag. 41controllata della popolazione carceraria», convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
    «Ai componenti del Garante è attribuita una indennità forfettaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali».
   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
    «6. Per le spese di funzionamento del Garante è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016».

  Conseguentemente alla Tabella A – alla voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti riduzioni:
   2016: – 200 mila euro;
   2017: – 200 mila euro;
   2018: – 200 mila euro.
3444/II/1. 10. Il Relatore.

  Al comma 224 dopo le parole: Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, inserire i seguenti: dette risorse, potranno essere utilizzate per attivare un Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale, col quale provvedere al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale a causa di compenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di adozione.
3444/II/1. 50. Quartapelle Procopio.

  Sopprimere il comma 346.
3444/II/1. 20. Turco.

  Al comma 346 sopprimere le parole: e alla riduzione.
3444/II/1. 13. Il Relatore.

  Al comma 346, sostituire le parole: delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari con le seguenti: delle spese di giustizia per i giudici di pace, per i giudici onorari aggregati, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.
3444/II/1. 21. Turco.

  Al comma 346, sostituire le parole: risparmi non inferiori a euro 6.650.275 per l'anno 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: risparmi non inferiori a euro 3.650.275 per l'anno 2016 e a euro 4.550.275 a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 8.182.389;
   2017: – 8.345.259.
3444/II/1. 22. Turco.

  Dopo il comma 347 aggiungere i seguenti:
  347-bis. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura generale,» sono inserite le Pag. 42seguenti: «nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,».
  347-ter. Per le finalità di cui al comma 347-bis è autorizzata la spesa di euro 193.515,35 annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – euro 193.515,35;
   2017: – euro 193.515,35;
   2018: – euro 193.515,35.
3444/II/1. 16. Il Relatore.

  Dopo il comma 347, inserire i seguenti:
  347-bis. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura generale,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,».
  347-ter. Per le finalità di cui al comma 347-bis è autorizzata la spesa di euro 192.786,00 annui a decorrere dall'anno 2016.».

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – euro 192.786,00;
   2017: – euro 192.786,00;
   2018: – euro 192.786,00.
3444/II/1. 23. Dambruoso.

  Dopo il comma 347 inserire il seguente:
  347-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «11-bis. A ciascuna unità di personale in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è attribuito un trattamento economico accessorio mensile di importo fisso non inferiore all'indennità di amministrazione prevista dalla contrattazione collettiva per gli impiegati civili dello Stato».
   Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse disponibili nel Fondo unico giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
3444/II/1. 24. Dambruoso.

  Dopo il comma 349 aggiungere il seguente:
  349-bis. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «4. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge.»;
   b) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I.
3444/II/1. 2. Il Relatore.

  Dopo il comma 349 aggiungere i seguenti:
  349-bis All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;
   b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalle seguenti: «aggregante»;
   c) dopo il terzo comma è inserito, in fine, il seguente comma: «La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile Pag. 43dell'archivio da aggregarsi, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregarsi, nonché della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione.».

  349-ter. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia nei Comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923 n. 3138, ed hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».
3444/II/1. 3. Il Relatore.

  Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:
  352-bis In attesa della riforma del sistema elettorale e di composizione degli organi degli ordini professionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, il consiglio nazionale di ciascuno dei predetti ordini, il cui mandato scade tra l'entrata in vigore della presente legge e il 30 aprile 2016, è prorogato nelle proprie funzioni fino all'insediamento del consiglio eletto sulla base del nuovo sistema elettorale e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2016.
3444/II/1. 7. Il Relatore.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352-bis. Degli organismi collegiali aventi la funzione di individuare e proporre al Ministero della giustizia i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari fa parte, con diritto di voto, il presidente del Consiglio dell'ordine circondariale forense.
3444/II/1. 8. Il Relatore.

  Dopo il comma 447, aggiungere il seguente:
  447-bis. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) all'articolo 21-quater, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne», sono sostituite dalle seguenti: «a indire, ora per allora, una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso»;
   b) al secondo periodo, la parola: «selettive» è soppressa.
  2) al comma 4, la parola: «selettive» è soppressa.
3444/II/1. 14. Il Relatore.

  Dopo il comma 447 aggiungere il seguente:
  447-bis. All'articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico»;
   b) le parole: «di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)» sono sostituite dalle seguenti: «di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico».
3444/II/1. 15. Il Relatore.

