CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2015
534.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. (C. 2520 Quintarelli ed altri).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: gestore di piattaforma con le seguenti: fornitore di servizi della società dell'informazione.
1. 1. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: gestore di piattaforma con le seguenti: fornitore di servizi della società dell'informazione.
1. 2. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 1 sopprimere la lettera d).
1. 3. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: operatori con le seguenti: fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
1. 4. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: residenziale con la seguente: domestica.
1. 5. Caparini.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) accesso best effort, la modalità di utilizzo della rete internet in cui non vi è garanzia che i pacchetti dati siano effettivamente consegnati a destinazione, non essendo presenti specifiche tecniche e livelli di servizio, in quanto la qualità del servizio è determinata dal carico di rete.
1. 6. Caparini.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico come «l'accesso ad internet», un servizio che consenta l'accesso a una porzione o a un sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete internet. Un servizio che consenta l'accesso ad una tale porzione o sottoinsieme di servizi è definito «servizio non internet».
2. 1. Caparini.

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  Al comma 1, sostituire le parole: un operatore con le parole: fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
2. 2. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le offerte commerciali di servizi non internet devono indicare, anche tecnicamente, le limitazioni poste al servizio offerto, rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete internet.
2. 3. Caparini.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ferma restando la prevalenza del diritto europeo, agli operatori non è consentito ostacolare, ovvero rallentare l'accesso a determinate applicazioni e servizi internet, fatti salvi i casi in cui le misure che ostacolano o rallentano l'accesso siano espressamente previste nelle condizioni di contratto ovvero siano necessarie per periodi ragionevoli, per una delle seguenti ragioni:
   a) ridurre gli effetti della congestione del traffico nella rete internet, a condizione che medesime tipologie di traffico siano trattate con le medesime modalità;
   b) preservare l'integrità e la sicurezza della rete internet nonché il servizio del fornitore in oggetto o del terminale dell'utente finale;
   c) limitare la trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste, previa informativa fornita allo stesso utente;
   d) dare attuazione ad una legge o ad un provvedimento amministrativo applicabile all'utente o al sito ovvero a un ordine del tribunale competente.
3. 1. Boccadutri.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Agli operatori con le seguenti: Ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
3. 2. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: fornitore con le seguenti: fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica.
3. 3. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: legislativo a: competente con le seguenti: dell'autorità amministrativa o giurisdizionale competente secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. 4. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli operatori possono commercializzare servizi di accesso alla rete internet a velocità differenziata e servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nella rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. L'adesione dell'utente deve essere liberamente espressa, anche on line, ed oggetto di uno specifico accordo tariffario e contrattuale. L'accesso best effort alla rete internet deve in ogni caso far parte dell'offerta degli operatori.
3. 5. Boccadutri.

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  Al comma 2, sostituire le parole: Gli operatori con le seguenti: I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
3. 6. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Sopprimere il comma 3.
3. 7. Boccadutri.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete internet e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica le condizioni di offerta del servizio e può indicare appositi standard di qualità del servizio e pubblicare la lista degli operatori che vi si attengono.
3. 8. Boccadutri.

  Al comma 5, sostituire le parole da: può a forniscono con le seguenti: stabilisce entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge appositi standard minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
3. 9. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e in caso di violazioni accertate da parte di fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica irroga le sanzioni di cui all'articolo 98 comma 11 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
3. 10. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Gli utenti hanno il diritto di reperire on line in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, proprietario od open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare software e di rimuovere contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali software siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette e dei dati gestiti dal dispositivo. È comunque vietata ogni disinstallazione effettuata al solo fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.
4. 1. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Gli utenti hanno il diritto di reperire on line il software, proprietario od open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica utilizzata, di reperire contenuti e servizi dal fornitore di propria scelta alle condizioni, con le modalità e nei termini liberamente definiti da ciascun fornitore. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare software e di rimuovere contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi.
4. 2. Boccadutri.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Ai fini di tutela del pluralismo informativo è fatto divieto di distribuire e di commercializzare nel territorio nazionale device con applicazioni a contenuto informativo preinstallate.
4. 3. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

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  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Trasparenza).

