CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2015
521.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Agrumeti caratteristici (S. 1641, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 1641, approvato dalla Camera dei deputati, recante: «Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici», approvato dalla Camera;
   richiamato il proprio parere espresso in data 17 settembre 2014 nel corso dell'esame alla Camera del provvedimento;

  considerato che:
   il provvedimento detta disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e alla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico;
   la materia della «tutela dell'ambiente», nel cui ambito la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ricondotto anche la tutela del paesaggio, è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   le materie del governo del territorio e dell’«agricoltura», che pure vengono in rilievo, sono attribuite, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni e alla competenza legislativa residuale delle regioni stesse (articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione);
   è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della legge: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è richiesta l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale che deve individuare i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, definire i criteri e le tipologie in relazione agli interventi da ammettere ai contributi e determinare la percentuale dei contributi erogabili; ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è prevista l'intesa con le regioni interessate sul decreto ministeriale che ripartisce tra le regioni interessate le risorse stanziate; ai sensi dell'articolo 8, comma 1, le regioni interessate definiscono l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi, stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari, oltre che all'erogazione dei contributi stessi; ai sensi dell'articolo 9, le regioni definiscono le modalità per i controlli medesimi, svolgono i controlli, applicano le sanzioni previste dal provvedimento e determinano le modalità di utilizzo delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni stesse, destinate alle finalità previste dal provvedimento in esame;
   valutate favorevolmente le modifiche apportate nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, che hanno recepito le osservazioni della Commissione relative all'articolo 6, comma 4 (ora comma 3), e all'articolo 8, comma 1, contenute nel parere espresso in data 17 settembre 2014,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 153/2015: Misure per la finanza pubblica (S. 2070 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 2070, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante: «Misure urgenti per la finanza pubblica»;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale (C. 3340).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3340, di conversione in legge del decreto-legge 1o ottobre 2015, n. 154, recante: «Disposizioni urgenti in materia economico-sociale»;
   considerato che il contenuto del provvedimento in esame risulta riconducibile: per quanto riguarda l'articolo 1 alle materie «istruzione» e «governo del territorio», spettante alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.); per quanto riguarda l'articolo 2, alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost.); per quanto riguarda l'articolo 3, alla materia «coordinamento della finanza pubblica», spettanti;
   alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   rilevato che l'articolo 1 è volto a consentire l'immediato utilizzo dello stanziamento per il Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, già previsto a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   appare opportuno evitare l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per interventi, che, seppure condivisibili nel merito, risultano estranei alle finalità di riequilibrio economico e sociale in favore delle aree sottoutilizzate cui il Fondo è destinato.

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ALLEGATO 4

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;
   richiamato il proprio parere espresso in data 9 giugno 2015;
   rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: «ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
   ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera «l'attrazione in sussidiarietà» allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, contemperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» (lettera e) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m);
   rammentato altresì il legame tra l’«ordinamento della comunicazione» e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento e di verifica da parte delle regioni sui principali atti di programmazione e di organizzazione relativi all'azienda RAI – radiotelevisione italiana Spa.

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ALLEGATO 5

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3272 Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;
   richiamato il proprio parere espresso in data 9 giugno 2015;
   rilevato che le disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: «ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
   ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera «l'attrazione in sussidiarietà» allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, contemperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» (lettera e) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m);
   rammentato altresì il legame tra l’«ordinamento della comunicazione» e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento e di verifica da parte delle regioni sui principali atti di programmazione e di organizzazione relativi all'azienda RAI – radiotelevisione italiana Spa;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre norme che tutelino, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione, le minoranze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua sarda e a quella friulana, così come previsto dalla legge n. 482 del 1999.