Pag. 44

  Dopo il comma 447 aggiungere i seguenti commi:
  447-bis. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è autorizzato ad assumere, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, unità di personale da inquadrare in area III nei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale.
  447-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità prioritarie di cui al comma 446, le risorse che residuano all'esito della definizione delle procedure di cui al predetto comma nonché di quelle di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono essere destinate all'assunzione di personale da inquadrare nel ruolo dell'Amministrazione giudiziaria. Il Ministero della giustizia è autorizzato a procedere al reclutamento di cui al periodo precedente anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, in materia di blocco delle facoltà assunzionali nonché in deroga ai limiti del turn-over previsti dalla legislazione vigente. Le medesime procedure sono altresì autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  447-quater. Alle assunzioni previste dal comma 447-bis si provvede anche facendo ricorso al fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura in cui detto fondo risulti inutilizzato a seguito delle assunzioni disposte ai sensi del comma 447-ter.
3444/II/1. 11. Il Relatore.

  Dopo il comma 448 aggiungere i seguenti:
  448-bis. In relazione alla riorganizzazione del Ministero della giustizia e alla riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche operata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015 n. 84, il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna disciplinato dal decreto legislativo del 15 febbraio 2006, n. 63, è ridenominato ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e di comunità.
  448-ter. I dirigenti di area A1 attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità possono transitare a domanda nel ruolo dei dirigenti per la giustizia minorile e di comunità.
  448-quater. I dirigenti di esecuzione penale esterna attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità transitano nel ruolo di cui al comma 448-bis. I dirigenti di istituto penitenziario attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità possono transitare a domanda nel ruolo di cui al comma 448-bis o rientrare nell'amministrazione penitenziaria.
  448-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, per il ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e di comunità, i meccanismi di valutazione dei medesimi dirigenti e di individuazione degli incarichi superiori come disciplinati dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.
3444/II/1. 5. Il Relatore.

Pag. 45

  Dopo il comma 448 aggiungere i seguenti:
  448-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.
  448-ter. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per adeguare l'assetto ordinamentale del Corpo di polizia penitenziaria in conformità della previsione di cui al comma 448-bis, anche mediante modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. È abrogato l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
  448-quater. I decreti legislativi di cui al comma 448-ter sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 448-ter o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
  448-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 448-bis, 448-ter e 448-quater, è autorizzata la spesa di euro 944.958,00 per l'anno 2016, di euro 973.892,00 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400,00 annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della Giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 944.958,00 euro:
   2017: – 973.892.00 euro;
   2018: – 1.576.400,00 euro.
3444/II/1. 4. Il Relatore.

  All'articolo 1 comma 449, comma 1, lettera a), capoverso articolo 1-bis al comma 2 sopprimere l'inciso: pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter;
3444/II/1. 25. Turco.

  Al comma 449 alla lettera a), capoverso Art. 1-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale».
3444/II/1. 1. Il Relatore.

  Al comma 449 lettera b), comma 1 è sostituito dal seguente: nella concreta determinazione del risarcimento il Giudice tiene conto del mancato esperimento dei rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter.
3444/II/1. 26. Turco.

  Al comma 449 lettera c), capoverso 2-quinquies la lettera a) è sostituita dalla seguente: In favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese nei casi nei quali sia dichiarata la condanna di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.
3444/II/1. 27. Turco.

  Al comma 449, lettera d), capoverso 2-sexies, sopprimere la lettera g).
3444/II/1. 28. Turco.

Pag. 46

  Al comma 449, comma 1, lettera e), capoverso 2-bis sopprimere le seguenti parole: Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore ad euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine di ragionevole durata del processo.
3444/II/1. 29. Turco.

  Al comma 449, lettera m), capoverso 2-bis è sostituita con la seguente: 2-bis. Nei processi pendenti al 31 Dicembre 2016 non si applicano le nuove disposizioni di cui agli articoli 2 e 2-bis delta legge 24 Marzo 2001 n. 89».
3444/II/1. 30. Turco.

  Dopo il comma 449 inserire i seguenti:
  449-bis. A decorrere dall'anno 2016, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).
  449-ter. Per le finalità di cui al comma 449-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  449-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 449-bis e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 449-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al quarto periodo.

  Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni Pag. 47di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
3444/II/1. 32. Rossomando, Marchi, Vazio, Marantelli, Taricco, Giulietti, Salvatore Piccolo, Capone, Bergonzi, Patriarca, Rubinato, Massa.