  1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica pubblicano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito internet, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e alle delibere attuative dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3, specificando quali garantiscano accesso alla rete internet secondo le specifiche di cui all'articolo 2 e quali integrino le misure di cui all'articolo 3. Le medesime informazioni sono inviate all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a disciplinare.
4. 01. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Parità di condizioni competitive in rete).

  1. Le autorità competenti assicurano che i fornitori di accesso ad internet che erogano servizi in concorrenza con altri soggetti operanti in rete a qualunque titolo, siano posti nelle medesime condizioni competitive, attraverso la rimozione di specifici limiti ovvero l'effettiva applicazione dei medesimi limiti a tutti i detti soggetti, indipendentemente dalla sede da essi stabilita.
4. 02. Boccadutri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Sanzioni).

  1. L'omessa, incompleta, ingannevole informativa sull'offerta commerciale, come prevista all'articolo 2, costituisce in capo al Gestore di piattaforma una violazione valutabile, ex articolo 22 comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché sanzionabile dall'Autorità competente individuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  2. Le prestazioni di servizi di accesso a internet sul territorio italiano in violazione dell'articolo 3, possono essere valutate dall'Autorità competente alla stregua di forniture non richieste ai sensi dell'articolo 66-quinquies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  3. Per le violazioni accertate si applicano le sanzioni previste all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. 03. Caparini.

Pag. 150

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (C. 2520 Quintarelli ed altri).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: gestore di piattaforma con le seguenti: fornitore di servizi della società dell'informazione.
1. 1. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: gestore di piattaforma con le seguenti: fornitore di servizi della società dell'informazione.
1. 2. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 1 sopprimere la lettera d).
1. 3. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: operatori con le seguenti: fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
1. 4. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: residenziale con la seguente: domestica.
1. 5. Caparini.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
  «g) accesso best effort, la modalità di utilizzo della rete internet in cui non vi è garanzia che i pacchetti dati siano effettivamente consegnati a destinazione, non essendo presenti specifiche tecniche e livelli di servizio, in quanto la qualità del servizio è determinata dal carico di rete».
1. 6. Caparini.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Non può essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), come «accesso ad internet», un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete internet. Un servizio che consenta il solo accesso ad una tale porzione e/o sottoinsieme di servizi è definito «servizio non internet». La documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni Pag. 151poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete internet».
2. 1. (nuova formulazione) Caparini.

ART. 3.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Agli operatori con le seguenti: Ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
3. 2. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: fornitore con le seguenti: fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica.
3. 3. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
  «d)
dare attuazione a specifici, cogenti e inderogabili provvedimenti legislativi o giurisdizionali».
3. 4. (nuova formulazione) Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Al comma 2, sostituire le parole: Gli operatori con le seguenti: I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
3. 6. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete internet e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge appositi standard minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica».
3. 8. (nuova formulazione) Boccadutri.

ART. 4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Gli utenti hanno il diritto di reperire on line in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, proprietario od open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare software e di rimuovere contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali software siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette e dei dati gestiti dal dispositivo. È comunque vietata ogni disinstallazione effettuata al solo fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative».
4. 1. (nuova formulazione) Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Trasparenza).

  1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica pubblicano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Pag. 152presente legge nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito internet, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e alle delibere attuative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3, specificando quali garantiscano accesso alla rete internet secondo le specifiche di cui all'articolo 2 e quali integrino le misure di cui all'articolo 3. Le medesime informazioni sono inviate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a disciplinare.»
4. 01. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Spessotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Sanzioni).

  1. L'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale, come prevista all'articolo 2, rende il gestore di piattaforma responsabile della condotta di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sanzionabile dall'autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che agisce d'ufficio o su segnalazione degli utenti.
  2. Le prestazioni di servizi di accesso a internet sul territorio italiano in violazione dell'articolo 3 sono valutate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vigila sull'osservanza delle citate disposizioni e, in caso di violazioni accertate da parte di fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, irroga le sanzioni di cui all'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
  3. L'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare e sanzionare, ai sensi degli articoli da 21 a 27 del citato decreto legislativo, le violazioni dell'articolo 4 della presente legge».
4. 03. (nuova formulazione) Caparini.