CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 settembre 2015
502.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (Testo unificato C. 698 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente;
   considerato che il contenuto del testo unificato risulta riconducibile alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.), e «politiche sociali», di competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   condivisa la finalità del provvedimento di garantire assistenza alle persone affette da disabilità grave sprovviste di un adeguato sostegno familiare;
   rilevato che il provvedimento, nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata, per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (articolo 2, comma 1, che richiama l'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68), per la determinazione dei requisiti di accesso al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave e per la ripartizione annuale del Fondo (articolo 3, comma 2);
   rilevato peraltro che l'articolo 2, comma 2 – che, nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo – si limita a prevedere un intervento consultivo della Conferenza unificata, riconoscendo così un livello di coinvolgimento delle Regioni ingiustificatamente inferiore rispetto a quello previsto dalle altre disposizioni del provvedimento nonché a quello previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che reca la disciplina generale in materia di definizione degli obiettivi dei servizi da erogare nelle more della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con la seguente condizione:
    all'articolo 2, comma 2, sia prevista l'intesa della Conferenza unificata, in luogo del parere, per l'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di determinazione degli obiettivi di servizio da erogare alle persone con disabilità grave prive di sostegno Pag. 97familiare, al fine di garantire il rispetto della competenza regionale costituzionalmente garantita in materia di «politiche sociali» e del principio costituzionale di leale collaborazione e di assicurare altresì la coerenza con le altre disposizioni del provvedimento e con la disciplina generale dettata dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

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ALLEGATO 2

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa. (Testo unificato C. 1373 e abb.).

PARERE APPROVATO

  Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi, recante «Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   considerato che le disposizioni del provvedimento sono riconducibili alle materie: «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e «agricoltura», di competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   considerato, altresì, che, per i profili che investono il testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, devono essere altresì richiamate le materie «ordinamento penale» e «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e h), della Costituzione;
   rilevato che l'articolo 6 riconosce incentivi per la filiera della canapa, intervenendo in un ambito materiale riconducibile anche alla competenza residuale delle Regioni, senza prevedere alcun coinvolgimento delle medesime;
   rilevata altresì l'opportunità di un coordinamento tra il nuovo numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, interamente sostituito dall'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, e il testo vigente del numero 1 della lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 14,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione:
   all'articolo 6, si preveda un adeguato coinvolgimento delle Regioni ai fini della determinazione della destinazione degli incentivi per la filiera della canapa previsti dai commi 1 e 2.