  Dopo il comma 451 inserire il seguente comma:
  451-bis. In attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla Direttiva europea 29/2012/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nonché in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, Convenzione di Istanbul, è istituito un nuovo codice di accesso alle strutture ospedaliere di pronto soccorso denominato «Codice Rosa», con la finalità di tutelare le persone appartenenti alle fasce della popolazione cosiddette «vulnerabili» che, nell'ambito delle relazioni affettive o di fiducia, più facilmente possono essere psicologicamente dipendenti e per questo vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o stalking.
  451-ter. Con Decreto del Ministro della giustizia di concerto e del Ministero della salute con il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, tenuto conto anche delle esperienze locali già operative, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite a livello nazionale linee guida volte a rendere operativo il nuovo «Codice rosa» secondo le seguenti finalità:
   a) prevedere l'istituzione di un Gruppo multidisciplinare coordinato tra le Procure della Repubblica, le Regioni e le Aziende sanitarie locali (ASL), finalizzato a fornire assistenza giudiziaria e sanitaria riguardo ad ogni possibile aspetto legato alla violenza o all'abuso sui soggetti di cui al comma precedente, costituito da magistrati e rappresentanti della polizia giudiziaria, da personale sanitario dipendente delle ASL, volontario o individuato dal Direttore Sanitario da un magistrato nominato dal Procuratore Capo e da un sanitario nominato dal Direttore generale della ASL, Gruppo che può essere supportato da altre figure professionali, ivi comprese quelle di ambito socio-amministrativo e rappresentanti del volontariato ed associazionismo;
   b) prevedere l'istituzione di un Coordinamento nazionale dei Gruppi da parte del Ministro della giustizia e del Ministro della salute allo scopo di delineare, sulla base delle esperienze pregresse nazionali ed estere, le linee guida nazionali per la definizione delle modalità di formazione del personale e delle procedure da seguire durante l'iter del Percorso Rosa;
   c) prevedere l'istituzione presso i Pronto Soccorso e i DEA di 1o e 2o livello di un percorso, denominato Percorso Rosa, da attivare in seguito all'assegnazione del cosiddetto Codice Rosa in fase di accettazione sanitaria, nonché quella di un Gruppo multidisciplinare formato da figure professionali sociosanitarie e appartenenti alle forze dell'ordine, nonché da rappresentanti del volontariato e dell'associazionismo, con funzioni di presa in carico della vittima in seguito all'assegnazione del «Codice rosa».
3444/II/1. 31. Giuliani, Verini, Ferranti, Ermini, Tartaglione, Bazoli, Amoddio, Mattiello, Zan, Campana, Guerini, Moran, Rostan, Giuditta Pini.

  Dopo il comma 451 aggiungere il seguente:
  451-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli Pag. 48avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.»;
   b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2016»;
   c) al comma 3, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun anno»;
   d) al comma 4, le parole: «per l'anno 2015» sono soppresse;
   e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui».

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5 milioni;
   2018: – 5 milioni.
3444/II/1. 6. Il Relatore.

  Dopo il comma 451, aggiungere i seguenti:
  451-bis. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
  «3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

  451-ter. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operatività di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attività amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell'ordine circondariale forense per consentire che alcune unità di personale dei predetti consigli dell'ordine vengano destinate presso gli uffici a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformità e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie ad impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attività diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l'accesso a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attività di supporto. La convenzione quadro prevede l'obbligo dei consigli dell'ordine circondariale forense di tenere indenne il personale di cancelleria o di segreteria, mediante la stipulazione di adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale destinato presso l'ufficio giudiziario.Pag. 49
  451-quater. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 451-ter sono destinati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell'ordine dei quali sono dipendenti restano obbligati a corrispondere i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Per l'intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
  451-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 451-ter e 451-quater hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.
3444/II/1. 9. Il Relatore.

Pag. 50

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI APPROVATI

  Sopprimere il comma 32.
3444/II/1. 17. Greco.

  Al comma 167 dopo le parole: legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiungere le seguenti: nonché ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell'articolo 168-bis del codice penale.
3444/II/1. 12. Il Relatore.

  Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:
  171-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, concernente «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria», convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Garante è attribuita una indennità forfettaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare annua Pag. 51per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.»;
   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
  «6. Per le spese di funzionamento del Garante è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016».

  Conseguentemente, alla Tabella A – alla voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti riduzioni:
   2016: -200.000,00 euro;
   2017: -200.000,00 euro;
   2018: -200.000,00 euro.
3444/II/1. 10. Il Relatore.

  Al comma 346 sopprimere le parole: e alla riduzione.
3444/II/1. 13. Il Relatore.

  Dopo il comma 347 aggiungere i seguenti:
  347-bis. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,».
  347-ter. Per le finalità di cui al comma 347-bis è autorizzata la spesa di euro 193.515,35 annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A alla voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2016: -193.515,35 euro;
   2017: -193.515,35 euro;
   2018: -193.515,35 euro.
3444/II/1. 16. Il Relatore.

  Dopo il comma 349 aggiungere il seguente:
  349-bis. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge.»;
   b) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I.
3444/II/1. 2. Il Relatore.

  Dopo il comma 349 aggiungere i seguenti:
  349-bis. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;
   b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;
   c) dopo il terzo comma è inserito, in fine, il seguente:
  «La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregarsi, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregarsi, nonché della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione.».

