CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2015
470.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato (Nuovo testo base C. 2039 Governo ed abb.).

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
   a) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola naturale e seminaturale soggetta a interventi di impermeabilizzazione;
   b) per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi pubblici di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione;
   c) per «impermeabilizzazione «: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola tali da eliminarne la permeabilità, anche attraverso interventi di compattazione dovuti alla presenza di infrastrutture, manufatti, e depositi permanenti di materiale;
   c-bis) per «area urbanizzata»: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico ricettiva, le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;
2. 100. I relatori.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Compendi agricoli neorurali).

  1. Al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale nel territorio rurale, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 3, lettera l), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Presupposti dell'ammissibilità di tale destinazione urbanistica sono: il recupero edilizio, inclusa la demolizione e ricostruzione, unitamente al recupero e alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e la presenza di adeguata accessibilità.
  2. Per compendio agricolo neorurale s'intende l'insediamento rurale oggetto Pag. 17dell'attività di recupero e riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico ed occupazionale.
  3. Gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all'attività agricola, con le modalità previste al comma 4 successivo. La demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale e testimoniale. Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non possono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio agricolo alla data di approvazione della presente legge. Le regioni e i comuni provvedono a definire la percentuale di superficie ricostruibile, a seconda delle tipologie da recuperare e riqualificare, della peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni. Tale superficie, dovutamente certificata e accertata dal comune territorialmente competente, non può in ogni caso superare la consistenza complessiva delle superfici esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che eventualmente concorrono a costituire il compendio.
  4. I nuovi fabbricati sono da realizzarsi con tipologie, morfologie e scelte materiche ed estetiche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento, secondo i criteri stabiliti dall'ente territoriale competente nel rispetto della normativa e della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigenti, del valore storico-culturale o testimoniale dei manufatti, ferme restando le competenze di tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  5. All'interno del medesimo compendio agricolo neorurale, in conformità ai presupposti di cui ai commi precedenti e sulla base di valutazioni di sostenibilità territoriale ed ambientale, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, possono prevedersi anche le seguenti destinazioni d'uso:
   a) attività amministrative;
   b) servizi ludico-ricreativi;
   c) servizi turistico-ricettivi;
   d) servizi dedicati all'istruzione;
   e) servizi medici e di cura;
   f) servizi sociali;
   g) attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali;
   h) artigianato artistico

  6. Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso:
   a) residenziale, ad esclusione di quello già esistente alla data di approvazione della presente legge o dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti;
   b) produttiva di tipo industriale o artigianale.

  7. Il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato nonché dall'impegno a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari. Per il periodo ventennale di cui al primo periodo, la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione.
  8. Il progetto di compendio agricolo neorurale prevede interventi di mitigazione e compensazione preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente.
5. 100. I relatori.

Pag. 18

ART. 7.

  Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.
7. 100. I relatori.

ART. 9.

  Al comma 1, dopo le parole: nei centri storici, aggiungere le seguenti: a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano, attuati dai soggetti pubblici.
9. 100. I relatori.

ART. 10.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nel programma fino alla fine del periodo con le seguenti: per le opere prioritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, elencate nell'allegato VI al Documento di economia e finanza del 2015.
10. 101. I relatori.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Decorso inutilmente il termine di tre anni di cui al primo periodo, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.
10. 100. I relatori.