  349-ter. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629 il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia nei Comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo Pag. 52quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923 n. 3138, ed hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti.».
3444/II/1. 3. Il Relatore.

  Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:
  352-bis. In attesa della riforma del sistema elettorale e di composizione degli organi degli ordini professionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, il consiglio nazionale di ciascuno dei predetti ordini, il cui mandato scade tra l'entrata in vigore della presente legge e il 30 aprile 2016, è prorogato nelle proprie funzioni fino all'insediamento del consiglio eletto sulla base del nuovo sistema elettorale e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2016.
3444/II/1. 7. Il Relatore.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352-bis. Degli organismi collegiali aventi la funzione di individuare e proporre al Ministero della giustizia i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari fa parte, con diritto di voto, il presidente del Consiglio dell'ordine circondariale forense.
3444/II/1. 8. Il Relatore.

  Dopo il comma 447, aggiungere il seguente:
  447-bis. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 21-quater, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: «a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne», sono sostituite dalle seguenti: «a indire, ora per allora, una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso»;
    b) al secondo periodo, la parola: «selettive» è soppressa.
   2) al comma 4, la parola: «selettive» è soppressa.
3444/II/1. 14. Il Relatore.

  Dopo il comma 447 aggiungere il seguente:
  447-bis. All'articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico»;
   b) le parole «di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)» sono sostituite dalle seguenti: «di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico».
3444/II/1. 15. Il Relatore.

  Dopo il comma 447 aggiungere i seguenti:
  447-bis. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo Pag. 532, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è autorizzato ad assumere, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, unità di personale da inquadrare in area III nei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale.
  447-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità prioritarie di cui al comma 446, le risorse che residuano all'esito della definizione delle procedure di cui al predetto comma nonché di quelle di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono essere destinate all'assunzione di personale da inquadrare nel ruolo dell'Amministrazione giudiziaria. Il Ministero della giustizia è autorizzato a procedere al reclutamento di cui al periodo precedente anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, in materia di blocco delle facoltà assunzionali nonché in deroga ai limiti del turn over previsti dalla legislazione vigente. Le medesime procedure sono altresì autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  447-quater. Alle assunzioni previste dal comma 447-bis si provvede anche facendo ricorso al fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura in cui detto fondo risulti inutilizzato a seguito delle assunzioni disposte ai sensi del comma 447-ter.
3444/II/1. 11. Il Relatore.

  Dopo il comma 448 aggiungere i seguenti:
  448-bis. In relazione alla riorganizzazione del Ministero della giustizia e alla riduzione degli uffici dirigenziali e delle datazioni organiche operata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015 n. 84, il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna disciplinato dal decreto legislativo del 15 febbraio 2006, n. 63, è ridenominato ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e di comunità.
  448-ter. I dirigenti di area A1 attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità possono transitare a domanda nel ruolo dei dirigenti per la giustizia minorile e di comunità.
  448-quater. I dirigenti di esecuzione penale esterna attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità transitano nel ruolo di cui al comma 448-bis. I dirigenti di istituto penitenziario attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità possono transitare a domanda nel ruolo di cui al comma 448-bis o rientrare nell'amministrazione penitenziaria.
  448-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, per il ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e di comunità, i meccanismi di valutazione dei medesimi dirigenti e di individuazione degli incarichi superiori come disciplinati dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.
3444/II/1. 5. Il Relatore.

  Dopo il comma 448 aggiungere i seguenti:
  448-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi Pag. 54della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.
  448-ter. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per adeguare l'assetto ordinamentale del Corpo di polizia penitenziaria in conformità della previsione di cui al comma 448-bis, anche mediante modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. È abrogato l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
  448-quater. I decreti legislativi di cui al comma 448-ter sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 448-ter, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
  448-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 448-bis, 448-ter e 448-quater, è autorizzata la spesa di euro 944.958,00 per l'anno 2016, di euro 973.892,00 per l'anno 2017 e di euro 1.576.400,00 annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della Giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2016 - 944.958,00 euro;
   2017 - 973.892.00 euro;
   2018 - 1.576.400,00 euro.
3444/II/1. 4. Il Relatore.

  Al comma 449, alla lettera a), capoverso Art. 1-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
3444/II/1. 1. Il Relatore.

  Dopo il comma 449 inserire i seguenti:
  449-bis. A decorrere dall'anno 2016, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto dai soggetti stessi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).
  449-ter. Per le finalità di cui al comma 449-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  449-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione Pag. 55delle misure di cui al comma 449-bis e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 449-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio», nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al quarto periodo.

  Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
3444/II/1. 31. Rossomando, Marchi, Vazio, Marantelli, Taricco, Giulietti, Salvatore Piccolo, Capone, Bergonzi, Patriarca, Rubinato, Massa.

  Dopo il comma 451 inserire i seguenti:
  451-bis. In attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla Direttiva europea 29/2012/UE del 25 ottobre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nonché in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, Convenzione di Istanbul, è istituito un nuovo codice di accesso alle strutture ospedaliere di pronto soccorso denominato «Codice Rosa», con la finalità di tutelare le persone appartenenti alle fasce della popolazione cosiddette «vulnerabili» che, nell'ambito delle relazioni affettive o di fiducia, più facilmente possono essere psicologicamente dipendenti e per questo vittime della altrui violenza con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o stalking.
  451-ter. Con Decreto del Ministro della giustizia di concerto e del Ministero della salute con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, tenuto conto anche delle esperienze locali già operative, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite a livello nazionale linee guida volte a rendere operativo il nuovo «Codice rosa» secondo le seguenti finalità:
   a) prevedere l'istituzione di un Gruppo multidisciplinare coordinato tra le Procure della Repubblica, le Regioni e le Aziende sanitarie locali (ASL), finalizzato a fornire assistenza giudiziaria e sanitaria riguardo ad ogni possibile aspetto legato alla violenza o all'abuso sui soggetti di cui al comma precedente, costituito da magistrati e rappresentanti della polizia giudiziaria, da personale sanitario dipendente delle ASL, volontario o individuato dal Direttore Sanitario da un magistrato nominato dal Procuratore Capo e da un sanitario nominato dal Direttore generale della ASL, Gruppo che può essere supportato da altre figure professionali, ivi Pag. 56comprese quelle di ambito socio-amministrativo e rappresentanti del volontariato ed associazionismo;
   b) prevedere l'istituzione di un Coordinamento nazionale dei Gruppi da parte del Ministro della giustizia e del Ministro della salute allo scopo di delineare, sulla base delle esperienze pregresse nazionali ed estere, le linee guida nazionali per la definizione delle modalità di formazione del personale e delle procedure da seguire durante l’iter del Percorso Rosa;
   c) prevedere l'istituzione presso i Pronto Soccorso e i DEA di 1o e 2o livello di un percorso, denominato Percorso Rosa, da attivare in seguito all'assegnazione del cosiddetto Codice Rosa in fase di accettazione sanitaria, nonché quella di un Gruppo multidisciplinare formato da figure professionali sociosanitarie e appartenenti alle forze dell'ordine, nonché da rappresentanti del volontariato e dell'associazionismo, con funzioni di presa in carico della vittima in seguito all'assegnazione del «Codice rosa».
3444/II/1. 31. Giuliani, Verini, Ferranti, Ermini, Tartaglione, Bazoli, Amoddio, Mattiello, Zan, Campana, Guerini, Morani, Rostan, Giuditta Pini.

   Dopo il comma 451 aggiungere il seguente:
  451-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;
   b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2016»;
   c) al comma 3, le parole «dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun anno»;
   d) al comma 4, le parole «per l'anno 2015» sono soppresse;
   e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
   «5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. A decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2017 - 5 milioni;
   2018 - 5 milioni.
3444/II/1. 16. Il Relatore.

   Dopo il comma 451, aggiungere i seguenti:
  451-bis. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
  «3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla Pag. 57pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

  451-ter. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operatività di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attività amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell'ordine circondariale forense per consentire che alcune unità di personale dei predetti consigli dell'ordine vengano destinate presso gli uffici a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformità e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie ad impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attività diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l'accesso a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attività di supporto. La convenzione quadro prevede l'obbligo dei consigli dell'ordine circondariale forense di tenere indenne il personale di cancelleria o di segreteria, mediante la stipulazione di adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale destinato presso l'ufficio giudiziario.
  451-quater. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 451-ter sono destinati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell'ordine dei quali sono dipendenti restano obbligati a corrispondere i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Per l'intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
  451-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 451-ter e 451-quater hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.
3444/II/1. 9. Il Relatore.

Pag. 58

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,
   esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, per le parti di competenza;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,
   esaminata la tabella n. 5, relativa allo stato di previsione del Ministero della Giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;
   ritenuto che la necessità di adottare misure volte a promuovere la crescita del sistema economico del Paese e di incrementarne la competitività in ambito europeo ed internazionale non possa prescindere da un incremento delle risorse a favore del «settore giustizia» al fine di aumentarne efficienza;
  premesso che:
   lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2016 reca spese finali per complessivi 7.702 milioni di euro, di cui 7.590 milioni per le spese correnti e 112 milioni per le spese in conto capitale;
   le spese del Ministero della giustizia corrispondono all'1,3 per cento del totale delle spese finali dello Stato, che risultano pari a 599.810 milioni di euro;
   preso atto favorevolmente delle misure adottate nei disegni di legge di Stabilità e di Bilancio;
   ritenuto tuttavia che, proprio nell'ottica di incremento dell'efficienza del «settore giustizia» appare opportuno prevedere alcuni ulteriori interventi, quali:
   al fine di accelerare il processo civile, dovrebbero essere estese le modalità di decisione a seguito di trattazione orale (articolo 281-sexies del codice di procedura civile) anche alle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale;
   relativamente agli archivi notarili, tenuto conto della forte riduzione del personale dirigenziale ivi impiegato, dovrebbe procedersi all'accorpamento degli attuali cinque ispettorati in due sole sedi, Napoli e Bologna; dovrebbe, altresì, procedersi alla riduzione degli attuali 92 archivi distrettuali attraverso la fusione degli archivi esistenti, posto che la stessa fusione è preclusa dalle vigenti disposizioni legislative che stabiliscono un nesso indissolubile tra la sede e l'area di competenza dell'archivio distrettuale e la distribuzione dei distretti notarili (articolo 1 del regio decreto n. 3138 del 1923; articolo 2, comma 2, della legge 17 maggio 1952, n. 629);
   i ruoli direttivi del corpo della polizia penitenziaria dovrebbero essere equiparati ai corrispondenti ruoli direttivi della polizia di Stato, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, allo Pag. 60scopo di porre fine ad ingiustificate disparità di trattamento;
   con riferimento al settore della giustizia minorile, allo scopo di dare piena attuazione al nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 284, dovrebbe essere istituito un apposito ruolo dei dirigenti di giustizia minorile e di comunità, corrispondente alle nuove funzioni attribuite al riorganizzato «Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità»; correlativamente, dovrebbe essere disposto il superamento del ruolo di dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna, determinandone il transito nel ridenominato «ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e comunità», con il medesimo regime giuridico ed economico;
   al fine di promuovere interventi educativi e programmi di inserimento lavorativo, nonché di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, è necessario introdurre disposizioni volte a prevedere la possibilità, per il Ministero della giustizia, di procedere all'assunzione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente e con copertura delle posizioni vacanti, di unità di personale da inquadrare nei profili di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale, nonché di mediatore culturale;
   dovrebbero essere adottati interventi volti a stabilizzare gli incentivi fiscali in materia di negoziazione assistita e di arbitrato, introdotti, in via sperimentale, per il solo anno 2015, dall'articolo 21-bis del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83; ciò, al fine di incentivare il ricorso a tali istituti e deflazionare ulteriormente il contezioso;
   nelle more dell'approvazione della riforma del sistema elettorale e di composizione degli organi degli ordini professionali, dovrebbe, essere introdotta una disposizione volta a prorogare, non oltre il 30 giugno 2016, i Consigli nazionali delle professioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005, in scadenza nel periodo ricompreso tra il 1o gennaio e il 30 aprile 2016;
   dovrebbero essere adottate misure volte a consentire la stabile partecipazione, con diritto di voto, di rappresentanti dell'avvocatura negli organismi collegiali che, in ambito circondariale, sono attualmente preposti all'assunzione di determinazioni dirette ad individuare e a proporre, al Ministero della giustizia, i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari;
   dovrebbero essere adottati interventi volti a prevedere la corresponsione di una indennità forfettaria annua per i componenti del Garante dei detenuti, determinata in una misura percentuale dell'indennità parlamentare, in analogia con le indennità corrisposte ai garanti regionali dei detenuti, e parametrata alle indennità di carica e di funzione spettanti ai consiglieri regionali;
   relativamente ai pagamenti del patrocinio a spese dello Stato e altre spese di giustizia, si rende necessario introdurre disposizioni dirette a prevedere che il decreto per il pagamento degli onorari e delle spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte, di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, venga adottato contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui è riferita la relativa istanza, in tal modo disciplinandosi una prassi giudiziaria già oggetto di numerosi protocolli in sede locale. Si rende, altresì, necessario introdurre disposizioni volte a consentire ai capi degli uffici giudiziari, per il tempo strettamente necessario alla completa attuazione delle attività relative al pagamento delle spese di giustizia e dei crediti derivanti dalla cosiddetta «legge Pinto», la stipula di apposite convenzioni con i consigli dell'ordine circondariale forense, in modo che alcune unità del personale dipendente dei predetti consigli siano destinate, Pag. 61presso gli stessi uffici giudiziari, allo svolgimento di attività di supporto della cancelleria e della segreteria nel settore del pagamento delle spese di giustizia;
   si rende necessaria l'istituzione di un fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
   relativamente al personale del Ministero della giustizia, dovrebbero essere introdotte misure volte a prevedere la riqualificazione del personale di area II sulla base del Contratto Collettivo Nazionale 1998-2001, anche al fine di attuare con maggiore rapidità le procedure per la mobilità del personale proveniente dalle provincie e dagli enti di area vasta; dovrebbero, altresì, nell'ambito della riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, essere ricompresi anche i profili professionali di contabile, assistente informatico e assistente linguistico, mai coinvolte nelle suddette procedure di riqualificazione e oggetto di contenzioso in atto;
   in attuazione della direttiva 29/2012 del Consiglio dell'Unione europea, si rende necessaria la previsione e la disciplina di appositi protocolli operativi, da adottarsi a cura delle procure della Repubblica, dei rappresentanti delle forze di polizia, dei responsabili dei presidi sanitari e degli enti locali, volti a garantire l'immediata individuazione, al momento del primo accesso alla struttura sanitaria di pronto soccorso, delle vittime di reati violenti e di abuso della persona, in modo che siano tempestivamente apprestate in loro favore e necessarie forme di assistenza e tutela;
   ritenuto appare opportuno chiarire al comma 346 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità che non si intende procedere alla riduzione dell'indennità dovute ai magistrati onorari, quanto piuttosto prevedere una riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio relativo alle predette indennità a seguito di una razionalizzazione delle spese complessive, in quanto la riduzione delle indennità dovute ai magistrati onorari è possibile solo a seguito di uno specifico intervento normativo volto a modificare la legge che prevede tali indennità e ne fissa l'entità;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  e trasmette gli emendamenti approvati.

Pag. 62

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,
   esaminata la tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, per le parti di competenza;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 63

ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La II Commissione,
   esaminata la tabella n. 10 relativa allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, per le parti di competenza;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 64

ALLEGATO 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA

  La II Commissione permanente,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
  premesso che:
   la legge di stabilità rappresenta un momento fondamentale del disegno di politica economica che ogni Governo deve realizzare;
   il deficit obiettivo per il 2016, al netto della clausola migranti, è inferiore dello 0,4 per cento del Pil rispetto a quello previsto nel 2015 (2,2 per cento rispetto al 2,6 per cento);
   per il quadriennio 2016-2019 l'avanzo primario parte dal 2 per cento per innalzarsi fino al 4,3 per cento nel 2019. Ciò equivale a non spendere una quantità rilevantissima di entrate (fino a 70 miliardi nel 2019), anche se destinate ad investimenti produttivi;
   gli alti avanzi primari previsti, in fase di bassa crescita, non sono compatibili con i livelli di sviluppo di cui il nostro paese ha bisogno;
   la manovra «vera» è di 10 miliardi;
   dei 26,5 miliardi più o meno «sicuri» della manovra ben 16,8 sono destinati semplicemente ad evitare le clausole di salvaguardia per il 2016;
   la stessa Confindustria con ottimismo parla di un incremento nel 2016 del PIL di un scarso 0,3 per cento dovuto alla manovra, contestualmente l'industria appare in frenata (il dato peggiore dal settembre 2011) e calo dell'export ad agosto;
   le previsioni per il 2016 (+ 1,6 per cento) sono troppo ottimistiche: il FMI – ad esempio – prevede 1,3 per cento;
   non ci sono risorse per gli investimenti pubblici. Si sostengono quelli privati se e quando ci saranno. Il provvedimento, infatti, prevede che circa la metà dei tagli di spesa di pertinenza dei ministeri sia quella in conto capitale, ovverosia quella per gli investimenti per investimenti pubblici, come peraltro confermato dalla Nota di aggiornamento al DEF 2015 dove si rileva una flessione delle spese in conto capitale per il 2016 pari al 2,6 per cento e per il 2017 addirittura al 7,3 per cento;
   non risultano peraltro presenti interventi significativi per rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno e la recente pubblicazione dell'imbarazzante Masterplan per il Sud conferma questo dato visto, che l'erogazione delle risorse ivi indicate sono quelle già previste a livello europeo e nazionale;
   appare del tutto evidente l'assenza di un piano strutturale per il rilancio dell'economia nel Mezzogiorno che non ha avuto alcun risvolto concreto, nonostante i numerosi annunci su misure speciali come Pag. 65il credito di imposta per aziende meridionali, la riduzione delle tasse per le imprese del sud e la decontribuzione per i nuovi assunti nelle regioni meridionali;
   a ciò si aggiunga che, come rilevato dalla Banca d'Italia in sede di audizione al Senato, il debito continua a rimanere troppo alto, mentre l'ISTAT misura una crescita 2016 troppo modesta rispetto alle attese, stigmatizzando una ripresa molto debole nel 2016 (0,1 per cento) e un po’ superiore nel 2017 (0,3 per cento);
   la manovra, in buona sostanza non persegue alcuna direzione espansiva, ma solo quella del galleggiamento economico ed elettorale (interventi sulla TASI e circolazione del contante, aiuti a pioggia alle imprese);
   la spesa pubblica viene depressa a favore del taglio delle tasse (di cui beneficiano di più i ricchi): è il vecchio sogno di Tremonti realizzato da Renzi;
   le riduzioni di imposte hanno un moltiplicatore molto minore di quello dei tagli di spese, come oramai riconosciuto anche dal FMI;
   non appare presente alcun «piano per il lavoro», ma solo ulteriore spinta alla precarizzazione del mercato del lavoro. Nonostante la propaganda del governo, i numeri parlano chiaro. Per sostenere la flebile ripresa e il lavoro, sarebbero stati necessari investimenti aggiuntivi per almeno un punto di Pil all'anno, per tre anni, da affidare ai Comuni per le piccole opere. Invece, il Governo utilizza la clausola degli investimenti senza aumentarli e introduce misure elettorali e inique;
   è una legge iniqua perché dà tutto alle imprese (gli sgravi, il taglio dell'Ires e gli sconti fiscali sugli acquisti dei macchinari) e niente o quasi a lavoratori, pensionati e giovani;
   la manovra avrebbe dovuto prevedere, nell'ambito della politica industriale nazionale, modalità per un intervento pubblico al fine di salvaguardare gli asset strategici, stimolare le innovazioni e la ricerca, facilitare la riconversione ecologica dell'apparato produttivo, garantire i livelli occupazionali;
   viceversa, la manovra predisposta dal Governo riduce le imposte per le imprese senza avere alcuna garanzia che aumenteranno i loro investimenti, che non delocalizzeranno i loro siti produttivi o che non licenzieranno oppure che si produrranno reali incrementi occupazionali non sostitutivi;
   non si evidenziano interventi di rilievo sul fronte del rilancio dell'economia in termini di ricerca e sviluppo e cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca;
   si cerca dunque di competere sul profilo basso senza cercare di aumentare la produttività di tutti i fattori del nostro sistema produttivo, e ci si rassegna a diventare un Paese di serie B;
   persistono i tagli, per il 2016, a carico del fondo sanitario nazionale pari a 2,2 miliardi e si introducono misure «spot» per il contrasto alla povertà;
   si tratta, in buona sostanza, di una legge che riprende in larga misura le proposte della destra, hanno dichiarato Schifani e Alfano. «Mi ha copiato» ha rilanciato Berlusconi. Non a caso appaiono completamente cambiate anche le politiche per il contrasto all'evasione fiscale, mentre l'Agenzia delle entrate appare di tutto punto abbandonata a se stessa in un Paese con la più grande evasione fiscale d'Europa;
   una manovra che produrrà comunque effetti recessivi perché prosegue nella politica dei tagli alla spesa pubblica anche per coprire la diminuzione delle imposte, tagli che notoriamente hanno un moltiplicatore superiore in termini di crescita del PIL della riduzione delle tasse;
   i ceti popolari pagheranno questa politica in termini di riduzione dei servizi essenziali e di incrementi della tassazione locale, mortificando diritti basilari delle persone;Pag. 66
   considerato che, per quanto riguarda le parti di competenza della Commissione Giustizia, al comma 346, si prevede che il Ministero della giustizia adotti misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, per un «risparmio» non inferiore a euro 6.650.275 per l'anno 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017, dunque incidendo per tali somme sulle rispettive indennità;
   tutto ciò malgrado il grande carico di lavoro rilevante sia in termini di quantità che di qualità, da parte della magistratura onoraria che, come noto, non gode neanche di garanzie previdenziali ed assistenziali, pur esercitando le medesime funzioni di un magistrato professionale;
   è del tutto probabile peraltro che la riduzione del fondo per le indennità potrebbe costringere i magistrati onorari a ridurre il proprio apporto alla amministrazione di giustizia;
   il disposto di cui al comma 346, infatti, fa seguito al mancato aggiornamento delle indennità spettanti agli stessi magistrati onorari, giudici e pm che seppur non togati in ogni caso, e con efficienza, esercitano funzioni giurisdizionali.
  esprime

PARERE CONTRARIO

  Daniele Farina, Sannicandro.

Pag. 67

ALLEGATO 8

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi ed abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
  esaminato il testo unificato in oggetto,
   preso atto che il testo unificato è volto a introdurre un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore attraverso l'apposizione volontaria sui prodotti di codici identificativi;
   osservato che l'articolo 2, comma 2, stabilisce che i predetti codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, debbano contenere riferimenti riscontrabili anche online ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione;
   rilevato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, «per le sanzioni in caso di false informazioni recate dai codici non replicabili di cui alla presente legge, si provvede ai sensi dell'articolo 517 del codice penale»;
   ritenuto che potrebbe essere opportuno per ragioni di chiarezza riformulare il riferimento all'articolo 517 del codice penale;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
  all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale, chiunque appone a prodotti destinati al commercio codici, di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero ovvero pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i predetti prodotti».